60.2017.197
Reclamo per denegata o ritardata giustizia del procuratore pubblico
13 novembre 2017Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.197
Lugano
13 novembre 2017/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 23/24.8.2017 presentato
da
RE 1
patr. da: PR 1
per denegata o ritardata giustizia dell’allora
procuratore pubblico Roberta Arnold nel contesto del procedimento inc. MP __________
promosso nei confronti di __________, __________, per titolo di
amministrazione infedele, inosservanza delle norme legali sulla contabilità,
concorrenza sleale e falsità in documenti;
preso atto delle osservazioni 30.8.2017 e 5.9.2017
(duplica) del procuratore pubblico concludenti per la reiezione del gravame;
considerata la replica 1/4.9.2017 di RE 1 (in seguito:
RE 1), mediante la quale si riconferma nelle proprie allegazioni;
considerato
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a.Con esposto 27.6/4.7.2016 la RE 1, rappresentata da __________,
ha querelato/denunciato __________, nella sua veste di (ex) amministratore
unico della suddetta società, per il titolo di amministrazione infedele,
inosservanza delle norme legali sulla contabilità, concorrenza sleale e falsità
in documenti (AI 1, inc. MP __________).
b. In data 26.7.2016
è stato interrogato, dinanzi al segretario giudiziario (agente su delega del
procuratore pubblico), __________, in veste di accusatore privato, nella sua
qualità di amministratore unico della RE 1, subentrato al querelato/denunciato
in data 8.10.2015, e ora liquidatore (cfr. estratto registro di commercio) [AI 4].
c. Su
richiesta del Ministero pubblico, con scritto 27/28.7.2016, l’avv. PR 1, in
nome e per conto dell’accusatrice privata, sua assistita, ha inviato ulteriore
documentazione, volta a dettagliare la fattispecie (AI 5).
d. In data
12/13.9.2016 la RE 1 ha inoltrato al procuratore pubblico un’istanza di
perquisizione e sequestro inerente i files presenti nel computer di __________
(AI 6).
e. Con scritto
4.10.2016 il magistrato inquirente ha comunicato ai legali della RE 1 di
ritenere, al momento, “prematuro procedere con una perquisizione domiciliare
presso l’abitazione del __________”, asserendo tuttavia che la polizia starebbe
procedendo con i passi istruttori (AI 7).
f. In
data 20.10.2016 è stato interrogato, dinanzi al segretario giudiziario, __________,
in veste di persona informata sui fatti, beneficiario economico della RE 1 (AI
8).
g. In data
24/25.10.2016 la RE 1 ha nuovamente inoltrato un’istanza di sequestro, volta
alla perquisizione del domicilio del querelato/denunciato, ed al sequestro di
documentazione, considerati gli indizi che sarebbero emersi dagli atti
istruttori di cui sopra (AI 9).
h. In data
11/14.11.2016 la RE 1, ha chiesto il verbale di sequestro, qualora fosse già
stato effettuato, rispettivamente ha sollecitato l’evasione di tale atto
istruttorio asserendo “che il prolungato differimento di questo atto (...)
potrebbe pregiudicarne il risultato”, confidando altresì che possa essere
effettuato prima delle ferie natalizie [AI 10].
i. In data 28/29.11.2016 la RE 1 ha inoltrato al magistrato
inquirente un’“istanza urgente di complemento alle istanze di perquisizione
(...) e di sequestro (...)” [AI 11].
j. Con
decreto 5.12.2016 il magistrato inquirente ha aperto l’istruzione nei confronti
di __________, per i reati di amministrazione infedele e inosservanza delle norme
legali sulla contabilità (AI 12).
k. In data
6.12.2016 il procuratore pubblico ha conferito mandato alla polizia, in fase
dell’istruzione, al fine di procedere alla perquisizione presso l’abitazione
dell’imputato nonché all’accompagnamento dello stesso per il suo interrogatorio
(AI 13). Allegato a tale atto istruttorio vi era il mandato di accompagnamento
coattivo e l’ordine di perquisizione e sequestro.
l. Con
scritto di medesima data il magistrato inquirente ha comunicato ai legali della
querelante/denunciante il conferimento del suddetto mandato alla polizia giudiziaria
(AI 14).
m. In
risposta al suddetto scritto, in data 11/12.1.2017, l’avv. PR 1, ha chiesto al
procuratore pubblico di sapere la data prevista per tale passo istruttorio,
nonché la trasmissione di copia dei verbali di sequestro e di interrogatorio
(AI 15).
n. In data
30.3.2017 il segretario giudiziario (sempre agente su delega del procuratore
pubblico) ha interrogato, in veste di testimone, __________, ispettore attivo
presso la sezione reati finanziari (SREF) della polizia cantonale, in quanto lo
stesso, a ricezione del mandato di cui sopra, avrebbe comunicato aver avuto rapporti
professionali con l’imputato al momento dei fatti di cui all’esposto penale,
poi sviluppatisi anche in rapporti di amicizia con lo stesso (AI 18).
o. Alla
luce di quanto emerso durante il suddetto interrogatorio, in data 18/19.4.2017,
la RE 1 ha inoltrato nuovamente un’“istanza urgente di complemento alle
istanze di perquisizione e di sequestro”, volta ad ottenere la perquisizione
immediata dell’abitazione dell’imputato nonché il sequestro della documentazione
eventualmente rinvenuta, pertinente alla fattispecie, nonché il sequestro degli
averi patrimoniali dello stesso (AI 23).
p. Mediante
comunicazione telefonica del 26.4.2017, è stato indicato, all’avv. PR 1, “che
il mandato sarà eseguito, ev. previa audizione di un altro testimone” (AI
24).
q. In data 18.5.2017 è stata interrogata, sempre dal
segretario giudiziario, in veste di testimone, __________ (AI 27).
r. In data 12/13.7.2017 la RE 1 ha inviato al procuratore
pubblico un’”istanza istruttoria e di riattivazione urgente del procedimento
penale a causa della violazione del principio di celerità” (AI 28).
s. Con scritto 13.7.2017 il procuratore pubblico ha
conferito mandato alla polizia, volto a “riattivare quanto prima (...) il
mandato del 06.12.2016”, “ritenuto scongiurato un eventuale rischio di
conflitto di interessi”, segnatamente in merito a quanto indicato dall’ispettore
__________ circa la sua conoscenza dell’imputato [AI 29].
t. In data 23/24.8.2017
la RE 1 ha inoltrato reclamo per denegata sub. ritardata giustizia nella
trattazione dell’inc. MP __________, postulando che - in accoglimento dello
stesso - venga impartito al Ministero pubblico un termine di un mese “per
continuare e concludere senza indugio l’istruzione penale, formulando le decisioni
o intenzioni di merito di sua competenza” (reclamo 23/24.8.2017, p 8).
La reclamante, dopo aver ripercorso i
fatti di cui al citato procedimento, precisa che dall’esposto penale, le uniche
attività svolte dal Ministero pubblico sono state: l’interrogatorio
dell’accusatrice privata, del beneficiario economico della stessa e di un
ispettore di polizia; “ciò benché nell’istanza di data 18 aprile 2017 siano
stati chiaramente indicati i motivi per cui, a seguito dell’interrogatorio
dell’Ispettore __________, il rischio di occultamento delle prove da parte del
signor __________ sia notevolmente aumentato. Infatti, il signor __________,
che ha dichiarato (...) di aver intrattenuto legami di amicizia con il signor __________,
non è neppure stato ammonito in merito all’obbligo di mantenere il segreto
sull’oggetto del procedimento” (reclamo 23/24.8.2017, p 5).
Nonostante poi le reiterate richieste
della reclamante, ad oggi non avrebbe avuto ancora luogo la perquisizione
dell’abitazione dell’imputato e neppure sarebbero stati esperiti gli atti
istruttori volti a portare a termine il procedimento penale.
Afferma che - in concreto – sarebbe “indubbia
l’esistenza di lunghi e molteplici tempi morti nella conduzione del
procedimento”; gli unici atti istruttori esperiti sarebbero poi “a una
grande distanza temporale l’uno dall’altro e meglio su un periodo temporale di
14 mesi ed essenzialmente sempre e solamente a fronte di sollecitazioni
dell’accusatrice privata” (reclamo 23/24.8.2017, p 7).
Ritiene poi che una gestione razionale
dell’incarto avrebbe dovuto spingere il magistrato inquirente a portare a
termine la fase istruttoria della presente procedura, prima di lasciare il
proprio incarico, trattandosi altresì di un caso relativamente semplice.
Alla luce di quanto esposto, ritiene
manifesta la denegata e ritardata giustizia da parte del Ministero pubblico, il
cui agire sarebbe “incompatibile con l’imperativo di celerità” (reclamo
23/24.8.2017, p 8).
u. Delle
ulteriori argomentazioni e della replica della RE 1, così come delle osservazioni
e della duplica del magistrato inquirente, si dirà – se necessario – in corso
di motivazione.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta l’art.
393.
cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di
dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del
pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i
casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con il
gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero, in Ticino, alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo
deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con
riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art.
385.
CPP per la motivazione.
Esso deve
indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i
motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art.
385.
cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame,
inoltrato il 23/24.8.2017 per denegata e ritardata giustizia nel contesto del
procedimento di cui all’inc. MP __________, non soggiace ad alcun termine (art.
396.
cpv. 2 CPP). E’ tempestivo e, secondo l’art. 393 cpv. 2 lit. a CPP, proponibile
(BSK StPO – P. GUIDONI, 2. ed., art. 393 CPP n. 15a).
Le esigenze
di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE 1,
accusatrice privata, è legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un
interesse giuridicamente protetto all’avanzamento ed alla conclusione del
procedimento nonché alla constatazione di eventuali violazioni del principio di
celerità.
Il reclamo è
pertanto ricevibile in ordine.
2.
Come
visto, RE 1 censura l’inazione del procuratore pubblico nella trattazione
dell’inc. MP __________.
2.1
Commette diniego di giustizia e viola l’art. 29 cpv. 1
Cost. l’autorità che, chiamata ad evadere le procedure di sua competenza in un
tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa, non si
pronuncia su un tema sottopostole nella forma, nella motivazione e nei termini
corretti (decisione TF 6B_1369/2016 del 20.7.2017 consid. 3.1.).
Si ha
denegata/ritardata giustizia quando l’autorità alla quale compete l’emanazione
di una decisione o l’impulso di un procedimento semplicemente non vi pone mano
oppure quando, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e
in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze, ritenuto che il
lamentato ritardo non sia compatibile con le esigenze processuali, segnatamente
con i bisogni dell’istruttoria, con la complessità delle questioni di fatto e
di diritto sollevate, nonché, ma in minor misura, con l’aggravio di pratiche
pendenti (sentenza TF 6B_1125/2013 del 26.6.2014, consid. 3.4.1.) e ritenuto
che la violazione del principio dipende dal comportamento effettivo e oggettivo
dell’autorità.
2.2
Il principio
della celerità (art. 5 cpv. 1 CPP) proibisce che decisioni di competenza
dell’autorità siano prese con un ritardo ingiustificato. L’autorità viola
questo principio costituzionale (art. 29 cpv. 1 in fine Cost., art. 31 cpv. 3
in fine / 4 in fine Cost.) quando non statuisce sulla decisione di sua
pertinenza entro i termini fissati dalla legge o entro un termine ragionevole,
tenendo conto della natura della procedura e di tutte le circostanze (M. MINI,
Il principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, 2006,
p. 527 ss., in particolare p. 530).
Questi
principi devono essere ossequiati dalle autorità di perseguimento penale (art.
12.
/ 15 ss. CPP) e dalle autorità giudicanti (art. 13 / 18 s. CPP) [decisione TF 6B_647/2017 del 10.8.2017 consid. 3.2.]. Hanno diritto alla celerità della procedura gli imputati,
ma anche gli altri partecipanti al procedimento, come gli accusatori privati
(decisione TF 1B_280/2015 del 23.11.2015 consid. 2.2.).
2.3
La questione
a sapere se il principio di celerità sia stato violato va decisa in base ad un
apprezzamento globale del lavoro effettuato dalle autorità; tempi morti sono inevitabili
e, se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante, è l’apprezzamento globale
ad essere decisivo.
Si devono considerare,
segnatamente, la gravità dei reati, la complessità del caso, i relativi atti
istruttori, la condotta dell’imputato ed il comportamento delle autorità
(decisione TF 6B_870/2016 del 21.8.2017 consid. 4.1.; BSK StPO – S. SUMMERS,
op. cit., art. 5 CPP n. 7 ss.; M. MINI, Il principio della celerità in materia
penale, in Diritto senza devianza, p. 538 ss.).
Il principio
di celerità può essere violato in due maniere. Se la durata totale del
procedimento appare manifestamente eccessiva, può esserci violazione, senza che
sia necessario prendere in considerazione altri fattori. Secondo la giurisprudenza,
un’eccessiva durata del procedimento deve essere presa in considerazione come
attenuante. Se, invece, prima facie la durata del procedimento non appare
eccessivamente lunga, bisogna considerare se la durata dello stesso sia imputabile
ad un ritardo dell’Autorità, rispettivamente a periodi ingiustificati di
inattività [rilevanti vuoti temporali: ad esempio un’inattività di 13-14 mesi
nella fase dell’istruzione]. I ritardi possono sussistere ad ogni fase del
procedimento, ad esempio nelle indagini di polizia, nell’assunzione delle prove
(per es. negli interrogatori), nella trasmissione dell’incarto al tribunale
competente (BSK StPO – S. SUMMERS,
op. cit., art. 5 CPP n. 8).
Anche il
tempo trascorso tra il rinvio a giudizio ed il dibattimento deve essere valutato
alla luce di tutte le circostanze del caso concreto (decisione TF 1B_313/2012
del 15.6.2012 consid. 3.1.).
Il principio
è leso anche se alle autorità non è imputabile alcuna colpa. Un cronico
sovraccarico o deficienze strutturali non giustificano una violazione del postulato:
compete allo Stato dotare le autorità del personale e dei mezzi necessari per
poter statuire in tempi ragionevoli ed ai tribunali organizzare la loro
attività in modo da poter evadere le vertenze loro sottoposte entro un termine
adeguato (decisione TF 6B_545/2015 del 10.2.2016 consid. 4.1.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 14).
2.4
L'art. 5 CPP non prevede sanzioni in caso di violazione dell'imperativo
di celerità. La lesione del principio può nondimeno comportare, segnatamente, l'accertamento
della violazione del principio, l'esenzione o l'attenuazione dalla/della pena,
il risarcimento del danno rispettivamente la riparazione del torto morale o, ancora,
l'archiviazione del procedimento penale (decisione TF 6B_934/2016 del
13.7.2017
consid. 1.4.1.; cfr. anche Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 5
CPP n. 5; BSK – StPO, S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 15 ss.; M. MINI, Il
principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, p. 542
ss.).
3.
3.1.
Come esposto al considerando 2.3., il
principio di celerità può essere violato in due maniere.
Ora, nell’ottica della durata totale del
procedimento di cui all’inc. MP __________, non appare che lo stesso abbia
avuto - prima facie - una durata manifestamente eccessiva e lunga,
considerato come sia aperto da un anno e qualche mese.
3.2
Occorre dunque considerare se in
concreto la durata effettiva del procedimento sia imputabile ad un ritardo
dell’Autorità, rispettivamente a periodi ingiustificati d’inattività,
segnatamente rilevanti vuoti temporali.
3.2.1
Come indicato
in fatto, dagli atti dell’incarto penale (cfr.
verbale di procedimento dell’inc. MP __________), risulta che - dopo aver ricevuto l’esposto penale in data 27.6/4.7.2016 - sono
stati interrogati, dinanzi al segretario giudiziario, __________ (in data
26.7
, AI 4) e __________ (in data 20.10.2016, AI 8).
Il procuratore
pubblico ha poi conferito mandato alla polizia con decreto 6.12.2016, con
allegato un mandato di accompagnamento coattivo per l’imputato nonché un ordine
di perquisizione e sequestro domiciliare dell’abitazione dello stesso (AI 13).
Tale mandato non è stato poi eseguito in
quanto è emerso che l’ispettore __________, attivo presso la SREF, aveva
intrattenuto rapporti con l’imputato, in quanto ex dipendente della __________,
__________, società che aveva collaborato con la qui reclamante. Alla luce di
ciò, in data 30.3.2017, è stato interrogato - sempre dinanzi al segretario
giudiziario - l’ispettore di cui sopra (AI 18).
Il 18.5.2017, il segretario giudiziario
ha poi interrogato __________, in veste di testimone (AI 27).
A seguito di tale ultimo atto istruttorio,
in data 13.7.2017, il magistrato inquirente ha riattivato il mandato conferito
alla polizia nel mese di dicembre 2016 (cfr. AI 29).
3.2.2
La RE 1 ha inviato al procuratore
pubblico numerose istanze di perquisizione e sequestro ed un sollecito,
segnatamente:
·
in data 12.9.2016, AI 6 (istanza);
·
in data 24.10.2016, AI 9 (istanza);
·
in data 11.11.2016, AI 10
(sollecito);
·
in data 28.11.2016, AI 11
(istanza);
·
in data 18.4.2017, AI 23 (istanza);
·
e l’ultima in data 12.7.2017, AI
28.
(istanza) .
Dopo l’ultimo atto istruttorio,
segnatamente l’interrogatorio di una testimone avvenuto in data 18.5.2017 (AI
27), e la riattivazione del mandato alla polizia giudiziaria di data 13.7.2017
(AI 29), nessun atto è stato esperito dal magistrato inquirente, né tanto meno
la (più volte) richiesta perquisizione del domicilio dell’imputato.
3.2.3
Ora, dagli atti dell’incarto penale,
risulta che il primo mandato alla polizia giudiziaria è stato conferito in data
6.12.2016
(AI 13) e poi riattivato il 13.7.2017 (AI 29), con lo scopo appunto
di procedere alla perquisizione dell’abitazione dell’imputato.
Ad oggi, nonostante le numerose
richieste dell’accusatrice privata (cfr. consid. 3.2.), tale atto istruttorio -
domandato una prima volta il 12.9.2016 (AI 6) e ritenuto (anche) necessario dal
procuratore pubblico mediante conferimento del mandato di data 6.12.2016 (AI
13) - non è ancora stato esperito.
Ora, la sospensione del citato mandato,
per l’interrogatorio dell’ispettore __________, avvenuto il 30.3.2017 (AI 18),
non giustifica un vuoto temporale di oltre 7 mesi.
Inoltre, l’ultimo atto istruttorio
esperito, segnatamente l’interrogatorio di una testimone, è avvenuto in data
18.5.2017
(AI 27). A fronte di ciò, il magistrato inquirente ha atteso
ulteriori altri due mesi per riattivare - il 13.7.2017 (AI 29) - il mandato di
cui sopra, peraltro (sempre) su sollecito 12.7.2017 (AI 28) dell’accusatrice privata.
3.3
In siffatte circostanze non si può
quindi ritenere che il magistrato inquirente abbia condotto il citato procedimento
in modo attivo.
Più in generale, dall’esame completo
dell’incarto MP __________, risulta come il magistrato inquirente non abbia (ancora)
esperito atti d’inchiesta volti a verificare le ipotesi di reato imputate a __________.
Come visto, i ritardi possono sussistere anche nell’assunzione delle prove, in
casu nella mancata perquisizione.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto
anche del fatto che la fattispecie non appare – d’acchito – complicata e
difficoltosa, si constata una violazione del principio della celerità, nella
forma di (non) conduzione del procedimento, in particolare mediante la già
citata perquisizione.
3.4
È pertanto
auspicabile che il nuovo magistrato inquirente, a cui verrà assegnata la
direzione del procedimento penale inc. MP __________, si attivi per un’evasione
rapida del mandato conferito alla polizia giudiziaria in data 6.12.2017 e
riattivato il 13.7.2017, e che proceda - quanto prima - nei propri incombenti.
4.
Per
questi motivi, il reclamo è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di
giustizia e spese. Lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante adeguate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 29 cpv. 2 Cost., 5 CPP, l’art. 25
LTG per le spese, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.Il reclamo è parzialmente accolto.
§ È costatata denegata
e ritardata giustizia nel procedimento di cui all’inc. MP __________.
§§ Il Ministero pubblico
procederà senza indugio nelle proprie incombenze.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà alla RE 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di
ripetibili.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale
al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
.
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera