Lexipedia

Decisione

60.2017.197

Reclamo per denegata o ritardata giustizia del procuratore pubblico

13 novembre 2017Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

a.Con esposto 27.6/4.7.2016 la RE 1, rappresentata da __________,

ha querelato/denunciato __________, nella sua veste di (ex) amministratore

unico della suddetta società, per il titolo di amministrazione infedele,

inosservanza delle norme legali sulla contabilità, concorrenza sleale e falsità

in documenti (AI 1, inc. MP __________).

b. In data 26.7.2016

è stato interrogato, dinanzi al segretario giudiziario (agente su delega del

procuratore pubblico), __________, in veste di accusatore privato, nella sua

qualità di amministratore unico della RE 1, subentrato al querelato/denunciato

in data 8.10.2015, e ora liquidatore (cfr. estratto registro di commercio) [AI 4].

c. Su

richiesta del Ministero pubblico, con scritto 27/28.7.2016, l’avv. PR 1, in

nome e per conto dell’accusatrice privata, sua assistita, ha inviato ulteriore

documentazione, volta a dettagliare la fattispecie (AI 5).

d. In data

12/13.9.2016 la RE 1 ha inoltrato al procuratore pubblico un’istanza di

perquisizione e sequestro inerente i files presenti nel computer di __________

(AI 6).

e. Con scritto

4.10.2016 il magistrato inquirente ha comunicato ai legali della RE 1 di

ritenere, al momento, “prematuro procedere con una perquisizione domiciliare

presso l’abitazione del __________”, asserendo tuttavia che la polizia starebbe

procedendo con i passi istruttori (AI 7).

f. In

data 20.10.2016 è stato interrogato, dinanzi al segretario giudiziario, __________,

in veste di persona informata sui fatti, beneficiario economico della RE 1 (AI

8).

g. In data

24/25.10.2016 la RE 1 ha nuovamente inoltrato un’istanza di sequestro, volta

alla perquisizione del domicilio del querelato/denunciato, ed al sequestro di

documentazione, considerati gli indizi che sarebbero emersi dagli atti

istruttori di cui sopra (AI 9).

h. In data

11/14.11.2016 la RE 1, ha chiesto il verbale di sequestro, qualora fosse già

stato effettuato, rispettivamente ha sollecitato l’evasione di tale atto

istruttorio asserendo “che il prolungato differimento di questo atto (...)

potrebbe pregiudicarne il risultato”, confidando altresì che possa essere

effettuato prima delle ferie natalizie [AI 10].

i. In data 28/29.11.2016 la RE 1 ha inoltrato al magistrato

inquirente un’“istanza urgente di complemento alle istanze di perquisizione

(...) e di sequestro (...)” [AI 11].

j. Con

decreto 5.12.2016 il magistrato inquirente ha aperto l’istruzione nei confronti

di __________, per i reati di amministrazione infedele e inosservanza delle norme

legali sulla contabilità (AI 12).

k. In data

6.12.2016 il procuratore pubblico ha conferito mandato alla polizia, in fase

dell’istruzione, al fine di procedere alla perquisizione presso l’abitazione

dell’imputato nonché all’accompagnamento dello stesso per il suo interrogatorio

(AI 13). Allegato a tale atto istruttorio vi era il mandato di accompagnamento

coattivo e l’ordine di perquisizione e sequestro.

l. Con

scritto di medesima data il magistrato inquirente ha comunicato ai legali della

querelante/denunciante il conferimento del suddetto mandato alla polizia giudiziaria

(AI 14).

m. In

risposta al suddetto scritto, in data 11/12.1.2017, l’avv. PR 1, ha chiesto al

procuratore pubblico di sapere la data prevista per tale passo istruttorio,

nonché la trasmissione di copia dei verbali di sequestro e di interrogatorio

(AI 15).

n. In data

30.3.2017 il segretario giudiziario (sempre agente su delega del procuratore

pubblico) ha interrogato, in veste di testimone, __________, ispettore attivo

presso la sezione reati finanziari (SREF) della polizia cantonale, in quanto lo

stesso, a ricezione del mandato di cui sopra, avrebbe comunicato aver avuto rapporti

professionali con l’imputato al momento dei fatti di cui all’esposto penale,

poi sviluppatisi anche in rapporti di amicizia con lo stesso (AI 18).

o. Alla

luce di quanto emerso durante il suddetto interrogatorio, in data 18/19.4.2017,

la RE 1 ha inoltrato nuovamente un’“istanza urgente di complemento alle

istanze di perquisizione e di sequestro”, volta ad ottenere la perquisizione

immediata dell’abitazione dell’imputato nonché il sequestro della documentazione

eventualmente rinvenuta, pertinente alla fattispecie, nonché il sequestro degli

averi patrimoniali dello stesso (AI 23).

p. Mediante

comunicazione telefonica del 26.4.2017, è stato indicato, all’avv. PR 1, “che

il mandato sarà eseguito, ev. previa audizione di un altro testimone” (AI

24).

q. In data 18.5.2017 è stata interrogata, sempre dal

segretario giudiziario, in veste di testimone, __________ (AI 27).

r. In data 12/13.7.2017 la RE 1 ha inviato al procuratore

pubblico un’”istanza istruttoria e di riattivazione urgente del procedimento

penale a causa della violazione del principio di celerità” (AI 28).

s. Con scritto 13.7.2017 il procuratore pubblico ha

conferito mandato alla polizia, volto a “riattivare quanto prima (...) il

mandato del 06.12.2016”, “ritenuto scongiurato un eventuale rischio di

conflitto di interessi”, segnatamente in merito a quanto indicato dall’ispettore

__________ circa la sua conoscenza dell’imputato [AI 29].

t. In data 23/24.8.2017

la RE 1 ha inoltrato reclamo per denegata sub. ritardata giustizia nella

trattazione dell’inc. MP __________, postulando che - in accoglimento dello

stesso - venga impartito al Ministero pubblico un termine di un mese “per

continuare e concludere senza indugio l’istruzione penale, formulando le decisioni

o intenzioni di merito di sua competenza” (reclamo 23/24.8.2017, p 8).

La reclamante, dopo aver ripercorso i

fatti di cui al citato procedimento, precisa che dall’esposto penale, le uniche

attività svolte dal Ministero pubblico sono state: l’interrogatorio

dell’accusatrice privata, del beneficiario economico della stessa e di un

ispettore di polizia; “ciò benché nell’istanza di data 18 aprile 2017 siano

stati chiaramente indicati i motivi per cui, a seguito dell’interrogatorio

dell’Ispettore __________, il rischio di occultamento delle prove da parte del

signor __________ sia notevolmente aumentato. Infatti, il signor __________,

che ha dichiarato (...) di aver intrattenuto legami di amicizia con il signor __________,

non è neppure stato ammonito in merito all’obbligo di mantenere il segreto

sull’oggetto del procedimento” (reclamo 23/24.8.2017, p 5).

Nonostante poi le reiterate richieste

della reclamante, ad oggi non avrebbe avuto ancora luogo la perquisizione

dell’abitazione dell’imputato e neppure sarebbero stati esperiti gli atti

istruttori volti a portare a termine il procedimento penale.

Afferma che - in concreto – sarebbe “indubbia

l’esistenza di lunghi e molteplici tempi morti nella conduzione del

procedimento”; gli unici atti istruttori esperiti sarebbero poi “a una

grande distanza temporale l’uno dall’altro e meglio su un periodo temporale di

14 mesi ed essenzialmente sempre e solamente a fronte di sollecitazioni

dell’accusatrice privata” (reclamo 23/24.8.2017, p 7).

Ritiene poi che una gestione razionale

dell’incarto avrebbe dovuto spingere il magistrato inquirente a portare a

termine la fase istruttoria della presente procedura, prima di lasciare il

proprio incarico, trattandosi altresì di un caso relativamente semplice.

Alla luce di quanto esposto, ritiene

manifesta la denegata e ritardata giustizia da parte del Ministero pubblico, il

cui agire sarebbe “incompatibile con l’imperativo di celerità” (reclamo

23/24.8.2017, p 8).

u. Delle

ulteriori argomentazioni e della replica della RE 1, così come delle osservazioni

e della duplica del magistrato inquirente, si dirà – se necessario – in corso

di motivazione.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta l’art.

393.

cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di

dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del

pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i

casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con il

gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero, in Ticino, alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo

deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con

riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art.

385.

CPP per la motivazione.

Esso deve

indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i

motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art.

385.

cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame,

inoltrato il 23/24.8.2017 per denegata e ritardata giustizia nel contesto del

procedimento di cui all’inc. MP __________, non soggiace ad alcun termine (art.

396.

cpv. 2 CPP). E’ tempestivo e, secondo l’art. 393 cpv. 2 lit. a CPP, proponibile

(BSK StPO – P. GUIDONI, 2. ed., art. 393 CPP n. 15a).

Le esigenze

di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE 1,

accusatrice privata, è legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un

interesse giuridicamente protetto all’avanzamento ed alla conclusione del

procedimento nonché alla constatazione di eventuali violazioni del principio di

celerità.

Il reclamo è

pertanto ricevibile in ordine.

2.

Come

visto, RE 1 censura l’inazione del procuratore pubblico nella trattazione

dell’inc. MP __________.

2.1

Commette diniego di giustizia e viola l’art. 29 cpv. 1

Cost. l’autorità che, chiamata ad evadere le procedure di sua competenza in un

tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa, non si

pronuncia su un tema sottopostole nella forma, nella motivazione e nei termini

corretti (decisione TF 6B_1369/2016 del 20.7.2017 consid. 3.1.).

Si ha

denegata/ritardata giustizia quando l’autorità alla quale compete l’emanazione

di una decisione o l’impulso di un procedimento semplicemente non vi pone mano

oppure quando, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e

in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze, ritenuto che il

lamentato ritardo non sia compatibile con le esigenze processuali, segnatamente

con i bisogni dell’istruttoria, con la complessità delle questioni di fatto e

di diritto sollevate, nonché, ma in minor misura, con l’aggravio di pratiche

pendenti (sentenza TF 6B_1125/2013 del 26.6.2014, consid. 3.4.1.) e ritenuto

che la violazione del principio dipende dal comportamento effettivo e oggettivo

dell’autorità.

2.2

Il principio

della celerità (art. 5 cpv. 1 CPP) proibisce che decisioni di competenza

dell’autorità siano prese con un ritardo ingiustificato. L’autorità viola

questo principio costituzionale (art. 29 cpv. 1 in fine Cost., art. 31 cpv. 3

in fine / 4 in fine Cost.) quando non statuisce sulla decisione di sua

pertinenza entro i termini fissati dalla legge o entro un termine ragionevole,

tenendo conto della natura della procedura e di tutte le circostanze (M. MINI,

Il principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, 2006,

p. 527 ss., in particolare p. 530).

Questi

principi devono essere ossequiati dalle autorità di perseguimento penale (art.

12.

/ 15 ss. CPP) e dalle autorità giudicanti (art. 13 / 18 s. CPP) [decisione TF 6B_647/2017 del 10.8.2017 consid. 3.2.]. Hanno diritto alla celerità della procedura gli imputati,

ma anche gli altri partecipanti al procedimento, come gli accusatori privati

(decisione TF 1B_280/2015 del 23.11.2015 consid. 2.2.).

2.3

La questione

a sapere se il principio di celerità sia stato violato va decisa in base ad un

apprezzamento globale del lavoro effettuato dalle autorità; tempi morti sono inevitabili

e, se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante, è l’apprezzamento globale

ad essere decisivo.

Si devono considerare,

segnatamente, la gravità dei reati, la complessità del caso, i relativi atti

istruttori, la condotta dell’imputato ed il comportamento delle autorità

(decisione TF 6B_870/2016 del 21.8.2017 consid. 4.1.; BSK StPO – S. SUMMERS,

op. cit., art. 5 CPP n. 7 ss.; M. MINI, Il principio della celerità in materia

penale, in Diritto senza devianza, p. 538 ss.).

Il principio

di celerità può essere violato in due maniere. Se la durata totale del

procedimento appare manifestamente eccessiva, può esserci violazione, senza che

sia necessario prendere in considerazione altri fattori. Secondo la giurisprudenza,

un’eccessiva durata del procedimento deve essere presa in considerazione come

attenuante. Se, invece, prima facie la durata del procedimento non appare

eccessivamente lunga, bisogna considerare se la durata dello stesso sia imputabile

ad un ritardo dell’Autorità, rispettivamente a periodi ingiustificati di

inattività [rilevanti vuoti temporali: ad esempio un’inattività di 13-14 mesi

nella fase dell’istruzione]. I ritardi possono sussistere ad ogni fase del

procedimento, ad esempio nelle indagini di polizia, nell’assunzione delle prove

(per es. negli interrogatori), nella trasmissione dell’incarto al tribunale

competente (BSK StPO – S. SUMMERS,

op. cit., art. 5 CPP n. 8).

Anche il

tempo trascorso tra il rinvio a giudizio ed il dibattimento deve essere valutato

alla luce di tutte le circostanze del caso concreto (decisione TF 1B_313/2012

del 15.6.2012 consid. 3.1.).

Il principio

è leso anche se alle autorità non è imputabile alcuna colpa. Un cronico

sovraccarico o deficienze strutturali non giustificano una violazione del postulato:

compete allo Stato dotare le autorità del personale e dei mezzi necessari per

poter statuire in tempi ragionevoli ed ai tribunali organizzare la loro

attività in modo da poter evadere le vertenze loro sottoposte entro un termine

adeguato (decisione TF 6B_545/2015 del 10.2.2016 consid. 4.1.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 14).

2.4

L'art. 5 CPP non prevede sanzioni in caso di violazione dell'imperativo

di celerità. La lesione del principio può nondimeno comportare, segnatamente, l'accertamento

della violazione del principio, l'esenzione o l'attenuazione dalla/della pena,

il risarcimento del danno rispettivamente la riparazione del torto morale o, ancora,

l'archiviazione del procedimento penale (decisione TF 6B_934/2016 del

13.7.2017

consid. 1.4.1.; cfr. anche Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 5

CPP n. 5; BSK – StPO, S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 15 ss.; M. MINI, Il

principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, p. 542

ss.).

3.

3.1.

Come esposto al considerando 2.3., il

principio di celerità può essere violato in due maniere.

Ora, nell’ottica della durata totale del

procedimento di cui all’inc. MP __________, non appare che lo stesso abbia

avuto - prima facie - una durata manifestamente eccessiva e lunga,

considerato come sia aperto da un anno e qualche mese.

3.2

Occorre dunque considerare se in

concreto la durata effettiva del procedimento sia imputabile ad un ritardo

dell’Autorità, rispettivamente a periodi ingiustificati d’inattività,

segnatamente rilevanti vuoti temporali.

3.2.1

Come indicato

in fatto, dagli atti dell’incarto penale (cfr.

verbale di procedimento dell’inc. MP __________), risulta che - dopo aver ricevuto l’esposto penale in data 27.6/4.7.2016 - sono

stati interrogati, dinanzi al segretario giudiziario, __________ (in data

26.7

, AI 4) e __________ (in data 20.10.2016, AI 8).

Il procuratore

pubblico ha poi conferito mandato alla polizia con decreto 6.12.2016, con

allegato un mandato di accompagnamento coattivo per l’imputato nonché un ordine

di perquisizione e sequestro domiciliare dell’abitazione dello stesso (AI 13).

Tale mandato non è stato poi eseguito in

quanto è emerso che l’ispettore __________, attivo presso la SREF, aveva

intrattenuto rapporti con l’imputato, in quanto ex dipendente della __________,

__________, società che aveva collaborato con la qui reclamante. Alla luce di

ciò, in data 30.3.2017, è stato interrogato - sempre dinanzi al segretario

giudiziario - l’ispettore di cui sopra (AI 18).

Il 18.5.2017, il segretario giudiziario

ha poi interrogato __________, in veste di testimone (AI 27).

A seguito di tale ultimo atto istruttorio,

in data 13.7.2017, il magistrato inquirente ha riattivato il mandato conferito

alla polizia nel mese di dicembre 2016 (cfr. AI 29).

3.2.2

La RE 1 ha inviato al procuratore

pubblico numerose istanze di perquisizione e sequestro ed un sollecito,

segnatamente:

·

in data 12.9.2016, AI 6 (istanza);

·

in data 24.10.2016, AI 9 (istanza);

·

in data 11.11.2016, AI 10

(sollecito);

·

in data 28.11.2016, AI 11

(istanza);

·

in data 18.4.2017, AI 23 (istanza);

·

e l’ultima in data 12.7.2017, AI

28.

(istanza) .

Dopo l’ultimo atto istruttorio,

segnatamente l’interrogatorio di una testimone avvenuto in data 18.5.2017 (AI

27), e la riattivazione del mandato alla polizia giudiziaria di data 13.7.2017

(AI 29), nessun atto è stato esperito dal magistrato inquirente, né tanto meno

la (più volte) richiesta perquisizione del domicilio dell’imputato.

3.2.3

Ora, dagli atti dell’incarto penale,

risulta che il primo mandato alla polizia giudiziaria è stato conferito in data

6.12.2016

(AI 13) e poi riattivato il 13.7.2017 (AI 29), con lo scopo appunto

di procedere alla perquisizione dell’abitazione dell’imputato.

Ad oggi, nonostante le numerose

richieste dell’accusatrice privata (cfr. consid. 3.2.), tale atto istruttorio -

domandato una prima volta il 12.9.2016 (AI 6) e ritenuto (anche) necessario dal

procuratore pubblico mediante conferimento del mandato di data 6.12.2016 (AI

13) - non è ancora stato esperito.

Ora, la sospensione del citato mandato,

per l’interrogatorio dell’ispettore __________, avvenuto il 30.3.2017 (AI 18),

non giustifica un vuoto temporale di oltre 7 mesi.

Inoltre, l’ultimo atto istruttorio

esperito, segnatamente l’interrogatorio di una testimone, è avvenuto in data

18.5.2017

(AI 27). A fronte di ciò, il magistrato inquirente ha atteso

ulteriori altri due mesi per riattivare - il 13.7.2017 (AI 29) - il mandato di

cui sopra, peraltro (sempre) su sollecito 12.7.2017 (AI 28) dell’accusatrice privata.

3.3

In siffatte circostanze non si può

quindi ritenere che il magistrato inquirente abbia condotto il citato procedimento

in modo attivo.

Più in generale, dall’esame completo

dell’incarto MP __________, risulta come il magistrato inquirente non abbia (ancora)

esperito atti d’inchiesta volti a verificare le ipotesi di reato imputate a __________.

Come visto, i ritardi possono sussistere anche nell’assunzione delle prove, in

casu nella mancata perquisizione.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto

anche del fatto che la fattispecie non appare – d’acchito – complicata e

difficoltosa, si constata una violazione del principio della celerità, nella

forma di (non) conduzione del procedimento, in particolare mediante la già

citata perquisizione.

3.4

È pertanto

auspicabile che il nuovo magistrato inquirente, a cui verrà assegnata la

direzione del procedimento penale inc. MP __________, si attivi per un’evasione

rapida del mandato conferito alla polizia giudiziaria in data 6.12.2017 e

riattivato il 13.7.2017, e che proceda - quanto prima - nei propri incombenti.

4.

Per

questi motivi, il reclamo è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di

giustizia e spese. Lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante adeguate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 29 cpv. 2 Cost., 5 CPP, l’art. 25

LTG per le spese, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.Il reclamo è parzialmente accolto.

§ È costatata denegata

e ritardata giustizia nel procedimento di cui all’inc. MP __________.

§§ Il Ministero pubblico

procederà senza indugio nelle proprie incombenze.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino rifonderà alla RE 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di

ripetibili.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale

al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

.

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera