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Decisione

60.2017.215

Reclamo dell'imputato contro la decisione mediante la quale il procuratore pubblico ha respinto la sua istanza di svincolo della cauzione

10 gennaio 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova auspicati (art.

385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Il gravame, inoltrato il 13/14.09.2017 alla Corte dei

reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 08.09.2017

del procuratore pubblico, con cui ha respinto la richiesta di svincolo della

cauzione nell’ambito dell’incarto MP __________, è proponibile (trattandosi di una decisione del procuratore pubblico)

e tempestivo (con riferimento all’art. 396 cpv. 1 CPP).

RE

1, imputato nel procedimento di cui sopra, destinatario (per il tramite del suo

legale) della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex

art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto

all’annullamento o alla modifica della stessa.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

Il

reclamo è ricevibile in ordine.

2. 2.1.

Per quanto concerne la cauzione, secondo l’art. 238

CPP “Se vi è pericolo di fuga, il giudice competente può disporre il deposito

di una somma di denaro da parte dell’imputato per garantire che questi non si

sottrarrà agli atti procedurali o a una sanzione privativa della libertà”

(cpv. 1). “L’importo della cauzione è determinato in funzione della gravità

dei reati contestati all’imputato e tenuto conto della sua situazione personale”

(cpv. 2). “La cauzione può essere versata in contanti o mediante la garanzia

di una banca o di un’assicurazione in Svizzera” (cpv. 3).

Trattasi

quindi di una misura sostitutiva alla carcerazione in presenza di un pericolo

di fuga (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 238 CPP n. 1), volta

ad assicurare la presenza dell’imputato a tutti gli atti processuali ai quali

viene citato ed a garantire che lo stesso si renda disponibile per l’esecuzione

dell’eventuale pena inflittagli (BSK StPO – M. HÄRRI, art. 238 CPP n. 1)].

La

determinazione dell’importo della cauzione dipende da due criteri: la gravità

del reato e la situazione personale dell’imputato, rispettivamente l’importanza

del pericolo di fuga stabilito in considerazione anche ad altri elementi

inerenti la situazione personale. Nel caso in cui la cauzione venga prestata da

altre persone oltre all’imputato, dovrà essere presa in considerazione anche

della loro situazione economica e delle loro relazioni personali con l’imputato

(Commentario CPP – E. MELI, art. 238 cpv. 2 CPP n. 4 e giurisprudenza ivi citata).

2.2.

L’art.

239 cpv. 1 CPP menziona i casi in cui essa può essere svincolata, e meglio

quando i motivi di carcerazione ex art. 221 CPP sono venuti meno (gravi indizi

di reato o pericolo di fuga; lit. a), quando il procedimento penale si è

concluso con abbandono o con assoluzione passati in giudicato (lit. b), oppure

quando l’imputato ha cominciato a scontare una sanzione privativa della libertà

(lit. c). In questi casi, infatti, non c’è più alcun motivo di assicurare la

presenza dell’imputato (Commentario CPP – E. MELI, art. 239 cpv. 1 CPP n. 1).

Sullo

svincolo della cauzione decide l’autorità davanti alla quale la causa è pendente

o che se ne è occupata per ultima (art. 239 cpv. 3 CPP), ovvero – secondo lo

stadio del procedimento – il procuratore pubblico (come nel caso concreto) o il

giudice (BSK StPO – M. HÄRRI, art. 239 CPP n. 14; ZK StPO – M. HUG, art. 239

Considerandi

CPP n. 9; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 239 CPP n. 8).

3.

Va in particolare ricordato che, per quanto riguarda

l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, non spetta alla scrivente Corte

esprimersi in termini definitivi, trattandosi di una questione che rientra

nella competenza del giudice di merito. Aggiungasi in particolare che l’esistenza

dei gravi indizi non è peraltro nemmeno contestata nel gravame. Ci si potrebbe

chiedere se un lasso di tempo di sette anni senza che l’imputato, in libertà

provvisoria, sia stato interrogato, non sia idoneo a relativizzare l’esistenza

dei gravi indizi di reato; presupposto della misura coercitiva quale la misura

sostitutiva della carcerazione preventiva. Nel presente caso l’interrogativo

può rimanere aperto in quanto l’attenzione del reclamante è posta essenzialmente

sul tema del pericolo di fuga.

4.

Di principio il pericolo di fuga dev’essere analizzato

in funzione di un insieme di criteri (quali il carattere dell’interessato, la

sua moralità, le risorse di cui dispone, i legami con lo Stato che lo persegue

ed i suoi contatti con l’estero) che facciano apparire il rischio di fuga non

solo possibile, ma anche probabile (DTF 117 Ia 69, consid. 4a p. 70).

Come ricordato dalla giurisprudenza di questa Corte,

il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere

concreto e rivestire di una certa probabilità. In altri termini, lo si ammette

quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa

verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della

pena (inc. CRP 60.2007.327, consid. 6).

La

gravità dell’infrazione non può, sola, giustificare la protrazione della detenzione,

anche se permette spesso di presumere un pericolo di fuga in ragione

dell’importanza della pena che incombe sull’accusato (DTF 125 I 60, consid. 3a p. 62; decisione TF 1B_92/20071B_94/2007

del 19.6.2007, consid. 7 p. 3).

5.

Nel caso concreto si osserva come dalla scarcerazione dell’imputato

e dal conseguente versamento della cauzione di EUR 350'000.00 siano passati

ormai sette anni e nel frattempo, oltretutto, l’ammontare della cauzione è già

stata ridotta a “soli” EUR 100'000.00 (decisione del magistrato inquirente di

data 19.02.2013).

L’imputato

risiede, oggi come al momento della scarcerazione, in __________ e, non essendo

mai stato citato o interpellato, non ha potuto dimostrare la sua intenzione a

collaborare all’inchiesta senza venir meno agli ordini impartitigli, e la sua

non volontà a sottrarsi alle indagini in corso.

Il

trascorrere del tempo in un’inchiesta ha degli effetti, con riferimento al

principio della celerità, sulla possibile condanna e sull’eventuale pena (nel

senso di ridurla).

Questo

effetto si riflette anche sul pericolo di fuga, che diminuisce con il trascorrere

del tempo.

Aggiungasi

che il procuratore pubblico, nella decisione e nelle osservazioni, non ha

nemmeno indicato/sostanziato motivi che potrebbero far ritenere che il reclamante

voglia sottrarsi al procedimento penale in corso. Anzi, proprio il reclamante,

con il fatto di rendersi ancora reperibile, ha dimostrato che in questi anni

non si è concretizzato il pericolo di fuga inizialmente alla base dell’adozione

della misura sostitutiva del suo arresto.

Con

riferimento al principio della proporzionalità, di rango costituzionale, nel presente

caso, per effetto del trascorrere del tempo, si giustifica di ridurre ulteriormente

la cauzione a EUR 35'000.00, ovvero a 1/10 dell’importo iniziale. Questo

residuo ridotto importo è mantenuto per garantire la presenza agli atti finali

(si spera prossimi) e all’eventuale dibattimento.

6.

6.1.

Visto quanto precede, il reclamo interposto da

RE 1 è parzialmente accolto. La decisione 08.09.2017 del procuratore pubblico

deve essere annullata.

6.2

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino rifonderà al reclamante adeguate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 238 s., 393 ss. CPP, 1 ss. e 25

LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.Il reclamo è parzialmente

accolto.

§ La

decisione 08.09.2017 emanata dal procuratore pubblico Andrea Gianini (inc. MP __________)

è parzialmente annullata.

§§ Alla

crescita in giudicato della presente decisione, l’importo della cauzione sarà

ridotto a EUR 35'000.00.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, (__________) __________,

CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera