60.2017.215
Reclamo dell'imputato contro la decisione mediante la quale il procuratore pubblico ha respinto la sua istanza di svincolo della cauzione
10 gennaio 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.215
Lugano
10 gennaio 2018/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Giovan Maria Tattarletti, assente)
cancelliera:
Giorgia
Peverelli, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 13/14.09.2017 presentato da
RE
1 __________ – __________,
patr.
da: PR 1
contro
la decisione 08.09.2017 emessa dal procuratore
pubblico Andrea Gianini mediante la quale ha respinto la sua istanza 21.07.2017
di svincolo della cauzione nell’ambito del procedimento penale di cui all’ inc.
MP __________;
richiamate le osservazioni 25.09.2017 e 23.10.2017
(duplica) del procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame e
la conferma della decisione impugnata;
considerata la replica 13/16.10.2016 di RE 1;
rilevato che gli ulteriori interessati, interpellati,
non si sono pronunciati;
visti gli scritti 18/19.10.2017 e 24/26.10.2017
inerenti la difesa di PI 1;
letti
ed esaminati gli atti;__________
considerato
in
fatto
a.Nell’ambito
del procedimento penale aperto a seguito della denuncia 09.08.2010 sporta
da __________ nei confronti di PI 1 (in.
MP __________), in data 31.08.2010 è stato arrestato RE 1 per titolo di appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele
aggravata, sub. semplice, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di
una falsa attestazione e denuncia mendace.
Arresto convertito in carcerazione preventiva dal Giudice dei provvedimenti
coercitivi con decisione 01.09.2010.
Per
quanto concerne i reati patrimoniali, ad RE 1 viene rimproverato, agendo in
qualità di amministratore delegato della __________ e in correità/complicità
con PI 1, di avere distratto illecitamente
dal conto corrente intestato alla società ed aperto presso la banca __________
di __________ averi per circa complessivi
EUR 13'683'000.00. In merito alle ipotesi (alternative) di conseguimento fraudolento
di una falsa attestazione e denuncia mendace, gli viene rimproverato di avere invece
denunciato falsamente PI 1 o di aver indotto un notaio ticinese ad attestare in
un brevetto fatti di rilevanza giuridica.
b. In
data 23.12.2010 RE 1 è stato scarcerato con contestuale versamento di una
cauzione di EUR 350'000.00, ritenuta dal Giudice dei provvedimenti coercitivi
adeguata in considerazione dell’esistente pericolo di fuga. Questa somma è
stata prestata all’imputato dall’amico __________, (__________) __________.
c.Non essendo
più stato citato a comparire dinnanzi al magistrato inquirente, il 29.01.2013 RE
1 ha inoltrato istanza di svincolo sub. riduzione della cauzione. Richiesta
accolta il 19.02.2013 dal procuratore pubblico che ha ridotto la cauzione di EUR
250'000.00.
d. Il 21.07.2017 RE 1 ha inoltrato una seconda istanza di
svincolo di cauzione, sollecitata il 21.08.2017, non essendo più stato interpellato.
e. Con decisione 08.09.2017 il procuratore pubblico ha
respinto l’istanza, osservando che “le indagini non si sono arenate, ma ho
dovuto privilegiare atti d’inchiesta correlati ad altri indagati, che sono
tutt’ora pendenti”, precisando inoltre che l’istruttoria non è ancora conclusa
(inc. CRP __________, doc. 1a).
f. Con gravame 13/14.09.2017 RE 1 impugna suddetta
decisione, postulandone l’annullamento e il conseguente accoglimento della sua
istanza di svincolo della cauzione di (restanti) EUR 100'000.00, siccome
ritenuta infondata. A distanza di sette anni dalla sua scarcerazione, il
reclamante ritiene che l’eventuale pericolo di fuga alla base della misura
sostitutiva del suo arresto “sia del tutto venuto meno, ritenuto come le
prospettive di una pena da espiare siano ormai remote”. Riconosce il fatto
che l’inchiesta non si sia arenata, precisando però di non essere più stato
citato dinnanzi al magistrato inquirente dopo la sua scarcerazione avvenuta il
23.12.2010. Egli non ha pertanto avuto modo nemmeno di dimostrare la sua
collaborazione alle indagini, rispettivamente l’assenza di un qualsivoglia suo
intento di sottrarsi agli atti d’inchiesta. Il reclamante sostiene inoltre che
la misura sostitutiva in questione non sia nemmeno più proporzionata allo scopo
per cui è stata ordinata, e ciò proprio in considerazione del lungo lasso di
tempo trascorso.
Il reclamante desidera inoltre poter
estinguere il debito contratto con l’amico __________, restituendogli, dopo ben
sette anni, la somma prestata (inc. CRP __________, doc. 1__________
g. Con osservazioni 25.09.2017 e 23.10.2017 (duplica), il
procuratore pubblico riconosce che RE 1 (da sempre residente all’estero) non
sia stato più sottoposto ad alcun interrogatorio. Tuttavia precisa che il
procedimento penale di cui all’inc. MP __________ non è ancora da ritenersi concluso
e che la dilatazione dei tempi non è dovuta a un’inattività degli inquirenti, “bensì
alle inchieste che si sono aperte successivamente e che riguardano alcuni
co-indagati coinvolti nella fattispecie in oggetto, che si stanno sviluppando a
cavallo tra __________ e la __________” (…) “L’impossibilità di chiudere
l’istruttoria e quindi di interrogare nuovamente RE 1, è riconducibile
unicamente ai filoni d’inchiesta che si sono aperti durante gli ultimi anni”
e, in ragione del segreto istruttorio e dell’interesse pubblico, non è possibile
entrare nel merito di queste indagini. Il magistrato aggiunge che “tali
inchieste esistono e potrebbero avere degli effetti anche per il reclamante”.
A detta del magistrato inquirente nessuno
dei motivi di svincolo previsti dall’art. 239 CPP risulta essere dato nel caso
concreto. La cauzione va mantenuta anche nell’interesse dello stesso reclamante;
infatti “la definizione dell’intera posizione di PI 1 e degli altri
indagati, dovrebbe essere di primario interesse anche per il reclamante” (inc.
CRP __________, doc. 3).
h. Delle ulteriori argomentazioni e della replica del
reclamante, si dirà, se necessario, in corso di motivazione.
1. 1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto - entro il
termine di dieci giorni - contro le decisioni e gli atti procedurali della
polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni,
eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista
un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art.
385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
Fatti
i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova auspicati (art.
385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 13/14.09.2017 alla Corte dei
reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 08.09.2017
del procuratore pubblico, con cui ha respinto la richiesta di svincolo della
cauzione nell’ambito dell’incarto MP __________, è proponibile (trattandosi di una decisione del procuratore pubblico)
e tempestivo (con riferimento all’art. 396 cpv. 1 CPP).
RE
1, imputato nel procedimento di cui sopra, destinatario (per il tramite del suo
legale) della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex
art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto
all’annullamento o alla modifica della stessa.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
Il
reclamo è ricevibile in ordine.
2. 2.1.
Per quanto concerne la cauzione, secondo l’art. 238
CPP “Se vi è pericolo di fuga, il giudice competente può disporre il deposito
di una somma di denaro da parte dell’imputato per garantire che questi non si
sottrarrà agli atti procedurali o a una sanzione privativa della libertà”
(cpv. 1). “L’importo della cauzione è determinato in funzione della gravità
dei reati contestati all’imputato e tenuto conto della sua situazione personale”
(cpv. 2). “La cauzione può essere versata in contanti o mediante la garanzia
di una banca o di un’assicurazione in Svizzera” (cpv. 3).
Trattasi
quindi di una misura sostitutiva alla carcerazione in presenza di un pericolo
di fuga (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 238 CPP n. 1), volta
ad assicurare la presenza dell’imputato a tutti gli atti processuali ai quali
viene citato ed a garantire che lo stesso si renda disponibile per l’esecuzione
dell’eventuale pena inflittagli (BSK StPO – M. HÄRRI, art. 238 CPP n. 1)].
La
determinazione dell’importo della cauzione dipende da due criteri: la gravità
del reato e la situazione personale dell’imputato, rispettivamente l’importanza
del pericolo di fuga stabilito in considerazione anche ad altri elementi
inerenti la situazione personale. Nel caso in cui la cauzione venga prestata da
altre persone oltre all’imputato, dovrà essere presa in considerazione anche
della loro situazione economica e delle loro relazioni personali con l’imputato
(Commentario CPP – E. MELI, art. 238 cpv. 2 CPP n. 4 e giurisprudenza ivi citata).
2.2.
L’art.
239 cpv. 1 CPP menziona i casi in cui essa può essere svincolata, e meglio
quando i motivi di carcerazione ex art. 221 CPP sono venuti meno (gravi indizi
di reato o pericolo di fuga; lit. a), quando il procedimento penale si è
concluso con abbandono o con assoluzione passati in giudicato (lit. b), oppure
quando l’imputato ha cominciato a scontare una sanzione privativa della libertà
(lit. c). In questi casi, infatti, non c’è più alcun motivo di assicurare la
presenza dell’imputato (Commentario CPP – E. MELI, art. 239 cpv. 1 CPP n. 1).
Sullo
svincolo della cauzione decide l’autorità davanti alla quale la causa è pendente
o che se ne è occupata per ultima (art. 239 cpv. 3 CPP), ovvero – secondo lo
stadio del procedimento – il procuratore pubblico (come nel caso concreto) o il
giudice (BSK StPO – M. HÄRRI, art. 239 CPP n. 14; ZK StPO – M. HUG, art. 239
Considerandi
CPP n. 9; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 239 CPP n. 8).
3.
Va in particolare ricordato che, per quanto riguarda
l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, non spetta alla scrivente Corte
esprimersi in termini definitivi, trattandosi di una questione che rientra
nella competenza del giudice di merito. Aggiungasi in particolare che l’esistenza
dei gravi indizi non è peraltro nemmeno contestata nel gravame. Ci si potrebbe
chiedere se un lasso di tempo di sette anni senza che l’imputato, in libertà
provvisoria, sia stato interrogato, non sia idoneo a relativizzare l’esistenza
dei gravi indizi di reato; presupposto della misura coercitiva quale la misura
sostitutiva della carcerazione preventiva. Nel presente caso l’interrogativo
può rimanere aperto in quanto l’attenzione del reclamante è posta essenzialmente
sul tema del pericolo di fuga.
4.
Di principio il pericolo di fuga dev’essere analizzato
in funzione di un insieme di criteri (quali il carattere dell’interessato, la
sua moralità, le risorse di cui dispone, i legami con lo Stato che lo persegue
ed i suoi contatti con l’estero) che facciano apparire il rischio di fuga non
solo possibile, ma anche probabile (DTF 117 Ia 69, consid. 4a p. 70).
Come ricordato dalla giurisprudenza di questa Corte,
il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere
concreto e rivestire di una certa probabilità. In altri termini, lo si ammette
quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa
verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della
pena (inc. CRP 60.2007.327, consid. 6).
La
gravità dell’infrazione non può, sola, giustificare la protrazione della detenzione,
anche se permette spesso di presumere un pericolo di fuga in ragione
dell’importanza della pena che incombe sull’accusato (DTF 125 I 60, consid. 3a p. 62; decisione TF 1B_92/2007 –1B_94/2007
del 19.6.2007, consid. 7 p. 3).
5.
Nel caso concreto si osserva come dalla scarcerazione dell’imputato
e dal conseguente versamento della cauzione di EUR 350'000.00 siano passati
ormai sette anni e nel frattempo, oltretutto, l’ammontare della cauzione è già
stata ridotta a “soli” EUR 100'000.00 (decisione del magistrato inquirente di
data 19.02.2013).
L’imputato
risiede, oggi come al momento della scarcerazione, in __________ e, non essendo
mai stato citato o interpellato, non ha potuto dimostrare la sua intenzione a
collaborare all’inchiesta senza venir meno agli ordini impartitigli, e la sua
non volontà a sottrarsi alle indagini in corso.
Il
trascorrere del tempo in un’inchiesta ha degli effetti, con riferimento al
principio della celerità, sulla possibile condanna e sull’eventuale pena (nel
senso di ridurla).
Questo
effetto si riflette anche sul pericolo di fuga, che diminuisce con il trascorrere
del tempo.
Aggiungasi
che il procuratore pubblico, nella decisione e nelle osservazioni, non ha
nemmeno indicato/sostanziato motivi che potrebbero far ritenere che il reclamante
voglia sottrarsi al procedimento penale in corso. Anzi, proprio il reclamante,
con il fatto di rendersi ancora reperibile, ha dimostrato che in questi anni
non si è concretizzato il pericolo di fuga inizialmente alla base dell’adozione
della misura sostitutiva del suo arresto.
Con
riferimento al principio della proporzionalità, di rango costituzionale, nel presente
caso, per effetto del trascorrere del tempo, si giustifica di ridurre ulteriormente
la cauzione a EUR 35'000.00, ovvero a 1/10 dell’importo iniziale. Questo
residuo ridotto importo è mantenuto per garantire la presenza agli atti finali
(si spera prossimi) e all’eventuale dibattimento.
6.
6.1.
Visto quanto precede, il reclamo interposto da
RE 1 è parzialmente accolto. La decisione 08.09.2017 del procuratore pubblico
deve essere annullata.
6.2
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà al reclamante adeguate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 238 s., 393 ss. CPP, 1 ss. e 25
LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.Il reclamo è parzialmente
accolto.
§ La
decisione 08.09.2017 emanata dal procuratore pubblico Andrea Gianini (inc. MP __________)
è parzialmente annullata.
§§ Alla
crescita in giudicato della presente decisione, l’importo della cauzione sarà
ridotto a EUR 35'000.00.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, (__________) __________,
CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera