60.2017.222
Reclamo del difensore d'ufficio contro la decisione di sostituzione del difensore d'ufficio per conflitto di interesse
21 febbraio 2018Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.222
Lugano
21 febbraio 2018/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Giorgia
Peverelli, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 21.09.2017 presentato da
RE
1
contro
la decisione 20.09.2017 di sostituzione del
difensore d’ufficio emanata dal procuratore pubblico Marisa Alfier
nell’ambito del procedimento penale a carico di PI 1, __________, (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 13.10.2017 e 03.11.2017
(duplica) del procuratore pubblico concludenti per la reiezione del gravame;
vista la replica 25/26.10.2017 e il successivo scritto
14/15.11.2017 dell’avv. RE 1 con cui si riconferma nelle proprie allegazioni;
preso
atto che PI 1, interpellato, non ha formulato osservazioni;
letti
ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto
a.Dagli
ascolti telefonici ottenuti a seguito della sorveglianza in tempo reale sul collegamento
intestato alla madre di PI 1, è emerso che quest’ultimo, unitamente ad altre
persone, era coinvolto in un’ampia attività di spaccio di sostanze stupefacenti.
b. In
data 21.03.2017 PI 1 è stato fermato e in seguito arrestato per titolo di
infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup (inc. MP __________).
c.In
occasione del suo primo verbale di interrogatorio di data 21.03.2017, PI 1 ha indicato
quale difensore di fiducia l’avv. RE 1 (inc. MP __________, AI 116.1, cfr.
verbale di interrogatorio di Polizia 21.03.2017 di PI 1), già suo difensore nell’ambito
di un precedente procedimento penale (sfociato nell’atto d’accusa ACC __________
emanato nei suoi confronti il 28.03.2014 per infrazione aggravata e infrazione
semplice alla LStup e ripetuta grave infrazione alla LF sulla circolazione
stradale; confermato dalla Corte delle assise correzionali di __________ con sentenza
06.08.2014; inc. MP __________, AI 201).
d.
Il 22.02.2017 si è proceduto
all’interrogatorio di PI 1, al quale nessun legale/praticante dello Studio __________
ha potuto presenziare (inc. MP __________, AI 117). Onde poter procedere
all’interrogatorio di conferma dell’arresto, il procuratore pubblico ha quindi nominato
un difensore d’ufficio (temporaneo) nella persona dell’avv. __________ (inc. MP
__________, AI 121).
e. Su
domanda del magistrato inquirente (inc. MP __________, AI 122), con scritto
23.03.2017 l’avv. RE 1 ha confermato di voler proseguire nel mandato, chiedendo,
vista l’assenza di mezzi da parte del suo assisto per far fronte alle spese legali
e giudiziarie, di essere nominato suo difensore d’ufficio (inc. MP __________,
AI 133).
f. Con decisone 31.03.2017 il magistrato inquirente, in
applicazione dell’art. 133 cpv. 2 CPP, ha formalmente nominato l’avv. RE 1
quale difensore d’ufficio di PI 1 con effetto (retroattivo) a partire dal
21.03.2017 (inc. __________, AI 180.2).
g. In data 20.09.2017 il procuratore pubblico ha emesso
la decisione di sostituzione dell’avv. RE 1. Questi aveva già difenso nel
procedimento penale sfociato nella condanna 06.08.2014 della Corte delle assise
correzionali di Locarno; era pure stato, unitamente all’avv. __________,
difensore d’ufficio di __________, condannato il 14.02.2012 dalla Corte delle
assise correzionali di __________. Come emerge dagli atti dell’inchiesta in
corso, PI 1 avrebbe intrattenuto contatti con __________ per questioni inerenti
un ingente traffico di sostanze stupefacenti. In considerazione del conseguente
conflitto d’interesse almeno potenziale (avendo l’avv. RE 1 difeso entrambi gli
imputati) e ritenuto il rinvio di interrogatori di PI 1 per indisponibilità del
difensore e/o della sua sostituta (nonostante l’imputato si trovi in regime di
carcerazione preventiva), il magistrato inquirente ha ritenuto necessario
procedere alla sostituzione del difensore, revocando la nomina dell’avv. PI 1
con effetto a partire dal 20.09.2017 e nominando l’avv. __________ quale nuovo
difensore d’ufficio di PI 1 (inc. MP __________, AI 777).
h. Con gravame 21.09.2017 l’avv. RE 1 postula
l’annullamento di quanto deciso dal procuratore pubblico in data 20.09.2017,
ritenendo la decisione lesiva dei suoi diritti e di quelli dell’imputato, in
particolare del diritto di essere sentito. Il magistrato inquirente avrebbe
infatti dovuto sentire sia l’imputato, sia il difensore prima di procedere alla
revoca della nomina di quest’ultimo, non sussistendo, fra altro, nessuna
urgenza, in particolare alcun pericolo di inquinamento delle prove. Il reclamante
rileva inoltre che il procuratore pubblico, oltre a non avergli concesso
l’accesso agli atti, non avrebbe autorizzato i legali degli imputati a
partecipare agli interrogatori degli altri prevenuti.
In merito al conflitto di interessi
invocato dal magistrato inquirente, il reclamante ritiene che su questo punto
la decisione impugnata sia ingiustificata e non motivata. Oltre a precisare che
__________ era stato difeso dall’avv. __________, il reclamante sostiene che è
compito del magistrato inquirente “mettere in atto tutte le misure idonee a
salvaguardare gli interessi” dell’inchiesta, considerando la misura di
sostituzione del difensore (soprattutto se si tratta di un mandato di fiducia)
unicamente come ultima ratio (inc. CRP __________, doc. 1, pag. 2).
La problematica legata alla precedente difesa di __________ è peraltro stata
rilevata dal magistrato inquirente solo molto tempo dopo la sua scoperta.
Nega inoltre di aver assunto un
qualsivoglia atteggiamento “defatigatorio”, precisando di seguire PI 1 “da
almeno dieci anni” e di disporre di collaboratori che hanno permesso di adattarsi
alle esigenze dell’inchiesta (inc. CRP __________, doc. 1, pag. 3).
Il
reclamante precisa inoltre di aver richiesto solo in un’occasione il rinvio di
un interrogatorio (ottenuto, peraltro, solo di pochi giorni).
Oltre
all’annullamento della decisione impugnata, il reclamante chiede che al
presente reclamo venga concesso l’effetto sospensivo e che, in via supercautelare,
sia fatto ordine al magistrato inquirente di non procedere con ulteriori atti
istruttori concernenti PI 1.
Fatti
i. Con scritto 21.09.2017 la scrivente Corte non ha
concesso l’effetto sospensivo richiesto in assenza di un danno irreparabile,
essendo stato nominato nel frattempo un nuovo difensore a PI 1 (inc. CRP __________,
doc. 2).
j. Con osservazioni 13.10.2017 il magistrato inquirente
rileva che il reclamante non sarebbe stato sentito prima dell’emanazione della
decisione impugnata, essendo la decisione di revoca intervenuta nella procedura
di carcerazione preventiva, di modo che: “era necessario agire velocemente
soprattutto in merito al “destino” di PI 1”. Nega di aver voluto impedire
ai legali di partecipare agli interrogatori degli altri imputati sin
dall’inizio dell’inchiesta, ma di aver dovuto adottare questa modalità solo a
seguito del comportamento tenuto dal qui reclamante nel corso del verbale di
interrogatorio 02.05.2017 del suo assistito (inc. MP __________, AI 789).
Conferma inoltre che il reclamante, al
contrario di quanto da lui sostenuto, ha accesso agli atti (cfr. trasmissione
al reclamante in data 25.08.2017 di copia del verbale di interrogatorio di PI 1;
inc. MP __________, AI 654 e 656).
Il magistrato inquirente ritiene che, facendo
emergere l’esistenza di un conflitto d’interessi (a causa delle precedenti difese
assunte dall’avv. RE 1) e con l’emanazione della decisione impugnata, avrebbe
operato per la salvaguardia delle indagini, in particolare “per evitare che,
una volta arrestato __________, ci si trovi confrontati a delle difficoltà (per
il pregresso)” (inc. CRP __________, doc. 5).
Il magistrato inquirente sottolinea infine
la discutibile disponibilità del reclamante per rapporto alle esigenze che il
regime di detenzione del suo assistito richiede (ad esempio per le visite in
carcere).
k. Con replica 25/26.10.2017 il reclamante rileva che per
quanto riguarda il procedimento penale aperto nel 2012 (anche) nei confronti di
__________, il legale che si occupava della pratica era unicamente l’avv. __________,
aggiungendo di non ricordare di essere mai intervenuto in quel procedimento.
Per l’inchiesta in corso (inc. MP __________),
il reclamante precisa di aver presenziato (lui stesso o la di lui
collaboratrice) a tutti gli interrogatori del suo assistito, ad eccezione di
quello del 22.03.2017, senza richiedere alcun rinvio, ad eccezione di un’unica volta
(interrogatorio del 12.09.2016 rinviato al 15.09.2016).
l. Con osservazioni di duplica 03.11.2017, il magistrato
inquirente ha elencato ed allegato i verbali di interrogatorio di diversi imputati
effettuati nel corso dell’inchiesta, precisando come l’accesso agli atti (in
particolare il diritto a partecipare ai verbali) era stato garantito al
reclamante, il quale, pur essendo stato previamente interpellato, per sua
scelta non vi aveva presenziato. Solo a seguito di quanto è emerso dall’AI 789 (Rapporto
di segnalazione 22.09.2017) in merito al comportamento tenuto dal qui reclamante,
non è più stata concessa la partecipazione agli interrogatori di tutti i
difensori.
In
merito all’effettivo intervento nella (passata) difesa di __________, il
magistrato inquirente allega i verbali di interrogatorio 04.10.2012 e il
permesso di visita 10.10.2012 concesso all’avv. RE 1.
m. Delle ulteriori argomentazioni, dello scritto
14/15.11.2017 dell’avv. RE 1, si dirà - se necessario - in corso di motivazione.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il
reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della
polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni,
eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista
un’altra impugnativa.
In
particolare la decisione in materia di revoca del difensore d’ufficio può
essere impugnata presso questa Corte in applicazione degli art. 393 cpv. 1 e 20
cpv. 1 CPP entro il termine di dieci giorni dalla notificazione oppure dal
momento in cui la persona interessata ne è venuta a conoscenza (art. 396 cpv. 1
e 384 CPP) [CR – M. HARARI / T. ALBERTI, art. 134 CP n. 25].
Con il gravame, da introdurre davanti
alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino –
alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni
del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la
denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza
(art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per
iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i
punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame, inoltrato il 21.09.2017 alla
Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione
20.09.2017
del procuratore pubblico mediante la quale ha revocato la nomina
dell’avv. RE 1 quale difensore d’ufficio di RE 1 con effetto dal 20.09.2017, è tempestivo e proponibile (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 134 CPP n. 15; Commentario
CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 134 CPP n. 16).
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
2.
2.1.
Per
quanto riguarda la legittimazione, si
pone nel caso concreto il quesito a sapere se il reclamo interposto dall’avv. RE
1.
contro la decisione 20.09.2017 del procuratore pubblico sia effettivamente
proponibile.
2.2
Ai
sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una
decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto
all’annullamento oppure alla modifica della stessa.
Per
stabilire se sia dato un interesse giuridicamente protetto secondo
l’art. 382 cpv. 1 CPP, è necessario considerare la disposizione violata ed il
bene giuridico difeso. Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura
individuale (vita e integrità personale, patrimonio, onore e libertà
personale), legittimato è colui che subisce l’illecito. In caso di violazione
di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare
legittimati coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali
reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell’azione
delittuosa (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5) [cfr. per es.
decisione TF 6B_1105/2013 del 18.7.2014 consid. 1.2.].
L’interesse
giuridicamente protetto implica che il ricorrente sia personalmente,
direttamente e (di principio: decisione TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid.
2.1
) attualmente leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar,
2.
ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse soltanto virtuale
(Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).
Una
parte ha un interesse giuridicamente protetto giusta l’art. 382 cpv. 1
CPP (il cosiddetto Beschwer) qualora sia direttamente toccata dalla
decisione nei suoi diritti (ZK StPO – V. LIEBER, art. 382 CPP n. 7; N. SCHMID,
StPO Praxiskommentar, art. 382 CPP n. 1/2). La lesione diretta si deduce dal
Dispositivo
dispositivo (art. 81 cpv. 1 lit. c CPP) della decisione impugnata, non dalla
sua motivazione. Sussiste dunque un tale interesse soltanto nella misura in cui
il dispositivo contenga disposizioni che aggravano la parte (ZK StPO – V.
LIEBER, art. 382 CPP n. 8). E’ peraltro soltanto il dispositivo che acquista
forza di cosa giudicata, non la motivazione (decisione TF 6B_114/2011 del
30.6.2011, consid. 2.3.).
Quanto
alla nozione di parti, si fa riferimento agli art. 104 s. CPP.
2.3.
Il reclamo è stato inoltrato dall’avv. RE 1, a tutela
dei propri diritti e di quelli di PI 1 (suo assistito nell’inc. MP __________
sino al 20.09.2017): invocata è in particolare una violazione del diritto di essere
sentito. Quest’ultimo è di natura individuale. Legittimato ad invocarne
un’eventuale lesione è colui che la subisce personalmente/direttamente/attualmente.
Dagli atti emerge che la persona vittima dell’asserita violazione del proprio
diritto di essere sentito è sia l’imputato del procedimento penale in questione,
sia il suo difensore (entrambi destinatari della decisione impugnata). Il
provvedimento impugnato comporta infatti una restrizione al diritto di essere
sentito di entrambi.
Visto
quanto precede, l’avv. RE 1 è legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1
CPP avendo (anche) lui un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o
alla modifica del giudizio (CR – M. HARARI / T. ALBERTI, art. 134 CP n. 25).
Il
gravame è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.
3. 3.1.
Secondo
l'art. 133 cpv. 1 CPP il difensore d'ufficio [in caso di difesa obbligatoria
giusta l’art. 130 CPP, nelle ipotesi di cui all’art. 132 cpv. 1 lit. a cifre 1
e 2 CPP, oppure se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa
si impone per tutelare i suoi interessi (art. 132 cpv. 1 lit. b, cpv. 2 e 3
CPP)] è designato da chi, nella relativa fase procedurale, dirige il procedimento.
Fino
all'abbandono del procedimento penale o fino alla promozione dell'accusa,
competente per detta nomina è dunque il pubblico ministero (art. 61 lit. a
CPP). La polizia, seppure autorità di perseguimento penale (art. 12 lit. a
CPP), non rientra tra le autorità che dirigono il procedimento penale di cui all'art.
61 CPP (BSK StPO I – A. JENT, op. cit., art. 61 CPP n. 3/6; StPO PK – N. SCHMID,
2. ed., art. 61 CPP n. 4), per cui non è competente per nominare il difensore
d’ufficio.
Chi
dirige il procedimento designa il difensore d'ufficio tenendo possibilmente
conto dei desideri dell'imputato (art. 133 cpv. 2 CPP). Questa disposizione è
volta a favorire la creazione di un rapporto di fiducia tra l'imputato e il
difensore d'ufficio: i desiderata dell'imputato devono, se possibile, essere
presi in considerazione, anche se da detta norma – che contiene una raccomandazione
di carattere generale – non può, da una parte, essere dedotto alcun diritto
specifico dell'imputato ad un legale di libera scelta. D'altra parte, il
mancato rispetto dei desideri dell’imputato è inconciliabile con il principio
della correttezza qualora manchi un motivo fondato per non considerarli (sentenze
TF 1B_212/2013 del 20.8.2013 consid. 2.;1B_387/2012 del 24.1.2013,
parzialmente pubblicata in DTF 139 IV 113, consid. 5.; BSK StPO I – A. JENT, op.
cit., art. 133 CPP n. 8b; StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 133 CPP n. 2; ZK
StPO – V. LIEBER, 2. ed., art. 133 CPP n. 4; Commentario CPP – M. GALLIANI / L.
MARCELLINI, art. 133 CPP n. 4).
3.2.
Per
l'art. 134 cpv. 2 CPP, se il rapporto di fiducia tra l'imputato e il difensore
d'ufficio si deteriora notevolmente oppure se per altri motivi non è più
garantita una difesa efficace, chi dirige il procedimento designa un altro
difensore d’ufficio.
Questa
normativa tiene dunque conto del fatto che una difesa impegnata ed efficiente
può essere compromessa non solo mediante una violazione oggettiva dei relativi
doveri da parte del difensore, ma già in caso di deterioramento del rapporto di
fiducia, ossia anche nei casi in cui un imputato che dispone di un patrocinatore
di fiducia provvederebbe alla sostituzione del difensore (messaggio, FF 2006 p.
1086 s.; sentenze TF 1B_410/2012 del 3.10.2012 consid. 1.2.;6B_770/2011 del
12.7.2012, pubblicata in DTF 138 IV 161, consid. 2.4.).
Non
è più garantita una difesa efficace, per esempio, quando il legale si dimostra
incapace di consigliare correttamente l'imputato, quando non partecipa all'assunzione
di prove essenziali o quando senza motivi oggettivi lascia trascorrere
infruttuoso un termine di impugnazione (sentenze CRP __________ del 30.3.2015
consid. 2.2.; __________ dell'11.11.2013 consid. 2.2.; __________ del 25.1.2013
consid. 3.2.2.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 134 CPP n. 13; StPO PK –
N. SCHMID, op. cit., art. 134 CPP n. 4; Commentario CPP – M. GALLIANI / L.
MARCELLINI, art. 134 CPP n. 13).
Se
il procedimento in discussione è lungo o complesso, e se il difensore d'ufficio
ha già esercitato il proprio mandato per un periodo prolungato, una sua sostituzione
deve essere accordata con riserbo (sentenza TPF 2014 43 del 23.5.2014 consid.
3.2.).
La
direzione del procedimento, prima di decidere la revoca o la sostituzione della
difesa d'ufficio, deve dare la possibilità di esprimersi – nel rispetto del
diritto di essere sentito giusta l’art. 29 cpv. 2 Cost. – all'imputato ed al di
lui difensore d'ufficio (DTF 133 IV 335 consid. 6.; BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 134 CPP
n. 17; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 134 CPP n. 26; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 134 CPP n. 15).
La richiesta di sostituzione della difesa d'ufficio
può essere inoltrata anche dal difensore: si tratta di un'istanza di revoca
della nomina a difensore d'ufficio. A tutela del segreto professionale, il
difensore non è obbligato a dettagliare i motivi della richiesta, se essi
riguardano il rapporto personale con l'imputato. È, invece, obbligato a
motivare sufficientemente l'istanza se alla base di essa vi è un conflitto
d'interessi scoperto solo in seguito alla nomina o un sopraggiunto sovraccarico
lavorativo, di modo che il difensore non si ritenga più in grado di garantire
una difesa efficace. L'istanza di revoca non può essere inoltrata intempestivamente
(BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 134 CPP n. 10; StPO PK – N. SCHMID, op.
cit., art. 134 CPP n. 2 s.).
4. 4.1.
Nella
decisione 20.09.2017 qui impugnata il procuratore pubblico ha indicato i
seguenti motivi per la sostituzione del difensore d'ufficio di PI 1 nell’ambito
del procedimento di cui all’inc. MP __________: l’indisponibilità del difensore,
malgrado il regime di carcerazione preventiva a cui era sottoposto il suo assistito,
nonché il conflitto d’interessi emerso per aver difeso (in precedenti
procedimenti penali correlati fra loro) sia PI 1, sia __________, con il quale
il primo ha avuto contatti per questioni inerenti un importante traffico di
sostanze stupefacenti nell’inchiesta in corso.
4.2.
È
pacifico che il magistrato inquirente avrebbe dovuto concedere sia all’imputato
sia al suo difensore (nonché qui reclamante) la possibilità di esprimersi prima
dell’emanazione della decisione di sostituzione impugnata come indicato al punto
3.2. L’ampia possibilità di esprimersi avuta in sede di reclamo ha però permesso
di sanare la violazione invocata.
4.3.
Il
conflitto d’interessi evidenziato dal magistrato inquirente è sicuramente da
ritenersi rilevante. Il reclamante aveva patrocinato sia PI 1, sia __________ (poco
importa se in qualità di sostituto temporaneo dell’avv. __________) in
pregressi procedimenti penali dai quali era emerso che i due patrocinati si
conoscevano ed erano in contatto per attività legate a sostanze stupefacenti (cfr.
ad esempio: inc. MP __________, verbale di confronto 04.10.2012 tra__________ e
__________; permesso di visita 10.10.2012 concesso a favore dell’avv. RE 1).
Anche
nell’ambito del procedimento penale in corso (inc. MP __________), __________
risulta coinvolto nelle attività di traffico di stupefacenti messe in atto
(anche) da PI 1 (inc. MP __________, AI 604, cfr. verbale di interrogatorio
04.08.2017 dell’imputato __________; inc. MP __________, AI 281, verbale di interrogatorio
02.05.2017 di PI 1, pag. 11).
L’esistenza
di un conflitto d’interesse, anche solo potenziale, rientra negli “altri
motivi” che non garantiscono una difesa efficace ai sensi dell’art. 134 cpv. 2
CPP.
In
queste condizioni la difesa efficace dell’imputato PI 1 da parte dell’avv. RE 1
non può più essere garantita, essendo il suddetto conflitto di interessi
attuale e concreto.
4.4.
In
considerazione di quanto precede, la decisione 20.09.2017 di sostituzione
dell’avv. RE 1 quale difensore d’ufficio di PI 1 nell’ambito dell’inc. MP __________,
è confermata.
5. Il
gravame è respinto.
Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 132 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1
ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 300.--
e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (duecentocinquanta), sono
poste a carico dell’avv. RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera