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Decisione

60.2017.222

Reclamo del difensore d'ufficio contro la decisione di sostituzione del difensore d'ufficio per conflitto di interesse

21 febbraio 2018Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i. Con scritto 21.09.2017 la scrivente Corte non ha

concesso l’effetto sospensivo richiesto in assenza di un danno irreparabile,

essendo stato nominato nel frattempo un nuovo difensore a PI 1 (inc. CRP __________,

doc. 2).

j. Con osservazioni 13.10.2017 il magistrato inquirente

rileva che il reclamante non sarebbe stato sentito prima dell’emanazione della

decisione impugnata, essendo la decisione di revoca intervenuta nella procedura

di carcerazione preventiva, di modo che: “era necessario agire velocemente

soprattutto in merito al “destino” di PI 1”. Nega di aver voluto impedire

ai legali di partecipare agli interrogatori degli altri imputati sin

dall’inizio dell’inchiesta, ma di aver dovuto adottare questa modalità solo a

seguito del comportamento tenuto dal qui reclamante nel corso del verbale di

interrogatorio 02.05.2017 del suo assistito (inc. MP __________, AI 789).

Conferma inoltre che il reclamante, al

contrario di quanto da lui sostenuto, ha accesso agli atti (cfr. trasmissione

al reclamante in data 25.08.2017 di copia del verbale di interrogatorio di PI 1;

inc. MP __________, AI 654 e 656).

Il magistrato inquirente ritiene che, facendo

emergere l’esistenza di un conflitto d’interessi (a causa delle precedenti difese

assunte dall’avv. RE 1) e con l’emanazione della decisione impugnata, avrebbe

operato per la salvaguardia delle indagini, in particolare “per evitare che,

una volta arrestato __________, ci si trovi confrontati a delle difficoltà (per

il pregresso)” (inc. CRP __________, doc. 5).

Il magistrato inquirente sottolinea infine

la discutibile disponibilità del reclamante per rapporto alle esigenze che il

regime di detenzione del suo assistito richiede (ad esempio per le visite in

carcere).

k. Con replica 25/26.10.2017 il reclamante rileva che per

quanto riguarda il procedimento penale aperto nel 2012 (anche) nei confronti di

__________, il legale che si occupava della pratica era unicamente l’avv. __________,

aggiungendo di non ricordare di essere mai intervenuto in quel procedimento.

Per l’inchiesta in corso (inc. MP __________),

il reclamante precisa di aver presenziato (lui stesso o la di lui

collaboratrice) a tutti gli interrogatori del suo assistito, ad eccezione di

quello del 22.03.2017, senza richiedere alcun rinvio, ad eccezione di un’unica volta

(interrogatorio del 12.09.2016 rinviato al 15.09.2016).

l. Con osservazioni di duplica 03.11.2017, il magistrato

inquirente ha elencato ed allegato i verbali di interrogatorio di diversi imputati

effettuati nel corso dell’inchiesta, precisando come l’accesso agli atti (in

particolare il diritto a partecipare ai verbali) era stato garantito al

reclamante, il quale, pur essendo stato previamente interpellato, per sua

scelta non vi aveva presenziato. Solo a seguito di quanto è emerso dall’AI 789 (Rapporto

di segnalazione 22.09.2017) in merito al comportamento tenuto dal qui reclamante,

non è più stata concessa la partecipazione agli interrogatori di tutti i

difensori.

In

merito all’effettivo intervento nella (passata) difesa di __________, il

magistrato inquirente allega i verbali di interrogatorio 04.10.2012 e il

permesso di visita 10.10.2012 concesso all’avv. RE 1.

m. Delle ulteriori argomentazioni, dello scritto

14/15.11.2017 dell’avv. RE 1, si dirà - se necessario - in corso di motivazione.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il

reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della

polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni,

eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista

un’altra impugnativa.

In

particolare la decisione in materia di revoca del difensore d’ufficio può

essere impugnata presso questa Corte in applicazione degli art. 393 cpv. 1 e 20

cpv. 1 CPP entro il termine di dieci giorni dalla notificazione oppure dal

momento in cui la persona interessata ne è venuta a conoscenza (art. 396 cpv. 1

e 384 CPP) [CR – M. HARARI / T. ALBERTI, art. 134 CP n. 25].

Con il gravame, da introdurre davanti

alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino –

alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni

del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la

denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento

inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza

(art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per

iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare

all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i

punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame, inoltrato il 21.09.2017 alla

Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione

20.09.2017

del procuratore pubblico mediante la quale ha revocato la nomina

dell’avv. RE 1 quale difensore d’ufficio di RE 1 con effetto dal 20.09.2017, è tempestivo e proponibile (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 134 CPP n. 15; Commentario

CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 134 CPP n. 16).

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

2.

2.1.

Per

quanto riguarda la legittimazione, si

pone nel caso concreto il quesito a sapere se il reclamo interposto dall’avv. RE

1.

contro la decisione 20.09.2017 del procuratore pubblico sia effettivamente

proponibile.

2.2

Ai

sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una

decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto

all’annullamento oppure alla modifica della stessa.

Per

stabilire se sia dato un interesse giuridicamente protetto secondo

l’art. 382 cpv. 1 CPP, è necessario considerare la disposizione violata ed il

bene giuridico difeso. Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura

individuale (vita e integrità personale, patrimonio, onore e libertà

personale), legittimato è colui che subisce l’illecito. In caso di violazione

di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare

legittimati coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali

reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell’azione

delittuosa (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5) [cfr. per es.

decisione TF 6B_1105/2013 del 18.7.2014 consid. 1.2.].

L’interesse

giuridicamente protetto implica che il ricorrente sia personalmente,

direttamente e (di principio: decisione TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid.

2.1

) attualmente leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar,

2.

ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse soltanto virtuale

(Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

Una

parte ha un interesse giuridicamente protetto giusta l’art. 382 cpv. 1

CPP (il cosiddetto Beschwer) qualora sia direttamente toccata dalla

decisione nei suoi diritti (ZK StPO – V. LIEBER, art. 382 CPP n. 7; N. SCHMID,

StPO Praxiskommentar, art. 382 CPP n. 1/2). La lesione diretta si deduce dal

Dispositivo

dispositivo (art. 81 cpv. 1 lit. c CPP) della decisione impugnata, non dalla

sua motivazione. Sussiste dunque un tale interesse soltanto nella misura in cui

il dispositivo contenga disposizioni che aggravano la parte (ZK StPO – V.

LIEBER, art. 382 CPP n. 8). E’ peraltro soltanto il dispositivo che acquista

forza di cosa giudicata, non la motivazione (decisione TF 6B_114/2011 del

30.6.2011, consid. 2.3.).

Quanto

alla nozione di parti, si fa riferimento agli art. 104 s. CPP.

2.3.

Il reclamo è stato inoltrato dall’avv. RE 1, a tutela

dei propri diritti e di quelli di PI 1 (suo assistito nell’inc. MP __________

sino al 20.09.2017): invocata è in particolare una violazione del diritto di essere

sentito. Quest’ultimo è di natura individuale. Legittimato ad invocarne

un’eventuale lesione è colui che la subisce personalmente/direttamente/attualmente.

Dagli atti emerge che la persona vittima dell’asserita violazione del proprio

diritto di essere sentito è sia l’imputato del procedimento penale in questione,

sia il suo difensore (entrambi destinatari della decisione impugnata). Il

provvedimento impugnato comporta infatti una restrizione al diritto di essere

sentito di entrambi.

Visto

quanto precede, l’avv. RE 1 è legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1

CPP avendo (anche) lui un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o

alla modifica del giudizio (CR – M. HARARI / T. ALBERTI, art. 134 CP n. 25).

Il

gravame è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.

3. 3.1.

Secondo

l'art. 133 cpv. 1 CPP il difensore d'ufficio [in caso di difesa obbligatoria

giusta l’art. 130 CPP, nelle ipotesi di cui all’art. 132 cpv. 1 lit. a cifre 1

e 2 CPP, oppure se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa

si impone per tutelare i suoi interessi (art. 132 cpv. 1 lit. b, cpv. 2 e 3

CPP)] è designato da chi, nella relativa fase procedurale, dirige il procedimento.

Fino

all'abbandono del procedimento penale o fino alla promozione dell'accusa,

competente per detta nomina è dunque il pubblico ministero (art. 61 lit. a

CPP). La polizia, seppure autorità di perseguimento penale (art. 12 lit. a

CPP), non rientra tra le autorità che dirigono il procedimento penale di cui all'art.

61 CPP (BSK StPO I – A. JENT, op. cit., art. 61 CPP n. 3/6; StPO PK – N. SCHMID,

2. ed., art. 61 CPP n. 4), per cui non è competente per nominare il difensore

d’ufficio.

Chi

dirige il procedimento designa il difensore d'ufficio tenendo possibilmente

conto dei desideri dell'imputato (art. 133 cpv. 2 CPP). Questa disposizione è

volta a favorire la creazione di un rapporto di fiducia tra l'imputato e il

difensore d'ufficio: i desiderata dell'imputato devono, se possibile, essere

presi in considerazione, anche se da detta norma – che contiene una raccomandazione

di carattere generale – non può, da una parte, essere dedotto alcun diritto

specifico dell'imputato ad un legale di libera scelta. D'altra parte, il

mancato rispetto dei desideri dell’imputato è inconciliabile con il principio

della correttezza qualora manchi un motivo fondato per non considerarli (sentenze

TF 1B_212/2013 del 20.8.2013 consid. 2.;1B_387/2012 del 24.1.2013,

parzialmente pubblicata in DTF 139 IV 113, consid. 5.; BSK StPO I – A. JENT, op.

cit., art. 133 CPP n. 8b; StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 133 CPP n. 2; ZK

StPO – V. LIEBER, 2. ed., art. 133 CPP n. 4; Commentario CPP – M. GALLIANI / L.

MARCELLINI, art. 133 CPP n. 4).

3.2.

Per

l'art. 134 cpv. 2 CPP, se il rapporto di fiducia tra l'imputato e il difensore

d'ufficio si deteriora notevolmente oppure se per altri motivi non è più

garantita una difesa efficace, chi dirige il procedimento designa un altro

difensore d’ufficio.

Questa

normativa tiene dunque conto del fatto che una difesa impegnata ed efficiente

può essere compromessa non solo mediante una violazione oggettiva dei relativi

doveri da parte del difensore, ma già in caso di deterioramento del rapporto di

fiducia, ossia anche nei casi in cui un imputato che dispone di un patrocinatore

di fiducia provvederebbe alla sostituzione del difensore (messaggio, FF 2006 p.

1086 s.; sentenze TF 1B_410/2012 del 3.10.2012 consid. 1.2.;6B_770/2011 del

12.7.2012, pubblicata in DTF 138 IV 161, consid. 2.4.).

Non

è più garantita una difesa efficace, per esempio, quando il legale si dimostra

incapace di consigliare correttamente l'imputato, quando non partecipa all'assunzione

di prove essenziali o quando senza motivi oggettivi lascia trascorrere

infruttuoso un termine di impugnazione (sentenze CRP __________ del 30.3.2015

consid. 2.2.; __________ dell'11.11.2013 consid. 2.2.; __________ del 25.1.2013

consid. 3.2.2.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 134 CPP n. 13; StPO PK –

N. SCHMID, op. cit., art. 134 CPP n. 4; Commentario CPP – M. GALLIANI / L.

MARCELLINI, art. 134 CPP n. 13).

Se

il procedimento in discussione è lungo o complesso, e se il difensore d'ufficio

ha già esercitato il proprio mandato per un periodo prolungato, una sua sostituzione

deve essere accordata con riserbo (sentenza TPF 2014 43 del 23.5.2014 consid.

3.2.).

La

direzione del procedimento, prima di decidere la revoca o la sostituzione della

difesa d'ufficio, deve dare la possibilità di esprimersi – nel rispetto del

diritto di essere sentito giusta l’art. 29 cpv. 2 Cost. – all'imputato ed al di

lui difensore d'ufficio (DTF 133 IV 335 consid. 6.; BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 134 CPP

n. 17; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 134 CPP n. 26; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 134 CPP n. 15).

La richiesta di sostituzione della difesa d'ufficio

può essere inoltrata anche dal difensore: si tratta di un'istanza di revoca

della nomina a difensore d'ufficio. A tutela del segreto professionale, il

difensore non è obbligato a dettagliare i motivi della richiesta, se essi

riguardano il rapporto personale con l'imputato. È, invece, obbligato a

motivare sufficientemente l'istanza se alla base di essa vi è un conflitto

d'interessi scoperto solo in seguito alla nomina o un sopraggiunto sovraccarico

lavorativo, di modo che il difensore non si ritenga più in grado di garantire

una difesa efficace. L'istanza di revoca non può essere inoltrata intempestivamente

(BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 134 CPP n. 10; StPO PK – N. SCHMID, op.

cit., art. 134 CPP n. 2 s.).

4. 4.1.

Nella

decisione 20.09.2017 qui impugnata il procuratore pubblico ha indicato i

seguenti motivi per la sostituzione del difensore d'ufficio di PI 1 nell’ambito

del procedimento di cui all’inc. MP __________: l’indisponibilità del difensore,

malgrado il regime di carcerazione preventiva a cui era sottoposto il suo assistito,

nonché il conflitto d’interessi emerso per aver difeso (in precedenti

procedimenti penali correlati fra loro) sia PI 1, sia __________, con il quale

il primo ha avuto contatti per questioni inerenti un importante traffico di

sostanze stupefacenti nell’inchiesta in corso.

4.2.

È

pacifico che il magistrato inquirente avrebbe dovuto concedere sia all’imputato

sia al suo difensore (nonché qui reclamante) la possibilità di esprimersi prima

dell’emanazione della decisione di sostituzione impugnata come indicato al punto

3.2. L’ampia possibilità di esprimersi avuta in sede di reclamo ha però permesso

di sanare la violazione invocata.

4.3.

Il

conflitto d’interessi evidenziato dal magistrato inquirente è sicuramente da

ritenersi rilevante. Il reclamante aveva patrocinato sia PI 1, sia __________ (poco

importa se in qualità di sostituto temporaneo dell’avv. __________) in

pregressi procedimenti penali dai quali era emerso che i due patrocinati si

conoscevano ed erano in contatto per attività legate a sostanze stupefacenti (cfr.

ad esempio: inc. MP __________, verbale di confronto 04.10.2012 tra__________ e

__________; permesso di visita 10.10.2012 concesso a favore dell’avv. RE 1).

Anche

nell’ambito del procedimento penale in corso (inc. MP __________), __________

risulta coinvolto nelle attività di traffico di stupefacenti messe in atto

(anche) da PI 1 (inc. MP __________, AI 604, cfr. verbale di interrogatorio

04.08.2017 dell’imputato __________; inc. MP __________, AI 281, verbale di interrogatorio

02.05.2017 di PI 1, pag. 11).

L’esistenza

di un conflitto d’interesse, anche solo potenziale, rientra negli “altri

motivi” che non garantiscono una difesa efficace ai sensi dell’art. 134 cpv. 2

CPP.

In

queste condizioni la difesa efficace dell’imputato PI 1 da parte dell’avv. RE 1

non può più essere garantita, essendo il suddetto conflitto di interessi

attuale e concreto.

4.4.

In

considerazione di quanto precede, la decisione 20.09.2017 di sostituzione

dell’avv. RE 1 quale difensore d’ufficio di PI 1 nell’ambito dell’inc. MP __________,

è confermata.

5. Il

gravame è respinto.

Tassa

di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1

ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 300.--

e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (duecentocinquanta), sono

poste a carico dell’avv. RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera