60.2017.225
Reclamo degli imputati contro la decisione emanata dal procuratore pubblico mediante la quale ha mantenuto il sequestro di diversi beni patrimoniali e non ha concesso loro l'accesso agli atti. sequest
22 dicembre 2017Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.225
Lugano
22 dicembre 2017/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliere:
Carlo
Iazeolla, vicecancelliere
sedente
per statuire sul reclamo 21/22.9.2017 presentato
da
RE
1 RE 2
entrambi
patr. da: PR 1
contro
la decisione 7.9.2017 emanata dal procuratore
pubblico Nicola Respini mediante la quale ha mantenuto il sequestro di beni patrimoniali
in loro possesso e negato loro l'accesso agli atti del procedimento penale a
loro carico per titolo di riciclaggio di denaro ed infrazione alla Legge
federale sugli stupefacenti (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 5.10.2017 del procuratore
pubblico Nicola Respini, concludenti per la reiezione del gravame;
preso atto che i reclamanti, interpellati, non hanno
prodotto alcuna replica;
letti
ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto
a. Alle
15:15 del 12.5.2017 RE 2, conduceva la vettura __________ con targa __________ __________
sulla quale era a bordo anche RE 1. Giunti in autostrada dall'__________ al valico
di __________ sono stati controllati da agenti delle Guardie di confine. Il
controllo della vettura ha permesso di scoprire, nel vano predisposto per l'airbag
del passeggero anteriore, un ricettacolo ad azionamento elettrico, all'interno
del quale sono stati ritrovati EUR 61'750.-- contaminati di cocaina, così come
lo sono risultate le mani di RE 1, il quale portava con sé ulteriori EUR
2'960.-- (queste banconote non contaminate), una licenza di condurre
contraffatta ‒ con la sua fotografia ma intestata a tale __________ ‒ e la
tessera sanitaria di quest'ultimo (Rapporto di arresto provvisorio 12/13.5.2017,
AI 1, e rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria 6/7.6.2017, AI 8, inc. MP __________).
La
vettura, così come le somme di EUR 61'750.-- ed EUR 2'960.--, i surriferiti documenti
ed un telefono cellulare in possesso di RE 1, sono stati immediatamente
sequestrati, mentre RE 1 e RE 2 sono stati interrogati ed incarcerati, per
essere poi scarcerati il 13.5.2017 (AI 8).
b. Con
scritto 10/12.7.2017 RE 2, per il tramite del patrocinatore avv. PR 1, ha trasmesso
al Ministero pubblico un'istanza di accesso agli atti e di dissequestro delle
due somme di denaro, già inviata il 6.7.2017 alla Direzione generale delle dogane
(AI 15). In risposta, il 28.7.2017 il procuratore pubblico Nicola Respini gli
ha comunicato che si sarebbe determinato sul mantenimento del sequestro e sull'accesso
agli atti entro la fine del mese di agosto (AI 17).
Con
ulteriori scritti 29/30.8.2017 (AI 21) e 5.9.2017 (AI 23) l'avv. PR 1, che da
quest'ultima data patrocina anche RE 1, ha sollecitato l'evasione della
suddetta istanza.
c. Con
decisione 7.9.2017 il magistrato inquirente ha mantenuto il sequestro sui beni
patrimoniali in parola “in quanto d'importanza per l'istruzione del processo
sia come mezzi di prova, sia quali garanzie dei costi del procedimento sia in
quanto, in futuro, soggetti ad eventuale confisca” (AI 25 p. 1).
Con
riferimento all'istanza di dissequestro 6.7.2017, ne ha ripercorso i contenuti,
evidenziato che la ivi dichiarata presunta destinazione delle due somme di denaro
risultava in netto contrasto con le dichiarazioni rese dai due imputati, alla
presenza dei rispettivi difensori d'ufficio, nel corso dei relativi interrogatori
svoltisi il 12.5.2017: mentre l'istanza di dissequestro 6.7.2017 riportava di
due contratti di compravendita di due autovetture, già sottoscritti e recanti
la data 8.5.2017, nel corso degli interrogatori 12.5.2017 sia RE 1 che RE 2
avevano dichiarato “di essere intenzionati a recarsi in __________, per
conto terzi, per ‘cercare auto da acquistare’ o ‘per vedere delle auto e se del
caso acquistarle’, senza minimamente sostenere di aver sottoscritto dei
contratti d'acquisto già l'8 maggio 2017 o addirittura producendone copia.
Neppure avevano indicato il nome della concessionaria dove le avrebbero
acquistate, indicando di non aver neppure una meta precisa, se non la regione
di ‘__________, __________ e __________ in generale” (AI 25 p. 1-2).
Pure
l'origine delle due somme di denaro, così come descritta nell'istanza di dissequestro
‒ prelievi bancari o incasso di fatture tra luglio 2016 e maggio 2017, e
la loro mancata dichiarazione ai fini fiscali ‒ non corrispondeva alle
deposizioni dei due imputati: “RE 1 aveva dichiarato che i soldi non erano
suoi, bensì di una terza persona, mentre RE 2 aveva dichiarato di sapere
dell'esistenza del denaro e che Io stesso era occultato all'interno di un
ricettacolo appositamente creato nel cruscotto dell'autovettura __________,
prestatagli da un amico, di cui non ha voluto fare il nome” (AI 25 p. 2).
Il
procuratore pubblico ha poi ricordato la contaminazione di cocaina sulle banconote
(elevata) e “sulla fronte, sui palmi delle mani e delle piante dei piedi di RE
1, che è pure risultato positivo alla cocaina dall'analisi delle urine” (AI
25 p. 2).
Infine
non ha concesso l'accesso agli atti “richiamato l'art. 101 cpv. 1 CPP”,
domandando agli imputati se fossero “disposti a essere interrogati dal
sottoscritto per chiarire le loro responsabilità” e chiarendo che in caso
negativo avrebbe emanato nei loro confronti “dei decreti di accusa
correzionali con la confisca del denaro, dell'autovettura e degli oggetti a
loro sequestrati” (AI 25 p. 2).
d. Con
reclamo 21/22.9.2017 RE 1 e RE 2 postulano l'accesso agli atti dell'incarto ed
“il dissequestro della somma di Euro 61'750.00, dell'autovettura e degli
altri oggetti sequestrati ad eccezione semmai della somma di Euro 2'960.00”
(reclamo 21/22.9.2017, p. 8).
Con
riferimento alle due somme di denaro indicano che sulla somma di EUR 61'750.--
“contrariamente a quanto indicato nella decisione 7 settembre 2017 del PP
Respini, non vi erano tracce di cocaina, vi erano invece Euro 2'960.00 reperiti
sulla persona di RE 1, questi contanti a quanto pare contaminati da cocaina. Pertanto
non vi è prova che anche la somma maggiore fosse in qualche modo contaminata”
(reclamo 21/22.9.2017, p. 3) e oltretutto “non avendo accesso agli atti non
è possibile stabilire in che numero, ovvero quante di queste banconote siano
risultate contaminate e lo stesso vale per l'entità della contaminazione sulla
persona del signor RE 1. Tutta questa mancanza di elementi e di informazioni
indispensabili alla difesa fanno si che appare più difficile valutare la
proporzionalità sia della paventata confisca integrale di tutti i beni sequestrati
sia del rifiuto di accesso agli atti” (reclamo 21/22.9.2017, p. 4).
Quo
ai predetti interrogatori 12.5.2017, dei relativi verbali “gli imputati,
rispettivi patrocinatori d'ufficio prima e il sottoscritto ora non hanno copia
malgrado la richiesta 6 luglio 2017. Ragione per cui viene presentato anche il
presente reclamo” (reclamo 21/22.9.2017, p. 3).
Sui
presupposti di cui all'art. 101 cpv. 1 CPP, gli insorgenti rilevano che “per
stessa ammissione del Procuratore pubblico, nemmeno quest'ultimo intravvede
‘altre prove principali’ da assumere tant'è che anticipa già la sua intenzione
di emettere un decreto di accusa correzionale qualora i signori RE 1 non intendessero
aderire all'interrogatorio da lui auspicato” (reclamo 21/ 22.9.2017, p. 6);
il che, peraltro, rappresenterebbe “una forzatura. Si rammenta che i qui
imputati sono stati rilasciati dopo l'interrogatorio della Polizia. Se il
Ministero Pubblico riteneva indispensabile obbligare i medesimi a essere
interrogati, avrebbe dovuto farlo a suo tempo” (reclamo 21/22.9.2017, p.
8).
Sulla
questione a sapere se si sia già svolto il primo interrogatorio, sostengono che
in applicazione dell'art. 157 CPP varrebbe anche il primo interrogatorio in
sede di polizia, che i due imputati avrebbero appunto già sostenuto il
12.5.2017 (reclamo 21/ 22.9.2017, p. 6).
e. Nelle
proprie osservazioni 5.10.2017 il procuratore pubblico ribadisce che l’analisi
19.5.2017 “effettuata dalle Guardie di confine mediante l'apparecchio Itimiser”
ha permesso di rilevare che “l'importo di Euro 61750.00 (suddiviso in 8
mazzi e composto da banconote da Euro 5, 10, 20, 50 e 100.-), occultato
all'interno del ricettacolo (…), era contaminato da cocaina”, e che gli
imputati ed il loro difensore potranno accedere agli atti “solo dopo il primo
interrogatorio da parte del sottoscritto, che servirà a contestare loro quanto
finora acquisito e chiarire le loro rispettive contraddizioni rispetto sia alle
dichiarazioni rese il 12 maggio 2017 sia alla documentazione prodotta dal loro
difensore” (osservazioni 5.10.2017, p. 1-2).
1. 1.1.
Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere
interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del
pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal
CPP o quando è prevista un'altra impugnativa.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del
diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto
dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit.
Fatti
c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,
per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della
decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione
ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e
della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame,
di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte
dalle parti, esprimendosi sugli argomenti rilevanti per il giudizio
conformemente all'obbligo di motivazione
giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando
il diritto penale ‒ che deve imporsi d'ufficio ‒ senza con ciò ledere il diritto delle parti di essere
sentite, ancorato all'art. 29 cpv. 2
Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art.
391 CPP n. 2; sentenze TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 4.1.;6B_69/2014
del 9.10.2014 consid. 2.4.;6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 21/22.9.2017 alla Corte dei
reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 7.9.2017 in
materia di dissequestro e di accesso agli atti (inc. MP __________), notificata
l'11.9.2017, è tempestivo e proponibile.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE
1 e RE 2, imputati e destinatari
della decisione impugnata, sono
pacificamente legittimati a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un
interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
2.1.
Giusta
l'art. 263 cpv. 1 CPP all'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti
e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi
di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene
pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure
confiscati (d).
Il
sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha perciò lo scopo di acquisire
e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le
necessità dell'istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato
requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – tra le altre
cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo
l'art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca, restituzione
oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio giusta l'art.
263.
cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF 1B_198/2012 del 14.8.2012 consid. 2.].
Il
sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà ex
art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l'art. 197 CPP – solo se si fonda su una
base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (sentenze
TF 1B_212/2014 del 14.10.2014 consid. 3.2.;1B_193/2014 del 2.9.2014 consid.
2.1
), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti
mediante misure meno severe (proporzionalità), se l'importanza del reato lo
giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l'oggetto che
così occorre salvaguardare per gli incombenti di istruttoria e, poi, di
giudizio (sentenza TF 1B_193/2014 del 2.9.2014 consid. 2.1.; BSK StPO II – F. BOMMER / P.
GOLDSCHMID, op. cit., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).
La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori
patrimoniali sequestrati giusta l'art. 263 CPP è disciplinata dall'art. 267
CPP.
2.2
Giusta
l'art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti dell'imputato
oppure nei confronti di terzi (in quest'ultimo caso alle condizioni secondo l'art.
70.
cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un
reato oppure erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un
reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di
ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1.).
La
confisca è assicurata con il sequestro giusta l'art. 263 CPP.
2.3
Gli
averi sequestrati giusta l'art. 71 cpv. 3 CP, per assicurare in favore dello
Stato un risarcimento compensativo, non devono necessariamente avere un nesso
con il reato perseguito: il provvedimento di cui all'art. 71 cpv. 3 CP si
differenzia dunque dal sequestro al fine di confisca (art. 263 cpv. 1 lit. d
CPP) e dal sequestro al fine di restituzione (art. 263 cpv. 1 lit. c CPP in relazione
agli art. 70 cpv. 1 e 73 cpv. 1 lit. b CP), per i quali deve sussistere un
nesso tra quanto sequestrato e il reato (sentenze TF 1B_208/2015 del 2.11.2015
consid. 4.3.;1B_343/2015 del 7.10.2015 consid. 4.; DTF 140 IV 57 consid.
4.1.2
; sentenza TPF BB.2015.29 del 10.9.2015 consid. 5.1.). Il sequestro secondo
l'art. 71 cpv. 3 CP, diversamente dal sequestro allo scopo di confisca, non è
la premessa di una confisca: per le pretese risarcitorie è infatti prevista la
via esecutiva, con la precisazione che il sequestro non fonda alcuna pretesa
privilegiata in favore dello Stato nell'ambito dell’esecuzione forzata,
trattandosi di un credito di terza classe (sentenza TF 1B_208/2015 del
2.11.2015
consid. 4.3.).
3.
3.1.
Nel
caso concreto si tratta di analizzare se sussistono le condizioni per il mantenimento
del sequestro dei beni in discussione.
Questa
Corte deve limitarsi ad esaminare l'esistenza dei presupposti formali per l'emanazione
della misura e non valutare nella sostanza l'esistenza di un reato, astenendosi
da considerazioni di merito premature e di competenza della sede di giudizio.
Essa
non può, né deve quindi esprimersi sulla colpevolezza o non colpevolezza degli
imputati, ma soltanto sull'esistenza o inesistenza dei presupposti esatti dalla
legge per l'emanazione, rispettivamente per il mantenimento della misura.
3.2
Nell'ambito
del procedimento penale di cui all'inc. MP __________ RE 1 e RE 2 rivestono il
ruolo di imputati per le ipotesi di riciclaggio di denaro giusta l'art. 305bis
cifra 1 CP [secondo il quale è punito chiunque compie un atto suscettibile di
vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali sapendo oppure dovendo presumere che provengono da un crimine o da
un delitto fiscale qualificato (BSK Strafrecht II – M. PIETH, 3. ed., art. 305bis
CP n. 1 ss.) e di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti giusta
l'art. 19 cpv. 1 LStup [secondo cui è punito con una pena detentiva sino a tre
anni o con una pena pecuniaria chiunque senza essere autorizzato, coltiva,
fabbrica o produce in altro modo stupefacenti (lit. a); senza essere
autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare
stupefacenti (lit. b); senza essere autorizzato, aliena, prescrive, procura in
altro modo ad altri o mette in commercio stupefacenti (lit. c); senza essere
autorizzato, possiede, detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti
(lit. d); finanzia il traffico illecito di stupefacenti o serve da
intermediario per il suo finanziamento (lit. e); incita pubblicamente al
consumo di stupefacenti o rende pubblicamente nota una possibilità di acquistare
o consumare stupefacenti (lit. f); fa preparativi per commettere una delle infrazioni
di cui alle lettere a-f (lit. g)] in relazione agli esiti del controllo a cui
sono stati sottoposti il 12.5.2017 alla dogana di __________, come indicato
anche nei due decreti di apertura dell'istruzione (AI 2, 3).
3.3
L'obbligo
di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno
spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre
pertanto l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del
provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza
superiore, che deve poter esercitare il controllo (sentenza TF 1B_120/2017 del
30.6.2017
consid. 3.1.; sentenza CRP __________ del 21.8.2017 consid. 4.2.3.2.;
ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 80 CPP n. 2). Tale obbligo deve
essere ossequiato anche in materia di sequestro: con riferimento all'ipotesi di
riciclaggio di denaro giusta l'art. 305bis CP impone al magistrato
inquirente di esprimersi perlomeno brevemente sul crimine giusta l'art. 10 cpv.
2.
CP oppure sul delitto fiscale qualificato a monte del reato di riciclaggio
ipotizzato a carico di RE 1 e di RE 2.
Reato
a monte che in concreto non può essere l'ipotizzata infrazione alla LStup
giusta l'art. 19 cpv. 1 LStup, poiché sanzionata con una pena detentiva sino a
tre anni o con una pena pecuniaria; non si tratta, pertanto, di un crimine,
bensì di un delitto giusta l'art. 10 cpv. 3 CP.
Nemmeno
è menzionata, nella decisione 7.9.2017, un'altra ipotesi di reato che possa
costituire il crimine, o il reato fiscale qualificato, a monte dell'ipotizzato
riciclaggio di denaro.
3.4
Di
conseguenza, si ha che le motivazioni addotte dal procuratore pubblico a fondamento
del mantenimento del sequestro dei beni patrimoniali in parola risultano
sicuramente sufficienti e, all'attuale stadio d’inchiesta, fondate, per quanto
attiene all'ipotizzata infrazione alla LStup; non bastano, per contro, a
motivare sufficienti indizi dell'ipotesi di riciclaggio di denaro, per difetto
di riferimento al reato a monte.
Anche
se incompleto, allo stadio attuale del procedimento il sequestro dei beni
patrimoniali qui in discussione appare ancora fondato.
4.
Gli
insorgenti postulano l'accesso agli atti del procedimento penale a
loro carico.
4.1
Il
diritto di essere sentiti, sancito in generale dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e in
ambito penale dagli art. 32 cpv. 2 Cost., 3 cpv. 2 lit. c in fine CPP (ZK StPO
– W. WOHLERS, 2. ed., art. 3 CPP n. 33 ss.) e, ancora, 107 CPP, rappresenta un
aspetto della garanzia fondamentale dell'equo processo di cui agli art. 29
Cost. e 6 CEDU (sentenza TF 6B_614/2016 del 23.3.2017 consid. 1.1.).
4.2
4.2.1
In
relazione allo specifico diritto di accedere agli atti previsto dall'art. 107
cpv. 1 lit. a CPP, i presupposti e la procedura per l'esame degli atti di un
procedimento penale pendente (ovvero avviato giusta l'art. 300 CPP) sono
disciplinati dagli art. 101 s. CPP (BSK StPO I – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101
CPP n. 4).
4.2.2
Per
l'art. 101 cpv. 1 CPP le parti [secondo gli art. 104 cpv. 1 e 105 cpv. 1 CPP
(BSK StPO I – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 5; ZK StPO – D.
BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 101 CPP n. 9; StPO PK ‒ N.
SCHMID, 2. ed., art. 101 CPP n. 7)] possono esaminare gli atti del procedimento
penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e,
cumulativamente, dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del
pubblico ministero; è fatto salvo l'art. 108 CPP.
In
merito all'esame degli atti decide [in un termine ragionevole (sentenze TF
1B_55/2017 del 24.5.2017 consid. 3.4.;1B_4/2017 del 3.3.2017 consid. 3.5.)]
chi dirige il procedimento penale. Questi adotta le misure necessarie per
evitare abusi e ritardi e per tutelare i legittimi interessi al mantenimento
del segreto (art. 102 cpv. 1 CPP). Gli atti si esaminano presso la sede dell'autorità
interessata oppure, per mezzo dell'assistenza giudiziaria, presso un'altra
autorità penale. Alle altre autorità e ai patrocinatori delle parti gli atti
vengono di norma recapitati (art. 102 cpv. 2 CPP) [cfr. sentenza CRP __________
del 21.7.2014 consid. 2.1.5.]. Colui che ha diritto di esaminare gli atti può
chiedere che gliene siano allestite copie contro emolumento (art. 102 cpv. 3
CPP).
4.2.3
La
nozione di “primo interrogatorio dell'imputato” di cui all'art. 101 cpv.
1.
CPP può essere messa in relazione all'art. 158 CPP, in particolare alla
lettera a [“All'inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico
ministero informano l'imputato in una lingua a lui comprensibile che: a. è
stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali reati;
(…)”] (StPO PK – N. SCHMID,
op. cit., art. 101 CPP n. 3).
Il
concetto di “primo interrogatorio” è pertanto connesso all'oggetto del
procedimento penale, come si evince dal messaggio (concernente l'unificazione del diritto processuale penale
del 21.12.2005, in FF 2006 p. 989 ss., p. 1098). Esso deve consentire di
contestare all'imputato che determinati
atti compiuti in un luogo e ad un'ora precisi assurgono a un tale reato (BSK
StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 158 CPP n. 21 ss.). Il “primo interrogatorio”
è allora ogni audizione nel corso della quale l'inquirente comunica e contesta
all'imputato una fattispecie per la prima volta. Il concetto di “primo
interrogatorio” non è una nozione meramente temporale, ma piuttosto
sostanziale. Un imputato, nel corso dello stesso procedimento, si può di
conseguenza trovare più di una volta confrontato con un “primo interrogatorio”.
Il
“primo interrogatorio”, alla stregua del quale è da considerare anche il
primo interrogatorio condotto dalla polizia su delega del procuratore pubblico
in applicazione degli art. 158 e 312 cpv. 2 CPP, è reputato eseguito anche se è
stato effettuato in maniera sommaria oppure non approfondita (BSK StPO I – M.
SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 14) rispettivamente anche qualora – dal punto
di vista del magistrato inquirente – non sia stato fruttuoso oppure l'imputato
si sia rifiutato di rispondere alle domande postegli (sentenza TF 1B_368/2014
del 5.2.2015 consid. 1.2.; sentenze TPF BB.2016.346 del 3.2.2017 consid.
2.3.1
; BB.2016.13 del 19.5.2016 consid. 2.2.1.; BSK StPO I – M. SCHMUTZ, op.
cit., art. 101 CPP n. 14; ZK StPO
– D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 101 CPP n. 4; StPO PK – N. SCHMID, op. cit.,
art. 101 CPP n. 3).
4.2.4
L'art.
101.
cpv. 1 CPP implica, quale ulteriore (cumulativa: sentenza TF 1B_264/2013
del 17.10.2013 consid. 2.1.1.) condizione per l'esame degli atti, l'“assunzione
delle altre prove principali”.
La
formulazione della norma richiede un'interpretazione del concetto di “prove
principali”, che va valutato
per determinare di volta in volta, nel
caso concreto, se la prova rivesta qualità di prova “principale” per la
fattispecie. Si possono ritenere “prove principali” – per esempio – gli
interrogatori del danneggiato o della vittima, le audizioni di testimoni
determinanti, l'assunzione agli atti di documentazione bancaria e di rapporti
tecnici o medici su fatti decisivi per il procedimento e il compimento di
perquisizioni e sequestri (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 15;
ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op.
cit., art. 101 CPP n. 5; StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 101 CPP n. 4).
In
presenza di mezzi di prova rilevanti, deve essere possibile interrogare l'imputato
prima che questi ne abbia conoscenza al fine di contestargli dette risultanze.
Tra le “prove principali” si deve perciò annoverare anche un'altra
audizione dell'imputato sui nuovi mezzi di prova (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op.
cit., art. 101 CPP n. 15). È ipotizzabile concedere il diritto di accesso agli
atti per le prove già contestate, non per quelle da contestare (StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 101 CPP n. 4).
4.2.5
L'imputato
ha il diritto di vedere tutti gli atti del procedimento (come collezionati ex
art. 100 CPP) in ragione della qualità di parte (art. 104 cpv. 1 lit. a CPP),
senza necessità di dimostrare un interesse (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit.,
art. 101 CPP n. 5/8). Il suo diritto di consultare gli atti non è però
assoluto.
Secondo
l'art.
108.
cpv. 1 CPP le autorità penali possono infatti sottoporre a restrizioni il
diritto di essere sentiti se: a. vi è il sospetto fondato che una parte abusi
dei suoi diritti; b. la restrizione è necessaria per garantire la sicurezza di
persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del
segreto (ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 108 CPP n. 3 ss.). Le restrizioni
nei confronti dei patrocinatori sono ammesse soltanto se il patrocinatore stesso
ne dà motivo (cpv. 2) [ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 108 CPP n. 11 ss.].
Le restrizioni vanno limitate nel tempo o circoscritte a singoli atti
procedurali (art. 108 cpv. 3 CPP) [sentenza TF 1B_130/2014 del 2.9.2014 consid.
1.4.1
; ZK StPO – V. LIEBER,
op. cit., art. 108 CPP n. 12 ss.]. Secondo
il cpv. 4 se il motivo della restrizione persiste, le autorità possono fondare
le loro decisioni anche su atti a cui una parte non ha avuto accesso, ma solo
nella misura in cui detta parte sia stata informata del contenuto essenziale
degli atti medesimi. Se il motivo della restrizione viene meno, il diritto di
essere sentiti va accordato a posteriori in forma adeguata (art. 108 cpv. 5
CPP).
4.3
Con
decisione 7.9.2017 il procuratore pubblico ha respinto l'istanza di accesso
atti del procedimento penale di cui all'inc. MP __________ “richiamato l'art.
101.
cpv. 1 CPP”.
L'obbligo
di motivazione, di cui si è già discusso al consid. 3.3. e da ossequiare anche
in materia di accesso agli atti, implica che il magistrato inquirente deve
esprimersi perlomeno sulla questione a sapere se un interrogatorio già
avvenuto, in sede di polizia alla presenza di un difensore, costituisca o meno
un “primo interrogatorio”, così come di almeno indicare se vi siano
ancora prove principali ‒ senza dover menzionare quali ‒ da
contestare all'imputato.
Un
semplice richiamo all'art. 101 cpv. 1 CPP, senza alcuna ulteriore indicazione,
non soddisfa i presupposti di una motivazione sufficiente, già solo perché da
una simile argomentazione non è possibile capire se e per quale motivo il magistrato
inquirente non ritenesse “primi interrogatori” le audizioni sostenute
dai reclamanti il 12.5.2017 in sede di polizia alla presenza degli allora
rispettivi difensori.
4.4
Di
conseguenza, per quanto concerne l'accesso agli atti la decisione 7.9.2017 va
annullata, con rinvio degli atti al procuratore pubblico affinché statuisca
nuovamente.
5.
Il
gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Agli
insorgenti vengono assegnate congrue ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 101, 263 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP,
1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è parzialmente accolto.
§ La
decisione 7.9.2017 emanata dal procuratore pubblico Nicola Respini (inc. MP __________)
è annullata relativamente all'accesso agli atti.
§§ Gli
atti dell'inc. MP __________ sono rinviati al magistrato inquirente per nuova decisione sull'accesso agli atti.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1 e RE 2, CHF
400.-- (quattrocento) ciascuno a titolo di ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
-
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente Il cancelliere