60.2017.226
Reclamo contro decisione che respinge istanza di sostituzione del difensore d'ufficio. ricevibilità
9 ottobre 2017Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.226
Lugano
9 ottobre 2017/mr
In
nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina
Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 21/22.9.2017
presentato da
RE
1
contro
la decisione 18.9.2017 del presidente
della Corte delle assise correzionali, giudice Marco Villa (inc. TPC __________),
mediante la quale ha respinto l’istanza 9/12.9.2017 di sostituzione del
difensore d’ufficio avv. __________ nell’ambito del procedimento penale
sfociato nell’atto d’accusa ACC __________
letti ed esaminati gli atti;
considerato
che il
9/12.9.2017 RE 1 ha chiesto al presidente della Corte delle assise correzionali
di sostituire il difensore d’ufficio avv. __________;
che con
decisione 18.9.2017 il presidente della Corte ha respinto l’istanza con
decisione motivata;
che con scritto
non datato indirizzato al presidente della Corte delle assise correzionali
(pervenuto al TPC il 22.9.2017, e da quest’ultimo trasmesso a questa Corte), RE
1 ha espresso delle considerazioni sulla surriferita decisione, in termini non
immediatamente comprensibili;
che pertanto,
con decreto 27.9.2017 questa Corte ha invitato il reclamante, entro il termine
di 5 giorni, ad indicare se lo scritto dovesse essere considerato un reclamo o
meno, e in caso affermativo, invitando RE 1 ad emendarlo in termini logici e comprensibili;
che neppure
nello scritto, non datato, pervenuto a
questa Corte in data 2.10.2017, RE 1 indica la chiara volontà di impugnare la
decisione 18.9.2017 del presidente della
Corte delle assise correzionali mediante la quale ha respinto l’istanza
9/12.9.2017 di sostituzione del difensore d’ufficio avv. __________;
che nessuno
dei due scritti rispetta i presupposti di cui agli art. 396 cpv. 1, 390 e 385
CPP;
che il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art.
385 CPP per la motivazione;
che in
particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare,
Fatti
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 381 cpv. 1 lit. a, b e c CPP);
che manifestamente
gli scritti inviati da RE 1 non adempiono questi requisiti, addirittura neppure
Considerandi
esprimono in modo chiaro la volontà di impugnare la decisione 18.9.2017 del presidente della Corte delle assise
correzionali, men che meno indicano motivi a sostegno di una diversa decisione;
che, data la
particolare situazione, si può prescindere dal prelevare la tassa di giustizia e
le spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge citati, nonché ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è
irricevibile.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
.
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera