60.2017.228
Reclamo contro la decisione del GPC in materia di concessione della liberazione condizionale. negata per prognosi sfavorevole al pericolo di recidiva: senza formazione compiuta, con disturbo di person
11 dicembre 2017Italiano36 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.228
Lugano
11 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 22/25.09.2017 presentato
da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 11.09.2017 del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Maurizio Albisetti Bernasconi, sedente in materia
di applicazione della pena, mediante la quale ha rifiutato la liberazione condizionale
(inc. GPC __________);
preso atto dello scritto 2/3.10.2017 del procuratore
pubblico Nicola Respini, in cui dichiara di non avere osservazioni da formulare
e si rimette al giudizio di questa Corte;
richiamate le osservazioni 5/6.10.2017 del giudice dei
provvedimenti coercitivi, con cui si riconferma nella propria decisione,
rimettendosi al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
sentenza 11.02.2010 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1
colpevole di omicidio intenzionale (per avere con un coltello colpito 9 volte
un giovane di 27 anni, causandone la morte nel 2009), lesioni semplici, vie di
fatto, coazione, infrazione aggravata e contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti nonché ripetuta infrazione alla LF sulle armi e le munizioni. Lo
ha quindi condannato alla pena detentiva di 11 anni, dedotto il carcere
preventivo sofferto, trattandosi di pena aggiuntiva a quelle inflitte il
19.08.2008 e il 4.02.2009 dal Ministero pubblico (inc. TPC 72.2009.134).
Contro
il giudizio di primo grado il 2.04.2010 RE 1 ha presentato ricorso davanti
all’allora Corte di cassazione e di revisione penale, che in data 18.06.2010 lo
ha respinto (inc. CCRP __________).
Giudizio
questo che nel seguito è passato in giudicato, non essendo stato ulteriormente
impugnato.
b. Con
ordine di esecuzione 21.09.2010 dell’allora Sezione esecuzione delle pene e
delle misure (SEPEM) RE 1 è stato collocato in sezione chiusa presso il carcere
penale della Stampa, Lugano.
c. Tenuto
conto del carcere preventivo sofferto e ritenuto che RE 1 si trova in carcere
dal 25.04.2009, egli ha raggiunto il 1/3 di pena il 2.01.2013, la metà pena il
7.11.2014 e i 2/3, per la liberazione condizionale, l’11.09.2016; in data
21.05.2020 terminerà l’espiazione della pena (rapporto 8.06.2017 dell’EPO, all.
4, inc. GPC __________).
d. Con
decisione 5.12.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto una
prima domanda di primo congedo presentata da RE 1 (inc. GPC __________).
e. Non ha avuto miglior esito, la successiva richiesta di
primo congedo, che il giudice dei provvedimenti coercitivi con decisione 2.07.2013
ha nuovamente respinto, permanendo, a suo avviso, fortemente negativa la
prognosi circa il concreto pericolo di fuga e di recidiva, già valutata in
precedenza.
Nel
medesimo giudizio il magistrato ha ordinato il trasferimento di RE 1 nella sezione
chiusa dell’__________ (inc. GPC __________).
Il trasferimento è stato eseguito il 23.04.2014 (inc__________).
f. In
data 27.02.2014 questa Corte ha respinto il reclamo presentato da RE 1 contro
la decisione 2.07.2013 emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi (inc.
CRP 60.2013.222).
In particolare la Corte qui giudicante ha confermato l’esistenza
di un concreto pericolo di fuga e, subordinatamente, di un pericolo di recidiva,
ciò che impediva la concessione del primo congedo. In relazione all’ordine di
trasferimento in uno stabilimento fuori cantone questa Corte ha concluso che il
giudice dei provvedimenti coercitivi non aveva in concreto abusato del proprio
libero potere d’apprezzamento, essendosi fondato sulle proposte formulate
dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e sul PES, nonché non avendo il
reclamante apportato argomenti tali da far risultare inadeguato il giudizio
impugnato, stante l’esistenza di un elevato pericolo di recidiva, strettamente
legato alla permanenza in territorio ticinese.
Contro
tale giudizio il qui reclamante si è aggravato davanti al Tribunale federale,
che con decisione 1.04.2014 ha dichiarato l’impugnativa inammissibile per carente
motivazione (decisione TF 6B_301/2014 dell’1.04.2014).
g. Mediante
lettera del 15.09.2014 RE 1 ha nuovamente postulato la concessione del primo
congedo, a cui il giudice dei provvedimenti coercitivi ha risposto con scritto
22.09.2014, segnalando come la stessa non poteva essere presa in considerazione,
non essendo stata presentata mediante formulario ufficiale e non adempiendo la
stessa ai requisiti minimi. Nel contempo il magistrato ha evidenziato, l’esigenza
in concreto di analizzare nel dettaglio la pericolosità sociale del reclamante,
ciò che avrebbe richiesto il preavviso della Commissione per l’esame dei condannati
pericolosi, una nuova perizia psichiatrica specifica e/o una perizia
criminologica (lettera 22.09.2014, doc. 2, inc. GPC __________).
h. Nel
seguito RE 1 con scritto 24.09.2014 ha richiesto al giudice dei provvedimenti
coercitivi il trasferimento presso il carcere La Stampa “dove è mia
intenzione finire la mia pena nella sua integralità”.
Rilevato come egli non ha mai approvato il suo
trasferimento nelle Strutture carcerarie __________ e che tale lontananza danneggerebbe
il suo rapporto con la figlia, ha quindi informato il magistrato “che
rinuncio a eventuali congedi, declino anche una liberazione condizionale. Di
conseguenza, finirò la mia pena nel 2020, ovviamente la carcerazione verrà
sofferta in un ambito chiuso; per questi motivi, il Giudice capirà che la
migliore delle scelte è sicuramente un ritorno in Ticino, dove il rapporto
padre figlia rimarrà intatto” (lettera 24.09.2014, doc. 3, inc. GPC __________).
i. In
data 5.12.2014 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha sentito RE 1 presso il
carcere di __________, nel corso del quale quest’ultimo ha precisato di voler restare
nel carcere d’Oltralpe nel caso in cui gli venisse concesso il primo congedo o
un’apertura del regime di esecuzione, mentre che in caso negativo avrebbe voluto
rientrare presso le strutture carcerarie ticinesi per l’espiazione della pena (doc.
12, inc. GPC __________).
Nel
successivo scritto datato 9.12.2014 RE 1 ha confermato la sua richiesta di
apertura del regime, segnatamente il trasferimento in sezione aperta e la concessione
dei congedi (doc. 18 e 19, inc. GPC __________).
j. Dopo
che con scritto 20.01.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ricordato
al reclamante la necessità di procedere previamente all’allestimento di una perizia
psichiatrica tendente ad appurare il suo rischio di recidiva (doc. 21, inc. GPC
__________), in data 22.01.2015 RE 1 ha comunicato telefonicamente al magistrato
di non volersi sottoporre alla stessa, ed ha nuovamente richiesto il trasferimento
in Ticino, rinunciando nel contempo al congedo e al trasferimento in sezione
aperta (doc. 22 e 23, inc. GPC __________).
Anche
davanti all’Ufficio dell’assistenza riabilitativa egli ha ribadito in data
21.04.2015 il suo rifiuto a sottoporsi ad esame alcuno, temendo che il responso
dello stesso possa peggiorare le sue condizioni di esecuzione della pena. Nel
contempo egli ha considerato con l’operatrice sociale la prospettiva di una graduale
preparazione e apertura alla vita esterna tramite organizzazioni protette __________
(rapporto 13.05.2015 dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, doc. 29 e 31,
inc. GPC __________).
k. Con
lettera 17.06.2015 il reclamante ha nuovamente richiesto il trasferimento in
sezione aperta e l’apertura del regime, nell’ottica di una sua “partenza per
l’Italia” (lettera 17.06.2015, doc. 35, inc. GPC __________).
l. Dopo
avere sentito RE 1 il 10.07.2015 e preso atto del preavviso (sfavorevole) della
Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, con decisione 13.11.2015 il
giudice dei provvedimenti coercitivi, ha respinto sia la domanda di primo
congedo e sia la domanda di trasferimento in sezione aperta, avendo valutato
l’esistenza di una prognosi fortemente negativa circa il rischio di recidiva
del qui reclamante, già formulata nell’ambito delle decisioni rese il 5.12.2012
e il 2.07.2013 (decisione 13.11.2015, doc. 53, inc. GPC __________).
m. Nel
settembre 2016, approssimandosi il termine dei 2/3, il giudice dei provvedimenti
coercitivi ha avviato la procedura tendente alla liberazione condizionale.
n. Preso
atto dei preavvisi (prevalentemente negativi vista la mancata sottomissione del
reclamante a perizia psichiatrica e/o criminologica) della Direzione dello stabilimento
__________, dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e della Commissione per
l’esame dei condannati pericolosi, sentito altresì il reclamante il 12.08.2016
e viste le ulteriori argomentazioni presentate dal difensore di RE 1, con
decisione 6.09.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi gli ha negato la liberazione
condizionale (inc. GPC __________).
Nel
dettaglio, il giudice, riprendendo le argomentazioni sviluppate nelle precedenti
decisioni, vagliata la situazione personale, famigliare, sociale e professionale
del qui reclamante, vista la di lui (mancata) evoluzione nel corso
dell’esecuzione della pena, come pure i precedenti penali e la gravità dei
reati per cui si trova in carcere, il giudice ha concluso che la pericolosità
sociale di RE 1 sarebbe tuttora presente, senza che vi sia la possibilità in
concreto di contenerla con misure alternative alla detenzione in corso. Pericolosità
che sarebbe inoltre consolidata dalla di lui refrattarietà ad ogni presa a
carico psicologica/psichiatrica e al di lui rifiuto di sottoporsi a delle
valutazioni specialistiche inerenti al rischio di recidiva.
o. Nel
maggio 2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi si è nuovamente chinato
sulla questione della liberazione condizionale nell’ambito della procedura di riesame
prescritta dall’art. 86 cpv. 3 CP, ed ha richiesto i preavvisi delle autorità
interessate.
p. Preso
atto dei preavvisi (nuovamente negativi) delle autorità interpellate, sentito
il qui reclamante in data 11.07.2017 e 22.08.2017, viste altresì le
argomentazioni del patrocinatore di RE 1 esposte nello scritto 4.09.2017, con
decisione 11.09.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha nuovamente
negato la liberazione condizionale.
Il
magistrato, in particolare, ha nuovamente formulato una prognosi negativa sul
comportamento futuro di RE 1 circa il rischio di recidiva, dipartendosi dalle
precedenti decisioni inerenti al reclamante e ripercorrendo la di lui vita e il
trascorso penale, che ha preso avvio in giovane età ed è proseguito con
successive condanne e periodi di detenzione. Ha quindi posto in evidenza il di
lui uso indiscriminato di sostanze stupefacenti allorquando posto in libertà,
combinato con il grave disturbo di personalità rilevato dal perito giudiziario
in sede del giudizio di prime cure. Disturbo ritenuto allora dal perito non
curabile e che, a parere del magistrato, il reclamante avrebbe ostinatamente
negato e del quale non avrebbe mai preso veramente coscienza.
A
fronte di ciò il semplice, asserito, supporto e vicinanza della famiglia
(madre, sorella e figlia), comunque già presente nel passato e rivelatosi in
concreto privo di effetto deterrente, monco altresì di una concreta prospettiva
lavorativa, sarebbe insufficiente ad arginare il rischio di recidiva
ripetutamente rilevato dal magistrato in occasione delle precedenti decisioni
di esecuzione della pena. Ciò anche se messo in relazione con la recente decisione
del reclamante, espressa nelle osservazioni 4.09.2017 (laddove non debba essere
considerata funzionale all’ottenimento
della liberazione condizionale, vista la tempistica) di sottoporsi ad
assistenza riabilitativa e a ogni norma di condotta ritenuta necessaria, fra cui
anche la cura medico psicologica.
Tali
esternazioni, nella misura della loro serietà, secondo il giudice, andrebbero
piuttosto sin d’ora implementate, così da essere già efficaci al momento della
rivalutazione della liberazione condizionale.
In
definitiva la liberazione condizionale del reclamante dovrebbe essere supportata
“da un progetto interdisciplinare completo in ogni suo aspetto, condiviso
dai servizi di esecuzione della pena, sociali e di assistenza riabilitativa, e
supportato dalla rete sociale e medico psicologica locale. In assenza di questo
progetto è da ritenere inattuabile la liberazione condizionale di RE 1, che, comunque
dovrà essere preceduta da un periodo di osservazione in sezione aperta”
(decisione 11.09.2017, p. 11).
q. Con
reclamo 22/25.09.2017 RE 1 chiede, in via principale, l’annullamento della
decisione 11.09.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi e quindi di “ordinare
la liberazione condizionale immediata del Signor RE 1; ordinare un’assistenza
riabilitativa ed impartire al Signor RE 1 le norme di condotta che la Corte dei
reclami penali riterrà opportune; condannare il Cantone Ticino a pagare tutte
le spese giudiziarie e ripetibili dell’istanza”. In subordine postula
l’annullamento della decisione 11.09.2017 del giudice dei provvedimenti
coercitivi e di “rinviare la causa all’autorità inferiore per nuovo
giudizio; condannare il Cantone Ticino a pagare tutte le spese giudiziarie e
ripetibili dell’istanza” (reclamo 22/25.09.2017, p. 7-8).
Nel
dettaglio il reclamante esordisce rilevando le carenze e i malfunzionamenti in
seno all’amministrazione delle strutture carcerarie di __________, riportate
anche nella stampa locale (di cui allega degli articoli di giornale); come pure
lamenta un problema di (illecita) sorveglianza e registrazione con mezzi audio/video
degli incontri tra il detenuto e il proprio rappresentante legale. Da qui
sostiene, in violazione delle garanzie di cui agli art. 74 segg. CP, come “la
maniera in cui l’esecuzione delle pene è condotta negli __________ lede il
rispetto dovuto alla dignità dei detenuti, perché negli __________ prevalgono
delle norme presentate in un approccio repressivo ottuso, che impedisce alla
pena di sviluppare gli effetti voluti e pregiudica la percezione di sé del
detenuto, il quale è così stigmatizzato ed escluso da qualunque opportunità di
reinserimento” (reclamo 22/25.09.2107, p. 4).
Stigmatizza
la mancata elaborazione di programmi di recupero e di formazione specifici per
il reclamante, l’assenza di un suo coinvolgimento attivo in proposte concrete
nonché la mancanza di trasparenza, conseguenti alla disorganizzazione interna
delle strutture carcerarie toccate e all’opinione generale che vi aleggerebbe, secondo
cui i detenuti sarebbero considerati “irrecuperabili”.
Nell’ottica
della postulata liberazione condizionale pone in risalto il buon comportamento
tenuto in esecuzione di pena.
Per
quanto attiene al rischio di recidiva, evidenzia come la Commissione per
l’esame dei condannati pericolosi si sia accontentata “di deplorare il fatto
di non avere potuto sentire il Reclamante e di conseguenza analizzare la sua
situazione” (reclamo 22/25.09.2017, p. 6). Per il resto lamenta di non
avere avuto la possibilità di esprimersi, nell’ambito delle proprie osservazioni
di data 4.09.2017, sul preavviso 4.09.2017 di detta Commissione, avendolo
ricevuto soltanto il 6.09.2017. Lo stesso dicasi per le spiegazioni fornite dal
Service pénitentiaire dell’EPO nello scritto 1.09.2017, circa il funzionamento
e lo scopo dell’Unité d’évaluation criminologique interna alle strutture
carcerarie. Di quest’ultima contesta ad ogni modo le competenze e la legittimità
ad esprimersi parallelamente – ed eventualmente contraddittoriamente – alla
Commissione per l’esame dei condannati pericolosi.
Pone
altresì in risalto di godere di “un ambiente familiare saldo ed una capacità
lavorativa piena ed effettiva” (reclamo 22/25.09.2017, p. 6).
Lamenta un’inazione da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi,
il quale, a suo dire, avrebbe dovuto “fin dalla sua prima analisi della
richiesta di liberazione condizionale, istituire le tappe necessarie
all’apertura del regime di detenzione per permettere al Reclamante di procedere
verso la detta liberazione condizionale. Rifiutando a torto di prendere le
decisioni che fanno parte delle sue competenze, il Giudice impedisce ogni evoluzione
del detenuto, il che rinvia la scadenza alla fine della pena del signor RE 1.
In tal modo, il Giudice dell’applicazione della pena e la Direzione degli __________
cercano di deteriorare la situazione del detenuto. Tale approccio, che vuole, e
sa, essere distruttore, è incompatibile con il codice penale e gli obblighi
costituzionali e convenzionali della Svizzera” (reclamo 22/25.09.2017, p.
7).
Propone
infine la disponibilità del reclamante a sottomettersi a delle appropriate
norme di condotta, che questa Corte vorrà pronunciare, in concomitanza con la
concessione della postulata liberazione condizionale.
Da
ultimo chiede la concessione del gratuito patrocinio.
r. Con
scritto 5/6.10.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi chiede la conferma
della propria decisione impugnata, mentre che in data 2.10.2017 il procuratore
pubblico, Nicola Respini, comunica di non avere osservazioni particolari da formulare,
rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte.
Considerandi
1.
1.1.
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP,
RL 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare
le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di
stabilire la relativa procedura.
L'art.
10.
cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
del 20.4.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) conferisce al giudice
dell'applicazione della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti
coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere
la liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).
Contro
tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre
reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali
(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Con il reclamo si possono censurare le
violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e
l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma
scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o
l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende
impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova
auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente
dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il
diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391
CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF
6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.;6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;
6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid.
3.
;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid.
2.1
).
1.2
Il
gravame, inoltrato il 22/25.09.2017 alla Corte dei reclami penali (competente
giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 11.09.2017 del giudice dei
provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________) – notificata al reclamante il
12.09.2017
–, è tempestivo, oltre che proponibile.
Le
esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE
1, quale condannato, in espiazione di pena, è legittimato a reclamare ex art.
382.
cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o
alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando
il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre
mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento
durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che
commetterà nuovi crimini o delitti.
L'autorità
competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.
Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto
deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione
condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta
all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).
2.2
La
concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni:
il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena
privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed
almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione
della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli
commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).
La liberazione condizionale è una
modalità d'esecuzione della pena detentiva.
Non costituisce né un diritto, né un
favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di
accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP
I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).
Si tratta della quarta ed ultima fase
del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione
definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid.
2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena
privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione
risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona
condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A.
KUHN, art. 86 CP n. 2).
La
concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo
rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si
contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove
infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono
importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del
31.03
, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3).
2.3
Dal
punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal
precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si
esprime il Messaggio del CF del 21.09.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss,
p. 1800-1802).
Con
l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica:
se prima la liberazione era concessa al detenuto “se si può presumere
ch'egli terrà buona condotta in libertà” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova
disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che
commetterà nuovi crimini o delitti” (art. 86 cpv. 1 CP).
Si
passa in altre parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento
futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF
6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid.
2.1
;6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_900/2010 del 20.12.2010,
consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi
in cui non si arriva a formulare una prognosi certa.
Per
il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente,
così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la
sua validità (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;
6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.;6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV
201, consid. 2.2.).
2.4
La
prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva,
che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del
suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della
commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del
suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le
condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua
liberazione (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;
6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid.
2.1
;6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_206/2011 del 5.07.2011,
consid. 1.4.;6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009
consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK Strafrecht
I − C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6).
La
natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene
giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante
per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze
nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre
conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro
comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).
Infatti
per determinare se è possibile correre il rischio di recidiva, che implica qualunque
liberazione che sia condizionale o definitiva, bisogna non soltanto considerare
il grado di probabilità che un nuovo reato venga commesso, bensì anche
l’importanza del bene che verrebbe minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva
che si può ammettere nel caso in cui l’autore ha leso la vita o l’integrità
personale delle sue vittime, è minore rispetto al caso in cui egli ha
perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del
13.01
, consid. 3.1.).
Di
fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la
pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà
nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione
condizionale, eventualmente accompagnata dall’assistenza riabilitativa e da
regole di condotta, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non
l'esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015,
consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).
2.5
Per
quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo
comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che
denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per
escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece
essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà
(DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi
alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.01.2007, si
ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione
condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione,
circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr.
Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF
3.
3.1.
È
pacifico, nel presente caso di
rivalutazione della liberazione condizionale, l’adempimento della prima
condizione, stante che ormai dall’11.09.2016 RE 1 ha raggiunto i 2/3 della pena
da scontare.
3.2
Con
riguardo all’attuale espiazione di pena presso la sezione chiusa dell’____________________ (EPO) a decorrere dal 23.04.2014 – fatta
eccezione per una sanzione disciplinare inflittagli il 22.04.2015 (di 3 giorni
di detenzione cellulare, sospesi per 2 anni, per avere consumato sostanze
vietate e per essersi rifiutato di sottoporsi al test dell’alcolemia) – il rapporto
8.06.2017
del __________ fa stato di un comportamento corretto tenuto dal reclamante
nei confronti del personale di custodia e dei codetenuti, come pure di un
attitudine positiva per il lavoro svolto regolarmente presso il reparto
lavanderia (rapporto 8.06.2017 Service pénitentiaire EPO, all. 4, inc. GPC __________).
3.3
Contestato
risulta in questa sede il pronostico sul comportamento futuro del reclamante circa
il pericolo di recidiva e di fuga.
3.3.1
La
Direzione dell’__________, nel rapporto 8.06.2017, ha espresso un parere
negativo circa la liberazione condizionale del reclamante, ritenuto come egli: si
sia rifiutato di sottomettersi ad una valutazione criminologica da parte
dell’Unità criminologica interna allo stabilimento carcerario, così come ad una
nuova perizia psichiatrica, che di conseguenza ha impedito di apprezzarne il
rischio di recidiva e di conoscere come si confronta con i reati commessi; non abbia
voluto discutere dei suoi progetti futuri con il preposto servizio sociale
interno al carcere, col pretesto di stare allestendo al proposito un dossier
con il proprio legale; non abbia a tutt’oggi beneficiato di alcun
alleggerimento nell’esecuzione della pena; abbia avuto un atteggiamento oppositivo
nei confronti del sistema carcerario, impedendo una sua progressione (rapporto
8.06
, p. 7, all. 4, inc. GPC __________).
3.3.2
L’Ufficio
dell’assistenza riabilitativa, nello scritto 7.06.2017 – dopo aver
preso contatto con l’assistente sociale di riferimento dell’__________, che ha
riferito che “il sig. RE 1 lunedì (22.05.2017, ndr) non ha voluto
dare informazioni sui suoi progetti, dice che ci penserà il suo avvocato. E
dice che non c’è bisogno che tu venga a incontrarlo” (e-mail 24.05.2017
dell’assistente sociale __________ all’assistente sociale __________, all. 3,
inc. GPC __________) – ha confermato “l’utilità di ordinare una
rivalutazione psichiatrica e/o criminologica in prospettiva di una progressione
nell’esecuzione della pena”. Ha poi concluso che ”mancando un programma
in prospettiva della liberazione, ma anche una rivalutazione psichiatrica e/o
criminologica che permetta di stabilire la progressione nell’esecuzione della
pena (congedi, trasferimento in una sezione aperta, lavoro esterno), riteniamo
che manchino i presupposti per una liberazione condizionale” (rapporto
7.06.2017
dell’UAR, all. 3, inc. GPC __________).
3.3.3
Infine
la Commissione per l’esame dei condannati pericolosi in data 4.09.2017 ha
dapprima “preso atto che ancora una volta il condannato si è rifiutato di
sottoporsi all’audizione, questa volta asserendo che tale rifiuto «è unicamente dovuto alle atroci modalità di
trasporto»” e ha ritenuto che “a
parte il fatto che RE 1 non spiega in che cosa consisterebbero le asserite
atrocità, a quanto risulta a questa commissione si tratta di modalità applicate
indistintamente a tutte le persone che si trovano in stato di detenzione, di
guisa che quanto asserito non trova alcun fondamento. La Commissione ha
pertanto ritenuto ingiustificata la mancata presenza del condannato, con le
conseguenze indicate dalla nota giurisprudenza”.
Dopodiche
la Commissione ha concluso che “nel merito si osserva che dall’incarto non
emergono novità che inducano a scostarsi dai precedenti preavvisi,
sottolineando come desta particolare preoccupazione il persistente rifiuto del
condannato a sottoporsi ad un affidante accertamento peritale circa la sua
pericolosità e continui a, nella sostanza, limitarsi ad attendere la scadenza
naturale della pena. D’altro canto, solo un accertamento peritale consentirebbe
di calibrare un’eventuale presa a carico psicoterapica in vista di un’eventuale
liberazione condizionale. Questa commissione ritiene ora, visto l’orizzonte di
pena, necessaria la verifica delle condizioni di applicazione dell’art. 65 cpv.
1.
CP, con l’esperimento di una perizia che, se del caso, potrà avvenire anche
senza la collaborazione del condannato” (preavviso 4.09.2017 della
Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, all. 37, inc. GPC __________).
Il
preavviso 4.09.2017 della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, è
stato inviato al patrocinatore del reclamante in data 5.09.2017(all. 38, inc.
GPC __________).
3.3.4
Assistito
dal proprio rappresentante legale il reclamante è comparso davanti al giudice
dei provvedimenti coercitivi presso l’__________ una prima volta in data
11.07
, in cui egli si è limitato a prendere atto dei rapporti 8.06.2017
della Direzione dell’__________ risp. 7.06.2017 dell’UAR e a richiedere la fissazione
di una nuova udienza, dopo ricezione della decisione circa la contestuale
richiesta d’ammissione all’assistenza giudiziaria come pure dopo ricezione dei
suddetti rapporti, che a loro dire non sarebbero stati loro inviati.
Ciò
malgrado che con scritto 14.06.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi, segnalando
al patrocinatore di RE 1, avv. __________, l’avvio della procedura di
rivalutazione della liberazione condizionale, gli comunicava di inviare in
allegato i rapporti dell’UAR e della Direzione dell’__________ (oltre che a
richiedergli di formulare istanza di ammissione al gratuito patrocinio), e che
successivamente a ciò con scritto 15.06.2017 l’avv. __________ ringraziava il
magistrato per la sua lettera del 14 giugno 2017, senza tuttavia segnalare alcunché
sulla (asserita) mancata ricezione dei menzionati rapporti (all. 7 e 8, inc.
GPC __________).
Sia
come sia, in data 22.08.2017 – dopo che l’avv. __________ ha potuto incontrarsi con
il reclamante il 7.08.2017 – ha avuto luogo la seconda audizione di RE 1 in
presenza del proprio patrocinatore, nel corso della quale quest’ultimo ha
prodotto varia documentazione e ha comunicato che: “au niveau du travail on
aura une information demain”. Ha inoltre comunicato di essere in attesa della
presa di posizione dell’Unité d’évaluation criminologique e del Service de
médecine et psychiatrie pénitentiaire a proposito dei loro compiti e delle loro
conclusioni circa il reclamante riprese nel rapporto 8.06.2017 della Direzione
dell’__________. Dopo ricezione di ciò, ha quindi segnalato che avrebbe inviato
una presa di posizione scritta in merito alla liberazione condizionale, previo
nuovo incontro con il reclamante (verbale 22.08.2017, all. 34, inc. GPC __________).
3.4
3.4.1
Sulla
persona e la vita del reclamante, dalla sentenza 11.02.2010 di primo grado, si
ha che RE 1, nato nel 1978 a __________, ha avuto un’infanzia travagliata e
difficile. All’età di due anni, suo padre ha lasciato la madre, ed è poi deceduto
nel 1992. Egli è quindi cresciuto con la madre, unitamente al di lei nuovo
compagno “che non avrebbe mai esplicato un ruolo genitoriale” (sentenza
11.02.2010
della Corte delle assise criminali, p. 11) per il reclamante, e a
una sorellastra nata nel 1975. Anche la madre, rimasta orfana all’età di 10
anni, avrebbe avuto delle difficoltà ad assolvere i propri compiti genitoriali,
tant’è che essa sarebbe stata privata per un certo periodo del diritto di
custodia, così che i figli sarebbero stati collocati in foyers e presso
famiglie affidatarie.
Poco
incline all’accettazione dell’autorità, il reclamante non ha terminato le scuole
dell’obbligo, disertando le lezioni per andare in giro con altri adolescenti problematici;
nemmeno ha completato una qualsivoglia formazione professionale, né ha praticamente
mai lavorato onde mantenersi e ciò anche perché caduto nella tossicodipendenza.
Infatti all’età di 11 anni ha iniziato con il consumo di THC per poi passare a
quello di ecstasy e LSD dai 14 ai 16 anni, e nel seguito alla cocaina e
all’eroina, dapprima fumate, e poi assunte per endovena.
L’abuso
di stupefacenti ha avuto influsso sin dalla giovane età anche sulle sue
vicissitudini giudiziarie.
3.4.2
Nel
1996.
egli risulta essere stato denunciato 17 volte per violazione alla LF sugli
stupefacenti, oltre che per reati patrimoniali.
Arrestato
nel 1996 egli ha subito la sua prima condanna nel 1998, in cui – per infrazione
e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e altri reati patrimoniali – gli è stata
inflitta la pena di 2 anni di detenzione, sospesa ai sensi dell’allora vigente
art. 44 cpv. 1 vCP. Tuttavia avendo il reclamante sofferto ben 542 giorni di
carcere preventivo, tale pena di fatto è stata espiata per i 2/3, con
contestuale trattamento ambulatoriale della tossicodipendenza. Riacquistata la
libertà, egli è giunto in Ticino per raggiungere l’allora sua compagna, dalla
quale nel 1999 aveva avuto una figlia, ma già dal gennaio 2000 egli ha iniziato
a spacciare pesantemente eroina, al fine di mantenere sé stesso e i propri
consumi di tale sostanza. Nuovamente arrestato nel gennaio 2001, nel febbraio
2002.
è stato condannato alla pena di 3 anni di detenzione, sospesi per dar
luogo al collocamento nella struttura di __________. Il percorso terapeutico,
comunque caratterizzato da ripetuti consumi di cocaina durante le libere
uscite, è stato dichiarato fallito dopo che nell’estate del 2002 il reclamante
è stato trovato a spacciare cocaina. In quel contesto, nel maggio 2001, sulla
sua persona è stato stilato un profilo psicologico, che ha messo in luce tratti
d’impulsività e aggressività, oltre che tratti paranoidi.
Terminata
la carcerazione conseguente al fallimento della misura del collocamento, come
avvenuto in passato, RE 1, per procurarsi il denaro con cui vivere, si è
rimesso a trafficare stupefacenti, e segnatamente cocaina. Arrestato di nuovo nel
maggio 2005 con sentenza 3.05.2006 è stato condannato alla pena di 2 anni di
detenzione, interamente espiata.
Liberato
nel maggio 2007, egli, anche a seguito di un infortunio, ha vissuto in parte con
la madre nel Canton __________, ove percepiva la pubblica assistenza, e in
parte in Ticino presso l’allora sua compagna. Nel 2008 e nel 2009, mediante due
decreti d’accusa, gli sono state inflitte due sanzioni minori (per furto,
danneggiamento e violazione di domicilio risp. per infrazione alla LF sulle
armi, per avere detenuto senza diritto un bastone estensibile in metallo).
Dal
2008.
egli ha poi ripreso il consumo e il commercio illecito di sostanze stupefacenti,
che si è interrotto solo con il suo arresto avvenuto nell’aprile 2009, conseguentemente
all’omicidio di un giovane, poi sfociato nella condanna alla pena detentiva di
11.
anni pronunciata l’11.02.2010 dalla Corte delle assise criminali, per cui
egli si trova ora in espiazione di pena.
3.4.3
La
perizia psichiatrica esperita nell’ambito del procedimento sfociato nella condanna
dell’11.02.2010 ha messo in luce “l’insensibilità del prevenuto per la violazione
delle norme etiche e legali e per la sofferenza provocata ad altri, come pure
l’assenza di facoltà autocritiche”. Sono quindi stati rilevati tratti
di personalità narcisistici e paranoidi, per giungere alla diagnosi “di un «serio
disturbo di personalità con elementi paranoidi, narcisistici ed antisociali», ovvero
di un «disturbo di personalità antisociale abbinato a uso
dannoso di sostanze psicotrope», ritenuto non curabile dall’esperto” (sentenza 11.02.2010 della Corte delle assise criminali,
p. 21-22).
3.4.4
Il
reclamante si ritrova in un quadro personale, economico e professionale non
solo preoccupante, bensì drammatico, in cui il pericolo che egli possa ricadere
nel delinquere appare molto elevato. Non ha ultimato la scuola dell’obbligo, è privo
di una completa formazione professionale e di esperienza lavorativa (al di
fuori di quella prestata in carcere), con una grave politossicodipendenza radicatasi
sin dalla sua adolescenza e proseguita costantemente per oltre vent’anni e
dalla quale non ha saputo (e voluto) uscirne nemmeno in occasione del suo collocamento
all’età di 23 anni (allorquando malgrado la giovane età aveva già alle spalle numerose
denunce per reati inerenti il mondo della droga e una prima, relativamente
lunga, esperienza carceraria). Oltre a ciò soffre di un disturbo di personalità
antisociale che il perito giudiziario ha messo in relazione con il reato contro
la vita da lui commesso. In queste condizioni è estremamente alto il rischio
che egli non solo ricada nei consumi e nei traffici illeciti di droga, come
puntualmente accaduto dopo ogni suo rilascio e persino nel corso del suo collocamento,
ma anche nei reati più violenti, contro la vita e l’integrità personale, se si
pone mente a quanto accertato nel giudizio di primo grado, circa l’instaurarsi,
prima del suo ultimo arresto, di una sua abitudine di girare armato (con tirapugni,
manganello, spray al pepe e coltello) e all’assunzione di comportamenti aggressivi,
arroganti, prevaricatori dei più deboli, come pure al passaggio all’atto violento
con le armi in suo possesso, sino quasi al sadismo, ossia per il puro piacere
di provocare paura e dolore (sentenza 11.02.2010 della Corte delle assise criminali,
p. 17-18).
Questa
pericolosità non viene a tutt’oggi, da quanto in atti, in qualche modo mitigata
dall’evoluzione avuta dal reclamante in espiazione di pena. Pur dando atto del
buon comportamento da lui tenuto in carcere nei confronti del personale di
custodia e dei codetenuti, lo stesso si inserisce tuttavia in un ambiente
chiuso, controllato, istituzionalizzato, e con un regime che ancor oggi non è
stato possibile alleggerire. Ciò che sarebbe stato un trampolino di lancio per
una successiva messa in libertà condizionale.
3.4.5
Malgrado
il riconoscimento di una forma di emendamento per l’omicidio da lui commesso e
la volontà di risarcire i familiari della vittima (accertati nel rapporto
8.06.2017
della Direzione dell’__________) e ritenuti altresì i buoni propositi
espressi in questa sede dal reclamante e la sua dichiarata disponibilità a sottoporsi
all’assistenza riabilitativa e alle necessarie norme di condotta, forza è di constatare
l’assenza, in esecuzione di pena e a tutt’oggi, di una concreta ed avviata sua presa
a carico psicologica e/o psichiatrica, così come di un aggiornamento – al quale egli
si è sempre sottratto – della sua valutazione psichiatrica che si esprima
pure, in forma specialistica, sul suo rischio di recidiva.
Pur
preso atto dei problemi di disorganizzazione interni alla struttura carceraria
nonché di un asserito lassismo in seno alle autorità carcerarie e giudiziarie,
è di fatto assente un qualsivoglia concreto progetto di formazione e/o di
inserimento professionale, come pure l’avvio di un’effettiva presa a carico da
parte dei competenti servizi sociali, che sia in Svizzera romanda o in Ticino, strumenti
questi indispensabili in concreto, in caso di anticipata libertà, stante
l’evidenziata pericolosità del reclamante. La vicinanza e il supporto dei soli
famigliari, come da lui fatto valere, e segnatamente della madre e della
sorellastra (comunque in Cantoni romandi diversi e prevalentemente circoscritto
all’aspetto logistico) risp. della figlia (residente invece Ticino, laddove comunque,
al di là di una vicinanza affettiva, viste la di lei giovane età e le
condizioni economiche, essa nemmeno dichiara di essere in grado di offrire al
padre un alloggio e/o un sostegno di tipo finanziario), a fronte del pesante
trascorso penale del reclamante (in cui egli in buona sostanza ha sempre tratto
i mezzi con cui sostentarsi non dall’esercizio di un lavoro onesto bensì dal
delinquere), e delle di lui dipendenze e difficoltà economiche, personali e
sociali (sfociate in un grave fatto di sangue), risultano essere chiaramente
insufficienti, come d'altronde rivelatosi nel passato.
3.4.6
In
conclusione, in tale scenario, l’attuale prognosi sul comportamento futuro del
reclamante, qualora posto in libertà anticipata, sia pure con l’eventuale ausilio
dell’assistenza riabilitativa e/o di norme di condotta, non può non essere che
fortemente negativa, come d'altronde già lo era in sede di prima valutazione
della liberazione condizionale, in una situazione che a distanza di un anno, è
in buona sostanza rimasta immutata.
Di
conseguenza la decisione qui impugnata del giudice dei provvedimenti coercitivi
merita tutela.
Le
competenti autorità devono, per quanto visto sopra, vagliare il graduale alleggerimento
del regime del reclamante.
4.
4.1.
Il
reclamante postula in questa sede di “concedere al Signor RE 1 il gratuito patrocinio”,
sostenendo la necessità dell’assistenza di un avvocato nel presente procedimento
vista la situazione personale e finanziaria del reclamante, nonché la gravità
dei reati commessi, l’entità della pena, la pena residua e la complessità del
caso (reclamo 22/25.09.2017, p. 2 e 7).
4.2
A seguito dell’entrata in vigore
del CPP l’1.01.2011, si è reso necessario adattare il diritto cantonale al diritto
federale.
In
materia di assistenza giudiziaria è stata abrogata la legge (cantonale) del 3.06.2002
sul patrocinio d'ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag), è stata modificata
la LEPM (con l'abolizione del cpv. 2 dell'art. 11 che lasciava al giudice
dell'applicazione della pena la competenza a decidere sull'istanza di
ammissione al patrocinio d'ufficio e al gratuito patrocinio) ed è stata emanata
una nuova legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG)
del 15.03.2011 (RL 3.1.1.7, in vigore retroattivamente all’1.01.2011), tendente
a disciplinare questi due istituti nelle materie in cui i cantoni hanno
mantenuto la loro competenza a legiferare; è il caso dell'esecuzione delle pene
e delle misure in base all'art. 439 cpv. 1 CPP, ed in particolare delle
procedure davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di
applicazione della pena (cfr. Messaggio n. 6407 del 12.10.2010 sulla LAG, p. 1).
Giusta
l'art. 10 LAG l'autorità competente a concedere l'assistenza giudiziaria e a
designare il patrocinatore d'ufficio è quella del merito. Ne discende la
competenza di questa Corte a decidere sull'istanza di assistenza giudiziaria e
di gratuito patrocinio formulata in questa sede dal qui reclamante, in base
alle nuove normative in vigore dall’1.01.2011.
Il
diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio discendono
dall’art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi
necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra
priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora la presenza
di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
4.3
Anche in questa sede si riconosce la situazione di ristrettezze
economiche in cui versa il reclamante, che in precedenza gli ha già valso la
concessione del gratuito patrocinio nel procedimento davanti al giudice di
prime cure, così come il beneficio dell’assistenza giudiziaria nelle procedure
davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi.
La
complessità della procedura conseguente alla situazione particolare del reclamante,
come pure il bene giuridico in discussione, attualmente e nel prossimo futuro, giustificano
la concessione del gratuito patrocinio, oltre il prescindere dal prelievo della
tassa di giustizia e delle spese.
Pertanto
la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio viene accolta e
al patrocinatore di RE 1 è riconosciuto il versamento di un’adeguata indennità
per la presente procedura.
5.
Nella
misura in cui è ricevibile, il gravame è respinto.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 86 CP, 379 segg., 393 segg., 439
cpv. 1 CPP, la LEPM, la LAG, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. La
domanda di assistenza giudiziaria è accolta e al patrocinatore del qui reclamante,
PR 1, è riconosciuto il versamento di un importo di CHF 1'500.-- (millecinquecento)
a titolo di indennità per la procedura di reclamo davanti a questa Corte.
4. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
5. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera