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Decisione

60.2017.228

Reclamo contro la decisione del GPC in materia di concessione della liberazione condizionale. negata per prognosi sfavorevole al pericolo di recidiva: senza formazione compiuta, con disturbo di person

11 dicembre 2017Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

sentenza 11.02.2010 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1

colpevole di omicidio intenzionale (per avere con un coltello colpito 9 volte

un giovane di 27 anni, causandone la morte nel 2009), lesioni semplici, vie di

fatto, coazione, infrazione aggravata e contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti nonché ripetuta infrazione alla LF sulle armi e le munizioni. Lo

ha quindi condannato alla pena detentiva di 11 anni, dedotto il carcere

preventivo sofferto, trattandosi di pena aggiuntiva a quelle inflitte il

19.08.2008 e il 4.02.2009 dal Ministero pubblico (inc. TPC 72.2009.134).

Contro

il giudizio di primo grado il 2.04.2010 RE 1 ha presentato ricorso davanti

all’allora Corte di cassazione e di revisione penale, che in data 18.06.2010 lo

ha respinto (inc. CCRP __________).

Giudizio

questo che nel seguito è passato in giudicato, non essendo stato ulteriormente

impugnato.

b. Con

ordine di esecuzione 21.09.2010 dell’allora Sezione esecuzione delle pene e

delle misure (SEPEM) RE 1 è stato collocato in sezione chiusa presso il carcere

penale della Stampa, Lugano.

c. Tenuto

conto del carcere preventivo sofferto e ritenuto che RE 1 si trova in carcere

dal 25.04.2009, egli ha raggiunto il 1/3 di pena il 2.01.2013, la metà pena il

7.11.2014 e i 2/3, per la liberazione condizionale, l’11.09.2016; in data

21.05.2020 terminerà l’espiazione della pena (rapporto 8.06.2017 dell’EPO, all.

4, inc. GPC __________).

d. Con

decisione 5.12.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto una

prima domanda di primo congedo presentata da RE 1 (inc. GPC __________).

e. Non ha avuto miglior esito, la successiva richiesta di

primo congedo, che il giudice dei provvedimenti coercitivi con decisione 2.07.2013

ha nuovamente respinto, permanendo, a suo avviso, fortemente negativa la

prognosi circa il concreto pericolo di fuga e di recidiva, già valutata in

precedenza.

Nel

medesimo giudizio il magistrato ha ordinato il trasferimento di RE 1 nella sezione

chiusa dell’__________ (inc. GPC __________).

Il trasferimento è stato eseguito il 23.04.2014 (inc__________).

f. In

data 27.02.2014 questa Corte ha respinto il reclamo presentato da RE 1 contro

la decisione 2.07.2013 emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi (inc.

CRP 60.2013.222).

In particolare la Corte qui giudicante ha confermato l’esistenza

di un concreto pericolo di fuga e, subordinatamente, di un pericolo di recidiva,

ciò che impediva la concessione del primo congedo. In relazione all’ordine di

trasferimento in uno stabilimento fuori cantone questa Corte ha concluso che il

giudice dei provvedimenti coercitivi non aveva in concreto abusato del proprio

libero potere d’apprezzamento, essendosi fondato sulle proposte formulate

dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e sul PES, nonché non avendo il

reclamante apportato argomenti tali da far risultare inadeguato il giudizio

impugnato, stante l’esistenza di un elevato pericolo di recidiva, strettamente

legato alla permanenza in territorio ticinese.

Contro

tale giudizio il qui reclamante si è aggravato davanti al Tribunale federale,

che con decisione 1.04.2014 ha dichiarato l’impugnativa inammissibile per carente

motivazione (decisione TF 6B_301/2014 dell’1.04.2014).

g. Mediante

lettera del 15.09.2014 RE 1 ha nuovamente postulato la concessione del primo

congedo, a cui il giudice dei provvedimenti coercitivi ha risposto con scritto

22.09.2014, segnalando come la stessa non poteva essere presa in considerazione,

non essendo stata presentata mediante formulario ufficiale e non adempiendo la

stessa ai requisiti minimi. Nel contempo il magistrato ha evidenziato, l’esigenza

in concreto di analizzare nel dettaglio la pericolosità sociale del reclamante,

ciò che avrebbe richiesto il preavviso della Commissione per l’esame dei condannati

pericolosi, una nuova perizia psichiatrica specifica e/o una perizia

criminologica (lettera 22.09.2014, doc. 2, inc. GPC __________).

h. Nel

seguito RE 1 con scritto 24.09.2014 ha richiesto al giudice dei provvedimenti

coercitivi il trasferimento presso il carcere La Stampa “dove è mia

intenzione finire la mia pena nella sua integralità”.

Rilevato come egli non ha mai approvato il suo

trasferimento nelle Strutture carcerarie __________ e che tale lontananza danneggerebbe

il suo rapporto con la figlia, ha quindi informato il magistrato “che

rinuncio a eventuali congedi, declino anche una liberazione condizionale. Di

conseguenza, finirò la mia pena nel 2020, ovviamente la carcerazione verrà

sofferta in un ambito chiuso; per questi motivi, il Giudice capirà che la

migliore delle scelte è sicuramente un ritorno in Ticino, dove il rapporto

padre figlia rimarrà intatto” (lettera 24.09.2014, doc. 3, inc. GPC __________).

i. In

data 5.12.2014 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha sentito RE 1 presso il

carcere di __________, nel corso del quale quest’ultimo ha precisato di voler restare

nel carcere d’Oltralpe nel caso in cui gli venisse concesso il primo congedo o

un’apertura del regime di esecuzione, mentre che in caso negativo avrebbe voluto

rientrare presso le strutture carcerarie ticinesi per l’espiazione della pena (doc.

12, inc. GPC __________).

Nel

successivo scritto datato 9.12.2014 RE 1 ha confermato la sua richiesta di

apertura del regime, segnatamente il trasferimento in sezione aperta e la concessione

dei congedi (doc. 18 e 19, inc. GPC __________).

j. Dopo

che con scritto 20.01.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ricordato

al reclamante la necessità di procedere previamente all’allestimento di una perizia

psichiatrica tendente ad appurare il suo rischio di recidiva (doc. 21, inc. GPC

__________), in data 22.01.2015 RE 1 ha comunicato telefonicamente al magistrato

di non volersi sottoporre alla stessa, ed ha nuovamente richiesto il trasferimento

in Ticino, rinunciando nel contempo al congedo e al trasferimento in sezione

aperta (doc. 22 e 23, inc. GPC __________).

Anche

davanti all’Ufficio dell’assistenza riabilitativa egli ha ribadito in data

21.04.2015 il suo rifiuto a sottoporsi ad esame alcuno, temendo che il responso

dello stesso possa peggiorare le sue condizioni di esecuzione della pena. Nel

contempo egli ha considerato con l’operatrice sociale la prospettiva di una graduale

preparazione e apertura alla vita esterna tramite organizzazioni protette __________

(rapporto 13.05.2015 dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, doc. 29 e 31,

inc. GPC __________).

k. Con

lettera 17.06.2015 il reclamante ha nuovamente richiesto il trasferimento in

sezione aperta e l’apertura del regime, nell’ottica di una sua “partenza per

l’Italia” (lettera 17.06.2015, doc. 35, inc. GPC __________).

l. Dopo

avere sentito RE 1 il 10.07.2015 e preso atto del preavviso (sfavorevole) della

Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, con decisione 13.11.2015 il

giudice dei provvedimenti coercitivi, ha respinto sia la domanda di primo

congedo e sia la domanda di trasferimento in sezione aperta, avendo valutato

l’esistenza di una prognosi fortemente negativa circa il rischio di recidiva

del qui reclamante, già formulata nell’ambito delle decisioni rese il 5.12.2012

e il 2.07.2013 (decisione 13.11.2015, doc. 53, inc. GPC __________).

m. Nel

settembre 2016, approssimandosi il termine dei 2/3, il giudice dei provvedimenti

coercitivi ha avviato la procedura tendente alla liberazione condizionale.

n. Preso

atto dei preavvisi (prevalentemente negativi vista la mancata sottomissione del

reclamante a perizia psichiatrica e/o criminologica) della Direzione dello stabilimento

__________, dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e della Commissione per

l’esame dei condannati pericolosi, sentito altresì il reclamante il 12.08.2016

e viste le ulteriori argomentazioni presentate dal difensore di RE 1, con

decisione 6.09.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi gli ha negato la liberazione

condizionale (inc. GPC __________).

Nel

dettaglio, il giudice, riprendendo le argomentazioni sviluppate nelle precedenti

decisioni, vagliata la situazione personale, famigliare, sociale e professionale

del qui reclamante, vista la di lui (mancata) evoluzione nel corso

dell’esecuzione della pena, come pure i precedenti penali e la gravità dei

reati per cui si trova in carcere, il giudice ha concluso che la pericolosità

sociale di RE 1 sarebbe tuttora presente, senza che vi sia la possibilità in

concreto di contenerla con misure alternative alla detenzione in corso. Pericolosità

che sarebbe inoltre consolidata dalla di lui refrattarietà ad ogni presa a

carico psicologica/psichiatrica e al di lui rifiuto di sottoporsi a delle

valutazioni specialistiche inerenti al rischio di recidiva.

o. Nel

maggio 2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi si è nuovamente chinato

sulla questione della liberazione condizionale nell’ambito della procedura di riesame

prescritta dall’art. 86 cpv. 3 CP, ed ha richiesto i preavvisi delle autorità

interessate.

p. Preso

atto dei preavvisi (nuovamente negativi) delle autorità interpellate, sentito

il qui reclamante in data 11.07.2017 e 22.08.2017, viste altresì le

argomentazioni del patrocinatore di RE 1 esposte nello scritto 4.09.2017, con

decisione 11.09.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha nuovamente

negato la liberazione condizionale.

Il

magistrato, in particolare, ha nuovamente formulato una prognosi negativa sul

comportamento futuro di RE 1 circa il rischio di recidiva, dipartendosi dalle

precedenti decisioni inerenti al reclamante e ripercorrendo la di lui vita e il

trascorso penale, che ha preso avvio in giovane età ed è proseguito con

successive condanne e periodi di detenzione. Ha quindi posto in evidenza il di

lui uso indiscriminato di sostanze stupefacenti allorquando posto in libertà,

combinato con il grave disturbo di personalità rilevato dal perito giudiziario

in sede del giudizio di prime cure. Disturbo ritenuto allora dal perito non

curabile e che, a parere del magistrato, il reclamante avrebbe ostinatamente

negato e del quale non avrebbe mai preso veramente coscienza.

A

fronte di ciò il semplice, asserito, supporto e vicinanza della famiglia

(madre, sorella e figlia), comunque già presente nel passato e rivelatosi in

concreto privo di effetto deterrente, monco altresì di una concreta prospettiva

lavorativa, sarebbe insufficiente ad arginare il rischio di recidiva

ripetutamente rilevato dal magistrato in occasione delle precedenti decisioni

di esecuzione della pena. Ciò anche se messo in relazione con la recente decisione

del reclamante, espressa nelle osservazioni 4.09.2017 (laddove non debba essere

considerata funzionale all’ottenimento

della liberazione condizionale, vista la tempistica) di sottoporsi ad

assistenza riabilitativa e a ogni norma di condotta ritenuta necessaria, fra cui

anche la cura medico psicologica.

Tali

esternazioni, nella misura della loro serietà, secondo il giudice, andrebbero

piuttosto sin d’ora implementate, così da essere già efficaci al momento della

rivalutazione della liberazione condizionale.

In

definitiva la liberazione condizionale del reclamante dovrebbe essere supportata

“da un progetto interdisciplinare completo in ogni suo aspetto, condiviso

dai servizi di esecuzione della pena, sociali e di assistenza riabilitativa, e

supportato dalla rete sociale e medico psicologica locale. In assenza di questo

progetto è da ritenere inattuabile la liberazione condizionale di RE 1, che, comunque

dovrà essere preceduta da un periodo di osservazione in sezione aperta”

(decisione 11.09.2017, p. 11).

q. Con

reclamo 22/25.09.2017 RE 1 chiede, in via principale, l’annullamento della

decisione 11.09.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi e quindi di “ordinare

la liberazione condizionale immediata del Signor RE 1; ordinare un’assistenza

riabilitativa ed impartire al Signor RE 1 le norme di condotta che la Corte dei

reclami penali riterrà opportune; condannare il Cantone Ticino a pagare tutte

le spese giudiziarie e ripetibili dell’istanza”. In subordine postula

l’annullamento della decisione 11.09.2017 del giudice dei provvedimenti

coercitivi e di “rinviare la causa all’autorità inferiore per nuovo

giudizio; condannare il Cantone Ticino a pagare tutte le spese giudiziarie e

ripetibili dell’istanza” (reclamo 22/25.09.2017, p. 7-8).

Nel

dettaglio il reclamante esordisce rilevando le carenze e i malfunzionamenti in

seno all’amministrazione delle strutture carcerarie di __________, riportate

anche nella stampa locale (di cui allega degli articoli di giornale); come pure

lamenta un problema di (illecita) sorveglianza e registrazione con mezzi audio/video

degli incontri tra il detenuto e il proprio rappresentante legale. Da qui

sostiene, in violazione delle garanzie di cui agli art. 74 segg. CP, come “la

maniera in cui l’esecuzione delle pene è condotta negli __________ lede il

rispetto dovuto alla dignità dei detenuti, perché negli __________ prevalgono

delle norme presentate in un approccio repressivo ottuso, che impedisce alla

pena di sviluppare gli effetti voluti e pregiudica la percezione di sé del

detenuto, il quale è così stigmatizzato ed escluso da qualunque opportunità di

reinserimento” (reclamo 22/25.09.2107, p. 4).

Stigmatizza

la mancata elaborazione di programmi di recupero e di formazione specifici per

il reclamante, l’assenza di un suo coinvolgimento attivo in proposte concrete

nonché la mancanza di trasparenza, conseguenti alla disorganizzazione interna

delle strutture carcerarie toccate e all’opinione generale che vi aleggerebbe, secondo

cui i detenuti sarebbero considerati “irrecuperabili”.

Nell’ottica

della postulata liberazione condizionale pone in risalto il buon comportamento

tenuto in esecuzione di pena.

Per

quanto attiene al rischio di recidiva, evidenzia come la Commissione per

l’esame dei condannati pericolosi si sia accontentata “di deplorare il fatto

di non avere potuto sentire il Reclamante e di conseguenza analizzare la sua

situazione” (reclamo 22/25.09.2017, p. 6). Per il resto lamenta di non

avere avuto la possibilità di esprimersi, nell’ambito delle proprie osservazioni

di data 4.09.2017, sul preavviso 4.09.2017 di detta Commissione, avendolo

ricevuto soltanto il 6.09.2017. Lo stesso dicasi per le spiegazioni fornite dal

Service pénitentiaire dell’EPO nello scritto 1.09.2017, circa il funzionamento

e lo scopo dell’Unité d’évaluation criminologique interna alle strutture

carcerarie. Di quest’ultima contesta ad ogni modo le competenze e la legittimità

ad esprimersi parallelamente – ed eventualmente contraddittoriamente – alla

Commissione per l’esame dei condannati pericolosi.

Pone

altresì in risalto di godere di “un ambiente familiare saldo ed una capacità

lavorativa piena ed effettiva” (reclamo 22/25.09.2017, p. 6).

Lamenta un’inazione da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi,

il quale, a suo dire, avrebbe dovuto “fin dalla sua prima analisi della

richiesta di liberazione condizionale, istituire le tappe necessarie

all’apertura del regime di detenzione per permettere al Reclamante di procedere

verso la detta liberazione condizionale. Rifiutando a torto di prendere le

decisioni che fanno parte delle sue competenze, il Giudice impedisce ogni evoluzione

del detenuto, il che rinvia la scadenza alla fine della pena del signor RE 1.

In tal modo, il Giudice dell’applicazione della pena e la Direzione degli __________

cercano di deteriorare la situazione del detenuto. Tale approccio, che vuole, e

sa, essere distruttore, è incompatibile con il codice penale e gli obblighi

costituzionali e convenzionali della Svizzera” (reclamo 22/25.09.2017, p.

7).

Propone

infine la disponibilità del reclamante a sottomettersi a delle appropriate

norme di condotta, che questa Corte vorrà pronunciare, in concomitanza con la

concessione della postulata liberazione condizionale.

Da

ultimo chiede la concessione del gratuito patrocinio.

r. Con

scritto 5/6.10.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi chiede la conferma

della propria decisione impugnata, mentre che in data 2.10.2017 il procuratore

pubblico, Nicola Respini, comunica di non avere osservazioni particolari da formulare,

rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte.

Considerandi

1.

1.1.

Il

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP,

RL 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare

le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di

stabilire la relativa procedura.

L'art.

10.

cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

del 20.4.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) conferisce al giudice

dell'applicazione della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti

coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere

la liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).

Contro

tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre

reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali

(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Con il reclamo si possono censurare le

violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),

l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e

l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma

scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o

l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende

impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova

auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente

dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il

diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391

CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF

6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.;6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;

6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid.

3.

;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid.

2.1

).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 22/25.09.2017 alla Corte dei reclami penali (competente

giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 11.09.2017 del giudice dei

provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________) – notificata al reclamante il

12.09.2017

–, è tempestivo, oltre che proponibile.

Le

esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE

1, quale condannato, in espiazione di pena, è legittimato a reclamare ex art.

382.

cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o

alla modifica del giudizio.

Il

reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando

il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre

mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento

durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che

commetterà nuovi crimini o delitti.

L'autorità

competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.

Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto

deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione

condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta

all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).

2.2

La

concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni:

il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena

privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed

almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione

della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli

commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).

La liberazione condizionale è una

modalità d'esecuzione della pena detentiva.

Non costituisce né un diritto, né un

favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di

accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP

I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).

Si tratta della quarta ed ultima fase

del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione

definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid.

2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena

privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione

risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona

condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A.

KUHN, art. 86 CP n. 2).

La

concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo

rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si

contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove

infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono

importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del

31.03

, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3).

2.3

Dal

punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal

precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si

esprime il Messaggio del CF del 21.09.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss,

p. 1800-1802).

Con

l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica:

se prima la liberazione era concessa al detenuto “se si può presumere

ch'egli terrà buona condotta in libertà” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova

disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che

commetterà nuovi crimini o delitti” (art. 86 cpv. 1 CP).

Si

passa in altre parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento

futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF

6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid.

2.1

;6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_900/2010 del 20.12.2010,

consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi

in cui non si arriva a formulare una prognosi certa.

Per

il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente,

così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la

sua validità (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;

6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.;6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV

201, consid. 2.2.).

2.4

La

prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva,

che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del

suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della

commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del

suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le

condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua

liberazione (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;

6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid.

2.1

;6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_206/2011 del 5.07.2011,

consid. 1.4.;6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009

consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK Strafrecht

I − C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6).

La

natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene

giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante

per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze

nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre

conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro

comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).

Infatti

per determinare se è possibile correre il rischio di recidiva, che implica qualunque

liberazione che sia condizionale o definitiva, bisogna non soltanto considerare

il grado di probabilità che un nuovo reato venga commesso, bensì anche

l’importanza del bene che verrebbe minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva

che si può ammettere nel caso in cui l’autore ha leso la vita o l’integrità

personale delle sue vittime, è minore rispetto al caso in cui egli ha

perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del

13.01

, consid. 3.1.).

Di

fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la

pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà

nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione

condizionale, eventualmente accompagnata dall’assistenza riabilitativa e da

regole di condotta, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non

l'esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015,

consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).

2.5

Per

quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo

comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che

denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per

escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece

essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà

(DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi

alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.01.2007, si

ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione

condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione,

circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr.

Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF

3.

3.1.

È

pacifico, nel presente caso di

rivalutazione della liberazione condizionale, l’adempimento della prima

condizione, stante che ormai dall’11.09.2016 RE 1 ha raggiunto i 2/3 della pena

da scontare.

3.2

Con

riguardo all’attuale espiazione di pena presso la sezione chiusa dell’____________________ (EPO) a decorrere dal 23.04.2014 – fatta

eccezione per una sanzione disciplinare inflittagli il 22.04.2015 (di 3 giorni

di detenzione cellulare, sospesi per 2 anni, per avere consumato sostanze

vietate e per essersi rifiutato di sottoporsi al test dell’alcolemia) – il rapporto

8.06.2017

del __________ fa stato di un comportamento corretto tenuto dal reclamante

nei confronti del personale di custodia e dei codetenuti, come pure di un

attitudine positiva per il lavoro svolto regolarmente presso il reparto

lavanderia (rapporto 8.06.2017 Service pénitentiaire EPO, all. 4, inc. GPC __________).

3.3

Contestato

risulta in questa sede il pronostico sul comportamento futuro del reclamante circa

il pericolo di recidiva e di fuga.

3.3.1

La

Direzione dell’__________, nel rapporto 8.06.2017, ha espresso un parere

negativo circa la liberazione condizionale del reclamante, ritenuto come egli: si

sia rifiutato di sottomettersi ad una valutazione criminologica da parte

dell’Unità criminologica interna allo stabilimento carcerario, così come ad una

nuova perizia psichiatrica, che di conseguenza ha impedito di apprezzarne il

rischio di recidiva e di conoscere come si confronta con i reati commessi; non abbia

voluto discutere dei suoi progetti futuri con il preposto servizio sociale

interno al carcere, col pretesto di stare allestendo al proposito un dossier

con il proprio legale; non abbia a tutt’oggi beneficiato di alcun

alleggerimento nell’esecuzione della pena; abbia avuto un atteggiamento oppositivo

nei confronti del sistema carcerario, impedendo una sua progressione (rapporto

8.06

, p. 7, all. 4, inc. GPC __________).

3.3.2

L’Ufficio

dell’assistenza riabilitativa, nello scritto 7.06.2017 – dopo aver

preso contatto con l’assistente sociale di riferimento dell’__________, che ha

riferito che “il sig. RE 1 lunedì (22.05.2017, ndr) non ha voluto

dare informazioni sui suoi progetti, dice che ci penserà il suo avvocato. E

dice che non c’è bisogno che tu venga a incontrarlo” (e-mail 24.05.2017

dell’assistente sociale __________ all’assistente sociale __________, all. 3,

inc. GPC __________) – ha confermato “l’utilità di ordinare una

rivalutazione psichiatrica e/o criminologica in prospettiva di una progressione

nell’esecuzione della pena”. Ha poi concluso che ”mancando un programma

in prospettiva della liberazione, ma anche una rivalutazione psichiatrica e/o

criminologica che permetta di stabilire la progressione nell’esecuzione della

pena (congedi, trasferimento in una sezione aperta, lavoro esterno), riteniamo

che manchino i presupposti per una liberazione condizionale” (rapporto

7.06.2017

dell’UAR, all. 3, inc. GPC __________).

3.3.3

Infine

la Commissione per l’esame dei condannati pericolosi in data 4.09.2017 ha

dapprima “preso atto che ancora una volta il condannato si è rifiutato di

sottoporsi all’audizione, questa volta asserendo che tale rifiuto «è unicamente dovuto alle atroci modalità di

trasporto»” e ha ritenuto che “a

parte il fatto che RE 1 non spiega in che cosa consisterebbero le asserite

atrocità, a quanto risulta a questa commissione si tratta di modalità applicate

indistintamente a tutte le persone che si trovano in stato di detenzione, di

guisa che quanto asserito non trova alcun fondamento. La Commissione ha

pertanto ritenuto ingiustificata la mancata presenza del condannato, con le

conseguenze indicate dalla nota giurisprudenza”.

Dopodiche

la Commissione ha concluso che “nel merito si osserva che dall’incarto non

emergono novità che inducano a scostarsi dai precedenti preavvisi,

sottolineando come desta particolare preoccupazione il persistente rifiuto del

condannato a sottoporsi ad un affidante accertamento peritale circa la sua

pericolosità e continui a, nella sostanza, limitarsi ad attendere la scadenza

naturale della pena. D’altro canto, solo un accertamento peritale consentirebbe

di calibrare un’eventuale presa a carico psicoterapica in vista di un’eventuale

liberazione condizionale. Questa commissione ritiene ora, visto l’orizzonte di

pena, necessaria la verifica delle condizioni di applicazione dell’art. 65 cpv.

1.

CP, con l’esperimento di una perizia che, se del caso, potrà avvenire anche

senza la collaborazione del condannato” (preavviso 4.09.2017 della

Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, all. 37, inc. GPC __________).

Il

preavviso 4.09.2017 della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, è

stato inviato al patrocinatore del reclamante in data 5.09.2017(all. 38, inc.

GPC __________).

3.3.4

Assistito

dal proprio rappresentante legale il reclamante è comparso davanti al giudice

dei provvedimenti coercitivi presso l’__________ una prima volta in data

11.07

, in cui egli si è limitato a prendere atto dei rapporti 8.06.2017

della Direzione dell’__________ risp. 7.06.2017 dell’UAR e a richiedere la fissazione

di una nuova udienza, dopo ricezione della decisione circa la contestuale

richiesta d’ammissione all’assistenza giudiziaria come pure dopo ricezione dei

suddetti rapporti, che a loro dire non sarebbero stati loro inviati.

Ciò

malgrado che con scritto 14.06.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi, segnalando

al patrocinatore di RE 1, avv. __________, l’avvio della procedura di

rivalutazione della liberazione condizionale, gli comunicava di inviare in

allegato i rapporti dell’UAR e della Direzione dell’__________ (oltre che a

richiedergli di formulare istanza di ammissione al gratuito patrocinio), e che

successivamente a ciò con scritto 15.06.2017 l’avv. __________ ringraziava il

magistrato per la sua lettera del 14 giugno 2017, senza tuttavia segnalare alcunché

sulla (asserita) mancata ricezione dei menzionati rapporti (all. 7 e 8, inc.

GPC __________).

Sia

come sia, in data 22.08.2017 – dopo che l’avv. __________ ha potuto incontrarsi con

il reclamante il 7.08.2017 – ha avuto luogo la seconda audizione di RE 1 in

presenza del proprio patrocinatore, nel corso della quale quest’ultimo ha

prodotto varia documentazione e ha comunicato che: “au niveau du travail on

aura une information demain”. Ha inoltre comunicato di essere in attesa della

presa di posizione dell’Unité d’évaluation criminologique e del Service de

médecine et psychiatrie pénitentiaire a proposito dei loro compiti e delle loro

conclusioni circa il reclamante riprese nel rapporto 8.06.2017 della Direzione

dell’__________. Dopo ricezione di ciò, ha quindi segnalato che avrebbe inviato

una presa di posizione scritta in merito alla liberazione condizionale, previo

nuovo incontro con il reclamante (verbale 22.08.2017, all. 34, inc. GPC __________).

3.4

3.4.1

Sulla

persona e la vita del reclamante, dalla sentenza 11.02.2010 di primo grado, si

ha che RE 1, nato nel 1978 a __________, ha avuto un’infanzia travagliata e

difficile. All’età di due anni, suo padre ha lasciato la madre, ed è poi deceduto

nel 1992. Egli è quindi cresciuto con la madre, unitamente al di lei nuovo

compagno “che non avrebbe mai esplicato un ruolo genitoriale” (sentenza

11.02.2010

della Corte delle assise criminali, p. 11) per il reclamante, e a

una sorellastra nata nel 1975. Anche la madre, rimasta orfana all’età di 10

anni, avrebbe avuto delle difficoltà ad assolvere i propri compiti genitoriali,

tant’è che essa sarebbe stata privata per un certo periodo del diritto di

custodia, così che i figli sarebbero stati collocati in foyers e presso

famiglie affidatarie.

Poco

incline all’accettazione dell’autorità, il reclamante non ha terminato le scuole

dell’obbligo, disertando le lezioni per andare in giro con altri adolescenti problematici;

nemmeno ha completato una qualsivoglia formazione professionale, né ha praticamente

mai lavorato onde mantenersi e ciò anche perché caduto nella tossicodipendenza.

Infatti all’età di 11 anni ha iniziato con il consumo di THC per poi passare a

quello di ecstasy e LSD dai 14 ai 16 anni, e nel seguito alla cocaina e

all’eroina, dapprima fumate, e poi assunte per endovena.

L’abuso

di stupefacenti ha avuto influsso sin dalla giovane età anche sulle sue

vicissitudini giudiziarie.

3.4.2

Nel

1996.

egli risulta essere stato denunciato 17 volte per violazione alla LF sugli

stupefacenti, oltre che per reati patrimoniali.

Arrestato

nel 1996 egli ha subito la sua prima condanna nel 1998, in cui – per infrazione

e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e altri reati patrimoniali – gli è stata

inflitta la pena di 2 anni di detenzione, sospesa ai sensi dell’allora vigente

art. 44 cpv. 1 vCP. Tuttavia avendo il reclamante sofferto ben 542 giorni di

carcere preventivo, tale pena di fatto è stata espiata per i 2/3, con

contestuale trattamento ambulatoriale della tossicodipendenza. Riacquistata la

libertà, egli è giunto in Ticino per raggiungere l’allora sua compagna, dalla

quale nel 1999 aveva avuto una figlia, ma già dal gennaio 2000 egli ha iniziato

a spacciare pesantemente eroina, al fine di mantenere sé stesso e i propri

consumi di tale sostanza. Nuovamente arrestato nel gennaio 2001, nel febbraio

2002.

è stato condannato alla pena di 3 anni di detenzione, sospesi per dar

luogo al collocamento nella struttura di __________. Il percorso terapeutico,

comunque caratterizzato da ripetuti consumi di cocaina durante le libere

uscite, è stato dichiarato fallito dopo che nell’estate del 2002 il reclamante

è stato trovato a spacciare cocaina. In quel contesto, nel maggio 2001, sulla

sua persona è stato stilato un profilo psicologico, che ha messo in luce tratti

d’impulsività e aggressività, oltre che tratti paranoidi.

Terminata

la carcerazione conseguente al fallimento della misura del collocamento, come

avvenuto in passato, RE 1, per procurarsi il denaro con cui vivere, si è

rimesso a trafficare stupefacenti, e segnatamente cocaina. Arrestato di nuovo nel

maggio 2005 con sentenza 3.05.2006 è stato condannato alla pena di 2 anni di

detenzione, interamente espiata.

Liberato

nel maggio 2007, egli, anche a seguito di un infortunio, ha vissuto in parte con

la madre nel Canton __________, ove percepiva la pubblica assistenza, e in

parte in Ticino presso l’allora sua compagna. Nel 2008 e nel 2009, mediante due

decreti d’accusa, gli sono state inflitte due sanzioni minori (per furto,

danneggiamento e violazione di domicilio risp. per infrazione alla LF sulle

armi, per avere detenuto senza diritto un bastone estensibile in metallo).

Dal

2008.

egli ha poi ripreso il consumo e il commercio illecito di sostanze stupefacenti,

che si è interrotto solo con il suo arresto avvenuto nell’aprile 2009, conseguentemente

all’omicidio di un giovane, poi sfociato nella condanna alla pena detentiva di

11.

anni pronunciata l’11.02.2010 dalla Corte delle assise criminali, per cui

egli si trova ora in espiazione di pena.

3.4.3

La

perizia psichiatrica esperita nell’ambito del procedimento sfociato nella condanna

dell’11.02.2010 ha messo in luce “l’insensibilità del prevenuto per la violazione

delle norme etiche e legali e per la sofferenza provocata ad altri, come pure

l’assenza di facoltà autocritiche”. Sono quindi stati rilevati tratti

di personalità narcisistici e paranoidi, per giungere alla diagnosi “di un «serio

disturbo di personalità con elementi paranoidi, narcisistici ed antisociali», ovvero

di un «disturbo di personalità antisociale abbinato a uso

dannoso di sostanze psicotrope», ritenuto non curabile dall’esperto” (sentenza 11.02.2010 della Corte delle assise criminali,

p. 21-22).

3.4.4

Il

reclamante si ritrova in un quadro personale, economico e professionale non

solo preoccupante, bensì drammatico, in cui il pericolo che egli possa ricadere

nel delinquere appare molto elevato. Non ha ultimato la scuola dell’obbligo, è privo

di una completa formazione professionale e di esperienza lavorativa (al di

fuori di quella prestata in carcere), con una grave politossicodipendenza radicatasi

sin dalla sua adolescenza e proseguita costantemente per oltre vent’anni e

dalla quale non ha saputo (e voluto) uscirne nemmeno in occasione del suo collocamento

all’età di 23 anni (allorquando malgrado la giovane età aveva già alle spalle numerose

denunce per reati inerenti il mondo della droga e una prima, relativamente

lunga, esperienza carceraria). Oltre a ciò soffre di un disturbo di personalità

antisociale che il perito giudiziario ha messo in relazione con il reato contro

la vita da lui commesso. In queste condizioni è estremamente alto il rischio

che egli non solo ricada nei consumi e nei traffici illeciti di droga, come

puntualmente accaduto dopo ogni suo rilascio e persino nel corso del suo collocamento,

ma anche nei reati più violenti, contro la vita e l’integrità personale, se si

pone mente a quanto accertato nel giudizio di primo grado, circa l’instaurarsi,

prima del suo ultimo arresto, di una sua abitudine di girare armato (con tirapugni,

manganello, spray al pepe e coltello) e all’assunzione di comportamenti aggressivi,

arroganti, prevaricatori dei più deboli, come pure al passaggio all’atto violento

con le armi in suo possesso, sino quasi al sadismo, ossia per il puro piacere

di provocare paura e dolore (sentenza 11.02.2010 della Corte delle assise criminali,

p. 17-18).

Questa

pericolosità non viene a tutt’oggi, da quanto in atti, in qualche modo mitigata

dall’evoluzione avuta dal reclamante in espiazione di pena. Pur dando atto del

buon comportamento da lui tenuto in carcere nei confronti del personale di

custodia e dei codetenuti, lo stesso si inserisce tuttavia in un ambiente

chiuso, controllato, istituzionalizzato, e con un regime che ancor oggi non è

stato possibile alleggerire. Ciò che sarebbe stato un trampolino di lancio per

una successiva messa in libertà condizionale.

3.4.5

Malgrado

il riconoscimento di una forma di emendamento per l’omicidio da lui commesso e

la volontà di risarcire i familiari della vittima (accertati nel rapporto

8.06.2017

della Direzione dell’__________) e ritenuti altresì i buoni propositi

espressi in questa sede dal reclamante e la sua dichiarata disponibilità a sottoporsi

all’assistenza riabilitativa e alle necessarie norme di condotta, forza è di constatare

l’assenza, in esecuzione di pena e a tutt’oggi, di una concreta ed avviata sua presa

a carico psicologica e/o psichiatrica, così come di un aggiornamento – al quale egli

si è sempre sottratto – della sua valutazione psichiatrica che si esprima

pure, in forma specialistica, sul suo rischio di recidiva.

Pur

preso atto dei problemi di disorganizzazione interni alla struttura carceraria

nonché di un asserito lassismo in seno alle autorità carcerarie e giudiziarie,

è di fatto assente un qualsivoglia concreto progetto di formazione e/o di

inserimento professionale, come pure l’avvio di un’effettiva presa a carico da

parte dei competenti servizi sociali, che sia in Svizzera romanda o in Ticino, strumenti

questi indispensabili in concreto, in caso di anticipata libertà, stante

l’evidenziata pericolosità del reclamante. La vicinanza e il supporto dei soli

famigliari, come da lui fatto valere, e segnatamente della madre e della

sorellastra (comunque in Cantoni romandi diversi e prevalentemente circoscritto

all’aspetto logistico) risp. della figlia (residente invece Ticino, laddove comunque,

al di là di una vicinanza affettiva, viste la di lei giovane età e le

condizioni economiche, essa nemmeno dichiara di essere in grado di offrire al

padre un alloggio e/o un sostegno di tipo finanziario), a fronte del pesante

trascorso penale del reclamante (in cui egli in buona sostanza ha sempre tratto

i mezzi con cui sostentarsi non dall’esercizio di un lavoro onesto bensì dal

delinquere), e delle di lui dipendenze e difficoltà economiche, personali e

sociali (sfociate in un grave fatto di sangue), risultano essere chiaramente

insufficienti, come d'altronde rivelatosi nel passato.

3.4.6

In

conclusione, in tale scenario, l’attuale prognosi sul comportamento futuro del

reclamante, qualora posto in libertà anticipata, sia pure con l’eventuale ausilio

dell’assistenza riabilitativa e/o di norme di condotta, non può non essere che

fortemente negativa, come d'altronde già lo era in sede di prima valutazione

della liberazione condizionale, in una situazione che a distanza di un anno, è

in buona sostanza rimasta immutata.

Di

conseguenza la decisione qui impugnata del giudice dei provvedimenti coercitivi

merita tutela.

Le

competenti autorità devono, per quanto visto sopra, vagliare il graduale alleggerimento

del regime del reclamante.

4.

4.1.

Il

reclamante postula in questa sede di “concedere al Signor RE 1 il gratuito patrocinio”,

sostenendo la necessità dell’assistenza di un avvocato nel presente procedimento

vista la situazione personale e finanziaria del reclamante, nonché la gravità

dei reati commessi, l’entità della pena, la pena residua e la complessità del

caso (reclamo 22/25.09.2017, p. 2 e 7).

4.2

A seguito dell’entrata in vigore

del CPP l’1.01.2011, si è reso necessario adattare il diritto cantonale al diritto

federale.

In

materia di assistenza giudiziaria è stata abrogata la legge (cantonale) del 3.06.2002

sul patrocinio d'ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag), è stata modificata

la LEPM (con l'abolizione del cpv. 2 dell'art. 11 che lasciava al giudice

dell'applicazione della pena la competenza a decidere sull'istanza di

ammissione al patrocinio d'ufficio e al gratuito patrocinio) ed è stata emanata

una nuova legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG)

del 15.03.2011 (RL 3.1.1.7, in vigore retroattivamente all’1.01.2011), tendente

a disciplinare questi due istituti nelle materie in cui i cantoni hanno

mantenuto la loro competenza a legiferare; è il caso dell'esecuzione delle pene

e delle misure in base all'art. 439 cpv. 1 CPP, ed in particolare delle

procedure davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di

applicazione della pena (cfr. Messaggio n. 6407 del 12.10.2010 sulla LAG, p. 1).

Giusta

l'art. 10 LAG l'autorità competente a concedere l'assistenza giudiziaria e a

designare il patrocinatore d'ufficio è quella del merito. Ne discende la

competenza di questa Corte a decidere sull'istanza di assistenza giudiziaria e

di gratuito patrocinio formulata in questa sede dal qui reclamante, in base

alle nuove normative in vigore dall’1.01.2011.

Il

diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio discendono

dall’art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi

necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra

priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora la presenza

di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

4.3

Anche in questa sede si riconosce la situazione di ristrettezze

economiche in cui versa il reclamante, che in precedenza gli ha già valso la

concessione del gratuito patrocinio nel procedimento davanti al giudice di

prime cure, così come il beneficio dell’assistenza giudiziaria nelle procedure

davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi.

La

complessità della procedura conseguente alla situazione particolare del reclamante,

come pure il bene giuridico in discussione, attualmente e nel prossimo futuro, giustificano

la concessione del gratuito patrocinio, oltre il prescindere dal prelievo della

tassa di giustizia e delle spese.

Pertanto

la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio viene accolta e

al patrocinatore di RE 1 è riconosciuto il versamento di un’adeguata indennità

per la presente procedura.

5.

Nella

misura in cui è ricevibile, il gravame è respinto.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 379 segg., 393 segg., 439

cpv. 1 CPP, la LEPM, la LAG, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. La

domanda di assistenza giudiziaria è accolta e al patrocinatore del qui reclamante,

PR 1, è riconosciuto il versamento di un importo di CHF 1'500.-- (millecinquecento)

a titolo di indennità per la procedura di reclamo davanti a questa Corte.

4. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

5. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera