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Decisione

60.2017.23

Reclamo contro il decreto di tassazione intermedia della nota professionale, difensore d'ufficio

17 maggio 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

a. A

seguito dell’esposto 22.12.2015 presentato da __________ (AI 1), è stata aperta

l’istruzione penale nei confronti di __________ (AI 3) e di __________ (AI 4), per

titolo di appropriazione indebita (art. 138 CP), amministrazione infedele aggravata

(art. 158 cifra 2 CP), sub amministrazione infedele aggravata (art. 158 cifra 1

cpv. 3 CP) [inc. MP __________].

b. Nell’ambito

di tale procedimento penale, in data 24.6.2016 è stato interrogato, in veste di

persona informata sui fatti, PI 1 (AI 432).

Durante tale atto istruttorio, la

posizione processuale di PI 1 è mutata da persona informata sui fatti ad

imputato. In medesima data è stata dunque aperta l’istruzione nei suoi

confronti per i reati di complicità in appropriazione indebita aggravata (art.

138 cifra 2 CP), sub appropriazione indebita (art. 138 cifra 1 CP), truffa

(art. 146 cpv. 1 CP), amministrazione infedele aggravata (art. 158 cifra 2 CP),

sub amministrazione infedele aggravata (art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP), falsità in

documenti (art. 251 cifra 1 CP), tutti i reati in combinazione con l’art. 25

CP, nonché per il reato di riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP) [AI 433].

c. Con

decreto 4.7.2016 il magistrato inquirente ha nominato l’avv. RE 1 quale difensore

d’ufficio di PI 1 nel contesto del succitato procedimento penale, con effetto a

partire dal 24.6.2016 (AI 462).

d. Con

scritto 1/5.9.2016 l’avv. RE 1 ha inviato al procuratore pubblico la nota professionale

intermedia, relativa al periodo dal 24.6.2016 al 31.8.2016, per complessivi CHF

7'597.50 (onorario, spese e IVA) [AI 517].

e. Con

decreto 16.9.2016 il procuratore pubblico ha tassato tale nota professionale

intermedia, approvandola per complessivi CHF 6'722.70 (AI 532).

f. Con

scritto 2/3.1.2017 l’avv. RE 1 ha inviato al procuratore pubblico un’ulteriore nota

professionale intermedia, relativa al periodo dal 1°.9.2016 al 31.12.2016, per

complessivi CHF 6'085.80 (onorario, spese e IVA) [AI 567].

g. Con

decreto 17.1.2017 il magistrato inquirente ha approvato la suddetta nota professionale

per complessivi CHF 1'871.10 (onorario, spese e IVA).

Il procuratore pubblico ha ritenuto “eccessivi

i 1245 (h 10.75) complessivi di riesame incarto effettuati il 19/20/21/24/25

ottobre 2016, che vengono ridotti quindi a 60 minuti totali poiché non

comprovata l’utilità in quel momento” (decreto di tassazione intermedia

nota professionale 17.1.2017, p. 1, AI 571).

h. Con

gravame 24/25.1.2017 l’avv. RE 1 impugna il suddetto decreto chiedendone

l’annullamento.

Il reclamante, precisa avantutto di

essere stato chiamato a patrocinare PI 1, a far tempo dal 24.6.2016, mentre

l’inchiesta in questione ha preso avvio il 22.12.2015. Nel corso dei primi

sette mesi d’inchiesta, sarebbero stati esperiti numerosi atti istruttori, tra

cui 38 verbali di interrogatorio, che il reclamante avrebbe potuto esaminare

unicamente tra il 19 ed il 25 ottobre 2016, “operazione certamente

necessaria per aver un quadro il più ampio e dettagliato possibile rispetto ai

fatti oggetto d’inchiesta” (reclamo 24/25.1.2017, p. 3).

Nella fattispecie in esame non si può

ritenere che la lettura dei suddetti verbali di interrogatorio, esperiti

precedentemente all’intervento dell’avv. RE 1, sarebbe stata inutile, contrariamente

a quanto ritenuto dal magistrato inquirente. Non si può infatti pretendere che

il reclamante “procedesse nella difesa senza conoscere il contenuto preciso

delle dichiarazioni rese dalle parti e dagli altri partecipanti al procedimento

dall’inizio dell’istruzione sino all’assunzione del mandato di patrocinio”

(reclamo 24/25.1.2017, p. 4).

In contrasto con l’assunto del

procuratore pubblico, l’avv. RE 1 ritiene che - alla luce della mole della

documentazione in questione - “il dispendio orario indicato per la lettura

dei 38 verbali di interrogatorio, vale a dire 20 ore e 45 minuti, sia del tutto

adeguato e per nulla eccessivo” (reclamo 24/25.1.2017, p. 4).

i. Delle

ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni/duplica

del magistrato inquirente, si dirà – se necessario – nei considerandi

successivi.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP, in materia di retribuzione il difensore d'ufficio

può interporre reclamo alla giurisdizione di reclamo contro la decisione del pubblico

ministero o del tribunale di primo grado.

Con

il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e

l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,

per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare

all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della

decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione

ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere

indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,

applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.

MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenza TF 6B_69/2014 del 9.10.2014

consid. 2.4.).

1.2

Il gravame, inoltrato il 24/25.1.2017 alla Corte dei

reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG e relativo alla retribuzione

del difensore d’ufficio, è tempestivo e, di principio, proponibile giusta

l’art. 135 cpv. 2 CPP, in quanto censura il decreto 17.1.2017 che stabilisce l’importo della retribuzione.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

L’avv.

RE 1, difensore d’ufficio destinatario del decreto di tassazione della propria

nota professionale intermedia del 2.1.2017, è pacificamente legittimato a reclamare

ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento

o alla modifica del giudizio, che ha ridotto la suddetta nota.

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Giusta

l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa

d’avvocatura della Confederazione o del Cantone – con i quali esiste, dopo la

sua nomina, un particolare rapporto giuridico, sulla base del quale il legale

ha un credito di diritto pubblico (sentenza TF 6B_730/2014 del 2.3.2015 consid.

3.1

) – in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.

Al

caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (Rtar), in vigore dall’1.1.2008.

2.2

Il

predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel

caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del

beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

(art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato

è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del

patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento

(art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio

di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (BSK StPO I –

N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER, 2. ed., art. 135

CPP n. 3/6; StPO PK – N. SCHMID, 2. ed., art. 135 CPP n. 3; Commentario CPP –

M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato

l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei

diritti del difeso (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 3; ZK

StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 135 CPP n. 6).

L’onorario

dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa

di CHF 180.--/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar). Se la pratica è stata particolarmente

impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo

comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario

può essere aumentato sino a CHF 250.--/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario

dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro

usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi

ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.--/ora (art. 5a Rtar).

Per

la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’uffi-cio, tenute presenti

le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della

legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha

riguardo alla complessità ed all’im-portanza del caso, al valore ed

all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua

responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale

e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità

(decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).

Ha

inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio,

riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa

essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso

per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di

apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

3.

3.1.

Come

visto, il procuratore pubblico ha

approvato la nota professionale intermedia 2.1.2017 dell'avv. RE 1, di complessivi CHF 6'085.80 (onorario,

spese e IVA), per l'importo di CHF 1'871.10, ritenendo eccessivi i 1245 minuti (20 ore e 45 minuti), relativi

al “riesame incarto” effettuati il 19/20/21/24 e 25 ottobre 2016 e riconoscendo

unicamente 60 minuti per tale prestazione.

Il reclamante ha contestato tali conclusioni

affermando che, per una difesa efficace di PI 1, sarebbe stato indispensabile

esaminare gli atti istruttori esperiti prima della sua nomina a difensore

d’ufficio dello stesso, in particolare 38 verbali di interrogatorio.

3.2

In

sede di osservazioni al gravame il procuratore pubblico ha rilevato che “vi

era già stata una prima tassazione intermedia il 16 settembre 2016, successiva

al cambio di posizione processuale la quale già comprendeva ore di visione ed

esame atti come esposto nella nota prodotta (cfr. AI 532)” [osservazioni

8.2

].

3.3

Ora, dagli atti dell’incarto penale, come

esposto in fatto, risulta che una prima nota professionale intermedia, è stata

tassata dal procuratore pubblico con decreto 16.9.2016 (AI 532).

Dalla suddetta nota e dal relativo

decreto di tassazione si evince tuttavia, come rettamente affermato dal

reclamante in sede di replica 20.2.2017, che le poste indicate in relazione al “riesame

incarto” per complessive 6 ore (il 7.7.2016 per 4 ore e 30 minuti ed il

30.8.2016

per 1 ora e 30 minuti), “sono state dimezzate dal Magistrato

inquirente e sono state ammesse unicamente in misura di 3 ore (...) da

suddividersi tra il 7 luglio 2016 (...) e il 30 agosto 2017 (recte: 2016)”

(replica 20.2.2017, p. 1-2).

3.4

Ora, alla luce di quanto sopra e delle

motivazioni addotte nel gravame che qui ci occupa e nell’allegato di replica,

questa Corte ritiene adeguato riconoscere all’avv. RE 1 complessive 10 ore

relative alle prestazioni indicate come “riesame incarto” effettuate il

19/20/21/24 e 25 ottobre 2016 di cui alla nota professionale in esame, in luogo

delle 20 ore e 45 minuti richieste.

Le tre ore di onorario riconosciute

nell’ambito della tassazione della prima nota professionale intermedia (cfr. AI

532) non appaiono sufficienti per prendere visione e valutare l’intero incarto,

in particolare i 38 verbali di interrogatorio esperiti (per un totale di quasi

400.

pagine oltre i relativi allegati) prima della nomina del qui reclamante a

difensore d’ufficio.

4.

Di

conseguenza, all’avv. RE 1 è riconosciuto un onorario pari a 17 h e 45 minuti, per

un totale di CHF 3’195.--. Ad esso vanno aggiunte le spese per complessivi CHF 505.--

e l’IVA di CHF 296.--.

La nota professionale 2.1.2017 dell’avv.

RE 1 è approvata per complessivi CHF 3'996.--.

5.

Il

gravame è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

La tassa di giustizia e le spese seguono

la soccombenza: sono accollate per una metà al reclamante e per l'altra

metà allo Stato, che rifonderà all’avv. RE

1.

CHF 450.-- a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 135, 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss.

e 25 LTG, Rtar ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.Il reclamo è

parzialmente accolto.

§ La nota

professionale 2.1.2017 emessa dall’avv. RE 1 è approvata per complessivi CHF 3'996.--.

2. La

tassa di giustizia di CHF 800.--

e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 900.-- (novecento), sono poste

per un mezzo a carico dell’avv. RE 1, __________, e sono compensate con l’importo di CHF 450.--

riconosciutogli a titolo di ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

.

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera