60.2017.234
Reclamo per denegata o ritardata giustizia del procuratore generale
14 dicembre 2017Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.234
Lugano
14 dicembre 2017/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina
Item, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 26/27.9.2017 presentato da
RE
1,
per denegata o ritardata giustizia del
procuratore generale John Noseda nel contesto del procedimento inc. MP __________;
preso atto dello scritto 29.9/2.10.2017 del magistrato
inquirente, con cui si riconferma in un decreto di non luogo a procedere
31.1.2017 ed in una lettera 18.5.2017, intimati a RE 1 per raccomandata e mai
ritirati;
considerata la replica 19/20.10.2017 di RE 1, le cui motivazioni
si esporranno in seguito;
visto che il procuratore generale, interpellato, non
ha presentato osservazioni di duplica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In
data 12.1.2017 RE 1 ha denunciato il __________ per titolo di favoreggiamento e
abuso di autorità, in quanto lo stesso, “venuto a conoscenza che il
sottoscritto aveva commesso un reato penale nei confronti del __________, non
si adoperava per denunciare al Ministero Pubblico quanto venuto a conoscenza
dal suo collega, commettendo così i reati di cui si chiede di procedere” (p.
2, inc. AMM __________).
b.
In data 16.1.2017 RE 1 ha presentato
denuncia nei confronti di un (ignoto) agente della polizia cantonale per il
titolo di discriminazione razziale, in relazione alla frase “__________di
merda”, proferita nei suoi confronti, nel corso del suo arresto, avvenuto
il 29.7.2013, a __________, con successiva traduzione presso il Commissariato
di __________ (inc. MP __________).
c. In
data 23.1.2017 RE 1 ha sporto denuncia nei confronti dei magistrati che – a
vario titolo – si erano occupati del procedimento penale promosso nei suoi confronti
nel corso del 2013 (sfociato nella sentenza di condanna, confermata dal
Tribunale federale il 27.9.2016), segnatamente i procuratori pubblici __________
e __________, ed i giudici __________ e __________, per i reati di favoreggiamento
e abuso di autorità, “in quanto, venuti a conoscenza che nella registrazione
da me effettuata il 29.07.2013 da __________ a __________, il Poliziotto proferiva
nei miei confronti frasi razziste e xenofobe, non si sono adoperati per denunciare
al Ministero Pubblico quanto venuti a conoscenza dalla registrazione, anzi cercando
in tutti i modi di non fare emergere i reati penali commessi dal Commissario di
Polizia, non consegnando al sottoscritto la registrazione, commettendo così i
reati di cui si chiede procedere” (p. 4, inc. MP __________).
d. In
data 13.2.2017 RE 1 ha denunciato __________, segretaria del __________, per
titolo di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari e abuso di
autorità, in relazione ad una e-mail che la stessa ha inviato al procuratore
pubblico __________, in data 2.10.2013, circa gli incontri avvenuti in
relazione alla pratica __________ (inc. AMM __________).
e. Mediante
una nota all’incarto MP __________, di data 31.1.2017, il procuratore generale,
unitamente alla responsabile amministrativa, dopo aver proceduto all’ascolto
delle registrazioni assunte agli atti del procedimento penale inc. MP __________,
menzionate nelle denunce di RE 1 del 16.1.2017 e del 23.1.2017, ha ritenuto che
“dalla registrazione della durata di 3 ore e 20 minuti, (...), risulta che,
dopo 3h18m27sec (...), una voce pronuncia l’espressione ‘pezzo di merda’ e non
‘__________di merda’, espressione subito dopo ripetuta da un’altra voce”,
constatando per il resto “l’assenza di qualsiasi altra affermazione di
possibile contenuto discriminatorio secondo l’art. 261bis CP per tutta la
durata della registrazione” (inc. MP 2017.672).
f. Con
decisione 31.1.2017 il procuratore generale ha emanato un decreto di non luogo
a procedere, in capo alle denunce 16.1.2017 e 23.1.2017, per i reati di discriminazione
razziale, abuso di autorità e favoreggiamento, ritenuto che gli addebiti
contenuti in entrambe le segnalazioni sarebbero privi di fondamento. Dalla
registrazione di cui sopra risulterebbe che non sarebbero state proferite espressioni
di contenuto discriminatorio ai sensi dell’art. 261bis CP. Di conseguenza, non
entrerebbe minimamente in considerazione qualsivoglia addebito nei confronti
dei magistrati che si sono occupati della vicenda, “non essendo manifestamente
dati gli estremi per una segnalazione volta all’apertura di un procedimento per
discriminazione razziale contro gli agenti intervenuti” (decreto di non
luogo a procedere 31.1.2017, p. 2, NLP __________, inc. MP __________).
Tale decreto è stato intimato, alle parti,
a mezzo raccomandata, il medesimo giorno. Non essendo la raccomandata stata
ritirata da RE 1, il decreto gli è stato nuovamente inviato, per posta semplice,
il 21.3.2017 (cfr. timbri apposti sul decreto di non luogo a procedere).
g. Con
scritto 11/12.4.2017 RE 1, richiamate le sue denunce nei confronti del __________
(del 12.1.2017), dell’ignoto commissario di polizia (del 16.1.2017), del
procuratore pubblico __________ (del 23.1.2017), del procuratore pubblico __________
(del 23.1.2017), del giudice __________ (del 23.1.2017), del giudice __________
(del 23.1.2017) e di __________ (del 13.2.2017), e “visto il tempo trascorso
senza ricevere alcuna risposta, anche solo interlocutoria, da parte del
Ministero pubblico”, ha fissato un termine scadente il 24.4.2017 al
procuratore generale, per prendere posizione (scritto p. 2, inc. MP __________).
h.
Con ulteriore scritto 17/18.5.2017, richiamato il sollecito di cui sopra,
nonché le suddette denunce, RE 1 ha fissato – al procuratore generale – un
termine scadente il 31.5.2017 per prendere posizione, rendendolo attento del
fatto che, trascorso infruttuoso il suddetto termine, si sarebbe riservato di
presentare reclamo contro il suo operato per ritardata, rispettivamente
denegata giustizia (inc. MP __________).
i.
In risposta a tale scritto, in data 18.5.2017, il procuratore generale ha
comunicato a RE 1, che le denunce 16.1.2017 e 23.1.2017 sono sfociate in un
decreto di non luogo a procedere, “regolarmente intimatole per raccomandata
al suo indirizzo __________ ma non ritirato (art. 85 cpv. 4 CPP)”, che alla
denuncia 13.2.2017 non sarebbe stato dato seguito alcuno, essendo riferita ad
una e-mail che non potrebbe costituire falso ideologico ex art. 317 CP e che medesimo
destino spettava alla segnalazione 12.1.2017, “per evidente carenza degli
estremi dei reati ipotizzati” [inc. AMM __________ e inc. __________].
Tale scritto è stato intimato a RE 1, il
medesimo giorno, a mezzo raccomandata. Lo stesso è ritornato al Ministero
pubblico con l’indicazione “sconosciuto” sulla busta (cfr. busta agli
atti).
j.
Con scritto 26/27.9.2017 RE 1 ha chiesto a codesta Corte di agire nei confronti
del Ministero pubblico per denegata, rispettivamente ritardata giustizia,
allegando copia dei due solleciti rivolti al procuratore generale di data
11.4.2017 e 17.5.2017.
Tale
scritto è stato trattato alla stregua di un reclamo, e intimato al procuratore
generale.
k.
In sede di osservazioni 29.9/2.10.2017 il procuratore generale si è
riconfermato nel decreto di non luogo a procedere 31.1.2017 e ha rinviato alla
lettera 18.5.2017, precisando che entrambi sarebbero stati intimati per
raccomandata all’indirizzo indicato al reclamante ma mai ritirati (doc. 3, inc.
CRP).
l.
Con replica 19/20.10.2017 RE 1, dopo aver elencato le denunce sporte nel
corso del 2017, oltre che aggiungere una denuncia sporta nei confronti di __________
in data 14.10.2016 per titolo di violazione del segreto d’ufficio, afferma di
essere venuto a conoscenza “per la prima volta dalla lettura del suo scritto
del 2 ottobre 2017 (...) che il Procuratore Generale aveva emanato un decreto
di non luogo a procedere in data 31 gennaio 2017”, nonché una lettera il 18.5.2017
(replica 19/20.10.2017, p. 1, doc. 5, inc. CRP).
Sostiene di essere stato all’estero nel
periodo di intimazione dei documenti di cui sopra (dal 24.1.2017 al 1°.4.2017, dal
6.5.2017 al 5.7.2017) e di aver presentato in tempi precedenti, diversi reclami
alle poste __________ in quanto non veniva consegnata la corrispondenza al suo
domicilio.
Ritiene errato l’accenno che il
procuratore generale fa all’art. 85 cpv. 4 CPP nel suo scritto 18.5.2017, in
quanto quando una parte è domiciliata all’estero sarebbe applicabile l’art. 87
cpv. 2 CPP.
Entra poi nel merito delle motivazioni
addotte nel decreto di non luogo a procedere 31.1.2017 (NLP __________),
contestandole mediante asserzioni che verranno eventualmente esposte in seguito,
laddove indispensabile per il presente giudizio.
Delle
ulteriori argomentazioni, si dirà – se necessario – in corso di motivazione.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine
di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del
pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i
casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero, in Ticino, alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame, inoltrato il 26/27.9.2017 per denegata e ritardata giustizia nel
contesto del procedimento di cui all’inc. MP __________, non soggiace ad alcun
termine (art. 396 cpv. 2 CPP). E’ tempestivo e, secondo l’art. 393 cpv. 2 lit.
a CPP, proponibile (BSK StPO – P. GUIDONI, 2. ed., art. 393 CPP n. 15a).
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE
1.
è certamente denunciante ai sensi dell’art. 301 CPP. Non risulta si sia costituito
accusatore privato. Tuttavia, visto l’esito del presente gravame, può rimanere
aperto il quesito a sapere se abbia o meno un interesse giuridicamente protetto
ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP.
2.
Come
visto, RE 1 ipotizza l’inazione del procuratore generale nella trattazione delle
sue denunce.
2.1
Commette diniego di giustizia e viola l’art. 29 cpv. 1
Cost. l’autorità che, chiamata ad evadere le procedure di sua competenza in un
tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa, non si
pronuncia su un tema sottopostole nella forma, nella motivazione e nei termini
corretti (decisione TF 6B_1369/2016 del 20.7.2017 consid. 3.1.).
Si
ha denegata/ritardata giustizia quando l’autorità alla quale compete
l’emanazione di una decisione o l’impulso di un procedimento semplicemente non
vi pone mano oppure quando, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa
tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze,
ritenuto che il lamentato ritardo non sia compatibile con le esigenze
processuali, segnatamente con i bisogni dell’istruttoria, con la complessità
delle questioni di fatto e di diritto sollevate, nonché, ma in minor misura,
con l’aggravio di pratiche pendenti (sentenza TF 6B_1125/2013 del 26.6.2014,
consid. 3.4.1.) e ritenuto che la violazione del principio dipende dal
comportamento effettivo e oggettivo dell’autorità.
2.2
Il
principio della celerità (art. 5 cpv. 1 CPP) proibisce che decisioni di
competenza dell’autorità siano prese con un ritardo ingiustificato. L’autorità
viola questo principio costituzionale (art. 29 cpv. 1 in fine Cost., art. 31
cpv. 3 in fine / 4 in fine Cost.) quando non statuisce sulla decisione di sua
pertinenza entro i termini fissati dalla legge o entro un termine ragionevole,
tenendo conto della natura della procedura e di tutte le circostanze (M. MINI,
Il principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, 2006,
p. 527 ss., in particolare p. 530).
Questi
principi devono essere ossequiati dalle autorità di perseguimento penale (art.
12.
/ 15 ss. CPP) e dalle autorità giudicanti (art. 13 / 18 s. CPP) [decisione TF 6B_647/2017 del 10.8.2017 consid. 3.2.]. Hanno diritto alla celerità della procedura gli imputati,
ma anche gli altri partecipanti al procedimento, come gli accusatori privati
(decisione TF 1B_280/2015 del 23.11.2015 consid. 2.2.).
2.3
La
questione a sapere se il principio di celerità sia stato violato va decisa in
base ad un apprezzamento globale del lavoro effettuato dalle autorità; tempi
morti sono inevitabili e, se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante, è
l’apprezzamento globale ad essere decisivo.
Si
devono considerare, segnatamente, la gravità dei reati, la complessità del caso,
i relativi atti istruttori, la condotta dell’imputato ed il comportamento delle
autorità (decisione TF 6B_870/2016 del 21.8.2017 consid. 4.1.; BSK StPO – S.
SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 7 ss.; M. MINI, Il principio della celerità in
materia penale, in Diritto senza devianza, p. 538 ss.).
Il
principio di celerità può essere violato in due maniere. Se la durata totale
del procedimento appare manifestamente eccessiva, può esserci violazione, senza
che sia necessario prendere in considerazione altri fattori. Secondo la
giurisprudenza, un’eccessiva durata del procedimento deve essere presa in considerazione
come attenuante. Se, invece, prima facie la durata del procedimento non
appare eccessivamente lunga, bisogna considerare se la durata dello stesso sia
imputabile ad un ritardo dell’Autorità, rispettivamente a periodi
ingiustificati di inattività [rilevanti vuoti temporali: ad esempio
un’inattività di 13-14 mesi nella fase dell’istruzione]. I ritardi possono
sussistere ad ogni fase del procedimento, ad esempio nelle indagini di polizia,
nell’assunzione delle prove (per es. negli interrogatori), nella trasmissione
dell’incarto al tribunale competente (BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 8).
Anche
il tempo trascorso tra il rinvio a giudizio ed il dibattimento deve essere valutato
alla luce di tutte le circostanze del caso concreto (decisione TF 1B_313/2012
del 15.6.2012 consid. 3.1.).
Il
principio è leso anche se alle autorità non è imputabile alcuna colpa. Un cronico
sovraccarico o deficienze strutturali non giustificano una violazione del postulato:
compete allo Stato dotare le autorità del personale e dei mezzi necessari per
poter statuire in tempi ragionevoli ed ai tribunali organizzare la loro
attività in modo da poter evadere le vertenze loro sottoposte entro un termine
adeguato (decisione TF 6B_545/2015 del 10.2.2016 consid. 4.1.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 14).
2.4
L'art.
5.
CPP non prevede sanzioni in caso di
violazione dell'imperativo di celerità. La lesione del principio può
nondimeno comportare, segnatamente, l'accertamento della violazione
del principio, l'esenzione o l'attenuazione dalla/della pena,
il risarcimento del danno rispettivamente la riparazione del torto morale o, ancora,
l'archiviazione del procedimento penale (decisione TF 6B_934/2016 del
13.7.2017
consid. 1.4.1.; cfr. anche Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 5
CPP n. 5; BSK – StPO, S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 15 ss.; M. MINI, Il
principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, p. 542
ss.).
3.
3.1.
Nel caso concreto, come esposto in
fatto, risulta che il procuratore generale, nell’ambito dell’inc. MP __________
relativo alle denunce 16.1.2017 e 23.1.2017 ha emanato, in data 31.1.2017, un
decreto di non luogo a procedere (NLP __________).
Gli scritti di denunce del 12.1.2017 e del
13.2.2017
non avrebbero per contro portato all’apertura di un procedimento
penale, come comunicato con lettera 18.5.2017 (inc. AMM __________).
3.2
Alla luce di ciò, e anche del poco tempo
trascorso tra l’inoltro dei suddetti esposti e le prese di posizioni da parte
del procuratore generale, non si può affermare che vi sia stata ritardata,
rispettivamente denegata giustizia.
In siffatte circostanze il reclamo,
incentrato sulla denegata/ritardata giustizia, dev’essere respinto.
3.3
In sede di replica 19/20.10.2017, RE 1
sostiene di essere venuto a conoscenza del decreto di non luogo a procedere 31.1.2017
e della lettera 18.5.2017 unicamente al momento dell’intimazione, da parte di questa
Corte, delle osservazioni 29.9/2.10.2017 del procuratore generale al reclamo
che qui ci occupa, che gli sarebbero pervenute l’11.10.2017.
Il reclamante afferma inoltre di essere
stato all’estero al momento delle intimazioni delle raccomandate contenenti i
suddetti documenti e di aver già avuto problemi con le poste __________ che non
consegnerebbero la corrispondenza la suo domicilio.
Ora, tali argomenti, esposti in sede di replica,
esulano dall’oggetto del presente gravame, inoltrato per denegata/ritardata
giustizia.
3.4
Abbondanzialmente, per quanto attiene le
notificazioni, si rileva che, RE 1, dopo aver inoltrato le suddette denunce, avrebbe
dovuto attendersi delle comunicazioni ufficiali da parte dell’Autorità penale,
di modo che doveva adottare delle misure per consentire la notificazione di
atti anche in sua assenza, prima di partire per l’estero, peraltro per periodi
prolungati (dal 24.1.2017 all’1.4.2017 e dal 6.5.2017 al 5.7.2017).
La questione non merita quindi ulteriori
approfondimenti in questa sede, relativa alla denegata e ritardata giustizia.
3.5
3.5.1
In ambito internazionale è in
vigore la Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS
0.351
) [in seguito: Convenzione Europea].
L’art. 7 cpv. 1 della Convenzione
Europea prevede che la Parte richiesta provvederà alla consegna degli atti
procedurali e delle decisioni giudiziarie che le saranno trasmesse a questo
scopo dalla Parte richiedente. La consegna potrà essere effettuata per semplice
trasmissione dell’atto o della decisione al destinatario. Se la Parte
richiedente ne fa espressa domanda, la Parte richiesta effettuerà la consegna
in una delle forme previste nella sua legislazione per trasmissioni analoghe o
in una forma speciale compatibile con la sua legislazione.
A completamento della
Convenzione Europea vi è il Secondo protocollo addizionale (RS 0.351.12) [in
seguito: Secondo Protocollo], al cui art. 16 cpv. 1 prevede che le autorità
giudiziarie competenti di ogni Parte possono inviare direttamente, a mezzo
posta, gli atti processuali e le decisioni giudiziarie alle persone che si
trovano nel territorio di ogni altra parte. Il cpv. 2 della medesima norma
prevede che gli atti procedurali e le decisioni giudiziarie sono corredati di
un avviso in cui è specificato che il destinatario può ottenere informazioni
dall’autorità specificata nell’avviso circa i suoi diritti e obblighi riguardo
alla notifica degli atti.
3.5.2
Tra Svizzera ed Italia vige
l’Accordo che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale (RS 0.351.945.41) [in seguito: Accordo]. L’Accordo citato prevede
all’art. XII cpv. 1 che qualsiasi atto processuale e provvedimento giudiziario
in materia penale può essere indirizzato direttamente per via postale alle
persone che si trovano sul territorio dell’altro Stato. Ai fini del suddetto
articolo la competente autorità dello Stato richiesto fornirà, su domanda della
competente autorità dello Stato richiedente, ogni notizia utile sulle generalità
e sull’indirizzo della persona a cui deve essere inviato l’atto o il
provvedimento (cpv. 4).
3.5.3
Ora, in presenza di accordi
internazionali che permettono la notifica di atti direttamente al destinatario
- come nel caso concreto - decade l’obbligo di eleggere domicilio in Svizzera
per le parti aventi domicilio all’estero ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 CPP (N.
SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 87 CPP n. 4).
La notifica deve dunque aver luogo in
applicazione di tali accordi internazionali (cfr. art. 87 cpv. 2 CPP in fine).
Come detto, l’Accordo stipulato tra
Svizzera e Italia permette una notifica diretta, per via postale, alle persone
che si trovano sul territorio dell’altro Stato (art. XII cpv. 1 Accordo).
L’invio corrente (cfr. anche art. 85
cpv. 2 CPP) dovrà essere l’invio raccomandato con ricevuta di ritorno
internazionale. Questo è il metodo usato più frequentemente. La notifica
formale, per il tramite delle autorità dello Stato estero, è invece il mezzo
che dovrà essere utilizzato quando la comunicazione classica avrà fallito per
qualsiasi ragione (cfr. il sito www.rhf.admin.ch
per ulteriori precisazioni concernenti le notifiche ufficiali) [J. PITTELOUD –
Code de procédure pénale suisse, n. 200 ss.).
4.
Per
questi motivi, il reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese seguono la
soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 29 cpv. 2 Cost., 5 CPP, l’art. 25
LTG per le spese, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 150.--
(centocinquanta) sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera