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Decisione

60.2017.234

Reclamo per denegata o ritardata giustizia del procuratore generale

14 dicembre 2017Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

a. In

data 12.1.2017 RE 1 ha denunciato il __________ per titolo di favoreggiamento e

abuso di autorità, in quanto lo stesso, “venuto a conoscenza che il

sottoscritto aveva commesso un reato penale nei confronti del __________, non

si adoperava per denunciare al Ministero Pubblico quanto venuto a conoscenza

dal suo collega, commettendo così i reati di cui si chiede di procedere” (p.

2, inc. AMM __________).

b.

In data 16.1.2017 RE 1 ha presentato

denuncia nei confronti di un (ignoto) agente della polizia cantonale per il

titolo di discriminazione razziale, in relazione alla frase “__________di

merda”, proferita nei suoi confronti, nel corso del suo arresto, avvenuto

il 29.7.2013, a __________, con successiva traduzione presso il Commissariato

di __________ (inc. MP __________).

c. In

data 23.1.2017 RE 1 ha sporto denuncia nei confronti dei magistrati che – a

vario titolo – si erano occupati del procedimento penale promosso nei suoi confronti

nel corso del 2013 (sfociato nella sentenza di condanna, confermata dal

Tribunale federale il 27.9.2016), segnatamente i procuratori pubblici __________

e __________, ed i giudici __________ e __________, per i reati di favoreggiamento

e abuso di autorità, “in quanto, venuti a conoscenza che nella registrazione

da me effettuata il 29.07.2013 da __________ a __________, il Poliziotto proferiva

nei miei confronti frasi razziste e xenofobe, non si sono adoperati per denunciare

al Ministero Pubblico quanto venuti a conoscenza dalla registrazione, anzi cercando

in tutti i modi di non fare emergere i reati penali commessi dal Commissario di

Polizia, non consegnando al sottoscritto la registrazione, commettendo così i

reati di cui si chiede procedere” (p. 4, inc. MP __________).

d. In

data 13.2.2017 RE 1 ha denunciato __________, segretaria del __________, per

titolo di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari e abuso di

autorità, in relazione ad una e-mail che la stessa ha inviato al procuratore

pubblico __________, in data 2.10.2013, circa gli incontri avvenuti in

relazione alla pratica __________ (inc. AMM __________).

e. Mediante

una nota all’incarto MP __________, di data 31.1.2017, il procuratore generale,

unitamente alla responsabile amministrativa, dopo aver proceduto all’ascolto

delle registrazioni assunte agli atti del procedimento penale inc. MP __________,

menzionate nelle denunce di RE 1 del 16.1.2017 e del 23.1.2017, ha ritenuto che

“dalla registrazione della durata di 3 ore e 20 minuti, (...), risulta che,

dopo 3h18m27sec (...), una voce pronuncia l’espressione ‘pezzo di merda’ e non

‘__________di merda’, espressione subito dopo ripetuta da un’altra voce”,

constatando per il resto “l’assenza di qualsiasi altra affermazione di

possibile contenuto discriminatorio secondo l’art. 261bis CP per tutta la

durata della registrazione” (inc. MP 2017.672).

f. Con

decisione 31.1.2017 il procuratore generale ha emanato un decreto di non luogo

a procedere, in capo alle denunce 16.1.2017 e 23.1.2017, per i reati di discriminazione

razziale, abuso di autorità e favoreggiamento, ritenuto che gli addebiti

contenuti in entrambe le segnalazioni sarebbero privi di fondamento. Dalla

registrazione di cui sopra risulterebbe che non sarebbero state proferite espressioni

di contenuto discriminatorio ai sensi dell’art. 261bis CP. Di conseguenza, non

entrerebbe minimamente in considerazione qualsivoglia addebito nei confronti

dei magistrati che si sono occupati della vicenda, “non essendo manifestamente

dati gli estremi per una segnalazione volta all’apertura di un procedimento per

discriminazione razziale contro gli agenti intervenuti” (decreto di non

luogo a procedere 31.1.2017, p. 2, NLP __________, inc. MP __________).

Tale decreto è stato intimato, alle parti,

a mezzo raccomandata, il medesimo giorno. Non essendo la raccomandata stata

ritirata da RE 1, il decreto gli è stato nuovamente inviato, per posta semplice,

il 21.3.2017 (cfr. timbri apposti sul decreto di non luogo a procedere).

g. Con

scritto 11/12.4.2017 RE 1, richiamate le sue denunce nei confronti del __________

(del 12.1.2017), dell’ignoto commissario di polizia (del 16.1.2017), del

procuratore pubblico __________ (del 23.1.2017), del procuratore pubblico __________

(del 23.1.2017), del giudice __________ (del 23.1.2017), del giudice __________

(del 23.1.2017) e di __________ (del 13.2.2017), e “visto il tempo trascorso

senza ricevere alcuna risposta, anche solo interlocutoria, da parte del

Ministero pubblico”, ha fissato un termine scadente il 24.4.2017 al

procuratore generale, per prendere posizione (scritto p. 2, inc. MP __________).

h.

Con ulteriore scritto 17/18.5.2017, richiamato il sollecito di cui sopra,

nonché le suddette denunce, RE 1 ha fissato – al procuratore generale – un

termine scadente il 31.5.2017 per prendere posizione, rendendolo attento del

fatto che, trascorso infruttuoso il suddetto termine, si sarebbe riservato di

presentare reclamo contro il suo operato per ritardata, rispettivamente

denegata giustizia (inc. MP __________).

i.

In risposta a tale scritto, in data 18.5.2017, il procuratore generale ha

comunicato a RE 1, che le denunce 16.1.2017 e 23.1.2017 sono sfociate in un

decreto di non luogo a procedere, “regolarmente intimatole per raccomandata

al suo indirizzo __________ ma non ritirato (art. 85 cpv. 4 CPP)”, che alla

denuncia 13.2.2017 non sarebbe stato dato seguito alcuno, essendo riferita ad

una e-mail che non potrebbe costituire falso ideologico ex art. 317 CP e che medesimo

destino spettava alla segnalazione 12.1.2017, “per evidente carenza degli

estremi dei reati ipotizzati” [inc. AMM __________ e inc. __________].

Tale scritto è stato intimato a RE 1, il

medesimo giorno, a mezzo raccomandata. Lo stesso è ritornato al Ministero

pubblico con l’indicazione “sconosciuto” sulla busta (cfr. busta agli

atti).

j.

Con scritto 26/27.9.2017 RE 1 ha chiesto a codesta Corte di agire nei confronti

del Ministero pubblico per denegata, rispettivamente ritardata giustizia,

allegando copia dei due solleciti rivolti al procuratore generale di data

11.4.2017 e 17.5.2017.

Tale

scritto è stato trattato alla stregua di un reclamo, e intimato al procuratore

generale.

k.

In sede di osservazioni 29.9/2.10.2017 il procuratore generale si è

riconfermato nel decreto di non luogo a procedere 31.1.2017 e ha rinviato alla

lettera 18.5.2017, precisando che entrambi sarebbero stati intimati per

raccomandata all’indirizzo indicato al reclamante ma mai ritirati (doc. 3, inc.

CRP).

l.

Con replica 19/20.10.2017 RE 1, dopo aver elencato le denunce sporte nel

corso del 2017, oltre che aggiungere una denuncia sporta nei confronti di __________

in data 14.10.2016 per titolo di violazione del segreto d’ufficio, afferma di

essere venuto a conoscenza “per la prima volta dalla lettura del suo scritto

del 2 ottobre 2017 (...) che il Procuratore Generale aveva emanato un decreto

di non luogo a procedere in data 31 gennaio 2017”, nonché una lettera il 18.5.2017

(replica 19/20.10.2017, p. 1, doc. 5, inc. CRP).

Sostiene di essere stato all’estero nel

periodo di intimazione dei documenti di cui sopra (dal 24.1.2017 al 1°.4.2017, dal

6.5.2017 al 5.7.2017) e di aver presentato in tempi precedenti, diversi reclami

alle poste __________ in quanto non veniva consegnata la corrispondenza al suo

domicilio.

Ritiene errato l’accenno che il

procuratore generale fa all’art. 85 cpv. 4 CPP nel suo scritto 18.5.2017, in

quanto quando una parte è domiciliata all’estero sarebbe applicabile l’art. 87

cpv. 2 CPP.

Entra poi nel merito delle motivazioni

addotte nel decreto di non luogo a procedere 31.1.2017 (NLP __________),

contestandole mediante asserzioni che verranno eventualmente esposte in seguito,

laddove indispensabile per il presente giudizio.

Delle

ulteriori argomentazioni, si dirà – se necessario – in corso di motivazione.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine

di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del

pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i

casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero, in Ticino, alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 26/27.9.2017 per denegata e ritardata giustizia nel

contesto del procedimento di cui all’inc. MP __________, non soggiace ad alcun

termine (art. 396 cpv. 2 CPP). E’ tempestivo e, secondo l’art. 393 cpv. 2 lit.

a CPP, proponibile (BSK StPO – P. GUIDONI, 2. ed., art. 393 CPP n. 15a).

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE

1.

è certamente denunciante ai sensi dell’art. 301 CPP. Non risulta si sia costituito

accusatore privato. Tuttavia, visto l’esito del presente gravame, può rimanere

aperto il quesito a sapere se abbia o meno un interesse giuridicamente protetto

ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP.

2.

Come

visto, RE 1 ipotizza l’inazione del procuratore generale nella trattazione delle

sue denunce.

2.1

Commette diniego di giustizia e viola l’art. 29 cpv. 1

Cost. l’autorità che, chiamata ad evadere le procedure di sua competenza in un

tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa, non si

pronuncia su un tema sottopostole nella forma, nella motivazione e nei termini

corretti (decisione TF 6B_1369/2016 del 20.7.2017 consid. 3.1.).

Si

ha denegata/ritardata giustizia quando l’autorità alla quale compete

l’emanazione di una decisione o l’impulso di un procedimento semplicemente non

vi pone mano oppure quando, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa

tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze,

ritenuto che il lamentato ritardo non sia compatibile con le esigenze

processuali, segnatamente con i bisogni dell’istruttoria, con la complessità

delle questioni di fatto e di diritto sollevate, nonché, ma in minor misura,

con l’aggravio di pratiche pendenti (sentenza TF 6B_1125/2013 del 26.6.2014,

consid. 3.4.1.) e ritenuto che la violazione del principio dipende dal

comportamento effettivo e oggettivo dell’autorità.

2.2

Il

principio della celerità (art. 5 cpv. 1 CPP) proibisce che decisioni di

competenza dell’autorità siano prese con un ritardo ingiustificato. L’autorità

viola questo principio costituzionale (art. 29 cpv. 1 in fine Cost., art. 31

cpv. 3 in fine / 4 in fine Cost.) quando non statuisce sulla decisione di sua

pertinenza entro i termini fissati dalla legge o entro un termine ragionevole,

tenendo conto della natura della procedura e di tutte le circostanze (M. MINI,

Il principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, 2006,

p. 527 ss., in particolare p. 530).

Questi

principi devono essere ossequiati dalle autorità di perseguimento penale (art.

12.

/ 15 ss. CPP) e dalle autorità giudicanti (art. 13 / 18 s. CPP) [decisione TF 6B_647/2017 del 10.8.2017 consid. 3.2.]. Hanno diritto alla celerità della procedura gli imputati,

ma anche gli altri partecipanti al procedimento, come gli accusatori privati

(decisione TF 1B_280/2015 del 23.11.2015 consid. 2.2.).

2.3

La

questione a sapere se il principio di celerità sia stato violato va decisa in

base ad un apprezzamento globale del lavoro effettuato dalle autorità; tempi

morti sono inevitabili e, se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante, è

l’apprezzamento globale ad essere decisivo.

Si

devono considerare, segnatamente, la gravità dei reati, la complessità del caso,

i relativi atti istruttori, la condotta dell’imputato ed il comportamento delle

autorità (decisione TF 6B_870/2016 del 21.8.2017 consid. 4.1.; BSK StPO – S.

SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 7 ss.; M. MINI, Il principio della celerità in

materia penale, in Diritto senza devianza, p. 538 ss.).

Il

principio di celerità può essere violato in due maniere. Se la durata totale

del procedimento appare manifestamente eccessiva, può esserci violazione, senza

che sia necessario prendere in considerazione altri fattori. Secondo la

giurisprudenza, un’eccessiva durata del procedimento deve essere presa in considerazione

come attenuante. Se, invece, prima facie la durata del procedimento non

appare eccessivamente lunga, bisogna considerare se la durata dello stesso sia

imputabile ad un ritardo dell’Autorità, rispettivamente a periodi

ingiustificati di inattività [rilevanti vuoti temporali: ad esempio

un’inattività di 13-14 mesi nella fase dell’istruzione]. I ritardi possono

sussistere ad ogni fase del procedimento, ad esempio nelle indagini di polizia,

nell’assunzione delle prove (per es. negli interrogatori), nella trasmissione

dell’incarto al tribunale competente (BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 8).

Anche

il tempo trascorso tra il rinvio a giudizio ed il dibattimento deve essere valutato

alla luce di tutte le circostanze del caso concreto (decisione TF 1B_313/2012

del 15.6.2012 consid. 3.1.).

Il

principio è leso anche se alle autorità non è imputabile alcuna colpa. Un cronico

sovraccarico o deficienze strutturali non giustificano una violazione del postulato:

compete allo Stato dotare le autorità del personale e dei mezzi necessari per

poter statuire in tempi ragionevoli ed ai tribunali organizzare la loro

attività in modo da poter evadere le vertenze loro sottoposte entro un termine

adeguato (decisione TF 6B_545/2015 del 10.2.2016 consid. 4.1.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 14).

2.4

L'art.

5.

CPP non prevede sanzioni in caso di

violazione dell'imperativo di celerità. La lesione del principio può

nondimeno comportare, segnatamente, l'accertamento della violazione

del principio, l'esenzione o l'attenuazione dalla/della pena,

il risarcimento del danno rispettivamente la riparazione del torto morale o, ancora,

l'archiviazione del procedimento penale (decisione TF 6B_934/2016 del

13.7.2017

consid. 1.4.1.; cfr. anche Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 5

CPP n. 5; BSK – StPO, S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 15 ss.; M. MINI, Il

principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, p. 542

ss.).

3.

3.1.

Nel caso concreto, come esposto in

fatto, risulta che il procuratore generale, nell’ambito dell’inc. MP __________

relativo alle denunce 16.1.2017 e 23.1.2017 ha emanato, in data 31.1.2017, un

decreto di non luogo a procedere (NLP __________).

Gli scritti di denunce del 12.1.2017 e del

13.2.2017

non avrebbero per contro portato all’apertura di un procedimento

penale, come comunicato con lettera 18.5.2017 (inc. AMM __________).

3.2

Alla luce di ciò, e anche del poco tempo

trascorso tra l’inoltro dei suddetti esposti e le prese di posizioni da parte

del procuratore generale, non si può affermare che vi sia stata ritardata,

rispettivamente denegata giustizia.

In siffatte circostanze il reclamo,

incentrato sulla denegata/ritardata giustizia, dev’essere respinto.

3.3

In sede di replica 19/20.10.2017, RE 1

sostiene di essere venuto a conoscenza del decreto di non luogo a procedere 31.1.2017

e della lettera 18.5.2017 unicamente al momento dell’intimazione, da parte di questa

Corte, delle osservazioni 29.9/2.10.2017 del procuratore generale al reclamo

che qui ci occupa, che gli sarebbero pervenute l’11.10.2017.

Il reclamante afferma inoltre di essere

stato all’estero al momento delle intimazioni delle raccomandate contenenti i

suddetti documenti e di aver già avuto problemi con le poste __________ che non

consegnerebbero la corrispondenza la suo domicilio.

Ora, tali argomenti, esposti in sede di replica,

esulano dall’oggetto del presente gravame, inoltrato per denegata/ritardata

giustizia.

3.4

Abbondanzialmente, per quanto attiene le

notificazioni, si rileva che, RE 1, dopo aver inoltrato le suddette denunce, avrebbe

dovuto attendersi delle comunicazioni ufficiali da parte dell’Autorità penale,

di modo che doveva adottare delle misure per consentire la notificazione di

atti anche in sua assenza, prima di partire per l’estero, peraltro per periodi

prolungati (dal 24.1.2017 all’1.4.2017 e dal 6.5.2017 al 5.7.2017).

La questione non merita quindi ulteriori

approfondimenti in questa sede, relativa alla denegata e ritardata giustizia.

3.5

3.5.1

In ambito internazionale è in

vigore la Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS

0.351

) [in seguito: Convenzione Europea].

L’art. 7 cpv. 1 della Convenzione

Europea prevede che la Parte richiesta provvederà alla consegna degli atti

procedurali e delle decisioni giudiziarie che le saranno trasmesse a questo

scopo dalla Parte richiedente. La consegna potrà essere effettuata per semplice

trasmissione dell’atto o della decisione al destinatario. Se la Parte

richiedente ne fa espressa domanda, la Parte richiesta effettuerà la consegna

in una delle forme previste nella sua legislazione per trasmissioni analoghe o

in una forma speciale compatibile con la sua legislazione.

A completamento della

Convenzione Europea vi è il Secondo protocollo addizionale (RS 0.351.12) [in

seguito: Secondo Protocollo], al cui art. 16 cpv. 1 prevede che le autorità

giudiziarie competenti di ogni Parte possono inviare direttamente, a mezzo

posta, gli atti processuali e le decisioni giudiziarie alle persone che si

trovano nel territorio di ogni altra parte. Il cpv. 2 della medesima norma

prevede che gli atti procedurali e le decisioni giudiziarie sono corredati di

un avviso in cui è specificato che il destinatario può ottenere informazioni

dall’autorità specificata nell’avviso circa i suoi diritti e obblighi riguardo

alla notifica degli atti.

3.5.2

Tra Svizzera ed Italia vige

l’Accordo che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia

penale (RS 0.351.945.41) [in seguito: Accordo]. L’Accordo citato prevede

all’art. XII cpv. 1 che qualsiasi atto processuale e provvedimento giudiziario

in materia penale può essere indirizzato direttamente per via postale alle

persone che si trovano sul territorio dell’altro Stato. Ai fini del suddetto

articolo la competente autorità dello Stato richiesto fornirà, su domanda della

competente autorità dello Stato richiedente, ogni notizia utile sulle generalità

e sull’indirizzo della persona a cui deve essere inviato l’atto o il

provvedimento (cpv. 4).

3.5.3

Ora, in presenza di accordi

internazionali che permettono la notifica di atti direttamente al destinatario

- come nel caso concreto - decade l’obbligo di eleggere domicilio in Svizzera

per le parti aventi domicilio all’estero ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 CPP (N.

SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 87 CPP n. 4).

La notifica deve dunque aver luogo in

applicazione di tali accordi internazionali (cfr. art. 87 cpv. 2 CPP in fine).

Come detto, l’Accordo stipulato tra

Svizzera e Italia permette una notifica diretta, per via postale, alle persone

che si trovano sul territorio dell’altro Stato (art. XII cpv. 1 Accordo).

L’invio corrente (cfr. anche art. 85

cpv. 2 CPP) dovrà essere l’invio raccomandato con ricevuta di ritorno

internazionale. Questo è il metodo usato più frequentemente. La notifica

formale, per il tramite delle autorità dello Stato estero, è invece il mezzo

che dovrà essere utilizzato quando la comunicazione classica avrà fallito per

qualsiasi ragione (cfr. il sito www.rhf.admin.ch

per ulteriori precisazioni concernenti le notifiche ufficiali) [J. PITTELOUD –

Code de procédure pénale suisse, n. 200 ss.).

4.

Per

questi motivi, il reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese seguono la

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 29 cpv. 2 Cost., 5 CPP, l’art. 25

LTG per le spese, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 150.--

(centocinquanta) sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera