60.2017.253
Reclamo del procuratore pubblico contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che non ha accolto l'istanza di proroga della carcerazione presentata dal presidente della Corte delle ass
17 ottobre 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
60.2017.253
Lugano
17 ottobre 2017/mr
In
nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 16.10.2017
presentato da
procuratore pubblico RE 1, sede,
contro
la decisione 16.10.2017 delle ore 11.48 emanata dal
giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi (inc. GPC
52.2017.04) mediante la quale non ha ordinato la proroga della carcerazione
di sicurezza di PI 1 (patr. da: PR 1, __________) nel procedimento penale
sfociato nell’atto d’accusa ACC 2017.101 del 27.6.2017;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
che PI 1 è
stato posto in carcerazione preventiva con decisione del giudice dei
provvedimenti coercitivi del 25.2.2017 (inc. GPC 52.2017.01);
che la
carcerazione preventiva è stata protratta ulteriormente con decisione 27.3.2017
(inc. GPC 52.2017.02);
che in data
6.4.2017 PI 1 è stato posto in anticipata esecuzione della pena;
che in data
27.6.2017 il procuratore pubblico ha emanato l’atto di accusa, con cui ha
rinviato avanti la Corte delle assise criminali PI 1 e un coimputato (ACC 2017.101);
che in data
31.8.2017 PI 1 ha fatto domanda di scarcerazione al presidente della Corte
delle assise criminali, giudice Amos Pagnamenta, che l’ha preavvisata negativamente
in data 1.9.2017;
che in data
12.9.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto la domanda di
scarcerazione ed ha ordinato la carcerazione di sicurezza di PI 1 fino al
13.10.2017 (inc. GPC 52.2017.03), data inizialmente prevista per il
dibattimento di merito presso il tribunale di prima istanza;
che, a
seguito di una posticipazione del dibattimento (al 17.11.2017), il 9.10.2017 il
presidente della Corte delle assise criminali ha chiesto una proroga della carcerazione
di sicurezza di PI 1 fino a quella data;
che, con
decisione 16.10.2017, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto
la proroga della carcerazione di sicurezza (inc. GPC 52.2017.04);
che la giurisprudenza del Tribunale
federale, in simili situazioni, prevede la possibilità di presentare reclamo
(DTF 137 IV 22) mediante un immediato annuncio (decisione TF 1B_158/2015 del
26.5.2015), seguito dall’inoltro del testo scritto del gravame sufficientemente
motivato e documentato entro tre ore (DTF 138 IV 92), in vista della successiva
adozione da parte della direzione del procedimento (ovvero del presidente della
giurisdizione di reclamo) di una decisione supercautelare, “inaudita altera
pars”;
che il presente gravame è stato
immediatamente annunciato (alle ore 11.56) e tempestivamente presentato dal
procuratore pubblico alle ore 14.22 (del 16.10.2017), unitamente all’invio
dell’incarto, e quindi può essere considerato tempestivo;
che nel reclamo il procuratore pubblico
chiede l’adozione di provvedimenti cautelari ai sensi dell’art. 388 lit. b CPP,
in particolare di mantenere la carcerazione di sicurezza, e nel merito chiede
di prorogare detta carcerazione fino al 17.11.2017 (data del dibattimento);
Considerandi
che, in ragione dello stadio in cui si
trova il procedimento, ovvero dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e in attesa
del dibattimento (fissato per il 17.11.2017), va prioritariamente esaminata la
legittimazione del procuratore pubblico ad impugnare la decisione, che è negata
per diverse ragioni.
Nell’indicazione dei mezzi di ricorso,
la decisione impugnata menziona unicamente il presidente della Corte delle
assise criminali, e non il procuratore pubblico.
L’istanza di protrazione della
carcerazione di sicurezza è stata presentata dal presidente della Corte delle
assise criminali, non dal procuratore pubblico. Egli non è istante nella
procedura di proroga.
Allo stato attuale del procedimento, la
direzione del medesimo compete al presidente del collegio nel tribunale di
primo grado (presidente della Corte delle assise criminali) giusta l’art. 61
lit. c CPP.
Dopo l’emanazione dell’atto d’accusa, il
procuratore pubblico perde la direzione del procedimento (art. 61 lit. a CPP) e
diventa parte (art. 104 cpv. 1 lit. c CPP).
Cambiano anche le sue prerogative in
materia di carcerazione. Non può chiedere la protrazione della carcerazione di
sicurezza. Se i motivi di carcerazione emergono solo dopo l’emanazione
dell’atto d’accusa, è chi dirige il procedimento penale nel tribunale di primo
grado (e non il procuratore pubblico) che può avviare la procedura di carcerazione
di sicurezza (art. 229 cpv. 2 CPP). Il procuratore pubblico neppure può
disporre la scarcerazione dell’imputato, ma questa dovrebbe esser richiesta a
chi dirige il procedimento nel tribunale di primo grado, come indicato all’art.
230.
cpv. 1 e 2 CPP.
Più in generale, l’obbligo di procedere
dell’art. 7 CPP (in virtù del quale occorre avviare e attuare un procedimento
penale se a conoscenza di reati penali o indizi di reato) compete alle autorità
penali, ma nell’ambito delle loro competenze (art. 7 cpv. 1 CPP). Questo
compito, a carico del procuratore pubblico nella procedura preliminare, in
quella dibattimentale (con l’emanazione dell’atto d’accusa) passa a chi dirige
il procedimento presso il tribunale di primo grado.
La possibilità di ricorrere per le
autorità penali contro una decisione di non carcerazione o di mancata proroga
(della carcerazione preventiva o di sicurezza) non è prevista dalla legge
all’art. 222 CPP (che menziona solo l’imputato), ma dalla giurisprudenza del
TF.
Il diritto di ricorrere è stato
riconosciuto in via giurisprudenziale al procuratore pubblico, oltre che con
riferimento all’art. 81 cpv. 1 lit. a e b LTF, per l’interesse pubblico a una
giustizia penale funzionante (in quanto necessario per tutelare le finalità del
procedimento penale, per non pregiudicarlo o per non renderlo eccessivamente
difficile da perseguire), ritenuto che il procuratore pubblico è responsabile
dell’inizio e della conduzione dei procedimenti penali, spettandogli inoltre la
direzione del procedimento fino all’eventuale emanazione di un decreto
d’abbandono o di un atto d’accusa (decisione TF 1B_7/2013 del 14.3.2013, con
riferimento alle decisioni DTF 137 IV 22 e 137 IV 230).
Dopo l’emanazione dell’atto d’accusa, e
come visto, queste prerogative passano a chi dirige il procedimento penale nel
tribunale di primo grado, che solo può pertanto impugnare la decisione di
mancata proroga della carcerazione di sicurezza.
Il fatto di essere parte al
procedimento, come addotto nel reclamo, non è di per sé sufficiente per
legittimare il procuratore pubblico ad impugnare una decisione in materia di
carcerazione. Anche l’accusatore privato è parte al procedimento penale (art.
104.
cpv. 1 lit. b CPP): non per questo il Tribunale federale gli ha riconosciuto
la legittimazione a impugnare una decisione di mancata carcerazione (decisione
TF 1B_7/2013 del 14.3.2013).
La legittimazione riconosciuta alla
direzione del procedimento penale nel tribunale di primo grado (ad impugnare la
decisione di mancata proroga della carcerazione di sicurezza) garantisce peraltro
l’impugnabilità della decisione censurata, sia presso questa Corte cantonale,
sia presso il Tribunale federale, giusta l’art. 81 cpv. 1 LTF.
Le direttive emanate da questa Corte (e
allegate alla decisione impugnata) fanno ovviamente riferimento al caso usuale
in cui legittimato è il procuratore pubblico: al caso attuale, sono applicabili
solo per analogia;
che conseguentemente non è possibile
adottare la misura cautelare richiesta con il gravame, difettando al procuratore
pubblico la legittimazione ad impugnare la decisione del giudice dei provvedimenti
coercitivi;
che l’istanza di misure cautelari va
respinta in quanto irricevibile, così come il gravame in quanto tale;
che pertanto risulta inutile prendere in
considerazione ed intimare le osservazioni spontanee presentate dal
patrocinatore di PI 1 in data 16.10.2017, peraltro riferite al merito della
decisione impugnata;
che, data la
particolarità del caso, si prescinde dalla tassa di giustizia e dal recupero delle
spese vive.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge citati, nonché ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è
irricevibile.
1.1.
Non è ordinata, in via
supercautelare, la carcerazione di sicurezza di PI 1.
1.2.
Il presente decreto è anticipato
via fax, unitamente alla copia del reclamo, all’imputato (per il tramite del
proprio patrocinatore), al giudice dei provvedimenti coercitivi, al presidente
della Corte delle assise criminali e alla direzione del Penitenziario
cantonale.
1.3.
La direzione del Penitenziario
cantonale procederà a rilasciare l’imputato senza indugio (art. 226 cpv. 5
CPP).
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale
al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera