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Decisione

60.2017.253

Reclamo del procuratore pubblico contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che non ha accolto l'istanza di proroga della carcerazione presentata dal presidente della Corte delle ass

17 ottobre 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

60.2017.253

Lugano

17 ottobre 2017/mr

In

nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 16.10.2017

presentato da

procuratore pubblico RE 1, sede,

contro

la decisione 16.10.2017 delle ore 11.48 emanata dal

giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi (inc. GPC

52.2017.04) mediante la quale non ha ordinato la proroga della carcerazione

di sicurezza di PI 1 (patr. da: PR 1, __________) nel procedimento penale

sfociato nell’atto d’accusa ACC 2017.101 del 27.6.2017;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

che PI 1 è

stato posto in carcerazione preventiva con decisione del giudice dei

provvedimenti coercitivi del 25.2.2017 (inc. GPC 52.2017.01);

che la

carcerazione preventiva è stata protratta ulteriormente con decisione 27.3.2017

(inc. GPC 52.2017.02);

che in data

6.4.2017 PI 1 è stato posto in anticipata esecuzione della pena;

che in data

27.6.2017 il procuratore pubblico ha emanato l’atto di accusa, con cui ha

rinviato avanti la Corte delle assise criminali PI 1 e un coimputato (ACC 2017.101);

che in data

31.8.2017 PI 1 ha fatto domanda di scarcerazione al presidente della Corte

delle assise criminali, giudice Amos Pagnamenta, che l’ha preavvisata negativamente

in data 1.9.2017;

che in data

12.9.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto la domanda di

scarcerazione ed ha ordinato la carcerazione di sicurezza di PI 1 fino al

13.10.2017 (inc. GPC 52.2017.03), data inizialmente prevista per il

dibattimento di merito presso il tribunale di prima istanza;

che, a

seguito di una posticipazione del dibattimento (al 17.11.2017), il 9.10.2017 il

presidente della Corte delle assise criminali ha chiesto una proroga della carcerazione

di sicurezza di PI 1 fino a quella data;

che, con

decisione 16.10.2017, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto

la proroga della carcerazione di sicurezza (inc. GPC 52.2017.04);

che la giurisprudenza del Tribunale

federale, in simili situazioni, prevede la possibilità di presentare reclamo

(DTF 137 IV 22) mediante un immediato annuncio (decisione TF 1B_158/2015 del

26.5.2015), seguito dall’inoltro del testo scritto del gravame sufficientemente

motivato e documentato entro tre ore (DTF 138 IV 92), in vista della successiva

adozione da parte della direzione del procedimento (ovvero del presidente della

giurisdizione di reclamo) di una decisione supercautelare, “inaudita altera

pars”;

che il presente gravame è stato

immediatamente annunciato (alle ore 11.56) e tempestivamente presentato dal

procuratore pubblico alle ore 14.22 (del 16.10.2017), unitamente all’invio

dell’incarto, e quindi può essere considerato tempestivo;

che nel reclamo il procuratore pubblico

chiede l’adozione di provvedimenti cautelari ai sensi dell’art. 388 lit. b CPP,

in particolare di mantenere la carcerazione di sicurezza, e nel merito chiede

di prorogare detta carcerazione fino al 17.11.2017 (data del dibattimento);

Considerandi

che, in ragione dello stadio in cui si

trova il procedimento, ovvero dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e in attesa

del dibattimento (fissato per il 17.11.2017), va prioritariamente esaminata la

legittimazione del procuratore pubblico ad impugnare la decisione, che è negata

per diverse ragioni.

Nell’indicazione dei mezzi di ricorso,

la decisione impugnata menziona unicamente il presidente della Corte delle

assise criminali, e non il procuratore pubblico.

L’istanza di protrazione della

carcerazione di sicurezza è stata presentata dal presidente della Corte delle

assise criminali, non dal procuratore pubblico. Egli non è istante nella

procedura di proroga.

Allo stato attuale del procedimento, la

direzione del medesimo compete al presidente del collegio nel tribunale di

primo grado (presidente della Corte delle assise criminali) giusta l’art. 61

lit. c CPP.

Dopo l’emanazione dell’atto d’accusa, il

procuratore pubblico perde la direzione del procedimento (art. 61 lit. a CPP) e

diventa parte (art. 104 cpv. 1 lit. c CPP).

Cambiano anche le sue prerogative in

materia di carcerazione. Non può chiedere la protrazione della carcerazione di

sicurezza. Se i motivi di carcerazione emergono solo dopo l’emanazione

dell’atto d’accusa, è chi dirige il procedimento penale nel tribunale di primo

grado (e non il procuratore pubblico) che può avviare la procedura di carcerazione

di sicurezza (art. 229 cpv. 2 CPP). Il procuratore pubblico neppure può

disporre la scarcerazione dell’imputato, ma questa dovrebbe esser richiesta a

chi dirige il procedimento nel tribunale di primo grado, come indicato all’art.

230.

cpv. 1 e 2 CPP.

Più in generale, l’obbligo di procedere

dell’art. 7 CPP (in virtù del quale occorre avviare e attuare un procedimento

penale se a conoscenza di reati penali o indizi di reato) compete alle autorità

penali, ma nell’ambito delle loro competenze (art. 7 cpv. 1 CPP). Questo

compito, a carico del procuratore pubblico nella procedura preliminare, in

quella dibattimentale (con l’emanazione dell’atto d’accusa) passa a chi dirige

il procedimento presso il tribunale di primo grado.

La possibilità di ricorrere per le

autorità penali contro una decisione di non carcerazione o di mancata proroga

(della carcerazione preventiva o di sicurezza) non è prevista dalla legge

all’art. 222 CPP (che menziona solo l’imputato), ma dalla giurisprudenza del

TF.

Il diritto di ricorrere è stato

riconosciuto in via giurisprudenziale al procuratore pubblico, oltre che con

riferimento all’art. 81 cpv. 1 lit. a e b LTF, per l’interesse pubblico a una

giustizia penale funzionante (in quanto necessario per tutelare le finalità del

procedimento penale, per non pregiudicarlo o per non renderlo eccessivamente

difficile da perseguire), ritenuto che il procuratore pubblico è responsabile

dell’inizio e della conduzione dei procedimenti penali, spettandogli inoltre la

direzione del procedimento fino all’eventuale emanazione di un decreto

d’abbandono o di un atto d’accusa (decisione TF 1B_7/2013 del 14.3.2013, con

riferimento alle decisioni DTF 137 IV 22 e 137 IV 230).

Dopo l’emanazione dell’atto d’accusa, e

come visto, queste prerogative passano a chi dirige il procedimento penale nel

tribunale di primo grado, che solo può pertanto impugnare la decisione di

mancata proroga della carcerazione di sicurezza.

Il fatto di essere parte al

procedimento, come addotto nel reclamo, non è di per sé sufficiente per

legittimare il procuratore pubblico ad impugnare una decisione in materia di

carcerazione. Anche l’accusatore privato è parte al procedimento penale (art.

104.

cpv. 1 lit. b CPP): non per questo il Tribunale federale gli ha riconosciuto

la legittimazione a impugnare una decisione di mancata carcerazione (decisione

TF 1B_7/2013 del 14.3.2013).

La legittimazione riconosciuta alla

direzione del procedimento penale nel tribunale di primo grado (ad impugnare la

decisione di mancata proroga della carcerazione di sicurezza) garantisce peraltro

l’impugnabilità della decisione censurata, sia presso questa Corte cantonale,

sia presso il Tribunale federale, giusta l’art. 81 cpv. 1 LTF.

Le direttive emanate da questa Corte (e

allegate alla decisione impugnata) fanno ovviamente riferimento al caso usuale

in cui legittimato è il procuratore pubblico: al caso attuale, sono applicabili

solo per analogia;

che conseguentemente non è possibile

adottare la misura cautelare richiesta con il gravame, difettando al procuratore

pubblico la legittimazione ad impugnare la decisione del giudice dei provvedimenti

coercitivi;

che l’istanza di misure cautelari va

respinta in quanto irricevibile, così come il gravame in quanto tale;

che pertanto risulta inutile prendere in

considerazione ed intimare le osservazioni spontanee presentate dal

patrocinatore di PI 1 in data 16.10.2017, peraltro riferite al merito della

decisione impugnata;

che, data la

particolarità del caso, si prescinde dalla tassa di giustizia e dal recupero delle

spese vive.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge citati, nonché ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. Il reclamo è

irricevibile.

1.1.

Non è ordinata, in via

supercautelare, la carcerazione di sicurezza di PI 1.

1.2.

Il presente decreto è anticipato

via fax, unitamente alla copia del reclamo, all’imputato (per il tramite del

proprio patrocinatore), al giudice dei provvedimenti coercitivi, al presidente

della Corte delle assise criminali e alla direzione del Penitenziario

cantonale.

1.3.

La direzione del Penitenziario

cantonale procederà a rilasciare l’imputato senza indugio (art. 226 cpv. 5

CPP).

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale

al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera