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Decisione

60.2017.269

Reclamo contro l'ordine di sequestro. legittimazione (interesse attuale)

21 febbraio 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i. Con

gravame 26.10.2017 RE 1 impugna la decisione di sequestro datata 20.10.2017,

chiedendone la revoca e la restituzione della vettura in suo favore.

Dopo aver ripreso i fatti, il reclamante

ribadisce sostanzialmente tutto quanto indicato nello scritto 24.10.2017

rivolto al magistrato inquirente (cfr. AI 4), allegando anche in questa sede la

documentazione a riprova di quanto allegato. RE 1 ha concluso ritenendo che

nessun reato di appropriazione indebita può essergli imputato.

j. Nelle

more della procedura di reclamo, in data 30.10.2017, il Ministero pubblico ha

acquisito agli atti dell’incarto penale il rapporto d’esecuzione 21.10.2017 (AI

8).

k. Sempre

nelle more della procedura dinnanzi a questa Corte, nel termine assegnato dal

magistrato inquirente, con scritto 3.11.2017, l’avv. PR 1 ha confermato la

posizione del suo cliente, in merito all’assenza di scoperti nel pagamento

delle rate del leasing. Si è quindi riconfermato nelle richieste precedentemente

inoltrate (AI 9).

l. Con

scritto 3/6.11.2017, anche l’avv. PR 2 ha preso posizione, in nome e per conto

della sua assistita, riconfermandosi nella richiesta di dissequestro

dell’autovettura in suo favore.

Lo stesso ha precisato che la PI 1

sarebbe proprietaria unica del veicolo e che il contratto di leasing che la

legava alla __________ sarebbe stato regolarmente rescisso in data 8.5.2017.

Tale rescissione non sarebbe del resto annullata da pagamenti posteriori (AI

10).

m. Con

decisione 6.11.2017, il procuratore pubblico supplente, dopo aver ripreso

quanto emerso dall’inchiesta penale, ha dissequestrato l’autovettura, in applicazione

dell’art. 267 cpv. 5 CPP, a favore dell’accusatrice privata PI 1, considerato “fatto

certo (...) che la società PI 1 sia la proprietaria del veicolo in questione”

(p. 3, AI 12).

Nell’ambito

della suddetta decisione, il magistrato inquirente ha altresì impartito, a RE 1,

un termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione per promuovere

azione al foro civile, al fine di far valere il suo preteso diritto alla restituzione

della vettura.

Ha

inoltre indicato che, in caso di mancata promozione dell’azione al foro civile

nel suddetto termine, l’autovettura sarebbe stata dissequestrata nelle mani

della PI 1 (AI 12).

n. In

data 6.11.2017 il magistrato inquirente ha comunicato alle parti l’imminente

chiusura dell’istruzione penale nei confronti di RE 1, per il reato di

appropriazione indebita, prospettando l’emanazione di un decreto di abbandono e

fissando loro un termine, scadente il 27.11.2017, per presentare eventuali

istanze probatorie (AI 13).

o. Della

replica di RE 1 nonché delle osservazioni e della duplica, si dirà – se indispensabile

– in seguito.

p. La

decisione di dissequestro 6.11.2017 del magistrato inquirente (cfr. AI 12) è

passata in giudicato, non avendo RE 1 presentato reclamo.

Da

informazioni assunte presso il Ministero pubblico risulta come lo stesso, ad

oggi, non avrebbe neppure promosso azione al foro civile, nel termine

impartitogli.

Considerandi

1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine

di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del

pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i

casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.2.1

Il

gravame inoltrato il 26.10.2017, alla Corte dei reclami penali, competente ex

art. 62 LOG, contro l’ordine di sequestro

20.10

, del procuratore pubblico supplente nell’ambito

dell’inc. MP __________, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci

giorni ex art. 396 cpv. 1 CPP) e, anche, proponibile (art. 393 cpv. 1 lit. a

CPP).

2.2

In merito alla legittimazione di RE 1 a reclamare

giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP occorre osservare quanto segue.

2.2.1

Ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le

parti che hanno un interesse giuridicamente protetto al suo annullamento o alla

sua modifica.

2.2.2

L'interesse

giuridicamente protetto (il

cosiddetto Beschwer) implica che

il ricorrente sia personalmente, direttamente e, di principio, attualmente leso

dalla decisione che impugna (StPO PK – N. SCHMID, 2. ed., art. 382 CPP n. 2);

talvolta è sufficiente un interesse solo virtuale (Commentario CPP – M. MINI,

art. 382 CPP n. 5).

Solo eccezionalmente il

Tribunale federale rinuncia all’esigenza dell’interesse attuale e pratico, se

confrontato con una censura che, come tale, può ripresentarsi in modo simile in

altre situazioni, la cui soluzione presenta un significato fondamentale, e se è

dato un interesse pubblico sufficiente (DTF

125.

I 394; DTF 136 I 274; Commentario

CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

Si

deve aggiungere che l’interesse deve

essere attuale e pratico sia al momento dell’inoltro del ricorso sia al momento

della pronuncia della sentenza. Qualora l’interesse degno di protezione decada

nel corso della procedura, la causa diventa priva di oggetto ed è stralciata

dai ruoli; quand’esso difettava già al momento dell’inoltro del ricorso, il

gravame non può essere esaminato nel merito.

Quanto

alla nozione di parti, si fa riferimento all'art. 104 CPP, che

include l'imputato (art. 104 cpv. 1 lit. a CPP).

2.3

Pacifica la qualità di parte di RE 1, ai

sensi di quanto sopra, nella sua veste di destinatario della misura di

sequestro, imputato nel procedimento di cui all’inc. MP __________, nonché

conducente abituale e conducente al momento del fermo, del veicolo __________,

targato __________, sequestrato mediante l’ordine qui impugnato.

2.4

Tutt’altro che chiara di contro la

questione relativa all’interesse del reclamante all’evasione del presente

gravame.

2.4.1

Come esposto nei considerandi in fatto, RE

1, con reclamo 26.10.2017 ha impugnato l’ordine di sequestro datato 20.10.2017,

relativo all’autovettura __________, targata __________.

Dopo l’inoltro del citato gravame, quindi

nelle more della procedura ricorsuale, il magistrato inquirente ha emanato la

decisione 6.11.2017 (cfr. AI 12), mediante la quale l’autovettura in questione

è stata dissequestrata in favore della PI 1, in applicazione dell’art. 267 cpv.

5.

CPP, essendo certo come la stessa sia proprietaria del veicolo. Nell’ambito

della citata decisione, il procuratore pubblico supplente ha impartito a RE 1

un termine di trenta giorni dalla crescita in giudicato della decisione, per

promuovere azione al foro civile, al fine di far valere il suo (preteso) diritto

alla restituzione della vettura. Nella suddetta decisione è altresì stato indicato

che, in caso di mancata promozione dell’azione al foro civile nel termine impartito,

l’autovettura sarebbe stata dissequestrata nella mani della società PI 1.

2.4.2

Come detto, non risulta che RE 1 abbia presentato

reclamo avverso la suddetta decisione nel termine di 10 giorni dall’intimazione

della stessa.

Non risulta neppure che il qui

reclamante, nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione

6.11

, abbia promosso azione al foro civile, al fine di far valere il suo

asserito diritto alla restituzione del veicolo.

RE 1 non ha neppure inoltrato a questa

Corte uno scritto a complemento del gravame 26.10.2017, qui in esame, nel quale

indicava il suo interesse ad impugnare la decisione 6.11.2017 con cui veniva

dissequestrato il veicolo nelle mani della PI 1.

2.4.3

Alla luce di quanto sopra, con il

proprio comportamento, il reclamante ha dimostrato, per fatti concludenti,

disinteresse alla restituzione del veicolo in questione, di modo che non si può

ritenere che abbia ancora un interesse attuale, giuridicamente protetto, all’evasione

del presente reclamo, in particolare all’annullamento o alla modifica

dell’ordine di sequestro 20.10.2017.

L’ordine di sequestro 20.10.2017,

impugnato mediante il gravame in esame, è infatti stato superato, in fatto ed

in diritto, dalla successiva decisione 6.11.2017 di dissequestro del veicolo in

questione. Non avendo reclamato avverso quest’ultima decisione, l’interesse

degno di protezione di RE 1 è venuto meno nel corso della procedura, di modo

che il reclamo 26.10.2017 in esame è divenuto privo d’oggetto e deve, di

conseguenza, essere stralciato dai ruoli.

3.

Il gravame

26.10.2017

è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d’oggetto.

Vista la particolarità del caso, non si prelevano

tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 382, 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e

25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il gravame 26.10.2017 è stralciato dai ruoli in quanto

divenuto privo di oggetto.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Non

si assegnano ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

.

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera