60.2017.269
Reclamo contro l'ordine di sequestro. legittimazione (interesse attuale)
21 febbraio 2018Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.269
Lugano
21 febbraio 2018/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina
Item, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 26.10.2017 presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
l’ordine di sequestro 20.10.2017 emanato dal
procuratore pubblico supplente Cinzia Luzzi nell'ambito del procedimento penale
dipendente dalla denuncia 2/3.10.2017 presentata dalla PI 1, __________ (patr.
da: avv. PR 2, __________), nei confronti di ignoti per il reato di
appropriazione indebita (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 6.11.2017 del magistrato
inquirente concludenti per la reiezione del gravame; e il suo scritto
27.11.2017 con cui comunica di non avere osservazioni di duplica da inoltrare,
rimettendosi al giudizio di questa Corte;
viste le osservazioni 9/10.11.2017 e 22/23.11.2017
(duplica) della PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
considerata la replica 17.11.2017 di RE 1, mediante la
quale si riconferma nelle proprie allegazioni;
letti
ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto
a. In data 15/16.6.2015, la PI 1 ha stipulato un
contratto di leasing con la __________, __________, per l’autovettura __________,
targata __________.
Il contratto aveva una durata inizialmente prevista di
48 mesi, con una prima rata di leasing pari a CHF 16'000.--, e successivi rate
mensili di CHF 2'516.05 (cfr. doc. B allegato all’esposto penale 2/3.10.2017,
AI 1, inc. MP __________).
In medesima data l’autovettura è stata
consegnata a RE 1, nella sua veste di amministratore unico con firma
individuale (cfr. estratto del Registro di commercio) della __________ (cfr.
doc. C, AI 1).
b. Con scritto 8.5.2017 il suddetto contratto è stato
anticipatamente rescisso da parte della PI 1, per mora della __________ nel pagare
le rate mensili. Lo scoperto ammontava a quel momento a CHF 10'560.20. Quest’ultima
è stata invitata a restituire il veicolo entro il 22.5.2017 (cfr. doc. E, AI 1).
Tale scritto è stato inviato sia per posta
A che per raccomandata all’indirizzo della __________, __________, __________.
Non ottenendo riscontro, il 2.6.2017, la
PI 1 ha conferito mandato ad una società di incasso affinché adottasse tutti i
provvedimenti necessari per assicurare la proprietà sulla vettura (cfr. doc. G,
AI 1), senza tuttavia ottenerne la restituzione.
c.Con
esposto 2/3.10.2017 la PI 1, costituendosi accusatrice privata, ha presentato
denuncia nei confronti di ignoti, poi identificato nell’amministratore unico
della __________, RE 1, “per atti di rilevanza penale, segnatamente di sospetta
appropriazione indebita, (...)”, in relazione alla mancata restituzione
della vettura di cui sopra (denuncia penale, p. 1, AI 1, inc. MP __________).
La denunciante, dopo aver esposto i fatti, ha chiesto
al Ministero pubblico di porre sotto sequestro penale ogni documentazione
utile, di perquisire la sede della __________, così come pure il domicilio e il
luogo di lavoro delle persone coinvolte, nonché di sequestrare il veicolo in
questione (cfr. p. 4, AI 1).
d.
In data 20.10.2017 il
procuratore pubblico supplente ha emesso, ai sensi dell’art. 210 cpv. 4 CPP, un
mandato di ricerca del veicolo __________, targato __________ (AI 2).
e.Il
medesimo giorno, la polizia cantonale ha rinvenuto la vettura di cui sopra in
territorio di __________, dove RE 1 si trovava per questioni private. Lo stesso
è stato informato del suddetto mandato di ricerca.
Sottoposto
ad interrogatorio lo stesso giorno ed informato altresì della denuncia
inoltrata dalla PI 1, RE 1 ha dichiarato di essere in regola con i pagamenti
delle rate del leasing, fornendo all’agente interrogante l’estratto bancario
relativo agli ultimi due pagamenti alla PI 1, relativi ai mesi di settembre e ottobre
2017. Contestualmente ha altresì preso atto che il veicolo veniva sequestrato
per motivi di inchiesta, sottoscrivendo il relativo verbale di sequestro (cfr.
AI 3).
f.
Con scritto 24.10.2017, l’avv.
PR 1, notificatosi patrocinatore di RE 1, ha comunicato al magistrato inquirente
che il suo assistito non avrebbe mai ricevuto la rescissione anticipata del contratto
di leasing né sarebbe stato a conoscenza di eventuali rate scoperte.
La suddetta rescissione sarebbe poi in ogni caso
smentita dal comportamento successivo delle parti: PI 1 avrebbe continuato a
spedire mensilmente le fatture per il pagamento delle rate e RE 1 avrebbe
continuato a versarle. Al proposito ha allegato documentazione a riprova di
ciò.
Inoltre, RE 1, da maggio 2017 ad agosto 2017, avrebbe
più volte contattato, __________ (alle dipendenze della denunciante), senza che
lo stesso abbia mai accennato alla suddetta risoluzione del contratto né
tantomeno all’esistenza di scoperti da saldare.
Alla luce di ciò ha chiesto che il sequestro fosse
immediatamente revocato, con restituzione del veicolo a RE 1 (AI 4).
g. Con
scritto 24/26.10.2017 l’avv. PR 2, in nome e per conto della PI 1, ha trasmesso
al Ministero pubblico un estratto conto aggiornato al 23.10.2017, dal quale risulterebbe
un pagamento di CHF 5'032.20 registrato il 18.10.2017, precisando che rimarrebbe
ancora uno scoperto di CHF 3'296.65. Essendo poi il pagamento intervenuto ben
oltre il termine assegnato mediante sollecito e a scioglimento del contratto
avvenuto (in data 8.5.2017), la denunciante ha confermato la risoluzione del
contratto di leasing, chiedendo la restituzione del veicolo in suo favore (AI
5).
h.
Con scritto 27.10.2017 il
procuratore pubblico supplente ha inviato ai rispettivi patrocinatori, entrambe
le lettere di cui sopra, fissando loro un termine scadente il 3.11.2017 per
eventuali osservazioni, comunicando altresì che trascorso infruttuoso tale
termine, avrebbe proceduto con le proprie incombenze (AI 6).
Fatti
i. Con
gravame 26.10.2017 RE 1 impugna la decisione di sequestro datata 20.10.2017,
chiedendone la revoca e la restituzione della vettura in suo favore.
Dopo aver ripreso i fatti, il reclamante
ribadisce sostanzialmente tutto quanto indicato nello scritto 24.10.2017
rivolto al magistrato inquirente (cfr. AI 4), allegando anche in questa sede la
documentazione a riprova di quanto allegato. RE 1 ha concluso ritenendo che
nessun reato di appropriazione indebita può essergli imputato.
j. Nelle
more della procedura di reclamo, in data 30.10.2017, il Ministero pubblico ha
acquisito agli atti dell’incarto penale il rapporto d’esecuzione 21.10.2017 (AI
8).
k. Sempre
nelle more della procedura dinnanzi a questa Corte, nel termine assegnato dal
magistrato inquirente, con scritto 3.11.2017, l’avv. PR 1 ha confermato la
posizione del suo cliente, in merito all’assenza di scoperti nel pagamento
delle rate del leasing. Si è quindi riconfermato nelle richieste precedentemente
inoltrate (AI 9).
l. Con
scritto 3/6.11.2017, anche l’avv. PR 2 ha preso posizione, in nome e per conto
della sua assistita, riconfermandosi nella richiesta di dissequestro
dell’autovettura in suo favore.
Lo stesso ha precisato che la PI 1
sarebbe proprietaria unica del veicolo e che il contratto di leasing che la
legava alla __________ sarebbe stato regolarmente rescisso in data 8.5.2017.
Tale rescissione non sarebbe del resto annullata da pagamenti posteriori (AI
10).
m. Con
decisione 6.11.2017, il procuratore pubblico supplente, dopo aver ripreso
quanto emerso dall’inchiesta penale, ha dissequestrato l’autovettura, in applicazione
dell’art. 267 cpv. 5 CPP, a favore dell’accusatrice privata PI 1, considerato “fatto
certo (...) che la società PI 1 sia la proprietaria del veicolo in questione”
(p. 3, AI 12).
Nell’ambito
della suddetta decisione, il magistrato inquirente ha altresì impartito, a RE 1,
un termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione per promuovere
azione al foro civile, al fine di far valere il suo preteso diritto alla restituzione
della vettura.
Ha
inoltre indicato che, in caso di mancata promozione dell’azione al foro civile
nel suddetto termine, l’autovettura sarebbe stata dissequestrata nelle mani
della PI 1 (AI 12).
n. In
data 6.11.2017 il magistrato inquirente ha comunicato alle parti l’imminente
chiusura dell’istruzione penale nei confronti di RE 1, per il reato di
appropriazione indebita, prospettando l’emanazione di un decreto di abbandono e
fissando loro un termine, scadente il 27.11.2017, per presentare eventuali
istanze probatorie (AI 13).
o. Della
replica di RE 1 nonché delle osservazioni e della duplica, si dirà – se indispensabile
– in seguito.
p. La
decisione di dissequestro 6.11.2017 del magistrato inquirente (cfr. AI 12) è
passata in giudicato, non avendo RE 1 presentato reclamo.
Da
informazioni assunte presso il Ministero pubblico risulta come lo stesso, ad
oggi, non avrebbe neppure promosso azione al foro civile, nel termine
impartitogli.
Considerandi
1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine
di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del
pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i
casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.2.1
Il
gravame inoltrato il 26.10.2017, alla Corte dei reclami penali, competente ex
art. 62 LOG, contro l’ordine di sequestro
20.10
, del procuratore pubblico supplente nell’ambito
dell’inc. MP __________, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci
giorni ex art. 396 cpv. 1 CPP) e, anche, proponibile (art. 393 cpv. 1 lit. a
CPP).
2.2
In merito alla legittimazione di RE 1 a reclamare
giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP occorre osservare quanto segue.
2.2.1
Ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le
parti che hanno un interesse giuridicamente protetto al suo annullamento o alla
sua modifica.
2.2.2
L'interesse
giuridicamente protetto (il
cosiddetto Beschwer) implica che
il ricorrente sia personalmente, direttamente e, di principio, attualmente leso
dalla decisione che impugna (StPO PK – N. SCHMID, 2. ed., art. 382 CPP n. 2);
talvolta è sufficiente un interesse solo virtuale (Commentario CPP – M. MINI,
art. 382 CPP n. 5).
Solo eccezionalmente il
Tribunale federale rinuncia all’esigenza dell’interesse attuale e pratico, se
confrontato con una censura che, come tale, può ripresentarsi in modo simile in
altre situazioni, la cui soluzione presenta un significato fondamentale, e se è
dato un interesse pubblico sufficiente (DTF
125.
I 394; DTF 136 I 274; Commentario
CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).
Si
deve aggiungere che l’interesse deve
essere attuale e pratico sia al momento dell’inoltro del ricorso sia al momento
della pronuncia della sentenza. Qualora l’interesse degno di protezione decada
nel corso della procedura, la causa diventa priva di oggetto ed è stralciata
dai ruoli; quand’esso difettava già al momento dell’inoltro del ricorso, il
gravame non può essere esaminato nel merito.
Quanto
alla nozione di parti, si fa riferimento all'art. 104 CPP, che
include l'imputato (art. 104 cpv. 1 lit. a CPP).
2.3
Pacifica la qualità di parte di RE 1, ai
sensi di quanto sopra, nella sua veste di destinatario della misura di
sequestro, imputato nel procedimento di cui all’inc. MP __________, nonché
conducente abituale e conducente al momento del fermo, del veicolo __________,
targato __________, sequestrato mediante l’ordine qui impugnato.
2.4
Tutt’altro che chiara di contro la
questione relativa all’interesse del reclamante all’evasione del presente
gravame.
2.4.1
Come esposto nei considerandi in fatto, RE
1, con reclamo 26.10.2017 ha impugnato l’ordine di sequestro datato 20.10.2017,
relativo all’autovettura __________, targata __________.
Dopo l’inoltro del citato gravame, quindi
nelle more della procedura ricorsuale, il magistrato inquirente ha emanato la
decisione 6.11.2017 (cfr. AI 12), mediante la quale l’autovettura in questione
è stata dissequestrata in favore della PI 1, in applicazione dell’art. 267 cpv.
5.
CPP, essendo certo come la stessa sia proprietaria del veicolo. Nell’ambito
della citata decisione, il procuratore pubblico supplente ha impartito a RE 1
un termine di trenta giorni dalla crescita in giudicato della decisione, per
promuovere azione al foro civile, al fine di far valere il suo (preteso) diritto
alla restituzione della vettura. Nella suddetta decisione è altresì stato indicato
che, in caso di mancata promozione dell’azione al foro civile nel termine impartito,
l’autovettura sarebbe stata dissequestrata nella mani della società PI 1.
2.4.2
Come detto, non risulta che RE 1 abbia presentato
reclamo avverso la suddetta decisione nel termine di 10 giorni dall’intimazione
della stessa.
Non risulta neppure che il qui
reclamante, nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione
6.11
, abbia promosso azione al foro civile, al fine di far valere il suo
asserito diritto alla restituzione del veicolo.
RE 1 non ha neppure inoltrato a questa
Corte uno scritto a complemento del gravame 26.10.2017, qui in esame, nel quale
indicava il suo interesse ad impugnare la decisione 6.11.2017 con cui veniva
dissequestrato il veicolo nelle mani della PI 1.
2.4.3
Alla luce di quanto sopra, con il
proprio comportamento, il reclamante ha dimostrato, per fatti concludenti,
disinteresse alla restituzione del veicolo in questione, di modo che non si può
ritenere che abbia ancora un interesse attuale, giuridicamente protetto, all’evasione
del presente reclamo, in particolare all’annullamento o alla modifica
dell’ordine di sequestro 20.10.2017.
L’ordine di sequestro 20.10.2017,
impugnato mediante il gravame in esame, è infatti stato superato, in fatto ed
in diritto, dalla successiva decisione 6.11.2017 di dissequestro del veicolo in
questione. Non avendo reclamato avverso quest’ultima decisione, l’interesse
degno di protezione di RE 1 è venuto meno nel corso della procedura, di modo
che il reclamo 26.10.2017 in esame è divenuto privo d’oggetto e deve, di
conseguenza, essere stralciato dai ruoli.
3.
Il gravame
26.10.2017
è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d’oggetto.
Vista la particolarità del caso, non si prelevano
tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 382, 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e
25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il gravame 26.10.2017 è stralciato dai ruoli in quanto
divenuto privo di oggetto.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Non
si assegnano ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
.
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera