Lexipedia

Decisione

60.2017.312

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 febbraio 2018Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

a. Tra

il 2011 e il 2015 RE 1, cittadino italiano e marocchino, residente in Italia,

ha fatto oggetto di 6 decreti d’accusa emanati dal Ministero pubblico ticinese,

e meglio:

-

il 20.09.2011 (DA __________), in

cui il procuratore pubblico ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di

15 aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna (per totali CHF 450.--);

-

il 4.01.2013 (DAC __________) mediante

cui, essendo stato riconosciuto colpevole di rapina ripetuta, danneggiamento,

guida in stato di inattitudine, elusione di provvedimenti per accertare

l’incapacità alla guida e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, nei suoi

confronti è stata proposta la condanna alla pena pecuniaria di 165 aliquote

giornaliere da CHF 30.-- cadauna (per complessivi CHF 4'500.--, di cui CHF

3'600.-- versati in corso di esecuzione), oltre alla revoca della sospensione

condizionale alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere inflittagli con

decreto 20.09.2011;

-

il 9.12.2013 (DAC __________), con

cui il procuratore pubblico ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di

120 aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna (per complessivi CHF 3'600.--),

per ripetuta guida senza autorizzazione;

-

l’1.01.2014 (DA __________), con

cui gli è stata inflitta una multa di CHF 200.--, per contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti;

-

il 3.03.2014 (DA __________), con

cui gli è stata inflitta una multa di CHF 100.-- per frode dello scotto (di

lieve entità);

-

il 19.08.2015 (DA __________), con

cui gli è stata inflitta una multa di CHF 100.-- per contravvenzione alla LF

sul trasporto di viaggiatori.

b. Con

sentenza 15.12.2016 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1

colpevole di estorsione aggravata (in parte tentata), rapina, infrazione alla LF

sulle armi, come pure di ripetuta infrazione e ripetuta contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti; lo ha quindi condannato alla pena detentiva di 21 mesi, da

espiare, dedotto il carcere preventivo sofferto, nonché al pagamento di una

multa di CHF 200.-- (inc. TPC __________).

c. Con

decisioni 15.02.2017, 12.07.2017 e 4.08.2017 il giudice dei provvedimenti

coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha ordinato il

collocamento di RE 1 in sezione chiusa, avendo valutato un rischio di fuga

nonché di forte recidiva (inc. GPC __________).

Il

giudice ha altresì determinato i seguenti termini d’esecuzione, tenuto conto della

pena detentiva pronunciata dalla Corte criminale (la cui espiazione ha preso

inizio il 15.12.2016), dedotto il carcere preventivo sofferto, così come degli

importi delle pene pecuniarie e delle multe inflittegli rimasti scoperti e il

cui incasso ha avuto esito negativo:

1/3 16.04.2017

1/2 26.08.2017

2/3 10.01.2018

Fine

pena 06.10.2018

d. Con

decisione 28.11.2017 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Berna ha

emesso a carico di RE 1 un divieto d’entrata valido sino al 27.11.2026 (AI 9,

inc. GPC __________).

e. Avvicinandosi

il termine d’esecuzione della pena dei 2/3 il giudice dei provvedimenti coercitivi

ha avviato d’ufficio la procedura volta alla concessione o meno della

liberazione condizionale, richiedendo alle autorità interessate i necessari preavvisi

(AI 2, inc. GPC __________).

f. Preso

atto dei preavvisi della Direzione delle strutture carcerarie cantonali (positivo),

dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (favorevole) così come quello del Servizio

medico e di psichiatria delle strutture carcerarie (in conclusione non sfavorevole),

e dopo audizione del qui reclamante il 7.12.2017 davanti alla segretaria

giudiziaria, il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di

applicazione della pena, con decisione 13.12.2017 ha rifiutato la concessione

della liberazione condizionale.

Il

magistrato, dopo aver riassunto i fatti e ricordato le norme e la

giurisprudenza applicabili, ha concluso per l’assenza in concreto di elementi

atti a fondare una prognosi non sfavorevole circa il rischio di recidiva. Ciò

in considerazione del comportamento non buono tenuto dal reclamante in esecuzione

di pena, a fronte delle tre sanzioni disciplinari pronunciate nei confronti di

quest’ultimo che, a suo parere, non costituirebbero dei casi isolati come

valutato dalla Direzione delle strutture carcerarie, bensì – con

particolare riguardo al consumo di THC durante la detenzione – attesterebbero

l’incapacità del reclamante a mantenersi astinente anche in ambiente protetto. Il

fatto poi che il reclamante è stato tenuto in regime separato per “evitare

ulteriori consumi di stupefacente e quindi preservare la sua salute”

farebbe stato “della difficoltà di RE 1 a conformarsi alle regole penitenziarie

e alle leggi, nonché di una fragilità personale ancora marcata verso gli stupefacenti,

che nel suo caso, come da sua stessa ammissione, hanno portato a comportamenti

illeciti” (decisione 13.12.2017, p. 6).

Il

giudice ha al proposito evidenziato che, in base al parere espresso dal

Servizio psichiatrico delle strutture carcerarie, il disturbo psicotico misto riscontrato

nel reclamante peggiorerebbe con il consumo di sostanze stupefacenti “sino

ad essere, quando si trova in tali condizioni, un pericolo per la sicurezza

pubblica”.

A

fronte poi dell’ultima sanzione disciplinare subita dal reclamante per atti di

violenza contro il personale, il giudice non lo ha, malgrado le di lui

dichiarazioni di ammenda, ritenuto “pronto ad affrontare il mondo esterno,

nonostante il supporto familiare e medico di cui potrà godere in Patria, che

peraltro precedentemente non lo hanno comunque dissuaso dal delinquere”.

Infine il magistrato in relazione ai precedenti penali del reclamante ha

rimarcato un’ “escalation in negativo”, in quanto sfociati nella condanna del

15.12.2016 per “gravi reati contro la persona/la libertà personale (in

particolare estorsione e rapina), tali quindi da mettere in pericolo la

sicurezza altrui” (decisione 13.12.2017, p. 6). A ciò si aggiungerebbe, a

mente del giudice, l’assenza di un qualsivoglia progetto per un’attività

lavorativa.

Infine

il giudice ha comunque tenuto a rimarcare che nel caso in cui sarebbero emersi

degli elementi concreti per una prognosi non sfavorevole (quali ad esempio:

assenza di sanzioni disciplinari per almeno 3 mesi, esistenza di un progetto

lavorativo, presa di contatto con i servizi sociali di Luino), il qui

reclamante avrebbe potuto inoltrare una nuova domanda di liberazione condizionale

alla luce delle nuove circostanze.

g. Con

esposto 20/21.12.2017 RE 1, per il tramite del proprio patrocinatore, insorge

contro la suddetta decisione.

Egli

chiede in particolare di essere posto al beneficio della liberazione condizionale,

rilevando che il comportamento da lui tenuto in detenzione pur “non essendo

stato perfetto”, non è tale da costituire (autonomamente) un ostacolo alla

concessione della liberazione anticipata. Rileva in particolare come l’Ufficio

dell’assistenza riabilitativa, nel proprio rapporto, abbia ritenuto il suo

comportamento in carcere sostanzialmente rispettoso delle regole così come dei

detenuti e del personale. Fuga poi il pericolo di recidiva, evidenziando il

parere favorevole espresso dalla Direzione delle strutture carcerarie così come

dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e dal Servizio psichiatrico delle

strutture carcerarie.

Pone

altresì in evidenza la presenza a __________, comune in cui farà rientro, di un

medico che già lo conosce e che quindi potrà continuare a prestargli le cure

del caso. Parimenti vi risiederebbero i suoi familiari, che gli sarebbero

sempre stati molto vicini durante il periodo di detenzione, e presso i quali egli

tornerebbe a vivere, venendogli così garantito un ambiente conosciuto e

protetto per affrontare al meglio il mondo esterno. Evidenzia inoltre la sua volontà

di emendamento e di procedere alla ricerca di un posto di lavoro.

Infine

chiede di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

Considerandi

1.

1.1.

Il

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP,

RL 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare

le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di

stabilire la relativa procedura.

L'art.

10.

cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

del 20.4.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) conferisce al giudice

dell'applicazione della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti

coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere

la liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).

Contro

tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre

reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali

(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Con il reclamo si possono censurare le

violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),

l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e

l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma

scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o

l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende

impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova

auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente

dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il

diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391

CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF

6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.;6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;

6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid.

3.

;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid.

2.1

).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 20/21.12.2017 alla Corte dei reclami penali (competente

giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 13.12.2017 del giudice dei

provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________) – notificata al reclamante il

14.12.2017

–, è tempestivo, oltre che proponibile.

Le

esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE

1, quale condannato, in espiazione di pena, è legittimato a reclamare ex art.

382.

cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o

alla modifica del giudizio.

Il

reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

In

generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i

due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo

libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena

lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.

L'autorità

competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.

Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto

deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione

condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta

all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).

2.2

La

concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni:

il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena

privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed

almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione

della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli

commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).

La liberazione condizionale è una

modalità d'esecuzione della pena detentiva.

Non costituisce né un diritto, né un

favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di

accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP

I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).

Si tratta della quarta ed ultima fase

del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione

definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid.

2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena

privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione

risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona

condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A.

KUHN, art. 86 CP n. 2).

La

concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo

rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si

contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove

infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono

importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del

31.03

, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3).

2.3

Dal

punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal

precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si

esprime il Messaggio del CF del 21.09.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss,

p. 1800-1802).

Con

l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica:

se prima la liberazione era concessa al detenuto “se si può presumere

ch'egli terrà buona condotta in libertà” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova

disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che

commetterà nuovi crimini o delitti” (art. 86 cpv. 1 CP).

Si

passa in altre parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento

futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF

6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid.

2.1

;6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_900/2010 del 20.12.2010,

consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi

in cui non si arriva a formulare una prognosi certa.

Per

il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente,

così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la

sua validità (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;

6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.;6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV

201, consid. 2.2.).

2.4

La

prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva,

che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del

suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della

commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del

suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le

condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua

liberazione (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;

6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid.

2.1

;6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_206/2011 del 5.07.2011,

consid. 1.4.;6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del

9.07.2009

consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK

Strafrecht I − C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6).

La

natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene

giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante

per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze

nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre

conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro

comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).

Infatti

per determinare se è possibile correre il rischio di recidiva, che implica qualunque

liberazione che sia condizionale o definitiva, bisogna non soltanto considerare

il grado di probabilità che un nuovo reato venga commesso, bensì anche

l’importanza del bene che verrebbe minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva

che si può ammettere nel caso in cui l’autore ha leso la vita o l’integrità

personale delle sue vittime, è minore rispetto al caso in cui egli ha

perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del

13.01

, consid. 3.1.).

Di

fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la

pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà

nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione

condizionale, eventualmente accompagnata dall’assistenza riabilitativa e da

regole di condotta, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non

l'esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015,

consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).

2.5

Per

quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo

comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che

denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per

escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece

essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà

(DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi

alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.01.2007, si

ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione

condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione,

circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr.

Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).

3.

3.1.

Nel

presente caso è pacifico che RE 1 ha, dal 10.01.2018, raggiunto i 2/3

dell’espiazione delle pene inflittegli, così da adempiere il primo presupposto

richiesto dall’art. 86 cpv. 1 CP per la liberazione condizionale.

3.2

Per

quanto attiene al suo comportamento tenuto in carcere, pur non avendo egli

ostacolato la disciplina carceraria in modo così grave da escludere già per

questo la concessione della liberazione condizionale, la sua condotta non è

stata di una irreprensibilità tale da non poterne tenere conto nel contesto

dell’esame della prognosi futura.

Dal

rapporto 20.11.2017 della Direzione delle strutture carcerarie (AI 3, inc. GPC __________),

emerge infatti che durante la sua detenzione – iniziata il 19.07.2016 – egli è stato

oggetto di tre sanzioni disciplinari, e meglio: il 5.05.2017 è stato ammonito,

conseguentemente al suo rifiuto di lavorare; il 13.07.2017 gli sono stati

inflitti 15 giorni di isolamento in cella individuale, in quanto risultato

positivo al consumo di THC. Conseguentemente è stato collocato nel programma di

disoccupazione (STA) e dal 28.07.2017 è stato posto in regime separato fino al

30.10.2017

Infine il 28.09.2017 egli ha subito 4 giorni senza televisore, per

atti di violenza contro il personale. In particolare, secondo quanto precisato

dal patrocinatore del qui reclamante, a seguito del surriferito “lungo

periodo di «isolamento» (RE 1, ndr) avrebbe poi insultato il personale

medico” (reclamo 20/21.12.2017, p. 2).

3.3

3.3.1

Il

giudice dei provvedimenti coercitivi ha negato la liberazione condizionale

avendo concluso per l’esistenza di un concreto rischio di recidiva, in quanto sarebbero

assenti gli elementi atti a fondare una prognosi non sfavorevole. Ciò in

considerazione dei precedenti penali del reclamante (che avrebbero avuto

“un’escalation” in negativo), del comportamento non buono tenuto in carcere, dell’assenza

di un progetto per un’attività lavorativa al suo rilascio nonché della di lui

fragilità personale ancora marcata verso gli stupefacenti, che lo ha portato a

comportamenti illeciti.

Il

reclamante dal canto suo sostiene invece l’esistenza in concreto di elementi a supporto

di una prognosi non sfavorevole, segnatamente il sostegno e la vicinanza dei

propri familiari, l’allontanamento dal suolo svizzero, il comportamento

rispettoso da lui tenuto in carcere verso i codetenuti e il personale di custodia

così come la sua seria volontà di emendamento e di sottoporsi alle cure

necessarie, elementi rilevati altresì nei preavvisi positivi espressi dalle autorità

interpellate.

3.3.2

Nel

rapporto 20.11.2017 la Direzione delle strutture carcerarie cantonali, ritenendo

dal profilo comportamentale – le sanzioni disciplinari inflitte al reclamante dei “casi

isolati”, ha espresso un preavviso non sfavorevole “se confermata la

presa a carico psico-sociale da parte dei servizi di __________”,

precisando altresì che è “da considerare il rischio di recidiva, le modalità

del reinserimento sociale e di abbandono del territorio Nazionale” (AI 3,

inc. GPC __________).

Anche

l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa nel proprio rapporto di data 28.11.2017

ha rilasciato un preavviso favorevole alla liberazione condizionale. In

particolare ha formulato una prognosi positiva in punto al pericolo di

recidiva, in considerazione del costante e determinante supporto affettivo ed

economico (seppure in condizioni non agiate) dimostrato dalla famiglia

d’origine del reclamante residente a __________, pronta altresì a riaccoglierlo

in casa al suo rilascio. Inoltre l’ufficio in questione ha tenuto conto dell’evoluzione

compiuta dal reclamante in detenzione, consistente in una “maggiore

consapevolezza rispetto:

·

ai reati commessi, di cui

oggigiorno riconosce le proprie responsabilità e i fattori di rischio;

·

alle proprie responsabilità

rispetto alla conduzione di una vita sregolata;

·

alle conseguenze del consumo,

che aggravano la malattia e riducono la sua capacità di agire in modo lecito;

·

all’importanza di un seguito

medico-psichiatrico;

·

al determinante ruolo di

sostegno della famiglia;

·

alla decisione di

allontanamento dal nostro territorio;

·

al ruolo deterrente della

carcerazione subita”.

Evoluzione

questa che a parere dell’ufficio sarebbe importante in special modo “per un

giovane affetto da psicosi” (rapporto 28.11.2017 dell’UAR, p. 3, AI 5, inc.

GPC __________).

Il medico responsabile del Servizio di psichiatria

delle strutture carcerarie, nel proprio preavviso del 29.11.2017, ha rilevato che il reclamante soffre di “una

patologia psichiatrica maggiore, nota e trattata da molto tempo”. Più

precisamente si tratterebbe di “un disturbo psicotico misto (schizoaffettivo

bipolare) con episodici scompensi psicotici deliranti particolarmente sensibili

all’abuso di sostanze psicoattive illecite. Questa condizione, facilitata dalle

sostanze allucinogene, rappresenta un certo pericolo per la sicurezza pubblica.

Abbiamo trovato la conferma durante la detenzione quando il detenuto è riuscito

a procurarsi la sostanza a rischio (la canapa). In un primo periodo è stato

trattato con gli psicolettici a deposito, successivamente con le stesse

sostanze in forma per os con un buon successo ma purtroppo rifiutate. Siccome

si trova in un ambiente controllato, non avendo osservato abuso di sostanze non

abbiamo ripreso la somministrazione coattiva poiché non si sono verificati gli

scompensi di un’intensità tale da giustificare un intervento drastico e ci

siamo limitati al monitoraggio. Può darsi che grazie all’astinenza le sue

condizioni ora sono migliorate ed è ipotizzabile che ora egli possa rientrare

in patria dove è stato già seguito dallo psichiatra ed è ben noto ai servizi a __________”.

Su questa base il medico ha concluso la sua valutazione asserendo che

“la concessione della liberazione anticipata sarebbe una buona soluzione che

gli permetterebbe di riprendere il contatto con i curanti in patria” (AI 4,

inc. GPC __________).

3.3.3

Da

quanto in atti si ha che RE 1, cittadino italiano di origine marocchina, è cresciuto

in seno ad una famiglia di condizioni socio-economiche non agiate, residente

nella fascia di confine, composta dalla madre (casalinga), dal padre (di professione

cuoco in un ristorante nei pressi di __________), e da due fratelli (di 8 e di

21.

anni), che gli sono sempre stati vicini, dandogli sostegno anche nel periodo

di detenzione.

Non

ha concluso una formazione: ha terminato le scuole elementari, ma nel seguito ha

frequentato soltanto la prima media e un anno di formazione professionale

presso il Centro di formazione professionale di __________. Ha pure svolto

alcuni stages e ha lavorato saltuariamente come operaio, cameriere e frigorista.

Nel

settembre 2011, all’età di 21 anni, RE 1 è oggetto di un primo decreto d’accusa

da parte della procura pubblica ticinese, a cui hanno fatto seguito nei

successivi quattro anni ulteriori 5 decreti d’accusa, dove egli si è visto

infliggere delle pene pecuniarie e delle multe prevalentemente per reati contro

il patrimonio e/o della circolazione stradale, come pure per consumi di sostanze

stupefacenti. Pene pecuniarie e multe, che essendo rimaste per la maggior parte

impagate, sono state commutate in pena detentiva sostitutiva andata ad

aggiungersi all’attuale sanzione per cui egli si trova oggi in carcere. Infatti

il 19.07.2016 egli è stato arrestato in quanto, armato con due bastoni da combattimento,

aveva minacciato la responsabile di un’edicola del __________, per farsi

consegnare del denaro. Sempre la notte sul 19.07.2016 egli aveva colpito con

pugni al volto, causandogli un trauma cranico, un giovane affetto da disturbi

di natura psichica e tossicodipendente, suo conoscente, al quale già in 9

precedenti occasioni aveva estorto con la minaccia del denaro e prima di ciò

gli procurava e vendeva cocaina. Il 15.12.2016 egli è quindi comparso davanti

ad una Corte delle assise criminali che lo ha condannato alla pena detentiva di

21.

mesi da espiare, oltre alla multa di CHF 200.--, per estorsione aggravata,

rapina, infrazione alla LF sulle armi, infrazione e contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti.

RE

1.

si ritrova quindi all’età di 27 anni senza una formazione scolastica e professionale

compiuta e con solo saltuarie esperienze lavorative, che anche in carcere non

ha migliorato. La patologia di cui soffre da lungo tempo, evidenziata nel rapporto

del Servizio di psichiatria delle strutture carcerarie, per la quale necessita

di un trattamento farmacologico, lo porta a manifestare degli episodici

scompensi psicotici deliranti che vengono aggravati dal consumo di sostanze

stupefacenti, segnatamente il THC, costituendo pertanto un certo pericolo per

la sicurezza pubblica. Il reclamante stesso, nella sua audizione del 13.12.2017

in cui nondimeno rileva di aver preso coscienza delle proprie responsabilità,

di voler fare rientro presso la propria famiglia, di voler restare pulito e

sottoporsi regolarmente al trattamento medico impartitogli (per via orale) dallo

psichiatra di __________ presso cui già era in cura –, ha

riconosciuto che gli atti illeciti da lui commessi sono da mettere in relazione

al fatto di non aver voluto per un certo periodo assumere i medicamenti a lui

prescritti per la sua malattia, abusando nel contempo di sostanze stupefacenti.

Pertanto

nella particolare situazione personale e di salute del reclamante, l’abuso di

sostanze psicoattive illecite influisce in modo tale sul suo comportamento, da

mettere concretamente a rischio la sicurezza pubblica. Per quanto lo riguarda poi,

da quanto in atti, in caso di consumo di droghe, la sua patologia può essere

trattata con successo soltanto con l’assunzione dei medicamenti per endovena

(non bastando infatti il trattamento per via orale), a cui però egli si è rifiutato

e si rifiuta di sottoporsi. Ciò rende la sua completa astinenza di primordiale

importanza.

Il

reclamante ha dato atto, che durante la sua detenzione nel luglio 2017 all’arrivo

di “un compagno di cella che giungeva da un altro cantone e saputo che lui

aveva qualcosa da fumare (…) ho avuto una ricaduta” (verbale

audizione 7.12.2017 di RE 1, p. 1, AI 8, inc. GPC 400.2017.91).

Ora,

se è pur vero che in carcere vi è stato un unico episodio di questo genere, non

si può fare astrazione del fatto che il reclamante, anche in un ambiente protetto,

sotto monitoraggio del servizio medico, consapevole delle conseguenze dell’abuso

di sostanze psicoattive sul suo comportamento, e ormai a distanza di un anno

dalla sua incarcerazione, ha approfittato dell’occasione a lui presentatasi, per

ricadere nel pericoloso consumo di sostanze stupefacenti. A seguito di ciò egli

ha poi dovuto essere posto in regime separato – onde evitare il rischio di

ulteriori ricadute e per preservare la sua salute – per il periodo

di tre mesi, andati a terminare appena un mese e mezzo prima del giudizio qui

impugnato. Regime separato questo che egli inoltre non ha facilmente accettato,

se si pon mente alla sanzione disciplinare inflittagli nel settembre 2017 per

insulti al personale medico.

Ciò

non può che corroborare – come rettamente valutato dal giudice dei provvedimenti

coercitivi – la fragilità personale del reclamante verso il

consumo di sostanze psicoattive e la di lui difficoltà a conformarsi alle

regole di una vita ordinata, a discapito di una prognosi non sfavorevole circa

il pericolo di recidiva. Allo stato attuale né l’asserito sostegno della sua

famiglia d’origine, né la prevista ripresa del trattamento medico presso lo

psichiatra del luogo dove farà rientro – peraltro già in essere prima del suo arresto ma che non

lo hanno trattenuto dal commettere reati aggravatisi al punto da manifestare

violenza verso terzi allo scopo di conseguire illecitamente del denaro – non sono

sufficienti a ridurre l’alto rischio di ricaduta nei consumi di sostanza stupefacente

e quindi in comportamenti illeciti, con messa in pericolo della sicurezza

pubblica.

Pur

dando atto di tutti i suoi asseriti buoni propositi, egli allo stadio del

giudizio impugnato, farebbe rientro in una situazione familiare, economica e

professionale, in buona sostanza simile a quella precedente il suo arresto,

senza una concreta prospettiva lavorativa né in patria, e ancor meno nel nostro

paese, in quanto colpito da un divieto d’entrata valido sino al 27.11.2026. Pure

la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), nella propria decisione, ha evidenziato

l’assenza in concreto di un pronostico favorevole “poiché il rischio di

recidiva, come ampiamente dimostrato dai fatti, è da considerarsi importante”.

Ciò con particolare riguardo alla “gravità dei reati commessi

dall’interessato, del loro ripetersi ed aggravarsi nel tempo, tenuto inoltre

conto che lo stesso ha dapprima approfittato dell’amicizia che lo legava alla

vittima ed in seguito dei di lei disturbi psichici”, venendo egli così a

rappresentare “una minaccia reale ed attuale di gravità tale da incidere

sull’ordine e la sicurezza pubblici della Svizzera” (decisione 28.11.2017

della SEM, p. 2, AI 9, inc. GPC __________).

In

conclusione questa Corte, per tutto quanto visto, conferma l’assenza in concreto

di elementi a sostegno di una prognosi non sfavorevole circa il pericolo di

recidiva, come valutato dal giudice dei provvedimenti coercitivi nel giudizio

qui avversato, che ha quindi da essere tutelato.

4.

4.1.

Il

reclamante postula in questa sede di essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria, evidenziando di non disporre delle risorse finanziarie necessarie

e di non essere stato in grado di percepire la portata della propria impugnativa.

4.2

A seguito dell’entrata in vigore

del CPP l’1.01.2011, si è reso necessario adattare il diritto cantonale al diritto

federale.

In

materia di assistenza giudiziaria è stata abrogata la legge (cantonale) del 3.06.2002

sul patrocinio d'ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag), è stata modificata

la LEPM (con l'abolizione del cpv. 2 dell'art. 11 che lasciava al giudice

dell'applicazione della pena la competenza a decidere sull'istanza di

ammissione al patrocinio d'ufficio e al gratuito patrocinio) ed è stata emanata

una nuova legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG)

del 15.03.2011 (RL 3.1.1.7, in vigore retroattivamente all’1.01.2011), tendente

a disciplinare questi due istituti nelle materie in cui i cantoni hanno

mantenuto la loro competenza a legiferare; è il caso dell'esecuzione delle pene

e delle misure in base all'art. 439 cpv. 1 CPP, ed in particolare delle

procedure davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di

applicazione della pena (cfr. Messaggio n. 6407 del 12.10.2010 sulla LAG, p. 1).

Giusta

l'art. 10 LAG l'autorità competente a concedere l'assistenza giudiziaria e a

designare il patrocinatore d'ufficio è quella del merito. Ne discende la

competenza di questa Corte a decidere sull'istanza di assistenza giudiziaria e

di gratuito patrocinio formulata in questa sede dal qui reclamante, in base

alle nuove normative in vigore dall’1.01.2011.

Il

diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio discendono

dall’art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei

mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non

sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora la

presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

4.3

Nel

caso qui in esame, anche in queste sede, si conferma la difficile situazione

economica in cui versa il reclamante, già valutata nel giudizio di merito, per

cui gli è valsa la nomina di un difensore d’ufficio.

Pur

essendo quella della liberazione condizionale una procedura condotta d’ufficio

e ritenuto che questa Corte – come visto ai considerandi che precedono – è tenuta ad

applicare il diritto penale d’ufficio indipendentemente dalle conclusioni o

dalle motivazioni addotte dalle parti, considerata altresì la particolare situazione

personale e di salute del reclamante, l’assistenza di un legale appariva

necessaria per una migliore tutela dei suoi interessi. Inoltre la complessità

della sua situazione personale come pure il bene giuridico in discussione e la

presenza di preavvisi non sfavorevoli, non facevano apparire d’acchito la causa

priva di probabilità di successo.

In

tali circostanze si giustifica la concessione in concreto dell’assistenza giudiziaria

e del gratuito patrocinio, ed al patrocinatore di RE 1 è riconosciuto il versamento

di un’adeguata indennità per la presente procedura.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 379 segg., 393 segg. 439

cpv. 1 CPP, la LEPM, la LAG, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

domanda di assistenza giudiziaria è accolta e al patrocinatore di RE 1, avv. PR

1, è riconosciuto il versamento di un importo di CHF 500.-- (cinquecento) a titolo

di indennità per la procedura di reclamo davanti a questa Corte.

3. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

4. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera