60.2017.312
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5 febbraio 2018Italiano28 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.312
Lugano
5 febbraio 2018/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 20/21.12.2017 presentato
da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 13.12.2017 del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Ursula Züblin, sedente in materia di applicazione
della pena, mediante la quale non gli ha concesso il beneficio della liberazione
condizionale (inc. GPC __________);
preso atto dello scritto 22.12.2017 del procuratore
pubblico, mediante il quale comunica di non avere osservazioni particolari da
formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;
preso altresì atto dello scritto 27/28.12.2017 del
giudice dei provvedimenti coercitivi, con cui rinuncia a presentare
osservazioni, rinviando ai considerandi della decisione impugnata;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Tra
il 2011 e il 2015 RE 1, cittadino italiano e marocchino, residente in Italia,
ha fatto oggetto di 6 decreti d’accusa emanati dal Ministero pubblico ticinese,
e meglio:
-
il 20.09.2011 (DA __________), in
cui il procuratore pubblico ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di
15 aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna (per totali CHF 450.--);
-
il 4.01.2013 (DAC __________) mediante
cui, essendo stato riconosciuto colpevole di rapina ripetuta, danneggiamento,
guida in stato di inattitudine, elusione di provvedimenti per accertare
l’incapacità alla guida e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, nei suoi
confronti è stata proposta la condanna alla pena pecuniaria di 165 aliquote
giornaliere da CHF 30.-- cadauna (per complessivi CHF 4'500.--, di cui CHF
3'600.-- versati in corso di esecuzione), oltre alla revoca della sospensione
condizionale alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere inflittagli con
decreto 20.09.2011;
-
il 9.12.2013 (DAC __________), con
cui il procuratore pubblico ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di
120 aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna (per complessivi CHF 3'600.--),
per ripetuta guida senza autorizzazione;
-
l’1.01.2014 (DA __________), con
cui gli è stata inflitta una multa di CHF 200.--, per contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti;
-
il 3.03.2014 (DA __________), con
cui gli è stata inflitta una multa di CHF 100.-- per frode dello scotto (di
lieve entità);
-
il 19.08.2015 (DA __________), con
cui gli è stata inflitta una multa di CHF 100.-- per contravvenzione alla LF
sul trasporto di viaggiatori.
b. Con
sentenza 15.12.2016 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1
colpevole di estorsione aggravata (in parte tentata), rapina, infrazione alla LF
sulle armi, come pure di ripetuta infrazione e ripetuta contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti; lo ha quindi condannato alla pena detentiva di 21 mesi, da
espiare, dedotto il carcere preventivo sofferto, nonché al pagamento di una
multa di CHF 200.-- (inc. TPC __________).
c. Con
decisioni 15.02.2017, 12.07.2017 e 4.08.2017 il giudice dei provvedimenti
coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha ordinato il
collocamento di RE 1 in sezione chiusa, avendo valutato un rischio di fuga
nonché di forte recidiva (inc. GPC __________).
Il
giudice ha altresì determinato i seguenti termini d’esecuzione, tenuto conto della
pena detentiva pronunciata dalla Corte criminale (la cui espiazione ha preso
inizio il 15.12.2016), dedotto il carcere preventivo sofferto, così come degli
importi delle pene pecuniarie e delle multe inflittegli rimasti scoperti e il
cui incasso ha avuto esito negativo:
1/3 16.04.2017
1/2 26.08.2017
2/3 10.01.2018
Fine
pena 06.10.2018
d. Con
decisione 28.11.2017 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Berna ha
emesso a carico di RE 1 un divieto d’entrata valido sino al 27.11.2026 (AI 9,
inc. GPC __________).
e. Avvicinandosi
il termine d’esecuzione della pena dei 2/3 il giudice dei provvedimenti coercitivi
ha avviato d’ufficio la procedura volta alla concessione o meno della
liberazione condizionale, richiedendo alle autorità interessate i necessari preavvisi
(AI 2, inc. GPC __________).
f. Preso
atto dei preavvisi della Direzione delle strutture carcerarie cantonali (positivo),
dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (favorevole) così come quello del Servizio
medico e di psichiatria delle strutture carcerarie (in conclusione non sfavorevole),
e dopo audizione del qui reclamante il 7.12.2017 davanti alla segretaria
giudiziaria, il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di
applicazione della pena, con decisione 13.12.2017 ha rifiutato la concessione
della liberazione condizionale.
Il
magistrato, dopo aver riassunto i fatti e ricordato le norme e la
giurisprudenza applicabili, ha concluso per l’assenza in concreto di elementi
atti a fondare una prognosi non sfavorevole circa il rischio di recidiva. Ciò
in considerazione del comportamento non buono tenuto dal reclamante in esecuzione
di pena, a fronte delle tre sanzioni disciplinari pronunciate nei confronti di
quest’ultimo che, a suo parere, non costituirebbero dei casi isolati come
valutato dalla Direzione delle strutture carcerarie, bensì – con
particolare riguardo al consumo di THC durante la detenzione – attesterebbero
l’incapacità del reclamante a mantenersi astinente anche in ambiente protetto. Il
fatto poi che il reclamante è stato tenuto in regime separato per “evitare
ulteriori consumi di stupefacente e quindi preservare la sua salute”
farebbe stato “della difficoltà di RE 1 a conformarsi alle regole penitenziarie
e alle leggi, nonché di una fragilità personale ancora marcata verso gli stupefacenti,
che nel suo caso, come da sua stessa ammissione, hanno portato a comportamenti
illeciti” (decisione 13.12.2017, p. 6).
Il
giudice ha al proposito evidenziato che, in base al parere espresso dal
Servizio psichiatrico delle strutture carcerarie, il disturbo psicotico misto riscontrato
nel reclamante peggiorerebbe con il consumo di sostanze stupefacenti “sino
ad essere, quando si trova in tali condizioni, un pericolo per la sicurezza
pubblica”.
A
fronte poi dell’ultima sanzione disciplinare subita dal reclamante per atti di
violenza contro il personale, il giudice non lo ha, malgrado le di lui
dichiarazioni di ammenda, ritenuto “pronto ad affrontare il mondo esterno,
nonostante il supporto familiare e medico di cui potrà godere in Patria, che
peraltro precedentemente non lo hanno comunque dissuaso dal delinquere”.
Infine il magistrato in relazione ai precedenti penali del reclamante ha
rimarcato un’ “escalation in negativo”, in quanto sfociati nella condanna del
15.12.2016 per “gravi reati contro la persona/la libertà personale (in
particolare estorsione e rapina), tali quindi da mettere in pericolo la
sicurezza altrui” (decisione 13.12.2017, p. 6). A ciò si aggiungerebbe, a
mente del giudice, l’assenza di un qualsivoglia progetto per un’attività
lavorativa.
Infine
il giudice ha comunque tenuto a rimarcare che nel caso in cui sarebbero emersi
degli elementi concreti per una prognosi non sfavorevole (quali ad esempio:
assenza di sanzioni disciplinari per almeno 3 mesi, esistenza di un progetto
lavorativo, presa di contatto con i servizi sociali di Luino), il qui
reclamante avrebbe potuto inoltrare una nuova domanda di liberazione condizionale
alla luce delle nuove circostanze.
g. Con
esposto 20/21.12.2017 RE 1, per il tramite del proprio patrocinatore, insorge
contro la suddetta decisione.
Egli
chiede in particolare di essere posto al beneficio della liberazione condizionale,
rilevando che il comportamento da lui tenuto in detenzione pur “non essendo
stato perfetto”, non è tale da costituire (autonomamente) un ostacolo alla
concessione della liberazione anticipata. Rileva in particolare come l’Ufficio
dell’assistenza riabilitativa, nel proprio rapporto, abbia ritenuto il suo
comportamento in carcere sostanzialmente rispettoso delle regole così come dei
detenuti e del personale. Fuga poi il pericolo di recidiva, evidenziando il
parere favorevole espresso dalla Direzione delle strutture carcerarie così come
dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e dal Servizio psichiatrico delle
strutture carcerarie.
Pone
altresì in evidenza la presenza a __________, comune in cui farà rientro, di un
medico che già lo conosce e che quindi potrà continuare a prestargli le cure
del caso. Parimenti vi risiederebbero i suoi familiari, che gli sarebbero
sempre stati molto vicini durante il periodo di detenzione, e presso i quali egli
tornerebbe a vivere, venendogli così garantito un ambiente conosciuto e
protetto per affrontare al meglio il mondo esterno. Evidenzia inoltre la sua volontà
di emendamento e di procedere alla ricerca di un posto di lavoro.
Infine
chiede di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Considerandi
1.
1.1.
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP,
RL 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare
le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di
stabilire la relativa procedura.
L'art.
10.
cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
del 20.4.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) conferisce al giudice
dell'applicazione della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti
coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere
la liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).
Contro
tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre
reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali
(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Con il reclamo si possono censurare le
violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e
l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma
scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o
l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende
impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova
auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente
dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il
diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391
CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF
6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.;6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;
6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid.
3.
;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid.
2.1
).
1.2
Il
gravame, inoltrato il 20/21.12.2017 alla Corte dei reclami penali (competente
giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 13.12.2017 del giudice dei
provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________) – notificata al reclamante il
14.12.2017
–, è tempestivo, oltre che proponibile.
Le
esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE
1, quale condannato, in espiazione di pena, è legittimato a reclamare ex art.
382.
cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o
alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
In
generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i
due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo
libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena
lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
L'autorità
competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.
Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto
deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione
condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta
all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).
2.2
La
concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni:
il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena
privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed
almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione
della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli
commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).
La liberazione condizionale è una
modalità d'esecuzione della pena detentiva.
Non costituisce né un diritto, né un
favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di
accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP
I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).
Si tratta della quarta ed ultima fase
del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione
definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid.
2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena
privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione
risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona
condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A.
KUHN, art. 86 CP n. 2).
La
concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo
rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si
contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove
infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono
importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del
31.03
, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3).
2.3
Dal
punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal
precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si
esprime il Messaggio del CF del 21.09.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss,
p. 1800-1802).
Con
l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica:
se prima la liberazione era concessa al detenuto “se si può presumere
ch'egli terrà buona condotta in libertà” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova
disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che
commetterà nuovi crimini o delitti” (art. 86 cpv. 1 CP).
Si
passa in altre parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento
futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF
6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid.
2.1
;6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_900/2010 del 20.12.2010,
consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi
in cui non si arriva a formulare una prognosi certa.
Per
il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente,
così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la
sua validità (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;
6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.;6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV
201, consid. 2.2.).
2.4
La
prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva,
che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del
suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della
commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del
suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le
condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua
liberazione (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;
6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid.
2.1
;6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_206/2011 del 5.07.2011,
consid. 1.4.;6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del
9.07.2009
consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK
Strafrecht I − C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6).
La
natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene
giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante
per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze
nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre
conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro
comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).
Infatti
per determinare se è possibile correre il rischio di recidiva, che implica qualunque
liberazione che sia condizionale o definitiva, bisogna non soltanto considerare
il grado di probabilità che un nuovo reato venga commesso, bensì anche
l’importanza del bene che verrebbe minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva
che si può ammettere nel caso in cui l’autore ha leso la vita o l’integrità
personale delle sue vittime, è minore rispetto al caso in cui egli ha
perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del
13.01
, consid. 3.1.).
Di
fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la
pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà
nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione
condizionale, eventualmente accompagnata dall’assistenza riabilitativa e da
regole di condotta, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non
l'esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015,
consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).
2.5
Per
quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo
comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che
denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per
escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece
essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà
(DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi
alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.01.2007, si
ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione
condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione,
circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr.
Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).
3.
3.1.
Nel
presente caso è pacifico che RE 1 ha, dal 10.01.2018, raggiunto i 2/3
dell’espiazione delle pene inflittegli, così da adempiere il primo presupposto
richiesto dall’art. 86 cpv. 1 CP per la liberazione condizionale.
3.2
Per
quanto attiene al suo comportamento tenuto in carcere, pur non avendo egli
ostacolato la disciplina carceraria in modo così grave da escludere già per
questo la concessione della liberazione condizionale, la sua condotta non è
stata di una irreprensibilità tale da non poterne tenere conto nel contesto
dell’esame della prognosi futura.
Dal
rapporto 20.11.2017 della Direzione delle strutture carcerarie (AI 3, inc. GPC __________),
emerge infatti che durante la sua detenzione – iniziata il 19.07.2016 – egli è stato
oggetto di tre sanzioni disciplinari, e meglio: il 5.05.2017 è stato ammonito,
conseguentemente al suo rifiuto di lavorare; il 13.07.2017 gli sono stati
inflitti 15 giorni di isolamento in cella individuale, in quanto risultato
positivo al consumo di THC. Conseguentemente è stato collocato nel programma di
disoccupazione (STA) e dal 28.07.2017 è stato posto in regime separato fino al
30.10.2017
Infine il 28.09.2017 egli ha subito 4 giorni senza televisore, per
atti di violenza contro il personale. In particolare, secondo quanto precisato
dal patrocinatore del qui reclamante, a seguito del surriferito “lungo
periodo di «isolamento» (RE 1, ndr) avrebbe poi insultato il personale
medico” (reclamo 20/21.12.2017, p. 2).
3.3
3.3.1
Il
giudice dei provvedimenti coercitivi ha negato la liberazione condizionale
avendo concluso per l’esistenza di un concreto rischio di recidiva, in quanto sarebbero
assenti gli elementi atti a fondare una prognosi non sfavorevole. Ciò in
considerazione dei precedenti penali del reclamante (che avrebbero avuto
“un’escalation” in negativo), del comportamento non buono tenuto in carcere, dell’assenza
di un progetto per un’attività lavorativa al suo rilascio nonché della di lui
fragilità personale ancora marcata verso gli stupefacenti, che lo ha portato a
comportamenti illeciti.
Il
reclamante dal canto suo sostiene invece l’esistenza in concreto di elementi a supporto
di una prognosi non sfavorevole, segnatamente il sostegno e la vicinanza dei
propri familiari, l’allontanamento dal suolo svizzero, il comportamento
rispettoso da lui tenuto in carcere verso i codetenuti e il personale di custodia
così come la sua seria volontà di emendamento e di sottoporsi alle cure
necessarie, elementi rilevati altresì nei preavvisi positivi espressi dalle autorità
interpellate.
3.3.2
Nel
rapporto 20.11.2017 la Direzione delle strutture carcerarie cantonali, ritenendo
–
dal profilo comportamentale – le sanzioni disciplinari inflitte al reclamante dei “casi
isolati”, ha espresso un preavviso non sfavorevole “se confermata la
presa a carico psico-sociale da parte dei servizi di __________”,
precisando altresì che è “da considerare il rischio di recidiva, le modalità
del reinserimento sociale e di abbandono del territorio Nazionale” (AI 3,
inc. GPC __________).
Anche
l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa nel proprio rapporto di data 28.11.2017
ha rilasciato un preavviso favorevole alla liberazione condizionale. In
particolare ha formulato una prognosi positiva in punto al pericolo di
recidiva, in considerazione del costante e determinante supporto affettivo ed
economico (seppure in condizioni non agiate) dimostrato dalla famiglia
d’origine del reclamante residente a __________, pronta altresì a riaccoglierlo
in casa al suo rilascio. Inoltre l’ufficio in questione ha tenuto conto dell’evoluzione
compiuta dal reclamante in detenzione, consistente in una “maggiore
consapevolezza rispetto:
·
ai reati commessi, di cui
oggigiorno riconosce le proprie responsabilità e i fattori di rischio;
·
alle proprie responsabilità
rispetto alla conduzione di una vita sregolata;
·
alle conseguenze del consumo,
che aggravano la malattia e riducono la sua capacità di agire in modo lecito;
·
all’importanza di un seguito
medico-psichiatrico;
·
al determinante ruolo di
sostegno della famiglia;
·
alla decisione di
allontanamento dal nostro territorio;
·
al ruolo deterrente della
carcerazione subita”.
Evoluzione
questa che a parere dell’ufficio sarebbe importante in special modo “per un
giovane affetto da psicosi” (rapporto 28.11.2017 dell’UAR, p. 3, AI 5, inc.
GPC __________).
Il medico responsabile del Servizio di psichiatria
delle strutture carcerarie, nel proprio preavviso del 29.11.2017, ha rilevato che il reclamante soffre di “una
patologia psichiatrica maggiore, nota e trattata da molto tempo”. Più
precisamente si tratterebbe di “un disturbo psicotico misto (schizoaffettivo
bipolare) con episodici scompensi psicotici deliranti particolarmente sensibili
all’abuso di sostanze psicoattive illecite. Questa condizione, facilitata dalle
sostanze allucinogene, rappresenta un certo pericolo per la sicurezza pubblica.
Abbiamo trovato la conferma durante la detenzione quando il detenuto è riuscito
a procurarsi la sostanza a rischio (la canapa). In un primo periodo è stato
trattato con gli psicolettici a deposito, successivamente con le stesse
sostanze in forma per os con un buon successo ma purtroppo rifiutate. Siccome
si trova in un ambiente controllato, non avendo osservato abuso di sostanze non
abbiamo ripreso la somministrazione coattiva poiché non si sono verificati gli
scompensi di un’intensità tale da giustificare un intervento drastico e ci
siamo limitati al monitoraggio. Può darsi che grazie all’astinenza le sue
condizioni ora sono migliorate ed è ipotizzabile che ora egli possa rientrare
in patria dove è stato già seguito dallo psichiatra ed è ben noto ai servizi a __________”.
Su questa base il medico ha concluso la sua valutazione asserendo che
“la concessione della liberazione anticipata sarebbe una buona soluzione che
gli permetterebbe di riprendere il contatto con i curanti in patria” (AI 4,
inc. GPC __________).
3.3.3
Da
quanto in atti si ha che RE 1, cittadino italiano di origine marocchina, è cresciuto
in seno ad una famiglia di condizioni socio-economiche non agiate, residente
nella fascia di confine, composta dalla madre (casalinga), dal padre (di professione
cuoco in un ristorante nei pressi di __________), e da due fratelli (di 8 e di
21.
anni), che gli sono sempre stati vicini, dandogli sostegno anche nel periodo
di detenzione.
Non
ha concluso una formazione: ha terminato le scuole elementari, ma nel seguito ha
frequentato soltanto la prima media e un anno di formazione professionale
presso il Centro di formazione professionale di __________. Ha pure svolto
alcuni stages e ha lavorato saltuariamente come operaio, cameriere e frigorista.
Nel
settembre 2011, all’età di 21 anni, RE 1 è oggetto di un primo decreto d’accusa
da parte della procura pubblica ticinese, a cui hanno fatto seguito nei
successivi quattro anni ulteriori 5 decreti d’accusa, dove egli si è visto
infliggere delle pene pecuniarie e delle multe prevalentemente per reati contro
il patrimonio e/o della circolazione stradale, come pure per consumi di sostanze
stupefacenti. Pene pecuniarie e multe, che essendo rimaste per la maggior parte
impagate, sono state commutate in pena detentiva sostitutiva andata ad
aggiungersi all’attuale sanzione per cui egli si trova oggi in carcere. Infatti
il 19.07.2016 egli è stato arrestato in quanto, armato con due bastoni da combattimento,
aveva minacciato la responsabile di un’edicola del __________, per farsi
consegnare del denaro. Sempre la notte sul 19.07.2016 egli aveva colpito con
pugni al volto, causandogli un trauma cranico, un giovane affetto da disturbi
di natura psichica e tossicodipendente, suo conoscente, al quale già in 9
precedenti occasioni aveva estorto con la minaccia del denaro e prima di ciò
gli procurava e vendeva cocaina. Il 15.12.2016 egli è quindi comparso davanti
ad una Corte delle assise criminali che lo ha condannato alla pena detentiva di
21.
mesi da espiare, oltre alla multa di CHF 200.--, per estorsione aggravata,
rapina, infrazione alla LF sulle armi, infrazione e contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti.
RE
1.
si ritrova quindi all’età di 27 anni senza una formazione scolastica e professionale
compiuta e con solo saltuarie esperienze lavorative, che anche in carcere non
ha migliorato. La patologia di cui soffre da lungo tempo, evidenziata nel rapporto
del Servizio di psichiatria delle strutture carcerarie, per la quale necessita
di un trattamento farmacologico, lo porta a manifestare degli episodici
scompensi psicotici deliranti che vengono aggravati dal consumo di sostanze
stupefacenti, segnatamente il THC, costituendo pertanto un certo pericolo per
la sicurezza pubblica. Il reclamante stesso, nella sua audizione del 13.12.2017
–
in cui nondimeno rileva di aver preso coscienza delle proprie responsabilità,
di voler fare rientro presso la propria famiglia, di voler restare pulito e
sottoporsi regolarmente al trattamento medico impartitogli (per via orale) dallo
psichiatra di __________ presso cui già era in cura –, ha
riconosciuto che gli atti illeciti da lui commessi sono da mettere in relazione
al fatto di non aver voluto per un certo periodo assumere i medicamenti a lui
prescritti per la sua malattia, abusando nel contempo di sostanze stupefacenti.
Pertanto
nella particolare situazione personale e di salute del reclamante, l’abuso di
sostanze psicoattive illecite influisce in modo tale sul suo comportamento, da
mettere concretamente a rischio la sicurezza pubblica. Per quanto lo riguarda poi,
da quanto in atti, in caso di consumo di droghe, la sua patologia può essere
trattata con successo soltanto con l’assunzione dei medicamenti per endovena
(non bastando infatti il trattamento per via orale), a cui però egli si è rifiutato
e si rifiuta di sottoporsi. Ciò rende la sua completa astinenza di primordiale
importanza.
Il
reclamante ha dato atto, che durante la sua detenzione nel luglio 2017 all’arrivo
di “un compagno di cella che giungeva da un altro cantone e saputo che lui
aveva qualcosa da fumare (…) ho avuto una ricaduta” (verbale
audizione 7.12.2017 di RE 1, p. 1, AI 8, inc. GPC 400.2017.91).
Ora,
se è pur vero che in carcere vi è stato un unico episodio di questo genere, non
si può fare astrazione del fatto che il reclamante, anche in un ambiente protetto,
sotto monitoraggio del servizio medico, consapevole delle conseguenze dell’abuso
di sostanze psicoattive sul suo comportamento, e ormai a distanza di un anno
dalla sua incarcerazione, ha approfittato dell’occasione a lui presentatasi, per
ricadere nel pericoloso consumo di sostanze stupefacenti. A seguito di ciò egli
ha poi dovuto essere posto in regime separato – onde evitare il rischio di
ulteriori ricadute e per preservare la sua salute – per il periodo
di tre mesi, andati a terminare appena un mese e mezzo prima del giudizio qui
impugnato. Regime separato questo che egli inoltre non ha facilmente accettato,
se si pon mente alla sanzione disciplinare inflittagli nel settembre 2017 per
insulti al personale medico.
Ciò
non può che corroborare – come rettamente valutato dal giudice dei provvedimenti
coercitivi – la fragilità personale del reclamante verso il
consumo di sostanze psicoattive e la di lui difficoltà a conformarsi alle
regole di una vita ordinata, a discapito di una prognosi non sfavorevole circa
il pericolo di recidiva. Allo stato attuale né l’asserito sostegno della sua
famiglia d’origine, né la prevista ripresa del trattamento medico presso lo
psichiatra del luogo dove farà rientro – peraltro già in essere prima del suo arresto ma che non
lo hanno trattenuto dal commettere reati aggravatisi al punto da manifestare
violenza verso terzi allo scopo di conseguire illecitamente del denaro – non sono
sufficienti a ridurre l’alto rischio di ricaduta nei consumi di sostanza stupefacente
e quindi in comportamenti illeciti, con messa in pericolo della sicurezza
pubblica.
Pur
dando atto di tutti i suoi asseriti buoni propositi, egli allo stadio del
giudizio impugnato, farebbe rientro in una situazione familiare, economica e
professionale, in buona sostanza simile a quella precedente il suo arresto,
senza una concreta prospettiva lavorativa né in patria, e ancor meno nel nostro
paese, in quanto colpito da un divieto d’entrata valido sino al 27.11.2026. Pure
la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), nella propria decisione, ha evidenziato
l’assenza in concreto di un pronostico favorevole “poiché il rischio di
recidiva, come ampiamente dimostrato dai fatti, è da considerarsi importante”.
Ciò con particolare riguardo alla “gravità dei reati commessi
dall’interessato, del loro ripetersi ed aggravarsi nel tempo, tenuto inoltre
conto che lo stesso ha dapprima approfittato dell’amicizia che lo legava alla
vittima ed in seguito dei di lei disturbi psichici”, venendo egli così a
rappresentare “una minaccia reale ed attuale di gravità tale da incidere
sull’ordine e la sicurezza pubblici della Svizzera” (decisione 28.11.2017
della SEM, p. 2, AI 9, inc. GPC __________).
In
conclusione questa Corte, per tutto quanto visto, conferma l’assenza in concreto
di elementi a sostegno di una prognosi non sfavorevole circa il pericolo di
recidiva, come valutato dal giudice dei provvedimenti coercitivi nel giudizio
qui avversato, che ha quindi da essere tutelato.
4.
4.1.
Il
reclamante postula in questa sede di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria, evidenziando di non disporre delle risorse finanziarie necessarie
e di non essere stato in grado di percepire la portata della propria impugnativa.
4.2
A seguito dell’entrata in vigore
del CPP l’1.01.2011, si è reso necessario adattare il diritto cantonale al diritto
federale.
In
materia di assistenza giudiziaria è stata abrogata la legge (cantonale) del 3.06.2002
sul patrocinio d'ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag), è stata modificata
la LEPM (con l'abolizione del cpv. 2 dell'art. 11 che lasciava al giudice
dell'applicazione della pena la competenza a decidere sull'istanza di
ammissione al patrocinio d'ufficio e al gratuito patrocinio) ed è stata emanata
una nuova legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG)
del 15.03.2011 (RL 3.1.1.7, in vigore retroattivamente all’1.01.2011), tendente
a disciplinare questi due istituti nelle materie in cui i cantoni hanno
mantenuto la loro competenza a legiferare; è il caso dell'esecuzione delle pene
e delle misure in base all'art. 439 cpv. 1 CPP, ed in particolare delle
procedure davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di
applicazione della pena (cfr. Messaggio n. 6407 del 12.10.2010 sulla LAG, p. 1).
Giusta
l'art. 10 LAG l'autorità competente a concedere l'assistenza giudiziaria e a
designare il patrocinatore d'ufficio è quella del merito. Ne discende la
competenza di questa Corte a decidere sull'istanza di assistenza giudiziaria e
di gratuito patrocinio formulata in questa sede dal qui reclamante, in base
alle nuove normative in vigore dall’1.01.2011.
Il
diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio discendono
dall’art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei
mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non
sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora la
presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
4.3
Nel
caso qui in esame, anche in queste sede, si conferma la difficile situazione
economica in cui versa il reclamante, già valutata nel giudizio di merito, per
cui gli è valsa la nomina di un difensore d’ufficio.
Pur
essendo quella della liberazione condizionale una procedura condotta d’ufficio
e ritenuto che questa Corte – come visto ai considerandi che precedono – è tenuta ad
applicare il diritto penale d’ufficio indipendentemente dalle conclusioni o
dalle motivazioni addotte dalle parti, considerata altresì la particolare situazione
personale e di salute del reclamante, l’assistenza di un legale appariva
necessaria per una migliore tutela dei suoi interessi. Inoltre la complessità
della sua situazione personale come pure il bene giuridico in discussione e la
presenza di preavvisi non sfavorevoli, non facevano apparire d’acchito la causa
priva di probabilità di successo.
In
tali circostanze si giustifica la concessione in concreto dell’assistenza giudiziaria
e del gratuito patrocinio, ed al patrocinatore di RE 1 è riconosciuto il versamento
di un’adeguata indennità per la presente procedura.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 86 CP, 379 segg., 393 segg. 439
cpv. 1 CPP, la LEPM, la LAG, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
domanda di assistenza giudiziaria è accolta e al patrocinatore di RE 1, avv. PR
1, è riconosciuto il versamento di un importo di CHF 500.-- (cinquecento) a titolo
di indennità per la procedura di reclamo davanti a questa Corte.
3. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
4. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera