60.2017.317
Reclamo del difensore d'ufficio contro la decisione di tassazione della nota professionale da parte della Divisione della giustizia. Legittimazione al reclamo. Diritto applicabile nella procedura d'es
1 ottobre 2018Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.317
Lugano
1 ottobre 2018/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 27/28.12.2017 presentato
da
Avv. RE 1
contro
la decisione 19.12.2017 della Divisione della
giustizia inerente alla tassazione della sua nota d’onorario per le sue prestazioni
nella procedura ricorsuale contro la decisione 1.03.2016 della Direzione
delle Strutture carcerarie con cui è stato ordinato il trasferimento di PI 1 presso
un penitenziario d’oltralpe (rif. DG __________);
preso atto che con scritto 4/5.01.2018 la Divisione
della giustizia ha comunicato di non avere particolari osservazioni da
formulare, riconfermandosi nelle argomentazioni della propria decisione e
postulando la reiezione del gravame;
richiamate le osservazioni 8/9.01.2018 di PI 1, con
cui dichiara di sostenere integralmente il gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
sentenza 24.11.2010 PI 1 è stato condannato dalla Corte delle assise criminali
alla pena detentiva a vita.
b. Con
decisione 1.03.2016 (intimata al detenuto brevi manu) la Direzione delle
strutture carcerarie ha ordinato il trasferimento di PI 1 presso un
penitenziario della Svizzera interna con effetto il 2.03.2016.
c. Con
scritto 1.03.2016 (anticipato via fax il giorno medesimo) l’avv. RE 1, in qualità
di patrocinatore di PI 1 (che infatti lo aveva subito contattato
telefonicamente) ha presentato reclamo − con richiesta di effetto
sospensivo − davanti alla Divisione della giustizia contro il surriferito
ordine di trasferimento, che tuttavia è stato eseguito nel presto mattino del
2.03.2016.
Lo scritto 1.03.2016 è poi stato integrato con il ricorso di data 11.03.2016
in cui l’avv. RE 1, sempre per conto del suo assistito, ha esposto nel dettaglio
le proprie motivazioni, concludendo per l’annullamento dell’ordine di
trasferimento, e postulando nel contempo il ripristino dell’effetto sospensivo
e la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
Ne
è seguito uno scambio di allegati in cui nelle rispettive osservazioni di
replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle proprie posizioni e
conclusioni.
d. Nel
frattempo la Divisione della giustizia in data 10.03.2016 ha negato il
ripristino dell’effetto sospensivo al reclamo 1.03.2016, mentre che con decisione
20.01.2017 ha respinto il gravame nel merito, respingendo pure la richiesta di
assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.
e. PI
1, per il tramite del proprio patrocinatore, si è aggravato davanti a questa
Corte, che con giudizio 13.07.2017 (inc. CRP 60.2017.42) ha annullato
integralmente la decisione 20.01.2017 della Divisione della giustizia e di
rimando anche l’ordine 1.03.2016 di trasferimento in altro carcere fuori
Cantone emanato dalla Direzione delle strutture carcerarie. Parimenti ha
accolto la domanda di assistenza giudiziaria, assegnando al reclamante
un’importo di CHF 2'000.- a titolo di indennità per il patrocinio in tale procedura
di reclamo.
Il
giudizio 13.07.2017 è nel seguito passato in giudicato, avendo il Tribunale federale,
con sentenza 23.08.2017, dichiarato inammissibile il ricorso interposto dal
Consiglio di Stato ticinese (decisione TF 6B_890/2017 del 23.08.2017).
f. Con
scritto 4.08.2017 l’avv. RE 1 ha chiesto alla Divisione della giustizia il versamento
dell’indennità di CHF 2'000.- (nel seguito saldata) riconosciuta da questa
Corte nella decisione 13.07.2017 e ha trasmesso la sua nota d’onorario di
complessivi CHF 4'651.56 (di cui CHF 3'870.- per onorario e CHF 781.56 per spese
e IVA), inerente alle prestazioni legali da lui fornite dall’1.03.2016 nella
procedura ricorsuale davanti all’autorità amministrativa e tendente
all’annullamento dell’ordine di trasferimento di PI 1 fuori Cantone.
g. Dopo
vario scambio epistolare, in data 19.12.2017 la Divisione della giustizia, ha
accolto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata
dal reclamante per la procedura ricorsuale davanti a tale autorità ed ha
approvato la nota professionale dell’avv. RE 1 per complessivi CHF 2'192.40, di
cui CHF 1'800.- di onorario e CHF 392.40 di spese e IVA (inc. DG __________).
Nel
proprio giudizio l’autorità amministrativa, richiamate le norme e la giurisprudenza
applicabili, ha in particolare decurtato le ore di lavoro esposte dal legale
(di 21,5 ore), reputando essere “ampiamente sufficienti 10 ore di lavoro in
una procedura amministrativa riguardante il trasferimento di un detenuto, ai
sensi dell’art. 86 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone
Ticino del 15 dicembre 2010, che non presenta complessità giuridiche e in cui
non sono stati esperiti particolari atti istruttori se non lo scambio di vari allegati”
(decisione DG 19.12.2017, p. 1).
h. Con
reclamo 27/28.12.2017 l’avv. RE 1 chiede che la sua nota professionale del 4.08.2017
venga integralmente approvata e quindi gli sia riconosciuto l’importo
complessivo di CHF 4'651.56, costituito dall’onorario di CHF 3'870.- (conseguente
alle 21.5 ore di lavoro esposte a CHF 180.- l’ora), al quale si aggiungono: CHF
50.- di apertura incarto, CHF 387.- di spese (pari al 10 % sull’onorario) e CHF
344.56 di IVA (pari all’8 % su CHF 4'307.-).
A
suo avviso in sede amministrativa la ricostruzione dei fatti e la necessità di
approfondire tutta la vicenda avrebbe comportato un dispendio di tempo e di energie
tutt’altro che indifferente, essendosi trattato di un trasferimento illecito.
Sottolinea quindi i tempi ristretti per la preparazione dell’impugnativa in
prima sede, le difficoltà avute nello smantellare tutta una serie di argomenti
a suo avviso inveritieri ma difesi dalle autorità interessate con manifesto
impegno, tanto da rimproverare alla Divisione della giustizia di essere stata
parziale.
Sottolinea l’impegno profuso conseguente anche ai meandri della
legislazione sulle strutture carcerarie e sull’esecuzione pena.
Evidenzia
altresì, a titolo di paragone, che la scrivente Corte ha riconosciuto nelle
more della procedura in seconda istanza (meno complessa e impegnativa rispetto
a quella davanti all’autorità amministrativa), un’indennità di CHF 2'000.-.
i. Nelle
proprie osservazioni 4/5.01.2018 la Divisione della giustizia si riconferma
integralmente nelle argomentazioni e conclusioni di cui alla propria decisione,
qui impugnata, postulando la reiezione del reclamo.
l. Con
scritto 8/9.01.2018 PI 1 chiede la conferma integrale del reclamo introdotto
dal proprio patrocinatore.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 10 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio
(LAG) del 15.03.2011 (RL 178.300) − applicabile nei procedimenti davanti
alle autorità amministrative (art. 1 LAG e Messaggio del Consiglio di Stato n.
6407.
del 12.10.2010, p. 1) − l’autorità competente a concedere
l’assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore d’ufficio è quella del
merito.
La
decisione qui impugnata (inerente all’assistenza giudiziaria e alla tassazione
della nota professionale) è stata resa dalla Divisione della giustizia quale
autorità del merito, in relazione al procedimento di reclamo (ex art. 57 cpv.1
e 2 REPM e art. 81 cpv. 2 lit. c RSC) avviato da PI 1 per il tramite del
proprio rappresentante legale, avv. RE 1, contro la decisione 1.03.2016 della
Direzione delle strutture carcerarie con cui è stato ordinato il suo trasferimento
presso uno stabilimento carcerario fuori Cantone.
Per
l’art. 12 cpv. 2 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli
adulti (LEPM) del 20.04.2010 (RL 341.100) le decisioni in materia di esecuzione
delle pene e delle misure, che non rientrano fra quelle rese dal giudice dei
provvedimenti coercitivi sedente in materia di applicazione della pena nei casi
previsti dall’art. 12 cpv. 1 LEPM, sono direttamente impugnabili con reclamo
alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni; si applica per analogia la
procedura prevista negli art. 379 segg. CPP.
Rientrano in tali decisioni, fra l’altro, quelle rese da un’autorità
amministrativa in ambito di assistenza giudiziaria per procedimenti concernenti
l’esecuzione delle pene e delle misure, come nel caso in esame.
Come
recentemente ribadito dalla massima Corte svizzera (decisione TF 6B_243/2017
del 21.09.2017 consid. 1.), una decisione relativa alla difesa d’ufficio in una
causa penale può essere oggetto di un ricorso in materia penale al Tribunale
federale conformemente all’art. 78 della Legge sul Tribunale federale (LTF) del
17.06.2005
(RS 173.110). Alla stessa stregua le decisioni rese in ambito di
esecuzione delle pene e delle misure (e di riflesso quelle inerenti
all’assistenza giudiziaria in tali procedure), sebbene non rilevano
direttamente dal diritto penale, ma presentano con lo stesso un sufficiente
rapporto di connessione, soggiacciono al ricorso in materia penale ex art. 78
cpv. 2 lit. b LTF, indipendentemente da quale autorità (amministrativa o
giudiziaria) le abbia emanate (Commentaire de la LTF − P.
FERRARI, 2a. ed., art. 78 LTF n. 33).
Ciò
per rispetto al doppio grado di giurisdizione imposto − come riconosciuto
dalla giurisprudenza federale (decisione TF 6B_581/2013 dell’8.10.2013 consid.
2.3
) – dall’art. 78 LTF nel tenore in vigore dall’1.01.2011 –, secondo cui
il ricorso in materia penale, aperto contro le decisioni concernenti
l’esecuzione di pene e misure (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF) – comprese
quelle rese in prima istanza da un’autorità amministrativa (Commentaire de la
LTF –
P. FERRARI, op. cit., art. 78 LTF n. 33 segg.; Commentaire sur la Loi sur le
Tribunal fédéral – Y. DONZALLAZ, art. 78 LTF n. 2489 seg.) –, è possibile
solo contro le decisioni emanate da un tribunale superiore (art. 80 cpv. 2 LTF).
La
Corte dei reclami penali interviene quindi a dirimere le vertenze in materia di
esecuzione delle pene e delle misure, quale tribunale superiore cantonale di ultima
istanza sulla base dell’art. 80 cpv. 2 LTF, stante che né la Divisione della
giustizia né il giudice dei provvedimenti coercitivi sedente in materia di
applicazione della pena adempiono tale requisito (decisione TF 6B_581/2013
dell’8.10.2013 consid. 2.3.), riservati i casi previsti dall’art. 80 cpv. 2
seconda frase LTF.
1.2
Con il reclamo si possono censurare le violazioni del
diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393
cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo contro decisioni comunicate per scritto od oralmente dev’essere presentato
e motivato per iscritto (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo
interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi
a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385
cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e
della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame,
di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte
dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio
(Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF 6B_492/2016
del 12.01.2017 consid. 2.2.1.;6B_69/2014
del 9.10.2014 consid. 2.4.;6B_776/2013
del 22.07.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).
1.3
Il gravame, inoltrato il 27/28.12.2017, contro la
decisione 19.12.2017 della Divisione della giustizia, notificata il 21.12.2017,
è tempestivo, in quanto rispettoso del termine di 10 giorni stabilito dall’art.
12.
cpv. 2 LEPM.
1.4
1.4.1
In
base alla prima pagina dell’esposto 27/28.12.2018 il reclamo è (erroneamente) presentato
da PI 1 rappresentato dal proprio patrocinatore, avv. RE 1, contro la decisione
19.12.2017
della Divisione della giustizia.
Questa
Corte ha ritenuto opportuno soprassedere a tale erronea indicazione, considerato
che con ogni evidenza il merito del reclamo è stilato dal suddetto legale nel
proprio esclusivo interesse (che infatti presenta argomentazioni tutte volte al
riconoscimento della totalità delle prestazioni da lui fornite nel patrocinio
di PI 1 nelle more ricorsuali davanti alla Divisione della giustizia contro la
decisione di trasferimento 1.03.2017 della Direzione delle strutture
carcerarie), ed è diretto contro la decisione di tassazione dell’autorità
amministrativa 19.12.2017 a lui solo intimata (con copia all’Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative) e resa a seguito della sua istanza di
tassazione del 4.08.2017 (doc. 1C).
Di fatto la scrivente Corte, con decreto 29.12.2017, ha intimato il
gravame anche a PI 1, che con osservazioni 8/9.01.2018 ha espresso il proprio
sostegno allo stesso (AI 4).
L’avv.
RE 1, quale destinatario della decisione impugnata, che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente
nei suoi diritti (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5; PK StPO – N.
SCHMID, art. 382 CPP n. 2) dimostra quindi
di avere un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica
della stessa ex art. 382 cpv. 1 CPP.
In
tali particolari circostanze il reclamo è ricevibile in ordine e proponibile.
D’altronde,
trattandosi nel merito di una questione attinente all’esecuzione delle pene e
delle misure, la via dell’appello, riservata dall’art. 399 cpv. 4 lit. f CPP, è
preclusa alle parti del procedimento di merito, per cui l’art. 394 lit. a CPP
non torna applicabile. Inoltre l’autorità di ricorso per le questioni di merito
è, in quest’ambito, ancora la presente Corte.
1.4.2
Ciò pure in analogia all’art. 135 cpv. 3 CPP,
applicabile quale diritto cantonale suppletivo. Infatti trattandosi di una
norma speciale riservata dall’art. 439 cpv. 1 seconda frase CPP, la stessa è
applicabile anche in materia di esecuzione delle pene e delle misure (DTF 141
IV 187).
In particolare l’art.
135.
cpv. 3 CPP permette al difensore d’ufficio – che non è parte né partecipante
al procedimento ai sensi degli art. 104-105 CPP –, di inoltrare un reclamo per
contestare la decisione relativa alla sua retribuzione e indica l’autorità di
reclamo competente.
Su
questa base il Tribunale federale ha stabilito che l’art. 135 cpv. 3 CPP regola
i rimedi giuridici a disposizione del difensore d’ufficio in relazione alla
retribuzione del suo lavoro, senza distinzioni in base alla causa penale in questione.
Non si giustifica infatti sottoporre il difensore d’ufficio (che adempie a un
mandato conferitogli dallo Stato e che non può quindi rifiutare se non per
motivi eccezionali) a differenti vie del diritto federale a dipendenza se egli
assiste una persona nell’ambito del procedimento penale o in seno al
procedimento attinente all’esecuzione della pena pronunciata (DTF 141 IV 187
consid. 1.1.).
2.
2.1.
A tenore dell’art. 135 cpv. 1 CPP −
applicabile a titolo di diritto cantonale suppletivo per l’art. 439 cpv. 1 CPP (secondo
cui la Confederazione e i Cantoni designano le autorità competenti per
l’esecuzione delle pene e delle misure e stabiliscono la relativa procedura;
sono fatte salve le norme speciali previste nel CPP e nel CP (decisione TF
6B_243/2017 del 21.09.2017, consid. 2.1.) – il difensore d’ufficio è retribuito
secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si
svolge il procedimento.
In
Ticino si applica in particolare il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili
(Rtar) del 19.12.2007 (RL 178.310), in vigore dall’1.01.2008, che all’art. 2
cpv. 1 riconosce all’avvocato l’onorario per le prestazioni necessarie per lo
svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del
Rtar.
La retribuzione di una difesa d’ufficio copre
il reale dispendio di tempo necessario ad un’efficace difesa (Commentario CPP –
M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 135 CPP n. 4). In altre parole devono essere
indennizzate quelle prestazioni – necessarie e proporzionali –,
che sono in nesso causale con la tutela dei diritti dell’assistito nel
procedimento a suo carico, ritenuto che il difensore d’ufficio gode di un ampio
margine di apprezzamento sulla conduzione della difesa e sulla scelta della
strategia difensiva (BSK StPO I –
N. RUCKSTUHL, 2. ed. art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER, 2. ed., art. 135
CPP n. 6 e art. 134 CPP n. 15; decisione TF 6B_307/2’16 del 17.06.2016 consid.
2.3.4
).
In
forza all’art. 1 cpv. 2 Rtar per la fissazione dell’onorario fanno stato i
principi dell’art. 21 cpv. 2 della Legge sull’avvocatura (LAvv) del 13.02.2012
(RL 951.100).
Secondo
quest’ultima norma l’avvocato determina il proprio onorario avendo riguardo
alla complessità e all’importanza del caso, al valore e all’estensione della
pratica, alla sua competenza professionale e alla sua responsabilità, al tempo
e alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle
parti, all’esito conseguito e alla sua prevedibilità.
L’art. 4 cpv. 1 Rtar stabilisce che l’onorario
dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo
il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.- l’ora.
Oltre
all’onorario il rappresentante legale ha diritto al rimborso delle spese necessarie
allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).
Segnatamente in base a quest’ultima norma al patrocinatore può essere riconosciuto
un importo forfettario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese
di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e
di apertura e archiviazione dell’incarto. Per un onorario fino a CHF 5'000.- è
previsto un tasso del 10 % (art. 6 cpv. 1 Rtar).
2.2
Nel caso che qui ci occupa è pacifica e
incontestata la tariffa oraria applicata dall’avv. RE 1 nella sua nota professionale
(di CHF 180.- all’ora), così come la percentuale dell’onorario adottata per il
rimborso dell’importo forfettario (10%), che pure sono conformi ai succitati
disposti di legge.
Contestato
in questa sede è il dispendio orario esposto dal patrocinatore d’ufficio (21,5
ore), che l’autorità amministrativa ha ridotto in complessive 10 ore.
Dopo attento esame della fattispecie di merito – riguardante un
ordine di trasferimento di un detenuto subito eseguito, che non beneficiando
del postulato effetto sospensivo, ha avuto grande impatto sulla vita del
patrocinato, per cui è stato necessario intervenire repentinamente e a più riprese,
allestendo in buona sostanza due allegati e per cui ha dovuto essere vagliata
la legislazione applicabile –, come pure valutate le poste esposte dal legale nella propria
parcella del 4.08.2017, questa Corte ritiene adeguato ridurre il tempo esposto per
la stesura e l’invio del ricorso (di 13 pagine) alla Divisione della giustizia da
660.
minuti a 420 minuti (- 240 minuti), come pure quello per la stesura e
l’invio delle osservazioni di replica (di 10 pagine) da 220 minuti a 160 minuti
(- 60 minuti). Così che appare congruo ridurre di complessive 5 ore il tempo di
lavoro fatturato dal patrocinatore (21 ore e mezzo), che viene di conseguenza
decurtato a 16 ore e mezzo.
Di
conseguenza, in riforma del dispositivo n. 3. della decisione 19.12.2017 della
Divisione della giustizia, qui impugnata, la nota d’onorario dell’avv. RE 1 è approvata
per:
apertura
incarto CHF 50.--
onorario:
16,5 ore a CHF 180.-/ora CHF 2'970.--
spese:
10% di CHF 2'970.- CHF 297.--
IVA:
8% su CHF 3'317.- CHF 265.35
Totale
finale CHF 3'582.35
3.
Per
tutto quanto visto sopra, il reclamo è parzialmente accolto. Malgrado la parziale
soccobenza, eccezionalmente vista la particolarità del caso concreto, si prescinde
dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese. Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 135, 379 segg. CPP, 78 segg. LTF, la
LEPM, il REPM, il RSC, la LAG, la LAvv, il Rtar, la LTG, ed ogni altra
disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è parzialmente accolto.
§. Il dispositivo n. 3 della decisione
19.12.2017 della Divisione della giustizia è riformato ai sensi del
considerando 2.2., e la nota professionale dell’avv. RE 1 è approvata in
ragione di CHF 3'582.35 (IVA inclusa) e posta a carico dello Stato, riservato
l’art. 135 cpv. 4 CPP.
§§. La
richiesta di pagamento deve essere inviata dal patrocinatore all’Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza
governativa, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disci
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera