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Decisione

60.2017.317

Reclamo del difensore d'ufficio contro la decisione di tassazione della nota professionale da parte della Divisione della giustizia. Legittimazione al reclamo. Diritto applicabile nella procedura d'es

1 ottobre 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

sentenza 24.11.2010 PI 1 è stato condannato dalla Corte delle assise criminali

alla pena detentiva a vita.

b. Con

decisione 1.03.2016 (intimata al detenuto brevi manu) la Direzione delle

strutture carcerarie ha ordinato il trasferimento di PI 1 presso un

penitenziario della Svizzera interna con effetto il 2.03.2016.

c. Con

scritto 1.03.2016 (anticipato via fax il giorno medesimo) l’avv. RE 1, in qualità

di patrocinatore di PI 1 (che infatti lo aveva subito contattato

telefonicamente) ha presentato reclamo − con richiesta di effetto

sospensivo − davanti alla Divisione della giustizia contro il surriferito

ordine di trasferimento, che tuttavia è stato eseguito nel presto mattino del

2.03.2016.

Lo scritto 1.03.2016 è poi stato integrato con il ricorso di data 11.03.2016

in cui l’avv. RE 1, sempre per conto del suo assistito, ha esposto nel dettaglio

le proprie motivazioni, concludendo per l’annullamento dell’ordine di

trasferimento, e postulando nel contempo il ripristino dell’effetto sospensivo

e la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio.

Ne

è seguito uno scambio di allegati in cui nelle rispettive osservazioni di

replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle proprie posizioni e

conclusioni.

d. Nel

frattempo la Divisione della giustizia in data 10.03.2016 ha negato il

ripristino dell’effetto sospensivo al reclamo 1.03.2016, mentre che con decisione

20.01.2017 ha respinto il gravame nel merito, respingendo pure la richiesta di

assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.

e. PI

1, per il tramite del proprio patrocinatore, si è aggravato davanti a questa

Corte, che con giudizio 13.07.2017 (inc. CRP 60.2017.42) ha annullato

integralmente la decisione 20.01.2017 della Divisione della giustizia e di

rimando anche l’ordine 1.03.2016 di trasferimento in altro carcere fuori

Cantone emanato dalla Direzione delle strutture carcerarie. Parimenti ha

accolto la domanda di assistenza giudiziaria, assegnando al reclamante

un’importo di CHF 2'000.- a titolo di indennità per il patrocinio in tale procedura

di reclamo.

Il

giudizio 13.07.2017 è nel seguito passato in giudicato, avendo il Tribunale federale,

con sentenza 23.08.2017, dichiarato inammissibile il ricorso interposto dal

Consiglio di Stato ticinese (decisione TF 6B_890/2017 del 23.08.2017).

f. Con

scritto 4.08.2017 l’avv. RE 1 ha chiesto alla Divisione della giustizia il versamento

dell’indennità di CHF 2'000.- (nel seguito saldata) riconosciuta da questa

Corte nella decisione 13.07.2017 e ha trasmesso la sua nota d’onorario di

complessivi CHF 4'651.56 (di cui CHF 3'870.- per onorario e CHF 781.56 per spese

e IVA), inerente alle prestazioni legali da lui fornite dall’1.03.2016 nella

procedura ricorsuale davanti all’autorità amministrativa e tendente

all’annullamento dell’ordine di trasferimento di PI 1 fuori Cantone.

g. Dopo

vario scambio epistolare, in data 19.12.2017 la Divisione della giustizia, ha

accolto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata

dal reclamante per la procedura ricorsuale davanti a tale autorità ed ha

approvato la nota professionale dell’avv. RE 1 per complessivi CHF 2'192.40, di

cui CHF 1'800.- di onorario e CHF 392.40 di spese e IVA (inc. DG __________).

Nel

proprio giudizio l’autorità amministrativa, richiamate le norme e la giurisprudenza

applicabili, ha in particolare decurtato le ore di lavoro esposte dal legale

(di 21,5 ore), reputando essere “ampiamente sufficienti 10 ore di lavoro in

una procedura amministrativa riguardante il trasferimento di un detenuto, ai

sensi dell’art. 86 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone

Ticino del 15 dicembre 2010, che non presenta complessità giuridiche e in cui

non sono stati esperiti particolari atti istruttori se non lo scambio di vari allegati”

(decisione DG 19.12.2017, p. 1).

h. Con

reclamo 27/28.12.2017 l’avv. RE 1 chiede che la sua nota professionale del 4.08.2017

venga integralmente approvata e quindi gli sia riconosciuto l’importo

complessivo di CHF 4'651.56, costituito dall’onorario di CHF 3'870.- (conseguente

alle 21.5 ore di lavoro esposte a CHF 180.- l’ora), al quale si aggiungono: CHF

50.- di apertura incarto, CHF 387.- di spese (pari al 10 % sull’onorario) e CHF

344.56 di IVA (pari all’8 % su CHF 4'307.-).

A

suo avviso in sede amministrativa la ricostruzione dei fatti e la necessità di

approfondire tutta la vicenda avrebbe comportato un dispendio di tempo e di energie

tutt’altro che indifferente, essendosi trattato di un trasferimento illecito.

Sottolinea quindi i tempi ristretti per la preparazione dell’impugnativa in

prima sede, le difficoltà avute nello smantellare tutta una serie di argomenti

a suo avviso inveritieri ma difesi dalle autorità interessate con manifesto

impegno, tanto da rimproverare alla Divisione della giustizia di essere stata

parziale.

Sottolinea l’impegno profuso conseguente anche ai meandri della

legislazione sulle strutture carcerarie e sull’esecuzione pena.

Evidenzia

altresì, a titolo di paragone, che la scrivente Corte ha riconosciuto nelle

more della procedura in seconda istanza (meno complessa e impegnativa rispetto

a quella davanti all’autorità amministrativa), un’indennità di CHF 2'000.-.

i. Nelle

proprie osservazioni 4/5.01.2018 la Divisione della giustizia si riconferma

integralmente nelle argomentazioni e conclusioni di cui alla propria decisione,

qui impugnata, postulando la reiezione del reclamo.

l. Con

scritto 8/9.01.2018 PI 1 chiede la conferma integrale del reclamo introdotto

dal proprio patrocinatore.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 10 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio

(LAG) del 15.03.2011 (RL 178.300) − applicabile nei procedimenti davanti

alle autorità amministrative (art. 1 LAG e Messaggio del Consiglio di Stato n.

6407.

del 12.10.2010, p. 1) − l’autorità competente a concedere

l’assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore d’ufficio è quella del

merito.

La

decisione qui impugnata (inerente all’assistenza giudiziaria e alla tassazione

della nota professionale) è stata resa dalla Divisione della giustizia quale

autorità del merito, in relazione al procedimento di reclamo (ex art. 57 cpv.1

e 2 REPM e art. 81 cpv. 2 lit. c RSC) avviato da PI 1 per il tramite del

proprio rappresentante legale, avv. RE 1, contro la decisione 1.03.2016 della

Direzione delle strutture carcerarie con cui è stato ordinato il suo trasferimento

presso uno stabilimento carcerario fuori Cantone.

Per

l’art. 12 cpv. 2 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli

adulti (LEPM) del 20.04.2010 (RL 341.100) le decisioni in materia di esecuzione

delle pene e delle misure, che non rientrano fra quelle rese dal giudice dei

provvedimenti coercitivi sedente in materia di applicazione della pena nei casi

previsti dall’art. 12 cpv. 1 LEPM, sono direttamente impugnabili con reclamo

alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni; si applica per analogia la

procedura prevista negli art. 379 segg. CPP.

Rientrano in tali decisioni, fra l’altro, quelle rese da un’autorità

amministrativa in ambito di assistenza giudiziaria per procedimenti concernenti

l’esecuzione delle pene e delle misure, come nel caso in esame.

Come

recentemente ribadito dalla massima Corte svizzera (decisione TF 6B_243/2017

del 21.09.2017 consid. 1.), una decisione relativa alla difesa d’ufficio in una

causa penale può essere oggetto di un ricorso in materia penale al Tribunale

federale conformemente all’art. 78 della Legge sul Tribunale federale (LTF) del

17.06.2005

(RS 173.110). Alla stessa stregua le decisioni rese in ambito di

esecuzione delle pene e delle misure (e di riflesso quelle inerenti

all’assistenza giudiziaria in tali procedure), sebbene non rilevano

direttamente dal diritto penale, ma presentano con lo stesso un sufficiente

rapporto di connessione, soggiacciono al ricorso in materia penale ex art. 78

cpv. 2 lit. b LTF, indipendentemente da quale autorità (amministrativa o

giudiziaria) le abbia emanate (Commentaire de la LTF − P.

FERRARI, 2a. ed., art. 78 LTF n. 33).

Ciò

per rispetto al doppio grado di giurisdizione imposto − come riconosciuto

dalla giurisprudenza federale (decisione TF 6B_581/2013 dell’8.10.2013 consid.

2.3

) – dall’art. 78 LTF nel tenore in vigore dall’1.01.2011 –, secondo cui

il ricorso in materia penale, aperto contro le decisioni concernenti

l’esecuzione di pene e misure (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF) – comprese

quelle rese in prima istanza da un’autorità amministrativa (Commentaire de la

LTF –

P. FERRARI, op. cit., art. 78 LTF n. 33 segg.; Commentaire sur la Loi sur le

Tribunal fédéral – Y. DONZALLAZ, art. 78 LTF n. 2489 seg.) –, è possibile

solo contro le decisioni emanate da un tribunale superiore (art. 80 cpv. 2 LTF).

La

Corte dei reclami penali interviene quindi a dirimere le vertenze in materia di

esecuzione delle pene e delle misure, quale tribunale superiore cantonale di ultima

istanza sulla base dell’art. 80 cpv. 2 LTF, stante che né la Divisione della

giustizia né il giudice dei provvedimenti coercitivi sedente in materia di

applicazione della pena adempiono tale requisito (decisione TF 6B_581/2013

dell’8.10.2013 consid. 2.3.), riservati i casi previsti dall’art. 80 cpv. 2

seconda frase LTF.

1.2

Con il reclamo si possono censurare le violazioni del

diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata

o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o

incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393

cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo contro decisioni comunicate per scritto od oralmente dev’essere presentato

e motivato per iscritto (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare

all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo

interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi

a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385

cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La prevalenza dei principi della verità materiale e

della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame,

di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte

dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio

(Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF 6B_492/2016

del 12.01.2017 consid. 2.2.1.;6B_69/2014

del 9.10.2014 consid. 2.4.;6B_776/2013

del 22.07.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

1.3

Il gravame, inoltrato il 27/28.12.2017, contro la

decisione 19.12.2017 della Divisione della giustizia, notificata il 21.12.2017,

è tempestivo, in quanto rispettoso del termine di 10 giorni stabilito dall’art.

12.

cpv. 2 LEPM.

1.4

1.4.1

In

base alla prima pagina dell’esposto 27/28.12.2018 il reclamo è (erroneamente) presentato

da PI 1 rappresentato dal proprio patrocinatore, avv. RE 1, contro la decisione

19.12.2017

della Divisione della giustizia.

Questa

Corte ha ritenuto opportuno soprassedere a tale erronea indicazione, considerato

che con ogni evidenza il merito del reclamo è stilato dal suddetto legale nel

proprio esclusivo interesse (che infatti presenta argomentazioni tutte volte al

riconoscimento della totalità delle prestazioni da lui fornite nel patrocinio

di PI 1 nelle more ricorsuali davanti alla Divisione della giustizia contro la

decisione di trasferimento 1.03.2017 della Direzione delle strutture

carcerarie), ed è diretto contro la decisione di tassazione dell’autorità

amministrativa 19.12.2017 a lui solo intimata (con copia all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative) e resa a seguito della sua istanza di

tassazione del 4.08.2017 (doc. 1C).

Di fatto la scrivente Corte, con decreto 29.12.2017, ha intimato il

gravame anche a PI 1, che con osservazioni 8/9.01.2018 ha espresso il proprio

sostegno allo stesso (AI 4).

L’avv.

RE 1, quale destinatario della decisione impugnata, che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente

nei suoi diritti (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5; PK StPO – N.

SCHMID, art. 382 CPP n. 2) dimostra quindi

di avere un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica

della stessa ex art. 382 cpv. 1 CPP.

In

tali particolari circostanze il reclamo è ricevibile in ordine e proponibile.

D’altronde,

trattandosi nel merito di una questione attinente all’esecuzione delle pene e

delle misure, la via dell’appello, riservata dall’art. 399 cpv. 4 lit. f CPP, è

preclusa alle parti del procedimento di merito, per cui l’art. 394 lit. a CPP

non torna applicabile. Inoltre l’autorità di ricorso per le questioni di merito

è, in quest’ambito, ancora la presente Corte.

1.4.2

Ciò pure in analogia all’art. 135 cpv. 3 CPP,

applicabile quale diritto cantonale suppletivo. Infatti trattandosi di una

norma speciale riservata dall’art. 439 cpv. 1 seconda frase CPP, la stessa è

applicabile anche in materia di esecuzione delle pene e delle misure (DTF 141

IV 187).

In particolare l’art.

135.

cpv. 3 CPP permette al difensore d’ufficio – che non è parte né partecipante

al procedimento ai sensi degli art. 104-105 CPP –, di inoltrare un reclamo per

contestare la decisione relativa alla sua retribuzione e indica l’autorità di

reclamo competente.

Su

questa base il Tribunale federale ha stabilito che l’art. 135 cpv. 3 CPP regola

i rimedi giuridici a disposizione del difensore d’ufficio in relazione alla

retribuzione del suo lavoro, senza distinzioni in base alla causa penale in questione.

Non si giustifica infatti sottoporre il difensore d’ufficio (che adempie a un

mandato conferitogli dallo Stato e che non può quindi rifiutare se non per

motivi eccezionali) a differenti vie del diritto federale a dipendenza se egli

assiste una persona nell’ambito del procedimento penale o in seno al

procedimento attinente all’esecuzione della pena pronunciata (DTF 141 IV 187

consid. 1.1.).

2.

2.1.

A tenore dell’art. 135 cpv. 1 CPP

applicabile a titolo di diritto cantonale suppletivo per l’art. 439 cpv. 1 CPP (secondo

cui la Confederazione e i Cantoni designano le autorità competenti per

l’esecuzione delle pene e delle misure e stabiliscono la relativa procedura;

sono fatte salve le norme speciali previste nel CPP e nel CP (decisione TF

6B_243/2017 del 21.09.2017, consid. 2.1.) – il difensore d’ufficio è retribuito

secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si

svolge il procedimento.

In

Ticino si applica in particolare il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

(Rtar) del 19.12.2007 (RL 178.310), in vigore dall’1.01.2008, che all’art. 2

cpv. 1 riconosce all’avvocato l’onorario per le prestazioni necessarie per lo

svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del

Rtar.

La retribuzione di una difesa d’ufficio copre

il reale dispendio di tempo necessario ad un’efficace difesa (Commentario CPP –

M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 135 CPP n. 4). In altre parole devono essere

indennizzate quelle prestazioni – necessarie e proporzionali –,

che sono in nesso causale con la tutela dei diritti dell’assistito nel

procedimento a suo carico, ritenuto che il difensore d’ufficio gode di un ampio

margine di apprezzamento sulla conduzione della difesa e sulla scelta della

strategia difensiva (BSK StPO I –

N. RUCKSTUHL, 2. ed. art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER, 2. ed., art. 135

CPP n. 6 e art. 134 CPP n. 15; decisione TF 6B_307/2’16 del 17.06.2016 consid.

2.3.4

).

In

forza all’art. 1 cpv. 2 Rtar per la fissazione dell’onorario fanno stato i

principi dell’art. 21 cpv. 2 della Legge sull’avvocatura (LAvv) del 13.02.2012

(RL 951.100).

Secondo

quest’ultima norma l’avvocato determina il proprio onorario avendo riguardo

alla complessità e all’importanza del caso, al valore e all’estensione della

pratica, alla sua competenza professionale e alla sua responsabilità, al tempo

e alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle

parti, all’esito conseguito e alla sua prevedibilità.

L’art. 4 cpv. 1 Rtar stabilisce che l’onorario

dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo

il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.- l’ora.

Oltre

all’onorario il rappresentante legale ha diritto al rimborso delle spese necessarie

allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).

Segnatamente in base a quest’ultima norma al patrocinatore può essere riconosciuto

un importo forfettario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese

di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e

di apertura e archiviazione dell’incarto. Per un onorario fino a CHF 5'000.- è

previsto un tasso del 10 % (art. 6 cpv. 1 Rtar).

2.2

Nel caso che qui ci occupa è pacifica e

incontestata la tariffa oraria applicata dall’avv. RE 1 nella sua nota professionale

(di CHF 180.- all’ora), così come la percentuale dell’onorario adottata per il

rimborso dell’importo forfettario (10%), che pure sono conformi ai succitati

disposti di legge.

Contestato

in questa sede è il dispendio orario esposto dal patrocinatore d’ufficio (21,5

ore), che l’autorità amministrativa ha ridotto in complessive 10 ore.

Dopo attento esame della fattispecie di merito – riguardante un

ordine di trasferimento di un detenuto subito eseguito, che non beneficiando

del postulato effetto sospensivo, ha avuto grande impatto sulla vita del

patrocinato, per cui è stato necessario intervenire repentinamente e a più riprese,

allestendo in buona sostanza due allegati e per cui ha dovuto essere vagliata

la legislazione applicabile –, come pure valutate le poste esposte dal legale nella propria

parcella del 4.08.2017, questa Corte ritiene adeguato ridurre il tempo esposto per

la stesura e l’invio del ricorso (di 13 pagine) alla Divisione della giustizia da

660.

minuti a 420 minuti (- 240 minuti), come pure quello per la stesura e

l’invio delle osservazioni di replica (di 10 pagine) da 220 minuti a 160 minuti

(- 60 minuti). Così che appare congruo ridurre di complessive 5 ore il tempo di

lavoro fatturato dal patrocinatore (21 ore e mezzo), che viene di conseguenza

decurtato a 16 ore e mezzo.

Di

conseguenza, in riforma del dispositivo n. 3. della decisione 19.12.2017 della

Divisione della giustizia, qui impugnata, la nota d’onorario dell’avv. RE 1 è approvata

per:

apertura

incarto CHF 50.--

onorario:

16,5 ore a CHF 180.-/ora CHF 2'970.--

spese:

10% di CHF 2'970.- CHF 297.--

IVA:

8% su CHF 3'317.- CHF 265.35

Totale

finale CHF 3'582.35

3.

Per

tutto quanto visto sopra, il reclamo è parzialmente accolto. Malgrado la parziale

soccobenza, eccezionalmente vista la particolarità del caso concreto, si prescinde

dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese. Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 135, 379 segg. CPP, 78 segg. LTF, la

LEPM, il REPM, il RSC, la LAG, la LAvv, il Rtar, la LTG, ed ogni altra

disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è parzialmente accolto.

§. Il dispositivo n. 3 della decisione

19.12.2017 della Divisione della giustizia è riformato ai sensi del

considerando 2.2., e la nota professionale dell’avv. RE 1 è approvata in

ragione di CHF 3'582.35 (IVA inclusa) e posta a carico dello Stato, riservato

l’art. 135 cpv. 4 CPP.

§§. La

richiesta di pagamento deve essere inviata dal patrocinatore all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza

governativa, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disci

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera