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Decisione

60.2017.42

Reclamo contro la decisione della Divisione della giustizia che ha confermato decisione della Direzione delle strutture carcerarie che ha disposto il trasferimento in un penitenziario della CH interna

13 luglio 2017Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

a. In data 24.11.2010 RE 1 è stato condannato dalla Corte

delle assise criminali alla pena detentiva a vita, siccome riconosciuto

colpevole di assassinio e di interruzione punibile della gravidanza. Nei suoi

confronti è stato altresì ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP,

da eseguirsi in sede di espiazione di pena (inc. TPC 72.2010.110).

Condanna questa confermata dalla Corte di appello e di revisione penale

il 24.05.2011 (inc. CARP 17.2011.3), e che successivamente è passata in giudicato,

non essendo stata ulteriormente impugnata.

Il

25.11.2010 il reclamante è stato trasferito dal carcere giudiziario La Farera

al carcere penale La Stampa per l’espiazione della pena.

b. Nel

luglio 2012 è iniziata l’elaborazione del Piano di esecuzione della pena (PES),

che per finire è stato approvato nel luglio 2013, e al quale anche il qui reclamante

ha aderito osservando di porre “unica riserva, nella fase 3, la data del

possibile trasferimento oltre Gottardo. Al momento mi è molto difficile prevedere

una partenza e tantomeno una data. È comunque una possibilità che prenderò in

considerazione” (PES del 24.07.2012, doc. 7, allegato al ricorso 11.03.2016

di RE 1, all. 8, inc. della Divisione della giustizia).

Il

PES è poi stato aggiornato nel maggio 2014 e nel novembre 2014, per essere poi approvato

dalle autorità interessate nel dicembre 2014 (non da RE 1 a quel momento).

c. Nel

frattempo, in data 6.02.2014 alla Direzione delle strutture carcerarie è pervenuto

il rapporto 6.11.2013 del Centro Sistemi Informativi, dal quale emergeva che il

PC dato in locazione a RE 1 era stato sovrascritto in modo da poter accedere ad

Internet tramite chiavetta USB ed utilizzare tutti i permessi propri

all’Amministrazione (procedimento disciplinare 26.06.2014, all. al doc. 14

allegato al ricorso 11.03.2016 di RE 1, all. 8, inc. della Divisione della

giustizia).

d. In

data 6.05.2014 RE 1 ha fatto domanda per un congedo interno presso la casa “La

Silva”, al fine di incontrarsi il 15.06.2014 con l’amica __________. Domanda

questa respinta dalla Direzione delle strutture carcerarie, “essendo (la

donna, ndr) venuta in visita solo 2 volte”, per cui “è applicabile

prima un colloquio gastronomico” (domanda congedo interno “La Silva”, all.

15 al ricorso 11.03.2014 di RE 1, all. 8 inc. Divisione della giustizia).

e. Il 5.06.2014 il qui reclamante ha quindi richiesto un

colloquio gastronomico per il 22.06.2014 con l’amica __________. Lo stesso è

stato dapprima accolto e poi annullato “per sovrapposizione con altra programmazione”.

f. Per il 15.06.2014 RE 1 ha fatto nuova domanda di

congedo interno presso la casa “La Silva” da trascorrere con l’amica __________

e con i propri genitori, che per finire gli è stato concesso “in via

eccezionale e univoca” dalla Direzione, visto l’accavallarsi del colloquio

gastronomico con altro detenuto “ma solo e per l’intera durata se presenti

entrambi i genitori” (domanda congedo interno “La Silva”, doc. 17 allegato

al ricorso 11.03.2014 di RE 1, all. 8,

inc. Divisione della giustizia).

Con scritto 11.06.2014 il patrocinatore del reclamante

ha contestato, in quanto ingiustificata e discriminante, quest’ultima condizione,

postulando l’autorizzazione del suddetto congedo senza la citata condizione “arbitraria

e nemmeno contemplata nel regolamento relativo alla casetta SILVA” (scritto

11.06.2014 dell’avv. __________, doc. 18

allegato al ricorso 11.03.2014 di RE 1, all. 8, inc. Divisione della giustizia).

g. Il

12.06.2014, in risposta allo scritto 11.06.2014, l’allora Direttore delle

strutture carcerarie __________ – richiamando l’art. 3 del Regolamento

1.01.2013 del Congedo interno La Silva – ha spiegato che “i visitatori

devono essere famigliari o persone che da tempo intrattengono con il detenuto

vincoli affettivi degni di essere salvaguardati”. Pertanto “la

Direzione, in applicazione del principio di apprezzamento che le compete anche

in applicazione dell’art. 56 Regolamento delle strutture carcerarie al quale

l’art. 57 rinvia, applicabile a tutti i detenuti, ha valutato che 2 sole visite

in Penitenziario da parte della signora __________, a prescindere dal rapporto

precedentemente esistente fra gli interessati, fosse insufficiente per

assurgere a vincolo affettivo degno di essere salvaguardato. Per questa ragione

la presenza dei genitori è stata considerata come elemento avvalorante il vincolo

affettivo richiesto. Lo stesso, per essere ritenuto tale, dovrà in futuro basarsi

su regolari e periodiche viste (recte: visite, ndr) ordinarie della

signora __________” (scritto 12.06.2014 della Direzione SCC, doc. 19

allegato al ricorso 11.03.2014 di RE 1, all. 8, inc. Divisione della giustizia).

h. Sentito il 25.06.2014, alla presenza del Capo servizio

assistito da un collaboratore del PCT, RE 1 ha ammesso “di essere stato in

possesso di un PC manomesso, ma che la manomissione per la navigazione in

Internet sarebbe stata effettuata da un codetenuto, il quale gli imprestava,

secondo disponibilità, due pennette USB per navigare in Internet e ciò gli

permetteva oltre a sentire musica ed a scaricare alcuni brani, di mantenere i

contatti con il mondo esterno tramite conversazioni con Skype ed in un primo

tempo tramite un profilo facebook poi soppresso; navigazione che sarebbe durata

circa 8 mesi” (procedimento disciplinare 26.06.2014 della Direzione SCC, p.

1, doc. 14 allegato al ricorso 11.03.2014 di RE 1, all. 8, inc. Divisione della

giustizia).

i. Di conseguenza, in data 26.06.2014, “rilevato come

un simile comportamento non possa essere tollerato, in quanto grazie alla

manomissione del PC e relativi programmi, si è resa possibile la navigazione in

internet tramite l’utilizzo di una pennetta volta alla navigazione” e

rilevato altresì “come il possesso di materiale informatico proibito e

l’utilizzo dello stesso per la navigazione in internet con contatti esterni

costituisce infrazione disciplinare ai sensi dell’art. 48, 59 e 84 cpv. 1 lett.

f) e i) RSC” RE 1 è stato sanzionato con 5 giorni di isolamento cellulare

di rigore (eseguiti dall’11.07.2014 al 16.07.2014), oltre al divieto di usare

un PC per un periodo di 12 mesi dalla data della decisione disciplinare

(procedimento disciplinare 26.06.2014 della Direzione SCC, p. 1, doc. 14

allegato al ricorso 11.03.2014 di RE 1, all. 8, inc. Divisione della giustizia).

j. Con

scritto 30.06.2014 RE 1 si è aggravato davanti alla Divisione della giustizia

contro il suddetto provvedimento disciplinare. Egli ha in particolare censurato

l’eccessiva e discriminante durata del divieto di utilizzo del PC. La stessa andrebbe,

a suo dire, ridotta di 9 mesi (come avviene col computo del carcere preventivo

sofferto sulla pena), per tener conto che il PC gli sarebbe già stato ritirato

dal 25.09.2013. Altrimenti egli ne verrebbe complessivamente privato per 21 mesi.

PC, ha egli evidenziato, che gli servirebbe per studiare una lingua straniera

mediante l’ascolto di un CD-Rom.

Egli

ha inoltre chiesto all’Autorità superiore una rivalutazione dei 5 giorni di isolamento

in cella di rigore inflittigli, visto che rientrerebbe nell’art. 85 cpv. 1 lit.

f RSC ossia fra le sanzioni più severe, previste per le infrazioni più gravi,

come, a suo avviso, sarebbe il caso per aggressioni o uso e spaccio di sostanze

stupefacenti, e non per l’uso improprio di un PC. L’art. 49 cpv. 2 RSC

permetterebbe d’altronde ai carcerati di mantenere contatti con l’esterno,

anche via rete elettronica (lit. d), in contrapposizione con l’art. 59 RSC

(divieto d’accesso alla rete informatica e scambio di dati) [procedimento

disciplinare 26.06.2014 della Direzione SCC, p. 1, doc. 14 allegato al ricorso

11.03.2014 di RE 1, all. 8, inc. Divisione della giustizia].

Da

quanto in atti non emerge sia stata emanata una decisione/presa di posizione a

questo merito da parte dell’Autorità amministrativa superiore interpellata.

k. Con

decisione 12.09.2014 il Dipartimento della sanità e socialità ha revocato per

tempo indeterminato a RE 1 l’autorizzazione al libero esercizio della

professione, rilasciatagli il 12.11.2003.

l. In

data 4.10.2014 RE 1 ha svolto un colloquio gastronomico con l’amica __________

(replica 13.02.2016 di RE 1 alla Divisione della giustizia, doc. 28, e lettera

9.01.2015 di __________, doc. 20, allegati al ricorso 11.03.2014 di RE 1, all.

8 inc. Divisione della giustizia).

m. Con

osservazioni 10.05.2015 al Direttore delle strutture carcerarie (con copia al

dr. __________, all’avv. __________, all’operatrice sociale di riferimento __________,

all’avv. Giorgio Battaglioni, allora capo della Divisione della giustizia e

rappresentante l’autorità di esecuzione della pena competente ad approvare il

PES) RE 1 ha contestato alcuni punti del PES (modificato nel maggio risp.

novembre 2014), evidenziando di non averlo sottoscritto poiché non gli sarebbero

stati sottoposti in visione gli aggiornamenti apportati a tale piano. Ha

contestato l’ivi descritta sua personalità, secondo cui non mostrerebbe sofferenza,

riconoscimento ed elaborazione del reato commesso, evidenziando l’importante lavoro

svolto al proposito su di sé con il dr. __________ mediante regolare terapia

(dapprima imposta dalla Corte del merito e dal novembre 2012 su base volontaria).

Mancanza nel PES questa che egli ha ipotizzato essere dovuta ”per errore”

o “malinteso” o “sono state malauguratamente ed inopportunamente

scritte considerazioni prive di supporto oggettivo”.

Ha altresì contestato di essere un manipolatore, di

non accettare le decisioni e di non avere ancora avuto modo di elaborare la

frustrazione e le azioni commesse. Al proposito ha evidenziato il lungo e duro

lavoro personale svolto con i terapeuti nonché il suo serio impegno per essere

una persona migliore e trovare le risposte a quanto da lui fatto. Si è pure

detto di non comprendere perché il PES avrebbe omesso di considerare la sua

sofferenza e i suoi crolli emotivi, di cui l’operatrice sociale di riferimento,

__________, ne sarebbe stata a suo dire testimone. Al proposito egli ha

asserito di augurarsi che si sia trattato di un “malinteso”, di un “fraintendimento

evidente”, e non di “una grave mancanza di oggettività e di

professionalità”.

Pure

ha contestato di essere “strumentale nelle relazioni”, tant’è che a suo dire a 5

anni di distanza dai fatti non avrebbe alcuna relazione né diretta né indiretta

con il proprio figlio, e per il resto si troverebbe “al palo“ per ogni sua

richiesta (professione, formazione, progetto futuro, Silva, ecc.).

Infine

del PES ha rilevato: che, così come formulato, lo obbligherebbe a seguire un

trattamento ambulatoriale sebbene, per decisione 9.11.2012 del giudice dei

provvedimenti, un’imposizione di questo tipo gli sarebbe stata tolta; che gli

ivi riportati termini di esecuzione dovrebbero sgorgare da una decisione del

giudice dei provvedimenti coercitivi; che i legami col nostro territorio (per

la presenza dei propri familiari e diversi colleghi sin d’ora disposti ad

offrirgli un posto di lavoro) sono da considerarsi estremamente positivi nell’ottica

della progressione ed il reinserimento, invece nel PES gli verrebbe

rimproverato di addurre legami con la famiglia d’origine per non uscire dal

Ticino e proporre un progetto realista e di rimanere ancorato alle strutture

carcerarie cantonali; che il blocco deciso dal Dipartimento della sanità e

della salute impedisce l’esercizio della sua professione come indipendente ma non

lo svolgimento della stessa come dipendente.

In

conclusione ha chiesto di venire coinvolto nell’elaborazione del PES, segnatamente

di desiderare di “collaborare sia alla stesura del PES, come è prassi in

Ticino, sia alla stesura di un progetto di detenzione, progressione e

reinserimento che oggi, mio malgrado non esiste ancora, o nel caso in cui ci

fosse non sarebbe stato discusso col sottoscritto né terrebbe conto delle mie

opinioni (…). Non ho la presunzione di non accettare le decisioni o le

eventuali critiche costruttive, ma ho la grande libertà di non condividere

dati, decisioni, critiche o quanto altro sia privo di basi oggettive”

(osservazioni al PES 10.05.2015, p. 6-7).

n. Dalla

documentazione allegata al ricorso 11.03.2016 presentato dal patrocinatore di RE

1 alla Divisione della giustizia contro la decisione 1.03.2016 di trasferimento

in un altro penitenziario fuori cantone della Direzione delle strutture

carcerarie (contenuta nell’incarto prodotto dalla Divisione della giustizia),

emerge inoltre, fra l’altro, uno scambio epistolare avvenuto tra il gennaio

2015 e il gennaio 2016 (con in genere copia ai capiarte interessati,

all’operatrice di riferimento, evtl. al proprio patrocinatore, alla Divisione

della giustizia) in merito all’ottenimento dell’autorizzazione per il congedo

interno La Silva da trascorrere con l’amica __________.

Autorizzazione che ripetutamente non gli è stata

concessa dalla Direzione delle strutture carcerarie, in quanto ritenuta una relazione

non preesistente alla di lui carcerazione.

o. Con scritti 23.01.2016 RE 1 ha presentato reclamo davanti

alla Divisione della giustizia contro l’operato della Direzione delle strutture

carcerarie – in relazione alla questione del congedo interno La

Silva –, premettendo di essere disposto a ritirarlo, qualora “il direttor __________

farà chiarezza in tempi brevi (…). In caso contrario vi invito ad intervenire”

(scritto 23.01.2016 alla Divisione della giustizia).

In

sintesi il reclamante nel gravame, facendo l’elenco delle norme applicabili e

riportandone il testo, ha contestato che la motivazione addotta dalla Direzione

delle strutture carcerarie alla base del rifiuto di autorizzare il congedo

interno La Silva (“relazioni preesistenti alla carcerazione”) non

sgorgherebbe dalle norme applicabili citate, ma sarebbe frutto dell’opinione personale

(errata) e del pregiudizio della Direzione nei confronti della sua amica __________.

Ha

lamentato la prassi della Direzione di non redigere verbali degli incontri avvenuti,

di non ricevere copia dei preavvisi richiesti all’Ufficio dell’assistenza riabilitativa

a suo riguardo, e di essere vittima di una disparità di trattamento rispetto ad

altri detenuti, circa la concessione dei congedi interni La Silva, situazione

questa sulla quale egli ha chiesto in primis alla Direzione di voler fare chiarezza.

Ha quindi sottolineato che “reiterare le mie richieste, anche a istanze

differenti, è solo frutto di questa situazione, alquanto spiacevole da voi (dalla

Direzione delle strutture carcerarie, ndr) creata” (scritto 23.01.2016

alla Direzione delle strutture carcerarie, p. 2, doc. 27, allegato al ricorso

11.03.2014 di RE 1, all. 8 inc. Divisione della giustizia).

Il reclamo 23.01.2016 è stato inviato in copia da RE 1 alla Commissione di

sorveglianza delle condizioni di detenzione, Bellinzona, al proprio

patrocinatore, al Capo Agenti e all’operatrice di riferimento, __________.

Nelle

osservazioni di replica 13.02.2016 alla Divisione della giustizia RE 1 ha altresì

spiegato che “il ricorso è contro l’operato della direzione e non contro la

decisione in sé. I motivi e i modi delle decisioni prese dalla direzione nei miei

confronti sono discriminanti e lontani dal RSC e soprattutto da quanto viene applicato

ad altri detenuti. Il reclamo del 17.12.14 era stato inoltrato poiché già

allora le motivazioni erano mutevoli, sempre diverse e non riscontrabili su

regolamenti e/o Codice Penale. Ad oggi le motivazioni verbali, e le poche

scritte, trovano tra esse un’incoerenza che ha dell’incredibile”.

Riprendendo

le censure sollevate nel suo reclamo RE 1 ha precisato, una volta ricevuta

copia di un preavviso dell’Ufficio di patronato, di aver “scoperto” la

firma del proprio Capoarte, che da lui interpellato gli avrebbe riferito di non

essere stato in realtà contattato e di non aver apposto la propria firma sul

documento. Pure nello stesso sarebbe stato indicato “sentita l’opinione del

dr. __________”, allorquando, secondo il reclamante, il medico specialista

avrebbe negato qualunque contatto o richiesta di parere circa il reclamante. Da

qui la censura di falso ventilata da RE 1, che chiede di verificare e di

determinare chi ne abbia responsabilità.

Egli

ha infine ribadito un trattamento discriminatorio e un’accanimento da parte

della Direzione nei suoi confronti, così che ha chiesto alla Divisione della

giustizia di “intervenire a determinare i confini sul «vasto

margine di apprezzamento» della direzione, poiché palesemente incapace di

gestirli, soprattutto nei miei confronti”

(osservazioni di replica 13.02.2016, doc. 28, - inviato in copia all’avv. __________

e alla Commissione di sorveglianza delle condizioni di detenzione, Bellinzona –, allegato al

ricorso 11.03.2014 di RE 1, all. 8 inc. Divisione della giustizia).

p. Nel

contempo con decisione 1.03.2016 la Direzione delle strutture carcerarie ha

ordinato il trasferimento di RE 1 presso il Penitenziario di __________, a far

tempo dal 2.03.2016.__________

Rilevato

come tale provvedimento sia conforme alla Fase 3 del PES (approvato nel luglio

2013), in cui verrebbe evidenziato che la permanenza presso il carcere penale

La Stampa, e in particolare in Ticino, non permetterebbe un’evoluzione

personale del reclamante, la Direzione ha ricondotto il trasferimento a motivi

di ordine interno e di sicurezza conformemente all’art. 86 lit. b cifra 4 RSC,

adducendo in particolare che:

-

il reclamante avrebbe infranto la

fiducia della Direzione e messo in pericolo la sicurezza interna del

Penitenziario, in quanto grazie alla manomissione di un PC e dei relativi programmi

nonché al possesso di materiale informatico proibito, mediante due pennette USB

per navigare in Internet, era riuscito oltre che a sentire musica e a scaricare

alcuni brani, a mantenere i contatti con il mondo esterno tramite conversazioni

via Skype e tramite un profilo Facebook (poi soppresso) durante 8 mesi; ciò per

cui egli è stato sanzionato disciplinarmente;

-

malgrado la decisione negativa

circa la concessione di un congedo interno La Silva da trascorrere con l’amica __________,

egli avrebbe continuato a reiterare la medesima richiesta, mettendo oltretutto

in dubbio l’operato della Direzione, sebbene quest’ultima (a proprio dire)

avesse “sempre applicato indistintamente a tutti i detenuti le regole con

cognizione di causa e in modo oggettivo”;

-

egli faticherebbe ad accettare

ogni decisione contraria ai suoi intendimenti e a nulla sarebbero valsi i

numerosi incontri chiarificatori avuti con la Direzione e con le altre autorità

interessate; egli avrebbe continuato ad interpellare in modo indipendente i

vari interlocutori, coinvolgendo financo autorità non competenti, nel tentativo

di raggiungere il proprio scopo, ovverossia di farsi autorizzare il postulato

congedo interno La Silva con l’amica __________;

-

egli continuerebbe a reiterare le

“medesime richieste pretestuose al limite dell’accettabile”, e ogni

qualvolta sarebbe confrontato “con una situazione per la quale non è d’accordo,

dimostra l’incapacità di rendersi conto della realtà dei fatti, aspetto che non

manca di destare preoccupazione”;

-

egli avrebbe altresì continuato ad

insistere di poter esercitare la funzione di fisioterapista presso le Strutture

carcerarie cantonali, malgrado la revoca da parte del competente dipartimento;

-

egli “non sapendo più quali

argomentazioni portare alle sue intenzioni” si sarebbe permesso “di

accusare la direzione di falsificazione di firma e dei pareri medici, episodio

molto grave che non può che portare alla mancanza totale di fiducia, a questo

punto venuta imprescindibilmente a mancare, stato di cose a questo punto che

solo un trasferimento in altra struttura carceraria può placare e risulta

essere la soluzione più appropriata”.

Circa

la procedura seguita nel rendere la propria decisione, la Direzione ha precisato

nel suo giudizio che “sentito nel merito in data odierna dal vicedirettore

il signor RE 1, pur comprendendo le motivazioni addotte, si dice contrario e

non accetta il trasferimento, nonostante sia consapevole che questo non vieta

in ogni caso alla Direzione di dar seguito a quanto deciso”.

La

decisione 1.03.2016 è stata intimata brevi manu lo stesso giorno a RE 1, il

quale, in calce alla stessa, ha scritto di proprio pugno, apponendovi poi la

sua firma, che “non concordo con la presente né tantomeno con i modi di

questo trasferimento che è da considerare coatto”.

q. Con

scritto 1.03.2016 (anticipato con fax dell’1.03.2016 ore 17.38) l’avv. __________,

in qualità di rappresentante legale di RE 1, subito contattato da quest’ultimo

telefonicamente, ha presentato “RECLAMO/ CONTESTAZIONE E OPPOSIZIONE AL

TRASFERIMENTO” davanti alla Divisione della giustizia contro la decisione

1.03.2016 della Direzione delle strutture carcerarie “almeno sintanto che

non sarà stato effettuato un incontro davanti a questa Autorità (la Divisione

della giustizia, ndr) che possa finalmente chiarire le continue difficoltà

che, in modo abusivo, il mio assistito riscontra al Penitenziario già a partire

dal Servizio del Patronato e della Direzione del carcere”. A titolo

d’esempio ha segnalato che “malgrado le richieste del sig. RE 1 supportate

anche dalla disponibilità del sottoscritto e del Dott. __________, medico

curante del sig. RE 1, ad un incontro tra le parti il Patronato e la Direzione

si sono opposti volendo sentire il detenuto da solo. Ciò che viola crassamente

i diritti del sig. RE 1, il quale ritiene che la decisione di allontanamento

sia solo un tentativo di metterlo a tacere a fronte di contestazioni varie che

quantomeno meriterebbero di essere affrontate in modo costruttivo e non con dei

semplici diktat da parte delle summenzionate istanze”.

Ha

precisato come il suo assistito si oppone al trasferimento “come già ampiamente

indicato anche al Servizio del Patronato, alla Direzione del Penitenziario in

ambito di discussione sul PES”.

Ha

quindi postulato di bloccare con effetto immediato il trasferimento sino alla

crescita in giudicato della prevista decisione della Divisione della giustizia

nonché di ripristinare l’effetto sospensivo contro la decisione di

trasferimento; ha altresì censurato la mancata intimazione al legale e allo

stesso RE 1 della decisione di trasferimento.

r. Nel

presto mattino del 2.03.2016 (segnatamente verso le ore 4.45) RE 1 è stato preso

in consegna dalla ditta Securitas AG di Zurigo, che lo ha trasferito presso il

Penitenziario __________, mediante furgone, senza essere ammanettato e allo

scopo di continuare l’espiazione della pena (ordine di traporto 2.03.2016 del

Servizio Gestione Detenuti, allegato alle osservazioni 4.04.2016 della

Direzione delle strutture carcerarie, all. 11, inc. della Divisione della giustizia).

s. Con

scritto 3.03.2016 alla Divisione della giustizia, l’avv. __________ ha sollecitato

l’invio di una copia della decisione di trasferimento.

Nel

contempo ha segnalato di voler contestare “non solo il trasferimento ma anche

la modalità in cui è stata adottata la decisione senza che il mio assistito

abbia potuto validamente essere sentito, non avendo egli potuto interpellare il

sottoscritto se non a decisione di fatto adottata in assenza del proprio legale”.

La

postulata decisione è stata inviata dalla Divisione della giustizia il

4.03.2016 con contestuale assegnazione di un termine scadente l’11.03.2016 “per

meglio sostanziare il suo reclamo” (scritto 4.03.2016 della Divisione della

giustizia, all. 6, inc. della Divisione della giustizia).

t. Con

decisione 10.03.2016 la Divisione della giustizia “impregiudicato il

giudizio di merito” ha respinto il ripristino dell’effetto sospensivo al

reclamo 1.03.2016, “essendo in tutta evidenza preponderanti gli interessi

pubblici legati alla tutela della sicurezza e dell’ordine interno del

Penitenziario cantonale per rapporto alla libertà personale del qui reclamante,

detenuto in espiazione di pena da ormai lungo tempo con un Piano di esecuzione

della pena che implica un trasferimento oltre Gottardo” (decisione 10.03.2016,

p. 2, all. 8, inc. della Divisione della giustizia).

u. In

data 11.03.2016 l’avv. __________, ha presentato per conto del suo assistito,

ricorso – con domanda di ripristino dell’effetto sospensivo e di assistenza giudiziaria

e gratuito patrocinio –, contro la decisione 1.03.2016 di trasferimento resa

dalla Direzione delle strutture carcerarie, esponendo nel dettaglio le proprie

motivazioni.

v. Con

decisione 17.01.2017 la Divisione della giustizia ha respinto il reclamo interposto

da RE 1 il 23.01.2016 contro l’operato della Direzione delle strutture carcerarie

(cfr. considerando in fatto o.).

w. In

data 20.01.2016 (recte 2017) la Divisione della giustizia ha respinto (nel merito)

il reclamo 1.03.2016 così come l’ivi richiesta di assistenza giudiziaria e di

gratuito patrocinio.

La

Divisione, dopo un breve esposto delle precedenti fasi ricorsuali, delle argomentazioni

contenute nei vari allegati delle parti interessate e dopo un riepilogo della

giurisprudenza e dottrina applicabili, ha in primo luogo negato una violazione

in concreto del diritto di essere sentito del qui reclamante, stante che “dagli

atti si evince che, prima che venisse presa la decisione, il reclamante è stato

sentito dal vicedirettore delle strutture carcerarie alla presenza di un agente

di custodia. Al detenuto è quindi stata data la possibilità di comprendere le

motivazioni che hanno portato alla decisione di trasferimento così come di

esprimersi nel merito. Oltre ad aver potuto manifestare il proprio dissenso, si

osserva che il reclamante ha firmato la decisione di trasferimento. In seguito,

egli ha deciso di impugnarla, comprendendo dunque appieno la portata della

stessa” [decisione 20.01.2016 (recte 2017) consid. 9.2, p. 4].

Parimenti

ha negato la violazione del diritto del reclamante ad essere rappresentato da

un avvocato, posto che “dagli atti non risulta che il reclamante abbia richiesto

espressamente la presenza del proprio patrocinatore” e ritenuto che “il

detenuto, subito dopo essere stato sentito in merito alla decisione di trasferimento,

ha potuto avvisare telefonicamente il proprio legale, il quale ha inoltrato a

nome e per conto del suo cliente tempestivo reclamo” [decisione 20.01.2016

(recte 2017) consid. 9.3. p. 4].

L’Autorità ha nel seguito precisato che, dei “svariati episodi a sostegno

della tesi del trasferimento infondato” sollevati dal reclamante, non

sarebbe segnatamente entrata nel merito delle questioni riguardanti

l’elaborazione del PES avvenuta nel 2014, la sanzione disciplinare risalente al

novembre 2013 – oltretutto cresciuta in giudicato –, la

valutazione dell’operato dell’UAR, il congedo interno La Silva, la “velata

censura relativa all’abuso di autorità di cui all’art. 312 CP”, la “violazione

delle garanzie costituzionali e procedurali di cui all’art. 29 Cost. per non

avergli concesso l’assistenza di un medico”, il luogo di detenzione.

Essa

ha dipoi espresso il suo “totale sconcerto” per le “svariate

espressioni forti“ usate dal patrocinatore del reclamante nei propri

allegati, che a parere dell’Autorità conterrebbero “insinuazioni contro l’operato

delle SCC e dell’UAR, senza sostanziarle peraltro, fino ad oggi, nelle dovute

sedi” [decisione 20.01.2016 (recte 2017) consid. 10.4., p. 6].

La

Divisione della giustizia ha quindi evidenziato che “il comportamento avuto

dal detenuto precedente alla decisione di trasferimento palesa come l’espiazione

della pena nel suo caso poco fosse orientata alla risocializzazione. La

condotta da lui assunta – non collaborativo, accusatorio, oppositivo – denota

chiaramente l’impossibilità di compiere un processo di risocializzazione che

mira a correggere dei comportamenti antisociali a tutto vantaggio della

sicurezza all’interno della struttura carceraria” [decisione 20.01.2016 (recte 2017) consid. 10.5., p.

6]. Pertanto a suo parere “gli episodi esposti nella decisione impugnata – alcuni

di essi già oggetto di decisione da parte della scrivente Divisione –palesano

delle evidenti conseguenze sull’ordine interno al penitenziario come pure sulla

sicurezza del personale delle Strutture carcerarie e dei detenuti. Sebbene gli

elementi presi singolarmente potrebbero anche non risultare sufficienti a

condurre una decisione di trasferimento in un’altra struttura di esecuzione

della pena, è la complessità dei fatti e la loro visione d’insieme a determinare

la condizione della difficoltà del detenuto ad adeguarsi alla vita nel

penitenziario, con una conseguente concreta messa in pericolo dell’ordine

interno dello stesso, che non si deve misurare unicamente con azioni fisiche

violente, ma tenendo conto, come detto, anche dagli atteggiamenti volti ad

ostacolare l’ordine all’interno e di conseguenza di compromettere la sicurezza

in un ambiente così sensibile. Fomentare malcontento verso l’operato della Direzione,

del personale penitenziario, dell’UAR, così come di membri della Direzione

estendendolo ad altri detenuti, così da rendere concreto il rischio di creare

disordini interni che potrebbero, se non prontamente arginati, facilmente

degenerare fino a mettere in serio pericolo la sicurezza interna dell’istituto,

è un atteggiamento che deve essere evitato presso un istituto penale e quindi

represso da subito. La scrivente autorità ritiene pertanto che la decisione non

sia viziata da arbitrio, stante che le motivazioni addotte a sostegno della stessa

si basano su ragioni oggettive, sostenibili, fondate su considerazioni pertinenti.

L’interesse pubblico alla sicurezza e all’ordine interno alle Strutture carcerarie

è in questo caso assolutamente preponderante per rispetto all’interesse privato

del reclamante” [decisione 20.01.2016

(recte 2017) consid. 10.5., p. 6-7]. A parere dell’Autorità amministrativa, non

sarebbe nemmeno stato violato in concreto il principio di proporzionalità.

A

titolo abbondanziale, la Divisione ha rilevato come al detenuto non sia garantito

il diritto di scegliere la struttura carceraria in cui scontare la pena.

Pertanto il fatto di godere di una ricca rete sociale e di frequenti visite da

parte di parenti e amici, non costituirebbe un motivo sufficiente per favorire

il mantenimento della detenzione del reclamante presso le strutture carcerarie

ticinesi.

Essa

ha poi giustificato l’immediata esecutività della decisione di trasferimento

con “un evidente interesse pubblico”, facendo riferimento all’art. 74 CP

secondo cui i diritti fondamentali di cui godono i detenuti possono essere

limitati nella misura in cui ciò sia richiesto dalla pena o dal buon

funzionamento dello stabilitmento.

Essa

ha evidenziato che “il trasferimento volto al mantenimento dell’ordine nel

penitenziario non implica automaticamente che siano indispensabili particolari

misure di sicurezza nel trasporto del detenuto. Dagli atti emerge chiaramente

che il reclamante pur non accettando la decisione di trasferimento, non abbia opposto

resistenza fisica e non si sia quindi reso necessario fare fronte ad ulteriori

disposizioni di sicurezza durante il trasporto” [decisione 20.01.2016

(recte 2017) consid. 10.8., p. 7].

La

Divisione ha infine negato la concessione della postulata assistenza giudiziaria

e del gratuito patrocinio, posto che “la presente procedura, legata a un

trasferimento ex art. 86 RSC che appare d’acchito priva di probabilità di

successo in ragione segnatamente della ponderazione degli interessi in gioco,

non si fonda su argomenti prettamente giuridici che impongono l’assistenza di

un legale per poter portare le proprie contestazioni in particolare fattuali,

tanto più che il reclamante in passato ha dimostrato in più occasioni di saper

contestare recisamente varie decisioni che lo hanno interessato”. Nondimeno

“considerata la particolare situazione personale ed economica del

reclamante, si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e le spese”

[decisione 20.01.2016 (recte 2017) consid. 11.2., p. 8].

x. Con

esposto 2/3.02.2017 il reclamante, tramite il proprio patrocinatore, insorge davanti

a questa Corte contro la suddetta decisione della Divisione della giustizia, riformulando

nel contempo la domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito

patrocinio, per la quale sottolinea la necessità nel caso concreto della

presenza di un legale e nega che la procedura fosse di primo acchito priva di

probabilità di successo.

Il

reclamante censura in primo luogo un erroneo accertamento dei fatti da parte

della Divisione della giustizia.

In

particolare la Divisione della giustizia, nella propria decisione 20.01.2016

(recte: 2017) quali motivi giustificanti il trasferimento avrebbe in sunto

indicato “il reiterato comportamento oppositivo manifestato da quest’ultimo [RE

1, ndr], contrario alle disposizioni vigenti all’interno delle Strutture

carcerarie” (reclamo 2/3.02.2017, p. 2-3).

Per

contro la Direzione delle strutture carcerarie, nella propria decisione

1.03.2016, quale unico motivo della messa in pericolo dell’ordine interno e

della sicurezza interna del Penitenziario, atta a giustificare il trasferimento

del reclamante, avrebbe indicato l’utilizzo (e non la manomissione) di un PC

per 8 mesi risalente al novembre 2013 (per il quale il reclamante è stato

sanzionato disciplinarmente con 5 giorni di disolamento cellulare di rigore e con

la proibizione di usare un PC per un periodo di 12 mesi).

A

ciò la Direzione delle strutture carcerarie avrebbe poi aggiunto ulteriori motivi

(secondari), quali l’aver reiteratamente richiesto la concessione del congedo interno

La Silva con una sua amica, l’essere “gravemente e reiteratamente insoddisfatto

circa l’operato del Direttore delle SCC”, l’aver continuato ad insistere

per ottenere il permesso di esercitare l’attività di fisioterapista presso le Strutture

carcerarie (malgrado la decisione di revoca del Dipartimento della sanità e

socialità), l’aver accusato la Direzione di falsificazione di firma e di pareri

medici (peraltro non meglio precisati) [reclamo 273.02.2017, p. 4-5].

Il

reclamante osserva quindi che tutto ciò costituirebbe un semplice insistere nel

formulare alcune richieste, facendo uso del proprio diritto di esprimersi e

senza mettere in alcun modo in pericolo la sicurezza interna del penitenziario

e/o violare particolari norme.

Censura

la violazione del diritto alla parità ed equità di trattamento sancito

dall’art. 29 cpv. 1 Cost., laddove il patrocinatore del reclamante ha dovuto introdurre

il proprio gravame nel termine di 5 giorni, e senza nemmeno disporre della

decisione della Divisione della giustizia, mentre alla Direzione delle strutture

carcerarie la Divisione della giustizia avrebbe concesso due settimane di tempo

(e meglio entro il termine del 30.03.2016) per formulare le proprie

osservazioni. Osservazioni queste comunque da ritenere tardive poiché introdotte

il 4.04.2016, e per le quali è da respingere l’argomentazione dell’Autorità

amministrativa secondo cui al termine d’inoltro non sarebbe stato dato

carattere perentorio.

Lamenta

dipoi la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2

Cost., stante che egli non avrebbe avuto la possibilità di esprimersi prima che

venisse presa la decisione di trasferimento. L’incontro con il vicedirettore

delle strutture carcerarie avrebbe avuto per scopo la comunicazione della

decisione di trasferimento di fatto già presa. Ciò trasparirebbe, a suo avviso,

direttamente dalle motivazioni della decisione impugnata, laddove viene

precisato che al reclamante è stata data la possibilità di “liberamente

esprimersi sui contenuti della decisione” risp. “di comprendere le

motivazioni che hanno portato alla decisione di trasferimento così come di

esprimersi nel merito”. Inoltre il reclamante ha apposto la sua firma sulla

decisione stessa e non su un verbale di un (ipotetico) incontro. Incontro che l’Autorità

ha l’onere di dimostrare che sia realmente avvenuto e da quanto in atti, ciò

non risulta sia stato il caso, vista in particolare l’assenza di un verbale di

audizione.

Sostiene

che la Divisione della giustizia avrebbe violato il suo diritto a partecipare

all’assunzione di prove e di prenderne conoscenza, in quanto tale Autorità non

avrebbe dato alcun seguito alla sua richiesta di edizione della documentazione inerente

al suo trasferimento in possesso della Direzione delle strutture carcerarie,

della società __________ (che ha provveduto all’accompagnamento di RE 1) e del

penitenziario di __________. Documentazione, a suo avviso, molto importante, in

quanto atta a ricostruire il momento della presa della decisione di

trasferimento e quindi a stabilire la violazione del suo diritto di essere sentito.

Anche in questa sede egli ne chiede l’edizione.

Contesta

inoltre l’argomentazione nella decisione impugnata, secondo cui dagli atti non

risulterebbe che RE 1 abbia richiesto di essere assistito da un legale.

Nel

merito rimprovera in primo luogo alla Divisione della giustizia di non essere

entrata nel merito di alcune allegazioni del reclamante poiché erroneamente ritenute

esulare dalle motivazioni poste a fondamento del trasferimento operato dalla

Direzione delle strutture carcerarie. Fra queste la sanzione disciplinare risalente

al novembre 2013 sulla quale l’Autorità amministrativa avrebbe dovuto chinarsi

per valutare se costituisse o meno un motivo fondato giustificante la decisione

di trasferimento.

Censura

nella decisione impugnata che le ivi asserite difficoltà di risocializzazione

di RE 1, – comunque contestate – possano validamente giustificare il di lui

trasferimento, posto che con il comportamento rimproveratogli (non

collaborativo, accusatorio, oppositivo) egli non ha violato regole/norme/disposizioni,

così da minare l’ordine interno dell’istituto carcerario.

Rimprovera

quindi all’Autorità amministrativa di non aver sostanziato con quale

atteggiamento/attitudine concreti e in quale occasione il reclamante abbia ostacolato

l’ordine interno e fomentato malcontento fra gli altri detenuti. Motivazione

quest’ultima, fra l’altro, nemmeno sostenuta dalla Direzione delle strutture carcerarie

nella sua decisione 1.03.2016, bensì “creata ad arte” dalla Divisione della

giustizia.

Lamenta

la violazione del principio di proporzionalità, stante che “è impensabile e

finanche ridicolo fondare la decisione di trasferimento sul fatto che il

reclamante ha postulato più di una volta alcune richieste oltre che su di un

fatto, peraltro neppure così grave, avvenuto quasi un lustro fa” (reclamo

2/3.02.2017, p. 15). Infatti né gli altri detenuti e nemmeno il personale di

custodia sarebbero mai stati messi in pericolo dalle richieste, formulate a più

riprese, da RE 1 alla Direzione. Non vi sarebbe dunque stato alcun interesse

pubblico preponderante in pericolo o da tutelare atto a giustificare il

trasferimento nonché l’immediata esecutività di tale decisione.

In

conclusione postula l’annullamento della decisione impugnata per un erroneo

accertamento dei fatti da parte della Divisione della giustizia, per la

violazione delle norme costituzionali procedurali e per l’assenza in concreto

di motivi di ordine e di sicurezza interni al penitenziario atti a giustificare

il trasferimento del reclamante in una struttura carceraria fuori cantone.

y. Con

osservazioni 9/10.02.2017 la Direzione delle strutture carcerarie si conferma

nelle proprie argomentazioni esposte nella propria duplica 11/12.05.2017 prodotta

nella procedura davanti alla Divisione della giustizia; ribadisce le

motivazioni alla base della decisione di trasferimento, e conclude chiedendo la

reiezione del gravame e il rifiuto della concessione dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio.

z. Con

osservazioni 16/17.02.2017 la Divisione della giustizia postula la reiezione

del gravame, richiamando le argomentazioni esposte oltre che nella decisione

impugnata, anche quelle della duplica 11/12.05.2017 della Direzione delle strutture

carcerarie nonché dell’ivi annesso scritto 8.02.2017 dell’Ufficio

dell’assistenza riabilitativa, di cui ne riporta ampio stralcio sostenendo

trattarsi di “un’analisi lucida e competente di chi ogni giorno è

confrontato con i detenuti e che conferma, se ce ne fosse ancora bisogno,

quanto le Strutture carcerarie prima e la scrivente Divisione dopo, hanno

sempre sostenuto” (osservazioni 16/17.02.2017 della Divisione della

giustizia, p. 4).

Assevera

che RE 1 “è stato sentito dal vice direttore e da un agente di custodia

prima che venisse presa la decisione” e che l’assunzione di prove postulata

dal reclamante (edizione di documenti e audizioni testimoniali) non è stata

accolta in base ad un apprezzamento anticipato delle prove (osservazioni

16/17.02.2017 della Divisione della giustizia, p. 3.

Evidenzia

che “più che i singoli episodi (manomissione del sistema PC, continue

accuse senza fondamento rivolte alla Direzione, reiterate e pretestuose

richieste del detenuto come i congedi La Silva o l’esercizio dell’attività di

fisioterapista, ndr), è l’insieme delle circostanze ad aver condotto la

Direzione delle Strutture carcerarie a operare il trasferimento del detenuto.

Il fatto di fomentare continuamente il malcontento all’interno del penitenziario,

di gettare continuo discredito sulla Direzione con accuse senza fondamento genera

il concreto rischio di disordini interni che potrebbero mettere in serio

pericolo la struttura carceraria” (osservazioni 16/17.02.2017 della

Divisione della giustizia, p. 2).

Pone in risalto che “chi dirige un penitenziario si

trova confrontato con continue tensioni e rischi che non devono, e non possono,

essere accresciuti da detenuti come RE 1 che con il loro comportamento

antisociale mettono a repentaglio questo delicato e fragile equilibrio. Chi non

ha vissuto sulla propria pelle la realtà carceraria non può rendersi conto

delle dinamiche interne di un penitenziario” (osservazioni 16/17.02.2017

della Divisione della giustizia, p. 5).

aa. Nell’allegato

di replica 24/27.02.2017 RE 1, tramite il proprio rappresentante legale,

sostiene l’inconsistenza e l’infondatezza delle decisioni rese sia dalla Direzione

delle strutture carcerarie e sia dalla Divisione della giustizia, in quanto

l’ivi sostenuta messa in pericolo della sicurezza interna del penitenziario non

sarebbe stata in alcun modo sostanziata e dimostrata.

Rimprovera

alla Divisione della giustizia di non avere la necessaria obiettività e

criticità nella valutazione del caso concreto richiesto ad un’autorità

superiore, essendosi di fatto impersonificata nella Direzione delle strutture

carcerarie e dimostrandosi superficiale e acritica.

Sostiene

che lo scritto dell’UAR in realtà di data 11.05.2016 (e non 8.02.2017), in

quanto prodotto con l’allegato di duplica della Direzione delle strutture

carcerarie dell’11.05.2016, sarebbe stato redatto ad hoc dalla capoufficio __________

(che peraltro in sei anni di detenzione avrebbe visto il reclamante al massimo

tre volte!) “per sostenere la Direzione delle SCC nella sua decisione”

(replica 24/27.02.2017, p. 3) e che allo stesso sarebbe stata data, in modo

preocupante, un’importanza fondamentale. Infatti ritiene assurdo che la

Divisione della giustizia nelle proprie osservazioni 16/17.02.2017 abbia citato

quasi integralmente tale scritto, stante che la decisione 20.01.2016 (recte

2017) non lo avrebbe minimamente menzionato e/o non si fonderebbe su elementi estrapolati

dallo stesso.

Ribadisce

quindi le conclusioni di cui al reclamo.

bb. In

duplica la Direzione delle strutture carcerarie si conferma nelle argomentazioni

esposte nelle proprie osservazioni di risposta.

Evidenzia

in particolare che “il trasferimento del Signor RE 1 è e rimane da ricondurre

al suo atteggiamento manipolatorio, andato crescendo e sfociato in accuse

aperte contro la Direzione (tacciata di aver falsificato dei documenti) e a

fronte del quale l’estensione della manipolazione alla popolazione carceraria,

con tutte le conseguenze derivanti, appariva più che concreta” (duplica

10/13.03.2017, p. 1). Precisa altresì che lo scritto 11.05.2016 della

capoufficio dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa “sia stato chiesto

per comprendere meglio e avere una valutazione sociale complessiva del suo

assistito” (duplica 10/13.03.2017, p. 2).

cc. La

Divisione della giustizia in duplica si riconferma nelle argomentazioni e conclusioni

della decisione impugnata e delle proprie osservazioni.

Pone

nuovamente in evidenza in RE 1 l’ “atteggiamento non collaborativo, accusatorio

e oppositivo che rende evidente l’impossibilità di compiere un processo di

risocializzazione che mira proprio a correggere quei comportamenti anti sociali

che altrimenti minano la sicurezza interna del carcere” (duplica

13/15.03.2017, p. 2).

Contesta la ventilata mancanza d’indipendenza dal profilo materiale con

la Direzione delle strutture carcerarie richiamando la legislazione

applicabile, che attribuisce a tali due autorità “funzioni ben distinte e

specifiche”, ed evidenzia come la Divisione della giustizia abbia “sempre

svolto in modo indipendente e scevro da preconcetti o condizionamenti” il

proprio compito di autorità di reclamo.

Spiega

come lo scritto dell’UAR sia stato prodotto una prima volta dalle strutture

carcerarie nella duplica 11.05.2016 e poi riproposto dalla Divisione della

giustizia in sede di osservazioni del 16.02.2017. Lo stesso riporterebbe la data

dell’8.02.2017 “in quanto è stato chiesto all’Ufficio citato se fossero

intervenuti dei cambiamenti rispetto a quanto accertato nel mese di maggio

2016. Orbene, dopo le verifiche del caso, la Capoufficio ha riconfermato

integralmente quanto era stato illustrato nel mese di maggio 2016 non essendo

intervenuto alcun cambiamento sostanziale nella personalità del reclamante”

(duplica 13/15.03.2017, p. 2).

Considerandi

1.

1.1.

Il Codice di diritto processuale penale svizzero

(Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai

Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle

pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

Il

Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull’esecuzione delle pene e

delle misure per gli adulti (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) − in

vigore dall’1.01.2011 − e, in applicazione di quest’ultima, il

Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del

6.03.2007

(RL 4.2.1.1.1., nel seguito citato REPM), in vigore dal 9.03.2007,

con successive modifiche.

Sulla

base di tali regolamentazioni è inoltre stato adottato il 15.12.2010 il Regolamento

delle strutture carcerarie del Cantone Ticino (RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC),

in vigore dall’1.01.2011.

La

persona incarcerata gode del diritto di reclamo (art. 81 cpv. 1 RSC e art. 56

REPM).

I

reclami interposti contro l’operato della Direzione delle strutture carcerarie

devono essere direttamente inviati alla Divisione della giustizia, entro 5

giorni dalla pretesa infrazione, e non hanno effetto sospensivo (art. 57 cpv. 1

e 2 REPM e art. 81 cpv. 2 lit. c RSC).

Per

l’art. 12 cpv. 2 LEPM le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle

misure, che non rientrano in quelle rese dal giudice dei provvedimenti

coercitivi nei casi previsti dall’art. 12 cpv. 1 LEPM, sono direttamente

impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni; si

applica per analogia la procedura prevista negli articoli 379 e segg. CPP.

Fra

queste decisioni rientrano anche quelle rese dalla Divisione della giustizia

inerenti al trasferimento di un detenuto fuori cantone, posto che non

riguardano solo la mera esecuzione della pena, ma influiscono anche sui

contatti del condannato con l’esterno e segnatamente con le persone a lui

vicine, disciplinati dall’art. 84 CP.

La

competenza di questa Corte a statuire non deriva soltanto dalla normativa

cantonale, bensì, quale ultima istanza cantonale ex art. 80 cpv. 2 LTF, è pure

direttamente fondata sulla legislazione federale che impone un doppio grado di

giurisdizione (sentenza TF dell’8.10.2013,6B_581/2013, consid. 2.3.).

1.2

Con

il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e

l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma

scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i

punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La prevalenza dei principi della verità materiale e

della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame,

di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte

dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario

CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;6B_776/2013 del 22.07.2014

consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

1.3

Il gravame, inoltrato il 2/3.02.2017, contro la decisione 20.01.2016

(recte 2017) della Divisione della giustizia, è tempestivo.

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE

1, quale condannato, detenuto e destinatario della decisione impugnata che lo tocca

direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente

legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente

protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

Infatti,

nella misura in cui il trasferimento in un'altra struttura carceraria influenza

il diritto di visita del detenuto, consacrato dall’art. 84 cpv. 1 CP, e, di

riflesso, il diritto alla libertà personale (art. 5 CEDU e art. 10 cpv. 2

Cost.) e il rispetto della vita privata e famigliare (art. 8 CEDU e art. 13

cpv. 1, 14 Cost.), il reclamante si prevale di un interesse giuridicamente

protetto (sentenza TF 6B_80/2014 del 20.03.2014 consid. 1.2.).

Il

reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e

proponibile.

2.

2.1.

Il reclamante censura la violazione del suo diritto di

essere sentito, in buona sostanza, per non aver avuto la possibilità di esprimersi

prima che la Direzione delle strutture carcerarie decidesse il suo

trasferimento in un penitenziario oltralpe, così come per non essergli stata

concessa la facoltà, pure garantita dall’art. 29 cpv. 2 Cost., di essere

assistito dal proprio rappresentante legale in tale frangente. Ciò che

comporterebbe la nullità della decisione resa dalla Direzione delle strutture

carcerarie e di riflesso, pure di quella resa dalla Divisione della giustizia,

qui impugnata.

Il

reclamante lamenta altresì la violazione del suddetto diritto costituzionale, segnatamente

del suo diritto a partecipare all’assunzione di prove e di prenderne

conoscenza, laddove la Divisione della giustizia non ha dato alcun seguito alla

sua richiesta di edizione di documentazione relativa al suo trasferimento in possesso

della Direzione delle strutture carcerarie, della ditta Securitas AG, Zurigo e

del penitenziario Bellevue, necessaria per ricostruire l’esatto momento della decisione

di trasferimento da parte della Direzione delle strutture carcerarie cantonali

e quindi del rispetto o meno del diritto di essere sentito del reclamante prima

che venisse resa la decisione di merito.

La

Divisione della giustizia sostiene dal canto suo il rispetto di tali diritti

costituzionali semplicemente rinviando a quanto si evincerebbe “dagli atti”,

senza tuttavia far riferimento ad un preciso documento, scritto, o quant’altro

formante l’incarto della Divisione della giustizia o di altra autorità.

2.2

Il diritto di essere sentito – sancito in generale dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e, in

ambito penale, dagli art. 32 cpv. 2 Cost., 3 cpv. 2 lit. c in fine CPP mentre

che, nella procedura amministrativa, dall’art. 26 segg. PA, 34 seg. LPamm – rappresenta un

aspetto della garanzia fondamentale dell’equo processo ai sensi degli art. 29

Cost. e 6 CEDU (decisione TF 6B_93/2014 del 21.08.2014 consid. 3.1.1.).

Il

diritto di essere sentito comprende il diritto di esprimersi in merito agli

elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata, il diritto di fornire

prove sui fatti rilevanti per il giudizio, il diritto di farsi rappresentare o

assistere, il diritto di ottenere una decisione motivata ed il diritto di poter

consultare gli atti di causa (sentenze TAF C-2866/2015 del 2.05.2016 consid.

3.1.1

; TPF BB.2014.132 del 9.12.2014 consid. 2.2.1.).

Il

diritto di essere sentito costituisce una garanzia di natura formale, la cui

violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente

dalla fondatezza materiale del gravame.

Nondimeno

una violazione non particolarmente grave di tale diritto può considerarsi sanata

allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad

un’istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul

diritto. Tuttavia, ciò dovrebbe rimanere l’eccezione (sentenza TPF BB.2014.132

del 9.12.2014 consid. 2.2.1.).

Infine

tale diritto non impedisce all’autorità cantonale di procedere ad un apprezzamento

anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle, se è convinta

che non possono condurla a modificare la sua opinione (sentenza TF 2C_59/2013

dell’11.08.2014 consid.2.2.). Il rifiuto di istruire delle prove viola il diritto

di essere sentito delle parti, soltanto quando l’apprezzamento anticipato della

pertinenza del mezzo di prova offerto, operato dal giudice, è viziato d’arbitrio

(sentenze TF 6B_476/2016 del 23.02.2017, consid. 2.1. e 6B_335/2016 del

24.01.2017

consid. 1.1.).

La

natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati,

innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se essa risulta

insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall’art. 29 cpv. 2 Cost.,

come testé esposte.

A

differenza della procedura disciplinare in materia di esecuzione delle pene e

delle misure – espressamente regolata agli art. 47 segg. LEPM e art.

83.

segg. REPM – la LEPM, il REPM e il RSC non precisano la procedura

da seguire nel quadro di un trasferimento di un detenuto in altro istituto

penale.

Occorre

quindi fare riferimento ai principi generali applicabili.

Per

quanto attiene invece il diritto alla rappresentanza legale e alla difesa,

l’art. 52 RSC consacra espressamente tale diritto ad ogni persona incarcerata

nell’ambito di una procedura penale o amministrativa.

2.3

Nel

caso concreto – contrariamente a quanto sostenuto dalla Divisione della giustizia

nel giudizio qui impugnato – da quanto in atti, in assenza di un (pertinente)

verbale d’audizione risp. delle testimonianze del vicedirettore così come di un

non meglio precisato agente di custodia, asseriti essere stati presenti – non è

possibile accertare se RE 1 sia effettivamente stato sentito prima che la

Direzione delle strutture carcerarie rendesse la sua decisione di trasferimento

oppure lo sia stato soltanto al momento dell’intimazione di tale decisione.

Invero

le (più che celeri) modalità del suo trasferimento oltre Gottardo, così come

l’accertamento del suo dissenso (avvenuto soltanto in calce alla decisione 1.03.2016

di trasferimento) e la presa di contatto con il proprio rappresentante legale soltanto

dopo l’emanazione di detta decisione, lascerebbero piuttosto supporre che la

sua audizione sia avvenuta nella seconda ipotesi.

Sia come sia, disponendo la Divisione della giustizia del pieno potere

di esame in fatto e in diritto, conformemente alla giurisprudenza più sopra

citata l’eventuale violazione del diritto di essere sentito del reclamante, nel

caso concreto, potrebbe essere sanato dalla procedura di reclamo espletata

davanti a tale autorità superiore.

La

questione può nondimeno restare indecisa, visto l’esito nel merito del presente

gravame, di cui si dirà ai considerandi che seguono.

Alla

stessa stregua può restare indecisa sia la questione della violazione o meno

del diritto di essere sentito in relazione al diritto del reclamante di essere

rappresentato da un legale nella procedura di trasferimento in altro istituto

penale; e sia può restare indecisa la questione a sapere se la Divisione della

giustizia, in concreto, abbia o meno abusato del proprio potere di apprezzamento

anticipato delle prove di cui è stata chiesta l’assunzione.

Ad

ogni buon conto, in maniera generale, nella procedura di trasferimento di un

detenuto in altra struttura carceraria (contestata dallo stesso) – impregiudicata

la celerità d’esecuzione imposta dal caso di specie – questa Corte

auspica che in futuro venga tenuto un verbale d’audizione laddove l’interessato

è stato sentito prima della presa di decisione di merito, in analogia mutatis

mutandis all’art. 76 CPP che sancisce – nella procedura penale – l’obbligo di documentazione da

parte delle autorità penali (che pure sgorga dal diritto di essere sentito).

Obbligo quest’ultimo che assolve da un lato una funzione utile per le

successive fasi del procedimento (come nel caso di impugnazione della sentenza),

e dall’altro lato ha anche una funzione di garanzia, poiché consente di

verificare a posteriori se il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme

processuali e delle forme prescritte (Commentario CPP – M. GALLIANI/L.

MARCELLINI, Art. 76 CPP n. 2).

Ciò

ove più si pensi che, al pari del procedimento disciplinare (in cui tale formalità

viene rispettata), con la decisione di trasferimento – come visto più

sopra – si viene a toccare un diritto costituzionale e convenzionale e che,

trovandosi in un ambiente – quello carcerario – difficile, molto sensibile, facilmente esposto a critiche,

e con persone – in genere – poco cognite del diritto e non patrocinate da un

legale, oltre che con personalità e culture molto diverse, permetterebbe di

contenere eventuali censure di disparità di trattamento e/o di irregolarità

procedurali e/o di manipolazioni posteriori delle dichiarazioni rese.

Tutto

ciò anche nell’ottica del principio fondamentale della correttezza garantito

dal CP, così come sancito a livello costituzionale e convenzionale.

3.

3.1.

In materia di trasferimento di condannati

l’art. 28 cpv. 1 REPM conferisce al giudice dei provvedimenti coercitivi (art.

73.

LOG) la competenza ad ordinare l’espiazione di una pena o l’esecuzione di

una misura in uno stabilimento di un altro Cantone, quando ciò sia giustificato

dalla personalità del condannato, per il raggiungimento degli obiettivi

previsti nel piano di esecuzione della sanzione penale, o da necessità di cura

medica. La Direzione può ordinarla quando ciò sia giustificato da motivi di

sicurezza o di ordine interno.

Le

medesime competenze sono riprese all’art. 86 RSC che prevede in particolare il

trasferimento della persona incarcerata in un altro Cantone (lit. b): 1. a dipendenza

delle fasi di carcerazione in applicazione del PES, su decisione dell’autorità

competente; 2. su sua richiesta motivata, in accordo con l’autorità competente;

3.

per motivi di inchiesta o di esecuzione di pena, su decisione dell’autorità

competente; 4. su decisione della Direzione, per motivi di sicurezza o di

ordine interno.

3.2

L’art.

75.

cpv. 1 CP prevede che l’esecuzione della pena deve promuovere il

comportamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere esente

da pena. Essa deve corrispondere per quanto possibile alle condizioni generali

di vita, garantire assistenza al detenuto, ovviare alle conseguenze nocive

della privazione della libertà e tenere conto adeguatamente della protezione

della collettività, del personale incaricato dell’esecuzione e degli altri

detenuti.

Questa

norma fissa gli obiettivi generali dell’esecuzione, tra cui quello principale che

si prefigge di migliorare il comportamento sociale del detenuto, segnatamente

la sua capacità, una volta riguadagnata la libertà, di vivere esente da pena.

Di conseguenza l’espiazione si orienta in primo luogo verso il principio di

prevenzione speciale (CP Petit commentaire – M.

DUPUIS et autres, 2012, art. 75 CP, n. 1-2; BSK Strafrecht I –

B. F. BRÄGGER, 3. ed., art. 75 CP, n. 1 segg.). Accanto a questo obiettivo

principale, l’art. 75 cpv. 1 seconda frase CP determina quattro ulteriori

regole fondamentali, che devono servire da linee direttrici per tutti i tipi di

istituti penali e per tutti i detenuti (CP Petit commentaire, op. cit., art. 75

CP, n. 3; B. F. BRÄGGER, Die revidierten Bestimmungen des Allgemeinen Teils des

Strafgesetzbuches zum Straf- und Massnahmenvollzug, in ZStrR 126/2008, p. 397

seg.). Tra queste il cosiddetto “Sicherungsprinzip”, secondo cui, come

esplicitato dal testo di legge, l’esecuzione della pena deve tenere conto

adeguatamente della collettività, del personale incaricato dell’esecuzione e

degli altri detenuti (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, op.

cit., art. 75 CP, n. 12).

Secondo

la dottrina, l’esigenza di protezione della sicurezza pubblica comprende il

mantenimento della sicurezza interna ed esterna del penitenziario, ciò che significa

in particolare prevenzione di evasioni o liberazioni illecite di detenuti, come

pure prevenzione dalla commissione di infrazioni nel corso della detenzione

quali aggressioni fisiche tra codetenuti e/o il personale di custodia, molestie

o coazioni sessuali, possesso, commercio o consumo di sostanze proibite come

stupefacenti o alcool, possesso di mezzi di comunicazione, armi, ecc. Il mantenimento

dell’ordine ha quale scopo il rispetto delle regole essenziali per una vita

ordinata in collettività in una struttura carceraria, luogo di esercizio e

promozione di un comportamento sociale dei detenuti, nella prospettiva di

un’espiazione della pena orientata alla risocializzazione, in accordo con

l’obiettivo generale dell’espiazione previsto dall’art. 75 cpv. 1 CP (B. F.

BRÄGGER, Das schweizerische Vollzugslexikon, 2014, pag. 399 segg.; BSK Strafrecht

I – B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 75 CP n. 12).

3.3

Alla

persona incarcerata è garantito il diritto di reclamo (art. 81 cpv. 1 RSC) e di

rivolgere istanze o reclami alla Direzione e alla Divisione (art. 56 REPM).

Lo

stesso deve essere presentato entro 5 giorni dalla pretesa infrazione (art. 57

cpv. 2 REPM) risp. dalla decisione o dall’atto contestati (art. 81 cpv. 2 RSC),

e non ha effetto sospensivo (art. 57 cpv. 2 REPM).

Il

reclamo è da presentare: alla Direzione, se rivolto contro l’operato di un membro

del personale o contro altra persona incarcerata (art. 81 cpv. 2 lit. a RSC);

alla Direzione dell’Ufficio di patronato, se rivolto contro un operatore

sociale (art. 81 cpv. 2 lit. b RSC); alla Divisione, se rivolto contro

l’operato della Direzione (art. 81 cpv. 2 lit. c RSC).

In

casi di reiterazione e manifesta infondatezza del reclamo, la Direzione e la Divisione

possono applicare una tassa di decisione da fr. 20.- a fr. 100.- (art. 81 cpv.

4.

RSC).

L’art.

82.

RSC garantisce alle persone incarcerate il diritto di petizione, che conferisce

a queste ultime il diritto di presentare, in nome proprio o collettivamente, richieste,

proposte o lamentele su situazioni o fatti riguardanti il trattamento o la vita

interna nelle strutture carcerarie (cpv. 1). Le richieste, proposte o lamentele

devono essere indirizzate nella forma scritta alla Direzione (cpv. 2).

Infine, per l’art. 58 REPM, i carcerati possono, in

ogni tempo, rivolgere reclami sulle condizioni di detenzione alla Commissione

di sorveglianza del Gran Consiglio (cpv. 1). Il reclamo, motivato, è trasmesso

in forma scritta e in busta chiusa, per il tramite del Direttore, alla

Commissione di sorveglianza del Gran Consiglio (cpv. 2). Il reclamo non è

soggetto a censura (cpv. 3). I carcerati debbono essere informati, mediante

consegna di un apposito documento, di questo diritto (cpv. 4).

3.4

Nel

caso in esame, si ha che RE 1 è stato posto in carcerazione preventiva il

4.04.2010

e dal 25.11.2010 in espiazione di pena dapprima presso il carcere penale

La Stampa e dal 2.03.2016 presso il penitenziario __________.

3.4.1

Durante,

ormai, 7 anni di detenzione egli è stato sanzionato una sola volta: il 26.06.2014

gli sono stati inflitti 5 giorni di isolamento cellulare di rigore – oltre al divieto

di usare un PC per un periodo di 12 mesi dalla data della decisione disciplinare

per aver posseduto materiale informatico proibito ed averlo utilizzato per la

navigazione in internet con contatti esterni, realizzando così l’infrazione

disciplinare prevista all’art. 83 cpv. 1 lit. f) e i) RSC. Sanzione che ha

eseguito e che nel seguito, pur avendo ammesso i fatti nell’audizione del

25.06

, con scritto 30.06.2014 ha contestato davanti alla Divisione della

giustizia (unica destinataria della sua impugnativa), censurando l’eccessiva e

discriminante durata del divieto di utilizzo del PC e postulando una

rivalutazione dei 5 giorni di isolamento cellulare, da lui ritenuti troppo

severi per rapporto al comportamento rimproveratogli.

Sul

seguito, dagli atti, sembrerebbe non esserci stata alcuna ulteriore specifica

impugnativa/lagnanza al proposito da parte del reclamante, pur essendo la procedura,

sembrerebbe – sempre sulla base di quanto in atti –, ancora

pendente.

Nell’ambito

della suddetta illecita navigazione in internet, RE 1 non ha realizzato

ulteriori fattispecie di rilevanza disciplinare e/o penale, come l’organizzare

l’entrata o un commercio di bevande alcoliche, sostanze stupefacenti, armi pericolose

o altro all’interno del carcere, organizzare una fuga dallo stesso o atti preparatori

tendenti alla commissione di altre infrazioni da solo o con terze persone

all’interno e/o all’esterno della strutture carcerarie.

3.4.2

La

questione del congedo interno La Silva, che sembrerebbe essere sorta ad inizio

del 2014 e perdurata nel tempo fino ad inizio 2016, concerne la richiesta, più

volte riproposta dal qui reclamante, di tale congedo da trascorrere con un’amica,

con la quale egli sostiene si sia instaurato un vincolo affettivo che merita di

essere salvaguardato e che invece la Direzione non considera essere una persona

rientrante tra quelle cui lo specifico regolamento interno delle Strutture

carcerarie cantonali da diritto.

Dalla

documentazione in atti, emerge che RE 1, seppure più volte (non si capisce

tuttavia con quali scadenze), ha presentato detta domanda – laddove documentata

– sempre

nelle previste e dovute forme, sottoponendola alla competente autorità, senza

coinvolgere inutilmente persone e/o agenti di custodia estranei alla questione

e tantomeno altri detenuti, anche laddove egli, nel vedersi rifiutare detto

congedo, ha lamentato una disparità di trattamento. Con scritto 9.01.2015

all’operatrice di riferimento, è intervenuta l’amica di RE 1, spiegando il

proprio rapporto affettivo intrattenuto con quest’ultimo e quindi appoggiando

la richiesta di congedo interno.

Lo

scambio di corrispondenza al proposito avvenuto tra RE 1 e la Direzione del

carcere, è pervenuto in copia ai capi sorveglianti, all’operatrice sociale di

riferimento e al patrocinatore del reclamante. Ad un certo punto è stata messa

in copia anche la Commissione di sorveglianza delle condizioni di detenzione

con sede a Bellinzona e la Divisione della giustizia. In alcuni casi è

intervenuto con un proprio scritto il rappresentante legale del reclamante.

Per

finire, e sempre in relazione alla mancata concessione del congedo interno La

Silva, il 23.01.2016 RE 1 ha inoltrato alla Divisione della giustizia uno

scritto da lui indirizzato alla Direzione delle strutture carcerarie, a valere

quale reclamo contro l’operato della Direzione, dichiarandosi pronto a

ritirarlo “se, come leggerete nell’allegato, il direttor __________ farà

chiarezza in tempi brevi (…). In caso contrario vi invito ad intervenire”.

Lo scritto 23.01.2016 alla Direzione (inviato in copia alle più sopra già citate

autorità), partendo dall’enumerazione degli articoli dei regolamenti pertinenti

alla questione e riportandone per esteso il loro contenuto, ribadisce, – in termini, seppur

decisi e velatamente sarcastici ma del tutto sobri – la propria

interpretazione sulla cerchia di persone, a cui il regolamento interno al

carcere darebbe diritto di usufruire del congedo interno La Silva.

Ne

è poi seguito uno scambio di allegati nell’ambito di tale procedura ricorsuale

davanti alla Divisione della giustizia. È nell’ambito dello stesso che il

reclamante, ha ventilato la censura di falsità riferita ad un rapporto dell’UAR

sul quale sarebbe presente la firma del proprio capoarte (che invece gli

avrebbe detto di non averla mai apposta) nonché ad uno scritto nel quale era

fatto riferimento ad un’opinione del medico del carcere, dr. __________,

allorquando quest’ultimo avrebbe negato una presa di contatto al proposito. Il

reclamante, in base agli atti e a quanto asseritamente riferitogli a voce dal capoarte

e dal medico del carcere, si è limitato a chiedere alla Divisione della

giustizia di “verificare come mai si arrivi a tal punto da falsificare firme

e pareri medici e chi ne ha responsabilità”.

La

Divisione della giustizia in data 17.01.2017 (a un anno di distanza

dall’introduzione del gravame) ha poi reso la sua decisione, respingendo il reclamo.

Contro

la stessa RE 1 non ha introdotto ulteriore reclamo davanti a questa Corte.

3.4.3

Anche

in merito alle modifiche del maggio risp. del novembre 2014 del PES, riguardo

alle quali RE 1 ha sollevato delle contestazioni, da quanto in atti e segnatamente

sulla base delle sue osservazioni 10.05.2015 alla Direzione delle strutture

carcerarie, egli ha spiegato nelle dovute sedi, le proprie rimostranze rimanendo

nei termini della convenienza e senza coinvolgere persone assolutamente

estranee alla questione, presenti all’esterno e/o all’interno del carcere, tra

questi agenti di custodia e/o codetenuti.

3.4.4

Dagli

accertamenti di cui sopra, sgorganti dalle tavole processuali, questa Corte non

ravvede il comportamento “non collaborativo, accusatorio, oppositivo”

che “denota chiaramente l’impossibilità di compiere un processo di

risocializzazione che mira a correggere dei comportamenti antisociali a tutto

vantaggio della sicurezza all’interno della struttura carceraria”, posto

dalla Divisione della giustizia alla base del proprio giudizio negativo. Atteggiamenti

tenuti dal reclamante, a dire di tale autorità amministrativa superiore, che nel

loro insieme dimostrerebbero la di lui difficoltà “ad adeguarsi alla vita

nel penitenziario, con una conseguente concreta messa in pericolo dell’ordine

interno dello stesso” compromettendone pure la sicurezza “in un ambiente

così sensibile”. In base agli atti questa Corte non ha avuto modo di

accertare che il qui reclamante ha fomentato “malcontento verso l’operato

della Direzione, del personale penitenziario, dell’UAR, così come di membri

della Direzione estendendolo ad altri detenuti così da rendere concreto il

rischio di creare disordini interni che potrebbero, se non prontamente

arginati, facilmente degenerare fino a mettere in serio pericolo la sicurezza

interna dell’istituto”.

Per

quanto constatato negli atti da questa Corte RE 1 ha esternato le proprie rimostranze

davanti alla competente autorità, sempre facendo capo, seppur in modo

reiterato, ai previsti mezzi leciti, garantiti dalle leggi e dai regolamenti

interessati, esponendo le proprie argomentazioni in termini del tutto civili,

scevri da minacce, insulti o quant’altro. Nemmeno risulta averle egli utilizzate

in maniera strumentale, prevaricando la propria insoddisfazione per

destabilizzare in maniera generale l’autorità della Direzione in seno alle strutture

carcerarie. Nessun agente di custodia, ad esclusione del competente capoarte

(il quale è stato messo in copia nello scambio di corrispondenza o nella presentazione

di una determinata impugnativa) e/o codetenuto è stato concretamente coinvolto

da RE 1 nelle sue questioni personali in maniera pretestuosa e al di fuori

della prevista procedura, al fine di suscitare o financo estendere un malessere

generale circa l’operato della Direzione, di un sorvegliante o per coinvolgere

altri detenuti in una “crociata” contro l’ordine interno e/o contro determinati

divieti vigenti all’interno del penitenziario.

Con le sue richieste, reiterate in alcune questioni siccome da lui

ritenute non conformi ai regolamenti o discriminatorie, seppure possa aver

creato una certa pressione sulla Direzione (e/o sulle altre autorità interessate)

che si è vista sollecitata nel riformulare delle motivazioni alle proprie prese

di posizione, il reclamante non ha infranto alcuna norma interna al carcere, e

non ha quindi realizzato alcuna fattispecie punibile dal profilo disciplinare;

tantomeno ha sconfinato in atti di rilevanza penale, di natura violenta o meno.

Le

richieste riproposte dal qui reclamante non hanno nemmeno costretto la Direzione

delle strutture carcerarie ad applicare la tassa di decisione, espressamente

prevista dall’art. 81 cpv. 4 RSC, nei casi di reiterazione e manifesta

infondatezza del reclamo.

In

occasione della decisione di trasferimento dell’1.03.2016 della Direzione, per

quanto il reclamante sia stato colto di sorpresa e per quanto non abbia mai e

in alcun modo condiviso la stessa, egli non ha manifestato alcuna particolare

animosità o intendimento minaccioso e/o violento né verso coloro che hanno reso

tale decisione né verso coloro che l’hanno fatta eseguire né tantomeno ha coinvolto

nella sua disapprovazione terze (estranee) persone. Egli si è limitato, ancora

una volta, ad esternare il proprio dissenso facendo capo a quanto leggi e regolamenti

gli danno diritto: ha apposto in calce alla decisione di trasferimento il proprio

disaccordo (in termini del tutto civili) e appena gli è stato possibile ha contattato

il proprio patrocinatore, chiedendogli di intervenire al fine di non essere

trasferito in uno stabilimento oltre Gottardo. Trasferimento, che è comunque stato

eseguito facendo capo ad una ditta di Zurigo, che non ha avuto alcuna necessità

di ricorrere a particolari misure di sicurezza.

3.4.5

Di

conseguenza, per tutto quanto visto, questa Corte non ravvede nel caso in esame

che il comportamento di RE 1 abbia in qualche modo concretizzato una seria messa

in pericolo dell’ordine interno e della sicurezza nei confronti della

collettività, del personale del penitenziario (tra cui i membri della Direzione

delle strutture carcerarie), così come di codetenuti, tale da giustificare la

decisione 1.03.2016 resa dalla Direzione delle strutture carcerarie di trasferirlo

in uno stabilimento fuori dal nostro Cantone, conformemente agli art. 28 cpv. 1

REPM e 86 lit. b cifra 4 RSC.

4.

In

accoglimento del reclamo, la decisione 20.01.2016 (recte 2017) della Divisione della

giustizia – con cui ha confermato la decisione 1.03.2016 resa dalla Direzione

delle strutture carcerarie volta a trasferire RE 1 presso il Penitenziario __________

– è

annullata.

Fa

stato la decisione 26.07.2011 di collocamento iniziale del giudice dei provvedimento

coercitivi (inc. GPC __________).

5.

5.1.

Il reclamante chiede nel proprio gravame di

essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio.

5.2

Il

diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio sono determinati

dalle norme di diritto procedurale cantonale e, indipendentemente da ciò, tali

diritti discendono pure dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone

dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa

non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora

la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

5.3

Anche

in questa sede viene riconosciuta la difficile situazione finanziaria del reclamante,

in carcere da ormai 7 anni, il quale già nell’ambito del processo di merito ha

beneficiato del gratuito patrocinio. La Divisione della giustizia, in considerazione

della di lui particolare situazione personale, ha rinunciato al prelievo della

tassa di giustizia e delle spese.

Oltre

a ciò le modalità repentine del suo trasferimento in un istituto penale posto

fuori Cantone hanno imposto l’intervento del patrocinatore di RE 1, affinché postulasse,

in tempi brevi con argomenti di fatto e giuridici, dapprima l’effetto sospensivo,

e in seguito l’annullamento della decisione di trasferimento, in una procedura

che ha richiesto lo scambio di vari allegati con produzione di diversa documentazione.

La

presente procedura infine, visto anche l’esito della stessa, non appariva

d’acchito priva di probabilità di successso.

In tali circostanze viene riconosciuto il beneficio del gratuito patrocinio,

oltre al prescindere dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 3, 379 segg., 393 segg. 439 cpv. 1

CPP, 74 segg., 84, 372 CP, 29, 32 Cost., 6 CEDU, la LEPM, il REPM, il RSC, ed

ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 20.01.2016 (recte 2017)

della Divisione della giustizia, che conferma la decisione 1.03.2016 della

Direzione delle strutture carcerarie, con cui è stato ordinato il trasferimento

di RE 1 dal carcere penale La Stampa al Penitenziario __________, è annullata.

2. La

domanda di assistenza giudiziaria è accolta e al patrocinatore del qui reclamante

è riconosciuto il versamento di un importo di CHF 2'000.-- a titolo di indennità

per la procedura di reclamo davanti a questa Corte.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

- .

per conoscenza:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera