60.2017.42
Reclamo contro la decisione della Divisione della giustizia che ha confermato decisione della Direzione delle strutture carcerarie che ha disposto il trasferimento in un penitenziario della CH interna
13 luglio 2017Italiano59 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.42
Lugano
13 luglio 2017/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 2/3.02.2017 presentato
da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 20.01.2016 (recte 2017) emanata dalla
Divisione della giustizia mediante la quale ha respinto il suo reclamo interposto
contro la decisione 1.03.2016 della Direzione delle strutture carcerarie con
cui ha deciso il suo trasferimento presso il Penitenziario di __________ a __________
(__________);
richiamate le osservazioni 9/10.02.2017 della
Direzione delle strutture carcerarie cantonali, concludenti per la reiezione
del gravame come pure della richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito
patrocinio;
richiamate altresì le osservazioni 16/17.02.2017 della
Divisione della giustizia, con cui si riconferma nelle proprie argomentazioni e
conclusioni;
preso atto della replica 24.02.2017 del reclamante,
mediante la quale riconferma le argomentazioni e conclusioni della propria
impugnativa;
preso altresì atto della duplica 10/13.03.2017 della
Direzione delle strutture carcerarie cantonali risp. 13/15.03.2017 della
Divisione della giustizia, con cui si riconfermano nelle proprie posizioni e
conclusioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In data 24.11.2010 RE 1 è stato condannato dalla Corte
delle assise criminali alla pena detentiva a vita, siccome riconosciuto
colpevole di assassinio e di interruzione punibile della gravidanza. Nei suoi
confronti è stato altresì ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP,
da eseguirsi in sede di espiazione di pena (inc. TPC 72.2010.110).
Condanna questa confermata dalla Corte di appello e di revisione penale
il 24.05.2011 (inc. CARP 17.2011.3), e che successivamente è passata in giudicato,
non essendo stata ulteriormente impugnata.
Il
25.11.2010 il reclamante è stato trasferito dal carcere giudiziario La Farera
al carcere penale La Stampa per l’espiazione della pena.
b. Nel
luglio 2012 è iniziata l’elaborazione del Piano di esecuzione della pena (PES),
che per finire è stato approvato nel luglio 2013, e al quale anche il qui reclamante
ha aderito osservando di porre “unica riserva, nella fase 3, la data del
possibile trasferimento oltre Gottardo. Al momento mi è molto difficile prevedere
una partenza e tantomeno una data. È comunque una possibilità che prenderò in
considerazione” (PES del 24.07.2012, doc. 7, allegato al ricorso 11.03.2016
di RE 1, all. 8, inc. della Divisione della giustizia).
Il
PES è poi stato aggiornato nel maggio 2014 e nel novembre 2014, per essere poi approvato
dalle autorità interessate nel dicembre 2014 (non da RE 1 a quel momento).
c. Nel
frattempo, in data 6.02.2014 alla Direzione delle strutture carcerarie è pervenuto
il rapporto 6.11.2013 del Centro Sistemi Informativi, dal quale emergeva che il
PC dato in locazione a RE 1 era stato sovrascritto in modo da poter accedere ad
Internet tramite chiavetta USB ed utilizzare tutti i permessi propri
all’Amministrazione (procedimento disciplinare 26.06.2014, all. al doc. 14
allegato al ricorso 11.03.2016 di RE 1, all. 8, inc. della Divisione della
giustizia).
d. In
data 6.05.2014 RE 1 ha fatto domanda per un congedo interno presso la casa “La
Silva”, al fine di incontrarsi il 15.06.2014 con l’amica __________. Domanda
questa respinta dalla Direzione delle strutture carcerarie, “essendo (la
donna, ndr) venuta in visita solo 2 volte”, per cui “è applicabile
prima un colloquio gastronomico” (domanda congedo interno “La Silva”, all.
15 al ricorso 11.03.2014 di RE 1, all. 8 inc. Divisione della giustizia).
e. Il 5.06.2014 il qui reclamante ha quindi richiesto un
colloquio gastronomico per il 22.06.2014 con l’amica __________. Lo stesso è
stato dapprima accolto e poi annullato “per sovrapposizione con altra programmazione”.
f. Per il 15.06.2014 RE 1 ha fatto nuova domanda di
congedo interno presso la casa “La Silva” da trascorrere con l’amica __________
e con i propri genitori, che per finire gli è stato concesso “in via
eccezionale e univoca” dalla Direzione, visto l’accavallarsi del colloquio
gastronomico con altro detenuto “ma solo e per l’intera durata se presenti
entrambi i genitori” (domanda congedo interno “La Silva”, doc. 17 allegato
al ricorso 11.03.2014 di RE 1, all. 8,
inc. Divisione della giustizia).
Con scritto 11.06.2014 il patrocinatore del reclamante
ha contestato, in quanto ingiustificata e discriminante, quest’ultima condizione,
postulando l’autorizzazione del suddetto congedo senza la citata condizione “arbitraria
e nemmeno contemplata nel regolamento relativo alla casetta SILVA” (scritto
11.06.2014 dell’avv. __________, doc. 18
allegato al ricorso 11.03.2014 di RE 1, all. 8, inc. Divisione della giustizia).
g. Il
12.06.2014, in risposta allo scritto 11.06.2014, l’allora Direttore delle
strutture carcerarie __________ – richiamando l’art. 3 del Regolamento
1.01.2013 del Congedo interno La Silva – ha spiegato che “i visitatori
devono essere famigliari o persone che da tempo intrattengono con il detenuto
vincoli affettivi degni di essere salvaguardati”. Pertanto “la
Direzione, in applicazione del principio di apprezzamento che le compete anche
in applicazione dell’art. 56 Regolamento delle strutture carcerarie al quale
l’art. 57 rinvia, applicabile a tutti i detenuti, ha valutato che 2 sole visite
in Penitenziario da parte della signora __________, a prescindere dal rapporto
precedentemente esistente fra gli interessati, fosse insufficiente per
assurgere a vincolo affettivo degno di essere salvaguardato. Per questa ragione
la presenza dei genitori è stata considerata come elemento avvalorante il vincolo
affettivo richiesto. Lo stesso, per essere ritenuto tale, dovrà in futuro basarsi
su regolari e periodiche viste (recte: visite, ndr) ordinarie della
signora __________” (scritto 12.06.2014 della Direzione SCC, doc. 19
allegato al ricorso 11.03.2014 di RE 1, all. 8, inc. Divisione della giustizia).
h. Sentito il 25.06.2014, alla presenza del Capo servizio
assistito da un collaboratore del PCT, RE 1 ha ammesso “di essere stato in
possesso di un PC manomesso, ma che la manomissione per la navigazione in
Internet sarebbe stata effettuata da un codetenuto, il quale gli imprestava,
secondo disponibilità, due pennette USB per navigare in Internet e ciò gli
permetteva oltre a sentire musica ed a scaricare alcuni brani, di mantenere i
contatti con il mondo esterno tramite conversazioni con Skype ed in un primo
tempo tramite un profilo facebook poi soppresso; navigazione che sarebbe durata
circa 8 mesi” (procedimento disciplinare 26.06.2014 della Direzione SCC, p.
1, doc. 14 allegato al ricorso 11.03.2014 di RE 1, all. 8, inc. Divisione della
giustizia).
i. Di conseguenza, in data 26.06.2014, “rilevato come
un simile comportamento non possa essere tollerato, in quanto grazie alla
manomissione del PC e relativi programmi, si è resa possibile la navigazione in
internet tramite l’utilizzo di una pennetta volta alla navigazione” e
rilevato altresì “come il possesso di materiale informatico proibito e
l’utilizzo dello stesso per la navigazione in internet con contatti esterni
costituisce infrazione disciplinare ai sensi dell’art. 48, 59 e 84 cpv. 1 lett.
f) e i) RSC” RE 1 è stato sanzionato con 5 giorni di isolamento cellulare
di rigore (eseguiti dall’11.07.2014 al 16.07.2014), oltre al divieto di usare
un PC per un periodo di 12 mesi dalla data della decisione disciplinare
(procedimento disciplinare 26.06.2014 della Direzione SCC, p. 1, doc. 14
allegato al ricorso 11.03.2014 di RE 1, all. 8, inc. Divisione della giustizia).
j. Con
scritto 30.06.2014 RE 1 si è aggravato davanti alla Divisione della giustizia
contro il suddetto provvedimento disciplinare. Egli ha in particolare censurato
l’eccessiva e discriminante durata del divieto di utilizzo del PC. La stessa andrebbe,
a suo dire, ridotta di 9 mesi (come avviene col computo del carcere preventivo
sofferto sulla pena), per tener conto che il PC gli sarebbe già stato ritirato
dal 25.09.2013. Altrimenti egli ne verrebbe complessivamente privato per 21 mesi.
PC, ha egli evidenziato, che gli servirebbe per studiare una lingua straniera
mediante l’ascolto di un CD-Rom.
Egli
ha inoltre chiesto all’Autorità superiore una rivalutazione dei 5 giorni di isolamento
in cella di rigore inflittigli, visto che rientrerebbe nell’art. 85 cpv. 1 lit.
f RSC ossia fra le sanzioni più severe, previste per le infrazioni più gravi,
come, a suo avviso, sarebbe il caso per aggressioni o uso e spaccio di sostanze
stupefacenti, e non per l’uso improprio di un PC. L’art. 49 cpv. 2 RSC
permetterebbe d’altronde ai carcerati di mantenere contatti con l’esterno,
anche via rete elettronica (lit. d), in contrapposizione con l’art. 59 RSC
(divieto d’accesso alla rete informatica e scambio di dati) [procedimento
disciplinare 26.06.2014 della Direzione SCC, p. 1, doc. 14 allegato al ricorso
11.03.2014 di RE 1, all. 8, inc. Divisione della giustizia].
Da
quanto in atti non emerge sia stata emanata una decisione/presa di posizione a
questo merito da parte dell’Autorità amministrativa superiore interpellata.
k. Con
decisione 12.09.2014 il Dipartimento della sanità e socialità ha revocato per
tempo indeterminato a RE 1 l’autorizzazione al libero esercizio della
professione, rilasciatagli il 12.11.2003.
l. In
data 4.10.2014 RE 1 ha svolto un colloquio gastronomico con l’amica __________
(replica 13.02.2016 di RE 1 alla Divisione della giustizia, doc. 28, e lettera
9.01.2015 di __________, doc. 20, allegati al ricorso 11.03.2014 di RE 1, all.
8 inc. Divisione della giustizia).
m. Con
osservazioni 10.05.2015 al Direttore delle strutture carcerarie (con copia al
dr. __________, all’avv. __________, all’operatrice sociale di riferimento __________,
all’avv. Giorgio Battaglioni, allora capo della Divisione della giustizia e
rappresentante l’autorità di esecuzione della pena competente ad approvare il
PES) RE 1 ha contestato alcuni punti del PES (modificato nel maggio risp.
novembre 2014), evidenziando di non averlo sottoscritto poiché non gli sarebbero
stati sottoposti in visione gli aggiornamenti apportati a tale piano. Ha
contestato l’ivi descritta sua personalità, secondo cui non mostrerebbe sofferenza,
riconoscimento ed elaborazione del reato commesso, evidenziando l’importante lavoro
svolto al proposito su di sé con il dr. __________ mediante regolare terapia
(dapprima imposta dalla Corte del merito e dal novembre 2012 su base volontaria).
Mancanza nel PES questa che egli ha ipotizzato essere dovuta ”per errore”
o “malinteso” o “sono state malauguratamente ed inopportunamente
scritte considerazioni prive di supporto oggettivo”.
Ha altresì contestato di essere un manipolatore, di
non accettare le decisioni e di non avere ancora avuto modo di elaborare la
frustrazione e le azioni commesse. Al proposito ha evidenziato il lungo e duro
lavoro personale svolto con i terapeuti nonché il suo serio impegno per essere
una persona migliore e trovare le risposte a quanto da lui fatto. Si è pure
detto di non comprendere perché il PES avrebbe omesso di considerare la sua
sofferenza e i suoi crolli emotivi, di cui l’operatrice sociale di riferimento,
__________, ne sarebbe stata a suo dire testimone. Al proposito egli ha
asserito di augurarsi che si sia trattato di un “malinteso”, di un “fraintendimento
evidente”, e non di “una grave mancanza di oggettività e di
professionalità”.
Pure
ha contestato di essere “strumentale nelle relazioni”, tant’è che a suo dire a 5
anni di distanza dai fatti non avrebbe alcuna relazione né diretta né indiretta
con il proprio figlio, e per il resto si troverebbe “al palo“ per ogni sua
richiesta (professione, formazione, progetto futuro, Silva, ecc.).
Infine
del PES ha rilevato: che, così come formulato, lo obbligherebbe a seguire un
trattamento ambulatoriale sebbene, per decisione 9.11.2012 del giudice dei
provvedimenti, un’imposizione di questo tipo gli sarebbe stata tolta; che gli
ivi riportati termini di esecuzione dovrebbero sgorgare da una decisione del
giudice dei provvedimenti coercitivi; che i legami col nostro territorio (per
la presenza dei propri familiari e diversi colleghi sin d’ora disposti ad
offrirgli un posto di lavoro) sono da considerarsi estremamente positivi nell’ottica
della progressione ed il reinserimento, invece nel PES gli verrebbe
rimproverato di addurre legami con la famiglia d’origine per non uscire dal
Ticino e proporre un progetto realista e di rimanere ancorato alle strutture
carcerarie cantonali; che il blocco deciso dal Dipartimento della sanità e
della salute impedisce l’esercizio della sua professione come indipendente ma non
lo svolgimento della stessa come dipendente.
In
conclusione ha chiesto di venire coinvolto nell’elaborazione del PES, segnatamente
di desiderare di “collaborare sia alla stesura del PES, come è prassi in
Ticino, sia alla stesura di un progetto di detenzione, progressione e
reinserimento che oggi, mio malgrado non esiste ancora, o nel caso in cui ci
fosse non sarebbe stato discusso col sottoscritto né terrebbe conto delle mie
opinioni (…). Non ho la presunzione di non accettare le decisioni o le
eventuali critiche costruttive, ma ho la grande libertà di non condividere
dati, decisioni, critiche o quanto altro sia privo di basi oggettive”
(osservazioni al PES 10.05.2015, p. 6-7).
n. Dalla
documentazione allegata al ricorso 11.03.2016 presentato dal patrocinatore di RE
1 alla Divisione della giustizia contro la decisione 1.03.2016 di trasferimento
in un altro penitenziario fuori cantone della Direzione delle strutture
carcerarie (contenuta nell’incarto prodotto dalla Divisione della giustizia),
emerge inoltre, fra l’altro, uno scambio epistolare avvenuto tra il gennaio
2015 e il gennaio 2016 (con in genere copia ai capiarte interessati,
all’operatrice di riferimento, evtl. al proprio patrocinatore, alla Divisione
della giustizia) in merito all’ottenimento dell’autorizzazione per il congedo
interno La Silva da trascorrere con l’amica __________.
Autorizzazione che ripetutamente non gli è stata
concessa dalla Direzione delle strutture carcerarie, in quanto ritenuta una relazione
non preesistente alla di lui carcerazione.
o. Con scritti 23.01.2016 RE 1 ha presentato reclamo davanti
alla Divisione della giustizia contro l’operato della Direzione delle strutture
carcerarie – in relazione alla questione del congedo interno La
Silva –, premettendo di essere disposto a ritirarlo, qualora “il direttor __________
farà chiarezza in tempi brevi (…). In caso contrario vi invito ad intervenire”
(scritto 23.01.2016 alla Divisione della giustizia).
In
sintesi il reclamante nel gravame, facendo l’elenco delle norme applicabili e
riportandone il testo, ha contestato che la motivazione addotta dalla Direzione
delle strutture carcerarie alla base del rifiuto di autorizzare il congedo
interno La Silva (“relazioni preesistenti alla carcerazione”) non
sgorgherebbe dalle norme applicabili citate, ma sarebbe frutto dell’opinione personale
(errata) e del pregiudizio della Direzione nei confronti della sua amica __________.
Ha
lamentato la prassi della Direzione di non redigere verbali degli incontri avvenuti,
di non ricevere copia dei preavvisi richiesti all’Ufficio dell’assistenza riabilitativa
a suo riguardo, e di essere vittima di una disparità di trattamento rispetto ad
altri detenuti, circa la concessione dei congedi interni La Silva, situazione
questa sulla quale egli ha chiesto in primis alla Direzione di voler fare chiarezza.
Ha quindi sottolineato che “reiterare le mie richieste, anche a istanze
differenti, è solo frutto di questa situazione, alquanto spiacevole da voi (dalla
Direzione delle strutture carcerarie, ndr) creata” (scritto 23.01.2016
alla Direzione delle strutture carcerarie, p. 2, doc. 27, allegato al ricorso
11.03.2014 di RE 1, all. 8 inc. Divisione della giustizia).
Il reclamo 23.01.2016 è stato inviato in copia da RE 1 alla Commissione di
sorveglianza delle condizioni di detenzione, Bellinzona, al proprio
patrocinatore, al Capo Agenti e all’operatrice di riferimento, __________.
Nelle
osservazioni di replica 13.02.2016 alla Divisione della giustizia RE 1 ha altresì
spiegato che “il ricorso è contro l’operato della direzione e non contro la
decisione in sé. I motivi e i modi delle decisioni prese dalla direzione nei miei
confronti sono discriminanti e lontani dal RSC e soprattutto da quanto viene applicato
ad altri detenuti. Il reclamo del 17.12.14 era stato inoltrato poiché già
allora le motivazioni erano mutevoli, sempre diverse e non riscontrabili su
regolamenti e/o Codice Penale. Ad oggi le motivazioni verbali, e le poche
scritte, trovano tra esse un’incoerenza che ha dell’incredibile”.
Riprendendo
le censure sollevate nel suo reclamo RE 1 ha precisato, una volta ricevuta
copia di un preavviso dell’Ufficio di patronato, di aver “scoperto” la
firma del proprio Capoarte, che da lui interpellato gli avrebbe riferito di non
essere stato in realtà contattato e di non aver apposto la propria firma sul
documento. Pure nello stesso sarebbe stato indicato “sentita l’opinione del
dr. __________”, allorquando, secondo il reclamante, il medico specialista
avrebbe negato qualunque contatto o richiesta di parere circa il reclamante. Da
qui la censura di falso ventilata da RE 1, che chiede di verificare e di
determinare chi ne abbia responsabilità.
Egli
ha infine ribadito un trattamento discriminatorio e un’accanimento da parte
della Direzione nei suoi confronti, così che ha chiesto alla Divisione della
giustizia di “intervenire a determinare i confini sul «vasto
margine di apprezzamento» della direzione, poiché palesemente incapace di
gestirli, soprattutto nei miei confronti”
(osservazioni di replica 13.02.2016, doc. 28, - inviato in copia all’avv. __________
e alla Commissione di sorveglianza delle condizioni di detenzione, Bellinzona –, allegato al
ricorso 11.03.2014 di RE 1, all. 8 inc. Divisione della giustizia).
p. Nel
contempo con decisione 1.03.2016 la Direzione delle strutture carcerarie ha
ordinato il trasferimento di RE 1 presso il Penitenziario di __________, a far
tempo dal 2.03.2016.__________
Rilevato
come tale provvedimento sia conforme alla Fase 3 del PES (approvato nel luglio
2013), in cui verrebbe evidenziato che la permanenza presso il carcere penale
La Stampa, e in particolare in Ticino, non permetterebbe un’evoluzione
personale del reclamante, la Direzione ha ricondotto il trasferimento a motivi
di ordine interno e di sicurezza conformemente all’art. 86 lit. b cifra 4 RSC,
adducendo in particolare che:
-
il reclamante avrebbe infranto la
fiducia della Direzione e messo in pericolo la sicurezza interna del
Penitenziario, in quanto grazie alla manomissione di un PC e dei relativi programmi
nonché al possesso di materiale informatico proibito, mediante due pennette USB
per navigare in Internet, era riuscito oltre che a sentire musica e a scaricare
alcuni brani, a mantenere i contatti con il mondo esterno tramite conversazioni
via Skype e tramite un profilo Facebook (poi soppresso) durante 8 mesi; ciò per
cui egli è stato sanzionato disciplinarmente;
-
malgrado la decisione negativa
circa la concessione di un congedo interno La Silva da trascorrere con l’amica __________,
egli avrebbe continuato a reiterare la medesima richiesta, mettendo oltretutto
in dubbio l’operato della Direzione, sebbene quest’ultima (a proprio dire)
avesse “sempre applicato indistintamente a tutti i detenuti le regole con
cognizione di causa e in modo oggettivo”;
-
egli faticherebbe ad accettare
ogni decisione contraria ai suoi intendimenti e a nulla sarebbero valsi i
numerosi incontri chiarificatori avuti con la Direzione e con le altre autorità
interessate; egli avrebbe continuato ad interpellare in modo indipendente i
vari interlocutori, coinvolgendo financo autorità non competenti, nel tentativo
di raggiungere il proprio scopo, ovverossia di farsi autorizzare il postulato
congedo interno La Silva con l’amica __________;
-
egli continuerebbe a reiterare le
“medesime richieste pretestuose al limite dell’accettabile”, e ogni
qualvolta sarebbe confrontato “con una situazione per la quale non è d’accordo,
dimostra l’incapacità di rendersi conto della realtà dei fatti, aspetto che non
manca di destare preoccupazione”;
-
egli avrebbe altresì continuato ad
insistere di poter esercitare la funzione di fisioterapista presso le Strutture
carcerarie cantonali, malgrado la revoca da parte del competente dipartimento;
-
egli “non sapendo più quali
argomentazioni portare alle sue intenzioni” si sarebbe permesso “di
accusare la direzione di falsificazione di firma e dei pareri medici, episodio
molto grave che non può che portare alla mancanza totale di fiducia, a questo
punto venuta imprescindibilmente a mancare, stato di cose a questo punto che
solo un trasferimento in altra struttura carceraria può placare e risulta
essere la soluzione più appropriata”.
Circa
la procedura seguita nel rendere la propria decisione, la Direzione ha precisato
nel suo giudizio che “sentito nel merito in data odierna dal vicedirettore
il signor RE 1, pur comprendendo le motivazioni addotte, si dice contrario e
non accetta il trasferimento, nonostante sia consapevole che questo non vieta
in ogni caso alla Direzione di dar seguito a quanto deciso”.
La
decisione 1.03.2016 è stata intimata brevi manu lo stesso giorno a RE 1, il
quale, in calce alla stessa, ha scritto di proprio pugno, apponendovi poi la
sua firma, che “non concordo con la presente né tantomeno con i modi di
questo trasferimento che è da considerare coatto”.
q. Con
scritto 1.03.2016 (anticipato con fax dell’1.03.2016 ore 17.38) l’avv. __________,
in qualità di rappresentante legale di RE 1, subito contattato da quest’ultimo
telefonicamente, ha presentato “RECLAMO/ CONTESTAZIONE E OPPOSIZIONE AL
TRASFERIMENTO” davanti alla Divisione della giustizia contro la decisione
1.03.2016 della Direzione delle strutture carcerarie “almeno sintanto che
non sarà stato effettuato un incontro davanti a questa Autorità (la Divisione
della giustizia, ndr) che possa finalmente chiarire le continue difficoltà
che, in modo abusivo, il mio assistito riscontra al Penitenziario già a partire
dal Servizio del Patronato e della Direzione del carcere”. A titolo
d’esempio ha segnalato che “malgrado le richieste del sig. RE 1 supportate
anche dalla disponibilità del sottoscritto e del Dott. __________, medico
curante del sig. RE 1, ad un incontro tra le parti il Patronato e la Direzione
si sono opposti volendo sentire il detenuto da solo. Ciò che viola crassamente
i diritti del sig. RE 1, il quale ritiene che la decisione di allontanamento
sia solo un tentativo di metterlo a tacere a fronte di contestazioni varie che
quantomeno meriterebbero di essere affrontate in modo costruttivo e non con dei
semplici diktat da parte delle summenzionate istanze”.
Ha
precisato come il suo assistito si oppone al trasferimento “come già ampiamente
indicato anche al Servizio del Patronato, alla Direzione del Penitenziario in
ambito di discussione sul PES”.
Ha
quindi postulato di bloccare con effetto immediato il trasferimento sino alla
crescita in giudicato della prevista decisione della Divisione della giustizia
nonché di ripristinare l’effetto sospensivo contro la decisione di
trasferimento; ha altresì censurato la mancata intimazione al legale e allo
stesso RE 1 della decisione di trasferimento.
r. Nel
presto mattino del 2.03.2016 (segnatamente verso le ore 4.45) RE 1 è stato preso
in consegna dalla ditta Securitas AG di Zurigo, che lo ha trasferito presso il
Penitenziario __________, mediante furgone, senza essere ammanettato e allo
scopo di continuare l’espiazione della pena (ordine di traporto 2.03.2016 del
Servizio Gestione Detenuti, allegato alle osservazioni 4.04.2016 della
Direzione delle strutture carcerarie, all. 11, inc. della Divisione della giustizia).
s. Con
scritto 3.03.2016 alla Divisione della giustizia, l’avv. __________ ha sollecitato
l’invio di una copia della decisione di trasferimento.
Nel
contempo ha segnalato di voler contestare “non solo il trasferimento ma anche
la modalità in cui è stata adottata la decisione senza che il mio assistito
abbia potuto validamente essere sentito, non avendo egli potuto interpellare il
sottoscritto se non a decisione di fatto adottata in assenza del proprio legale”.
La
postulata decisione è stata inviata dalla Divisione della giustizia il
4.03.2016 con contestuale assegnazione di un termine scadente l’11.03.2016 “per
meglio sostanziare il suo reclamo” (scritto 4.03.2016 della Divisione della
giustizia, all. 6, inc. della Divisione della giustizia).
t. Con
decisione 10.03.2016 la Divisione della giustizia “impregiudicato il
giudizio di merito” ha respinto il ripristino dell’effetto sospensivo al
reclamo 1.03.2016, “essendo in tutta evidenza preponderanti gli interessi
pubblici legati alla tutela della sicurezza e dell’ordine interno del
Penitenziario cantonale per rapporto alla libertà personale del qui reclamante,
detenuto in espiazione di pena da ormai lungo tempo con un Piano di esecuzione
della pena che implica un trasferimento oltre Gottardo” (decisione 10.03.2016,
p. 2, all. 8, inc. della Divisione della giustizia).
u. In
data 11.03.2016 l’avv. __________, ha presentato per conto del suo assistito,
ricorso – con domanda di ripristino dell’effetto sospensivo e di assistenza giudiziaria
e gratuito patrocinio –, contro la decisione 1.03.2016 di trasferimento resa
dalla Direzione delle strutture carcerarie, esponendo nel dettaglio le proprie
motivazioni.
v. Con
decisione 17.01.2017 la Divisione della giustizia ha respinto il reclamo interposto
da RE 1 il 23.01.2016 contro l’operato della Direzione delle strutture carcerarie
(cfr. considerando in fatto o.).
w. In
data 20.01.2016 (recte 2017) la Divisione della giustizia ha respinto (nel merito)
il reclamo 1.03.2016 così come l’ivi richiesta di assistenza giudiziaria e di
gratuito patrocinio.
La
Divisione, dopo un breve esposto delle precedenti fasi ricorsuali, delle argomentazioni
contenute nei vari allegati delle parti interessate e dopo un riepilogo della
giurisprudenza e dottrina applicabili, ha in primo luogo negato una violazione
in concreto del diritto di essere sentito del qui reclamante, stante che “dagli
atti si evince che, prima che venisse presa la decisione, il reclamante è stato
sentito dal vicedirettore delle strutture carcerarie alla presenza di un agente
di custodia. Al detenuto è quindi stata data la possibilità di comprendere le
motivazioni che hanno portato alla decisione di trasferimento così come di
esprimersi nel merito. Oltre ad aver potuto manifestare il proprio dissenso, si
osserva che il reclamante ha firmato la decisione di trasferimento. In seguito,
egli ha deciso di impugnarla, comprendendo dunque appieno la portata della
stessa” [decisione 20.01.2016 (recte 2017) consid. 9.2, p. 4].
Parimenti
ha negato la violazione del diritto del reclamante ad essere rappresentato da
un avvocato, posto che “dagli atti non risulta che il reclamante abbia richiesto
espressamente la presenza del proprio patrocinatore” e ritenuto che “il
detenuto, subito dopo essere stato sentito in merito alla decisione di trasferimento,
ha potuto avvisare telefonicamente il proprio legale, il quale ha inoltrato a
nome e per conto del suo cliente tempestivo reclamo” [decisione 20.01.2016
(recte 2017) consid. 9.3. p. 4].
L’Autorità ha nel seguito precisato che, dei “svariati episodi a sostegno
della tesi del trasferimento infondato” sollevati dal reclamante, non
sarebbe segnatamente entrata nel merito delle questioni riguardanti
l’elaborazione del PES avvenuta nel 2014, la sanzione disciplinare risalente al
novembre 2013 – oltretutto cresciuta in giudicato –, la
valutazione dell’operato dell’UAR, il congedo interno La Silva, la “velata
censura relativa all’abuso di autorità di cui all’art. 312 CP”, la “violazione
delle garanzie costituzionali e procedurali di cui all’art. 29 Cost. per non
avergli concesso l’assistenza di un medico”, il luogo di detenzione.
Essa
ha dipoi espresso il suo “totale sconcerto” per le “svariate
espressioni forti“ usate dal patrocinatore del reclamante nei propri
allegati, che a parere dell’Autorità conterrebbero “insinuazioni contro l’operato
delle SCC e dell’UAR, senza sostanziarle peraltro, fino ad oggi, nelle dovute
sedi” [decisione 20.01.2016 (recte 2017) consid. 10.4., p. 6].
La
Divisione della giustizia ha quindi evidenziato che “il comportamento avuto
dal detenuto precedente alla decisione di trasferimento palesa come l’espiazione
della pena nel suo caso poco fosse orientata alla risocializzazione. La
condotta da lui assunta – non collaborativo, accusatorio, oppositivo – denota
chiaramente l’impossibilità di compiere un processo di risocializzazione che
mira a correggere dei comportamenti antisociali a tutto vantaggio della
sicurezza all’interno della struttura carceraria” [decisione 20.01.2016 (recte 2017) consid. 10.5., p.
6]. Pertanto a suo parere “gli episodi esposti nella decisione impugnata – alcuni
di essi già oggetto di decisione da parte della scrivente Divisione –palesano
delle evidenti conseguenze sull’ordine interno al penitenziario come pure sulla
sicurezza del personale delle Strutture carcerarie e dei detenuti. Sebbene gli
elementi presi singolarmente potrebbero anche non risultare sufficienti a
condurre una decisione di trasferimento in un’altra struttura di esecuzione
della pena, è la complessità dei fatti e la loro visione d’insieme a determinare
la condizione della difficoltà del detenuto ad adeguarsi alla vita nel
penitenziario, con una conseguente concreta messa in pericolo dell’ordine
interno dello stesso, che non si deve misurare unicamente con azioni fisiche
violente, ma tenendo conto, come detto, anche dagli atteggiamenti volti ad
ostacolare l’ordine all’interno e di conseguenza di compromettere la sicurezza
in un ambiente così sensibile. Fomentare malcontento verso l’operato della Direzione,
del personale penitenziario, dell’UAR, così come di membri della Direzione
estendendolo ad altri detenuti, così da rendere concreto il rischio di creare
disordini interni che potrebbero, se non prontamente arginati, facilmente
degenerare fino a mettere in serio pericolo la sicurezza interna dell’istituto,
è un atteggiamento che deve essere evitato presso un istituto penale e quindi
represso da subito. La scrivente autorità ritiene pertanto che la decisione non
sia viziata da arbitrio, stante che le motivazioni addotte a sostegno della stessa
si basano su ragioni oggettive, sostenibili, fondate su considerazioni pertinenti.
L’interesse pubblico alla sicurezza e all’ordine interno alle Strutture carcerarie
è in questo caso assolutamente preponderante per rispetto all’interesse privato
del reclamante” [decisione 20.01.2016
(recte 2017) consid. 10.5., p. 6-7]. A parere dell’Autorità amministrativa, non
sarebbe nemmeno stato violato in concreto il principio di proporzionalità.
A
titolo abbondanziale, la Divisione ha rilevato come al detenuto non sia garantito
il diritto di scegliere la struttura carceraria in cui scontare la pena.
Pertanto il fatto di godere di una ricca rete sociale e di frequenti visite da
parte di parenti e amici, non costituirebbe un motivo sufficiente per favorire
il mantenimento della detenzione del reclamante presso le strutture carcerarie
ticinesi.
Essa
ha poi giustificato l’immediata esecutività della decisione di trasferimento
con “un evidente interesse pubblico”, facendo riferimento all’art. 74 CP
secondo cui i diritti fondamentali di cui godono i detenuti possono essere
limitati nella misura in cui ciò sia richiesto dalla pena o dal buon
funzionamento dello stabilitmento.
Essa
ha evidenziato che “il trasferimento volto al mantenimento dell’ordine nel
penitenziario non implica automaticamente che siano indispensabili particolari
misure di sicurezza nel trasporto del detenuto. Dagli atti emerge chiaramente
che il reclamante pur non accettando la decisione di trasferimento, non abbia opposto
resistenza fisica e non si sia quindi reso necessario fare fronte ad ulteriori
disposizioni di sicurezza durante il trasporto” [decisione 20.01.2016
(recte 2017) consid. 10.8., p. 7].
La
Divisione ha infine negato la concessione della postulata assistenza giudiziaria
e del gratuito patrocinio, posto che “la presente procedura, legata a un
trasferimento ex art. 86 RSC che appare d’acchito priva di probabilità di
successo in ragione segnatamente della ponderazione degli interessi in gioco,
non si fonda su argomenti prettamente giuridici che impongono l’assistenza di
un legale per poter portare le proprie contestazioni in particolare fattuali,
tanto più che il reclamante in passato ha dimostrato in più occasioni di saper
contestare recisamente varie decisioni che lo hanno interessato”. Nondimeno
“considerata la particolare situazione personale ed economica del
reclamante, si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e le spese”
[decisione 20.01.2016 (recte 2017) consid. 11.2., p. 8].
x. Con
esposto 2/3.02.2017 il reclamante, tramite il proprio patrocinatore, insorge davanti
a questa Corte contro la suddetta decisione della Divisione della giustizia, riformulando
nel contempo la domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito
patrocinio, per la quale sottolinea la necessità nel caso concreto della
presenza di un legale e nega che la procedura fosse di primo acchito priva di
probabilità di successo.
Il
reclamante censura in primo luogo un erroneo accertamento dei fatti da parte
della Divisione della giustizia.
In
particolare la Divisione della giustizia, nella propria decisione 20.01.2016
(recte: 2017) quali motivi giustificanti il trasferimento avrebbe in sunto
indicato “il reiterato comportamento oppositivo manifestato da quest’ultimo [RE
1, ndr], contrario alle disposizioni vigenti all’interno delle Strutture
carcerarie” (reclamo 2/3.02.2017, p. 2-3).
Per
contro la Direzione delle strutture carcerarie, nella propria decisione
1.03.2016, quale unico motivo della messa in pericolo dell’ordine interno e
della sicurezza interna del Penitenziario, atta a giustificare il trasferimento
del reclamante, avrebbe indicato l’utilizzo (e non la manomissione) di un PC
per 8 mesi risalente al novembre 2013 (per il quale il reclamante è stato
sanzionato disciplinarmente con 5 giorni di disolamento cellulare di rigore e con
la proibizione di usare un PC per un periodo di 12 mesi).
A
ciò la Direzione delle strutture carcerarie avrebbe poi aggiunto ulteriori motivi
(secondari), quali l’aver reiteratamente richiesto la concessione del congedo interno
La Silva con una sua amica, l’essere “gravemente e reiteratamente insoddisfatto
circa l’operato del Direttore delle SCC”, l’aver continuato ad insistere
per ottenere il permesso di esercitare l’attività di fisioterapista presso le Strutture
carcerarie (malgrado la decisione di revoca del Dipartimento della sanità e
socialità), l’aver accusato la Direzione di falsificazione di firma e di pareri
medici (peraltro non meglio precisati) [reclamo 273.02.2017, p. 4-5].
Il
reclamante osserva quindi che tutto ciò costituirebbe un semplice insistere nel
formulare alcune richieste, facendo uso del proprio diritto di esprimersi e
senza mettere in alcun modo in pericolo la sicurezza interna del penitenziario
e/o violare particolari norme.
Censura
la violazione del diritto alla parità ed equità di trattamento sancito
dall’art. 29 cpv. 1 Cost., laddove il patrocinatore del reclamante ha dovuto introdurre
il proprio gravame nel termine di 5 giorni, e senza nemmeno disporre della
decisione della Divisione della giustizia, mentre alla Direzione delle strutture
carcerarie la Divisione della giustizia avrebbe concesso due settimane di tempo
(e meglio entro il termine del 30.03.2016) per formulare le proprie
osservazioni. Osservazioni queste comunque da ritenere tardive poiché introdotte
il 4.04.2016, e per le quali è da respingere l’argomentazione dell’Autorità
amministrativa secondo cui al termine d’inoltro non sarebbe stato dato
carattere perentorio.
Lamenta
dipoi la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2
Cost., stante che egli non avrebbe avuto la possibilità di esprimersi prima che
venisse presa la decisione di trasferimento. L’incontro con il vicedirettore
delle strutture carcerarie avrebbe avuto per scopo la comunicazione della
decisione di trasferimento di fatto già presa. Ciò trasparirebbe, a suo avviso,
direttamente dalle motivazioni della decisione impugnata, laddove viene
precisato che al reclamante è stata data la possibilità di “liberamente
esprimersi sui contenuti della decisione” risp. “di comprendere le
motivazioni che hanno portato alla decisione di trasferimento così come di
esprimersi nel merito”. Inoltre il reclamante ha apposto la sua firma sulla
decisione stessa e non su un verbale di un (ipotetico) incontro. Incontro che l’Autorità
ha l’onere di dimostrare che sia realmente avvenuto e da quanto in atti, ciò
non risulta sia stato il caso, vista in particolare l’assenza di un verbale di
audizione.
Sostiene
che la Divisione della giustizia avrebbe violato il suo diritto a partecipare
all’assunzione di prove e di prenderne conoscenza, in quanto tale Autorità non
avrebbe dato alcun seguito alla sua richiesta di edizione della documentazione inerente
al suo trasferimento in possesso della Direzione delle strutture carcerarie,
della società __________ (che ha provveduto all’accompagnamento di RE 1) e del
penitenziario di __________. Documentazione, a suo avviso, molto importante, in
quanto atta a ricostruire il momento della presa della decisione di
trasferimento e quindi a stabilire la violazione del suo diritto di essere sentito.
Anche in questa sede egli ne chiede l’edizione.
Contesta
inoltre l’argomentazione nella decisione impugnata, secondo cui dagli atti non
risulterebbe che RE 1 abbia richiesto di essere assistito da un legale.
Nel
merito rimprovera in primo luogo alla Divisione della giustizia di non essere
entrata nel merito di alcune allegazioni del reclamante poiché erroneamente ritenute
esulare dalle motivazioni poste a fondamento del trasferimento operato dalla
Direzione delle strutture carcerarie. Fra queste la sanzione disciplinare risalente
al novembre 2013 sulla quale l’Autorità amministrativa avrebbe dovuto chinarsi
per valutare se costituisse o meno un motivo fondato giustificante la decisione
di trasferimento.
Censura
nella decisione impugnata che le ivi asserite difficoltà di risocializzazione
di RE 1, – comunque contestate – possano validamente giustificare il di lui
trasferimento, posto che con il comportamento rimproveratogli (non
collaborativo, accusatorio, oppositivo) egli non ha violato regole/norme/disposizioni,
così da minare l’ordine interno dell’istituto carcerario.
Rimprovera
quindi all’Autorità amministrativa di non aver sostanziato con quale
atteggiamento/attitudine concreti e in quale occasione il reclamante abbia ostacolato
l’ordine interno e fomentato malcontento fra gli altri detenuti. Motivazione
quest’ultima, fra l’altro, nemmeno sostenuta dalla Direzione delle strutture carcerarie
nella sua decisione 1.03.2016, bensì “creata ad arte” dalla Divisione della
giustizia.
Lamenta
la violazione del principio di proporzionalità, stante che “è impensabile e
finanche ridicolo fondare la decisione di trasferimento sul fatto che il
reclamante ha postulato più di una volta alcune richieste oltre che su di un
fatto, peraltro neppure così grave, avvenuto quasi un lustro fa” (reclamo
2/3.02.2017, p. 15). Infatti né gli altri detenuti e nemmeno il personale di
custodia sarebbero mai stati messi in pericolo dalle richieste, formulate a più
riprese, da RE 1 alla Direzione. Non vi sarebbe dunque stato alcun interesse
pubblico preponderante in pericolo o da tutelare atto a giustificare il
trasferimento nonché l’immediata esecutività di tale decisione.
In
conclusione postula l’annullamento della decisione impugnata per un erroneo
accertamento dei fatti da parte della Divisione della giustizia, per la
violazione delle norme costituzionali procedurali e per l’assenza in concreto
di motivi di ordine e di sicurezza interni al penitenziario atti a giustificare
il trasferimento del reclamante in una struttura carceraria fuori cantone.
y. Con
osservazioni 9/10.02.2017 la Direzione delle strutture carcerarie si conferma
nelle proprie argomentazioni esposte nella propria duplica 11/12.05.2017 prodotta
nella procedura davanti alla Divisione della giustizia; ribadisce le
motivazioni alla base della decisione di trasferimento, e conclude chiedendo la
reiezione del gravame e il rifiuto della concessione dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio.
z. Con
osservazioni 16/17.02.2017 la Divisione della giustizia postula la reiezione
del gravame, richiamando le argomentazioni esposte oltre che nella decisione
impugnata, anche quelle della duplica 11/12.05.2017 della Direzione delle strutture
carcerarie nonché dell’ivi annesso scritto 8.02.2017 dell’Ufficio
dell’assistenza riabilitativa, di cui ne riporta ampio stralcio sostenendo
trattarsi di “un’analisi lucida e competente di chi ogni giorno è
confrontato con i detenuti e che conferma, se ce ne fosse ancora bisogno,
quanto le Strutture carcerarie prima e la scrivente Divisione dopo, hanno
sempre sostenuto” (osservazioni 16/17.02.2017 della Divisione della
giustizia, p. 4).
Assevera
che RE 1 “è stato sentito dal vice direttore e da un agente di custodia
prima che venisse presa la decisione” e che l’assunzione di prove postulata
dal reclamante (edizione di documenti e audizioni testimoniali) non è stata
accolta in base ad un apprezzamento anticipato delle prove (osservazioni
16/17.02.2017 della Divisione della giustizia, p. 3.
Evidenzia
che “più che i singoli episodi (manomissione del sistema PC, continue
accuse senza fondamento rivolte alla Direzione, reiterate e pretestuose
richieste del detenuto come i congedi La Silva o l’esercizio dell’attività di
fisioterapista, ndr), è l’insieme delle circostanze ad aver condotto la
Direzione delle Strutture carcerarie a operare il trasferimento del detenuto.
Il fatto di fomentare continuamente il malcontento all’interno del penitenziario,
di gettare continuo discredito sulla Direzione con accuse senza fondamento genera
il concreto rischio di disordini interni che potrebbero mettere in serio
pericolo la struttura carceraria” (osservazioni 16/17.02.2017 della
Divisione della giustizia, p. 2).
Pone in risalto che “chi dirige un penitenziario si
trova confrontato con continue tensioni e rischi che non devono, e non possono,
essere accresciuti da detenuti come RE 1 che con il loro comportamento
antisociale mettono a repentaglio questo delicato e fragile equilibrio. Chi non
ha vissuto sulla propria pelle la realtà carceraria non può rendersi conto
delle dinamiche interne di un penitenziario” (osservazioni 16/17.02.2017
della Divisione della giustizia, p. 5).
aa. Nell’allegato
di replica 24/27.02.2017 RE 1, tramite il proprio rappresentante legale,
sostiene l’inconsistenza e l’infondatezza delle decisioni rese sia dalla Direzione
delle strutture carcerarie e sia dalla Divisione della giustizia, in quanto
l’ivi sostenuta messa in pericolo della sicurezza interna del penitenziario non
sarebbe stata in alcun modo sostanziata e dimostrata.
Rimprovera
alla Divisione della giustizia di non avere la necessaria obiettività e
criticità nella valutazione del caso concreto richiesto ad un’autorità
superiore, essendosi di fatto impersonificata nella Direzione delle strutture
carcerarie e dimostrandosi superficiale e acritica.
Sostiene
che lo scritto dell’UAR in realtà di data 11.05.2016 (e non 8.02.2017), in
quanto prodotto con l’allegato di duplica della Direzione delle strutture
carcerarie dell’11.05.2016, sarebbe stato redatto ad hoc dalla capoufficio __________
(che peraltro in sei anni di detenzione avrebbe visto il reclamante al massimo
tre volte!) “per sostenere la Direzione delle SCC nella sua decisione”
(replica 24/27.02.2017, p. 3) e che allo stesso sarebbe stata data, in modo
preocupante, un’importanza fondamentale. Infatti ritiene assurdo che la
Divisione della giustizia nelle proprie osservazioni 16/17.02.2017 abbia citato
quasi integralmente tale scritto, stante che la decisione 20.01.2016 (recte
2017) non lo avrebbe minimamente menzionato e/o non si fonderebbe su elementi estrapolati
dallo stesso.
Ribadisce
quindi le conclusioni di cui al reclamo.
bb. In
duplica la Direzione delle strutture carcerarie si conferma nelle argomentazioni
esposte nelle proprie osservazioni di risposta.
Evidenzia
in particolare che “il trasferimento del Signor RE 1 è e rimane da ricondurre
al suo atteggiamento manipolatorio, andato crescendo e sfociato in accuse
aperte contro la Direzione (tacciata di aver falsificato dei documenti) e a
fronte del quale l’estensione della manipolazione alla popolazione carceraria,
con tutte le conseguenze derivanti, appariva più che concreta” (duplica
10/13.03.2017, p. 1). Precisa altresì che lo scritto 11.05.2016 della
capoufficio dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa “sia stato chiesto
per comprendere meglio e avere una valutazione sociale complessiva del suo
assistito” (duplica 10/13.03.2017, p. 2).
cc. La
Divisione della giustizia in duplica si riconferma nelle argomentazioni e conclusioni
della decisione impugnata e delle proprie osservazioni.
Pone
nuovamente in evidenza in RE 1 l’ “atteggiamento non collaborativo, accusatorio
e oppositivo che rende evidente l’impossibilità di compiere un processo di
risocializzazione che mira proprio a correggere quei comportamenti anti sociali
che altrimenti minano la sicurezza interna del carcere” (duplica
13/15.03.2017, p. 2).
Contesta la ventilata mancanza d’indipendenza dal profilo materiale con
la Direzione delle strutture carcerarie richiamando la legislazione
applicabile, che attribuisce a tali due autorità “funzioni ben distinte e
specifiche”, ed evidenzia come la Divisione della giustizia abbia “sempre
svolto in modo indipendente e scevro da preconcetti o condizionamenti” il
proprio compito di autorità di reclamo.
Spiega
come lo scritto dell’UAR sia stato prodotto una prima volta dalle strutture
carcerarie nella duplica 11.05.2016 e poi riproposto dalla Divisione della
giustizia in sede di osservazioni del 16.02.2017. Lo stesso riporterebbe la data
dell’8.02.2017 “in quanto è stato chiesto all’Ufficio citato se fossero
intervenuti dei cambiamenti rispetto a quanto accertato nel mese di maggio
2016. Orbene, dopo le verifiche del caso, la Capoufficio ha riconfermato
integralmente quanto era stato illustrato nel mese di maggio 2016 non essendo
intervenuto alcun cambiamento sostanziale nella personalità del reclamante”
(duplica 13/15.03.2017, p. 2).
Considerandi
1.
1.1.
Il Codice di diritto processuale penale svizzero
(Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai
Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle
pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.
Il
Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull’esecuzione delle pene e
delle misure per gli adulti (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) − in
vigore dall’1.01.2011 − e, in applicazione di quest’ultima, il
Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del
6.03.2007
(RL 4.2.1.1.1., nel seguito citato REPM), in vigore dal 9.03.2007,
con successive modifiche.
Sulla
base di tali regolamentazioni è inoltre stato adottato il 15.12.2010 il Regolamento
delle strutture carcerarie del Cantone Ticino (RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC),
in vigore dall’1.01.2011.
La
persona incarcerata gode del diritto di reclamo (art. 81 cpv. 1 RSC e art. 56
REPM).
I
reclami interposti contro l’operato della Direzione delle strutture carcerarie
devono essere direttamente inviati alla Divisione della giustizia, entro 5
giorni dalla pretesa infrazione, e non hanno effetto sospensivo (art. 57 cpv. 1
e 2 REPM e art. 81 cpv. 2 lit. c RSC).
Per
l’art. 12 cpv. 2 LEPM le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle
misure, che non rientrano in quelle rese dal giudice dei provvedimenti
coercitivi nei casi previsti dall’art. 12 cpv. 1 LEPM, sono direttamente
impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni; si
applica per analogia la procedura prevista negli articoli 379 e segg. CPP.
Fra
queste decisioni rientrano anche quelle rese dalla Divisione della giustizia
inerenti al trasferimento di un detenuto fuori cantone, posto che non
riguardano solo la mera esecuzione della pena, ma influiscono anche sui
contatti del condannato con l’esterno e segnatamente con le persone a lui
vicine, disciplinati dall’art. 84 CP.
La
competenza di questa Corte a statuire non deriva soltanto dalla normativa
cantonale, bensì, quale ultima istanza cantonale ex art. 80 cpv. 2 LTF, è pure
direttamente fondata sulla legislazione federale che impone un doppio grado di
giurisdizione (sentenza TF dell’8.10.2013,6B_581/2013, consid. 2.3.).
1.2
Con
il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e
l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma
scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i
punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e
della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame,
di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte
dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario
CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;6B_776/2013 del 22.07.2014
consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).
1.3
Il gravame, inoltrato il 2/3.02.2017, contro la decisione 20.01.2016
(recte 2017) della Divisione della giustizia, è tempestivo.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE
1, quale condannato, detenuto e destinatario della decisione impugnata che lo tocca
direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente
legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente
protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Infatti,
nella misura in cui il trasferimento in un'altra struttura carceraria influenza
il diritto di visita del detenuto, consacrato dall’art. 84 cpv. 1 CP, e, di
riflesso, il diritto alla libertà personale (art. 5 CEDU e art. 10 cpv. 2
Cost.) e il rispetto della vita privata e famigliare (art. 8 CEDU e art. 13
cpv. 1, 14 Cost.), il reclamante si prevale di un interesse giuridicamente
protetto (sentenza TF 6B_80/2014 del 20.03.2014 consid. 1.2.).
Il
reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e
proponibile.
2.
2.1.
Il reclamante censura la violazione del suo diritto di
essere sentito, in buona sostanza, per non aver avuto la possibilità di esprimersi
prima che la Direzione delle strutture carcerarie decidesse il suo
trasferimento in un penitenziario oltralpe, così come per non essergli stata
concessa la facoltà, pure garantita dall’art. 29 cpv. 2 Cost., di essere
assistito dal proprio rappresentante legale in tale frangente. Ciò che
comporterebbe la nullità della decisione resa dalla Direzione delle strutture
carcerarie e di riflesso, pure di quella resa dalla Divisione della giustizia,
qui impugnata.
Il
reclamante lamenta altresì la violazione del suddetto diritto costituzionale, segnatamente
del suo diritto a partecipare all’assunzione di prove e di prenderne
conoscenza, laddove la Divisione della giustizia non ha dato alcun seguito alla
sua richiesta di edizione di documentazione relativa al suo trasferimento in possesso
della Direzione delle strutture carcerarie, della ditta Securitas AG, Zurigo e
del penitenziario Bellevue, necessaria per ricostruire l’esatto momento della decisione
di trasferimento da parte della Direzione delle strutture carcerarie cantonali
e quindi del rispetto o meno del diritto di essere sentito del reclamante prima
che venisse resa la decisione di merito.
La
Divisione della giustizia sostiene dal canto suo il rispetto di tali diritti
costituzionali semplicemente rinviando a quanto si evincerebbe “dagli atti”,
senza tuttavia far riferimento ad un preciso documento, scritto, o quant’altro
formante l’incarto della Divisione della giustizia o di altra autorità.
2.2
Il diritto di essere sentito – sancito in generale dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e, in
ambito penale, dagli art. 32 cpv. 2 Cost., 3 cpv. 2 lit. c in fine CPP mentre
che, nella procedura amministrativa, dall’art. 26 segg. PA, 34 seg. LPamm – rappresenta un
aspetto della garanzia fondamentale dell’equo processo ai sensi degli art. 29
Cost. e 6 CEDU (decisione TF 6B_93/2014 del 21.08.2014 consid. 3.1.1.).
Il
diritto di essere sentito comprende il diritto di esprimersi in merito agli
elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata, il diritto di fornire
prove sui fatti rilevanti per il giudizio, il diritto di farsi rappresentare o
assistere, il diritto di ottenere una decisione motivata ed il diritto di poter
consultare gli atti di causa (sentenze TAF C-2866/2015 del 2.05.2016 consid.
3.1.1
; TPF BB.2014.132 del 9.12.2014 consid. 2.2.1.).
Il
diritto di essere sentito costituisce una garanzia di natura formale, la cui
violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente
dalla fondatezza materiale del gravame.
Nondimeno
una violazione non particolarmente grave di tale diritto può considerarsi sanata
allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad
un’istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul
diritto. Tuttavia, ciò dovrebbe rimanere l’eccezione (sentenza TPF BB.2014.132
del 9.12.2014 consid. 2.2.1.).
Infine
tale diritto non impedisce all’autorità cantonale di procedere ad un apprezzamento
anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle, se è convinta
che non possono condurla a modificare la sua opinione (sentenza TF 2C_59/2013
dell’11.08.2014 consid.2.2.). Il rifiuto di istruire delle prove viola il diritto
di essere sentito delle parti, soltanto quando l’apprezzamento anticipato della
pertinenza del mezzo di prova offerto, operato dal giudice, è viziato d’arbitrio
(sentenze TF 6B_476/2016 del 23.02.2017, consid. 2.1. e 6B_335/2016 del
24.01.2017
consid. 1.1.).
La
natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati,
innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se essa risulta
insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall’art. 29 cpv. 2 Cost.,
come testé esposte.
A
differenza della procedura disciplinare in materia di esecuzione delle pene e
delle misure – espressamente regolata agli art. 47 segg. LEPM e art.
83.
segg. REPM – la LEPM, il REPM e il RSC non precisano la procedura
da seguire nel quadro di un trasferimento di un detenuto in altro istituto
penale.
Occorre
quindi fare riferimento ai principi generali applicabili.
Per
quanto attiene invece il diritto alla rappresentanza legale e alla difesa,
l’art. 52 RSC consacra espressamente tale diritto ad ogni persona incarcerata
nell’ambito di una procedura penale o amministrativa.
2.3
Nel
caso concreto – contrariamente a quanto sostenuto dalla Divisione della giustizia
nel giudizio qui impugnato – da quanto in atti, in assenza di un (pertinente)
verbale d’audizione risp. delle testimonianze del vicedirettore così come di un
non meglio precisato agente di custodia, asseriti essere stati presenti – non è
possibile accertare se RE 1 sia effettivamente stato sentito prima che la
Direzione delle strutture carcerarie rendesse la sua decisione di trasferimento
oppure lo sia stato soltanto al momento dell’intimazione di tale decisione.
Invero
le (più che celeri) modalità del suo trasferimento oltre Gottardo, così come
l’accertamento del suo dissenso (avvenuto soltanto in calce alla decisione 1.03.2016
di trasferimento) e la presa di contatto con il proprio rappresentante legale soltanto
dopo l’emanazione di detta decisione, lascerebbero piuttosto supporre che la
sua audizione sia avvenuta nella seconda ipotesi.
Sia come sia, disponendo la Divisione della giustizia del pieno potere
di esame in fatto e in diritto, conformemente alla giurisprudenza più sopra
citata l’eventuale violazione del diritto di essere sentito del reclamante, nel
caso concreto, potrebbe essere sanato dalla procedura di reclamo espletata
davanti a tale autorità superiore.
La
questione può nondimeno restare indecisa, visto l’esito nel merito del presente
gravame, di cui si dirà ai considerandi che seguono.
Alla
stessa stregua può restare indecisa sia la questione della violazione o meno
del diritto di essere sentito in relazione al diritto del reclamante di essere
rappresentato da un legale nella procedura di trasferimento in altro istituto
penale; e sia può restare indecisa la questione a sapere se la Divisione della
giustizia, in concreto, abbia o meno abusato del proprio potere di apprezzamento
anticipato delle prove di cui è stata chiesta l’assunzione.
Ad
ogni buon conto, in maniera generale, nella procedura di trasferimento di un
detenuto in altra struttura carceraria (contestata dallo stesso) – impregiudicata
la celerità d’esecuzione imposta dal caso di specie – questa Corte
auspica che in futuro venga tenuto un verbale d’audizione laddove l’interessato
è stato sentito prima della presa di decisione di merito, in analogia mutatis
mutandis all’art. 76 CPP che sancisce – nella procedura penale – l’obbligo di documentazione da
parte delle autorità penali (che pure sgorga dal diritto di essere sentito).
Obbligo quest’ultimo che assolve da un lato una funzione utile per le
successive fasi del procedimento (come nel caso di impugnazione della sentenza),
e dall’altro lato ha anche una funzione di garanzia, poiché consente di
verificare a posteriori se il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme
processuali e delle forme prescritte (Commentario CPP – M. GALLIANI/L.
MARCELLINI, Art. 76 CPP n. 2).
Ciò
ove più si pensi che, al pari del procedimento disciplinare (in cui tale formalità
viene rispettata), con la decisione di trasferimento – come visto più
sopra – si viene a toccare un diritto costituzionale e convenzionale e che,
trovandosi in un ambiente – quello carcerario – difficile, molto sensibile, facilmente esposto a critiche,
e con persone – in genere – poco cognite del diritto e non patrocinate da un
legale, oltre che con personalità e culture molto diverse, permetterebbe di
contenere eventuali censure di disparità di trattamento e/o di irregolarità
procedurali e/o di manipolazioni posteriori delle dichiarazioni rese.
Tutto
ciò anche nell’ottica del principio fondamentale della correttezza garantito
dal CP, così come sancito a livello costituzionale e convenzionale.
3.
3.1.
In materia di trasferimento di condannati
l’art. 28 cpv. 1 REPM conferisce al giudice dei provvedimenti coercitivi (art.
73.
LOG) la competenza ad ordinare l’espiazione di una pena o l’esecuzione di
una misura in uno stabilimento di un altro Cantone, quando ciò sia giustificato
dalla personalità del condannato, per il raggiungimento degli obiettivi
previsti nel piano di esecuzione della sanzione penale, o da necessità di cura
medica. La Direzione può ordinarla quando ciò sia giustificato da motivi di
sicurezza o di ordine interno.
Le
medesime competenze sono riprese all’art. 86 RSC che prevede in particolare il
trasferimento della persona incarcerata in un altro Cantone (lit. b): 1. a dipendenza
delle fasi di carcerazione in applicazione del PES, su decisione dell’autorità
competente; 2. su sua richiesta motivata, in accordo con l’autorità competente;
3.
per motivi di inchiesta o di esecuzione di pena, su decisione dell’autorità
competente; 4. su decisione della Direzione, per motivi di sicurezza o di
ordine interno.
3.2
L’art.
75.
cpv. 1 CP prevede che l’esecuzione della pena deve promuovere il
comportamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere esente
da pena. Essa deve corrispondere per quanto possibile alle condizioni generali
di vita, garantire assistenza al detenuto, ovviare alle conseguenze nocive
della privazione della libertà e tenere conto adeguatamente della protezione
della collettività, del personale incaricato dell’esecuzione e degli altri
detenuti.
Questa
norma fissa gli obiettivi generali dell’esecuzione, tra cui quello principale che
si prefigge di migliorare il comportamento sociale del detenuto, segnatamente
la sua capacità, una volta riguadagnata la libertà, di vivere esente da pena.
Di conseguenza l’espiazione si orienta in primo luogo verso il principio di
prevenzione speciale (CP Petit commentaire – M.
DUPUIS et autres, 2012, art. 75 CP, n. 1-2; BSK Strafrecht I –
B. F. BRÄGGER, 3. ed., art. 75 CP, n. 1 segg.). Accanto a questo obiettivo
principale, l’art. 75 cpv. 1 seconda frase CP determina quattro ulteriori
regole fondamentali, che devono servire da linee direttrici per tutti i tipi di
istituti penali e per tutti i detenuti (CP Petit commentaire, op. cit., art. 75
CP, n. 3; B. F. BRÄGGER, Die revidierten Bestimmungen des Allgemeinen Teils des
Strafgesetzbuches zum Straf- und Massnahmenvollzug, in ZStrR 126/2008, p. 397
seg.). Tra queste il cosiddetto “Sicherungsprinzip”, secondo cui, come
esplicitato dal testo di legge, l’esecuzione della pena deve tenere conto
adeguatamente della collettività, del personale incaricato dell’esecuzione e
degli altri detenuti (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, op.
cit., art. 75 CP, n. 12).
Secondo
la dottrina, l’esigenza di protezione della sicurezza pubblica comprende il
mantenimento della sicurezza interna ed esterna del penitenziario, ciò che significa
in particolare prevenzione di evasioni o liberazioni illecite di detenuti, come
pure prevenzione dalla commissione di infrazioni nel corso della detenzione
quali aggressioni fisiche tra codetenuti e/o il personale di custodia, molestie
o coazioni sessuali, possesso, commercio o consumo di sostanze proibite come
stupefacenti o alcool, possesso di mezzi di comunicazione, armi, ecc. Il mantenimento
dell’ordine ha quale scopo il rispetto delle regole essenziali per una vita
ordinata in collettività in una struttura carceraria, luogo di esercizio e
promozione di un comportamento sociale dei detenuti, nella prospettiva di
un’espiazione della pena orientata alla risocializzazione, in accordo con
l’obiettivo generale dell’espiazione previsto dall’art. 75 cpv. 1 CP (B. F.
BRÄGGER, Das schweizerische Vollzugslexikon, 2014, pag. 399 segg.; BSK Strafrecht
I – B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 75 CP n. 12).
3.3
Alla
persona incarcerata è garantito il diritto di reclamo (art. 81 cpv. 1 RSC) e di
rivolgere istanze o reclami alla Direzione e alla Divisione (art. 56 REPM).
Lo
stesso deve essere presentato entro 5 giorni dalla pretesa infrazione (art. 57
cpv. 2 REPM) risp. dalla decisione o dall’atto contestati (art. 81 cpv. 2 RSC),
e non ha effetto sospensivo (art. 57 cpv. 2 REPM).
Il
reclamo è da presentare: alla Direzione, se rivolto contro l’operato di un membro
del personale o contro altra persona incarcerata (art. 81 cpv. 2 lit. a RSC);
alla Direzione dell’Ufficio di patronato, se rivolto contro un operatore
sociale (art. 81 cpv. 2 lit. b RSC); alla Divisione, se rivolto contro
l’operato della Direzione (art. 81 cpv. 2 lit. c RSC).
In
casi di reiterazione e manifesta infondatezza del reclamo, la Direzione e la Divisione
possono applicare una tassa di decisione da fr. 20.- a fr. 100.- (art. 81 cpv.
4.
RSC).
L’art.
82.
RSC garantisce alle persone incarcerate il diritto di petizione, che conferisce
a queste ultime il diritto di presentare, in nome proprio o collettivamente, richieste,
proposte o lamentele su situazioni o fatti riguardanti il trattamento o la vita
interna nelle strutture carcerarie (cpv. 1). Le richieste, proposte o lamentele
devono essere indirizzate nella forma scritta alla Direzione (cpv. 2).
Infine, per l’art. 58 REPM, i carcerati possono, in
ogni tempo, rivolgere reclami sulle condizioni di detenzione alla Commissione
di sorveglianza del Gran Consiglio (cpv. 1). Il reclamo, motivato, è trasmesso
in forma scritta e in busta chiusa, per il tramite del Direttore, alla
Commissione di sorveglianza del Gran Consiglio (cpv. 2). Il reclamo non è
soggetto a censura (cpv. 3). I carcerati debbono essere informati, mediante
consegna di un apposito documento, di questo diritto (cpv. 4).
3.4
Nel
caso in esame, si ha che RE 1 è stato posto in carcerazione preventiva il
4.04.2010
e dal 25.11.2010 in espiazione di pena dapprima presso il carcere penale
La Stampa e dal 2.03.2016 presso il penitenziario __________.
3.4.1
Durante,
ormai, 7 anni di detenzione egli è stato sanzionato una sola volta: il 26.06.2014
gli sono stati inflitti 5 giorni di isolamento cellulare di rigore – oltre al divieto
di usare un PC per un periodo di 12 mesi dalla data della decisione disciplinare
–
per aver posseduto materiale informatico proibito ed averlo utilizzato per la
navigazione in internet con contatti esterni, realizzando così l’infrazione
disciplinare prevista all’art. 83 cpv. 1 lit. f) e i) RSC. Sanzione che ha
eseguito e che nel seguito, pur avendo ammesso i fatti nell’audizione del
25.06
, con scritto 30.06.2014 ha contestato davanti alla Divisione della
giustizia (unica destinataria della sua impugnativa), censurando l’eccessiva e
discriminante durata del divieto di utilizzo del PC e postulando una
rivalutazione dei 5 giorni di isolamento cellulare, da lui ritenuti troppo
severi per rapporto al comportamento rimproveratogli.
Sul
seguito, dagli atti, sembrerebbe non esserci stata alcuna ulteriore specifica
impugnativa/lagnanza al proposito da parte del reclamante, pur essendo la procedura,
sembrerebbe – sempre sulla base di quanto in atti –, ancora
pendente.
Nell’ambito
della suddetta illecita navigazione in internet, RE 1 non ha realizzato
ulteriori fattispecie di rilevanza disciplinare e/o penale, come l’organizzare
l’entrata o un commercio di bevande alcoliche, sostanze stupefacenti, armi pericolose
o altro all’interno del carcere, organizzare una fuga dallo stesso o atti preparatori
tendenti alla commissione di altre infrazioni da solo o con terze persone
all’interno e/o all’esterno della strutture carcerarie.
3.4.2
La
questione del congedo interno La Silva, che sembrerebbe essere sorta ad inizio
del 2014 e perdurata nel tempo fino ad inizio 2016, concerne la richiesta, più
volte riproposta dal qui reclamante, di tale congedo da trascorrere con un’amica,
con la quale egli sostiene si sia instaurato un vincolo affettivo che merita di
essere salvaguardato e che invece la Direzione non considera essere una persona
rientrante tra quelle cui lo specifico regolamento interno delle Strutture
carcerarie cantonali da diritto.
Dalla
documentazione in atti, emerge che RE 1, seppure più volte (non si capisce
tuttavia con quali scadenze), ha presentato detta domanda – laddove documentata
– sempre
nelle previste e dovute forme, sottoponendola alla competente autorità, senza
coinvolgere inutilmente persone e/o agenti di custodia estranei alla questione
e tantomeno altri detenuti, anche laddove egli, nel vedersi rifiutare detto
congedo, ha lamentato una disparità di trattamento. Con scritto 9.01.2015
all’operatrice di riferimento, è intervenuta l’amica di RE 1, spiegando il
proprio rapporto affettivo intrattenuto con quest’ultimo e quindi appoggiando
la richiesta di congedo interno.
Lo
scambio di corrispondenza al proposito avvenuto tra RE 1 e la Direzione del
carcere, è pervenuto in copia ai capi sorveglianti, all’operatrice sociale di
riferimento e al patrocinatore del reclamante. Ad un certo punto è stata messa
in copia anche la Commissione di sorveglianza delle condizioni di detenzione
con sede a Bellinzona e la Divisione della giustizia. In alcuni casi è
intervenuto con un proprio scritto il rappresentante legale del reclamante.
Per
finire, e sempre in relazione alla mancata concessione del congedo interno La
Silva, il 23.01.2016 RE 1 ha inoltrato alla Divisione della giustizia uno
scritto da lui indirizzato alla Direzione delle strutture carcerarie, a valere
quale reclamo contro l’operato della Direzione, dichiarandosi pronto a
ritirarlo “se, come leggerete nell’allegato, il direttor __________ farà
chiarezza in tempi brevi (…). In caso contrario vi invito ad intervenire”.
Lo scritto 23.01.2016 alla Direzione (inviato in copia alle più sopra già citate
autorità), partendo dall’enumerazione degli articoli dei regolamenti pertinenti
alla questione e riportandone per esteso il loro contenuto, ribadisce, – in termini, seppur
decisi e velatamente sarcastici ma del tutto sobri – la propria
interpretazione sulla cerchia di persone, a cui il regolamento interno al
carcere darebbe diritto di usufruire del congedo interno La Silva.
Ne
è poi seguito uno scambio di allegati nell’ambito di tale procedura ricorsuale
davanti alla Divisione della giustizia. È nell’ambito dello stesso che il
reclamante, ha ventilato la censura di falsità riferita ad un rapporto dell’UAR
sul quale sarebbe presente la firma del proprio capoarte (che invece gli
avrebbe detto di non averla mai apposta) nonché ad uno scritto nel quale era
fatto riferimento ad un’opinione del medico del carcere, dr. __________,
allorquando quest’ultimo avrebbe negato una presa di contatto al proposito. Il
reclamante, in base agli atti e a quanto asseritamente riferitogli a voce dal capoarte
e dal medico del carcere, si è limitato a chiedere alla Divisione della
giustizia di “verificare come mai si arrivi a tal punto da falsificare firme
e pareri medici e chi ne ha responsabilità”.
La
Divisione della giustizia in data 17.01.2017 (a un anno di distanza
dall’introduzione del gravame) ha poi reso la sua decisione, respingendo il reclamo.
Contro
la stessa RE 1 non ha introdotto ulteriore reclamo davanti a questa Corte.
3.4.3
Anche
in merito alle modifiche del maggio risp. del novembre 2014 del PES, riguardo
alle quali RE 1 ha sollevato delle contestazioni, da quanto in atti e segnatamente
sulla base delle sue osservazioni 10.05.2015 alla Direzione delle strutture
carcerarie, egli ha spiegato nelle dovute sedi, le proprie rimostranze rimanendo
nei termini della convenienza e senza coinvolgere persone assolutamente
estranee alla questione, presenti all’esterno e/o all’interno del carcere, tra
questi agenti di custodia e/o codetenuti.
3.4.4
Dagli
accertamenti di cui sopra, sgorganti dalle tavole processuali, questa Corte non
ravvede il comportamento “non collaborativo, accusatorio, oppositivo”
che “denota chiaramente l’impossibilità di compiere un processo di
risocializzazione che mira a correggere dei comportamenti antisociali a tutto
vantaggio della sicurezza all’interno della struttura carceraria”, posto
dalla Divisione della giustizia alla base del proprio giudizio negativo. Atteggiamenti
tenuti dal reclamante, a dire di tale autorità amministrativa superiore, che nel
loro insieme dimostrerebbero la di lui difficoltà “ad adeguarsi alla vita
nel penitenziario, con una conseguente concreta messa in pericolo dell’ordine
interno dello stesso” compromettendone pure la sicurezza “in un ambiente
così sensibile”. In base agli atti questa Corte non ha avuto modo di
accertare che il qui reclamante ha fomentato “malcontento verso l’operato
della Direzione, del personale penitenziario, dell’UAR, così come di membri
della Direzione estendendolo ad altri detenuti così da rendere concreto il
rischio di creare disordini interni che potrebbero, se non prontamente
arginati, facilmente degenerare fino a mettere in serio pericolo la sicurezza
interna dell’istituto”.
Per
quanto constatato negli atti da questa Corte RE 1 ha esternato le proprie rimostranze
davanti alla competente autorità, sempre facendo capo, seppur in modo
reiterato, ai previsti mezzi leciti, garantiti dalle leggi e dai regolamenti
interessati, esponendo le proprie argomentazioni in termini del tutto civili,
scevri da minacce, insulti o quant’altro. Nemmeno risulta averle egli utilizzate
in maniera strumentale, prevaricando la propria insoddisfazione per
destabilizzare in maniera generale l’autorità della Direzione in seno alle strutture
carcerarie. Nessun agente di custodia, ad esclusione del competente capoarte
(il quale è stato messo in copia nello scambio di corrispondenza o nella presentazione
di una determinata impugnativa) e/o codetenuto è stato concretamente coinvolto
da RE 1 nelle sue questioni personali in maniera pretestuosa e al di fuori
della prevista procedura, al fine di suscitare o financo estendere un malessere
generale circa l’operato della Direzione, di un sorvegliante o per coinvolgere
altri detenuti in una “crociata” contro l’ordine interno e/o contro determinati
divieti vigenti all’interno del penitenziario.
Con le sue richieste, reiterate in alcune questioni siccome da lui
ritenute non conformi ai regolamenti o discriminatorie, seppure possa aver
creato una certa pressione sulla Direzione (e/o sulle altre autorità interessate)
che si è vista sollecitata nel riformulare delle motivazioni alle proprie prese
di posizione, il reclamante non ha infranto alcuna norma interna al carcere, e
non ha quindi realizzato alcuna fattispecie punibile dal profilo disciplinare;
tantomeno ha sconfinato in atti di rilevanza penale, di natura violenta o meno.
Le
richieste riproposte dal qui reclamante non hanno nemmeno costretto la Direzione
delle strutture carcerarie ad applicare la tassa di decisione, espressamente
prevista dall’art. 81 cpv. 4 RSC, nei casi di reiterazione e manifesta
infondatezza del reclamo.
In
occasione della decisione di trasferimento dell’1.03.2016 della Direzione, per
quanto il reclamante sia stato colto di sorpresa e per quanto non abbia mai e
in alcun modo condiviso la stessa, egli non ha manifestato alcuna particolare
animosità o intendimento minaccioso e/o violento né verso coloro che hanno reso
tale decisione né verso coloro che l’hanno fatta eseguire né tantomeno ha coinvolto
nella sua disapprovazione terze (estranee) persone. Egli si è limitato, ancora
una volta, ad esternare il proprio dissenso facendo capo a quanto leggi e regolamenti
gli danno diritto: ha apposto in calce alla decisione di trasferimento il proprio
disaccordo (in termini del tutto civili) e appena gli è stato possibile ha contattato
il proprio patrocinatore, chiedendogli di intervenire al fine di non essere
trasferito in uno stabilimento oltre Gottardo. Trasferimento, che è comunque stato
eseguito facendo capo ad una ditta di Zurigo, che non ha avuto alcuna necessità
di ricorrere a particolari misure di sicurezza.
3.4.5
Di
conseguenza, per tutto quanto visto, questa Corte non ravvede nel caso in esame
che il comportamento di RE 1 abbia in qualche modo concretizzato una seria messa
in pericolo dell’ordine interno e della sicurezza nei confronti della
collettività, del personale del penitenziario (tra cui i membri della Direzione
delle strutture carcerarie), così come di codetenuti, tale da giustificare la
decisione 1.03.2016 resa dalla Direzione delle strutture carcerarie di trasferirlo
in uno stabilimento fuori dal nostro Cantone, conformemente agli art. 28 cpv. 1
REPM e 86 lit. b cifra 4 RSC.
4.
In
accoglimento del reclamo, la decisione 20.01.2016 (recte 2017) della Divisione della
giustizia – con cui ha confermato la decisione 1.03.2016 resa dalla Direzione
delle strutture carcerarie volta a trasferire RE 1 presso il Penitenziario __________
– è
annullata.
Fa
stato la decisione 26.07.2011 di collocamento iniziale del giudice dei provvedimento
coercitivi (inc. GPC __________).
5.
5.1.
Il reclamante chiede nel proprio gravame di
essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
5.2
Il
diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio sono determinati
dalle norme di diritto procedurale cantonale e, indipendentemente da ciò, tali
diritti discendono pure dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone
dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa
non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora
la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
5.3
Anche
in questa sede viene riconosciuta la difficile situazione finanziaria del reclamante,
in carcere da ormai 7 anni, il quale già nell’ambito del processo di merito ha
beneficiato del gratuito patrocinio. La Divisione della giustizia, in considerazione
della di lui particolare situazione personale, ha rinunciato al prelievo della
tassa di giustizia e delle spese.
Oltre
a ciò le modalità repentine del suo trasferimento in un istituto penale posto
fuori Cantone hanno imposto l’intervento del patrocinatore di RE 1, affinché postulasse,
in tempi brevi con argomenti di fatto e giuridici, dapprima l’effetto sospensivo,
e in seguito l’annullamento della decisione di trasferimento, in una procedura
che ha richiesto lo scambio di vari allegati con produzione di diversa documentazione.
La
presente procedura infine, visto anche l’esito della stessa, non appariva
d’acchito priva di probabilità di successso.
In tali circostanze viene riconosciuto il beneficio del gratuito patrocinio,
oltre al prescindere dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 3, 379 segg., 393 segg. 439 cpv. 1
CPP, 74 segg., 84, 372 CP, 29, 32 Cost., 6 CEDU, la LEPM, il REPM, il RSC, ed
ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 20.01.2016 (recte 2017)
della Divisione della giustizia, che conferma la decisione 1.03.2016 della
Direzione delle strutture carcerarie, con cui è stato ordinato il trasferimento
di RE 1 dal carcere penale La Stampa al Penitenziario __________, è annullata.
2. La
domanda di assistenza giudiziaria è accolta e al patrocinatore del qui reclamante
è riconosciuto il versamento di un importo di CHF 2'000.-- a titolo di indennità
per la procedura di reclamo davanti a questa Corte.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
- .
per conoscenza:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera