Lexipedia

Decisione

60.2017.46

Reclamo contro la decisione del procuratore generale con cui concede accesso parziale agli atti di un procedimento concluso a un giornalista

2 maggio 2017Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

a. A

seguito di due segnalazioni MROS, di data 18.12.2012 e 20.1.2013, il Ministero

pubblico ha aperto due procedimenti penali nei confronti di RE 1 e di un’altra

persona, entrambi per il titolo di riciclaggio di denaro ex art. 305bis cifra 1

CP (inc. MP __________ rispettivamente inc. MP __________).

b. Dopo

aver esperito vari atti istruttori, il procuratore generale – in data 6.3.2013

– ha emanato un decreto di abbandono in capo ai suddetti procedimenti penali,

considerato che “dagli atti non emergono elementi che consentano di

ipotizzare, quali reati a monte del riciclaggio, dei crimini bensì delle

evasioni fiscali non sufficienti a fondare gli estremi dell’art. 305bis CPP (recte:

CP)” (p. 2, ABB __________).

Tale

decisione è cresciuta in giudicato.

c. Con

scritto 13.9.2016, il procuratore generale, ha comunicato all’avv. PR 1, che

sarebbe stato informato dal portavoce del Ministero pubblico, “di aver

ricevuto una richiesta da parte di un giornalista del settimanale ‘__________’,

volta ad avere accesso agli atti del procedimento relativo” a RE 1,

conclusosi con un decreto di abbandono, precisando che “il giornalista

chiede una copia della decisione, in alternativa poterlo visionare presso l’MP.

Chiede inoltre di avere informazioni sull’intera inchiesta”.

Ha quindi chiesto al legale di

comunicargli “l’accordo del suo cliente alla concessione dell’accesso agli

atti”.

d.Mediante

e-mail 27.9.2016, l’avv. PR 1, in nome e per conto di RE 1, ha comunicato al

magistrato inquirente che il suo cliente non concorda con il preteso accesso

agli atti da parte del giornalista.

e. Con decisione 31.1.2017 il procuratore generale ha

parzialmente accolto la richiesta 10.9.2016 di __________ di accesso agli atti

di cui ai procedimenti penali inc. MP __________ e __________, conclusisi con

un decreto di abbandono (ABB __________) - cresciuto in giudicato -, nonché ad

ottenere copia del suddetto decreto.

Il magistrato inquirente ha innanzitutto

indicato che il giornalista, a sostegno della sua richiesta, avrebbe asserito “che

il procedimento di cui sopra era legato all’inchiesta italiana ‘__________’

condotta dalla Procura di __________ per titolo di associazione a delinquere,

riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e dichiarazione

infedele (secondo il Codice penale __________) in relazione al traffico d’oro e

che tale inchiesta è stata avviata nei confronti di, tra gli altri, RE 1,

persona residente in Ticino, e di alcune società con sede a __________ a lui riconducibili

e che le autorità __________ hanno chiesto alla Confederazione Svizzera

l’esecuzione di diverse rogatorie” (decisione 31.1.2017, p. 1).

Ha altresì precisato che il giornalista

vorrebbe ottenere informazioni circa la conduzione e la conclusione dell’inchiesta

di cui agli inc. MP __________ e __________, nonché le motivazioni che hanno

portato al decreto di abbandono tenuto conto che la persona coinvolta è presente

sul territorio ticinese.

Il procuratore generale, dopo aver

ripreso le disposizioni applicabili alla fattispecie, nonché la giurisprudenza

del Tribunale federale e di questa Corte in materia, ha ritenuto - in concreto

- dati i presupposti di legge per la trasmissione di copia del decreto di

abbandono 6.3.2013 (ABB __________), “posto come alla fattispecie si possa

riconoscere un interesse pubblico nella ricostruzione della vicenda che

riguarda RE 1 e alla quale era stato dato risalto pubblico e mediatico nazionale

e internazionale, suscitando interesse tra la popolazione. Tuttavia, a tutela

delle altre persone coinvolte e del diritto all’oblio, la richiesta di __________

(...) viene accolta con alcune limitazioni, e meglio previa anonimizzazione del

coimputato” (decisione 31.1.2017, p. 2).

In merito alla richiesta di accesso agli

atti istruttori dei suddetti incarti penali, nonché di ottenimento di

informazioni sull’intera inchiesta, il procuratore generale ha ritenuto non

esserci, per il giornalista, un interesse giuridico legittimo che prevarrebbe

sui diritti delle parti implicate, considerato che la trasmissione del decreto

di abbandono di cui sopra - seppur in parte anonimizzato - garantirebbe già la

pubblicità della giustizia.

f. Con gravame 8/9.2.2017 RE 1 impugna la suddetta

decisione, chiedendone l’annullamento.

Il reclamante, dopo aver ripreso le

motivazioni di cui alla suddetta decisione, ritiene che l’art. 16 cpv. 1 Cost

garantirebbe la libertà di informazione, mentre il cpv. 3 della medesima norma prevedrebbe

il diritto di ricevere liberamente informazioni. Quest’ultimo sarebbe limitato

a fonti accessibili a tutti. Con la conseguenza che, nel caso in cui la fonte

non fosse accessibile a tutti - di principio - “l’ambito tutelato dal

diritto di ricevere informazioni non sarebbe toccato” (reclamo 8/9.2.2017,

p. 4).

RE 1 ritiene poi che la circostanza a

sapere in che misura una “fonte ufficiale” sarebbe accessibile a tutti,

non sarebbe - secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte - “deducibile

direttamente dalla libertà di informazioni, ma è il risultato delle circoscrizioni

e valutazioni del legislatore e del costituente” (reclamo 8/9.2.2017, p.

4). Una fonte ufficiale sarebbe dunque accessibile a tutti solo nel caso in

cui, sulla base di norme specifiche (Legge o Costituzione), questa sia

pubblica. “Pubblica non è la fonte, l’accesso alla quale può essere permesso

a chi giustifica un interesse giuridico (...), indipendentemente dal fatto che

questo possa prevalere sui diritti personali delle parti implicate nel processo”

(reclamo 8/9.2.2017, p. 4).

Ne deduce dunque che i decreti di

abbandono non sarebbero fonti accessibili a tutti e per questo, l’ambito

tutelato dalla libertà di informazione, non sarebbe toccato.

Anche il principio della pubblicità

della giustizia di cui agli art. 30 cpv. 3 Cost, 6 n. 1 CEDU e 14 n. 1 Patto

ONU II, garantirebbe la libertà d’informazione, che sarebbe tuttavia limitata

alle fonti accessibili a tutti. Tale principio sarebbe anche limitato “all’udienza

e alla pronuncia della sentenza, non agli atti di un processo. Essendo il decreto

di abbandono ABB __________ agli atti di un processo non ancora iniziato ad __________,

lo stesso non è coperto dal principio di pubblicità della giustizia”

(reclamo 8/9.2.2017, p. 5).

Ai sensi dell’art. 14b cpv. 3 LEPM, in

caso di diritti personali prevalenti delle persone implicate nel processo,

l’ispezione degli atti di un processo, nonché l’estrazione di copie non sarebbe

permessa. Tali interessi privati sarebbero da ponderare con l’interesse

pubblico nella ricostruzione di una vicenda giudiziaria.

Nella fattispecie in esame, e secondo il

principio di proporzionalità, all’interesse pubblico nella ricostruzione della

suddetta vicenda sarebbero opposti gli interessi del reclamante, segnatamente

il suo diritto alla segretezza, il diritto all’oblio e il diritto ad un processo

- quello __________ - non influenzato da media stranieri o locali.

L’anonimizzazione del decreto di

abbandono in questione non sarebbe di aiuto “in quanto le udienze del

processo che avrà inizio ad __________ sono pubbliche e tracciare i paralleli

tra processi il cui oggetto è il medesimo è una banalità. Per questo la tutela

di tutte le persone coinvolte e del diritto all’oblio non è garantita

dall’anonimizzazione” (reclamo 8/9.2.2017, p. 5).

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto - entro il

termine di dieci giorni - contro le decisioni e gli atti procedurali della

polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni,

eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista

un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art.

385.

CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova auspicati (art.

385.

cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame, inoltrato l’8/9.2.2017 alla Corte dei

reclami penali, competente ai sensi dell’art. 14b cpv. 4 LEPM, contro la decisione

31.1.2017

del procuratore generale, con cui ha disposto l’accesso parziale agli

atti di una procedura conclusa di cui agli inc. MP __________ e __________, concedendo

a __________, giornalista del settimanale “__________”, la trasmissione di copia

del decreto di abbandono 6.3.2013 (ABB __________), cresciuto in giudicato (ex

art. 14b cpv. 2 LEPM), è proponibile e

tempestivo.

RE

1, imputato a beneficio di un abbandono nei procedimenti di cui sopra, a cui è

stata notificata la decisione impugnata, è pacificamente legittimato a

reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto

all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

Il

reclamo è ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Ai sensi

dell’art. 14b cpv. 3 LEPM, l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie può essere permessa a chi giustifica un interesse giuridico legittimo

che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti.

In concreto,

occorre ponderare l’asserito interesse professionale del giornalista con

l’interesse privato di RE 1 alla tutela del segreto.

2.2

L’art. 14b cpv.

3.

LEPM, in vigore dal 5.2.2016 (cfr. BU

2016, 42), si rifà all’art. 62 cpv. 4 LOG, ormai abrogato, che a sua volta riprendeva

il previgente art. 27 CPP-TI, con

riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia

83; 95 I 108), secondo cui, dopo la conclusione del procedimento penale, la

Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e

l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che

prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione.

Come visto, la competenza a decidere

sulla consultazione di atti di procedure concluse è ora passata al Ministero

pubblico (cfr. art.14b cpv. 2 LEPM) e questa Corte - sulla scorta dell’art.14b

cpv. 4 LEPM - è divenuta autorità di reclamo su tali decisioni.

2.3

Alla luce di quanto sopra, non vi è

motivo di scostarsi dalla giurisprudenza di questa Corte, sviluppata sotto

l’egida del previgente diritto. In aggiunta alla medesima, si può far

riferimento - per analogia - alle norme sull’accesso agli atti dei procedimenti

pendenti.

3.

3.1.

Il

diritto di essere sentiti sancito, in generale, dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e, in

ambito penale, dagli art. 32 cpv. 2 Cost., 3 cpv. 2 lit. c in fine CPP (ZK StPO

– W. WOHLERS, 2. ed., art. 3 CPP n. 33 ss.) e 107 CPP, rappresenta un aspetto

della garanzia fondamentale dell’equo processo ai sensi degli art. 29 Cost. e 6

CEDU (decisione TF 6B_93/2014 del 21.08.2014 consid. 3.1.1.).

3.2

Il

suddetto diritto viene ulteriormente concretizzato dall’art. 107 CPP, in base

al quale – secondo il cpv. 1 – le parti hanno il diritto di essere sentite;

segnatamente, hanno il diritto - tra gli altri - di esaminare gli atti (lit.

a).

I

presupposti e la procedura per l’esame degli atti di un procedimento penale

pendente (ovvero avviato ai sensi dell’art. 300 CPP) sono disciplinati dagli

art. 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, 2. ed., art. 101 CPP n. 4).

3.3

Giusta

l’art. 101 cpv. 3 CPP anche dei terzi possono esaminare gli atti se fanno

valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se

non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti (BSK StPO – M.

SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 23 ss.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit.,

art. 101 CPP n. 11).

I

“terzi” ai sensi della suddetta norma sono tutte quelle persone,

giuridiche o fisiche, che non possono essere considerate né “parti” giusta

l’art. 104 CPP, né “altri partecipanti al procedimento” giusta l’art.

105.

CPP e neppure “autorità” giusta l’art. 101 cpv. 2 CPP. Rientrano

dunque in questa definizione le società di assicurazione, i media, gli

statistici, i professori, o altre persone che necessitano la visione degli atti

per motivi scientifici (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 23). I

“terzi” devono pertanto avere un giustificato interesse - scientifico o

professionale - alla conoscenza degli atti, da ponderare con l’interesse

privato delle parti coinvolte, in particolare con la protezione della

personalità e la tutela del segreto (Messaggio

concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1069).

Il

rifiuto di autorizzare l’accesso agli atti per interessi privati o pubblici

preponderanti dev’essere inteso quale ultima ratio. Si deve in ogni caso

esaminare se questi interessi non possono essere tutelati mediante

provvedimenti meno drastici (come ad esempio mediante la cancellazione di nomi

e di determinati passaggi oppure trattenendo solo determinati atti) [BSK StPO –

M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22; Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale

penale del 21.12.2005, p. 1118].

3.4

Alla luce di quanto sopra, __________,

nella sua veste di giornalista, può essere qualificato come terzo ai

sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPP, potendo giustificare un interesse professionale

alla conoscenza degli atti dei procedimenti penali in questione.

4.

4.1.

Come esposto in fatto (cfr. consid. e),

il procuratore generale ha ritenuto - di principio - dati i presupposti di

legge per ammettere un accesso agli atti, però limitato alla trasmissione in

copia del decreto di abbandono 6.3.2013 (ABB __________), “posto come alla

fattispecie si possa riconoscere un interesse pubblico nella ricostruzione

della vicenda che riguarda __________ e alla quale era stato dato risalto

pubblico e mediatico nazionale e internazionale, suscitando interesse tra la popolazione”

(decisione 31.1.2017, p. 2).

A

ragione.

4.2

Pur non risultando, la richiesta di

accesso agli atti di __________, dalle tavole processuali, si può riprendere

quanto addotto nella decisione impugnata, secondo cui lo stesso - a sostegno

della sua domanda - avrebbe asserito che il procedimento in questione sarebbe

legato all’inchiesta italiana ‘__________condotta dalla Procura di __________

per titolo di associazione a delinquere, riciclaggio, impiego di denaro, beni o

utilità di provenienza illecita e dichiarazione infedele (secondo il Codice

penale __________) in relazione al traffico d’oro.

Tale inchiesta sarebbe poi stata avviata

anche nei confronti di __________, persona residente in Ticino, e di alcune

società con sede a __________ a lui riconducibili.

Infine, le autorità __________ avrebbero

chiesto alla Confederazione Svizzera l’esecuzione di diverse rogatorie.

4.3

Nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti da

__________ nella richiesta al Ministero pubblico e la finalità perseguita – si

deve senz’altro ammettere l’esistenza di un interesse (professionale) giuridico

legittimo ai sensi dell’art. 14b cpv. 3 LEPM prevalente o da contemperare con i

diritti personali del reclamante.

Si può

infatti ammettere un interesse professionale del giornalista a ricostruire la

vicenda riguardante il reclamante, alla quale - come rettamente indicato dal magistrato

inquirente - era già stato dato ampio spazio anche sulla stampa internazionale

(cfr. - tra gli altri - articolo, apparso sul sito __________, dal titolo “__________, la Svizzera collabora con

i Pm: accettate le richieste di rogatoria sul maxi-traffico di lingotti in nero.

Indagini per chiarire il ruolo determinante di RE 1, snodo dell’operazione: milioni

sequestrati all’affarista __________”, ultimo aggiornamento 22.7.2015; nonché - da

ultimo - l’articolo apparso il 9.2.2017 sul sito __________, dal titolo “Processo

__________: tutto rimandato a fine marzo. L’inchiesta è figlia dell’operazione

della Guardia di Finanza che nel 2012, con un blitz in un casolare di __________

(denominato appunto __________), scoprì un giro di metallo a nero - soprattutto

oro - per un volume d’affari che all’epoca gli inquirenti stimarono in circa

180.

milioni di euro”).

4.4

4.4.1

Non va inoltre

dimenticato che, nel ponedrare gli interessi in gioco, il procuratore generale

ha concesso al giornalista solo un accesso parziale agli atti di cui sopra,

disponendo l’invio (unicamente) di copia del decreto di abbandono 6.3.2013 (ABB

__________), peraltro in forma in parte anonimizzata.

4.4.2

Inoltre, dalla

citata decisione emerge - tra l’altro - che l’istruzione è stata aperta al fine

di verificare se le attività delle società riconducibili a RE 1 possano essere

costitutive del reato di cui all’art. 305bis CP.

Il magistrato

inquirente ha poi ritenuto che, dagli accertamenti effettuati è risultato che

“la __________ acquista regolarmente dalle società svizzere __________ e

__________ partite di oro fino che vengono successivamente rivendute alla __________

per ulteriore raffinazione e rivendita a banche, industrie informatiche e

orologierie, nonché gioiellerie. Inoltre, la __________ acquista oro da ditte __________,

con importazione doganale ufficiale tramite spedizionieri professionisti. Per

quanto riguarda la __________ e la __________, entrambe le società acquistano

oro fino, ufficialmente e con contestuale tracciabilità bancaria delle singole

operazioni, peraltro sottoposte a regolari verifiche antiriciclaggio. Non vi

sono pertanto elementi atti a suffragare l’ipotesi che i fornitori della __________

e della __________ abbiano effettuato consegne di oro provento di reati

costititivi di un crimine secondo l’art. 305bis. Anzi, dalla descrizione delle

importazioni promosse nell’ambito del procedimento __________ (...) risulta che

esse si riferiscono alla ‘raccolta di ingenti quantitativi di oro di dubbia

provenienza’ e comunque ‘a nero su tutto il territorio nazionale’ e che esso

era ‘in prevalenza raccolto attraverso la catena dei compro oro’ ovvero tramite

‘operazioni commerciali che avvenivano in nero’” (p. 1-2, ABB __________).

Alla luce di

tali constatazioni, come detto, i procedimenti di cui agli inc. MP __________ e

__________ sono dunque stati abbandonati.

4.5

Alla luce di

tutto quanto sopra esposto la decisione 31.1.2017 emanata dal magistrato

inquirente è meritevole di tutela ed il gravame è da respingere, ritenuto che

sarà compito del giornalista ricordare - nei dovuti modi – l’intervenuto

abbandono del procedimento in Svizzera.

5.

Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono

a carico del reclamante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 101 ss. e 393 ss. CPP, 14b LEPM, 1

ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.

Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 300.- e le spese di CHF 50.-, per complessivi CHF

350.- (trecentocinquanta) sono poste a carico di RE 1,.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF

(art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

.

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera