60.2017.46
Reclamo contro la decisione del procuratore generale con cui concede accesso parziale agli atti di un procedimento concluso a un giornalista
2 maggio 2017Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.46
Lugano
2 maggio 2017/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina
Item, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 8/9.2.2017 presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 31.1.2017 emanata dal procuratore
generale John Noseda con cui ha parzialmente accolto l’istanza 10.9.2016 di __________,
__________, volta ad ottenere l’accesso integrale agli atti di cui ai
procedimenti penali inc. MP __________ e __________, aperti anche nei suoi
confronti per titolo di riciclaggio di denaro;
richiamato lo scritto 13.2.2017 del procuratore generale
mediante il quale comunica di rimettersi al giudizio di questa Corte;
considerato che, visto l’esito del presente gravame,
si è rinunciato all’intimazione dello stesso a __________ per eventuali
osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. A
seguito di due segnalazioni MROS, di data 18.12.2012 e 20.1.2013, il Ministero
pubblico ha aperto due procedimenti penali nei confronti di RE 1 e di un’altra
persona, entrambi per il titolo di riciclaggio di denaro ex art. 305bis cifra 1
CP (inc. MP __________ rispettivamente inc. MP __________).
b. Dopo
aver esperito vari atti istruttori, il procuratore generale – in data 6.3.2013
– ha emanato un decreto di abbandono in capo ai suddetti procedimenti penali,
considerato che “dagli atti non emergono elementi che consentano di
ipotizzare, quali reati a monte del riciclaggio, dei crimini bensì delle
evasioni fiscali non sufficienti a fondare gli estremi dell’art. 305bis CPP (recte:
CP)” (p. 2, ABB __________).
Tale
decisione è cresciuta in giudicato.
c. Con
scritto 13.9.2016, il procuratore generale, ha comunicato all’avv. PR 1, che
sarebbe stato informato dal portavoce del Ministero pubblico, “di aver
ricevuto una richiesta da parte di un giornalista del settimanale ‘__________’,
volta ad avere accesso agli atti del procedimento relativo” a RE 1,
conclusosi con un decreto di abbandono, precisando che “il giornalista
chiede una copia della decisione, in alternativa poterlo visionare presso l’MP.
Chiede inoltre di avere informazioni sull’intera inchiesta”.
Ha quindi chiesto al legale di
comunicargli “l’accordo del suo cliente alla concessione dell’accesso agli
atti”.
d.Mediante
e-mail 27.9.2016, l’avv. PR 1, in nome e per conto di RE 1, ha comunicato al
magistrato inquirente che il suo cliente non concorda con il preteso accesso
agli atti da parte del giornalista.
e. Con decisione 31.1.2017 il procuratore generale ha
parzialmente accolto la richiesta 10.9.2016 di __________ di accesso agli atti
di cui ai procedimenti penali inc. MP __________ e __________, conclusisi con
un decreto di abbandono (ABB __________) - cresciuto in giudicato -, nonché ad
ottenere copia del suddetto decreto.
Il magistrato inquirente ha innanzitutto
indicato che il giornalista, a sostegno della sua richiesta, avrebbe asserito “che
il procedimento di cui sopra era legato all’inchiesta italiana ‘__________’
condotta dalla Procura di __________ per titolo di associazione a delinquere,
riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e dichiarazione
infedele (secondo il Codice penale __________) in relazione al traffico d’oro e
che tale inchiesta è stata avviata nei confronti di, tra gli altri, RE 1,
persona residente in Ticino, e di alcune società con sede a __________ a lui riconducibili
e che le autorità __________ hanno chiesto alla Confederazione Svizzera
l’esecuzione di diverse rogatorie” (decisione 31.1.2017, p. 1).
Ha altresì precisato che il giornalista
vorrebbe ottenere informazioni circa la conduzione e la conclusione dell’inchiesta
di cui agli inc. MP __________ e __________, nonché le motivazioni che hanno
portato al decreto di abbandono tenuto conto che la persona coinvolta è presente
sul territorio ticinese.
Il procuratore generale, dopo aver
ripreso le disposizioni applicabili alla fattispecie, nonché la giurisprudenza
del Tribunale federale e di questa Corte in materia, ha ritenuto - in concreto
- dati i presupposti di legge per la trasmissione di copia del decreto di
abbandono 6.3.2013 (ABB __________), “posto come alla fattispecie si possa
riconoscere un interesse pubblico nella ricostruzione della vicenda che
riguarda RE 1 e alla quale era stato dato risalto pubblico e mediatico nazionale
e internazionale, suscitando interesse tra la popolazione. Tuttavia, a tutela
delle altre persone coinvolte e del diritto all’oblio, la richiesta di __________
(...) viene accolta con alcune limitazioni, e meglio previa anonimizzazione del
coimputato” (decisione 31.1.2017, p. 2).
In merito alla richiesta di accesso agli
atti istruttori dei suddetti incarti penali, nonché di ottenimento di
informazioni sull’intera inchiesta, il procuratore generale ha ritenuto non
esserci, per il giornalista, un interesse giuridico legittimo che prevarrebbe
sui diritti delle parti implicate, considerato che la trasmissione del decreto
di abbandono di cui sopra - seppur in parte anonimizzato - garantirebbe già la
pubblicità della giustizia.
f. Con gravame 8/9.2.2017 RE 1 impugna la suddetta
decisione, chiedendone l’annullamento.
Il reclamante, dopo aver ripreso le
motivazioni di cui alla suddetta decisione, ritiene che l’art. 16 cpv. 1 Cost
garantirebbe la libertà di informazione, mentre il cpv. 3 della medesima norma prevedrebbe
il diritto di ricevere liberamente informazioni. Quest’ultimo sarebbe limitato
a fonti accessibili a tutti. Con la conseguenza che, nel caso in cui la fonte
non fosse accessibile a tutti - di principio - “l’ambito tutelato dal
diritto di ricevere informazioni non sarebbe toccato” (reclamo 8/9.2.2017,
p. 4).
RE 1 ritiene poi che la circostanza a
sapere in che misura una “fonte ufficiale” sarebbe accessibile a tutti,
non sarebbe - secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte - “deducibile
direttamente dalla libertà di informazioni, ma è il risultato delle circoscrizioni
e valutazioni del legislatore e del costituente” (reclamo 8/9.2.2017, p.
4). Una fonte ufficiale sarebbe dunque accessibile a tutti solo nel caso in
cui, sulla base di norme specifiche (Legge o Costituzione), questa sia
pubblica. “Pubblica non è la fonte, l’accesso alla quale può essere permesso
a chi giustifica un interesse giuridico (...), indipendentemente dal fatto che
questo possa prevalere sui diritti personali delle parti implicate nel processo”
(reclamo 8/9.2.2017, p. 4).
Ne deduce dunque che i decreti di
abbandono non sarebbero fonti accessibili a tutti e per questo, l’ambito
tutelato dalla libertà di informazione, non sarebbe toccato.
Anche il principio della pubblicità
della giustizia di cui agli art. 30 cpv. 3 Cost, 6 n. 1 CEDU e 14 n. 1 Patto
ONU II, garantirebbe la libertà d’informazione, che sarebbe tuttavia limitata
alle fonti accessibili a tutti. Tale principio sarebbe anche limitato “all’udienza
e alla pronuncia della sentenza, non agli atti di un processo. Essendo il decreto
di abbandono ABB __________ agli atti di un processo non ancora iniziato ad __________,
lo stesso non è coperto dal principio di pubblicità della giustizia”
(reclamo 8/9.2.2017, p. 5).
Ai sensi dell’art. 14b cpv. 3 LEPM, in
caso di diritti personali prevalenti delle persone implicate nel processo,
l’ispezione degli atti di un processo, nonché l’estrazione di copie non sarebbe
permessa. Tali interessi privati sarebbero da ponderare con l’interesse
pubblico nella ricostruzione di una vicenda giudiziaria.
Nella fattispecie in esame, e secondo il
principio di proporzionalità, all’interesse pubblico nella ricostruzione della
suddetta vicenda sarebbero opposti gli interessi del reclamante, segnatamente
il suo diritto alla segretezza, il diritto all’oblio e il diritto ad un processo
- quello __________ - non influenzato da media stranieri o locali.
L’anonimizzazione del decreto di
abbandono in questione non sarebbe di aiuto “in quanto le udienze del
processo che avrà inizio ad __________ sono pubbliche e tracciare i paralleli
tra processi il cui oggetto è il medesimo è una banalità. Per questo la tutela
di tutte le persone coinvolte e del diritto all’oblio non è garantita
dall’anonimizzazione” (reclamo 8/9.2.2017, p. 5).
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto - entro il
termine di dieci giorni - contro le decisioni e gli atti procedurali della
polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni,
eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista
un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art.
385.
CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova auspicati (art.
385.
cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame, inoltrato l’8/9.2.2017 alla Corte dei
reclami penali, competente ai sensi dell’art. 14b cpv. 4 LEPM, contro la decisione
31.1.2017
del procuratore generale, con cui ha disposto l’accesso parziale agli
atti di una procedura conclusa di cui agli inc. MP __________ e __________, concedendo
a __________, giornalista del settimanale “__________”, la trasmissione di copia
del decreto di abbandono 6.3.2013 (ABB __________), cresciuto in giudicato (ex
art. 14b cpv. 2 LEPM), è proponibile e
tempestivo.
RE
1, imputato a beneficio di un abbandono nei procedimenti di cui sopra, a cui è
stata notificata la decisione impugnata, è pacificamente legittimato a
reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto
all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
Il
reclamo è ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Ai sensi
dell’art. 14b cpv. 3 LEPM, l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie può essere permessa a chi giustifica un interesse giuridico legittimo
che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti.
In concreto,
occorre ponderare l’asserito interesse professionale del giornalista con
l’interesse privato di RE 1 alla tutela del segreto.
2.2
L’art. 14b cpv.
3.
LEPM, in vigore dal 5.2.2016 (cfr. BU
2016, 42), si rifà all’art. 62 cpv. 4 LOG, ormai abrogato, che a sua volta riprendeva
il previgente art. 27 CPP-TI, con
riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia
83; 95 I 108), secondo cui, dopo la conclusione del procedimento penale, la
Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione.
Come visto, la competenza a decidere
sulla consultazione di atti di procedure concluse è ora passata al Ministero
pubblico (cfr. art.14b cpv. 2 LEPM) e questa Corte - sulla scorta dell’art.14b
cpv. 4 LEPM - è divenuta autorità di reclamo su tali decisioni.
2.3
Alla luce di quanto sopra, non vi è
motivo di scostarsi dalla giurisprudenza di questa Corte, sviluppata sotto
l’egida del previgente diritto. In aggiunta alla medesima, si può far
riferimento - per analogia - alle norme sull’accesso agli atti dei procedimenti
pendenti.
3.
3.1.
Il
diritto di essere sentiti sancito, in generale, dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e, in
ambito penale, dagli art. 32 cpv. 2 Cost., 3 cpv. 2 lit. c in fine CPP (ZK StPO
– W. WOHLERS, 2. ed., art. 3 CPP n. 33 ss.) e 107 CPP, rappresenta un aspetto
della garanzia fondamentale dell’equo processo ai sensi degli art. 29 Cost. e 6
CEDU (decisione TF 6B_93/2014 del 21.08.2014 consid. 3.1.1.).
3.2
Il
suddetto diritto viene ulteriormente concretizzato dall’art. 107 CPP, in base
al quale – secondo il cpv. 1 – le parti hanno il diritto di essere sentite;
segnatamente, hanno il diritto - tra gli altri - di esaminare gli atti (lit.
a).
I
presupposti e la procedura per l’esame degli atti di un procedimento penale
pendente (ovvero avviato ai sensi dell’art. 300 CPP) sono disciplinati dagli
art. 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, 2. ed., art. 101 CPP n. 4).
3.3
Giusta
l’art. 101 cpv. 3 CPP anche dei terzi possono esaminare gli atti se fanno
valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se
non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti (BSK StPO – M.
SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 23 ss.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit.,
art. 101 CPP n. 11).
I
“terzi” ai sensi della suddetta norma sono tutte quelle persone,
giuridiche o fisiche, che non possono essere considerate né “parti” giusta
l’art. 104 CPP, né “altri partecipanti al procedimento” giusta l’art.
105.
CPP e neppure “autorità” giusta l’art. 101 cpv. 2 CPP. Rientrano
dunque in questa definizione le società di assicurazione, i media, gli
statistici, i professori, o altre persone che necessitano la visione degli atti
per motivi scientifici (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 23). I
“terzi” devono pertanto avere un giustificato interesse - scientifico o
professionale - alla conoscenza degli atti, da ponderare con l’interesse
privato delle parti coinvolte, in particolare con la protezione della
personalità e la tutela del segreto (Messaggio
concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1069).
Il
rifiuto di autorizzare l’accesso agli atti per interessi privati o pubblici
preponderanti dev’essere inteso quale ultima ratio. Si deve in ogni caso
esaminare se questi interessi non possono essere tutelati mediante
provvedimenti meno drastici (come ad esempio mediante la cancellazione di nomi
e di determinati passaggi oppure trattenendo solo determinati atti) [BSK StPO –
M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22; Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale
penale del 21.12.2005, p. 1118].
3.4
Alla luce di quanto sopra, __________,
nella sua veste di giornalista, può essere qualificato come terzo ai
sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPP, potendo giustificare un interesse professionale
alla conoscenza degli atti dei procedimenti penali in questione.
4.
4.1.
Come esposto in fatto (cfr. consid. e),
il procuratore generale ha ritenuto - di principio - dati i presupposti di
legge per ammettere un accesso agli atti, però limitato alla trasmissione in
copia del decreto di abbandono 6.3.2013 (ABB __________), “posto come alla
fattispecie si possa riconoscere un interesse pubblico nella ricostruzione
della vicenda che riguarda __________ e alla quale era stato dato risalto
pubblico e mediatico nazionale e internazionale, suscitando interesse tra la popolazione”
(decisione 31.1.2017, p. 2).
A
ragione.
4.2
Pur non risultando, la richiesta di
accesso agli atti di __________, dalle tavole processuali, si può riprendere
quanto addotto nella decisione impugnata, secondo cui lo stesso - a sostegno
della sua domanda - avrebbe asserito che il procedimento in questione sarebbe
legato all’inchiesta italiana ‘__________condotta dalla Procura di __________
per titolo di associazione a delinquere, riciclaggio, impiego di denaro, beni o
utilità di provenienza illecita e dichiarazione infedele (secondo il Codice
penale __________) in relazione al traffico d’oro.
Tale inchiesta sarebbe poi stata avviata
anche nei confronti di __________, persona residente in Ticino, e di alcune
società con sede a __________ a lui riconducibili.
Infine, le autorità __________ avrebbero
chiesto alla Confederazione Svizzera l’esecuzione di diverse rogatorie.
4.3
Nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti da
__________ nella richiesta al Ministero pubblico e la finalità perseguita – si
deve senz’altro ammettere l’esistenza di un interesse (professionale) giuridico
legittimo ai sensi dell’art. 14b cpv. 3 LEPM prevalente o da contemperare con i
diritti personali del reclamante.
Si può
infatti ammettere un interesse professionale del giornalista a ricostruire la
vicenda riguardante il reclamante, alla quale - come rettamente indicato dal magistrato
inquirente - era già stato dato ampio spazio anche sulla stampa internazionale
(cfr. - tra gli altri - articolo, apparso sul sito __________, dal titolo “__________, la Svizzera collabora con
i Pm: accettate le richieste di rogatoria sul maxi-traffico di lingotti in nero.
Indagini per chiarire il ruolo determinante di RE 1, snodo dell’operazione: milioni
sequestrati all’affarista __________”, ultimo aggiornamento 22.7.2015; nonché - da
ultimo - l’articolo apparso il 9.2.2017 sul sito __________, dal titolo “Processo
__________: tutto rimandato a fine marzo. L’inchiesta è figlia dell’operazione
della Guardia di Finanza che nel 2012, con un blitz in un casolare di __________
(denominato appunto __________), scoprì un giro di metallo a nero - soprattutto
oro - per un volume d’affari che all’epoca gli inquirenti stimarono in circa
180.
milioni di euro”).
4.4
4.4.1
Non va inoltre
dimenticato che, nel ponedrare gli interessi in gioco, il procuratore generale
ha concesso al giornalista solo un accesso parziale agli atti di cui sopra,
disponendo l’invio (unicamente) di copia del decreto di abbandono 6.3.2013 (ABB
__________), peraltro in forma in parte anonimizzata.
4.4.2
Inoltre, dalla
citata decisione emerge - tra l’altro - che l’istruzione è stata aperta al fine
di verificare se le attività delle società riconducibili a RE 1 possano essere
costitutive del reato di cui all’art. 305bis CP.
Il magistrato
inquirente ha poi ritenuto che, dagli accertamenti effettuati è risultato che
“la __________ acquista regolarmente dalle società svizzere __________ e
__________ partite di oro fino che vengono successivamente rivendute alla __________
per ulteriore raffinazione e rivendita a banche, industrie informatiche e
orologierie, nonché gioiellerie. Inoltre, la __________ acquista oro da ditte __________,
con importazione doganale ufficiale tramite spedizionieri professionisti. Per
quanto riguarda la __________ e la __________, entrambe le società acquistano
oro fino, ufficialmente e con contestuale tracciabilità bancaria delle singole
operazioni, peraltro sottoposte a regolari verifiche antiriciclaggio. Non vi
sono pertanto elementi atti a suffragare l’ipotesi che i fornitori della __________
e della __________ abbiano effettuato consegne di oro provento di reati
costititivi di un crimine secondo l’art. 305bis. Anzi, dalla descrizione delle
importazioni promosse nell’ambito del procedimento __________ (...) risulta che
esse si riferiscono alla ‘raccolta di ingenti quantitativi di oro di dubbia
provenienza’ e comunque ‘a nero su tutto il territorio nazionale’ e che esso
era ‘in prevalenza raccolto attraverso la catena dei compro oro’ ovvero tramite
‘operazioni commerciali che avvenivano in nero’” (p. 1-2, ABB __________).
Alla luce di
tali constatazioni, come detto, i procedimenti di cui agli inc. MP __________ e
__________ sono dunque stati abbandonati.
4.5
Alla luce di
tutto quanto sopra esposto la decisione 31.1.2017 emanata dal magistrato
inquirente è meritevole di tutela ed il gravame è da respingere, ritenuto che
sarà compito del giornalista ricordare - nei dovuti modi – l’intervenuto
abbandono del procedimento in Svizzera.
5.
Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono
a carico del reclamante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 101 ss. e 393 ss. CPP, 14b LEPM, 1
ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.
Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 300.- e le spese di CHF 50.-, per complessivi CHF
350.- (trecentocinquanta) sono poste a carico di RE 1,.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF
(art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
.
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera