60.2017.49
Reclamo contro la decisione del GPC di collocamento iniziale in sezione chiusa per espiazione pena detentiva sostitutiva. Pericolo di fuga: cittadino svizzero di origini straniere senza lavoro fisso (
30 marzo 2017Italiano30 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.49
Lugano
30 marzo 2017/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 17/20.02.2017 presentato
da
RE 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7.02.2017 di collocamento iniziale
(in sezione chiusa) del giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin,
sedente in materia di applicazione della pena (inc. GPC __________);
richiamate le osservazioni 27/28.02.2017 risp.
14/15.03.2017 (duplica) del giudice dei provvedimenti coercitivi, con cui
conclude chiedendo la conferma della propria decisione e la reiezione del gravame;
preso atto che con scritti 22.02.2017 risp. 14.03.2017
(duplica) il procuratore pubblico Valentina Tuoni non ha formulato osservazioni
particolari, postulando la conferma della decisione impugnata;
richiamate le osservazioni di replica 10/13.03.2017
del reclamante, mediante le quali ha riconfermato le proprie argomentazioni e
conclusioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
decreto d’accusa del 13.02.2012 (DA __________) – cresciuto in giudicato il
15.03.2012 – il Ministero pubblico ha proposto la condanna di RE 1 alla pena
pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 290.-- cadauna (con l’avvertenza
che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una
pena detentiva di 30 giorni), nonché alla multa di CHF 1'000.-- , per il reato
di trascuranza degli obblighi di mantenimento nei confronti della figlia nata
nel 2005, per contributi complessivi di CHF 8'654.05 (riconosciuti dal qui
reclamante) non versati durante il periodo tra l’1.07.2011 e il 31.01.2012.
Inoltre
è stato revocato il beneficio della sospensione condizionale alla pena pecuniaria
di 60 aliquote giornaliere da CHF 320.- ciascuna decretata il 30.06.2011 dal
Ministero pubblico.
Non
è invece stata revocata la condizionale concessa alla pena pecuniaria di 15
aliquote giornaliere da CHF 250.-- ciascuna decretata dal Tribunale militare,
Berna, il 16.09.2011, venendo il reclamante ammonito formalmente (all. 3, inc.
GPC __________).
b. L’Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative (UIPA) mediante conteggi del 23.03.2012 ha
richiesto il pagamento delle suddette pene pecuniarie, della multa nonché delle
tasse e spese a RE 1, presso il Football Club __________ (che lo aveva
ingaggiato quale calciatore professionista).
I conteggi tuttavia sono ritornati al mittente non
intimati con l’indicazione “partito” (all. 4, inc. GPC __________).
Neppure
al successivo invio dei conteggi all’indirizzo del reclamante indicato nel
decreto d’accusa (via __________) è stato dato seguito (all. 4, inc. GPC __________).
c. Visto
che il richiamo del 3.07.2012 e la diffida di pagamento del 23.07.2012 sono
rimasti lettera morta e che il reclamante risultava dal controllo abitanti (MOVPOP)
partito il 14.08.2009 e quindi d’ignota dimora – così da rendersi impossibile
l’avvio di una procedura esecutiva nei suoi confronti –, l’UIPA, con
lettera del 14.09.2012, ha richiesto all’Ufficio del giudice dei provvedimenti
coercitivi di procedere con l’esecuzione della corrispettiva pena detentiva
sostitutiva (all. 4, inc. GPC __________).
d. Con scritto 20.09.2012 l’Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi ha comunicato al reclamante (presso il fratello __________,
in via __________) di aver commutato le pene pecuniarie di cui al decreto d’accusa
13.02.2012 in complessivi 90 giorni di pena detentiva sostitutiva e lo ha
invitato a prendere contatto con lo scrivente Ufficio entro e non oltre il
15.10.2012, onde concordare tempi e modalità di espiazione (all. 5, inc. GPC __________).
e. Con
nuovo decreto d’accusa del 29.01.2013 (DA __________) – cresciuto in giudicato
il 7.03.2013 – il Ministero pubblico ha proposto la condanna di RE 1 alla pena
pecuniaria di 80 aliquote giornaliere da CHF 290.-- cadauna (con l’avvertenza
che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una
pena detentiva di 79 giorni, tenuto conto di 1 giorno di carcere preventivo
sofferto), siccome ritenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento
della figlia minorenne per complessivi CHF 9'540.-- (riconosciuti dal qui
reclamante) per il periodo tra l’1.07.2012 e il 31.12.2012.
Non è stato revocato il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da CHF
250.-- cadauna, decretata dal Tribunale militare il 16.09.2011, ma il
reclamante è stato formalmente ammonito (all. 16, inc. GPC __________).
f. In data 17.07.2013 il Ministero pubblico con un
ulteriore decreto d’accusa (DA __________) – cresciuto in giudicato il 22.08.2013
–ha proposto la condanna di RE 1 alla pena pecuniaria di 90 aliquote
giornaliere da CHF 290.-- cadauna (con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 90
giorni), per il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento della
figlia minorenne per complessivi CHF 11'088.-- (riconosciuti dal qui
reclamante) per il periodo tra l’1.01.2013 e il 31.07.2013.
Non è stato revocato il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da CHF
250.-- cadauna, decretata dal Tribunale militare il 16.09.2011, ma il
reclamante è stato formalmente ammonito (all. 22, inc. GPC __________).
g. Constatato
nel frattempo, con l’accordo del Pubblico Ministero, che la multa di CHF
1'000.-- di cui al decreto d’accusa 13.02.2012 non trovava fondamento in alcuna
norma penale (segnatamente né sull’art. 217 CP e né sull’art. 42 cpv. 4 CP),
con nuovo scritto del 19.08.2013 l’Ufficio del giudice dei provvedimenti
coercitivi ha segnalato a RE 1 (presso il fratello __________, in via __________)
di aver commutato le pene pecuniarie rimaste impagate del medesimo decreto
d’accusa in complessivi 90 giorni di pena detentiva sostitutiva, pregandolo altresì
di contattare l’Ufficio stesso entro e non oltre il 2.09.2013, al fine di
concordare tempi e modalità di espiazione (all. 8, inc. GPC __________).
Non
venendo ritirato l’invio raccomandato di tale scritto, in data 10.09.2013 l’Ufficio
del giudice dei provvedimenti coercitivi, ha nuovamente comunicato (mediante
lettera inviata per Posta A) al reclamante (al medesimo recapito presso il
fratello) la commutazione delle pene pecuniarie impagate in complessivi 90
giorni di pena detentiva sostitutiva e lo ha invitato a prendere contatto con
l’Ufficio scrivente entro e non oltre il 25.09.2013, onde definire i tempi e le
modalità di espiazione, evidenziando altresì – al pari dei precedenti scritti – che in assenza
di presa di posizione, egli sarebbe stato convocato d’ufficio presso il penitenziario
La Stampa di Lugano, o, se del caso, sarebbe stato emanato nei suoi confronti
un mandato d’arresto (all. 10, inc. GPC __________).
h. Non
avendo ricevuto ancora alcun riscontro, con decisione 18.10.2013, il giudice
dei provvedimenti coercitivi, riassunti i fatti e constatato il mancato
versamento delle pene pecuniarie, ha ordinato il collocamento di RE 1 a far
tempo dal 26.11.2013 in sezione aperta del Carcere giudiziario La Farera “vista
la tipologia dei reati, la breve durata della pena e considerato che
l’interessato è cittadino Svizzero” (decisione 18.10.2013, p. 2, consid. 5,
all. 11, inc. GPC __________).
i. Non
essendosi presentato il 26.11.2013 per l’inizio dell’espiazione della pena, in
data 27.11.2013 l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi ha emanato
nei confronti di RE 1 un mandato di accompagnamento coattivo (all. 12, inc. GPC
__________).
j. In
data 10.01.2014 il reparto della gendarmeria territoriale della polizia
cantonale di Lugano ha segnalato al Comando di polizia cantonale di Bellinzona,
che le ricerche del reclamante – già iscritto a RIPOL per due mandati di ricerca ed un
mandato di cattura – avevano avuto esito negativo, precisando in
particolare di non essere riusciti a “risalire a dove abiti attualmente”
il reclamante (rapporto di segnalazione 10.01.2014, all. 13, inc. GPC __________).
k. Sulla
base del rapporto di segnalazione 10.01.2014 della Polizia cantonale, in data
17.01.2014 l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, ha richiesto a
carico di RE 1, siccome d’ignota dimora, la pubblicazione su RIPOL del mandato
di accompagnamento, con scadenza il 13.02.2017 (all. 14, inc. GPC __________).
l. Nel
seguito l’UIPA, ritenuto che la procedura d’incasso a carico di RE 1 della pena
pecuniaria di 80 aliquote giornaliere da CHF 290.-- di cui al decreto d’accusa
del 29.01.2013 (__________) è sfociata il 27.03.2014 in un attestato di carenza
beni per CHF 23'527.--, con scritto del 31.03.2014 ha chiesto all’Uffico del giudice
dei provvedimenti coercitivi l’esecuzione della corrispondente pena detentiva
sostitutiva (scritto 31.03.2014 dell’UIPA, all. 16, inc. GPC __________).
m. Commutata
in 79 giorni di pena detentiva (sostitutiva) da espiare, anche per la pena
pecuniaria decretata dal Ministero pubblico il 29.01.2013, permanendo RE 1
d’ignota dimora, l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi in data
11.04.2014 ha chiesto la pubblicazione su RIPOL del mandato di accompagnamento
con scadenza il 29.01.2018 (all. 19, inc. GPC __________).
n. Nel
frattempo, rimaste inevase le comunicazioni di sollecito e di diffida di pagamento
e constatato che l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha dichiarato di non aver
potuto dar seguito alla domanda d’esecuzione a carico di RE 1 in quanto partito
per il __________, l’UIPA con scritto 29.04.2014 ha chiesto all’Ufficio del
giudice dei provvedimenti coercitivi di procedere con l’esecuzione della pena detentiva
sostitutiva della pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da CHF 290.--
decretata il 17.07.2013 dal Ministero pubblico (all. 20, inc. GPC __________).
o. In
data 7.05.2014 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha fatto pubblicare su RIPOL
un ordine di arresto scadente il 17.07.2018 a carico di RE 1, anche in relazione
al decreto d’accusa 17.07.2013 emesso dal Ministero pubblico (DA __________)
(all. 23, inc. GPC __________).
p. In
data 1.02.2017, verso le ore 14.00, durante un controllo della Polizia
cantonale posto in territorio di __________, agli svincoli autostradali di __________,
è stato fermato RE 1 alla guida di un autoveicolo con targhe __________ e con a
bordo altre due persone. Visti i mandati di ricerca pendenti nei suoi confronti
egli è stato tratto in arresto (all. 26, inc. GPC __________).
q. Il
2.02.2017 il Ministero pubblico, con nuovo decreto d’accusa (DA __________), ha
proposto la condanna di RE 1 alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da
CHF 30.-- cadauna (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 88 giorni, considerati
2 giorni di carcere preventivo sofferto), per il reato di trascuranza degli
obblighi di mantenimento verso la figlia minorenne per complessivi CHF 7'920.--
(debito riconosciuto dal reclamante) inerente il periodo dall’1.08.2013 al 31.10.2013
(all. 24, inc. GPC __________).
Il procuratore pubblico lo stesso giorno ha notificato “brevi manu”
al qui reclamante il decreto d’accusa 2.02.2017, ordinando la scarcerazione di
quest’ultimo ma, vista la sussistenza dei mandati di ricerca pendenti, ne ha subito
dato avviso al giudice dei provvedimenti coercitivi (all. 24, inc. GPC
850.2012.269), il quale prontamente ha emanato un ordine d’arresto a carico di RE
1 ai fini dell’espiazione delle pene detentive sostitutive, così che egli è
rimasto in carcere (all. 25, inc. GPC __________).
Contro
il decreto d’accusa 2.02.2017 il reclamante ha interposto formale opposizione
(all. 30, inc. GPC __________).
r. Vista
l’incarcerazione del reclamante, il 6.02.2017 l’Ufficio del giudice dei provvedimenti
coercitivi ha provveduto a revocare i tre mandati di accompagnamento pubblicati
su RIPOL relativi ai decreti d’accusa 13.02.2012 (DA __________), 29.01.2013
(DA __________) e 17.07.2013 (DA __________) (all. 27, inc. GPC __________).
s. Con
decisione 7.02.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi, richiamati i suddetti
tre decreti d’accusa, ha ordinato il collocamento iniziale di RE 1 in sezione
chiusa.
Riassunti
brevemente i fatti, il magistrato ha, in modo particolare, valutato un concreto
rischio di fuga (volto a sottrarsi all’espiazione delle pene), ritenuto che il
qui reclamante non ha dato alcun seguito alle svariate prese di contatto effettuate
dal medesimo ufficio e non si è presentato in espiazione il 26.11.2013, conformemente
alla decisione resa dallo stesso giudice il 18.10.2013, rendendosi quindi
latitante e venendo fermato soltanto a seguito dei mandati di cattura pubblicati
su RIPOL.
Considerati complessivi 259 giorni di pena detentiva
sostitutiva da espiare, e dedotto 1 giorno di carcere preventivo sofferto, il
magistrato ha altresì determinato i seguenti termini d’espiazione:
1/3 29.04.2017
1/2 11.06.2017
2/3 24.07.2017
Fine
pena 19.10.2017.
t. Con
esposto 17/20.02.2017 RE 1, per il tramite del proprio patrocinatore, si aggrava
contro la decisione 7.02.2017 emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi,
postulando, in accoglimento dello stesso, in via principale, il collocamento in
sezione aperta e la concessione del lavoro di pubblica utilità “per
l’ammontare di 180 aliquote; le restanti saranno da scontare con pena detentiva
sostitutiva”; ed, in via subordinata, il collocamento in sezione aperta e
la concessione della “riduzione delle aliquote giornaliere con conseguente
riduzione della pena detentiva sostitutiva” (reclamo 17/20.02.2017, p. 4).
Egli
in particolare, evidenziati gli eventi salienti degli ultimi anni precedenti il
suo arresto – caratterizzati da vari spostamenti in Europa legati
alla sua professione di calciatore –, censura un accertamento inesatto e incompleto dei
fatti operato nel giudizio impugnato. Contesta quindi l’esistenza di un rischio
di fuga, stante la sua seria intenzione di stabilirsi durevolmente nel nostro cantone,
manifestata andando a stabilirsi presso la sorella a __________, annunciandosi
all’Ufficio controllo abitanti, cercando un lavoro nel nostro paese e avendo
l’intenzione di farsi raggiungere dalla moglie e dalla figlia ancora residenti
in __________. Rileva il forte legame familiare che lo lega al nostro paese e pone
in risalto il deterioramento della propria situazione economica.
u. Con
osservazioni 27/28.02.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi postula la
conferma della decisione impugnata, ribadendo il rischio di fuga, data la presenza
in __________ della moglie e della figlia minorenne del reclamante con cui
quest’ultimo ha un legame più stretto rispetto ai parenti residenti in Svizzera
e ritenuto come egli abbia in prevalenza risieduto nel suo paese d’origine dopo
il 2011.
Sottolinea come egli, pur essendosi annunciato
all’Ufficio del controllo abitanti nel gennaio 2017, malgrado i vari scritti
inviatigli, non ha in nessun modo preso contatto con le autorità penali al fine
di provvedere al pagamento delle pene pecuniarie rimaste in sospeso e di
espiare le pene detentive sostitutive inerenti ai decreti d’accusa a lui noti.
Rileva
che la concessione del lavoro di pubblica utilità – la cui
esecuzione viene peraltro messa in discussione – è comunque di competenza del
Ministero pubblico, mentre la modifica del calcolo dei contributi di
mantenimento rientra nella sfera del giudice civile.
v. In
sede di replica il reclamante, riconfermandosi nelle proprie allegazioni e conclusioni,
contesta il pericolo di fuga.
Asserisce
in particolare di non aver potuto prendere contatto con le autorità penali dopo
il suo rientro in Svizzera, a seguito del suo arresto intervenuto l’1.02.2017.
Sostiene
inoltre che la valutazione del rischio di fuga deve scaturire da un insieme di
circostanze proprie all’interessato, quali le sue condizioni di vita, i legami
familiari, la sua situazione professionale e finanziaria, come pure le sue relazioni
all’estero.
Col
che rileva l’importante legame con i suoi familiari residenti in Svizzera (il
fratello, la sorella e la madre) e con i quali è cresciuto nel nostro paese.
Sottolinea la propria cittadinanza elvetica e l’intenzione della moglie e della
figlia minorenne di trasferirsi, non appena possibile, sul nostro territorio.
Evidenzia che la sua assenza, perché residente nel suo paese d’origine, era
legata ai problemi di salute avuti dalla moglie.
Assevera
infine un notevole deterioramento della propria situazione finanziaria,
successiva alla sottoscrizione nel giugno 2006 del contratto di mantenimento per
la prima figlia, mostrando il quadro delle proprie entrate sulla base di varia
documentazione.
w. Con
osservazioni di duplica 14/15.03.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi
ribadisce come il reclamante, malgrado la sua presenza nel nostro paese in
quanto ospitato dai fratelli, non ha mai preso contatto con le autorità penali
benché fosse a conoscenza delle pene pronunciate a suo carico, né si è mai
fatto parte attiva presso le competenti autorità civili per chiedere eventuali
riduzioni dei contributi alimentari.
Ciò che dimostrerebbe “una chiara volontà di
sottrarsi alle procedure penali in essere nei suoi confronti” (osservazioni
di duplica 14/15.03.2017).
Sottolinea
infine la residenza (a tutt’oggi) all’estero della moglie e della (sua seconda)
figlia, così che permane, a suo avviso, un concreto rischio di fuga.
x. Il
procuratore pubblico, per parte sua, non formula osservazioni particolari, limitandosi
a chiedere la conferma della decisione impugnata.
Considerandi
1.
1.1.
Il Codice di diritto processuale penale svizzero
(Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni
la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e
delle misure e di stabilire la relativa procedura.
L’art.
10.
cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli
adulti del 20.04.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito LEPM, entrata in vigore l'1.01.2011)
conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino
dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73
LOG − la competenza a decidere il collocamento iniziale del condannato ex
art. 76 CP.
Contro
tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre
reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali (art.
12.
cpv. 1 lit. b LEPM).
1.2
Con
il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e
l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma
scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i
punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3
Il gravame, inoltrato il 17/20.02.2017, contro la decisione 7.02.2017
del giudice dei provvedimenti coercitivi, notificata l’8.02.2017, è tempestivo.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE
1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca
direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente
legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse
giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e
proponibile.
2.
2.1.
Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in
un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un
penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è
pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati
(cpv. 2).
Per
regime aperto si intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva
della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la
concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione
condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).
L’art. 377 cpv.
1.
CP prevede l’obbligo per i Cantoni di istituire e gestire i penitenziari e i reparti di penitenziario
per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia
e in lavoro esterno.
Abbandonata la distinzione posta dal
precedente art. 37 cifra 2 vCP tra stabilimenti per condannati primari e quelli
per recidivi, le nuove norme del CP impongono ai Cantoni di gestire soltanto
due tipi di stabilimenti, segnatamente quelli chiusi e quelli aperti, e tra
questi ultimi anche stabilimenti o reparti di stabilimenti per detenuti in
regime di semiprigionia e di lavoro esterni (art. 77b e 76 CP i.c.c. art. 377
cpv. 1 CP, BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 2).
2.2
A
livello cantonale − oltre all’applicazione del Concordato sull’esecuzione
delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i
giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006 (Concordato latino sulla
detenzione penale degli adulti, RL 4.2.1.1.3.) − l'art. 19 del Regolamento
sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL
4.2.1.1.1
, nel seguito citato REPM) − in vigore dal 9.03.2007 − stabilisce
che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno
stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di
esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme
di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi
(cpv. 1). L'esecuzione della pena avviene
ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale
il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà
tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un
piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2).
Il cpv. 3 dell’art. 19 REPM prevede
inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della
libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto − ossia
in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne
l'organizzazione, il personale e la costruzione − se questa sua collocazione
non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e
non vi è rischio di fuga.
L'art.
3.
del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010
(RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC) − in vigore dall'1.01.2011 − precisa
che il carcere penale “La Stampa” è, tra l’altro, destinato all’incarcerazione
di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di
internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse
“La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Navarazz” sono
strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate
all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di
lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di
semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per
giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga
e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).
La
persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza
non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase RSC).
2.3
Interpretato e contrario il testo dell’art. 76
cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un
penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”),
a meno che sussista il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il
rischio che egli commetta nuovi reati.
In
altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici
criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un penitenziario
chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il rischio di fuga e
il rischio di recidiva non devono infatti essere realizzati cumulativamente (cfr.
Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, 3a.
ed., art. 76 CP n. 8).
In
definitiva in un penitenziario chiuso vengono collocati da un lato i
delinquenti violenti (“Gewaltdelinquenten”), i delinquenti pericolosi (“gemeingefährliche
Delinquenten”) nei confronti della collettività, della popolazione
carceraria o di entrambe, e, in mancanza di altre strutture appropriate, i
condannati all’internamento (“Verwahrte”), e, dall’altro lato, quei
condannati fermamente risoluti a fuggire (BSK Strafrecht I − B.F. BRÄGGER,
op. cit., art. 76 CP n. 4; CR Code pénal I − B. VIREDAZ/A. VALLOTTON, art. 76 CP n. 4).
Con
quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto
commetta nuovi reati non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende
dalle circostanze (cfr. Messaggio concernente
la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, op. cit., p. 1793).
Per
ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente
che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente
che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I − B. F.
BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).
Conformemente
alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere valutato in considerazione
dell’insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per esempio le sue
condizioni di vita (“Lebensumstände”), i legami familiari (“familiäre
Bindungen”), la sua situazione professionale e finanziaria (“berufliche
und finanzielle Situation”), nonché le sue relazioni all’estero (“Kontakte
zum Ausland”). Infatti non si può concludere sull’esistenza di questo rischio
solo sulla base di una possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi
sia una certa probabilità, fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in
libertà si sottragga all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF
6B_432/2012 del 26.10.2012, consid. 3.;6B_254/2012 del 18.6.2012 consid. 3.;
6B_577/2011 del 12.1.2012 consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena
che gli resta da espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga.
Può tuttavia essere considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio
di una possibile fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF
125.
I 60). Un rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla
dottrina, quando l’interessato non intrattiene in Svizzera una rete di
relazioni, ovverossia quando egli non dispone di legami con il nostro paese.
Ciò che di principio viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”)
e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).
Ai
fini della decisione sul collocamento, accanto ai cosiddetti motivi di prevenzione
speciale (“sog. spezialpräventiven Überlegungen”), sono sempre più rilevanti
anche le cosiddette considerazioni di prevenzione generale (“sog. generalpräventive
Gesichtspunkte”) [BSK Strafrecht I − B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 8].
3.
3.1.
Nel caso che qui ci occupa, il giudice dei
provvedimenti coercitivi ha ordinato il collocamento in sezione chiusa, avendo
valutato un concreto rischio di fuga del reclamante, data la residenza
all’estero della moglie e della figlia, dei suoi lunghi periodi di assenza all’estero
(dal 2011) e della mancata presa di contatto con le autorità penali pur sapendo
delle pene pronunciate a suo carico.
Il
reclamante contesta il pericolo di fuga, viste, in sintesi, la propria
cittadinanza elvetica, la presenza di familiari stretti sul nostro territorio e
la sua seria intenzione di ristabilirsi nel nostro cantone, dimostrata dalle
misure già intraprese a tal fine da inizio 2017 ma interrotte a seguito del suo
arresto.
3.2
Da
quanto in atti emerge che RE 1, nato a __________ (__________) nel 1983, è
venuto a stabilirsi in Svizzera nel 1991 unitamente alla madre, al fratello e
alla sorella (attualmente domiciliati nel __________), terminandovi le scuole dell’obbligo
ed acquisendo la cittadinanza svizzera.
Intrapresa
la carriera calcistica, negli anni 2001 e 2002 egli ha giocato tra le fila
della squadra del __________ per poi passare ad una squadra d’oltre confine.
Dalla
relazione con una cittadina svizzera, nel 2005 ha avuto una figlia, che ha
riconosciuto, e per la quale ha sottoscritto nel giugno 2006 davanti alla Commissione
tutoria un contratto per l’obbligo di mantenimento, in virtù del quale, valutata
un’entrata annua netta pari a ca. CHF 160'000.--, egli è tenuto a versarle dal
compimento dei 6 anni d’età ai 12 anni CHF 1'550.-- mensili e dal mese successivo
al compimento dei 12 anni e fino alla maggiore età CHF 1'850.-- mensili (doc.
O, allegato alla replica 10/13.03.2017).
Infortunatosi
ad un ginocchio durante una partita di calcio, per il quale ha dovuto
sottoporsi nel novembre 2007 ad un intervento chirurgico, la sua carriera
calcistica avrebbe nel seguito subito una svolta negativa, con ripercussioni
sulle sue entrate finanziarie.
Dal 29.08.2011 egli è nuovamente stato ingaggiato per la squadra del FC
__________ (contro un compenso mensile di CHF 1'500.-- oltre dei premi speciali
a dipendenza dei risultati ottenuti dalla squadra). Ingaggio che ha però
interrotto il 18.10.2011 (cfr. doc. Q allegato alla replica 10/13.03.2017).
Nel
dicembre 2011 è convolato a nozze a __________ con una cittadina del suo paese
d’origine, dalla quale ha avuto una figlia nata nel 2013.
Tra
il 1.04.2014 e il 30.05.2014 ha giocato per l’__________ (percependo Euro
2'000.-- mensili, cfr. doc. R, allegato alla replica 10/13.03.2017). Dal
20.01.2015
al 19.04.2015 ha concluso un contratto con un club calcistico dell’__________
(dietro un compenso mensile di AUD 1'500.-- mensili, cfr. doc. S, allegato alla
replica 10/13.03.2017), dove ha vissuto per tre mesi. Nel 2015 ha altresì concluso
un contratto con una squadra __________ (doc. T, allegato alla replica
10/13.03.2017), per la quale avrebbe, a dire del patrocinatore del reclamante,
effettuato soltanto degli allenamenti, senza percepire alcun compenso, essendo
la stessa poi caduta in fallimento.
Col
che si ha che di fatto RE 1 al più tardi dal 2011 ha perlopiù vissuto all’estero,
venendo ingaggiato in squadre di calcio estere e costruendosi una nuova famiglia
nel suo paese d’origine. Ha quindi interrotto il versamento dei contributi alimentari
per la (prima) figlia dal luglio 2011, così che tra il 2012 e il 2013 è incorso
nei tre decreti d’accusa emessi a suo carico per trascuranza degli obblighi di
mantenimento, cumulando un debito per contributi non versati di oltre CHF 29'000.--,
per i quali si è visto infliggere delle pene pecuniarie complessive di oltre
CHF 76'000.--, che rimanendo impagate sono state commutate dal giudice dei
provvedimenti coercitivi in complessivi 259 giorni di pena detentiva
sostitutiva (tenuto conto di un giorno di carcere preventivo sofferto).
Per
la sua cittadinanza svizzera e per il legame con i familiari con cui è cresciuto
–
che, segnatamente il fratello e la sorella, all’occasione lo hanno ospitato
(cfr. dichiarazione 9.03.2017 di __________, doc. I, allegato alla replica
10/13.03.2017), e presso cui ha altresì eletto il domicilio –, RE 1 è
ritornato, per certi periodi sul nostro territorio. Ciononostante, sebbene
sapeva dell’apertura di un procedimento penale nei suoi confronti per
trascuranza degli obblighi di mantenimento (cfr. verbale di interrogatorio
21.10
, inc. GPC __________), e che gli erano stati notificati
(all’indicato domicilio presso il fratello a __________), tra il 2012 e il 2013
tre decreti d’accusa, egli non ha dato alcun seguito alle varie prese di
contatto da parte dell’UIPA e del giudice dei provvedimenti coercitivi,
tendenti all’incasso delle pene pecuniarie pronunciate nei suoi confronti risp.
all’esecuzione delle corrispondenti pene detentive sostitutive.
Nemmeno
la Polizia, a seguito del mandato di accompagnamento coattivo emesso dal
giudice dei provvedimenti coercitivi il 27.11.2013, è stata in grado di reperirlo,
al fine di far eseguire l’ordine di collocamento iniziale pronunciato il
18.10.2013
dal magistrato, che si è quindi visto costretto a far pubblicare su
RIPOL tre mandati di ricerca nei confronti del reclamante per i tre decreti
d’accusa emessi a suo carico.
Ancora nell’aprile 2014 l’Ufficio d’esecuzione non ha potuto dar
seguito alla domanda d’esecuzione avviata dall’UIPA per l’incasso della pena
pecuniaria, delle tasse e spese di cui al decreto d’accusa del 17.07.2013, in quanto
RE 1 risultava irreperibile poiché “partito per il __________” (scritto
18.04.2014
dell’Ufficio di esecuzione, Lugano, all. 20, inc. GPC __________).
Soltanto nell’ambito di un normale controllo di polizia avvenuto l’1.02.2017
RE 1 è stato, casualmente, fermato sul nostro territorio mentre era alla guida
di un’autovettura (tra l’altro con targhe __________) e, a seguito dei mandati
di ricerca suddetti, è stato tratto in arresto, così che ha iniziato
l’espiazione delle pene detentive sostitutive.
Ora,
in tale situazione, il reclamante ha dimostrato di essersi volutamente reso
latitante davanti alle autorità penali, onde sottrarsi all’espiazione del suo
debito con la giustizia elvetica.
Malgrado
i buoni propositi da lui epressi in questa sede, secondo cui egli intenderebbe
stabilirsi durevolmente in territorio elvetico con la propria famiglia, di fatto
la sua situazione personale, familiare e professionale è rimasta immutata, così
che il rischio che egli si dia alla fuga rendendosi nuovamente irreperibile
alle autorità elvetiche, al fine di sottrarsi all’esecuzione della pena, permane
in concreto ancora molto alto.
A tutt’oggi egli non dispone di alcun ingaggio nel nostro paese e i
legami famigliari più stretti, risultano ancora nel suo paese d’origine, dove attualmente
vivono la moglie (che, fra l’altro, sembrerebbe non essersi ancora
completamente ristabilita di salute) e la (seconda) figlia.
Oltre
a ciò in data 2.02.2017 il Ministero pubblico ha emanato nei suoi confronti un
nuovo decreto d’accusa (intimatogli brevi manu, trovandosi egli in detenzione),
per ulteriori contributi di mantenimento rimasti impagati per complessivi CHF
7'920.-- (pretesa questa riconosciuta dal reclamante), che anziché ridurre,
fanno presumibilmente aumentare il suo debito verso la giustizia elvetica,
stante tuttavia che egli ha interposto opposizione contro detto decreto.
Con
tutto ciò si giustifica il collocamento in sezione chiusa ordinato dal giudice
dei provvedimenti coercitivi nella decisione impugnata, che merita quindi di
essere tutelata.
4.
Il
reclamante postula altresì in questa sede
di poter espiare la propria pena mediante il lavoro di pubblica utilità,
quantomeno nella misura corrispondente a 180 aliquote giornaliere, rispettivamente
di ottenere “la riduzione delle aliquote giornaliere con conseguente
riduzione della pena detentiva sostitutiva” (reclamo 17/20.02.2017, p. 3).
Ora,
questa Corte, chiamata ad esercitare la giurisdizione di reclamo, non dispone
di alcuna competenza sul merito di una condanna (art. 20 e 393 ss. CPP).
Infatti,
nell’ambito della procedura del decreto d’accusa di cui agli art. 352 ss. CPP,
fintanto che lo stesso non è passato in giudicato, è mediante l’istituto
dell’opposizione giusta gli art. 354 ss. CPP che può essere contestato il
merito.
Dopo
la crescita in giudicato dello stesso, il nuovo CPP prevede la procedura delle
decisioni giudiziarie indipendenti successive ex art. 363 ss. CPP, mediante cui,
conformemente all’art. 36 cpv. 3 CP, il condannato che non è più in grado di
far fronte al pagamento della pena pecuniaria perché, senza sua colpa, le condizioni
determinanti per la commisurazione dell’aliquota giornaliera si sono notevolmente
deteriorate dopo la sentenza (in casu il decreto d’accusa passato in giudicato),
può chiedere al giudice (in casu il Ministero pubblico) la sospensione
dell’esecuzione della pena detentiva e proporre in sua vece: la proroga del termine
di pagamento per ventiquattro mesi al massimo (lit. a), la riduzione
dell’importo dell’aliquota giornaliera (lit. b), oppure l’esecuzione di un
lavoro di pubblica utilità (lit. c).
Questa
è in particolare la via che il reclamante è tenuto a seguire nella misura in
cui mira all’esecuzione mediante lavoro di pubblica utilità e/o alla riduzione
dell’importo (in franchi) delle aliquote giornaliere, importo infatti commisurato
alle sue condizioni economiche e personali (art. 34 cpv. 2 CP).
Se
per contro con “la riduzione delle
aliquote giornaliere con conseguente riduzione della pena detentiva sostitutiva”
egli mira alla riduzione del numero delle
aliquote giornaliere, commisurato alla colpa dell’autore (art. 34 cpv. 1 CP), deve
far capo all’istituto della revisione previsto agli art. 410 ss. CPP, per il
quale è competente la Corte d’appello e di revisione penale (art. 21 cpv. 1
lit. b CPP).
Di
conseguenza le censure di cui sopra, si rivelano irricevibili.
5.
Per
tutto quanto visto, nella misura della sua ricevibilità, il gravame è respinto.
Tassa di giustizia e spese, contenute per tener conto della mutata situazione
economica del reclamante, seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 20, 21, 352 ss., 363 ss., 379 ss.,
393 ss., 410 ss., 439 cpv. 1 CPP, 34 ss., 76, 377 CP, la LEPM, il REPM, il RSC,
l’art. 25 LTG, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera