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Decisione

60.2017.49

Reclamo contro la decisione del GPC di collocamento iniziale in sezione chiusa per espiazione pena detentiva sostitutiva. Pericolo di fuga: cittadino svizzero di origini straniere senza lavoro fisso (

30 marzo 2017Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

decreto d’accusa del 13.02.2012 (DA __________) – cresciuto in giudicato il

15.03.2012 – il Ministero pubblico ha proposto la condanna di RE 1 alla pena

pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 290.-- cadauna (con l’avvertenza

che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una

pena detentiva di 30 giorni), nonché alla multa di CHF 1'000.-- , per il reato

di trascuranza degli obblighi di mantenimento nei confronti della figlia nata

nel 2005, per contributi complessivi di CHF 8'654.05 (riconosciuti dal qui

reclamante) non versati durante il periodo tra l’1.07.2011 e il 31.01.2012.

Inoltre

è stato revocato il beneficio della sospensione condizionale alla pena pecuniaria

di 60 aliquote giornaliere da CHF 320.- ciascuna decretata il 30.06.2011 dal

Ministero pubblico.

Non

è invece stata revocata la condizionale concessa alla pena pecuniaria di 15

aliquote giornaliere da CHF 250.-- ciascuna decretata dal Tribunale militare,

Berna, il 16.09.2011, venendo il reclamante ammonito formalmente (all. 3, inc.

GPC __________).

b. L’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative (UIPA) mediante conteggi del 23.03.2012 ha

richiesto il pagamento delle suddette pene pecuniarie, della multa nonché delle

tasse e spese a RE 1, presso il Football Club __________ (che lo aveva

ingaggiato quale calciatore professionista).

I conteggi tuttavia sono ritornati al mittente non

intimati con l’indicazione “partito” (all. 4, inc. GPC __________).

Neppure

al successivo invio dei conteggi all’indirizzo del reclamante indicato nel

decreto d’accusa (via __________) è stato dato seguito (all. 4, inc. GPC __________).

c. Visto

che il richiamo del 3.07.2012 e la diffida di pagamento del 23.07.2012 sono

rimasti lettera morta e che il reclamante risultava dal controllo abitanti (MOVPOP)

partito il 14.08.2009 e quindi d’ignota dimora – così da rendersi impossibile

l’avvio di una procedura esecutiva nei suoi confronti –, l’UIPA, con

lettera del 14.09.2012, ha richiesto all’Ufficio del giudice dei provvedimenti

coercitivi di procedere con l’esecuzione della corrispettiva pena detentiva

sostitutiva (all. 4, inc. GPC __________).

d. Con scritto 20.09.2012 l’Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi ha comunicato al reclamante (presso il fratello __________,

in via __________) di aver commutato le pene pecuniarie di cui al decreto d’accusa

13.02.2012 in complessivi 90 giorni di pena detentiva sostitutiva e lo ha

invitato a prendere contatto con lo scrivente Ufficio entro e non oltre il

15.10.2012, onde concordare tempi e modalità di espiazione (all. 5, inc. GPC __________).

e. Con

nuovo decreto d’accusa del 29.01.2013 (DA __________) – cresciuto in giudicato

il 7.03.2013 – il Ministero pubblico ha proposto la condanna di RE 1 alla pena

pecuniaria di 80 aliquote giornaliere da CHF 290.-- cadauna (con l’avvertenza

che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una

pena detentiva di 79 giorni, tenuto conto di 1 giorno di carcere preventivo

sofferto), siccome ritenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento

della figlia minorenne per complessivi CHF 9'540.-- (riconosciuti dal qui

reclamante) per il periodo tra l’1.07.2012 e il 31.12.2012.

Non è stato revocato il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da CHF

250.-- cadauna, decretata dal Tribunale militare il 16.09.2011, ma il

reclamante è stato formalmente ammonito (all. 16, inc. GPC __________).

f. In data 17.07.2013 il Ministero pubblico con un

ulteriore decreto d’accusa (DA __________) – cresciuto in giudicato il 22.08.2013

–ha proposto la condanna di RE 1 alla pena pecuniaria di 90 aliquote

giornaliere da CHF 290.-- cadauna (con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 90

giorni), per il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento della

figlia minorenne per complessivi CHF 11'088.-- (riconosciuti dal qui

reclamante) per il periodo tra l’1.01.2013 e il 31.07.2013.

Non è stato revocato il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da CHF

250.-- cadauna, decretata dal Tribunale militare il 16.09.2011, ma il

reclamante è stato formalmente ammonito (all. 22, inc. GPC __________).

g. Constatato

nel frattempo, con l’accordo del Pubblico Ministero, che la multa di CHF

1'000.-- di cui al decreto d’accusa 13.02.2012 non trovava fondamento in alcuna

norma penale (segnatamente né sull’art. 217 CP e né sull’art. 42 cpv. 4 CP),

con nuovo scritto del 19.08.2013 l’Ufficio del giudice dei provvedimenti

coercitivi ha segnalato a RE 1 (presso il fratello __________, in via __________)

di aver commutato le pene pecuniarie rimaste impagate del medesimo decreto

d’accusa in complessivi 90 giorni di pena detentiva sostitutiva, pregandolo altresì

di contattare l’Ufficio stesso entro e non oltre il 2.09.2013, al fine di

concordare tempi e modalità di espiazione (all. 8, inc. GPC __________).

Non

venendo ritirato l’invio raccomandato di tale scritto, in data 10.09.2013 l’Ufficio

del giudice dei provvedimenti coercitivi, ha nuovamente comunicato (mediante

lettera inviata per Posta A) al reclamante (al medesimo recapito presso il

fratello) la commutazione delle pene pecuniarie impagate in complessivi 90

giorni di pena detentiva sostitutiva e lo ha invitato a prendere contatto con

l’Ufficio scrivente entro e non oltre il 25.09.2013, onde definire i tempi e le

modalità di espiazione, evidenziando altresì – al pari dei precedenti scritti – che in assenza

di presa di posizione, egli sarebbe stato convocato d’ufficio presso il penitenziario

La Stampa di Lugano, o, se del caso, sarebbe stato emanato nei suoi confronti

un mandato d’arresto (all. 10, inc. GPC __________).

h. Non

avendo ricevuto ancora alcun riscontro, con decisione 18.10.2013, il giudice

dei provvedimenti coercitivi, riassunti i fatti e constatato il mancato

versamento delle pene pecuniarie, ha ordinato il collocamento di RE 1 a far

tempo dal 26.11.2013 in sezione aperta del Carcere giudiziario La Farera “vista

la tipologia dei reati, la breve durata della pena e considerato che

l’interessato è cittadino Svizzero” (decisione 18.10.2013, p. 2, consid. 5,

all. 11, inc. GPC __________).

i. Non

essendosi presentato il 26.11.2013 per l’inizio dell’espiazione della pena, in

data 27.11.2013 l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi ha emanato

nei confronti di RE 1 un mandato di accompagnamento coattivo (all. 12, inc. GPC

__________).

j. In

data 10.01.2014 il reparto della gendarmeria territoriale della polizia

cantonale di Lugano ha segnalato al Comando di polizia cantonale di Bellinzona,

che le ricerche del reclamante – già iscritto a RIPOL per due mandati di ricerca ed un

mandato di cattura – avevano avuto esito negativo, precisando in

particolare di non essere riusciti a “risalire a dove abiti attualmente”

il reclamante (rapporto di segnalazione 10.01.2014, all. 13, inc. GPC __________).

k. Sulla

base del rapporto di segnalazione 10.01.2014 della Polizia cantonale, in data

17.01.2014 l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, ha richiesto a

carico di RE 1, siccome d’ignota dimora, la pubblicazione su RIPOL del mandato

di accompagnamento, con scadenza il 13.02.2017 (all. 14, inc. GPC __________).

l. Nel

seguito l’UIPA, ritenuto che la procedura d’incasso a carico di RE 1 della pena

pecuniaria di 80 aliquote giornaliere da CHF 290.-- di cui al decreto d’accusa

del 29.01.2013 (__________) è sfociata il 27.03.2014 in un attestato di carenza

beni per CHF 23'527.--, con scritto del 31.03.2014 ha chiesto all’Uffico del giudice

dei provvedimenti coercitivi l’esecuzione della corrispondente pena detentiva

sostitutiva (scritto 31.03.2014 dell’UIPA, all. 16, inc. GPC __________).

m. Commutata

in 79 giorni di pena detentiva (sostitutiva) da espiare, anche per la pena

pecuniaria decretata dal Ministero pubblico il 29.01.2013, permanendo RE 1

d’ignota dimora, l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi in data

11.04.2014 ha chiesto la pubblicazione su RIPOL del mandato di accompagnamento

con scadenza il 29.01.2018 (all. 19, inc. GPC __________).

n. Nel

frattempo, rimaste inevase le comunicazioni di sollecito e di diffida di pagamento

e constatato che l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha dichiarato di non aver

potuto dar seguito alla domanda d’esecuzione a carico di RE 1 in quanto partito

per il __________, l’UIPA con scritto 29.04.2014 ha chiesto all’Ufficio del

giudice dei provvedimenti coercitivi di procedere con l’esecuzione della pena detentiva

sostitutiva della pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da CHF 290.--

decretata il 17.07.2013 dal Ministero pubblico (all. 20, inc. GPC __________).

o. In

data 7.05.2014 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha fatto pubblicare su RIPOL

un ordine di arresto scadente il 17.07.2018 a carico di RE 1, anche in relazione

al decreto d’accusa 17.07.2013 emesso dal Ministero pubblico (DA __________)

(all. 23, inc. GPC __________).

p. In

data 1.02.2017, verso le ore 14.00, durante un controllo della Polizia

cantonale posto in territorio di __________, agli svincoli autostradali di __________,

è stato fermato RE 1 alla guida di un autoveicolo con targhe __________ e con a

bordo altre due persone. Visti i mandati di ricerca pendenti nei suoi confronti

egli è stato tratto in arresto (all. 26, inc. GPC __________).

q. Il

2.02.2017 il Ministero pubblico, con nuovo decreto d’accusa (DA __________), ha

proposto la condanna di RE 1 alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da

CHF 30.-- cadauna (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 88 giorni, considerati

2 giorni di carcere preventivo sofferto), per il reato di trascuranza degli

obblighi di mantenimento verso la figlia minorenne per complessivi CHF 7'920.--

(debito riconosciuto dal reclamante) inerente il periodo dall’1.08.2013 al 31.10.2013

(all. 24, inc. GPC __________).

Il procuratore pubblico lo stesso giorno ha notificato “brevi manu”

al qui reclamante il decreto d’accusa 2.02.2017, ordinando la scarcerazione di

quest’ultimo ma, vista la sussistenza dei mandati di ricerca pendenti, ne ha subito

dato avviso al giudice dei provvedimenti coercitivi (all. 24, inc. GPC

850.2012.269), il quale prontamente ha emanato un ordine d’arresto a carico di RE

1 ai fini dell’espiazione delle pene detentive sostitutive, così che egli è

rimasto in carcere (all. 25, inc. GPC __________).

Contro

il decreto d’accusa 2.02.2017 il reclamante ha interposto formale opposizione

(all. 30, inc. GPC __________).

r. Vista

l’incarcerazione del reclamante, il 6.02.2017 l’Ufficio del giudice dei provvedimenti

coercitivi ha provveduto a revocare i tre mandati di accompagnamento pubblicati

su RIPOL relativi ai decreti d’accusa 13.02.2012 (DA __________), 29.01.2013

(DA __________) e 17.07.2013 (DA __________) (all. 27, inc. GPC __________).

s. Con

decisione 7.02.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi, richiamati i suddetti

tre decreti d’accusa, ha ordinato il collocamento iniziale di RE 1 in sezione

chiusa.

Riassunti

brevemente i fatti, il magistrato ha, in modo particolare, valutato un concreto

rischio di fuga (volto a sottrarsi all’espiazione delle pene), ritenuto che il

qui reclamante non ha dato alcun seguito alle svariate prese di contatto effettuate

dal medesimo ufficio e non si è presentato in espiazione il 26.11.2013, conformemente

alla decisione resa dallo stesso giudice il 18.10.2013, rendendosi quindi

latitante e venendo fermato soltanto a seguito dei mandati di cattura pubblicati

su RIPOL.

Considerati complessivi 259 giorni di pena detentiva

sostitutiva da espiare, e dedotto 1 giorno di carcere preventivo sofferto, il

magistrato ha altresì determinato i seguenti termini d’espiazione:

1/3 29.04.2017

1/2 11.06.2017

2/3 24.07.2017

Fine

pena 19.10.2017.

t. Con

esposto 17/20.02.2017 RE 1, per il tramite del proprio patrocinatore, si aggrava

contro la decisione 7.02.2017 emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi,

postulando, in accoglimento dello stesso, in via principale, il collocamento in

sezione aperta e la concessione del lavoro di pubblica utilità “per

l’ammontare di 180 aliquote; le restanti saranno da scontare con pena detentiva

sostitutiva”; ed, in via subordinata, il collocamento in sezione aperta e

la concessione della “riduzione delle aliquote giornaliere con conseguente

riduzione della pena detentiva sostitutiva” (reclamo 17/20.02.2017, p. 4).

Egli

in particolare, evidenziati gli eventi salienti degli ultimi anni precedenti il

suo arresto – caratterizzati da vari spostamenti in Europa legati

alla sua professione di calciatore –, censura un accertamento inesatto e incompleto dei

fatti operato nel giudizio impugnato. Contesta quindi l’esistenza di un rischio

di fuga, stante la sua seria intenzione di stabilirsi durevolmente nel nostro cantone,

manifestata andando a stabilirsi presso la sorella a __________, annunciandosi

all’Ufficio controllo abitanti, cercando un lavoro nel nostro paese e avendo

l’intenzione di farsi raggiungere dalla moglie e dalla figlia ancora residenti

in __________. Rileva il forte legame familiare che lo lega al nostro paese e pone

in risalto il deterioramento della propria situazione economica.

u. Con

osservazioni 27/28.02.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi postula la

conferma della decisione impugnata, ribadendo il rischio di fuga, data la presenza

in __________ della moglie e della figlia minorenne del reclamante con cui

quest’ultimo ha un legame più stretto rispetto ai parenti residenti in Svizzera

e ritenuto come egli abbia in prevalenza risieduto nel suo paese d’origine dopo

il 2011.

Sottolinea come egli, pur essendosi annunciato

all’Ufficio del controllo abitanti nel gennaio 2017, malgrado i vari scritti

inviatigli, non ha in nessun modo preso contatto con le autorità penali al fine

di provvedere al pagamento delle pene pecuniarie rimaste in sospeso e di

espiare le pene detentive sostitutive inerenti ai decreti d’accusa a lui noti.

Rileva

che la concessione del lavoro di pubblica utilità – la cui

esecuzione viene peraltro messa in discussione – è comunque di competenza del

Ministero pubblico, mentre la modifica del calcolo dei contributi di

mantenimento rientra nella sfera del giudice civile.

v. In

sede di replica il reclamante, riconfermandosi nelle proprie allegazioni e conclusioni,

contesta il pericolo di fuga.

Asserisce

in particolare di non aver potuto prendere contatto con le autorità penali dopo

il suo rientro in Svizzera, a seguito del suo arresto intervenuto l’1.02.2017.

Sostiene

inoltre che la valutazione del rischio di fuga deve scaturire da un insieme di

circostanze proprie all’interessato, quali le sue condizioni di vita, i legami

familiari, la sua situazione professionale e finanziaria, come pure le sue relazioni

all’estero.

Col

che rileva l’importante legame con i suoi familiari residenti in Svizzera (il

fratello, la sorella e la madre) e con i quali è cresciuto nel nostro paese.

Sottolinea la propria cittadinanza elvetica e l’intenzione della moglie e della

figlia minorenne di trasferirsi, non appena possibile, sul nostro territorio.

Evidenzia che la sua assenza, perché residente nel suo paese d’origine, era

legata ai problemi di salute avuti dalla moglie.

Assevera

infine un notevole deterioramento della propria situazione finanziaria,

successiva alla sottoscrizione nel giugno 2006 del contratto di mantenimento per

la prima figlia, mostrando il quadro delle proprie entrate sulla base di varia

documentazione.

w. Con

osservazioni di duplica 14/15.03.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi

ribadisce come il reclamante, malgrado la sua presenza nel nostro paese in

quanto ospitato dai fratelli, non ha mai preso contatto con le autorità penali

benché fosse a conoscenza delle pene pronunciate a suo carico, né si è mai

fatto parte attiva presso le competenti autorità civili per chiedere eventuali

riduzioni dei contributi alimentari.

Ciò che dimostrerebbe “una chiara volontà di

sottrarsi alle procedure penali in essere nei suoi confronti” (osservazioni

di duplica 14/15.03.2017).

Sottolinea

infine la residenza (a tutt’oggi) all’estero della moglie e della (sua seconda)

figlia, così che permane, a suo avviso, un concreto rischio di fuga.

x. Il

procuratore pubblico, per parte sua, non formula osservazioni particolari, limitandosi

a chiedere la conferma della decisione impugnata.

Considerandi

1.

1.1.

Il Codice di diritto processuale penale svizzero

(Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni

la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e

delle misure e di stabilire la relativa procedura.

L’art.

10.

cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli

adulti del 20.04.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito LEPM, entrata in vigore l'1.01.2011)

conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino

dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73

LOG − la competenza a decidere il collocamento iniziale del condannato ex

art. 76 CP.

Contro

tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre

reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali (art.

12.

cpv. 1 lit. b LEPM).

1.2

Con

il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e

l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma

scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i

punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.3

Il gravame, inoltrato il 17/20.02.2017, contro la decisione 7.02.2017

del giudice dei provvedimenti coercitivi, notificata l’8.02.2017, è tempestivo.

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE

1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca

direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente

legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse

giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

Il

reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e

proponibile.

2.

2.1.

Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in

un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un

penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è

pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati

(cpv. 2).

Per

regime aperto si intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva

della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la

concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione

condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).

L’art. 377 cpv.

1.

CP prevede l’obbligo per i Cantoni di istituire e gestire i penitenziari e i reparti di penitenziario

per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia

e in lavoro esterno.

Abbandonata la distinzione posta dal

precedente art. 37 cifra 2 vCP tra stabilimenti per condannati primari e quelli

per recidivi, le nuove norme del CP impongono ai Cantoni di gestire soltanto

due tipi di stabilimenti, segnatamente quelli chiusi e quelli aperti, e tra

questi ultimi anche stabilimenti o reparti di stabilimenti per detenuti in

regime di semiprigionia e di lavoro esterni (art. 77b e 76 CP i.c.c. art. 377

cpv. 1 CP, BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 2).

2.2

A

livello cantonale − oltre all’applicazione del Concordato sull’esecuzione

delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i

giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006 (Concordato latino sulla

detenzione penale degli adulti, RL 4.2.1.1.3.) − l'art. 19 del Regolamento

sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL

4.2.1.1.1

, nel seguito citato REPM) − in vigore dal 9.03.2007 − stabilisce

che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno

stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di

esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme

di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi

(cpv. 1). L'esecuzione della pena avviene

ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale

il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà

tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un

piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2).

Il cpv. 3 dell’art. 19 REPM prevede

inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della

libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto − ossia

in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne

l'organizzazione, il personale e la costruzione − se questa sua collocazione

non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e

non vi è rischio di fuga.

L'art.

3.

del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010

(RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC) − in vigore dall'1.01.2011 − precisa

che il carcere penale “La Stampa” è, tra l’altro, destinato all’incarcerazione

di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di

internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse

“La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Navarazz” sono

strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate

all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di

lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di

semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per

giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga

e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).

La

persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza

non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase RSC).

2.3

Interpretato e contrario il testo dell’art. 76

cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un

penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”),

a meno che sussista il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il

rischio che egli commetta nuovi reati.

In

altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici

criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un penitenziario

chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il rischio di fuga e

il rischio di recidiva non devono infatti essere realizzati cumulativamente (cfr.

Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, 3a.

ed., art. 76 CP n. 8).

In

definitiva in un penitenziario chiuso vengono collocati da un lato i

delinquenti violenti (“Gewaltdelinquenten”), i delinquenti pericolosi (“gemeingefährliche

Delinquenten”) nei confronti della collettività, della popolazione

carceraria o di entrambe, e, in mancanza di altre strutture appropriate, i

condannati all’internamento (“Verwahrte”), e, dall’altro lato, quei

condannati fermamente risoluti a fuggire (BSK Strafrecht I − B.F. BRÄGGER,

op. cit., art. 76 CP n. 4; CR Code pénal I − B. VIREDAZ/A. VALLOTTON, art. 76 CP n. 4).

Con

quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto

commetta nuovi reati non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende

dalle circostanze (cfr. Messaggio concernente

la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, op. cit., p. 1793).

Per

ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente

che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente

che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I − B. F.

BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).

Conformemente

alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere valutato in considerazione

dell’insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per esempio le sue

condizioni di vita (“Lebensumstände”), i legami familiari (“familiäre

Bindungen”), la sua situazione professionale e finanziaria (“berufliche

und finanzielle Situation”), nonché le sue relazioni all’estero (“Kontakte

zum Ausland”). Infatti non si può concludere sull’esistenza di questo rischio

solo sulla base di una possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi

sia una certa probabilità, fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in

libertà si sottragga all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF

6B_432/2012 del 26.10.2012, consid. 3.;6B_254/2012 del 18.6.2012 consid. 3.;

6B_577/2011 del 12.1.2012 consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena

che gli resta da espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga.

Può tuttavia essere considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio

di una possibile fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF

125.

I 60). Un rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla

dottrina, quando l’interessato non intrattiene in Svizzera una rete di

relazioni, ovverossia quando egli non dispone di legami con il nostro paese.

Ciò che di principio viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”)

e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).

Ai

fini della decisione sul collocamento, accanto ai cosiddetti motivi di prevenzione

speciale (“sog. spezialpräventiven Überlegungen”), sono sempre più rilevanti

anche le cosiddette considerazioni di prevenzione generale (“sog. generalpräventive

Gesichtspunkte”) [BSK Strafrecht I − B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 8].

3.

3.1.

Nel caso che qui ci occupa, il giudice dei

provvedimenti coercitivi ha ordinato il collocamento in sezione chiusa, avendo

valutato un concreto rischio di fuga del reclamante, data la residenza

all’estero della moglie e della figlia, dei suoi lunghi periodi di assenza all’estero

(dal 2011) e della mancata presa di contatto con le autorità penali pur sapendo

delle pene pronunciate a suo carico.

Il

reclamante contesta il pericolo di fuga, viste, in sintesi, la propria

cittadinanza elvetica, la presenza di familiari stretti sul nostro territorio e

la sua seria intenzione di ristabilirsi nel nostro cantone, dimostrata dalle

misure già intraprese a tal fine da inizio 2017 ma interrotte a seguito del suo

arresto.

3.2

Da

quanto in atti emerge che RE 1, nato a __________ (__________) nel 1983, è

venuto a stabilirsi in Svizzera nel 1991 unitamente alla madre, al fratello e

alla sorella (attualmente domiciliati nel __________), terminandovi le scuole dell’obbligo

ed acquisendo la cittadinanza svizzera.

Intrapresa

la carriera calcistica, negli anni 2001 e 2002 egli ha giocato tra le fila

della squadra del __________ per poi passare ad una squadra d’oltre confine.

Dalla

relazione con una cittadina svizzera, nel 2005 ha avuto una figlia, che ha

riconosciuto, e per la quale ha sottoscritto nel giugno 2006 davanti alla Commissione

tutoria un contratto per l’obbligo di mantenimento, in virtù del quale, valutata

un’entrata annua netta pari a ca. CHF 160'000.--, egli è tenuto a versarle dal

compimento dei 6 anni d’età ai 12 anni CHF 1'550.-- mensili e dal mese successivo

al compimento dei 12 anni e fino alla maggiore età CHF 1'850.-- mensili (doc.

O, allegato alla replica 10/13.03.2017).

Infortunatosi

ad un ginocchio durante una partita di calcio, per il quale ha dovuto

sottoporsi nel novembre 2007 ad un intervento chirurgico, la sua carriera

calcistica avrebbe nel seguito subito una svolta negativa, con ripercussioni

sulle sue entrate finanziarie.

Dal 29.08.2011 egli è nuovamente stato ingaggiato per la squadra del FC

__________ (contro un compenso mensile di CHF 1'500.-- oltre dei premi speciali

a dipendenza dei risultati ottenuti dalla squadra). Ingaggio che ha però

interrotto il 18.10.2011 (cfr. doc. Q allegato alla replica 10/13.03.2017).

Nel

dicembre 2011 è convolato a nozze a __________ con una cittadina del suo paese

d’origine, dalla quale ha avuto una figlia nata nel 2013.

Tra

il 1.04.2014 e il 30.05.2014 ha giocato per l’__________ (percependo Euro

2'000.-- mensili, cfr. doc. R, allegato alla replica 10/13.03.2017). Dal

20.01.2015

al 19.04.2015 ha concluso un contratto con un club calcistico dell’__________

(dietro un compenso mensile di AUD 1'500.-- mensili, cfr. doc. S, allegato alla

replica 10/13.03.2017), dove ha vissuto per tre mesi. Nel 2015 ha altresì concluso

un contratto con una squadra __________ (doc. T, allegato alla replica

10/13.03.2017), per la quale avrebbe, a dire del patrocinatore del reclamante,

effettuato soltanto degli allenamenti, senza percepire alcun compenso, essendo

la stessa poi caduta in fallimento.

Col

che si ha che di fatto RE 1 al più tardi dal 2011 ha perlopiù vissuto all’estero,

venendo ingaggiato in squadre di calcio estere e costruendosi una nuova famiglia

nel suo paese d’origine. Ha quindi interrotto il versamento dei contributi alimentari

per la (prima) figlia dal luglio 2011, così che tra il 2012 e il 2013 è incorso

nei tre decreti d’accusa emessi a suo carico per trascuranza degli obblighi di

mantenimento, cumulando un debito per contributi non versati di oltre CHF 29'000.--,

per i quali si è visto infliggere delle pene pecuniarie complessive di oltre

CHF 76'000.--, che rimanendo impagate sono state commutate dal giudice dei

provvedimenti coercitivi in complessivi 259 giorni di pena detentiva

sostitutiva (tenuto conto di un giorno di carcere preventivo sofferto).

Per

la sua cittadinanza svizzera e per il legame con i familiari con cui è cresciuto

che, segnatamente il fratello e la sorella, all’occasione lo hanno ospitato

(cfr. dichiarazione 9.03.2017 di __________, doc. I, allegato alla replica

10/13.03.2017), e presso cui ha altresì eletto il domicilio –, RE 1 è

ritornato, per certi periodi sul nostro territorio. Ciononostante, sebbene

sapeva dell’apertura di un procedimento penale nei suoi confronti per

trascuranza degli obblighi di mantenimento (cfr. verbale di interrogatorio

21.10

, inc. GPC __________), e che gli erano stati notificati

(all’indicato domicilio presso il fratello a __________), tra il 2012 e il 2013

tre decreti d’accusa, egli non ha dato alcun seguito alle varie prese di

contatto da parte dell’UIPA e del giudice dei provvedimenti coercitivi,

tendenti all’incasso delle pene pecuniarie pronunciate nei suoi confronti risp.

all’esecuzione delle corrispondenti pene detentive sostitutive.

Nemmeno

la Polizia, a seguito del mandato di accompagnamento coattivo emesso dal

giudice dei provvedimenti coercitivi il 27.11.2013, è stata in grado di reperirlo,

al fine di far eseguire l’ordine di collocamento iniziale pronunciato il

18.10.2013

dal magistrato, che si è quindi visto costretto a far pubblicare su

RIPOL tre mandati di ricerca nei confronti del reclamante per i tre decreti

d’accusa emessi a suo carico.

Ancora nell’aprile 2014 l’Ufficio d’esecuzione non ha potuto dar

seguito alla domanda d’esecuzione avviata dall’UIPA per l’incasso della pena

pecuniaria, delle tasse e spese di cui al decreto d’accusa del 17.07.2013, in quanto

RE 1 risultava irreperibile poiché “partito per il __________” (scritto

18.04.2014

dell’Ufficio di esecuzione, Lugano, all. 20, inc. GPC __________).

Soltanto nell’ambito di un normale controllo di polizia avvenuto l’1.02.2017

RE 1 è stato, casualmente, fermato sul nostro territorio mentre era alla guida

di un’autovettura (tra l’altro con targhe __________) e, a seguito dei mandati

di ricerca suddetti, è stato tratto in arresto, così che ha iniziato

l’espiazione delle pene detentive sostitutive.

Ora,

in tale situazione, il reclamante ha dimostrato di essersi volutamente reso

latitante davanti alle autorità penali, onde sottrarsi all’espiazione del suo

debito con la giustizia elvetica.

Malgrado

i buoni propositi da lui epressi in questa sede, secondo cui egli intenderebbe

stabilirsi durevolmente in territorio elvetico con la propria famiglia, di fatto

la sua situazione personale, familiare e professionale è rimasta immutata, così

che il rischio che egli si dia alla fuga rendendosi nuovamente irreperibile

alle autorità elvetiche, al fine di sottrarsi all’esecuzione della pena, permane

in concreto ancora molto alto.

A tutt’oggi egli non dispone di alcun ingaggio nel nostro paese e i

legami famigliari più stretti, risultano ancora nel suo paese d’origine, dove attualmente

vivono la moglie (che, fra l’altro, sembrerebbe non essersi ancora

completamente ristabilita di salute) e la (seconda) figlia.

Oltre

a ciò in data 2.02.2017 il Ministero pubblico ha emanato nei suoi confronti un

nuovo decreto d’accusa (intimatogli brevi manu, trovandosi egli in detenzione),

per ulteriori contributi di mantenimento rimasti impagati per complessivi CHF

7'920.-- (pretesa questa riconosciuta dal reclamante), che anziché ridurre,

fanno presumibilmente aumentare il suo debito verso la giustizia elvetica,

stante tuttavia che egli ha interposto opposizione contro detto decreto.

Con

tutto ciò si giustifica il collocamento in sezione chiusa ordinato dal giudice

dei provvedimenti coercitivi nella decisione impugnata, che merita quindi di

essere tutelata.

4.

Il

reclamante postula altresì in questa sede

di poter espiare la propria pena mediante il lavoro di pubblica utilità,

quantomeno nella misura corrispondente a 180 aliquote giornaliere, rispettivamente

di ottenere “la riduzione delle aliquote giornaliere con conseguente

riduzione della pena detentiva sostitutiva” (reclamo 17/20.02.2017, p. 3).

Ora,

questa Corte, chiamata ad esercitare la giurisdizione di reclamo, non dispone

di alcuna competenza sul merito di una condanna (art. 20 e 393 ss. CPP).

Infatti,

nell’ambito della procedura del decreto d’accusa di cui agli art. 352 ss. CPP,

fintanto che lo stesso non è passato in giudicato, è mediante l’istituto

dell’opposizione giusta gli art. 354 ss. CPP che può essere contestato il

merito.

Dopo

la crescita in giudicato dello stesso, il nuovo CPP prevede la procedura delle

decisioni giudiziarie indipendenti successive ex art. 363 ss. CPP, mediante cui,

conformemente all’art. 36 cpv. 3 CP, il condannato che non è più in grado di

far fronte al pagamento della pena pecuniaria perché, senza sua colpa, le condizioni

determinanti per la commisurazione dell’aliquota giornaliera si sono notevolmente

deteriorate dopo la sentenza (in casu il decreto d’accusa passato in giudicato),

può chiedere al giudice (in casu il Ministero pubblico) la sospensione

dell’esecuzione della pena detentiva e proporre in sua vece: la proroga del termine

di pagamento per ventiquattro mesi al massimo (lit. a), la riduzione

dell’importo dell’aliquota giornaliera (lit. b), oppure l’esecuzione di un

lavoro di pubblica utilità (lit. c).

Questa

è in particolare la via che il reclamante è tenuto a seguire nella misura in

cui mira all’esecuzione mediante lavoro di pubblica utilità e/o alla riduzione

dell’importo (in franchi) delle aliquote giornaliere, importo infatti commisurato

alle sue condizioni economiche e personali (art. 34 cpv. 2 CP).

Se

per contro con “la riduzione delle

aliquote giornaliere con conseguente riduzione della pena detentiva sostitutiva”

egli mira alla riduzione del numero delle

aliquote giornaliere, commisurato alla colpa dell’autore (art. 34 cpv. 1 CP), deve

far capo all’istituto della revisione previsto agli art. 410 ss. CPP, per il

quale è competente la Corte d’appello e di revisione penale (art. 21 cpv. 1

lit. b CPP).

Di

conseguenza le censure di cui sopra, si rivelano irricevibili.

5.

Per

tutto quanto visto, nella misura della sua ricevibilità, il gravame è respinto.

Tassa di giustizia e spese, contenute per tener conto della mutata situazione

economica del reclamante, seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 20, 21, 352 ss., 363 ss., 379 ss.,

393 ss., 410 ss., 439 cpv. 1 CPP, 34 ss., 76, 377 CP, la LEPM, il REPM, il RSC,

l’art. 25 LTG, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera