60.2017.5
Reclamo contro la decisione della Divisione della giustizia che ha confermato la decisione della Direzione delle Strutture carcerarie con cui ha disposto il trasferimento presso un penitenziario in CH
24 febbraio 2017Italiano29 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.5
Lugano
24 febbraio 2017/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 9/10.01.2017 presentato
da
RE 1
contro
la decisione 30.12.2016 della Divisione della
giustizia mediante la quale ha confermato la decisione 10.06.2016 della
Direzione delle Strutture carcerarie con cui è stato deciso il trasferimento
presso il Penitenziario di __________;
richiamato lo scritto 17/18.01.2017 della Direzione
delle Strutture carcerarie cantonali, in cui dichiara di non avere osservazioni
da formulare ma conferma il contenuto e le motivazioni della decisione impugnata;
richiamate le osservazioni 20.01.2017 del giudice dei
provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, mediante le quali ripercorre alcuni fatti
della drammatica tentata evasione del 1992 accertati nella sentenza 7.03.1994
della Corte delle assise criminali, che contrasterebbero con le motivazioni
della decisione impugnata, nonché le osservazioni 20/23.01.2017 della Divisione
della Giustizia, concludenti per la reiezione del gravame;
preso atto che, interpellato, il procuratore generale
John Noseda non ha fatto pervenire alcuno scritto di osservazioni;
preso altresì atto che non sono
pervenute osservazioni di replica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In
data 3.10.1992 a Cadro presso il Penitenziario cantonale La Stampa, dove stava
espiando la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione (inflittagli il 26.08.1992
dalla Corte delle Assise criminali per infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti ed infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri)
RE 1 ha partecipato ad una drammatica e sanguinosa evasione dal carcere insieme
ad altri 7 detenuti, di cui due di essi sono rimasti uccisi unitamente ad un
agente di custodia.
b. Sventato
il piano di fuga lo stesso giorno, dal 24.11.1992 RE 1 è stato trasferito dal
Penitenziario cantonale La Stampa di Cadro al Penitenziario __________ __________
(__________).
c. Per
i fatti accaduti il 3.10.1992 la Corte delle Assise criminali in data 7.03.1994
(inc. TPC __________) ha condannato RE 1, insieme ad altri 4 detenuti, alla pena
di 6 anni di reclusione oltre che all’espulsione a vita, avendolo riconosciuto
colpevole di ammutinamento di detenuti qualificato, presa d’ostaggi, sequestro
di persona, esposizione a pericolo della vita altrui, contravvenzione alla LC
sul commercio di armi e delle munizioni e sul porto d’arma, come pure per
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (per dei consumi di haschisch).
d. In
parziale accoglimento del ricorso interposto da RE 1, l’allora Corte di cassazione
e di revisione penale con sentenza 12.07.1994 (inc. CCRP __________) ha ridotto
la suddetta pena a 5 anni e 9 mesi di reclusione, avendolo prosciolto dal reato
di esposizione a pericolo della vita altrui (siccome il 3.10.1992 egli aveva
fatto uso di un’arma disassicurata, con il cane armato, ma senza colpo in
canna). Per il resto la condanna della Corte di primo grado è rimasta
invariata.
La sentenza dell’allora Corte di cassazione e di revisione penale è
passata in giudicato.
e. In
data 24.01.1995 RE 1 è stato trasferito dall’Istituto penale __________ sito a __________
(__________) al Penitenziario cantonale La Stampa di Cadro.
f. Il
14.02.1995 a RE 1 sono stati inflitti 3 giorni di isolamento cellulare di
rigore presso le celle pretoriali di __________, per motivi disciplinari.
In
data 25.07.1995 e 28.07.1995 il reclamante ha proferito insulti e minacce nei
confronti di un Capo arte risp. degli addetti allo spaccio interno al
Penitenziario cantonale.
Di
conseguenza, per motivi disciplinari, egli è stato trasferito all’Istituto
penale __________ di __________ (__________) a far tempo dal 3.08.1995.
g. Presso
il Penitenziario __________, dopo aver beneficiato il 19.03.1996 di un’uscita
accompagnata, svoltasi positivamente, RE 1 a inizio agosto 1996 è stato
trasferito nella sezione aperta.
h. Il 9.08.1996 durante una nuova uscita accompagnata a __________
(della durata di 12 ore) il qui reclamante non ha fatto rientro all’orario
previsto, sottraendosi alla vigilanza e rendendosi irreperibile.
A quel momento gli restava un residuo di pena di 3
anni, 11 mesi e 5 giorni.
i. Le
ricerche subito messe in atto hanno dato esito negativo.
Con
richieste 20.08.1996 risp. 22.08.1996 sono stati pubblicati un ordine di arresto
nazionale risp. internazionale a carico di RE 1, entrambi scadenti il
9.08.2016.
j. In
data 8.10.1997 RE 1 è incappato in un normale controllo della squadra di polizia
giudiziaria della Stradale di __________ sull’autostrada A26 Genova-Sempione.
Nel bagagliaio del veicolo sul quale egli viaggiava gli agenti hanno rinvenuto
10 kg di marijuana, così che egli è stato tratto in arresto.
k. Ne
sono seguiti vari scambi di corrispondenza fra le autorità svizzere e quelle italiane,
in esito alle quali l’autorità d’esecuzione ticinese ha comunicato di voler ritirare
la propria (precedente) domanda di assunzione del procedimento penale in
Italia, mantenendo solamente il mandato d’arresto internazionale, ad esclusione
dell’Italia.
l. In
data 12.03.2014 RE 1 è stato arrestato nel Canton __________ e dal 4.09.2014 è
stato posto in anticipata esecuzione di pena. Egli è stato associato alle
strutture carcerarie del Penitenziario di __________ (__________).
m. Con
sentenza 11.05.2016 il Kriminalgericht del Canton __________ lo ha condannato,
con rito abbreviato, alla pena detentiva di 4 anni e 6 mesi, avendolo riconosciuto
colpevole di rapina qualificata, violazione di domicilio e ripetuta violazione
contro la legge sulle armi, per fatti risalenti all’11.03.2014.
n. Sulla
base della delega 29.03.2016 alle autorità d’esecuzione ticinesi da parte dei
Vollzugs- und Bewährungsdienste del Canton __________, con decisione 2.06.2016
il giudice dei provvedimenti coercitivi (ticinese), visto il pesante trascorso
penale di RE 1 e ravvisato un concreto pericolo di fuga e di recidiva, ha ordinato
il collocamento di quest’ultimo in sezione chiusa, presso il Penitenziario
cantonale La Stampa. Ha altresì dato mandato alla Direzione delle strutture carcerarie
ticinesi di organizzare il trasferimento del qui reclamante in Ticino.
Il
giudice ha poi determinato i seguenti termini d’esecuzione della pena:
1/3 31.12.2016
1/2 27.05.2018
2/3 23.10.2019
Fine 15.08.2022.
Nel
contempo con scritto 2.06.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha revocato
il mandato di accompagnamento su Ripol emanato a suo tempo a carico di RE 1
(inc. GPC __________).
o. Otto
giorni dopo la decisione del GPC, in data 10.06.2016, il direttore delle Strutture
carcerarie cantonali ha ordinato il trasferimento di RE 1 al Penitenziario di __________
a partire dal giorno stesso, per motivi di sicurezza e di ordine interno
(giusta l’art. 86 RSC).
La Direzione ha in particolare ritenuto il
collocamento presso il Penitenziario La Stampa “a tutti gli effetti inopportuno”,
vista la tentata evasione del 1992 “con il grave epilogo che si evita di
menzionare” (decisione 10.06.2016, p. 1) e visto che sarebbe tuttora
presente del personale di custodia che avrebbe subito l’ammutinamento con presa
di ostaggi e sequestro di persona del 3.10.1992. Pertanto la presenza in Ticino
del reclamante sarebbe esclusa per “le più che comprensibili conseguenze
psicologiche che verosimilmente potrebbero riacutizzarsi, come pure l’ambiente
di lavoro tra il corpo del personale uniformato e non solo, che ne rimarrebbe
giustamente risentito” (decisione 10.06.2016 p. 2).
p. In
data 13.06.2016 RE 1 ha presentato reclamo presso la Divisione della giustizia,
Bellinzona, contro la decisione 10.06.2016 della Direzione delle Strutture
carcerarie.
Ha
innanzitutto rilevato che se nel 1995 − dopo pochi anni dalla tentata evasione − per
diversi mesi era comunque stato detenuto presso il Penitenziario cantonale
ticinese, a distanza di 24 anni dai tragici fatti del 1992 e visti gli ormai
suoi 58 anni d’età, non è comprensibile il suo trasferimento oltralpe ancora in
ragione di questi accadimenti.
Ha
poi evidenziato che siccome incarcerato presso il Penitenziario di __________
dall’ottobre 2014, per via della lunga distanza, non avrebbe fino a quel
momento potuto incontrare i propri familiari più stretti, e tra questi il
figlio quattordicenne, che ha potuto solo sentire telefonicamente.
Pertanto
per “avere la possibilità di rinsaldare il rapporto affettivo sia con i miei
figli che con mia moglie e anche con il resto della mia famiglia” egli ha
postulato, in accoglimento del suo reclamo, di poter espiare la pena presso il
Penitenziario La Stampa.
q. Nel
contempo RE 1 con esposto 17/20.06.2016 è insorto contro la decisione di
collocamento iniziale in sezione chiusa (presso le Strutture carcerarie
cantonali) emanata il 2.06.2016 dal giudice dei provvedimenti coercitivi.
Gravame che questa Corte ha respinto con decisione
27.10.2016, confermando il perdurare di un pericolo di recidiva e di fuga che
esclude il collocamento in sezione aperta (inc. CRP 60.2016.172).
r. Con
decisione 30.12.2016 la Divisione della giustizia ha respinto il reclamo interposto
da RE 1 contro la decisione 10.06.2016 della Direzione delle Strutture
carcerarie ed ha quindi confermato il trasferimento del reclamante presso il
Penitenziario di __________ per motivi di sicurezza e di ordine interno.
La
Divisione della giustizia, riassunti i fatti e le argomentazioni delle parti, in
relazione ai drammatici fatti accaduti il 3.10.1992 ha rilevato che RE 1 “ha
ricoperto un ruolo fondamentale nel piano di fuga e che è stato altresì in
grado di identificare, come sottolineato dalla Direzione, i punti deboli del
Penitenziario in modo tale da sfruttarli a proprio vantaggio, fattori questi
che, come noto, hanno compromesso gravemente l’ordine e la sicurezza
all’interno della struttura carceraria” (decisione 30.12.2016 p. 3).
Inoltre ha sottolineato “come ancora oggi lavorino presso le Strutture
carcerarie alcuni agenti che il 3 ottobre 1992 hanno assistito al tentativo di
evasione e che sono rimasti segnati in maniera profonda dalla drammatica
vicenda” (decisione 30.12.2016 p. 3). Fatti di “estrema gravità
oggettiva, unica ed eccezionale”, che, secondo la Divisione, non “verranno
mai dimenticati nel contesto particolare di un carcere e in una realtà come
quella del Canton Ticino”. Fatti che neppure vanno relativizzati perché occorsi
24 anni fa. Al complesso compito svolto dagli agenti di custodia “occorre
dare tutta la sua dignità”, per cui “un loro disagio legato alla
presenza del reclamante (…) va dunque preso molto sul serio proprio per le
conseguenze che potrebbe avere per la sicurezza della collettività”. Al
proposito, per la Divisione, occorre tenere in debita considerazione le indicazioni
della Direzione del carcere “che è in grado di compiere una lettura
oggettiva e corretta della situazione, contestualizzata nel delicato e particolare
ambito dell’esecuzione e pene” (decisione 30.12.2016 p. 3).
L’autorità
inoltre, riprendendo le conclusioni espresse da questa Corte nella sentenza
27.10.2016 circa il valutato rischio di fuga e di recidiva, sostiene come la
sussistenza di tali rischi sia la “dimostrazione ulteriore della fondatezza
dei motivi di ordine interno che giustificano il trasferimento del reclamante
in un’altra struttura fuori Cantone”. Pertanto conclude che “confermare
quale luogo di detenzione La Stampa, penitenziario che il qui reclamante
conosce molto bene e che peraltro, a distanza di 24 anni, è noto non abbia
subito modifiche logistiche sostanziali oltre al fatto che presenta una
costante sovraoccupazione, è più che inopportuno quanto imprudente dal punto di
vista della sicurezza” (decisione 30.12.2016 p. 3).
L’autorità
sostiene dipoi, che il fatto che il qui reclamante stia scontando il residuo di
pena afferente all’evasione dalla Stampa del 1992 sia un ulteriore argomento a
fondamento dell’esecuzione in un altro penitenziario.
Sarebbe
inoltre, per la Divisione, ininfluente il buon svolgimento dell’ultima detenzione
attestata dalla Direzione delle Strutture carcerarie __________, giacché “la
Corte dei reclami penali del Tribunale di appello ha indicato come il rischio
di fuga e di recidiva è ad oggi concreto ed attuale, un rischio che può essere
contenuto nel modo migliore presso la struttura di __________, peraltro i cui
costi di detenzione risultano ad oggi inferiori a quelli della carcerazione nel
nostro Cantone” (decisione 30.12.2016 p. 3).
Infine
ha rilevato che la distanza dai propri familiari creatasi con il trasferimento
del reclamante presso il Penitenziario di __________, non sarebbe tale “da
pregiudicare le sue relazioni personali o da ledere la sua vita famigliare,
considerato il fatto che egli continua a rimanere detenuto in Svizzera e che la
sua famiglia risiede nel Nord Italia” (decisione 30.12.2016 p. 4).
s. Con
reclamo 9/10.01.2017 RE 1 si aggrava contro la decisione della Divisione della
giustizia.
Egli postula l’annullamento della stessa e, quindi, il
suo trasferimento al Penitenziario ticinese per potersi avvicinare ai propri
stretti familiari residenti nel __________, con i quali da oltre due anni,
siccome in detenzione presso la struttura carceraria di __________ (nel Canton
Argovia), non si sarebbe più potuto vedere, limitandosi a semplici contatti telefonici.
Evidenzia
in particolare di avere un figlio ormai quindicenne, che non vede da quando
quest’ultimo aveva dodici anni d’età e che soffrirebbe per tale lontananza.
Solo una volta lo avrebbe potuto incontrare a __________ durante un colloquio
durato solo mezz’ora.
Egli
pure avrebbe una nipote nata nell’agosto 2015 e che non avrebbe ancora avuto la
possibilità di vedere a causa della lunga distanza.
Sottolinea
il lungo tempo trascorso dalla tragica tentata evasione, il suo buon
comportamento tenuto presso la struttura carceraria argoviese, dove svolge una
mansione di responsabilità quale aiuto cuoco. Riconoscendo la sua responsabilità
per i reati commessi per i quali, consapevolmente, dà atto di dover espiare la pena,
rileva che “mi sembra un po’ esagerato questo accanimento nei rapporti affettivi
che oltre a far soffrire me che ho commesso il reato, punisce tutti i membri
della mia famiglia allo stesso modo”.
t. Il
giudice dei provvedimenti coercitivi nelle proprie osservazioni 20.01.2017
rileva in primo luogo come la decisione impugnata sia in contrasto, seppure in
diverso procedimento, con la decisione di collocamento iniziale emanata il
2.06.2016.
Evidenzia
dipoi, che l’evasione − come accertato nella sentenza di merito del 7.03.1994
− è esclusivamente avvenuta grazie all’indispensabile aiuto di due
agenti di custodia corrotti e non per la conoscenza dei luoghi o degli impianti
di sicurezza da parte dei detenuti medesimi. Pertanto ritiene incomprensibile il
riferimento della Divisione della giustizia alla mancanza di “modifiche
logistiche sostanziali”, stante comunque che con l’edificazione del carcere
giudiziario sarebbe sostanzialmente mutata la situazione dell’accettazione e
dei cancelli d’entrata della struttura. Pure non sarebbe chiaro al magistrato a
quali “punti deboli del penitenziario” la Divisione della giustizia fa
riferimento e che sarebbero stati sfruttati dai detenuti ai fini dell’evasione.
Infatti se presumibilmente fossero da ritenere “di natura tecnica,
organizzativa o architettonica (…), ammesso e non concesso ci fossero stati, si
spera siano anche stati (una volta individuati) corretti nel corso degli ultimi
25 anni” (osservazioni 20.01.2017 p. 2).
Evidenzia
infine di mal comprendere come i pericoli di fuga e di recidiva, a fondamento
della decisione di collocamento iniziale in sezione chiusa e persistenti anche
presso la struttura carceraria di __________, possano essere meglio contenuti
presso quest’ultima, stante che pure presso il Penitenziario cantonale, quale
carcere chiuso, vengono collocati detenuti pericolosi.
u. Con
scritto 17/18.01.2017 la Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, confermando
il contenuto e le motivazioni della decisione impugnata, ha dichiarato di
astenersi dal formulare ulteriori osservazioni.
Il
procuratore generale, dal canto suo, non ha fatto pervenire alcuno scritto di osservazioni.
v. Con
osservazioni 20/23.01.2017 la Divisione della giustizia evidenzia in primo luogo
come il reclamante davanti a questa Corte sollevi le medesime ragioni di natura
familiare già avanzate nel reclamo 13.06.2016 presentato alla Divisione della giustizia.
Ribadisce
quindi che “il collocamento di RE 1 presso il carcere penale La Stampa è del
tutto inopportuno e mette seriamente a repentaglio la sicurezza e l’ordine
interno del carcere ticinese” (osservazioni 20/23.01.2017 p. 2). Interessi
pubblici questi ultimi che prevarrebbero sull’interesse privato del reclamante
di essere collocato in una struttura carceraria più prossima alla sua famiglia.
Sostiene
dipoi, citando della giurisprudenza federale, che le motivazioni addotte dal
reclamante, e segnatamente la separazione e l’allontanamento dal suo nucleo
familiare, costituirebbero delle “conseguenze inevitabili della detenzione
che unicamente in condizioni straordinarie sono in grado di rendere una visita
difficoltosa a tal punto da costituire un influsso sulla vita famigliare del
detenuto” (osservazioni 20/23.01.2017 p. 2).
Evidenzia
che “il tentativo di evasione, nel quale morì anche un agente di custodia,
ha segnato profondamente i collaboratori del penitenziario, sia quelli ancora
presenti ma anche i nuovi assunti” (osservazioni 20/23.01.2017 p. 3).
Ribadisce
che la presenza di RE 1 nel Penitenziario La Stampa “comporterebbe seri
problemi di ordine interno, in quanto tornerebbero alla luce i tragici eventi
di quel periodo” (osservazioni 20/23.01.2017 p. 3). Eventi ancora molto
presenti nella memoria collettiva, così che “relativizzare indicando il
tempo trascorso dai fatti, nella nostra piccola realtà del Canton Ticino e
delle Strutture carcerare, non è un argomento plausibile”. Permettere il
ritorno del reclamante nella struttura carceraria ticinese “sarebbe una
misura del tutto irresponsabile”. Pertanto alla luce di ciò, a mente della
Divisione, il fatto che il reclamante avrebbe mantenuto un buon comportamento
nel carcere oltralpe “è del tutto irrilevante”.
Sulla
base delle indicazioni fornite dalla Direzione delle Strutture carcerarie cantonali,
la Divisione lamenta “un più che comprensibile disagio degli agenti di custodia
nel gestire un detenuto, che si è reso autore dei terribili fatti del 1992”.
Da qui la necessità di prevenire possibili focolai che potrebbero, a mente
della Divisione, degenerare in atti di violenza nei confronti del personale penitenziario
e/o della popolazione carceraria.
Infine
l’autorità pone in risalto la pericolosità di RE 1 a fronte del concreto ed attuale
pericolo di fuga e di recidiva accertato da questa Corte nella decisione
27.10.2016, ed asserisce quindi come tali pericoli possono essere contenuti “nel
modo migliore solo nella struttura di __________”. Circa il pericolo di
fuga sostiene altresì quanto lo stesso sia “ancor più concreto ed attuale, se
si considera, come detto, che in questi 24 anni dalla tentata evasione, la
struttura non ha subito modifiche logistiche sostanziali” (osservazioni
20/23.01.2017, p. 4).
Considerandi
1.
1.1.
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP,
RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare
le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di
stabilire la relativa procedura.
Il
Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull’esecuzione delle pene e
delle misure per gli adulti (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) − in
vigore dall’1.01.2011 − e, in applicazione di quest’ultima, il
Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del
6.03.2007
(RL 4.2.1.1.1., nel seguito citato REPM), in vigore dal 9.03.2007,
con successive modifiche.
Sulla
base di tali regolamentazioni è inoltre stato adottato il 15.12.2010 il Regolamento
delle strutture carcerarie del Cantone Ticino (RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC),
in vigore dall’1.01.2011.
La
persona incarcerata gode del diritto di reclamo (art. 81 cpv. 1 RSC e art. 56
REPM).
I
reclami interposti contro l’operato della Direzione delle Strutture carcerarie
devono essere direttamente inviati alla Divisione della giustizia, entro 5
giorni dalla pretesa infrazione, e non hanno effetto sospensivo (art. 57 cpv. 1
e 2 REPM e art. 81 cpv. 2 lit. c RSC).
Per
l’art. 12 cpv. 2 LEPM le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle
misure, che non rientrano in quelle rese dal giudice dei provvedimenti
coercitivi nei casi previsti dall’art. 12 cpv. 1 LEPM, sono direttamente
impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni; si
applica per analogia la procedura prevista negli articoli 379 e segg. CPP.
Fra
queste decisioni rientrano anche quelle rese dalla Divisione della giustizia inerenti
al trasferimento di un detenuto fuori cantone, posto che non riguardano solo la
mera esecuzione della pena, ma influiscono anche sui contatti del condannato
con l’esterno e segnatamente con le persone a lui vicine, disciplinati
dall’art. 84 CP. La competenza di questa Corte a statuire non deriva quindi soltanto
dalla normativa cantonale, bensì, quale ultima istanza cantonale ex art. 80
cpv. 2 LTF, è pure direttamente fondata sulla legislazione federale che impone
un doppio grado di giurisdizione (sentenza TF dell’8.10.2013,6B_581/2013, consid.
2.3
).
1.2
Con
il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e
l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma
scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i
punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e
della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame,
di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte
dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario
CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;6B_776/2013 del 22.07.2014
consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).
1.3
Il gravame, inoltrato il 9/10.01.2017, contro la decisione 30.12.2016
della Divisione della giustizia, è tempestivo.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE
1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca
direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente
legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse
giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e
proponibile.
2.
2.1.
L’art. 372 CP obbliga i Cantoni ad eseguire sia le
sentenze pronunciate dai loro tribunali sia quelle pronunciate dalle autorità
giudiziarie della Confederazione.
Gli art. 13 e 14 dell’Ordinanza sul Codice penale e
sul Codice penale militare del 19.09.2006 (OCP-CPM, RS 311.01) regolano inoltre
la competenza sull’esecuzione in caso di concorso di più sanzioni ordinate da
sentenze pronunciate in Cantoni diversi.
2.2
Il
REPM si applica, fra l’altro, alle persone condannate dalle autorità ticinesi (art.
2.
lit. a REPM), alle persone condannate da autorità di altri Cantoni o da
autorità penali della Confederazione, se l’esecuzione della pena è affidata al
Cantone Ticino (art. 2 lit. b REPM), come pure alle persone condannate da
autorità ticinesi, ma che eseguono la loro pena in un altro Cantone, nella misura
in cui le competenze sono riservate al Cantone di giudizio e fatta riserva
della delega di competenze (lit. c dell’art. 2 REPM).
Il
giudice dei provvedimenti coercitivi è l’autorità competente a decidere il collocamento
iniziale del condannato ex art. 76 CP (art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM i.c.c. l’art.
73.
LOG).
Esso
può, a norma dell’art. 28 cpv. 1 REPM, ordinare l’espiazione di una pena o
l’esecuzione di una misura in uno stabilimento di un altro Cantone, quando ciò
sia giustificato dalla personalità del condannato, per il raggiungimento degli
obbiettivi previsti nel piano di esecuzione della sanzione penale, o da necessità
di cura medica; la Direzione delle Strutture carcerarie può ordinarla quando
ciò sia giustificato da motivi di sicurezza o di ordine interno.
Quest’ultima
facoltà della Direzione viene ribadita all’art. 86 lit. b cifra 4 RSC.
3.
3.1.
Nel
caso in esame, ricevuta la necessaria delega da parte delle autorità
d’esecuzione __________, il giudice dei provvedimenti coercitivi in data
2.06.2016
ha deciso il collocamento iniziale di RE 1 in sezione chiusa (avendo
valutato un concreto rischio di fuga e di recidiva) presso le Strutture
carcerarie cantonali, al fine di espiare la pena inflittagli dal
Kriminalgericht di __________ (4 anni e 6 mesi) a cui ha aggiunto il residuo di
pena di cui alla sentenza 7.03.1994 (3 anni 11 mesi 5 giorni).
Occorre
quindi in concreto esaminare se la decisione di trasferimento di RE 1 resa dalla
Direzione delle Strutture carcerarie cantonali e confermata nella decisione
della Divisione della giustizia, qui impugnata − che si trova in contrasto
con la decisione di collocamento iniziale 2.06.2016 emanata dal giudice dei provvedimenti
coercitivi così come con la richiesta del reclamante di potersi riavvicinare ai
propri familiari più stretti − è giustificata da sufficienti motivi di sicurezza e
di ordine interno come prevedono l’art. 28 cpv. 1 REPM e l’art. 86 lit. b cifra
4.
RSC.
3.2
Siccome
detenuto (a tutt’oggi) oltralpe dal giorno del suo arresto, avvenuto il 12.03.2014
a __________, la Divisione della giustizia, così come la Direzione delle
Strutture carcerarie, in buona sostanza, pronosticano che la presenza del
reclamante presso il penitenziario cantonale metterebbe (ancora) attualmente in
serio pericolo la sicurezza e l’ordine interno della struttura carceraria
cantonale, visti i drammatici avvenimenti del 3.10.1992, cui RE 1 è stato
compartecipe, e vista la di lui personalità, stante che egli presenta un
pericolo di fuga e di recidiva, come confermato recentemente anche da questa
Corte.
Ora,
come ricostruito ed accertato nella sentenza 7.03.1994 della Corte della assise
criminali, la tentata evasione di 8 detenuti avvenuta il 3.10.1992, si è realizzata
non grazie alla conoscenza di falle di ordine tecnico e/o logistico interne
all’istituto penale, bensì grazie alla corruzione di due agenti di custodia, da
parte di due detenuti (non RE 1) pericolosi, di cui uno è rimasto leggermente
ferito mentre l’altro è perito nella tentata fuga. Un agente di custodia
corrotto − condannato in un procedimento penale separato − ha in
particolare permesso l’introduzione nel carcere delle armi, poi utilizzate nel
piano di fuga. Mentre l’altro secondino corrotto ha aperto le celle e i
cancelli del penitenziario, ha messo a disposizione i due autoveicoli con cui
fuggire e ha preso posto su uno di essi fingendosi preso in ostaggio, per poi
rimanere ucciso insieme ad altri due detenuti che viaggiavano con lui.
RE
1.
non ha fatto parte del gruppo dei detenuti promotori del piano di fuga ma, come
accertato dalla corte del merito, vi ha aderito nel seguito (facendosi influenzare
dalle personalità più forti di alcuni altri detenuti), assumendo comunque un
ruolo non indifferente. In particolare ha impugnato un’arma carica (ma senza
colpo in canna, circostanza questa per cui l’allora Corte di cassazione e di
revisione penale l’ha prosciolto dal reato di esposizione a pericolo della vita
altrui), con cui ha direttamente minacciato un agente di custodia (agente poi deceduto
nel 2004, e dunque non quello ancora in servizio presso il penitenziario
cantonale), per scappare dal carcere insieme agli altri.
Si
ricorda che del piano d’evasione le forze dell’ordine, a suo tempo, erano venute
a conoscenza, tant’è che si erano preparati all’esterno del carcere penale, allestendo
un posto di blocco. Giunta davanti allo stesso la vettura su cui avevano preso
posto RE 1 con altri tre detenuti e due agenti di custodia (realmente) tenuti
in ostaggio (di cui uno, come più sopra accennato, deceduto nel 2004 e l’altro
ormai al beneficio della pensione) si è fermata all’alt imposto dalla Polizia, così
che non ne è conseguito ferimento per alcuno. L’altra vettura invece, su cui
viaggiava l’altro gruppo di detenuti (tre) considerati più pericolosi (segnatamente
quelli che hanno ideato e organizzato il piano di fuga, che hanno corrotto i
due agenti di sorveglianza, e quello che ha minacciato con un’arma l’agente di
custodia attualmente ancora in servizio presso il penitenziario, oltre all’agente
di custodia corrotto che si fingeva in ostaggio) ha innescato un’improvvisa manovra
di retromarcia per sfuggire al posto di blocco. Di conseguenza le forze
dell’ordine hanno aperto il fuoco contro il veicolo in fuga, così che sono
rimasti uccisi due detenuti e l’agente di custodia corrotto.
Come
riconosce l’autorità amministrativa stessa tali accadimenti sono stati tanto
tragici, quanto unici ed eccezionali. Infatti sull’arco di quasi un quarto di
secolo, non si sono più verificati eventi di tale portata e con simili tragiche
conseguenze, a riprova del buon funzionamento delle Strutture carcerarie
cantonali e dell’ottimo e corretto lavoro prestato dal personale attivo, nel
tempo, presso tale istituto. È proprio tale unicità ed eccezionalità a tenerne
vivo il ricordo, ma − appunto − di mero ricordo si tratta.
Senza
nulla togliere alla reale drammaticità degli eventi del 1992 e al conseguente
impatto psicologico, dagli atti risulta che un unico agente di custodia, che ha
vissuto in prima persona la tentata evasione, è rimasto in servizio presso il
penitenziario cantonale. Pur ritrovandosi quotidianamente nei medesimi luoghi
teatro dei fatti di sangue, a stretto contatto con detenuti, pure del calibro
del reclamante, che presentano un rischio di fuga e/o di recidiva, con le
tensioni e le difficoltà che l’ambiente carcerario notoriamente comporta, egli
ha ammirevolmente mantenuto il proprio posto di lavoro, dimostrando così di
aver potuto e saputo superare quei tragici eventi.
In
questo lungo lasso di tempo vi sono inoltre stati svariati avvicendamenti
nell’organico nel settore della giustizia, segnatamente sia in seno alla
Direzione delle Strutture carcerarie, sia a capo della Direzione del
Dipartimento di giustizia, sia al Comando della Polizia cantonale, sia in
Consiglio di Stato e, non da ultimo, sia nel personale di custodia.
Pure
l’apertura del carcere giudiziario La Farera, accanto al carcere penale La
Stampa, ha comportato alcuni cambiamenti strutturali.
Si
rileva pertanto inconsistente, poco pertinente e non credibile l’argomentazione
sostenuta dall’autorità amministrativa, secondo cui a distanza di 24 anni vista
l’assenza di “modifiche logistiche sostanziali” e visto il problema
della “costante sovraoccupazione” la presenza di RE 1 metterebbe in
serio pericolo la sicurezza e l’ordine interno, in quanto egli “conosce
molto bene” il penitenziario La Stampa a seguito del tentativo di fuga
risalente al 1992.
L’autorità
amministrativa non ha né ventilato né fatto emergere circostanze tali, da
rendere concreto un pericolo in questo senso, come ad esempio l’eventuale
presenza nelle strutture carcerarie cantonali di altri detenuti, con cui RE 1 è
entrato in passato o potrebbe prevedibilmente entrare in contatto o in conflitto,
in modo tale da originare possibili disordini interni. Nemmeno ha messo in luce
esternazioni e/o agiti di rancore e/o di vendetta da parte del reclamante o di
altri detenuti o (eventualmente) di agenti di custodia, atti a suscitare possibili
focolai che potrebbero degenerare in atti di violenza nei confronti del
personale del penitenziario e/o della popolazione carceraria. Nemmeno infine ha
evidenziato aspetti personali o comportamentali di RE 1, emersi durante
quest’ultima carcerazione, per cui è richiesto nei suoi confronti l’impiego di
misure di contenimento più specifiche onde arginare concreti pericoli per l’incolumità
di terze persone, qualora poste in contatto con il reclamante.
Si
ricorda che l’evasione solo nella misura in cui assurge ad ammutinamento di
detenuti con l’impiego della violenza, delle minacce o della forza nei
confronti di terzi, costituisce un reato grave di rilevanza penale. Altrimenti
la fuga del detenuto in quanto tale è punita a livello di mera sanzione
disciplinare (art. 83 cpv. 1 lit. a RSC).
Tutti
i detenuti se si trovano collocati nella sezione chiusa di un penitenziario, è
perché, conformemente all’art. 76 cpv. 2 CP, presentano un rischio di fuga e/o
di recidiva.
Al
proposito si evidenzia che la valutazione circa il pericolo di fuga e di
recidiva del reclamante, operata recentemente da questa Corte in altro
procedimento volto ad avallare o meno la decisione di collocamento in sezione
chiusa di RE 1 emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. CRP
60.2016
), è stata effettuata sulla base di criteri giuridici e
giurisprudenziali applicati indistintamente a tutti i condannati chiamati ad
espiare una pena detentiva (segnatamente condizioni di vita, legami familiari,
situazione professionale e finanziaria, relazioni con l’estero risp. assenza di
legami con il nostro paese, precedenti penali). Non sgorga quindi dal fatto che
il reclamante è stato condannato, fra l’altro, per il reato di ammutinamento di
detenuti qualificato.
Come
per la prognosi nella procedura di liberazione condizionale, la natura del
reato per cui il detenuto si trova in carcere di per sé non è determinante per
la prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato
compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla
personalità dell’autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124
IV 193 consid. 3).
Riconoscendo
senz’altro lo stress, le tensioni e la necessaria padronanza di sé che la
funzione di agente di custodia comporta, alla luce di tutto quanto sopra,
l’autorità non ha sufficientemente concretizzato un maggior pericolo o un maggior
disagio a cui il personale delle strutture carcerarie cantonali sarebbe maggiormente
esposto con la presenza del reclamante, rispetto al personale di custodia di __________,
dove quest’ultimo è attualmente detenuto. Non si vede né per quale ragione né in
quale modo, il personale del penitenziario di __________ sarebbe maggiormente
in grado di arginare il pericolo di fuga e di recidiva presente nel reclamante − pericoli
presenti in tutti i detenuti collocati in sezione chiusa −, stante
che tale struttura al pari di quella ticinese non è ritenuta un carcere ad alta
sicurezza, né si è appalesato in concreto un bisogno in tal senso.
4.
Per tutto quanto esposto sopra, e da quanto in atti,
il trasferimento del reclamante presso il penitenziario di __________ ordinato
dalla Direzione delle Strutture carcerarie cantonali e confermato nella
decisione 30.12.2016 della Divisione della giustizia, si rileva infondato e non
sostanziato da concreti e sufficienti motivi di sicurezza e di ordine interno
come richiesto dagli art. 28 cpv. 1 REPM e 86 lit. b cifra 4 RSC. In queste
condizioni, ovvero in assenza di interessi pubblici, merita anche tutela
l’argomento sollevato dal reclamante circa la vicinanza alla famiglia.
La decisione qui impugnata ha da essere annullata, con
accoglimento del gravame.
Fa
stato la decisione 2.06.2016 di collocamento iniziale emanata dal giudice dei
provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP,
76, 84, 372 CP, 80 LTF, l’OCP-CPM, la LEPM, il REPM, il RSC, ed ogni altra disposizione
applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è accolto.
§. Di
conseguenza la decisione 30.12.2016 della Divisione della giustizia è annullata.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera