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Decisione

60.2017.65

Reclamo contro la decisione della Divisione della giustizia che ha confermato divieto della Direzione SCC di tenere il proprio dossier/verbali in cella. Diritto di essere sentito: non atteso duplica p

14 settembre 2017Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

a. RE

1 è stato fermato e quindi posto in detenzione preventiva dal 15.12.2014.

In

accoglimento della di lui richiesta, egli è stato autorizzato dal procuratore

pubblico a scontare anticipatamente la pena ex art. 236 CPP presso il carcere

penale La Stampa a far tempo dal 23.05.2015.

b. Con

decisione 21.09.2016 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1

colpevole di violenza carnale, ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento

o inette a resistere, lesioni semplici, ripetuta coazione e abbandono in danno

di pazienti degenti in varie case per anziani risp. assistiti da strutture per

l’assistenza e la cura a domicilio, per le quali lavorava in qualità di infermiere.

Lo ha quindi condannato alla pena detentiva di 5 anni, dedotto il carcere preventivo

sofferto (inc. TPC __________).

Contro

tale giudizio egli ha interposto appello davanti alla Corte di appello e di

revisione penale, che in parziale accoglimento dello stesso, in data 21.07.2017

lo ha prosciolto da diversi reati e lo ha quindi condannato alla pena detentiva

di 4 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, per titolo di

coazione sessuale.

c. Con

decisione 25.11.2016 la Direzione delle strutture carcerarie cantonali ha respinto

la richiesta di RE 1, volta “a tenere il suo dossier in cella o perlomeno di

permettergli, sotto la propria responsabilità, di poter portare in cella la

sera i propri verbali, per poi restituirli al mattino” (e-mail 24.11.2016

dell’avv. RA 1, doc. B, allegato al doc. 2, inc. DG __________).

La

Direzione ha ritenuto che ciò contrasterebbe con una prassi consolidata, secondo

cui gli atti (il classeur) vengono custoditi dal personale di custodia e possono

essere consultati dal detenuto nei locali appositi per tutto il tempo ritenuto

necessario, oltre ad avere la possibilità – in caso di bisogno – di prendere eventuali appunti.

Inoltre

la facoltà di portare in cella i verbali non consentirebbe di stabilire con certezza

che il materiale, sebbene sia sotto la responsabilità del detenuto, venga restituito

nella sua integralità.

A

mente della Direzione la suddetta prassi sarebbe altresì rispettosa della garanzia

di cui all’art. 98 cifra 2 delle Raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli

Stati membri sulle Regole penitenziarie europee [secondo cui gli imputati accusati

di un reato devono disporre di tutte le agevolazioni per preparare la propria

difesa ed incontrare il proprio avvocato].

La

prassi in questione, pure non lederebbe il diritto costituzionale alla consultazione

degli atti, in quanto sarebbe giustificata da motivi “riconducibili al buon

andamento del penitenziario, alla sicurezza di terzi o all’interesse stesso del

detenuto” (decisione 25.11.2016 della Direzione delle Strutture carcerarie

cantonali, p. 1, doc. 1, inc. DG __________), così come da “motivi di sicurezza

e organizzazione interna, nonché per una questione di equità di trattamento nei

confronti del resto della popolazione carceraria“ (decisione 25.11.2016

della Direzione delle strutture carcerarie cantonali, p. 2, doc. 2, inc. DG __________).

d. Il

2.12.2016 RE 1, per il tramite del proprio patrocinatore, si è aggravato

avverso la decisione 25.11.2016 della Direzione delle strutture carcerarie cantonali

davanti alla Divisione della giustizia, chiedendo, in via cautelare, la

concessione dell’effetto sospensivo, e nel merito: in via principale,

l’accoglimento del gravame e il permesso di tenere in cella il proprio dossier

penale; in via subordinata, il permesso di portare in cella la sera, dopo il lavoro,

la parte di dossier penale a lui necessaria, per riconsegnarla al mattino; in

via ancora più subordinata, che il dossier penale, ad ogni consultazione da

parte del detenuto, venga sigillato, e che gli venga concesso di visionare il

dossier, in modo continuato, anche per otto ore, in un locale tranquillo ed in

orari in cui non lavora, al fine di evitargli di dover scegliere tra lavoro e

l’esercizio effettivo dei suoi diritti di difesa.

e. In data 22.12.2016 la Divisione della giustizia ha respinto

la concessione del postulato effetto sospensivo al reclamo 2.12.2016 (di cui la

Direzione delle strutture carcerarie cantonali chiedeva la reiezione in quanto

lo riteneva privo di senso trattandosi di decisioni negative).

La

Divisione ha rilevato che il conferimento della provvisoria esecutività alle decisioni

dell’autorità amministrativa è una misura eccezionale, volta ad evitare che

interessi preponderanti vengano pregiudicati durante la procedura

d’impugnazione, e che la stessa deve scaturire da un’attenta ponderazione degli

interessi contrapposti ed essere sorretta da motivi convincenti.

Ha

altresì confermato che “in caso di decisioni negative che respingono

richieste volte alla costituzione o alla modificazione di diritti od obblighi,

l’effetto sospensivo insito nel reclamo è logicamente privo d’efficacia”

(decisione 22.12.2016, p. 2, doc. 5, inc. DG __________).

f. Con

decisione 8.02.2017 la Divisione della giustizia ha respinto il reclamo

2.12.2016 di RE 1, ed ha confermato la decisione 25.11.2016 della Direzione delle

strutture carcerarie cantonali.

In

particolare, l’Autorità amministrativa, riassunti brevemente i fatti e le

argomentazioni sollevate dalle parti, ha in primo luogo giustificato il rifiuto

ad assumere la prova offerta dal reclamante – segnatamente di sentire il capo servizio del carcere

e il vicedirettore – alla facoltà concessa all’autorità amministrativa di poter

procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove, nell’ambito del principio

inquisitorio applicabile nella procedura amministrativa cantonale. Facoltà, che

permette all’autorità di rifiutare l’assunzione dei mezzi probatori ritenuti

palesemente superflui. Ciò che sarebbe stato il caso per i richiesti interrogatori,

in quanto di fatto gli atti componenti l’incarto sarebbero stati a suo avviso

sufficienti ai fini del proprio giudizio.

In

secondo luogo, l’autorità amministrativa ha precisato come il reclamante ha

chiesto la possibilità di visionare e conservare direttamente in cella il

proprio incarto penale (segnatamente dei verbali), e non la corrispondenza e/o

gli scritti tra difensore e cliente, per cui ha negato che il rifiuto in tal

senso costituisca una violazione del segreto professionale e della libertà

personale, stante comunque che la Corte europea dei diritti dell’uomo e il

Tribunale federale ammettono la possibilità di un certo controllo della

corrispondenza dei detenuti.

Facendo

riferimento alla dottrina e alla giurisprudenza relativa al diritto di essere

sentito e al divieto di diniego di giustizia formale, l’autorità amministrativa

ha concluso che nel caso concreto la limitazione dell’accesso agli atti

dell’interessato in una zona definita nello spazio e nel tempo (atto a mettere

quest’ultimo in condizione di comunque poter visionare il suo incarto e

preparare efficientemente la sua difesa) non costituisce una violazione

dell’art. 29 cpv. 2 Cost, in quanto dall’esercizio della facoltà di esaminare

gli atti potrebbe derivare il rischio di successivi comportamenti di rilevanza

penale.

La

limitazione della facoltà di esaminare gli atti è pertanto, a suo avviso, in concreto

lecita e non lesiva delle garanzie costituzionali, in quanto giustificata da un

interesse pubblico (sicurezza interna) e rispettosa del principio di

proporzionalità. Tale facoltà non verrebbe nemmeno svuotata del suo contenuto,

vista la possibilità di consultare il proprio dossier penale in un’apposita

saletta.

Infine

l’autorità amministrativa ha osservato di non essere entrata nel merito della

ventilata disparità di trattamento tra detenuti non essendo stata comprovata

dal reclamante e ritenendola, comunque, irrilevante nella procedura in

questione.

g. Il

patrocinatore del qui reclamante, appreso dalla lettura della decisione

8.02.2017 dell’esistenza della duplica 26.01.2017 della Direzione delle strutture

carcerarie, con scritto 17.02.2017 ha richiesto alla Divisione della giustizia

una copia di tale allegato, segnalando la propria intenzione di inoltrare

gravame “trattandosi di una questione di principio” (doc. 11, inc. DG __________).

L’allegato

di duplica 26.01.2017 è quindi stato inviato, lo stesso giorno, per e-mail

dalla Divisione della giustizia al legale del qui reclamante (doc. 12, inc. DG __________).

h. Con

esposto 27/28.02.2017 RE 1 impugna la decisione 8.02.2017 della Divisione della

giustizia, postulando, in accoglimento del proprio gravame:

in via principale, l’annullamento della decisione

impugnata “per violazione del diritto di essere sentito e la Divisione di

Giustizia, dopo avere permesso di prendere posizione sulla duplica, è tenuta ad

assumere le prove richieste dal Reclamante ed eventuali altre prove necessarie

per chiarire la fattispecie”;

in

via subordinata “di primo grado”, la concessione al reclamante “di

tenere in cella il proprio dossier penale”;

in

via subordinata “di secondo grado”, la concessione al reclamante “di

portare in cella la sera, dopo il lavoro, la parte del dossier penale a lui

necessaria, per riconsegnarla al mattino”;

in

via subordinata “di terzo grado”, il sigillo del dossier penale dopo

ogni consultazione da parte del reclamante e il permesso “di visionare il

dossier in modo continuato, anche per otto ore, in un locale tranquillo ed in

orari in cui non lavora, alfine di evitargli di dover scegliere tra lavoro e

l’esercizio effettivo dei suoi diritti di difesa” (reclamo 27/28.02.2017,

p. 9).

Parimenti postula l’esonero dal pagamento delle spese di giustizia e il

beneficio del gratuito patrocinio.

Il

reclamante censura in primo luogo la violazione del diritto di essere sentito,

in quanto la Divisione della giustizia avrebbe omesso di notificargli – prima che la

stessa rendesse la decisione 8.02.2017 – l’allegato 26.01.2017 di duplica della Direzione delle

Strutture carcerarie cantonali, ciò che renderebbe nulla la decisione qui

impugnata.

Il

proprio diritto di essere sentito sarebbe altresì stato violato dalla Divisione

della giustizia, avendo quest’ultima rifiutato l’assunzione delle prove richieste,

segnatamente l’audizione testimoniale del capo servizio del carcere, del

vicedirettore, come pure di Pierangelo Casarotti (ex detenuto e coautore del

sito www.giustizialismo.ch).

Il

diritto in questione sarebbe inoltre stato violato dalla Divisione della

giustizia perché non avrebbe preso posizione sulle richieste subordinate del

reclamante.

In

secondo luogo il reclamante contesta che la prassi di non permettere di tenere

i dossiers penali in cella, asserita dalla Direzione delle strutture

carcerarie, venga applicata indistintamente a tutti i detenuti.

Il

reclamante censura inoltre l’assenza di una base legale e la violazione del

principio della proporzionalità della limitazione imposta dalla Direzione del

carcere. La modalità di consultazione del dossier penale concessa al reclamante

sarebbe inoltre molto problematica, sia per gli orari “molto limitati”, vista

l’occupazione delle salette, e sia perché non permetterebbe una lettura tranquilla

per il vociare al di fuori delle salette.

Contesta

un (eventuale) rischio di pressioni da parte di coimputati e/o di violazione

della “privacy” del reclamante, asserito dalla Direzione qualora egli tenesse

nella sua cella il proprio dossier penale, non essendoci in concreto coimputati

ed essendo la propria privacy meglio protetta se il dossier penale e la

corrispondenza avvocato-imputato fosse tenuta nella sua cella. Infatti per

l’art. 12 cpv. 8 RSC la persona incarcerata è responsabile di quanto è in suo

possesso.

Sostiene

come il “materiale in questione” sia coperto dal segreto professionale

dell’avvocato e non essendo tale documentazione posta sotto sigillo “quando

viene tenuta nel locale delle guardie”, non vi sarebbe “nessuna

garanzia, né per lo scrivente legale, né per l’imputato, che un terzo, non

autorizzato, vada a consultare quei dossier, senza averne diritto” (reclamo

27/28.02.2017, p. 5).

Precisa

che “nel concetto di corrispondenza tra avvocato e cliente, rientrano anche

i verbali spediti e consegnati da un legale ad un imputato”, per cui pure

tale documentazione sarebbe coperta dal segreto professionale dell’avvocato.

Evidenzia

quindi che per l’art. 264 cpv. 1 lit. a CPP (applicabile in virtù del rinvio

previsto dall’art. 52 cpv. 2 RSC) i documenti inerenti i contatti dell’imputato

con il difensore non potrebbero essere sequestrati, indipendentemente dal luogo

in cui si trovano e indipendentemente dal momento in cui sono stati allestiti.

Censura,

infine, la violazione dell’art. 8 CEDU, in quanto la limitazione imposta dalla

Direzione delle strutture carcerarie (divieto di tenere in cella il proprio dossier

penale e obbligo di consegna ai custodi) violerebbe il diritto di ognuno al rispetto

della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria

corrispondenza.

Evidenzia

dipoi come anche il patrocinatore sia obbligato a consegnare i documenti e i

verbali ai custodi, al fine di permettere al proprio rappresentato di “studiare

il proprio dossier, se non si vuole andare continuamente in carcere, portando

con se ogni volta i verbali, con conseguente aumento dei costi legali”

(reclamo 27/28.02.2017, p. 7).

Rileva

per finire come al reclamante sia stata negata anche la possibilità di tenere

in cella la sentenza di condanna di primo grado.

i. Con

osservazioni 15/16.03.2017 la Divisione della giustizia postula la reiezione

del gravame.

Sostiene

che con la mancata notifica della duplica del 26.01.2017 prima della decisione

dell’8.02.2017 non sarebbe stato violato il diritto di essere sentito del

reclamante, non avendo tale allegato portato alcun elemento nuovo ed essendosi

limitata la Direzione delle strutture carcerarie a ribadire nello stesso quanto

già espresso in sede di osservazioni. Pertanto in sede di replica il reclamante

avrebbe avuto la possibilità di far valere ampiamente le proprie

argomentazioni. Di fatto egli, nella procedura di reclamo davanti a questa

Corte, non avrebbe sollevato alcuna contestazione in merito al contenuto della

duplica. Inoltre trattandosi della conclusione dello scambio degli allegati

scritti, anche in caso di intimazione della duplica prima della decisione

8.02.2017, l’autorità amministrativa non avrebbe assegnato al reclamante un

ulteriore termine per prendere posizione sulla stessa. Pertanto l’annullamento

della decisione impugnata sulla base di questa censura costituirebbe un eccesso

di formalismo.

Asserisce

che in virtù dell’apprezzamento anticipato delle prove, l’offerta di mezzi

probatori del reclamante è stata ritenuta da tale autorità ininfluente sul

proprio giudizio, avendo, a proprio parere, già esperito una sufficiente

istruttoria al fine di potersi determinare con cognizione di causa sulla

vertenza. Vertenza che tratterebbe unicamente la questione del diritto di poter

custodire o meno verbali in cella.

Contesta

altresì di aver, con la decisione impugnata, violato il diritto alla parità ed

equità di trattamento, come pure il diritto di consultare gli atti e ribadisce

come la stessa sia pienamente giustificata da motivi di sicurezza e ordine interno.

Contesta

che la limitazione posta dalla Direzione delle strutture carcerarie alla

consultazione degli atti costituisca un sequestro ai sensi dell’art. 264 cpv. 1

lit. a CPP.

Infine

postula la reiezione della richiesta di assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio del reclamante, stante l’assenza di probabilità di successo della presente

procedura e l’assenza di argomenti prettamente giuridici che impongono la

presenza di un legale.

l. Con

osservazioni 16/17.03.2017 la Direzione delle strutture carcerarie conferma le

proprie argomentazioni espresse nella propria decisione e nella procedura di

reclamo davanti alla Divisione della giustizia, come pure le argomentazioni

espresse da quest’ultima nella decisione qui impugnata.

Elenca

nel seguito una serie di motivi di ordine interno alla base delle limitazioni poste

al libero accesso degli atti concernenti il reclamante e sostiene come tale

diritto non venga in alcun modo violato, stante l’ampio tempo lasciato a disposizione

per detta consultazione e la professionalità e il riserbo garantiti dal personale

di custodia.

m. Con

scritto 27/28.03.2017 il reclamante, in replica, conferma le argomentazioni e

conclusioni espresse nel proprio gravame.

In

particolare conferma la violazione del proprio diritto di essere sentito sia con

la mancata intimazione della duplica nella procedura di reclamo davanti alla

Divisione di giustizia; e sia per l’assenza di base legale e proporzionalità della

limitazione a tale diritto, che pure lederebbe il segreto professionale

avvocato-cliente tutelato dall’art. 8 CEDU. Limitazione inoltre che non sarebbe

idonea a perseguire lo scopo prefissato.

Lamenta

una disparità di trattamento tra i detenuti circa la facoltà di tenere il proprio

dossier in cella.

Rileva

il tempo limitato a disposizione per la consultazione della documentazione e

censura la mancanza di tranquillità e riservatezza.

n. La

Direzione delle strutture carcerarie, in duplica, riconferma tutte le proprie

considerazioni espresse in precedenza, così come le motivazioni alla base della

decisione impugnata.

Evidenzia

l’esistenza di un diverso regime per il carcere penale La Stampa (dove è

collocato il reclamante) e per la sezione aperta dello Stampino (presso cui era

collocato l’ex detenuto consultato dal patrocinatore del reclamante in merito

alla prassi esistente in carcere), in quanto perseguono diversi obiettivi. In

particolare presso lo Stampino il regime di carcerazione sarebbe più allentato

rispetto a quello presso La Stampa, visto che il carcere aperto persegue

principalmente lo scopo di preparare il detenuto al reinserimento sociale. È in

tale contesto che al detenuto è concesso, fra l’altro, di detenere in camera

tutta la documentazione che lo concerne. Contesta quindi la censura di una disparità

di trattamento sollevata dal reclamante.

Pone

in risalto che il reclamante, collocato presso il carcere penale La Stampa, ha

la possibilità di consultare il proprio dossier per 1 ora e 30 minuti nei

giorni feriali tra il lunedì e il venerdì, e per 6 ore il sabato e la domenica,

per un totale di 19 ore e 30 minuti alla settimana.

Pone

nuovamente in risalto la professionalità e affidabilità del personale di custodia

nell’adempimento della sua missione, pure consapevole dell’ “imprescindibile

osservanza del segreto professionale e d’ufficio”.

o. La

Divisione della giustizia dal canto suo, con duplica 3/4.04.2017, postula la

reiezione del gravame e la conferma integrale della propria decisione, qui impugnata,

nonché delle proprie osservazioni 15.03.2017.

Rileva

che il reclamante già in sede di replica avrebbe potuto richiedere l’audizione

del teste, e non solo dopo la notifica (omessa) della duplica 26.01.2017 della

Direzione delle strutture carcerarie.

Evidenzia

che l’art. 6 par. 3 lit. c CEDU, citato dal reclamante, regolerebbe unicamente

il diritto di beneficiare dell’assistenza di un patrocinatore non invece la

problematica dell’accesso agli atti.

Assevera

che l’art. 74 CP, che conterrebbe i principi centrali dell’esecuzione delle

pene detentive e delle misure privative della libertà, costituisce una valida base

legale, così che le censure del reclamante circa l’adozione di una legge cantonale

e la delega di competenze, cadrebbero nel vuoto.

Ribadisce

infine come il divieto di custodire i propri verbali in cella “allo scopo di

evitare la creazione di disordini interni e alfine di garantire l’ordine e la

sicurezza interna dell’istituto carcerario” costituisca una restrizione ad

un diritto fondamentale proporzionale e giustificata da un interesse pubblico.

Conferma

la reiezione del beneficio dell’assistenza giudiziaria.

Considerandi

1.

1.1.

Il

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP,

RS 312.0), all’art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la facoltà di designare le

autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire

la relativa procedura.

Il Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge

sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (RL 4.2.1.1., nel

seguito citata LEPM) − in vigore dall’1.01.2011 − e, in

applicazione di quest’ultima, il Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle

misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL 4.2.1.1.1., nel seguito citato REPM),

in vigore dal 9.03.2007, con successive modifiche.

Sulla

base di tali regolamentazioni è inoltre stato adottato il 15.12.2010 il Regolamento

delle strutture carcerarie del Cantone Ticino (RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC),

in vigore dall’1.01.2011.

La

Divisione della giustizia e la Direzione delle strutture carcerarie – quest’ultima subordinata

alla prima (art. 6 RSC) – sono fra le autorità competenti per l’esecuzione

delle pene e delle misure (art. 3 cpv. 1 REPM).

In

particolare per l’art. 7 REPM la Direzione delle strutture carcerarie fa

eseguire la detenzione preventiva e le pene privative di libertà, come pure le

misure che debbono essere scontate nel Penitenziario cantonale (cpv. 1) ed

esercita inoltre le competenze che le sono attribuite dal REPM e dal RSC (cpv.

2).

Contro

l’operato della Direzione delle strutture carcerarie la persona incarcerata può

interporre reclamo davanti alla Divisione della giustizia nel termine di 5 giorni

(art. 57 REPM e art. 81 cpv. 2 RSC). Il reclamo non ha effetto sospensivo (art.

57.

cpv. 2 REPM).

Le

decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure, che non rientrano

fra quelle rese dal giudice dei provvedimenti coercitivi nei casi previsti

dall’art. 12 cpv. 1 LEPM, per l’art. 12 cpv. 2 LEPM sono direttamente

impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni; si

applica per analogia la procedura prevista negli articoli 379 e segg. CPP.

Sono

comprese nelle suddette decisioni quelle che concernono la facoltà del detenuto

di disporre della documentazione che lo riguarda, in quanto viene toccato, in

relazione al proprio incarto penale, un suo diritto fondamentale (il diritto di

essere sentito), i cui limiti in generale vengono ripresi dall’art. 74 CP,

rispettivamente, in attinenza alla sua corrispondenza, le sue relazioni con il

mondo esterno regolati dall’art. 84 CP.

Ciò

è conforme al doppio grado di giurisdizione imposto dal Tribunale federale

sulla base della Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110) – nel tenore in

vigore dall’1.01.2011 –, secondo cui il ricorso in materia penale, aperto

contro le decisioni concernenti l’esecuzione di pene e misure (art. 78 cpv. 2

lit. b LTF) – comprese quelle rese in prima istanza da un’autorità amministrativa

(Commentaire del la LTF –, P. FERRARI, art. 78 LTF n. 33 segg., 2a. ed., 2014;

Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire – Y. DONZALLAZ, art. 78 LTF n. 2489 seg.) –, è possibile

solo contro le decisioni emanate da un tribunale superiore (art. 80 cpv. 2 LTF).

Da qui la competenza della Corte dei reclami penali a dirimere le vertenze in materia

di esecuzione delle pene e delle misure, quale tribunale superiore cantonale di

ultima istanza, stante che né la Divisione della giustizia né il giudice

dell’applicazione della pena (in Ticino, il giudice dei provvedimenti

coercitivi) adempiono tale requisito (sentenza TF dell’8.10.2013,6B_581/2013,

consid. 2.3.), riservati i casi previsti dall’art. 80 cpv. 2 seconda frase LTF.

Di

fatto, visto che con la modifica della parte generale del CP, in vigore dall’1.01.2007,

il legislatore ha voluto migliorare la posizione dei detenuti, e che anche la

più recente interpretazione dei diritti fondamentali va in tal senso (“das

neue Grundrechtsverständnis dahingehend auszulegen ist”), i principi

generali dell’esecuzione posti dall’art. 74 CP, come pure l’obiettivo generale

e i principi specifici dell’esecuzione dell’art. 75 CP, così come le ulteriori

norme federali sull’esecuzione delle pene e delle misure, nell’ambito di una

procedura ricorsuale, possono essere direttamente invocate dalla persona

interessata (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 74 CP n. 8).

1.2

Con

il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e

l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma

scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i

punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La prevalenza dei principi della verità materiale e

della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame,

di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte

dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario

CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;6B_776/2013 del 22.07.2014

consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

1.3

Il gravame, inoltrato il 27/28.02.2017, contro la decisione 8.02.2017 della

Divisione della giustizia, notificata il 15.02.2017, è tempestivo.

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE

1, quale detenuto in anticipata

esecuzione di pena ex art. 236 CPP sottoposto al regime ordinario, e destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente,

personalmente e attualmente nei suoi diritti, è legittimato a reclamare giusta

l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento

o alla modifica del giudizio.

In

particolare, malgrado le decisioni nel frattempo rese dalla Corte di prime cure

e dalla Corte di appello e di revisione penale, la lesione espletata dalla

decisione qui impugnata nei confronti del reclamante mantiene la sua attualità,

nella misura in cui la di lui condanna non è passata in giudicato e ad egli

permane la facoltà di sottoporre quest’ultima al vaglio di ulteriori istanze

superiori.

2.

2.1.

Il

reclamante lamenta la violazione del diritto di essere sentito, da un lato, per

avere la Divisione della giustizia omesso di notificargli la duplica 26.01.2017

della Direzione delle strutture carcerarie e, dall’altro lato, per avere essa

rifiutato l’assunzione delle prove richieste. Già per questo la decisione

8.02.2017

qui impugnata sarebbe nulla.

L’autorità

amministrativa, in sintesi, contesta tali censure: da un lato costituirebbe un

formalismo eccessivo annullare la sua decisione per la suddetta omissione,

posto che la duplica in questione oltre a non aver sollevato alcun nuovo argomento,

qualora fosse stata intimata, non avrebbe permesso al reclamante di aggiungere nuove

censure (come infatti sarebbe accaduto). In ogni caso tale inavvertenza sarebbe

stata sanata dalla presente procedura ricorsuale. Per quanto attiene

all’offerta di prove, le stesse sarebbero state ritenute ininfluenti per il giudizio,

sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove e avendo l’autorità, a

proprio giudizio, già eseguito una sufficiente istruttoria al fine di determinarsi

con cognizione di causa.

2.2

2.2.1

Il

diritto di essere sentito – sancito in generale dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e, in

ambito penale, dagli art. 32 cpv. 2 Cost., 3 cpv. 2 lit. c in fine CPP e 107

CPP, mentre che, nella procedura amministrativa, dagli art. 26-35 PA, 34 segg.

LPamm – rappresenta un aspetto della garanzia fondamentale dell’equo processo

ai sensi degli art. 29 Cost. e 6 CEDU (decisione TF 6B_93/2014 del 21.08.2014

consid. 3.1.1.). Esso ha una doppia funzione: da un lato serve ad istruire la

vertenza e, dall’altro lato, permette alle parti di partecipare all’emanazione

delle decisioni che ledono la loro situazione giuridica (G. PIQUEREZ, Traité de

procédure pénale suisse, 2a. ed., 2006, p. 105 n. 126).

Il

diritto di essere sentito comprende, fra l’altro, il diritto per la persona

interessata di prendere conoscenza dell’incarto, di esprimersi in merito agli

elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di

produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue

offerte di prove pertinenti, di partecipare all’amministrazione delle prove

essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è

proprio ad influenzare la decisione da emanare (TAF C-2866/2015 del 2.05.2016

consid. 3.1.1.; TPF BB.2014.132 del 9.12.2014 consid. 2.2.1.).

Il

diritto di essere sentito costituisce una garanzia di natura formale, la cui

violazione comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata

indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame. Nondimeno, secondo la

giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave di tale diritto può considerarsi

sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi

davanti ad un’istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e

sul diritto. Tuttavia, ciò dovrebbe rimanere l’eccezione (sentenza TF

6B_1251/2016 del 19.07.2017 consid. 3.1.; sentenza TPF BB.2014.132 del

9.12.2014

consid. 2.2.1.).

Per

giurisprudenza federale – posto che la violazione del diritto di essere sentito

è di principio sanabile – l’annullabilità della decisione è la regola mentre

che la nullità costituisce l’eccezione, che viene ammessa soltanto nel caso di

una violazione delle regole essenziali di procedura, in quanto ritenuta un

grave vizio di procedura al pari dell’incompetenza qualificata, funzionale o materiale,

dell’autorità che ha reso la decisione (sentenza TAF A-5228/2016 del 25.04.2017

consid. 3.2.2. e 3.2.3.).

Anche

di fronte ad una violazione grave del diritto di essere sentito, si può prescindere

dal rinviare la causa all’istanza precedente, per economia processuale, laddove

si tratterebbe di un atto puramente formalistico (“formalistischer Leerlauf”),

che ritarderebbe inutilmente il giudizio definitivo della vertenza, risultato

questo incompatibile con l’interesse della parte ad ottenere una rapida conclusione

della vertenza (sentenza TPF BB.2017.87 del 28.06.2017 consid. 3.3.1.; DTF 133

I 201 consid. 2.2.; 132 V 387 consid. 5.1.). In ogni caso, non viene ammesso

che l’autorità, mediante la violazione del diritto di essere sentito, giunge ad

un risultato che non avrebbe mai ottenuto se avesse proceduto correttamente (sentenza

TAF A-5228/2016 del 25.04.2017 consid. 3.2.3.).

2.2.2

Nel

caso concreto la Divisione della giustizia, avendo reso la propria decisione

prima di intimare al reclamante la duplica della Direzione delle strutture

carcerarie, ha formalmente leso il di lui diritto di essere sentito.

Ciò

tuttavia non costituisce una violazione di una norma procedurale essenziale,

talmente grave da rendere nulla la decisione presa in esito a tale iter

viziato.

Può

(semmai) entrare in linea di conto l’annullamento della decisione viziata con

rinvio degli atti all’autorità giudicante per nuovo giudizio.

Ora,

nella duplica 26.01.2017, la Direzione delle strutture carcerarie si è limitata

a confermare le argomentazioni sollevate in precedenza. In modo particolare, essa

si è espressa nei seguenti termini:

“(…)

Nel merito:

Dal

momento che nella replica del patrocinatore non emergono elementi che già non

siano stati espressi nel reclamo, se non una disposizione che pertiene il carcere

giudiziario e non quello penale (dove è collocato il detenuto), e una frase ripetuta

due volte che mette in dubbio la buona fede della direzione in quanto la si

taccia di mentire scientemente, ci si astiene dal duplicare in quanto si

ripeterebbero i concetti già espressi nelle osservazioni, alle quali si rimanda

l’autorità giudicante.

Dispositivo

Per questi motivi:

·

si conferma la richiesta di

respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata”.

Non

sollevando l’autorità amministrativa in tale allegato nuove censure o argomenti,

rilevanti per il giudizio, e non essendo stato, il contenuto dello stesso, direttamente

posto a fondamento della decisione qui impugnata, con la mancata intimazione

della duplica il reclamante non è stato precluso dall’esprimersi compiutamente

sulla causa a tutela dei suoi interessi, prima che venisse resa la decisione a

lui sfavorevole.

Non si vede quindi, da quale (nuova) particolare precisazione contenuta

nell’allegato in questione, il reclamante avrebbe – come da lui

sostenuto – potuto richiedere l’assunzione dell’audizione dell’ex detenuto __________,

allo scopo di dimostrare l’infondatezza della prassi vantata dalla Direzione (secondo

cui un detenuto non potrebbe tenere il proprio incarto penale in cella).

Tale

offerta di prove in realtà gli era possibile già in precedenza. In effetti

l’e-mail con cui il suo patrocinatore ha contattato il citato ex detenuto

tramite il sito __________ risale al 14.01.2017 (dunque precedentemente non

solo alla duplica del 26.01.2017 ma anche alla propria replica del 16.01.2017),

e la successiva risposta è del 19.01.2017.

D’altronde

nella replica 16.01.2017 lo stesso rappresentante legale del reclamante, a

dimostrazione dell’inesistenza di una prassi che vieterebbe ai detenuti di

tenere in cella il “proprio dossier” ha chiesto “l’audizione testimoniale

del capo servizio del carcere __________, nonché del vicedirettore del carcere __________,

riservandosi la facoltà di richiedere poi l’audizione di alcuni detenuti od ex

detenuti, i quali erano e/o sono tuttora in carcere” (replica 16.01.2017,

p. 3, all. 7, inc. DG __________).

Pertanto

l’annullamento della decisione impugnata sulla base della mancata intimazione

della duplica – poi comunque avvenuta in data 17.02.2017 (cfr. e-mail

17.02.2017 della Divisione della giustizia, all. 12, inc. DG __________),

risulterebbe senz’altro, in concreto, un atto puramente formalistico, contrario

al principio di economia processuale e all’interesse della parte ad avere una

rapida decisione. Decisione questa che non muterebbe, comunque, nel suo risultato.

Di

conseguenza, la censura del reclamante, su questo punto, cade nel vuoto.

2.3.

2.3.1.

Il diritto di essere sentito non impedisce all’autorità cantonale di

procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare

ad assumerle, se è convinta che non possono condurla a modificare la sua

opinione (sentenze TF 6B_53/2017 del 2.05.2017 consid. 1.3.;2C_59/2013

dell’11.08.2014 consid. 2.2.; sentenze TAF F-3127/2016 dell’8.05.2017 consid.

3.1. e A-2637/2016 del 7.04.2017 consid. 1.5.). Il rifiuto di istruire delle

prove viola il diritto di essere sentito delle parti, soltanto quando

l’apprezzamento anticipato della pertinenza del mezzo di prova offerto, operato

dal giudice, è viziato d’arbitrio (sentenze TF 6B_476/2016 del 23.02.2017

consid. 2.1. e 6B_335/2016 del 24.01.2017 consid. 1.1.).

2.3.2.

Ora,

nel caso che qui ci occupa, la questione della limitazione del diritto di

essere sentito del reclamante, e segnatamente del suo diritto ad accedere agli

atti, ha da essere valutata sulla base dell’ordinamento giuridico applicabile e

dalla ponderazione dei contrapposti interessi in gioco in concreto, al di fuori

di un raffronto con la situazione particolare delle altre persone incarcerate.

Pertanto,

la Divisione della giustizia, non ritenendo pertinenti le audizioni testimoniali

richieste dal reclamante ai fini del proprio giudizio, non è andata oltre il

proprio margine di apprezzamento anticipato delle prove.

La

censura del reclamante non può quindi trovare accoglimento.

3. Nel

merito, si osserva preliminarmente la

difficoltà nella presente procedura di circoscrivere l’esatto oggetto della

vertenza, posto che la decisione 25.11.2016 della Direzione delle strutture

carcerarie così come la decisione qui impugnata della Divisione della giustizia

negano allo stesso la facoltà di tenere in cella i “propri verbali” – senza tuttavia

precisarne il numero, il contenuto, e davanti a quale autorità di perseguimento

penale siano stati resi (ad es. se verbali resi in Polizia, se verbali di

confronto con gli accusatori privati davanti al Procuratore pubblico, se solo verbali

riassuntivi davanti al Magistrato inquirente, ecc.) – mentre che il reclamante

davanti a questa Corte, così come nel proprio esposto del 2.12.2016 alla

Divisione della giustizia postula la possibilità di tenere in cella il proprio

“dossier penale”, o il “materiale coperto da segreto professionale

dell’avvocato”, sottintendendo quindi documentazione che va oltre i soli

verbali del reclamante, senza comunque ulteriormente indicare se trattasi di

una copia degli atti formanti l’incarto penale o se concernenti un fascicolo

allestito dal rappresentante legale contenente oltre che gli atti del

procedimento anche note personali del rappresentante legale, lettere da questi

indirizzate a RE 1 e viceversa o altro ancora.

Ciononostante

la Corte qui giudicante ha potuto dirimere la presente vertenza facendo capo ai

diritti fondamentali garantiti alla persona incarcerata, ai regolamenti e alla

giurisprudenza in concreto applicabili in relazione (in generale) agli atti

formanti l’incarto penale dell’interessato.

4. 4.1.

A

decorrere dal 23.05.2015 RE 1 si trova collocato presso il carcere chiuso La

Stampa in anticipata esecuzione della pena detentiva.

4.2.

Conformemente

all’art. 236 cpv. 4 CPP con il passaggio nello stabilimento d’esecuzione l’imputato

inizia, di fatto, a scontare la pena o la misura, e sottostà al regime di esecuzione

(CPP Commentario – E. MELI, art. 236 CPP n. 3).

L’esecuzione

anticipata rappresenta una misura sulla soglia tra il procedimento penale (“Strafverfolgung”)

e l’esecuzione della pena (“Strafvollzug”). Sul piano procedurale

l’imputato mantiene il diritto di avvalersi delle garanzie procedurali inerenti

alla carcerazione preventiva sancite dall’art. 31 Cost. e di presentare domanda

di scarcerazione, mentre che sul piano dell’esecuzione della pena egli fruisce

di un regime di carcerazione ordinario, di regola meno limitativo di quello

applicato in carcerazione preventiva (CPP Commentario – E. MELI, art.

236 CPP n. 3), tranne nel caso in cui venga messo in pericolo lo scopo della

carcerazione preventiva o di sicurezza e gli obiettivi dell’inchiesta (BSK

StPO, 2a. ed., art. 236 CPP n. 18).

4.3.

L’art.

74 CP, introdotto con la modifica della parte generale del CP entrata in vigore

l’1.01.2007, consacra due principi generali, sanciti dalle norme svizzere e

internazionali e riconosciuti da lungo tempo di primordiale importanza dalla giurisprudenza

federale. Principi che reggono l’esecuzione delle pene e delle misure, e che le

autorità d’esecuzione e gli stabilimenti d’esecuzione devono rispettare (Petit

commentaire, CP Code pénal, 2a. ed., art. 74 CP no. 1; CR Code pénal I – A. VALLOTTON/

B. VIREDAZ, art. 74 CP n. 1).

Trattasi

segnatamente del rispetto della dignità umana (sancita dall’art. 7 Cost.) del

detenuto e del collocato, nell’ambito di qualsiasi forma di privazione della libertà

personale – anche quella concernente l’esecuzione della carcerazione preventiva e

di sicurezza – e del rispetto del principio di proporzionalità,

secondo il quale i diritti del detenuto e del collocato possono essere limitati

soltanto nella misura in cui la privazione della libertà e la convivenza nell’istituzione

d’esecuzione lo richiedano. Tali limitazioni sono da ritenere sempre legittime

(“rechtmässig”) allorquando sono necessarie (“notwendig”) e

ragionevoli (“sinnvoll”), per assicurare un’ordinata convivenza

all’interno dell’istituto d’esecuzione (“um ein geordnetes Zusammenleben in

der Anstalt zu gewährleisten”), tengono sufficientemente conto

dell’esigenza di proteggere la sicurezza pubblica (“den Anspruch des

Schutzes der öffentlichen Sicherheit genügend berücksichtigen”) e non sono

sproporzionate (“nicht unverhältnismässig sind”). Il modo e l’ampiezza

delle restrizioni della libertà personale dipendono in larga misura dal regime

d’esecuzione (“Vollzugsregime”), dalla fase di progressione dell’espiazione

della pena (“Vollzugsstufe”) in cui si trova l’incarcerato, come pure

dal giudizio circa la sua concreta pericolosità nell’ambito del quotidiano

vivere in carcere (“von der Beurteilung seiner konkreten Gefährlichkeit im

Vollzugsalltag”) e dalla prognosi della sua potenziale pericolosità per la

sicurezza pubblica per rapporto allo stadio di alleggerimento del regime di esecuzione

(“von der Prognose seiner potentiellen Gemeingefährlichkeit für die

öffentliche Sicherheit bei Vollzugslockerungen hängt”) [BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER,

3a. ed., art. 74 CP n. 9).

In altre parole le persone incarcerate sono sottomesse alle restrizioni

che derivano dalla misura coercitiva che viene loro imposta; quest’ultima

tuttavia non deve andare oltre quanto necessario allo scopo della carcerazione

e al normale funzionamento dello stabilimento. È di primordiale importanza

effettuare una ponderazione degli interessi tra la salvaguardia dei diritti del

detenuto e quelli dei terzi (personale del penitenziario, codetenuti,

collettività pubblica) [Petit commentaire, CP Code pénal, 2a. ed., art. 74 CP

n. 5-6; DTF 124 I 336 consid. 4 c].

All’art.

75 cpv. 1 CP viene consacrato l’obiettivo generale dell’esecuzione della pena – segnatamente

lo sviluppo del comportamento sociale del detenuto, e in particolare la sua

capacità a vivere esente da pena –, che

viene completato da quattro regole fondamentali che devono servire da linee

direttrici per tutti i tipi di stabilimenti e per tutti i detenuti. Fra queste,

in particolare la protezione della collettività, del personale incaricato

dell’esecuzione e degli altri detenuti (Petit

commentaire, CP Code pénal, op. cit., art. 75 CP n. 2-3; BSK Strafrecht I, 2a.

ed., art. 75 CP n. 1 ss e 11].

4.4.

Per quanto attiene all’esecuzione della carcerazione preventiva e di

sicurezza, l’art. 235 CPP riprende i suddetti principi fondamentali, laddove

stabilisce che la libertà personale dell’incarcerato può essere limitata

soltanto nella misura richiesta dallo scopo della carcerazione e dalle esigenze

di ordine e di sicurezza nello stabilimento carcerario (cpv. 1).

Infatti

la persona incarcerata fruisce dei diritti fondamentali, compreso quello della

libertà personale, ma ciò non vale necessariamente per tutte le sue componenti,

per ovvia sottomissione (in applicazione dell’art. 36 Cost.) alle restrizioni

che derivano dallo stato di detenzione stesso. Sono le eventuali ulteriori

restrizioni imposte dal regime carcerario, qualora intacchino (ulteriormente) i

diritti fondamentali, che devono essere limitate a quanto strettamente

necessario per garantire lo scopo della detenzione (per es. evitare il pericolo

di collusione) e/o il normale funzionamento dello stabilimento (CPP Commentario

E. MELI, art. 235 CPP n. 1).

Ai

Cantoni viene poi lasciata la competenza di disciplinare i diritti e gli

obblighi degli incarcerati, le loro possibilità di reclamo, i provvedimenti

disciplinari e la vigilanza sugli stabilimenti carcerari (art. 235 cpv. 5 CPP),

senza che con tale facoltà, nell’ottica del funzionamento dello stabilimento, si

arrivi al punto da rendere inutilmente difficoltosa o addirittura impossibile

la salvaguardia delle garanzie fondamentali (ZK StPO, 2a. ed., art. 235 CPP n.

18). Occorre piuttosto che venga osservata e concretizzata la giurisprudenza

federale determinante e i principi fondamentali più sopra illustrati. In

particolare i regolamenti carcerari concretizzano la situazione giuridica del

detenuto (“Rechtsstellung des Gefangenen”) nei confronti delle autorità

d’esecuzione (“Gefängnisbehörden”) [BSK StPO, 2a. ed., art. 235 CPP n.

60-61].

5. 5.1.

A

livello cantonale, conformemente a quanto esposto più sopra, l’art. 78 RSC

prevede che la persona incarcerata gode di tutti i diritti riservati

all’individuo e al cittadino e protetti dalla legge, ad eccezione di: a) quelli

espressamente esclusi o limitati dalla legge o dal RSC; b) quelli il cui

esercizio è incompatibile con lo stato di privazione della libertà.

La

Direzione è l’autorità competente a promuovere, coordinare e gestire

l’organizzazione e le attività delle strutture nonché ad emanare tutte le

disposizioni di ordine generale per l’applicazione del REPM (art. 6 cpv. 1

RSC). Essa inoltre vigila a che la privazione di libertà alla quale sono

sottoposte le persone carcerate avvenga: a) nelle condizioni materiali e morali

di rispetto della dignità umana; b) nel rispetto dell’art. 75 CPS e del CPP; c)

in conformità con il RSC (art. 6 cpv. 4 RSC).

Il

regolamento deve essere applicato con imparzialità; nessuno può essere discriminato,

in particolare, a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della

lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose,

filosofiche o politiche, o di menomazioni fisiche, mentali o psichiche (art. 6

cpv. 6 RSC).

5.2.

In

Ticino, né la LEPM, né il REPM, né il RSC prevedono disposizioni particolari

sul modo, la durata e il luogo in cui la persona incarcerata può accedere al proprio

incarto penale presso le strutture carcerarie, sia egli collocato in sezione

chiusa, sia in quella aperta, e nemmeno dove e come tale incarto venga, se del

caso, custodito presso le strutture carcerarie.

Gli art. 37 e 38 RSC prevedono soltanto la possibilità di sottoporre la

persona incarcerata a perquisizioni risp. a controlli; gli art. 39-40 REPM e 48

RSC regolano i contatti con l’esterno e l’art. 52 RSC garantisce il diritto

alla difesa o alla rappresentanza legale, assicurando di principio contatti

liberi e non limitati col proprio difensore o rappresentante legale.

6. 6.1.

Nel caso che qui ci occupa la Direzione delle

strutture carcerarie (confermata dalla Divisione della giustizia nel giudizio

qui impugnato) ha negato al reclamante la facoltà di tenere nella propria cella

(foss’anche solo durante la sera e la notte per riconsegnarli subito la mattina

successiva), atti inerenti al proprio procedimento (fra cui i propri verbali e,

parrebbe, anche il proprio giudizio di primo grado) a lui asseritamente

necessari, per preparare la propria difesa.

Ha

giustificato tale restrizione, ravvedendo in particolare un pericolo per la sicurezza

e il mantenimento dell’ordine interni.

Ciò

per il tipo di reati ascritti al reclamante, attinenti alla sfera sessuale, che

lo vedrebbero in una posizione di debolezza e di disprezzo per rapporto agli

altri detenuti che rispondono di un altro tipo di reati, per una sorta di

gerarchia degli autori dei reati commessi stilata tra la popolazione

carceraria. Infatti in virtù della stessa i rapinatori godrebbero del massimo

rispetto, mentre gli autori di reati sessuali godrebbero del minimo. Fra gli

stessi autori di reati sessuali sussisterebbe un’ulteriore simile gerarchia.

Egli,

inoltre, se in possesso in particolare di verbali di interrogatorio, potrebbe esporsi

ad una serie di pressioni e/o di violenze da parte dei detenuti “più forti” in

seno al carcere, perennemente alla ricerca dell’ “infame”, ovverossia di colui

che segnalerebbe alle autorità gli autori di infrazioni ai regolamenti, oppure

interessati a conoscere i capi d’imputazione dei codetenuti, le generalità

delle vittime o di terzi.

Oltre

a ciò nulla impedirebbe al qui reclamante di sottrarre della documentazione per

mostrarla ai codetenuti.

Infine se egli fosse autorizzato in tal senso, egli costituirebbe un

precedente, per cui anche altri detenuti rivendicherebbero una pari

autorizzazione, così che un’estensione generale in tal senso metterebbe ulteriormente

in pericolo la sicurezza interna e destabilizzerebbe l’ordine interno.

Dal

canto suo, il qui reclamante, in estrema sintesi, lamenta un’ingiustificata e

sporporzionata limitazione dei propri diritti fondamentali.

6.2.

Il

diritto di essere sentito, da cui discende il diritto di esaminare gli atti,

garantito sia all’imputato e sia al detenuto – come visto ai considerandi che

precedono – può essere limitato nella

misura richiesta dalla pena o dal buon funzionamento dello stabilimento. In

ogni caso concreto, la restrizione dovrà essere proporzionata allo scopo

perseguito, essere giustificata da un interesse pubblico e non ledere l’essenza

dei diritti fondamentali (A. BAECHTOLD, Esécution des peines, p. 203 n. 172;

DTF 124 I 203 consid. 2b).

Le

regole penitenziarie europee del Consiglio d’Europa devono essere prese in

considerazione nell’ambito dell’attuazione dei diritti fondamentali (A. BAECHTOLD, Esécution des peines, p. 203 n. 172).

L’art.

23 n. 6 delle Regole penitenziarie europee [Allegato alla Raccomandazione R

(2006) 2 adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa

l’11.01.2006] – da cui l’interessato non può dedurre direttamente dei

diritti soggettivi ma in qualità di standard minimi esse costituiscono delle linee

guida per il legislatore, le autorità giudiziarie e la giurisprudenza (BSK

Strafrecht I, op. cit., B.F. BRÄGGER, art. 74 CP n. 3) – stabilisce che

i detenuti devono avere libero accesso ai documenti relativi alla loro

procedura penale oppure essere autorizzati a detenerli.

Questa

norma mira in particolare ad aiutare i detenuti, consentendo loro l’accesso ai

documenti giuridici che li riguardano. Quando, per ragioni di sicurezza e di

ordine interno, non è possibile conservare tali documenti nella propria cella,

devono essere date disposizioni per consentirvi un libero accesso (Dipartimento

dell’Amministrazione penitenziaria, Ufficio studi ricerche legislazione e

rapporti internazionale, Ministero della giustizia, Roma 2007, p. 75).

6.3.

Nel

caso in esame la Direzione delle strutture carcerarie non impedisce al qui

reclamante (o al suo rappresentante legale), di prendere visione in parte o in

tutto di documenti attinenti al proprio incarto penale – competenza

comunque riservata, in pendenza di procedura, alla Direzione del procedimento

(art. 102 cpv. 1 CPP). Essa gli impone che la consultazione degli stessi avvenga

in un determinato locale e a determinati orari, non permettendogli di tenere

tali documenti nella propria cella.

Da

quanto in atti, emerge che al qui reclamante, collocato in sezione chiusa in

anticipata esecuzione della pena, viene concessa la facoltà di consultare gli

atti inerenti il proprio procedimento penale, così come il giudizio di primo

grado a lui relativo, individualmente, in una saletta prevista per i colloqui

con le persone esterne, al di fuori degli orari cui egli è astretto al lavoro,

per complessive 19 ore e mezzo la settimana, di cui 6 ore consecutive il sabato

e la domenica (oltre i giorni festivi infrasettimanali) e per 1 ora e mezza

(spezzata in due intervalli, dalle ore 11.00 alle ore 11.45 e dalle ore 14.00

alle ore 14.45) nei giorni feriali.

6.4.

Ora,

in una struttura carceraria chiusa, che raggruppa numerose persone per reati, pericolosità,

vissuto penale, carisma, personalità, etnia e cultura molto diversi, con

conseguenti possibili problemi di coesistenza e di inserimento sociale, è del

tutto verosimile che se della documentazione riguardante un procedimento penale

(indipendentemente se costituita da pochi o da svariati atti) venisse lasciata

liberamente in possesso del detenuto nella propria cella potrebbe, sia a

seguito di pressioni fisiche e/o psicologiche da parte di altri detenuti o sia

volontariamente dal diretto interessato, facilmente essere sottratta, circolare

all’interno del carcere, ed entrare in possesso di persone non autorizzate.

Documentazione, il cui contenuto, al contrario della semplice comunicazione

verbale, è dettagliato nella descrizione dei fatti, dei luoghi di commissione

dei reati, del modus operandi, delle persone coinvolte quali vittime o quali

testimoni, ecc.. Così che, come tale, esso è potenzialmente atto a suscitare,

oggettivamente, sentimenti di ritorsione, malcontento, pressioni o disprezzo nella

comunità carceraria, sia per un paragone con i reati commessi, sia per la precisa

conoscenza della dinamica dei fatti e del ruolo avuto dal suo autore, sia per la

conoscenza delle generalità delle persone coinvolte in varie qualità nel procedimento

e che potrebbero avere un rapporto di parentela, di amicizia e/o di sola

conoscenza con le persone in seno al carcere. Ciò metterebbe concretamente in

pericolo l’incolumità del diretto interessato, di altri detenuti coinvolti

direttamente o indirettamente e/o finanche del personale di custodia, creando

quindi i presupposti per possibili atti di violenza e/o suscitare altri eventi

che possono recare pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina e all’ordine

interno.

Sebbene

il procedimento a carico del qui reclamante non coinvolga direttamente dei coimputati,

la documentazione ivi inerente, per il tipo di reati ipotizzati (attinenti alla

sfera sessuale e, pertanto, da un lato, particolarmente delicati con riguardo

alle vittime coinvolte, tant’è che il dibattimento pubblico si è svolto a porte

chiuse, e, dall’altro lato, in considerazione delle reazioni di spregio che

suscitano in generale), per l’ambiente toccato esteso sia dal profilo

geografico (l’imputato ha lavorato presso diverse strutture situate in varie

località del nostro cantone) e sia in funzione della tematica (quella dell’assistenza

in seno alle case anziani e alle cure a domicilio), nonché per il numero non esiguo

di persone coinvolte nel procedimento in qualità di vittime risp. di accusatori

privati e/o di persone informate sui fatti – qualora circolasse all’interno del penitenziario – è atta a

creare in seno al carcere reazioni tali da turbare l’ordine interno e da minacciare

la sicurezza verso terzi, che siano codetenuti o personale penitenziario.

Di

conseguenza la limitazione posta dalla Direzione delle strutture carcerarie

poggia senz’altro su sufficienti motivi d’interesse pubblico e appare necessaria

e ragionevole, per evitare la circolazione di documentazione il cui contenuto è

atto a suscitare i disordini più sopra illustrati.

La

stessa risulta pure proporzionata allo scopo di salvaguardare l’ordine e la sicurezza

interna e non svuota il suo diritto di accesso agli atti del suo contenuto, posto

che il reclamante ha la possibilità di consultarli, da solo, in una saletta appartata

dagli altri detenuti, per un’ora e mezza nei giorni feriali e per sei ore consecutive

nei fine settimana e nei giorni festivi, per complessive 19 ore e mezza

settimanali. Tempo questo che la Corte qui giudicante, pur tenendo conto della

complessità e delle peculiarità del concreto procedimento, considera

sufficiente, affinché il reclamante possa adeguatamente preparare la propria strategia

difensiva. Ciò ove più si pensi che al reclamante, assistito da un

patrocinatore, non compete la stesura degli allegati ricorsuali, bensì è

sufficiente che egli indichi al proprio rappresentante legale i fatti e le

argomentazioni, che egli ritiene debbano essere evidenziati ai fini della propria

difesa.

Pertanto,

in considerazione di tutto quanto visto, la decisione 8.02.2017 emanata dalla Divisione della giustizia, qui

impugnata, che conferma la decisione 25.11.2016 della Direzione delle strutture

carcerarie cantonali merita tutela, posto che anche per questa Corte non

vengono in concreto lesi i diritti fondamentali del reclamante. Il gravame va

di conseguenza respinto nel merito.

7. Il

divieto fatto al reclamante di tenere in cella la documentazione riguardante il

proprio procedimento, riservandogli la possibilità di poterlo consultare in

determinate ore e in un determinato locale, non viola il precetto di

imparzialità, a cui è astretta la Direzione delle strutture carcerarie, nella

misura in cui non sgorga da una discriminazione fondata sull’origine, sulla

razza, sul sesso, sull’età, sulla lingua, sulla posizione sociale, sul modo di

vita, sulle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, o su menomazioni

fisiche, mentali o psichiche del reclamante, peraltro da lui nemmeno invocate.

Ciononostante,

vista l’importanza del diritto fondamentale in concreto toccato, questa Corte

auspica che, conformemente ai principi fondamentali convenzionali,

costituzionali, concordatari e federali applicabili, nonché ispirandosi alle Raccomandazioni

adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, vengano opportunamente

codificate le modalità di consultazione della documentazione in questione, come

pure la loro (eventuale) custodia in seno alle strutture carcerarie, in modo da

garantire un trasparente e imparziale esercizio di tale facoltà.

8. 8.1

Il

reclamante, chiede in questa sede, “di essere esonerato dal pagamento delle

spese di giustizia e, per il buon ordine, di beneficiare del gratuito

patrocinio, anche per il presente allegato”.

8.2.

Trovandosi

il reclamante a tutt’oggi in anticipata esecuzione di pena e non essendo egli

ancora stato condannato con sentenza passata in giudicato, in realtà, quale

imputato, egli può solo postulare una difesa d’ufficio a norma dell’art. 132

cpv. 1 CPP.

Norma

questa che scaturisce dalla giurisprudenza relativa all’art. 29 cpv. 3 Cost. e

all’art. 6 cifra 3 lit. c CEDU (Commentario CPP – M. GALLIANI/L. MARCELLINI, art.

132 CPP n. 10).

Considerato

che nella procedura d’appello la Corte di appello e di revisione penale (CARP)

ha concesso la nomina di un difensore d’ufficio, nella persona dell’avv. __________,

con effetto dal 27.12.2016, questa Corte non ravvede ulteriori elementi che impediscano

il riconoscimento di tale istituto a beneficio del reclamante anche per quanto riguarda

la presente procedura.

D’altronde

la concreta fattispecie, in assenza di una specifica regolamentazione in seno

alle strutture carcerarie, ha richiesto un approfondimento dal profilo giuridico,

che non poteva essere preteso dal reclamante, non cognito di nozioni giuridiche

e il cui esito, malgrado quanto disposto per finire in questa sede, non appariva

d’acchito essere privo di probabilità di successo.

Le

spese per la difesa sono a carico dello

Stato.

__________

è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino quanto da questi anticipato

per la sua difesa d’ufficio per la presente procedura, non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

In

assenza di una nota d’onorario particolareggiata sulle prestazioni fornite

dall’avv. __________, viene riconosciuto un importo di CHF 1'200.--, oltre le

spese, a titolo d’indennità, ritenuto che, a norma dell’art. 135 cpv. 1 CPP, il

difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura del Cantone in

cui si svolge il procedimento, e che nella presente procedura, determinata essenzialmente

dalla stesura dei due allegati di reclamo e di risposta, egli ha potuto riprendere

gran parte delle argomentazioni esposte in sede di reclamo davanti alla

Divisione della giustizia.

Vista

la particolare situazione del caso concreto e le effettive ristrette condizioni

economiche in cui versa il reclamante –accertate dalla CARP nella decisione di nomina del

difensore d’ufficio del 9.01.2017 resa sulla base del certificato per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria e dei relativi allegati –, si può

prescindere dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 ss., 235 ss., 379 ss., 393 ss.

CPP, 74 ss. CP, 29 Cost., 6 CEDU, la LEPM, il REPM, il RSC, le Regole

penitenziarie europee, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. §. A RE 1 è

nominato l’avv. __________ quale difensore d’ufficio, al quale viene

riconosciuta un’indennità di complessivi CHF 1'300.--, a titolo d’indennità per

la procedura di reclamo davanti a questa Corte.

§§. __________ è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino quanto da questi anticipato per la sua

difesa d’ufficio per la presente procedura, non appena le sue condizioni economiche

glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

3. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

4. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

5. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera