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Decisione

60.2017.70

Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico che respinge l'istanza dell'imputato di sostituzione del difensore d'ufficio

17 luglio 2017Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i. Con

decisione 9.9.2015 il procuratore pubblico ha nominato l’avv. PI 1 difensore

d’ufficio di RE 1, con effetto a partire dal 9.9.2015, considerato che

l’imputato non ha un difensore di fiducia e trattandosi in specie di un caso di

difesa obbligatoria ex art. 130 CPP (AI 41).

j. In

data 10.9.2015 il procuratore pubblico ha inoltrato, al giudice dei

provvedimenti coercitivi (in seguito GPC), un’istanza di carcerazione

preventiva, nei confronti dell’imputato, per il reato di rapina aggravata, in

relazione ai fatti avvenuti a __________ il 15.12.2014 (AI 45). Il GPC ha

accolto la suddetta istanza, ordinando la carcerazione preventiva di RE 1, sino

al 6.10.2015 (compreso) [AI 47].

k. In

data 11.9.2015 il procuratore pubblico ha revocato - con effetto immediato - l’ordine

di arresto del 19.2.2015 a carico di RE 1 (AI 48).

l. Con

decisione 21.9.2015 il magistrato competente ha autorizzato l’esecuzione

anticipata della pena detentiva a partire dal 22.9.2015 (AI 56).

m. In

data 25.9.2015 il procuratore pubblico ha chiesto al Ministero pubblico del canton

__________, copia degli atti relativi ad un’inchiesta per tentata rapina – avvenuta

l’8.12.2014 – a __________, ai danni della __________, con modus operandi -

seppur tentata - apparentemente identico a quella commessa a __________ (AI 62).

n. Con

scritto 12.10.2015 il procuratore pubblico ha comunicato all’autorità inquirente

di __________ di aver ricevuto l’incarto __________, relativo all’inchiesta di

cui sopra, (cfr. AI 65), nonché di aver assunto il suddetto procedimento penale

(AI 70).

o. Con

note all’incarto 12.10.2015 (AI 69) e 13.10.2015 (AI 71) il magistrato inquirente

ha dato atto di aver ricevuto – dall’Ispettore __________ – il formulario di

comparazione dei profili di DNA prelevati a __________ con quelli prelevati a __________,

da cui emerge una corrispondenza dei profili DNA dei due autori materiali della

rapina di __________ non ancora identificati con due profili DNA dei due autori

della rapina di __________.

p. Con

decreto 20.10.2015 il magistrato inquirente ha esteso l’istruzione penale nei

confronti di RE 1 per il reato di danneggiamento in relazione alla querela

sporta da __________ in data 30.12.2014 (AI 75).

q. In

data 23.12.2015 il procuratore pubblico ha inviato – alle autorità __________ –

una domanda di rogatoria internazionale volta ad ottenere l’estratto del Registro

dei sospettati, degli imputati e dei condannati, nonché le sentenze di condanna

emanate nei confronti di RE 1 (AI 85).

r. In

data 11.1.2016 il magistrato inquirente ha comunicato alle parti l’imminente

chiusura dell’istruzione penale nei confronti di RE 1, in relazione ai fatti

occorsi il 15.12.2014, a __________, prospettando loro l’emanazione della

promozione dell’accusa giusta gli art. 324 ss. CPP per i reati di rapina

aggravata, danneggiamento e atti preparatori punibili (alla rapina). Ha altresì

assegnato alle parti un termine scadente il 18.1.2016 per presentare eventuali

istanze probatorie (AI 89).

s. Con

decreto 13.1.2016 il magistrato inquirente, nell’ambito del procedimento di cui

all’inc. MP __________ nei confronti di RE 1, __________ e due autori ignoti,

per titolo di reato di rapina aggravata, danneggiamento e atti preparatori

punibili (alla rapina), in relazione ai fatti occorsi il 15.12.2014 a __________

ai danni della orologeria __________ __________, e l’8.12.2014 a __________ ai

danni della __________, ha ordinato la disgiunzione del procedimento a carico

di __________ e due autori ignoti da quello a carico di RE 1 (AI 91).

t. La

domanda di assistenza giudiziaria di cui sopra è stata evasa con scritto di

data 12.1.2016, ricevuto dal Ministero pubblico del cantone Ticino il 18.1.2016

(cfr. AI 94).

u. In

data 16.2.2016 il procuratore pubblico ha emanato un ordine di arresto internazionale

nei confronti di RE 1, già in carcere presso il Penitenziario La Stampa, a

valere “quale estensione della procedura di estradizione anche per il reato

di atti preparatori punibili (alla rapina), ex art. 260bis CP per fatti

avvenuti a __________ l’8.12.2014” (AI 96).

v. In

data 22.2.2016 è stato acquisito agli atti dell’incarto penale il rapporto

d’inchiesta di polizia giudiziaria 18.2.2016, relativo a RE 1 e __________, per

il reato di rapina aggravata in relazione ai fatti avvenuti il 15.12.2014 ai

danni dell’__________, __________, e per atti preparatori punibili di rapina in

relazione ai fatti avvenuti l’8.12.2014 presso la gioielleria __________ di __________

(AI 97).

w. In

data 22.2.2016 il procuratore pubblico ha esperito l’interrogatorio di RE 1 sui

fatti occorsi a __________ il 15.12.2014 (rapina aggravata) e sui fatti occorsi

a __________ l’8.12.2014 (atti preparatori punibili di rapina) [AI 98].

In medesima data il magistrato

competente ha interrogato RE 1 in merito alla richiesta di estensione

dell’estradizione, in relazione al reato di atti preparatori punibili alla

rapina per i fatti dell’8.12.2014 a __________ (ex art. 52 cpv. 2 e 3 AIMP) [AI

99].

x. Con

scritto 4.3.2016 il procuratore pubblico ha tramesso all’UFG l’ordine d’arresto

internazionale 16.2.2016 a complemento dell’ordine di arresto del 19.12.2015, “a

valere quale domanda di estensione della richiesta di estradizione alla __________

di RE 1”, allegando i relativi documenti (AI 100).

y. In

data 7.3.2016 il magistrato inquirente ha promosso l’accusa dinanzi alla Corte

delle assise criminali nei confronti di RE 1, siccome accusato di rapina

aggravata (in relazione ai fatti del 15.12.2014 di __________) [punto 1.], atti

preparatori punibili alla rapina (in relazione ai fatti del 8.12.2014 di __________)

[punto 2.1.], atti preparatori punibili alla rapina (in relazione ai fatti del

15.12.2014 di __________) [punto 2.2.] e danneggiamento (in relazione ai fatti

del 15.12.2014 di __________) [punto 3.] {ACC __________}.

z. RE

1 è stato condannato con sentenza 15.6.2016 dalla Corte delle assise criminali

per il titolo di rapina, alla pena detentiva di 3 anni, da dedursi la

carcerazione preventiva sofferta, in relazione ai fatti occorsi a __________ il

15.12.2014. È stato prosciolto dalle aggravanti di cui all’art. 140 cifra 3 CP

(cfr. AI 121, inc. TPC __________).

La Corte ha premesso che relativamente

alle ulteriori imputazioni contenute nell’atto d’accusa di atti preparatori

punibili alla rapina (punto 2.) e di danneggiamento (punto 3.), in sede di

dibattimento la stessa ha rilevato la propria incompetenza, non essendo giunta

- per il punto 2.1. dell’atto di accusa (atti preparatori punibili alla rapina

di __________) - l’autorizzazione per il perseguimento richiesta con

l’estensione della rogatoria in data 4.3.2016 (AI 100), mentre che per il punto

2.2. dell’atto di accusa (atti preparatori punibili alla rapina di __________) non

è stata neppure richiesta l’autorizzazione così come per la fattispecie del

reato di danneggiamento di cui al punto 3. dell’atto di accusa (danneggiamento

relativo alla rapina di __________), ciò che ha impedito la Corte di entrare

nel merito delle relative imputazioni. Di conseguenza, il procedimento penale a

carico di RE 1 per le imputazioni di cui ai punti 2.1., 2.2. e 3. dell’atto di

accusa è stato rinviato al Ministero pubblico (cfr. punto 4.2., sentenza TPC,

inc. __________).

aa. Il

4.7.2016 il procuratore pubblico ha ricevuto un e-mail da parte dell’UFG mediante

il quale gli è stato comunicato che la __________ ha concesso l’estensione

dell’estradizione di RE 1 in relazione al reato di atti preparatori alla rapina

(di __________ e __________) [AI 104].

bb. In

data 31.8.2016 il procuratore pubblico ha interrogato RE 1, alla presenza del

difensore d’ufficio, in relazione al reato di atti preparatori punibili di

rapina (per i fatti di __________ e __________) e danneggiamento (per i fatti

di __________) [AI 115].

cc. In

data 31.8.2016 il magistrato inquirente ha emanato un ordine di arresto nei

confronti di RE 1 per il titolo di danneggiamento (per i fatti del 15.12.2014

di __________), per titolo di tentata rapina e tentata rapina aggravata siccome

commessa in banda (per i fatti dell’8.12.2014 di __________), e ancora per

titolo di tentata rapina e tentata rapina aggravata siccome commessa in banda (per

i fatti del 15.12.2014 di __________) [AI 116].

dd. Sempre

in data 31.8.2016 il magistrato competente ha interrogato RE 1 in merito alla

richiesta di estensione dell’estradizione, in relazione ai reati di danneggiamento

(per i fatti del 15.12.2014 di __________), di tentata rapina e tentata rapina

aggravata siccome commessa in banda (per i fatti dell’8.12.2014 di __________),

e ancora per il reato di tentata rapina e tentata rapina aggravata siccome commessa

in banda (per i fatti del 15.12.2014 di __________) [AI 117].

ee. Con

scritto 5.9.2016 il procuratore pubblico ha inviato all’UFG l’ordine di arresto

internazionale 31.8.2016 a complemento dell’ordine di arresto 19.12.2015, “a

valere quale domanda di estensione della richiesta di estradizione alla __________

di RE 1”, allegando i relativi documenti (AI 120).

ff. Contro

il giudizio della Corte delle assise criminali di cui sopra (cfr. consid. z.), RE

1 ha interposto appello alla Corte di appello e di revisione penale (con annuncio

16.6.2016), che - con sentenza 18.1.2017 - lo ha respinto confermando integralmente

la decisione di prima istanza (cfr. AI 134, inc. CARP __________). Tale

sentenza è passato in giudicato.

gg. Con

scritto 31.1/3.2.2017 RE 1 ha chiesto al procuratore pubblico la sostituzione

del suo difensore d’ufficio, avv. PI 1, in quanto la comunicazione con lo

stesso sarebbe “di fatto nulla”, ogni qualvolta esprimerebbe un dubbio

il difensore sarebbe “molto spesso evasivo” con la conseguenza che non

si sentirebbe rappresentato; “il vincolo di fiducia è completamente decaduto”

(AI 137). Ha quindi chiesto la nomina dell’avv. __________ “per il prossimo

processo” (cfr. AI 137).

hh. Dopo

aver trasmesso (in data 3.2.2017) il suddetto scritto all’avv. PI 1 per eventuali

osservazioni (AI 138), e dopo aver ricevuto lo scritto 5/6.2.2017 di

quest’ultimo con cui ha comunicato la sua intenzione di continuare il mandato “con

diligenza” (AI 139), con decisione 24.2.2017, il procuratore pubblico ha respinto

l’istanza di sostituzione del difensore d’ufficio, rilevando che la difesa dell’imputato

è stata efficace ed avrebbe sempre agito nell’interesse dello stesso,

precisando che il difensore d’ufficio avrebbe “espletato quegli atti

puntualmente necessari alla difesa dell’imputato” (p. 2, AI 141).

ii. Con

gravame 3/6.3.2017 RE 1 impugna la suddetta decisione ritenendo di aver

ampiamente argomentato le proprie motivazioni, nell’ambito della sua istanza.

Il

reclamante afferma di aver effettuato il trasferimento __________ (13 ore di

viaggio) due volte, ed il suo difensore non si sarebbe “minimamente degnato

di presentarsi” (reclamo 3/6.3.2017). Ritiene che - al prossimo processo -

l’avv. PI 1 avrebbe intenzione di patteggiare una condanna a 8 mesi, mentre che

lui vorrebbe affrontare tale processo con l’ausilio dell’avv. __________, il

quale si sarebbe già dichiarato d’accordo di rappresentarlo.

Conclude indicando che è sua ferma

intenzione non farsi più rappresentare dall’avv. RE 1.

jj. Con

osservazioni 7/9.3.2017 l’avv. PI 1 afferma di aver difeso RE 1 con il massimo

impegno e diligenza. In merito all’accusa di mancati colloqui presso il Penitenziario

cantonale ritiene che non siano a lui riconducibili: “nella prima occasione

l’imputato è stato ricondotto a __________ a seguito del rinvio del processo,

mentre nella seconda occasione – il processo di appello – l’imputato è stato trasferito

in Ticino solo la sera precedente il dibattimento (per cui ho potuto organizzare

un incontro prima dl dibattimento)” [p. 1-2, doc. 3 CRP].

Afferma di aver certamente potuto più volte

trasferirsi – a spese dello Stato – a __________, ma non l’avrebbe ritenuto

necessario ai fini di una diligente difesa.

Considera falsa la circostanza secondo

cui vorrebbe patteggiare una condanna di 8 mesi, indicando che i suoi consigli

- nel procedimento appena concluso ed in quello in corso - non sarebbero stati

ascoltati.

Conclude affermando che “per coerenza

verso la mia missione di avvocato, non mi ‘tiro indietro’ e posso senz’altro

difendere diligentemente il signor RE 1 anche nel procedimento in corso, a prescindere

dal suo gradimento verso la mia persona” (p. 2, doc. 3 CRP).

kk. In

data 17.3.2017 - nelle more della procedura di reclamo - è stata acquisita agli

atti la comunicazione 15.3.2017 dell’UFG con cui hanno trasmesso

l’autorizzazione della __________ all’estensione dell’estradizione.

L’estensione non è stata concessa per il reato di danneggiamento (in relazione

ai fatti di __________), non essendo “un delitto estradabile secondo la legislazione

__________” (AI 147).

ll. In

data 3.4.2017 l’avv. PI 1 ha inviato a questa Corte copia di uno scritto – di medesima

data – rivolto a RE 1, nel quale il difensore lo ha informato della decisione

dell’autorità __________, circa l’estradizione, nonché del fatto che nel corso

del mese di aprile 2017 sarebbe stato predisposto un suo interrogatorio riassuntivo

in merito ai fatti di __________ e __________ (AI 150, e cfr. doc. 6 CRP).

mm. In

data 11.4.2017 è stato dunque esperito l’interrogatorio di RE 1 dinanzi al magistrato

inquirente, in relazione ai citati fatti (AI 155).

All’inizio di tale interrogatorio

l’imputato ha affermato di essere “d’accordo ad essere difeso dall’avv. PI 1”

(p. 2, AI 155).

Tale circostanza è stata comunicata a

questa Corte dall’avv. PI 1 stesso, in data 12/14.4.2017, con la precisazione

che - nonostante tale affermazione - RE 1 non avrebbe formalmente ritirato il

reclamo presso codesta Corte (doc. 7, inc. CRP).

nn. In

data 12.4.2017 il magistrato inquirente ha comunicato alle parti l’imminente

chiusura dell’istruzione penale nei confronti di RE 1, in relazione ai fatti di

__________ e di __________, prospettando loro l’emanazione di un decreto di abbandono

per il reato di danneggiamento e la promozione dell’accusa per il reato di

tentata rapina. Ha altresì assegnato alle parti un termine scadente il

22.4.2017 per presentare eventuali istanze probatorie (AI 156).

oo. Visto

lo scritto 12.4.2017 dell’avv. PI 1, questa Corte – in data 14.4.2017 – ha

chiesto ad RE 1 se sussiste ancora un interesse all’evasione del suo reclamo

circa il difensore d’ufficio (doc. 8, inc. CRP).

pp. Con

scritto 25.4.2017 RE 1 ha ribadito di non essere “mai stato d’accordo di

restare con il mio avv. PI 1”, ripetendo nuovamente di non voler essere

rappresentato dallo stesso (doc. 9, inc. CRP). Ha ripetuto di non aver fiducia

nel suo difensore, e che si sentirebbe come se fosse senza avvocato. Ha

precisato di voler essere assistito, per il suo prossimo processo dinanzi alla

Corte delle assise criminali, dall’avv. __________, e che senza quest’ultimo

non vorrebbe affrontare il processo.

qq. In

data 18.5.2017 il magistrato inquirente ha promosso l’accusa dinanzi davanti

alla Corte delle assise criminali nei confronti di RE 1, siccome accusato di tentata

rapina ripetuta, in relazione ai fatti di __________ e di __________ (ACC __________).

rr. Il

dibattimento relativo al suddetto atto di accusa è stato aggiornato dal

Tribunale penale cantonale per il 6.9.2017.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni

e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali

delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP

o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e

l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,

per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare

all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della

decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione

ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere

indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,

applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.

MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisione TF 6B_494/2015 del 25.5.2016

consid. 4.1.).

1.2

Il gravame, inoltrato il 3/6.3.2017 alla Corte dei

reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto 24.2.2017

con cui è stata respinta l’istanza di sostituzione del difensore d’ufficio

(inc. MP __________), è tempestivo e proponibile (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 134 CPP n. 15).

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE

1, imputato nel contesto del procedimento penale di cui sopra e destinatario

della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382

cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla

modifica del giudizio (CR – CPP, art. 134 CPP n. 26).

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Secondo

l’art. 133 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio [in caso di difesa obbligatoria

giusta l’art. 130 CPP, nelle ipotesi di cui all’art. 132 cpv. 1 lit. a cifre 1

e 2 CPP, oppure se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa

si impone per tutelare i suoi interessi (art. 132 cpv. 1 lit. b, cpv. 2 e 3

CPP)] è designato da chi, nella relativa fase procedurale, dirige il procedimento.

Fino

all’abbandono del procedimento penale o fino alla promozione dell’accusa

competente per detta nomina è dunque il procuratore pubblico (art. 61 lit. a

CPP). La polizia, sebbene sia un’autorità di perseguimento penale (art. 12 lit.

a CPP), non è annoverata tra le autorità che dirigono il procedimento penale a’

sensi dell’art. 61 CPP (BSK StPO – A. JENT, op. cit., art. 61 CPP n. 3/6; StPO

PK – N. SCHMID, 2. ed., art. 61 CPP n. 4), per cui non è competente per

nominare il difensore d’ufficio.

Chi

dirige il procedimento designa il difensore d’ufficio tenendo possibilmente

conto dei desideri dell’imputato (art. 133 cpv. 2 CPP). Questa disposizione è

volta a favorire la creazione di un rapporto di fiducia tra l’imputato e il

difensore d’ufficio: i desiderata dell’imputato devono, se possibile, essere

presi in considerazione, anche se da detta norma – che contiene una raccomandazione

di carattere generale – non può, da una parte, essere dedotto alcun diritto

specifico dell’imputato ad un legale di libera scelta. D’altra parte, il

mancato rispetto dei desideri dell’imputato è inconciliabile con il principio

della correttezza qualora manchi un motivo fondato per non considerarli (BSK

StPO – A. JENT, op. cit., art. 133 CPP n. 8b; StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art.

133.

CPP n. 2; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 133 CPP n.

4).

2.2

Giusta l’art. 134 cpv. 1 CPP, se il motivo della

difesa d’ufficio viene meno, chi dirige il procedimento revoca il mandato.

La

difesa d’ufficio deve di conseguenza essere garantita fino al momento in cui

sussistono le condizioni che avevano indotto alla sua concessione [messaggio

21.12.2005

concernente l’unifica-zione del diritto processuale penale (di

seguito: messaggio), in: FF 2006 p. 989 ss., p. 1086; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op.

cit., art. 134 CPP n. 1; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art.

134.

CPP n. 3].

Per

l’art. 134 cpv. 2 CPP, se il rapporto di fiducia tra l’imputato e il difensore

d’ufficio si deteriora notevolmente oppure se per altri motivi non è più

garantita una difesa efficace, chi dirige il procedimento designa un altro

difensore d’ufficio.

Questa

normativa tiene dunque conto del fatto che una difesa impegnata ed efficiente

può essere compromessa non solo mediante una violazione oggettiva dei relativi

doveri da parte del difensore, ma già in caso di deterioramento del rapporto di

fiducia, ossia anche nei casi in cui un imputato che dispone di un patrocinatore

di fiducia provvederebbe alla sostituzione del difensore (messaggio, FF 2006 p.

1086.

s.; decisione TF 1B_410/2012 del 3.10.2012 consid. 1.2.). Non è nondimeno

sufficiente un generico dissenso dell’imputato o un’avversione soggettiva di

quest’ultimo; la mancanza o il deterioramento del rapporto di fiducia devono

essere resi verosimili sulla base di elementi concreti (decisione TF 1B_410/2012

del 3.10.2012 consid. 1.2.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 134 CPP n.

7.

ss.; StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 134 CPP n. 2; Commentario CPP – M.

GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 134 CPP n. 8) sulla base ed in conseguenza dei

quali si debba ritenere che non sia più garantita una difesa efficace. Di

massima, l’indebolimento della relazione di fiducia non impedisce una difesa

efficace (decisione TF 1B_402/2010 del 21.2.2011 consid. 2.3.).

Non

è più garantita una difesa efficace, per esempio, quando il legale si dimostra

incapace di consigliare correttamente l’imputa-to, quando non partecipa

all’assunzione di prove essenziali o quando senza motivi oggettivi lascia

trascorrere infruttuoso un termine di impugnazione (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op.

cit., art. 134 CPP n. 13; StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 134 CPP n. 4; Commentario

CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 134 CPP n. 13).

Al

contrario, il fatto che il difensore d'ufficio non assuma una linea difensiva

problematica desiderata dall'imputato oppure non creda acriticamente alla

versione del suo assistito in merito alle accuse e non la sostenga di fronte

alle autorità come suo mero portaparola, come pure il fatto che il difensore si

rifiuti di intraprendere azioni processuali prive di possibilità di successo,

non è sufficiente a giustificare una sostituzione del difensore.

Costituisce,

invece, un elemento concreto di cui alla surriferita prassi che fa propendere

per la perdita del rapporto di fiducia, la dichiarazione del difensore d'ufficio,

dinanzi all'autorità penale, di non credere all'innocenza del suo mandante che

non ha confessato (decisioni TF 1B_424/2015 del 2.2.2016 consid. 2.2. e 1B_127/2015

dell'8.6.2015 consid. 2.2.).

Se

il procedimento in discussione è lungo o complesso, e se il difensore d'ufficio

ha già esercitato il proprio mandato per un periodo prolungato, una sua sostituzione

deve essere accordata con riserbo (decisione TPF 2014 43 del 23.5.2014 consid.

3.2

).

La

direzione del procedimento, prima di decidere la revoca o la sostituzione della

difesa d’ufficio, deve dare la possibilità di esprimersi – nel rispetto del

diritto di essere sentiti a’ sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. – all’imputato ed

al di lui difensore d’ufficio (BSK StPO – N. RUCK-STUHL, op. cit., art. 134 CPP

n. 17; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 134 CPP n. 15).

2.3

La

richiesta di sostituzione della difesa d’ufficio può essere avanzata anche dal

difensore: si tratta di un’istanza di revoca della nomina a difensore d’ufficio.

A tutela del segreto professionale, il difensore non è obbligato a dettagliare

i motivi della richiesta, se essi riguardano il rapporto personale con

l’imputato. È, invece, obbligato a motivare sufficientemente l’istanza se alla

base di essa vi è un conflitto d’interessi scoperto solo in seguito alla nomina

o un sopraggiunto sovraccarico lavorativo, di modo che il difensore non si

ritenga più in grado di garantire una difesa efficace. L’istanza di revoca non

può essere inoltrata intempestivamente (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art.

134.

CPP n. 10; StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 134 CPP n. 2 s.).

3.

3.1.

In

concreto, come visto, il procuratore pubblico ha ritenuto che l’avv. PI 1 -

nell’esercizio del suo mandato - avrebbe espletato diligentemente tutti gli

atti necessari alla difesa di RE 1. Ha quindi respinto la richiesta di

sostituzione del difensore d’ufficio inoltrata dall’imputato.

Dal

canto suo, RE 1 ha sostanzialmente affermato di non volersi più far rappresentare

dall’avv. PI 1 in quanto non avrebbe più fiducia nello stesso. Lamenta poi di

aver effettuato due trasferte da __________ a __________ e che in queste

occasioni il difensore non si sarebbe “minimamente degnato di presentarsi”

(reclamo 3/6.3.2017) ed accenna al fatto che l’avv. PI 1, nell’ambito del

prossimo processo, avrebbe intenzione di patteggiare la pena.

L’avv.

PI 1 ritiene al contrario che i mancati colloqui presso il Penitenziario cantonale

non sarebbero a lui riconducibili, ma ad altre circostanze (riportate al considerando

jj.). Contesta la sua intenzione di patteggiare la pena al prossimo processo,

affermando invece che i suoi consigli non sarebbero mai stati ascoltati dall’imputato.

3.2

Ora,

in merito alla circostanza, sollevata dall’imputato, secondo cui il difensore

d’ufficio non si sarebbe presentato nelle occasioni di cui sopra, va osservato,

che - per costante giurisprudenza - gli interventi del difensore d'ufficio

devono limitarsi a quanto strettamente necessario per le esigenze processuali e

la difesa penale, e che il difensore d'ufficio non deve assumersi oneri di sostegno

morale o aiuto sociale (cfr. sentenza CRP __________ del 12.7.2016 consid. 3.2.).

L’avv. PI 1 ha inoltre sostenuto (senza essere contraddetto) che, nella prima

occasione, l’imputato sarebbe stato ricondotto a __________ a seguito del rinvio

del processo, mentre che nella seconda occasione, avrebbe incontrato RE 1 prima

del dibattimento in appello, in quanto lo stesso sarebbe giunto in Ticino solo

la sera precedente, di modo che gli asseriti mancati colloqui non sarebbero

dipesi dalla sua volontà (cfr. osservazioni 7/9.3.2017, p. 1-2).

Neppure l’altra argomentazione del

reclamante, secondo cui il suo difensore vorrebbe patteggiare la pena al

processo aggiornato per il 6.9.2017, soccorre la sua tesi.

Innanzitutto tale circostanza non trova

alcun riscontro agli atti: la proposta di atto d’accusa del 18.5.2017 (ACC __________)

non prevede un patteggiamento (art. 360 CPP).

Inoltre l’avv. PI 1 ha esplicitamente

contestato di voler proporre un patteggiamento di pena, senza che ciò sia stato

contraddetto.

Infine, nella misura in cui l’imputato

non decide della conduzione del procedimento né in che modo la sua difesa sarà

assicurata dal punto di vista strategico, delle divergenze relative appunto alla

strategia adottata dal difensore d’ufficio non equivalgono ad una difesa

inefficace, e di conseguenza, non costituiscono un motivo per la sua revoca (CR

– CPP, art. 134 CPP n. 21).

3.3

In merito poi all’asserita mancanza di

fiducia da parte di RE 1 nel suo difensore d’ufficio, si rileva innanzitutto che,

il reclamante non indica compiutamente quali sarebbero i motivi della perdita

di fiducia nel suo difensore, limitandosi come visto ad accennare, peraltro in

maniera piuttosto sbrigativa, alle circostanze di cui sopra.

Inoltre, se da un lato è vero che il

rapporto tra il difensore d’ufficio e l’imputato comporta una dimensione

personale importante, dall’altro lato, tuttavia, come visto (cfr. consid.

2.2

), dei dissensi generici e passeggeri tra gli stessi, così come delle critiche

soggettive non sono sufficienti a giustificare una revoca ai sensi di tale

disposizione (decisione TF 1B_307/2012 del 4.6.2012 consid. 2.).

Occorre di contro, oggettivamente, che

il conflitto tra i due sia tale che una continuazione del mandato non si possa

ragionevolmente esigere, segnatamente in caso di un’assenza di lunga durata o

la malattia del difensore, così come in caso di conflitto di interessi (PC –

CPP, art. 134 CPP n. 6), aspetti non riscontrati e nemmeno sollevati da RE 1

nel caso di specie.

3.4

Alla luce di quanto sopra, ricordato che

l’art. 134 cpv. 2 CPP ha per scopo il mantenimento della garanzia di una difesa

efficace, questa Corte ritiene dunque che gli argomenti sollevati dal reclamante,

non impediscano, concretamente ed oggettivamente, all’avv. PI 1 di compiere gli

atti necessari a garantire, per l’appunto, una difesa efficace, che lo stesso

si è peraltro più volte detto disposto a portare avanti con la dovuta diligenza.

Da un puntuale esame delle tavole

processuali, risulta inoltre come l’avv. PI 1 abbia assistito RE 1 durante i

suoi interrogatori, richiesto permessi telefonici a favore di persone vicine

all’imputato (cfr. ad es. AI 51), richiesto copia dei verbali esperiti (AI 77,

tra cui anche quelli di __________, AI 119 e 130), nonché dedicato tempo allo

studio dell’incarto ed alle telefonate/lettere all’imputato (in AI 93 e in AI

157).

Lo stesso ha inoltre inviato uno

scritto, in data 3.4.2017, dunque dopo l’inoltro dle presente gravame, ad RE 1,

al fine di informarlo circa il prosieguo dell’inchiesta a suo carico (cfr. AI

150).

Alla luce di ciò si può quindi ritenere

che l’avv. PI 1 abbia esperito il suo mandato con diligenza, fornendo al

reclamante una difesa efficace e che possa difenderlo adeguatamente anche per

il processo che si terrà a settembre 2017.

3.5

Va infine ritenuto che, gli imperativi

di celerità e di economia di procedura richiedono di far prevalere la necessità

di continuare e finire il procedimento con il medesimo difensore ed il diritto

ad un’efficace difesa, rispetto alla qualità del rapporto di fiducia reciproca

tra imputato e difensore d’ufficio.

Come si può evincere dall’esposizione in

fatto, il procedimento penale in questione è lungo e complesso, l’avv. PI 1 ha

già esercitato il proprio mandato per un periodo prolungato [e meglio dal

9.9.2015

(cfr. AI 41) ad oggi], motivo per cui una sua sostituzione, che

sarebbe da concedere con riserbo, non si giustifica, anche in considerazione

dell’imminente conclusione dello stesso, essendo il processo stato aggiornato

per il 6.9.2017.

3.6

In

siffatte circostanze, la decisione 24.2.2017 emanata dal procuratore pubblico è

dunuqe meritevole di tutela.

4.

Il

gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 133 s., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1

ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 500.--

e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta),

sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

.

Per

conoscenza:.

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera