60.2017.70
Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico che respinge l'istanza dell'imputato di sostituzione del difensore d'ufficio
17 luglio 2017Italiano28 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.70
Lugano
17 luglio 2017/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina
Item, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 3/6.3.2017 presentato da
RE
1
Contro
la decisione 24.2.2017 emanata dal procuratore pubblico
Valentina Tuoni, con cui ha respinto la sua istanza 31.1/3.2.2017 di
sostituzione del difensore d’ufficio avv. PI 1, __________, nell'ambito del
procedimento penale a suo carico (inc. MP __________);
richiamati gli scritti 13.3.2017 e 26.4/3.5.2017
(duplica) del magistrato inquirente, con cui comunica di non avere particolari
osservazioni da presentare, riconfermandosi – nel contempo – nella decisione impugnata;
viste le osservazioni 7/9.3.2017 dell’avv. PI 1, con
cui chiede il respingimento del gravame, e gli ulteriori scritti 3/4.4.2017 e
12/14.4.2017, di cui si dirà se necessario in seguito;
considerata la replica 25.4.2017 di RE 1, mediante la
quale si riconferma nelle proprie allegazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto
a. In
data 15.12.2014 è giunta una segnalazione telefonica al Ministero Pubblico, da
parte del Commissariato di __________, in relazione ad una rapina, avvenuta in
medesima data, presso l’orologeria __________, sita a __________ (AI 1).
b. In
stessa data è stata aperta l’istruzione penale nei confronti di ignoti per il
reato di rapina aggravata (AI 3, inc. MP __________).
c. Dopo
aver esperito svariati atti istruttori, in data 19.2.2015, il procuratore pubblico
ha emanato un mandato di cattura nei confronti di RE 1 per titolo di rapina aggravata,
per avere, in data 15.12.2014, presso la suddetta orologeria, agendo in banda
con __________ e altri due autori non ancora identificati, usando violenza nei
confronti di __________, gerente del predetto negozio, rendendola incapace di
opporre resistenza, minacciandola prima con una pistola e utilizzando
successivamente dello spray al pepe, nell’intento di procacciare a sé o ad
altri un indebito profitto, al fine di appropriarsene, sottratto sette orologi
per un valore denunciato complessivo di CHF 97'075.95 (AI 16).
In medesima data il procuratore pubblico
ha scritto all’Ufficio federale di Giustizia e Polizia (in seguito UFG),
settore estradizioni, chiedendo che venisse diramato un mandato di cattura internazionale,
area di ricerca Europa (area Schengen e non), nei confronti del suddetto, in vista
della sua estradizione (AI 17).
d. Sempre
in data 19.2.2015, il magistrato inquirente ha emanato un ordine di arresto,
ordinando la cattura e l’accompagnamento di RE 1 per titolo di rapina aggravata,
per i medesimi fatti di cui sopra (AI 18).
e. Con
e-mail 26.6.2015, l’UFG ha confermato al magistrato inquirente l’avvenuto
arresto di RE 1 in __________ (AI 28).
f. In
data 13.7.2015 il procuratore pubblico ha inviato all’UFG la documentazione
necessaria, da trasmettere alle autorità __________, per l’estradizione di RE 1
(AI 31).
g. Il 19.8.2015 l’UFG ha comunicato al magistrato
inquirente che RE 1 ha acconsentito all’estradizione semplificata (AI 33).
h. In
data 8.9.2015 RE 1 è arrivato a __________, proveniente da __________, in
estradizione, e dopo il prelievo delle impronte digitali e del DNA è stato
associato al carcere giudiziario La Farera. Il giorno seguente è stato
interrogato dalla polizia cantonale, sezione giudiziario, alla presenza del
difensore avv. PI 1 (cfr. rapporto di arresto provvisorio 9.9.2015, AI 38).
Sempre
in data 9.9.2015 l’imputato è stato interrogato dal procuratore pubblico, alla
presenza del difensore (AI 40).
Fatti
i. Con
decisione 9.9.2015 il procuratore pubblico ha nominato l’avv. PI 1 difensore
d’ufficio di RE 1, con effetto a partire dal 9.9.2015, considerato che
l’imputato non ha un difensore di fiducia e trattandosi in specie di un caso di
difesa obbligatoria ex art. 130 CPP (AI 41).
j. In
data 10.9.2015 il procuratore pubblico ha inoltrato, al giudice dei
provvedimenti coercitivi (in seguito GPC), un’istanza di carcerazione
preventiva, nei confronti dell’imputato, per il reato di rapina aggravata, in
relazione ai fatti avvenuti a __________ il 15.12.2014 (AI 45). Il GPC ha
accolto la suddetta istanza, ordinando la carcerazione preventiva di RE 1, sino
al 6.10.2015 (compreso) [AI 47].
k. In
data 11.9.2015 il procuratore pubblico ha revocato - con effetto immediato - l’ordine
di arresto del 19.2.2015 a carico di RE 1 (AI 48).
l. Con
decisione 21.9.2015 il magistrato competente ha autorizzato l’esecuzione
anticipata della pena detentiva a partire dal 22.9.2015 (AI 56).
m. In
data 25.9.2015 il procuratore pubblico ha chiesto al Ministero pubblico del canton
__________, copia degli atti relativi ad un’inchiesta per tentata rapina – avvenuta
l’8.12.2014 – a __________, ai danni della __________, con modus operandi -
seppur tentata - apparentemente identico a quella commessa a __________ (AI 62).
n. Con
scritto 12.10.2015 il procuratore pubblico ha comunicato all’autorità inquirente
di __________ di aver ricevuto l’incarto __________, relativo all’inchiesta di
cui sopra, (cfr. AI 65), nonché di aver assunto il suddetto procedimento penale
(AI 70).
o. Con
note all’incarto 12.10.2015 (AI 69) e 13.10.2015 (AI 71) il magistrato inquirente
ha dato atto di aver ricevuto – dall’Ispettore __________ – il formulario di
comparazione dei profili di DNA prelevati a __________ con quelli prelevati a __________,
da cui emerge una corrispondenza dei profili DNA dei due autori materiali della
rapina di __________ non ancora identificati con due profili DNA dei due autori
della rapina di __________.
p. Con
decreto 20.10.2015 il magistrato inquirente ha esteso l’istruzione penale nei
confronti di RE 1 per il reato di danneggiamento in relazione alla querela
sporta da __________ in data 30.12.2014 (AI 75).
q. In
data 23.12.2015 il procuratore pubblico ha inviato – alle autorità __________ –
una domanda di rogatoria internazionale volta ad ottenere l’estratto del Registro
dei sospettati, degli imputati e dei condannati, nonché le sentenze di condanna
emanate nei confronti di RE 1 (AI 85).
r. In
data 11.1.2016 il magistrato inquirente ha comunicato alle parti l’imminente
chiusura dell’istruzione penale nei confronti di RE 1, in relazione ai fatti
occorsi il 15.12.2014, a __________, prospettando loro l’emanazione della
promozione dell’accusa giusta gli art. 324 ss. CPP per i reati di rapina
aggravata, danneggiamento e atti preparatori punibili (alla rapina). Ha altresì
assegnato alle parti un termine scadente il 18.1.2016 per presentare eventuali
istanze probatorie (AI 89).
s. Con
decreto 13.1.2016 il magistrato inquirente, nell’ambito del procedimento di cui
all’inc. MP __________ nei confronti di RE 1, __________ e due autori ignoti,
per titolo di reato di rapina aggravata, danneggiamento e atti preparatori
punibili (alla rapina), in relazione ai fatti occorsi il 15.12.2014 a __________
ai danni della orologeria __________ __________, e l’8.12.2014 a __________ ai
danni della __________, ha ordinato la disgiunzione del procedimento a carico
di __________ e due autori ignoti da quello a carico di RE 1 (AI 91).
t. La
domanda di assistenza giudiziaria di cui sopra è stata evasa con scritto di
data 12.1.2016, ricevuto dal Ministero pubblico del cantone Ticino il 18.1.2016
(cfr. AI 94).
u. In
data 16.2.2016 il procuratore pubblico ha emanato un ordine di arresto internazionale
nei confronti di RE 1, già in carcere presso il Penitenziario La Stampa, a
valere “quale estensione della procedura di estradizione anche per il reato
di atti preparatori punibili (alla rapina), ex art. 260bis CP per fatti
avvenuti a __________ l’8.12.2014” (AI 96).
v. In
data 22.2.2016 è stato acquisito agli atti dell’incarto penale il rapporto
d’inchiesta di polizia giudiziaria 18.2.2016, relativo a RE 1 e __________, per
il reato di rapina aggravata in relazione ai fatti avvenuti il 15.12.2014 ai
danni dell’__________, __________, e per atti preparatori punibili di rapina in
relazione ai fatti avvenuti l’8.12.2014 presso la gioielleria __________ di __________
(AI 97).
w. In
data 22.2.2016 il procuratore pubblico ha esperito l’interrogatorio di RE 1 sui
fatti occorsi a __________ il 15.12.2014 (rapina aggravata) e sui fatti occorsi
a __________ l’8.12.2014 (atti preparatori punibili di rapina) [AI 98].
In medesima data il magistrato
competente ha interrogato RE 1 in merito alla richiesta di estensione
dell’estradizione, in relazione al reato di atti preparatori punibili alla
rapina per i fatti dell’8.12.2014 a __________ (ex art. 52 cpv. 2 e 3 AIMP) [AI
99].
x. Con
scritto 4.3.2016 il procuratore pubblico ha tramesso all’UFG l’ordine d’arresto
internazionale 16.2.2016 a complemento dell’ordine di arresto del 19.12.2015, “a
valere quale domanda di estensione della richiesta di estradizione alla __________
di RE 1”, allegando i relativi documenti (AI 100).
y. In
data 7.3.2016 il magistrato inquirente ha promosso l’accusa dinanzi alla Corte
delle assise criminali nei confronti di RE 1, siccome accusato di rapina
aggravata (in relazione ai fatti del 15.12.2014 di __________) [punto 1.], atti
preparatori punibili alla rapina (in relazione ai fatti del 8.12.2014 di __________)
[punto 2.1.], atti preparatori punibili alla rapina (in relazione ai fatti del
15.12.2014 di __________) [punto 2.2.] e danneggiamento (in relazione ai fatti
del 15.12.2014 di __________) [punto 3.] {ACC __________}.
z. RE
1 è stato condannato con sentenza 15.6.2016 dalla Corte delle assise criminali
per il titolo di rapina, alla pena detentiva di 3 anni, da dedursi la
carcerazione preventiva sofferta, in relazione ai fatti occorsi a __________ il
15.12.2014. È stato prosciolto dalle aggravanti di cui all’art. 140 cifra 3 CP
(cfr. AI 121, inc. TPC __________).
La Corte ha premesso che relativamente
alle ulteriori imputazioni contenute nell’atto d’accusa di atti preparatori
punibili alla rapina (punto 2.) e di danneggiamento (punto 3.), in sede di
dibattimento la stessa ha rilevato la propria incompetenza, non essendo giunta
- per il punto 2.1. dell’atto di accusa (atti preparatori punibili alla rapina
di __________) - l’autorizzazione per il perseguimento richiesta con
l’estensione della rogatoria in data 4.3.2016 (AI 100), mentre che per il punto
2.2. dell’atto di accusa (atti preparatori punibili alla rapina di __________) non
è stata neppure richiesta l’autorizzazione così come per la fattispecie del
reato di danneggiamento di cui al punto 3. dell’atto di accusa (danneggiamento
relativo alla rapina di __________), ciò che ha impedito la Corte di entrare
nel merito delle relative imputazioni. Di conseguenza, il procedimento penale a
carico di RE 1 per le imputazioni di cui ai punti 2.1., 2.2. e 3. dell’atto di
accusa è stato rinviato al Ministero pubblico (cfr. punto 4.2., sentenza TPC,
inc. __________).
aa. Il
4.7.2016 il procuratore pubblico ha ricevuto un e-mail da parte dell’UFG mediante
il quale gli è stato comunicato che la __________ ha concesso l’estensione
dell’estradizione di RE 1 in relazione al reato di atti preparatori alla rapina
(di __________ e __________) [AI 104].
bb. In
data 31.8.2016 il procuratore pubblico ha interrogato RE 1, alla presenza del
difensore d’ufficio, in relazione al reato di atti preparatori punibili di
rapina (per i fatti di __________ e __________) e danneggiamento (per i fatti
di __________) [AI 115].
cc. In
data 31.8.2016 il magistrato inquirente ha emanato un ordine di arresto nei
confronti di RE 1 per il titolo di danneggiamento (per i fatti del 15.12.2014
di __________), per titolo di tentata rapina e tentata rapina aggravata siccome
commessa in banda (per i fatti dell’8.12.2014 di __________), e ancora per
titolo di tentata rapina e tentata rapina aggravata siccome commessa in banda (per
i fatti del 15.12.2014 di __________) [AI 116].
dd. Sempre
in data 31.8.2016 il magistrato competente ha interrogato RE 1 in merito alla
richiesta di estensione dell’estradizione, in relazione ai reati di danneggiamento
(per i fatti del 15.12.2014 di __________), di tentata rapina e tentata rapina
aggravata siccome commessa in banda (per i fatti dell’8.12.2014 di __________),
e ancora per il reato di tentata rapina e tentata rapina aggravata siccome commessa
in banda (per i fatti del 15.12.2014 di __________) [AI 117].
ee. Con
scritto 5.9.2016 il procuratore pubblico ha inviato all’UFG l’ordine di arresto
internazionale 31.8.2016 a complemento dell’ordine di arresto 19.12.2015, “a
valere quale domanda di estensione della richiesta di estradizione alla __________
di RE 1”, allegando i relativi documenti (AI 120).
ff. Contro
il giudizio della Corte delle assise criminali di cui sopra (cfr. consid. z.), RE
1 ha interposto appello alla Corte di appello e di revisione penale (con annuncio
16.6.2016), che - con sentenza 18.1.2017 - lo ha respinto confermando integralmente
la decisione di prima istanza (cfr. AI 134, inc. CARP __________). Tale
sentenza è passato in giudicato.
gg. Con
scritto 31.1/3.2.2017 RE 1 ha chiesto al procuratore pubblico la sostituzione
del suo difensore d’ufficio, avv. PI 1, in quanto la comunicazione con lo
stesso sarebbe “di fatto nulla”, ogni qualvolta esprimerebbe un dubbio
il difensore sarebbe “molto spesso evasivo” con la conseguenza che non
si sentirebbe rappresentato; “il vincolo di fiducia è completamente decaduto”
(AI 137). Ha quindi chiesto la nomina dell’avv. __________ “per il prossimo
processo” (cfr. AI 137).
hh. Dopo
aver trasmesso (in data 3.2.2017) il suddetto scritto all’avv. PI 1 per eventuali
osservazioni (AI 138), e dopo aver ricevuto lo scritto 5/6.2.2017 di
quest’ultimo con cui ha comunicato la sua intenzione di continuare il mandato “con
diligenza” (AI 139), con decisione 24.2.2017, il procuratore pubblico ha respinto
l’istanza di sostituzione del difensore d’ufficio, rilevando che la difesa dell’imputato
è stata efficace ed avrebbe sempre agito nell’interesse dello stesso,
precisando che il difensore d’ufficio avrebbe “espletato quegli atti
puntualmente necessari alla difesa dell’imputato” (p. 2, AI 141).
ii. Con
gravame 3/6.3.2017 RE 1 impugna la suddetta decisione ritenendo di aver
ampiamente argomentato le proprie motivazioni, nell’ambito della sua istanza.
Il
reclamante afferma di aver effettuato il trasferimento __________ (13 ore di
viaggio) due volte, ed il suo difensore non si sarebbe “minimamente degnato
di presentarsi” (reclamo 3/6.3.2017). Ritiene che - al prossimo processo -
l’avv. PI 1 avrebbe intenzione di patteggiare una condanna a 8 mesi, mentre che
lui vorrebbe affrontare tale processo con l’ausilio dell’avv. __________, il
quale si sarebbe già dichiarato d’accordo di rappresentarlo.
Conclude indicando che è sua ferma
intenzione non farsi più rappresentare dall’avv. RE 1.
jj. Con
osservazioni 7/9.3.2017 l’avv. PI 1 afferma di aver difeso RE 1 con il massimo
impegno e diligenza. In merito all’accusa di mancati colloqui presso il Penitenziario
cantonale ritiene che non siano a lui riconducibili: “nella prima occasione
l’imputato è stato ricondotto a __________ a seguito del rinvio del processo,
mentre nella seconda occasione – il processo di appello – l’imputato è stato trasferito
in Ticino solo la sera precedente il dibattimento (per cui ho potuto organizzare
un incontro prima dl dibattimento)” [p. 1-2, doc. 3 CRP].
Afferma di aver certamente potuto più volte
trasferirsi – a spese dello Stato – a __________, ma non l’avrebbe ritenuto
necessario ai fini di una diligente difesa.
Considera falsa la circostanza secondo
cui vorrebbe patteggiare una condanna di 8 mesi, indicando che i suoi consigli
- nel procedimento appena concluso ed in quello in corso - non sarebbero stati
ascoltati.
Conclude affermando che “per coerenza
verso la mia missione di avvocato, non mi ‘tiro indietro’ e posso senz’altro
difendere diligentemente il signor RE 1 anche nel procedimento in corso, a prescindere
dal suo gradimento verso la mia persona” (p. 2, doc. 3 CRP).
kk. In
data 17.3.2017 - nelle more della procedura di reclamo - è stata acquisita agli
atti la comunicazione 15.3.2017 dell’UFG con cui hanno trasmesso
l’autorizzazione della __________ all’estensione dell’estradizione.
L’estensione non è stata concessa per il reato di danneggiamento (in relazione
ai fatti di __________), non essendo “un delitto estradabile secondo la legislazione
__________” (AI 147).
ll. In
data 3.4.2017 l’avv. PI 1 ha inviato a questa Corte copia di uno scritto – di medesima
data – rivolto a RE 1, nel quale il difensore lo ha informato della decisione
dell’autorità __________, circa l’estradizione, nonché del fatto che nel corso
del mese di aprile 2017 sarebbe stato predisposto un suo interrogatorio riassuntivo
in merito ai fatti di __________ e __________ (AI 150, e cfr. doc. 6 CRP).
mm. In
data 11.4.2017 è stato dunque esperito l’interrogatorio di RE 1 dinanzi al magistrato
inquirente, in relazione ai citati fatti (AI 155).
All’inizio di tale interrogatorio
l’imputato ha affermato di essere “d’accordo ad essere difeso dall’avv. PI 1”
(p. 2, AI 155).
Tale circostanza è stata comunicata a
questa Corte dall’avv. PI 1 stesso, in data 12/14.4.2017, con la precisazione
che - nonostante tale affermazione - RE 1 non avrebbe formalmente ritirato il
reclamo presso codesta Corte (doc. 7, inc. CRP).
nn. In
data 12.4.2017 il magistrato inquirente ha comunicato alle parti l’imminente
chiusura dell’istruzione penale nei confronti di RE 1, in relazione ai fatti di
__________ e di __________, prospettando loro l’emanazione di un decreto di abbandono
per il reato di danneggiamento e la promozione dell’accusa per il reato di
tentata rapina. Ha altresì assegnato alle parti un termine scadente il
22.4.2017 per presentare eventuali istanze probatorie (AI 156).
oo. Visto
lo scritto 12.4.2017 dell’avv. PI 1, questa Corte – in data 14.4.2017 – ha
chiesto ad RE 1 se sussiste ancora un interesse all’evasione del suo reclamo
circa il difensore d’ufficio (doc. 8, inc. CRP).
pp. Con
scritto 25.4.2017 RE 1 ha ribadito di non essere “mai stato d’accordo di
restare con il mio avv. PI 1”, ripetendo nuovamente di non voler essere
rappresentato dallo stesso (doc. 9, inc. CRP). Ha ripetuto di non aver fiducia
nel suo difensore, e che si sentirebbe come se fosse senza avvocato. Ha
precisato di voler essere assistito, per il suo prossimo processo dinanzi alla
Corte delle assise criminali, dall’avv. __________, e che senza quest’ultimo
non vorrebbe affrontare il processo.
qq. In
data 18.5.2017 il magistrato inquirente ha promosso l’accusa dinanzi davanti
alla Corte delle assise criminali nei confronti di RE 1, siccome accusato di tentata
rapina ripetuta, in relazione ai fatti di __________ e di __________ (ACC __________).
rr. Il
dibattimento relativo al suddetto atto di accusa è stato aggiornato dal
Tribunale penale cantonale per il 6.9.2017.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni
e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali
delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP
o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e
l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,
per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della
decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione
ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere
indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,
applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.
MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisione TF 6B_494/2015 del 25.5.2016
consid. 4.1.).
1.2
Il gravame, inoltrato il 3/6.3.2017 alla Corte dei
reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto 24.2.2017
con cui è stata respinta l’istanza di sostituzione del difensore d’ufficio
(inc. MP __________), è tempestivo e proponibile (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 134 CPP n. 15).
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE
1, imputato nel contesto del procedimento penale di cui sopra e destinatario
della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382
cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla
modifica del giudizio (CR – CPP, art. 134 CPP n. 26).
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Secondo
l’art. 133 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio [in caso di difesa obbligatoria
giusta l’art. 130 CPP, nelle ipotesi di cui all’art. 132 cpv. 1 lit. a cifre 1
e 2 CPP, oppure se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa
si impone per tutelare i suoi interessi (art. 132 cpv. 1 lit. b, cpv. 2 e 3
CPP)] è designato da chi, nella relativa fase procedurale, dirige il procedimento.
Fino
all’abbandono del procedimento penale o fino alla promozione dell’accusa
competente per detta nomina è dunque il procuratore pubblico (art. 61 lit. a
CPP). La polizia, sebbene sia un’autorità di perseguimento penale (art. 12 lit.
a CPP), non è annoverata tra le autorità che dirigono il procedimento penale a’
sensi dell’art. 61 CPP (BSK StPO – A. JENT, op. cit., art. 61 CPP n. 3/6; StPO
PK – N. SCHMID, 2. ed., art. 61 CPP n. 4), per cui non è competente per
nominare il difensore d’ufficio.
Chi
dirige il procedimento designa il difensore d’ufficio tenendo possibilmente
conto dei desideri dell’imputato (art. 133 cpv. 2 CPP). Questa disposizione è
volta a favorire la creazione di un rapporto di fiducia tra l’imputato e il
difensore d’ufficio: i desiderata dell’imputato devono, se possibile, essere
presi in considerazione, anche se da detta norma – che contiene una raccomandazione
di carattere generale – non può, da una parte, essere dedotto alcun diritto
specifico dell’imputato ad un legale di libera scelta. D’altra parte, il
mancato rispetto dei desideri dell’imputato è inconciliabile con il principio
della correttezza qualora manchi un motivo fondato per non considerarli (BSK
StPO – A. JENT, op. cit., art. 133 CPP n. 8b; StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art.
133.
CPP n. 2; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 133 CPP n.
4).
2.2
Giusta l’art. 134 cpv. 1 CPP, se il motivo della
difesa d’ufficio viene meno, chi dirige il procedimento revoca il mandato.
La
difesa d’ufficio deve di conseguenza essere garantita fino al momento in cui
sussistono le condizioni che avevano indotto alla sua concessione [messaggio
21.12.2005
concernente l’unifica-zione del diritto processuale penale (di
seguito: messaggio), in: FF 2006 p. 989 ss., p. 1086; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op.
cit., art. 134 CPP n. 1; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art.
134.
CPP n. 3].
Per
l’art. 134 cpv. 2 CPP, se il rapporto di fiducia tra l’imputato e il difensore
d’ufficio si deteriora notevolmente oppure se per altri motivi non è più
garantita una difesa efficace, chi dirige il procedimento designa un altro
difensore d’ufficio.
Questa
normativa tiene dunque conto del fatto che una difesa impegnata ed efficiente
può essere compromessa non solo mediante una violazione oggettiva dei relativi
doveri da parte del difensore, ma già in caso di deterioramento del rapporto di
fiducia, ossia anche nei casi in cui un imputato che dispone di un patrocinatore
di fiducia provvederebbe alla sostituzione del difensore (messaggio, FF 2006 p.
1086.
s.; decisione TF 1B_410/2012 del 3.10.2012 consid. 1.2.). Non è nondimeno
sufficiente un generico dissenso dell’imputato o un’avversione soggettiva di
quest’ultimo; la mancanza o il deterioramento del rapporto di fiducia devono
essere resi verosimili sulla base di elementi concreti (decisione TF 1B_410/2012
del 3.10.2012 consid. 1.2.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 134 CPP n.
7.
ss.; StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 134 CPP n. 2; Commentario CPP – M.
GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 134 CPP n. 8) sulla base ed in conseguenza dei
quali si debba ritenere che non sia più garantita una difesa efficace. Di
massima, l’indebolimento della relazione di fiducia non impedisce una difesa
efficace (decisione TF 1B_402/2010 del 21.2.2011 consid. 2.3.).
Non
è più garantita una difesa efficace, per esempio, quando il legale si dimostra
incapace di consigliare correttamente l’imputa-to, quando non partecipa
all’assunzione di prove essenziali o quando senza motivi oggettivi lascia
trascorrere infruttuoso un termine di impugnazione (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op.
cit., art. 134 CPP n. 13; StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 134 CPP n. 4; Commentario
CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 134 CPP n. 13).
Al
contrario, il fatto che il difensore d'ufficio non assuma una linea difensiva
problematica desiderata dall'imputato oppure non creda acriticamente alla
versione del suo assistito in merito alle accuse e non la sostenga di fronte
alle autorità come suo mero portaparola, come pure il fatto che il difensore si
rifiuti di intraprendere azioni processuali prive di possibilità di successo,
non è sufficiente a giustificare una sostituzione del difensore.
Costituisce,
invece, un elemento concreto di cui alla surriferita prassi che fa propendere
per la perdita del rapporto di fiducia, la dichiarazione del difensore d'ufficio,
dinanzi all'autorità penale, di non credere all'innocenza del suo mandante che
non ha confessato (decisioni TF 1B_424/2015 del 2.2.2016 consid. 2.2. e 1B_127/2015
dell'8.6.2015 consid. 2.2.).
Se
il procedimento in discussione è lungo o complesso, e se il difensore d'ufficio
ha già esercitato il proprio mandato per un periodo prolungato, una sua sostituzione
deve essere accordata con riserbo (decisione TPF 2014 43 del 23.5.2014 consid.
3.2
).
La
direzione del procedimento, prima di decidere la revoca o la sostituzione della
difesa d’ufficio, deve dare la possibilità di esprimersi – nel rispetto del
diritto di essere sentiti a’ sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. – all’imputato ed
al di lui difensore d’ufficio (BSK StPO – N. RUCK-STUHL, op. cit., art. 134 CPP
n. 17; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 134 CPP n. 15).
2.3
La
richiesta di sostituzione della difesa d’ufficio può essere avanzata anche dal
difensore: si tratta di un’istanza di revoca della nomina a difensore d’ufficio.
A tutela del segreto professionale, il difensore non è obbligato a dettagliare
i motivi della richiesta, se essi riguardano il rapporto personale con
l’imputato. È, invece, obbligato a motivare sufficientemente l’istanza se alla
base di essa vi è un conflitto d’interessi scoperto solo in seguito alla nomina
o un sopraggiunto sovraccarico lavorativo, di modo che il difensore non si
ritenga più in grado di garantire una difesa efficace. L’istanza di revoca non
può essere inoltrata intempestivamente (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art.
134.
CPP n. 10; StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 134 CPP n. 2 s.).
3.
3.1.
In
concreto, come visto, il procuratore pubblico ha ritenuto che l’avv. PI 1 -
nell’esercizio del suo mandato - avrebbe espletato diligentemente tutti gli
atti necessari alla difesa di RE 1. Ha quindi respinto la richiesta di
sostituzione del difensore d’ufficio inoltrata dall’imputato.
Dal
canto suo, RE 1 ha sostanzialmente affermato di non volersi più far rappresentare
dall’avv. PI 1 in quanto non avrebbe più fiducia nello stesso. Lamenta poi di
aver effettuato due trasferte da __________ a __________ e che in queste
occasioni il difensore non si sarebbe “minimamente degnato di presentarsi”
(reclamo 3/6.3.2017) ed accenna al fatto che l’avv. PI 1, nell’ambito del
prossimo processo, avrebbe intenzione di patteggiare la pena.
L’avv.
PI 1 ritiene al contrario che i mancati colloqui presso il Penitenziario cantonale
non sarebbero a lui riconducibili, ma ad altre circostanze (riportate al considerando
jj.). Contesta la sua intenzione di patteggiare la pena al prossimo processo,
affermando invece che i suoi consigli non sarebbero mai stati ascoltati dall’imputato.
3.2
Ora,
in merito alla circostanza, sollevata dall’imputato, secondo cui il difensore
d’ufficio non si sarebbe presentato nelle occasioni di cui sopra, va osservato,
che - per costante giurisprudenza - gli interventi del difensore d'ufficio
devono limitarsi a quanto strettamente necessario per le esigenze processuali e
la difesa penale, e che il difensore d'ufficio non deve assumersi oneri di sostegno
morale o aiuto sociale (cfr. sentenza CRP __________ del 12.7.2016 consid. 3.2.).
L’avv. PI 1 ha inoltre sostenuto (senza essere contraddetto) che, nella prima
occasione, l’imputato sarebbe stato ricondotto a __________ a seguito del rinvio
del processo, mentre che nella seconda occasione, avrebbe incontrato RE 1 prima
del dibattimento in appello, in quanto lo stesso sarebbe giunto in Ticino solo
la sera precedente, di modo che gli asseriti mancati colloqui non sarebbero
dipesi dalla sua volontà (cfr. osservazioni 7/9.3.2017, p. 1-2).
Neppure l’altra argomentazione del
reclamante, secondo cui il suo difensore vorrebbe patteggiare la pena al
processo aggiornato per il 6.9.2017, soccorre la sua tesi.
Innanzitutto tale circostanza non trova
alcun riscontro agli atti: la proposta di atto d’accusa del 18.5.2017 (ACC __________)
non prevede un patteggiamento (art. 360 CPP).
Inoltre l’avv. PI 1 ha esplicitamente
contestato di voler proporre un patteggiamento di pena, senza che ciò sia stato
contraddetto.
Infine, nella misura in cui l’imputato
non decide della conduzione del procedimento né in che modo la sua difesa sarà
assicurata dal punto di vista strategico, delle divergenze relative appunto alla
strategia adottata dal difensore d’ufficio non equivalgono ad una difesa
inefficace, e di conseguenza, non costituiscono un motivo per la sua revoca (CR
– CPP, art. 134 CPP n. 21).
3.3
In merito poi all’asserita mancanza di
fiducia da parte di RE 1 nel suo difensore d’ufficio, si rileva innanzitutto che,
il reclamante non indica compiutamente quali sarebbero i motivi della perdita
di fiducia nel suo difensore, limitandosi come visto ad accennare, peraltro in
maniera piuttosto sbrigativa, alle circostanze di cui sopra.
Inoltre, se da un lato è vero che il
rapporto tra il difensore d’ufficio e l’imputato comporta una dimensione
personale importante, dall’altro lato, tuttavia, come visto (cfr. consid.
2.2
), dei dissensi generici e passeggeri tra gli stessi, così come delle critiche
soggettive non sono sufficienti a giustificare una revoca ai sensi di tale
disposizione (decisione TF 1B_307/2012 del 4.6.2012 consid. 2.).
Occorre di contro, oggettivamente, che
il conflitto tra i due sia tale che una continuazione del mandato non si possa
ragionevolmente esigere, segnatamente in caso di un’assenza di lunga durata o
la malattia del difensore, così come in caso di conflitto di interessi (PC –
CPP, art. 134 CPP n. 6), aspetti non riscontrati e nemmeno sollevati da RE 1
nel caso di specie.
3.4
Alla luce di quanto sopra, ricordato che
l’art. 134 cpv. 2 CPP ha per scopo il mantenimento della garanzia di una difesa
efficace, questa Corte ritiene dunque che gli argomenti sollevati dal reclamante,
non impediscano, concretamente ed oggettivamente, all’avv. PI 1 di compiere gli
atti necessari a garantire, per l’appunto, una difesa efficace, che lo stesso
si è peraltro più volte detto disposto a portare avanti con la dovuta diligenza.
Da un puntuale esame delle tavole
processuali, risulta inoltre come l’avv. PI 1 abbia assistito RE 1 durante i
suoi interrogatori, richiesto permessi telefonici a favore di persone vicine
all’imputato (cfr. ad es. AI 51), richiesto copia dei verbali esperiti (AI 77,
tra cui anche quelli di __________, AI 119 e 130), nonché dedicato tempo allo
studio dell’incarto ed alle telefonate/lettere all’imputato (in AI 93 e in AI
157).
Lo stesso ha inoltre inviato uno
scritto, in data 3.4.2017, dunque dopo l’inoltro dle presente gravame, ad RE 1,
al fine di informarlo circa il prosieguo dell’inchiesta a suo carico (cfr. AI
150).
Alla luce di ciò si può quindi ritenere
che l’avv. PI 1 abbia esperito il suo mandato con diligenza, fornendo al
reclamante una difesa efficace e che possa difenderlo adeguatamente anche per
il processo che si terrà a settembre 2017.
3.5
Va infine ritenuto che, gli imperativi
di celerità e di economia di procedura richiedono di far prevalere la necessità
di continuare e finire il procedimento con il medesimo difensore ed il diritto
ad un’efficace difesa, rispetto alla qualità del rapporto di fiducia reciproca
tra imputato e difensore d’ufficio.
Come si può evincere dall’esposizione in
fatto, il procedimento penale in questione è lungo e complesso, l’avv. PI 1 ha
già esercitato il proprio mandato per un periodo prolungato [e meglio dal
9.9.2015
(cfr. AI 41) ad oggi], motivo per cui una sua sostituzione, che
sarebbe da concedere con riserbo, non si giustifica, anche in considerazione
dell’imminente conclusione dello stesso, essendo il processo stato aggiornato
per il 6.9.2017.
3.6
In
siffatte circostanze, la decisione 24.2.2017 emanata dal procuratore pubblico è
dunuqe meritevole di tutela.
4.
Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 133 s., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1
ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 500.--
e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta),
sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
.
Per
conoscenza:.
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera