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Decisione

60.2017.71

Reclamo contro la decisione del GPC con cui ha ordinato il collocamento in sezione aperta. Irricevibile in quanto tardivo

30 marzo 2017Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2017.71

Lugano

30 marzo 2017/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro

Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Giorgia

Peverelli, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 7/8.3.2017 presentato

da

RE

1

contro

la decisione 8.2.2017

emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti, sedente

in materia di applicazione della pena, che ha ordinato il suo collocamento in

sezione aperta (inc. GPC __________);

letti

ed esaminati gli atti;

considerato

in

fatto e in diritto

che, con

decisione 8.2.2.2017, il giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti

ha decretato il collocamento in sezione aperta della qui reclamante (inc. GPC);

che, con

scritto 7/8.3.2017, RE 1 ha contestato la decisione, chiedendo una rateizzazione

Considerandi

di quanto dovuto, considerata la sua situazione personale ed economica;

che giusta

l'art. 396 cpv. 1 CPP il procuratore pubblico e le parti possono, entro dieci

giorni dalla ricezione della decisione impugnata, presentare reclamo alla Corte

dei reclami penali;

che la

decisione impugnata dell’8.2.2017 è stata intimata a mezzo raccomandata ed è stata

recapitata alla reclamante il 20.2.2017 a Giubiasco (cfr. risultato ricerca

invii raccomandati);

che il

termine di dieci giorni di cui all'art. 396 cpv. 1 CPP ha cominciato a decorrere

il 21.2.2017 ed è venuto a scadere il 2.3.2017;

che il reclamo

è stato spedito il 7.3.2017 ed è pervenuto a questa Corte il giorno seguente

(cfr. timbri sulla busta agli atti);

che quando la

comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se il

reclamo è consegnato presso la posta Svizzera o a un rappresentante diplomatico

o consolare svizzero al più tardi entro la mezzanotte dell’ultimo giorno del

termine (art. 91 cpv. 2 CPP), diversamente risulta tardivo (sentenza TF

6B_22/2013 del 21.2.2013 consid. 1;

BSK StPO – C. RIEDO, art. 91 CPP n. 13; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 91 CPP

n. 2);

che nel presente caso l’invio è avvenuto il

7/8.3.2017, ovvero dopo la scadenza del termine per presentare il gravame;

che pertanto,

con decreto 8.3.2017, questa Corte ha invitato la reclamante ad esprimersi in

merito alla tempestività della sua impugnativa, in ossequio alla giurisprudenza

del Tribunale federale secondo cui l'autorità, che intende dichiarare

irricevibile un gravame fondandosi sulla presunzione derivante dal timbro postale

apposto sulla busta di spedizione, deve permettere al mittente di produrre mezzi

di prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a confutare detta presunzione;

che il

23/28.3.2017 la reclamante ha ritornato il decreto di questa Corte con iscrizioni

manoscritte illeggibili e ha nuovamente allegato il testo già inviato il

7/8.3.2017, senza nulla dire rispetto alla tempestività o meno del proprio

gravame;

che il

gravame è irricevibile, in quanto tardivo;

che, data la

particolare situazione della reclamante, si rinuncia al carico della tassa di

giustizia ed al recupero delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamate le normi applicabili,

pronuncia

1. Il reclamo è

irricevibile.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera