60.2017.71
Reclamo contro la decisione del GPC con cui ha ordinato il collocamento in sezione aperta. Irricevibile in quanto tardivo
30 marzo 2017Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
60.2017.71
Lugano
30 marzo 2017/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Giorgia
Peverelli, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 7/8.3.2017 presentato
da
RE
1
contro
la decisione 8.2.2017
emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti, sedente
in materia di applicazione della pena, che ha ordinato il suo collocamento in
sezione aperta (inc. GPC __________);
letti
ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto e in diritto
che, con
decisione 8.2.2.2017, il giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti
ha decretato il collocamento in sezione aperta della qui reclamante (inc. GPC);
che, con
scritto 7/8.3.2017, RE 1 ha contestato la decisione, chiedendo una rateizzazione
Considerandi
di quanto dovuto, considerata la sua situazione personale ed economica;
che giusta
l'art. 396 cpv. 1 CPP il procuratore pubblico e le parti possono, entro dieci
giorni dalla ricezione della decisione impugnata, presentare reclamo alla Corte
dei reclami penali;
che la
decisione impugnata dell’8.2.2017 è stata intimata a mezzo raccomandata ed è stata
recapitata alla reclamante il 20.2.2017 a Giubiasco (cfr. risultato ricerca
invii raccomandati);
che il
termine di dieci giorni di cui all'art. 396 cpv. 1 CPP ha cominciato a decorrere
il 21.2.2017 ed è venuto a scadere il 2.3.2017;
che il reclamo
è stato spedito il 7.3.2017 ed è pervenuto a questa Corte il giorno seguente
(cfr. timbri sulla busta agli atti);
che quando la
comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se il
reclamo è consegnato presso la posta Svizzera o a un rappresentante diplomatico
o consolare svizzero al più tardi entro la mezzanotte dell’ultimo giorno del
termine (art. 91 cpv. 2 CPP), diversamente risulta tardivo (sentenza TF
6B_22/2013 del 21.2.2013 consid. 1;
BSK StPO – C. RIEDO, art. 91 CPP n. 13; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 91 CPP
n. 2);
che nel presente caso l’invio è avvenuto il
7/8.3.2017, ovvero dopo la scadenza del termine per presentare il gravame;
che pertanto,
con decreto 8.3.2017, questa Corte ha invitato la reclamante ad esprimersi in
merito alla tempestività della sua impugnativa, in ossequio alla giurisprudenza
del Tribunale federale secondo cui l'autorità, che intende dichiarare
irricevibile un gravame fondandosi sulla presunzione derivante dal timbro postale
apposto sulla busta di spedizione, deve permettere al mittente di produrre mezzi
di prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a confutare detta presunzione;
che il
23/28.3.2017 la reclamante ha ritornato il decreto di questa Corte con iscrizioni
manoscritte illeggibili e ha nuovamente allegato il testo già inviato il
7/8.3.2017, senza nulla dire rispetto alla tempestività o meno del proprio
gravame;
che il
gravame è irricevibile, in quanto tardivo;
che, data la
particolare situazione della reclamante, si rinuncia al carico della tassa di
giustizia ed al recupero delle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamate le normi applicabili,
pronuncia
1. Il reclamo è
irricevibile.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera