60.2017.73
Reclamo dell'avvocato contro un dispositivo della sentenza del TPC relativo alla retribuzione quale difensore d'ufficio. appello. trasmissione alla CARP
17 luglio 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.73
Lugano
17 luglio 2017/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 10/13.3.2017,
completato nella motivazione il 28.4./2.5.2017, presentato dall’
RE 1
contro
il punto 9.1. del dispositivo della sentenza
3.3.2017 emanata dalla Corte delle assise criminali, relativo alla sua
retribuzione quale difensore d’ufficio (inc. TPC __________);
richiamate le osservazioni 9/10.5.2017 del presidente
della Corte delle assise criminali, giudice Marco Villa;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
sentenza 3.3.2017 la Corte delle assise criminali, presieduta dal giudice Marco
Villa, ha dichiarato PI 1 autore colpevole di tentata rapina aggravata, rapina
aggravata ed infrazione alla Legge federale sulle armi e sulle munizioni, e lo
ha condannato alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi di carcere. Al punto n.
9.1. del dispositivo, la Corte di primo grado ha tassato le note professionali
22.12.2016 e 3.3.2017 (di totali CHF 9'419.75), prodotte dall’avv. RE 1,
difensore d’ufficio di PI 1, approvandole in ragione di CHF 6'301.80 (sentenza
3.3.2017, p. 31, inc. TPC __________).
b. Contro
tale sentenza PI 1 ha interposto appello alla Corte di appello e di revisione
penale in data 2.5.2017. Il dibattimento è previsto per il 25.7.2017 (inc. CARP
__________).
c. Con
reclamo 10/13.3.2017, completato il 28.4./2.5.2017 in seguito all’emanazione
della sentenza motivata TPC 72.2016.233, l’avv. RE 1 postula l’annullamento del
punto 9.1. del dispositivo e l’approvazione delle due surriferite note
d’onorario per complessivi CHF 9'100.25 (reclamo motivato 28.4./2.5.2017, p.
6).
Egli contesta in particolar modo la
decurtazione eseguita dalla Corte delle assise criminali concernente il suo
onorario relativo alla “preparazione dibattimento”, posizione che
avrebbe subito la maggior decurtazione: “(…) Non si può al riguardo
nascondere il fatto che se da un lato i fatti non erano contestati, dal punto
di vista squisitamente giuridico la fattispecie in oggetto presentava (…) una
difficoltà giuridica non indifferente, stante il fatto che la differenza tra rapina
e presa di ostaggio è fortemente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza e
non è di facile risoluzione, essendo dunque necessarie diverse ore tese a
trovare il fatidico ‘bandolo della matassa’ (…)” (reclamo 10/13.3.2017, p.
3). Tant’è che PI 1 è stato poi prosciolto dall’imputazione di presa di
ostaggio (sentenza 3.3.2017, p. 30, inc. TPC __________).
d. Delle
ulteriori argomentazioni, così come delle osservazione del presidente della
Corte delle assise criminali, giudice Marco Villa, si dirà, se necessario, in
corso di motivazione.
Considerandi
1.
1.1.
Il
difensore d’ufficio, in applicazione dell’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP, può
presentare reclamo in materia di retribuzione contro la decisione del pubblico
ministero o del tribunale di primo grado.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente
dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il
diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391
CPP n. 2; cfr., anche, sentenza TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.).
1.2
Il
gravame, inoltrato il 10/13.3.2017 alla Corte dei reclami penali, a quel
momento competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il punto 9.1. del dispositivo
della sentenza 3.3.2017 (inc. TPC 72.2016.233), è tempestivo e proponibile. Le
esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
L’avv.
RE 1, difensore d’ufficio e destinatario della sentenza con cui sono state
tassate, a lui sfavorevolmente, le proprie note professionali, è pacificamente
legittimato a reclamare ex art. 135 cpv. 3 lit. a CPP.
1.3
Solo
il difensore d’ufficio può contestare l’entità della retribuzione mediante reclamo
(sentenza TF 6B_611/2012 –6B_693/2012 del 19.4.2013, parzialmente pubblicata
in DTF 139 IV 199, consid. 5.2.; cfr. anche sentenza TF 6B_451/2016
dell’8.2.2017). Per il pubblico ministero e per le altre parti che possono
essere chiamate a rimborsare i costi della difesa d’ufficio o del gratuito
patrocinio, non sussiste la possibilità di impugnare con reclamo la decisione
di tassazione dell’istanza di primo grado. Dette parti devono pretendere la
riduzione dell’indennizzo mediante il rimedio giuridico dell’appello.
Se
una delle parti interpone appello e l’appello medesimo risulta ricevibile in ordine,
tutte le censure relative all’indennizzo vanno determinate nella procedura
d’appello. Un eventuale reclamo separatamente interposto dal difensore
d’ufficio in applicazione dell’art. 135 cpv. 3 CPP diviene privo d’oggetto
(sentenza TF 6B_360/2014 del 30.10.2014, parzialmente pubblicata in DTF 140 IV
213, consid. 1.4.; sentenza TF 6B_611/2012 –6B_693/2012 del 19.4.2013, parzialmente
pubblicata in DTF 139 IV 199, consid. 5.6.; cfr. anche sentenza TF 6B_451/2016
dell’8.2.2017).
1.4
Nel caso concreto, il 10/13.3.2017 l’avv.
RE 1 ha annunciato a questa Corte l’intenzione di reclamare contro la tassazione
della sua nota professionale contenuta del dispositivo della sentenza TPC __________
del 3.3.2017. Il 2.5.2017 PI 1 ha inoltrato la dichiarazione di appello contro
la suddetta sentenza. Come già sopra indicato, il procedimento è tuttora
pendente presso la Corte di appello e di revisione penale, e il dibattimento è
stato aggiornato il 25.7.2017 (inc. CARP __________).
1.5
Pertanto, vista la giurisprudenza
federale sopraindicata e la prassi di questa Corte (rif. sentenza CRP __________
del 7.4.2015), le censure sollevate in questa sede dall’avv. RE 1 relative alla
sua retribuzione vanno determinate nella procedura d’appello.
2.
Il
gravame è evaso ai sensi del considerando 1.5.. Non si prelevano tassa di giustizia
e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 135, 379 ss., 393 ss. e 398 ss.
CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.Il reclamo è
evaso ai sensi del considerando 1.5..
§. Il reclamo
10/13.3.2017, completato il 28.4./2.5.2017, dell’avv. RE 1 è trasmesso per
competenza alla Corte di appello e di revisione penale.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Copia
per conoscenza:
- procuratore pubblico Paolo Bordoli, sede (rif. ACC
200/2016).
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera