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Decisione

60.2017.8

Reclamo per denegata o ritardata giustizia del procuratore pubblico. principio di celerità

12 aprile 2017Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

a.Con esposto 26.8.2016 RE 1 ha querelato __________,

per titolo di lesioni semplici, vie di fatto e minaccia, in relazione ad un

diverbio avvenuto tra i due, in data 13.8.2016, presso la “__________” di __________,

nell’ambito del quale il querelato sarebbe stato stretto al collo e sbattuto

contro un muro (AI 1, inc. MP __________).

RE 1 avrebbe subìto

le conseguenze indicate nel certificato medico 13.8.2016 allestito dall’__________

di __________ (in AI 1).

b. In data

31.8.2016 il procuratore pubblico ha conferito mandato alla polizia, in fase

investigativa, di interrogare querelante e querelato, nonché di interpellarlo

per il mandato ex art. 312 cpv. 1 CPP qualora dovessero emergere dei testimoni (AI

2).

c. A

seguito di tale mandato, con scritto 11.9.2016 la polizia cantonale ha citato RE

1 a comparire in data 8.10.2016, per essere interrogato in veste di accusatore

privato (in Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 7.12.2016, AI 9).

d. In data

10.10.2016 la polizia cantonale ha citato RE 1 a comparire il 19.10.2016, per

essere interrogato in veste di accusatore privato (in Rapporto di inchiesta di

polizia giudiziaria 7.12.2016, AI 9).

e. Con

scritto 11.10.2016, RE 1 ha comunicato al Ministero pubblico di aver dato

seguito alla citazione per l’8.10.2016, presentandosi in gendarmeria a __________,

ma “gli incaricati (...), l’agente app. __________ e l’agente sergente

maggiore __________”, non avrebbero voluto verbalizzare i fatti come da lui

indicati, ma avrebbero voluto anzi che verbalizzasse altro e gli avrebbero inoltre

chiesto di ritirare la denuncia (AI 3).

RE 1 ha

quindi concluso chiedendo di procedere con l’inchiesta, “con la comminatoria

che, se il procedimento non avrà luogo”, si sarebbe rivolto alla Corte dei

reclami penali per denegata giustizia (AI 3).

f. Dal

verbale di procedimento risulta che, in data 14.10.2016, RE 1 ha telefonato al

Ministero pubblico riferendo le medesime contestazioni di cui allo scritto

11.10.2016 (AI 4).

g. Con

decreto 19.10.2016 il magistrato inquirente ha aperto l’istruzione penale nei

confronti di __________, per il titolo di lesioni

semplici, vie di fatto e minaccia (AI 5).

h. In data

19.10.2016 la polizia cantonale ha interrogato RE 1 in veste di accusatore

privato (in Rapporto di inchiesta di

polizia giudiziaria 7.12.2016, AI 9).

i. In

data 21.10.2016 la polizia cantonale ha interrogato __________ in veste di imputato

(in Rapporto di inchiesta di polizia

giudiziaria 7.12.2016, AI 9).

l. Il

18.11.2016 la polizia cantonale ha interrogato __________ in veste di persona

informata sui fatti (in Rapporto di

inchiesta di polizia giudiziaria 7.12.2016, AI 9).

m. Dal

verbale di procedimento risulta ancora che, in data 21.11.2016, RE 1 ha telefonato

al Ministero pubblico sollecitando l’evasione dell’incarto e annunciando di

voler prendere provvedimenti per denegata giustizia. Gli sarebbe stato riferito

che l’incarto si troverebbe ancora in polizia (AI 6).

n. In data

24.11.2016 il Ministero pubblico ha telefonato al sgtm __________ sollecitando

l’evasione dell’incarto, e comunicando che avrebbero trasmesso il sollecito in

forma scritta (AI 7).

Il medesimo giorno il Ministero pubblico

ha inviato il sollecito di cui sopra alla Gendarmeria __________, __________,

all’attenzione dell’app. __________ (AI 8).

o. In data

7.12.2016 la polizia cantonale di __________ ha allestito il rapporto di inchiesta

di polizia giudiziaria, contenente gli atti istruttori di cui sopra (AI 9).

p. Dal

verbale di procedimento risulta che, in data 12.12.2016, il Ministero pubblico

ha telefonato a RE 1 riferendo che era arrivato il rapporto di polizia e che il

procuratore pubblico avrebbe provveduto, nelle settimane a venire, ad emanare

una decisione (AI 10).

q. In data

21.12.2016 RE 1 ha telefonato al Ministero pubblico sollecitando l’evasione

dell’incarto (AI 11).

r. In data

9/11.1.2017 RE 1 ha inoltrato gravame per denegata giustizia del procuratore

pubblico Zaccaria Akbas nella trattazione dell’inc. MP __________.

Il reclamante, dopo aver ripreso i

fatti, ha ribadito che “nella prima citazione in polizia di sabato 8 ottobre

2016, (...) il gendarme app. __________ e un suo collega sergente maggiore __________,

non hanno voluto sottoscrivere i fatti accaduti, questi ultimi volevano

intrattenermi e farmi scrivere quello che loro avrebbero voluto, invitandomi a

ritirare la denuncia, mi danno dello scostumato e mi dicono di avergli fatto

perdere del tempo inutile” (reclamo 9/11.1.2017, p. 2).

Afferma di non aver accettato

compromessi e di aver - nel frattempo - contattato delle persone che potrebbero

testimoniare, così come pure di aver a disposizione i tabulati della compagnia

Sunrise.

Ritiene invece che durante la citazione

del 19.10.2016 l’app. __________ avrebbe compiuto il suo lavoro adeguatamente e

rispettosamente.

Riprende tutti i solleciti rivolti al

Ministero pubblico, ritenendo che non abbiano avuto esito positivo, motivo per

cui sarebbe stato costretto ad inoltrare il presente gravame.

s. Nelle more della procedura di reclamo, con scritto

11.1.2017, il procuratore pubblico ha conferito mandato alla polizia, nella

fase dell’istruzione, di procedere all’interrogatorio – in veste di testimoni –

di __________, __________ e un terzo agente __________ da identificare, nonché

– in veste di persona informata sui fatti – di __________ (figlia del

querelante nata il 19.02.2003), accompagnata da persona di fiducia (AI 13).

t. Della

replica di RE 1, così come delle osservazioni/dupliche del magistrato inquirente

e della polizia cantonale, si dirà – se necessario – in corso di motivazione.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta l’art.

393.

cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di

dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del

pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i

casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con il

gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero, in Ticino, alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo

deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con

riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art.

385.

CPP per la motivazione.

Esso deve

indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i

motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art.

385.

cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame,

inoltrato il 9/11.1.2017 per denegata e ritardata giustizia nel contesto del

procedimento di cui all’inc. MP __________, non soggiace ad alcun termine (art.

396.

cpv. 2 CPP). E’ tempestivo e, secondo l’art. 393 cpv. 2 lit. a CPP, proponibile.

Le esigenze

di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE 1,

accusatore privato, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un

interesse giuridicamente protetto all’avanzamento ed alla conclusione del

procedimento nonché alla constatazione di eventuali violazioni del principio di

celerità.

Il reclamo è

pertanto ricevibile in ordine.

2.

Come

visto, RE 1 censura l’inazione del procuratore pubblico nella trattazione

dell’inc. MP __________.

2.1

Commette diniego di giustizia e viola l’art. 29 cpv. 1

Cost. l’autorità che, chiamata ad evadere le procedure di sua competenza in un

tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa, non si

pronuncia su un tema sottopostole nella forma, nella motivazione e nei termini

corretti (decisione TF 6B_25/2014 del 29.8.2014 consid. 1.).

Si ha

denegata/ritardata giustizia quando l’autorità alla quale compete l’emanazione

di una decisione o l’impulso di un procedimento semplicemente non vi pone mano

oppure quando, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e

in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze, ritenuto che il

lamentato ritardo non sia compatibile con le esigenze processuali, segnatamente

con i bisogni dell’istruttoria, con la complessità delle questioni di fatto e

di diritto sollevate, nonché, ma in minor misura, con l’aggravio di pratiche

pendenti (sentenza TF 6B_1125/2013 del 26.6.2014, consid. 3.4.1.) e ritenuto

che la violazione del principio dipende dal comportamento effettivo e oggettivo

dell’autorità e può essere violato “même si les autorités pénales n’ont

commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de

l’organisation judiciaire” (DTF 130 IV 54).

2.2

Il principio

della celerità (art. 5 cpv. 1 CPP) proibisce che decisioni di competenza

dell’autorità siano prese con un ritardo ingiustificato. L’autorità viola

questo principio costituzionale (art. 29 cpv. 1 in fine Cost., art. 31 cpv. 3 in fine / 4 in fine Cost.) quando non statuisce sulla decisione di

sua pertinenza entro i termini fissati dalla legge o entro un termine

ragionevole, tenendo conto della natura della procedura e di tutte le

circostanze (M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in Diritto

senza devianza, 2006, p. 527 ss., in particolare p. 530).

Questi

principi devono essere ossequiati dalle autorità di perseguimento penale (art.

12.

/ 15 ss. CPP) e dalle autorità giudicanti (art. 13 / 18 s. CPP).

2.3

La questione

a sapere se il principio di celerità sia stato violato va decisa in base ad un

apprezzamento globale del lavoro effettuato dalle autorità; tempi morti sono inevitabili

e, se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante, è l’apprezzamento globale

ad essere decisivo.

Si devono

considerare, segnatamente, la gravità dei reati, la complessità del caso, i

relativi atti istruttori, la condotta dell’imputato ed il comportamento delle

autorità (sentenza TF 6B_1125/2013 del 26.6.2014 consid. 3.4.1.; M. MINI, Il

principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, p. 538

ss.).

Il principio

di celerità può essere violato in due maniere. Se la durata totale

del procedimento appare manifestamente eccessiva, può esserci violazione, senza

che sia necessario prendere in considerazione altri fattori. Secondo la giurisprudenza,

un’eccessiva durata del procedimento deve essere presa in considerazione come

attenuante. Se, invece, prima facie la durata del procedimento non

appare eccessivamente lunga, bisogna considerare se la durata dello stesso sia

imputabile ad un ritardo dell’Autorità, rispettivamente a periodi

ingiustificati di inattività [rilevanti vuoti temporali: ad esempio

un’inattività di 13-14 mesi nella fase dell’istruzione]. I ritardi possono

sussistere ad ogni fase del procedimento, ad esempio nelle indagini di polizia,

nell’assunzione delle prove (per es. negli interrogatori), nella trasmissione

dell’incarto al tribunale competente.

Anche il

tempo trascorso tra il rinvio a giudizio ed il dibattimento deve essere valutato

alla luce di tutte le circostanze del caso concreto (decisione TF 1B_313/2012

del 15.6.2012 consid. 3.1.).

Il principio

è leso anche se alle autorità non è imputabile alcuna colpa. Un cronico

sovraccarico o deficienze strutturali non giustificano una violazione del postulato

(decisione TF 1B_549/2012 del 12.11.2012 consid. 2.4.2.).

2.4

L'art. 5 CPP non prevede sanzioni in caso di violazione

dell'imperativo di celerità. La lesione del principio può

nondimeno comportare, segnatamente, l'accertamento della violazione

del principio, l'esenzione o l'attenuazione dalla/della pena,

il risarcimento del danno rispettivamente la riparazione del torto morale o, ancora,

l'archiviazione del procedimento penale (cfr. Commentario CPP – P.

BERNASCONI, art. 5 CPP n. 5; M. MINI, Il principio della celerità in materia

penale, in Diritto senza devianza, p. 542 ss.).

3.

3.1.

Come esposto

in fatto, dagli atti dell’incarto penale (cfr.

verbale di procedimento dell’inc. MP __________), risulta che - dopo aver ricevuto la querela 26.8.2016 - il

procuratore ha conferito mandato alla polizia con decreto 31.8.2016, di procedere

alle indagini necessarie al fine di chiarire la fattispecie (AI 2).

3.1.1

A seguito di tale mandato la polizia ha

quindi citato RE 1 per essere interrogato due volte: l’8.10.2016 e il

19.10.2016

(in AI 9).

Dal rapporto di inchiesta di polizia

giudiziaria 7.12.2016 (AI 9), risulta che durante il primo interrogatorio, di

data 8.10.2016, il querelante avrebbe avuto “un comportamento non

collaborante e scontroso. Lo stesso non era intenzionato a rilasciare una deposizione

sui fatti, in quanto riteneva che quanto scritto da lui nella denuncia

inoltrata in data 26.08.2016, fosse sufficiente a spiegare l’accaduto e inoltre

convinto di aver redatto e controfirmato un verbale di interrogatorio la stessa

sera dei fatti. Cosa che peraltro non corrisponde al vero” (p. 3, AI 9).

La poca collaborazione del qui

reclamante risulta anche dal rapporto di segnalazione 13.1.2017, allestito dal

sgtm __________ e dall’app __________, allegato alle osservazioni 19/20.1.2017 della

polizia cantonale quale doc. 1: “In data 08.10.2016 si presentava presso gli

uffici della GT __________ RE 1 (...), preso a carico da parte dell’appuntato __________,

iniziava a proferire frasi senza senso e logica inerenti alle procedure di

polizia che a suo modo di vedere riteneva essere scorrette. RE 1 sosteneva nel

dire che era già stato verbalizzato la sera dei fatti (...). Da parte nostra

gli è stato comunicato che nessun verbale di interrogatorio era stato redatto

ed eccetto del VD3 e lo stato civile. Visto che l’appuntato __________ non

riusciva ad avere un dialogo costruttivo con il RE 1, veniva chiesta la

presenza del capo turno sgmt __________. RE 1, malgrado informato nuovamente

dal sgmt, non ha voluto collaborare, mantenendo sempre la sua posizione. (...),

in modo sgarbato e maleducato si ostinava nel dire che la polizia aveva fatto

sparire tutti gli atti da lui firmati. Motivo per il quale il rubricato non ha

voluto essere verbalizzato. RE 1 pretendeva che da parte nostra dessimo seguito

alla sua denuncia, senza redigere alcun verbale d’interrogatorio, senza firmare

nessuna dichiarazione, ma prendendo in consegna unicamente un suo scritto. Da

parte nostra, veniva informato che il documento da lui redatto, avrebbe potuto

allegarlo agli atti durante la verbalizzazione. RE 1 non d’accordo, si rifiutava

di essere verbalizzato come pure di firmare e/o redigere qualsiasi documento.

Malgrado i vari tentavi di convincimento alla redazione del verbale, si

rifiutava dichiarando di non avere tempo e di volersene andare via” (rapporto

di segnalazione 13.1.2017, p. 1-2).

Durante il secondo interrogatorio, in

veste di accusatore privato, in data 19.10.2016, lo stesso RE 1 si sarebbe

mostrato calmo e collaborativo, limitandosi tuttavia a consegnare uno scritto da

allegare al verbale (cfr. AI 9 e Rapporto di segnalazione 13.1.2017, p. 2).

3.1.2

Nell’ambito

delle sue competenze, la polizia ha poi provveduto ad interrogare __________,

in veste di imputato, in data 21.10.2016 e __________, in veste di persona

informata sui fatti, in data 18.11.2016 (in AI 9).

Dopo i solleciti indicati in fatto e le

relative risposte, in data 7.12.2016 è stato allestito il rapporto d’inchiesta

di polizia giudiziaria, pervenuto al Ministero pubblico in data 9.12.2016 (AI

9).

3.2

Ora, considerato che la querela che ha

dato avvio al procedimento penale che qui ci occupa, è stata inoltrata da RE 1

in data 26.8.2016, considerato anche come lo stesso reclamante sia stato poco

collaborativo con la polizia nell’ambito dell’accertamento dei fatti e che il rapporto

d’inchiesta di polizia giudiziaria sia giunto al procuratore pubblico in data

9.12

, non si può certo ritenere che lo stesso abbia condotto il citato

procedimento in modo poco celere.

Non va

inoltre dimenticato che, dopo l’inoltro del presente gravame, il procuratore

pubblico – in data 11.1.2017 – ha conferito alla polizia un nuovo mandato di procedere

con l’audizione di alcuni testimoni e di una persona informata sui fatti (cfr.

AI 13).

3.3

In siffatte

circostanze, nella fattispecie in esame, non si può che constatare una

conduzione regolare del procedimento, vista anche - come detto - la mancata collaborazione

iniziale da parte del reclamante stesso nell’accertamento dei fatti.

Al magistrato

inquirente non può quindi essere rimproverata ritardata/denegata giustizia od

omissione nella trattazione dell’incarto MP __________.

4.

Per

questi motivi, il reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese,

contenute, seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 29 cpv. 2 Cost., 5 CPP, l’art. 25 LTG

per le spese, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il reclamo è

respinto.

2. La tassa di

giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta)

sono posti a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera