60.2017.88
Istanza di ispezione degli atti. procedimento penale davanti alla Divisione dell'ambiente
20 luglio 2017Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.88
Lugano
20 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 29/30.3.2017 presentato da
RE 1, ,
contro
la pronuncia 24.3.2017 della Divisione dell’ambiente
(Dipartimento del territorio), Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento
idrico (n. 6/803), con cui è stata respinta la sua istanza finalizzata a ricevere
informazioni in relazione al procedimento promosso nei confronti di __________,
__________, e di __________, __________, in seguito ai fatti occorsi nel mese
di settembre 2012 in zona __________;
richiamate le osservazioni 12/14.4.2017 e 2/3.5.2017
(duplica) della Divisione dell’ambiente – che ha domandato la reiezione del
gravame – e 24/26.4.2017 (replica) di RE 1 – che si è confermato nelle sue
allegazioni –;
rilevato che, in considerazione dell’esito manifesto
del procedimento, non sono state chieste ulteriori osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Il
25.9.2012, in seguito al rovesciamento, con conseguente danneggiamento, di un
trasformatore elettrico durante il suo trasporto verso __________ (Comune di __________)
– nell’interesse della __________, __________ –, sono fuoriusciti sul terreno
circa 110 litri di olio minerale. __________ (direttore dell’azienda forestale
di __________) si trovava alla guida dell’autocarro utilizzato per trasportare
il trasformatore elettrico.
In
quella zona altro olio minerale è fuoriuscito sul terreno il 19.11.2012 in occasione
di un ulteriore trasporto di trasformatori.
Sono
stati eseguiti lavori di risanamento del suolo interessato dai fatti, che si trovava
nelle zone di protezione delle sorgenti.
b. Con
esposto 16/17.1.2013 RE 1, proprietario del fondo n. __________ RFD __________,
servito dalla sorgente del __________, la cui zona di protezione sarebbe stata
toccata dall’inquinamento del terreno, ha denunciato quanto occorso il 25.9.2012
indicando in __________ ed in __________ (già dipendente della __________) i
responsabili dell’accaduto. Ha comunicato di costituirsi accusatore privato nel
procedimento.
Il
procuratore pubblico Marisa Alfier ha aperto un procedimento contro __________,
__________ e ignoti per i reati ex art. 90 cpv. 1 LCStr e 70 cpv. 1 LPAc (inc.
MP 2013.475).
c. Con
scritto 3.10.2013 il magistrato inquirente ha trasmesso, per competenza, il
rapporto di constatazione 10.7.2013 della polizia cantonale, nel frattempo acquisito
agli atti, alla Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo del
Dipartimento del territorio: i fatti sarebbero stati da sussumere all’art. 71
LPAc.
d. In
data 23.5.2014 il pubblico ministero, dopo che con scritto 7.11.2013 la Sezione
della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo gli aveva comunicato che per
i fatti del 2012 non erano state aperte procedure amministrative, ha inviato
alla Divisione dell’ambiente il rapporto di constatazione 10.7.2013 chiedendo
di esaminare l’eventualità di aprire nei confronti di __________ e di __________
un procedimento per violazione dell’art. 22 cpv. 6 LPAc, contravvenzione giusta
l’art. 71 LPAc.
e. Con
decreti 2.7.2014 la Divisione dell’ambiente, Ufficio della protezione delle acque
e dell’approvvigionamento idrico, richiamati segnatamente gli art. 22 cpv. 6 e
71 LPAc, ha formalmente aperto l’istruzione a carico di __________ e di __________,
assegnando loro un termine per presentare le osservazioni.
f. Il
12.8.2014 il procuratore pubblico, preso atto che nei confronti degli imputati
la Divisione dell’ambiente aveva promosso un procedimento, ha decretato – richiamata
la denuncia 16/17.1.2013 di RE 1 – il “Non luogo a procedere (chiusura senza
formalità procedurali)” in relazione ai reati giusta gli art. 90 cpv. 1
LCStr e 70 cpv. 1 LPAc, indicando che “Nella fattispecie, l’infrazione alle
norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LStr) e l’infrazione alla LPAc (70
cpv. 1 LPAc) non sussistono in quanto non sono dati gli estremi del reato.
L’incarto è stato trasmesso alla Divisione dell’ambiente che ha decretato
l’apertura dell’istruzione penale nei confronti dei rubricati (__________e __________)
per titolo di contravvenzione alla Legge federale sulla protezione delle acque
(art. 71 LPac)”. Il decreto è stato intimato all’incarto. Non è stato
trasmesso al denunciante.
g. Con
pronuncia 2.2.2015 la Divisione dell’ambiente, richiamati gli atti acquisiti
all’incarto, ha decretato l’abbandono del procedimento penale aperto nei confronti
di __________.
Con
decreto 13.2.2015 (n. 05/708) la Divisione dell’ambiente, considerato
che i fatti erano stati ammessi dall’imputato, ha proposto la condanna di __________
alla multa di CHF 150.--, oltre al pagamento della tassa di giustizia e delle spese,
per avere, il 25.9.2012 in località (direzione) __________, omesso di segnalare
spontaneamente le fuoriuscite di olio minerale sul terreno, reato previsto dai
combinati art. 22 cpv. 6 e 71 LPAc e 8 LPChim.
I
decreti di abbandono e di accusa sono stati intimati agli imputati e
all’Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo.
Essi
sono cresciuti in giudicato senza impugnazione alcuna.
h. Con
scritto 7.2.2017 RE 1 ha chiesto al procuratore pubblico, con riferimento alla
sua denuncia 16/17.1.2013, se era stato aperto un procedimento penale a carico dei
denunciati e per quando poteva prevedere il giudizio concernente il caso.
Il
13.2.2017 il magistrato inquirente gli ha comunicato che la denuncia era stata
trasmessa per competenza alla Divisione dell’ambiente, che aveva decretato
l’apertura dell’istruzione nei confronti dei denunciati per contravvenzione
alla LPAc. Ha quindi invitato RE 1 a rivolgersi all’ufficio competente.
Con
lettera 15.2.2017 quest’ultimo ha dunque interpellato la Divisione
dell’ambiente, allegando lo scambio di corrispondenza con il pubblico ministero,
“(…) per avere informazioni a sapere dove detta pratica si trova ora e a che
punto si trova l’istruttoria”.
i. Con
pronuncia 24.3.2017 la Divisione dell’ambiente, Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico, facendo riferimento al procedimento aperto nei
confronti di __________, ha respinto la richiesta 15.2.2017, ponendo a carico
di RE 1 tassa di giustizia di CHF 30.-- e spese di CHF 20.--.
La
decisione, richiamati l’art. 14b della legge sull’esecuzione delle pene e delle
misure per gli adulti e ogni norma applicabile, riportava che “si comunica
che il predetto procedimento si è concluso con un decreto di accusa,
regolarmente cresciuto in giudicato”.
j. Con
gravame 29/30.3.2017 RE 1 postula che, in accoglimento del ricorso, sia
annullata la decisione 24.3.2017, sia fatto ordine alla Divisione dell’ambiente
di intimargli il decreto di accusa a carico di __________, munito di nuovi
termini di opposizione, e di comunicargli a che stadio si trova il procedimento
contro __________ e sia condannata la Divisione dell’ambiente a corrispondergli
un indennizzo di CHF 500.--.
Il
reclamante sostiene che sarebbe accusatore privato e che pertanto avrebbe diritto
di ricevere l’esito dei procedimenti relativi alla sua denuncia e di aggravarsi
contro i giudizi. Avrebbe avuto diritto di ottenere il decreto di accusa. Ci
sarebbe una contraddizione tra quanto addotto dal procuratore pubblico –
secondo il quale c’era un’inchiesta in corso – e quanto affermato dalla Divisione
dell’ambiente – secondo la quale era stato emanato un decreto di accusa, cresciuto
in giudicato. La tassa di giustizia e le spese poste a suo carico non avrebbero
giustificazione alcuna.
Delle
ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e della
duplica, si dirà – se necessario – in seguito.
Considerandi
1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine
di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento,
contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle
autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è
espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art.
385.
CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.
2.1.
Il Ministero pubblico decide sulla consultazione di
atti di procedure concluse (art. 14b cpv. 2 della legge sull’esecuzione delle pene
e delle misure per gli adulti). Le decisioni concernenti la consultazione degli
atti sono impugnabili mediante reclamo alla Corte dei reclami penali entro
dieci giorni; si applica per analogia la procedura prevista agli art. 379 ss.
CPP (art. 14b cpv. 4 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per
gli adulti).
2.2
Giusta
l’art. 17 cpv. 1 CPP la Confederazione e i Cantoni possono affidare il perseguimento
e il giudizio delle contravvenzioni ad autorità amministrative. Per il cpv. 2,
le contravvenzioni commesse in relazione con un crimine o delitto sono
perseguite e giudicate insieme con tale reato dal pubblico ministero e dal giudice.
La
procedura davanti all’autorità amministrativa e alle autorità giudiziarie è
retta dal CPP (art. 1 cpv. 2 della legge
di procedura per le contravvenzioni).
Giusta l’art. 357 cpv. 1 CPP le autorità amministrative istituite per il perseguimento
e il giudizio delle contravvenzioni dispongono dei poteri del pubblico
ministero.
2.3
2.3.1
Il
reclamo, inoltrato il 29/30.3.2017 contro la pronuncia 24.3.2017 della
Divisione dell’ambiente, è tempestivo siccome presentato nel termine di dieci
giorni a’ sensi dell’art. 396 cpv. 1 CPP.
2.3.2
La
Divisione dell’ambiente, Ufficio della
protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico, è l’autorità
competente a perseguire le contravvenzioni alla LPAc (secondo l’art. 130 della
legge di applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque,
il regolamento sulle deleghe di competenze decisionali e l’art. 1 cpv. 1 della
legge di procedura per le contravvenzioni) e dunque a pronunciarsi secondo l’art.
14b cpv. 3 della legge sull’esecuzione
delle pene e delle misure per gli adulti per analogia.
2.3.3
RE
1.
invoca sostanzialmente la violazione del diritto di essere sentito per non
avere ricevuto le informazioni rispettivamente le decisioni inerenti al
procedimento penale promosso nei confronti di __________ e di __________. Ha
quindi un interesse giuridicamente protetto in applicazione dell’art. 382 cpv.
1.
CPP a chiedere a questa Corte di esaminare se la pronuncia impugnata abbia leso
i suoi diritti procedurali.
2.3.4
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa
è perciò, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
3.
3.1.
Si
è detto che RE 1, con esposto 16/17.1.2013, ha denunciato quanto occorso il 25.9.2012
in zona __________ indicando in __________ ed in __________ i responsabili
dell’accaduto. Ha comunicato di costituirsi accusatore privato.
Il
procuratore pubblico ha di conseguenza aperto un procedimento penale contro i
predetti ed ignoti per i reati in applicazione degli art. 90 cpv. 1 LCStr e 70
cpv. 1 LPAc (inc. MP 2013.475).
Con
scritto 3.10.2013 il magistrato inquirente ha trasmesso, per competenza, il
rapporto di constatazione 10.7.2013 della polizia cantonale (a cui erano
allegati i verbali di interrogatorio di __________ e di __________) alla
Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo del Dipartimento del
territorio: i fatti, a suo giudizio, erano infatti da sussumere all’art. 71
LPAc.
In
data 23.5.2014 il pubblico ministero, dopo che con scritto 7.11.2013 la
predetta Sezione gli aveva comunicato che per i fatti del 2012 non erano state
aperte procedure amministrative, ha inviato alla Divisione dell’ambiente il
citato rapporto di constatazione 10.7.2013 domandando di esaminare l’eventualità
di promuovere a carico di __________ e di __________ un procedimento penale per
contravvenzione all’art. 71 LPAc.
Il
12.8.2014
il procuratore pubblico, preso atto che nei confronti degli imputati
la Divisione dell’ambiente aveva aperto un procedimento penale, ha decretato il
“Non luogo a procedere (chiusura senza formalità procedurali)” per i
reati giusta gli art. 90 cpv. 1 LCStr e 70 cpv. 1 LPAc. Il decreto è stato
intimato all’incarto.
3.2
Giusta
l’art. 310 cpv. 1 CPP il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a
procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta
che: a. gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono
adempiuti; b. vi sono impedimenti a procedere; c. si giustifica di rinunciare
all’azione penale per uno dei motivi di cui all’articolo 8 CPP.
La
forma del decreto di non luogo a procedere è disciplinata, per il rinvio di cui
all’art. 310 cpv. 2 CPP (secondo cui per il resto la procedura è retta dalle
disposizioni sull’abbandono del procedimento), all’art. 320 cpv. 1 CPP: la
forma ed il contenuto generale del decreto ex art. 310 CPP sono regolati dagli
art. 80 s. CPP.
Le
decisioni sono emesse per scritto e motivate (BSK StPO – E. OMLIN, 2. ed., art.
310.
CPP n. 14 ss.); sono firmate da chi dirige il procedimento e dall’estensore
del verbale e notificate alle parti (art. 80 cpv. 2 CPP). L’art. 81 CPP precisa
il contenuto delle sentenze e delle altre decisioni che concludono il procedimento.
Giusta
l’art. 321 CPP il pubblico ministero notifica il decreto di abbandono e (art.
310.
cpv. 2 CPP) il decreto di non luogo a procedere: a. alle parti (BSK StPO –
E. OMLIN, op. cit., art. 310 CPP n. 22; BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, op.
cit., art. 321 CPP n. 1; ZK StPO – N.
LANDSHUT / T. BOSSHARD, 2. ed., art. 310 CPP n. 10 e art. 321 CPP n. 3); b. alla vittima; c. agli altri partecipanti
al procedimento direttamente interessati dal decreto; d. alle eventuali altre
autorità designate dal Cantone, se hanno diritto di interporre reclamo (cpv.
1). E’ fatta salva la rinuncia esplicita di un partecipante al procedimento (cpv.
2).
Il
decreto di non luogo a procedere deve dunque essere motivato e intimato, segnatamente,
alle parti al procedimento penale, il cui diritto di essere sentite – posto
come il procuratore pubblico non debba
notificare alle parti l’imminente emanazione di un decreto di non luogo a
procedere (decisioni TF 6B_940/2016 del 6.7.2017 consid. 3.3.3.;6B_617/2016
del 2.12.2016 consid. 3.3.1.;6B_641/2013 del 12.12.2013 consid. 3.2.; BSK StPO
– E. OMLIN, op. cit., art. 310 CPP n. 19; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD,
op. cit., art. 310 CPP n. 11; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 310
CPP n. 7) e non debba impartire loro un termine per presentare istanze
probatorie (decisioni TF 6B_940/2016 del 6.7.2017 consid. 3.3.3.;6B_617/2016
del 2.12.2016 consid. 3.3.1.;6B_641/2013 del 12.12.2013 consid. 3.2.) – è garantito dalla loro facoltà di presentare l’impugnativa in applicazione degli
art. 393 ss. CPP (decisioni TF 6B_940/2016 del 6.7.2017 consid. 3.3.3.;6B_617/2016
del 2.12.2016 consid. 3.3.1.; BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 310 CPP n.
21; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 310 CPP n. 7).
La
forma del “Non luogo a procedere (chiusura senza formalità procedurali)”,
con intimazione all’incarto, non è prevista dal CPP.
3.3
3.3.1
Si
deve anzitutto dire che il decreto di “Non luogo a procedere (chiusura senza
formalità procedurali)” di data 12.8.2014 del procuratore pubblico non
esplica alcun effetto di legge, nel senso che è un atto senza efficacia legale [decisioni
TF 6B_1188/2016 del 15.6.2017 consid. 1.2.;1B_41/2016 del 24.2.2016 consid.
2.2
; DTF 142 II 411 consid. 4.2.; 122 I 97 consid. 3a)bb)].
Il
procedimento promosso nei confronti di __________ e di __________ per i reati
giusta gli art. 90 cpv. 1 LCStr e 70 cpv. 1 LPAc è dunque ancora formalmente pendente.
3.3.2
Si
deve poi aggiungere che RE 1 si è costituito accusatore privato nel procedimento
contro i predetti imputati.
Ora,
il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento con
un’azione penale oppure civile è considerato accusatore privato giusta l’art.
118.
cpv. 1 CPP (BSK StPO – G.
MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104 cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento
(decisione TF 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n.
14.
ss.).
La
qualità di accusatore privato presuppone dunque – oltre alla dichiarazione
formale di costituirsi accusatore privato (art. 118/119 CPP) – la veste di
danneggiato (BSK StPO – G.
MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7).
Il
magistrato inquirente, preso atto della dichiarazione formale di RE 1 di costituirsi
accusatore privato, avrebbe dovuto esaminare se questi potesse essere
considerato danneggiato, ricordato che giusta l’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato
è la persona i cui diritti sono stati personalmente, direttamente ed
attualmente lesi dal reato [decisioni TF 1B_118/2017 del 13.6.2017 consid. 3.1.;6B_531/2016
del 5.5.2017 consid. 3.1.;1B_438/2016 del 14.3.2017 consid. 2.2.1.;
6B_990/2016 del 3.2.2017 consid. 2.3.; DTF 141 IV 1 consid. 3.1.; 140 IV 155
consid. 3.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI
/ M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 18 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit.,
art. 115 CPP n. 1 ss.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 115 CPP
n. 1 ss.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.)], rispettivamente se il reclamante dovesse essere
reputato mero denunciante dei fatti.
La
questione non è irrilevante. L’accusatore privato, quale parte, ha infatti – in
generale – per es. il diritto di partecipare agli atti procedurali, di
esprimersi sulla causa e sulla procedura e di presentare istanze probatorie
(art. 107 CPP) e – in particolare – nel contesto di un procedimento che sfocia
in un decreto di non luogo a procedere il diritto di riceverlo (art. 321 cpv. 1
lit. a CPP).
Il
denunciante, al contrario, non è parte al procedimento penale, fatto salvo il caso
in cui – per l’appunto – sia danneggiato (art. 115 CPP) e si costituisca accusatore
privato (art. 118 CPP) (art. 301 cpv. 3 CPP) [decisione TF 1B_276/2015 del
2.12.2015
consid. 2.2.; BSK StPO
– H. KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 12; BSK
StPO – C. RIEDO / B. BONER, op. cit., art. 301 CPP n. 21 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 104 CPP n.
19; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op.
cit., art. 301 CPP n. 3 s.].
L’art.
301.
CPP prevede in effetti che ognuno ha il diritto di denunciare per scritto
od oralmente un reato a un’autorità di perseguimento penale (cpv. 1); su richiesta,
l’autorità di perseguimento penale comunica al denunciante se è avviato un
procedimento penale e come lo stesso viene espletato (cpv. 2); il denunciante
che non sia né danneggiato né accusatore privato non dispone di altri diritti
procedurali (cpv. 3). Il denunciante ha quindi soltanto il diritto che gli venga
comunicato – su sua domanda – se e come è stato svolto il procedimento penale
dipendente da sua denuncia (decisione TF 6B_299/2013 del 26.8.2013 consid.
1.1
; BSK StPO – C. RIEDO / B. BONER, op. cit., art. 301 CPP n. 36).
Al denunciante non viene trasmesso il decreto
di non luogo a procedere. Questi ha unicamente il diritto di ricevere la comunicazione
di quanto previsto dall’art. 301 cpv. 2 CPP (ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 321 CPP n. 7).
4.
4.1.
Con
decreti di data 2.7.2014 la Divisione dell’ambiente, Ufficio della protezione delle acque e
dell’approvvigionamento idrico, ha promosso un procedimento penale nei
confronti di __________ e di __________ in seguito alla trasmissione, da parte del procuratore pubblico,
del rapporto di constatazione 10.7.2013 e alla richiesta di esaminare l’eventualità
di aprire a loro carico un procedimento per contravvenzione all’art. 71 LPAc.
Il procedimento penale non ha coinvolto RE 1.
La
sua denuncia 16/17.1.2013 – contrariamente a quanto risulta dallo scritto
13.2.2017
del magistrato inquirente al qui reclamante – non è stata inviata
alla Divisione dell’ambiente, il cui incarto, difatti, non l’annoverava. Anche
se il suo nome si ritrova in diversi atti in possesso della Divisione
dell’ambiente, essa poteva comunque dedurre, al più, che avesse denunciato i
fatti, non che si fosse costituito accusatore privato nel procedimento penale.
Nel
rapporto di constatazione 10.7.2013 il suo nome è citato quale persona che
aveva segnalato alla Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo
quanto avvenuto il 25.9.2012 e quale persona presente durante la constatazione
dei fatti occorsi il 19.11.2012 [“Durante la costatazione dei fatti del
19.11
, RE 1 (recte: RE 1), (…), informava i presenti del fatto
accaduto in data 25.09.2012 che ha generato la richiesta di un nostro nuovo
intervento e oggetto del presente rapporto”] (rapporto, p. 2). Al rapporto
è inoltre allegato lo scritto 26.11.2012 di RE 1 indirizzato al Patriziato di __________,
con descrizione dei fatti del 25.9.2012, con copia ad uffici del Dipartimento
del territorio, all’Azienda acqua potabile del Comune di __________ e alla __________.
__________, da parte sua, nel corso dell’audizione 4.7.2013, ha riferito che “(…)
venivo informato dal presidente del patriziato di __________ che era stata
inoltrata una specie di denuncia da RE 1” (verbale di interrogatorio, p. 3,
allegato al rapporto 10.7.2013). Risulta poi che con scritto 14.1.2013 RE 1
(doc. 5 dell’incarto della Divisione dell’ambiente) ha comunicato a due uffici
del Dipartimento del territorio che, tra l’altro, “Ho denunciato il caso
alla Magistratura e a giornalisti, ma da lì ad ottenere un risultato sul
terreno, in quanto il mio obiettivo è il risanamento della zona di protezione
alle 19 sorgenti, sono oramai disilluso”. Non ha fatto alcun accenno,
neppure nella lettera allegata a questo suo scritto [“(…) ho deciso di
sottoporre il caso alla Magistratura.”], alla sua costituzione di
accusatore privato.
L’autorità
amministrativa cantonale non poteva pertanto sapere che RE 1 si era formalmente
costituito accusatore privato, ritenuto che – come detto – la qualità di
denunciante non corrisponde necessariamente alla qualità di accusatore privato
(ossia di persona danneggiata a’ sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP).
Il
decreto di abbandono 2.2.2015 (__________) e il decreto di accusa 13.2.2015 (__________)
sono quindi stati intimati solo alle parti, ovvero agli imputati (e, quale
terzo interessato, all’Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo).
4.2
4.2.1
Si
è detto che con scritto 15.2.2017 RE 1 si è rivolto alla Divisione
dell’ambiente, allegando lo scambio di corrispondenza con il magistrato
inquirente, “(…) per avere informazioni a sapere dove detta pratica si trova
ora e a che punto si trova l’istruttoria”. Ha fatto esplicito riferimento
alla denuncia penale 16/17.1.2013 a carico di __________ e __________.
Con
pronuncia 24.3.2017 la Divisione dell’ambiente, Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico, menzionando soltanto il procedimento aperto nei
confronti di __________, ha respinto la citata richiesta, accollando a RE 1 la
tassa di giustizia di CHF 30.-- e le spese di CHF 20.--.
La
decisione, sebbene il dispositivo indichi che la richiesta è respinta, riporta
nondimeno che “si comunica che il predetto procedimento si è concluso con un
decreto di accusa, regolarmente cresciuto in giudicato”. Inoltre, malgrado
menzioni l’art. 14b della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per
gli adulti, essa non si confronta con il tenore della citata disposizione. A RE
1.
sono poi state accollate tassa di giustizia e spese senza indicazione di una
base legale per una simile imposizione.
Il
decreto 24.3.2017 è pertanto incompleto e contraddittorio.
4.2.2
A’
sensi dell’art. 14b della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per
gli adulti il Ministero pubblico decide sulla consultazione di atti di
procedure concluse (cpv. 2); l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie può essere permessa a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti (cpv. 3) [cfr. anche, più in generale, DTF 137 I 16; 134 I 286].
La
Divisione dell’ambiente, Ufficio della protezione delle acque e
dell’approvvigionamento idrico, ritenuto che il noto procedimento era concluso,
avrebbe dovuto confrontarsi con detta norma, anzitutto accordando ai già imputati
__________ e __________ il diritto di essere sentiti sull’istanza di RE 1 e poi
esprimendosi sulla medesima conformemente all’obbligo di motivazione (art. 80
cpv. 2 prima frase CPP) [che scaturisce dal diritto di essere sentito in
applicazione degli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. e che impone di
menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere
in un senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle
condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali
possibilità di impugnazione dello stesso presso un’istanza superiore, che deve
poter esercitare il controllo (decisione TF 1B_120/2017 del 30.6.2017 consid.
3.1
; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 80 CPP n. 2)].
4.3
La
decisione 24.3.2017 della Divisione dell’ambiente, Ufficio della protezione
delle acque e dell’approvvigionamento idrico, è annullata. Gli atti del
relativo incarto sono rinviati per nuovo giudizio. Copia della presente
decisione è inviata al procuratore pubblico per procedere nei propri
incombenti.
5.
Il
gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Al reclamante,
che ha agito personalmente, non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP e ogni altra
disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è accolto. Di conseguenza:
§ La
decisione 24.3.2017 della Divisione dell’ambiente, Ufficio della protezione
delle acque e dell’approvvigionamento idrico, è annullata.
§§ Gli
atti del relativo incarto sono rinviati per nuovo giudizio alla Divisione
dell’ambiente, Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento
idrico.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per
conoscenza:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera