60.2017.95
Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico che respinge l'istanza di nomina di un difensore d'ufficio
17 luglio 2017Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.95
Lugano
17 luglio 2017/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina
Item, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 7/10.4.2017 presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 3.4.2017 emanata dal procuratore
pubblico Raffaella Rigamonti, mediante la quale ha respinto la sua istanza
28.2.2017 tesa alla nomina quale difensore d’ufficio dell’avv. PR 1, __________,
nell’ambito del procedimento penale a suo carico per titolo di appropriazione
indebita (inc. MP __________);
visto lo scritto 13.4.2017 del magistrato inquirente,
mediante il quale comunica di non avere osservazioni da formulare,
riconfermandosi nella decisione impugnata;
letti
ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto
a.
Con esposto 27.3/10.4.2015 __________
ha denunciato RE 1, sua ex-compagna, per il reato di appropriazione indebita
(AI 1, inc. MP __________).
Il denunciante indica che la relazione
tra i due sarebbe iniziata nella primavera del 2014. Essendo assente dal
domicilio per lavoro, il denunciante avrebbe deciso di dare a RE 1 le uniche
chiavi del suo appartamento, sito nel comune di __________, per permetterle di
accedervi autonomamente. Nel mese di gennaio 2015 la stessa gli avrebbe
comunicato la fine della loro relazione, anche a causa dell’incarcerazione
dello stesso, avvenuta in data 24.10.2014. Rientrato presso la sua abitazione
qualche mese dopo, il denunciante avrebbe constatato che mancavano mobili e
suppellettili di sua proprietà.
b. Nell’ambito
di tale procedimento, con scritto 5/8.2.2016 (AI 16), completato in data
11/12.2.2016 (AI 17.1), l’avv. PR 1, in nome e per conto di RE 1, ha chiesto la
sua nomina a difensore d’ufficio dell’imputata.
c. Con
decisione 30.3.2016 il procuratore pubblico ha respinto tale istanza, ritenuto
che si tratterebbe di un caso bagatella senza difficoltà di fatto o di diritto
(AI 24).
d. Dopo
aver esperito alcuni atti istruttori, con decreto 27.4.2016 il procuratore pubblico
ha abbandonato il procedimento di cui sopra (AI 29, ABB __________).
Il magistrato competente ha ritenuto non
adempiuti gli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita, non
essendoci sufficienti elementi per dimostrare che RE 1 abbia effettivamente
sottratto gli oggetti indicati dal denunciante omettendo di restituirli e
commettendo un atto di disposizione sugli stessi.
Nel
contesto di tale decisione, il procuratore pubblico non ha riconosciuto il pagamento
della parcella legale dell’avv. PR 1, quale indennità, e neppure ha riconosciuto
un importo per torto morale a RE 1, richiesti con scritto 6/7.4.2016 (AI 26)
[p. 6, ABB __________).
e. In
data 6/9.5.2016 __________ ha presentato reclamo - dinnanzi a questa Corte - avverso
il suddetto decreto di abbandono (inc. CRP __________).
f. Nelle
more della procedura di reclamo, con istanza 25/27.5.2016, l’avv. PR 1, ha
chiesto una proroga del termine assegnatogli per l’inoltro di eventuali osservazioni
al citato gravame in quanto RE 1 sarebbe stata assente per due settimane e, “considerato
che in prima istanza è stato negato il gratuito patrocinio alla mia assistita
(...), trovandosi la stessa già accollata delle spese della mia assistenza in
prima istanza, sono a chiedere dapprima che venga concessa l’assistenza giudiziaria
e gratuito patrocinio, quantomeno in questa sede, tenuto conto della situazione
economico-finanziaria della signora RE 1, che si evince chiaramente dal
certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio
versato agli atti della PP (...). Ritengo che a fronte di un tale reclamo la
necessità di un legale sia data, ma la signora non ha i mezzi per poterselo
permettere. Il sottoscritto, avendo già svolto un’attività non coperta dall’AG,
vorrebbe dapprima poter conoscere la posizione di questa Corte circa la
richiesta di gratuito patrocinio” (doc. 5, inc. CRP __________).
g. Con
decisione presidenziale 6.6.2016, questa Corte ha respinto l’istanza di nomina
di un difensore d’ufficio per la procedura di reclamo, ritenuta la natura bagatellare
della fattispecie (inc. CRP __________).
h. Con
sentenza 11.11.2016 questa Corte ha accolto il reclamo 6/9.5.2016 presentato da
__________ annullando il decreto di abbandono 27.4.2016 (ABB __________) e
rinviando gli atti dell’inc. MP __________ al magistrato inquirente affinché
esperisse ulteriori atti istruttori (inc. CRP __________).
Fatti
i. Dopo
tale decisione, il magistrato inquirente ha provveduto a citare tre testimoni
(AI 44-46).
l. Con
scritto 28.2/1.3.2017 l’avv. PR 1 ha nuovamente chiesto di essere nominato
difensore d’ufficio di RE 1, considerata la necessità di ulteriori accertamenti
ritenuta da questa Corte nella sentenza di cui sopra, le difficoltà in diritto
legate ai dubbi circa lo svolgersi dei fatti nonché alle possibili attenuanti
che potrebbero entrare in gioco, e visto infine come l’accusatore privato sia patrocinato
dal un legale, di modo che - a garanzia del diritto sancito dall’art. 29 Cost.
fed. - anche l’imputata dovrebbe essere affiancata da un difensore (AI 47).
m. In
data 3.4.2017 il magistrato inquirente ha respinto l’istanza volta alla nomina
a difensore d’ufficio dell’avv. PR 1, ritenuto come - in concreto - la
riapertura dell’istruzione penale per l’espletamento di verbali di
interrogatori non renderebbe la fattispecie più complessa di quella prospettata
inizialmente (AI 57).
Il procuratore pubblico ha ribadito
dunque trattarsi di un caso bagatella, segnatamente “della medesima
fattispecie di appropriazione indebita che non necessita di particolari
interventi da parte dell’imputata se non di raccontare nuovamente, se necessario,
la sua versione dei fatti” (p. 3, AI 57).
n. Con
gravame 7/10.4.2017 RE 1 impugna la suddetta decisione postulandone
l’annullamento e la nomina dell’avv. PR 1 a suo difensore d’ufficio.
La reclamante ricorda innanzitutto che
dopo un primo decreto di abbandono, questa Corte, in accoglimento del reclamo
presentato da __________, ha ritornato l’incarto al magistrato inquirente per
lo svolgimento di ulteriori atti istruttori.
Ritiene che la decisione impugnata
sarebbe arbitraria, in quanto carente dal punto di vista della motivazione, il
procuratore pubblico non avrebbe fatto altro che riassumere le fasi della procedura
per poi esporre - invero brevemente - in un unico punto i motivi del diniego
della nomina di un difensore d’ufficio; “non confrontandosi alla chiara
dottrina e giurisprudenza in essere e concludendo, senza un esame critico, che
essendo sin dall’inizio un caso bagatellare, le norme di legge non danno
diritto ad una difesa d’ufficio” (reclamo 7/10.4.2017, p. 2-3).
Riprende la norma penale che regola la
difesa d’ufficio affermando che la dottrina indicherebbe altre situazioni
possibili, oltre a quanto esplicitamente previsto da tale norma; di modo che “si
può quindi immaginare che anche in casi bagatellari, circostanze particolari
possano imporre una difesa”, fra cui “certamente il fatto che altri
imputati siano assistiti da un difensore o il fatto che lo sia l’accusatore privato”
(reclamo 7/10.4.2017, p. 3). La procedura penale contro la reclamante, la cui
situazione economica sarebbe precaria e non le permetterebbe di assumersi i
costi di un legale, sarebbe “l’applicazione scolastica di quanto stabilisce
la dottrina” (reclamo 7/10.4.2017, p. 4).
Innanzitutto sono già stati esperiti
degli interrogatori di testimoni e inoltre la fattispecie necessita di
ulteriori accertamenti, di modo che la stessa “si identifica perfettamente
in quanto indica la dottrina” (reclamo 7/10.4.2017, p. 4). Vi sarebbero
anche delle difficoltà in diritto, nella misura in cui vi sono ancora dei dubbi
circa lo svolgersi dei fatti e “vi potrebbero essere delle attenuanti (qualora
l’imputata ritenuta colpevole) o ragioni di controdenuncia per denuncia mendace
che entrano in gioco. Ricordiamo che nella vicenda l’accusatore privato e
l’imputata avevano una relazione sentimentale e dunque andranno chiariti
differenti aspetti che potrebbero portare anche a delle attenuanti”
(reclamo 7/10.4.2017, p. 4). Oggettivamente dunque la fattispecie non sarebbe
di facile natura e vi potrebbero essere delle questioni giuridiche che sfuggono
alla comprensione della reclamante. Infine non va dimenticato che la reclamante
percepisce una rendita intera con grado AI dell’80% per motivi psicologici.
Tale aspetto renderebbe chiaro che – a livello soggettivo – anche qualora si
dovesse mantenere l’idea del caso bagatellare, la stessa “ha enormi difficoltà
nel seguire personalmente la pratica e necessita di un legale. Anche per tale
motivo (...) la decisione della Procuratrice Pubblica è arbitraria, nella
misura in cui non considera lo stato ansiogeno che crea questa procedura
avviata con tanta sicumera dall’ex uscito di prigione” (reclamo
7/10.4.2017, p. 5). Inoltre, l’accusatore privato – in concreto – è patrocinato
da un legale, e tale condizione (anche se fosse la sola presente) obbligherebbe
chi dirige il procedimento a nominare un difensore d’ufficio anche a garanzia
del diritto sancito dall’art. 29 Cost. fed.: infatti, se “l’imputata dovesse
procedere nel procedimento senza un legale a suo fianco vedrebbe chiaramente
violato il suo diritto di parità d’armi dinnanzi alla giustizia” (reclamo 7/10.4.2017,
p. 5). Infine la reclamante non è di madre lingua italiana; sebbene la conosca,
sarebbe difficile che “possa comprendere l’eventuale valenza o differenza
giuridica di alcuni termini, espressioni e semplicemente parole che potrebbero
essere contenute in qualche domanda o che dovesse essere indotta ad utilizzare”
(reclamo 7/10.4.2017, p. 5).
Delle ulteriori argomentazioni, si dirà – se
necessario – in corso di motivazione.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni
e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali
delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP
o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del
diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto
dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit.
c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,
per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della
decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione
ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere
indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,
applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.
MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenza TF 6B_69/2014 del 9.10.2014
consid. 2.4.).
1.2
Il gravame, inoltrato il 7/10.4.2017 alla Corte dei
reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 3.4.2017
del procuratore pubblico, con cui ha respinto la sua istanza di nomina a
difensore d’ufficio dell’avv. PR 1, nell’ambito dell’inc. MP __________, è
tempestivo e proponibile (BSK StPO I ‒ N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 132 CPP
n. 32).
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, destinataria della decisione impugnata, è
pacificamente legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio a tenore
del quale è stata respinta la sua istanza tendente all’ottenimento del
difensore d’ufficio (CR CPP – M. HARARI / T. ALIBERTI, art. 132 CPP n. 11).
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Ai sensi dell’art 132 cpv. 1 lit. b CPP, chi dirige il dibattimento dispone una
difesa d’ufficio se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua
difesa s’impone per tutelare i suoi interessi.
2.2
2.2.1
L’imputato
è da considerare privo dei mezzi necessari, e quindi indigente, se non può
provvedere con mezzi propri – composti di reddito e sostanza – agli oneri
processuali e legali, ovvero non è in grado di affrontare detti costi senza
intaccare il fabbisogno suo e della sua famiglia (Commentario CPP – M. GALLIANI
/ L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 13).
Determinante, al fine di stabilire se
l’imputato è privo dei mezzi necessari per il procedimento penale, è la sua
complessiva situazione patrimoniale al momento dell’introduzione della domanda
(N. OBER-HOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3. ed., n. 454), che deve
tenere conto di tutti gli oneri finanziari, dei redditi e del patrimonio.
La
designazione del difensore d’ufficio ha effetto a partire dal momento
dell’introduzione dell’istanza, non da quando viene effettivamente nominato il
legale d’ufficio (BSK StPO – N.
RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 7; N.
OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, op. cit., n. 470).
2.2.2
Se,
fatti i calcoli inerenti al fabbisogno, risulta un’eccedenza, questa deve
essere posta in relazione con i previsti oneri processuali e legali del
procedimento penale (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 24).
L’interessato deve essere in grado di pagare con l’eccedenza detti oneri in un
tempo prevedibile.
Il
patrimonio deve essere utilizzato per i costi processuali e legali se è
facilmente realizzabile. Si può esigere che un proprietario ipotechi il suo
fondo per quanto sia ancora possibile oppure che venda il fondo per diminuire
il suo costo della vita (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n.
26).
2.3
Giusta l’art. 132 cpv. 2 CPP una difesa d’ufficio s’impone per tutelare gli
interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e
il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l’imputato non
potrebbe far fronte da solo.
2.3.1
Il caso bagatella è escluso se si
prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria
superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore
a 480 ore (art. 132 cpv. 3 CPP).
Per
valutare la necessità dell’imputato di essere assistito da un difensore
d’ufficio, non è sufficiente prendere in considerazione - in maniera astratta -
la pena che gli si prospetta in virtù della legge, ma bisogna analizzare tutte
le circostanze concrete del caso e le reali difficoltà di natura fattuale o
giuridica (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 38 s.;
Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 20-21).
Da
tale principio, si deduce dunque che anche una fattispecie in cui la pena effettivamente
prevedibile sia inferiore a quattro mesi, a 120 aliquote giornaliere o a 480
ore di lavoro di pubblica utilità non è, di per sé, automaticamente qualificata
di caso bagatella.
2.3.2
Il caso deve poi presentare delle
difficoltà – in fatto e in diritto – cui l’imputato non potrebbe far fronte da
solo (art. 132 cpv. 2 ).
Al fine di effettuare tale esame, non va
dimenticato che, il grado di tali difficoltà va misurato, da una parte, alla
capacità ed esperienza processuale dell’imputato, e d’altra parte, agli atti
procedurali effettivamente necessari a garantire una difesa efficace; va
considerata anche la capacità personale dell’imputato di gestire il
procedimento che lo riguarda (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP
n. 40). Hanno infine rilevanza anche le conseguenze personali che l’esito di un
procedimento penale può avere sull’imputato (ZK StPO – V. LIEBER, 2. ed., art.
132.
CPP n. 16).
3.
3.1.
Con
decisione 3.4.2017, il magistrato inquirente ha respinto l’istanza di RE 1 volta
alla nomina - a suo difensore d’ufficio - dell’avv. PR 1, ritenuto in sostanza
che la fattispecie non presenterebbe in fatto o in diritto difficoltà cui la
stessa non potrebbe far fronte da sola.
A ragione.
3.2
Ora, a prescindere dalla situazione economica della
reclamante, nel caso concreto, per concedere un difensore d’ufficio difetta comunque,
come verrà esposto di seguito, l’ulteriore presupposto della necessità di un
rappresentante legale.
3.2.1
Come visto, la fattispecie riguarda,
un’asserita appropriazione indebita che RE 1 avrebbe commesso nei confronti
dell’ex-compagno.
Come già esposto nei considerandi in
fatto, dopo l’annullamento da parte di questa Corte del decreto di abbandono
27.4.2016
(ABB __________), il procuratore pubblico ha esperito altri atti
istruttori. In sostanza sono stati interrogati, in veste di testimoni, tutti in
data 28.3.2017, __________ (AI 50), __________ (AI 51) e __________ (AI 52).
In data 29.3.2017 sono stati citati
l’accusatore privato e l’imputata per un interrogatorio a confronto (AI 54),
poi esperito in data 15.5.2017 (AI 62).
3.2.2
Nell’ambito degli interrogatori di __________
e __________, né RE 1 né l’avv. PR 1, anch’egli presente in veste di suo
difensore, sono intervenuti ponendo delle domande ai testimoni.
In sede di interrogatorio di __________,
l’avv. PR 1 si è limitato ad una domanda alla stessa, circa la presenza di un
locale lavanderia nell’immobile dove vi era l’appartamento della reclamante e
circa il fatto che l’appartamento non disponesse di una lavatrice né di un’asciugatrice
(AI 51, p. 4).
Nell’ambito del confronto tra __________
e RE 1, la stessa ha innanzitutto ribadito e confermato le proprie
dichiarazioni rese in sede di verbale di interrogatorio 7.3.2016 (AI 20). Su
richiesta della verbalizzante ha poi fornito precisazioni circa le contraddizioni
emerse tra l’interrogatorio 1.6.2015 dinanzi alla Polizia (in AI 4) e
l’interrogatorio 7.3.2016 dinanzi al Ministero Pubblico (AI 20), ritenendo entrambe
le versioni veritieri ed esponendone le ragioni.
Ha nuovamente ribadito di aver
restituito tutto quello che aveva asportato dall’appartamento del suo ex-compagno.
Confrontata con le dichiarazioni di __________
rilasciate il 28.3.2017 (AI 51) circa delle penne, di proprietà dell’accusatore
privato, donate dalla reclamante al di lei figlio, ha affermato che __________
sarebbe stato d’accordo.
La stessa ha quindi sostanzialmente mantenuto
la sua versione dei fatti, fornendo (anche) alcune precisazioni alle sue
precedenti dichiarazioni.
Dal canto suo, anche __________ ha
mantenuto la propria versione dei fatti.
3.3
Nel caso in esame ci si trova dunque confrontati
ad un evidente caso bagatellare definito dall’art. 132 cpv. 3 CPP.
Infatti, in considerazione di quanto precede, si osserva che sia dal punto di
vista delle difficoltà fattuali sia delle difficoltà giuridiche della
fattispecie concreta, la conclusione contenuta nella decisione 3.4.2017
impugnata non può che essere confermata, non essendo il caso particolarmente
complesso, né in fatto né in diritto.
3.4
Dai suddetti verbali di interrogatorio
si evince peraltro che la qui reclamante è riuscita ad esporre la propria
versione dei fatti, spiegando le sue ragioni adeguatamente ed esponendo la fattispecie
concreta in modo chiaro.
Questa Corte ritiene dunque che RE
1.
sarà perfettamente in grado di esporre nuovamente i fatti e far valere le proprie
ragioni, così come fatto sino ad oggi, in caso di eventuali futuri altri atti
istruttori, senza l’ausilio di un legale.
3.5
Nulla muta il fatto che RE 1 è al
beneficio di una rendita invalidità pari all’80% dal mese di marzo 2013. Questa
circostanza non le ha – come visto – impedito di difendersi autonomamente,
senza l’intervento di un legale, se non per un’unica domanda posta ad una
testimone e riguardante unicamente aspetti fattuali.
Non soccorre la tesi della reclamante neppure
il fatto che, nell’ambito di tale procedura, __________ è rappresentato da un
avvocato. Infatti, anche se è vero che tale circostanza potrebbe rientrare nei
criteri che portano alla nomina di un difensore d’ufficio anche per le altre
parti alla procedura, al fine di garantire la parità delle armi dinanzi alla giustizia
(PC-CPP, art. 132 CP n. 24), non si tratta tuttavia di una regola imperativa.
Tale fattore, da solo, non è del resto
determinante; le circostanze del caso concreto devono infatti essere apprezzate
nel loro insieme, tenendo conto delle capacità dell’imputata, della complessità
delle questioni di fatto e di diritto, delle particolarità che presentano le
regole di procedura applicabili così come dell’incidenza di un’eventuale
condanna per l’imputata.
Come detto, anche se è vero che la
fattispecie sotto alcuni punti di vista possa apparire particolare, considerata
la passata relazione sentimentale tra accusatore privato ed imputata, il caso
concreto non presenta tuttavia delle difficoltà fattuali e/o giuridiche che
renderebbero necessaria la presenza di un difensore. RE 1, sembra invero in
grado di difendersi autonomamente, ciò che in effetti ha fatto senza problemi
di sorta nell’ambito degli atti istruttori menzionati.
3.6
Non essendo adempiuti i requisiti per la nomina di un
difensore d’ufficio a favore di RE 1, la decisione 3.4.2017 è meritevole di tutela.
4.
Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 132 ss., 385 e 393 ss. CPP, 1 ss.
e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.--
e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono
poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
.
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera