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Decisione

60.2017.95

Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico che respinge l'istanza di nomina di un difensore d'ufficio

17 luglio 2017Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i. Dopo

tale decisione, il magistrato inquirente ha provveduto a citare tre testimoni

(AI 44-46).

l. Con

scritto 28.2/1.3.2017 l’avv. PR 1 ha nuovamente chiesto di essere nominato

difensore d’ufficio di RE 1, considerata la necessità di ulteriori accertamenti

ritenuta da questa Corte nella sentenza di cui sopra, le difficoltà in diritto

legate ai dubbi circa lo svolgersi dei fatti nonché alle possibili attenuanti

che potrebbero entrare in gioco, e visto infine come l’accusatore privato sia patrocinato

dal un legale, di modo che - a garanzia del diritto sancito dall’art. 29 Cost.

fed. - anche l’imputata dovrebbe essere affiancata da un difensore (AI 47).

m. In

data 3.4.2017 il magistrato inquirente ha respinto l’istanza volta alla nomina

a difensore d’ufficio dell’avv. PR 1, ritenuto come - in concreto - la

riapertura dell’istruzione penale per l’espletamento di verbali di

interrogatori non renderebbe la fattispecie più complessa di quella prospettata

inizialmente (AI 57).

Il procuratore pubblico ha ribadito

dunque trattarsi di un caso bagatella, segnatamente “della medesima

fattispecie di appropriazione indebita che non necessita di particolari

interventi da parte dell’imputata se non di raccontare nuovamente, se necessario,

la sua versione dei fatti” (p. 3, AI 57).

n. Con

gravame 7/10.4.2017 RE 1 impugna la suddetta decisione postulandone

l’annullamento e la nomina dell’avv. PR 1 a suo difensore d’ufficio.

La reclamante ricorda innanzitutto che

dopo un primo decreto di abbandono, questa Corte, in accoglimento del reclamo

presentato da __________, ha ritornato l’incarto al magistrato inquirente per

lo svolgimento di ulteriori atti istruttori.

Ritiene che la decisione impugnata

sarebbe arbitraria, in quanto carente dal punto di vista della motivazione, il

procuratore pubblico non avrebbe fatto altro che riassumere le fasi della procedura

per poi esporre - invero brevemente - in un unico punto i motivi del diniego

della nomina di un difensore d’ufficio; “non confrontandosi alla chiara

dottrina e giurisprudenza in essere e concludendo, senza un esame critico, che

essendo sin dall’inizio un caso bagatellare, le norme di legge non danno

diritto ad una difesa d’ufficio” (reclamo 7/10.4.2017, p. 2-3).

Riprende la norma penale che regola la

difesa d’ufficio affermando che la dottrina indicherebbe altre situazioni

possibili, oltre a quanto esplicitamente previsto da tale norma; di modo che “si

può quindi immaginare che anche in casi bagatellari, circostanze particolari

possano imporre una difesa”, fra cui “certamente il fatto che altri

imputati siano assistiti da un difensore o il fatto che lo sia l’accusatore privato”

(reclamo 7/10.4.2017, p. 3). La procedura penale contro la reclamante, la cui

situazione economica sarebbe precaria e non le permetterebbe di assumersi i

costi di un legale, sarebbe “l’applicazione scolastica di quanto stabilisce

la dottrina” (reclamo 7/10.4.2017, p. 4).

Innanzitutto sono già stati esperiti

degli interrogatori di testimoni e inoltre la fattispecie necessita di

ulteriori accertamenti, di modo che la stessa “si identifica perfettamente

in quanto indica la dottrina” (reclamo 7/10.4.2017, p. 4). Vi sarebbero

anche delle difficoltà in diritto, nella misura in cui vi sono ancora dei dubbi

circa lo svolgersi dei fatti e “vi potrebbero essere delle attenuanti (qualora

l’imputata ritenuta colpevole) o ragioni di controdenuncia per denuncia mendace

che entrano in gioco. Ricordiamo che nella vicenda l’accusatore privato e

l’imputata avevano una relazione sentimentale e dunque andranno chiariti

differenti aspetti che potrebbero portare anche a delle attenuanti”

(reclamo 7/10.4.2017, p. 4). Oggettivamente dunque la fattispecie non sarebbe

di facile natura e vi potrebbero essere delle questioni giuridiche che sfuggono

alla comprensione della reclamante. Infine non va dimenticato che la reclamante

percepisce una rendita intera con grado AI dell’80% per motivi psicologici.

Tale aspetto renderebbe chiaro che – a livello soggettivo – anche qualora si

dovesse mantenere l’idea del caso bagatellare, la stessa “ha enormi difficoltà

nel seguire personalmente la pratica e necessita di un legale. Anche per tale

motivo (...) la decisione della Procuratrice Pubblica è arbitraria, nella

misura in cui non considera lo stato ansiogeno che crea questa procedura

avviata con tanta sicumera dall’ex uscito di prigione” (reclamo

7/10.4.2017, p. 5). Inoltre, l’accusatore privato – in concreto – è patrocinato

da un legale, e tale condizione (anche se fosse la sola presente) obbligherebbe

chi dirige il procedimento a nominare un difensore d’ufficio anche a garanzia

del diritto sancito dall’art. 29 Cost. fed.: infatti, se “l’imputata dovesse

procedere nel procedimento senza un legale a suo fianco vedrebbe chiaramente

violato il suo diritto di parità d’armi dinnanzi alla giustizia” (reclamo 7/10.4.2017,

p. 5). Infine la reclamante non è di madre lingua italiana; sebbene la conosca,

sarebbe difficile che “possa comprendere l’eventuale valenza o differenza

giuridica di alcuni termini, espressioni e semplicemente parole che potrebbero

essere contenute in qualche domanda o che dovesse essere indotta ad utilizzare”

(reclamo 7/10.4.2017, p. 5).

Delle ulteriori argomentazioni, si dirà – se

necessario – in corso di motivazione.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni

e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali

delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP

o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame si possono censurare le violazioni del

diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata

o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto

dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit.

c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,

per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare

all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della

decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione

ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere

indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,

applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.

MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenza TF 6B_69/2014 del 9.10.2014

consid. 2.4.).

1.2

Il gravame, inoltrato il 7/10.4.2017 alla Corte dei

reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 3.4.2017

del procuratore pubblico, con cui ha respinto la sua istanza di nomina a

difensore d’ufficio dell’avv. PR 1, nell’ambito dell’inc. MP __________, è

tempestivo e proponibile (BSK StPO I ‒ N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 132 CPP

n. 32).

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE 1, destinataria della decisione impugnata, è

pacificamente legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio a tenore

del quale è stata respinta la sua istanza tendente all’ottenimento del

difensore d’ufficio (CR CPP – M. HARARI / T. ALIBERTI, art. 132 CPP n. 11).

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Ai sensi dell’art 132 cpv. 1 lit. b CPP, chi dirige il dibattimento dispone una

difesa d’ufficio se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua

difesa s’impone per tutelare i suoi interessi.

2.2

2.2.1

L’imputato

è da considerare privo dei mezzi necessari, e quindi indigente, se non può

provvedere con mezzi propri – composti di reddito e sostanza – agli oneri

processuali e legali, ovvero non è in grado di affrontare detti costi senza

intaccare il fabbisogno suo e della sua famiglia (Commentario CPP – M. GALLIANI

/ L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 13).

Determinante, al fine di stabilire se

l’imputato è privo dei mezzi necessari per il procedimento penale, è la sua

complessiva situazione patrimoniale al momento dell’introduzione della domanda

(N. OBER-HOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3. ed., n. 454), che deve

tenere conto di tutti gli oneri finanziari, dei redditi e del patrimonio.

La

designazione del difensore d’ufficio ha effetto a partire dal momento

dell’introduzione dell’istanza, non da quando viene effettivamente nominato il

legale d’ufficio (BSK StPO – N.

RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 7; N.

OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, op. cit., n. 470).

2.2.2

Se,

fatti i calcoli inerenti al fabbisogno, risulta un’eccedenza, questa deve

essere posta in relazione con i previsti oneri processuali e legali del

procedimento penale (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 24).

L’interessato deve essere in grado di pagare con l’eccedenza detti oneri in un

tempo prevedibile.

Il

patrimonio deve essere utilizzato per i costi processuali e legali se è

facilmente realizzabile. Si può esigere che un proprietario ipotechi il suo

fondo per quanto sia ancora possibile oppure che venda il fondo per diminuire

il suo costo della vita (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n.

26).

2.3

Giusta l’art. 132 cpv. 2 CPP una difesa d’ufficio s’impone per tutelare gli

interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e

il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l’imputato non

potrebbe far fronte da solo.

2.3.1

Il caso bagatella è escluso se si

prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria

superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore

a 480 ore (art. 132 cpv. 3 CPP).

Per

valutare la necessità dell’imputato di essere assistito da un difensore

d’ufficio, non è sufficiente prendere in considerazione - in maniera astratta -

la pena che gli si prospetta in virtù della legge, ma bisogna analizzare tutte

le circostanze concrete del caso e le reali difficoltà di natura fattuale o

giuridica (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 38 s.;

Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 20-21).

Da

tale principio, si deduce dunque che anche una fattispecie in cui la pena effettivamente

prevedibile sia inferiore a quattro mesi, a 120 aliquote giornaliere o a 480

ore di lavoro di pubblica utilità non è, di per sé, automaticamente qualificata

di caso bagatella.

2.3.2

Il caso deve poi presentare delle

difficoltà – in fatto e in diritto – cui l’imputato non potrebbe far fronte da

solo (art. 132 cpv. 2 ).

Al fine di effettuare tale esame, non va

dimenticato che, il grado di tali difficoltà va misurato, da una parte, alla

capacità ed esperienza processuale dell’imputato, e d’altra parte, agli atti

procedurali effettivamente necessari a garantire una difesa efficace; va

considerata anche la capacità personale dell’imputato di gestire il

procedimento che lo riguarda (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP

n. 40). Hanno infine rilevanza anche le conseguenze personali che l’esito di un

procedimento penale può avere sull’imputato (ZK StPO – V. LIEBER, 2. ed., art.

132.

CPP n. 16).

3.

3.1.

Con

decisione 3.4.2017, il magistrato inquirente ha respinto l’istanza di RE 1 volta

alla nomina - a suo difensore d’ufficio - dell’avv. PR 1, ritenuto in sostanza

che la fattispecie non presenterebbe in fatto o in diritto difficoltà cui la

stessa non potrebbe far fronte da sola.

A ragione.

3.2

Ora, a prescindere dalla situazione economica della

reclamante, nel caso concreto, per concedere un difensore d’ufficio difetta comunque,

come verrà esposto di seguito, l’ulteriore presupposto della necessità di un

rappresentante legale.

3.2.1

Come visto, la fattispecie riguarda,

un’asserita appropriazione indebita che RE 1 avrebbe commesso nei confronti

dell’ex-compagno.

Come già esposto nei considerandi in

fatto, dopo l’annullamento da parte di questa Corte del decreto di abbandono

27.4.2016

(ABB __________), il procuratore pubblico ha esperito altri atti

istruttori. In sostanza sono stati interrogati, in veste di testimoni, tutti in

data 28.3.2017, __________ (AI 50), __________ (AI 51) e __________ (AI 52).

In data 29.3.2017 sono stati citati

l’accusatore privato e l’imputata per un interrogatorio a confronto (AI 54),

poi esperito in data 15.5.2017 (AI 62).

3.2.2

Nell’ambito degli interrogatori di __________

e __________, né RE 1 né l’avv. PR 1, anch’egli presente in veste di suo

difensore, sono intervenuti ponendo delle domande ai testimoni.

In sede di interrogatorio di __________,

l’avv. PR 1 si è limitato ad una domanda alla stessa, circa la presenza di un

locale lavanderia nell’immobile dove vi era l’appartamento della reclamante e

circa il fatto che l’appartamento non disponesse di una lavatrice né di un’asciugatrice

(AI 51, p. 4).

Nell’ambito del confronto tra __________

e RE 1, la stessa ha innanzitutto ribadito e confermato le proprie

dichiarazioni rese in sede di verbale di interrogatorio 7.3.2016 (AI 20). Su

richiesta della verbalizzante ha poi fornito precisazioni circa le contraddizioni

emerse tra l’interrogatorio 1.6.2015 dinanzi alla Polizia (in AI 4) e

l’interrogatorio 7.3.2016 dinanzi al Ministero Pubblico (AI 20), ritenendo entrambe

le versioni veritieri ed esponendone le ragioni.

Ha nuovamente ribadito di aver

restituito tutto quello che aveva asportato dall’appartamento del suo ex-compagno.

Confrontata con le dichiarazioni di __________

rilasciate il 28.3.2017 (AI 51) circa delle penne, di proprietà dell’accusatore

privato, donate dalla reclamante al di lei figlio, ha affermato che __________

sarebbe stato d’accordo.

La stessa ha quindi sostanzialmente mantenuto

la sua versione dei fatti, fornendo (anche) alcune precisazioni alle sue

precedenti dichiarazioni.

Dal canto suo, anche __________ ha

mantenuto la propria versione dei fatti.

3.3

Nel caso in esame ci si trova dunque confrontati

ad un evidente caso bagatellare definito dall’art. 132 cpv. 3 CPP.

Infatti, in considerazione di quanto precede, si osserva che sia dal punto di

vista delle difficoltà fattuali sia delle difficoltà giuridiche della

fattispecie concreta, la conclusione contenuta nella decisione 3.4.2017

impugnata non può che essere confermata, non essendo il caso particolarmente

complesso, né in fatto né in diritto.

3.4

Dai suddetti verbali di interrogatorio

si evince peraltro che la qui reclamante è riuscita ad esporre la propria

versione dei fatti, spiegando le sue ragioni adeguatamente ed esponendo la fattispecie

concreta in modo chiaro.

Questa Corte ritiene dunque che RE

1.

sarà perfettamente in grado di esporre nuovamente i fatti e far valere le proprie

ragioni, così come fatto sino ad oggi, in caso di eventuali futuri altri atti

istruttori, senza l’ausilio di un legale.

3.5

Nulla muta il fatto che RE 1 è al

beneficio di una rendita invalidità pari all’80% dal mese di marzo 2013. Questa

circostanza non le ha – come visto – impedito di difendersi autonomamente,

senza l’intervento di un legale, se non per un’unica domanda posta ad una

testimone e riguardante unicamente aspetti fattuali.

Non soccorre la tesi della reclamante neppure

il fatto che, nell’ambito di tale procedura, __________ è rappresentato da un

avvocato. Infatti, anche se è vero che tale circostanza potrebbe rientrare nei

criteri che portano alla nomina di un difensore d’ufficio anche per le altre

parti alla procedura, al fine di garantire la parità delle armi dinanzi alla giustizia

(PC-CPP, art. 132 CP n. 24), non si tratta tuttavia di una regola imperativa.

Tale fattore, da solo, non è del resto

determinante; le circostanze del caso concreto devono infatti essere apprezzate

nel loro insieme, tenendo conto delle capacità dell’imputata, della complessità

delle questioni di fatto e di diritto, delle particolarità che presentano le

regole di procedura applicabili così come dell’incidenza di un’eventuale

condanna per l’imputata.

Come detto, anche se è vero che la

fattispecie sotto alcuni punti di vista possa apparire particolare, considerata

la passata relazione sentimentale tra accusatore privato ed imputata, il caso

concreto non presenta tuttavia delle difficoltà fattuali e/o giuridiche che

renderebbero necessaria la presenza di un difensore. RE 1, sembra invero in

grado di difendersi autonomamente, ciò che in effetti ha fatto senza problemi

di sorta nell’ambito degli atti istruttori menzionati.

3.6

Non essendo adempiuti i requisiti per la nomina di un

difensore d’ufficio a favore di RE 1, la decisione 3.4.2017 è meritevole di tutela.

4.

Il

gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 ss., 385 e 393 ss. CPP, 1 ss.

e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 200.--

e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono

poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al

Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

.

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera