60.2017.96
Reclamo contro la decisione del GPC di collocamento iniziale in sezione aperta per espiazione pena detentiva sostitutiva.Sproporzione della multa cumulata con una pena pecuniaria sospesa condizionalme
12 maggio 2017Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.96
Lugano
12 maggio 2017/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 5/10.04.2017 presentato
da
RE 1
contro
la decisione del 17.03.2017 di collocamento iniziale
(in sezione aperta) emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula
Züblin, sedente in materia di applicazione della pena (inc. GPC __________);
preso atto che con scritto 12/13.04.2017 il
procuratore pubblico Antonio Perugini ha comunicato di non avere osservazioni
da formulare, postulando nel contempo la reiezione del reclamo in ragione della
correttezza e legittimità del giudizio impugnato;
preso altresì atto che con scritto 12/13.04.2017 il
giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato di non avere osservazioni
particolari da formulare ed ha chiesto la conferma integrale della propria decisione
17.03.2017;
visto inoltre lo scritto 14/18.04.2017 del giudice
Siro Quadri della Pretura penale, Bellinzona, con cui ha dichiarato di non
avere osservazioni da presentare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In
data 24.05.2012 (inc. PP __________) il giudice dell Pretura penale Siro Quadri,
ha riconosciuto RE 1 colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione
(per aver circolato con il proprio motoveicolo ad una velocità di 35 km/h superiore
al vigente limite di velocità di 50 km/h) e lo ha condannato (in contumacia)
alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di CHF 30.-- ciascuna (corrispondente
a complessivi CHF 450.--), sospese condizionalmente per un periodo di prova di
3 anni, oltre alla multa di CHF 900.--, con l’avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di
9 giorni.
Ciò a conferma del decreto d’accusa emanato dal procuratore pubblico
Antonio Perugini il 22.11.2010 (DA __________), contro cui RE 1 ha interposto
tempestiva opposizione, senza poi presentarsi al successivo dibattimento pubblico
indetto dal giudice della Pretura penale.
La
decisione 24.05.2012 della Pretura penale è passata in giudicato il 30.08.2012.
b. Con
conteggio 31.08.2012 l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA) ha
richiesto al qui reclamante il pagamento della multa di CHF 900.--, oltre tasse
e spese, di cui alla sentenza 24.05.2012 della Pretura penale, rendendolo
attento della facoltà di cui all’art. 36 CP (AI 1, inc. GPC __________).
Rimasta
tuttavia impagata la multa, l’UIPA ha avviato la procedura d’incasso, che
essendo sfociata il 20.01.2014 in un attestato di carenza beni per complessivi
CHF 1'694.50, ha chiesto all’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, con
lettera 23.01.2014, di procedere con l’esecuzione della corrispondente pena detentiva
sostitutiva (AI 1, inc. GPC __________).
c. Nel
seguito con decreto d’accusa 18.01.2016 (passato in giudicato il 18.02.2016) il
Ministero pubblico ha proposto la condanna di RE 1 alla pena pecuniaria di 90
aliquote giornaliere da CHF 30.-- ciascuna (pari a complessivi CHF 2'700.--), sospesi
condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, oltre alla multa di CHF
500.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe
stata sostituita con una pena detentiva di 5 giorni. Ciò avendolo riconosciuto
colpevole di guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della
circolazione per fatti risalenti all’ottobre 2015 (DA __________).
d. In
data 22.08.2016 l’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi ha segnalato
al qui reclamante la commutazione della multa di CHF 900.-- (di cui alla sentenza
24.05.2012) in 9 giorni di pena detentiva da espiare, e nel contempo lo ha invitato
a prendere contatto con l’Ufficio medesimo entro e non oltre il 12.09.2016, al
fine di concordare tempi e modalità di espiazione.
Il magistrato lo ha altresì reso attento della facoltà
di provvedere in ogni momento al pagamento della multa onde evitare
l’espiazione della pena detentiva sostitutiva, e che, in assenza di una sua
presa di posizione, sarebbe stato convocato d’ufficio o, se del caso, sarebbe
stato emanato nei suoi confronti un ordine di arresto (AI 4, inc. GPC __________).
e. In
data 12.09.2016 all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi è
pervenuto il certificato medico 31.08.2016 del dr. __________, in cui viene attestata
l’inabilità al 100% di RE 1 a far tempo dall’1.02.2014 (e continua), per
malattia (AI 5, inc. GPC __________).
f. Preso
atto del suddetto certificato medico, l’Ufficio del giudice dei provvedimenti
coercitivi in data 12.09.2016 ha comunicato al qui reclamante che “la
procedura resterà sospesa fino al 13 marzo 2017, data entro la quale dovrà
prendere contatto con questo Ufficio al fine di determinare la modalità di
esecuzione della pena”. Il magistrato lo ha altresì reso attento che in
caso di silenzio da parte dello stesso, ne sarebbe seguita la convocazione
d’ufficio presso il Penitenziario cantonale (AI 6, inc. GPC __________).
Il
suddetto scritto, inviato per raccomandata, non è stato ritirato dal reclamante
ed è quindi ritornato il 22.09.2016 all’Ufficio del giudice dei provvedimenti
coercitivi, una volta scaduto il termine di giacenza (AI 7, inc. GPC __________).
Lo stesso è quindi stato rispedito per posta A.
g. Nel
frattempo, l’UIPA ha inviato (per raccomandata) al reclamante il conteggio
relativo al pagamento della multa di CHF 500.-- (oltre tasse e spese) decretata
il 18.01.2016 dal Ministero pubblico, il cui sollecito, pure inviato per
raccomandata il 14.04.2016, è ritornato al mittente con l’indicazione “non
ritirato”.
L’UIPA
ha quindi avviato la relativa procedura d’incasso, che si è conclusa con
l’emissione il 16.11.2016 di un attestato di carenza beni per complessivi CHF
1'304.40. Di conseguenza tale ufficio, con lettera 17.11.2016, ha chiesto all’Ufficio
del giudice dei provvedimenti coercitivi l’esecuzione della corrispondente pena
detentiva sostitutiva (AI 8, inc. GPC __________).
h. Con
decisione 17.03.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi, constatato come
il reclamante non ha dato seguito alla presa di contatto richiesta nella
lettera 12.09.2016 e richiamate le condanne di cui alla sentenza 24.05.2012
della Pretura penale e al decreto d’accusa 18.01.2016, ha ordinato il
collocamento iniziale di in sezione aperta (stante la di lui cittadinanza
svizzera e la tipologia dei reati).
Il magistrato, evidenziato che le multe di CHF 900.--
e di CHF 500.-- sono state commutate in complessivi 14 giorni di pena detentiva
sostitutiva, ha quindi fissato al 7.04.2017 il giorno in cui RE 1 avrebbe
dovuto presentarsi al Settore immatricolazioni del carcere giudiziario La
Farera per l’inizio dell’espiazione della pena. Espiazione che avrebbe avuto
termine il 16.04.2017.
Con
riguardo al certificato medico del dr. __________ – attestante
l’inabilità del reclamante al 100 % per malattia a partire dall’1.02.2014 – il magistrato
ha precisato che “l’interessato è informato che all’entrata sarà sottoposto
a visita medica, ne discende che sarà il medico dello stabilimento
penitenziario che determinerà eventuali motivi di non carcerabilità”
(decisione 17.03.2017, p. 2 consid. 8).
Ritenuto
che la decisione 17.03.2017, inviata per raccomandata all’indirizzo del
reclamante a __________ (__________), è ritornata all’Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi il 22.03.2017 con l’indicazione “partito senza
lasciare indirizzo”, la stessa gli è stata rispedita per posta A il 24.03.2017.
Invio questo che è nuovamente ritornato al mittente con l’indicazione “partito
senza lasciare indirizzo” (AI 11, inc. GPC __________).
i. In
data 27.03.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha quindi richiesto la
pubblicazione di un mandato d’accompagnamento su RIPOL, scadente il 24.05.2017
(AI 13, inc. GPC __________).
l. Il
giorno successivo RE 1 ha preso contatto telefonico con l’Ufficio del giudice
dei provvedimenti coercitivi spiegando la sua situazione e segnalando il suo
nuovo indirizzo a __________ (nota telefonica, AI 17, inc. GPC __________).
m. Dopodiché,
il giudice dei provvedimenti coercitivi ha notificato, con invio raccomandato
(risultato essere ritirato il 29.03.2017) al nuovo recapito del reclamante la
decisione 17.03.2017 e con scritto 28.03.2017 ha revocato il mandato
d’accompagnamento su RIPOL (AI 17 inc. GPC __________).
n. Con
lettera 5.04.2017 – inviata al giudice dei provvedimenti coercitivi e poi
trasmessa per competenza a questa Corte – RE 1 insorge contro la decisione di collocamento
iniziale del 17.03.2017, evidenziando il suo cattivo stato di salute (comprovato
dal certificato medico del dr. __________), e peggiorato con l’età, come pure
le sue precarie condizioni economiche. Postula quindi il rinvio di 2-3 mesi dell’inizio
dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva, in quanto ciò gli
permetterebbe, probabilmente, di provvedere al pagamento delle multe, quantomeno
magari in modo rateale. Ciò tenuto conto che con decisione 7.12.2016 l’Ufficio
dell’assicurazione invalidità, Bellinzona, a decorrere dall’1.02.2015 gli ha
riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita d’invalidità con grado AI del
62 %, mentre che l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, con
decisione 28.03.2017 gli ha concesso una prestazione assistenziale di CHF
986.-- per il periodo dall’1.03.2017 al 31.03.2017. Indennità queste che tuttavia,
a quel momento, non avrebbe ancora percepito (allegati al reclamo 4/5.04.2017).
o. Con
scritto 7.04.2017 di trasmissione del reclamo, il giudice dei provvedimenti
coercitivi, riepilogato l’iter di notifica al reclamante della decisione di
collocamento del 17.03.2017, ha chiesto che non venisse concesso l’effetto
sospensivo in considerazione dell’imminente termine di prescrizione della pena di
cui alla sentenza 24.05.2012 della Pretura penale, postulando nel contempo la
reiezione del gravame.
p. In
data 10.04.2017 questa Corte ha concesso alla suddetta impugnativa effetto
sospensivo.
q. Con
scritto 12/13.04.2017 il procuratore pubblico Antonio Perugini ha comunicato di
non avere particolari osservazioni da proporre, postulando nel contempo la
reiezione del reclamo, posto come la decisione impugnata sia legittima e giuridicamente
inattaccabile. Pure il giudice della Pretura penale, Siro Quadri, con lettera
14/18.04.2017 ha comunicato di non presentare osservazioni, rimettendosi al
giudizio di questa Corte.
r. Con
lettera 12.04.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha rilevato di non
presentare osservazioni particolari, rinviando al proprio scritto di data
7.04.2017 e ribadendo la reiezione del gravame.
Considerandi
1.
1.1.
Il Codice di diritto processuale penale svizzero
(Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni
la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e
delle misure e di stabilire la relativa procedura.
L'art.
10.
cpv. 1 lit. h della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli
adulti del 20.04.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito LEPM, entrata in vigore
l’1.01.2011) conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in
Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta
l'art. 73 LOG − la competenza a decidere il collocamento iniziale del
condannato ex art. 76 CP.
Nel
caso in disamina, il giudice dei provvedimenti coercitivi, conformemente
all’art. 36 cpv. 1 CP, è intervenuto quale autorità d’esecuzione di due multe
(inflitte dalla Pretura penale risp. dal Ministero pubblico) rimaste impagate anche
dopo le relative procedure d’esecuzione forzata. Il magistrato dunque, in veste
di giudice dell’applicazione della pena, in forza all’art. 76 CP, è stato
chiamato a statuire giusta l’art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM sul collocamento
iniziale del qui reclamante, stabilendo l’inizio e la fine dell’esecuzione della
pena detentiva sostitutiva.
Contro
tale decisione, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al
condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art.
393.
e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.
1.2
Con
il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto,
compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata
giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto
dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2
lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma
scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare
i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3
Il gravame è stato inoltrato il 5.04.2017 (al giudice dei provvedimenti
coercitivi, che l’ha poi trasmesso, per competenza, a questa Corte, alla quale
è pervenuto il 10.04.2017) contro la decisione 17.03.2017 del giudice dei
provvedimenti coercitivi. Decisione questa notificata una prima volta al
reclamante all’indirizzo di __________ (__________) senza successo e nel
seguito, dopo la presa di contatto di RE 1, ancora una volta al di lui nuovo recapito
di __________ tramite invio raccomandato, che è stato ritirato il 29.03.2017.
Ne risulta che il presente reclamo è tempestivo.
RE
1.
quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca
direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente
legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse
giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Accertato
che il reclamo è tempestivo come pure rispettoso delle esigenze di forma, di
motivazione e di legittimazione, occorre ancora verificare se le censure
sollevate dal reclamante sono ricevibili davanti a questa Corte.
2.
Il
reclamante, posta in rilievo la propria precaria situazione finanziaria e di
salute, chiede in questa sede “di spostare l’appuntamento al «albergo
stampa» per 2-3 mesi, magari riesco poi di pagare le multe, o forse a rate”
(reclamo 5/10.04.2017).
La
Corte dei reclami penali, come visto ai considerandi che precedono, è
l’autorità di ricorso ex art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM contro le decisioni rese
dal giudice dell’applicazione della pena nei casi di cui all’art. 10 lettere da
c) a k) LEPM e fra questi il collocamento iniziale del condannato in forza
all’art. 10 lit. h LEPM. Essa in particolare interviene quale ultima istanza
cantonale ed è chiamata a verificare se il collocamento (iniziale) ordinato dal
giudice dei provvedimenti coercitivi rispetta i presupposti fissati all’art. 76
CP, secondo cui le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o
aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un
reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga
o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2). In altre parole, in
base a tale normativa federale, il condannato ha da essere collocato in sezione
aperta a meno che presenta un rischio di fuga e/o di recidiva. Condizioni
queste ultime che non devono essere realizzate cumulativamente (Messaggio concernente
la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p.
1669.
ss., p. 1793; BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 8).
Come
accertato dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella sua decisione resa il
17.03
, ritenuto che RE 1 è cittadino svizzero radicato sul nostro
territorio, non si ravvede in concreto un pericolo di fuga. Nemmeno è
valutabile un pericolo di recidiva, in considerazione della tipologia dei reati
commessi da quest’ultimo, così che il collocamento in sezione aperta – peraltro di
per sé non contestato dal reclamante – è
conforme alle condizioni poste dall’art. 76 CP. Questione questa, che rientra nella sfera di competenza di questa
Corte, e che non può che essere confermata.
Non
compete invece a questa Corte la facoltà di determinare l’inizio e i termini
dell’espiazione di una pena, per la quale è competente il giudice dei provvedimenti
coercitivi, in veste di giudice dell’applicazione della pena ex art. 3 del Regolamento
sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL
4.2.1.1.1
, nel seguito REPM).
Pertanto,
nella misura in cui il reclamo riguarda tale questione, lo stesso risulta
irricevibile.
Pure
irricevibile è il reclamo, laddove chiede la (eventuale) sospensione
dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva rispettivamente la
rateizzazione del pagamento delle multe dovute dal reclamante.
Giusta
l’art. 363 cpv. 1 CPP per quanto la Confederazione e i Cantoni non dispongano
altrimenti, il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado emana
anche le decisioni indipendenti successive demandate a un’autorità giudiziaria.
Il
pubblico ministero o l’autorità penale delle contravvenzioni che hanno pronunciato
rispettivamente in procedura di decreto d’accusa o in procedura di decreto
penale emanano anche le decisioni successive (art. 363 cpv. 2 CPP).
Costituiscono
decisioni giudiziarie indipendenti successive quelle che modificano una
precedente sentenza in materia di pene o di misure; fra queste l’inflizione di
una pena detentiva sostitutiva ex art. 36 CP e la commutazione di un lavoro di
pubblica utilità in una pena pecuniaria e detentiva ex art. 39 CP (Commentario
CPP –
J. NOSEDA, art. 363 CPP n. 1).
Da
quanto sopra deriva che, di regola, in caso di decisioni relative a persone
condannate con sentenza giudiziaria, la competenza in caso di decisioni indipendenti
successive spetta al giudice che ha pronunciato le precedenti sentenze, sotto
riserva delle scelte organizzative cantonali. Il legislatore ticinese ha espressamente
fatto uso di questa riserva, così che all’art. 10 cpv. 1 lit . a e b LEPM ha
trasferito le facoltà previste dall’art. 36 cpv. 3 CP e dall’art. 39 cpv. 1 CP al
giudice dell’applicazione della pena risp. al giudice dei provvedimenti coercitivi
in forza all’art. 73 LOG (Commentario CPP – J. NOSEDA, art. 363 CPP n. 4). Contro tali decisioni
rese dal giudice dei provvedimenti coercitivi è dato reclamo alla Corte di
appello e di revisione penale (art. 12 cpv. 1 lit. a LEPM).
Nel
caso invece di decisioni a carico di una persona condannata con decreto
d’accusa o per contravvenzione, la competenza è riservata esclusivamente
all’autorità che ha emanato la precedente sanzione e non al giudice delle
misure coercitive (Commentario CPP – J. NOSEDA, art. 363 CPP n. 6). Quindi il Ministero
pubblico risp. la Pretura penale in caso di decisioni rese su opposizione al decreto
d’accusa (contro cui è dato reclamo alla Corte di appello e di revisione penale),
e all’autorità penale delle contravvenzioni (contro cui è possibile interporre
reclamo davanti a questa Corte).
3.
3.1.
La prevalenza dei principi della verità materiale e
della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame,
di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte
dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio
(Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF
6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.;
1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid.
2.1
).
3.2
Giusta
l’art. 42 cpv. 4 CP oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può
infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi
dell’art. 106 CP.
Tale
normativa è applicabile in caso di sanzioni che presentano la cosiddetta
problematica delle interfacce (“Schnittstellenproblematik”), ossia la
problematica della delimitazione tra contravvenzioni e delitti. È il caso in
materia di circolazione stradale.
In
altre parole si vuole così evitare di svantaggiare l’autore di una contravvenzione,
sanzionata con una multa (che non può mai essere sospesa condizionalmente in
forza all’art. 105 cpv. 1 CP), rispetto all’autore di un delitto, condannato ad
una pena generalmente comminata con il beneficio della sospensione condizionale.
L’art.
42.
cpv. 4 CP, giustificato da ragioni di prevenzione generale e speciale,
permette dunque di combinare una pena detentiva, una pena pecuniaria o un
lavoro di pubblica utilità sospese condizionalmente, con una pena (addizionale)
ferma, che può essere una pena pecuniaria senza condizionale o la multa (CP,
Petit commentaire, art. 42 CP n. 27 ss; BSK Strafrecht I –R.M.
SCHNEIDER/R. GARRE’, op. cit., art. 42 CP, n. 103 ss).
In
tale ambito questa norma lascia al giudice un grande potere d’apprezzamento, tanto
che egli, in teoria, per tale cumulo potrebbe raddoppiare l’ammontare massimo
di una pena pecuniaria da 360 a 720 aliquote giornaliere, di cui la metà sospesa
condizionalmente.
La
Corte suprema è quindi intervenuta ponendo dei limiti: in caso di cumulo di
pene ex art. 42 cpv. 4 CP, la pena detentiva sospesa condizionalmente riveste
un’importanza notevole, mentre la pena pecuniaria senza condizionale risp. la
multa solo secondaria (DTF 134 IV 1 e 8 consid 4.5.2.). Ciò che risulta anche
dalla sistematica dell’art. 42 cpv. 4 CP, che mostra come la pena pecuniaria
ferma sia una semplice pena accessoria (DTF 135 IV 189 consid. 3.3.). Pertanto
dalla combinazione delle diverse pene non deve derivare un aggravamento della pena
o conseguire la condanna ad una pena aggiuntiva (DTF 134 IV 8 consid. 4.5.2;
135.
IV 189 consid. 3.3.).
La pena pecuniaria (primaria), sospesa
condizionalmente, cumulata ex art. 42 cpv. 4 CP con la pena pecuniaria ferma
(secondaria), insieme devono costituire una sanzione commisurata alla colpa
dell’autore. Ciò significa che il totale delle aliquote giornaliere deve
corrispondere alla colpa dell’autore (DTF 134 IV 60 consid. 7.3.2.).
Per tenere conto del carattere accessorio
delle pene cumulate il Tribunale federale ha ritenuto giustificato in linea di
principio fissare il loro limite superiore a un quinto rispettivamente al 20 %
delle pene di base (DTF 135 IV 188 ss).
Deroghe
a questa regola sono immaginabili in caso di pene di lieve entità, per evitare
che la pena cumulata (secondaria) assuma un valore puramente simbolico (DTF 135
IV 191 consid. 3.4.4.).
3.3
Nel
caso che qui ci occupa, la multa di CHF 900.-- di cui alla sentenza 24.05.2012
della Pretura penale, ed inflitta a RE 1, in quanto autore colpevole del reato
di grave infrazione alle norme della circolazione (delitto previsto dall’art.
90.
cifra 2 LCStr), sgorga dall’applicazione dell’art. 42 cpv. 4 CP.
Come
tale è applicabile la giurisprudenza federale esposta al precedente considerando.
Ritenuto
che la pena pecuniaria (principale) comminata è di 15 aliquote giornaliere (da
CHF 30.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 450.--), mentre che alla
multa di CHF 900.-- (pena secondaria cumulata) corrispondono 9 giorni di pena detentiva
sostitutiva (a cui corrispondono 9 aliquote giornaliere), la stessa risulta eccedere
il suddetto limite del 20%.
Questa
Corte, chiamata ad applicare il diritto d’ufficio, deve pertanto annullare la decisione
qui impugnata del giudice dei provvedimenti coercitivi, nella misura in cui la
pena detentiva sostitutiva che il qui reclamante è chiamato ad espiare, tien
conto della multa sproporzionata di CHF 900.--.
Gli atti vengono quindi ritornati al magistrato,
affinché, facendo capo alle competenze delle autorità interessate, RE 1 venga
chiamato ad eseguire una pena detentiva sostitutiva corrispondente alla sua
colpa.
4.
Il
reclamo, nella misura della sua ricevibilità, è parzialmente accolto. Visto l’esito
del gravame, la particolarità del caso concreto nonché la difficile situazione
finanziaria del reclamante, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia
e delle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. 439 CPP, 76 ss
CP, la LEPM, il REPM, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto.
§ La
decisione 17.03.2017 qui impugnata viene annullata e gli atti vengono ritornati
al giudice dei provvedimenti coercitivi ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia né spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera