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Decisione

60.2017.97

Reclamo del condannato contro la decisione del procuratore pubblico in materia di esame atti di un incarto chiuso

25 luglio 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

giudizio 2.2.2010 la Corte delle assise criminali ha dichiarato RE 1 (__________)

autore colpevole di ripetuti atti sessuali con fanciulli e di ripetuti atti

sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere a pregiudizio

dei figli __________ (__________) e __________ (__________) e di ripetuta

pornografia e lo ha condannato alla pena detentiva di quattro anni e sei mesi,

dedotto il carcere preventivo sofferto dall’1.4.2009, ad un trattamento ambulatoriale

giusta l’art. 63 CP, da eseguirsi già in esecuzione di pena, al versamento di

un’indennità alle parti civili e al pagamento di tassa di giustizia e spese

(inc. TPC 72.2009.143).

b. Con

istanza 10/14.2.2017 le PI 1, ritenuto

che RE 1 aveva postulato il ripristino dei contatti e del diritto di visita con

i figli, hanno chiesto di esaminare gli atti del procedimento che lo

concerneva, in considerazione del nesso diretto tra il divieto di avere relazioni

con i figli e il procedimento penale.

c. Con

pronuncia 5.4.2017 il procuratore pubblico, sentito RE 1 (che ha espresso

riserve all’esame degli atti) e le (allora) parti civili (che hanno manifestato

il loro accordo con la richiesta), ha accolto la domanda: l’autorità cantonale,

per l’istruzione e per la valutazione dell’istanza di RE 1 finalizzata al

ristabilimento dei contatti e del diritto di visita con i figli, necessitava

evidentemente di avere accesso all’intero incarto processuale per una completa

e corretta conoscenza dei fatti. Le PI 1

avevano di conseguenza un interesse giuridico legittimo a’ sensi dell’art. 14b

della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti che

prevaleva sugli interessi personali di RE 1.

d. Con

gravame 10/11.4.2017 RE 1 impugna detta decisione: per il ripristino dei

contatti con i figli non vedrebbe la necessità di accedere ai verbali e agli

atti precedenti alla terapia effettuata a __________. Il suo stato di “salute”

attuale si potrebbe estrarre unicamente dai rapporti di terapia o tramite

contatto con il suo terapeuta, non da verbali di cinque o sei anni fa.

Temerebbe che gli atti del procedimento vengano consultati anche da terzi e non

soltanto dalle persone strettamente coinvolte nel caso.

Delle

ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e della

duplica, si dirà – se necessario – in seguito.

Considerandi

1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine

di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento,

contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle

autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è

espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.

2.1.

Il Ministero pubblico decide sulla consultazione di

atti di procedure concluse (art. 14b cpv. 2 della legge sull’esecuzione delle pene

e delle misure per gli adulti). Le decisioni concernenti la consultazione degli

atti sono impugnabili mediante reclamo alla Corte dei reclami penali entro

dieci giorni; si applica per analogia la procedura prevista agli art. 379 ss.

CPP (art. 14b cpv. 4 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per

gli adulti).

2.2

Il

reclamo, inoltrato il 10/11.4.2017 contro la pronuncia 5.4.2017 del procuratore

pubblico, è tempestivo siccome presentato nel termine di dieci giorni giusta l’art.

396.

cpv. 1 CPP e proponibile.

RE

1, quale già imputato nel procedimento sfociato nel giudizio 2.2.2010 della

Corte delle assise criminali, ha un interesse giuridicamente protetto secondo l’art.

382.

cpv. 1 CPP a contestare la pronuncia che permette alle PI 1 di esaminare tutti gli atti del procedimento penale promosso

a suo carico per reati contro l’integrità sessuale.

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

L’impugnativa

è perciò, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

3.

3.1.

In applicazione dell’art. 14b cpv. 3 della legge

sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti l’ispezione degli atti

di un processo e l’estrazione di copie può essere permessa a chi giustifica un

interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone

implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante,

dei testimoni e dei periti (cfr. sul tema di accesso agli atti, in generale, DTF

137.

I 16; 134 I 286).

3.2

Si

è detto che con istanza 10/14.2.2017 le PI 1,

ritenuto che RE 1 aveva domandato il ripristino dei contatti e del diritto di

visita con i figli, hanno chiesto, per potersi pronunciare, di esaminare gli

atti del procedimento che lo concerneva, in ragione del nesso diretto tra il

divieto di avere relazioni con i figli e il procedimento penale.

Ora,

l’autorità richiedente è l’autorità competente, secondo segnatamente l’art. 275

CC (cfr. anche __________), a disciplinare le relazioni personali tra figli e

genitori, di modo che deve esserle riconosciuto un interesse giuridico

legittimo ad apprendere i fatti sfociati nel giudizio 2.2.2010 della Corte

delle assise criminali, che ha condannato RE 1 per reati contro l’integrità

sessuale commessi a danno proprio dei figli con i quali oggi vuole riprendere ad

avere un rapporto personale.

Le

PI 1, per potersi compiutamente

pronunciare sull’istanza di RE 1, tenuto presente che nel loro giudizio devono

considerare il bene dei minori, vittime del padre come attestato dal giudizio

2.2

, hanno in effetti interesse a conoscere quanto è allora accaduto.

E

questo non può che avvenire con l’accesso agli atti del procedimento penale

promosso nei confronti di RE 1 e non soltanto, come propone quest’ultimo, con

l’esame degli atti inerenti ad una “terapia a __________”, di cui peraltro

nulla si conosce.

Il

principio di proporzionalità, per tenere conto dei diritti personali dei minori

e dello stesso imputato, impone nondimeno di ammettere l’accesso agli atti

limitato alla trasmissione alle PI 1

della sentenza 2.2.2010, che riporta gli atti essenziali che sono stati determinanti

per la condanna di RE 1, che – a giudizio di questa Corte – sono sufficienti,

per come emergono dalla decisione, per potere adempiere le loro incombenze di

legge. Qualora fossero necessari altri atti, le PI 1 presenteranno una nuova

istanza al procuratore pubblico, specificando gli atti richiesti e illustrandone

l’esigenza per i loro compiti.

3.3

Il

reclamo è parzialmente accolto. La decisione 5.4.2017 del magistrato inquirente

è riformata nel senso che il Tribunale penale cantonale, a crescita in

giudicato della pronuncia di questa Corte, trasmetterà alle PI 1 copia del

giudizio 2.2.2010 della Corte delle assise criminali prolato nei confronti di RE

1.

(inc. TPC 72.2009.143).

4.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 14b della

legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti e ogni altra

disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:

§ La

decisione 5.4.2017 del procuratore pubblico Nicola Respini è riformata nel

senso che il Tribunale penale cantonale, a crescita in giudicato della presente

pronuncia, trasmetterà alle PI 1 copia del giudizio 2.2.2010 della Corte delle

assise criminali emanato nei confronti di RE 1 (inc. TPC 72.2009.143).

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per

conoscenza:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera