60.2017.97
Reclamo del condannato contro la decisione del procuratore pubblico in materia di esame atti di un incarto chiuso
25 luglio 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.97
Lugano
25 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 10/11.4.2017 presentato da
RE 1, ,
contro
la decisione 5.4.2017 del procuratore pubblico
Nicola Respini con cui ha accolto l’istanza 10/14.2.2017 delle PI 1 finalizzata
all’esame degli atti del procedimento promosso a suo carico per reati contro
l’integrità sessuale sfociato nel giudizio 2.2.2010 della Corte delle assise
criminali (inc. TPC 72.2009.143);
richiamate le osservazioni 14/18.4.2017 del magistrato
inquirente – che si è rimesso al giudizio della Corte –, 19/20.4.2017 e
28.4/2.5.2017 (duplica) delle PI 1 – che hanno dichiarato il loro interesse
all’accesso agli atti – e 23/25.4.2017 (replica) di RE 1 – che si è confermato
nelle sue argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
giudizio 2.2.2010 la Corte delle assise criminali ha dichiarato RE 1 (__________)
autore colpevole di ripetuti atti sessuali con fanciulli e di ripetuti atti
sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere a pregiudizio
dei figli __________ (__________) e __________ (__________) e di ripetuta
pornografia e lo ha condannato alla pena detentiva di quattro anni e sei mesi,
dedotto il carcere preventivo sofferto dall’1.4.2009, ad un trattamento ambulatoriale
giusta l’art. 63 CP, da eseguirsi già in esecuzione di pena, al versamento di
un’indennità alle parti civili e al pagamento di tassa di giustizia e spese
(inc. TPC 72.2009.143).
b. Con
istanza 10/14.2.2017 le PI 1, ritenuto
che RE 1 aveva postulato il ripristino dei contatti e del diritto di visita con
i figli, hanno chiesto di esaminare gli atti del procedimento che lo
concerneva, in considerazione del nesso diretto tra il divieto di avere relazioni
con i figli e il procedimento penale.
c. Con
pronuncia 5.4.2017 il procuratore pubblico, sentito RE 1 (che ha espresso
riserve all’esame degli atti) e le (allora) parti civili (che hanno manifestato
il loro accordo con la richiesta), ha accolto la domanda: l’autorità cantonale,
per l’istruzione e per la valutazione dell’istanza di RE 1 finalizzata al
ristabilimento dei contatti e del diritto di visita con i figli, necessitava
evidentemente di avere accesso all’intero incarto processuale per una completa
e corretta conoscenza dei fatti. Le PI 1
avevano di conseguenza un interesse giuridico legittimo a’ sensi dell’art. 14b
della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti che
prevaleva sugli interessi personali di RE 1.
d. Con
gravame 10/11.4.2017 RE 1 impugna detta decisione: per il ripristino dei
contatti con i figli non vedrebbe la necessità di accedere ai verbali e agli
atti precedenti alla terapia effettuata a __________. Il suo stato di “salute”
attuale si potrebbe estrarre unicamente dai rapporti di terapia o tramite
contatto con il suo terapeuta, non da verbali di cinque o sei anni fa.
Temerebbe che gli atti del procedimento vengano consultati anche da terzi e non
soltanto dalle persone strettamente coinvolte nel caso.
Delle
ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e della
duplica, si dirà – se necessario – in seguito.
Considerandi
1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine
di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento,
contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle
autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è
espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.
2.1.
Il Ministero pubblico decide sulla consultazione di
atti di procedure concluse (art. 14b cpv. 2 della legge sull’esecuzione delle pene
e delle misure per gli adulti). Le decisioni concernenti la consultazione degli
atti sono impugnabili mediante reclamo alla Corte dei reclami penali entro
dieci giorni; si applica per analogia la procedura prevista agli art. 379 ss.
CPP (art. 14b cpv. 4 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per
gli adulti).
2.2
Il
reclamo, inoltrato il 10/11.4.2017 contro la pronuncia 5.4.2017 del procuratore
pubblico, è tempestivo siccome presentato nel termine di dieci giorni giusta l’art.
396.
cpv. 1 CPP e proponibile.
RE
1, quale già imputato nel procedimento sfociato nel giudizio 2.2.2010 della
Corte delle assise criminali, ha un interesse giuridicamente protetto secondo l’art.
382.
cpv. 1 CPP a contestare la pronuncia che permette alle PI 1 di esaminare tutti gli atti del procedimento penale promosso
a suo carico per reati contro l’integrità sessuale.
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa
è perciò, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
3.
3.1.
In applicazione dell’art. 14b cpv. 3 della legge
sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti l’ispezione degli atti
di un processo e l’estrazione di copie può essere permessa a chi giustifica un
interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone
implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante,
dei testimoni e dei periti (cfr. sul tema di accesso agli atti, in generale, DTF
137.
I 16; 134 I 286).
3.2
Si
è detto che con istanza 10/14.2.2017 le PI 1,
ritenuto che RE 1 aveva domandato il ripristino dei contatti e del diritto di
visita con i figli, hanno chiesto, per potersi pronunciare, di esaminare gli
atti del procedimento che lo concerneva, in ragione del nesso diretto tra il
divieto di avere relazioni con i figli e il procedimento penale.
Ora,
l’autorità richiedente è l’autorità competente, secondo segnatamente l’art. 275
CC (cfr. anche __________), a disciplinare le relazioni personali tra figli e
genitori, di modo che deve esserle riconosciuto un interesse giuridico
legittimo ad apprendere i fatti sfociati nel giudizio 2.2.2010 della Corte
delle assise criminali, che ha condannato RE 1 per reati contro l’integrità
sessuale commessi a danno proprio dei figli con i quali oggi vuole riprendere ad
avere un rapporto personale.
Le
PI 1, per potersi compiutamente
pronunciare sull’istanza di RE 1, tenuto presente che nel loro giudizio devono
considerare il bene dei minori, vittime del padre come attestato dal giudizio
2.2
, hanno in effetti interesse a conoscere quanto è allora accaduto.
E
questo non può che avvenire con l’accesso agli atti del procedimento penale
promosso nei confronti di RE 1 e non soltanto, come propone quest’ultimo, con
l’esame degli atti inerenti ad una “terapia a __________”, di cui peraltro
nulla si conosce.
Il
principio di proporzionalità, per tenere conto dei diritti personali dei minori
e dello stesso imputato, impone nondimeno di ammettere l’accesso agli atti
limitato alla trasmissione alle PI 1
della sentenza 2.2.2010, che riporta gli atti essenziali che sono stati determinanti
per la condanna di RE 1, che – a giudizio di questa Corte – sono sufficienti,
per come emergono dalla decisione, per potere adempiere le loro incombenze di
legge. Qualora fossero necessari altri atti, le PI 1 presenteranno una nuova
istanza al procuratore pubblico, specificando gli atti richiesti e illustrandone
l’esigenza per i loro compiti.
3.3
Il
reclamo è parzialmente accolto. La decisione 5.4.2017 del magistrato inquirente
è riformata nel senso che il Tribunale penale cantonale, a crescita in
giudicato della pronuncia di questa Corte, trasmetterà alle PI 1 copia del
giudizio 2.2.2010 della Corte delle assise criminali prolato nei confronti di RE
1.
(inc. TPC 72.2009.143).
4.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 14b della
legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti e ogni altra
disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:
§ La
decisione 5.4.2017 del procuratore pubblico Nicola Respini è riformata nel
senso che il Tribunale penale cantonale, a crescita in giudicato della presente
pronuncia, trasmetterà alle PI 1 copia del giudizio 2.2.2010 della Corte delle
assise criminali emanato nei confronti di RE 1 (inc. TPC 72.2009.143).
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per
conoscenza:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera