60.2018.120
Reclamo contro la decisione del PP che respinge la richiesta di nomina di un difensore d'ufficio
30 agosto 2018Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2018.120
Lugano
30 agosto 2018/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Giorgia
Peverelli, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 08.05.2018 presentato da
Marlise
RE 1
rappr.
da: DI 1
contro
la decisione 27.04.2018 emanata dal procuratore
pubblico Andrea Maria Balerna mediante la quale ha respinto la sua istanza
20/23.04.2018 di nomina a difensore d’ufficio dell’avv. DI 1, __________,
nell’ambito del procedimento penale a suo carico per titolo di appropriazione
indebita, falsità in documenti, frode nel pignoramento, truffa, infrazione
grave alla LCStr (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 23/24.05.2018 del procuratore
pubblico che, esposte le sue considerazioni, ha chiesto la reiezione del
gravame;
preso atto della replica 29.05/01.06.2018 di RE 1, mediante
la quale si riconferma nelle sue allegazioni;
letti
ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto
a.Nell’ambito
di un procedimento penale aperto a carico di __________ (impiegato presso l’__________
in qualità di autista nella forma di “volontario”) per infrazione alla LCStr, sono
emersi dei sospetti sull’attività contabile dell’associazione che hanno reso
necessario l’interrogatorio, in qualità di imputata, della presidente RE 1.
b. Sentita
in data 28.03.2018 dagli agenti di Polizia, RE 1 ha dichiarato di percepire una
rendita di invalidità al 50% e di occuparsi di volontariato per mezzo dell’__________,
organizzando traporti per persone bisognose. Prima della sua trasformazione in
associazione, nel novembre 2016, per beneficiare dei sussidi cantonali per il
servizio offerto, operava tramite ditta individuale dal 2015.
Subito
dopo le dichiarazioni rilasciate da RE 1 in merito alla gestione e
all’amministrazione dell’associazione, gli agenti di Polizia hanno proceduto
alla perquisizione del suo domicilio, nonché sede dell’associazione, e al
sequestro della documentazione e dei supporti informatici utili all’inchiesta.
Il citato ordine di perquisizione e sequestro è stato formalizzato dal
magistrato inquirente il 03.04.2018 (inc. MP __________, AI 5).
Nella
documentazione sequestrata gli agenti hanno rinvenuto giustificativi di
pagamenti non inerenti all’attività dell’associazione (inc. MP __________, AI
1, cfr. verbale di interrogatorio 28.03.2018 di RE 1).
c.In data
29.03.2018 il procuratore pubblico ha formalmente aperto l’istruzione nei
confronti di RE 1 per titolo di appropriazione indebita e falsità in documenti,
siccome sospettata di avere commesso malversazioni a danno dell’__________
(inc. MP __________, AI 2).
d. Con scritto 29/30.03.2018 l’avv. DI 1 si è annunciato al
magistrato inquirente in qualità di difensore dell’imputata, chiedendo copia
del suo verbale di interrogatorio 28.03.2018 e precisando di esser stato da lei
contattato telefonicamente in occasione della perquisizione avvenuta presso il
suo domicilio (inc. MP __________, AI 3).
e. In risposta al citato scritto, il magistrato
inquirente ha accordato l’accesso agli atti all’avv. DI 1 limitatamente al
suddetto verbale di interrogatorio, essendo l’inchiesta in fase iniziale ed
essendo quindi in corso l’acquisizione delle prove principali (inc. MP __________,
AI 4).
f. In data 03.04.2018 il magistrato inquirente ha
ordinato la perquisizione anche della fiduciaria che gestisce la contabilità dell’__________
(la __________, __________) e il sequestro della documentazione contabile
inerente al procedimento penale (inc. MP __________, AI 6).
g. Con scritto 12.04.2018 il procuratore pubblico ha interpellato
l’Ufficio dell’Ispettorato del lavoro per una valutazione della situazione
dell’__________, in particolare in relazione all’attività di trasporto
(professionale) di persone, nonché allo statuto lavorativo degli autisti che,
formalmente, risultano essere dei “volontari”, anche se, di fatto, percepiscono
denaro per il lavoro svolto (inc. MP __________, AI 11).
h. In relazione all’interrogatorio di Polizia sostenuto dalla
sua assistita il 28.03.2018, con scritto 11/12.04.2018 l’avv. DI 1 ha formulato
delle osservazioni in merito alle modalità di convocazione e di intervento degli
agenti che non avrebbero permesso all’imputata di comprendere appieno la
situazione, rispettivamente di consultarsi sin da subito con il suo legale. Ha
inoltre osservato come nel corso del verbale 28.03.2018 la sua assistita sia
stata sentita in veste di imputata per infrazione grave alla LCStr, quando,
invece, sono stati trattati in sostanza tutt’altri argomenti. Per i reati di
appropriazione indebita e falsità in documenti alla base dell’ordine di
perquisizione e sequestro formalizzato il 03.04.2018, RE 1 non è stata
ufficialmente sentita come imputata. Per questo motivo l’avv. DI 1 ha chiesto l’esecuzione
di un nuovo interrogatorio in sua presenza (inc. MP __________, AI 12).
Fatti
i. In data 17.04.2018 il magistrato inquirente ha
ordinato alla Banca __________ __________ l’identificazione delle relazioni bancarie
riconducibili all’__________, rispettivamente il sequestro di ogni avere in
essere sulle stesse e della relativa documentazione bancaria (inc. MP __________,
AI 15).
j. Con lettera 20/23.04.2018 l’avv. DI 1 ha formalmente
chiesto, in nome e per conto di RE 1, la concessione del gratuito patrocinio
(recte: difesa d’ufficio) in considerazione della sua precaria situazione
finanziaria (inc. MP __________, AI 19).
Richiesta
rifiutata dal procuratore pubblico con decisione 27.04.2018, il quale ha ritenuto
che “Il caso in questione non è un caso di difesa obbligatoria ai sensi
dell’art. 130 CPP. Inoltre la fattispecie appare al momento bagatellare e
l’incapacità della sua assistita di provvedere a remunerare un patrocinatore di
fiducia non è documentata” (inc. MP __________, AI 22).
k. Con gravame 08.05.2018 RE 1 ha interposto reclamo
contro la citata decisione di mancata nomina del difensore d’ufficio. Per
quanto concerne la sua situazione finanziaria, il legale della reclamante precisa
che “è acclarato dalle stesse risultanze d’inchiesta come questa sia
problematica. Risulta infatti che la reclamante ha 138 attestati carenza beni e
debiti per circa CHF 200’000. Essa ha addirittura chiesto in passato un autofallimento
ex art. 191 LEF. Essa percepisce una rendita AI del 50% e una rendita __________
di circa CHF 1'800 per tre mesi” (inc. CRP __________, doc. 1, punto 10).
In merito alla valutazione della natura
bagatellare del caso, il legale ricorda che la sua assistita “è imputata per
i reati di appropriazione indebita, falsità in documenti, frode del
pignoramento, truffa, violazione grave delle norme della circolazione stradale.
Tutto questo in relazione alla sua attività presso l’__________, da lei stessa
fondata. Si tratta di reati di natura prettamente finanziaria, che interessano
l’attività di un’associazione che aveva numerosi volontari e un giro d’affari
di CHF 320'000 franchi nel 2017. Si tratta di reati complessi, tanto più che
hanno portato al sequestro di ingente documentazione e che potrebbero avere
importanti risvolti anche di natura amministrativa (sia con l’ufficio della
circolazione, sia con l’ispettorato del lavoro, sia con le assicurazioni
sociali) e fiscale” (inc. CRP __________, doc. 1, punto 11). Aggiunge come
la reclamante sia profondamente colpita da questa inchiesta di natura non
bagatellare, ciò anche in vista dei futuri atti istruttori e in considerazione
della complessità e dell’intensità con cui questo procedimento ha colpito l’attività
della reclamante in seno all’associazione (inc. CRP __________, doc. 1, punto 12).
l. Con osservazioni 23/24.05.2018 il procuratore pubblico
si riconferma nella sua decisione 27.04.2018, non ritenendo dati i presupposti
per la nomina di un difensore d’ufficio. A suo dire non si tratterebbe di un
caso di difesa obbligatoria poiché nessuna delle condizioni di cui all’art. 130
CPP risulta essere data. Non ritiene nemmeno che una difesa si imponga per
tutelare gli interessi della reclamante: “il caso non presenterebbe in fatto
e in diritto difficoltà a cui l’imputata non potrebbe far fronte da sola: ella
ha peraltro già avuto modo di esprimersi e chiarire i fatti alla base delle
ipotesi di reato contestatele (…) “in occasione del verbale d’interrogatorio 7
maggio 2018 dinnanzi alla Polizia”. Il magistrato inquirente non ritiene
inoltre che RE 1 sia sprovvista dei mezzi necessari, aggiungendo come la stessa
“stia facendo capo ai servizi di uno studio legale e di uno studio
fiduciario per “ristrutturare” l’attività svolta dall’__________” (…) “Ne
discende che l’imputata – quanto meno prima facie – disporrebbe di mezzi propri
sufficienti per remunerare un difensore nell’ambito del presente procedimento
penale, qualora lo desiderasse” (inc.
CRP __________, doc. 3).
m. Con replica 29.05/01.06.2018 la reclamante contesta il
fatto che il caso non presenti in fatto e in diritto difficoltà a cui non potrebbe
far fronte da sola. Aggiunge che la richiesta 20.04.2018 di nomina di un
difensore d’ufficio è stata inoltrata precedentemente al suo secondo verbale di
interrogatorio, in occasione del quale, a detta del magistrato inquirente, ella
avrebbe “già avuto modo di esprimersi e chiarire i fatti alla base delle
ipotesi di reato”. Verbale, questo, avvenuto il 07.05.2018 in presenza del
suo legale e “durato un’intera giornata proprio perché gli aspetti da
chiarire (e le ipotesi di reato) erano molteplici e impegnativi” (inc. CRP __________, doc. 5).
Per quanto concerne il fatto di essersi
affidata a uno studio legale e a uno studio fiduciario per riorganizzare
l’attività dell’__________, non prova
ancora, a detta della reclamante, la sua
disponibilità di mezzi propri sufficienti
per la remunerazione di un difensore. La sua situazione finanziaria “è
evidente da quanto risulta dal suo attestato UEF, e che l’ausilio di uno studio
fiduciario (peraltro per una fattispecie che la vede coinvolta in un
procedimento penale) nulla dice sulla sua reale situazione economica” (inc. CRP __________, doc. 5).
n. Delle ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario,
in corso di motivazione.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni
e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali
delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP
o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del
diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto
dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit.
c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,
per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della
decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione
ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere
indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,
applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.
MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenza TF 6B_69/2014 del 9.10.2014
consid. 2.4.).
1.2
Il gravame, inoltrato l’08.05.2018 alla Corte dei
reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione
27.04.2018
del procuratore pubblico, con cui ha respinto l’istanza di nomina a
difensore d’ufficio dell’avv. PR 1, nell’ambito dell’inc. MP __________, è
tempestivo e proponibile.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, quale imputata, è pacificamente legittimata a reclamare ex art. 382
cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla
modifica del giudizio secondo cui è stata respinta la sua istanza tendente
all’ottenimento del difensore d’ufficio.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2.
2.1.
L’art. 132 cpv. 1 CPP prevede che chi dirige il
procedimento dispone una difesa d’ufficio in caso di difesa obbligatoria (lit.
a) o se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una difesa s’impone per
tutelare i suoi interessi (lit. b).
2.2
2.2.1
Giusta
l’art. 130 CPP (difesa obbligatoria), l’imputato deve essere difeso se: (a.) la
carcerazione preventiva, compreso un arresto provvisorio, è durata più di dieci
giorni; (b.) rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno oppure
una misura privativa della libertà; (c.) a causa del suo stato fisico o mentale
o per altri motivi non è in grado di tutelare sufficientemente i suoi interessi
processuali e il rappresentante legale non è in grado di farlo in sua vece;
(d.) il pubblico ministero interviene personalmente dinanzi al tribunale di
primo grado o al tribunale di appello; (e.) si procede con rito abbreviato.
2.2.2
L’art.
6.
cpv. 3 lit. c CEDU garantisce all’imputato il diritto di difendersi da solo oppure
di essere assistito da un difensore. L’art. 130 CPP codifica i casi di difesa
obbligatoria (PK StPO – N. SCHMID, 2. ed., art. 130 CPP n. 1).
Sussiste difesa obbligatoria allorquando
la legge, in funzione delle circostanze particolari di fatto o di diritto,
esige che l’imputato sia assistito da un difensore. La ratio legis della
difesa obbligatoria è quella, in alcuni casi predeterminati, di impedire che,
dinanzi al Ministero pubblico, l’imputato sia lasciato senza difensore e ciò
sia nell’interesse dell’imputato stesso, che deve in tali fattispecie essere posto
a beneficio di una protezione accresciuta, sia nell’interesse della giustizia.
Ne discende quindi una limitazione della libertà personale dell’imputato, che è
obbligato a mandatare un avvocato oppure a lasciarsene imporre uno dallo Stato
allorquando non ne sceglie nessuno.
Quando, trovandosi in un caso di difesa
obbligatoria, l’imputato non è in grado di designare un difensore di fiducia sia
perché non ne conosce uno, sia perché non ha i mezzi finanziari per poterlo
fare, egli non può, ad ogni modo, essere dispensato dall’obbligo di essere
assistito. In tali circostanze all’imputato verrà nominato un difensore
d’ufficio che dovrà remunerare lui medesimo se ne ha i mezzi finanziari,
oppure, qualora dovesse dimostrare di non poter coprire con mezzi propri i
costi della sua difesa, i cui onorari saranno posti a carico dello Stato alle
condizioni dell’art. 135 CPP (CR CPP – M. HARARI / T. ALIBERTI, art. 130 CPP n.
1.
- 6; PK StPO – N. SCHMID, art. 130 CPP n. 2; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art.
130.
CPP n. 1 - 4).
2.3
Ai sensi dell’art 132 cpv. 1 lit. b CPP, chi dirige il dibattimento dispone una
difesa d’ufficio se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua
difesa s’impone per tutelare i suoi interessi.
2.3.1
L’imputato
è da considerare privo dei mezzi necessari, e quindi indigente, se non può
provvedere con mezzi propri – composti di reddito e sostanza – agli oneri
processuali e legali, ovvero non è in grado di affrontare detti costi senza
intaccare il fabbisogno suo e della sua famiglia (Commentario CPP – M. GALLIANI
/ L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 13).
Determinante, al fine di stabilire se
l’imputato è privo dei mezzi necessari per il procedimento penale, è la sua
complessiva situazione patrimoniale al momento dell’introduzione della domanda
(N. OBER-HOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3. ed., n. 454), che deve
tenere conto di tutti gli oneri finanziari, dei redditi e del patrimonio.
La
designazione del difensore d’ufficio ha effetto a partire dal momento
dell’introduzione dell’istanza, non da quando viene effettivamente nominato il
legale d’ufficio (BSK StPO – N.
RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 7; N.
OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, op. cit., n. 470).
Se,
fatti i calcoli inerenti al fabbisogno, risulta un’eccedenza, questa deve
essere posta in relazione con i previsti oneri processuali e legali del
procedimento penale (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 24).
L’interessato deve essere in grado di pagare con l’eccedenza detti oneri in un
tempo prevedibile.
Il
patrimonio deve essere utilizzato per i costi processuali e legali se è
facilmente realizzabile. Si può esigere che un proprietario ipotechi il suo
fondo per quanto sia ancora possibile oppure che venda il fondo per diminuire
il suo costo della vita (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n.
26).
2.3.2
Giusta l’art. 132 cpv. 2 CPP una difesa d’ufficio s’impone per tutelare gli
interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e
il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l’imputato non
potrebbe far fronte da solo.
2.3.2.1
Il caso bagatella è escluso se si
prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria
superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore
a 480 ore (art. 132 cpv. 3 CPP).
Per
valutare la necessità dell’imputato di essere assistito da un difensore d’ufficio,
non è sufficiente prendere in considerazione - in maniera astratta - la pena
che gli si prospetta in virtù della legge, ma bisogna analizzare tutte le circostanze
concrete del caso e le reali difficoltà di natura fattuale o giuridica (BSK
StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 38 s.; Commentario CPP – M.
GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 20-21).
Da
tale principio, si deduce dunque che anche una fattispecie in cui la pena effettivamente
prevedibile sia inferiore a quattro mesi, a 120 aliquote giornaliere o a 480
ore di lavoro di pubblica utilità non è, di per sé, automaticamente qualificata
di caso bagatella.
2.3.2.2
Il caso deve poi presentare delle
difficoltà – in fatto e in diritto – cui l’imputato non potrebbe far fronte da
solo (art. 132 cpv. 2 ).
Al fine di effettuare tale esame, non va
dimenticato che, il grado di tali difficoltà va misurato, da una parte, alla
capacità ed esperienza processuale dell’imputato, e d’altra parte, agli atti
procedurali effettivamente necessari a garantire una difesa efficace; va
considerata anche la capacità personale dell’imputato di gestire il
procedimento che lo riguarda (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP
n. 40). Hanno infine rilevanza anche le conseguenze personali che l’esito di un
procedimento penale può avere sull’imputato (ZK StPO – V. LIEBER, 2. ed., art.
132.
CPP n. 16).
3.
3.1.
Nel caso in esame con decisione 27.04.2018 il
magistrato inquirente ha respinto l’istanza di RE 1 volta alla nomina - a suo difensore
d’ufficio - dell’avv. DI 1, ritenuto in sostanza che la fattispecie non rientra
in un caso di difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 CPP, non presenta in
fatto o in diritto difficoltà cui la stessa non potrebbe far fronte da sola,
rispettivamente non risulta comprovato che la reclamante sia sprovvista di
mezzi finanziari ex art. 132 cpv. 1 lit. b CPP.
3.2
Anche senza stabilire, nella fattispecie
concreta, se si tratti di un caso di
difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 CPP (negazione, peraltro, poco sostanziata
dal magistrato inquirente), il beneficio
di un difensore d’ufficio può essere
alternativamente concesso se sono cumulativamente rispettare le condizioni
dell’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP.
3.2.1
Per
quanto concerne la situazione economica della reclamante, il procuratore
pubblico ha ritenuto con decisione impugnata che l’incapacità di provvedere a
remunerare un difensore di fiducia non sia documentata, aggiungendo, in sede di
osservazioni (inc. CRP 2018.120, doc. 3), che l’imputata, “facendo capo ai
servizi di uno studio legale e di uno studio fiduciario per “ristrutturare”
l’attività svolta dall’Associazione Cuore Rosso Trasporti” (…), “– quantomeno
prima facie – disporrebbe di mezzi propri sufficienti per remunerare un
difensore nell’ambito del presente procedimento, qualora lo desiderasse”.
Di diverso parere è la reclamante che
sostiene l’assenza dei mezzi necessari per una sua difesa, ricordando come
dagli atti emerga chiaramente una situazione finanziaria “assolutamente
problematica”, con 138 attestati di carenza beni a suo carico per un totale
di circa CHF 200’00.00 (cfr. estratto del registro delle esecuzioni 06.04.2018,
allegato AI 33), tanto da aver chiesto in passato anche un autofallimento ex
art. 191 LEF. Aggiunge di percepire una rendita AI del 50% (di CHF 1'100.00 /
1'150.00, AI 33, pag. 11) e una rendita trimestrale da Swisslife (di CHF
1'890.00 AI 33, pag. 11). Situazione questa che emerge dai suoi verbali di interrogatorio
28.03.2018
e 07.05.2018 (inc. MP __________, AI 1 e AI 33) e dal verbale
interno delle operazioni di pignoramento, secondo cui l’escussa, oltre a beneficiare
di una rendita AI e di una Cassa pensione, non ha alcuna ulteriore entrata e
non possiede beni pignorabili, veicoli, immobili, mobili né attivi di nessun’altra
sorta (inc. MP 2018.2622, AI 33, allegato 30).
Ora, malgrado dagli atti non sia possibile ricostruire
in modo esauriente la sua situazione economica, la documentata grave situazione debitoria della reclamante, nonché il
fatto di aver più volte attinto alle finanze dell’associazione per scopi
personali (raggiungendo la cifra di CHF 116'651.02, cfr. inc. MP __________, AI
33, pag. 8), sono aspetti sufficienti per ritenere che sia sprovvista dei mezzi
necessari.
3.2.2
Anche l’ulteriore presupposto ex art.
132.
cpv. 1 lit. b CPP è dato. Come visto,
la fattispecie riguarda una serie di reati perlopiù di natura finanziaria (appropriazione
indebita, falsità in documenti, frode nel pignoramento, truffa e infrazione grave
alla LCStr) che RE 1 avrebbe commesso in veste di presidente dell’Associazione
Cuore Rosso Trasporti, segnatamente in relazione all’indebito utilizzo a
proprio vantaggio dei fondi dell’associazione (per complessivi CHF 116'651.00;
cfr. inc. MP __________, AI 33, pag. 8), all’ottenimento di un finanziamento
statale a nome dell’associazione utilizzato poi per scopi diversi, all’occultamento
dei propri redditi per mezzo dell’associazione, alla frode dell’esecuzione
ammettendo il falso nei verbali di pignoramento, rispettivamente per aver incaricato
e autorizzato i propri “volontari” ad effettuare trasporti professionali senza
la necessaria licenza professionale.
Per quanto esposto di seguito, si deve
ritenere, contrariamente all’opinione del magistrato inquirente, che la
fattispecie concreta non riguarda un caso “bagatellare” e privo di difficoltà
fattuali e giuridiche. Le considerazioni del procuratore pubblico secondo cui
la reclamante non necessiterebbe la presenza di un legale non possono pertanto trovare
conferma in questa sede.
RE 1 è stata interrogata in qualità di
imputata dagli agenti di Polizia e dagli Ispettori dell’Ufficio
dell’Ispettorato del lavoro in data in data 28.03.2018 (inc. MP __________, AI
1). Nel corso di questo primo interrogatorio ha esposto l’attività e la gestione
dell’__________ di cui è presidente. Al termine del verbale, la Polizia ha
proceduto, in presenza dell’avv. DI 1, nel frattempo contattato dalla reclamante,
alla perquisizione del domicilio di quest’ultima con conseguente sequestro della
documentazione inerente l’associazione. Il magistrato inquirente ha parimenti ordinato
la perquisizione e il sequestro della necessaria documentazione presso la
fiduciaria __________ __________, rispettivamente la perquisizione bancaria ed
il sequestro della relazione bancaria intestata all’__________.
A seguito delle risultanze dei citati
atti istruttori (e non solo), in data 07.05.2018 la reclamante è stata
nuovamente sentita in presenza del suo legale per tutti i reati ipotizzati nei
suoi confronti. Nel corso dell’interrogatorio la Polizia, oltre a chiedere
delucidazioni sulla gestione dell’associazione, ha contestato alla reclamante i
pagamenti/prelievi sospetti emergenti dalla documentazione contabile sequestrata.
Alla stessa sono state sottoposte delle tabelle riepiloganti i movimenti
contabili ed è stata invitata a prendere posizione in modo puntuale (inc. MP __________,
AI 33, pagg. 4-8).
Alla reclamante è inoltre stato chiesto
di fornire spiegazioni in merito alle incongruenze emerse in relazione all’acquisto/pagamento
di un furgone per l’ottenimento di un sussidio da parte dell’Ente Regionale per
lo Sviluppo in seguito utilizzato impropriamente e non ai fini per il quale è
stato richiesto (inc. MP __________, AI 33, pagg. 9-10). Le domande si sono poi
concentrate sull’attività di trasporto delle persone, rispettivamente sulle
condizioni di lavoro dei volontari (inc. MP 2018.2622, AI 33, pagg. 11-15).
Il citato interrogatorio è durato una
giornata intera (dalle ore 09:00 alle ore 17:15), nel corso del quale la reclamante,
anche grazie alle consultazioni con il proprio difensore (avvenute più volte
nel corso dello stesso), ha potuto esporre le proprie dichiarazioni in merito alle
ipotesi di reato contestatile, ammettendo anche le sue responsabilità.
Che non si tratti di un caso semplice,
risulta anche dall’esame delle osservazioni formulate dal legale, non prive a
priori di fondamento, nello scritto 11/12.04.2018 (cfr. punto h in fatto).
3.2.3
Per tutti questi motivi una
difesa d’ufficio, nel caso concreto, appare necessaria.
4.
4.1.
Visto quanto precede, il reclamo interposto da RE 1 è
accolto. Di conseguenza la decisione 27.04.2018 del procuratore pubblico è annullata.
4.2
Non vengono prelevate tassa di giustizia
e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla
reclamante adeguate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 130, 132 ss., 385 e 393 ss. CPP, 1
ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è accolto.
§ La
decisione 27.04.2018 emanata dal procuratore pubblico Andrea Maria Balerna (inc.
MP __________) è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati al procuratore pubblico per i suoi incombenti.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
(per sé e per RE 1);
- sede,
(con l’inc. MP __________ di ritorno).
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera