60.2018.126
Reclamo per denegata e ritardata giustizia
20 agosto 2018Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2018.126
Lugano
20 agosto 2018/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 16/17.5.2018 presentato
da
RE 1
per
denegata e ritardata giustizia in relazione al
procedimento penale di cui all’inc. MP __________ sfociato in parte nel decreto
d’accusa DA __________ e nel decreto d’abbandono ABB __________ entrambi del
31.12.2016;
richiamate le osservazioni 11.6.2018 del procuratore
pubblico Andrea Minesso, mediante le quali chiede la reiezione, rispettivamente
lo stralcio, del reclamo;
ritenuto che il reclamante non ha replicato, benché
gli sia stata offerta l’occasione di farlo con decreto del 12.6.2018;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
scritto 6/7.1.2015 l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di
denaro (di seguito: MROS) ha inviato al Ministero pubblico una comunicazione di
sospetto riciclaggio di denaro che vedrebbe coinvolti il qui reclamante, due
altre persone fisiche e due persone giuridiche. Il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale per le ipotesi di riciclaggio di denaro (inc. MP __________)
nel corso del quale sono stati disposti anche dei sequestri di valori
patrimoniali.
b. Nel
corso di un interrogatorio del qui reclamante in data 15.6.2015, il
procedimento penale è stato esteso anche al reato d’inganno nei confronti delle
autorità, previsto dall’art. 118 della Legge federale sugli stranieri.
c. Il
procedimento, per quanto riguarda il qui reclamante, è sfociato: in un decreto
d’abbandono per il reato di riciclaggio di denaro (ABB __________) e in un
decreto d’accusa per infrazione alla Legge federale sugli stranieri per inganno
nei confronti delle autorità (DA__________). Decisioni entrambe datate
31.12.2016.
Al decreto d’accusa il reclamante ha presentato opposizione
in data 16.1.2017 (AI 138).
d. Dopo
l’opposizione, il procedimento è ritornato al procuratore pubblico perché
procedesse conformemente all’art. 355 CPP. Agli atti del procedimento penale,
dopo l’opposizione, troviamo unicamente uno scritto 19.2.2018 del procuratore
pubblico alla Commissione di vigilanza sugli avvocati del Canton Grigioni (AI
140) e uno scritto 23.2.2018 alla Commissione per l’avvocatura del Canton
Ticino (AI 142) per richiedere gli incarti relativi all’iscrizione all’albo
degli avvocati.
e.
Con il gravame qui esaminato, il reclamante si duole di una denegata e
ritardata giustizia, in ragione del fatto che, dopo la sua opposizione, il
procedimento sarebbe rimasto inattivo. Ciò che creerebbe “un’ingiustificata
e incomprensibile dilazione delle tempistiche”, e “causerebbe al
reclamante un notevole disagio, sia psichico che pratico”. Il reclamante
chiede la costatazione della denegata giustizia e di impartire un congruo
termine al procuratore pubblico per emanare la decisione di sua competenza.
f. Con
le proprie osservazioni dell’11.6.2018, il procuratore pubblico ha comunicato
di aver inviato alla Pretura penale la conferma del decreto d’accusa.
Conseguentemente chiede di valutare eventualmente lo stralcio della procedura
di reclamo, alternativamente la reiezione del gravame.
g. Il
reclamante non ha replicato, benché detta facoltà gli sia stata concessa con
decreto del 12.6.2018.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere
interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del
pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal
CPP o quando è prevista un'altra impugnativa.
Con
il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e
l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
1.2
Chi
si appresta a depositare un reclamo per denegata o ritardata giustizia contro
un'autorità deve preventivamente sollecitare quest'ultima, pena l'irricevibilità
del reclamo, all'avanzamento del
procedimento, di modo che essa abbia
occasione di statuire rapidamente (sentenze TF 1B_24/2013 del 12.2.2013 consid.
4;2C_979/2011 del 12.6.2012 consid. 2.2.2.; DTF 126 V 244 consid. 2d; 125 V
373.
consid. 2b/aa).
Il
presupposto formale di rendere attenta l'autorità dell'eventuale inoltro
dell'impugnativa, cui sembrerebbe far riferimento la sentenza TPF BB.2016.234
del 22.11.2016 (p. 3), va relativizzato nella misura in cui il sollecitare
l'autorità a compiere uno o più determinati atti istruttori necessari al
prosieguo dell'inchiesta deve rappresentare, per l'autorità medesima, un monito
sufficiente all'ossequio dei propri doveri procedurali.
1.3
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e
motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP
per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione.
I
reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di
alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP).
1.4
Inoltrato 16/17.5.2018 alla Corte dei reclami penali,
competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, il gravame è, come visto, proponibile e
tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE
1, imputato, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1
CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto alla conclusione
del procedimento a suo carico in modo rispettoso dell'imperativo di celerità
(art. 5 CPP).
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Commette
diniego di giustizia e viola l'art. 29 cpv. 1 Cost. l'autorità che, chiamata a
evadere le procedure di sua competenza in un tempo adeguato, in relazione a
natura e complessità della causa concreta, non si pronuncia su un tema
sottopostole nella forma, nella motivazione e nei termini corretti (sentenze TF
6B_688/2014 del 22.12.2017 consid. 6.2.1.;6B_667/2017 del 15.12.2017 consid.
2.1
;6B_189/2017 del 7.12.2017 consid. 5.3.1.).
Il
principio di celerità, sancito dagli art. 29 cpv. 1 Cost., 10 cpv. 3 Cost. TI,
6.
n. 1 CEDU, 14 cifra 3 lit. c Patto ONU II e 5 cpv. 1 CPP e, per quanto
concerne la carcerazione preventiva (M. MINI, Il principio della celerità in
materia penale, in: Diritto senza devianza, p. 555 ss.), dagli art. 31 cpv. 3
Cost., 5 cifra 3 CEDU e 5 cpv. 2 CPP, impone alle autorità di procedere con la
dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei sospetti su di lui,
allo scopo di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una simile
procedura suscita (sentenze TF 6B_958/2016 del 19.7.2017 consid. 5.3.2.;
6B_934/2016 del 13.7.2017 consid. 1.3.1.; BSK StPO I – S. SUMMERS, 2. ed., art.
5.
CPP n. 1).
2.2
L'art.
5.
CPP concretizza il principio di celerità per il diritto penale: per il cpv. 1
le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a
termine senza ritardi ingiustificati. In applicazione del cpv. 2, se l'imputato
è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità.
2.3
Questi
principi devono essere ossequiati dalle autorità di perseguimento penale (art.
12.
/ 15 ss. CPP) e dalle autorità giudicanti (art. 13 / 18 ss. CPP) [sentenze
6B_499/2017 del 6.11.2017 consid. 1.2.1.;6B_647/2017 del 10.8.2017 consid.
3.2
] dal momento in cui l'imputato viene a conoscenza del procedimento penale
promosso a suo carico fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza di
ultima istanza (BSK StPO I – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 2; ZK StPO –
W. WOHLERS, 2. ed., art. 5 CPP n. 6 s.; ma: sentenza TF 6B_660/2016 del
23.11.2016
consid. 1.2.1.).
Hanno
diritto alla celerità della procedura gli imputati, ma anche gli altri
partecipanti al procedimento, come gli accusatori privati (sentenze TF
1B_280/2015 del 23.11.2015 consid. 2.2.;6B_716/2015 del 17.11.2015 consid.
6.2
).
2.4
La
questione a sapere se il principio di celerità sia stato violato va decisa in
base ad un apprezzamento globale del lavoro effettuato dalle autorità; tempi
morti sono inevitabili e, se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante, è
l'apprezzamento globale ad essere decisivo (sentenza TF 6B_891/2017 del
20.12.2017
consid. 1.2.).
Si
devono considerare, segnatamente, la gravità dei reati, la complessità del caso
in esame, i relativi atti istruttori, la condotta dell'imputato ed il
comportamento delle autorità (TF 6B_189/2017 del 7.12.2017 consid. 5.3.1.;
1B_458/2017 del 28.11.2017 consid. 2.1.;6B_195/2017 del 9.11.2017 consid.
3.7
; BSK StPO I – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – W.
WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 8 ss.; M. MINI, Il principio della celerità in
materia penale, in: Diritto senza devianza, p. 538 ss.).
Anche
il tempo trascorso tra il rinvio a giudizio dell'imputato ed il dibattimento
deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze del caso (sentenza TF
1B_313/2012 del 15.6.2012 consid. 3.1.).
2.5
Il
principio di celerità è leso anche se alle autorità penali non è imputabile
alcuna colpa. Un cronico sovraccarico o deficienze strutturali non giustificano
una violazione del postulato: compete allo Stato dotare le autorità del
personale e dei mezzi necessari per poter statuire in tempi ragionevoli ed ai
tribunali organizzare la loro attività in modo da poter evadere le vertenze
loro sottoposte entro un termine adeguato (sentenza TF 6B_545/2015 del
10.2.2016
consid. 4.1.;6B_1059/2014 dell’8.10.2015 consid. 3.1.; BSK StPO I – S. SUMMERS, op. cit., art. 5
CPP n. 14; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 10).
2.6
L'art. 5 CPP non prevede sanzioni in caso di
violazione dell'imperativo di celerità. La sua lesione può però comportare,
segnatamente, l'accertamento della violazione del principio, l'esenzione dalla
pena oppure l'attenuazione della stessa, il risarcimento del danno, la
riparazione del torto morale o, ancora, l'archiviazione del procedimento penale
(sentenze TF 6B_790/2017 del 18.12.2017 consid. 2.3.2.;6B_189/2017 del
7.12.2017
consid. 5.3.1.;6B_195/2017 del 9.11.2017 consid. 3.7.; cfr., in
generale, BSK StPO I – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 15 ss.; ZK StPO – W.
WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 12 s.; StPO PK ‒ N. SCHMID, 2. ed., art. 5
CPP n. 3; M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in: Diritto
senza devianza, p. 542 ss.; cfr., in tema di privazione della libertà, sentenza
TF 1B_155/2017 del 16.5.2017 consid. 4.1.).
3.
3.1.
Nel presente caso, dopo le decisioni del
31.12.2016
(il decreto d’abbandono e il decreto d’accusa), il procedimento
penale è ritornato sotto la direzione del procuratore pubblico.
Non sono stati esperiti ulteriori atti
istruttori, se non due richiami di incarti presso le autorità di vigilanza
sugli avvocati del Canton Grigioni e del Canton Ticino (AI 140 e 142, e
riscontrati con gli AI 141 e 143).
Con scritto 11.6.2018, il procuratore pubblico
ha confermato il decreto d’accusa del 31.12.2016, di modo che il procedimento è
ora passato alla Pretura penale.
Tra
il decreto d’accusa e la conferma del medesimo, sono passati 17 mesi.
In
questo intervallo di tempo non vi sono stati, da parte del reclamante, solleciti
specifici al procuratore pubblico: unicamente in data 27.4.2018 è stata
trasmessa una procura sottoscritta dal reclamante a favore di un nuovo patrocinatore.
3.2
Nell’ottica
del principio della celerità si possono esprimere le seguenti considerazioni.
Il
tempo trascorso dall’opposizione al decreto d’accusa alla conferma del medesimo
appare eccessivo, e non trova nell’incarto particolari spiegazioni. Nel
giudizio del tribunale di primo grado, e nella valutazione complessiva dei
tempi del procedimento che a quel tribunale compete, potrà adeguatamente esser
tenuto conto del tempo così trascorso.
Nel
medesimo intervallo di tempo (dal decreto d’accusa alla sua conferma), non sono
però stati inviati al procuratore pubblico richiami, solleciti e neppure è
stato prospettato l’inoltro di un gravame per denegata e ritardata giustizia,
prima del presente gravame. E ciò con riferimento a quanto indicato al punto 1.2.
Dopo
la presentazione del presente reclamo, il procuratore pubblico ha proceduto
nella decisione di sua competenza, facendo avanzare il procedimento e perdendo
la direzione del medesimo, passata al tribunale di primo grado.
In
queste condizioni, il gravame di problematica ricevibilità (con riferimento al
punto 1.2), ha comunque avuto il merito di far avanzare il procedimento,
perdendo pertanto di utilità pratica.
4.
Il
reclamo può pertanto essere evaso ai sensi dei considerandi. Ritenuto quanto
detto al punto precedente circa il ritardo nella conduzione, non si preleva una
tassa di giustizia e non si recuperano le spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 5, 393 e segg. CPP, ed ogni altra
disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.
2. Non
s
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera