Lexipedia

Decisione

60.2018.126

Reclamo per denegata e ritardata giustizia

20 agosto 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

scritto 6/7.1.2015 l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di

denaro (di seguito: MROS) ha inviato al Ministero pubblico una comunicazione di

sospetto riciclaggio di denaro che vedrebbe coinvolti il qui reclamante, due

altre persone fisiche e due persone giuridiche. Il Ministero pubblico ha aperto

un procedimento penale per le ipotesi di riciclaggio di denaro (inc. MP __________)

nel corso del quale sono stati disposti anche dei sequestri di valori

patrimoniali.

b. Nel

corso di un interrogatorio del qui reclamante in data 15.6.2015, il

procedimento penale è stato esteso anche al reato d’inganno nei confronti delle

autorità, previsto dall’art. 118 della Legge federale sugli stranieri.

c. Il

procedimento, per quanto riguarda il qui reclamante, è sfociato: in un decreto

d’abbandono per il reato di riciclaggio di denaro (ABB __________) e in un

decreto d’accusa per infrazione alla Legge federale sugli stranieri per inganno

nei confronti delle autorità (DA__________). Decisioni entrambe datate

31.12.2016.

Al decreto d’accusa il reclamante ha presentato opposizione

in data 16.1.2017 (AI 138).

d. Dopo

l’opposizione, il procedimento è ritornato al procuratore pubblico perché

procedesse conformemente all’art. 355 CPP. Agli atti del procedimento penale,

dopo l’opposizione, troviamo unicamente uno scritto 19.2.2018 del procuratore

pubblico alla Commissione di vigilanza sugli avvocati del Canton Grigioni (AI

140) e uno scritto 23.2.2018 alla Commissione per l’avvocatura del Canton

Ticino (AI 142) per richiedere gli incarti relativi all’iscrizione all’albo

degli avvocati.

e.

Con il gravame qui esaminato, il reclamante si duole di una denegata e

ritardata giustizia, in ragione del fatto che, dopo la sua opposizione, il

procedimento sarebbe rimasto inattivo. Ciò che creerebbe “un’ingiustificata

e incomprensibile dilazione delle tempistiche”, e “causerebbe al

reclamante un notevole disagio, sia psichico che pratico”. Il reclamante

chiede la costatazione della denegata giustizia e di impartire un congruo

termine al procuratore pubblico per emanare la decisione di sua competenza.

f. Con

le proprie osservazioni dell’11.6.2018, il procuratore pubblico ha comunicato

di aver inviato alla Pretura penale la conferma del decreto d’accusa.

Conseguentemente chiede di valutare eventualmente lo stralcio della procedura

di reclamo, alternativamente la reiezione del gravame.

g. Il

reclamante non ha replicato, benché detta facoltà gli sia stata concessa con

decreto del 12.6.2018.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere

interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del

pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal

CPP o quando è prevista un'altra impugnativa.

Con

il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e

l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

1.2

Chi

si appresta a depositare un reclamo per denegata o ritardata giustizia contro

un'autorità deve preventivamente sollecitare quest'ultima, pena l'irricevibilità

del reclamo, all'avanzamento del

procedimento, di modo che essa abbia

occasione di statuire rapidamente (sentenze TF 1B_24/2013 del 12.2.2013 consid.

4;2C_979/2011 del 12.6.2012 consid. 2.2.2.; DTF 126 V 244 consid. 2d; 125 V

373.

consid. 2b/aa).

Il

presupposto formale di rendere attenta l'autorità dell'eventuale inoltro

dell'impugnativa, cui sembrerebbe far riferimento la sentenza TPF BB.2016.234

del 22.11.2016 (p. 3), va relativizzato nella misura in cui il sollecitare

l'autorità a compiere uno o più determinati atti istruttori necessari al

prosieguo dell'inchiesta deve rappresentare, per l'autorità medesima, un monito

sufficiente all'ossequio dei propri doveri procedurali.

1.3

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e

motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP

per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione.

I

reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di

alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP).

1.4

Inoltrato 16/17.5.2018 alla Corte dei reclami penali,

competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, il gravame è, come visto, proponibile e

tempestivo.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE

1, imputato, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1

CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto alla conclusione

del procedimento a suo carico in modo rispettoso dell'imperativo di celerità

(art. 5 CPP).

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Commette

diniego di giustizia e viola l'art. 29 cpv. 1 Cost. l'autorità che, chiamata a

evadere le procedure di sua competenza in un tempo adeguato, in relazione a

natura e complessità della causa concreta, non si pronuncia su un tema

sottopostole nella forma, nella motivazione e nei termini corretti (sentenze TF

6B_688/2014 del 22.12.2017 consid. 6.2.1.;6B_667/2017 del 15.12.2017 consid.

2.1

;6B_189/2017 del 7.12.2017 consid. 5.3.1.).

Il

principio di celerità, sancito dagli art. 29 cpv. 1 Cost., 10 cpv. 3 Cost. TI,

6.

n. 1 CEDU, 14 cifra 3 lit. c Patto ONU II e 5 cpv. 1 CPP e, per quanto

concerne la carcerazione preventiva (M. MINI, Il principio della celerità in

materia penale, in: Diritto senza devianza, p. 555 ss.), dagli art. 31 cpv. 3

Cost., 5 cifra 3 CEDU e 5 cpv. 2 CPP, impone alle autorità di procedere con la

dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei sospetti su di lui,

allo scopo di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una simile

procedura suscita (sentenze TF 6B_958/2016 del 19.7.2017 consid. 5.3.2.;

6B_934/2016 del 13.7.2017 consid. 1.3.1.; BSK StPO I – S. SUMMERS, 2. ed., art.

5.

CPP n. 1).

2.2

L'art.

5.

CPP concretizza il principio di celerità per il diritto penale: per il cpv. 1

le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a

termine senza ritardi ingiustificati. In applicazione del cpv. 2, se l'imputato

è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità.

2.3

Questi

principi devono essere ossequiati dalle autorità di perseguimento penale (art.

12.

/ 15 ss. CPP) e dalle autorità giudicanti (art. 13 / 18 ss. CPP) [sentenze

6B_499/2017 del 6.11.2017 consid. 1.2.1.;6B_647/2017 del 10.8.2017 consid.

3.2

] dal momento in cui l'imputato viene a conoscenza del procedimento penale

promosso a suo carico fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza di

ultima istanza (BSK StPO I – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 2; ZK StPO –

W. WOHLERS, 2. ed., art. 5 CPP n. 6 s.; ma: sentenza TF 6B_660/2016 del

23.11.2016

consid. 1.2.1.).

Hanno

diritto alla celerità della procedura gli imputati, ma anche gli altri

partecipanti al procedimento, come gli accusatori privati (sentenze TF

1B_280/2015 del 23.11.2015 consid. 2.2.;6B_716/2015 del 17.11.2015 consid.

6.2

).

2.4

La

questione a sapere se il principio di celerità sia stato violato va decisa in

base ad un apprezzamento globale del lavoro effettuato dalle autorità; tempi

morti sono inevitabili e, se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante, è

l'apprezzamento globale ad essere decisivo (sentenza TF 6B_891/2017 del

20.12.2017

consid. 1.2.).

Si

devono considerare, segnatamente, la gravità dei reati, la complessità del caso

in esame, i relativi atti istruttori, la condotta dell'imputato ed il

comportamento delle autorità (TF 6B_189/2017 del 7.12.2017 consid. 5.3.1.;

1B_458/2017 del 28.11.2017 consid. 2.1.;6B_195/2017 del 9.11.2017 consid.

3.7

; BSK StPO I – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – W.

WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 8 ss.; M. MINI, Il principio della celerità in

materia penale, in: Diritto senza devianza, p. 538 ss.).

Anche

il tempo trascorso tra il rinvio a giudizio dell'imputato ed il dibattimento

deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze del caso (sentenza TF

1B_313/2012 del 15.6.2012 consid. 3.1.).

2.5

Il

principio di celerità è leso anche se alle autorità penali non è imputabile

alcuna colpa. Un cronico sovraccarico o deficienze strutturali non giustificano

una violazione del postulato: compete allo Stato dotare le autorità del

personale e dei mezzi necessari per poter statuire in tempi ragionevoli ed ai

tribunali organizzare la loro attività in modo da poter evadere le vertenze

loro sottoposte entro un termine adeguato (sentenza TF 6B_545/2015 del

10.2.2016

consid. 4.1.;6B_1059/2014 dell’8.10.2015 consid. 3.1.; BSK StPO I – S. SUMMERS, op. cit., art. 5

CPP n. 14; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 10).

2.6

L'art. 5 CPP non prevede sanzioni in caso di

violazione dell'imperativo di celerità. La sua lesione può però comportare,

segnatamente, l'accertamento della violazione del principio, l'esenzione dalla

pena oppure l'attenuazione della stessa, il risarcimento del danno, la

riparazione del torto morale o, ancora, l'archiviazione del procedimento penale

(sentenze TF 6B_790/2017 del 18.12.2017 consid. 2.3.2.;6B_189/2017 del

7.12.2017

consid. 5.3.1.;6B_195/2017 del 9.11.2017 consid. 3.7.; cfr., in

generale, BSK StPO I – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 15 ss.; ZK StPO – W.

WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 12 s.; StPO PK ‒ N. SCHMID, 2. ed., art. 5

CPP n. 3; M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in: Diritto

senza devianza, p. 542 ss.; cfr., in tema di privazione della libertà, sentenza

TF 1B_155/2017 del 16.5.2017 consid. 4.1.).

3.

3.1.

Nel presente caso, dopo le decisioni del

31.12.2016

(il decreto d’abbandono e il decreto d’accusa), il procedimento

penale è ritornato sotto la direzione del procuratore pubblico.

Non sono stati esperiti ulteriori atti

istruttori, se non due richiami di incarti presso le autorità di vigilanza

sugli avvocati del Canton Grigioni e del Canton Ticino (AI 140 e 142, e

riscontrati con gli AI 141 e 143).

Con scritto 11.6.2018, il procuratore pubblico

ha confermato il decreto d’accusa del 31.12.2016, di modo che il procedimento è

ora passato alla Pretura penale.

Tra

il decreto d’accusa e la conferma del medesimo, sono passati 17 mesi.

In

questo intervallo di tempo non vi sono stati, da parte del reclamante, solleciti

specifici al procuratore pubblico: unicamente in data 27.4.2018 è stata

trasmessa una procura sottoscritta dal reclamante a favore di un nuovo patrocinatore.

3.2

Nell’ottica

del principio della celerità si possono esprimere le seguenti considerazioni.

Il

tempo trascorso dall’opposizione al decreto d’accusa alla conferma del medesimo

appare eccessivo, e non trova nell’incarto particolari spiegazioni. Nel

giudizio del tribunale di primo grado, e nella valutazione complessiva dei

tempi del procedimento che a quel tribunale compete, potrà adeguatamente esser

tenuto conto del tempo così trascorso.

Nel

medesimo intervallo di tempo (dal decreto d’accusa alla sua conferma), non sono

però stati inviati al procuratore pubblico richiami, solleciti e neppure è

stato prospettato l’inoltro di un gravame per denegata e ritardata giustizia,

prima del presente gravame. E ciò con riferimento a quanto indicato al punto 1.2.

Dopo

la presentazione del presente reclamo, il procuratore pubblico ha proceduto

nella decisione di sua competenza, facendo avanzare il procedimento e perdendo

la direzione del medesimo, passata al tribunale di primo grado.

In

queste condizioni, il gravame di problematica ricevibilità (con riferimento al

punto 1.2), ha comunque avuto il merito di far avanzare il procedimento,

perdendo pertanto di utilità pratica.

4.

Il

reclamo può pertanto essere evaso ai sensi dei considerandi. Ritenuto quanto

detto al punto precedente circa il ritardo nella conduzione, non si preleva una

tassa di giustizia e non si recuperano le spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 5, 393 e segg. CPP, ed ogni altra

disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.

2. Non

s

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera