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Decisione

60.2018.141

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 settembre 2018Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

a. In

data 30.01.2018 il detenuto RE 1 si trovava (da solo) in una delle stanze adibite

all’accoglimento dei difensori per i colloqui con i detenuti presso le

Strutture carcerarie cantonali intento a leggere della documentazione relativa

al suo incarto penale.

Al

momento di uscire dalla saletta RE 1 è stato interpellato da uno dei sorveglianti

(che lo aveva visto poco prima di schiena mentre faceva dei movimenti ritenuti

strani) a sapere se avesse “nascosto tra i vestiti dei fogli dei suoi

incarti”. Col che il detenuto “senza esitare mi conferma il tutto. A

quel punto estrae fuori tutti i fogli che aveva nascosto nei pantaloni”.

Il

successivo controllo “a nudo” non ha permesso di ritrovare più nulla,

così che RE 1 è ritornato in sezione “senza creare problemi” (rapporto

del personale di custodia 30.01.2018, all. 2 all’AI 3, inc. DG __________).

b. In

relazione a tale episodio il 31.01.2018 RE 1 è stato sentito dal Capo sorvegliante

e dal di lui assistente.

Egli ha riconosciuto che “mi sono nascosto addosso

4 mappette di fogli in quanto volevo leggerle con calma nella mia cella. Sono i

verbali relativi al mio processo. Non ero a conoscenza che i verbali non

vengono consegnati al detenuto ma trattenuti per essere letti presso le salette

ai cancelli di sicurezza. Non vi è sempre la disponibilità oraria per poter

leggere i verbali con calma e non volevo mancare dal lavoro per questo, inoltre

ho il processo d’appello prossimamente il martedì 06.02.2018. Mi sono trovato

con l’acqua alla gola in quanto nelle salette la precedenza viene data agli avvocati

e quindi pensavo di leggerli in cella con calma” (verbale interrogatorio

31.01.2018, all. 3, all’AI 3, inc. DG __________).

c. Il 31.01.2018 la Direzione delle strutture carcerarie

ha sanzionato disciplinarmente RE 1 con una multa di CHF 30.- e la sospensione

dei benefici del regime di incarcerazione “Gastronomico” e “Silva”, per “mancato

rispetto delle disposizioni interne”, segnatamente la violazione dell’art.

83 cpv. 1 lit. o RSC. In particolare, la Direzione ha valutato che: “in base

agli artt. 36 e 47 RSC, il detenuto deve attenersi alle disposizioni interne.

Nella fattispecie, l’atto di occultare dei documenti per poterli leggere nella

propria cella, configura un’infrazione al Regolamento, che non può essere

ammessa” (sanzione disciplinare 31.01.2018, all. 4, inc. DG __________).

d. Contro

il suddetto sanzionamento disciplinare RE 1 con scritto 1.02.2018 ha interposto

reclamo davanti alla Divisione della giustizia, chiedendo l’annullamento della

sanzione disciplinare e che “venga intimato alla Direzione del PCT di consegnarmi

immediatamente la parte dell’incarto trattenuto, al fine di poterlo almeno

consultare in futuro, nel caso di eventuale ricorso presso il Tribunale

federale” (reclamo 1.02.2018, p. 2, AI 1, inc. DG __________).

e. Con

scritto di medesima data (1.02.2018) RE 1 ha chiesto alla Direzione delle

strutture carcerarie “l’estratto del Regolamento e/o eventuale aggiornamento

antecedente la data del 14.01.2018 (giorno in cui l’incarto mi è stato

restituito dall’avvocato) in cui si legge espressamente quale parte del proprio

incarto sarebbe vietata detenere e quale no” e “in caso contrario, che

venga annullata la sanzione disciplinare comminata, e che mi venga consegnata

immediatamente la documentazione trattenuta, che provvederò volentieri a

restituire all’avvocato solo dopo l’eventuale crescita in giudicato della

sentenza” (lettera 1.02.2018, p. 2). Ciò dopo aver evidenziato alla

Direzione che il Regolamento delle strutture carcerarie non farebbe menzione di

un divieto di possedere il proprio incarto giudiziario (o parte di esso) e

nemmeno sanzionerebbe l’atto di occultare dei documenti per poterli leggere in

cella, come invece posto alla base della sua sanzione disciplinare.

f. Per

ordine della Direzione delle strutture carcerarie negli albi delle varie

sezioni dello stabilimento carcerario (tra queste la sezione D in cui è

collocato il qui reclamante) in data 8.02.2018 è stato affisso il seguente

foglio (all. 1e, al reclamo 5/6.06.2018 di RE 1):

ti stemma del Cantone Ticino Repubblica

e Cantone Ticino

Dipartimento

delle Istituzioni

8 febbraio 2018

DISPOSIZIONE 021

PARTICOLARE

PERMANENTE

STA

Verbali

Nuove

procedure

1. Basi

Regolamento

delle Strutture carcerarie del Cantone Ticino.

2. Scopo

Informare la popolazione carceraria in merito alle

procedure

concernenti la consultazione dei verbali

3. Disposizione

I verbali delle varie procedure penali devono

rimanere

depositati nell’ufficio Capisorveglianti. Gli stessi

possono

essere consultati, secondo necessità e in accordo con

il

personale di custodia, in una delle salette situate tra i cancelli

di

sicurezza, unicamente durante il tempo libero.

4. Particolarità

Eventuali

eccezioni possono essere accordate unicamente dalla

Direzione.

5. Entrata

in vigore

La

presente disposizione entra in vigore da subito.

Strutture

carcerarie cantonali

Il

Direttore

Stefano

Laffranchini

Va

a:

Popolazione

carceraria (Albi Sez B-I-G-D-Acc)

P.c.a.

Staff

Direzione

Personale

di custodia

Ufficio

Assistenza riabilitativa

SAmm

g. Con

decisione 22.05.2018 la Divisione della giustizia ha respinto il reclamo

1.02.2018 presentato da RE 1, prelevando altresì una tassa di giudizio di CHF

50.- (AI 12, inc. DG __________).

In

particolare la Divisione della giustizia, dopo aver brevemente riassunto i

fatti e le argomentazioni delle parti, ha in buona sostanza concluso che il

reclamante avrebbe avuto in concreto “un lasso di tempo adeguato per

consultare il proprio incarto”, così che egli “non ha quindi subito

alcuna violazione di un suo diritto fondamentale”. Pertanto “gli

argomenti del reclamante non possono dunque trovare accoglimento, stante che il

suo diritto di consultare gli atti è stato rispettato, motivo per il quale il

suo reclamo deve essere respinto” (decisione 22.05.2018, p. 4).

L’autorità

ha poi aggiunto “per completezza” di non voler entrare nel merito della

disparità di trattamento tra detenuti asserita dal reclamante, non essendo

stata comprovata da quest’ultimo.

Infine

accogliendo favorevolmente la richiesta della Direzione delle strutture carcerarie

volta ad “accollare al reclamante delle spese in ragione della manifesta infondatezza

del gravame” (decisione 22.05.2018, p. 4), la Divisione della giustizia ha

deciso il prelievo di una tassa di giudizio di CHF 50.-, considerando che “il

reclamante ben sapeva di non poter tenere il proprio incarto in cella, tant’è

vero che ha cercato di portare in cella i documenti nascondendoli nei suoi

pantaloni. Palese quindi che egli non ignorava l’interdizione del suo gesto”

(decisione 22.05.2018, p. 4).

h. Con

esposto 5/6.06.2018 RE 1 insorge contro il suddetto giudizio, chiedendo la

revoca della sanzione disciplinare inflittagli e della tassa di giudizio, e “che

la Direzione mi rimborsi i costi vivi che ho sostenuto per i ricorsi”

(reclamo 5/6.06.2018, p.

Egli

pone dapprima in risalto che la propria contestazione è incentrata “sul

fatto che né il regolamento delle Strutture Carcerarie del Cantone Ticino e né

alcuna disposizione interna precedente alla sanzione, vieta la detenzione del

proprio incarto in cella” (reclamo 5/6.06.2018, p. 1).

Rileva

poi che “non solo nessun detenuto della Sezione D era a conoscenza di una «regola non scritta», come è stata definita dai

sergenti maggiori verbalizzanti e che comunque non può essere ritenuta valida

in un contesto carcerario, ma la Disposizione n°021 sopra citata, emessa pochi

giorni dopo il mio reclamo e proprio a seguito di esso, prova che la Direzione

delle Strutture Carcerarie ha ritenuto necessario provvedere a giustificare con

essa la sanzione inflitta” (reclamo

5/6.06.2018, p. 2). Contesta che la Disposizione 021 costituisca, come

sostenuto dalla Direzione delle strutture carcerarie, un semplice “promemoria”.

Precisa

che il suo gesto (oggetto del sanzionamento) era finalizzato a “ripassare le

centinaia di pagine di verbali in tempo per il processo in Appello a pochi

giorni di distanza. Cosa che non ho potuto fare a causa degli orari ridotti

concessi dalla Direzione” (reclamo

5/6.06.2018, p. 2); non quindi a voler

danneggiare i codetenuti, il personale di custodia, la Direzione o altre terze

persone.

Evidenzia

di aver altresì proposto di cancellare i dati sensibili dalla prima pagina dei

verbali per poi poterli consultare nella propria cella, rilevando di essere comunque

collocato in una sezione “protetta”, nel senso che la stessa è isolata dal

resto dei carcerati e che i detenuti di detta sezione vengono scortati nei

trasferimenti interni.

Pone

in risalto come la Direzione permetta verbalmente la detenzione delle sentenze,

dei verbali del dibattimento e delle perizie, che pure conterrebbero dati

sensibili, così da porsi la questione a sapere “quale sia il criterio

secondo cui alcune parti dell’incarto sono per la Direzione vietati e quali no.

Se un detenuto è ufficialmente informato di quale atto costituisce infrazione,

mediante apposito libretto del RSC, non vi sono scusanti perché la legge non

ammette ignoranza, ma se non lo è, il detenuto stesso rimane esposto a diverse

potenziali ingiuste sanzioni” (reclamo

5/6.06.2018, p. 2).

Rileva

che, a mente della Direzione, i patrocinatori che inviano ai propri assistiti i

relativi incarti penali, commetterebbero parimenti un’infrazione al regolamento

carcerario. Ciò che però il reclamante contesta, asserendo che un tale divieto

non sarebbe noto a nessuno, nemmeno all’Ordine degli avvocati, che egli sostiene

avere interpellato.

Asserisce

di aver assistito a situazioni in cui agenti di custodia avrebbero ordinato ad

alcuni detenuti di aprire la posta proveniente dal proprio difensore, al fine

di controllare che non vi fossero documenti facenti parte del proprio incarto

penale, ma ciò, a mente del reclamante, avverrebbe in violazione del segreto professionale.

Infine

sostiene come si crei all’interno del penitenziario una disparità di trattamento,

tra i detenuti che avrebbero ricevuto il proprio incarto dal proprio patrocinatore

senza essere stato sottoposto a censura e quelli che non deterrebbero il

proprio incarto poiché sottoposto a censura, ma in violazione del segreto professionale.

In

conclusione il qui reclamante chiede, in applicazione della legge, di “riconoscere

che per quanto possano essere condivisibili le motivazioni addotte dalla

giurista della Divisione della Giustizia, vale solo ciò che prevede il

Regolamento delle Strutture Carcerarie del Cantone Ticino e che la Direzione

non ha titolo per apportare modifiche allo stesso” (reclamo 5/6.06.2018, p. 3), così che la sanzione

inflittagli venga revocata.

i. Con

osservazioni 19/20.06.2018 la Direzione delle strutture carcerarie dichiara di

confermare integralmente il contenuto e le motivazioni a fondamento della decisione

qui impugnata, invitando questa Corte a voler contattare l’Ordine degli avvocati

del Cantone Ticino, onde chiarire “la questione di chi sia o meno al corrente

di cosa sia consentito portare in cella”, in quanto ciò sarebbe stato

discusso in data 10.11.2016 in occasione di una visita dell’Ordine (osservazioni19/20.06.2018,

p. 2).

La

Divisione della giustizia, dal canto suo, con osservazioni 22/25.06.2018 − restando

ancorata alle motivazioni di questa Corte poste alla base della decisione

14.09.2017 (inc. CRP 60.2017.65) − asserisce che il divieto di tenere il proprio incarto

penale in cella sarebbe una “prassi consolidata, che rispetta le Regole penitenziarie

europee. Ciò non viola in nessun caso il diritto costituzionale alla consultazione

degli atti (e dunque il diritto di essere sentito, contemplato dal diritto superiore

- svizzero e internazionale), poiché è palesemente giustificato da motivi legati

al buon andamento del carcere e alla sicurezza del detenuto stesso e di terzi”

(osservazioni 22/25.06.2018, p. 2). Ribadisce quindi che la limitazione al

diritto di consultare gli atti del detenuto poggia su sufficienti motivi

d’interesse pubblico, appare necessaria e ragionevole per evitare la

circolazione dei documenti così da evitare la creazione di disordini

all’interno, è proporzionata allo scopo di salvaguardia dell’ordine e della

sicurezza interni e non svuota il diritto di accesso agli atti del suo contenuto.

Pertanto “essendo tale limitazione perfettamente valida in quanto ossequiosa

del diritto interno e internazionale, violandola il detenuto ha commesso

un’infrazione disciplinare che è stata giustamente punita dalla Direzione delle

SCC” (osservazioni 22/25.06.2018, p. 3). Per la Divisione nulla muterebbe

il fatto che il reclamante si trovi collocato nella sezione D, ancorché protetta

e separata dal resto della popolazione carceraria. Non entra infine nel merito

della censura del reclamante, secondo cui il controllo della corrispondenza dei

detenuti con il proprio rappresentante legale violerebbe il segreto

professionale e il rapporto di confidenzialità, in quanto argomentazioni che

esulerebbero dalla presente vertenza.

Delle ulteriori argomentazioni, nonché della replica e delle osservazioni

di duplica, si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.

Considerandi

1.

1.1.

L’art.

91.

cpv. 3 CP delega ai Cantoni il compito di regolamentare dettagliatamente il

diritto disciplinare, tra cui anche la procedura (cfr. BSK Strafrecht I – T. NOLL,

3a. ed., art. 91 CP n. 4 segg.).

1.2

Nel

Canton Ticino la competenza per ordinare sanzioni disciplinari è attribuita

alla Direzione delle strutture carcerarie cantonali [cfr. art. 49 cpv. 1 del

Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del

6.03.2007

(RL 341.110, nel seguito REPM), e art. 85 cpv. 3 del Regolamento

delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010 (RL 342.110, nel

seguito RSC)].

Contro

l’operato della Direzione delle strutture carcerarie la persona incarcerata può

interporre reclamo davanti alla Divisione della giustizia nel termine di 5 giorni

(art. 57 REPM e art. 81 cpv. 2 RSC). Il reclamo non ha effetto sospensivo (art.

57.

cpv. 2 REPM).

Per

l’art. 12 cpv. 2 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli

adulti del 20.04.2010 (RL 341.100, nel seguito LEPM) le decisioni in materia di

esecuzione delle pene e delle misure, che non rientrano fra quelle rese dal giudice

dei provvedimenti coercitivi nei casi previsti dall’art. 12 cpv. 1 LEPM, sono direttamente

impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni; si

applica per analogia la procedura prevista negli articoli 379 e segg. CPP.

Rientrano

in tali decisioni quelle rese nell’ambito di un procedimento disciplinare in

materia di esecuzione delle pene e delle misure. Ciò conformemente al doppio

grado di giurisdizione imposto dal Tribunale federale sulla base della Legge

sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110)

– nel tenore in vigore dall’1.01.2011 –, secondo cui

il ricorso in materia penale, aperto contro le decisioni concernenti

l’esecuzione di pene e misure (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF) – comprese

quelle rese in prima istanza da un’autorità amministrativa (Commentaire del la

LTF –,

P. FERRARI, 2a. ed., art. 78 LTF n. 33 segg.; Loi sur le Tribunal fédéral,

Commentaire – Y. DONZALLAZ, art. 78 LTF n. 2489 seg.) –, è possibile

solo contro le decisioni emanate da un tribunale superiore (art. 80 cpv. 2 LTF)

[decisione TF 6B_581/2013 dell’8.10.2013 consid. 2.3.].

In

altre parole la suddetta riforma della giustizia elvetica ha imposto ai cantoni

la creazione di un tribunale giudicante quale ultima istanza cantonale,

indipendentemente dal carattere penale o amministrativo della vertenza. Ciò che

ha attenuato l’importanza della distinzione tra sanzione penale e sanzione

amministrativa nell’ambito del diritto disciplinare, nell’ottica delle garanzie

procedurali penali sgorganti dall’art. 6 CEDU (G. PALUMBO, L’avocat dans l’exécution

des peines privatives de liberté: le cas particulier de la procédure

disciplinaire, in RPS 132/2014, p. 92 segg., p. 114).

Da

quanto sopra è derivata la competenza della Corte dei reclami penali a dirimere

le vertenze in materia di esecuzione delle pene e delle misure, quale tribunale

superiore cantonale di ultima istanza, stante che né la Divisione della

giustizia né il giudice dell’applicazione della pena (in Ticino, il giudice dei

provvedimenti coercitivi) adempiono tale requisito (decisione TF 6B_581/2013

dell’8.10.2013 consid. 2.3.), riservati i casi previsti dall’art. 80 cpv. 2

seconda frase LTF.

Visto

che con la modifica della parte generale del CP, in vigore dall’1.01.2007, il

legislatore ha voluto migliorare la posizione dei detenuti, e che anche la più

recente interpretazione dei diritti fondamentali va in tal senso (“das neue

Grundrechtsverständnis dahingehend auszulegen ist”), i principi generali

dell’esecuzione posti dall’art. 74 CP, come pure l.biettivo generale e i

principi specifici dell’esecuzione dell’art. 75 CP, così come le ulteriori

norme federali sull’esecuzione delle pene e delle misure – tra cui l’art.

91.

CP (diritto disciplinare) –, nell’ambito di una procedura ricorsuale, possono

essere direttamente invocate dalla persona interessata (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER,

3a. ed., art. 74 CP n. 8).

In

effetti, come riconosciuto ancora recentemente dall’Alta Corte, le decisioni rese

in materia disciplinare contro i detenuti in applicazione del diritto cantonale

adottato sulla base della delega di competenze dell’art. 91 cpv. 3 CP, possono

essere oggetto di un ricorso in materia penale davanti al Tribunale ex art. 78

cpv. 2 lit. b LTF (decisione TF 6B_213/2017 dell’8.03.2017 consid. 1.).

2.

2.1.

Con

il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e

l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma

scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i

punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La prevalenza dei principi della verità materiale e

della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame,

di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte

dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio

(Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF 6B_492/2016

del 12.01.2017 consid. 2.2.1.;6B_69/2014

del 9.10.2014 consid. 2.4.;6B_776/2013

del 22.07.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

2.2

Il gravame, inoltrato il 5/6.06.2018, contro la

decisione 22.05.2018 della Divisione della giustizia, notificatagli il 28.05.2018,

in quanto rispettoso del termine di 10 giorni ex art. 12 cpv. 2 LEPM, è

tempestivo.

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono

rispettate.

RE

1, quale condannato in esecuzione di pena,

destinatario della decisione che lo tocca

direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti (Commentario CPP –

M. MINI, art. 382 CPP n. 5; PK StPO – N. SCHMID, art. 382 CPP n. 2), è

legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente

protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

In

effetti, per quanto attiene specificatamente all’attualità della lesione, si

ricorda che la giurisprudenza del

Tribunale federale prescinde dall'interesse attuale allorquando lo stesso

farebbe ostacolo al controllo di costituzionalità di un atto che potrebbe ripresentarsi

in ogni momento in circostanze simili e che, in ragione della sua breve durata

o dei suoi effetti limitati nel tempo, sfuggirebbe così sempre alla censura

della Corte suprema nonché allorquando esiste un interesse pubblico importante

a risolvere una pretesa questione di principio (DTF 127 I 164 consid. 1a; 124 I

231.

consid. 1b e sentenze citate; ZK StPO – V. LIEBER, art. 382 CPP n. 13).

Inoltre

per la giurisprudenza più autorevole

l'esecuzione del provvedimento disciplinare non sopprime forzatamente l'interesse

giuridico attuale al trattamento del gravame. Il reclamante può in particolare

avere un interesse a che la sua sanzione disciplinare venga soppressa o ridotta

e, se del caso, a che la sanzione nuovamente determinata risulti nel suo

fascicolo amministrativo. In effetti la rettificazione dell'incarto

amministrativo del detenuto in relazione alla sanzione contestata è importante

per la fissazione di un eventuale nuovo provvedimento qualora fosse commessa

un'altra infrazione disciplinare. Essa gioca inoltre un ruolo nell'ambito della

procedura di liberazione condizionale. Pertanto, per l'Alta Corte costituisce

un diniego di giustizia formale dichiarare privo d'oggetto un gravame

interposto contro la decisione dell'autorità d'esecuzione delle pene ("Vollzugsbehörde")

che infligge un provvedimento disciplinare, per il fatto che tale sanzione è

nel frattempo ormai stata eseguita (sentenza TF 6B_34/2009 del 20.04.2009, consid. 3.; DTF 135 I 6 consid. 2.1.; AJP 2009 1503, p. 1516).

Il

reclamo è quindi ricevibile in ordine e proponibile.

3.

Preliminarmente questa Corte constata che nel giudizio

qui impugnato, la Divisione della giustizia ha fatto ampio uso di stralci di

decisioni di questa Corte, citando solo in parte la fonte (cfr. decisione DG

22.05.2018

consid. 8.1 e sentenza CRP 31.10.2011, consid. 3.3. p. 13; decisione

DG 22.05.2018 intero consid. 8.2 e intero consid. 8.3 e sentenza CRP

14.09

, inc. 60.2017.65 consid. 6.2. e 6.4 p. 21-22; decisione DG

22.05.2018

consid. 8.4 e decisione CRP 14.09.2018 consid. 6.3. p. 22), ricompiando

testualmente dei passaggi anche laddove era espressamente indicato “nel caso

in esame” risp. “da quanto in atti” (ossia inteso dell’inc. CRP

60.2017

).

La Divisione della giustizia nella decisione impugnata

ha utilizzato le motivazioni elaborate da questa Corte nell’inc. CRP 60.2017.65,

che però concerneva una questione diversa da quella oggetto della presente

impugnativa.

Nel

giudizio citato questa Corte ha infatti dovuto chinarsi sulla questione a sapere

se la decisione resa dalla Direzione delle strutture carcerarie − con cui

un detenuto era stato astretto a consultare dei documenti attinenti al proprio

incarto penale in una saletta in determinati orari, facendogli divieto di

poterli tenere nella propria cella (anche solo dalla sera fino al mattino successivo

per poterli leggere) − fosse giustificata. Di conseguenza questa Corte ha,

in quell’ambito, analizzato se la restrizione imposta dalla Direzione, violava

il diritto del detenuto in questione di consultare il proprio incarto penale,

facoltà questa sgorgante dal suo diritto (fondamentale) di essere sentito. Nel

caso che qui ci occupa, si tratta invece di stabilire se il comportamento rimproverato

al reclamante, adempie effettivamente i presupposti di un’infrazione

disciplinare ai sensi della regolamentazione in vigore in seno alle strutture

carcerarie, così da essere giustificato il suo conseguente sanzionamento.

4.

4.1.

Il

reclamante contesta di aver, con il suo agire, violato una precisa norma

vigente in seno alle strutture carcerarie, e di non essere pertanto incorso in

alcuna infrazione disciplinare, così che la sanzione disciplinare inflittagli

non sarebbe in alcun modo giustificata. A suo dire, egli, in buona fede, non

sarebbe stato a conoscenza di un divieto (assoluto) di consultare/tenere nella

propria cella documenti attinenti al proprio incarto penale (o parti di esso).

4.2

4.2.1

L’art. 91 CP stabilisce

al cpv. 1 che soltanto una violazione colpevole di una prescrizione

dell’esecuzione penale o del piano d'esecuzione costituisce un’infrazione

disciplinare. Il cpv. 2 di detta norma precisa inoltre la natura delle sanzioni

disciplinari, ovvero: l’ammonizione (lit. a), la revoca temporanea o limitazione

del diritto di disporre di mezzi finanziari, dell’occupazione del tempo libero

o dei contatti con l’esterno (lit. b), la multa (lit. c) e l’arresto quale

ulteriore restrizione alla libertà (lit. d).

Infine il cpv. 3 dell’art. 91 CP stabilisce che i Cantoni emanano

disposizioni disciplinari per l’esecuzione delle pene e delle misure. Tali

disposizioni definiscono gli elementi costitutivi delle infrazioni

disciplinari, determinano le sanzioni disciplinari e la loro commisurazione e

disciplinano la procedura.

L’art.

91.

cpv. 3 CP impone il rispetto del principio della legalità (CR Code pénal I − D.

FAVRE, art. 91 CP n. 7).

4.2.2

L’introduzione dell’art. 91 CP ha risolto (per la negativa) la questione

a sapere se le misure disciplinari, in quanto violazioni dei diritti

fondamentali, necessitino di una base legale formale. Detta norma rappresentando

ormai la base legale formale, fa sì che i Cantoni non siano tenuti a

regolamentare il diritto disciplinare a livello di legge in senso formale (BSK

Strafrecht I − T. NOLL, 3a. ed., art. 91 CP n. 2).

Per

questo il diritto disciplinare è perlopiù previsto in regolamenti d’esecuzione

cantonali o in regolamenti carcerari, che devono tuttavia ossequiare le

esigenze imposte dall’art. 91 CP. Se del caso, essi devono essere adattati a

questa nuova normativa. Le ordinanze cantonali dovranno essere annullate,

soltanto quando non sia possibile una loro interpretazione conforme al diritto

federale (BSK Strafrecht I − T. NOLL, op. cit., art. 91 CP n. 4-5).

4.2.3

Sulla

base della delega di cui al cpv. 3 dell’art. 91 CP, il legislatore ticinese, all’art.

2.

LEPM, ha conferito al Consiglio di Stato la competenza di emanare le necessarie

norme d’applicazione in materia di esecuzione delle pene e delle misure, tra cui

quelle per l’esecuzione di sanzioni privative di libertà in stabilimenti statali,

con particolare riferimento ai diritti ed ai doveri delle persone condannate e

di quelle in carcerazione preventiva o di sicurezza (lit. d).

Il

Consiglio di Stato, a sua volta, all’art. 10 cpv. 4 REPM ha attribuito al

Dipartimento delle istituzioni la facoltà di emanare il Regolamento delle

strutture carcerarie del Cantone Ticino. Ciò che effettivamente è stato fatto,

come visto più sopra, in data 15.12.2010 (RL 342.110).

4.2.4

Conformemente

all’art. 47 REPM il carcerato che agisce

intenzionalmente o per grave negligenza contro le norme del REPM e del

regolamento interno dello stabilimento può essere punito con una sanzione

disciplinare (cpv. 1). Il regime disciplinare è applicato in modo da stimolare

il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo (art. 47 cpv. 2

REPM).

Nell’applicazione

della sanzione si deve tenere conto del comportamento e delle condizioni

personali del carcerato. La persona interessata è informata sui fatti che le

sono imputati ed è invitata a pronunciarsi oralmente o per iscritto (art. 48

cpv. 1 REPM). La Direzione o i funzionari

da essa incaricati procedono, se del caso, a compiere gli accertamenti e i

confronti necessari (art. 48 cpv. 2 REPM). Ogni sanzione deve essere motivata

(art. 48 cpv. 3 REPM). La decisione è comunicata verbalmente all’interessato

con l’indicazione della possibilità di reclamo; la decisione scritta deve

essergli intimata entro ventiquattro ore e copia ne deve essere data al giudice

dei provvedimenti coercitivi (art. 48 cpv. 4 REPM).

Anche il RSC regola la procedura

disciplinare. L’art. 84 cpv. 1 RSC prevede che se una persona incarcerata,

intenzionalmente o per grave negligenza, commette un’infrazione disciplinare, è

soggetta a una sanzione proporzionata alla natura e alla gravità dell’infrazione.

Prima di procedere alla sanzione, l’interessato è informato e sentito sui fatti

a lui imputati. Ha la facoltà di esprimersi verbalmente oppure per iscritto

(art. 84 cpv. 2 RSC).

Nella commisurazione della sanzione si

tiene conto del comportamento e delle condizioni particolari della persona

incarcerata, in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di

autocontrollo. È riservata la sanzione penale (art. 84 cpv. 3 RSC). La sanzione

è notificata nella forma scritta, deve essere motivata e contenere i rimedi di

diritto. Il ricorso deve essere presentato entro il termine di tre giorni e non

ha effetto sospensivo (art. 84 cpv. 4 RSC). Tutte le infrazioni disciplinari

commesse da una persona in detenzione preventiva sono segnalate all’autorità

competente (art. 84 cpv. 6 RSC).

4.2.5

L’art.

47.

cpv. 3 REPM fornisce un elenco degli atti considerati infrazioni disciplinari.

Fra questi si annovera in particolare l’entrata, l’uscita, l’acquisto, la

trasmissione ed il possesso fraudolento di oggetti vietati come armi,

documenti, denaro in contanti, mezzi di comunicazione non permessi (lit. h).

Il

cpv. 4 di detta norma rende ugualmente punibili il tentativo, la complicità e

l’istigazione a commettere delle infrazioni disciplinari.

L’art. 83 cpv. 1 RSC, riprendendo l’elenco dell’art. 47 cpv. 3 REPM,

precisa che costituiscono un’infrazione disciplinare, fra l’altro, l’entrata,

l’uscita, l’acquisto, la trasmissione ed il possesso fraudolento di oggetti

vietati come armi, altri oggetti pericolosi, documenti, denaro in contanti,

mezzi di comunicazione non permessi (lit. i); l’introduzione, il possesso, la

fabbricazione, il consumo e il commercio di bevande alcoliche, sostanze ai

sensi della legislazione federale sugli stupefacenti, medicinali non prescritti

o qualsiasi altro oggetto, dato o informazione non autorizzati (lit. j); la

provocazione, l’istigazione e la complicità alla commissione di un’infrazione

disciplinare (lit. m); il tentativo o gli atti preparatori per la commissione

di un’infrazione disciplinare (lit. n); ogni atto punito dalla legge o

contrario alle disposizioni del presente regolamento o di altri disposti in

materia di esecuzione delle pene e delle misure (lit. o).

Tutto

ciò al fine di mantenere l’ordine e la disciplina nell’interesse della sicurezza,

della vita comunitaria ben organizzata e degli obiettivi perseguiti dalle

strutture carcerarie come sancito dall’art. 36 cpv. 1 RSC.

In

quest’ottica il cpv. 2 dell’art. 36 cpv. 2 RSC precisa che la vita interna è

regolata da disposizioni emanate dalla Direzione.

4.3

4.3.1

Nel

caso che qui ci occupa, sulla base del rapporto 30.01.2018 redatto da un Capo

arte e delle ammissioni dello stesso reclamante (di cui al verbale

d’interrogatorio 31.01.2018), risulta che il 31.01.2018 RE 1 è stato sanzionato

disciplinarmente con una multa di CHF 30.- e la sospensione dei benefici del regime

di incarcerazione “Gastronomico” e “Silva”, per mancato rispetto delle disposizioni

interne, che egli in base agli art. 36 e 47 RSC è tenuto a rispettare. In

particolare, l’occultamento dei documenti per poterli leggere nella propria

cella, avrebbe configurato un’infrazione al regolamento non ammissibile,

segnatamente quella prevista dall’art. 83 cpv. 1 lit. o RSC (cfr. sanzione disciplinare

31.01

, all. 4, all’AI 3, inc. DG 130.42).

Secondo

questa norma, come già indicato al punto precedente, costituisce un’infrazione

disciplinare ogni atto punito dalla legge o contrario alle disposizioni del

presente regolamento o di altri disposti in materia di esecuzione delle pene e

delle misure.

4.3.2

Come

visto più sopra (consid. 4.2.1.), l’art. 91 CP, in particolare nel suo cpv. 3, sancisce

chiaramente il principio della legalità (BSK Strafrecht I − T. NOLL,

op. cit., art. 91 CP n. 1; CR Code pénal I − D. FAVRE, art. 91 CP n. 7) ed impone che le disposizioni

cantonali definiscano gli elementi costitutivi delle infrazioni disciplinari.

Ciò

che già le Regole penitenziarie europee − che i cantoni prima dell’entrata in vigore della

suddetta norma dovevano comunque osservare − prevedevano all’art. 57 cifra 2, secondo cui il diritto

interno deve determinare gli atti o le omissioni dei detenuti che costituiscono

un’infrazione disciplinare (lit. a) (BSK Strafrecht I − T. NOLL,

op. cit., art. 91 CP n. 3).

Soltanto

poche disposizioni cantonali prevedono un elenco esaustivo dei comportamenti

vietati, in ragione del carattere sempre incompleto di un simile catalogo e dei

rischi di confusione che comporta la descrizione di determinate fattispecie

disciplinari. Pertanto viene perlopiù fatto ricorso (tra cui anche il Ticino) a

clausole generali, assortite o meno da un elenco esemplificativo delle

fattispecie più gravi, che permettono d’inglobare i vari comportamenti illeciti

che la vita in detenzione può comportare, ma che non è possibile descrivere in

tutti i loro aspetti (CR Code pénal I − D. FAVRE, art. 91 CP n. 8 segg. e 13; BSK Strafrecht

I − T. NOLL, op. cit., art. 91 CP n. 6).

La

sicurezza giuridica dal punto di vista dei detenuti e una migliore accettazione

della legittimità di eventuali sanzioni, implicano la pubblicazione nei regolamenti

interni degli stabilimenti carcerari delle principali e più frequenti

infrazioni (CR Code pénal I − D. FAVRE, art. 91 CP n. 9).

L’enumerazione

dei comportamenti vietati, costitutivi di un’infrazione disciplinare, ancorché

non abbia carattere esaustivo, dimostra che ogni altro comportamento contrario

ai regolamenti dei diversi stabilimenti carcerari non può essere oggetto di una

repressione disciplinare, se non quando riveste una gravità equivalente alle

fattispecie citate nelle leggi e nei regolamenti CCR Code pénal I − D.

FAVRE, art. 91 CP n. 7.

Da

tutto ciò discende che la fattispecie alla base di un’infrazione disciplinare

(“Disziplinartatbestand”) deve sgorgare da una determinata disposizione, e non

può fondarsi su un’asserita “prassi” o una pretesa “regola non scritta” interna

alla struttura carceraria.

Ciò

che, da un’interpretazione letterale, lo stesso testo dell’art. 83 cpv. 1 lit.

o RSC impone (e comunque anche se così non fosse, dovrebbe in ogni caso essere

interpretato conformemente all’art. 91 CP), richiedendo infatti un atto che sia

represso dalla legge, da una disposizione del RSC o di altri

disposti in materia di esecuzione delle pene e delle misure.

4.3.3

Nel

caso in esame, a RE 1 viene rimproverato (e il reclamante stesso l’ha riconosciuto)

di aver il 30.01.2018 occultato nei propri pantaloni, mentre ancora si trovava

nella saletta adibita alla consultazione del proprio incarto penale, delle mappette

contenenti i propri verbali, al fine di poterli terminare di leggere nella

propria cella. Mappette, che ha prontamente restituito, non appena interpellato

al proposito dall’agente di custodia.

Questa

Corte, nella sentenza 14.09.2017 (inc. CRP 60.2017.65, consid. 5.2.), ha già avuto

modo di accertare l’assenza di una normativa cantonale e/o carceraria che disciplinasse

le modalità di accesso e di consultazione dell’incarto penale di un detenuto, tant’è

che in quella sede la scrivente autorità ha auspicato, vista l’importanza del diritto

fondamentale toccato, una codificazione in tal senso.

Solo

l’8.02.2018 la Direzione delle strutture carcerarie ha emanato (con entrata in

vigore immediata) a destinazione della popolazione carceraria, la Disposizione

021, che ha affisso agli albi delle Sezioni B, I, G, D, Acc del penitenziario

cantonale. Con la stessa, come visto al considerando f. in fatto, è stato

disposto che “i verbali delle varie procedure penali devono rimanere depositati

nell’ufficio Capisorveglianti” e che tali documenti “possono essere

consultati, secondo necessità e in accordo con il personale di custodia, in una

delle salette situate tra i cancelli di sicurezza, unicamente durante il tempo

libero” (Disposizione 021 dell’8.02.2018, AI 1e).

Richiamato

quanto esposto ai punti 4.2.1. e 4.3.2., solo dopo l’entrata in vigore di tale

disposizione un comportamento contrario ad essa potrebbe essere sanzionato

quale infrazione disciplinare (o il tentativo di commettere la stessa!) ai

sensi dell’art. 83 cpv. 1 lit. o RSC.

4.3.4

Ora, per quanto attiene al caso in disamina, al momento in cui RE 1 ha

agito, la Disposizione 021 non era ancora in vigore e nemmeno esposta negli

albi. Pertanto con il suo comportamento il reclamante non ha contravvenuto ad

alcuna norma d’esecuzione o disposizione interna, come richiesto dall’art. 91

CP, non essendo sufficiente una “prassi” o una regola non scritta” a fungere da

base legale o regolamentare (cfr. punto 4.3.2.).

Di

conseguenza la sanzione disciplinare inflittagli il 31.01.2018 dalla Direzione

delle strutture carcerarie va annullata, per difetto di base legale e/o

regolamentare.

4.3.5

Di

nessuna consistenza si rivela l’argomentazione, ventilata dalla Divisione della

giustizia e dalla Direzione, secondo cui l’atto stesso dell’occultamento dei

verbali e/o la consegna di documentazione da parte della zia del reclamante con

la dicitura “copie dei verbali di RE 1 da depositare presso Uffici Capi Sorveglianti”,

dimostrerebbero l’esistenza di un divieto (quello di tenere i propri verbali in

cella) − ancorché non previsto in una disposizione scritta − su cui

fondare la sanzione disciplinare.

Come

visto sopra, per rispetto al principio della legalità saldamente ancorato

all’art. 91 cpv. 3 CP, un determinato comportamento del detenuto, per dar luogo

a sanzionamento disciplinare, deve poter essere sussunto alla fattispecie di una

delle infrazioni disciplinari previste in una disposizione d’esecuzione cantonale.

Ciò

che, come detto, non era il caso prima dell’entrata in vigore della Disposizione

021.

4.3.6

Per

tutto quanto visto, la decisione 22.05.2018 della Divisione della giustizia (DG

__________) va (integralmente) annullata. Di conseguenza è annullata la sanzione

disciplinare pronunciata il 31.01.2018 a carico di RE 1 dalla Direzione delle

strutture carcerarie (con restituzione dell’importo della multa di CHF 30.- e

il ripristino dei benefici del regime di incarcerazione “Gastronomico” e

Silva”) e la tassa di giudizio di CHF 50.- ha da essere rimborsata al reclamante.

5.

Ancorché

non previsto nei motivi a fondamento della sanzione disciplinare 31.01.2018, in

via abbondanziale, si rileva che il comportamento rimproverato al reclamante

nemmeno può essere sussunto alla fattispecie disciplinare di cui all’art. 83

cpv. 1 lit. i RSC, non costituendo i verbali del reclamante, in quanto atti

formanti il proprio incarto penale di cui egli ha diritto di consultare,

documenti non permessi, alla stregua degli oggetti vietati, quali le armi e gli

altri oggetti pericolosi, elencati nella citata infrazione disciplinare.

6.

Il

reclamo è accolto. A RE 1 non vengono assegnate ripetibili, non essendo stato

assistito da un rappresentante legale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 segg., 393 segg. CPP, l’art. 78

segg. LTF, 74 segg., 91 CP, la LEPM, il REPM, il RSC, ed ogni altra disposizione

applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è accolto.

§. Di conseguenza è annullata la decisione

22.05.2018 della Divisione della giustizia, che conferma la sanzione

disciplinare 31.01.2018 pronunciata dalla Direzione delle strutture carcerarie

a carico di RE 1, che parimenti è annullata, ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese giudiziarie, che restano a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera