60.2018.141
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
24 settembre 2018Italiano32 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2018.141
Lugano
24 settembre 2018/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 5/6.06.2018 presentato
da
RE 1
contro
la decisione 22.05.2018 emanata dalla Divisione
della giustizia, mediante la quale ha respinto il suo reclamo 1.02.2018
interposto contro la decisione 31.01.2018 della Direzione delle strutture
carcerarie cantonali, con cui è stato sanzionato disciplinarmente (multa di
CHF 30.- e sospensione di alcuni benefici del regime di incarcerazione) per
avere occultato su di sé dei documenti relativi al proprio incarto penale (DG
__________);
richiamate le osservazioni 19/20.06.2018 della
Direzione delle strutture carcerarie cantonali, con cui dichiara di confermare
integralmente il contenuto e le motivazioni della decisione qui impugnata, postulando
la reiezione del gravame;
richiamate altresì le osservazioni 22/25.06.2018 della
Divisione della giustizia, mediante le quali si riconferma integralmente nelle
proprie argomentazioni, concludendo per la reiezione del reclamo
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In
data 30.01.2018 il detenuto RE 1 si trovava (da solo) in una delle stanze adibite
all’accoglimento dei difensori per i colloqui con i detenuti presso le
Strutture carcerarie cantonali intento a leggere della documentazione relativa
al suo incarto penale.
Al
momento di uscire dalla saletta RE 1 è stato interpellato da uno dei sorveglianti
(che lo aveva visto poco prima di schiena mentre faceva dei movimenti ritenuti
strani) a sapere se avesse “nascosto tra i vestiti dei fogli dei suoi
incarti”. Col che il detenuto “senza esitare mi conferma il tutto. A
quel punto estrae fuori tutti i fogli che aveva nascosto nei pantaloni”.
Il
successivo controllo “a nudo” non ha permesso di ritrovare più nulla,
così che RE 1 è ritornato in sezione “senza creare problemi” (rapporto
del personale di custodia 30.01.2018, all. 2 all’AI 3, inc. DG __________).
b. In
relazione a tale episodio il 31.01.2018 RE 1 è stato sentito dal Capo sorvegliante
e dal di lui assistente.
Egli ha riconosciuto che “mi sono nascosto addosso
4 mappette di fogli in quanto volevo leggerle con calma nella mia cella. Sono i
verbali relativi al mio processo. Non ero a conoscenza che i verbali non
vengono consegnati al detenuto ma trattenuti per essere letti presso le salette
ai cancelli di sicurezza. Non vi è sempre la disponibilità oraria per poter
leggere i verbali con calma e non volevo mancare dal lavoro per questo, inoltre
ho il processo d’appello prossimamente il martedì 06.02.2018. Mi sono trovato
con l’acqua alla gola in quanto nelle salette la precedenza viene data agli avvocati
e quindi pensavo di leggerli in cella con calma” (verbale interrogatorio
31.01.2018, all. 3, all’AI 3, inc. DG __________).
c. Il 31.01.2018 la Direzione delle strutture carcerarie
ha sanzionato disciplinarmente RE 1 con una multa di CHF 30.- e la sospensione
dei benefici del regime di incarcerazione “Gastronomico” e “Silva”, per “mancato
rispetto delle disposizioni interne”, segnatamente la violazione dell’art.
83 cpv. 1 lit. o RSC. In particolare, la Direzione ha valutato che: “in base
agli artt. 36 e 47 RSC, il detenuto deve attenersi alle disposizioni interne.
Nella fattispecie, l’atto di occultare dei documenti per poterli leggere nella
propria cella, configura un’infrazione al Regolamento, che non può essere
ammessa” (sanzione disciplinare 31.01.2018, all. 4, inc. DG __________).
d. Contro
il suddetto sanzionamento disciplinare RE 1 con scritto 1.02.2018 ha interposto
reclamo davanti alla Divisione della giustizia, chiedendo l’annullamento della
sanzione disciplinare e che “venga intimato alla Direzione del PCT di consegnarmi
immediatamente la parte dell’incarto trattenuto, al fine di poterlo almeno
consultare in futuro, nel caso di eventuale ricorso presso il Tribunale
federale” (reclamo 1.02.2018, p. 2, AI 1, inc. DG __________).
e. Con
scritto di medesima data (1.02.2018) RE 1 ha chiesto alla Direzione delle
strutture carcerarie “l’estratto del Regolamento e/o eventuale aggiornamento
antecedente la data del 14.01.2018 (giorno in cui l’incarto mi è stato
restituito dall’avvocato) in cui si legge espressamente quale parte del proprio
incarto sarebbe vietata detenere e quale no” e “in caso contrario, che
venga annullata la sanzione disciplinare comminata, e che mi venga consegnata
immediatamente la documentazione trattenuta, che provvederò volentieri a
restituire all’avvocato solo dopo l’eventuale crescita in giudicato della
sentenza” (lettera 1.02.2018, p. 2). Ciò dopo aver evidenziato alla
Direzione che il Regolamento delle strutture carcerarie non farebbe menzione di
un divieto di possedere il proprio incarto giudiziario (o parte di esso) e
nemmeno sanzionerebbe l’atto di occultare dei documenti per poterli leggere in
cella, come invece posto alla base della sua sanzione disciplinare.
f. Per
ordine della Direzione delle strutture carcerarie negli albi delle varie
sezioni dello stabilimento carcerario (tra queste la sezione D in cui è
collocato il qui reclamante) in data 8.02.2018 è stato affisso il seguente
foglio (all. 1e, al reclamo 5/6.06.2018 di RE 1):
ti stemma del Cantone Ticino Repubblica
e Cantone Ticino
Dipartimento
delle Istituzioni
8 febbraio 2018
DISPOSIZIONE 021
PARTICOLARE
PERMANENTE
STA
Verbali
Nuove
procedure
1. Basi
Regolamento
delle Strutture carcerarie del Cantone Ticino.
2. Scopo
Informare la popolazione carceraria in merito alle
procedure
concernenti la consultazione dei verbali
3. Disposizione
I verbali delle varie procedure penali devono
rimanere
depositati nell’ufficio Capisorveglianti. Gli stessi
possono
essere consultati, secondo necessità e in accordo con
il
personale di custodia, in una delle salette situate tra i cancelli
di
sicurezza, unicamente durante il tempo libero.
4. Particolarità
Eventuali
eccezioni possono essere accordate unicamente dalla
Direzione.
5. Entrata
in vigore
La
presente disposizione entra in vigore da subito.
Strutture
carcerarie cantonali
Il
Direttore
Stefano
Laffranchini
Va
a:
Popolazione
carceraria (Albi Sez B-I-G-D-Acc)
P.c.a.
Staff
Direzione
Personale
di custodia
Ufficio
Assistenza riabilitativa
SAmm
g. Con
decisione 22.05.2018 la Divisione della giustizia ha respinto il reclamo
1.02.2018 presentato da RE 1, prelevando altresì una tassa di giudizio di CHF
50.- (AI 12, inc. DG __________).
In
particolare la Divisione della giustizia, dopo aver brevemente riassunto i
fatti e le argomentazioni delle parti, ha in buona sostanza concluso che il
reclamante avrebbe avuto in concreto “un lasso di tempo adeguato per
consultare il proprio incarto”, così che egli “non ha quindi subito
alcuna violazione di un suo diritto fondamentale”. Pertanto “gli
argomenti del reclamante non possono dunque trovare accoglimento, stante che il
suo diritto di consultare gli atti è stato rispettato, motivo per il quale il
suo reclamo deve essere respinto” (decisione 22.05.2018, p. 4).
L’autorità
ha poi aggiunto “per completezza” di non voler entrare nel merito della
disparità di trattamento tra detenuti asserita dal reclamante, non essendo
stata comprovata da quest’ultimo.
Infine
accogliendo favorevolmente la richiesta della Direzione delle strutture carcerarie
volta ad “accollare al reclamante delle spese in ragione della manifesta infondatezza
del gravame” (decisione 22.05.2018, p. 4), la Divisione della giustizia ha
deciso il prelievo di una tassa di giudizio di CHF 50.-, considerando che “il
reclamante ben sapeva di non poter tenere il proprio incarto in cella, tant’è
vero che ha cercato di portare in cella i documenti nascondendoli nei suoi
pantaloni. Palese quindi che egli non ignorava l’interdizione del suo gesto”
(decisione 22.05.2018, p. 4).
h. Con
esposto 5/6.06.2018 RE 1 insorge contro il suddetto giudizio, chiedendo la
revoca della sanzione disciplinare inflittagli e della tassa di giudizio, e “che
la Direzione mi rimborsi i costi vivi che ho sostenuto per i ricorsi”
(reclamo 5/6.06.2018, p.
Egli
pone dapprima in risalto che la propria contestazione è incentrata “sul
fatto che né il regolamento delle Strutture Carcerarie del Cantone Ticino e né
alcuna disposizione interna precedente alla sanzione, vieta la detenzione del
proprio incarto in cella” (reclamo 5/6.06.2018, p. 1).
Rileva
poi che “non solo nessun detenuto della Sezione D era a conoscenza di una «regola non scritta», come è stata definita dai
sergenti maggiori verbalizzanti e che comunque non può essere ritenuta valida
in un contesto carcerario, ma la Disposizione n°021 sopra citata, emessa pochi
giorni dopo il mio reclamo e proprio a seguito di esso, prova che la Direzione
delle Strutture Carcerarie ha ritenuto necessario provvedere a giustificare con
essa la sanzione inflitta” (reclamo
5/6.06.2018, p. 2). Contesta che la Disposizione 021 costituisca, come
sostenuto dalla Direzione delle strutture carcerarie, un semplice “promemoria”.
Precisa
che il suo gesto (oggetto del sanzionamento) era finalizzato a “ripassare le
centinaia di pagine di verbali in tempo per il processo in Appello a pochi
giorni di distanza. Cosa che non ho potuto fare a causa degli orari ridotti
concessi dalla Direzione” (reclamo
5/6.06.2018, p. 2); non quindi a voler
danneggiare i codetenuti, il personale di custodia, la Direzione o altre terze
persone.
Evidenzia
di aver altresì proposto di cancellare i dati sensibili dalla prima pagina dei
verbali per poi poterli consultare nella propria cella, rilevando di essere comunque
collocato in una sezione “protetta”, nel senso che la stessa è isolata dal
resto dei carcerati e che i detenuti di detta sezione vengono scortati nei
trasferimenti interni.
Pone
in risalto come la Direzione permetta verbalmente la detenzione delle sentenze,
dei verbali del dibattimento e delle perizie, che pure conterrebbero dati
sensibili, così da porsi la questione a sapere “quale sia il criterio
secondo cui alcune parti dell’incarto sono per la Direzione vietati e quali no.
Se un detenuto è ufficialmente informato di quale atto costituisce infrazione,
mediante apposito libretto del RSC, non vi sono scusanti perché la legge non
ammette ignoranza, ma se non lo è, il detenuto stesso rimane esposto a diverse
potenziali ingiuste sanzioni” (reclamo
5/6.06.2018, p. 2).
Rileva
che, a mente della Direzione, i patrocinatori che inviano ai propri assistiti i
relativi incarti penali, commetterebbero parimenti un’infrazione al regolamento
carcerario. Ciò che però il reclamante contesta, asserendo che un tale divieto
non sarebbe noto a nessuno, nemmeno all’Ordine degli avvocati, che egli sostiene
avere interpellato.
Asserisce
di aver assistito a situazioni in cui agenti di custodia avrebbero ordinato ad
alcuni detenuti di aprire la posta proveniente dal proprio difensore, al fine
di controllare che non vi fossero documenti facenti parte del proprio incarto
penale, ma ciò, a mente del reclamante, avverrebbe in violazione del segreto professionale.
Infine
sostiene come si crei all’interno del penitenziario una disparità di trattamento,
tra i detenuti che avrebbero ricevuto il proprio incarto dal proprio patrocinatore
senza essere stato sottoposto a censura e quelli che non deterrebbero il
proprio incarto poiché sottoposto a censura, ma in violazione del segreto professionale.
In
conclusione il qui reclamante chiede, in applicazione della legge, di “riconoscere
che per quanto possano essere condivisibili le motivazioni addotte dalla
giurista della Divisione della Giustizia, vale solo ciò che prevede il
Regolamento delle Strutture Carcerarie del Cantone Ticino e che la Direzione
non ha titolo per apportare modifiche allo stesso” (reclamo 5/6.06.2018, p. 3), così che la sanzione
inflittagli venga revocata.
i. Con
osservazioni 19/20.06.2018 la Direzione delle strutture carcerarie dichiara di
confermare integralmente il contenuto e le motivazioni a fondamento della decisione
qui impugnata, invitando questa Corte a voler contattare l’Ordine degli avvocati
del Cantone Ticino, onde chiarire “la questione di chi sia o meno al corrente
di cosa sia consentito portare in cella”, in quanto ciò sarebbe stato
discusso in data 10.11.2016 in occasione di una visita dell’Ordine (osservazioni19/20.06.2018,
p. 2).
La
Divisione della giustizia, dal canto suo, con osservazioni 22/25.06.2018 − restando
ancorata alle motivazioni di questa Corte poste alla base della decisione
14.09.2017 (inc. CRP 60.2017.65) − asserisce che il divieto di tenere il proprio incarto
penale in cella sarebbe una “prassi consolidata, che rispetta le Regole penitenziarie
europee. Ciò non viola in nessun caso il diritto costituzionale alla consultazione
degli atti (e dunque il diritto di essere sentito, contemplato dal diritto superiore
- svizzero e internazionale), poiché è palesemente giustificato da motivi legati
al buon andamento del carcere e alla sicurezza del detenuto stesso e di terzi”
(osservazioni 22/25.06.2018, p. 2). Ribadisce quindi che la limitazione al
diritto di consultare gli atti del detenuto poggia su sufficienti motivi
d’interesse pubblico, appare necessaria e ragionevole per evitare la
circolazione dei documenti così da evitare la creazione di disordini
all’interno, è proporzionata allo scopo di salvaguardia dell’ordine e della
sicurezza interni e non svuota il diritto di accesso agli atti del suo contenuto.
Pertanto “essendo tale limitazione perfettamente valida in quanto ossequiosa
del diritto interno e internazionale, violandola il detenuto ha commesso
un’infrazione disciplinare che è stata giustamente punita dalla Direzione delle
SCC” (osservazioni 22/25.06.2018, p. 3). Per la Divisione nulla muterebbe
il fatto che il reclamante si trovi collocato nella sezione D, ancorché protetta
e separata dal resto della popolazione carceraria. Non entra infine nel merito
della censura del reclamante, secondo cui il controllo della corrispondenza dei
detenuti con il proprio rappresentante legale violerebbe il segreto
professionale e il rapporto di confidenzialità, in quanto argomentazioni che
esulerebbero dalla presente vertenza.
Delle ulteriori argomentazioni, nonché della replica e delle osservazioni
di duplica, si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.
Considerandi
1.
1.1.
L’art.
91.
cpv. 3 CP delega ai Cantoni il compito di regolamentare dettagliatamente il
diritto disciplinare, tra cui anche la procedura (cfr. BSK Strafrecht I – T. NOLL,
3a. ed., art. 91 CP n. 4 segg.).
1.2
Nel
Canton Ticino la competenza per ordinare sanzioni disciplinari è attribuita
alla Direzione delle strutture carcerarie cantonali [cfr. art. 49 cpv. 1 del
Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del
6.03.2007
(RL 341.110, nel seguito REPM), e art. 85 cpv. 3 del Regolamento
delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010 (RL 342.110, nel
seguito RSC)].
Contro
l’operato della Direzione delle strutture carcerarie la persona incarcerata può
interporre reclamo davanti alla Divisione della giustizia nel termine di 5 giorni
(art. 57 REPM e art. 81 cpv. 2 RSC). Il reclamo non ha effetto sospensivo (art.
57.
cpv. 2 REPM).
Per
l’art. 12 cpv. 2 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli
adulti del 20.04.2010 (RL 341.100, nel seguito LEPM) le decisioni in materia di
esecuzione delle pene e delle misure, che non rientrano fra quelle rese dal giudice
dei provvedimenti coercitivi nei casi previsti dall’art. 12 cpv. 1 LEPM, sono direttamente
impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni; si
applica per analogia la procedura prevista negli articoli 379 e segg. CPP.
Rientrano
in tali decisioni quelle rese nell’ambito di un procedimento disciplinare in
materia di esecuzione delle pene e delle misure. Ciò conformemente al doppio
grado di giurisdizione imposto dal Tribunale federale sulla base della Legge
sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110)
– nel tenore in vigore dall’1.01.2011 –, secondo cui
il ricorso in materia penale, aperto contro le decisioni concernenti
l’esecuzione di pene e misure (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF) – comprese
quelle rese in prima istanza da un’autorità amministrativa (Commentaire del la
LTF –,
P. FERRARI, 2a. ed., art. 78 LTF n. 33 segg.; Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire – Y. DONZALLAZ, art. 78 LTF n. 2489 seg.) –, è possibile
solo contro le decisioni emanate da un tribunale superiore (art. 80 cpv. 2 LTF)
[decisione TF 6B_581/2013 dell’8.10.2013 consid. 2.3.].
In
altre parole la suddetta riforma della giustizia elvetica ha imposto ai cantoni
la creazione di un tribunale giudicante quale ultima istanza cantonale,
indipendentemente dal carattere penale o amministrativo della vertenza. Ciò che
ha attenuato l’importanza della distinzione tra sanzione penale e sanzione
amministrativa nell’ambito del diritto disciplinare, nell’ottica delle garanzie
procedurali penali sgorganti dall’art. 6 CEDU (G. PALUMBO, L’avocat dans l’exécution
des peines privatives de liberté: le cas particulier de la procédure
disciplinaire, in RPS 132/2014, p. 92 segg., p. 114).
Da
quanto sopra è derivata la competenza della Corte dei reclami penali a dirimere
le vertenze in materia di esecuzione delle pene e delle misure, quale tribunale
superiore cantonale di ultima istanza, stante che né la Divisione della
giustizia né il giudice dell’applicazione della pena (in Ticino, il giudice dei
provvedimenti coercitivi) adempiono tale requisito (decisione TF 6B_581/2013
dell’8.10.2013 consid. 2.3.), riservati i casi previsti dall’art. 80 cpv. 2
seconda frase LTF.
Visto
che con la modifica della parte generale del CP, in vigore dall’1.01.2007, il
legislatore ha voluto migliorare la posizione dei detenuti, e che anche la più
recente interpretazione dei diritti fondamentali va in tal senso (“das neue
Grundrechtsverständnis dahingehend auszulegen ist”), i principi generali
dell’esecuzione posti dall’art. 74 CP, come pure l.biettivo generale e i
principi specifici dell’esecuzione dell’art. 75 CP, così come le ulteriori
norme federali sull’esecuzione delle pene e delle misure – tra cui l’art.
91.
CP (diritto disciplinare) –, nell’ambito di una procedura ricorsuale, possono
essere direttamente invocate dalla persona interessata (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER,
3a. ed., art. 74 CP n. 8).
In
effetti, come riconosciuto ancora recentemente dall’Alta Corte, le decisioni rese
in materia disciplinare contro i detenuti in applicazione del diritto cantonale
adottato sulla base della delega di competenze dell’art. 91 cpv. 3 CP, possono
essere oggetto di un ricorso in materia penale davanti al Tribunale ex art. 78
cpv. 2 lit. b LTF (decisione TF 6B_213/2017 dell’8.03.2017 consid. 1.).
2.
2.1.
Con
il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e
l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma
scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i
punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e
della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame,
di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte
dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio
(Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF 6B_492/2016
del 12.01.2017 consid. 2.2.1.;6B_69/2014
del 9.10.2014 consid. 2.4.;6B_776/2013
del 22.07.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).
2.2
Il gravame, inoltrato il 5/6.06.2018, contro la
decisione 22.05.2018 della Divisione della giustizia, notificatagli il 28.05.2018,
in quanto rispettoso del termine di 10 giorni ex art. 12 cpv. 2 LEPM, è
tempestivo.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono
rispettate.
RE
1, quale condannato in esecuzione di pena,
destinatario della decisione che lo tocca
direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti (Commentario CPP –
M. MINI, art. 382 CPP n. 5; PK StPO – N. SCHMID, art. 382 CPP n. 2), è
legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente
protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
In
effetti, per quanto attiene specificatamente all’attualità della lesione, si
ricorda che la giurisprudenza del
Tribunale federale prescinde dall'interesse attuale allorquando lo stesso
farebbe ostacolo al controllo di costituzionalità di un atto che potrebbe ripresentarsi
in ogni momento in circostanze simili e che, in ragione della sua breve durata
o dei suoi effetti limitati nel tempo, sfuggirebbe così sempre alla censura
della Corte suprema nonché allorquando esiste un interesse pubblico importante
a risolvere una pretesa questione di principio (DTF 127 I 164 consid. 1a; 124 I
231.
consid. 1b e sentenze citate; ZK StPO – V. LIEBER, art. 382 CPP n. 13).
Inoltre
per la giurisprudenza più autorevole
l'esecuzione del provvedimento disciplinare non sopprime forzatamente l'interesse
giuridico attuale al trattamento del gravame. Il reclamante può in particolare
avere un interesse a che la sua sanzione disciplinare venga soppressa o ridotta
e, se del caso, a che la sanzione nuovamente determinata risulti nel suo
fascicolo amministrativo. In effetti la rettificazione dell'incarto
amministrativo del detenuto in relazione alla sanzione contestata è importante
per la fissazione di un eventuale nuovo provvedimento qualora fosse commessa
un'altra infrazione disciplinare. Essa gioca inoltre un ruolo nell'ambito della
procedura di liberazione condizionale. Pertanto, per l'Alta Corte costituisce
un diniego di giustizia formale dichiarare privo d'oggetto un gravame
interposto contro la decisione dell'autorità d'esecuzione delle pene ("Vollzugsbehörde")
che infligge un provvedimento disciplinare, per il fatto che tale sanzione è
nel frattempo ormai stata eseguita (sentenza TF 6B_34/2009 del 20.04.2009, consid. 3.; DTF 135 I 6 consid. 2.1.; AJP 2009 1503, p. 1516).
Il
reclamo è quindi ricevibile in ordine e proponibile.
3.
Preliminarmente questa Corte constata che nel giudizio
qui impugnato, la Divisione della giustizia ha fatto ampio uso di stralci di
decisioni di questa Corte, citando solo in parte la fonte (cfr. decisione DG
22.05.2018
consid. 8.1 e sentenza CRP 31.10.2011, consid. 3.3. p. 13; decisione
DG 22.05.2018 intero consid. 8.2 e intero consid. 8.3 e sentenza CRP
14.09
, inc. 60.2017.65 consid. 6.2. e 6.4 p. 21-22; decisione DG
22.05.2018
consid. 8.4 e decisione CRP 14.09.2018 consid. 6.3. p. 22), ricompiando
testualmente dei passaggi anche laddove era espressamente indicato “nel caso
in esame” risp. “da quanto in atti” (ossia inteso dell’inc. CRP
60.2017
).
La Divisione della giustizia nella decisione impugnata
ha utilizzato le motivazioni elaborate da questa Corte nell’inc. CRP 60.2017.65,
che però concerneva una questione diversa da quella oggetto della presente
impugnativa.
Nel
giudizio citato questa Corte ha infatti dovuto chinarsi sulla questione a sapere
se la decisione resa dalla Direzione delle strutture carcerarie − con cui
un detenuto era stato astretto a consultare dei documenti attinenti al proprio
incarto penale in una saletta in determinati orari, facendogli divieto di
poterli tenere nella propria cella (anche solo dalla sera fino al mattino successivo
per poterli leggere) − fosse giustificata. Di conseguenza questa Corte ha,
in quell’ambito, analizzato se la restrizione imposta dalla Direzione, violava
il diritto del detenuto in questione di consultare il proprio incarto penale,
facoltà questa sgorgante dal suo diritto (fondamentale) di essere sentito. Nel
caso che qui ci occupa, si tratta invece di stabilire se il comportamento rimproverato
al reclamante, adempie effettivamente i presupposti di un’infrazione
disciplinare ai sensi della regolamentazione in vigore in seno alle strutture
carcerarie, così da essere giustificato il suo conseguente sanzionamento.
4.
4.1.
Il
reclamante contesta di aver, con il suo agire, violato una precisa norma
vigente in seno alle strutture carcerarie, e di non essere pertanto incorso in
alcuna infrazione disciplinare, così che la sanzione disciplinare inflittagli
non sarebbe in alcun modo giustificata. A suo dire, egli, in buona fede, non
sarebbe stato a conoscenza di un divieto (assoluto) di consultare/tenere nella
propria cella documenti attinenti al proprio incarto penale (o parti di esso).
4.2
4.2.1
L’art. 91 CP stabilisce
al cpv. 1 che soltanto una violazione colpevole di una prescrizione
dell’esecuzione penale o del piano d'esecuzione costituisce un’infrazione
disciplinare. Il cpv. 2 di detta norma precisa inoltre la natura delle sanzioni
disciplinari, ovvero: l’ammonizione (lit. a), la revoca temporanea o limitazione
del diritto di disporre di mezzi finanziari, dell’occupazione del tempo libero
o dei contatti con l’esterno (lit. b), la multa (lit. c) e l’arresto quale
ulteriore restrizione alla libertà (lit. d).
Infine il cpv. 3 dell’art. 91 CP stabilisce che i Cantoni emanano
disposizioni disciplinari per l’esecuzione delle pene e delle misure. Tali
disposizioni definiscono gli elementi costitutivi delle infrazioni
disciplinari, determinano le sanzioni disciplinari e la loro commisurazione e
disciplinano la procedura.
L’art.
91.
cpv. 3 CP impone il rispetto del principio della legalità (CR Code pénal I − D.
FAVRE, art. 91 CP n. 7).
4.2.2
L’introduzione dell’art. 91 CP ha risolto (per la negativa) la questione
a sapere se le misure disciplinari, in quanto violazioni dei diritti
fondamentali, necessitino di una base legale formale. Detta norma rappresentando
ormai la base legale formale, fa sì che i Cantoni non siano tenuti a
regolamentare il diritto disciplinare a livello di legge in senso formale (BSK
Strafrecht I − T. NOLL, 3a. ed., art. 91 CP n. 2).
Per
questo il diritto disciplinare è perlopiù previsto in regolamenti d’esecuzione
cantonali o in regolamenti carcerari, che devono tuttavia ossequiare le
esigenze imposte dall’art. 91 CP. Se del caso, essi devono essere adattati a
questa nuova normativa. Le ordinanze cantonali dovranno essere annullate,
soltanto quando non sia possibile una loro interpretazione conforme al diritto
federale (BSK Strafrecht I − T. NOLL, op. cit., art. 91 CP n. 4-5).
4.2.3
Sulla
base della delega di cui al cpv. 3 dell’art. 91 CP, il legislatore ticinese, all’art.
2.
LEPM, ha conferito al Consiglio di Stato la competenza di emanare le necessarie
norme d’applicazione in materia di esecuzione delle pene e delle misure, tra cui
quelle per l’esecuzione di sanzioni privative di libertà in stabilimenti statali,
con particolare riferimento ai diritti ed ai doveri delle persone condannate e
di quelle in carcerazione preventiva o di sicurezza (lit. d).
Il
Consiglio di Stato, a sua volta, all’art. 10 cpv. 4 REPM ha attribuito al
Dipartimento delle istituzioni la facoltà di emanare il Regolamento delle
strutture carcerarie del Cantone Ticino. Ciò che effettivamente è stato fatto,
come visto più sopra, in data 15.12.2010 (RL 342.110).
4.2.4
Conformemente
all’art. 47 REPM il carcerato che agisce
intenzionalmente o per grave negligenza contro le norme del REPM e del
regolamento interno dello stabilimento può essere punito con una sanzione
disciplinare (cpv. 1). Il regime disciplinare è applicato in modo da stimolare
il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo (art. 47 cpv. 2
REPM).
Nell’applicazione
della sanzione si deve tenere conto del comportamento e delle condizioni
personali del carcerato. La persona interessata è informata sui fatti che le
sono imputati ed è invitata a pronunciarsi oralmente o per iscritto (art. 48
cpv. 1 REPM). La Direzione o i funzionari
da essa incaricati procedono, se del caso, a compiere gli accertamenti e i
confronti necessari (art. 48 cpv. 2 REPM). Ogni sanzione deve essere motivata
(art. 48 cpv. 3 REPM). La decisione è comunicata verbalmente all’interessato
con l’indicazione della possibilità di reclamo; la decisione scritta deve
essergli intimata entro ventiquattro ore e copia ne deve essere data al giudice
dei provvedimenti coercitivi (art. 48 cpv. 4 REPM).
Anche il RSC regola la procedura
disciplinare. L’art. 84 cpv. 1 RSC prevede che se una persona incarcerata,
intenzionalmente o per grave negligenza, commette un’infrazione disciplinare, è
soggetta a una sanzione proporzionata alla natura e alla gravità dell’infrazione.
Prima di procedere alla sanzione, l’interessato è informato e sentito sui fatti
a lui imputati. Ha la facoltà di esprimersi verbalmente oppure per iscritto
(art. 84 cpv. 2 RSC).
Nella commisurazione della sanzione si
tiene conto del comportamento e delle condizioni particolari della persona
incarcerata, in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di
autocontrollo. È riservata la sanzione penale (art. 84 cpv. 3 RSC). La sanzione
è notificata nella forma scritta, deve essere motivata e contenere i rimedi di
diritto. Il ricorso deve essere presentato entro il termine di tre giorni e non
ha effetto sospensivo (art. 84 cpv. 4 RSC). Tutte le infrazioni disciplinari
commesse da una persona in detenzione preventiva sono segnalate all’autorità
competente (art. 84 cpv. 6 RSC).
4.2.5
L’art.
47.
cpv. 3 REPM fornisce un elenco degli atti considerati infrazioni disciplinari.
Fra questi si annovera in particolare l’entrata, l’uscita, l’acquisto, la
trasmissione ed il possesso fraudolento di oggetti vietati come armi,
documenti, denaro in contanti, mezzi di comunicazione non permessi (lit. h).
Il
cpv. 4 di detta norma rende ugualmente punibili il tentativo, la complicità e
l’istigazione a commettere delle infrazioni disciplinari.
L’art. 83 cpv. 1 RSC, riprendendo l’elenco dell’art. 47 cpv. 3 REPM,
precisa che costituiscono un’infrazione disciplinare, fra l’altro, l’entrata,
l’uscita, l’acquisto, la trasmissione ed il possesso fraudolento di oggetti
vietati come armi, altri oggetti pericolosi, documenti, denaro in contanti,
mezzi di comunicazione non permessi (lit. i); l’introduzione, il possesso, la
fabbricazione, il consumo e il commercio di bevande alcoliche, sostanze ai
sensi della legislazione federale sugli stupefacenti, medicinali non prescritti
o qualsiasi altro oggetto, dato o informazione non autorizzati (lit. j); la
provocazione, l’istigazione e la complicità alla commissione di un’infrazione
disciplinare (lit. m); il tentativo o gli atti preparatori per la commissione
di un’infrazione disciplinare (lit. n); ogni atto punito dalla legge o
contrario alle disposizioni del presente regolamento o di altri disposti in
materia di esecuzione delle pene e delle misure (lit. o).
Tutto
ciò al fine di mantenere l’ordine e la disciplina nell’interesse della sicurezza,
della vita comunitaria ben organizzata e degli obiettivi perseguiti dalle
strutture carcerarie come sancito dall’art. 36 cpv. 1 RSC.
In
quest’ottica il cpv. 2 dell’art. 36 cpv. 2 RSC precisa che la vita interna è
regolata da disposizioni emanate dalla Direzione.
4.3
4.3.1
Nel
caso che qui ci occupa, sulla base del rapporto 30.01.2018 redatto da un Capo
arte e delle ammissioni dello stesso reclamante (di cui al verbale
d’interrogatorio 31.01.2018), risulta che il 31.01.2018 RE 1 è stato sanzionato
disciplinarmente con una multa di CHF 30.- e la sospensione dei benefici del regime
di incarcerazione “Gastronomico” e “Silva”, per mancato rispetto delle disposizioni
interne, che egli in base agli art. 36 e 47 RSC è tenuto a rispettare. In
particolare, l’occultamento dei documenti per poterli leggere nella propria
cella, avrebbe configurato un’infrazione al regolamento non ammissibile,
segnatamente quella prevista dall’art. 83 cpv. 1 lit. o RSC (cfr. sanzione disciplinare
31.01
, all. 4, all’AI 3, inc. DG 130.42).
Secondo
questa norma, come già indicato al punto precedente, costituisce un’infrazione
disciplinare ogni atto punito dalla legge o contrario alle disposizioni del
presente regolamento o di altri disposti in materia di esecuzione delle pene e
delle misure.
4.3.2
Come
visto più sopra (consid. 4.2.1.), l’art. 91 CP, in particolare nel suo cpv. 3, sancisce
chiaramente il principio della legalità (BSK Strafrecht I − T. NOLL,
op. cit., art. 91 CP n. 1; CR Code pénal I − D. FAVRE, art. 91 CP n. 7) ed impone che le disposizioni
cantonali definiscano gli elementi costitutivi delle infrazioni disciplinari.
Ciò
che già le Regole penitenziarie europee − che i cantoni prima dell’entrata in vigore della
suddetta norma dovevano comunque osservare − prevedevano all’art. 57 cifra 2, secondo cui il diritto
interno deve determinare gli atti o le omissioni dei detenuti che costituiscono
un’infrazione disciplinare (lit. a) (BSK Strafrecht I − T. NOLL,
op. cit., art. 91 CP n. 3).
Soltanto
poche disposizioni cantonali prevedono un elenco esaustivo dei comportamenti
vietati, in ragione del carattere sempre incompleto di un simile catalogo e dei
rischi di confusione che comporta la descrizione di determinate fattispecie
disciplinari. Pertanto viene perlopiù fatto ricorso (tra cui anche il Ticino) a
clausole generali, assortite o meno da un elenco esemplificativo delle
fattispecie più gravi, che permettono d’inglobare i vari comportamenti illeciti
che la vita in detenzione può comportare, ma che non è possibile descrivere in
tutti i loro aspetti (CR Code pénal I − D. FAVRE, art. 91 CP n. 8 segg. e 13; BSK Strafrecht
I − T. NOLL, op. cit., art. 91 CP n. 6).
La
sicurezza giuridica dal punto di vista dei detenuti e una migliore accettazione
della legittimità di eventuali sanzioni, implicano la pubblicazione nei regolamenti
interni degli stabilimenti carcerari delle principali e più frequenti
infrazioni (CR Code pénal I − D. FAVRE, art. 91 CP n. 9).
L’enumerazione
dei comportamenti vietati, costitutivi di un’infrazione disciplinare, ancorché
non abbia carattere esaustivo, dimostra che ogni altro comportamento contrario
ai regolamenti dei diversi stabilimenti carcerari non può essere oggetto di una
repressione disciplinare, se non quando riveste una gravità equivalente alle
fattispecie citate nelle leggi e nei regolamenti CCR Code pénal I − D.
FAVRE, art. 91 CP n. 7.
Da
tutto ciò discende che la fattispecie alla base di un’infrazione disciplinare
(“Disziplinartatbestand”) deve sgorgare da una determinata disposizione, e non
può fondarsi su un’asserita “prassi” o una pretesa “regola non scritta” interna
alla struttura carceraria.
Ciò
che, da un’interpretazione letterale, lo stesso testo dell’art. 83 cpv. 1 lit.
o RSC impone (e comunque anche se così non fosse, dovrebbe in ogni caso essere
interpretato conformemente all’art. 91 CP), richiedendo infatti un atto che sia
represso dalla legge, da una disposizione del RSC o di altri
disposti in materia di esecuzione delle pene e delle misure.
4.3.3
Nel
caso in esame, a RE 1 viene rimproverato (e il reclamante stesso l’ha riconosciuto)
di aver il 30.01.2018 occultato nei propri pantaloni, mentre ancora si trovava
nella saletta adibita alla consultazione del proprio incarto penale, delle mappette
contenenti i propri verbali, al fine di poterli terminare di leggere nella
propria cella. Mappette, che ha prontamente restituito, non appena interpellato
al proposito dall’agente di custodia.
Questa
Corte, nella sentenza 14.09.2017 (inc. CRP 60.2017.65, consid. 5.2.), ha già avuto
modo di accertare l’assenza di una normativa cantonale e/o carceraria che disciplinasse
le modalità di accesso e di consultazione dell’incarto penale di un detenuto, tant’è
che in quella sede la scrivente autorità ha auspicato, vista l’importanza del diritto
fondamentale toccato, una codificazione in tal senso.
Solo
l’8.02.2018 la Direzione delle strutture carcerarie ha emanato (con entrata in
vigore immediata) a destinazione della popolazione carceraria, la Disposizione
021, che ha affisso agli albi delle Sezioni B, I, G, D, Acc del penitenziario
cantonale. Con la stessa, come visto al considerando f. in fatto, è stato
disposto che “i verbali delle varie procedure penali devono rimanere depositati
nell’ufficio Capisorveglianti” e che tali documenti “possono essere
consultati, secondo necessità e in accordo con il personale di custodia, in una
delle salette situate tra i cancelli di sicurezza, unicamente durante il tempo
libero” (Disposizione 021 dell’8.02.2018, AI 1e).
Richiamato
quanto esposto ai punti 4.2.1. e 4.3.2., solo dopo l’entrata in vigore di tale
disposizione un comportamento contrario ad essa potrebbe essere sanzionato
quale infrazione disciplinare (o il tentativo di commettere la stessa!) ai
sensi dell’art. 83 cpv. 1 lit. o RSC.
4.3.4
Ora, per quanto attiene al caso in disamina, al momento in cui RE 1 ha
agito, la Disposizione 021 non era ancora in vigore e nemmeno esposta negli
albi. Pertanto con il suo comportamento il reclamante non ha contravvenuto ad
alcuna norma d’esecuzione o disposizione interna, come richiesto dall’art. 91
CP, non essendo sufficiente una “prassi” o una regola non scritta” a fungere da
base legale o regolamentare (cfr. punto 4.3.2.).
Di
conseguenza la sanzione disciplinare inflittagli il 31.01.2018 dalla Direzione
delle strutture carcerarie va annullata, per difetto di base legale e/o
regolamentare.
4.3.5
Di
nessuna consistenza si rivela l’argomentazione, ventilata dalla Divisione della
giustizia e dalla Direzione, secondo cui l’atto stesso dell’occultamento dei
verbali e/o la consegna di documentazione da parte della zia del reclamante con
la dicitura “copie dei verbali di RE 1 da depositare presso Uffici Capi Sorveglianti”,
dimostrerebbero l’esistenza di un divieto (quello di tenere i propri verbali in
cella) − ancorché non previsto in una disposizione scritta − su cui
fondare la sanzione disciplinare.
Come
visto sopra, per rispetto al principio della legalità saldamente ancorato
all’art. 91 cpv. 3 CP, un determinato comportamento del detenuto, per dar luogo
a sanzionamento disciplinare, deve poter essere sussunto alla fattispecie di una
delle infrazioni disciplinari previste in una disposizione d’esecuzione cantonale.
Ciò
che, come detto, non era il caso prima dell’entrata in vigore della Disposizione
021.
4.3.6
Per
tutto quanto visto, la decisione 22.05.2018 della Divisione della giustizia (DG
__________) va (integralmente) annullata. Di conseguenza è annullata la sanzione
disciplinare pronunciata il 31.01.2018 a carico di RE 1 dalla Direzione delle
strutture carcerarie (con restituzione dell’importo della multa di CHF 30.- e
il ripristino dei benefici del regime di incarcerazione “Gastronomico” e
Silva”) e la tassa di giudizio di CHF 50.- ha da essere rimborsata al reclamante.
5.
Ancorché
non previsto nei motivi a fondamento della sanzione disciplinare 31.01.2018, in
via abbondanziale, si rileva che il comportamento rimproverato al reclamante
nemmeno può essere sussunto alla fattispecie disciplinare di cui all’art. 83
cpv. 1 lit. i RSC, non costituendo i verbali del reclamante, in quanto atti
formanti il proprio incarto penale di cui egli ha diritto di consultare,
documenti non permessi, alla stregua degli oggetti vietati, quali le armi e gli
altri oggetti pericolosi, elencati nella citata infrazione disciplinare.
6.
Il
reclamo è accolto. A RE 1 non vengono assegnate ripetibili, non essendo stato
assistito da un rappresentante legale.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 segg., 393 segg. CPP, l’art. 78
segg. LTF, 74 segg., 91 CP, la LEPM, il REPM, il RSC, ed ogni altra disposizione
applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è accolto.
§. Di conseguenza è annullata la decisione
22.05.2018 della Divisione della giustizia, che conferma la sanzione
disciplinare 31.01.2018 pronunciata dalla Direzione delle strutture carcerarie
a carico di RE 1, che parimenti è annullata, ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese giudiziarie, che restano a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera