60.2018.156
Reclamo contro ordine di perquisizione e sequestro PP. Irricevibile siccome presentato al momento del sigillamento
15 ottobre 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2018.156
Lugano
15 ottobre 2018/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Giorgia
Peverelli, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 18/19.6.2018 presentato da
RE
1
patr.
da: PR 1
contro
due ordini di perquisizione e sequestro del 6.6.2018
emanati dal procuratore pubblico Andrea Maria Balerna nell’ambito del procedimento
penale inc. MP __________ a carico della reclamante;
ritenuto che, a richiesta della reclamante, il gravame
è stato inizialmente sospeso per consentire l’eventuale procedura di cernita
nell’ambito della richiesta di apposizione dei sigilli;
ritenuto che, trascorsi tre mesi dall’inoltro del
reclamo, questa Corte ha richiamato l’incarto dal Ministero pubblico per
procedere nelle sue incombenze;
letti
ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto
a.
A seguito di una denuncia del
15.3.2017 (AI 1 inc. __________), in data 28.8.2017 il procuratore pubblico
Andrea Maria Balerna ha aperto l’istruzione a carico della reclamante,
ipotizzando i reati di amministrazione infedele (art. 158 CP), diminuzione
dell’attivo in danno dei creditori (art. 164 CP) e cattiva gestione (art. 165).
In medesima data, il procuratore pubblico ha conferito
un mandato alla polizia giudiziaria (AI 3).
b.
Dopo l’audizione del
denunciante (AI 7), in data 6.6.2018 è stata citata in polizia la qui
reclamante, per essere interrogata in veste di accusata. Iniziato il verbale
(nel corso del quale la reclamante si è avvalsa del diritto di non rispondere),
“a mano degli ordini di perquisizione e sequestro del 6.6.2018”, tre
ispettori hanno proceduto alla perquisizione degli uffici della __________ __________
(presso la quale è attiva la reclamante), alla presenza degli avvocati,
raccogliendo documentazione cartacea e informatica.
Il patrocinatore della reclamante ha immediatamente chiesto
ed ottenuto che su quanto rinvenuto fossero apposti i sigilli, adducendo che negli
stessi vi fossero segreti d’affari, segreti personali, e ritenendo l’ordine di
perquisizione e sequestro non giustificato (rapporto d’esecuzione del
13.6.2018, AI 13).
Posti i sigilli, con uno scambio epistolare (AI 11 e
12) il procuratore pubblico e il patrocinatore della reclamante si sono
accordati per procedere ad una preventiva cernita della documentazione cartacea
e informatica.
c.
Avverso i due ordini di
perquisizione e sequestro del 6.6.2018, RE 1 ha presentato reclamo in data 18.6.2018,
adducendo che i due provvedimenti coercitivi sarebbero illegittimi (perché resi
in assenza di sufficienti indizi di reato), carenti di motivazione e emanati in
violazione del principio di proporzionalità.
Nel gravame la reclamante indica che le surriferite
censure dovranno essere proposte dinanzi al Giudice dei provvedimenti
coercitivi, nell’ambito della procedura di dissigillamento: il gravame a questa
Corte è presentato pertanto a titolo meramente cautelativo, e per questo la
reclamante chiede di tenere in sospeso la procedura, per economia di giudizio. Richiesta
ribadita anche con scritto 28.6.2018.
d. Le
operazioni di preventiva cernita concordate sono parzialmente avvenute il
18.6.2018 per la documentazione cartacea; per quella informatica, le parti
hanno proceduto a una nuova raccolta di dati, in quanto quella effettuata il
6.6.2018 non era riuscita (AI 20 e 26).
Pure per questi dati informatici, il procuratore
pubblico e il rappresentante legale della reclamante si sono accordati per procedere
ad una previa cernita (AI 27 e 28), non ancora intervenuta, e che verrà
probabilmente discussa in occasione di un prossimo verbale di audizione della
reclamante, auspicato ma non ancora aggiornato (AI 34).
1. 1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine
di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del
pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i
casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), in Ticino la Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono
censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e
l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
Fatti
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2. 2.1.
Preliminarmente,
occorre costatare che, dall’inoltro del reclamo, presentato a titolo
cautelativo, sono trascorsi tre mesi.
Come
indicato in fatto (punto b), al momento della perquisizione, il patrocinatore
della reclamante ha immediatamente chiesto l’apposizione dei sigilli, sia sulla
documentazione cartacea, sia su quella informatica.
Dopo
la perquisizione, le parti (il procuratore pubblico e la reclamante) si sono
accordate, in due occasione (una prima della presentazione del gravame, una
dopo), per procedere concordemente ad una previa cernita di quanto rinvenuto al
momento della perquisizione. Per i documenti cartacei, la previa cernita è già
avvenuta: per quelli informatici, non ancora.
2.2.
La
sospensione del gravame, auspicata per motivi di economia di giudizio dalla
reclamante, è di fatto durata per tre mesi.
In
ragione del principio di celerità, particolarmente concretizzato dal
legislatore nella procedura dei sigilli, questa Corte non ritiene di poter
tenere “di fatto” ancora in sospeso il gravame, peraltro presentato a titolo
cautelare, quando le parti hanno già concordato e intrapreso la via
dell’apposizione dei sigilli, ma anche in ragione di quanto si dirà di seguito.
2.3.
2.3.1.
Prima
della perquisizione, allo scopo di proteggere eventuali segreti, al detentore
(BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 247 CPP n. 2) delle
carte o delle registrazioni è data l’opportunità di esprimersi sul loro
contenuto (art. 247 cpv. 1 CPP) [decisioni TF 1B_320/2012 del 14.12.2012 consid.
5.1.;1B_309/2012 del 6.11.2012 consid. 5.3. e 5.4.], facoltà che discende dal
diritto di essere sentito (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit.,
art. 247 CPP n. 1). Questi ha l’obbligo di indicare i documenti che, a suo
giudizio, sono coperti dal segreto invocato oppure non presentano alcun legame
con l’inchiesta (decisioni TF 1B_345/2014 del 9.1.2015 consid. 2.2.;
1B_285/2013 dell’11.3.2014 consid. 6.;1B_313/2013 del 9.1.2014 consid. 2.2.;
1B_547/2012 del 26.2.2013 consid. 8.1.;1B_397/2012 del 10.10.2012 consid.
7.1.).
2.3.2.
La
domanda di apposizione dei sigilli, senza forma particolare (BSK StPO – O.
THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 10), deve essere posta al
momento della perquisizione nel corso della quale sono sequestrati documenti
[ovvero immediatamente non appena l’avente diritto è stato informato di questa
facoltà (decisioni TF 1B_322/2013 del 20.12.2013 consid. 2.1.;1B_477/2012 del 13.2.2013 consid. 3.2.;
1B_546/2012 del 23.1.2013 consid. 2.3.;1B_516/2012 del 9.1.2013 consid. 2.3.;
1B_320/2012 del 14.12.2012 consid. 4.1.; BSK
StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 11; ZK StPO – A.
KELLER, op. cit., art. 248 CPP n. 11)] oppure, nel contesto di una domanda di
edizione giusta l’art. 265 CPP, al momento della consegna effettiva delle carte
(decisioni TF 1B_360/2013 del 24.3.2014 consid. 2.2.;1B_477/2012 del 13.2.2013
consid. 3.2.;1B_320/2012 del 14.12.2012 consid. 3.2.).
2.3.3.
Le
carte, le registrazioni e altri oggetti che secondo le dichiarazioni del
detentore e di terzi non possono essere perquisiti o sequestrati, in
considerazione della facoltà di non rispondere o di non deporre o per altri
motivi [ovvero per ogni interesse
giuridicamente protetto al mantenimento del segreto (decisione TF 1B_477/2012 del 13.2.2013 consid. 4.3.)] sono dunque
sigillati e non possono essere visionati né utilizzati (art. 248 cpv. 1 CPP).
Se
l’autorità penale non presenta entro venti giorni [termine imperativo (ZK StPO
– A. KELLER, op. cit., art. 248 CPP n. 37; ma: DTF 139 IV 246 consid. 3.3.;
decisione TF 1B_322/2013 del 20.12.2013 consid. 2.1. (questione lasciata
indecisa)] una domanda di dissigillamento [motivata (decisioni TF 1B_424/2013
del 22.7.2014 consid. 2.4.;1B_547/2012 del 26.2.2013 consid. 8.1.; BSK StPO –
Considerandi
O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 22 ss.)], le carte, le
registrazioni e gli oggetti sigillati sono restituiti all’avente diritto (art.
248.
cpv. 2 CPP).
In
applicazione dell’art. 248 cpv. 3 CPP, qualora la competente autorità inoltri
una domanda di dissigillamento, sulla stessa decide definitivamente entro un
mese [termine d’ordine (decisioni TF 1B_131/2015 del 30.7.2015 consid. 5.4.2.;
1B_424/2013 del 22.7.2014 consid. 3.2.;1B_332/2013 del 20.12.2013 consid.
6.1
; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 37; ZK
StPO – A. KELLER, op. cit., art. 248 CPP n. 38)]: a. il giudice dei
provvedimenti coercitivi, nell’ambito della procedura preliminare (decisioni TF 1B_235/2015 dell’11.12.2015 consid. 2.;
1B_215/2015 del 24.11.2015 consid. 4.2.;1B_52/2015 del 24.8.2015 consid. 4.1.;
1B_131/2015 del 30.7.2015 consid. 4.;1B_125/2015 del 15.6.2015 consid. 3.); b. il giudice presso il quale il caso è pendente,
negli altri casi.
2.3.4
L’apposizione
dei sigilli è un rimedio giuridico sui generis (BSK StPO – O. THORMANN /
B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 1), che prevale sugli altri rimedi di
diritto, in particolare sul reclamo giusta gli art. 393 ss. CPP (DTF 140 IV 28 consid. 4.3.6.; decisioni
TF 1B_477/2012 del 13.2.2013 consid. 2.2.;1B_320/2012 del 14.12.2012 consid.
3.2
;1B_136/2012 del 25.9.2012 consid. 3.2.;1B_117/2012 del 26.3.2012 consid.
3.2
;1B_562/2011 del 2.2.2012 consid. 1.1.; BSK StPO – O. THORMANN / B.
BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 61; ZK StPO – A. KELLER, op. cit., art.
248.
CPP n. 12 e art. 393 CPP n. 18; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit.,
art. 248 CPP n. 6; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
2.
ed., n. 1076 nota 296). Un parallelo
reclamo secondo l’art. 393 CPP contro un ordine di perquisizione non è ricevibile.
Spetta
al giudice del dissigillamento esaminare, prima facie, la legalità di
una perquisizione quale questione pregiudiziale (decisioni TF 1B_386/2010 del
9.2.2011
consid. 1.4.;1B_354/2010 dell’8.2.2011 consid. 1.3.; BSK StPO – O.
THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 42 s.; Commentario CPP – E.
MELI, art. 248 CPP n. 7). Questi, che ha completo potere di esame (decisioni TF
1B_386/2010 del 9.2.2011 consid. 1.4.;1B_354/2010 dell’8.2.2011 consid. 1.3.;
BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 61), se
vengono invocati la facoltà di non rispondere, di non deporre o altri interessi
giuridicamente protetti di segretezza, deve pronunciarsi, secondo la
giurisprudenza dell’Alta Corte, per ragioni di economia procedurale e non
soltanto, su tutte le censure contro il provvedimento di perquisizione (DTF 140
IV 28 consid. 4.3.6.; decisioni
TF 1B_360/2013 del 24.3.2014 consid. 2.2.;1B_477/2012 del 13.2.2013 consid.
2.3
;1B_320/2012 del 14.12.2012 consid.
3.3
;1B_136/2012 del 25.9.2012 consid. 4.4.;1B_117/2012 del 26.3.2012 consid. 3.3.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art.
248.
CPP n. 40).
Il giudice del dissigillamento si deve perciò
esprimere su censure inerenti alla
mancanza di sufficiente sospetto di reato o di connessione tra reato e oggetto
perquisendo, alla violazione del principio di proporzionalità della misura,
all’illiceità dell’ordine (DTF 140 IV 28 consid. 4.3.6.; decisioni TF
1B_360/2013 del 24.3.2014 consid. 2.2.;1B_477/2012 del 13.2.2013 consid. 2.3.;1B_320/2012 del 14.12.2012
consid. 3.3.;1B_136/2012 del 25.9.2012
consid. 4.4.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n.
61) o al fatto che la misura sia abusiva (decisione TF 1B_117/2012 del 26.3.2012 consid. 3.4.).
Rientra
nella nozione di “altri motivi” di cui agli art. 248 cpv. 1 e 264 cpv. 3 CPP ogni interesse giuridicamente protetto al mantenimento
del segreto, come segnatamente segreti di fabbricazione o di affari oppure
segreti privati degni di protezione o, ancora, l’immunità diplomatica del
detentore (decisioni TF 1B_477/2012 del
13.2.2013
consid. 4.3.;1B_117/2012 del 26.3.2012 consid. 3.3.; BSK StPO – O.
THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 2; ZK StPO – A. KELLER, op.
cit., art. 248 CPP n. 23).
Il
reclamo a’ sensi dell’art. 393 CPP entra pertanto in considerazione soltanto se
le censure non concernono alcun interesse giuridicamente protetto al
mantenimento del segreto protetto dai sigilli (decisioni TF 1B_360/2013 del
24.3.2014
consid. 2.2.;1B_477/2012 del 13.2.2013 consid. 2.3.;1B_320/2012 del
14.12.2012
consid. 3.3.;1B_136/2012 del 25.9.2012 consid. 4.4.), se la
perquisizione non è sfociata in un sequestro (decisione TF 1B_360/2013 del
24.3.2014
consid. 2.2.) o, ancora, se il procuratore pubblico rifiuta di dare
seguito alla domanda di sigillamento, con l’esclusione – di fatto e nella
sostanza – della procedura di dissigillamento davanti a un giudice [decisione
TF 1B_464/2012 del 7.3.2013 consid. 2.] (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP).
Al
momento del sigillamento non è dunque ammesso il reclamo contro il sequestro;
la possibilità di reclamo è data al momento del sequestro effettuato dopo
l’esame delle carte (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248
CPP n. 62).
2.4
Per
tutti questi motivi, il reclamo si rivela a priori irricevibile, di modo che a
maggior ragione non si giustifica di mantenerlo in sospeso e/o di procedere con
uno scambio di allegati.
3.
Il
gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della
reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25
LTG e ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.--
(duecentocinquanta), sono poste a carico diRE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro decisioni finali,
contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla
competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e
incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunal
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera