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Decisione

60.2018.173

Reclamo contro il decreto di nomina del perito. legittimazione. diritto d'essere sentito

1 ottobre 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

a. In

data 13.8.2014 PI 1 (__________) ha subìto un infortunio domestico alla spalla.

Le risonanze magnetiche, effettuate nei

mesi successivi, hanno evidenziato l’assenza di rotture, anche parziali, del

sovraspinoso, nemmeno a livello di tendini. Vi era solo una micro-frattura

ossea (articolare) [cfr. doc. C, allegato all’esposto penale 26/29.2.2016, AI

1, inc. MP __________].

b. In

data 25.6.2015 il dr. med. RE 1 ha operato PI 1. Nel rapporto operatorio di medesima

data il dottore ha evidenziato interventi invasivi, a causa di una presunta

rottura del sovraspinoso e di una situazione della spalla peggiore di quella diagnosticata

in precedenza (cfr. doc. E, in AI 1).

c. Il

30.11.2015, dopo essere stato interpellato da PI 1, il dr. med. __________ ha

confermato che la sua lesione alla spalla, essendo piccola, avrebbe dovuto essere

trattata con delle infiltrazioni e della fisioterapia (cfr. doc. G, in AI 1).

d. Con

esposto 26/29.2.2016 PI 1 ha querelato/denunciato il dr. med. RE 1 per i reati

di lesioni gravi, sub. lesioni semplici sub. lesioni colpose, in quanto sarebbe

stata operata in maniera del tutto inutile e persino dannosa (AI 1).

e. Con

decreto 8.4.2016 il magistrato inquirente ha aperto l’istruzione penale nei

confronti del dr. med. RE 1 per i reati ipotizzati (AI 2).

f. Dopo

aver effettuato vari atti istruttori, in data 20.2.2018, il procuratore

pubblico ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per esprimersi in

merito alla persona proposta quale perito (prof. __________) ed ai quesiti

peritali (AI 85).

g. Con

scritto 2/5.3.2018 l’avv. PR 1, in nome e per conto di PI 1, ha comunicato al

magistrato inquirente di non avere osservazioni da formulare in merito al nominativo

del perito proposto, né in merito ai quesiti postigli (AI 86).

h. In

data 2/5.3.2018 il dr. med. RE 1, per il tramite del suo legale, ha confermato

di non avere obiezioni circa il perito prescelto ed i quesiti proposti. Ha

presentato un rapporto scritto con una serie di documentazione medica all’attenzione

del perito.

Ha altresì invitato il magistrato

inquirente ad effettuare un controllo periodico dei costi durante il mandato,

informando RE 1, e a fare astrazione di spese inutili o superflue di

traduzione, considerato che la maggior parte degli allegati e della documentazione

medica è scritta nelle lingue nazionali (AI 87).

i. Con

decreto 19.6.2018 il magistrato inquirente ha nominato il prof. __________ in

qualità di perito, ponendogli le seguenti domande peritali (AI 88):

·

“Accerti il perito, sulla base

degli atti del procedimento penale messi a disposizione e segnatamente dell’inc.

__________ se vi è stata violazione dell’arte medica durante la cura della

paziente PI 1 (...) dal 09.06.2015 al 27.06.2015 da parte del dr. RE 1.

·

In caso di riscontrata

violazione dell’arte medica, accerti il perito: a. il tipo di violazione

dell’arte medica; b. le conseguenze sullo stato di salute della paziente.

·

Faccia il perito ogni eventuale

ulteriore considerazione utile alla valutazione della fattispecie dal profilo

medico-legale”.

Unitamente al mandato il procuratore

pubblico ha trasmesso al perito una serie di atti e documenti, con la relativa

traduzione in francese.

j. Con

gravame 28.6/2.7.2018 il dr. med. RE 1 impugna il suddetto decreto di nomina chiedendone

l’annullamento.

Il reclamante precisa di non contestare

né la nomina del perito prof. __________, né la specificazione delle domande

peritali e né l’esecuzione della perizia. Lo stesso contesta di contro che due

documenti, già inviati al procuratore pubblico con scritto 2.3.2018, non siano

stati trasmessi al perito, considerata l’importanza degli stessi per la stesura

della perizia.

Afferma che il perito nominato capirebbe

l’italiano, di modo che in un’ottica di contenimento dei costi, “mal si

capisce la necessità di aver provveduto a tradurre tutta la corposa e

voluminosa documentazione (...) dall’italiano al francese” (reclamo

28.6/2.7.2018, p. 3).

Ribadisce l’invito al magistrato

inquirente di effettuare un controllo periodico dei costi durante il mandato.

In merito ai due documenti non trasmessi

al perito, segnatamente la ricostruzione dei fatti effettuata dal reclamante

stesso (allegato C al reclamo), nonché alcuna documentazione di natura

scientifica in lingua inglese atta a corroborare quanto da lui asserito

(allegato D al reclamo), RE 1 ritiene gli stessi di estrema importanza per far

chiarezza sui fatti, e sono agli atti dal 5.3.2018.

Precisa che al momento del suo interrogatorio,

in data 1.9.2016, non aveva con sé né l’iter clinico né alcuna documentazione o

alcun atto di natura medica, motivo per cui sarebbe stato difficile spiegare i

fatti in maniera minuziosa. Ne deriverebbe quindi una palese violazione del

diritto di essere sentito, a maggior ragione trattandosi di una materia di non

facile comprensione per i profani.

Ritiene che senza tali documenti,

difficilmente il perito potrà farsi un’idea esaustiva in merito all’operazione

a cui PI 1 è stata sottoposta. Spetterà poi al perito valutarne l’utilità per

il caso in esame.

RE 1 ritiene di primordiale importanza

che i citati due documenti vengano trasmessi al perito prima dell’allestimento

della perizia e non dopo, ciò indipendentemente dal fatto che d’ufficio o su

istanza di parte il procuratore pubblico potrà sempre chiedere una completazione

della perizia o prevedere un verbale di delucidazione della stessa.

Conclude affermando che, anche in considerazione

del fatto che non vi è una gerarchia delle prove e tutte vengono poste sullo

stesso livello e che i due documenti (fondamentali per poter allestire una

perizia che sia la più conforme per la ricerca della verità oggettiva) sono

agli atti dal 5.3.2018, il procuratore pubblico “ha preso una decisione

inadeguata ed arbitraria ed ha abusato del suo potere di apprezzamento non

trasmettendo i 2 documenti al perito” (reclamo 28.6/2.7.2018, p. 8).

Delle

ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni/dupliche,

si dirà se necessario in seguito.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine

di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento,

contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle

autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è

espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

In

merito alla proponibilità del gravame, la Corte dei reclami penali è l’autorità

competente per pronunciarsi sul gravame contro le decisioni e gli atti

procedurali del pubblico ministero (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP).

Questa

Corte – che non può e non deve esprimersi sulla colpevolezza o sulla non

colpevolezza di un imputato, compito che incombe, segnatamente, al tribunale di

primo grado (art. 19 cpv. 1 CPP) – non può, di regola, occuparsi di prove, come

indicato esplicitamente da alcune disposizioni di legge, per esempio dagli art.

318.

cpv. 3 e 394 lit. b CPP, che prevedono che il reclamo è inammissibile

contro la reiezione da parte, in particolare, del procuratore pubblico di

istanze probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico

davanti al tribunale di primo grado. E questo per evitare ritardi procedurali

(che potrebbero ledere l’imperativo di celerità a’ sensi dell’art. 5 CPP) e

perché ben difficilmente un’autorità non ancora investita di una causa può in

tempo utile farsi un quadro sufficiente del caso per controllare la correttezza

della valutazione anticipata delle prove effettuata dal pubblico ministero (Messaggio

21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1174).

La

Corte dei reclami penali, in materia di prove, deve, al contrario, limitarsi a

trattare questioni di carattere soltanto procedurale.

Questa Corte ha riconosciuto – con la dottrina – la facoltà di impugnare

con reclamo giusta gli art. 393 ss. CPP la decisione [decreto (art. 80 cpv. 3 /

84.

cpv. 5 CPP, BSK StPO – M. HEER, 2. ed., art. 184 CPP n. 38)] del procuratore

pubblico in merito alla scelta di un determinato perito e al conferimento del

mandato (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 184 CPP n. 38; N. SCHMID / D.

JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 184 CPP n. 3), questioni che

precedono la redazione della perizia e che di conseguenza sono ammissibili (sentenza

CRP __________ del 17.6.2011 consid. 1.1.).

Si

tratta infatti di problematiche che non attengono alla valutazione delle risultanze

del referto peritale, di spettanza esclusiva del giudice di merito, ma di temi

riguardanti determinate scelte procedurali, sindacabili con reclamo davanti a

questa Corte.

1.3

Giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le

parti (art. 104 s. CPP) che hanno un interesse giuridicamente protetto al suo annullamento

o alla sua modifica.

L’interesse giuridicamente protetto (il cosiddetto Beschwer) implica che il ricorrente sia personalmente,

direttamente e attualmente leso dalla decisione impugnata (N. SCHMID / D.

JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 382 CPP n. 2). Solo eccezionalmente il Tribunale federale

rinuncia all’esigenza dell’interesse attuale e pratico, se confrontato con una

censura che, come tale, può ripresentarsi in modo simile in altre situazioni,

la cui soluzione presenta un significato fondamentale, e se è dato un interesse

pubblico sufficiente (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

L’interesse deve essere attuale e

pratico sia al momento dell’inoltro del ricorso sia al momento della pronuncia

della sentenza. Qualora l’interesse degno di protezione decada nel corso della

procedura, la causa diventa priva di oggetto ed è stralciata dai ruoli;

quand’esso difettava già al momento dell’inoltro del ricorso, il gravame non

può essere esaminato nel merito (decisione TF 1C_369/2011 del 23.4.2012).

1.4

Il gravame in esame è problematico in

merito alla sua ricevibilità in ordine, a differenti titoli.

1.4.1

RE

1.

si aggrava contro il decreto di nomina del procuratore pubblico al prof. __________. Non contesta né il nominativo dello

stesso, né i quesiti peritali postigli, che sono i contenuti essenziali di tale

atto procedurale. Egli solleva due obiezioni: la prima relativa al fatto che il

magistrato inquirente non ha trasmesso al perito due documenti agli atti

dell’incarto penale (segnatamente un suo memoriale difensivo, allegato 1 all’AI

87, e vari articoli di natura medico scientifica, allegato 2 all’AI 87); la

seconda relativa al fatto che la documentazione trasmessa al perito sia stata

tradotta (a suo dire inutilmente) in francese.

La ricevibilità del gravame è problematica anzitutto perché impugna una

decisione sollevando altri problemi, di fatto non oggetto del dispositivo della

decisione stessa, ma riferiti agli “allegati”.

1.4.2

La prima contestazione del reclamante è

problematica anche in relazione alla proponibilità del gravame e alla

legittimazione del stesso.

1.4.2.1

Alla luce di quanto sopra esposto (cfr.

consid. 1.2.), la proponibilità del reclamo sembra dubbia, nella misura in cui

censura la mancata trasmissione al perito di determinata documentazione

acquisita agli atti dell’inc. MP __________. Astrattamente questa potrebbe

sembrare una questione di natura procedurale, quindi sindacabile con gravame, ma

in concreto, per determinare l’utilità ai fini della perizia dei citati

documenti questa Corte dovrebbe esaminarli nel merito dei contenuti, ciò che

non può fare, non potendosi occupare di prove.

1.4.2.2

Riguardo alla censura circa la

trasmissione dei documenti, il reclamo manca anche di interesse attuale e pratico.

Per un verso i documenti inviati al

magistrato inquirente e acquisiti agli atti possono anche essere direttamente

inviati al perito ad opera del reclamante e/o del suo patrocinatore. Non vi è

infatti una decisione che escluda questo.

Per altro verso, i documenti sono come

detto acquisiti agli atti, di modo che si può chiedere al procuratore pubblico

l’invio degli stessi. Il reclamante ricorre contro un non invio documentale, al

quale il magistrato inquirente non si è a priori opposto, e neppure l’ha espressamente

negato.

1.4.3

La seconda contestazione del reclamante,

relativa alla traduzione dei documenti inviati, anche se non trova riscontro chiaro

nel petitum del reclamo, è pure problematica per quanto attiene la legittimazione

di RE 1,

La censura relativa alla traduzione

dall’italiano al francese di parte dei documenti trasmessi dal magistrato

inquirente al perito non è (attualmente) sorretta da alcun interesse attuale e

pratico, considerato come le traduzioni contestate siano già state effettuate:

questa Corte non potrebbe in ogni caso modificare quanto già operato dal

procuratore pubblico.

Il reclamo su tale aspetto appare per un

verso privo di portata pratica, e quindi di interesse attuale, per altro verso

può apparire prematuro, potendo RE 1, se del caso, impugnare la decisione di

merito del magistrato inquirente, qualora dovesse addossargli le spese relative

alle suddette traduzioni.

2.

Il

gravame è irricevibile. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste a

carico del reclamante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 182 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1

ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di CHF 1’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

1’050.-- (millecinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________, che

rifonderà a PI 1, __________, CHF 400.-- (quattrocento) a titolo di ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

.

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera