60.2018.173
Reclamo contro il decreto di nomina del perito. legittimazione. diritto d'essere sentito
1 ottobre 2018Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2018.173
Lugano
1 ottobre 2018/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina
Item, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 28.6/2.7.2018 presentato da
RE 1
patr. da: PR 2
contro
il decreto 19.6.2018 del procuratore pubblico Valentina
Tuoni con cui ha nominato il prof. __________ perito nel procedimento penale
promosso nei suoi confronti (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 10.7.2018 e lo scritto
20.7.2018 (duplica) del magistrato inquirente, mediante i quali chiede la
reiezione del gravame;
considerate le osservazioni 13/16.7.2018 e
20/23.7.2018 di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), con cui
postula il respingimento del reclamo;
vista la replica 18/19.7.2018 di RE 1, con cui si
riconferma nelle proprie allegazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In
data 13.8.2014 PI 1 (__________) ha subìto un infortunio domestico alla spalla.
Le risonanze magnetiche, effettuate nei
mesi successivi, hanno evidenziato l’assenza di rotture, anche parziali, del
sovraspinoso, nemmeno a livello di tendini. Vi era solo una micro-frattura
ossea (articolare) [cfr. doc. C, allegato all’esposto penale 26/29.2.2016, AI
1, inc. MP __________].
b. In
data 25.6.2015 il dr. med. RE 1 ha operato PI 1. Nel rapporto operatorio di medesima
data il dottore ha evidenziato interventi invasivi, a causa di una presunta
rottura del sovraspinoso e di una situazione della spalla peggiore di quella diagnosticata
in precedenza (cfr. doc. E, in AI 1).
c. Il
30.11.2015, dopo essere stato interpellato da PI 1, il dr. med. __________ ha
confermato che la sua lesione alla spalla, essendo piccola, avrebbe dovuto essere
trattata con delle infiltrazioni e della fisioterapia (cfr. doc. G, in AI 1).
d. Con
esposto 26/29.2.2016 PI 1 ha querelato/denunciato il dr. med. RE 1 per i reati
di lesioni gravi, sub. lesioni semplici sub. lesioni colpose, in quanto sarebbe
stata operata in maniera del tutto inutile e persino dannosa (AI 1).
e. Con
decreto 8.4.2016 il magistrato inquirente ha aperto l’istruzione penale nei
confronti del dr. med. RE 1 per i reati ipotizzati (AI 2).
f. Dopo
aver effettuato vari atti istruttori, in data 20.2.2018, il procuratore
pubblico ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per esprimersi in
merito alla persona proposta quale perito (prof. __________) ed ai quesiti
peritali (AI 85).
g. Con
scritto 2/5.3.2018 l’avv. PR 1, in nome e per conto di PI 1, ha comunicato al
magistrato inquirente di non avere osservazioni da formulare in merito al nominativo
del perito proposto, né in merito ai quesiti postigli (AI 86).
h. In
data 2/5.3.2018 il dr. med. RE 1, per il tramite del suo legale, ha confermato
di non avere obiezioni circa il perito prescelto ed i quesiti proposti. Ha
presentato un rapporto scritto con una serie di documentazione medica all’attenzione
del perito.
Ha altresì invitato il magistrato
inquirente ad effettuare un controllo periodico dei costi durante il mandato,
informando RE 1, e a fare astrazione di spese inutili o superflue di
traduzione, considerato che la maggior parte degli allegati e della documentazione
medica è scritta nelle lingue nazionali (AI 87).
i. Con
decreto 19.6.2018 il magistrato inquirente ha nominato il prof. __________ in
qualità di perito, ponendogli le seguenti domande peritali (AI 88):
·
“Accerti il perito, sulla base
degli atti del procedimento penale messi a disposizione e segnatamente dell’inc.
__________ se vi è stata violazione dell’arte medica durante la cura della
paziente PI 1 (...) dal 09.06.2015 al 27.06.2015 da parte del dr. RE 1.
·
In caso di riscontrata
violazione dell’arte medica, accerti il perito: a. il tipo di violazione
dell’arte medica; b. le conseguenze sullo stato di salute della paziente.
·
Faccia il perito ogni eventuale
ulteriore considerazione utile alla valutazione della fattispecie dal profilo
medico-legale”.
Unitamente al mandato il procuratore
pubblico ha trasmesso al perito una serie di atti e documenti, con la relativa
traduzione in francese.
j. Con
gravame 28.6/2.7.2018 il dr. med. RE 1 impugna il suddetto decreto di nomina chiedendone
l’annullamento.
Il reclamante precisa di non contestare
né la nomina del perito prof. __________, né la specificazione delle domande
peritali e né l’esecuzione della perizia. Lo stesso contesta di contro che due
documenti, già inviati al procuratore pubblico con scritto 2.3.2018, non siano
stati trasmessi al perito, considerata l’importanza degli stessi per la stesura
della perizia.
Afferma che il perito nominato capirebbe
l’italiano, di modo che in un’ottica di contenimento dei costi, “mal si
capisce la necessità di aver provveduto a tradurre tutta la corposa e
voluminosa documentazione (...) dall’italiano al francese” (reclamo
28.6/2.7.2018, p. 3).
Ribadisce l’invito al magistrato
inquirente di effettuare un controllo periodico dei costi durante il mandato.
In merito ai due documenti non trasmessi
al perito, segnatamente la ricostruzione dei fatti effettuata dal reclamante
stesso (allegato C al reclamo), nonché alcuna documentazione di natura
scientifica in lingua inglese atta a corroborare quanto da lui asserito
(allegato D al reclamo), RE 1 ritiene gli stessi di estrema importanza per far
chiarezza sui fatti, e sono agli atti dal 5.3.2018.
Precisa che al momento del suo interrogatorio,
in data 1.9.2016, non aveva con sé né l’iter clinico né alcuna documentazione o
alcun atto di natura medica, motivo per cui sarebbe stato difficile spiegare i
fatti in maniera minuziosa. Ne deriverebbe quindi una palese violazione del
diritto di essere sentito, a maggior ragione trattandosi di una materia di non
facile comprensione per i profani.
Ritiene che senza tali documenti,
difficilmente il perito potrà farsi un’idea esaustiva in merito all’operazione
a cui PI 1 è stata sottoposta. Spetterà poi al perito valutarne l’utilità per
il caso in esame.
RE 1 ritiene di primordiale importanza
che i citati due documenti vengano trasmessi al perito prima dell’allestimento
della perizia e non dopo, ciò indipendentemente dal fatto che d’ufficio o su
istanza di parte il procuratore pubblico potrà sempre chiedere una completazione
della perizia o prevedere un verbale di delucidazione della stessa.
Conclude affermando che, anche in considerazione
del fatto che non vi è una gerarchia delle prove e tutte vengono poste sullo
stesso livello e che i due documenti (fondamentali per poter allestire una
perizia che sia la più conforme per la ricerca della verità oggettiva) sono
agli atti dal 5.3.2018, il procuratore pubblico “ha preso una decisione
inadeguata ed arbitraria ed ha abusato del suo potere di apprezzamento non
trasmettendo i 2 documenti al perito” (reclamo 28.6/2.7.2018, p. 8).
Delle
ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni/dupliche,
si dirà se necessario in seguito.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine
di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento,
contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle
autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è
espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
In
merito alla proponibilità del gravame, la Corte dei reclami penali è l’autorità
competente per pronunciarsi sul gravame contro le decisioni e gli atti
procedurali del pubblico ministero (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP).
Questa
Corte – che non può e non deve esprimersi sulla colpevolezza o sulla non
colpevolezza di un imputato, compito che incombe, segnatamente, al tribunale di
primo grado (art. 19 cpv. 1 CPP) – non può, di regola, occuparsi di prove, come
indicato esplicitamente da alcune disposizioni di legge, per esempio dagli art.
318.
cpv. 3 e 394 lit. b CPP, che prevedono che il reclamo è inammissibile
contro la reiezione da parte, in particolare, del procuratore pubblico di
istanze probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico
davanti al tribunale di primo grado. E questo per evitare ritardi procedurali
(che potrebbero ledere l’imperativo di celerità a’ sensi dell’art. 5 CPP) e
perché ben difficilmente un’autorità non ancora investita di una causa può in
tempo utile farsi un quadro sufficiente del caso per controllare la correttezza
della valutazione anticipata delle prove effettuata dal pubblico ministero (Messaggio
21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1174).
La
Corte dei reclami penali, in materia di prove, deve, al contrario, limitarsi a
trattare questioni di carattere soltanto procedurale.
Questa Corte ha riconosciuto – con la dottrina – la facoltà di impugnare
con reclamo giusta gli art. 393 ss. CPP la decisione [decreto (art. 80 cpv. 3 /
84.
cpv. 5 CPP, BSK StPO – M. HEER, 2. ed., art. 184 CPP n. 38)] del procuratore
pubblico in merito alla scelta di un determinato perito e al conferimento del
mandato (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 184 CPP n. 38; N. SCHMID / D.
JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 184 CPP n. 3), questioni che
precedono la redazione della perizia e che di conseguenza sono ammissibili (sentenza
CRP __________ del 17.6.2011 consid. 1.1.).
Si
tratta infatti di problematiche che non attengono alla valutazione delle risultanze
del referto peritale, di spettanza esclusiva del giudice di merito, ma di temi
riguardanti determinate scelte procedurali, sindacabili con reclamo davanti a
questa Corte.
1.3
Giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le
parti (art. 104 s. CPP) che hanno un interesse giuridicamente protetto al suo annullamento
o alla sua modifica.
L’interesse giuridicamente protetto (il cosiddetto Beschwer) implica che il ricorrente sia personalmente,
direttamente e attualmente leso dalla decisione impugnata (N. SCHMID / D.
JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 382 CPP n. 2). Solo eccezionalmente il Tribunale federale
rinuncia all’esigenza dell’interesse attuale e pratico, se confrontato con una
censura che, come tale, può ripresentarsi in modo simile in altre situazioni,
la cui soluzione presenta un significato fondamentale, e se è dato un interesse
pubblico sufficiente (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).
L’interesse deve essere attuale e
pratico sia al momento dell’inoltro del ricorso sia al momento della pronuncia
della sentenza. Qualora l’interesse degno di protezione decada nel corso della
procedura, la causa diventa priva di oggetto ed è stralciata dai ruoli;
quand’esso difettava già al momento dell’inoltro del ricorso, il gravame non
può essere esaminato nel merito (decisione TF 1C_369/2011 del 23.4.2012).
1.4
Il gravame in esame è problematico in
merito alla sua ricevibilità in ordine, a differenti titoli.
1.4.1
RE
1.
si aggrava contro il decreto di nomina del procuratore pubblico al prof. __________. Non contesta né il nominativo dello
stesso, né i quesiti peritali postigli, che sono i contenuti essenziali di tale
atto procedurale. Egli solleva due obiezioni: la prima relativa al fatto che il
magistrato inquirente non ha trasmesso al perito due documenti agli atti
dell’incarto penale (segnatamente un suo memoriale difensivo, allegato 1 all’AI
87, e vari articoli di natura medico scientifica, allegato 2 all’AI 87); la
seconda relativa al fatto che la documentazione trasmessa al perito sia stata
tradotta (a suo dire inutilmente) in francese.
La ricevibilità del gravame è problematica anzitutto perché impugna una
decisione sollevando altri problemi, di fatto non oggetto del dispositivo della
decisione stessa, ma riferiti agli “allegati”.
1.4.2
La prima contestazione del reclamante è
problematica anche in relazione alla proponibilità del gravame e alla
legittimazione del stesso.
1.4.2.1
Alla luce di quanto sopra esposto (cfr.
consid. 1.2.), la proponibilità del reclamo sembra dubbia, nella misura in cui
censura la mancata trasmissione al perito di determinata documentazione
acquisita agli atti dell’inc. MP __________. Astrattamente questa potrebbe
sembrare una questione di natura procedurale, quindi sindacabile con gravame, ma
in concreto, per determinare l’utilità ai fini della perizia dei citati
documenti questa Corte dovrebbe esaminarli nel merito dei contenuti, ciò che
non può fare, non potendosi occupare di prove.
1.4.2.2
Riguardo alla censura circa la
trasmissione dei documenti, il reclamo manca anche di interesse attuale e pratico.
Per un verso i documenti inviati al
magistrato inquirente e acquisiti agli atti possono anche essere direttamente
inviati al perito ad opera del reclamante e/o del suo patrocinatore. Non vi è
infatti una decisione che escluda questo.
Per altro verso, i documenti sono come
detto acquisiti agli atti, di modo che si può chiedere al procuratore pubblico
l’invio degli stessi. Il reclamante ricorre contro un non invio documentale, al
quale il magistrato inquirente non si è a priori opposto, e neppure l’ha espressamente
negato.
1.4.3
La seconda contestazione del reclamante,
relativa alla traduzione dei documenti inviati, anche se non trova riscontro chiaro
nel petitum del reclamo, è pure problematica per quanto attiene la legittimazione
di RE 1,
La censura relativa alla traduzione
dall’italiano al francese di parte dei documenti trasmessi dal magistrato
inquirente al perito non è (attualmente) sorretta da alcun interesse attuale e
pratico, considerato come le traduzioni contestate siano già state effettuate:
questa Corte non potrebbe in ogni caso modificare quanto già operato dal
procuratore pubblico.
Il reclamo su tale aspetto appare per un
verso privo di portata pratica, e quindi di interesse attuale, per altro verso
può apparire prematuro, potendo RE 1, se del caso, impugnare la decisione di
merito del magistrato inquirente, qualora dovesse addossargli le spese relative
alle suddette traduzioni.
2.
Il
gravame è irricevibile. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste a
carico del reclamante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 182 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1
ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di CHF 1’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
1’050.-- (millecinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________, che
rifonderà a PI 1, __________, CHF 400.-- (quattrocento) a titolo di ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
.
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera