Lexipedia

Decisione

60.2018.181

Reclamo dell'imputato prosciolto contro la decisione del procuratore pubblico in materia di indennizzo. danno materiale. torto morale. rifiuto e riduzione dell'indennizzo

23 novembre 2018Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

a. Il

16.9.2003 l’allora procuratore pubblico Claudia Solcà ha arrestato __________,

allora vicedirettore della __________ (ora __________) [di seguito __________],

che – autodenunciatosi quel giorno – aveva riferito di avere effettuato su

conti di clienti operazioni speculative a termine su divise, in parte senza

sufficiente copertura, ledendo il patrimonio della banca per oltre CHF 90 milioni.

A

carico dell’imputato, in detenzione fino al 23.9.2004, è stato promosso un procedimento

per (anche) reati contro il patrimonio.

Con

sentenza TPC 72.2011.8 del 21.12.2011 la Corte delle assise criminali –

pronunciandosi nella procedura abbreviata (art. 358 ss. CPP) – ha dichiarato __________

autore colpevole di amministrazione infedele aggravata, ripetuto abuso di un

impianto per l’elaborazione di dati e ripetuta falsità in documenti e l’ha

condannato alla pena di tre anni di detenzione, dedotto il carcere preventivo

sofferto, sospesa condizionalmente per un anno, undici mesi e ventidue giorni,

con un periodo di prova di due anni.

b. Con

scritto 23.9.2003 – pochi giorni dopo l’autodenuncia di __________ – la __________

(rappresentata dal consiglio di amministrazione) ha comunicato a RE 1 (__________),

allora direttore dell’istituto bancario, la risoluzione con effetto immediato

del rapporto di lavoro “(…) a causa della situazione che la Banca (…) si

trova ad affrontare dovuta anche ad una chiara violazione dei doveri di controllo

e sorveglianza da parte sua, (…)”.

La

__________, richiesta di giustificare il licenziamento, con lettera 31.10.2003

ha indicato che, “in qualità di Direttore e in base al suo contratto di

lavoro, il signor RE 1, oltre a doversi occupare della direzione generale,

aveva in particolare l’incarico di gestire, nonché di sorvegliare gli averi

patrimoniali della __________ di __________. Il signor RE 1 ha gravemente

trascurato gli obblighi di sorveglianza e di controllo vincolati alla sua

funzione (…). Le suddette violazioni dei suoi obblighi contrattuali e regolamentari

sono assolutamente certe e per questo motivo il signor RE 1 non è più in grado

di garantire una gestione e un’attività irreprensibile (…). Le ragioni sopra

citate e la perdita di fiducia ad esse collegata giustificano ampiamente il

licenziamento in tronco”.

Nel

mese di gennaio 2004 ha cominciato a lavorare presso la __________ (poi

divenuta __________, __________).

c. RE

1 è stato sentito nel procedimento quale testimone il 17.9.2003, il 10.10.2003,

il 4.11.2003, il 23.2.2004, il 28.4.2004 e (a confronto con __________) il

6.5.2004 e il 2.6.2004.

d. Nel

corso dell’audizione 28.7.2004 __________, interrogato sul cifrato “__________”

(del quale __________, suo amico, era titolare e __________ era avente diritto

economico), ha riferito che aveva cominciato ad operare per conto suo e di RE 1,

utilizzando la relazione “__________” (sulla quale non si erano ripercosse le

perdite sofferte operando), con cambi divise a termine a partire dal 2000, che RE

1 gli aveva consegnato quattro kg d’oro quale garanzia, che avevano diviso a

metà gli utili (per un importo di CHF 450'000.-- circa ciascuno) e che RE 1 non

aveva mai controllato quello che faceva sul conto, limitandosi a constatare gli

utili quando gli consegnava la sua metà.

e. Il

29.7.2004 il magistrato inquirente ha disposto la comparizione forzata di RE 1

per essere interrogato quale indiziato.

L’imputato,

sentito in tale veste per il reato di amministrazione infedele, ha negato che __________

operasse anche per conto suo sulla relazione “__________”, che dividessero gli

utili a metà e che fosse il proprietario dei quattro kg d’oro rinvenuti presso __________.

Al

termine dell’audizione RE 1 è stato arrestato per bisogni dell’istruzione e pericolo

di collusione. Il 30.7.2004 l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy

Meli ha mantenuto l’arresto considerati i gravi e concreti indizi di

colpevolezza e i bisogni dell’istruzione. Stante la non carcerabilità

dell’imputato, questi è stato ricoverato presso la __________.

RE

1 è stato sentito a confronto con __________ il 4.8.2004. Gli imputati hanno

mantenuto le loro rispettive versioni.

Il

qui reclamante è stato scarcerato al termine dell’interrogatorio.

f. RE

1 è stato interrogato ancora il 15.12.2004, il 30.9.2005 e il 13.10.2010. Ha

sempre negato i fatti imputatigli.

g. Con

decreto 25.11.2010 l’allora procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, nel

frattempo divenuto titolare – con il procuratore pubblico Andrea Maria Balerna

– del procedimento, ha disgiunto il procedimento penale a carico di __________

(che aveva chiesto il rito abbreviato) dal procedimento a carico di RE 1.

h. Con

pronuncia 16.12.2010 (ABB 193/2010) il magistrato inquirente ha decretato

l’abbandono del procedimento promosso nei confronti di RE 1 per titolo di amministrazione

infedele semplice e aggravata. Gli accertamenti esperiti non avevano permesso

di stabilire in modo certo se l’imputato fosse a conoscenza del fatto che __________

operasse sul conto “__________” e se ne avesse tratto a sua volta un beneficio

personale partecipando agli utili conseguiti. In ogni caso, anche qualora fosse

stata riscontrata una grave leggerezza nella condotta di RE 1 (segnatamente per

avere omesso regolari verifiche e controlli circa il rispetto dei limiti sui

volumi e sulle coperture e per essersi – secondo la versione di __________ –

accontentato di condividere gli utili realizzati), non sarebbero stati dati i

presupposti soggettivi del reato. Non c’erano infatti elementi concreti che

permettevano di ritenere che RE 1 avesse inteso oppure quantomeno preso seriamente

in considerazione che l’operatività posta in atto da __________ comportasse o

potesse comportare un rischio o addirittura un concreto danno al patrimonio dei

clienti o della banca rispettivamente che RE 1 avesse consapevolmente tollerato

tale eventualità.

i. Con

proposta di atto di accusa presentata in data 24/27.12.2010 (secondo le norme

del CPP/TI) la __________, __________, e la __________ hanno impugnato il

decreto di abbandono 16.12.2010 chiedendo la messa in stato di accusa di RE 1

per il reato di amministrazione infedele.

Con

giudizio CRP 60.2010.426 del 23.5.2011, preso atto che le proponenti il

19/20.5.2011 avevano ritirato il gravame, l’allora Camera dei ricorsi penali ha

stralciato dai ruoli l’impugnativa.

j. Con

istanza 15.12.2011 RE 1 ha chiesto la rifusione, quale indennità per ingiusto

procedimento, dell’importo di CHF 1'313'480.--, oltre interessi, di cui CHF

46'696.70 per spese legali, CHF 325'934.-- per danno materiale riferito alla

perdita di guadagno dal mese di dicembre 2006 [quando si sarebbe trovato senza

occupazione in seguito all’interruzione del rapporto di lavoro con la __________

(presso la quale percepiva un salario mensile di CHF 6'600.--)] a quel momento,

CHF 858'000.-- per danno materiale connesso al pregiudizio futuro (importo pari

allo stipendio percepito presso la __________ moltiplicato per gli anni che mancavano

al pensionamento), CHF 450.75 per danno materiale inerente alle spese sostenute

per la carcerazione preventiva (somma direttamente da lui corrisposta a copertura

della fattura emessa dall’__________), CHF 2'400.-- per torto morale

concernente l’ingiusta carcerazione (CHF 300.--/giorno per otto giorni) e CHF

80'000.-- per torto morale (per le altre misure coercitive ordinate, il vasto

eco mediatico avuto dalla vicenda, la durata del procedimento penale).

k. Con

scritto 10.12.2012 il procuratore pubblico Andrea Maria Balerna – divenuto

unico titolare del procedimento penale – ha domandato a RE 1 se avesse

un’assicurazione di protezione giuridica che coprisse, almeno in parte, le

spese legali.

Il

19/21.12.2012 il qui reclamante ha comunicato che nel caso non era intervenuta

alcuna assicurazione di protezione giuridica.

l. Con

scritto 14/15.2.2013 RE 1 ha sollecitato l’evasione dell’istanza. Il 13.3.2013

il magistrato inquirente gli ha ricordato che successivamente alla

presentazione dell’istanza si erano intrattenuti in discussioni ed incontri

riguardanti le richieste avanzate e l’eventualità di presentare un complemento

/ una modifica all’istanza; ha comunicato che attendeva un suo cenno e che, in

assenza di novità, si sarebbe pronunciato sull’istanza in questione. Il

pubblico ministero, il 13.11.2013, facendo riferimento al suo scritto 13.3.2013

ed a successive conversazioni, ha chiesto di indicargli se intendeva presentare

emendamenti oppure nuove osservazioni alla domanda di indennizzo; in difetto di

ciò, ha addotto che si sarebbe pronunciato sulla base di quanto agli atti.

Il

2/3.6.2015 RE 1 ha nuovamente sollecitato una decisione in merito all’istanza

di indennità. Con lettera 12.6.2015 il procuratore pubblico l’ha informato che

non poteva che ribadire la sua posizione negativa per quanto concerneva la

perdita di guadagno e che riteneva opportuno svolgere un incontro.

Il

30.6.2015 ha avuto luogo un incontro tra il magistrato inquirente, RE 1, la di

lui moglie __________ e l’avv. PR 1. Il magistrato inquirente ha spiegato i

motivi per i quali non riteneva dato un nesso di causalità tra il procedimento

penale e la perdita di guadagno esposta, i limiti giurisprudenziali per il

torto morale e l’applicabilità della riduzione o del rifiuto dell’indennizzo

giusta l’art. 430 CPP. Dopo discussione tra le parti, RE 1 ha chiesto un

termine di 48 ore per comunicare se intendeva o meno modificare l’istanza di

indennità.

Con

scritto 6/7.7.2015 RE 1 ha informato il magistrato inquirente che voleva mantenere

integralmente la domanda.

m. Con

pronuncia 23.10.2015 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza di indennità

presentata il 15.12.2011 da RE 1.

Il

pubblico ministero – ricordati il procedimento promosso nei confronti di __________,

l’apertura del procedimento a carico di RE 1 per le dichiarazioni del predetto,

il tenore del decreto di abbandono e il contenuto dell’istanza di indennità –

ha anzitutto riconosciuto le spese legali (pari a CHF 46'696.70).

Ha

poi respinto la richiesta di danno materiale di complessivi CHF 1'183'934.--. La

perdita del posto di lavoro presso la __________ era intervenuta nel novembre

2006, ad oltre due anni dall’apertura del procedimento penale nei suoi confronti,

di modo che già soltanto la grande distanza temporale tra l’apertura del

procedimento e il suo licenziamento portava ad escludere l’esistenza di un sufficiente

nesso causale. Ha aggiunto che RE 1, nell’ottobre 2011, aveva ottenuto dal suo

ex datore di lavoro una dichiarazione sui motivi del licenziamento: stante la

tempistica, essa era evidentemente stata richiesta per l’imminente inoltro

dell’istanza di indennità. I disagi provocati all’azienda dal procedimento penale,

segnalati dall’ex datore di lavoro, avevano avuto durata estremamente limitata

(il conto bancario e il telefono aziendale essendo rimasti sequestrati per due

giorni rispettivamente per cinque giorni). Il rapporto di lavoro era continuato

ancora per due anni: si poteva ragionevolmente ritenere che la rescissione

della relazione lavorativa non fosse da ricondurre a dette ragioni. Era ancora

più evidente l’assenza di nesso causale tra il procedimento penale e l’asserita

futura perdita di guadagno. L’istante non aveva peraltro portato la prova del

nesso, limitandosi a dire che senza l’apertura del procedimento penale avrebbe

avuto una concreta prospettiva di rientrare nel settore bancario. La realtà era

che RE 1, dopo il licenziamento in tronco, era andato a lavorare per la __________,

attiva nella distribuzione di bibite e alimentari, dove aveva lavorato per

oltre due anni dopo l’apertura del procedimento. In seguito non aveva più

lavorato. Neppure dopo il decreto di abbandono. Non era dunque il perdurare del

procedimento ad impedire un suo reinserimento professionale (qualsiasi), ma

altri fattori. Il procuratore pubblico ha invece accolto la richiesta di

rifusione delle spese sostenute per la carcerazione (pari a CHF 450.75).

Ha

di seguito riconosciuto CHF 1'600.-- (CHF 200.--/giorno per otto giorni) per torto

morale per la carcerazione sofferta. Ha ammesso, quale ulteriore torto morale,

la somma di CHF 5'000.--. Ha indicato che nella vicenda riguardante il buco di

oltre CHF 90 milioni causato da un membro della direzione della __________, di

evidente ed estremo interesse mediatico, RE 1 era uno dei protagonisti

principali (il secondo in ordine di importanza) fin dall’inizio, ovvero ben

prima e indipendentemente dall’apertura di un procedimento penale a suo carico.

A causa del suo non agire, egli era peraltro stato licenziato in tronco dopo la

scoperta dell’ammanco. Il fatto che il suo nome fosse abbinato all’affare “__________”

era pertanto circostanza indipendente dall’apertura di un procedimento penale

nei suoi confronti. Il magistrato inquirente ha aggiunto che si poteva comunque

ritenere che la notizia dell’apertura di un procedimento penale anche nei suoi

confronti avesse avuto un impatto negativo su RE 1, per cui si giustificava

riconoscere un importo per torto morale.

Il

procuratore pubblico, esaminata successivamente la fattispecie dal profilo

dell’art. 430 CPP, ha respinto l’istanza di indennità, non risarcendo le

suddette poste del danno, pur di principio riconosciute. RE 1 era infatti stato

immediatamente licenziato in tronco dalla __________, che gli aveva imputato

gravi negligenze consistenti sostanzialmente nella mancata sorveglianza

dell’attività di __________. Si trattava di una grave violazione degli obblighi

di diligenza e fedeltà del lavoratore, previsti dal CO. Risultava quindi

accertato che l’istante avesse violato i suoi doveri di dirigente della __________,

permettendo così l’avverarsi del gravissimo danno subito dall’istituto

bancario. Si era dunque in presenza di un comportamento illecito e colpevole di

RE 1. La colpa non appariva di certo lieve, già soltanto in considerazione del

ruolo e del rango ricoperti in __________. Il magistrato inquirente ha aggiunto

che il procedimento penale a suo carico era stato aperto per le chiare dichiarazioni

di __________, che non avevano trovato né conferma né smentita. Dette affermazioni

davano tuttavia un senso alla, fino a quel momento, inspiegabile negligenza

dell’istante nella sorveglianza di __________.

n. Con

giudizio CRP 60.2015.371 del 24.3.2016 questa Corte ha accolto il reclamo

5/6.11.2015 di RE 1 annullando la predetta decisione e rinviando gli atti al pubblico

ministero.

Questa

Corte – ammessa la competenza del procuratore pubblico a pronunciarsi

sull’istanza di indennità riferita ad un decreto di abbandono emanato vigente

il CPP/TI, riconosciute la tempestività del gravame e la legittimazione di RE 1,

ricordato il diritto applicabile – ha ritenuto, con riferimento all’art. 430

CPP, che il magistrato inquirente si fosse limitato ad affermare che il licenziamento

di RE 1 era occorso a causa di asserite manifeste negligenze nella sorveglianza

di __________. Condotta che costituiva una grave violazione degli obblighi di

diligenza e di fedeltà. Questa conclusione non era tuttavia sufficientemente

motivata. Il pubblico ministero aveva omesso di indicare quali obblighi di diligenza

e di fedeltà incombessero a RE 1, quali obblighi questi avesse disatteso e in

che misura le manchevolezze fossero in rapporto di causalità con l’apertura del

procedimento penale. Non aveva inoltre esposto in che maniera le sedi della __________

fossero coordinate dal profilo degli investimenti e quali fossero le persone

preposte al loro controllo ed alla loro valutazione. Il magistrato inquirente

doveva parimenti esaminare anche l’eventuale violazione del principio di celerità.

o. Con

lettere 28/31.10.2016, 2/3.3.2017, 19/23.5.2017 e 25/28.8.2017 RE 1 ha sollecitato

una nuova decisione.

Con

scritto 29.9.2017 il magistrato inquirente gli ha comunicato di avere svolto

gli opportuni approfondimenti; gli mancavano tuttavia alcuni elementi: ha

quindi chiesto a RE 1 di trasmettere documentazione inerente ai rapporti tra

lui medesimo e la __________ e/o la __________.

Il

19/20.2.2018 RE 1 ha recapitato al pubblico ministero gli atti, adducendo segnatamente

che le circostanze del licenziamento avevano assai poco a che vedere con

l’apertura del procedimento (da ricondurre alle dichiarazioni di __________).

Con

scritto 28/29.5.2018 l’istante ha risollecitato una decisione.

p. Con

decreto 25.6.2018 il procuratore pubblico si è ripronunciato sull’istanza

15.12.2011 respingendola sostanzialmente con le medesime argomentazioni esposte

nel giudizio 23.10.2015.

In

aggiunta ha citato la lettera di licenziamento 23.9.2003 e le successive motivazioni

di cui allo scritto 31.10.2003: in quest’ultimo atto la __________ aveva evidenziato

che l’allora direttore aveva il dovere contrattuale di garantire la direzione generale

e di gestire e sorvegliare gli averi patrimoniali dell’istituto bancario; gli

veniva in particolare contestato di avere, nei confronti di __________, gravemente

trascurato i suoi obblighi di sorveglianza e di controllo; gli veniva ribadita

la certezza delle violazioni dei suoi obblighi contrattuali e regolamentari e

la loro incompatibilità con la garanzia di un’attività irreprensibile secondo

la LBCR.

Il

magistrato inquirente ha addotto che l’ampiezza e la gravità delle negligenze

professionali commesse da RE 1 e il loro nesso causale con il danno cagionato

all’istituto bancario erano evidenti al punto da renderne superflua e sproporzionata

un’indicazione puntuale: si è limitato a rinviare al contenuto del rapporto __________

del febbraio 2004 (p. 51 s.). Ha indicato che RE 1 aveva accettato e difeso nei

confronti del consiglio di amministrazione della __________ e della direzione

del gruppo delle __________ un’operatività eccezionale, per volumi, rischi e

tipologia, attuata da __________, senza controllarla, garantendo però nel

contempo ai suoi superiori di avere sotto controllo l’attività della banca. RE

1 aveva violato l’obbligo di diligenza che doveva al suo datore di lavoro e,

anche, il dovere di salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi.

Ha

aggiunto che i comportamenti contestatigli con riferimento al mancato controllo

dell’operato di __________ erano manifestamente in rapporto di causalità diretta

con l’apertura del procedimento penale a suo carico. __________ aveva potuto

agire illecitamente come aveva fatto anche grazie all’assenza di controllo da

parte del suo superiore diretto. Le dichiarazioni di __________ – secondo cui RE

1 era compartecipe dei suoi guadagni – avevano dunque fornito agli inquirenti

un nuovo elemento atto a spiegare il comportamento negligente dell’allora direttore

nei suoi compiti di controllo. Questa condotta non era stata vista fino a quel

momento come indizio sufficiente per l’apertura di un procedimento. La chiamata

in causa di __________, che appariva a quel momento vestita e disinteressata,

era propria a far nascere, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza

della vita, il sospetto di un comportamento penalmente rilevante che

giustificava l’apertura di un procedimento.

Risultava

accertato che RE 1 avesse violato i propri doveri contrattuali nei confronti

della __________, permettendo così l’avverarsi del danno. Si era in presenza di

un comportamento illecito e colpevole in rapporto di causalità diretta con

l’apertura del procedimento penale. In applicazione dell’art. 430 CPP erano di

conseguenza adempiuti i presupposti per negare l’indennità.

q. Con

gravame 6/9.7.2018 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, la

decisione 25.6.2018 sia riformata nel senso che gli siano rifusi CHF

1'313'480.--, oltre interessi.

Il

reclamante, ricordata la vicenda penale, adduce che – dopo il licenziamento

dalla __________ – avrebbe faticato a trovare un nuovo impiego: grazie al sostegno

ed alla stima di cui godeva a __________ sarebbe riuscito, nel 2004, a farsi

assumere da una ditta di distribuzione di bevande, seppure con una remunerazione

praticamente dimezzata rispetto a prima. Tutto questo sarebbe stato sconvolto

dall’avvio del procedimento proprio nel 2004: sarebbe stato arrestato sul posto

di lavoro; perfino il conto bancario della ditta sarebbe stato sequestrato. Anche

se dopo la scarcerazione avrebbe ripreso il lavoro, le condizioni sarebbero

mutate drasticamente. Non si sarebbe più trattato del direttore di banca

ingiustamente licenziato, ma di una persona che lo stesso Ministero pubblico

aveva arrestato e riteneva corresponsabile dell’ammanco di CHF 90 milioni. In

questa situazione, malgrado i rapporti personali, le condizioni di lavoro non

sarebbero che peggiorate, fino allo scioglimento del rapporto di lavoro nel

2006. Rileva che sia lui stesso sia il datore di lavoro avrebbero fatto il

possibile per mantenere questo rapporto (l’uno perché si sarebbe trattato della

sua fonte di sostentamento, l’altro per umanità), ma alla fine non ci sarebbe

più stato nulla da fare. Da allora non sarebbe più riuscito a trovare un

lavoro; avrebbe esaurito ogni sussidio, mantenendosi grazie al consumo dei

risparmi. Nella ricerca di un posto di lavoro in ambito bancario, fiduciario,

pubblico o impiegatizio in generale il fatto di avere pendente un procedimento

penale per gravi reati patrimoniali sarebbe evidentemente sempre stato

preclusivo. Una volta pronunciato l’abbandono, avrebbe ormai avuto 55 anni e

sarebbe stato inattivo in ambito bancario da quasi 7 anni e in assoluto da 5

anni. Oggi avrebbe più di 60 anni e le prospettive di lavoro sarebbero pari a

zero. Da qui le sue richieste risarcitorie. Il fatto che l’ex datore di lavoro

avrebbe rilasciato una dichiarazione scritta sulle cause della cessazione del

rapporto di lavoro nell’imminenza dell’introduzione dell’istanza di indennità

non sarebbe motivo di sospetto: essa sarebbe stata allestita soltanto quando

richiesta. Il contenuto della dichiarazione sarebbe assolutamente chiaro.

Sarebbe pacifico il nesso causale fra il procedimento penale e la perdita del suo

posto di lavoro rispettivamente l’impossibilità di trovare successivamente un

nuovo impiego. Senza il procedimento penale non sarebbe invero stato nella

condizione di cercare un posto di lavoro a quell’età e con quella formazione.

Rimprovera

poi al magistrato inquirente di avergli riconosciuto CHF 200.--/giorno per la

carcerazione preventiva, senza motivare perché non avrebbe ammesso la somma

richiesta di CHF 300.--/giorno. Contesta l’assegnazione dell’importo di soli

CHF 5'000.-- per torto morale: il fatto che la vicenda abbia suscitato molto

clamore per l’entità dell’ammanco sarebbe innegabile; sarebbe nondimeno indifferente

ai fini della lesione subita con i numerosi articoli di giornale che per anni

avrebbero riportato e ribadito che era accusato di reati penali. La circostanza

di essere stato messo alla berlina per anni, anche quando ormai sarebbe stato

pacifico per gli inquirenti che dovesse essere pronunciato un decreto di

abbandono, sarebbe particolarmente lesivo.

Il

reclamante, con riferimento all’art. 430 CPP, sostiene anzitutto che il suo

licenziamento sarebbe stato sui generis: lo stipendio sarebbe stato

corrisposto, il licenziamento sarebbe stato contestato e la vertenza sarebbe

stata risolta con una transazione. Aggiunge che la ricostruzione secondo cui,

in qualità di direttore, sarebbe stato de jure responsabile di quanto

faceva __________ e del relativo controllo sarebbe in realtà assai discutibile:

in considerazione del controllo che sarebbe spettato al consiglio di

amministrazione, ai revisori interni ed esterni e, soprattutto, alla __________

(attraverso la quale sarebbero occorse tutte le transazioni). Le violazioni contrattuali

attribuitegli non sarebbero che un’affermazione di (contro-)parte, contestata e

tradottasi in una transazione di segno diametralmente opposto. Per RE 1, anche

il fatto che non avrebbe più offerto la garanzia di un’attività irreprensibile

sarebbe un’affermazione di parte della banca, non confermata da alcuna

decisione in proposito da parte della CFB. Il magistrato inquirente, invitato

da questa Corte ad indicare le norme che avrebbe violato, avrebbe menzionato soltanto

l’art. 3 LBCR, norma tuttavia non pertinente. Non avrebbe spiegato in cosa

consisterebbe l’illecito (civile) in nesso causale adeguato con l’apertura del

procedimento penale a suo carico. Il procedimento penale sarebbe stato promosso

sulla base di una presunta chiamata in correità di __________: esso sarebbe

privo di qualsiasi nesso causale con le ipotetiche violazioni contrattuali

attribuitegli. Nessuno avrebbe mai avuto sospetti su di lui e nessuno avrebbe

mai pensato di accollargli responsabilità penali per il modo in cui aveva

svolto il suo ruolo di direttore. L’ipotesi di reato per la quale era stato

aperto il procedimento sarebbe stata assai puntuale e avrebbe potuto

coinvolgere in ugual misura un direttore rigidamente controllante, così come un

direttore più lassista: si sarebbe infatti trattato semplicemente di aver

dirottato o meno, su un conto, profitti realizzati da clienti sulle loro

relazioni.

Si

dovrebbe considerare la violazione del principio di celerità.

Delle

ulteriori argomentazioni e delle osservazioni del procuratore pubblico si dirà,

se necessario, in corso di motivazione.

Considerandi

1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine

di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento,

contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle

autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è

espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.

2.1.

Il reclamo, presentato in data 6/9.7.2018 contro il

decreto 25.6.2018 del magistrato inquirente, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni a’

sensi dell’art. 396 cpv. 1 CPP).

2.2

Questa

Corte, nel giudizio CRP 60.2015.371 del 24.3.2016, ha riconosciuto la competenza

del procuratore pubblico a pronunciarsi in tema di indennità riferita ad un

decreto di abbandono prolato vigente il CPP/TI (consid. 2.1.). La sua decisione

25.6

, emanata in applicazione degli art. 429 s. CPP, è dunque impugnabile

a questa Corte secondo le disposizioni del CPP (BSK StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429

CPP n. 33; ZK StPO – A.J. KELLER, 2. ed.,

art. 393 CPP n. 16). Il reclamo introdotto da RE 1 è di conseguenza proponibile.

2.3

RE

1, imputato prosciolto, è legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP

avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del

decreto 25.6.2018 del magistrato inquirente con cui non gli è stata

riconosciuta l’indennità da lui richiesta (decisioni TF 6B_423/2016 del

26.1.2017

consid. 1.;1B_704/2011 dell’11.7.2012 consid. 1.3.; decisione TPF

BB.2014.175 del 21.10.2015 consid. 1.1./1.2.).

2.4

Le esigenze di forma e

motivazione del reclamo sono rispettate.

Il

gravame è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

3.

3.1.

In applicazione dell’art. 429 cpv. 1 CPP, se è

stato pienamente oppure parzialmente assolto o, ancora, se il procedimento penale

nei suoi confronti è stato abbandonato, l’imputato ha il diritto a:

a. un’indennità

per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti

procedurali;

b. un’indennità

per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al

procedimento penale;

c. una

riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi

personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

L’autorità

penale esamina d’ufficio le di lui pretese. Può invitare l’imputato a

quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).

3.2

3.2.1

L’art.

429.

CPP fonda una responsabilità

causale dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali

(decisioni TF 6B_1010/2017 del 23.7.2018 consid. 3.2.;6B_1054/2017 del

23.7.2018

consid. 3.2.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG

/ F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art.

429.

CPP n. 2; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 429

CPP n. 6; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto

processuale penale, in FF 2006 p. 1231), chiamato a rispondere della totalità

del danno [spese di patrocinio (decisione TF 6B_120/2018 del 31.7.2018 consid.

7.1

), danno economico (decisione TF 6B_814/2017

del 9.3.2018 consid. 1.1.1.) e torto morale (decisione TF 1087/2017 del

18.1.2018

consid. 1.2.)] cagionato all’imputato (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F.

FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 8; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO

Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 2 s.).

3.2.2

Il

nocumento deve presentare un nesso causale, secondo il diritto della responsabilità

civile, con il procedimento (decisioni TF 6B_814/2017 del 9.3.2018 consid.

1.1.1

;6B_740/2016 del 2.6.2017 consid. 3.1.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.;

BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 9; messaggio

21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF

2006.

p. 1231) conclusosi con un decreto di (parziale) abbandono o di non luogo

a procedere (DTF 139 IV 241 consid. 1.) o con un’assoluzione

totale o parziale (ZK StPO –

Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 3; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO

Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 1/4).

3.2.3

Le

competenti autorità penali devono pronunciarsi d’ufficio sulle pretese di indennizzo

e di riparazione del torto morale, come esige esplicitamente l’art. 429 cpv. 2

CPP (decisioni TF 6B_1010/2017 del 23.7.2018 consid. 3.2.;6B_19/2018 del

13.6.2018

consid. 1.6.1.;6B_1099/2017 dell’1.5.2018 consid. 1.3.1.;6B_814/2017 del 9.3.2018 consid. 1.1.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 10/31; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429

CPP n. 8).

L’art. 429 cpv. 2 CPP sancisce il principio

inquisitorio giusta l’art. 6 cpv. 1 CPP (secondo cui le autorità penali

accertano d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio) [decisione TPF

SK.2013.36/SK.2011.27 del 19.8.2014 consid. 10.1.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit.,

art. 429 CPP n. 31].

Questo significa che le autorità penali – prima della

loro decisione – devono perlomeno sentire l’imputato e invitarlo a cifrare e a

dimostrare le sue pretese (decisioni TF 6B_1010/2017 del 23.7.2018 consid.

3.2

;6B_353/2018 del 30.5.2018 consid. 1.3.;6B_1099/2017 dell’1.5.2018

consid. 1.3.1.;6B_814/2017 del

9.3.2018

consid. 1.1.1.;6B_740/2016 del

2.6.2017

consid. 3.1.;6B_1142/2016 del 18.5.2017 consid. 2.1.;6B_671/2016 del

17.5.2017

consid. 2.2.;6B_472/2012 del 13.11.2012 consid. 2.4.; DTF 142 IV 237

consid. 1.3.1.; decisione TPF SK.2013.36/SK.2011.27

del 19.8.2014 consid. 10.1.2.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n.

8). Non è necessaria una domanda

(decisione TF 6B_178/2015 del 26.8.2015 consid. 1.3.1.).

Spetta

parimenti alle autorità penali assumere d’ufficio le prove pertinenti (decisione

TPF SK.2013.36/SK.2011.27 del 19.8.2014 consid. 10.1.2.; CR – C. MIZEL / V.

RETORNAZ, art. 429 CPP n. 59).

Il

principio inquisitorio non dispensa tuttavia l’imputato dal suo obbligo di cooperazione (decisione TF 6B_476/2018 del 31.10.2018

consid. 4.1.; decisione TPF SK.2013.36/SK.2011.27

del 19.8.2014 consid. 10.1.2.;

BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31; CR – C. MIZEL / V. RETORNAZ, art. 429 CPP

n. 59). Ne discende dunque che compete

all’imputato prosciolto – in analogia a quanto prevede l’art. 42 cpv. 1 CO (decisione TF 6B_353/2018

del 30.5.2018 consid. 1.3.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op.

cit., art. 429 CPP n. 31a) – cifrare le

sue pretese e produrre gli atti pertinenti in suo possesso, rispettivamente che

può ottenere senza difficoltà, per provare il suo danno (decisione TPF SK.2013.36/SK.2011.27

del 19.8.2014 consid. 10.1.2. e rif.). Qualora la persona invitata a quantificare ed a

comprovare le sue pretese non trasmetta all’autorità penale le informazioni,

indispensabili per la decisione (N. SCHMID / D. JOSITSCH – Handbuch des

schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 1819), la domanda viene respinta

o accolta nei limiti della sua plausibilità, per quanto l’autorità penale non

possa oppure possa solo con un dispendio irragionevole rendere disponibili le

informazioni necessarie per il giudizio (decisione TPF BB.2013.12+BP.2013.68

del 3.12.2013 consid. 5.2.; BSK StPO – S.

WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31a; N. SCHMID / D. JOSITSCH – Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, op. cit., n. 1819; cfr. anche, sebbene concernente il diritto

cantonale precedente all’entrata in vigore del CPP, decisione TF 1P.519/2003

del 12.12.2003 consid. 3.3., giudizio citato da N. SCHMID / D. JOSITSCH – Handbuch

des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 1819 nota 154). Solo se non possa essere provato il preciso importo

del danno, esso è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo

all’ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato (art. 42

cpv. 2 CO) [decisione TF 6B_19/2018 del

13.6.2018

consid. 1.6.1.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; CR – C. MIZEL / V. RETORNAZ, art. 429 CPP

n. 59].

4.

4.1.

In

applicazione dell’art. 430 cpv. 1 lit. a CPP l’autorità può ridurre oppure non

accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale se l’imputato ha

provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento o ne ha

ostacolato lo svolgimento.

Il

rifiuto o la riduzione

dell’indennità sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e

con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando

l’interessato ha cagionato, in nesso causale adeguato, l’apertura del procedimento

penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto

il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica che si deduce

dall’ordinamento giuridico svizzero nel suo complesso (decisioni TF 6B_398/2018

del 21.8.2018 consid. 2.1.;6B_548/2018 del 18.7.2018 consid. 1.1.1.).

L’autorità,

per determinare se il comportamento in questione giustifichi l’esclusione o la

riduzione dell’indennità, deve riferirsi ai principi generali della

responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati

o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni norma giuridica,

appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto

o non scritto (decisioni TF 6B_398/2018 del 21.8.2018 consid. 2.1.;6B_548/2018 del 18.7.2018 consid.

1.1.1

; BSK StPO – S.

WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 430 CPP n. 9 ss.).

4.2

4.2.1

Si

è detto che con giudizio CRP 60.2015.371 del 24.3.2016 questa Corte ha accolto

il reclamo 5/6.11.2015 di RE 1 annullando il decreto 23.10.2015 e rinviando gli

atti al pubblico ministero per ripronunciarsi sul caso. Questa Corte ha

ritenuto, con riferimento all’art. 430 CPP, che il magistrato inquirente non

avesse sufficientemente motivato le ragioni della sua decisione: aveva in

particolare omesso di indicare quali obblighi di diligenza e di fedeltà

incombessero a RE 1, quali obblighi questi avesse disatteso e in che misura le

manchevolezze fossero in rapporto di causalità con l’apertura del suo procedimento

penale.

Con

decisione 25.6.2018 il procuratore pubblico, come esposto al consid. p. di

questo giudizio, ha rifiutato un indennizzo ritenuto che RE 1 aveva violato i

propri doveri contrattuali nei confronti della __________ [come emergeva dalla

lettera di licenziamento 23.9.2003, dal successivo scritto 31.10.2013 – e dalle

norme ivi indicate – e dal rapporto __________ (p. 51 s.)] e che i comportamenti

contestatigli con riferimento al mancato controllo dell’operato di __________ erano

manifestamente in rapporto di causalità diretta con l’apertura del procedimento

a suo carico.

__________

– sempre secondo il magistrato inquirente – aveva infatti potuto agire

illecitamente come aveva fatto anche grazie all’assenza di controllo da parte

del suo superiore diretto. Le dichiarazioni di __________ – secondo cui RE 1

era compartecipe dei suoi guadagni – avevano fornito agli inquirenti un nuovo

elemento atto a spiegare il comportamento negligente dell’allora direttore nei

suoi compiti di controllo. Questa condotta non era stata vista fino a quel

momento come indizio sufficiente per l’apertura di un procedimento. La chiamata

in causa di __________, che appariva a quel momento vestita e disinteressata,

era propria a far nascere, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza

della vita, il sospetto di un comportamento penalmente rilevante che

giustificava l’apertura di un procedimento.

4.2.2
4.2.2.1

Si

deve anzitutto dire che RE 1 confuta che avrebbe violato i suoi compiti contrattuali:

il licenziamento sarebbe stato sui generis (perché lo stipendio sarebbe

stato versato, il licenziamento sarebbe stato da lui contestato e la vertenza

si sarebbe risolta con una transazione); sarebbe poi assai discutibile che

fosse responsabile di quanto attuava __________ e del relativo controllo (siccome

il controllo sarebbe spettato al consiglio di amministrazione, ai revisori

interni ed esterni e soprattutto alla __________, attraverso la quale sarebbero

occorse tutte le transazioni). Le violazioni contrattuali attribuitegli non

sarebbero che un’affermazione di (contro-)parte, contestata e tradottasi in una

transazione di segno diametralmente opposto. Anche il fatto che non avrebbe più

offerto la garanzia di un’attività irreprensibile sarebbe un’affermazione di

parte della banca, non confermata da decisioni in proposito della CFB (reclamo 6/9.7.2018,

p. 8 s.).

Come

si dirà a breve, anche nell’ipotesi in cui si ammettesse che RE 1 abbia leso i

suoi compiti contrattuali/legali di direttore della banca – questione che può restare

irrisolta –, non si può riconoscere una sua colpa giusta l’art. 430 cpv. 1 lit.

a CPP.

4.2.2.2

Secondo

il magistrato inquirente il procedimento penale a carico di RE 1 era stato

promosso perché le dichiarazioni di __________ sul conto “__________” avevano

spiegato l’assenza di controllo del direttore sull’attività del vicedirettore:

le sue affermazioni – secondo cui RE 1 sarebbe stato compartecipe dei suoi guadagni

– avevano, in altre parole, fornito agli inquirenti un nuovo elemento atto a

spiegare il comportamento negligente di RE 1 nei suoi compiti di controllo

quale direttore.

Dagli

atti risulta nondimeno che il procedimento penale nei confronti del già direttore

della __________ è stato aperto in seguito alle dichiarazioni di __________ nel

corso dell’audizione 28.7.2004, senza relazione alcuna con presunte negligenze

di RE 1 nel controllo dell’attività effettuata da __________ in banca.

Il

giorno successivo a queste dichiarazioni (esposte al consid. d. di questo giudizio)

il procuratore pubblico ha immediatamente disposto la comparizione forzata di RE

1.

per essere interrogato quale indiziato, ordinando il suo arresto al termine

dell’audizione [per i reati di amministrazione infedele semplice sub. a fine di

lucro “(…) per quanto riguarda le operazioni che hanno fruttato degli utili

sulla relazione __________ almeno dal 2000 al 2003” (verbale di

interrogatorio 29.7.2004, p. 6, A.28)]: le domande poste a RE 1 nel corso

dell’interrogatorio 29.7.2004 e delle successive audizioni si sono incentrate sul

conto “__________”. Mai è stato interpellato sulla relazione tra sue eventuali

negligenze nella sorveglianza di __________ e l’operatività che avrebbe eseguito,

assieme a questi, su detto conto.

__________

non ha peraltro mai sostenuto, né durante l’interrogatorio 28.7.2004 né durante

le ulteriori audizioni, che il fatto che – a suo dire – RE 1 operasse sul conto

“__________” unitamente a lui avesse indotto il già direttore della __________ ad

allentare rispettivamente ad eliminare la sorveglianza dovuta.

Fin

dal settembre 2003 al pubblico ministero era del resto noto che era stato interrotto

il rapporto di lavoro tra RE 1 e la __________ [cfr. per es. il comunicato

stampa della banca (AI 14) e lo scritto 3/6.10.2003 dell’avv. PR 1 al MP (AI

24)]: mai è tuttavia sorto il sospetto che il già direttore dell’istituto bancario

avesse assunto comportamenti di possibile rilevanza penale, in particolare

omettendo la sorveglianza richiesta. Tanto è vero che il magistrato inquirente

non ha mai ritenuto di approfondire questo aspetto. Nemmeno dopo le

dichiarazioni di __________.

Il

procuratore pubblico, nel suo comunicato stampa del 3.11.2003, ha peraltro indicato

[come già aveva fatto in quello del 17.9.2003 (AI 9)] che “Allo stadio

attuale delle indagini non si intravedono responsabilità penali a carico di

altre persone” (AI 52).

Le

ragioni addotte dal magistrato inquirente per negare un risarcimento in applicazione

dell’art. 430 cpv. 1 lit. a CPP – stanti le negligenze di RE 1 nella sorveglianza,

la chiamata in causa di __________, che appariva a quel momento vestita e

disinteressata, era propria a far nascere, secondo il corso ordinario delle

cose e l’esperienza della vita, il sospetto di un comportamento penalmente rilevante

che giustificava l’apertura di un procedimento – appaiono dunque, in realtà,

essere state elaborate a posteriori al fine della decisione sull’istanza di

indennità.

Non

c’è mai stato, in altre parole, almeno per quanto si evince dagli atti del procedimento,

un sospetto di possibile nesso diretto tra la pretesa (da __________) comune

operatività sul conto “__________” e le negligenze che l’istituto bancario ha

attribuito al già direttore al momento del licenziamento, tanto da – queste due

circostanze prese assieme – fondare ipotesi di rilevanza penale.

Il

procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti [che ha emanato il decreto di abbandono

16.12.2010

(ABB 193/2010) a favore di RE 1], chiamato a pronunciarsi con

osservazioni sulla proposta di atto di accusa 24/27.12.2010, ha peraltro addotto

che “(…) le dichiarazioni di __________ non si possono definire né “vestite”

né “disinteressate” ” (osservazioni 30.12/3.1.2010, p. 3, AI 670A). Di modo

che, oggi, è difficile qualificare come vestita e disinteressata la chiamata in

causa di __________, come invece ritenuto nella pronuncia 25.6.2018 sull’istanza

di indennizzo.

In

queste circostanze, si deve concludere che il procedimento a carico di RE 1 sia

stato aperto proprio perché – ovvero soltanto perché – __________ l’aveva

coinvolto nell’operatività del conto “__________”, senza nesso causale adeguato

alcuno con le negligenze rimproverate a RE 1 dall’istituto bancario.

A

questi non si può quindi imputare di avere cagionato in modo illecito e colpevole

l’apertura del procedimento giusta l’art. 430 cpv. 1 lit. a CPP. Di principio,

gli è dunque dovuta un’indennità.

5.

5.1.

La

domanda di indennizzo del pregiudizio economico deve essere valutata giusta

l’art. 429 cpv. 1 lit. b CPP (secondo cui l’imputato prosciolto ha diritto a

un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria

al procedimento penale), norma che concerne il risarcimento, oltre che del nocumento

materiale dovuto alla partecipazione necessaria al procedimento conseguente

alla carcerazione e/o agli atti di procedura, di tutte le perdite economiche,

compresa la perdita di guadagno derivante da attività dipendente e/o indipendente,

durante tutto il procedimento (decisioni TF 6B_361/2018 del 15.6.2018 consid.

5.1

;6B_814/2017 del 9.3.2018 consid. 1.1.1.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.2./1.3.3.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 23; ZK StPO – Y. GRIESSER,

op. cit., art. 429 CPP n. 6; N. SCHMID / D. JOSITSCH

– StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 8). Anche il danno risultante dalla perdita del posto

di lavoro deve essere di principio risarcito (decisione TF 6B_361/2018 del

15.6.2018

consid. 5.1.).

5.2

5.2.1

RE

1.

ha domandato, a titolo di danno materiale, CHF 325'934.-- per il pregiudizio riferito

alla perdita di guadagno dal mese di dicembre 2006 (quando si sarebbe trovato

senza occupazione in seguito all’interruzione del rapporto di lavoro con la __________)

a quel momento, CHF 858'000.-- per il nocumento connesso al danno futuro

(importo pari allo stipendio percepito presso la __________ moltiplicato per

gli anni che mancavano al pensionamento) e CHF 450.75 per il danno inerente

alle spese sostenute per la carcerazione preventiva (somma direttamente da lui

corrisposta a copertura della fattura emessa nei suoi confronti dall’__________).

Il

magistrato inquirente ha riconosciuto soltanto la somma di CHF 450.75. Ha per

il resto negato un nesso causale adeguato tra la perdita del lavoro presso la __________

e il pregiudizio invocato (per le ragioni esposte al consid. m. di questo

giudizio).

5.2.2
5.2.2.1

RE

1, quale giustificativo dell’istanza di indennizzo, ha trasmesso al procuratore

pubblico la dichiarazione 7.10.2011 della __________, e per essa di __________.

Essa riporta: “Egregio Signor RE 1, come da sua richiesta le confermiamo che

dal mese di novembre 2006 abbiamo concordato di interrompere il nostro rapporto

di lavoro che durava dalla data di fondazione della nostra azienda. Dal momento

della sua incarcerazione, luglio-agosto 2004, abbiamo avuto diversi problemi

come il blocco dei nostri conti bancari ed il sequestro del cellulare

aziendale. La situazione sul posto di lavoro si era quindi resa difficile. Da

ambo le parti abbiamo concesso tanto ed abbiamo “stretto i denti” per

continuare, ma con il passare del tempo i rapporti di lavoro per lei e per noi

diventavano sempre più complicati. La rottura del rapporto di fiducia

conseguente a quei fatti ci ha portati necessariamente a ridimensionare

gradualmente il suo ruolo. Conoscendo la sua situazione personale e le sue

difficoltà abbiamo cercato in ogni modo di aiutarla finché è stato possibile,

ma alla fine, non vi è stata altra soluzione che concludere il rapporto di lavoro”

(doc. F, allegato all’istanza di indennità 15.12.2011).

Per

il procuratore pubblico questa dichiarazione non permetteva di poter riconoscere

un nesso causale adeguato tra il danno addotto da RE 1 e il procedimento penale

a suo carico.

Ora,

il fatto che il rapporto di lavoro sia continuato per più di due anni dopo

l’apertura del procedimento penale attenua senz’altro la verosimiglianza di un

nesso causale adeguato tra la fine del rapporto di lavoro e il procedimento penale

stesso. Esso però non la elimina necessariamente, come invece ritenuto dal magistrato

inquirente nel giudizio impugnato. Il procedimento penale, promosso il 29.7.2004,

era infatti ancora in essere nell’autunno 2006: si è invero concluso

formalmente soltanto una volta cresciuto in giudicato il decreto di abbandono

16.12.2010

Non si può escludere che l’esistenza medesima del procedimento penale

– nel cui ambito RE 1 era stato arrestato e incarcerato per sette giorni per un

reato legato alla sua attività lavorativa quale direttore di un istituto

bancario – possa essersi ripercossa sulla capacità lavorativa del qui

reclamante con un’intensità tale da pregiudicare la continuazione del rapporto

di lavoro. E’ in effetti prematuro negare all’esistenza del procedimento penale

ogni rilevanza per la fine del rapporto di lavoro tra le parti.

La

circostanza che la dichiarazione 7.10.2011 sia stata richiesta all’ex datore di

lavoro in vista, e allo scopo, dell’introduzione dell’istanza di indennità non

la priva di credibilità: nell’autunno 2006, quando è terminato il rapporto

lavorativo con la __________, RE 1 non poteva sapere quando e soprattutto come

si sarebbe concluso il procedimento penale a suo carico. Di modo che, allora,

non aveva motivo di richiedere alla __________ una spiegazione scritta sulle

ragioni del termine dei loro rapporti.

Si

deve invece seguire il magistrato inquirente quando sostiene che è difficile

credere che il sequestro di un conto bancario della __________ e di un telefono

aziendale – sottratti alla libera disposizione della società unicamente per

pochi giorni (AI 246/249) – sia stato causale per la perdita del lavoro del

reclamante.

Per

ammettere oppure negare l’esistenza di un nesso causale adeguato tra il

procedimento penale e la conclusione del rapporto di lavoro in questione deve invero

essere approfondita la credibilità della dichiarazione 7.10.2011, ovvero del

suo contenuto.

Il

pubblico ministero, a questo scopo, dovrà quindi interrogare __________, che

l’ha redatta. Procederà inoltre con ogni altro atto che riterrà necessario per

controllarne l’attendibilità.

5.2.2.2

Anche

per pronunciarsi sul danno futuro – quantificato in CHF 858'000.-- – occorre

meglio comprendere le ragioni della fine del rapporto di lavoro tra RE 1 e la __________.

Solo una volta accertate le cause, si potrà capire la loro rilevanza per il

caso.

Si

deve comunque dire che il procedimento penale si è concluso con il decreto di

abbandono 16.12.2010 (cresciuto in giudicato con il ritiro della proposta di

atto di accusa nel mese di maggio 2011). Da questo momento, dunque, l’esistenza

di un procedimento penale non avrebbe più potuto evidentemente ostacolare o compromettere

le possibilità di RE 1 di lavorare. Il fatto che, concretamente, ciò non sia

avvenuto dovrebbe pertanto essere ricercato in altri fattori, come segnatamente

la generale situazione di difficoltà, negli ultimi anni, del mondo del lavoro.

5.2.2.3

Nell’ipotesi

in cui il procuratore pubblico riconosca un nesso causale adeguato tra il

procedimento promosso a carico di RE 1 e il danno invocato (consid. 5.2.2.1. e

5.2.2.2

), nel calcolo del pregiudizio dovrà tenere conto del principio secondo

cui il danneggiato è tenuto a ridurre il nocumento (art. 44 CO).

6.

6.1.

Si è detto più sopra che secondo l’art. 429 cpv. 1 lit. c CPP l’imputato, pienamente oppure

parzialmente assolto o nei cui confronti è stato pronunciato un decreto di

abbandono oppure un decreto di non luogo a procedere, ha diritto ad una riparazione del torto morale

per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in

caso di privazione della libertà.

Il

versamento di un’indennità a questo titolo presuppone di massima una lesione

particolarmente grave della personalità giusta gli art. 28 cpv. 2 CC o 49 CO (decisioni

TF 6B_1011/2017 del 23.7.2018 consid. 4.2.;6B_361/2018 del 15.6.2018 consid.

7.1

; DTF 143 IV 339 consid. 3.1.;

BSK StPO – S. WEHRENBERG / F.

FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 27; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 7; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO

Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 10).

Quanto alla determinazione dell’ammontare

dell’indennità, essa è lasciata al potere di apprezzamento dell’autorità

(decisione TF 6B_196/2014 del 5.6.2014 consid. 1.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art.

429.

CPP n. 30) ed è stabilita in

funzione della gravità della lesione alla personalità, secondo gli art. 43, 44

e 49 CO (decisione TF 6B_1404/2016 del 13.6.2017 consid. 2.2.; ZK StPO – Y.

GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 7). L’art. 49 CO prevede che un’indennità

sia concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità la giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo.

La

fissazione della riparazione del torto morale costituisce una decisione secondo

equità, fondata di principio sull’apprezzamento e sulla ponderazione delle

concrete circostanze del caso (decisione TF 6B_1011/2017 del 23.7.2018 consid.

4.2

), in particolare del pregiudizio

recato all’integrità fisica, psichica e alla reputazione dell’imputato, della

gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, della

situazione famigliare e professionale dell’imputato (decisione TF 6B_1011/2017 del 23.7.2018 consid. 4.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art.

429.

CPP n. 28).

Un arresto oppure una perquisizione eseguiti in

pubblico o che hanno avuto un’ampia risonanza mediatica, così come una durata

molto lunga della procedura o un’esposizione rilevante nei media, possono

costituire una lesione grave della personalità; ciò vale pure per le

conseguenze familiari, professionali o politiche riconducibili ad un

procedimento penale e per le affermazioni lesive della personalità che

potrebbero essere diffuse dalle autorità penali nel corso dell’inchiesta

(decisioni TF 6B_361/2018 del 15.6.2018 consid. 7.1.;6B_1011/2017 del 23.7.2018 consid. 4.2.; DTF 143 IV

339.

consid. 3.1.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 7). Non

possono essere presi in considerazione i disagi generalmente connessi ad ogni

perseguimento penale, come l’aggravio a livello psichico che un simile procedimento

di norma comporta per la persona interessata (decisioni TF 6B_476/2018 del 31.10.2018

consid. 4.1.;6B_361/2018 del 15.6.2018

consid. 7.1.; DTF 143 IV 339 consid.

3.1

).

La

privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della

personalità dell’imputato (ZK

StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 7). La riparazione del

torto morale è quindi concessa regolarmente se l’imputato è stato posto in

carcerazione preventiva o di sicurezza (decisione TF 6B_1011/2017 del 23.7.2018

consid. 4.2.; N. SCHMID / D. JOSITSCH

– StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 10; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del

diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231). In caso di carcerazione ingiustificata, il torto morale deve essere

fissato secondo il “metodo bifasico” (decisione TF 6B_196/2014 del 5.6.2014 consid. 1.2.). Nella prima fase si stabilisce un importo base in

funzione, soprattutto, della durata della carcerazione; nella seconda fase

l’importo base può essere aumentato o diminuito, alla luce delle circostanze

del caso, vale a dire dei vari fattori ricordati e in particolare delle

eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l’imputato (decisione TF 6B_196/2014 del 5.6.2014 consid. 1.2.). L’Alta

Corte riconosce CHF 200.00/giorno per privazioni della libertà di breve durata,

se non sussistono circostanze straordinarie che giustifichino un aumento o una

diminuzione (decisioni TF 6B_437/2014 del 29.12.2014 consid. 3.;6B_133/2014 del 18.9.2014 consid. 3.2.;

DTF 143 IV 339 consid. 3.1.; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar,

op. cit., art. 429 CPP n. 10).

6.2

6.2.1

Il

procuratore pubblico ha anzitutto ammesso l’importo di CHF 1'600.-- (CHF

200.

--/giorno per otto giorni) per torto morale per la carcerazione sofferta. RE

1.

chiede CHF 300.--/giorno.

Il

reclamante è stato arrestato il 29.7.2004; il magistrato inquirente ha disposto

la sua scarcerazione al termine dell’audizione 4.8.2004 (A.30 / AI 250). E’

quindi stato privato della libertà per sette giorni. Il fatto che sia stato

dimesso dalla __________ il 5.8.2004 (doc. G, allegato all’istanza 15.12.2011)

è circostanza indipendente dal procuratore pubblico, che ha ordinato

l’immediata sua scarcerazione per il giorno 4.8.2004.

Questa

Corte riconosce, di principio, CHF 250.--/giorno quale importo base per

carcerazioni di pochi giorni (decisione CRP 60.2010.361 del 27.12.2010 p. 9).

Si deve pertanto ammettere la somma di CHF 1'750.-- quale importo base per la

carcerazione.

Della

particolare sofferenza dell’imputato, che avrebbe necessitato il ricovero

presso la __________, non si tiene conto nell’importo base (prima fase), ma

solo – semmai – nella seconda fase della determinazione del torto morale.

6.2.2

Questa

somma deve essere adattata alle particolarità del caso.

Il

pubblico ministero ha riconosciuto un ulteriore importo di CHF 5'000.--: anche

se il fatto che il nome di RE 1 fosse abbinato all’affare “__________” era circostanza

indipendente dall’apertura di un procedimento penale nei suoi confronti, si poteva

comunque ritenere che la notizia dell’apertura di un procedimento penale a suo

carico avesse avuto un impatto negativo su RE 1, per cui si giustificava un

importo per torto morale.

Il

reclamante, da parte sua, postula la somma di CHF 80'000.--.

6.2.2.1

E’

anzitutto indubbio che la carcerazione, preceduta dal fermo avvenuto sul luogo

di lavoro (AI 235), abbia provocato nel reclamante uno stato di importante sofferenza,

che andava oltre il semplice

aggravio a livello psichico che un procedimento penale di norma comporta per la

persona interessata: dal certificato del

dr. med. __________ emerge infatti che l’imputato non era carcerabile per

rischio di suicidio (AI 237). Da qui il successivo ricovero di RE 1 presso la __________.

La

grande afflizione risulta parimenti dallo scritto 19.8.2004 del dr. med. __________,

__________, con cui ha informato il medico curante di RE 1 sulla sua situazione

medica. Ha indicato – tra l’altro – che la diagnosi era di reazione acuta da

stress nell’ambito di problemi legati a circostanze legali di altro tipo, che

all’ammissione il paziente appariva molto agitato, che l’eloquio era

praticamente impossibile a causa di pianti e singhiozzi continui; ha aggiunto

che i primi giorni di degenza erano stati caratterizzati da un tono dell’umore

deflesso, con facilità al pianto ogni qualvolta venivano affrontati i temi

riguardanti il suo arresto, con presenza di sentimenti di vergogna e

preoccupazione per la famiglia; in seguito, grazie a colloqui di sostegno e ad

una terapia ansiolitica, il paziente aveva raggiunto un discreto equilibrio psichico,

rafforzato ulteriormente dalla decisione di scarcerazione; il paziente era

stato dimesso in discrete condizioni psicofisiche (doc. G, allegato all’istanza

15.12

).

Anche

il dr. med. __________, suo medico curante, ha attestato una situazione di

sofferenza. Il 4.11.2011 ha certificato di avere visitato il reclamante il

6.8.2004

e poi alcune volte negli anni successivi per problemi di salute

intercorrenti, che frequentemente interessavano il sistema digerente e avevano

un’origine funzionale spiegata, probabilmente, da una reazione da stress

cronicizzata e conseguente in buona parte all’arresto e al ricovero presso la __________;

in conseguenza della reazione da stress cronicizzata aveva avuto anche

ripetutamente problemi di insonnia (doc. G, allegato all’istanza 15.12.2011).

6.2.2.2

Per

quanto concerne ulteriori misure coercitive, RE 1 ha sostenuto che esse –

perquisizione domiciliare, sequestro di conti bancari suoi, della moglie e

della __________ – avrebbero causato problemi sia alla sua famiglia (che si

sarebbe vista costretta a chiedere un prestito a famigliari per le spese

correnti) sia alla __________ (che si sarebbe trovata con i conti aziendali

sequestrati e nell’impossibilità di operare) [istanza 15.12.2011, p. 18].

E’

tuttavia insito in un procedimento penale – specialmente se sono indagati reati

contro il patrimonio, come nel caso concreto – che vengano disposti perquisizioni

e sequestri: non si può di conseguenza ritenere che dette misure determinino una lesione particolarmente grave della personalità

della persona interessata.

In

ogni caso, il reclamante non ha neppure tentato di dimostrare o di rendere verosimile

di aver dovuto chiedere prestiti. Il conto bloccato al datore di lavoro è stato

dissequestrato il 4.8.2004 (AI 249), per cui – se disagi ci fossero stati –

essi sarebbero stati di portata limitata e solo indirettamente riguardanti il

reclamante.

6.2.2.3

RE

1.

ha poi richiamato, a sostegno della pretesa, il forte impatto mediatico che

il suo procedimento avrebbe avuto.

Ora,

come a ragione indicato dal magistrato inquirente, la vicenda interessante la __________

– venuta alla luce con l’autodenuncia del vicedirettore __________ – è stata di

manifesto e grande interesse mediatico per il danno milionario cagionato all’istituto

bancario da un suo dipendente. Gli articoli di stampa riportanti il caso hanno

inevitabilmente coinvolto anche RE 1 quale direttore della banca – e quindi,

almeno apparentemente, responsabile di quello che avveniva al suo interno –

dove erano occorsi i fatti di tale portata (negativa). Il licenziamento del reclamante

[comunicato dall’istituto bancario medesimo agli organi di stampa (AI 14)], a

pochi giorni dall’apertura del procedimento penale nei confronti di __________,

ha certamente contribuito all’attenzione mediatica nei suoi confronti. Il suo

nome è stato dunque associato agli eventi fin dal settembre 2003, al di fuori

di un procedimento penale a suo carico, per la funzione che ricopriva in seno

all’istituto bancario. RE 1 stesso, come risulta da alcuni articoli di giornale

(doc. J, allegato all’istanza 15.12.2011), è peraltro intervenuto all’assemblea

straordinaria della __________ del novembre 2003, esprimendosi davanti ai soci,

che l’avrebbero applaudito. Poteva pertanto senz’altro pensare che i media

avrebbero parlato di lui accomunandolo alla vicenda.

Ciò

premesso, non si può trascurare che – come si evince dagli articoli pubblicati

(doc. J, allegato all’istanza 15.12.2011) – la notizia dell’apertura di un

procedimento penale nei confronti di RE 1, con il suo arresto, sia stata

ampiamente riportata dai media. Periodicamente, poi, negli atti successivi, la

stampa si è occupata del caso, segnatamente quando venivano eseguiti atti

istruttori. Nel 2010 ha invero dato largo spazio anche alla notizia del decreto

di abbandono emanato a favore del reclamante.

Si

deve in ogni caso aggiungere che è ragionevole reputare che le notizie inerenti

al procedimento penale fossero di interesse (e quindi fossero lette) solo per

(da) chi era stato direttamente e/o indirettamente coinvolto nel caso, come

segnatamente i soci della __________ e più in generale delle __________. Si può

ritenere che l’eco mediatica sia stata in un certo qual modo contenuta.

E’

comunque innegabile che la stampa abbia regolarmente, per anni, riferito della

vicenda – citando nomi e cognomi dei protagonisti – proprio perché il procedimento

si è trascinato fino al 2011. Se il procedimento penale in questione si fosse

concluso prima, anche l’impatto mediatico sarebbe stato meno importante.

6.2.2.4

Per

quanto concerne dunque il principio di celerità [secondo cui le autorità penali

avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza

ritardi ingiustificati (art. 5 cpv. 1 CPP)], che per il reclamante sarebbe

stato violato, dagli atti risulta che, dopo un importante impulso iniziale (negli

anni 2003-2005), il procedimento è andato avanti a singhiozzo: nel 2006 il

magistrato inquirente allora titolare del caso non ha effettuato interrogatori

e si è sostanzialmente limitato all’ordinaria amministrazione dell’incarto,

senza particolari atti volti al perseguimento degli imputati; nel 2007 è stato interrogato

due volte __________ e per il resto nulla di specifico è stato eseguito; nel

2008.

sono stati sentiti diversi testi; nel 2009 non ci sono stati atti

istruttori; nel 2010, negli ultimi mesi dell’anno, sono stati interrogati RE 1

ed __________ quali imputati e una terza persona quale teste. Si è poi

arrivati, per il reclamante, al decreto di abbandono.

Dal

2005.

ci sono stati, in altre parole, ripetuti tempi morti, durante i quali

niente di rilevante è stato fatto per il perseguimento degli imputati. Si noti,

per esempio, che l’interrogatorio 13.10.2010 di RE 1 è avvenuto ad oltre cinque

anni dalla sua ultima audizione (30.9.2005). Già con scritti 28.9/2.10.2006 (AI

431) e 12/13.2.2007 (AI 446) il reclamante sollecitava la conclusione del

procedimento con l’emanazione di un decreto di abbandono.

E’

manifesto, in queste circostanze, che il procedimento penale – durato per RE 1

quasi sette anni (luglio 2004 – primavera 2011) – non sia stato condotto con la

dovuta celerità (cfr., sul tema, decisioni TF 6B_656/2018 del 28.6.2018 consid.

1.4

;6B_1304/2017 del 25.6.2018 consid. 1.3.;1B_231/2018 del 4.6.2018 consid.

3.

;6B_1101/2017 del 30.5.2018 consid. 1.2.; decisione TPF BB.2017.157/158 del

15.1.2018

consid. 2.1.; BSK

StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – W. WOHLERS, op.

cit., art. 5 CPP n. 8 ss.; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, op.

cit., art. 5 CPP n. 2).

Il fatto che, nel corso del procedimento penale, si

siano succeduti nella conduzione diversi procuratori pubblici è evidentemente

irrilevante. Più in generale si deve ricordare che il principio di celerità è

leso anche se alle autorità penali non è imputabile alcuna colpa. Un cronico

sovraccarico o deficienze strutturali non giustificano infatti una violazione

del postulato: compete allo Stato dotare le autorità del personale e dei mezzi

necessari per poter statuire in tempi ragionevoli ed ai tribunali organizzare

la loro attività in modo da poter evadere le vertenze loro sottoposte entro un

termine adeguato (decisione TF 6B_545/2015 del 10.2.2016 consid. 4.1.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 14; ZK

StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 10).

Ora, la lesione del principio di celerità può

comportare segnatamente l’accertamento della violazione del postulato,

l’esenzione o l’attenuazione dalla/della pena, il risarcimento del danno, la riparazione

del torto morale o, ancora, l’archiviazione del procedimento penale (decisioni

TF 6B_1304/2017 del 25.6.2018 consid. 1.3.;6B_1206/2017 del 26.4.2018 consid.

2.4

;6B_556/2017 del 15.3.2018 consid. 3.1.;6B_790/2017 del 18.12.2017

consid. 2.3.2.; cfr., in generale, BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP

n. 15 ss.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 12 s.; N. SCHMID / D.

JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 5 CPP n. 3; M. MINI, Il

principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, p. 542

ss.). Nel calcolo del torto morale da riconoscere a RE 1 è pertanto presa in considerazione

anche l’accertata violazione del principio.

Il

procuratore pubblico medesimo ha del resto ammesso la lesione del citato principio

(decreto 25.6.2018 consid. 5.3.).

6.2.2.5

Si

deve infine tenere conto che il reato a carico di RE 1 – amministrazione infedele

– era ipotizzato in merito ad atti compiuti nella sua funzione di direttore di

banca e che, (anche) per tale veste, questi godeva di grande considerazione nel

__________ (come risulta dal doc. C, allegato all’istanza 15.12.2011).

6.2.3

Tutto

ciò considerato, rilevato che nei confronti di RE 1 non è stato emanato un atto

di accusa con deferimento davanti ad una Corte di merito, si giustifica riconoscere,

oltre a CHF 1'750.-- (consid. 6.2.1.), la somma di CHF 25'000.-- per torto

morale in ragione della particolarmente grave lesione della sua personalità [in

analogia, per quanto possibile, ogni situazione avendo le proprie caratteristiche,

ad altri casi trattati da questa Corte (decisioni CRP 60.2005.1 del 9.4.2010

consid. 5.8.; 60.2007.141 del 25.10.2007 p. 8 ss.)], importo – questo – che

tiene conto anche della soddisfazione personale già derivante dal

riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era

ingiustificato, come attestato dal decreto di abbandono 16.12.2010.

7.

In

conclusione, il reclamo 6/9.7.2018 è parzialmente accolto: la pronuncia

25.6.2018

del procuratore pubblico è annullata.

Si

riconoscono per spese legali CHF 46'696.70, per danno materiale CHF 450.75 (poste

entrambe ammesse dal pubblico ministero) e per torto morale CHF 26'750.--

(consid. 6.), per un totale di CHF 73'897.45, oltre interessi dal 15.12.2011,

come richiesto.

Per

il resto, gli atti sono rinviati al magistrato inquirente per procedere nei

suoi incombenti (come al consid. 5. di questo giudizio).

8.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino rifonderà al reclamante CHF 1’000.-- per ripetibili per la procedura

davanti a questa Corte.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP e ogni altra

disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:

§ Il

decreto 25.6.2018 del procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, nel contesto del procedimento penale sfociato nel

decreto di abbandono 16.12.2010 (ABB 193/2010), è annullato.

§§ Lo

Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in merito al decreto

di abbandono 16.12.2010 emanato dall’allora procuratore pubblico Giovan Maria

Tattarletti (ABB 193/2010), rifonderà a RE 1, __________, __________, a titolo

di indennità, CHF 73'897.45, oltre interessi del 5% dal 15.12.2011.

§§§ Per

l’ulteriore pretesa di danno materiale, gli atti sono rinviati al magistrato

inquirente per i suoi incombenti come al consid. 5.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino, Bellinzona, rifonderà a RE 1, __________, __________, CHF 1'000.-- a titolo

di ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il vicepresidente La

cancelliera