60.2018.186
Reclamo contro la decisione del Procuraotre pubblico con cui ha respinto la richiesta di indennizzo. prestazioni di un avvocato estero all'estero
17 dicembre 2018Italiano14 min
Source ti.ch
__________
Incarto n.
60.2018.186
Lugano
17 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 12/13.7.2018 presentato
da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 2.7.2018 emanata dal procuratore
pubblico Andrea Gianini con cui ha respinto la sua richiesta di indennizzo
(art. 429 CPP) (inc. __________);
richiamate le osservazioni 6.8.2018 del procuratore
pubblico:
viste la replica 8/9.8.2018 di RE 1 e la duplica
13.8.2018 del magistrato inquirente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Nel
corso del 2009 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico
dei responsabili della società di intermediazione immobiliare __________ SA,
con sede a __________, ed in particolare nei confronti di RE 1, ed altre persone,
per i reati di amministrazione infedele aggravata, appropriazione indebita,
ripetuta falsità in documenti e riciclaggio aggravato (inc. MP __________).
b. In
corso di inchiesta è emerso che i presunti atti illeciti sarebbero stati
commessi a danno di istituti di credito __________ e con negoziazioni avvenute
in __________ sulla Svizzera. Motivo per il quale, con scritto 23.7.2010, il
Ministero pubblico ha presentato istanza di delega del perseguimento penale
alla __________ di __________.
Con decisione 26.7.2010 l’Autorità __________
ha comunicato l’assunzione del procedimento penale. È stato dunque aperto
presso il Tribunale ordinario di __________ un procedimento penale nei
confronti di RE 1 ed altri per associazione a delinquere (art. 416 CP-__________)
finalizzata alla commissione di appropriazione indebita aggravata (art. 646, 61
n. 11 CP-__________) (proc. __________ R.G.N.R.) (AI 1, inc. ROG __________).
Con comunicazione 1.10.2010 il
procuratore pubblico ha informato le parti, tra cui anche RE 1 ed il suo
patrocinatore (avv. __________), dell’avvenuta delega del procedimento penale
alla Procura di __________.
c. Con
scritto di data 10.12.2010 la __________ di __________ ha richiesto l’assistenza
giudiziaria presso il Ministero pubblico ticinese postulando il sequestro di
alcune rubriche presso un istituto bancario legate alla __________ SA (AI 1,
inc. ROG __________). Con decisione 4.2.2011 il magistrato inquirente ha accolto
la domanda di assistenza giudiziaria sopraindicata ordinando i sequestri
postulati (AI 2, inc. ROG __________). Nell’ambito di tale rogatoria non
risulta che RE 1 sia stato patrocinato da un avvocato.
d. Con
decisione 13.12.2012 l’allora procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi ha
decretato il non luogo a procedere in merito all’inc. MP __________ affermando
che il procedimento penale era stato delegato alle autorità __________ (decreto
di non luogo a procedere 13.12.2012, NLP __________).
e. Con
sentenza 8.10.2015 (motivata il 30.11.2015) il Tribunale ordinario di __________
ha assolto RE 1 ed altri dalle imputazioni a loro ascritte (AI 104, inc. ROG __________).
f. Il
27.12.2016 RE 1 ha presentato al Ministero pubblico un’istanza di indennità
giusta gli art. 429 ss. CPP postulando (almeno da quanto si può desumere dalla
documentazione presente nell’inc. ROG __________, non essendovi agli atti lo
scritto sopraindicato) la rifusione di tre note d’onorario a titolo di indennità
per ingiusto procedimento al Procuratore pubblico: la prima dell’avv. PR 1 (di
CHF 5'000.--) suo attuale patrocinatore per la procedura risarcitoria, la
seconda dell’avv. __________ (di CHF 33'481.40) suo difensore prima della
delega del procedimento all’autorità __________, e la terza dell’avv. __________
(di EUR 31'955.81) suo legale davanti alle autorità __________.
g. In
data 2.7.2018 il procuratore pubblico Andrea Gianini ha emanato la decisione “RE
1 – nota d’onorario Studio legale __________”, negando la richiesta di risarcimento
per la nota d’onorario dell’avv. __________, affermando che dopo la delega del
procedimento alle Autorità __________ avvenuta il 23.7.2010 e la relativa assunzione
del 26.7.2012 da parte di queste ultime, la fattispecie si sarebbe sviluppata
nel contesto processuale dei Tribunali di __________: “(…) né l’avv. __________,
né altri soci dello studio legale __________ sono mai intervenuti nel
procedimento condotto in Svizzera (…)” (decisione 2.7.2018, p. 1, inc. MP __________).
Il procuratore pubblico non si è però
espresso in merito alla richiesta di risarcimento per le note d’onorario
dell’avv. __________ e dell’avv. __________.
Con scritto 3.7.2018 RE 1 ha chiesto al
magistrato inquirente di “riconsiderare la Sua decisione” in quanto “(…)
probabilmente a seguito di una svista, Lei non ha preso posizione su tutte le
voci di danno oggetto dell’istanza” (scritto 3.7.2018, AI 109, inc. ROG. __________).
h. Con
scritto 12.7.2018 RE 1 ha interposto reclamo contro la decisione sopraindicata.
Egli ha dapprima affermato che, a suo dire,
“(…) verosimilmente a seguito di una svista, (…)”, il procuratore
pubblico, nella decisione impugnata, non avrebbe preso posizione in merito a
tutte le voci di danno oggetto dell’istanza 27.12.2016: “(…) il reclamante
aveva chiesto un risarcimento ex art. 429 CPP tendente non solo al rimborso
delle spese legali dell’avv. __________ che difese il reclamante nel
procedimento penale delegato alla __________ di __________, ma comprende pure
quelle del patrocinatore svizzero avv. __________ che aveva assistito il reclamante
nel procedimento penale aperto dall’allora PP Manuela Minotti Perucchi fino al
momento dell’abbandono, oltre a quelle occasionate dall’intervento del nostro
studio nella presente procedura (…)” (reclamo 12/13.7.2018, p. 2).
Nel merito RE 1 afferma che la delega di
competenza per il perseguimento penale ad uno Stato estero non dovrebbe avere
quale conseguenza l’esonero da qualsiasi responsabilità risarcitoria ex art.
429 CPP da parte della Svizzera, che avrebbe aperto il procedimento penale;
procedimento poi conclusosi con la sua piena assoluzione.
Il reclamante postula dunque
l’annullamento della decisione impugnata e “(…) così riformata: al signor RE
1 è riconosciuta un’indennità di CHF 33'481.40 dal quale indennità per la
difesa dell’avv. __________, di € 31'955.81 quale indennità per la difesa dell’avv. __________
e CHF 3'496.-- per la procedura di risarcimento di 1 istanza (…)” (reclamo 12/13.7.2018, p. 7).
i. Delle
ulteriori allegazioni, così come delle osservazioni e della duplica del Procuratore
pubblico, si dirà, se necessario, in corso di motivazione.
Considerandi
1.1.1
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può
essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro le decisioni e
gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero (per es. avverso il
decreto di abbandono secondo l’art. 319 CPP, atto impugnabile in applicazione
dell’art. 322 cpv. 2 CPP) e delle autorità penali delle contravvenzioni,
eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP oppure quando è
prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art.
385.
CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame, inoltrato il 12/13.7.2018 contro la
decisione 2.7.2018 del procuratore pubblico che respinge la richiesta di
indennizzo 27.12.2016, è tempestivo.
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE
1, quale imputato prosciolto, è pacificamente legittimato a reclamare ex
art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto
all’annullamento o alla modifica del giudizio.
1.3
Si
rileva innanzitutto che con l’istanza 27.12.2016 RE 1 sembrerebbe aver richiesto
(l’uso del condizionale è dovuto all’assenza agli atti di detto scritto)
l’indennizzo delle note d’onorario dell’avv. __________, dell’avv. __________ e
dell’avv. PR 1.
Il procuratore pubblico si è tuttavia
espresso, nella decisione 2.7.2018 qui impugnata, soltanto limitatamente alla
nota d’onorario dell’avvocato __________ negando ogni e qualsiasi risarcimento
in merito (decisione 2.7.2018, p. 1 s., inc. MP __________).
Nel presente reclamo RE 1 postula l’annullamento
della decisione impugnata e la sua riforma nel senso che gli sia riconosciuta “(…)
un’indennità di CHF 33'481.40 dal quale indennità per la difesa dell’avv. __________,
di € 31'955.81 quale indennità per la difesa dell’avv. __________
e CHF 3'496.-- per la procedura di risarcimento di 1 istanza (…)” (reclamo 12/13.7.2018, p. 7).
Tuttavia, in queste circostanze, il
difetto di decisione e di motivazione non consente a questa Corte [autorità di
reclamo (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) contro la decisione in tema di indennizzo (BSK StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 10)],
di esprimersi quale autorit di prima istanza in merito alle note d’onorario
dei due avvocati svizzeri.
Si rileva inoltre che la decisione
2.7.2018
è oggetto di una domanda di riconsiderazione presentata dal reclamante
direttamente al procuratore pubblico.
Oggetto pertanto del presente giudizio è
unicamente la decisione vertente sull’indennizzo dell’avvocato italiano.
2.
2.1.
In applicazione dell’art. 429 cpv. 1 CPP, se è
stato pienamente oppure parzialmente assolto o, ancora, se il procedimento penale
nei suoi confronti è stato abbandonato, l’imputato ha il diritto a:
a. un’indennità
per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti
procedurali;
b. un’indennità
per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al
procedimento penale;
c. una
riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi
personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
L’autorità
penale esamina d’ufficio le di lui pretese. Può invitare l’imputato a
quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).
2.2
L’art.
429.
CPP fonda una responsabilità
causale dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali
(decisioni TF 6B_814/2017 del 9.3.2018 consid. 1.1.1.;6B_478/2016
dell’8.6.2017 consid. 2.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; BSK StPO – S.
WEHRENBERG / F. FRANK, 2 ed., art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, 2 ed.,
art. 429 CPP n. 2; StPO PK - N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 429 CPP n. 6),
chiamato a rispondere della totalità del danno [spese di patrocinio (DTF 142 IV 45 consid. 2.1), danno economico (decisione TF 6B_814/2017
del 9.3.2018 consid. 1.1.1.) e torto morale (decisione TF 1087/2017 del
18.1.2018
consid. 1.2.)]
dell’imputato (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n.
8; StPO PK - N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 429 CPP n. 2 s.).
Il danno deve presentare un nesso causale, ai
sensi del diritto della responsabilità civile, con il procedimento (decisioni
TF 6B_740/2016 del 2.6.2017 consid. 3.1.;6B_118/2016 del 20.3.2017 consid. 3.;
DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit.,
art. 429 CPP n. 9) conclusosi con un decreto di abbandono o di parziale abbandono,
con un’assoluzione totale o parziale o, ancora, con un decreto di non luogo a
procedere [DTF 139 IV 241 consid. 1.] (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 3; StPO PK - N.
SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 429 CPP n. 1/4).
2.3
Le competenti autorità penali devono pronunciarsi
d’ufficio sulle pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale, come
esige esplicitamente l’art. 429 cpv. 2 CPP (decisioni TF 6B_19/2018 del
13.6.2018
consid. 1.6.1.;6B_1099/2017 dell’1.5.2018 consid. 1.3.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op.
cit., art. 429 CPP n. 10/31; ZK StPO – Y.
GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8). Questo significa che le autorità penali
– prima della loro decisione – devono perlomeno sentire l’imputato e invitarlo
a cifrare e a dimostrare le sue pretese (decisioni TF 6B_353/2018 del 30.5.2018
consid. 1.3.;6B_1099/2017 dell’1.5.2018 consid. 1.3.1.; DTF 142 IV 237 consid.
1.3.1
; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8).
2.4
L’art.
429.
cpv. 1 CPP prevede che l’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese,
un’indennità per il danno economico ed una riparazione del torto morale se è
assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato.
Di regola l'autorità penale deve
statuire sull'indennizzo dell'imputato nella decisione finale (art. 81 cpv. 4 lit. b CPP; art. 421 cpv. 1 CPP). La competenza per decidere spetta dunque
all’autorità penale che pronuncia la decisione finale (di proscioglimento), sia
esso il pubblico ministero, sia esso il tribunale di primo grado o il tribunale
d’appello (Commentario CPP – M. MINI,
art. 429 CPP n. 8). Se l’autorità
omette di farlo, l'imputato deve interporre ricorso per contestare la mancata
pronuncia di un indennizzo (DTF 144 IV 207).
Eccezionalmente la dottrina ammette nei
casi in cui vi è una crassa violazione del diritto di essere sentito,
esternatasi nell’inosservanza delle formalità ex art. 318 CPP, la possibilità di
procedere successivamente attraverso la procedura degli art. 363 ss. CPP (StPO PK ‒ N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit.,
art. 435 CPP n. 4; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 435 CPP
n. 6).
2.5
Giusta l’art. 15 AIMP, gli art. 429 e
431.
CPP si applicano per analogia nei procedimenti condotti in Svizzera
conformemente alla legge sull’assistenza internazionale in materia penale
(AIMP), o all’estero a domanda di un’autorità svizzera (cfr. BSK IRSG – T.
KESHELAVA / M. DANGUBIC, 1. ed., art. 15 AIMP n. 1 ss.). La AIMP disciplina
tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale,
segnatamente l’estradizione di persone penalmente perseguite o condannate
(parte seconda), l’assistenza per un procedimento penale all’estero (parte
terza), il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte
quarta) e l’ esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta) (art. 1
AIMP). L’art. 15 AIMP ha portata pratica soprattutto nell’ambito
dell’estradizione e dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia
penale (assistenza per un procedimento penale all’estero) (cfr. BSK IRSG – T.
KESHELAVA / M. DANGUBIC, op, cit., art. 15 AIMP n. 2).
L’Accordo tra la Svizzera e l’__________
che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
del 20.4.1959 e ne agevola l’applicazione del 10.9.1998, giusto il quale
l’allora procuratore pubblico aveva delegato il procedimento penale (inc. MP __________)
alla Procura di __________, non si esprime in merito.
2.6
La nota d’onorario dello studio legale __________
& Partners agli atti (AI 107, inc. ROG __________) per un ammontare totale
di EUR 32'116.50 si riferisce chiaramente al procedimento aperto nei confronti
di RE 1 presso il Tribunale di __________. L’avv. __________ difese infatti il
qui reclamante, come da lui stesso dichiarato, unicamente nel procedimento
penale delegato alla Procura della Repubblica di __________ (AI 109, inc. ROG. __________).
2.6.1
Di principio una simile pretesa può
essere fatta valere e può essere indennizzata con la decisione di merito, in
questo caso italiano. L’art. 429 CPP si applica infatti ai procedimenti
condotti dalle autorità penali svizzere in Svizzera.
2.6.2
In ambito internazionale potrebbe
entrare in linea di conto l’art. 15 AIMP: per poter applicare l’art. 429 ss.
CPP in base a questa norma, il procedimento deve essere “condotto in
Svizzera” o “all’estero a domanda di un’autorità svizzera” (BSK IRSG – T. KESHELAVA / M. DANGUBIC, op, cit., art.
15.
AIMP n. 2).
Giusta la dottrina, la frase “procedimenti
all’estero a domanda di un’autorità svizzera” ha una portata pratica solo
per le procedure d’estradizione e per la piccola assistenza (BSK IRSG – T. KESHELAVA / M. DANGUBIC, op, cit., art.
15.
AIMP n. 2).
Ciò non è manifestamente il caso nella
presente fattispecie, ove il procedimento in toto è stato assunto dallo Stato
estero e l’autorità penale ticinese l’ha concluso con una decisione di non
luogo a procedere.
La decisione
2.7.2018
del procuratore pubblico è quindi meritevole di tutela.
3.
Il gravame è respinto. Spese e tassa di
giustizia sono poste a carico di RE 1, soccombente. Per il resto l’incarto è
rinviato al Procuratore pubblico per i suoi incombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 429 ss. CPP, art. 15 AIMP ed ogni
altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.Il reclamo è respinto. Per il resto l’incarto è rinviato al Procuratore
pubblico per i suoi incombenti.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e
le spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a
carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera