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Decisione

60.2018.186

Reclamo contro la decisione del Procuraotre pubblico con cui ha respinto la richiesta di indennizzo. prestazioni di un avvocato estero all'estero

17 dicembre 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

a. Nel

corso del 2009 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico

dei responsabili della società di intermediazione immobiliare __________ SA,

con sede a __________, ed in particolare nei confronti di RE 1, ed altre persone,

per i reati di amministrazione infedele aggravata, appropriazione indebita,

ripetuta falsità in documenti e riciclaggio aggravato (inc. MP __________).

b. In

corso di inchiesta è emerso che i presunti atti illeciti sarebbero stati

commessi a danno di istituti di credito __________ e con negoziazioni avvenute

in __________ sulla Svizzera. Motivo per il quale, con scritto 23.7.2010, il

Ministero pubblico ha presentato istanza di delega del perseguimento penale

alla __________ di __________.

Con decisione 26.7.2010 l’Autorità __________

ha comunicato l’assunzione del procedimento penale. È stato dunque aperto

presso il Tribunale ordinario di __________ un procedimento penale nei

confronti di RE 1 ed altri per associazione a delinquere (art. 416 CP-__________)

finalizzata alla commissione di appropriazione indebita aggravata (art. 646, 61

n. 11 CP-__________) (proc. __________ R.G.N.R.) (AI 1, inc. ROG __________).

Con comunicazione 1.10.2010 il

procuratore pubblico ha informato le parti, tra cui anche RE 1 ed il suo

patrocinatore (avv. __________), dell’avvenuta delega del procedimento penale

alla Procura di __________.

c. Con

scritto di data 10.12.2010 la __________ di __________ ha richiesto l’assistenza

giudiziaria presso il Ministero pubblico ticinese postulando il sequestro di

alcune rubriche presso un istituto bancario legate alla __________ SA (AI 1,

inc. ROG __________). Con decisione 4.2.2011 il magistrato inquirente ha accolto

la domanda di assistenza giudiziaria sopraindicata ordinando i sequestri

postulati (AI 2, inc. ROG __________). Nell’ambito di tale rogatoria non

risulta che RE 1 sia stato patrocinato da un avvocato.

d. Con

decisione 13.12.2012 l’allora procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi ha

decretato il non luogo a procedere in merito all’inc. MP __________ affermando

che il procedimento penale era stato delegato alle autorità __________ (decreto

di non luogo a procedere 13.12.2012, NLP __________).

e. Con

sentenza 8.10.2015 (motivata il 30.11.2015) il Tribunale ordinario di __________

ha assolto RE 1 ed altri dalle imputazioni a loro ascritte (AI 104, inc. ROG __________).

f. Il

27.12.2016 RE 1 ha presentato al Ministero pubblico un’istanza di indennità

giusta gli art. 429 ss. CPP postulando (almeno da quanto si può desumere dalla

documentazione presente nell’inc. ROG __________, non essendovi agli atti lo

scritto sopraindicato) la rifusione di tre note d’onorario a titolo di indennità

per ingiusto procedimento al Procuratore pubblico: la prima dell’avv. PR 1 (di

CHF 5'000.--) suo attuale patrocinatore per la procedura risarcitoria, la

seconda dell’avv. __________ (di CHF 33'481.40) suo difensore prima della

delega del procedimento all’autorità __________, e la terza dell’avv. __________

(di EUR 31'955.81) suo legale davanti alle autorità __________.

g. In

data 2.7.2018 il procuratore pubblico Andrea Gianini ha emanato la decisione “RE

1 – nota d’onorario Studio legale __________”, negando la richiesta di risarcimento

per la nota d’onorario dell’avv. __________, affermando che dopo la delega del

procedimento alle Autorità __________ avvenuta il 23.7.2010 e la relativa assunzione

del 26.7.2012 da parte di queste ultime, la fattispecie si sarebbe sviluppata

nel contesto processuale dei Tribunali di __________: “(…) né l’avv. __________,

né altri soci dello studio legale __________ sono mai intervenuti nel

procedimento condotto in Svizzera (…)” (decisione 2.7.2018, p. 1, inc. MP __________).

Il procuratore pubblico non si è però

espresso in merito alla richiesta di risarcimento per le note d’onorario

dell’avv. __________ e dell’avv. __________.

Con scritto 3.7.2018 RE 1 ha chiesto al

magistrato inquirente di “riconsiderare la Sua decisione” in quanto “(…)

probabilmente a seguito di una svista, Lei non ha preso posizione su tutte le

voci di danno oggetto dell’istanza” (scritto 3.7.2018, AI 109, inc. ROG. __________).

h. Con

scritto 12.7.2018 RE 1 ha interposto reclamo contro la decisione sopraindicata.

Egli ha dapprima affermato che, a suo dire,

“(…) verosimilmente a seguito di una svista, (…)”, il procuratore

pubblico, nella decisione impugnata, non avrebbe preso posizione in merito a

tutte le voci di danno oggetto dell’istanza 27.12.2016: “(…) il reclamante

aveva chiesto un risarcimento ex art. 429 CPP tendente non solo al rimborso

delle spese legali dell’avv. __________ che difese il reclamante nel

procedimento penale delegato alla __________ di __________, ma comprende pure

quelle del patrocinatore svizzero avv. __________ che aveva assistito il reclamante

nel procedimento penale aperto dall’allora PP Manuela Minotti Perucchi fino al

momento dell’abbandono, oltre a quelle occasionate dall’intervento del nostro

studio nella presente procedura (…)” (reclamo 12/13.7.2018, p. 2).

Nel merito RE 1 afferma che la delega di

competenza per il perseguimento penale ad uno Stato estero non dovrebbe avere

quale conseguenza l’esonero da qualsiasi responsabilità risarcitoria ex art.

429 CPP da parte della Svizzera, che avrebbe aperto il procedimento penale;

procedimento poi conclusosi con la sua piena assoluzione.

Il reclamante postula dunque

l’annullamento della decisione impugnata e “(…) così riformata: al signor RE

1 è riconosciuta un’indennità di CHF 33'481.40 dal quale indennità per la

difesa dell’avv. __________, di € 31'955.81 quale indennità per la difesa dell’avv. __________

e CHF 3'496.-- per la procedura di risarcimento di 1 istanza (…)” (reclamo 12/13.7.2018, p. 7).

i. Delle

ulteriori allegazioni, così come delle osservazioni e della duplica del Procuratore

pubblico, si dirà, se necessario, in corso di motivazione.

Considerandi

1.1.1

Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può

essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro le decisioni e

gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero (per es. avverso il

decreto di abbandono secondo l’art. 319 CPP, atto impugnabile in applicazione

dell’art. 322 cpv. 2 CPP) e delle autorità penali delle contravvenzioni,

eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP oppure quando è

prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art.

385.

CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame, inoltrato il 12/13.7.2018 contro la

decisione 2.7.2018 del procuratore pubblico che respinge la richiesta di

indennizzo 27.12.2016, è tempestivo.

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE

1, quale imputato prosciolto, è pacificamente legittimato a reclamare ex

art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto

all’annullamento o alla modifica del giudizio.

1.3

Si

rileva innanzitutto che con l’istanza 27.12.2016 RE 1 sembrerebbe aver richiesto

(l’uso del condizionale è dovuto all’assenza agli atti di detto scritto)

l’indennizzo delle note d’onorario dell’avv. __________, dell’avv. __________ e

dell’avv. PR 1.

Il procuratore pubblico si è tuttavia

espresso, nella decisione 2.7.2018 qui impugnata, soltanto limitatamente alla

nota d’onorario dell’avvocato __________ negando ogni e qualsiasi risarcimento

in merito (decisione 2.7.2018, p. 1 s., inc. MP __________).

Nel presente reclamo RE 1 postula l’annullamento

della decisione impugnata e la sua riforma nel senso che gli sia riconosciuta “(…)

un’indennità di CHF 33'481.40 dal quale indennità per la difesa dell’avv. __________,

di € 31'955.81 quale indennità per la difesa dell’avv. __________

e CHF 3'496.-- per la procedura di risarcimento di 1 istanza (…)” (reclamo 12/13.7.2018, p. 7).

Tuttavia, in queste circostanze, il

difetto di decisione e di motivazione non consente a questa Corte [autorità di

reclamo (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) contro la decisione in tema di indennizzo (BSK StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 10)],

di esprimersi quale autorit di prima istanza in merito alle note d’onorario

dei due avvocati svizzeri.

Si rileva inoltre che la decisione

2.7.2018

è oggetto di una domanda di riconsiderazione presentata dal reclamante

direttamente al procuratore pubblico.

Oggetto pertanto del presente giudizio è

unicamente la decisione vertente sull’indennizzo dell’avvocato italiano.

2.

2.1.

In applicazione dell’art. 429 cpv. 1 CPP, se è

stato pienamente oppure parzialmente assolto o, ancora, se il procedimento penale

nei suoi confronti è stato abbandonato, l’imputato ha il diritto a:

a. un’indennità

per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti

procedurali;

b. un’indennità

per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al

procedimento penale;

c. una

riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi

personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

L’autorità

penale esamina d’ufficio le di lui pretese. Può invitare l’imputato a

quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).

2.2

L’art.

429.

CPP fonda una responsabilità

causale dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali

(decisioni TF 6B_814/2017 del 9.3.2018 consid. 1.1.1.;6B_478/2016

dell’8.6.2017 consid. 2.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; BSK StPO – S.

WEHRENBERG / F. FRANK, 2 ed., art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, 2 ed.,

art. 429 CPP n. 2; StPO PK - N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 429 CPP n. 6),

chiamato a rispondere della totalità del danno [spese di patrocinio (DTF 142 IV 45 consid. 2.1), danno economico (decisione TF 6B_814/2017

del 9.3.2018 consid. 1.1.1.) e torto morale (decisione TF 1087/2017 del

18.1.2018

consid. 1.2.)]

dell’imputato (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n.

8; StPO PK - N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 429 CPP n. 2 s.).

Il danno deve presentare un nesso causale, ai

sensi del diritto della responsabilità civile, con il procedimento (decisioni

TF 6B_740/2016 del 2.6.2017 consid. 3.1.;6B_118/2016 del 20.3.2017 consid. 3.;

DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit.,

art. 429 CPP n. 9) conclusosi con un decreto di abbandono o di parziale abbandono,

con un’assoluzione totale o parziale o, ancora, con un decreto di non luogo a

procedere [DTF 139 IV 241 consid. 1.] (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 3; StPO PK - N.

SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 429 CPP n. 1/4).

2.3

Le competenti autorità penali devono pronunciarsi

d’ufficio sulle pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale, come

esige esplicitamente l’art. 429 cpv. 2 CPP (decisioni TF 6B_19/2018 del

13.6.2018

consid. 1.6.1.;6B_1099/2017 dell’1.5.2018 consid. 1.3.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op.

cit., art. 429 CPP n. 10/31; ZK StPO – Y.

GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8). Questo significa che le autorità penali

– prima della loro decisione – devono perlomeno sentire l’imputato e invitarlo

a cifrare e a dimostrare le sue pretese (decisioni TF 6B_353/2018 del 30.5.2018

consid. 1.3.;6B_1099/2017 dell’1.5.2018 consid. 1.3.1.; DTF 142 IV 237 consid.

1.3.1

; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8).

2.4

L’art.

429.

cpv. 1 CPP prevede che l’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese,

un’indennità per il danno economico ed una riparazione del torto morale se è

assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato.

Di regola l'autorità penale deve

statuire sull'indennizzo dell'imputato nella decisione finale (art. 81 cpv. 4 lit. b CPP; art. 421 cpv. 1 CPP). La competenza per decidere spetta dunque

all’autorità penale che pronuncia la decisione finale (di proscioglimento), sia

esso il pubblico ministero, sia esso il tribunale di primo grado o il tribunale

d’appello (Commentario CPP – M. MINI,

art. 429 CPP n. 8). Se l’autorità

omette di farlo, l'imputato deve interporre ricorso per contestare la mancata

pronuncia di un indennizzo (DTF 144 IV 207).

Eccezionalmente la dottrina ammette nei

casi in cui vi è una crassa violazione del diritto di essere sentito,

esternatasi nell’inosservanza delle formalità ex art. 318 CPP, la possibilità di

procedere successivamente attraverso la procedura degli art. 363 ss. CPP (StPO PK ‒ N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit.,

art. 435 CPP n. 4; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 435 CPP

n. 6).

2.5

Giusta l’art. 15 AIMP, gli art. 429 e

431.

CPP si applicano per analogia nei procedimenti condotti in Svizzera

conformemente alla legge sull’assistenza internazionale in materia penale

(AIMP), o all’estero a domanda di un’autorità svizzera (cfr. BSK IRSG – T.

KESHELAVA / M. DANGUBIC, 1. ed., art. 15 AIMP n. 1 ss.). La AIMP disciplina

tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale,

segnatamente l’estradizione di persone penalmente perseguite o condannate

(parte seconda), l’assistenza per un procedimento penale all’estero (parte

terza), il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte

quarta) e l’ esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta) (art. 1

AIMP). L’art. 15 AIMP ha portata pratica soprattutto nell’ambito

dell’estradizione e dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia

penale (assistenza per un procedimento penale all’estero) (cfr. BSK IRSG – T.

KESHELAVA / M. DANGUBIC, op, cit., art. 15 AIMP n. 2).

L’Accordo tra la Svizzera e l’__________

che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

del 20.4.1959 e ne agevola l’applicazione del 10.9.1998, giusto il quale

l’allora procuratore pubblico aveva delegato il procedimento penale (inc. MP __________)

alla Procura di __________, non si esprime in merito.

2.6

La nota d’onorario dello studio legale __________

& Partners agli atti (AI 107, inc. ROG __________) per un ammontare totale

di EUR 32'116.50 si riferisce chiaramente al procedimento aperto nei confronti

di RE 1 presso il Tribunale di __________. L’avv. __________ difese infatti il

qui reclamante, come da lui stesso dichiarato, unicamente nel procedimento

penale delegato alla Procura della Repubblica di __________ (AI 109, inc. ROG. __________).

2.6.1

Di principio una simile pretesa può

essere fatta valere e può essere indennizzata con la decisione di merito, in

questo caso italiano. L’art. 429 CPP si applica infatti ai procedimenti

condotti dalle autorità penali svizzere in Svizzera.

2.6.2

In ambito internazionale potrebbe

entrare in linea di conto l’art. 15 AIMP: per poter applicare l’art. 429 ss.

CPP in base a questa norma, il procedimento deve essere “condotto in

Svizzera” o “all’estero a domanda di un’autorità svizzera” (BSK IRSG – T. KESHELAVA / M. DANGUBIC, op, cit., art.

15.

AIMP n. 2).

Giusta la dottrina, la frase “procedimenti

all’estero a domanda di un’autorità svizzera” ha una portata pratica solo

per le procedure d’estradizione e per la piccola assistenza (BSK IRSG – T. KESHELAVA / M. DANGUBIC, op, cit., art.

15.

AIMP n. 2).

Ciò non è manifestamente il caso nella

presente fattispecie, ove il procedimento in toto è stato assunto dallo Stato

estero e l’autorità penale ticinese l’ha concluso con una decisione di non

luogo a procedere.

La decisione

2.7.2018

del procuratore pubblico è quindi meritevole di tutela.

3.

Il gravame è respinto. Spese e tassa di

giustizia sono poste a carico di RE 1, soccombente. Per il resto l’incarto è

rinviato al Procuratore pubblico per i suoi incombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 429 ss. CPP, art. 15 AIMP ed ogni

altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.Il reclamo è respinto. Per il resto l’incarto è rinviato al Procuratore

pubblico per i suoi incombenti.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e

le spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a

carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera