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Decisione

60.2018.206

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 dicembre 2018Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I reclamanti adducono come la relazione bancaria fosse

già sequestrata prima dell’inizio del nuovo procedimento e prima dell’ipotetica

commissione dei reati perseguiti.

Evidenziano inoltre, che nessun importo ipoteticamente

connesso con i reati perseguiti nel nuovo procedimento penale sia pervenuto sul

conto posto sotto sequestro.

La RE 1 sarebbe totalmente estranea alle attività

della __________ e dello studio d’architettura __________. Gli averi

sequestrati non sarebbero passibili di confisca (difettando un legame con i

reati perseguiti) o di risarcimento equivalente. Neppure potrebbero essere

utilizzati per coprire le spese di procedura. Pure violato sarebbe il principio

della proporzionalità. Per questo i reclamanti chiedono di revocare il sequestro.

g.

PI 1, per il tramite del

proprio patrocinatore, ha postulato la reiezione dei gravami, senza addurre ulteriori

motivazioni.

h.

Con osservazioni 23.8.2018 al

gravame presentato dalla RE 1, il procuratore pubblico sostiene che la

decisione del 23.7.2018, qui impugnata, soddisferebbe le esigenze di motivazione,

assenti nella precedente decisione del 20.3.2018 del procuratore generale.

Il procuratore pubblico richiama il contenuto della

denuncia, le consistenti somme ricevute dall’arch. __________ per la promozione

immobiliare della __________, così come le dissimulazioni di parte dei prezzi

di cessione nelle vendite di almeno due unità di PPP.

Il procuratore pubblico ritiene che l’imputato sarebbe

azionista unico della RE 1, e potrebbe disporre economicamente degli importi

presenti sul conto sequestrato, come peraltro fatto nel precedente procedimento

penale.

A fondamento del sequestro il procuratore pubblico

richiama l’art. 71 CP (in particolare il cpv. 3 della disposizione), ossia l’eventualità

di un risarcimento equivalente, che consentirebbe di bloccare anche fondi di

una società terza, in ragione dell’identità economica sostanziale tra società e

imputato.

Il procuratore pubblico fa riferimento alle imposte

sottratte mediante le dissimulazioni dei prezzi di cessione delle unità di PPP,

a cui vanno aggiunte le possibili multe connesse. Il recupero e le multe

potrebbero raggiungere importi consistenti, ciò che renderebbe proporzionato

l’importo degli averi posti sotto sequestro. Sostiene infine che gli importi sequestrati

potranno anche garantire le spese procedurali, in ragione degli atteggiamenti

assunti in passato dall’imputato.

Nelle osservazioni 23.10.2018 presentate al gravame

dell’imputato, il procuratore pubblico eccepisce la carente legittimazione di

quest’ultimo, a impugnare la decisione che pone sotto sequestro degli averi di

una relazione bancaria intestata a una società. Solo il titolare degli averi sequestrati

sarebbe legittimato a reclamare, e non l’avente diritto economico. Per il

resto, le osservazioni ricalcano quelle presentate al reclamo della RE 1.

i. Nella propria replica, la RE 1 evidenzia che in

precedenza il procuratore generale non aveva ordinato il sequestro della relazione

bancaria, al momento dell’avvio del presente procedimento nel 2014. La

decisione impugnata del 23.7.2018 avrebbe permesso al procuratore pubblico di

correre ai ripari, ripristinando un sequestro che era caduto nel dimenticatoio.

Non sarebbe ammissibile perpetuare dopo sette anni un sequestro,

peraltro violando anche il principio della proporzionalità.

La situazione reddituale e patrimoniale dell’imputato

non richiederebbe l’adozione di un sequestro, per garantire eventuali risarcimenti

equivalenti, e nemmeno per garantire le spese della procedura. La reclamante

contesta il riferimento alle ipotesi di reato contenute nel testo della

denuncia, sostenendo che il denunciante si sarebbe nel frattempo disinteressato

della __________.

L’imputato, personalmente, non ha presentato osservazioni

di replica.

j. Nelle osservazioni di duplica alla RE 1, il procuratore

pubblico evidenzia la differenza tra il sequestro del 2011 e quello impugnato.

Sostiene come siano dati concreti indizi di reato a

carico dell’imputato, e richiama anche la precedente condanna dell’imputato per

frode fiscale.

Considerato come in passato l’imputato avrebbe disposto

di averi di società senza traccia contabile, il timore che possa sottrarsi al

pagamento delle spese e delle sanzioni sarebbe fondato.

Il procuratore pubblico richiama l’art. 71 CP, con riferimento

alle ipotesi di reato commesse con la dissimulazione parziale dei prezzi di

cessione delle unità di PPP. Ricorda come il precedente sequestro della relazione

bancaria del 2011, aveva mantenuto certamente una ragione d’essere fino al

27.11.2017, momento in cui si erano conclusi i rapporti dell’imputato con le

autorità fiscali. Quantifica infine in circa CHF 310'000.- l’importo del

possibile risarcimento equivalente.

k.

Con ulteriori osservazioni del

19.10.2018, la RE 1 contesta il calcolo dell’ammontare del possibile

risarcimento compensatorio operato dal procuratore pubblico, limitandolo al massimo

a CHF 120'000.-. Contesta poi l’applicazione della teoria della trasparenza al

caso concreto.

l. Con osservazioni del 23.10.2018, il procuratore

pubblico indica che l’importo stimato del possibile risarcimento equivalente terrebbe

conto anche delle conseguenze degli ipotizzati reati ai danni della __________,

se gli importi asseritamente pagati in nero non fossero stati riversati nella

società immobiliare alienante. Riespone poi la modalità di calcolo della cifra

indicata per il possibile risarcimento equivalente.

m. È utile osservare che, in data 17.8.2018, il

procuratore pubblico ha esteso il procedimento penale a carico dell’imputato ai

reati di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e di frode fiscale

ai sensi dell’art. 186 LIFD.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni

e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità

penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso

dal CPP o quando è prevista un'altra impugnativa.

Con

il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e

l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma

scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione.

In

particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende

impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova

auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Inoltrati

il 2/3.8.2018 alla Corte dei reclami penali (competente in Ticino ex art. 62

cpv. 2 LOG) contro la decisione di sequestro del 23.7.2018 (inc. MP __________),

i gravami sono tempestivi e proponibili.

Le

esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

1.3

RE

1, titolare della realzione

bancaria posta sotto sequestro, è certamente legittimata a impugnare la

decisione contestata.

1.4

L’arch.

__________ è imputato, ma non titolare della relazione bancaria posta sotto

sequestro: potrebbe esserne avente diritto economico, o meglio detentore di

controllo.

1.4.1

Giusta

l'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione, le

parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento oppure

alla modifica della stessa.

1.4.2

Pacifico

che l’arch. __________ sia parte ai sensi dell'art. 104 CPP, essendo imputato

nel procedimento penale inc. MP 2014.10521.

1.4.3

L'interesse

giuridicamente protetto implica che il ricorrente sia personalmente,

direttamente (DTF 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF

1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.) attualmente leso dalla decisione (StPO

PK ‒ N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente

un interesse virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

Qualora

si tratti del provvedimento di sequestro (oppure di perquisizione) di un conto

bancario, soltanto il suo titolare è legittimato a contestarlo; al contrario,

l'avente diritto economico di un conto – essendo toccato solo indirettamente

dalla decisione – non è legittimato a censurarlo (sentenze TF 1B_315/2014

dell'11.5.2015 consid. 1.1.;6B_128/2014 del 23.9.2014 consid. 1.1.;

6B_422/2013 del 6.5.2014 consid. 1.2.;1B_574/2012 del 5.12.2012 consid. 2.2.;

1B_94/2012 del 2.4.2012 consid. 2.1.; sentenza TPF BB.2012.71 del 20.12.2012 consid.

1.2

).

1.4.4

Da

quanto precede risulta che l’arch. __________ non è legittimato

a reclamare, avendo solo un interesse indiretto all'annullamento o alla

modifica della decisione impugnata.

1.5

Il

reclamo della RE 1 è ricevibile in ordine. Il reclamo dell’arch. __________ è

per contro irricevibile.

2.

2.1.

Giusta

l'art. 263 cpv. 1 CPP all'imputato e ai terzi possono essere sequestrati oggetti

e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi

di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene

pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure

confiscati (d).

Il

sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha perciò lo scopo di

acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e

quindi per le necessità dell'istruzione preliminare, per le decisioni del

magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva,

tra le altre cose, della produzione e valutazione delle prove (sequestro

probatorio secondo l'art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca,

restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro

confiscatorio giusta l'art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF 1B_198/2012 del

14.8.2012

consid. 2.].

Il

sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà ex

art. 26 Cost.) è legittimo, secondo l'art. 197 CPP, solo se si fonda su una

base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (sentenze

TF 1B_212/2014 del 14.10.2014 consid. 3.2.;1B_193/2014 del 2.9.2014 consid.

2.1

), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti

mediante misure meno severe (proporzionalità), se l'importanza del reato lo

giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l'oggetto che

così occorre salvaguardare per gli incombenti di istruttoria e, poi, di

giudizio (sentenza TF 1B_193/2014 del 2.9.2014 consid. 2.1.; BSK StPO II – F. BOMMER / P.

GOLDSCHMID, 2. ed., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).

La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori

patrimoniali sequestrati giusta l'art. 263 CPP è disciplinata dall'art. 267

CPP.

2.2

Se

il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone

il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi

diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3

ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 2. ed.,

art. 267 CPP n. 3]. Per quanto non dissequestrato, la restituzione agli

aventi diritto, l'utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti

nella decisione finale (art. 267 cpv. 3 CPP) [BSK StPO II – F. BOMMER / P.

GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op.

cit., art. 267 CPP n. 5].

2.3

Giusta

l'art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti dell'imputato

oppure nei confronti di terzi (in quest'ultimo caso alle condizioni secondo

l'art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di

un reato oppure erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un

reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di

ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1.).

La

confisca è assicurata con il sequestro giusta l'art. 263 CPP.

2.4

Gli

averi sequestrati giusta l'art. 71 cpv. 3 CP, per assicurare in favore dello

Stato un risarcimento compensativo, non devono necessariamente avere un nesso

con il reato perseguito: il provvedimento di cui all'art. 71 cpv. 3 CP si

differenzia dunque dal sequestro al fine di confisca (art. 263 cpv. 1 lit. d

CPP) e dal sequestro al fine di restituzione (art. 263 cpv. 1 lit. c CPP in relazione

agli art. 70 cpv. 1 e 73 cpv. 1 lit. b CP), per i quali deve sussistere un

nesso tra quanto sequestrato e il reato (sentenze TF 1B_208/2015 del 2.11.2015

consid. 4.3.;1B_343/2015 del 7.10.2015 consid. 4.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.;

sentenza TPF BB.2015.29 del 10.9.2015 consid. 5.1.). Il sequestro secondo

l'art. 71 cpv. 3 CP, diversamente dal sequestro allo scopo di confisca, non è

la premessa di una confisca: per le pretese risarcitorie è infatti prevista la

via esecutiva, con la precisazione che il sequestro non fonda alcuna pretesa

privilegiata in favore dello Stato nell'ambito dell’esecuzione forzata,

trattandosi di un credito di terza classe (sentenza TF 1B_194/2018 del

28.5

).

L’autorità

– in applicazione dell’art. 71 cpv. 3 prima frase CP – in vista dell’esecuzione

può sequestrare i valori patrimoniali dell’interessato (imputato oppure entro

certi limiti terzo) “(…), prodotto diretto o indiretto del reato, come pure

quelli di provenienza lecita fino a concorrenza dell’importo presumibile del provento

del reato. Spetta poi al giudice, sulla base dei risultati della procedura

d’assunzione delle prove, ordinare una confisca, oppure, oltre a questa misura,

mantenere il sequestro a copertura di un risarcimento compensativo pronunciato”

(FF 1993 III 223; decisioni TF 1B_194/2018 del 28.5.2018;1B_530/2017 del

1.5

; DTF 140 IV 133; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH

/ M. JEAN-RICHARD, 2. ed., art. 71 CP n. 3; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 3.

ed., art. 70/71 CP n. 69).

Il risarcimento compensativo, quale provvedimento

sostitutivo della confisca a’ sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP qualora i valori patrimoniali

provento di reato non sono più reperibili [“In ragione del suo carattere

sussidiario, il risarcimento compensativo può essere pronunciato soltanto se,

qualora i valori patrimoniali fossero stati disponibili, la confisca sarebbe

stata pronunciata. Può quindi essere pronunciato l’ordine di risarcimento

compensativo anche nei confronti di un terzo presso il quale sarebbero stati

confiscati i valori patrimoniali dai quali egli si è separato” (FF 1993 III

221.

s.)], presuppone che i valori siano pervenuti all’interessato dal

sequestro. L’esigenza di detto presupposto – esistenza di un indebito profitto

di carattere patrimoniale – è attestata dallo scopo del risarcimento, che

impedisce che colui che si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a

confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati [“il

crimine non paga” (decisione TF 6B_236/2015 del 30.4.2015 consid. 1.4.1.;

DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.)], circostanza che implica necessariamente che

essi gli siano pervenuti. L’ottenimento di un valore patrimoniale (che può

concretizzarsi parimenti nella diminuzione dei passivi) è dunque indispensabile

(decisione 1B_255/2018 del 6.8.2018; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op.

cit., art. 71 CP n. 1).

3.

3.1.

Nei limiti di approfondimento del giudizio di

pertinenza di questa Corte a questo stadio della procedura, nel presente caso dagli

atti istruttori si evidenziano sufficienti indizi di reato a fondamento del

sequestro, con riferimento a possibili pagamenti in nero, in occasione delle

cessioni delle due unità di PPP (verbale __________ del 15.3.2016 p. 5, AI 30;

verbale __________ p. 5, AI 33), benché la finalità di dette dazioni siano contestate

dall’imputato.

Questi

possibili pagamenti “in nero”, per importi di CHF 72'000.- e di Euro 80'000.-,

permettono di ipotizzare la frode fiscale (dell’art. 269 LT, e non dell’art.

186.

LIFD, trattandosi di una tassa cantonale), in concorso con la sottrazione

d’imposte.

Sempre

con riferimento a detti importi, l’assenza dell’evidenza del loro riversamento

nei conti della società alienante le unità di PPP, realizza sufficienti indizi

di un possibile conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e di un’appropriazione

indebita o amministrazione infedele.

3.2

In

concreto, pacificamente, non è data una connessione tra i reati ipotizzati e i

fondi posti sotto sequestro sul conto bancario.

Può

entrare in linea di conto pertanto solo il sequestro teso a garantire un

risarcimento equivalente.

Questo

in considerazione anche del fatto che l’imputato è con ogni probabilità azionista

della società titolare della relazione bancaria posta sotto sequestro, e quindi

detentore di controllo della stessa (anche in assenza di un formulario K, AI

114).

Il

potere di disposizione economico dell’imputato sui fondi della società titolare

del conto risulta anche dal precedente procedimento penale, sfociato nel DA __________,

nell’ambito del quale l’imputato si era detto disposto a mantenere bloccati

detti fondi presso l’allora __________, fino alla conclusione delle procedure

con il fisco, intervenuta verso la fine del 2017.

3.3

In

base al principio della proporzionalità, occorre verificare se i fondi posti

sotto sequestro (di circa CHF 277'046.02 al 17.8.2018, AI 114) siano in

rapporto adeguato e ragionevole con il possibile provento illecito dei reati

ipotizzati pervenuto all’imputato, parametro del possibile sequestro o del corrispondente

risarcimento equivalente, nonché con le possibili sanzioni pecuniarie.

Occore

considerare che le infrazioni fiscali non generano positivamente un provento di

reato (ossia un’entrata), ma consentono al suo autore un risparmio (ossia una

mancata uscita), egualmente considerato provento di reato, come anche

nell’ambito dei delitti fiscali qualificati perseguibili per riciclaggio ex

art. 305 bis cpv. 1 e 1 bis CP.

Per

l’aspetto fiscale, occorre tener conto non solo delle minori imposizioni

fiscali ottenute mediante prezzi di cessione in parte “in nero” (oggetto degli eventuali

recuperi d’imposta), ma anche delle possibili multe per la sottrazione, in base

all’art. 258 cpv. 2 LT, che possono arrivare fino a tre volte gli importi

sottratti, oltre alla sanzione per frode fiscale.

Per

gli aspetti societari, occorre tener conto dei possibili mancati riversamenti

sui conti della società alienante delle parti fiscalmente non dichiarate dei

prezzi di alienazione delle unità di PPP: gli importi considerati sono CHF

72'000.- ed Euro 80'000.-, ossia circa CHF 160'000.-.

Addizionando

tutte queste posizioni, l’importo posto sotto sequestro non appare, a questo

stadio della procedura, sproporzionato.

4.

In conclusione, allo stadio attuale del procedimento

la decisione 23.7.2018 di sequestro merita tutela.

Il gravame della RE 1 è perciò respinto.

S’invita il procuratore pubblico a

procedere celermente in questo procedimento, che in precedenza ha subito dei rallentamenti,

prima del cambio di conduzione del medesimo.

Tassa di giustizia e spese sono poste a

carico dell’insorgente soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 263, 379 ss. e 393 ss. CPP, 70 s.

CP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.

Il reclamo dell’arch. __________, __________

è irricevibile.

2.

Il reclamo della RE 1, __________,

è respinto.

3.

La tassa di giustizia di CHF 450.-

e le spese di CHF 50.-, per complessivi CHF 500.- (cinquecento) sono poste a

carico, in solido, della RE 1__________ e dell’arch. __________, __________.

4. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF).

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera