60.2018.206
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27 dicembre 2018Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2018.206
60.2018.207
Lugano
27 dicembre 2018/ets
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena
Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente
per statuire sui reclami 2/3.8.2018 presentati da
RE
1
patr.
da: avv. PR 1, e da
Arch. __________, __________
patr.
da: avv. PR 1,
contro
l’ordine di perquisizione e sequestro del 23.7.2018
emanato dal procuratore pubblico Claudio Luraschi nel procedimento penale
inc. MP __________;
richiamate le osservazioni 16.8.2018 di PI 1, mediante
le quali chiede di respingere entrambi i reclami;
richiamate le osservazioni 23.8.2018 del procuratore
pubblico Claudio Luraschi nella procedura 60.2018.206, mediante le quali chiede
di respingere il gravame;
richiamate le osservazioni 23.8.2018 del procuratore
pubblico Claudio Luraschi nella procedura 60.2018.207, mediante le quali chiede
di dichiarare irricevibile il gravame, subordinatamente di respingerlo;
richiamato lo scritto di replica 7.9.2018 della RE 1, mediante
il quale chiede di annullare l’ordine di perquisizione e sequestro;
richiamato lo scritto di duplica 20.9.2018 del
procuratore pubblico Claudio Luraschi nell’incarto 60.2018.206, mediante il
quale conferma la richiesta di reiezione del gravame;
richiamato il successivo scritto 19.10.2018 di RE 1 e
il successivo scritto 23.10.2018 del procuratore pubblico Claudio Luraschi;
letti
ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto
a.
Nell’ambito di un procedimento
penale (inc. MP __________), in data 3.11.2011 (o 28.12.2011) era stato disposto
il sequestro della relazione bancaria __________ (ora __________ presso l’__________)
presso l’allora __________) intestata allora alla __________, che a seguito di
modifica della ragione sociale è divenuta RE 1.
Quel procedimento penale, a carico dell’arch. __________
per reati fiscali, si era poi concluso con un decreto d’accusa di data 12.12.2011,
cresciuto in giudicato nel gennaio 2012 (DA __________).
b.
In data 6.11.2014, è stata
presentata al Ministero pubblico una denuncia a carico dell’arch. __________ per
la società __________: le ipotesi di reato si riferiscono a una promozione immobiliare
nel comune di __________ (Residenza __________) e a dei non meglio chiariti movimenti
finanziari in seno a detta società.
Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale
(inc. MP __________) ed ha promosso l’accusa a carico del denunciato per appropriazione
indebita, truffa e amministrazione infedele (AI 2). La polizia giudiziaria ha
sentito il denunciante (AI 12) e tre acquirenti di unità di PPP della
promozione immobiliare surriferita (AI 30, 33 e 34).
Il procuratore generale ha emanato un ordine di perquisizione
e sequestro in data 21.4.2016 al __________, contro il quale è stato presentato
un reclamo, poi ritirato (AI 50, 55).
L’imputato è stato sentito in polizia due volte, in
data 27.5.2015 (allegato all’AI 19) e in data 17.5.2016 (AI 62).
c.
In data 7.3.2018, la banca __________
ha interpellato il procuratore generale, a sapere se il blocco della relazione __________,
disposto nell’ambito del procedimento MP __________, avesse ancora ragione
d’essere (AI 79).
Con risposta 20.3.2018, il procuratore generale ha
comunicato alla banca che il sequestro della relazione __________ è stato esteso
al procedimento inc. MP __________ (AI 80).
d.
Con scritto 28.5.2018 (AI 89) lo
studio legale patrocinatore della RE 1 __________) ha contestato l’estensione
del sequestro della relazione presso l’__________ al procedimento penale MP __________,
sostenendo che la misura coercitiva non aveva più ragione d’essere.
e. Con ordine di perquisizione e sequestro del 23.7.2018,
il procuratore pubblico subentrato nella conduzione del procedimento ha ordinato
il sequestro della relazione bancaria n. __________ (recte: __________) presso
l’__________ intestata a RE 1 (AI 92).
Il procuratore pubblico ha motivato il
provvedimento coercitivo con riferimento ad asseriti pagamenti in nero (per CHF
72'000.- e Euro 80’0000.-) nella cessione di due unità di PPP della surriferita
promozione immobiliare, nonché genericamente per possibili distrazioni a danno
della __________ ad opera dell’imputato.
Ha poi indicato che la società intestataria
della relazione bancaria sarebbe controllata dall’imputato, ciò che giustificherebbe
un nuovo sequestro della stessa, ritenuto che quello disposto nel 2011 non aveva
più ragione d’essere.
f. Contro detto sequestro sono insorti sia la RE 1, sia
l’arch. __________, con due gravami distinti, ma dai contenuti simili.
Dopo aver ripercorso i fatti e gli atti procedurali, i
reclamanti contestano il fondamento dell’ordine di sequestro del 23.7.2018.
Fatti
I reclamanti adducono come la relazione bancaria fosse
già sequestrata prima dell’inizio del nuovo procedimento e prima dell’ipotetica
commissione dei reati perseguiti.
Evidenziano inoltre, che nessun importo ipoteticamente
connesso con i reati perseguiti nel nuovo procedimento penale sia pervenuto sul
conto posto sotto sequestro.
La RE 1 sarebbe totalmente estranea alle attività
della __________ e dello studio d’architettura __________. Gli averi
sequestrati non sarebbero passibili di confisca (difettando un legame con i
reati perseguiti) o di risarcimento equivalente. Neppure potrebbero essere
utilizzati per coprire le spese di procedura. Pure violato sarebbe il principio
della proporzionalità. Per questo i reclamanti chiedono di revocare il sequestro.
g.
PI 1, per il tramite del
proprio patrocinatore, ha postulato la reiezione dei gravami, senza addurre ulteriori
motivazioni.
h.
Con osservazioni 23.8.2018 al
gravame presentato dalla RE 1, il procuratore pubblico sostiene che la
decisione del 23.7.2018, qui impugnata, soddisferebbe le esigenze di motivazione,
assenti nella precedente decisione del 20.3.2018 del procuratore generale.
Il procuratore pubblico richiama il contenuto della
denuncia, le consistenti somme ricevute dall’arch. __________ per la promozione
immobiliare della __________, così come le dissimulazioni di parte dei prezzi
di cessione nelle vendite di almeno due unità di PPP.
Il procuratore pubblico ritiene che l’imputato sarebbe
azionista unico della RE 1, e potrebbe disporre economicamente degli importi
presenti sul conto sequestrato, come peraltro fatto nel precedente procedimento
penale.
A fondamento del sequestro il procuratore pubblico
richiama l’art. 71 CP (in particolare il cpv. 3 della disposizione), ossia l’eventualità
di un risarcimento equivalente, che consentirebbe di bloccare anche fondi di
una società terza, in ragione dell’identità economica sostanziale tra società e
imputato.
Il procuratore pubblico fa riferimento alle imposte
sottratte mediante le dissimulazioni dei prezzi di cessione delle unità di PPP,
a cui vanno aggiunte le possibili multe connesse. Il recupero e le multe
potrebbero raggiungere importi consistenti, ciò che renderebbe proporzionato
l’importo degli averi posti sotto sequestro. Sostiene infine che gli importi sequestrati
potranno anche garantire le spese procedurali, in ragione degli atteggiamenti
assunti in passato dall’imputato.
Nelle osservazioni 23.10.2018 presentate al gravame
dell’imputato, il procuratore pubblico eccepisce la carente legittimazione di
quest’ultimo, a impugnare la decisione che pone sotto sequestro degli averi di
una relazione bancaria intestata a una società. Solo il titolare degli averi sequestrati
sarebbe legittimato a reclamare, e non l’avente diritto economico. Per il
resto, le osservazioni ricalcano quelle presentate al reclamo della RE 1.
i. Nella propria replica, la RE 1 evidenzia che in
precedenza il procuratore generale non aveva ordinato il sequestro della relazione
bancaria, al momento dell’avvio del presente procedimento nel 2014. La
decisione impugnata del 23.7.2018 avrebbe permesso al procuratore pubblico di
correre ai ripari, ripristinando un sequestro che era caduto nel dimenticatoio.
Non sarebbe ammissibile perpetuare dopo sette anni un sequestro,
peraltro violando anche il principio della proporzionalità.
La situazione reddituale e patrimoniale dell’imputato
non richiederebbe l’adozione di un sequestro, per garantire eventuali risarcimenti
equivalenti, e nemmeno per garantire le spese della procedura. La reclamante
contesta il riferimento alle ipotesi di reato contenute nel testo della
denuncia, sostenendo che il denunciante si sarebbe nel frattempo disinteressato
della __________.
L’imputato, personalmente, non ha presentato osservazioni
di replica.
j. Nelle osservazioni di duplica alla RE 1, il procuratore
pubblico evidenzia la differenza tra il sequestro del 2011 e quello impugnato.
Sostiene come siano dati concreti indizi di reato a
carico dell’imputato, e richiama anche la precedente condanna dell’imputato per
frode fiscale.
Considerato come in passato l’imputato avrebbe disposto
di averi di società senza traccia contabile, il timore che possa sottrarsi al
pagamento delle spese e delle sanzioni sarebbe fondato.
Il procuratore pubblico richiama l’art. 71 CP, con riferimento
alle ipotesi di reato commesse con la dissimulazione parziale dei prezzi di
cessione delle unità di PPP. Ricorda come il precedente sequestro della relazione
bancaria del 2011, aveva mantenuto certamente una ragione d’essere fino al
27.11.2017, momento in cui si erano conclusi i rapporti dell’imputato con le
autorità fiscali. Quantifica infine in circa CHF 310'000.- l’importo del
possibile risarcimento equivalente.
k.
Con ulteriori osservazioni del
19.10.2018, la RE 1 contesta il calcolo dell’ammontare del possibile
risarcimento compensatorio operato dal procuratore pubblico, limitandolo al massimo
a CHF 120'000.-. Contesta poi l’applicazione della teoria della trasparenza al
caso concreto.
l. Con osservazioni del 23.10.2018, il procuratore
pubblico indica che l’importo stimato del possibile risarcimento equivalente terrebbe
conto anche delle conseguenze degli ipotizzati reati ai danni della __________,
se gli importi asseritamente pagati in nero non fossero stati riversati nella
società immobiliare alienante. Riespone poi la modalità di calcolo della cifra
indicata per il possibile risarcimento equivalente.
m. È utile osservare che, in data 17.8.2018, il
procuratore pubblico ha esteso il procedimento penale a carico dell’imputato ai
reati di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e di frode fiscale
ai sensi dell’art. 186 LIFD.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni
e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità
penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso
dal CPP o quando è prevista un'altra impugnativa.
Con
il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e
l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma
scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione.
In
particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende
impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova
auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Inoltrati
il 2/3.8.2018 alla Corte dei reclami penali (competente in Ticino ex art. 62
cpv. 2 LOG) contro la decisione di sequestro del 23.7.2018 (inc. MP __________),
i gravami sono tempestivi e proponibili.
Le
esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
1.3
RE
1, titolare della realzione
bancaria posta sotto sequestro, è certamente legittimata a impugnare la
decisione contestata.
1.4
L’arch.
__________ è imputato, ma non titolare della relazione bancaria posta sotto
sequestro: potrebbe esserne avente diritto economico, o meglio detentore di
controllo.
1.4.1
Giusta
l'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione, le
parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento oppure
alla modifica della stessa.
1.4.2
Pacifico
che l’arch. __________ sia parte ai sensi dell'art. 104 CPP, essendo imputato
nel procedimento penale inc. MP 2014.10521.
1.4.3
L'interesse
giuridicamente protetto implica che il ricorrente sia personalmente,
direttamente (DTF 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF
1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.) attualmente leso dalla decisione (StPO
PK ‒ N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente
un interesse virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).
Qualora
si tratti del provvedimento di sequestro (oppure di perquisizione) di un conto
bancario, soltanto il suo titolare è legittimato a contestarlo; al contrario,
l'avente diritto economico di un conto – essendo toccato solo indirettamente
dalla decisione – non è legittimato a censurarlo (sentenze TF 1B_315/2014
dell'11.5.2015 consid. 1.1.;6B_128/2014 del 23.9.2014 consid. 1.1.;
6B_422/2013 del 6.5.2014 consid. 1.2.;1B_574/2012 del 5.12.2012 consid. 2.2.;
1B_94/2012 del 2.4.2012 consid. 2.1.; sentenza TPF BB.2012.71 del 20.12.2012 consid.
1.2
).
1.4.4
Da
quanto precede risulta che l’arch. __________ non è legittimato
a reclamare, avendo solo un interesse indiretto all'annullamento o alla
modifica della decisione impugnata.
1.5
Il
reclamo della RE 1 è ricevibile in ordine. Il reclamo dell’arch. __________ è
per contro irricevibile.
2.
2.1.
Giusta
l'art. 263 cpv. 1 CPP all'imputato e ai terzi possono essere sequestrati oggetti
e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi
di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene
pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure
confiscati (d).
Il
sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha perciò lo scopo di
acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e
quindi per le necessità dell'istruzione preliminare, per le decisioni del
magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva,
tra le altre cose, della produzione e valutazione delle prove (sequestro
probatorio secondo l'art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca,
restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro
confiscatorio giusta l'art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF 1B_198/2012 del
14.8.2012
consid. 2.].
Il
sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà ex
art. 26 Cost.) è legittimo, secondo l'art. 197 CPP, solo se si fonda su una
base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (sentenze
TF 1B_212/2014 del 14.10.2014 consid. 3.2.;1B_193/2014 del 2.9.2014 consid.
2.1
), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti
mediante misure meno severe (proporzionalità), se l'importanza del reato lo
giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l'oggetto che
così occorre salvaguardare per gli incombenti di istruttoria e, poi, di
giudizio (sentenza TF 1B_193/2014 del 2.9.2014 consid. 2.1.; BSK StPO II – F. BOMMER / P.
GOLDSCHMID, 2. ed., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).
La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori
patrimoniali sequestrati giusta l'art. 263 CPP è disciplinata dall'art. 267
CPP.
2.2
Se
il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone
il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi
diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3
ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 2. ed.,
art. 267 CPP n. 3]. Per quanto non dissequestrato, la restituzione agli
aventi diritto, l'utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti
nella decisione finale (art. 267 cpv. 3 CPP) [BSK StPO II – F. BOMMER / P.
GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op.
cit., art. 267 CPP n. 5].
2.3
Giusta
l'art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti dell'imputato
oppure nei confronti di terzi (in quest'ultimo caso alle condizioni secondo
l'art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di
un reato oppure erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un
reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di
ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1.).
La
confisca è assicurata con il sequestro giusta l'art. 263 CPP.
2.4
Gli
averi sequestrati giusta l'art. 71 cpv. 3 CP, per assicurare in favore dello
Stato un risarcimento compensativo, non devono necessariamente avere un nesso
con il reato perseguito: il provvedimento di cui all'art. 71 cpv. 3 CP si
differenzia dunque dal sequestro al fine di confisca (art. 263 cpv. 1 lit. d
CPP) e dal sequestro al fine di restituzione (art. 263 cpv. 1 lit. c CPP in relazione
agli art. 70 cpv. 1 e 73 cpv. 1 lit. b CP), per i quali deve sussistere un
nesso tra quanto sequestrato e il reato (sentenze TF 1B_208/2015 del 2.11.2015
consid. 4.3.;1B_343/2015 del 7.10.2015 consid. 4.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.;
sentenza TPF BB.2015.29 del 10.9.2015 consid. 5.1.). Il sequestro secondo
l'art. 71 cpv. 3 CP, diversamente dal sequestro allo scopo di confisca, non è
la premessa di una confisca: per le pretese risarcitorie è infatti prevista la
via esecutiva, con la precisazione che il sequestro non fonda alcuna pretesa
privilegiata in favore dello Stato nell'ambito dell’esecuzione forzata,
trattandosi di un credito di terza classe (sentenza TF 1B_194/2018 del
28.5
).
L’autorità
– in applicazione dell’art. 71 cpv. 3 prima frase CP – in vista dell’esecuzione
può sequestrare i valori patrimoniali dell’interessato (imputato oppure entro
certi limiti terzo) “(…), prodotto diretto o indiretto del reato, come pure
quelli di provenienza lecita fino a concorrenza dell’importo presumibile del provento
del reato. Spetta poi al giudice, sulla base dei risultati della procedura
d’assunzione delle prove, ordinare una confisca, oppure, oltre a questa misura,
mantenere il sequestro a copertura di un risarcimento compensativo pronunciato”
(FF 1993 III 223; decisioni TF 1B_194/2018 del 28.5.2018;1B_530/2017 del
1.5
; DTF 140 IV 133; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH
/ M. JEAN-RICHARD, 2. ed., art. 71 CP n. 3; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 3.
ed., art. 70/71 CP n. 69).
Il risarcimento compensativo, quale provvedimento
sostitutivo della confisca a’ sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP qualora i valori patrimoniali
provento di reato non sono più reperibili [“In ragione del suo carattere
sussidiario, il risarcimento compensativo può essere pronunciato soltanto se,
qualora i valori patrimoniali fossero stati disponibili, la confisca sarebbe
stata pronunciata. Può quindi essere pronunciato l’ordine di risarcimento
compensativo anche nei confronti di un terzo presso il quale sarebbero stati
confiscati i valori patrimoniali dai quali egli si è separato” (FF 1993 III
221.
s.)], presuppone che i valori siano pervenuti all’interessato dal
sequestro. L’esigenza di detto presupposto – esistenza di un indebito profitto
di carattere patrimoniale – è attestata dallo scopo del risarcimento, che
impedisce che colui che si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a
confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati [“il
crimine non paga” (decisione TF 6B_236/2015 del 30.4.2015 consid. 1.4.1.;
DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.)], circostanza che implica necessariamente che
essi gli siano pervenuti. L’ottenimento di un valore patrimoniale (che può
concretizzarsi parimenti nella diminuzione dei passivi) è dunque indispensabile
(decisione 1B_255/2018 del 6.8.2018; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op.
cit., art. 71 CP n. 1).
3.
3.1.
Nei limiti di approfondimento del giudizio di
pertinenza di questa Corte a questo stadio della procedura, nel presente caso dagli
atti istruttori si evidenziano sufficienti indizi di reato a fondamento del
sequestro, con riferimento a possibili pagamenti in nero, in occasione delle
cessioni delle due unità di PPP (verbale __________ del 15.3.2016 p. 5, AI 30;
verbale __________ p. 5, AI 33), benché la finalità di dette dazioni siano contestate
dall’imputato.
Questi
possibili pagamenti “in nero”, per importi di CHF 72'000.- e di Euro 80'000.-,
permettono di ipotizzare la frode fiscale (dell’art. 269 LT, e non dell’art.
186.
LIFD, trattandosi di una tassa cantonale), in concorso con la sottrazione
d’imposte.
Sempre
con riferimento a detti importi, l’assenza dell’evidenza del loro riversamento
nei conti della società alienante le unità di PPP, realizza sufficienti indizi
di un possibile conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e di un’appropriazione
indebita o amministrazione infedele.
3.2
In
concreto, pacificamente, non è data una connessione tra i reati ipotizzati e i
fondi posti sotto sequestro sul conto bancario.
Può
entrare in linea di conto pertanto solo il sequestro teso a garantire un
risarcimento equivalente.
Questo
in considerazione anche del fatto che l’imputato è con ogni probabilità azionista
della società titolare della relazione bancaria posta sotto sequestro, e quindi
detentore di controllo della stessa (anche in assenza di un formulario K, AI
114).
Il
potere di disposizione economico dell’imputato sui fondi della società titolare
del conto risulta anche dal precedente procedimento penale, sfociato nel DA __________,
nell’ambito del quale l’imputato si era detto disposto a mantenere bloccati
detti fondi presso l’allora __________, fino alla conclusione delle procedure
con il fisco, intervenuta verso la fine del 2017.
3.3
In
base al principio della proporzionalità, occorre verificare se i fondi posti
sotto sequestro (di circa CHF 277'046.02 al 17.8.2018, AI 114) siano in
rapporto adeguato e ragionevole con il possibile provento illecito dei reati
ipotizzati pervenuto all’imputato, parametro del possibile sequestro o del corrispondente
risarcimento equivalente, nonché con le possibili sanzioni pecuniarie.
Occore
considerare che le infrazioni fiscali non generano positivamente un provento di
reato (ossia un’entrata), ma consentono al suo autore un risparmio (ossia una
mancata uscita), egualmente considerato provento di reato, come anche
nell’ambito dei delitti fiscali qualificati perseguibili per riciclaggio ex
art. 305 bis cpv. 1 e 1 bis CP.
Per
l’aspetto fiscale, occorre tener conto non solo delle minori imposizioni
fiscali ottenute mediante prezzi di cessione in parte “in nero” (oggetto degli eventuali
recuperi d’imposta), ma anche delle possibili multe per la sottrazione, in base
all’art. 258 cpv. 2 LT, che possono arrivare fino a tre volte gli importi
sottratti, oltre alla sanzione per frode fiscale.
Per
gli aspetti societari, occorre tener conto dei possibili mancati riversamenti
sui conti della società alienante delle parti fiscalmente non dichiarate dei
prezzi di alienazione delle unità di PPP: gli importi considerati sono CHF
72'000.- ed Euro 80'000.-, ossia circa CHF 160'000.-.
Addizionando
tutte queste posizioni, l’importo posto sotto sequestro non appare, a questo
stadio della procedura, sproporzionato.
4.
In conclusione, allo stadio attuale del procedimento
la decisione 23.7.2018 di sequestro merita tutela.
Il gravame della RE 1 è perciò respinto.
S’invita il procuratore pubblico a
procedere celermente in questo procedimento, che in precedenza ha subito dei rallentamenti,
prima del cambio di conduzione del medesimo.
Tassa di giustizia e spese sono poste a
carico dell’insorgente soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 263, 379 ss. e 393 ss. CPP, 70 s.
CP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.
Il reclamo dell’arch. __________, __________
è irricevibile.
2.
Il reclamo della RE 1, __________,
è respinto.
3.
La tassa di giustizia di CHF 450.-
e le spese di CHF 50.-, per complessivi CHF 500.- (cinquecento) sono poste a
carico, in solido, della RE 1__________ e dell’arch. __________, __________.
4. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF).
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera