60.2018.209
Reclamo per denegata e ritardata giustizia
22 ottobre 2018Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2018.209
Lugano
22 ottobre 2018/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Giorgia
Peverelli, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 7/8.8.2018 presentato da
RE
1
patr.
da: PR 1
per
denegata e ritardata giustizia in relazione al procedimento
penale inc. MP __________;
richiamate le osservazioni 24/27.8.2018 del
procuratore pubblico Anna Fumagalli, mediante le quali si rimette al prudente
giudizio di questa Corte;
letti
ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto
a.
In data 30.5.2017, RE 1ha
presentato una denuncia penale contro PI 1, ipotizzando a suo carico i reati di
truffa, appropriazione indebita e amministrazione infedele.
La ditta denunciante e il denunciato avevano concluso
un accordo in data 14.12.2015 di cessione di ramo d’azienda (riferito a un
certo numero di clienti e società, come pure a tre dipendenti), un accordo di
collaborazione (tra denunciato e la denunciante) e un accordo integrativo.
Il denunciato aveva cominciato a lavorare presso la
denunciante in gennaio 2016. Nel tempo sarebbero emerse delle circostanze
anomale nell’attività del denunciato e nelle società oggetto dell’accordo di cessione
di ramo aziendale. Il rapporto tra le parti sarebbe progressivamente
peggiorato. In gennaio 2017 PI 1 sarebbe peraltro stato sentito in un
procedimento per riciclaggio, e la ditta reclamante ha subito per questo motivo
delle perquisizioni e dei sequestri ordinate nei confronti di PI 1.
Il 26.1.2017 veniva in un primo tempo disdetto il
rapporto di lavoro del denunciato per fine marzo 2017, con esonero immediato
dell’obbligo di lavoro. La disdetta del contratto di lavoro è poi stata ridata
con effetto immediato.
Nella propria denuncia la denunciante ipotizza il
reato di truffa in relazione alla clientela e alle società che sarebbero state
cedute. Ipotizza inoltre il reato di appropriazione indebita per la vendita a
terzi di società oggetto del contratto di cessione di ramo d’azienda, per l’incameramento
abusivo di somme di denaro, per un uso disinvolto della carta di credito aziendale
e per un veicolo messo a disposizione del denunciato. Con la denuncia, RE 1 si
è costituita accusatrice privata.
b.
Aperto il procedimento (inc. __________),
in data 1.6.2017 l’allora procuratore pubblico incaricato dell’inchiesta ha
subito spiccato una citazione per un rappresentante della denunciante, sentito
pochi giorni dopo (AI 3).
Un mese e mezzo dopo, un nuovo procuratore pubblico ha
comunicato al patrocinatore della reclamante di aver assunto la direzione del
procedimento, e che l’incarto si trovava in istruzione presso la polizia (AI
8).
Un sollecito del patrocinatore della reclamante (del
17.10.2018, AI 9) è stato riscontrato in data 19.10.2018 (AI 10): il procuratore
pubblico ha informato che il sollecito era stato trasmesso alla polizia
giudiziaria, comunicando al patrocinatore dell’accusatrice privata il nome
dell’ispettore incaricato dell’incarto (AI 10).
Un ulteriore scritto del rappresentante della
denunciante del 16.1.2018 (AI 11) è stato trasmesso in polizia giudiziaria dal
procuratore pubblico, dandone notizia all’accusatrice privata (AI 12). Pochi
giorni dopo, in data 18.1.2018, il procuratore pubblico ha completato il mandato
alla polizia in fase d’istruzione (AI 13), per verificare un prelievo e sentire
un teste.
Un ulteriore sollecito del rappresentante della
denunciante (del 12.3.2018, AI 14) è stato riscontrato in data 22.3.2018 dal
procuratore pubblico, ribadendo che l’istruzione si trovava presso la polizia
giudiziaria (AI 15).
Dopo un altro scritto del patrocinatore della
reclamante del 23.3.2018 (AI 16), in data 23.4.2018 il procuratore pubblico ha
conferito 6 mandati alla polizia giudiziaria, per sentire altrettanti testi (AI
17-22).
In data 17.5.2018, RE 1 ha presentato una nuova querela
per concorrenza sleale a carico di PI 1 (AI 23).
In data 28.5.2018, il procuratore pubblico ha esteso
l’istruzione al delitto contro la concorrenza sleale (art. 4 e 23 LCSl, AI 25).
In medesima data il procuratore pubblico ha conferito
mandato alla polizia giudiziaria di sentire dei testi e una persona informata
sui fatti, in relazione alla querela del 17.5.2018 (AI 26).
A seguito di uno scritto del patrocinatore della
reclamante del 23.7.2018 (AI 27), nel quale si lamentava di non aver ancora ricevuto
copie di eventuali citazioni per gli interrogatori richiesti alla polizia
giudiziaria, il procuratore pubblico ha risposto in data 23.7.2018 di aver
nuovamente sollecitato la polizia giudiziaria (AI 28).
c.
Con il proprio gravame, la
ricorrente si duole di una denegata e ritardata giustizia. Nell’allegato
ricorsuale ripercorre i fatti all’origine della denuncia prima, della querela
poi: ripropone inoltre i vari solleciti inviati al Ministero pubblico.
Nel proprio gravame la reclamante sostiene che nel
caso presente la denegata giustizia e la violazione del principio di celerità
sarebbero “pieni e plateali”, anche perché il Ministero pubblico non può
giustificarsi adducendo che l’incarto è passato alla polizia giudiziaria:
spetta infatti la Ministero pubblico dirigere il procedimento. In conclusione la
reclamante si riserva, in caso di ulteriore protratta inattività, di segnalare
il caso anche al Consiglio della magistratura.
d. Con le proprie osservazioni del 24.8.2018, il
procuratore pubblico propone la cronistoria dell’incarto, ribadendo come alla
polizia giudiziaria sia stato dato tempestivo incarico.
Non vi sarebbe una totale inattività, e
ciò malgrado un avvio lento dell’inchiesta. Non ci sarebbe stato un “rilevante
vuoto temporale” nella conduzione della fase dell’istruzione. Il
procuratore pubblico ricorda anche che il principio della celerità si “attiva”
dal momento in cui l’imputato è informato dei sospetti nei suoi confronti: nel
caso concreto, l’imputato non è ancora a conoscenza dei sospetti su di lui e
dell’apertura del procedimento a suo carico.
e. La reclamante ha rinunciato a replicare alle
osservazioni del procuratore pubblico, benché detta facoltà le sia stata
concessa.
f. Con una nota all’incarto del 23.8.2018 il procuratore
pubblico indica che la polizia giudiziaria avrebbe fissato gli interrogatori
dei primi due testi, per il 27/28.8.2018 prima, per il 5.9.2018 poi.
1. 1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può
essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli
atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del
pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni,
eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è
prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
Fatti
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art.
385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il
gravame, presentato in data 7/8.8.2018, censura denegata giustizia del
procuratore pubblico. Esso non soggiace ad alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP):
l’impugnativa è tempestiva e proponibile (BSK
StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 15a).
RE
1, accusatrice privata nel procedimento, è legittimata a reclamare giusta
l’art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto
all’avanzamento e alla conclusione del procedimento dipendente da sua denuncia del
30.5.2017 e da sua querela del 17.5.2018.
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa,
in queste circostanze, è ricevibile in ordine.
2. 2.1.
Commette diniego di giustizia e viola l’art. 29 cpv. 1
Cost. l’autorità che, chiamata a evadere le procedure di sua competenza in un
tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa concreta, non
si pronuncia su un tema sottopostole nella forma, nella motivazione e nei
termini corretti (decisioni TF 1B_314/2018 del 12.7.2018 consid. 2.1.;
6B_1444/2017 del 25.6.2018 consid. 2.2.;6B_695/2017 del 26.4.2018 consid.
2.1.;6B_448/2017 del 22.2.2018 consid. 2.2.;6B_802/2017 del 24.1.2018 consid.
1.1.;6B_688/2014 del 22.12.2017 consid. 6.2.1.;6B_667/2017 del 15.12.2017
consid. 2.1.;6B_189/2017 del 7.12.2017 consid. 5.3.1.;1B_458/2017 del
28.11.2017 consid. 2.1.; decisione TPF BB.2017.198 del 14.2.2018 consid. 3.1.
s.).
2.2.
Il
principio di celerità – sancito dagli art. 29 cpv. 1 Cost., 10 cpv. 3 Cost. TI,
6 n. 1 CEDU, 14 cifra 3 lit. c Patto ONU II e 5 cpv. 1 CPP e, per quanto
concerne la carcerazione preventiva (M. MINI, Il principio della celerità in
materia penale, in Diritto senza devianza, p. 555 ss.), dagli art. 31 cpv. 3
Cost., 5 cifra 3 CEDU e 5 cpv. 2 CPPm, impone alle autorità di procedere con la
dovuta speditezza non appena l’imputato è informato dei sospetti su di lui,
allo scopo di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una simile
procedura suscita (decisioni TF 6B_1304/2017 del 25.6.2018 consid. 1.3.;
6B_1101/2017 del 30.5.2018 consid. 1.2.; decisione TPF BB.2017.173 del
30.5.2018 consid. 2.1.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 1).
L’art.
5 CPP concretizza il principio di celerità per il diritto penale.
Secondo
l’art. 5 cpv. 1 CPP le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti
penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati. In applicazione
dell’art. 5 cpv. 2 CPP, se l’imputato è in stato di carcerazione, il
procedimento a suo carico ha priorità.
Questi
principi devono essere ossequiati dalle autorità di perseguimento penale (art.
12 / 15 ss. CPP) e dalle autorità giudicanti (art. 13 / 18 ss. CPP) [decisioni
TF 6B_499/2017 del 6.11.2017 consid. 1.2.1.;6B_647/2017 del 10.8.2017 consid.
3.2.; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 5 CPP n. 1]
dal momento in cui l’imputato viene a conoscenza del procedimento promosso a
suo carico (decisione TF 6B_1304/2017 del 25.6.2018 consid. 1.3.) fino al
momento in cui cresce in giudicato la sentenza di ultima istanza (BSK StPO – S.
SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 2; ZK StPO – W. WOHLERS, 2. ed., art. 5 CPP n.
6 s.; ma: decisione TF 6B_660/2016 del 23.11.2016 consid. 1.2.1.).
Hanno
diritto alla celerità della procedura gli imputati, ma anche gli altri
partecipanti al procedimento, come gli accusatori privati (decisioni TF
1B_280/2015 del 23.11.2015 consid. 2.2.;6B_716/2015 del 17.11.2015 consid.
6.2.).
La
questione a sapere se il principio di celerità sia stato violato va decisa in
base ad un apprezzamento globale del lavoro effettuato dalle autorità; tempi
morti sono inevitabili e, se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante, è
l’apprezzamento globale ad essere decisivo (decisione TF 6B_891/2017 del
20.12.2017 consid. 1.2.).
Si
devono considerare, segnatamente, la gravità dei reati, la complessità del caso
Considerandi
in esame, i relativi atti istruttori, la condotta dell’imputato ed il
comportamento delle autorità (decisioni TF 6B_656/2018 del 28.6.2018 consid.
1.4
;6B_1304/2017 del 25.6.2018 consid. 1.3.;1B_231/2018 del 4.6.2018 consid.
3.
;6B_1101/2017 del 30.5.2018 consid. 1.2.;1B_175/2018 del 9.5.2018 consid.
2.3
;6B_1206/2017 del 26.4.2018 consid. 2.4.;6B_556/2017 del 15.3.2018
consid. 3.1.;6B_578/2017 del 16.2.2018 consid. 3.4.1.;6B_777/2017
dell’8.2.2018 consid. 5.2.; decisione TPF BB.2017.157/158 del 15.1.2018 consid.
2.1
; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – W.
WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 8 ss.; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar,
op. cit., art. 5 CPP n. 2; M. MINI, Il principio della celerità in materia
penale, in Diritto senza devianza, p. 538 ss.). Anche il tempo trascorso tra il
rinvio a giudizio dell’imputato ed il dibattimento deve essere valutato alla luce
di tutte le circostanze del caso (decisione TF 1B_313/2012 del 15.6.2012
consid. 3.1.; N. SCHMID / D.
JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 5 CPP n. 2).
Il principio di celerità è leso anche se alle autorità
penali non è imputabile alcuna colpa. Un cronico sovraccarico o deficienze
strutturali non giustificano infatti una violazione del postulato: compete allo
Stato dotare le autorità del personale e dei mezzi necessari per poter statuire
in tempi ragionevoli ed ai tribunali organizzare la loro attività in modo da
poter evadere le vertenze loro sottoposte entro un termine adeguato (decisioni
TF 6B_545/2015 del 10.2.2016 consid. 4.1.;6B_1059/2014 dell’8.10.2015 consid.
3.1
; BSK StPO – S. SUMMERS,
op. cit., art. 5 CPP n. 14; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 10).
L’art. 5 CPP non prevede sanzioni in caso di
violazione dell’imperativo di celerità. La sua lesione può però comportare,
segnatamente, l’accertamento della violazione del principio, l’esenzione oppure
l’attenuazione dalla/della pena, il risarcimento del danno, la riparazione del
torto morale o l’archiviazione del procedimento penale (decisioni TF
6B_1304/2017 del 25.6.2018 consid. 1.3.;6B_1206/2017 del 26.4.2018 consid.
2.4
;6B_556/2017 del 15.3.2018 consid. 3.1.;6B_790/2017 del 18.12.2017
consid. 2.3.2.; cfr., in generale, BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP
n. 15 ss.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 12 s.; N. SCHMID / D.
JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 5 CPP n. 3; M. MINI, Il
principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, p. 542
ss.; cfr., in tema di privazione della libertà, per esempio decisione TF
1B_185/2018 dell’8.5.2018 consid. 4.2.).
3.
3.1.
Preliminarmente, nelle proprie osservazioni,
il procuratore pubblico si interroga, e sembra escludere, l’applicazione del
principio della celerità nel presente caso, non essendo l’imputato ancora stato
informato dei sospetti su di lui, di modo
che quest’ultimo non sarebbe stato lasciato inutilmente nella condizione di angoscia
che una simile procedura suscita.
Come
ricordato in diritto (punto 2.2), hanno diritto alla celerità della procedura
gli imputati, ma anche gli altri partecipanti al procedimento, come gli
accusatori privati (decisioni TF 1B_280/2015 del 23.11.2015 consid. 2.2.;
6B_716/2015 del 17.11.2015 consid. 6.2.). Di modo che il presente caso va esaminato
nell’ottica del diniego e della ritardata giustizia.
3.2
Subito
dopo la presentazione della denuncia, l’allora procuratore pubblico ha proceduto
a un interrogatorio (invero non proprio approfondito) di un rappresentante
della denunciante, qui reclamante.
Il
nuovo procuratore pubblico, subentrato, ha incaricato la polizia giudiziaria di
approfondire l’inchiesta, precisando, progressivamente nel tempo, con i diversi
mandati, gli atti d’inchiesta richiesti. Anche dopo la presentazione della
querela, il procuratore pubblico ha allestito dei mandati alla polizia
giudiziaria, riferiti ai fatti nuovi esposti. Il procuratore pubblico ha anche
sempre riscontrato tempestivamente gli scritti del rappresentante
dell’accusatrice privata.
Vero
è che la polizia giudiziaria ha probabilmente (non disponendo questa Corte di
eventuali atti di polizia) tardato nell’attivarsi per eseguire i mandati
ricevuti dal procuratore pubblico.
Vero
anche che la conduzione del procedimento penale, e in particolare la sua direzione,
in fase istruttoria, compete sempre e solo al procuratore pubblico, e non alla
polizia giudiziaria.
Nei
tempi di attivazione della polizia si può ammettere un ritardo, rispettivamente
una mancanza: non tale, però, da assurgere a denegata e ritardata giustizia,
rispettivamente a violazione del principio di celerità.
A
questa conclusione si arriva anche considerando che la fattispecie oggetto
della denuncia prima, della querela poi, non è semplice e immediata, sia in
fatto (coinvolgendo diversi clienti, società, persone e svariati documenti e
accertamenti), sia in diritto (in particolare la fattispecie legata alla legge
sulla concorrenza sleale): questo benché i due esposti (di denuncia e di
querela) siano accuratamente motivati e debitamente documentati.
In
conclusione, nel presente caso, l’esame degli atti non consente ancora di
ammettere una denegata o ritardata giustizia.
4.
Il gravame è respinto. Tassa di
giustizia e spese seguono la
soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 5, 379 ss. e 393 ss. CPP e ogni
altra disposizione applicabile,
-
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 450.- e le spese, di CHF 70, per complessivi CHF 520.-
(cinquecentoventi) sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera