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Decisione

60.2018.209

Reclamo per denegata e ritardata giustizia

22 ottobre 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art.

385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Il

gravame, presentato in data 7/8.8.2018, censura denegata giustizia del

procuratore pubblico. Esso non soggiace ad alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP):

l’impugnativa è tempestiva e proponibile (BSK

StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 15a).

RE

1, accusatrice privata nel procedimento, è legittimata a reclamare giusta

l’art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto

all’avanzamento e alla conclusione del procedimento dipendente da sua denuncia del

30.5.2017 e da sua querela del 17.5.2018.

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

L’impugnativa,

in queste circostanze, è ricevibile in ordine.

2. 2.1.

Commette diniego di giustizia e viola l’art. 29 cpv. 1

Cost. l’autorità che, chiamata a evadere le procedure di sua competenza in un

tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa concreta, non

si pronuncia su un tema sottopostole nella forma, nella motivazione e nei

termini corretti (decisioni TF 1B_314/2018 del 12.7.2018 consid. 2.1.;

6B_1444/2017 del 25.6.2018 consid. 2.2.;6B_695/2017 del 26.4.2018 consid.

2.1.;6B_448/2017 del 22.2.2018 consid. 2.2.;6B_802/2017 del 24.1.2018 consid.

1.1.;6B_688/2014 del 22.12.2017 consid. 6.2.1.;6B_667/2017 del 15.12.2017

consid. 2.1.;6B_189/2017 del 7.12.2017 consid. 5.3.1.;1B_458/2017 del

28.11.2017 consid. 2.1.; decisione TPF BB.2017.198 del 14.2.2018 consid. 3.1.

s.).

2.2.

Il

principio di celerità – sancito dagli art. 29 cpv. 1 Cost., 10 cpv. 3 Cost. TI,

6 n. 1 CEDU, 14 cifra 3 lit. c Patto ONU II e 5 cpv. 1 CPP e, per quanto

concerne la carcerazione preventiva (M. MINI, Il principio della celerità in

materia penale, in Diritto senza devianza, p. 555 ss.), dagli art. 31 cpv. 3

Cost., 5 cifra 3 CEDU e 5 cpv. 2 CPPm, impone alle autorità di procedere con la

dovuta speditezza non appena l’imputato è informato dei sospetti su di lui,

allo scopo di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una simile

procedura suscita (decisioni TF 6B_1304/2017 del 25.6.2018 consid. 1.3.;

6B_1101/2017 del 30.5.2018 consid. 1.2.; decisione TPF BB.2017.173 del

30.5.2018 consid. 2.1.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 1).

L’art.

5 CPP concretizza il principio di celerità per il diritto penale.

Secondo

l’art. 5 cpv. 1 CPP le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti

penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati. In applicazione

dell’art. 5 cpv. 2 CPP, se l’imputato è in stato di carcerazione, il

procedimento a suo carico ha priorità.

Questi

principi devono essere ossequiati dalle autorità di perseguimento penale (art.

12 / 15 ss. CPP) e dalle autorità giudicanti (art. 13 / 18 ss. CPP) [decisioni

TF 6B_499/2017 del 6.11.2017 consid. 1.2.1.;6B_647/2017 del 10.8.2017 consid.

3.2.; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 5 CPP n. 1]

dal momento in cui l’imputato viene a conoscenza del procedimento promosso a

suo carico (decisione TF 6B_1304/2017 del 25.6.2018 consid. 1.3.) fino al

momento in cui cresce in giudicato la sentenza di ultima istanza (BSK StPO – S.

SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 2; ZK StPO – W. WOHLERS, 2. ed., art. 5 CPP n.

6 s.; ma: decisione TF 6B_660/2016 del 23.11.2016 consid. 1.2.1.).

Hanno

diritto alla celerità della procedura gli imputati, ma anche gli altri

partecipanti al procedimento, come gli accusatori privati (decisioni TF

1B_280/2015 del 23.11.2015 consid. 2.2.;6B_716/2015 del 17.11.2015 consid.

6.2.).

La

questione a sapere se il principio di celerità sia stato violato va decisa in

base ad un apprezzamento globale del lavoro effettuato dalle autorità; tempi

morti sono inevitabili e, se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante, è

l’apprezzamento globale ad essere decisivo (decisione TF 6B_891/2017 del

20.12.2017 consid. 1.2.).

Si

devono considerare, segnatamente, la gravità dei reati, la complessità del caso

Considerandi

in esame, i relativi atti istruttori, la condotta dell’imputato ed il

comportamento delle autorità (decisioni TF 6B_656/2018 del 28.6.2018 consid.

1.4

;6B_1304/2017 del 25.6.2018 consid. 1.3.;1B_231/2018 del 4.6.2018 consid.

3.

;6B_1101/2017 del 30.5.2018 consid. 1.2.;1B_175/2018 del 9.5.2018 consid.

2.3

;6B_1206/2017 del 26.4.2018 consid. 2.4.;6B_556/2017 del 15.3.2018

consid. 3.1.;6B_578/2017 del 16.2.2018 consid. 3.4.1.;6B_777/2017

dell’8.2.2018 consid. 5.2.; decisione TPF BB.2017.157/158 del 15.1.2018 consid.

2.1

; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – W.

WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 8 ss.; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar,

op. cit., art. 5 CPP n. 2; M. MINI, Il principio della celerità in materia

penale, in Diritto senza devianza, p. 538 ss.). Anche il tempo trascorso tra il

rinvio a giudizio dell’imputato ed il dibattimento deve essere valutato alla luce

di tutte le circostanze del caso (decisione TF 1B_313/2012 del 15.6.2012

consid. 3.1.; N. SCHMID / D.

JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 5 CPP n. 2).

Il principio di celerità è leso anche se alle autorità

penali non è imputabile alcuna colpa. Un cronico sovraccarico o deficienze

strutturali non giustificano infatti una violazione del postulato: compete allo

Stato dotare le autorità del personale e dei mezzi necessari per poter statuire

in tempi ragionevoli ed ai tribunali organizzare la loro attività in modo da

poter evadere le vertenze loro sottoposte entro un termine adeguato (decisioni

TF 6B_545/2015 del 10.2.2016 consid. 4.1.;6B_1059/2014 dell’8.10.2015 consid.

3.1

; BSK StPO – S. SUMMERS,

op. cit., art. 5 CPP n. 14; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 10).

L’art. 5 CPP non prevede sanzioni in caso di

violazione dell’imperativo di celerità. La sua lesione può però comportare,

segnatamente, l’accertamento della violazione del principio, l’esenzione oppure

l’attenuazione dalla/della pena, il risarcimento del danno, la riparazione del

torto morale o l’archiviazione del procedimento penale (decisioni TF

6B_1304/2017 del 25.6.2018 consid. 1.3.;6B_1206/2017 del 26.4.2018 consid.

2.4

;6B_556/2017 del 15.3.2018 consid. 3.1.;6B_790/2017 del 18.12.2017

consid. 2.3.2.; cfr., in generale, BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP

n. 15 ss.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 12 s.; N. SCHMID / D.

JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 5 CPP n. 3; M. MINI, Il

principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, p. 542

ss.; cfr., in tema di privazione della libertà, per esempio decisione TF

1B_185/2018 dell’8.5.2018 consid. 4.2.).

3.

3.1.

Preliminarmente, nelle proprie osservazioni,

il procuratore pubblico si interroga, e sembra escludere, l’applicazione del

principio della celerità nel presente caso, non essendo l’imputato ancora stato

informato dei sospetti su di lui, di modo

che quest’ultimo non sarebbe stato lasciato inutilmente nella condizione di angoscia

che una simile procedura suscita.

Come

ricordato in diritto (punto 2.2), hanno diritto alla celerità della procedura

gli imputati, ma anche gli altri partecipanti al procedimento, come gli

accusatori privati (decisioni TF 1B_280/2015 del 23.11.2015 consid. 2.2.;

6B_716/2015 del 17.11.2015 consid. 6.2.). Di modo che il presente caso va esaminato

nell’ottica del diniego e della ritardata giustizia.

3.2

Subito

dopo la presentazione della denuncia, l’allora procuratore pubblico ha proceduto

a un interrogatorio (invero non proprio approfondito) di un rappresentante

della denunciante, qui reclamante.

Il

nuovo procuratore pubblico, subentrato, ha incaricato la polizia giudiziaria di

approfondire l’inchiesta, precisando, progressivamente nel tempo, con i diversi

mandati, gli atti d’inchiesta richiesti. Anche dopo la presentazione della

querela, il procuratore pubblico ha allestito dei mandati alla polizia

giudiziaria, riferiti ai fatti nuovi esposti. Il procuratore pubblico ha anche

sempre riscontrato tempestivamente gli scritti del rappresentante

dell’accusatrice privata.

Vero

è che la polizia giudiziaria ha probabilmente (non disponendo questa Corte di

eventuali atti di polizia) tardato nell’attivarsi per eseguire i mandati

ricevuti dal procuratore pubblico.

Vero

anche che la conduzione del procedimento penale, e in particolare la sua direzione,

in fase istruttoria, compete sempre e solo al procuratore pubblico, e non alla

polizia giudiziaria.

Nei

tempi di attivazione della polizia si può ammettere un ritardo, rispettivamente

una mancanza: non tale, però, da assurgere a denegata e ritardata giustizia,

rispettivamente a violazione del principio di celerità.

A

questa conclusione si arriva anche considerando che la fattispecie oggetto

della denuncia prima, della querela poi, non è semplice e immediata, sia in

fatto (coinvolgendo diversi clienti, società, persone e svariati documenti e

accertamenti), sia in diritto (in particolare la fattispecie legata alla legge

sulla concorrenza sleale): questo benché i due esposti (di denuncia e di

querela) siano accuratamente motivati e debitamente documentati.

In

conclusione, nel presente caso, l’esame degli atti non consente ancora di

ammettere una denegata o ritardata giustizia.

4.

Il gravame è respinto. Tassa di

giustizia e spese seguono la

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 5, 379 ss. e 393 ss. CPP e ogni

altra disposizione applicabile,

-

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 450.- e le spese, di CHF 70, per complessivi CHF 520.-

(cinquecentoventi) sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera