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Decisione

60.2018.218

Reclamo dell'imputato parzialmente prosciolto contro decreto di abbandono in materia di indennizzo per le spese legali sostenute

16 ottobre 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Il

gravame, inoltrato il 20/21.08.2018 da RE 1 alla Corte dei reclami penali,

competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, avverso il dispositivo n. 2 della decisione di

abbandono ABB __________ del 31.07.2018 a

tenore del quale non gli è stato riconosciuto alcun indennizzo per le spese

legali sostenute in occasione del

suo verbale di interrogatorio 08.07.2017 svoltosi nell’ambito dell’inc. MP __________ aperto nei suoi confronti per i reati

di danneggiamento, violazione di domicilio e maltrattamento di animali, è

tempestivo e anche proponibile (siccome presentato nel termine di dieci giorni

giusta l’art. 322 cpv. 2 CPP, che regolamenta l’impugnazione di un tale atto).

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

1.3.

RE

1, quale

imputato parzialmente assolto, è pacificamente legittimato a reclamare ex art.

382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o

alla modifica del dispositivo n. 2 del decreto di abbandono.

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

2. 2.1.

In applicazione dell’art. 429 cpv. 1 CPP, se è

stato pienamente oppure parzialmente assolto o, ancora, se il procedimento penale

nei suoi confronti è stato abbandonato, l’imputato ha il diritto a:

a. un’indennità

per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti

procedurali;

b. un’indennità

per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al

procedimento penale;

c. una

riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi

interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

L’autorità

penale esamina d’ufficio le di lui pretese. Può invitare l’imputato a

quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).

2.2.

L’art.

429 CPP fonda una responsabilità

causale dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali

(decisioni TF 6B_20/2016 del 20.12.2016 consid. 2.1.;6B_74/2016 del 19.8.2016

consid. 1.3.1.;6B_265/2016 dell’1.6.2016 consid. 2.2.;6B_928/2014 del

10.3.2016 consid. 2.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG /

F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art.

429 CPP n. 2; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 429 CPP n. 6; messaggio

21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF

2006 p. 1231), chiamato a rispondere della totalità del danno [spese di

patrocinio (decisioni

TF 6B_237/2016 del 18.7.2016 consid. 3.1.;6B_657/2015 dell’1.6.2016 consid. 5.3.;

6B_800/2015 del 6.4.2016 consid. 2.3.; DTF 142 IV 45 consid. 2.1.; 138 IV 197

consid. 2.3.), danno economico

(decisione TF 6B_1061/2014 del 18.4.2016 consid. 1.3.) e torto morale

(decisioni TF 6B_98/2015 del 23.6.2016 consid. 3.2.1.;6B_1057/2015 del 25.5.2016

consid. 4.1.;6B_129/2016 del 2.5.2016 consid. 4.2.; Commentario CPP – M. MINI,

art. 429 CPP n. 4 ss.)] cagionato all’imputato (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F.

FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 8; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit.,

art. 429 CPP n. 2 s.).

Il

nocumento deve presentare un nesso causale, ai sensi del diritto della

responsabilità civile, con il procedimento (decisioni TF 6B_20/2016 del

20.12.2016 consid. 2.1.;6B_74/2016 del

19.8.2016 consid. 1.3.1.;6B_928/2014

del 10.3.2016 consid. 2.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; BSK StPO – S.

WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 9; messaggio 21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231)

conclusosi con un decreto di abbandono o di parziale abbandono, con

un’assoluzione totale o parziale o con un decreto di non luogo a procedere [DTF

139 IV 241 consid. 1.] (ZK

StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 3; N. SCHMID – StPO

Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 1/4).

Considerandi

3.

Giusta

l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP l’imputato, pienamente o parzialmente assolto o

nei cui confronti è stato pronunciato un decreto di abbandono, ha diritto ad

un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi

diritti procedurali.

Si

tratta, essenzialmente, della rifusione delle spese per un difensore di fiducia

(decisione TF 6B_1104/2015 del 10.10.2016 consid. 2.2.). Questa disposizione

traspone la giurisprudenza federale e cantonale (riferita, per quanto concerne

il Canton Ticino, agli art. 317 ss. CPP TI) secondo cui lo Stato si assume

queste spese soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità

del caso sotto il profilo materiale o giuridico (non deve pertanto trattarsi di

un caso bagatella) e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario

dell’avvocato, erano giustificati dal caso (BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, op. cit., art.

429.

CPP n. 13; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 4; N. SCHMID,

StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 7; messaggio del 21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231).

L’indennizzo

per spese legali giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP non è limitato ai casi di

difesa obbligatoria secondo l’art. 130 CPP (decisioni TF 6B_1303/2015 del

5.8.2016

consid. 3.1.;6B_237/2016 del 18.7.2016 consid. 3.1.; DTF 142 IV 45

consid. 2.1.). L’indennità può essere accordata nei casi in cui il ricorso ad

un avvocato appaia ragionevole. Si deve considerare che il diritto penale materiale

e processuale è complesso e rappresenta, per una persona non avvezza alla

materia, un motivo di difficoltà. Nell’ambito di tale valutazione occorre tener

conto, oltre che della gravità dell’infrazione e della complessità del caso in

fatto o in diritto, anche della durata del procedimento e del suo impatto sulla

vita personale e professionale dell’imputato (decisioni TF 6B_1303/2015 del

5.8.2016

consid. 3.1.;6B_237/2016 del 18.7.2016 consid. 3.1.; DTF 142 IV 45

consid. 2.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n.

14).

4.

4.1.

Con decreto di abbandono 31.07.2018 il procuratore

pubblico ha negato a RE 1, che aveva postulato un indennizzo per le spese legali supportate in occasione del

suo verbale di interrogatorio 08.07.2017 (quantificate in CHF 450.00), siccome i fatti oggetto del citato verbale erano semplici,

rispettivamente la fattispecie non era complessa, tanto da durare unicamente 30

minuti e da non necessitare alcun intervento da parte del legale del verbalizzato

(ABB __________).

4.2

I fatti oggetto del procedimento penale,

rispettivamente dell’unico verbale di interrogatorio 08.07.2017 del reclamante,

corrispondevano a quanto esposto dagli accusatori privati nella loro querela sporta

il 23/27.02.2017 (anche) nei suoi confronti per titolo di danneggiamento,

violazione di domicilio e maltrattamento di animali, e meglio: l’asserito

danneggiamento di due luci dei querelanti, accedendo senza permesso nella loro

proprietà privata, rispettivamente l’aver asseritamene gettato cibarie nei

pressi della loro proprietà, mettendo in pericolo l’incolumità del loro cane e

di altri animali.

Il

caso, dal profilo fattuale e giuridico, era oggettivamente semplice.

Dagli

atti risulta che il procuratore pubblico, ricevuta la querela, in data

02.03

, ha aperto l’istruzione ed ha incaricato la Polizia di procedere

agli interrogatori delle parti. Sono quindi stati sentiti __________ (il

19.06

), __________ (il 19.06.2017) e RE 1 (l’08.07.2017). Il procedimento

penale si è concluso con questi pochi atti di inchiesta.

RE

1, nel corso del suo unico e breve verbale di interrogatorio, ha saputo esporre

le sue dichiarazioni in modo chiaro, senza particolari problemi, rispondendo

alle domande postegli dagli agenti di Polizia, rispettivamente contestando le

accuse mosse nei suoi confronti. L’intervento del legale nel corso della sua audizione

non è stato rilevante, a comprova del fatto che il reclamante è stato in grado

di esporre adeguatamente la sua versione dei fatti.

Dagli

atti dell’inc. MP __________ non risulta inoltre che il difensore di fiducia

abbia interagito durante l’istruzione né con il Ministero pubblico, né con il

cliente stesso, per un’eventuale richiesta di informazioni in vista del verbale

di interrogatorio 08.07.2017, rispettivamente per una successiva presa di posizione.

4.3

L’argomento,

sollevato nel gravame, secondo cui il reclamante non poteva sapere, a priori,

che si trattasse o meno di un caso bagatellare, non è rilevante e pertinente.

Anzitutto, all’inizio del primo interrogatorio, l’imputato è portato a

conoscenza dell’imputazione a suo carico. A dipendenza di ciò, può decidere se

rispondere o meno, rispettivamente se chiedere o meno di essere assistito da un

difensore. Ciò vale a maggior ragione nel caso del reclamante, non digiuno dal

partecipare a procedimenti penali.

4.4

Visto quanto precede, non ritenendo, nel

caso concreto, necessario e nemmeno ragionevole il ricorso a un avvocato da

parte di RE 1 per un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, il

procuratore pubblico ha, a giusta ragione, respinto la sua istanza intesa ad

ottenere la rifusione di CHF 450.00 per spese legali.

5.

Il

gravame è respinto.

Tassa

di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. e 429 CPP, 1 ss.

e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.--

(trecento), sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

-

(per sé e per RE 1);

- sede,

(con gli inc. MP __________ e inc. MP __________ di

ritorno).

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera