60.2018.221
Reclamo del difensore d'ufficio contro la tassazione della sua nota professionale
5 settembre 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
60.2018.221
Lugano
5 settembre 2018/mr
In
nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina
Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 23/24.8.2018
presentato da
RE
1
contro
la decisione 20.8.2018 del procuratore
pubblico Moreno Capella di tassazione della sua nota d’onorario di difensore
d’ufficio nel procedimento penale inc. MP __________, sfociato nel decreto
d’abbandono del 6.7.2018 (ABB __________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che, a
seguito di un furto con scasso avvenuto il 31.12.2017, il Ministero pubblico ha
aperto un procedimento penale (inc. MP __________):
che, in data
Considerandi
12.1.2018
il procuratore pubblico ha nominato, quale difensore d’ufficio di PI
1, l’avv. RE 1, con delega alla MLaw __________ (AI 8);
che, senza procedere
come previsto dall’art. 318 CPP, con decisione del 6.7.2018 il procuratore
pubblico ha abbandonato il procedimento penale a carico di PI 1 (ABB __________);
che, in data
10.7.2018
l’avv. RE 1 ha trasmesso al Ministero pubblico la propria nota
d’onorario quale difensore d’ufficio, di CHF 778.50, oltre a CHF 59.95 di IVA;
che, con
decisione 20.8.2018, il procuratore pubblico ha ammesso interamente la nota
d’onorario per CHF 778.50, ma ha negato il rimborso dell’importo dell’IVA, con riferimento
ad una giurisprudenza del TF (ripresa in una decisione di questa Corte del
6.5
, inc. __________), giudicando che la MLaw __________ non fosse
personalmente soggetta a IVA;
che, con
reclamo 23/24.8.2018 l’avv. RE 1 chiede gli venga riconosciuto il rimborso
dell’IVA, essendo stato personalmente nominato quale difensore d’ufficio, ed
essendo lui indipendente soggetto IVA;
che,
interpellato, con scritto 27/28.8.2018 il procuratore pubblico si è rimesso al
giudizio di questa Corte;
che, sulla questione dell'assoggettamento
all’IVA, bastano poche parole per rilevare che in concreto il suo rimborso è
dovuto. Nel decreto del 12.1.2018, il procuratore pubblico ha nominato l’avv. RE
1, con delega alla MLaw __________, quale difensore d’ufficio. Il reclamante, essendo indipendente, è personalmente
assoggettato all’IVA, motivo per cui essa
gli va rimborsata;
che la
giurisprudenza richiamata dal procuratore pubblico non è applicabile alla
fattispecie in questione, in quanto con il decreto 12.1.2018 non è stato
nominato difensore d'ufficio un avvocato dipendente del suo studio legale, e
neppure poteva essere nominato un praticante, visto il chiaro tenore dell’art.
127.
cpv. 5 CPP;
che il
reclamo è perciò accolto, e al reclamante va riconosciuto l’importo di CHF
59.95
quale rimborso IVA;
che, dato il
particolare caso, non si preleva una tassa di giustizia e si rinuncia al
recupero delle spese;
che, al
reclamante, vanno riconosciute adeguate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge citati, nonché ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1.Il reclamo è accolto.
Di conseguenza, la decisione
20.8.2018 del procuratore pubblico Moreno Capella di tassazione della nota di
onorario 10.7.2018 dell’avv. RE 1 quale difensore d’ufficio è modificata nel
senso che all’importo di CHF 778.50 va aggiunto anche il rimborso dell’IVA per
CHF 59.95.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Canton
Ticino rifonderà all’avv. RE 1, __________, CHF 150.-- (centocinquanta) a titolo
di ripetibili.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è discip
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera