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Decisione

60.2018.221

Reclamo del difensore d'ufficio contro la tassazione della sua nota professionale

5 settembre 2018Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2018.221

Lugano

5 settembre 2018/mr

In

nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro

Mini, presidente,

Raffaele

Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Valentina

Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 23/24.8.2018

presentato da

RE

1

contro

la decisione 20.8.2018 del procuratore

pubblico Moreno Capella di tassazione della sua nota d’onorario di difensore

d’ufficio nel procedimento penale inc. MP __________, sfociato nel decreto

d’abbandono del 6.7.2018 (ABB __________);

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che, a

seguito di un furto con scasso avvenuto il 31.12.2017, il Ministero pubblico ha

aperto un procedimento penale (inc. MP __________):

che, in data

Considerandi

12.1.2018

il procuratore pubblico ha nominato, quale difensore d’ufficio di PI

1, l’avv. RE 1, con delega alla MLaw __________ (AI 8);

che, senza procedere

come previsto dall’art. 318 CPP, con decisione del 6.7.2018 il procuratore

pubblico ha abbandonato il procedimento penale a carico di PI 1 (ABB __________);

che, in data

10.7.2018

l’avv. RE 1 ha trasmesso al Ministero pubblico la propria nota

d’onorario quale difensore d’ufficio, di CHF 778.50, oltre a CHF 59.95 di IVA;

che, con

decisione 20.8.2018, il procuratore pubblico ha ammesso interamente la nota

d’onorario per CHF 778.50, ma ha negato il rimborso dell’importo dell’IVA, con riferimento

ad una giurisprudenza del TF (ripresa in una decisione di questa Corte del

6.5

, inc. __________), giudicando che la MLaw __________ non fosse

personalmente soggetta a IVA;

che, con

reclamo 23/24.8.2018 l’avv. RE 1 chiede gli venga riconosciuto il rimborso

dell’IVA, essendo stato personalmente nominato quale difensore d’ufficio, ed

essendo lui indipendente soggetto IVA;

che,

interpellato, con scritto 27/28.8.2018 il procuratore pubblico si è rimesso al

giudizio di questa Corte;

che, sulla questione dell'assoggettamento

all’IVA, bastano poche parole per rilevare che in concreto il suo rimborso è

dovuto. Nel decreto del 12.1.2018, il procuratore pubblico ha nominato l’avv. RE

1, con delega alla MLaw __________, quale difensore d’ufficio. Il reclamante, essendo indipendente, è personalmente

assoggettato all’IVA, motivo per cui essa

gli va rimborsata;

che la

giurisprudenza richiamata dal procuratore pubblico non è applicabile alla

fattispecie in questione, in quanto con il decreto 12.1.2018 non è stato

nominato difensore d'ufficio un avvocato dipendente del suo studio legale, e

neppure poteva essere nominato un praticante, visto il chiaro tenore dell’art.

127.

cpv. 5 CPP;

che il

reclamo è perciò accolto, e al reclamante va riconosciuto l’importo di CHF

59.95

quale rimborso IVA;

che, dato il

particolare caso, non si preleva una tassa di giustizia e si rinuncia al

recupero delle spese;

che, al

reclamante, vanno riconosciute adeguate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge citati, nonché ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1.Il reclamo è accolto.

Di conseguenza, la decisione

20.8.2018 del procuratore pubblico Moreno Capella di tassazione della nota di

onorario 10.7.2018 dell’avv. RE 1 quale difensore d’ufficio è modificata nel

senso che all’importo di CHF 778.50 va aggiunto anche il rimborso dell’IVA per

CHF 59.95.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Canton

Ticino rifonderà all’avv. RE 1, __________, CHF 150.-- (centocinquanta) a titolo

di ripetibili.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è discip

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera