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Decisione

60.2018.243

Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi con cui ha mantenuto la misura stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CPP presso il Curabilis; presupposti per una misura stazionaria e per

27 dicembre 2018Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

sentenza 20.09.2016 (passata in giudicato) la Corte delle assise criminali ha

riconosciuto RE 1 autore colpevole di furto (per aver sottratto la borsetta ad

una passeggera in treno), danneggiamento (della porta d’entrata dell’abitazione

del nonno), ingiuria (nei confronti di un ragazzo con handicap), contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti (per consumi di marijuana e cocaina), ripetuta

violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (in particolare in 7

occasioni nei confronti del personale sanitario della Clinica Psichiatrica

Cantonale). Tenuto conto di una scemata imputabilità, lo ha quindi condannato

alla pena detentiva di 7 mesi, oltre che alla pena pecuniaria di CHF 100.- e al

pagamento della multa di CHF 100.-. La Corte, sulla base del referto peritale

reso dal dr. __________ il 9.01.2016, ha altresì ordinato il trattamento

stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP e, conformemente all’art. 57 CP, ha sospeso

l’esecuzione della pena detentiva per dar luogo all’esecuzione di detto trattamento

(inc. TPC __________).

b. Con

decreto 21.11.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia

di applicazione della pena, ha nominato l’avv. PR 1 (già patrocinatore nel procedimento

penale), difensore d’ufficio di RE 1 con effetto dal 18.11.2016 per quanto

attiene alla procedura di esecuzione della misura terapeutica stazionaria di

cui all’art. 59 cpv. 3 CP (AI 12, inc. GPC __________).

c. Nel seguito il giudice dei provvedimenti coercitivi

ha acquisito agli atti il giudizio di condanna con il relativo incarto penale e

la perizia giudiziaria del dr. __________. Ha quindi identificato, per il tramite

dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, un’adeguata struttura, segnatamente

il centro __________), disposta ad accogliere il qui reclamante dalla prima settimana

del mese di dicembre 2016 (AI 1-10, 14, 27, inc. GPC __________). Infine in

data 2.12.2016 ha sentito RE 1, il quale, seppure preoccupato per tale

cambiamento, ha asserito di essere d’accordo con il collocamento prospettatogli

(AI 28, inc. GPC __________).

d. In

data 7.12.2016 RE 1 è stato trasferito dalle Strutture carcerarie cantonali al

centro __________) per il tramite del Servizio trasporto detenuti della Polizia

cantonale, al fine di iniziare la misura ex art. 59 cpv. 3 CP ordinata dal giudice

del merito, ritenuto che, in assenza di espressa delega, l’Ufficio del giudice

dei provvedimenti coercitivi ticinese ha mantenuto la propria competenza

decisionale in relazione all’esecuzione di detta misura terapeutica.

e. Con

decisione 15.12.2016 (AI 32, inc. GPC __________) il giudice dei provvedimenti

coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, riprendendo la

diagnosi e le conclusioni formulate dal dr. __________ nella perizia

giudiziaria del 9.01.2015 e ricordato il diritto e la giurisprudenza

applicabili, ha ordinato il collocamento (iniziale) di RE 1 nella sezione

chiusa del centro __________ per l’esecuzione della misura terapeutica stazionaria

ex art. 59 cpv. 3 CP di cui alla sentenza di condanna.

Nel

contempo il magistrato ha precisato che i termini inerenti alla misura previsti

nella legge sarebbero stati computati a far tempo dal 20.09.2016 (conformemente

alla giurisprudenza federale di cui alla decisione del TF 6B_640/2015 del

25.02.2016). Inoltre ha incaricato l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa di

allestire un Piano di esecuzione della misura (PEM).

f. Con

scritto 27.01.2017 due medici psichiatri dell’ospedale universitario di __________,

che hanno in cura il qui reclamante, hanno reso attento l’Ufficio dell’assistenza

riabilitativa delle difficoltà riscontrate nella presa a carico di RE 1 su un

piano psicoterapeutico per la sua scarsa conoscenza della lingua francese, che in

particolare renderebbe poco fattibile se non impossibile la cura giornaliera da

parte dell’équipe infermieristica come pure il programma di gruppo. Un

approfondimento da parte dello stesso della lingua francese, che comunque non

risolverebbe tale difficoltà nel corto termine, non sarebbe ad ogni modo proponibile

a quello stadio, accusando il qui reclamante a quel momento una sintomatologia

psichiatrica florida. In tali condizioni, detti medici, hanno evidenziato che “une

exécution de la mesure est difficile à concevoir” (AI 37, inc. GPC __________).

g. Il

giudice dei provvedimenti coercitivi, venuto a conoscenza del suddetto scritto,

ha chiesto all’Ufficio dell’assistenza riabilitativa varie delucidazioni,

segnatamente se fosse stato valutato al momento dell’ammissione la capacità di

espressione in lingua francese del qui reclamante, e di verificare con i

responsabili della struttura __________ la concreta possibilità di eseguire la

misura ordinata dal giudice del merito tenuto conto delle surriferite

difficoltà e, se del caso, di trovare una soluzione alternativa (lettera

23.02.2017 del GPC, AI 38, inc. GPC __________).

h. L’Ufficio

dell’assistenza riabilitativa con scritto 27.02.2017 ha risposto che nella

procedura d’ammissione sarebbe stato verificato che RE 1 disponeva di conoscenze

base della lingua francese, sufficienti a permettergli di inserirsi nella vita

quotidiana del nuovo contesto. Inoltre ha rilevato che il trattamento

psichiatrico e psicologico individuale, al contrario del trattamento

terapeutico, non richiederebbe una padronanza maggiore della lingua. Nondimeno

il reclamante sarebbe stato inserito in un corso intensivo e personalizzato di

francese, oltre ai corsi regolari di lingua. Pertanto “l’interessato

profitta delle altre offerte (non gruppali), ivi comprese terapeutiche di __________”.

L’Ufficio, concludendo, ha evidenziato di “ritenere

il centro per le misure __________ il migliore, se non il solo, istituto in

grado di accogliere e trattare le problematiche del sig. RE 1, mentre non ci

facciamo illusioni sul fatto che, data la sua patologia ed anche

l’apprendimento della lingua, il tempo di permanenza nel centro potrebbe essere

da medio a lungo” (lettera 27.02.2017 dell’UAR, p. 2, AI 39, inc. GPC __________).

Infine l’Ufficio ha sottolineato che un Piano

d’esecuzione della misura (PEM) sarebbe stato proposto “dopo 6 mesi dalla

data di ammissione a __________” (lettera 27.02.2017 dell’UAR, p. 2, AI 39,

inc. GPC __________).

i. Preso

atto di quanto sopra, siccome messo in copia nel suddetto scambio epistolare,

il patrocinatore del qui reclamante, avv. PR 1, con scritto del 10.03.2017 ha dapprima

rilevato l’incongruenza dell’asserito termine di 6 mesi per l’allestimento del

PEM, sottolineando che l’autorità così dicendo quasi sembri “asserire che il

«collocamento» non sia ancora avvenuto”, e che detto termine verrebbe a

cadere in prossimità di quello per una eventuale rivalutazione ex art. 62d CP. Ha

poi evidenziato l’esistenza di una situazione contraria alle normative del CP.

Pertanto in considerazione della tipologia dei reati oggetto di condanna,

dell’ambito in cui sono stati commessi, della pena effettivamente erogata e del

periodo di restrizione della libertà già patito da RE 1, il rappresentante

legale ha formalmente chiesto l’avvio della procedura di soppressione della

misura ex art. 62c CP in tempi ragionevolmente

brevi (AI 40, inc. GPC __________).

j. Con

scritto 22.03.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi, dopo aver aperto un

procedimento tendente alla soppressione della misura ex art. 62c CP, ha chiesto

all’Ufficio dell’assistenza riabilitativa la produzione dell’intero dossier

relativo a RE 1. Inoltre ha chiesto che gli venisse indicata la documentazione/regolamentazione

da cui risulterebbe il diritto del Canton Ticino ad avere 4 posti presso il

centro __________, e l’allestimento di un rapporto sull’andamento della misura

(segnatamente in relazione a quanto è stato fatto risp. quanto non può essere

fatto a seguito delle scarse conoscenze linguistiche dell’interessato) come

pure sulle prospettive di successo e sull’effettivo avvio della misura (lettera

22.03.2017, AI 41, inc. GPC __________).

Questione

quest’ultima che in sostanza il magistrato il 31.03.2017 ha pure posto ai

medici dell’ospedale universitario di __________, riallacciandosi alla loro segnalazione

scritta del 27.01.2017 (lettera 31.03.2017, AI 43, inc. GPC __________).

k. Con

scritto 6.04.2017 i due medici curanti dell’ospedale universitario di __________

– rispondendo ai quesiti posti dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella

lettera 31.03.2017 – hanno in buona sostanza precisato che a quel momento la

presa a carico di RE 1 era prossima ad un trattamento ambulatoriale in ambiente

carcerario, che il paziente era al beneficio di una terapia farmacologica e che

malgrado ciò il suo stato era instabile con ancora presenti sintomi psicotici.

Il lavoro riabilitativo e sui reati commessi non era a quel momento possibile. Inoltre

la barriera linguistica “compromet pourtant la prise en charge sur le plan

psychiatrique, surtout psychothérapeutique, et limite passablement l’utilité du

programme groupal, rendant en effet difficile l’exécution de la mesure”. Ad

ogni modo “notre signalement ne remet pas en question la pertinence de la

mesure. Au contraire, les observations cliniques faites au cours du séjour de

M. RE 1 à __________ nous font penser que l’exécution de la mesure devrait se

faire en milieu institutionnel fermé, le cadre institutionnel strict ayant un

effet contenant sur le déténu-patient. Un milieu psychiatrique classique,

ouvert, risque de ne pas être suffisamment contenant” (lettera 6.04.2017,

AI 44, inc. GPC __________).

l. Sulla

base di ciò il patrocinatore del qui reclamante nello scritto 24.04.2017 al

giudice dei provvedimenti coercitivi ha evidenziato come “la prosecuzione

del trattamento presso __________ non abbia prospettive di successo (art. 62c

cpv. 1 lett. a CP) e che lo stesso istituto si dichiari «non

adeguato» (art. 62c lett. c CP e art. 56 cpv. 6 CP), perlomeno

per il caso specifico” (lettera

24.04.2017, AI 46, inc. GPC __________).

m. L’Ufficio

dell’assistenza riabilitativa, nel frattempo, nello scritto 28.04.2017, ha

dapprima evidenziato che non esistono delle decisioni formali inerenti

all’attribuzione dei posti nei carceri e nei centri per le misure concordatari.

Ha tuttavia confermato che “il cantone Ticino ha collocato quattro persone a

__________, corrispondenti al numero dei posti disponibili in via prioritaria

per il Ticino all’apertura di ogni Unità”. Riguardo alle difficoltà

linguistiche ha evidenziato come le stesse siano “un problema ricorrente, che

non riveste carattere di urgenza alcuna e che gestiamo usualmente con le

Direzioni degli istituti carcerari o dei centri per le misure, se del caso con

soluzioni individualizzate”. Ha quindi rilevato come la permanenza del qui

reclamante presso il centro non venga messa in discussione né dalla Direzione,

né dal personale medico o sociale e che l’obiettivo attuale sia la di lui stabilizzazione

“prima di poter immaginare o definire un qualsiasi progetto o obiettivo o

altro”, prevalendo la malattia. L’Ufficio rimane quindi dell’idea che “la

permanenza in luogo strutturato e terapeutico è la sola possibilità per

giungere, col tempo, ad una stabilizzazione dell’interessato tale da potergli

rendere una dignità e qualità di vita che non conosce da molto”. Osserva

quindi che “la sua instabilità, la mancanza di coscienza della malattia e

quindi l’incapacità di gestire ed assumere la medicazione, la reattività ed

aggressività nelle relazioni interpersonali, qualsiasi queste siano,

impediscono una continuità di vita e la sua integrazione in un qualsiasi

contesto (carcere compreso) che non sia medicalizzato e di sicurezza”

(lettera 28.04.2017, AI 48, inc. GPC __________).

Per quanto attiene ai tempi di elaborazione del PEM

precisa come il periodo di 6 mesi sia “il minimo per giungere ad un progetto

che andrà a determinare il trattamento e la vita futura della persona

condannata”, così da non ritenere “questo tempo lesivo, tenuto conto

della durata teorica di una misura stazionaria e della sua valenza”.

Infine, in relazione alle difficoltà linguistiche, l’Ufficio ha posto in

risalto che la comunicazione con il personale del centro sarebbe effettiva seppure

limitata alla comunicazione basilare della vita e delle incombenze quotidiane.

Ad ogni modo “vista tuttavia la prevalenza della patologia e l’obiettivo di

stabilizzazione che si persegue in via prioritaria, non sembra essere la lingua

la determinante del trattamento o il suo ostacolo” (lettera 28.04.2017, AI

48, inc. GPC __________).

n. Con

scritto 12.05.2017 il patrocinatore del qui reclamante ha ribadito

l’inadeguatezza della misura e ha nuovamente postulato la soppressione della

stessa ex art. 62c CP unitamente alla proposta di sottoporre la questione ad un

perito e di procedere all’audizione del suo assistito (AI 54, inc. GPC __________).

o. In

data 12.06.2017 ha avuto luogo un incontro fra i vari operatori (segnatamente Clinica

psichiatrica cantonale, Mendrisio; Servizio psico-sociale, __________; Antenna

Icaro, __________; Polizia cantonale di __________; Villa Argentina, __________),

che si si sono maggiormente presi carico del reclamante negli ultimi anni precedenti

il suo ricovero al centro __________, onde valutare la situazione dello stesso

nel caso in cui venisse accolta la richiesta di sospensione della misura di cui

all’art. 59 CP e che quindi RE 1 facesse rientro in Ticino (AI 65, inc. GPC __________).

In

esito allo stesso ogni servizio interessato ha provveduto ad allestire un rapporto

(allegati all’AI 65, inc. GPC __________).

p. Il

10.08.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha sentito il qui reclamante

alla presenza del di lui patrocinatore. Nel corso di tale audizione RE 1 è, fra

l’altro, stato informato che sarebbe stato sottoposto nel corso dei mesi

successivi ad una perizia, finalizzata a valutare la sua situazione e la

terapia somministratagli, onde determinare se continuare o meno con la misura, o

se modificarla, nonché determinare se l’attuale struttura fosse ancora

adeguata. Egli si è dichiarato d’accordo con tale modo di procedere (AI 72,

inc. GPC __________).

q. Con

lettera 17.08.2017 il patrocinatore di RE 1 – constatato come fossero trascorsi oltre 8 mesi dal

collocamento risp. 11 mesi dalla condanna e oltre 20 mesi di privazione della

libertà – ha nuovamente lamentato presso l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa

il mancato allestimento del PEM, in violazione dei disposti dell’art. 90 cpv. 2

CP. Ha altresì osservato la presenza nell’incarto relativo al proprio assistito

presso il Centro __________ di oltre una ventina di misure disciplinari

inflitte al suo patrocinato per fatti/circostanze, ritenuti dal legale, di gravità

relativa e della stessa tipologia di quelli per la maggioranza oggetto della

condanna del 20.09.2016 (ossia contro il personale medico e infermieristico per

cui si è proceduto penalmente d’ufficio in forza all’art. 285 CP), che gli sono

valsi in definitiva 7 mesi di detenzione, sospesi per l’applicazione della

misura. Col che egli evidenzia l’inefficacia dell’attuale “trattamento”

e la necessità di delineare la situazione del suo assistito dal profilo giuridico

e del rispetto delle norme applicabili. Chiede infine la conferma dell’ “assenza,

anche nell’incarto UAR (così come in quello di __________, ndr), di

documenti (scritti, e-mail, annotazioni, ecc.), di qualsiasi provenienza,

relativi alla terapia (compresa quella farmacologica) applicata al signor RE 1,

presso l’istituto __________ dal trasferimento ad oggi, e relative eventuali

modifiche”. In caso negativo, egli postula che gli venga dato accesso o che

gli venga trasmessa simile documentazione (AI 73, inc. GPC __________).

r. Con

scritto 7.09.2017 – inviato in copia anche al patrocinatore di RE 1 – l’Ufficio

dell’assistenza riabilitativa (UAR) ha trasmesso al giudice dei provvedimenti

coercitivi il PEM provvisorio datato marzo 2017. Ha altresì osservato in

generale che “malgrado continue e reiterate minacce espresse in forme

diverse, non si osserva un passaggio all’atto. Secondo l’opinione dei servizi

di __________, il quadro particolarmente strutturato del centro e la presenza

degli agenti di custodia, ha un effetto dissuasivo sull’interessato”

(lettera 7.09.2017 dell’UAR, AI 78, inc. GPC __________). Il servizio

infermieristico del Centro avrebbe altresì confermato come il reclamante “si

mostra cooperante nell’assunzione della medicazione e che ha iniziato a

partecipare ad attività di gruppo come lo sport ed il gruppo di direzione. Esce

a passeggio e comincia ad occuparsi personalmente della pulizia della sua

cella, mentre deve ancora essere affiancato dal personale per l’igiene personale”.

L’UAR ha inoltre rilevato che il servizio di sicurezza avrebbe confermato in

merito al qui reclamante “le continue minacce e provocazioni, ma nessuna

agressione agita, una migliore stabilizzazione del ritmo giorno/notte”.

Inoltre egli sarebbe “più disponibile alla medicazione e non richiede più il

loro intervento diretto”. Secondo quanto riferito dal servizio sociale,

sarebbero altresì stati rilevati miglioramenti nella comprensione della lingua

francese. Ad ogni modo il reclamante ribadirebbe la sua volontà di far rientro

alla Stampa. Quali unici contatti avrebbe le visite della madre e dello zio.

L’UAR conclude ponendo in risalto come l’obiettivo principale del Centro sia la

stabilizzazione e il miglioramento delle capacità relazionali del reclamante,

ancora incentrate sull’aggressione e aggressività, così che il rischio per i

terzi rimarrebbe alto, come alto rimarrebbe il pericolo di ricaduta nel consumo

di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche; non sarebbe una persona autonoma

nella cura di sé e non riconoscerebbe la malattia e di conseguenza nemmeno la

necessità della medicazione (lettera 7.09.2017 dell’UAR, AI 78, inc. GPC __________).

Con

parallelo scritto di medesima data, l’UAR ha confermato al patrocinatore di RE

1 “che non siamo in possesso di documentazione o informazioni circa la terapia

somministrata al sig. RE 1”, al di fuori delle indicazioni riportate nel

PEM (AI 79, inc. GPC __________).

s. Con

decreto 26.09.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi – nell’ambito

dell’esame inerente alla continuazione della misura, alla concessione della liberazione

condizionale dall’esecuzione della misura o alla soppressione di quest’ultima

con l’eventuale adozione di misure alternative – ha conferito al dr. __________

l’incarico di procedere ad una valutazione peritale di RE 1, tendente a verificare

l’esistenza di una turba psichica nel reclamante, il di lui rischio di recidiva

e le misure terapeutiche applicabili (AI 9 e 10, inc. GPC __________).

t. Il

27.10.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha acquisito agli atti il

rapporto 23.10.2017 reso dai medici curanti dell’Ospedale universitario di __________,

circa l’evoluzione del trattamento psicoterapeutico impartito al qui reclamante

(AI 23, inc. GPC __________).

u. In

data 30.11.2017 l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa ha trasmesso al giudice

dei provvedimenti coercitivi il Piano d’esecuzione della misura (PEM),

elaborato provvisoriamente nel marzo 2017, e per finire approvato nel novembre

2017 dai servizi interessati, e di cui il qui reclamante ha dichiarato avere

preso conoscenza il 22.11.2017 (AI 38, inc. GPC __________).

v. In data 10.01.2018 il dr. __________ ha rassegnato il

proprio referto peritale, come da incarico conferitogli il 26.09.2017 dal

giudice dei provvedimenti coercitivi (AI 44, inc. GPC __________).

Per

l’allestimento dello stesso RE 1 è stato trasferito dal centro __________ al

carcere La Farera, dove vi è rimasto dal 27.09.2017 all’8.11.2017, per essere a

disposizione del perito giudiziario per dei colloqui (AI 35, inc. GPC __________).

Il

referto peritale è poi stato oggetto di delucidazione da parte del dr. __________

nell’audizione che ha avuto luogo il 16.04.2018 davanti al giudice dei provvedimenti

coercitivi e alla presenza del patrocinatore del qui reclamante (AI 74, inc.

GPC __________).

w. Con

decisione 31.08.2018 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia

di applicazione della pena, dopo aver acquisito agli atti la perizia

psichiatrica del dr. __________, proceduto al verbale di delucidazione il 16.04.2018, sentito

il reclamante il 21.06.2018 alla presenza del suo patrocinatore, nonché aver

preso atto di tutti i preavvisi e rapporti espressi dai servizi interessati e/o

interpellati, ha ordinato il mantenimento

della misura stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP presso il Centro __________, fino

a nuovo riesame.

Per

il giudice tutta la documentazione acquisita convergerebbe sulla necessità di

mantenere la misura e protrarre il trattamento stazionario ordinato con la

sentenza di condanna. Non vi sarebbe altra possibilità di curare o seguire

l’interessato al di fuori di una struttura chiusa come quella di __________.

Il

magistrato ha evidenziato l’esistenza di un grave pericolo di recidiva, come sarebbe

emerso dal riscontro peritale, nonché l’assenza di elementi che possano far

intravvedere una prognosi favorevole e quindi la possibilità di una liberazione

condizionale. Ciò anche nell’ipotesi di imporre all’interessato sia un rigido

trattamento ambulatoriale, sia delle norme di condotta (assunzione di

medicamenti, trattamento psicologico ambulatoriale, altro).

Egli

ha inoltre precisato che allo stadio attuale non si può concludere che

l’esecuzione della misura non abbia prospettive di successo, visto lo spiraglio

intravisto dal perito. Il principio della proporzionalità sarebbe con l’attuale

soluzione rispettato. Il magistrato ha poi aggiunto che “questo giudice si

chiede se non si dovrà in un prossimo futuro chinarsi sulla possibile

soppressione della misura se quest’ultima si dimostrerà priva di possibilità di

successo (art. 62c cpv. 1 lett. a CP) e cioè se il «lumicino» di cui

parla il perito dovesse spegnersi”

(decisione 31.08.2018, p. 10).

x. Con

esposto 12/13.09.2018 il patrocinatore di RE 1 si aggrava contro il suddetto

giudizio, chiedendo l’annullamento dello stesso e quindi la soppressione della

misura terapeutica stazionaria, con segnalazione di tale caso all’ARP per

quanto di sua competenza.

Sottolinea

l’esigua gravità e pericolosità dei reati oggetto di condanna e come “la

giustizia penale sia stata chiamata a sopperire alla «evidente e imbarazzante mancanza di soluzioni

adeguate del sistema sociosanitario ticinese»” (reclamo 12/13.09.2018, p. 4), ritenuto che la durata della pena detentiva

è già stata ampiamente superata con le varie modalità di privazione della

libertà subite dal reclamante.

Lamenta l’assenza agli atti della cartella clinica e/o

medico-terapeutica del reclamante (che – osserva – configurerebbe una violazione del suo diritto di

essere sentito), come pure di un’informazione tempestiva e trasparente sulle

terapie applicate e la farmacologia.

Sostiene come in concreto non vi siano prospettive terapeutiche di

successo, bensì venga impartito un trattamento finalizzato al solo “contenimento”

del reclamante. Inoltre assevera, che, avendo la recente perizia allestita dal

dr. __________ diagnosticato una sindrome psicorganica, le prospettive

intraviste dal precedente perito, dr. __________, non sarebbero più valide.

Da

tutto ciò la necessità di sopprimere l’attuale misura, ordinata nel 2016 in ambito

penale, in quanto non avrebbe, a suo avviso, dato fino ad oggi alcun frutto e

sarebbe manifestamente priva di possibilità di successo.

Egli

postula infine il patrocinio d’ufficio con integrale assistenza giudiziaria.

y. Delle

uteriori argomentazioni così come della replica si dirà, se del caso, in corso

di motivazione, ai considerandi che seguono.

Considerandi

1.

1.1.

Il

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP,

RL 312.0), all’art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare

le autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure e di

stabilire la relativa procedura.

L’art.

10.

cpv. 1 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM)

del 20.04.2010 (RL 341.100) conferisce al giudice dell’applicazione della pena – in Ticino il

giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l’art. 73 LOG – la competenza,

fra l’altro, a decidere il collocamento iniziale in caso di misura ex art. 59,

60, 61, 64 CP (lit. h); a prolungare le misure terapeutiche stazionarie ex art.

59.

cpv. 4 e 60 cpv. 4 CP (lit. c); a sopprimere le misure terapeutiche

stazionarie e a statuire sulla sorte del condannato ex art. 62c cpv. 1-4 e 6 CP

(lit. d); ad adottare tutte le altre decisioni relative alla soppressione di

una misura terapeutica stazionaria, di una misura terapeutica ambulatoriale o

dell’internamento, segnatamente quelle previste negli art. 56 cpv. 6, 57 cpv.

3, 62c cpv. 6 e 63a CP (lit. g); ad adottare tutte le decisioni relative alla

liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria ex art. 62 e 62d

cpv. 1 CP o dall’internamento ex art. 62d cpv. 2, 64a e 64b CP (lit. i).

Contro

queste decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di

interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami

penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

1.2

Con il reclamo si possono censurare le violazioni del

diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata

o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o

incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393

cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma

scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i

punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La prevalenza dei principi della verità materiale e

della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame,

di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte

dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio

(Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF 6B_492/2016

del 12.01.2017 consid. 2.2.1.;6B_69/2014

del 9.10.2014 consid. 2.4.;6B_776/2013

del 22.07.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

1.3

Il

gravame del reclamante, inoltrato il 12/13.09.2018, contro la decisione 31.08.2018

del giudice dei provvedimenti coercitivi – notificatagli il 3.09.2018, in quanto rispettoso del

termine di 10 giorni ex art. 396 cpv. 1 LEPM, è tempestivo.

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono

rispettate.

RE

1, quale condannato in esecuzione di misura

terapeutica stazionaria, destinatario della decisione che lo tocca direttamente, personalmente e

attualmente nei suoi diritti (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5; PK

StPO – N. SCHMID, art. 382 CPP n. 2), è legittimato a reclamare giusta l'art.

382.

cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o

alla modifica del giudizio.

2.

2.1.

In generale per l’art. 56 cpv. 1 CP una misura deve

essere ordinata se: la sola pena non è atta a impedire il rischio che l’autore

commetta altri reati (lit. a); sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o

la sicurezza pubblica lo esige (lit. b); e le condizioni previste negli art.

59-61, 63 o 64 CP sono adempiute.

Nel

caso in cui l’autore è affetto da grave turba psichica, conformemente all’art.

59.

CP, il giudice può ordinare un trattamento stazionario se lo stesso ha commesso

un crimine o un delitto in connessione a questa turba e se vi sia da attendersi

che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati

in connessione a questa turba (cpv. 1). Il trattamento stazionario si svolge in

un’appropriata istituzione psichiatrica o in un’istituzione per l’esecuzione

delle misure (cpv. 2). Fintanto che sussiste il pericolo che l’autore si dia

alla fuga o commetta nuovi reati, il trattamento si svolge in un’istituzione

chiusa. Il trattamento può svolgersi anche in un penitenziario secondo l’art.

76.

cpv. 2 CP, sempreché il trattamento terapeutico necessario sia assicurato da

personale specializzato (cpv. 3). La privazione della libertà connessa al

trattamento stazionario non supera di regola i cinque anni. Se, dopo cinque

anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e

vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al

rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con la sua

turba psichica, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può

ordinare la protrazione della misura, di volta in volta per un periodo non

superiore a cinque anni (cpv. 4).

L’art.

59.

cpv. 3 CP subordina il trattamento in un ambiente chiuso al rischio di fuga

o di recidiva. Secondo giurisprudenza deve trattarsi di un rischio qualificato,

stante che tutte le misure presuppongono un rischio di recidiva (cfr. art. 56

cpv. 1 lit. b CP). Il rischio è qualificato quando è concreto ed è altamente

probabile che il condannato commetta altri reati in seno allo stabilimento o al

di fuori dello stesso. Si tratta di un pericolo che non può essere altrimenti

contrastato se non con un collocamento in uno stabilimento chiuso.

Conformemente al principio della proporzionalità, l’esecuzione della misura in

uno stabilimento chiuso presuppone una seria messa in pericolo di beni

giuridici essenziali (decisione TF 6B_319/2017 del 28.09.2017, consid. 1.1.).

Affinché

sussista un rischio di fuga, è necessario che l’interessato abbia la ferma e

duratura volontà di evadere, se del caso ricorrendo alla forza, e che disponga

delle facoltà intellettive, fisiche e psichiche necessarie per poter allestire

un piano e metterlo in pratica. Trattasi della pericolosità esterna

dell’interessato (decisione TF 6B_319/2017 del 28.09.2017, consid. 1.1. e

riferimenti citati).

Il

rischio di recidiva deve essere concreto e altamente probabile, ossia risultare

dall’apprezzamento di una serie di circostanze. In questo caso trattasi della

pericolosità interna dell’interessato. Ciò è il caso quando il condannato, ad

esempio, proferisce delle minacce precise o contrasta scientemente l’ordine

dello stabilimento; non invece se si tratta di semplici difficoltà di

comportamento o di disobbedienza avverso il personale dello stabilimento (decisione

TF 6B_319/2017 del 28.09.2017, consid. 1.1. e riferimenti citati).

2.2

Il

giudice dei provvedimenti coercitivi, nella sua veste di giudice

dell’applicazione della pena (art. 10 cpv. 1 lit. i LEPM), esamina d’ufficio o

a richiesta se e quando l’autore debba essere liberato condizionalmente

dall’esecuzione della misura o la misura debba essere soppressa. Decide in

merito almeno una volta all’anno. Sente dapprima il collocato e chiede

previamente una relazione alla direzione dell’istituzione d’esecuzione (art.

62d cpv. 1 CP).

Se l’autore ha commesso un reato ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 CP

l’autorità competente decide fondandosi sulla perizia di un esperto

indipendente e dopo aver sentito una commissione composta di rappresentanti

delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità d’esecuzione

nonché della psichiatria. L’esperto e i rappresentanti della psichiatria non

devono aver curato né assistito in altro modo l’autore (art. 62d cpv. 2 CP).

3.

3.1.

Nel

caso in disamina il giudice dei provvedimenti coercitivi nel giudizio qui impugnato

ha, fra l’altro, valutato se vi fossero in concreto le condizioni per la pronuncia

di una liberazione condizionale ex art. 62 CP.

Egli

dopo aver sentito più volte il reclamante, da ultimo in data 21.06.2018 alla

presenza del patrocinatore di quest’ultimo (AI 70, inc. GPC __________), dopo

aver preso atto dei rapporti dei medici curanti, della perizia psichiatrica

allestita il 10.01.2018 dal dr. __________ (AI 44, inc. GPC __________) come

pure dell’udienza di delucidazione tenuta il 16.04.2018 (AI 54, inc. GPC __________)

ha concluso che tutta la documentazione acquisita “non permette neppure lontanamente

a questo giudice di prendere in considerazione la possibilità della sospensione

condizionale della misura” (decisione 31.08.2018, consid. 7, p. 10). In

particolare, sulla base di quanto ritenuto dal perito, la prognosi sarebbe

decisamente negativa, avendo quest’ultimo ravvisato l’esistenza di “un

rischio di recidiva molto alto – per reati contro la persona che potrebbero compiersi

anche preterintenzionalmente”

(decisione 31.08.2018, consid. 7, p. 10). Agli atti poi, a mente del

magistrato, non vi sarebbero elementi che possano far intravvedere una prognosi

favorevole. Pertanto, a suo dire, “allo stadio attuale del percorso

terapeutico di esecuzione della misura stazionaria, i presupposti legali per la

concessione della liberazione condizionale di RE 1 non sono ancora dati” (decisione

31.08.2018

consid. 9, p. 10). Ciò anche nell’ipotesi in cui si volesse imporre

all’interessato sia un rigido trattamento ambulatoriale, sia delle norme di

condotta (quali assunzione di medicamenti, trattamento psicologico

ambulatoriale, altro).

Il

patrocinatore del reclamante a questo proposito non si è opposto, rilevando che

“la questione posta con l’istanza del 10/13 marzo 2017 è quella della

soppressione della misura ai sensi dell’art. 62c cpv. 1 lett. a CP, non tanto

quella di una liberazione condizionale dalla misura stessa” (reclamo 12/13.09.2018,

p. 5).

3.2

Per

l’art. 62 cpv. 1 CP l’autore è liberato condizionalmente dall’esecuzione stazionaria

della misura appena il suo stato lo giustifichi che gli sia data la possibilità

di essere messo alla prova in libertà.

Quale criterio per il giudizio sulla possibilità di una liberazione

condizionale è la questione a sapere se sussista il pericolo che vengano

commessi altri atti punibili. Alla stregua della disamina relativa alla

soppressione di una misura non si tratta più di valutare retrospettivamente

(“retrospektiv”) il risultato di un trattamento, bensì di affrontare guardando

in avanti (“perspektiv”) una prognosi favorevole (BSK Strafrecht I – M. HEER, 3a.

ed., art. 62 CP n. 23).

Per

formulare la prognosi favorevole, oltre a valutare l’attuale stato di salute psichica

del collocato, occorre domandarsi come sarebbe la sua situazione in libertà,

tenendo in particolare conto dei mezzi di prevenzione speciale dati

dall’assistenza riabilitativa, dalle norme di condotta o dall’obbligo a un

trattamento ambulatoriale (BSK Strafrecht I – M. HEER, 3a. ed., art. 62 CP n. 24).

3.3

Ora,

sulla base di quanto in atti, il qui reclamante, come valutato dal perito dr. __________,

è a tutt’oggi affetto da una grave turba psichica oltre che da un disturbo

della personalità e del comportamento, e da una sindrome da dipendenza di

sostanze psicoattive multiple, per i quali egli necessita il collocamento in un

ambiente terapeutico-contenitivo, al fine di scongiurare l’alto pericolo di

recidiva. Pericolo quest’ultimo non solo di ricadere in comportamenti

tossicofilici ma anche in reati contro le persone. Al momento attuale il perito

ha addirittura ritenuto prematuro esprimersi sugli stadi di progressione

nell’ambito dell’esecuzione della misura. Anche l’oltre quindicina di sanzioni

disciplinari inflitte al reclamante presso il centro __________ – perlopiù per minacce

e/o ingiurie contro il personale o contro codetenuti e/o insubordinazione e turbamento della tranquillità per

cui egli non riconosce la sua responsabilità – denotano il persistere della sua

pericolosità e la sua difficoltà a sottomettersi alle regole.

Il reclamante non si trova pertanto al momento in uno

stato tale da giustificare una sua messa alla prova in libertà ex art. 62 cpv.

1.

CP e il suo alto rischio di recidiva richiede il suo mantenimento in una

struttura chiusa ex art. 59 cpv. 3 CP. Di conseguenza questa Corte, come

rettamente deciso dal giudice dei provvedimenti coercitivi, non può che

confermare l’esistenza in concreto di una prognosi negativa circa il rischio

(qualificato) che il reclamante ricada nella commissione di nuovi reati, non

soltanto legati al consumo di sostanze stupefacenti (qualificabili in semplici

contravvenzioni) bensì anche contro l’integrità delle persone. Prognosi

negativa, che non viene di qualche po’ mitigata, dai buoni propositi, da lui ribaditi

nella sua audizione del 21.06.2018 davanti al giudice dei provvedimenti

coercitivi, nemmeno se sostenuti da particolari norme di condotta,

dell’assistenza riabilitativa e/o da un trattamento ambulatoriale rigido,

quest’ultimo espressamente escluso dal perito.

4.

4.1.

Nel giudizio impugnato il giudice dei provvedimenti coercitivi ha

concluso per il mantenimento della misura stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP,

visto non solo l’alto rischio di recidiva valutato dal perito e quindi la

prognosi negativa, bensì anche la necessità della stessa, ritenuto che “tale

necessità, più che per il bene dell’interessato, sembra interessare al mondo

sociosanitario e/o alle strutture mediche in generale, che non intravvedono

altra possibilità di curare o seguire l’interessato al di fuori di una struttura

chiusa come quella di __________” (decisione 31.08.2018, consid. 7, p. 10).

Ciò anche se la situazione dell’interessato viene descritta come difficilmente

curabile. Considerato inoltre lo spiraglio intravisto dal perito, il

magistrato, ha ritenuto che allo stadio attuale non si possa concludere che

l’esecuzione della misura non abbia prospettive di successo. Tale soluzione

sarebbe infine ancora rispettosa del principio di proporzionalità, posto che

l’esigenza del mantenimento della sicurezza pubblica, non sarebbe ossequiabile

in altro modo con le strutture presenti in Ticino.

Il

patrocinatore del reclamante, dal canto suo, sostiene come l’attuale

trattamento non abbia più in concreto prospettive di successo, tant’è che dagli

atti non emergerebbe una terapia atta a supportarle. Inoltre “la mancata

(fino ad oggi) applicazione di un trattamento terapeutico (effettivo e

trasparente) non finalizzato unicamente al «contenimento» rende lesivo di proporzionalità qualsiasi

«operazione» ulteriore ipotetica e basata su di un lumicino di speranza

(speranza più consona all’atto di fede che alla scienza)” (reclamo 12/13.09.2018, p. 6).

4.2

4.2.1

Giusta

l’art. 56 cpv. 6 CP una misura i cui presupposti non sono più adempiuti

dev’essere soppressa.

Per

l’art. 62c cpv. 1 CP una misura è soppressa se: la sua esecuzione o prosecuzione

non ha prospettive di successo (lit. a); o è stata raggiunta la durata massima

secondo gli art. 60 e 61 CP e non risultano adempiute le condizioni per la

liberazione condizionale (lit. b); oppure non esiste o non esiste più

un’istituzione adeguata (lit. c).

Come

ha avuto modo di precisare il Tribunale federale in una recente sentenza, dal

momento che la pronuncia di una misura terapeutica stazionaria presuppone che

la stessa sia atta ad impedire che l’autore commetta nuovi reati in relazione

alla sua grave turba psichica (art. 59 cpv. 1 lit. b CP), una misura terapeutica

stazionaria non può essere mantenuta quando la sua esecuzione appare destinata

all’insuccesso. È il caso quando l’autore non è (o non è più) curabile oppure

quando il trattamento non è più atto a prevenire la commissione di nuovi reati

(decisione TF 6B_1317/2017 del 22.05.2018 consid. 2.1).

Il

fallimento della misura può risultare dall’insufficienza delle possibilità

terapeutiche, dal mancato rispetto dei pareri o delle raccomandazioni dei

terapeuti o dal rifiuto di un trattamento. Il trattamento è destinato al

fallimento quando è definitivamente inefficace; una semplice crisi

dell’interessato non è sufficiente. In maniera generale, la soppressione di una

misura in ragione del suo fallimento deve essere ammessa in maniera restrittiva

(decisioni TF 6B_1317/2017 del 22.05.2018 consid. 2.1;6B_766/2016 del

4.04.2017

consid. 2.2.1; DTF 141 IV 49 consid. 2.3).

Al

contrario dell’internamento, che consiste principalmente a neutralizzare

l’autore, la misura terapeutica stazionaria cerca di ridurre il rischio di

recidiva mediante un miglioramento dei fattori inerenti all’interessato. Ne

consegue che, affinché una misura terapeutica stazionaria possa essere

mantenuta, è il trattamento medico, non la privazione della libertà che vi è

associata, che deve conservare una possibilità di successo dal punto di vista

della prevenzione speciale (decisione TF 6B_766/2016 del 4.04.2017 consid.

2.2

).

4.2.2

L’art. 56 cpv. 2 CP – che codifica il principio della proporzionalità

sancito dall’art. 36 cpv. 3 Cost. [secondo cui le restrizioni dei diritti

fondamentali devono essere proporzionate allo scopo] – stabilisce che

la misura può essere pronunciata se la connessa ingerenza nei diritti personali

dell’autore non sia sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi

reati.

Principio

questo che vale sia per la pronuncia di una misura e sia in caso di suo successivo

riesame. In concreto è necessario procedere ad una ponderazione dei divergenti interessi

di cui si è in presenza, ovverossia tra la gravità del pericolo che la misura cerca

di evitare e l’importanza dell’ingerenza nei diritti della persona colpita

dalla misura. Una misura sproporzionata non può essere ordinata né mantenuta

(sentenza TF 6B_608/2018 del 28.06.2018 consid. 1.1.;6B_1317/2017 del

22.05.2018

consid. 3.1, e riferimenti citati).

Il

principio della proporzionalità comprende tre aspetti. In primo luogo una

misura deve essere atta (“geeignet”) a migliorare la prognosi legale

dell’interessato (principio dell’adeguatezza). La riduzione del rischio di

recidiva è infatti l’obiettivo supremo delle terapie preventive contro la

delinquenza (la “Reduktion des Rückfallrisikos ist oberstes Ziel deliktpräventiver

Therapien”, BSK Strafrecht I – M. HEER, 3a. ed., art. 59 CP n. 58). Prioritario non

è il miglioramento della salute mentale dell’interessato, che dovrebbe rientrare

nella legislazione sulla salute, bensì la futura capacità dell’autore a vivere

esente da pena (“Im Vordergrund steht nicht die Förderung der geistigen

Gesundheit des Betroffenen, welche durch die Gesundheitsgesetzgebung abgedeckt

werden müsste, sondern die künftige Straflosigkeit eines Täters”, BSK

Strafrecht I – M. HEER, 3a. ed., art. 59 CP n. 58).

La

misura deve inoltre essere necessaria. Essa non è ammissibile se vi è un’altra

misura, ugualmente adeguata ma che comporta delle ingerenze meno gravi all’autore,

sufficiente a raggiungere lo scopo previsto (principio della necessità o della

sussidiarietà).

Infine

deve esistere un rapporto ragionevole tra l’ingerenza e lo scopo ricercato

(principio della proporzionalità in senso stretto). La ponderazione degli

interessi deve essere fatta tra, da un lato, la gravità dell’ingerenza nei

diritti della persona interessata e, dall’altro lato, la necessità di un

trattamento e la verosimiglianza che l’autore commetterà dei nuovi reati

(sentenza TF 6B_608/2018 del 28.06.2018 consid. 1.1.;6B_1317/2017 del

22.05.2018

consid. 3.1, e riferimenti citati). Allorquando si tratta

dell’ingerenza dei diritti personali dell.utore, la stessa non solo dipende

dalla durata della misura ma anche dalle modalità d’esecuzione (sentenza TF

6B_608/2018 del 28.06.2018 consid. 1.1.;6B_1317/2017 del 22.05.2018 consid.

3.

, e riferimenti citati; BSK Strafrecht I – M. HEER, 3a. ed., art. 56 n. 35).

Se

sono minacciati beni giuridici importanti come la vita e l’integrità della persona,

i requisiti circa l’imminenza e l’entità della pericolosità sono meno severi, rispetto

a quelli richiesti in caso di messa in pericolo di beni giuridici meno importanti

quali il patrimonio e la proprietà (BSK Strafrecht I – M. HEER, art.

59.

CP n. 50). L’entità dell’onere (“Das Ausmass der Belastung”) che

comporta la misura privativa della libertà, determina il necessario grado di

pericolosità (“den erfordelichen Grad der Gefährlichkeit”). Più la

misura risulta incidere sull’interessato, e più severi saranno i requisiti posti

alla sua pericolosità sociale. Secondo la giurisprudenza federale nel caso di

una misura stazionaria ex art. 59 CP il rischio di recidiva non deve necessariamente

essere alto (BSK Strafrecht I – M. HEER, op. cit., art. 59 CP n. 51).

4.2.3

Nel

caso in disamina, da quanto in atti si ha che il reclamante è cittadino svizzero,

nato e cresciuto nel nostro cantone. Il padre, di origini libanesi, è stato

espulso dalla Svizzera per problemi con la giustizia, allorquando egli aveva 6

anni d’età. Con lo stesso non avrebbe poi più avuto contatti. La madre,

cittadina svizzera, soffrirebbe di disturbi depressivi con presa a carico

psicoterapeutica e psicofarmacologica. Dall’età di 3 anni egli è cresciuto in

casa dei nonni materni – che hanno assunto un ruolo importante nella sua vita –

con la madre e il fratello minore (di due anni), il quale avrebbe problemi di

dipendenza da sostanze psicoattive. La nonna, che pure avrebbe sofferto di

disturbi depressivi, è deceduta nel 2012. Il nonno, di carattere fragile,

avrebbe tentato il suicidio alcuni anni fa.

Il

reclamante ha portato a termine le scuole dell’obbligo (elementari e medie, in

seno alle quali ha presentato problemi comportamentali), per poi iscriversi

alla Scuola di arti e mestieri, nel corso della quale sono emerse difficoltà

scolastiche nonché problemi di tossicomania.

I

primi approcci con le sostanze stupefacenti risalgono all’età di 13 anni, con

il consumo in prevalenza di THC, per poi passare verso i 15/16 anni al consumo

di sostanze più pesanti.

All’età

di 16 anni è avvenuto il suo primo ricovero coatto presso la Clinica psichiatrica

cantonale (CPC) di Mendrisio, dove gli è stato riscontrato uno scompenso

psicotico acuto e una pericolosità per sé e per gli altri (essendosi recato a scuola

armato di un coltello per affrontare un compagno di scuola che a suo dire si

sarebbe preso gioco di lui). Sono seguiti tra il 2008 e il 2016 altri 23

ricoveri alla CPC di Mendrisio, che gli ha diagnosticato: schizofrenia

paranoide, sindrome da dipendenza da sostanze psicoattive multiple o da altre

sostanze, disturbo di personalità antisociale (rapporto 30.06.2017 della CPC

Mendrisio, AI 65, inc. GPC __________).

Tra la primavera 2008 e il marzo 2015 egli ha intrapreso sei percorsi

comunitari presso strutture del nostro Cantone così come d’oltre confine, che

si sono tuttavia tutti conclusi con un fallimento.

Dall’età

di 18 anni egli è sotto tutela risp. curatela generale.

Già

da minorenne egli ha iniziato ad interessare le autorità penali venendo condannato

per reati contro il patrimonio (furto, danneggiamento), per contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti (consumo di marijuana) nonché per vie di fatto e

ingiuria. Infrazioni proseguite anche dopo la sua maggiore età, ancora per

reati patrimoniali, per infrazione e contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti, per reati della circolazione stradale, per minacce e vie di fatto

(nei confronti di suoi familiari e conoscenti). Tipologia di reati infine perlopiù

pure oggetto della condanna pronunciata dalla Corte delle assise criminali il

20.09

, che lo ha altresì riconosciuto colpevole di ripetuta violenza o

minaccia contro le autorità e i funzionari (segnatamente per violenze e minacce

manifestate in più occasioni nei confronti del personale medico ed

infermieristico presso la CPC di Mendrisio), per i quali, tenuto conto di una

scemata imputabilità, gli è stata inflitta una pena detentiva di 7 mesi, oltre alla

pena pecuniaria di CHF 100.- e alla multa di CHF 100.-. Inoltre è stato

ordinato nei suoi confronti il trattamento terapeutico stazionario ex art. 59

cpv. 3 CP per il quale egli si trova attualmente in esecuzione presso il Centro

__________ dal 7.12.2016.

Ciò

sulla base del referto peritale reso dal dr. __________ il 9.01.2016. Nello

stesso egli ha evidenziato come dal dossier relativo al reclamante emergano ripetutamente

tre posizioni diagnostiche che procedono in parallelo: la schizofrenia, il

disturbo di personalità antisociale e la dipendenza da sostanze psicoattive.

Chiarificare quale delle tre sia primaria sulle altre, ha precisato il perito,

è a quel momento improduttivo e impossibile, stante che “la condizione

psicopatologica del peritando è talmente grave ed avanzata che ogni

speculazione su quale delle tre componenti debba essere considerata primaria

sarebbe una forzatura” (perizia 9.01.2016 dr. __________, p. 11, AI 4, inc.

GPC __________).

Quali

punti fermi il perito ha riscontrato: la malattia dell’interessato – esordita molto

precocemente, già nell’adolescenza –, alla cui base vi è una famigliarità psichiatrica

importante, aggravata da un accudimento carente e da esperienze traumatiche

precoci, nonché l’uso di sostanze tossiche di diverso tipo, sin dalla

giovanissima età, che ha aggravato la patologia sottostante. Col passare degli anni,

ha rilevato il perito, vi è stato nel reclamante un progressivo impoverimento

del funzionamento psichico e sociale, con perdita delle competenze interpersonali,

della capacità di prendersi cura di sé stesso e di aderire alle regole dei contesti

ove è inserito. Peggioramento quest’ultimo, che è avvenuto nonostante i

molteplici tentativi terapeutici condotti secondo regola d’arte.

In

conclusione, il perito ha diagnosticato una sindrome schizofrenica con andamento

continuo, disturbi correlati all’uso di sostanze e da dipendenza, tratti del

disturbo di personalità antisociale.

Egli

ha poi precisato che tutti i reati oggetto della condanna del 20.09.2016 sono

stati commessi in relazione con le turbe psichiche diagnosticate e in uno stato

di parziale alterazione delle facoltà mentali. Con riguardo agli episodi di

aggressività avvenuti in seno alla CPC, ha sostenuto che gli stessi sono “conseguenti

al vissuto persecutorio del paziente ed alla sua critica di malattia

praticamente assente (…). Gli operatori della clinica sono inoltre giudicati

colpevoli di far rispettare una terapia depôt che è percepita come nociva e che

rievoca gli abusi infantili, trasformandolo a suo dire in un «killer». Con questi presupposti, di fronte a persone

che reputa ostili, che vorrebbero la sua rovina, il peritando non è in grado di

bloccare la sua collera. Si sente spinto a scatenarsi violentemente, come se si

trattasse di una legittima difesa verso persone che vogliono fargli del male” (perizia 9.01.2016 dr. __________, p. 18).

Il dr. __________ ha così rilevato come il quadro

clinico del qui reclamante sia molto preoccupante. La malattia sarebbe inoltre

resistente alle terapie fino a quel momento somministrate e vi sarebbe un

progressivo declino del funzionamento sociale. Inoltre il peritando sarebbe

acritico e non avrebbe alcuna volontà di collaborare con i curanti, che anzi

rientrerebbero in gran parte nel suo delirio. In relazione al rischio di

recidiva il perito ha quindi rilevato che in assenza di un percorso educativo e

terapeutico di alcuni anni, condotto in una struttura chiusa e adeguata, che garantisca

la continuità della terapia medicamentosa e dell’astinenza da sostanze, il

peritando presenterebbe un fondato rischio di commettere altri reati. In

particolare: “vi è in primis la certezza che il peritando commetterà reati

analoghi a quelli finora compiuti”. Inoltre, secondo il perito, considerata

“l’escalation di aggressioni del 2015, il peggioramento progressivo del

funzionamento generale, l’uso di sostanze totalmente fuori controllo; sommata

anche la condizione di scacco in cui si trovano i curanti, il fallimento di

qualsiasi opzione terapeutica adottata finora e la paranoia crescente del

soggetto, vi è un rischio elevato che il peritando compia reati contro

l’integrità della persona ben più gravi di quelli finora compiuti” (perizia

9.01.2016

dr. __________, p. 19, AI 4, inc. GPC __________). Reati che

potrebbero essere commessi soprattutto contro i curanti ma anche contro lo zio.

Al

di fuori di una misura penale, che statuisca una terapia in un ambiente stazionario,

a mente del dr. __________, non esisterebbe a quel momento né in Ticino, né in

Svizzera e neppure in Italia la struttura ideale per collocare pazienti del

tipo di quelli come il qui reclamante.

Per

quanto attiene alle misure terapeutiche egli ha evidenziato come il trattamento

ambulatoriale si sia dimostrato ampiamente insufficiente per prevenire i reati.

Pertanto “solo un trattamento stazionario di lunga durata, in una struttura

terapeutica/educativa come ad esempio __________, che garantisca la totale

astinenza da sostanze stupefacenti e l’assunzione regolare della terapia

medicamentosa, potrà permettere di ottenere dei risultati più incisivi”

(perizia 9.01.2016 dr. __________, p. 20, AI 4, inc. GPC __________), ritenuto

che in Canton Ticino non esistono istituti adeguati per fornire la cura

stazionaria necessaria.

Su

richiesta scritta del giudice dei provvedimenti coercitivi nell’ambito della procedura

di mantenimento o meno della misura stazionaria, i medici curanti di RE 1

presso il centro __________, nello scritto del 6.04.2016, ovverossia a distanza

di 4 mesi dal di lui collocamento, hanno evidenziato che la presa a carico del

qui reclamante su un piano psichiatrico era a quel momento “proche d’un

suivi de type ambulatoire en milieu carcéral” (scritto 6.04.2017, p.1, AI

44, inc. GPC __________). Hanno poi confermato come il reclamante beneficiasse

di una terapia farmacologica (__________ per depôt con un complemento dello

stesso assunto per via orale – laddove, questa Corte appare perplessa, stante che il

dr. __________ nel proprio referto peritale del 9.01.2016 aveva rilevato come

in carcere il reclamante era stato svezzato dal __________ depôt, considerato

un vecchio farmaco e che aveva provocato un disturbo cardiaco, per quindi somministrargli

un farmaco antipsicotico di nuova generazione, meglio tollerato e assumibile

per bocca, con riduzione dei vissuti persecutori, cfr. perizia 9.01.2016 dr. __________,

p. 22, AI 4, inc. GPC __________), la cui compliance sarebbe stata soddisfacente.

Rilevato

lo scompenso psichico accusato dal reclamante al suo arrivo in tale struttura,

i medici hanno constatato un certo suo recente miglioramento, ritenuto tuttavia

come egli rimanga instabile. I sintomi psicotici sarebbero ancora ben presenti,

con momenti di disorganizzazione. A loro avviso, a quello stadio, il solo

obiettivo sarebbe la stabilizzazione del suo stato psichico. Una riabilitazione

e un lavoro sul suo delinquere non sarebbe a quel momento possibile. Essi hanno

altresì evidenziato che parallelamente al recente miglioramento dello stato

psichico relativo alla di lui psicosi, “de nombreuses transgressions du

cadre ont eu lieu, y compris de la violence pysique à l’encontre d’un autre détenu-patient,

et M. RE 1 a dû être sanctionné à plusieurs reprises par la direction”

(scritto 6.04.2017, p. 2, AI 44, inc. GPC __________). Infine i medici curanti

hanno precisato che aldilà della barriera linguistica, il profilo

psicopatologico del reclamante “correspond bien à la mission de notre

établissement. La barrière de la langue compromet pourtant la prise en charge

sur le plan psychiatrique, surtout psychothérapeutique, et limite passablement

l’utilité du programme groupal, rendant en effet difficile l’exécution de la

mesure. Toutefois, il faut souligner que notre signalement (segnatamente

quello di cui al loro scritto del 27.01.2017, ndr) ne remet pas en question

la pertinence de la mesure. Au contraire, les observations cliniques faites au

cours du séjour de M. RE 1 à __________ nous font penser que l’exécution de la

mesure devrait se faire en milieu institutionnel fermé, le cadre institutionnel

strict ayant un effet contenant sur le détenu-patient. Un milieu psychiatrique

classique, ouvert, risque de ne pas être suffisamment contenant” (scritto

6.04

, p. 2, AI 44, inc. GPC __________).

In

seguito, il 23.10.2017, ossia a distanza di all’incirca 10 mesi dal

collocamento al Centro __________, è stato allestito un altro rapporto dell’Ospedale

universitario di __________ sul trattamento psicoterapeutico impartito ad RE 1

fino a quel momento. Nello stesso è stata dapprima evidenziata la non facile

integrazione del reclamante, il quale non padroneggiando la lingua francese avrebbe

riscontrato grandi difficoltà di comunicazione, sia con i codetenuti e sia con il

personale del centro. Inoltre al momento del suo arrivo egli avrebbe presentato

i segni di uno scompenso psicotico, segnatamente una disorganizzazione sul

piano psichico e comportamentale, idee deliranti e allucinazioni.

Sintomatologia che si sarebbe in seguito accentuata con la sospensione del trattamento

neurolettico (__________) deciso da RE 1 contro il parere medico. Il

trattamento farmacologico avrebbe quindi dovuto essere riadattato, con

l’introduzione di un solo neurolettico (__________ al posto di __________, che

non si sarebbe dimostrato sufficientemente efficace), somministrato per dépôt

con un complemento assunto per via orale, e il mantenimento del trattamento con

__________ (uno stabilizzatore dell’umore, ndr) e __________. Vi si rileva come

il qui reclamante abbia “une grande appétence pour les substances psychoactives”

e come egli “n’est pas motivé à une abstinence aux toxiques en dehors d’un

milieu protégé” (rapporto 23.2017, p. 2, AI 23, inc. GPC __________). Il

trattamento neurolettico somministrato permetterebbe di controllare in parte la

sintomatologia psicotica, che non avrebbe potuto essere stroncata

completamente. L’impatto di questo trattamento sulla dimensione dissociale

della personalità di RE 1 sembrerebbe essere modesto, essendo limitato ad

un’eventuale diminuzione dell’impulsività. La disorganizzazione psichica e la

sintomatologia psicotica florida complicherebbero, addirittura renderebbero, a

quello stadio, impossibile un lavoro di riabilitazione psichiatrica. Per la

maggior parte del tempo il paziente sarebbe incapace di partecipare ai gruppi

di terapia e la sua presa a carico sarebbe essenzialmente individuale. Il qui

reclamante beneficerebbe di colloqui medico-infermieristici settimanali, alla

presenza di un interprete. Egli avrebbe la tendenza ad isolarsi, avendo pochi

legami con i codetenuti e con il personale infermieristico. Presenterebbe di

frequente dei disturbi comportamentali di tipo dissociale, soprattutto quando

la sintomatologia psicotica si attenua. Sarebbe stato a volte aggressivo, facendo

ricorso alla violenza fisica, tanto da rendersi necessario l’intervento di

agenti di custodia. Dal suo arrivo il reclamante sarebbe stato ospedalizzato

due volte presso l’unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP), per

degli scompensi acuti floridi accompagnati da problemi comportamentali. Infine

viene precisato, che a quello stadio l’obiettivo sarebbe quello di affinare la

posologia dell’__________ e di stabilizzare il paziente sul piano psicotico.

Una volta raggiunto questo obiettivo il lavoro di riabilitazione e il lavoro

sui reati commessi potrebbe essere possibile. Un miglioramento della capacità

di esprimersi in francese potrebbe aiutare l’interessato, al fine di accedere

ad altri settori di lavoro, ma un tale apprendimento apparirebbe a quel momento

difficilmente ipotizzabile, a causa della sintomatologia psichiatrica florida e

dell’assenza di collaborazione del reclamante.

In

data 10.01.2018 il dr. __________ ha rassegnato il proprio referto peritale, allestito

su incarico del giudice dei provvedimenti coercitivi ai fini di una rivalutazione

della misura terapeutica stazionaria in corso di esecuzione.

Dai

due incontri intrattenuti con il qui reclamante, il perito ha subito riscontrato

una patologia ancora così florida, nonostante la terapia antipsicotica e

stabilizzatrice dell’umore impartita, da essere preoccupante su un piano

prognostico.

Sulla

base di ciò, dai test effettuati e da tutta la documentazione medica e dei

numerosi servizi e strutture che sono stati coinvolti nel tempo nella presa a

carico di RE 1, il perito ha in maniera generale evidenziato come il caso in

esame sia insolitamente difficile e complesso, sia dal punto di vista

diagnostico quanto da quello prognostico e terapeutico.

Il

perito ha quindi riscontrato “un grave e complesso disturbo psichico, nel

quale confluiscono con ogni probabilità gli effetti di elementi costituzionali

e di elementi ambientali” (perizia 10.01.2018 dr. __________, p. 46, AI 44,

inc. GPC __________). In particolare ha diagnosticato anziché una schizofrenia

paranoide, che ritiene incerta, piuttosto un disturbo della personalità e del

comportamento che soddisfa i criteri del disturbo organico di personalità con

importanti tratti anti-sociali, a cui si aggiunge una sindrome di dipendenza da

sostanze psicoattive multiple, attualmente in astinenza ma in ambiente

protetto. Valutazione questa che il perito ha precisato discostarsi più nella

forma che nella sostanza da quella formulata dal dr. __________ nella perizia

del 9.01.2016. Infatti, in sede di delucidazione, il dr. __________ ha aggiunto

che le diagnosi che entrano in considerazione rientrano sempre nello spettro

della psicosi, così che la terapia sarebbe comunque la stessa (verbale di

udienza 16.04.2018, p. 1, AI 54, inc. GPC __________).

A

parere del perito a tutt’oggi il periziando sarebbe affetto da una grave turba

psichica, alla quale è collegato il rischio di commettere reati dello stesso

tipo (come di un altro) di quelli commessi. Se infatti tolto dall’attuale

ambiente terapeutico-contenitivo, vi sarebbe il rischio che il peritando

riprenda a commettere i reati che ha commesso in passato, ossia reati legati al

consumo di stupefacenti e alle strategie per procacciarseli. Inoltre egli

avrebbe mostrato, nel corso del tempo, anche una disinibizione crescente

dell’impulsività, da giungere a essere minaccioso non soltanto verbalemente ma

anche fisicamente nei confronti di co-pazienti e personale curante. Anche se

improbabile, un peggioramento della sua pericolosità nel senso di reati contro

le persone non sarebbe da escludere. Al proposito all’udienza di delucidazione il

perito ha ribadito che la sindrome psicorganica potrebbe far sì che il

reclamante reiteri reati contro la persona, anche preterintenzionalmente. Tale

sindrome farebbe sì che gli impulsi dell’interessato siano controllati peggio e

anche che le terapie farmacologiche, trovando meno substrato su cui agire,

siano meno efficaci.

Con

riguardo al trattamento stazionario eseguito presso il centro __________ il dr.

__________ ha rilevato come esso sia “al momento l’unica possibilità di contenimento

e cure del peritando”, e che lo stesso è “indubbiamente ancora necessario

e rappresenta quanto di più adeguato sia oggi proponibile nel suo caso”, a

conferma di quanto già espresso dal dr. __________ nonché dal direttore dell’OSC,

in una valutazione di quest’ultimo del 19.08.2015. Ha altresì aggiunto che

attualmente non esisterebbe alcuna alternativa praticabile all’attuale collocazione.

A

mente del dr. __________, rispondendo ad una domanda posta dal giudice dei

provvedimenti coercitivi nell’udienza del 16.04.2018, quello che potrebbe aiutare

il peritando è l’ambiente di __________, dove non vi sono solo le terapie farmacologiche

ma anche il personale curante. Quello che si spera, ha asserito, è che la

struttura contenitiva e psicoterapeutica in senso lato possa aiutare il reclamante

a riequilibrarsi.

Sul

piano prognostico il perito ha tenuto a precisare che “non è detto,

purtroppo, che la prosecuzione della misura sia destinata a portare al

successo; certo è invece che interromperla porterebbe all’insuccesso, alla

ricaduta in comportamenti tossicofilici e, certamente, anche penalmente

rilevanti. La prosecuzione della misura, ancora per diversi anni, è

probabilmente l’unica possibilità di aiutare il peritando” (perizia

10.01.2018

dr. __________, p. 48, AI 44, inc. GPC __________). In effetti, a

suo parere un miglioramento, e conseguentemente una diminuzione del rischio di

commissione di nuovi reati nel reclamante “potrà manifestarsi solo a

medio-lungo termine (anni) a condizione, fra l’altro, che possa essere identificata

la terapia farmacologica ottimale, cosa che sino ad ora non sembra essere avvenuta”

(perizia 10.01.2018 dr. __________, p. 48, AI 44, inc. GPC __________).

Con

riferimento alle prospettive di successo evidenziate dal dr. __________ nella

sua perizia, il dr. __________, rispondendo ad una domanda posta dal patrocinatore

in sede di delucidazione, ha rilevato che l’esistenza di una sindrome psicorganica,

di cui il precedente perito non era a conoscenza, renderebbe le prospettive

attuali di miglioramento “ridotte al lumicino” (verbale di audizione

16.04

, p. 2, AI 54, inc. GPC __________). Sempre nella stessa sede il

perito ha poi aggiunto che il periodo di due anni per una rivalutazione

peritale, sarebbe necessario per valutare eventuali miglioramenti. “Non sono

sicuro che ce ne saranno. Come detto __________ è al momento l’unica struttura

a disposizione per un caso complesso come quello dell’interessato” (verbale

di udienza 16.04.2018, p. 3, AI 54, inc. GPC __________).

Infine

circa la possibilità di prevedere degli stadi di progressione, il perito ha considerato

come sia prematuro esprimersi al proposito. “Al momento il peritando deve

rimanere nella situazione in cui attualmente si trova. Una rivalutazione (con

eventualmente decisione a proposito degli stadi di progressione nell’ambito

dell’esecuzione della misura) è indicata non prima di fine 2019, sempre che i curanti

di “__________” non forniscano elementi convincenti che inducano a rivedere la

situazione in tempi più brevi” (perizia 10.01.2018, p. 49, AI 44, inc. GPC __________).

4.2.4

Ora,

in esito a tutto quanto sopra esposto, questa Corte ritiene che, conformemente

alle norme e alla giurisprudenza citata nei precedenti considerandi, la misura

del trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP eseguito attualmente dal reclamante

presso il centro __________, è senz’altro ancora adeguata, in quanto idonea ad

impedire che egli torni a delinquere. Possibilità quest’ultima, come confermato

dal perito e dagli attuali medici curanti, non solo verosimile bensì praticamente

certa, vista la patologia grave e ancora florida nel reclamante. Soltanto un’astinenza

continuativa dall’abuso di sostanze tossiche, di cui è constatata la dipendenza,

e la regolare e costante assunzione della terapia farmacologica, garantite dall’ambiente

psichiatrico chiuso come quello vigente presso il centro __________, lasciano

presagire una stabilizzazione dello stato del reclamante sul quale poi poter

costruire un lavoro di riabilitazione, tendente a ridurre il suo alto rischio

di recidiva. Miglioramento che, per quanto allo stadio attuale sia difficile da

pronosticare, se non dopo un periodo medio-lungo di trattamento stazionario,

non è ancora stato definitivamente escluso dai medici specialisti interpellati

in questa procedura.

i medici curanti, né il perito (constatato altresì il fallimento dei precedenti

trattamenti eseguiti in ambiente psichiatrico aperto e/o ambulatoriale) hanno

intravvisto e/o ipotizzato un altro tipo di misura o un'altra struttura privata

o pubblica, o una combinazione delle stesse ugualmente adeguate, ma meno

restrittive della libertà del reclamante, in grado di evitare la sua ricaduta

nella tossicofilia, con scompensi psicotici, e di conseguenza impedire la

commissione di nuovi reati analoghi e/o più gravi contro beni giuridici

importanti quali l’integrità della persona. A tutt’oggi quindi l’attuale misura

risulta essere necessaria per il trattamento della turba psichica del reclamante.

Entrambi

i periti hanno evidenziato come solo dopo un trattamento stazionario di lunga

durata (intesa su più anni) in una struttura terapeutica/educativa come il

centro __________, si potranno valutare eventuali miglioramenti. Il dr. __________

in particolare ha indicato una possibile rivalutazione della misura non prima

di fine 2019, salvo elementi contrari forniti dai medici curanti a favore di

una revisione della situazione in tempi più brevi.

Ancorché

attualmente siano ormai trascorsi quasi 2 anni dal collocamento del reclamante

presso il centro __________, in un regime che lo ha privato della libertà ben

oltre i 7 mesi di pena detentiva inflittagli dalla Corte del merito, la misura

stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP, anche con riguardo alla complessità e particolarità

del caso in disamina, appare in concreto ancora rispettosa del principio di

proporzionalità (in senso stretto). Ciò avuto riguardo all’alto rischio che il

reclamante ricada non solo nella commissione di reati in materia di

stupefacenti e/o patrimoniali, onde procurarsi i mezzi finanziari per

finanziare tale consumo, bensì anche in reati contro l’integrità della persona

più gravi, e tenuto altresì conto del legame esistente tra tale rischio di

recidiva e gli importanti disturbi psichici diagnosticatigli, che richiedono un

tale trattamento.

Va

inoltre rilevato che la privazione della libertà che ha finora richiesto

l’attuale esecuzione della misura stazionaria non eccede ancora il termine di 5

anni stabilito dall’art. 59 cpv. 4 CP, stante come lo stesso possa poi ancora

essere protratto di un ulteriore periodo di 5 anni. Va poi ricordato che la

misura può avere una durata più lunga o più corta di quella della pena detentiva,

in quanto quest’ultima commisurata in funzione alla colpa dell’autore; una

limitazione (temporale) dipendente dalla gravità della colpa, fattore

determinante per il quantum della pena, è invece incompatibile con la missione

stessa della misura (decisione TF 6B_845/2016 del 29.06.2017, consid. 3.5.4.).

In

conclusione la misura terapeutica stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP in quanto

rispettosa del principio di proporzionalità e, allo stadio attuale, non

definitivamente demunita di prospettive concrete di evoluzione favorevole,

ancorché non certe e rese difficoltose dalla mancanza di presa di coscienza del

reclamante e della sua poca collaborazione, può essere mantenuta, per cui la

decisione qui impugnata resa dal giudice dei provvedimenti coercitivi merita di

essere tutelata.

5.

A

titolo abbondanziale, questa Corte auspica che le autorità interessate, segnatamente

il giudice dei provvedimenti coercitivi così come l’Ufficio dell’assistenza

riabilitativa, mantengano uno stretto controllo (mediante regolare richiesta di

rapporti sullo stato delle terapie impartite al reclamante) sull’evoluzione

dell’esecuzione della misura stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP, affinché possa essere

monitorata la possibilità di miglioramento del reclamante e, in caso di definitiva

mancata evoluzione, venga avviata una procedura di soppressione della misura

terapeutica, onde evitare che la privazione della libertà conseguente

all’esecuzione della misura stazionaria, venga di fatto ad adempiere

un’internamento, senza che lo stesso sia stato ordinato dal competente giudice

sulla base dei presupposti richiesti dall’art. 64 CP.

6.

In

considerazione degli accertati disturbi psichici del reclamante (che già in

sede di dibattimento pubblico gli hanno precluso la possibilità di

presenziarvi), così come delle sue precarie condizioni economiche (sulla base

delle quali nei precedenti procedimenti ha beneficiato dell’assistenza

giudiziaria), come pure vista la complessità del caso (anche sul piano

giuridico), il cui esito non appariva d’acchito essere sfavorevole, si giustifica in concreto l’assistenza di un legale,

nominato nella persona dell’avv. PR 1, e quindi il riconoscimento del beneficio

del gratuito patrocinio, con il versamento di una congrua indennità, oltre al

prescindere dal prelievo della tassa di giustizia.

Ciò che d’altronde è già avvenuto nel procedimento di merito, così come in quello

davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 56 ss. CP, 379 ss., 393 ss., 439

cpv. 1 CPP, la LEPM, la LAG, l’art. 29 cpv. 3 Cost, ed ogni altra disposizione

applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

Al

patrocinatore d’ufficio, nominato in questa sede nella persona dell’avv. PR 1,

è riconosciuto il versamento di un importo di CHF 1'500.-- a titolo di

indennità per le spese di patrocinio nella procedura di reclamo dinanzi a

questa Corte.

3. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

4. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione

della de

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera