60.2018.243
Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi con cui ha mantenuto la misura stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CPP presso il Curabilis; presupposti per una misura stazionaria e per
27 dicembre 2018Italiano56 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2018.243
Lugano
27 dicembre 2018/ets
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena
Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 12/13.09.2018 presentato
da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 31.08.2018 emanata dal giudice dei
provvedimenti coercitivi, Claudia Solcà, mediante la quale ha mantenuto la misura
stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP presso il centro __________ (inc. GPC __________);
preso atto dello scritto 13.09.2018 dell’avv. PR 1;
richiamato lo scritto 18/19.09.2018 del giudice dei
provvedimenti coercitivi supplente, Curzio Guscetti, con cui comunica di non
avere particolari osservazioni da formulare, confermandosi nelle motivazioni
della decisione impugnata e rimettendosi al giudizio di questa Corte;
preso atto degli scritti 19.09.2018 del giudice Amos
Pagnamenta, in cui dichiara di non avere particolari osservazioni da formulare,
rimettendosi al giudizio di questa Corte, e 25.09.2018 del procuratore pubblico
Paolo Bordoli, mediante il quale comunica di condividere i motivi per cui non è
possibile sopprimere la misura stazionaria espressi in modo chiaro e completo
nella decisione impugnata;
richiamate le osservazioni 28.09.2018 dell’Ufficio
dell’assistenza riabilitativa, con cui, dopo aver esposto le proprie argomentazioni,
conclude chiedendo la reiezione del gravame e la conferma della decisione
impugnata;
richiamata la replica 2/3.10.2018, con cui il
reclamante si è riconfermato nelle proprie argomentazioni e conclusioni esposte
nel suo gravame;
preso atto che con osservazioni di duplica 4/5.10.2018
il procuratore pubblico Paolo Bordoli, ha ribadito la reiezione del reclamo,
risp. 5.10.2018 il giudice dei provvedimenti coercitivi (supplente) si è
riconfermato nelle proprie argomentazioni e conclusioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
sentenza 20.09.2016 (passata in giudicato) la Corte delle assise criminali ha
riconosciuto RE 1 autore colpevole di furto (per aver sottratto la borsetta ad
una passeggera in treno), danneggiamento (della porta d’entrata dell’abitazione
del nonno), ingiuria (nei confronti di un ragazzo con handicap), contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti (per consumi di marijuana e cocaina), ripetuta
violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (in particolare in 7
occasioni nei confronti del personale sanitario della Clinica Psichiatrica
Cantonale). Tenuto conto di una scemata imputabilità, lo ha quindi condannato
alla pena detentiva di 7 mesi, oltre che alla pena pecuniaria di CHF 100.- e al
pagamento della multa di CHF 100.-. La Corte, sulla base del referto peritale
reso dal dr. __________ il 9.01.2016, ha altresì ordinato il trattamento
stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP e, conformemente all’art. 57 CP, ha sospeso
l’esecuzione della pena detentiva per dar luogo all’esecuzione di detto trattamento
(inc. TPC __________).
b. Con
decreto 21.11.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia
di applicazione della pena, ha nominato l’avv. PR 1 (già patrocinatore nel procedimento
penale), difensore d’ufficio di RE 1 con effetto dal 18.11.2016 per quanto
attiene alla procedura di esecuzione della misura terapeutica stazionaria di
cui all’art. 59 cpv. 3 CP (AI 12, inc. GPC __________).
c. Nel seguito il giudice dei provvedimenti coercitivi
ha acquisito agli atti il giudizio di condanna con il relativo incarto penale e
la perizia giudiziaria del dr. __________. Ha quindi identificato, per il tramite
dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, un’adeguata struttura, segnatamente
il centro __________), disposta ad accogliere il qui reclamante dalla prima settimana
del mese di dicembre 2016 (AI 1-10, 14, 27, inc. GPC __________). Infine in
data 2.12.2016 ha sentito RE 1, il quale, seppure preoccupato per tale
cambiamento, ha asserito di essere d’accordo con il collocamento prospettatogli
(AI 28, inc. GPC __________).
d. In
data 7.12.2016 RE 1 è stato trasferito dalle Strutture carcerarie cantonali al
centro __________) per il tramite del Servizio trasporto detenuti della Polizia
cantonale, al fine di iniziare la misura ex art. 59 cpv. 3 CP ordinata dal giudice
del merito, ritenuto che, in assenza di espressa delega, l’Ufficio del giudice
dei provvedimenti coercitivi ticinese ha mantenuto la propria competenza
decisionale in relazione all’esecuzione di detta misura terapeutica.
e. Con
decisione 15.12.2016 (AI 32, inc. GPC __________) il giudice dei provvedimenti
coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, riprendendo la
diagnosi e le conclusioni formulate dal dr. __________ nella perizia
giudiziaria del 9.01.2015 e ricordato il diritto e la giurisprudenza
applicabili, ha ordinato il collocamento (iniziale) di RE 1 nella sezione
chiusa del centro __________ per l’esecuzione della misura terapeutica stazionaria
ex art. 59 cpv. 3 CP di cui alla sentenza di condanna.
Nel
contempo il magistrato ha precisato che i termini inerenti alla misura previsti
nella legge sarebbero stati computati a far tempo dal 20.09.2016 (conformemente
alla giurisprudenza federale di cui alla decisione del TF 6B_640/2015 del
25.02.2016). Inoltre ha incaricato l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa di
allestire un Piano di esecuzione della misura (PEM).
f. Con
scritto 27.01.2017 due medici psichiatri dell’ospedale universitario di __________,
che hanno in cura il qui reclamante, hanno reso attento l’Ufficio dell’assistenza
riabilitativa delle difficoltà riscontrate nella presa a carico di RE 1 su un
piano psicoterapeutico per la sua scarsa conoscenza della lingua francese, che in
particolare renderebbe poco fattibile se non impossibile la cura giornaliera da
parte dell’équipe infermieristica come pure il programma di gruppo. Un
approfondimento da parte dello stesso della lingua francese, che comunque non
risolverebbe tale difficoltà nel corto termine, non sarebbe ad ogni modo proponibile
a quello stadio, accusando il qui reclamante a quel momento una sintomatologia
psichiatrica florida. In tali condizioni, detti medici, hanno evidenziato che “une
exécution de la mesure est difficile à concevoir” (AI 37, inc. GPC __________).
g. Il
giudice dei provvedimenti coercitivi, venuto a conoscenza del suddetto scritto,
ha chiesto all’Ufficio dell’assistenza riabilitativa varie delucidazioni,
segnatamente se fosse stato valutato al momento dell’ammissione la capacità di
espressione in lingua francese del qui reclamante, e di verificare con i
responsabili della struttura __________ la concreta possibilità di eseguire la
misura ordinata dal giudice del merito tenuto conto delle surriferite
difficoltà e, se del caso, di trovare una soluzione alternativa (lettera
23.02.2017 del GPC, AI 38, inc. GPC __________).
h. L’Ufficio
dell’assistenza riabilitativa con scritto 27.02.2017 ha risposto che nella
procedura d’ammissione sarebbe stato verificato che RE 1 disponeva di conoscenze
base della lingua francese, sufficienti a permettergli di inserirsi nella vita
quotidiana del nuovo contesto. Inoltre ha rilevato che il trattamento
psichiatrico e psicologico individuale, al contrario del trattamento
terapeutico, non richiederebbe una padronanza maggiore della lingua. Nondimeno
il reclamante sarebbe stato inserito in un corso intensivo e personalizzato di
francese, oltre ai corsi regolari di lingua. Pertanto “l’interessato
profitta delle altre offerte (non gruppali), ivi comprese terapeutiche di __________”.
L’Ufficio, concludendo, ha evidenziato di “ritenere
il centro per le misure __________ il migliore, se non il solo, istituto in
grado di accogliere e trattare le problematiche del sig. RE 1, mentre non ci
facciamo illusioni sul fatto che, data la sua patologia ed anche
l’apprendimento della lingua, il tempo di permanenza nel centro potrebbe essere
da medio a lungo” (lettera 27.02.2017 dell’UAR, p. 2, AI 39, inc. GPC __________).
Infine l’Ufficio ha sottolineato che un Piano
d’esecuzione della misura (PEM) sarebbe stato proposto “dopo 6 mesi dalla
data di ammissione a __________” (lettera 27.02.2017 dell’UAR, p. 2, AI 39,
inc. GPC __________).
i. Preso
atto di quanto sopra, siccome messo in copia nel suddetto scambio epistolare,
il patrocinatore del qui reclamante, avv. PR 1, con scritto del 10.03.2017 ha dapprima
rilevato l’incongruenza dell’asserito termine di 6 mesi per l’allestimento del
PEM, sottolineando che l’autorità così dicendo quasi sembri “asserire che il
«collocamento» non sia ancora avvenuto”, e che detto termine verrebbe a
cadere in prossimità di quello per una eventuale rivalutazione ex art. 62d CP. Ha
poi evidenziato l’esistenza di una situazione contraria alle normative del CP.
Pertanto in considerazione della tipologia dei reati oggetto di condanna,
dell’ambito in cui sono stati commessi, della pena effettivamente erogata e del
periodo di restrizione della libertà già patito da RE 1, il rappresentante
legale ha formalmente chiesto l’avvio della procedura di soppressione della
misura ex art. 62c CP in tempi ragionevolmente
brevi (AI 40, inc. GPC __________).
j. Con
scritto 22.03.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi, dopo aver aperto un
procedimento tendente alla soppressione della misura ex art. 62c CP, ha chiesto
all’Ufficio dell’assistenza riabilitativa la produzione dell’intero dossier
relativo a RE 1. Inoltre ha chiesto che gli venisse indicata la documentazione/regolamentazione
da cui risulterebbe il diritto del Canton Ticino ad avere 4 posti presso il
centro __________, e l’allestimento di un rapporto sull’andamento della misura
(segnatamente in relazione a quanto è stato fatto risp. quanto non può essere
fatto a seguito delle scarse conoscenze linguistiche dell’interessato) come
pure sulle prospettive di successo e sull’effettivo avvio della misura (lettera
22.03.2017, AI 41, inc. GPC __________).
Questione
quest’ultima che in sostanza il magistrato il 31.03.2017 ha pure posto ai
medici dell’ospedale universitario di __________, riallacciandosi alla loro segnalazione
scritta del 27.01.2017 (lettera 31.03.2017, AI 43, inc. GPC __________).
k. Con
scritto 6.04.2017 i due medici curanti dell’ospedale universitario di __________
– rispondendo ai quesiti posti dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella
lettera 31.03.2017 – hanno in buona sostanza precisato che a quel momento la
presa a carico di RE 1 era prossima ad un trattamento ambulatoriale in ambiente
carcerario, che il paziente era al beneficio di una terapia farmacologica e che
malgrado ciò il suo stato era instabile con ancora presenti sintomi psicotici.
Il lavoro riabilitativo e sui reati commessi non era a quel momento possibile. Inoltre
la barriera linguistica “compromet pourtant la prise en charge sur le plan
psychiatrique, surtout psychothérapeutique, et limite passablement l’utilité du
programme groupal, rendant en effet difficile l’exécution de la mesure”. Ad
ogni modo “notre signalement ne remet pas en question la pertinence de la
mesure. Au contraire, les observations cliniques faites au cours du séjour de
M. RE 1 à __________ nous font penser que l’exécution de la mesure devrait se
faire en milieu institutionnel fermé, le cadre institutionnel strict ayant un
effet contenant sur le déténu-patient. Un milieu psychiatrique classique,
ouvert, risque de ne pas être suffisamment contenant” (lettera 6.04.2017,
AI 44, inc. GPC __________).
l. Sulla
base di ciò il patrocinatore del qui reclamante nello scritto 24.04.2017 al
giudice dei provvedimenti coercitivi ha evidenziato come “la prosecuzione
del trattamento presso __________ non abbia prospettive di successo (art. 62c
cpv. 1 lett. a CP) e che lo stesso istituto si dichiari «non
adeguato» (art. 62c lett. c CP e art. 56 cpv. 6 CP), perlomeno
per il caso specifico” (lettera
24.04.2017, AI 46, inc. GPC __________).
m. L’Ufficio
dell’assistenza riabilitativa, nel frattempo, nello scritto 28.04.2017, ha
dapprima evidenziato che non esistono delle decisioni formali inerenti
all’attribuzione dei posti nei carceri e nei centri per le misure concordatari.
Ha tuttavia confermato che “il cantone Ticino ha collocato quattro persone a
__________, corrispondenti al numero dei posti disponibili in via prioritaria
per il Ticino all’apertura di ogni Unità”. Riguardo alle difficoltà
linguistiche ha evidenziato come le stesse siano “un problema ricorrente, che
non riveste carattere di urgenza alcuna e che gestiamo usualmente con le
Direzioni degli istituti carcerari o dei centri per le misure, se del caso con
soluzioni individualizzate”. Ha quindi rilevato come la permanenza del qui
reclamante presso il centro non venga messa in discussione né dalla Direzione,
né dal personale medico o sociale e che l’obiettivo attuale sia la di lui stabilizzazione
“prima di poter immaginare o definire un qualsiasi progetto o obiettivo o
altro”, prevalendo la malattia. L’Ufficio rimane quindi dell’idea che “la
permanenza in luogo strutturato e terapeutico è la sola possibilità per
giungere, col tempo, ad una stabilizzazione dell’interessato tale da potergli
rendere una dignità e qualità di vita che non conosce da molto”. Osserva
quindi che “la sua instabilità, la mancanza di coscienza della malattia e
quindi l’incapacità di gestire ed assumere la medicazione, la reattività ed
aggressività nelle relazioni interpersonali, qualsiasi queste siano,
impediscono una continuità di vita e la sua integrazione in un qualsiasi
contesto (carcere compreso) che non sia medicalizzato e di sicurezza”
(lettera 28.04.2017, AI 48, inc. GPC __________).
Per quanto attiene ai tempi di elaborazione del PEM
precisa come il periodo di 6 mesi sia “il minimo per giungere ad un progetto
che andrà a determinare il trattamento e la vita futura della persona
condannata”, così da non ritenere “questo tempo lesivo, tenuto conto
della durata teorica di una misura stazionaria e della sua valenza”.
Infine, in relazione alle difficoltà linguistiche, l’Ufficio ha posto in
risalto che la comunicazione con il personale del centro sarebbe effettiva seppure
limitata alla comunicazione basilare della vita e delle incombenze quotidiane.
Ad ogni modo “vista tuttavia la prevalenza della patologia e l’obiettivo di
stabilizzazione che si persegue in via prioritaria, non sembra essere la lingua
la determinante del trattamento o il suo ostacolo” (lettera 28.04.2017, AI
48, inc. GPC __________).
n. Con
scritto 12.05.2017 il patrocinatore del qui reclamante ha ribadito
l’inadeguatezza della misura e ha nuovamente postulato la soppressione della
stessa ex art. 62c CP unitamente alla proposta di sottoporre la questione ad un
perito e di procedere all’audizione del suo assistito (AI 54, inc. GPC __________).
o. In
data 12.06.2017 ha avuto luogo un incontro fra i vari operatori (segnatamente Clinica
psichiatrica cantonale, Mendrisio; Servizio psico-sociale, __________; Antenna
Icaro, __________; Polizia cantonale di __________; Villa Argentina, __________),
che si si sono maggiormente presi carico del reclamante negli ultimi anni precedenti
il suo ricovero al centro __________, onde valutare la situazione dello stesso
nel caso in cui venisse accolta la richiesta di sospensione della misura di cui
all’art. 59 CP e che quindi RE 1 facesse rientro in Ticino (AI 65, inc. GPC __________).
In
esito allo stesso ogni servizio interessato ha provveduto ad allestire un rapporto
(allegati all’AI 65, inc. GPC __________).
p. Il
10.08.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha sentito il qui reclamante
alla presenza del di lui patrocinatore. Nel corso di tale audizione RE 1 è, fra
l’altro, stato informato che sarebbe stato sottoposto nel corso dei mesi
successivi ad una perizia, finalizzata a valutare la sua situazione e la
terapia somministratagli, onde determinare se continuare o meno con la misura, o
se modificarla, nonché determinare se l’attuale struttura fosse ancora
adeguata. Egli si è dichiarato d’accordo con tale modo di procedere (AI 72,
inc. GPC __________).
q. Con
lettera 17.08.2017 il patrocinatore di RE 1 – constatato come fossero trascorsi oltre 8 mesi dal
collocamento risp. 11 mesi dalla condanna e oltre 20 mesi di privazione della
libertà – ha nuovamente lamentato presso l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa
il mancato allestimento del PEM, in violazione dei disposti dell’art. 90 cpv. 2
CP. Ha altresì osservato la presenza nell’incarto relativo al proprio assistito
presso il Centro __________ di oltre una ventina di misure disciplinari
inflitte al suo patrocinato per fatti/circostanze, ritenuti dal legale, di gravità
relativa e della stessa tipologia di quelli per la maggioranza oggetto della
condanna del 20.09.2016 (ossia contro il personale medico e infermieristico per
cui si è proceduto penalmente d’ufficio in forza all’art. 285 CP), che gli sono
valsi in definitiva 7 mesi di detenzione, sospesi per l’applicazione della
misura. Col che egli evidenzia l’inefficacia dell’attuale “trattamento”
e la necessità di delineare la situazione del suo assistito dal profilo giuridico
e del rispetto delle norme applicabili. Chiede infine la conferma dell’ “assenza,
anche nell’incarto UAR (così come in quello di __________, ndr), di
documenti (scritti, e-mail, annotazioni, ecc.), di qualsiasi provenienza,
relativi alla terapia (compresa quella farmacologica) applicata al signor RE 1,
presso l’istituto __________ dal trasferimento ad oggi, e relative eventuali
modifiche”. In caso negativo, egli postula che gli venga dato accesso o che
gli venga trasmessa simile documentazione (AI 73, inc. GPC __________).
r. Con
scritto 7.09.2017 – inviato in copia anche al patrocinatore di RE 1 – l’Ufficio
dell’assistenza riabilitativa (UAR) ha trasmesso al giudice dei provvedimenti
coercitivi il PEM provvisorio datato marzo 2017. Ha altresì osservato in
generale che “malgrado continue e reiterate minacce espresse in forme
diverse, non si osserva un passaggio all’atto. Secondo l’opinione dei servizi
di __________, il quadro particolarmente strutturato del centro e la presenza
degli agenti di custodia, ha un effetto dissuasivo sull’interessato”
(lettera 7.09.2017 dell’UAR, AI 78, inc. GPC __________). Il servizio
infermieristico del Centro avrebbe altresì confermato come il reclamante “si
mostra cooperante nell’assunzione della medicazione e che ha iniziato a
partecipare ad attività di gruppo come lo sport ed il gruppo di direzione. Esce
a passeggio e comincia ad occuparsi personalmente della pulizia della sua
cella, mentre deve ancora essere affiancato dal personale per l’igiene personale”.
L’UAR ha inoltre rilevato che il servizio di sicurezza avrebbe confermato in
merito al qui reclamante “le continue minacce e provocazioni, ma nessuna
agressione agita, una migliore stabilizzazione del ritmo giorno/notte”.
Inoltre egli sarebbe “più disponibile alla medicazione e non richiede più il
loro intervento diretto”. Secondo quanto riferito dal servizio sociale,
sarebbero altresì stati rilevati miglioramenti nella comprensione della lingua
francese. Ad ogni modo il reclamante ribadirebbe la sua volontà di far rientro
alla Stampa. Quali unici contatti avrebbe le visite della madre e dello zio.
L’UAR conclude ponendo in risalto come l’obiettivo principale del Centro sia la
stabilizzazione e il miglioramento delle capacità relazionali del reclamante,
ancora incentrate sull’aggressione e aggressività, così che il rischio per i
terzi rimarrebbe alto, come alto rimarrebbe il pericolo di ricaduta nel consumo
di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche; non sarebbe una persona autonoma
nella cura di sé e non riconoscerebbe la malattia e di conseguenza nemmeno la
necessità della medicazione (lettera 7.09.2017 dell’UAR, AI 78, inc. GPC __________).
Con
parallelo scritto di medesima data, l’UAR ha confermato al patrocinatore di RE
1 “che non siamo in possesso di documentazione o informazioni circa la terapia
somministrata al sig. RE 1”, al di fuori delle indicazioni riportate nel
PEM (AI 79, inc. GPC __________).
s. Con
decreto 26.09.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi – nell’ambito
dell’esame inerente alla continuazione della misura, alla concessione della liberazione
condizionale dall’esecuzione della misura o alla soppressione di quest’ultima
con l’eventuale adozione di misure alternative – ha conferito al dr. __________
l’incarico di procedere ad una valutazione peritale di RE 1, tendente a verificare
l’esistenza di una turba psichica nel reclamante, il di lui rischio di recidiva
e le misure terapeutiche applicabili (AI 9 e 10, inc. GPC __________).
t. Il
27.10.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha acquisito agli atti il
rapporto 23.10.2017 reso dai medici curanti dell’Ospedale universitario di __________,
circa l’evoluzione del trattamento psicoterapeutico impartito al qui reclamante
(AI 23, inc. GPC __________).
u. In
data 30.11.2017 l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa ha trasmesso al giudice
dei provvedimenti coercitivi il Piano d’esecuzione della misura (PEM),
elaborato provvisoriamente nel marzo 2017, e per finire approvato nel novembre
2017 dai servizi interessati, e di cui il qui reclamante ha dichiarato avere
preso conoscenza il 22.11.2017 (AI 38, inc. GPC __________).
v. In data 10.01.2018 il dr. __________ ha rassegnato il
proprio referto peritale, come da incarico conferitogli il 26.09.2017 dal
giudice dei provvedimenti coercitivi (AI 44, inc. GPC __________).
Per
l’allestimento dello stesso RE 1 è stato trasferito dal centro __________ al
carcere La Farera, dove vi è rimasto dal 27.09.2017 all’8.11.2017, per essere a
disposizione del perito giudiziario per dei colloqui (AI 35, inc. GPC __________).
Il
referto peritale è poi stato oggetto di delucidazione da parte del dr. __________
nell’audizione che ha avuto luogo il 16.04.2018 davanti al giudice dei provvedimenti
coercitivi e alla presenza del patrocinatore del qui reclamante (AI 74, inc.
GPC __________).
w. Con
decisione 31.08.2018 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia
di applicazione della pena, dopo aver acquisito agli atti la perizia
psichiatrica del dr. __________, proceduto al verbale di delucidazione il 16.04.2018, sentito
il reclamante il 21.06.2018 alla presenza del suo patrocinatore, nonché aver
preso atto di tutti i preavvisi e rapporti espressi dai servizi interessati e/o
interpellati, ha ordinato il mantenimento
della misura stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP presso il Centro __________, fino
a nuovo riesame.
Per
il giudice tutta la documentazione acquisita convergerebbe sulla necessità di
mantenere la misura e protrarre il trattamento stazionario ordinato con la
sentenza di condanna. Non vi sarebbe altra possibilità di curare o seguire
l’interessato al di fuori di una struttura chiusa come quella di __________.
Il
magistrato ha evidenziato l’esistenza di un grave pericolo di recidiva, come sarebbe
emerso dal riscontro peritale, nonché l’assenza di elementi che possano far
intravvedere una prognosi favorevole e quindi la possibilità di una liberazione
condizionale. Ciò anche nell’ipotesi di imporre all’interessato sia un rigido
trattamento ambulatoriale, sia delle norme di condotta (assunzione di
medicamenti, trattamento psicologico ambulatoriale, altro).
Egli
ha inoltre precisato che allo stadio attuale non si può concludere che
l’esecuzione della misura non abbia prospettive di successo, visto lo spiraglio
intravisto dal perito. Il principio della proporzionalità sarebbe con l’attuale
soluzione rispettato. Il magistrato ha poi aggiunto che “questo giudice si
chiede se non si dovrà in un prossimo futuro chinarsi sulla possibile
soppressione della misura se quest’ultima si dimostrerà priva di possibilità di
successo (art. 62c cpv. 1 lett. a CP) e cioè se il «lumicino» di cui
parla il perito dovesse spegnersi”
(decisione 31.08.2018, p. 10).
x. Con
esposto 12/13.09.2018 il patrocinatore di RE 1 si aggrava contro il suddetto
giudizio, chiedendo l’annullamento dello stesso e quindi la soppressione della
misura terapeutica stazionaria, con segnalazione di tale caso all’ARP per
quanto di sua competenza.
Sottolinea
l’esigua gravità e pericolosità dei reati oggetto di condanna e come “la
giustizia penale sia stata chiamata a sopperire alla «evidente e imbarazzante mancanza di soluzioni
adeguate del sistema sociosanitario ticinese»” (reclamo 12/13.09.2018, p. 4), ritenuto che la durata della pena detentiva
è già stata ampiamente superata con le varie modalità di privazione della
libertà subite dal reclamante.
Lamenta l’assenza agli atti della cartella clinica e/o
medico-terapeutica del reclamante (che – osserva – configurerebbe una violazione del suo diritto di
essere sentito), come pure di un’informazione tempestiva e trasparente sulle
terapie applicate e la farmacologia.
Sostiene come in concreto non vi siano prospettive terapeutiche di
successo, bensì venga impartito un trattamento finalizzato al solo “contenimento”
del reclamante. Inoltre assevera, che, avendo la recente perizia allestita dal
dr. __________ diagnosticato una sindrome psicorganica, le prospettive
intraviste dal precedente perito, dr. __________, non sarebbero più valide.
Da
tutto ciò la necessità di sopprimere l’attuale misura, ordinata nel 2016 in ambito
penale, in quanto non avrebbe, a suo avviso, dato fino ad oggi alcun frutto e
sarebbe manifestamente priva di possibilità di successo.
Egli
postula infine il patrocinio d’ufficio con integrale assistenza giudiziaria.
y. Delle
uteriori argomentazioni così come della replica si dirà, se del caso, in corso
di motivazione, ai considerandi che seguono.
Considerandi
1.
1.1.
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP,
RL 312.0), all’art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare
le autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure e di
stabilire la relativa procedura.
L’art.
10.
cpv. 1 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM)
del 20.04.2010 (RL 341.100) conferisce al giudice dell’applicazione della pena – in Ticino il
giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l’art. 73 LOG – la competenza,
fra l’altro, a decidere il collocamento iniziale in caso di misura ex art. 59,
60, 61, 64 CP (lit. h); a prolungare le misure terapeutiche stazionarie ex art.
59.
cpv. 4 e 60 cpv. 4 CP (lit. c); a sopprimere le misure terapeutiche
stazionarie e a statuire sulla sorte del condannato ex art. 62c cpv. 1-4 e 6 CP
(lit. d); ad adottare tutte le altre decisioni relative alla soppressione di
una misura terapeutica stazionaria, di una misura terapeutica ambulatoriale o
dell’internamento, segnatamente quelle previste negli art. 56 cpv. 6, 57 cpv.
3, 62c cpv. 6 e 63a CP (lit. g); ad adottare tutte le decisioni relative alla
liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria ex art. 62 e 62d
cpv. 1 CP o dall’internamento ex art. 62d cpv. 2, 64a e 64b CP (lit. i).
Contro
queste decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di
interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami
penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
1.2
Con il reclamo si possono censurare le violazioni del
diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393
cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma
scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i
punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e
della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame,
di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte
dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio
(Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF 6B_492/2016
del 12.01.2017 consid. 2.2.1.;6B_69/2014
del 9.10.2014 consid. 2.4.;6B_776/2013
del 22.07.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).
1.3
Il
gravame del reclamante, inoltrato il 12/13.09.2018, contro la decisione 31.08.2018
del giudice dei provvedimenti coercitivi – notificatagli il 3.09.2018, in quanto rispettoso del
termine di 10 giorni ex art. 396 cpv. 1 LEPM, è tempestivo.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono
rispettate.
RE
1, quale condannato in esecuzione di misura
terapeutica stazionaria, destinatario della decisione che lo tocca direttamente, personalmente e
attualmente nei suoi diritti (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5; PK
StPO – N. SCHMID, art. 382 CPP n. 2), è legittimato a reclamare giusta l'art.
382.
cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o
alla modifica del giudizio.
2.
2.1.
In generale per l’art. 56 cpv. 1 CP una misura deve
essere ordinata se: la sola pena non è atta a impedire il rischio che l’autore
commetta altri reati (lit. a); sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o
la sicurezza pubblica lo esige (lit. b); e le condizioni previste negli art.
59-61, 63 o 64 CP sono adempiute.
Nel
caso in cui l’autore è affetto da grave turba psichica, conformemente all’art.
59.
CP, il giudice può ordinare un trattamento stazionario se lo stesso ha commesso
un crimine o un delitto in connessione a questa turba e se vi sia da attendersi
che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati
in connessione a questa turba (cpv. 1). Il trattamento stazionario si svolge in
un’appropriata istituzione psichiatrica o in un’istituzione per l’esecuzione
delle misure (cpv. 2). Fintanto che sussiste il pericolo che l’autore si dia
alla fuga o commetta nuovi reati, il trattamento si svolge in un’istituzione
chiusa. Il trattamento può svolgersi anche in un penitenziario secondo l’art.
76.
cpv. 2 CP, sempreché il trattamento terapeutico necessario sia assicurato da
personale specializzato (cpv. 3). La privazione della libertà connessa al
trattamento stazionario non supera di regola i cinque anni. Se, dopo cinque
anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e
vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al
rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con la sua
turba psichica, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può
ordinare la protrazione della misura, di volta in volta per un periodo non
superiore a cinque anni (cpv. 4).
L’art.
59.
cpv. 3 CP subordina il trattamento in un ambiente chiuso al rischio di fuga
o di recidiva. Secondo giurisprudenza deve trattarsi di un rischio qualificato,
stante che tutte le misure presuppongono un rischio di recidiva (cfr. art. 56
cpv. 1 lit. b CP). Il rischio è qualificato quando è concreto ed è altamente
probabile che il condannato commetta altri reati in seno allo stabilimento o al
di fuori dello stesso. Si tratta di un pericolo che non può essere altrimenti
contrastato se non con un collocamento in uno stabilimento chiuso.
Conformemente al principio della proporzionalità, l’esecuzione della misura in
uno stabilimento chiuso presuppone una seria messa in pericolo di beni
giuridici essenziali (decisione TF 6B_319/2017 del 28.09.2017, consid. 1.1.).
Affinché
sussista un rischio di fuga, è necessario che l’interessato abbia la ferma e
duratura volontà di evadere, se del caso ricorrendo alla forza, e che disponga
delle facoltà intellettive, fisiche e psichiche necessarie per poter allestire
un piano e metterlo in pratica. Trattasi della pericolosità esterna
dell’interessato (decisione TF 6B_319/2017 del 28.09.2017, consid. 1.1. e
riferimenti citati).
Il
rischio di recidiva deve essere concreto e altamente probabile, ossia risultare
dall’apprezzamento di una serie di circostanze. In questo caso trattasi della
pericolosità interna dell’interessato. Ciò è il caso quando il condannato, ad
esempio, proferisce delle minacce precise o contrasta scientemente l’ordine
dello stabilimento; non invece se si tratta di semplici difficoltà di
comportamento o di disobbedienza avverso il personale dello stabilimento (decisione
TF 6B_319/2017 del 28.09.2017, consid. 1.1. e riferimenti citati).
2.2
Il
giudice dei provvedimenti coercitivi, nella sua veste di giudice
dell’applicazione della pena (art. 10 cpv. 1 lit. i LEPM), esamina d’ufficio o
a richiesta se e quando l’autore debba essere liberato condizionalmente
dall’esecuzione della misura o la misura debba essere soppressa. Decide in
merito almeno una volta all’anno. Sente dapprima il collocato e chiede
previamente una relazione alla direzione dell’istituzione d’esecuzione (art.
62d cpv. 1 CP).
Se l’autore ha commesso un reato ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 CP
l’autorità competente decide fondandosi sulla perizia di un esperto
indipendente e dopo aver sentito una commissione composta di rappresentanti
delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità d’esecuzione
nonché della psichiatria. L’esperto e i rappresentanti della psichiatria non
devono aver curato né assistito in altro modo l’autore (art. 62d cpv. 2 CP).
3.
3.1.
Nel
caso in disamina il giudice dei provvedimenti coercitivi nel giudizio qui impugnato
ha, fra l’altro, valutato se vi fossero in concreto le condizioni per la pronuncia
di una liberazione condizionale ex art. 62 CP.
Egli
–
dopo aver sentito più volte il reclamante, da ultimo in data 21.06.2018 alla
presenza del patrocinatore di quest’ultimo (AI 70, inc. GPC __________), dopo
aver preso atto dei rapporti dei medici curanti, della perizia psichiatrica
allestita il 10.01.2018 dal dr. __________ (AI 44, inc. GPC __________) come
pure dell’udienza di delucidazione tenuta il 16.04.2018 (AI 54, inc. GPC __________)
–
ha concluso che tutta la documentazione acquisita “non permette neppure lontanamente
a questo giudice di prendere in considerazione la possibilità della sospensione
condizionale della misura” (decisione 31.08.2018, consid. 7, p. 10). In
particolare, sulla base di quanto ritenuto dal perito, la prognosi sarebbe
decisamente negativa, avendo quest’ultimo ravvisato l’esistenza di “un
rischio di recidiva molto alto – per reati contro la persona che potrebbero compiersi
anche preterintenzionalmente”
(decisione 31.08.2018, consid. 7, p. 10). Agli atti poi, a mente del
magistrato, non vi sarebbero elementi che possano far intravvedere una prognosi
favorevole. Pertanto, a suo dire, “allo stadio attuale del percorso
terapeutico di esecuzione della misura stazionaria, i presupposti legali per la
concessione della liberazione condizionale di RE 1 non sono ancora dati” (decisione
31.08.2018
consid. 9, p. 10). Ciò anche nell’ipotesi in cui si volesse imporre
all’interessato sia un rigido trattamento ambulatoriale, sia delle norme di
condotta (quali assunzione di medicamenti, trattamento psicologico
ambulatoriale, altro).
Il
patrocinatore del reclamante a questo proposito non si è opposto, rilevando che
“la questione posta con l’istanza del 10/13 marzo 2017 è quella della
soppressione della misura ai sensi dell’art. 62c cpv. 1 lett. a CP, non tanto
quella di una liberazione condizionale dalla misura stessa” (reclamo 12/13.09.2018,
p. 5).
3.2
Per
l’art. 62 cpv. 1 CP l’autore è liberato condizionalmente dall’esecuzione stazionaria
della misura appena il suo stato lo giustifichi che gli sia data la possibilità
di essere messo alla prova in libertà.
Quale criterio per il giudizio sulla possibilità di una liberazione
condizionale è la questione a sapere se sussista il pericolo che vengano
commessi altri atti punibili. Alla stregua della disamina relativa alla
soppressione di una misura non si tratta più di valutare retrospettivamente
(“retrospektiv”) il risultato di un trattamento, bensì di affrontare guardando
in avanti (“perspektiv”) una prognosi favorevole (BSK Strafrecht I – M. HEER, 3a.
ed., art. 62 CP n. 23).
Per
formulare la prognosi favorevole, oltre a valutare l’attuale stato di salute psichica
del collocato, occorre domandarsi come sarebbe la sua situazione in libertà,
tenendo in particolare conto dei mezzi di prevenzione speciale dati
dall’assistenza riabilitativa, dalle norme di condotta o dall’obbligo a un
trattamento ambulatoriale (BSK Strafrecht I – M. HEER, 3a. ed., art. 62 CP n. 24).
3.3
Ora,
sulla base di quanto in atti, il qui reclamante, come valutato dal perito dr. __________,
è a tutt’oggi affetto da una grave turba psichica oltre che da un disturbo
della personalità e del comportamento, e da una sindrome da dipendenza di
sostanze psicoattive multiple, per i quali egli necessita il collocamento in un
ambiente terapeutico-contenitivo, al fine di scongiurare l’alto pericolo di
recidiva. Pericolo quest’ultimo non solo di ricadere in comportamenti
tossicofilici ma anche in reati contro le persone. Al momento attuale il perito
ha addirittura ritenuto prematuro esprimersi sugli stadi di progressione
nell’ambito dell’esecuzione della misura. Anche l’oltre quindicina di sanzioni
disciplinari inflitte al reclamante presso il centro __________ – perlopiù per minacce
e/o ingiurie contro il personale o contro codetenuti e/o insubordinazione e turbamento della tranquillità per
cui egli non riconosce la sua responsabilità – denotano il persistere della sua
pericolosità e la sua difficoltà a sottomettersi alle regole.
Il reclamante non si trova pertanto al momento in uno
stato tale da giustificare una sua messa alla prova in libertà ex art. 62 cpv.
1.
CP e il suo alto rischio di recidiva richiede il suo mantenimento in una
struttura chiusa ex art. 59 cpv. 3 CP. Di conseguenza questa Corte, come
rettamente deciso dal giudice dei provvedimenti coercitivi, non può che
confermare l’esistenza in concreto di una prognosi negativa circa il rischio
(qualificato) che il reclamante ricada nella commissione di nuovi reati, non
soltanto legati al consumo di sostanze stupefacenti (qualificabili in semplici
contravvenzioni) bensì anche contro l’integrità delle persone. Prognosi
negativa, che non viene di qualche po’ mitigata, dai buoni propositi, da lui ribaditi
nella sua audizione del 21.06.2018 davanti al giudice dei provvedimenti
coercitivi, nemmeno se sostenuti da particolari norme di condotta,
dell’assistenza riabilitativa e/o da un trattamento ambulatoriale rigido,
quest’ultimo espressamente escluso dal perito.
4.
4.1.
Nel giudizio impugnato il giudice dei provvedimenti coercitivi ha
concluso per il mantenimento della misura stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP,
visto non solo l’alto rischio di recidiva valutato dal perito e quindi la
prognosi negativa, bensì anche la necessità della stessa, ritenuto che “tale
necessità, più che per il bene dell’interessato, sembra interessare al mondo
sociosanitario e/o alle strutture mediche in generale, che non intravvedono
altra possibilità di curare o seguire l’interessato al di fuori di una struttura
chiusa come quella di __________” (decisione 31.08.2018, consid. 7, p. 10).
Ciò anche se la situazione dell’interessato viene descritta come difficilmente
curabile. Considerato inoltre lo spiraglio intravisto dal perito, il
magistrato, ha ritenuto che allo stadio attuale non si possa concludere che
l’esecuzione della misura non abbia prospettive di successo. Tale soluzione
sarebbe infine ancora rispettosa del principio di proporzionalità, posto che
l’esigenza del mantenimento della sicurezza pubblica, non sarebbe ossequiabile
in altro modo con le strutture presenti in Ticino.
Il
patrocinatore del reclamante, dal canto suo, sostiene come l’attuale
trattamento non abbia più in concreto prospettive di successo, tant’è che dagli
atti non emergerebbe una terapia atta a supportarle. Inoltre “la mancata
(fino ad oggi) applicazione di un trattamento terapeutico (effettivo e
trasparente) non finalizzato unicamente al «contenimento» rende lesivo di proporzionalità qualsiasi
«operazione» ulteriore ipotetica e basata su di un lumicino di speranza
(speranza più consona all’atto di fede che alla scienza)” (reclamo 12/13.09.2018, p. 6).
4.2
4.2.1
Giusta
l’art. 56 cpv. 6 CP una misura i cui presupposti non sono più adempiuti
dev’essere soppressa.
Per
l’art. 62c cpv. 1 CP una misura è soppressa se: la sua esecuzione o prosecuzione
non ha prospettive di successo (lit. a); o è stata raggiunta la durata massima
secondo gli art. 60 e 61 CP e non risultano adempiute le condizioni per la
liberazione condizionale (lit. b); oppure non esiste o non esiste più
un’istituzione adeguata (lit. c).
Come
ha avuto modo di precisare il Tribunale federale in una recente sentenza, dal
momento che la pronuncia di una misura terapeutica stazionaria presuppone che
la stessa sia atta ad impedire che l’autore commetta nuovi reati in relazione
alla sua grave turba psichica (art. 59 cpv. 1 lit. b CP), una misura terapeutica
stazionaria non può essere mantenuta quando la sua esecuzione appare destinata
all’insuccesso. È il caso quando l’autore non è (o non è più) curabile oppure
quando il trattamento non è più atto a prevenire la commissione di nuovi reati
(decisione TF 6B_1317/2017 del 22.05.2018 consid. 2.1).
Il
fallimento della misura può risultare dall’insufficienza delle possibilità
terapeutiche, dal mancato rispetto dei pareri o delle raccomandazioni dei
terapeuti o dal rifiuto di un trattamento. Il trattamento è destinato al
fallimento quando è definitivamente inefficace; una semplice crisi
dell’interessato non è sufficiente. In maniera generale, la soppressione di una
misura in ragione del suo fallimento deve essere ammessa in maniera restrittiva
(decisioni TF 6B_1317/2017 del 22.05.2018 consid. 2.1;6B_766/2016 del
4.04.2017
consid. 2.2.1; DTF 141 IV 49 consid. 2.3).
Al
contrario dell’internamento, che consiste principalmente a neutralizzare
l’autore, la misura terapeutica stazionaria cerca di ridurre il rischio di
recidiva mediante un miglioramento dei fattori inerenti all’interessato. Ne
consegue che, affinché una misura terapeutica stazionaria possa essere
mantenuta, è il trattamento medico, non la privazione della libertà che vi è
associata, che deve conservare una possibilità di successo dal punto di vista
della prevenzione speciale (decisione TF 6B_766/2016 del 4.04.2017 consid.
2.2
).
4.2.2
L’art. 56 cpv. 2 CP – che codifica il principio della proporzionalità
sancito dall’art. 36 cpv. 3 Cost. [secondo cui le restrizioni dei diritti
fondamentali devono essere proporzionate allo scopo] – stabilisce che
la misura può essere pronunciata se la connessa ingerenza nei diritti personali
dell’autore non sia sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi
reati.
Principio
questo che vale sia per la pronuncia di una misura e sia in caso di suo successivo
riesame. In concreto è necessario procedere ad una ponderazione dei divergenti interessi
di cui si è in presenza, ovverossia tra la gravità del pericolo che la misura cerca
di evitare e l’importanza dell’ingerenza nei diritti della persona colpita
dalla misura. Una misura sproporzionata non può essere ordinata né mantenuta
(sentenza TF 6B_608/2018 del 28.06.2018 consid. 1.1.;6B_1317/2017 del
22.05.2018
consid. 3.1, e riferimenti citati).
Il
principio della proporzionalità comprende tre aspetti. In primo luogo una
misura deve essere atta (“geeignet”) a migliorare la prognosi legale
dell’interessato (principio dell’adeguatezza). La riduzione del rischio di
recidiva è infatti l’obiettivo supremo delle terapie preventive contro la
delinquenza (la “Reduktion des Rückfallrisikos ist oberstes Ziel deliktpräventiver
Therapien”, BSK Strafrecht I – M. HEER, 3a. ed., art. 59 CP n. 58). Prioritario non
è il miglioramento della salute mentale dell’interessato, che dovrebbe rientrare
nella legislazione sulla salute, bensì la futura capacità dell’autore a vivere
esente da pena (“Im Vordergrund steht nicht die Förderung der geistigen
Gesundheit des Betroffenen, welche durch die Gesundheitsgesetzgebung abgedeckt
werden müsste, sondern die künftige Straflosigkeit eines Täters”, BSK
Strafrecht I – M. HEER, 3a. ed., art. 59 CP n. 58).
La
misura deve inoltre essere necessaria. Essa non è ammissibile se vi è un’altra
misura, ugualmente adeguata ma che comporta delle ingerenze meno gravi all’autore,
sufficiente a raggiungere lo scopo previsto (principio della necessità o della
sussidiarietà).
Infine
deve esistere un rapporto ragionevole tra l’ingerenza e lo scopo ricercato
(principio della proporzionalità in senso stretto). La ponderazione degli
interessi deve essere fatta tra, da un lato, la gravità dell’ingerenza nei
diritti della persona interessata e, dall’altro lato, la necessità di un
trattamento e la verosimiglianza che l’autore commetterà dei nuovi reati
(sentenza TF 6B_608/2018 del 28.06.2018 consid. 1.1.;6B_1317/2017 del
22.05.2018
consid. 3.1, e riferimenti citati). Allorquando si tratta
dell’ingerenza dei diritti personali dell.utore, la stessa non solo dipende
dalla durata della misura ma anche dalle modalità d’esecuzione (sentenza TF
6B_608/2018 del 28.06.2018 consid. 1.1.;6B_1317/2017 del 22.05.2018 consid.
3.
, e riferimenti citati; BSK Strafrecht I – M. HEER, 3a. ed., art. 56 n. 35).
Se
sono minacciati beni giuridici importanti come la vita e l’integrità della persona,
i requisiti circa l’imminenza e l’entità della pericolosità sono meno severi, rispetto
a quelli richiesti in caso di messa in pericolo di beni giuridici meno importanti
quali il patrimonio e la proprietà (BSK Strafrecht I – M. HEER, art.
59.
CP n. 50). L’entità dell’onere (“Das Ausmass der Belastung”) che
comporta la misura privativa della libertà, determina il necessario grado di
pericolosità (“den erfordelichen Grad der Gefährlichkeit”). Più la
misura risulta incidere sull’interessato, e più severi saranno i requisiti posti
alla sua pericolosità sociale. Secondo la giurisprudenza federale nel caso di
una misura stazionaria ex art. 59 CP il rischio di recidiva non deve necessariamente
essere alto (BSK Strafrecht I – M. HEER, op. cit., art. 59 CP n. 51).
4.2.3
Nel
caso in disamina, da quanto in atti si ha che il reclamante è cittadino svizzero,
nato e cresciuto nel nostro cantone. Il padre, di origini libanesi, è stato
espulso dalla Svizzera per problemi con la giustizia, allorquando egli aveva 6
anni d’età. Con lo stesso non avrebbe poi più avuto contatti. La madre,
cittadina svizzera, soffrirebbe di disturbi depressivi con presa a carico
psicoterapeutica e psicofarmacologica. Dall’età di 3 anni egli è cresciuto in
casa dei nonni materni – che hanno assunto un ruolo importante nella sua vita –
con la madre e il fratello minore (di due anni), il quale avrebbe problemi di
dipendenza da sostanze psicoattive. La nonna, che pure avrebbe sofferto di
disturbi depressivi, è deceduta nel 2012. Il nonno, di carattere fragile,
avrebbe tentato il suicidio alcuni anni fa.
Il
reclamante ha portato a termine le scuole dell’obbligo (elementari e medie, in
seno alle quali ha presentato problemi comportamentali), per poi iscriversi
alla Scuola di arti e mestieri, nel corso della quale sono emerse difficoltà
scolastiche nonché problemi di tossicomania.
I
primi approcci con le sostanze stupefacenti risalgono all’età di 13 anni, con
il consumo in prevalenza di THC, per poi passare verso i 15/16 anni al consumo
di sostanze più pesanti.
All’età
di 16 anni è avvenuto il suo primo ricovero coatto presso la Clinica psichiatrica
cantonale (CPC) di Mendrisio, dove gli è stato riscontrato uno scompenso
psicotico acuto e una pericolosità per sé e per gli altri (essendosi recato a scuola
armato di un coltello per affrontare un compagno di scuola che a suo dire si
sarebbe preso gioco di lui). Sono seguiti tra il 2008 e il 2016 altri 23
ricoveri alla CPC di Mendrisio, che gli ha diagnosticato: schizofrenia
paranoide, sindrome da dipendenza da sostanze psicoattive multiple o da altre
sostanze, disturbo di personalità antisociale (rapporto 30.06.2017 della CPC
Mendrisio, AI 65, inc. GPC __________).
Tra la primavera 2008 e il marzo 2015 egli ha intrapreso sei percorsi
comunitari presso strutture del nostro Cantone così come d’oltre confine, che
si sono tuttavia tutti conclusi con un fallimento.
Dall’età
di 18 anni egli è sotto tutela risp. curatela generale.
Già
da minorenne egli ha iniziato ad interessare le autorità penali venendo condannato
per reati contro il patrimonio (furto, danneggiamento), per contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti (consumo di marijuana) nonché per vie di fatto e
ingiuria. Infrazioni proseguite anche dopo la sua maggiore età, ancora per
reati patrimoniali, per infrazione e contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti, per reati della circolazione stradale, per minacce e vie di fatto
(nei confronti di suoi familiari e conoscenti). Tipologia di reati infine perlopiù
pure oggetto della condanna pronunciata dalla Corte delle assise criminali il
20.09
, che lo ha altresì riconosciuto colpevole di ripetuta violenza o
minaccia contro le autorità e i funzionari (segnatamente per violenze e minacce
manifestate in più occasioni nei confronti del personale medico ed
infermieristico presso la CPC di Mendrisio), per i quali, tenuto conto di una
scemata imputabilità, gli è stata inflitta una pena detentiva di 7 mesi, oltre alla
pena pecuniaria di CHF 100.- e alla multa di CHF 100.-. Inoltre è stato
ordinato nei suoi confronti il trattamento terapeutico stazionario ex art. 59
cpv. 3 CP per il quale egli si trova attualmente in esecuzione presso il Centro
__________ dal 7.12.2016.
Ciò
sulla base del referto peritale reso dal dr. __________ il 9.01.2016. Nello
stesso egli ha evidenziato come dal dossier relativo al reclamante emergano ripetutamente
tre posizioni diagnostiche che procedono in parallelo: la schizofrenia, il
disturbo di personalità antisociale e la dipendenza da sostanze psicoattive.
Chiarificare quale delle tre sia primaria sulle altre, ha precisato il perito,
è a quel momento improduttivo e impossibile, stante che “la condizione
psicopatologica del peritando è talmente grave ed avanzata che ogni
speculazione su quale delle tre componenti debba essere considerata primaria
sarebbe una forzatura” (perizia 9.01.2016 dr. __________, p. 11, AI 4, inc.
GPC __________).
Quali
punti fermi il perito ha riscontrato: la malattia dell’interessato – esordita molto
precocemente, già nell’adolescenza –, alla cui base vi è una famigliarità psichiatrica
importante, aggravata da un accudimento carente e da esperienze traumatiche
precoci, nonché l’uso di sostanze tossiche di diverso tipo, sin dalla
giovanissima età, che ha aggravato la patologia sottostante. Col passare degli anni,
ha rilevato il perito, vi è stato nel reclamante un progressivo impoverimento
del funzionamento psichico e sociale, con perdita delle competenze interpersonali,
della capacità di prendersi cura di sé stesso e di aderire alle regole dei contesti
ove è inserito. Peggioramento quest’ultimo, che è avvenuto nonostante i
molteplici tentativi terapeutici condotti secondo regola d’arte.
In
conclusione, il perito ha diagnosticato una sindrome schizofrenica con andamento
continuo, disturbi correlati all’uso di sostanze e da dipendenza, tratti del
disturbo di personalità antisociale.
Egli
ha poi precisato che tutti i reati oggetto della condanna del 20.09.2016 sono
stati commessi in relazione con le turbe psichiche diagnosticate e in uno stato
di parziale alterazione delle facoltà mentali. Con riguardo agli episodi di
aggressività avvenuti in seno alla CPC, ha sostenuto che gli stessi sono “conseguenti
al vissuto persecutorio del paziente ed alla sua critica di malattia
praticamente assente (…). Gli operatori della clinica sono inoltre giudicati
colpevoli di far rispettare una terapia depôt che è percepita come nociva e che
rievoca gli abusi infantili, trasformandolo a suo dire in un «killer». Con questi presupposti, di fronte a persone
che reputa ostili, che vorrebbero la sua rovina, il peritando non è in grado di
bloccare la sua collera. Si sente spinto a scatenarsi violentemente, come se si
trattasse di una legittima difesa verso persone che vogliono fargli del male” (perizia 9.01.2016 dr. __________, p. 18).
Il dr. __________ ha così rilevato come il quadro
clinico del qui reclamante sia molto preoccupante. La malattia sarebbe inoltre
resistente alle terapie fino a quel momento somministrate e vi sarebbe un
progressivo declino del funzionamento sociale. Inoltre il peritando sarebbe
acritico e non avrebbe alcuna volontà di collaborare con i curanti, che anzi
rientrerebbero in gran parte nel suo delirio. In relazione al rischio di
recidiva il perito ha quindi rilevato che in assenza di un percorso educativo e
terapeutico di alcuni anni, condotto in una struttura chiusa e adeguata, che garantisca
la continuità della terapia medicamentosa e dell’astinenza da sostanze, il
peritando presenterebbe un fondato rischio di commettere altri reati. In
particolare: “vi è in primis la certezza che il peritando commetterà reati
analoghi a quelli finora compiuti”. Inoltre, secondo il perito, considerata
“l’escalation di aggressioni del 2015, il peggioramento progressivo del
funzionamento generale, l’uso di sostanze totalmente fuori controllo; sommata
anche la condizione di scacco in cui si trovano i curanti, il fallimento di
qualsiasi opzione terapeutica adottata finora e la paranoia crescente del
soggetto, vi è un rischio elevato che il peritando compia reati contro
l’integrità della persona ben più gravi di quelli finora compiuti” (perizia
9.01.2016
dr. __________, p. 19, AI 4, inc. GPC __________). Reati che
potrebbero essere commessi soprattutto contro i curanti ma anche contro lo zio.
Al
di fuori di una misura penale, che statuisca una terapia in un ambiente stazionario,
a mente del dr. __________, non esisterebbe a quel momento né in Ticino, né in
Svizzera e neppure in Italia la struttura ideale per collocare pazienti del
tipo di quelli come il qui reclamante.
Per
quanto attiene alle misure terapeutiche egli ha evidenziato come il trattamento
ambulatoriale si sia dimostrato ampiamente insufficiente per prevenire i reati.
Pertanto “solo un trattamento stazionario di lunga durata, in una struttura
terapeutica/educativa come ad esempio __________, che garantisca la totale
astinenza da sostanze stupefacenti e l’assunzione regolare della terapia
medicamentosa, potrà permettere di ottenere dei risultati più incisivi”
(perizia 9.01.2016 dr. __________, p. 20, AI 4, inc. GPC __________), ritenuto
che in Canton Ticino non esistono istituti adeguati per fornire la cura
stazionaria necessaria.
Su
richiesta scritta del giudice dei provvedimenti coercitivi nell’ambito della procedura
di mantenimento o meno della misura stazionaria, i medici curanti di RE 1
presso il centro __________, nello scritto del 6.04.2016, ovverossia a distanza
di 4 mesi dal di lui collocamento, hanno evidenziato che la presa a carico del
qui reclamante su un piano psichiatrico era a quel momento “proche d’un
suivi de type ambulatoire en milieu carcéral” (scritto 6.04.2017, p.1, AI
44, inc. GPC __________). Hanno poi confermato come il reclamante beneficiasse
di una terapia farmacologica (__________ per depôt con un complemento dello
stesso assunto per via orale – laddove, questa Corte appare perplessa, stante che il
dr. __________ nel proprio referto peritale del 9.01.2016 aveva rilevato come
in carcere il reclamante era stato svezzato dal __________ depôt, considerato
un vecchio farmaco e che aveva provocato un disturbo cardiaco, per quindi somministrargli
un farmaco antipsicotico di nuova generazione, meglio tollerato e assumibile
per bocca, con riduzione dei vissuti persecutori, cfr. perizia 9.01.2016 dr. __________,
p. 22, AI 4, inc. GPC __________), la cui compliance sarebbe stata soddisfacente.
Rilevato
lo scompenso psichico accusato dal reclamante al suo arrivo in tale struttura,
i medici hanno constatato un certo suo recente miglioramento, ritenuto tuttavia
come egli rimanga instabile. I sintomi psicotici sarebbero ancora ben presenti,
con momenti di disorganizzazione. A loro avviso, a quello stadio, il solo
obiettivo sarebbe la stabilizzazione del suo stato psichico. Una riabilitazione
e un lavoro sul suo delinquere non sarebbe a quel momento possibile. Essi hanno
altresì evidenziato che parallelamente al recente miglioramento dello stato
psichico relativo alla di lui psicosi, “de nombreuses transgressions du
cadre ont eu lieu, y compris de la violence pysique à l’encontre d’un autre détenu-patient,
et M. RE 1 a dû être sanctionné à plusieurs reprises par la direction”
(scritto 6.04.2017, p. 2, AI 44, inc. GPC __________). Infine i medici curanti
hanno precisato che aldilà della barriera linguistica, il profilo
psicopatologico del reclamante “correspond bien à la mission de notre
établissement. La barrière de la langue compromet pourtant la prise en charge
sur le plan psychiatrique, surtout psychothérapeutique, et limite passablement
l’utilité du programme groupal, rendant en effet difficile l’exécution de la
mesure. Toutefois, il faut souligner que notre signalement (segnatamente
quello di cui al loro scritto del 27.01.2017, ndr) ne remet pas en question
la pertinence de la mesure. Au contraire, les observations cliniques faites au
cours du séjour de M. RE 1 à __________ nous font penser que l’exécution de la
mesure devrait se faire en milieu institutionnel fermé, le cadre institutionnel
strict ayant un effet contenant sur le détenu-patient. Un milieu psychiatrique
classique, ouvert, risque de ne pas être suffisamment contenant” (scritto
6.04
, p. 2, AI 44, inc. GPC __________).
In
seguito, il 23.10.2017, ossia a distanza di all’incirca 10 mesi dal
collocamento al Centro __________, è stato allestito un altro rapporto dell’Ospedale
universitario di __________ sul trattamento psicoterapeutico impartito ad RE 1
fino a quel momento. Nello stesso è stata dapprima evidenziata la non facile
integrazione del reclamante, il quale non padroneggiando la lingua francese avrebbe
riscontrato grandi difficoltà di comunicazione, sia con i codetenuti e sia con il
personale del centro. Inoltre al momento del suo arrivo egli avrebbe presentato
i segni di uno scompenso psicotico, segnatamente una disorganizzazione sul
piano psichico e comportamentale, idee deliranti e allucinazioni.
Sintomatologia che si sarebbe in seguito accentuata con la sospensione del trattamento
neurolettico (__________) deciso da RE 1 contro il parere medico. Il
trattamento farmacologico avrebbe quindi dovuto essere riadattato, con
l’introduzione di un solo neurolettico (__________ al posto di __________, che
non si sarebbe dimostrato sufficientemente efficace), somministrato per dépôt
con un complemento assunto per via orale, e il mantenimento del trattamento con
__________ (uno stabilizzatore dell’umore, ndr) e __________. Vi si rileva come
il qui reclamante abbia “une grande appétence pour les substances psychoactives”
e come egli “n’est pas motivé à une abstinence aux toxiques en dehors d’un
milieu protégé” (rapporto 23.2017, p. 2, AI 23, inc. GPC __________). Il
trattamento neurolettico somministrato permetterebbe di controllare in parte la
sintomatologia psicotica, che non avrebbe potuto essere stroncata
completamente. L’impatto di questo trattamento sulla dimensione dissociale
della personalità di RE 1 sembrerebbe essere modesto, essendo limitato ad
un’eventuale diminuzione dell’impulsività. La disorganizzazione psichica e la
sintomatologia psicotica florida complicherebbero, addirittura renderebbero, a
quello stadio, impossibile un lavoro di riabilitazione psichiatrica. Per la
maggior parte del tempo il paziente sarebbe incapace di partecipare ai gruppi
di terapia e la sua presa a carico sarebbe essenzialmente individuale. Il qui
reclamante beneficerebbe di colloqui medico-infermieristici settimanali, alla
presenza di un interprete. Egli avrebbe la tendenza ad isolarsi, avendo pochi
legami con i codetenuti e con il personale infermieristico. Presenterebbe di
frequente dei disturbi comportamentali di tipo dissociale, soprattutto quando
la sintomatologia psicotica si attenua. Sarebbe stato a volte aggressivo, facendo
ricorso alla violenza fisica, tanto da rendersi necessario l’intervento di
agenti di custodia. Dal suo arrivo il reclamante sarebbe stato ospedalizzato
due volte presso l’unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP), per
degli scompensi acuti floridi accompagnati da problemi comportamentali. Infine
viene precisato, che a quello stadio l’obiettivo sarebbe quello di affinare la
posologia dell’__________ e di stabilizzare il paziente sul piano psicotico.
Una volta raggiunto questo obiettivo il lavoro di riabilitazione e il lavoro
sui reati commessi potrebbe essere possibile. Un miglioramento della capacità
di esprimersi in francese potrebbe aiutare l’interessato, al fine di accedere
ad altri settori di lavoro, ma un tale apprendimento apparirebbe a quel momento
difficilmente ipotizzabile, a causa della sintomatologia psichiatrica florida e
dell’assenza di collaborazione del reclamante.
In
data 10.01.2018 il dr. __________ ha rassegnato il proprio referto peritale, allestito
su incarico del giudice dei provvedimenti coercitivi ai fini di una rivalutazione
della misura terapeutica stazionaria in corso di esecuzione.
Dai
due incontri intrattenuti con il qui reclamante, il perito ha subito riscontrato
una patologia ancora così florida, nonostante la terapia antipsicotica e
stabilizzatrice dell’umore impartita, da essere preoccupante su un piano
prognostico.
Sulla
base di ciò, dai test effettuati e da tutta la documentazione medica e dei
numerosi servizi e strutture che sono stati coinvolti nel tempo nella presa a
carico di RE 1, il perito ha in maniera generale evidenziato come il caso in
esame sia insolitamente difficile e complesso, sia dal punto di vista
diagnostico quanto da quello prognostico e terapeutico.
Il
perito ha quindi riscontrato “un grave e complesso disturbo psichico, nel
quale confluiscono con ogni probabilità gli effetti di elementi costituzionali
e di elementi ambientali” (perizia 10.01.2018 dr. __________, p. 46, AI 44,
inc. GPC __________). In particolare ha diagnosticato anziché una schizofrenia
paranoide, che ritiene incerta, piuttosto un disturbo della personalità e del
comportamento che soddisfa i criteri del disturbo organico di personalità con
importanti tratti anti-sociali, a cui si aggiunge una sindrome di dipendenza da
sostanze psicoattive multiple, attualmente in astinenza ma in ambiente
protetto. Valutazione questa che il perito ha precisato discostarsi più nella
forma che nella sostanza da quella formulata dal dr. __________ nella perizia
del 9.01.2016. Infatti, in sede di delucidazione, il dr. __________ ha aggiunto
che le diagnosi che entrano in considerazione rientrano sempre nello spettro
della psicosi, così che la terapia sarebbe comunque la stessa (verbale di
udienza 16.04.2018, p. 1, AI 54, inc. GPC __________).
A
parere del perito a tutt’oggi il periziando sarebbe affetto da una grave turba
psichica, alla quale è collegato il rischio di commettere reati dello stesso
tipo (come di un altro) di quelli commessi. Se infatti tolto dall’attuale
ambiente terapeutico-contenitivo, vi sarebbe il rischio che il peritando
riprenda a commettere i reati che ha commesso in passato, ossia reati legati al
consumo di stupefacenti e alle strategie per procacciarseli. Inoltre egli
avrebbe mostrato, nel corso del tempo, anche una disinibizione crescente
dell’impulsività, da giungere a essere minaccioso non soltanto verbalemente ma
anche fisicamente nei confronti di co-pazienti e personale curante. Anche se
improbabile, un peggioramento della sua pericolosità nel senso di reati contro
le persone non sarebbe da escludere. Al proposito all’udienza di delucidazione il
perito ha ribadito che la sindrome psicorganica potrebbe far sì che il
reclamante reiteri reati contro la persona, anche preterintenzionalmente. Tale
sindrome farebbe sì che gli impulsi dell’interessato siano controllati peggio e
anche che le terapie farmacologiche, trovando meno substrato su cui agire,
siano meno efficaci.
Con
riguardo al trattamento stazionario eseguito presso il centro __________ il dr.
__________ ha rilevato come esso sia “al momento l’unica possibilità di contenimento
e cure del peritando”, e che lo stesso è “indubbiamente ancora necessario
e rappresenta quanto di più adeguato sia oggi proponibile nel suo caso”, a
conferma di quanto già espresso dal dr. __________ nonché dal direttore dell’OSC,
in una valutazione di quest’ultimo del 19.08.2015. Ha altresì aggiunto che
attualmente non esisterebbe alcuna alternativa praticabile all’attuale collocazione.
A
mente del dr. __________, rispondendo ad una domanda posta dal giudice dei
provvedimenti coercitivi nell’udienza del 16.04.2018, quello che potrebbe aiutare
il peritando è l’ambiente di __________, dove non vi sono solo le terapie farmacologiche
ma anche il personale curante. Quello che si spera, ha asserito, è che la
struttura contenitiva e psicoterapeutica in senso lato possa aiutare il reclamante
a riequilibrarsi.
Sul
piano prognostico il perito ha tenuto a precisare che “non è detto,
purtroppo, che la prosecuzione della misura sia destinata a portare al
successo; certo è invece che interromperla porterebbe all’insuccesso, alla
ricaduta in comportamenti tossicofilici e, certamente, anche penalmente
rilevanti. La prosecuzione della misura, ancora per diversi anni, è
probabilmente l’unica possibilità di aiutare il peritando” (perizia
10.01.2018
dr. __________, p. 48, AI 44, inc. GPC __________). In effetti, a
suo parere un miglioramento, e conseguentemente una diminuzione del rischio di
commissione di nuovi reati nel reclamante “potrà manifestarsi solo a
medio-lungo termine (anni) a condizione, fra l’altro, che possa essere identificata
la terapia farmacologica ottimale, cosa che sino ad ora non sembra essere avvenuta”
(perizia 10.01.2018 dr. __________, p. 48, AI 44, inc. GPC __________).
Con
riferimento alle prospettive di successo evidenziate dal dr. __________ nella
sua perizia, il dr. __________, rispondendo ad una domanda posta dal patrocinatore
in sede di delucidazione, ha rilevato che l’esistenza di una sindrome psicorganica,
di cui il precedente perito non era a conoscenza, renderebbe le prospettive
attuali di miglioramento “ridotte al lumicino” (verbale di audizione
16.04
, p. 2, AI 54, inc. GPC __________). Sempre nella stessa sede il
perito ha poi aggiunto che il periodo di due anni per una rivalutazione
peritale, sarebbe necessario per valutare eventuali miglioramenti. “Non sono
sicuro che ce ne saranno. Come detto __________ è al momento l’unica struttura
a disposizione per un caso complesso come quello dell’interessato” (verbale
di udienza 16.04.2018, p. 3, AI 54, inc. GPC __________).
Infine
circa la possibilità di prevedere degli stadi di progressione, il perito ha considerato
come sia prematuro esprimersi al proposito. “Al momento il peritando deve
rimanere nella situazione in cui attualmente si trova. Una rivalutazione (con
eventualmente decisione a proposito degli stadi di progressione nell’ambito
dell’esecuzione della misura) è indicata non prima di fine 2019, sempre che i curanti
di “__________” non forniscano elementi convincenti che inducano a rivedere la
situazione in tempi più brevi” (perizia 10.01.2018, p. 49, AI 44, inc. GPC __________).
4.2.4
Ora,
in esito a tutto quanto sopra esposto, questa Corte ritiene che, conformemente
alle norme e alla giurisprudenza citata nei precedenti considerandi, la misura
del trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP eseguito attualmente dal reclamante
presso il centro __________, è senz’altro ancora adeguata, in quanto idonea ad
impedire che egli torni a delinquere. Possibilità quest’ultima, come confermato
dal perito e dagli attuali medici curanti, non solo verosimile bensì praticamente
certa, vista la patologia grave e ancora florida nel reclamante. Soltanto un’astinenza
continuativa dall’abuso di sostanze tossiche, di cui è constatata la dipendenza,
e la regolare e costante assunzione della terapia farmacologica, garantite dall’ambiente
psichiatrico chiuso come quello vigente presso il centro __________, lasciano
presagire una stabilizzazione dello stato del reclamante sul quale poi poter
costruire un lavoro di riabilitazione, tendente a ridurre il suo alto rischio
di recidiva. Miglioramento che, per quanto allo stadio attuale sia difficile da
pronosticare, se non dopo un periodo medio-lungo di trattamento stazionario,
non è ancora stato definitivamente escluso dai medici specialisti interpellati
in questa procedura.
Né
i medici curanti, né il perito (constatato altresì il fallimento dei precedenti
trattamenti eseguiti in ambiente psichiatrico aperto e/o ambulatoriale) hanno
intravvisto e/o ipotizzato un altro tipo di misura o un'altra struttura privata
o pubblica, o una combinazione delle stesse ugualmente adeguate, ma meno
restrittive della libertà del reclamante, in grado di evitare la sua ricaduta
nella tossicofilia, con scompensi psicotici, e di conseguenza impedire la
commissione di nuovi reati analoghi e/o più gravi contro beni giuridici
importanti quali l’integrità della persona. A tutt’oggi quindi l’attuale misura
risulta essere necessaria per il trattamento della turba psichica del reclamante.
Entrambi
i periti hanno evidenziato come solo dopo un trattamento stazionario di lunga
durata (intesa su più anni) in una struttura terapeutica/educativa come il
centro __________, si potranno valutare eventuali miglioramenti. Il dr. __________
in particolare ha indicato una possibile rivalutazione della misura non prima
di fine 2019, salvo elementi contrari forniti dai medici curanti a favore di
una revisione della situazione in tempi più brevi.
Ancorché
attualmente siano ormai trascorsi quasi 2 anni dal collocamento del reclamante
presso il centro __________, in un regime che lo ha privato della libertà ben
oltre i 7 mesi di pena detentiva inflittagli dalla Corte del merito, la misura
stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP, anche con riguardo alla complessità e particolarità
del caso in disamina, appare in concreto ancora rispettosa del principio di
proporzionalità (in senso stretto). Ciò avuto riguardo all’alto rischio che il
reclamante ricada non solo nella commissione di reati in materia di
stupefacenti e/o patrimoniali, onde procurarsi i mezzi finanziari per
finanziare tale consumo, bensì anche in reati contro l’integrità della persona
più gravi, e tenuto altresì conto del legame esistente tra tale rischio di
recidiva e gli importanti disturbi psichici diagnosticatigli, che richiedono un
tale trattamento.
Va
inoltre rilevato che la privazione della libertà che ha finora richiesto
l’attuale esecuzione della misura stazionaria non eccede ancora il termine di 5
anni stabilito dall’art. 59 cpv. 4 CP, stante come lo stesso possa poi ancora
essere protratto di un ulteriore periodo di 5 anni. Va poi ricordato che la
misura può avere una durata più lunga o più corta di quella della pena detentiva,
in quanto quest’ultima commisurata in funzione alla colpa dell’autore; una
limitazione (temporale) dipendente dalla gravità della colpa, fattore
determinante per il quantum della pena, è invece incompatibile con la missione
stessa della misura (decisione TF 6B_845/2016 del 29.06.2017, consid. 3.5.4.).
In
conclusione la misura terapeutica stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP in quanto
rispettosa del principio di proporzionalità e, allo stadio attuale, non
definitivamente demunita di prospettive concrete di evoluzione favorevole,
ancorché non certe e rese difficoltose dalla mancanza di presa di coscienza del
reclamante e della sua poca collaborazione, può essere mantenuta, per cui la
decisione qui impugnata resa dal giudice dei provvedimenti coercitivi merita di
essere tutelata.
5.
A
titolo abbondanziale, questa Corte auspica che le autorità interessate, segnatamente
il giudice dei provvedimenti coercitivi così come l’Ufficio dell’assistenza
riabilitativa, mantengano uno stretto controllo (mediante regolare richiesta di
rapporti sullo stato delle terapie impartite al reclamante) sull’evoluzione
dell’esecuzione della misura stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP, affinché possa essere
monitorata la possibilità di miglioramento del reclamante e, in caso di definitiva
mancata evoluzione, venga avviata una procedura di soppressione della misura
terapeutica, onde evitare che la privazione della libertà conseguente
all’esecuzione della misura stazionaria, venga di fatto ad adempiere
un’internamento, senza che lo stesso sia stato ordinato dal competente giudice
sulla base dei presupposti richiesti dall’art. 64 CP.
6.
In
considerazione degli accertati disturbi psichici del reclamante (che già in
sede di dibattimento pubblico gli hanno precluso la possibilità di
presenziarvi), così come delle sue precarie condizioni economiche (sulla base
delle quali nei precedenti procedimenti ha beneficiato dell’assistenza
giudiziaria), come pure vista la complessità del caso (anche sul piano
giuridico), il cui esito non appariva d’acchito essere sfavorevole, si giustifica in concreto l’assistenza di un legale,
nominato nella persona dell’avv. PR 1, e quindi il riconoscimento del beneficio
del gratuito patrocinio, con il versamento di una congrua indennità, oltre al
prescindere dal prelievo della tassa di giustizia.
Ciò che d’altronde è già avvenuto nel procedimento di merito, così come in quello
davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 56 ss. CP, 379 ss., 393 ss., 439
cpv. 1 CPP, la LEPM, la LAG, l’art. 29 cpv. 3 Cost, ed ogni altra disposizione
applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
Al
patrocinatore d’ufficio, nominato in questa sede nella persona dell’avv. PR 1,
è riconosciuto il versamento di un importo di CHF 1'500.-- a titolo di
indennità per le spese di patrocinio nella procedura di reclamo dinanzi a
questa Corte.
3. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
4. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione
della de
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera