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Decisione

60.2018.32

Reclamo dell'imputato contro la decisione del PP che reputa ritirata l'opposizione al DAC per non aver dato seguito alle citazioni. ricevibilità

12 marzo 2018Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2018.32

Lugano

12 marzo 2018/dp

In

nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro

Mini, presidente,

Raffaele

Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Valentina

Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 22.1.2018

presentato da

RE

1

contro

la decisione 21.12.2017 del

procuratore pubblico Moreno Capella mediante la quale ha ritenuto ritirata,

in applicazione dell’art. 355 CPP, l’opposizione presentata al decreto

d’accusa DAC __________, in quanto il reclamante non avrebbe dato seguito in

modo ingiustificato alla citazione spiccata il 22.11.2017 (per il 1°.12.2017)

e in data 30.11.2017 per il 18.12.2017 nel contesto del procedimento penale

inc. MP __________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

che la

decisione impugnata datata 21.12.2017 è stata inviata per raccomandata il

giorno stesso;

che, in base

alla ricerca nel tracciamento degli invii, risulta che il 22.12.2017 è stato

Considerandi

depositato l’avviso della raccomandata nella casella del reclamante, con

scadenza il 29.12.2017 per il ritiro del medesimo;

che in data

27.12.2017

il reclamante ha dato ordine alla Posta di prolungare il termine di

ritiro fino al 12.12018;

che in data

11.1

, il reclamante ha ritirato l’invio raccomandato;

che, con

gravame 22/25.1.2017 in lingua tedesca, il reclamante ha contestato la

decisione del procuratore pubblico;

che, in

considerazione della possibile tardività del reclamo, con decreto 2.2.2018 il

presidente di questa Corte ha interpellato il reclamante affinché, nel termine

di 10 giorni, prendesse posizione al proposito;

che il

decreto 2.2.2018 è ritornato in data 15.2.2018, in quanto non ritirato, ed è

poi stato spedito per posta semplice il 15.2.2018;

che l’art. 85

cpv. 4 lit. a CPP stabilisce che la notificazione è considerata avvenuta, in

caso d’invio raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna

infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;

che, nel

presente caso, il reclamante ha chiesto una proroga del termine di ritiro il

27.12.2017

dell’invio raccomandato, che gli è poi stato recapitato allo

sportello in data 11.1.2018, prima della scadenza del termine prorogato;

che, nel caso

in cui il destinatario richieda (e la Posta conceda) un termine prolungato per

il ritiro di un invio raccomandato, la regola dei sette giorni rimane valida,

come più volte ribadito dal Tribunale Federale (PC – CPP, art. 85 CPP n. 22);

che il

termine di 10 giorni dell’art. 396 cpv. 1 CPP per reclamare, nel caso concreto,

ha iniziato a decorrere il 29.12.2017 ed è venuto a scadere l’8.1.2018;

che il

reclamo qui esaminato è stato inviato il 22.1.2018, risulta pertanto tardivo;

che, come

detto, il reclamante non ha ritirato il decreto 2.2.2018 (che fissava un

termine di 10 giorni per esprimersi sulla tempestività del suo gravame);

che pertanto

il reclamo è irricevibile, in quanto tardivo, ciò che permette di non esaminarne

il merito;

che, data la

particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia e al recupero delle

spese;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge citati, nonché ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. Il reclamo è

irricevibile.

2. Non si

prelevano la tassa di giustizia e le spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera