60.2018.32
Reclamo dell'imputato contro la decisione del PP che reputa ritirata l'opposizione al DAC per non aver dato seguito alle citazioni. ricevibilità
12 marzo 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
60.2018.32
Lugano
12 marzo 2018/dp
In
nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina
Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 22.1.2018
presentato da
RE
1
contro
la decisione 21.12.2017 del
procuratore pubblico Moreno Capella mediante la quale ha ritenuto ritirata,
in applicazione dell’art. 355 CPP, l’opposizione presentata al decreto
d’accusa DAC __________, in quanto il reclamante non avrebbe dato seguito in
modo ingiustificato alla citazione spiccata il 22.11.2017 (per il 1°.12.2017)
e in data 30.11.2017 per il 18.12.2017 nel contesto del procedimento penale
inc. MP __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
che la
decisione impugnata datata 21.12.2017 è stata inviata per raccomandata il
giorno stesso;
che, in base
alla ricerca nel tracciamento degli invii, risulta che il 22.12.2017 è stato
Considerandi
depositato l’avviso della raccomandata nella casella del reclamante, con
scadenza il 29.12.2017 per il ritiro del medesimo;
che in data
27.12.2017
il reclamante ha dato ordine alla Posta di prolungare il termine di
ritiro fino al 12.12018;
che in data
11.1
, il reclamante ha ritirato l’invio raccomandato;
che, con
gravame 22/25.1.2017 in lingua tedesca, il reclamante ha contestato la
decisione del procuratore pubblico;
che, in
considerazione della possibile tardività del reclamo, con decreto 2.2.2018 il
presidente di questa Corte ha interpellato il reclamante affinché, nel termine
di 10 giorni, prendesse posizione al proposito;
che il
decreto 2.2.2018 è ritornato in data 15.2.2018, in quanto non ritirato, ed è
poi stato spedito per posta semplice il 15.2.2018;
che l’art. 85
cpv. 4 lit. a CPP stabilisce che la notificazione è considerata avvenuta, in
caso d’invio raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna
infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;
che, nel
presente caso, il reclamante ha chiesto una proroga del termine di ritiro il
27.12.2017
dell’invio raccomandato, che gli è poi stato recapitato allo
sportello in data 11.1.2018, prima della scadenza del termine prorogato;
che, nel caso
in cui il destinatario richieda (e la Posta conceda) un termine prolungato per
il ritiro di un invio raccomandato, la regola dei sette giorni rimane valida,
come più volte ribadito dal Tribunale Federale (PC – CPP, art. 85 CPP n. 22);
che il
termine di 10 giorni dell’art. 396 cpv. 1 CPP per reclamare, nel caso concreto,
ha iniziato a decorrere il 29.12.2017 ed è venuto a scadere l’8.1.2018;
che il
reclamo qui esaminato è stato inviato il 22.1.2018, risulta pertanto tardivo;
che, come
detto, il reclamante non ha ritirato il decreto 2.2.2018 (che fissava un
termine di 10 giorni per esprimersi sulla tempestività del suo gravame);
che pertanto
il reclamo è irricevibile, in quanto tardivo, ciò che permette di non esaminarne
il merito;
che, data la
particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia e al recupero delle
spese;
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge citati, nonché ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è
irricevibile.
2. Non si
prelevano la tassa di giustizia e le spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera