60.2018.36
Reclamo contro la decisione del GPC di trasferimento in sezione aperta ma in un altro penitenziario della Svizzera interna. Prognosi negativa circa il pericolo di recidiva se trasferito in sezione ape
4 luglio 2018Italiano32 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2018.36
Lugano
4 luglio 2018/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Giovan
Maria Tattarletti, assente)
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 2/5.02.2018 presentato
da
RE 1
contro
la decisione 22.01.2018 del giudice dei
provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi, sedente in materia di
applicazione della pena, mediante la quale ha concesso il suo trasferimento
in sezione aperta presso gli ____________________ (inc. GPC __________);
preso atto dello scritto 6/7.02.2018 del procuratore
pubblico Nicola Respini, con cui comunica di non avere particolari osservazioni
da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;
richiamato lo scritto 9/12.02.2018 del giudice dei
provvedimenti coercitivi, mediante il quale dichiara di non avere particolari osservazioni
da formulare, rinviando ai considerandi della decisione impugnata e
rimettendosi comunque al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
sentenza 11.02.2010 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1
colpevole di omicidio intenzionale (per avere con un coltello colpito 9 volte
un giovane di 27 anni, causandone la morte nel 2009), lesioni semplici, vie di
fatto, coazione, infrazione aggravata e contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti nonché ripetuta infrazione alla LF sulle armi e le munizioni. Lo
ha quindi condannato alla pena detentiva di 11 anni, dedotto il carcere
preventivo sofferto, trattandosi di pena aggiuntiva a quelle inflitte il
19.08.2008 e il 4.02.2009 dal Ministero pubblico (inc. TPC 72.2009.134).
Contro
il giudizio di primo grado il 2.04.2010 RE 1 ha presentato ricorso davanti
all’allora Corte di cassazione e di revisione penale, che in data 18.06.2010 lo
ha respinto (inc. CCRP __________).
Giudizio
questo che nel seguito è passato in giudicato, non essendo stato ulteriormente
impugnato.
b. Con
ordine di esecuzione 21.09.2010 dell’allora Sezione esecuzione delle pene e
delle misure (SEPEM) RE 1 è stato collocato in sezione chiusa presso il carcere
penale della Stampa, Lugano.
c. Tenuto
conto del carcere preventivo sofferto e ritenuto che RE 1 si trova in detenzione
dal 25.04.2009, egli ha raggiunto la metà pena il 7.11.2014 e i 2/3, per la
liberazione condizionale, l’11.09.2016; in data 21.05.2020 terminerà
l’espiazione della pena (AI 3, inc. GPC __________).
d. Con
decisione 5.12.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto una
prima domanda di primo congedo presentata da RE 1, concludendo per l’esistenza
di un pericolo di fuga e di recidiva (inc. GPC __________).
e. Non ha avuto miglior esito, la successiva richiesta di
primo congedo, che il giudice dei provvedimenti coercitivi con decisione
2.07.2013 ha nuovamente respinto, permanendo, a suo avviso, fortemente negativa
la prognosi circa il concreto pericolo di fuga e di recidiva, già valutata in
precedenza.
Nel
medesimo giudizio il magistrato ha ordinato il trasferimento di RE 1 nella sezione
chiusa dell’__________ (inc. GPC __________).
Il trasferimento è stato eseguito il 23.04.2014 (AI 3, inc. GPC __________).
f. Frattanto
in data 27.02.2014 questa Corte ha respinto il reclamo presentato da RE 1
contro la decisione 2.07.2013 emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi
(inc. CRP 60.2013.222).
In particolare la Corte qui giudicante ha confermato
l’esistenza di un concreto pericolo di fuga e, subordinatamente, di un pericolo
di recidiva, ciò che impediva la concessione del primo congedo. In relazione
all’ordine di trasferimento in uno stabilimento fuori cantone questa Corte ha
concluso che il giudice dei provvedimenti coercitivi non aveva in concreto
abusato del proprio libero potere d’apprezzamento, essendosi fondato sulle
proposte formulate dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e sul PES, nonché
non avendo il reclamante apportato argomenti tali da far risultare inadeguato
il giudizio impugnato, vista l’esistenza di un elevato pericolo di recidiva,
strettamente legato alla permanenza in territorio ticinese.
Contro
tale giudizio il qui reclamante si è aggravato davanti al Tribunale federale,
che con decisione 1.04.2014 ha dichiarato l’impugnativa inammissibile per carente
motivazione (decisione TF 6B_301/2014 dell’1.04.2014).
g. È
seguito tra il settembre 2014 e il giugno 2015 uno scambio epistolare tra il
qui reclamante − incentrato sull’ottenimento del primo congedo risp.
sul trasferimento presso le strutture carcerarie ticinesi (onde migliorare il
suo rapporto con la figlia), risp. sull’apertura del regime d’esecuzione −, e il
giudice dei provvedimenti coercitivi, che dal canto suo ha vieppiù
cristallizzato l’esigenza di procedere previamente all’allestimento di una perizia
psichiatrica tendente ad appurare il suo rischio di recidiva, a cui però il
reclamante si è sempre opposto (inc. GPC __________).
h. Con
decisione 13.11.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha nuovamente rifiutato
di concedere a RE 1 sia il primo congedo, e sia il trasferimento in sezione
aperta, avendo valutato l’esistenza di una prognosi fortemente negativa circa
il rischio di recidiva, come già formulata nell’ambito delle decisioni rese il
5.12.2012 e il 2.07.2013 (inc. GPC __________).
i. Nel
settembre 2016, approssimandosi il termine dei 2/3, il giudice dei provvedimenti
coercitivi ha avviato la procedura tendente alla liberazione condizionale.
Preso
atto dei preavvisi (prevalentemente negativi vista la mancata sottomissione del
reclamante a perizia psichiatrica e/o criminologica) delle autorità
interpellate, sentito altresì il reclamante e viste le ulteriori argomentazioni
presentate dal difensore di RE 1, con decisione 6.09.2016 il giudice dei
provvedimenti coercitivi gli ha negato la liberazione condizionale (inc. GPC __________).
Il
giudice, dopo aver ripreso le argomentazioni sviluppate nelle precedenti decisioni,
vagliata la situazione personale, famigliare, sociale e professionale del qui
reclamante, viste la di lui (mancata) evoluzione dell’esecuzione della pena,
come pure i precedenti penali e la gravità dei reati per cui si trova in
carcere, ha ritenuto ancora attuale la pericolosità sociale di RE 1, senza essere
data la possibilità in concreto di contenerla con misure alternative alla
detenzione. Pericolosità a suo avviso consolidata dalla di lui refrattarietà ad
ogni presa a carico psicologica/psichiatrica e al di lui rifiuto di sottoporsi
a delle valutazioni specialistiche inerenti al rischio di recidiva.
l. Nel
maggio 2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi si è nuovamente chinato
sulla questione della liberazione condizionale nell’ambito della procedura di
riesame prescritta dall’art. 86 cpv. 3 CP. Preso atto dei preavvisi (nuovamente
negativi) delle autorità interessate, sentito il qui reclamante in due
occasioni e viste altresì le argomentazioni del patrocinatore di RE 1, con
decisione 11.09.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha nuovamente
negato di concedergliela (inc. GPC __________).
Il
magistrato, in particolare, ha di nuovo formulato una prognosi negativa sul
comportamento futuro di RE 1 circa il rischio di recidiva, dipartendosi dalle
precedenti decisioni inerenti al reclamante e ripercorrendo la di lui vita e il
trascorso penale, iniziato in giovane età e proseguito con successive condanne
e periodi di detenzione. Ha quindi posto in evidenza la di lui pericolosità, dovuta
all’uso indiscriminato di sostanze stupefacenti allorquando posto in libertà, in
combinazione con il grave disturbo di personalità rilevato dal perito
giudiziario in sede del giudizio di prime cure. Disturbo ritenuto allora dal
perito non curabile e di cui, a parere del magistrato, il reclamante avrebbe
ostinatamente negato di essere affetto, senza prenderne mai veramente
coscienza.
A
fronte di ciò l’asserito supporto e vicinanza della famiglia (madre, sorella e
figlia) − tuttavia già presente in passato e rivelatosi in
concreto privo di effetto deterrente −, seppure messo in relazione con la decisione del
reclamante (laddove non sia stata solo funzionale
all’ottenimento della liberazione condizionale, vista la tempistica) di
sottoporsi ad assistenza riabilitativa e a ogni norma di condotta ritenuta
necessaria (fra cui anche la cura medico-psicologica), il giudice non li ha considerati elementi sufficienti
ad arginare il rischio di recidiva ripetutamente rilevato nelle varie decisioni
rese in esecuzione di pena. Ciò ancor più in assenza di un progetto concreto di
un’attività lavorativa e senza il coinvolgimento dei servizi sociali preposti. In effetti il magistrato ha evidenziato, come,
nell’ottica di una liberazione condizionale, sia in concreto necessario il
supporto di un progetto interdisciplinare completo condiviso e coadiuvato dai
servizi specialistici interessati, il tutto preceduto inoltre da un periodo di
osservazione in sezione aperta.
m. Contro
tale decisione RE 1 ha interposto reclamo davanti a questa Corte, che con sentenza
11.12.2017 lo ha respinto, confermando il permanere in concreto di un alto
rischio di recidiva per quanto attiene sia al consumo e al commercio illecito di
sostanze stupefacenti e sia ai reati contro la vita e/o l’integrità personale. Nel
medesimo giudizio questa Corte, constatata la fase di fine pena, ha auspicato
il vaglio di un graduale alleggerimento del regime d’esecuzione, onde migliorare
la prognosi sul comportamento futuro del reclamante, sino ad allora fortemente
negativa (inc. CRP 60.2017.228).
n. Nel
frattempo, con lettere 13.10.2017 e 16.10.2017, RE 1, per il tramite del
proprio rappresentante legale avv. __________, ha chiesto al giudice dei
provvedimenti coercitivi di poter essere trasferito presso le strutture
carcerarie ticinesi, in sezione aperta, alfine non soltanto di avvicinarsi alla
propria figlia e facilitarne le visite, bensì anche per aggiornarsi con le
nuove tecnologie e familiarizzare con i più recenti apparecchi elettronici
nell’ottica di favorire il suo reinserimento. Cosa impossibile, a suo avviso,
presso lo stabilimento carcerario __________ a __________ (AI 73 e 74, inc. GPC
__________).
Motivazioni queste ulteriormente ribadite nello
scritto 3/7.11.2017 al proprio assistente sociale. Nello stesso RE 1 ha nuovamente
evidenziato la necessità di rafforzare il proprio rapporto con la figlia, di “proiettarsi
nel mondo reale e del lavoro”, di aggiornarsi sulle nuove tecnologie, rilevando
nel contempo l’inutilità e dannosità nel tenerlo chiuso in un ambiente di “alta-sicurezza”
dopo il lungo periodo di carcere già espiato e vista la disorganizzazione
interna degli __________ (AI 78, inc. GPC __________).
o. Mediante
scritto 12.01.2018 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato al
patrocinatore di RE 1, la disponibilità dell’__________ ad accogliere
quest’ultimo nella sezione aperta, richiedendo nel contempo una loro presa di
posizione al proposito (AI 88, inc. GPC __________).
p. Nello
scritto 17/22.01.2018 di risposta il suddetto legale ha in primo luogo evidenziato
di aver sentito la persona di riferimento presso lo stabilimento di __________,
come pure il suo assistito e i di lui familiari. Ha altresì segnalato come RE 1
si sia lui stesso informato presso le autorità di __________ sulla portata del
suo trasferimento. Dopodiché il patrocinatore ha rilevato come RE 1 “a
compris l’opportunité que lui offrait la direction dudit Etablissement, et se
réjuit de la possibilité de pouvoir préparer utilement sa libération”. In
esito a tutto ciò il patrocinatore ha quindi comunicato al giudice dei
provvedimenti coercitivi che il suo mandante “accepte en conséquence la
proposition d’un transfert en milieu ouvert, à l’Etablissement __________. Il
vous remercie de bien vouloir y pourvoir” (lettera 17/22.01.2018 dell’avv. __________,
AI 90, inc. GPC __________).
q. Il
giudice dei provvedimenti coercitivi con decisione 22.01.2018, preso atto dei
preavvisi espressi dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e dalla Direzione
degli __________ (sfavorevoli, in buona sostanza, per l’assenza di un concreto
progetto di inserimento professionale e/o di volontà di formazione oltre al
rifiuto di sottomettersi ad una valutazione criminologica e/o ad una nuova perizia
psichiatrica, come pure per la mancanza di volontà di collaborare con i servizi
statali preposti, e per il sussitere dei motivi per cui era stato ordinato il
suo trasferimento in un carcere d’Oltralpe) e tenuto conto delle argomentazioni
esposte dal reclamante tramite il proprio patrocinatore, si è infine ritenuto propenso ad accordargli un’ultima
volta fiducia, concedendo a RE 1 il
trasferimento nella sezione aperta degli __________, a far tempo dalla crescita
in giudicato della propria sentenza.
Il
giudice, dopo aver ripercorso ancora una volta nel dettaglio tutte le decisioni
rese in esecuzione di pena evidenziando la situazione personale, famigliare, sociale
e professionale del reclamante, ha in particolare tenuto conto: di come il reclamante
abbia lui stesso proposto anziché (nuovamente) la liberazione condizionale il
trasferimento nella sezione aperta delle strutture carcerarie cantonali o
presso gli __________ nell’ottica di volersi così riavvicinare al mondo reale e
lavorativo allontanandosi da una struttura carceraria, quella attuale, al suo
interno problematica e conseguentemente non propositiva dal profilo del suo reinserimento
sociale e professionale; e di come egli, con osservazioni scritte 4.09.2017,
abbia manifestato l’intenzione di sottoporsi “ad assistenza riabilitativa e
ad ogni norma di condotta che fosse necessaria, e fra queste quindi (per
deduzione) anche la cura medico psicologica (cfr. art. 94 CP)” (decisione
22.01.2018 del GPC, p. 10).
Il
magistrato ha poi osservato come tale alleggerimento di pena fosse stato auspicato
anche da questa Corte nella sentenza 11.12.2017 (inc. CRP 60.2017.228).
Inoltre
ha evidenziato come lo stesso fosse a questo stadio particolarmente importante,
trovandosi ormai il qui reclamante in regime di fine pena. Infatti, ha rilevato,
come ciò permetterà a quest’ultimo “di dimostrare la reale volontà di dare
un taglio netto al passato, investendo per la prima volta nel proprio futuro personale
e professionale”, richiedendo lo stesso altresì “il sostegno dei servizi
preposti all’esecuzione della sua pena per l’elaborazione di un progetto alla
liberazione completo, efficace e che deve tener conto degli interessi e della
protezione della collettività”, oltre alla “buona volontà di
intraprendere un percorso di accompagnamento psicologico”.
Il
magistrato ha quindi reso attento il qui reclamante che se “quanto da egli
espresso dovessero rivelarsi delle mere esternazioni funzionali all’ottenimento
del trasferimento in Sezione aperta, senza concreti progressi nella
realizzazione di un progetto di vita futuro nonché in assenza di
un’implementazione costante ed efficace di un percorso medico-psicologico,
questo giudice provvederà al ripristino della detenzione in Sezione chiusa
presso gli attuali __________, riservandosi di verificare le condizioni di applicazione
di una misura terapeutica in sostituzione della pena detentiva ordinando dunque
l’esperimento di una relativa perizia che, se del caso, potrà avvenire anche
senza la collaborazione del condannato” (decisione 22.01.2018 del GPC, p.
10, inc. GPC __________).
In
tale prospettiva il giudice ha formulato una prognosi “perlomeno non sfavorevole”
circa il rischio di recidiva per quanto attiene al trasferimento in sezione
aperta. Ciò tuttavia presso la struttura carceraria __________, piuttosto che
quella ticinese, ritenendo al proposito sussistere i motivi posti alla base del
suo trasferimento oltralpe di cui alla decisione 2.07.2013, volto proprio a
contenere il pericolo di ricaduta nell’illecito agire.
Non
ha ritenuto essere concreto il pericolo di fuga, visto che RE 1 si trova in detenzione
chiusa da quasi 9 anni, mantenendo in generale un buon comportamento in carcere
malgrado le passate decisioni negative inerenti alle precedenti richieste di
alleggerimenti di pena, nonché vista la cittadinanza svizzera, i legami affettivi
presenti sul nostro territorio e il termine prossimo di fine pena (21.05.2020).
r. Con
esposto 2/5.02.2018 RE 1 si aggrava contro il suddetto giudizio postulando, in
via preliminare, la concessione dell’effetto sospensivo, e, nel merito, l’annullamento
parziale della decisione 22.01.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi
che dev’essere riformata nel senso che:
“- la decisione di trasferimento a __________, come le
esigenze del GPC sono respinte;
-
la richiesta di passaggio in sezione aperta presso lo Stampino è concessa allo
scrivente”.
In tale evenienza egli dichiara di impegnarsi a:
“-
rispettare tutte le norme di condotta in vigore presso lo Stampino;
-
contattare, nell’immediato, e su di un’effettiva base volontaria, un medico privato
al fine di iniziare un percorso medico-psicologico (lo scrivente è disposto a
levare il segreto professionale in favore del GPC);
-
iniziare ricerche di lavoro e/o eventuale progetto di formazione; - sottoporsi
a regolari controlli delle urine e/o dei capelli (se può rassicurare il GPC);
-
mettere tutto in atto in vista della prossima liberazione condizionale (ottobre
2018)” (reclamo 2/5.02.2018, p. V).
Nel
frattempo comunque il trasferimento disposto per il 30.01.2018 è stato annullato
dalla competente autorità (AI 95, inc. GPC __________), in attesa dell’esito
della procedura di reclamo.
s. Nello
scritto 5.02.2018 d’intimazione del reclamo alle parti interessate, questa
Corte non ha concesso il postulato effetto sospensivo alla decisione impugnata,
in assenza di un danno irreparabile.
t. In
data 6/7.02.2018 il procuratore pubblico Nicola Respini ha comunicato di non
avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa
Corte. Parimenti con scritto 9/12.02.2018 il giudice dei provvedimenti
coercitivi senza formulare particolari osservazioni ha rinviato ai considerandi
della propria decisione, rimettendosi al giudizio di questa Corte.
Considerandi
1.
1.1.
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP,
RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare
le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di
stabilire la relativa procedura.
Il
Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull’esecuzione delle pene e
delle misure per gli adulti (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) − in
vigore dall’1.01.2011 − e, in applicazione di quest’ultima, il
Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del
6.03.2007
(RL 4.2.1.1.1., nel seguito citato REPM), in vigore dal 9.03.2007,
con successive modifiche.
Sulla
base di tali regolamentazioni è inoltre stato adottato il 15.12.2010 il Regolamento
delle strutture carcerarie del Cantone Ticino (RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC),
in vigore dall’1.01.2011.
1.2
L’art.
10.
cpv. 1 lit. h LEPM conferisce al giudice dell’applicazione della pena − in
Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l’art. 73 LOG − la
competenza a decidere, tra l’altro, il collocamento iniziale del condannato ex
art. 76 CP, come pure il trasferimento del condannato in sezione aperta.
Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero
pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte
dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Il
giudice dei provvedimenti coercitivi può inoltre, a norma dell’art. 28 cpv. 1
REPM (i.c.c. l’art. 73 LOG), ordinare l’espiazione di una pena o l’esecuzione
di una misura in uno stabilimento di un altro Cantone, quando ciò sia
giustificato dalla personalità del condannato, per il raggiungimento degli
obbiettivi previsti nel piano di esecuzione della sanzione penale, o da necessità
di cura medica; la Direzione delle strutture carcerarie può ordinarla quando
ciò sia giustificato da motivi di sicurezza o di ordine interno.
Contro
queste decisioni il REPM non precisa quali mezzi di ricorso siano possibili.
La Corte dei reclami penali, per l’art. 62 cpv. 3 LOG, è in maniera
generale l’autorità competente a statuire sui ricorsi contro le decisioni in
materia di esecuzione delle pene e delle misure nei casi previsti dalla legge.
L’art.
12.
cpv. 2 LEPM stabilisce inoltre che le altre decisioni in materia di esecuzione
delle pene e delle misure − ossia, tra l’altro, quelle rese in materia di esecuzione
delle pene e delle misure e non contemplate nei casi previsti dall’art. 10 LEPM
alle lettere da a) a l) − sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte
dei reclami penali del Tribunale di appello entro 10 giorni; è applicabile per
analogia la procedura prevista agli art. 379 ss. CPP.
Ora,
la decisione resa dal giudice dei provvedimenti coercitivi il 22.01.2018 e qui
impugnata (che ordina il trasferimento di RE 1 nella sezione aperta di un altro
penitenziario fuori Cantone), se considerata quale decisione analoga a quella
sul collocamento iniziale risp. se relativa al trasferimento in sezione aperta,
rientrando di conseguenza nelle competenze di cui all’art. 10 lit. h LEPM, è
impugnabile davanti a questa Corte ex art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM; se invece annoverata
fra le “altre decisioni” in materia di esecuzione delle pene e delle misure, è censurabile
davanti alla Corte dei reclami penali ex art. 12 cpv. 2 LEPM, posto che il
trasferimento in un’altra struttura carceraria fuori cantone, non riguarda la
mera esecuzione della pena, ma bensì influisce anche sui contatti del
condannato con l’esterno e segnatamente va a toccare il suo diritto di visita
disciplinato dall’art. 84 CP.
Sia
come sia il Tribunale federale, in una sentenza dell’8.10.2013 ha stabilito,
sulla base dell’art. 80 cpv. 2 LTF (Legge sul Tribunale federale, RS 173.110)
nel tenore in vigore dall’1.01.2011, che la LTF impone un doppio grado di
giurisdizione, in cui il giudizio di ultima istanza deve essere emanato da un
tribunale superiore. Non adempiono questo requisito né la Divisione della
giustizia né il giudice dell’applicazione della pena (sentenza TF 6B_581/2013
dell’8.10.2013 consid. 2.3).
Da
ciò discende la competenza della scrivente Corte − direttamente fondata
sulla legislazione federale e non solo sulle normative cantonali − a
dirimere l’impugnativa inoltrata da RE 1, quale autorità cantonale di ultima
istanza.
1.3
Con il reclamo si possono censurare le
violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e
l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma
scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o
l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende
impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova
auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente
dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il
diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391
CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF
6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.;6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;
6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid.
3.
;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid.
2.1
).
1.4
Il gravame, inoltrato il 2/5.02.2018 alla Corte dei
reclami penali (competente giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 22.01.2018
del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC 850.2012.1) – notificata al
reclamante il 23.01.2018 –, è tempestivo, oltre che proponibile.
Le
esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE
1, quale condannato in esecuzione di pena, toccato personalmente e attualmente
nei suoi diritti dalla decisione impugnata a lui diretta, è pacificamente legittimato
a reclamare giusta l’art. 381 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente
protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
In
tali circostanze, il reclamo è quindi ricevibile in ordine e proponibile.
2.
2.1.
Giusta l’art. 76 CP le pene detentive sono scontate in
un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un
penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è
pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi crimini
(cpv. 2).
L’art.
75a cpv. 2 CP stabilisce inoltre che per regime aperto si intende un’espiazione
della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il
trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi,
l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale
Interpretato
e contrario il testo dell’art. 76 cpv. 2 CP, si ha che di regola il
detenuto deve essere collocato in un penitenziario aperto (ove si intende uno
stabilimento “aperto” o “semiaperto”), a meno che sussita il pericolo che egli
si dia alla fuga oppure vi sia il rischio che egli commetta nuovi reati.
In
altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici
criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un
penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il
rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono essere realizzati
cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale
svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK
Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 8).
2.2
2.2.1
Censurato
in questa sede, non è il trasferimento in sezione aperta disposto dal giudice
dei provvedimenti coercitivi nella sentenza 22.01.2018, bensì − come ha
precisato lo stesso reclamante adducendo trattarsi di un reclamo parziale
focalizzato “più sulla forma e non sul fondo” − il
trasferimento presso le strutture carcerarie a __________ con le esigenze poste
dal magistrato anziché presso le strutture carcerarie ticinesi, alle condizioni
poste dallo stesso reclamante.
2.2.2
Riprendendo
quanto già più sopra cennato, il giudice
dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, in
forza all’art. 28 REPM può ordinare l’espiazione di una pena o l’esecuzione di
una misura in uno stabilimento di un altro Cantone, quando ciò sia giustificato
dalla personalità del condannato, per il raggiungimento degli obbiettivi
previsti nel piano di esecuzione della sanzione penale, o da necessità di cura
medica.
All’art.
86.
lit. b) RSC viene ancora precisato che la persona incarcerata può essere
trasferita in un altro Cantone: 1. a dipendenza delle fasi di carcerazione in applicazione
del PES, su decisione dell’autorità competente; 2. su sua richiesta motivata,
in accordo con l’autorità competente; 3. per motivi di inchiesta o di esecuzione
di pena, su decisione dell’autorità competente; 4. su decisione della Direzione,
per motivi di sicurezza o di ordine interno.
Nell’ambito di tali decisioni il giudice dei provvedimenti coercitivi gode
di un ampio margine di apprezzamento, che la giurisdizione di reclamo può
censurare solo in presenza di motivi pertinenti e prevalenti, come questa Corte
ha già avuto modo di rilevare nella decisione 27.02.2014 (p. 15, inc. CRP
60.2013
) inerente al trasferimento di RE 1 nella sezione chiusa del
penitenziario di __________.
2.2.3
Nella
decisione qui impugnata il giudice dei provvedimenti coercitivi ha evidenziato
che l’ubicazione di __________ era da preferire a quella presso le Strutture
carcerarie ticinesi “richiamata la valutazione contenuta nella decisione 2
luglio 2013 a fondamento del trasferimento oltralpe del detenuto ed inerente
proprio la riduzione del pericolo di recidiva” (decisione 22.01.2018, p.
11).
L’allora
trasferimento di RE 1 presso la sezione chiusa del penitenziario di __________)
ordinato dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione 2.07.2013
(inc. GPC __________) − confermata da questa Corte con sentenza 27.02.2014
(inc. CRP 60.2013.222) − era avvenuto nell’ottica di diminuire l’alto rischio
di recidiva presente nel reclamante provando la via di una sua riabilitazione
nel cantone d’origine, conformemente a quanto previsto nel PES e sulla base
delle valutazioni allora espresse dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa.
In modo particolare il PES, approvato il 10.05.2011 ma non condiviso dal
reclamante, contemplava il di lui trasferimento oltralpe nell’ottica di sradicarlo
totalmente dalla realtà criminogena ticinese che vi aveva instaurato. Infatti RE
1.
da quando giunto in Ticino nel 1999, per seguire la compagna dalla quale ha
avuto una figlia, aveva condotto una vita al margine, sregolata, caratterizzata
dalla commissione di reati, facendo del Ticino terreno fertile per il suo
illecito commercio di sostanze stupefacenti, da cui non aveva saputo uscire
nemmeno in occasione del suo collocamento presso la comunità di Villa
Argentina. L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, nel rapporto 30.12.2011, rilevava
altresì come le sue relazioni più solide e regolari le intratteva con la
famiglia d’origine (la madre e la sorellastra) residente nel canton Vaud, dove
egli era cresciuto e aveva frequentato le scuole dell’obbligo. Inoltre con riguardo
al suo rapporto con la figlia, allora quattordicenne, residente in Ticino, a
mente di detto Ufficio, ciò che dovevano essere salvaguardati erano la
continuità e la qualità degli incontri (compromessi nel passato dalle scelte
compiute da RE 1), piuttosto che un’intensità estemporanea di incontri, laddove
doveva essere stabilizzata la di lui situazione personale e sociale, alfine da
fungere lui eventualmente da sostegno per la figlia, e non viceversa.
Il
giudice dei provvedimenti coercitivi, nel luglio 2013, aveva inoltre propeso per
il trasferimento fuori Cantone, dopo aver constatato come negli oltre tre anni espiati
sino ad allora nel penitenziario cantonale non era stato intrapreso alcun progetto
atto a migliorare il comportamento sociale di RE 1 e a diminuire il rischio di
recidiva, mentre che nella prevista struttura carceraria __________ egli
sarebbe stato introdotto in un particolare progetto condotto da esperti
criminologi, non disponibile in Ticino.
2.2.4
L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, nel nuovo rapporto di data
8.11
, ha rilevato di condividere quanto segnalato dal reclamante ovvero “che
il termine della pena si avvicina sempre più e che un collocamento in sezione
aperta, per quanto di breve durata, sia necessario per preparare la liberazione”
(rapporto 8.11.2017, p. 1, AI 79, inc. GPC __________). Tuttavia esso ha evidenziato
come RE 1 manchi ancora di una concreta progettualità di reinserimento in
prospettiva di un alleggerimento dell’esecuzione della pena (egli non si
sarebbe iscritto, malgrado l’offerta presso il carcere __________, ad alcuna
formazione o progetto di qualifica o di riqualifica professionale), come pure perduri
in lui il rifiuto a sottomettersi ad una rivalutazione psichiatrica e/o
criminologica, non aprendosi egli nemmeno “alla possibilità di
rielaborazione del suo percorso di vita o sul reato commesso” (rapporto
8.11
, p. 2, AI 79, inc. GPC __________). Ha quindi ritenuto permanere in
concreto un alto rischio di recidiva, ed eventualmente di fuga, e di non avere
“elementi utili per indicare che vi siano i presupposti per un’apertura del
regime progressivo” (rapporto 8.11.2017, p. 2, AI 79, inc. GPC __________).
Ha rilevato che un eventuale rientro presso le strutture carcerarie ticinesi sarebbe
inadeguato, stante il sussistere degli elementi alla base del suo trasferimento
oltralpe ordinato nel luglio 2013. Per molti anni infatti “quello ticinese è
stato per il signor RE 1 il territorio di elezione per la commissione di reati,
mentre non ha mai funto da punto di riferimento per un serio progetto di
reinserimento sociale”, e ciò malgrado la presenza della figlia, la quale
ha da sempre vissuto una “relazione a distanza” con il padre più volte
condannato e carcerato (rapporto 8.11.2017, p. 2, AI 79, inc. GPC 850.2012.1). Infine
detto ufficio ha ipotizzato un eventuale trasferimento in un altro
penitenziario della Svizzera romanda, come ad esempio quello __________, nel
caso in cui il passaggio nella struttura della “colonie” presso l’attuale penitenziario
di __________ non fosse realizzabile.
Dal
canto suo la Direzione delle strutture carcerarie di __________, nel rapporto 10.11.2017,
pur dando atto dell’assiduità, puntualità e impegno del reclamante nello svolgere
il proprio lavoro nel reparto lavanderia, ha evidenziato come gli obiettivi
stabiliti nel PES non siano sino a quel momento ancora stati raggiunti. Ciò a
motivo, da un lato, del categorico rifiuto di RE 1 di intraprendere una qualsiasi
formazione sin dal suo arrivo in penitenziario nell’aprile 2014; e dall’altro lato,
per il di lui rifiuto di sottomettersi a una valutazione criminologica e a
nuova perizia psichiatrica.
Pertanto
essa si è espressa favorevolmente per un trasferimento del reclamante nelle
strutture carcerarie ticinesi “ce d’autant plus qu’il ne profite d’aucune
prestation mise à sa disposition pour aller de l’avant” (rapporto
10.11
, p. 2, AI 80, inc. 850.20121), ma non al passaggio in sezione
aperta, dovendo egli prima collaborare con i vari servizi interessati.
2.2.5
Da
tutto quanto in atti si ha che nei quasi cinque anni trascorsi dal
trasferimento di RE 1 presso un penitenziario oltralpe (luglio 2013), gli
obiettivi del PES sono rimasti immutati e non sono stati finora raggiunti.
Seppure
il qui reclamante abbia tenuto, nella sostanza, in detenzione un comportamento
corretto nei confronti del personale di custodia e dei codetenuti, svolgendo
con regolarità e attitudine positiva il proprio lavoro, egli − nell’arco
degli oltre otto anni di detenzione − è rimasto fermo nella progressione della pena fino alla
decisione qui impugnata, essendo sempre stato valutato alto dalle istanze interessate
il suo rischio di recidivare. In effetti −
come pure accertato recentemente da
questa Corte nella decisione 11.12.2017 (inerente alla richiesta di liberazione
condizionale, inc. CRP 60.2017.228) − egli non si è sottoposto ad alcuna presa a carico
psicologica e/o psichiatrica o da parte di un competente servizio sociale;
nemmeno è riuscito a concretizzare qualche progetto di formazione e/o di inserimento
professionale sia in Svizzera romanda e sia in Ticino (quantomeno agli inizi
della sua espiazione). Tutto ciò a discapito della sua pericolosità che non
può, e non poteva, che permanere alta, partendo egli da una perizia
psichiatrica, allestita ai fini del giudizio di merito, in cui gli è stato riscontrato
un disturbo di personalità antisociale, considerato in psichiatria quale forma
particolarmente grave della patologia narcisistica e che si colloca, tra i
disturbi di personalità, fra quelli di grado più grave, meno strutturati
(perizia psichiatrica 31.07.2009, p. 38, AI 19, inc. GPC 850.2012.1). Disturbo
questo che il perito giudiziario ha ritenuto non curabile né nel breve-medio
termine, né (con ogni probabilità) in tempi più lunghi, e che ha messo in
relazione con il reato contro la vita commesso da RE 1. Dato tale disturbo, il
rischio di ricaduta, secondo il perito giudiziario, è inoltre collegato all’uso
dannoso di sostanze psicotrope e alla sindrome da dipendenza da oppiacei.
Il giudice dei provvedimenti coercitivi, nel giudizio qui impugnato, constatato
come RE 1 si trovi ormai nell’importante fase di fine pena e dando altresì
seguito all’invito espresso da questa Corte nella decisione 11.12.2017 (di
vagliare un graduale alleggerimento del regime, cfr. consid. 3.4.6, inc. CRP
60.2017
), ha colto nei recenti propositi di emendamento del reclamante (formulati
in occasione della procedura di rivalutazione della liberazione condizionale), nella
di lui volontà di risarcire i famigliari della vittima e nella sua dichiarata disponibilità
a sottoporsi ad assistenza riabilitativa e alle necessarie norme di condotta, i
primi passi di un percorso di autocritica e di apertura verso un cambiamento
personale. Ciò che è andato a migliorare di qualche po’ la prognosi per tentare
(un ultima volta) un primo alleggerimento di pena quale il trasferimento in
sezione aperta. Alleggerimento questo che costituisce un ultimo banco di prova per
RE 1 di dimostrare tangibilmente di voler dare un taglio netto al passato e di
investire nel proprio futuro personale e professionale, elaborando un progetto interdisciplinare
completo e condiviso dai servizi interessati.
In
tale delicata situazione, stante che nel reclamante sono ancora presenti tutte
le sue fragilità di carattere, la possibilità di formulare una prognosi non
sfavorevole è certamente legata al fatto di rimanere lontano da un ambiente,
segnatamente quello ticinese, in cui egli in passato ha solo delinquito. In
effetti in Ticino non si è mai inserito professionalmente guadagnandosi di che
vivere con un lavoro onesto e regolare. Egli vi ha invece instaurato una rete
di contatti, che gli hanno permesso di svolgere i suoi commerci illeciti di
sostanze stupefacenti (per mantenersi e per finanziare i suoi consumi personali)
e che non ha interrotto malgrado le condanne e le carcerazioni subite e nemmeno
durante il periodo di collocamento terapeutico. Situazione pericolosa questa,
che unitamente al suo disturbo di personalità e alla sua politossicodipendenza è
infine sfociata nel grave fatto di sangue di cui egli si è macchiato nel 2009.
E
ciò, nonostante egli avesse la vicinanza e la responsabilità di una figlia,
allora ancora minorenne.
Su
questa base, essendo il suo rischio di recidiva (ancora) strettamente collegato
alla sua permanenza in territorio ticinese, la decisione qui impugnata risulta
senz’altro essere sostenibile e giustificata. La stessa merita quindi di essere
tutelata nella sua integralità, non avendo il giudice dei provvedimenti
coercitivi violato il proprio (ampio) margine di apprezzamento.
3.
Il
reclamante, nemmeno censurando un peggioramento dei suoi rapporti con la figlia − nel frattempo diventata
maggiorenne e autonoma, − per l’(eventuale) diradarsi delle di lei visite,
può sovvertire tale esito.
Il
Tribunale federale ha infatti stabilito che, dal profilo della protezione della
sfera privata e familiare, la CEDU (Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4.11.1950, RS 0.101) non garantisce
ai detenuti il diritto di scegliere il loro luogo di detenzione. La separazione
e l’allontanamento del detenuto dalla sua famiglia costituiscono delle conseguenze
inevitabili della detenzione. È soltanto in condizioni eccezionali che il fatto
di detenere una persona in una prigione lontana dalla propria famiglia al punto
che qualunque visita si rivela molto difficile, e perfino impossibile, può
costituire un’ingerenza nella vita familiare del detenuto. L’art. 84 cpv. 1 CP,
che sancisce il diritto di ricevere visite e di mantenere contatti con il mondo
esterno al penitenziario, sotto questo profilo, non offre una protezione più
estesa del diritto convenzionale e costituzionale (decisione TF 6B_80/2014 del
20.03
, consid. 1.3.).
Nel
caso concreto, lo spostamento dal penitenziario __________ a quello __________ − quest’ultimo a poco più di un centinaio di km di distanza dal primo (per circa un
ora e mezzo di viaggio in automobile) e nel quale non è accertato, e nemmeno
sostenuto, che abbia delle condizioni di detenzione più severe −, non
rende in modo particolarmente più difficile, o financo impossibile, le visite
né della figlia né della famiglia d’origine di RE 1 da costituire, per la loro
intensità, un’ingerenza inammissibile nella di lui vita familiare ai sensi
della suddetta giurisprudenza.
4.
D’altronde,
a mero titolo abbondanziale, si rileva che nello scritto 17.01.2018 RE 1, per
il tramite dell’allora suo rappresentante legale, ha nondimeno manifestato il
suo accordo al trasferimento nel penitenziario __________, rallegrandosi
dell’opportunità offertagli (AI 89 e 90, inc. GPC 850.2012.1)
5.
Il
reclamo è respinto. La tassa di giustizia, ridotta al minimo per tener conto
delle sue condizioni economiche, e le spese sono poste a carico del reclamante,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 74 ss., 84, 372 CP, 379 ss., 393
ss., 439 cpv. 1 CPP, 62, 73 LOG, la CEDU, la LEPM, il REPM, il RSC, l’art. 25
LTG, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ri
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera