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Decisione

60.2018.36

Reclamo contro la decisione del GPC di trasferimento in sezione aperta ma in un altro penitenziario della Svizzera interna. Prognosi negativa circa il pericolo di recidiva se trasferito in sezione ape

4 luglio 2018Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

sentenza 11.02.2010 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1

colpevole di omicidio intenzionale (per avere con un coltello colpito 9 volte

un giovane di 27 anni, causandone la morte nel 2009), lesioni semplici, vie di

fatto, coazione, infrazione aggravata e contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti nonché ripetuta infrazione alla LF sulle armi e le munizioni. Lo

ha quindi condannato alla pena detentiva di 11 anni, dedotto il carcere

preventivo sofferto, trattandosi di pena aggiuntiva a quelle inflitte il

19.08.2008 e il 4.02.2009 dal Ministero pubblico (inc. TPC 72.2009.134).

Contro

il giudizio di primo grado il 2.04.2010 RE 1 ha presentato ricorso davanti

all’allora Corte di cassazione e di revisione penale, che in data 18.06.2010 lo

ha respinto (inc. CCRP __________).

Giudizio

questo che nel seguito è passato in giudicato, non essendo stato ulteriormente

impugnato.

b. Con

ordine di esecuzione 21.09.2010 dell’allora Sezione esecuzione delle pene e

delle misure (SEPEM) RE 1 è stato collocato in sezione chiusa presso il carcere

penale della Stampa, Lugano.

c. Tenuto

conto del carcere preventivo sofferto e ritenuto che RE 1 si trova in detenzione

dal 25.04.2009, egli ha raggiunto la metà pena il 7.11.2014 e i 2/3, per la

liberazione condizionale, l’11.09.2016; in data 21.05.2020 terminerà

l’espiazione della pena (AI 3, inc. GPC __________).

d. Con

decisione 5.12.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto una

prima domanda di primo congedo presentata da RE 1, concludendo per l’esistenza

di un pericolo di fuga e di recidiva (inc. GPC __________).

e. Non ha avuto miglior esito, la successiva richiesta di

primo congedo, che il giudice dei provvedimenti coercitivi con decisione

2.07.2013 ha nuovamente respinto, permanendo, a suo avviso, fortemente negativa

la prognosi circa il concreto pericolo di fuga e di recidiva, già valutata in

precedenza.

Nel

medesimo giudizio il magistrato ha ordinato il trasferimento di RE 1 nella sezione

chiusa dell’__________ (inc. GPC __________).

Il trasferimento è stato eseguito il 23.04.2014 (AI 3, inc. GPC __________).

f. Frattanto

in data 27.02.2014 questa Corte ha respinto il reclamo presentato da RE 1

contro la decisione 2.07.2013 emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi

(inc. CRP 60.2013.222).

In particolare la Corte qui giudicante ha confermato

l’esistenza di un concreto pericolo di fuga e, subordinatamente, di un pericolo

di recidiva, ciò che impediva la concessione del primo congedo. In relazione

all’ordine di trasferimento in uno stabilimento fuori cantone questa Corte ha

concluso che il giudice dei provvedimenti coercitivi non aveva in concreto

abusato del proprio libero potere d’apprezzamento, essendosi fondato sulle

proposte formulate dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e sul PES, nonché

non avendo il reclamante apportato argomenti tali da far risultare inadeguato

il giudizio impugnato, vista l’esistenza di un elevato pericolo di recidiva,

strettamente legato alla permanenza in territorio ticinese.

Contro

tale giudizio il qui reclamante si è aggravato davanti al Tribunale federale,

che con decisione 1.04.2014 ha dichiarato l’impugnativa inammissibile per carente

motivazione (decisione TF 6B_301/2014 dell’1.04.2014).

g. È

seguito tra il settembre 2014 e il giugno 2015 uno scambio epistolare tra il

qui reclamante − incentrato sull’ottenimento del primo congedo risp.

sul trasferimento presso le strutture carcerarie ticinesi (onde migliorare il

suo rapporto con la figlia), risp. sull’apertura del regime d’esecuzione −, e il

giudice dei provvedimenti coercitivi, che dal canto suo ha vieppiù

cristallizzato l’esigenza di procedere previamente all’allestimento di una perizia

psichiatrica tendente ad appurare il suo rischio di recidiva, a cui però il

reclamante si è sempre opposto (inc. GPC __________).

h. Con

decisione 13.11.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha nuovamente rifiutato

di concedere a RE 1 sia il primo congedo, e sia il trasferimento in sezione

aperta, avendo valutato l’esistenza di una prognosi fortemente negativa circa

il rischio di recidiva, come già formulata nell’ambito delle decisioni rese il

5.12.2012 e il 2.07.2013 (inc. GPC __________).

i. Nel

settembre 2016, approssimandosi il termine dei 2/3, il giudice dei provvedimenti

coercitivi ha avviato la procedura tendente alla liberazione condizionale.

Preso

atto dei preavvisi (prevalentemente negativi vista la mancata sottomissione del

reclamante a perizia psichiatrica e/o criminologica) delle autorità

interpellate, sentito altresì il reclamante e viste le ulteriori argomentazioni

presentate dal difensore di RE 1, con decisione 6.09.2016 il giudice dei

provvedimenti coercitivi gli ha negato la liberazione condizionale (inc. GPC __________).

Il

giudice, dopo aver ripreso le argomentazioni sviluppate nelle precedenti decisioni,

vagliata la situazione personale, famigliare, sociale e professionale del qui

reclamante, viste la di lui (mancata) evoluzione dell’esecuzione della pena,

come pure i precedenti penali e la gravità dei reati per cui si trova in

carcere, ha ritenuto ancora attuale la pericolosità sociale di RE 1, senza essere

data la possibilità in concreto di contenerla con misure alternative alla

detenzione. Pericolosità a suo avviso consolidata dalla di lui refrattarietà ad

ogni presa a carico psicologica/psichiatrica e al di lui rifiuto di sottoporsi

a delle valutazioni specialistiche inerenti al rischio di recidiva.

l. Nel

maggio 2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi si è nuovamente chinato

sulla questione della liberazione condizionale nell’ambito della procedura di

riesame prescritta dall’art. 86 cpv. 3 CP. Preso atto dei preavvisi (nuovamente

negativi) delle autorità interessate, sentito il qui reclamante in due

occasioni e viste altresì le argomentazioni del patrocinatore di RE 1, con

decisione 11.09.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha nuovamente

negato di concedergliela (inc. GPC __________).

Il

magistrato, in particolare, ha di nuovo formulato una prognosi negativa sul

comportamento futuro di RE 1 circa il rischio di recidiva, dipartendosi dalle

precedenti decisioni inerenti al reclamante e ripercorrendo la di lui vita e il

trascorso penale, iniziato in giovane età e proseguito con successive condanne

e periodi di detenzione. Ha quindi posto in evidenza la di lui pericolosità, dovuta

all’uso indiscriminato di sostanze stupefacenti allorquando posto in libertà, in

combinazione con il grave disturbo di personalità rilevato dal perito

giudiziario in sede del giudizio di prime cure. Disturbo ritenuto allora dal

perito non curabile e di cui, a parere del magistrato, il reclamante avrebbe

ostinatamente negato di essere affetto, senza prenderne mai veramente

coscienza.

A

fronte di ciò l’asserito supporto e vicinanza della famiglia (madre, sorella e

figlia) − tuttavia già presente in passato e rivelatosi in

concreto privo di effetto deterrente −, seppure messo in relazione con la decisione del

reclamante (laddove non sia stata solo funzionale

all’ottenimento della liberazione condizionale, vista la tempistica) di

sottoporsi ad assistenza riabilitativa e a ogni norma di condotta ritenuta

necessaria (fra cui anche la cura medico-psicologica), il giudice non li ha considerati elementi sufficienti

ad arginare il rischio di recidiva ripetutamente rilevato nelle varie decisioni

rese in esecuzione di pena. Ciò ancor più in assenza di un progetto concreto di

un’attività lavorativa e senza il coinvolgimento dei servizi sociali preposti. In effetti il magistrato ha evidenziato, come,

nell’ottica di una liberazione condizionale, sia in concreto necessario il

supporto di un progetto interdisciplinare completo condiviso e coadiuvato dai

servizi specialistici interessati, il tutto preceduto inoltre da un periodo di

osservazione in sezione aperta.

m. Contro

tale decisione RE 1 ha interposto reclamo davanti a questa Corte, che con sentenza

11.12.2017 lo ha respinto, confermando il permanere in concreto di un alto

rischio di recidiva per quanto attiene sia al consumo e al commercio illecito di

sostanze stupefacenti e sia ai reati contro la vita e/o l’integrità personale. Nel

medesimo giudizio questa Corte, constatata la fase di fine pena, ha auspicato

il vaglio di un graduale alleggerimento del regime d’esecuzione, onde migliorare

la prognosi sul comportamento futuro del reclamante, sino ad allora fortemente

negativa (inc. CRP 60.2017.228).

n. Nel

frattempo, con lettere 13.10.2017 e 16.10.2017, RE 1, per il tramite del

proprio rappresentante legale avv. __________, ha chiesto al giudice dei

provvedimenti coercitivi di poter essere trasferito presso le strutture

carcerarie ticinesi, in sezione aperta, alfine non soltanto di avvicinarsi alla

propria figlia e facilitarne le visite, bensì anche per aggiornarsi con le

nuove tecnologie e familiarizzare con i più recenti apparecchi elettronici

nell’ottica di favorire il suo reinserimento. Cosa impossibile, a suo avviso,

presso lo stabilimento carcerario __________ a __________ (AI 73 e 74, inc. GPC

__________).

Motivazioni queste ulteriormente ribadite nello

scritto 3/7.11.2017 al proprio assistente sociale. Nello stesso RE 1 ha nuovamente

evidenziato la necessità di rafforzare il proprio rapporto con la figlia, di “proiettarsi

nel mondo reale e del lavoro”, di aggiornarsi sulle nuove tecnologie, rilevando

nel contempo l’inutilità e dannosità nel tenerlo chiuso in un ambiente di “alta-sicurezza”

dopo il lungo periodo di carcere già espiato e vista la disorganizzazione

interna degli __________ (AI 78, inc. GPC __________).

o. Mediante

scritto 12.01.2018 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato al

patrocinatore di RE 1, la disponibilità dell’__________ ad accogliere

quest’ultimo nella sezione aperta, richiedendo nel contempo una loro presa di

posizione al proposito (AI 88, inc. GPC __________).

p. Nello

scritto 17/22.01.2018 di risposta il suddetto legale ha in primo luogo evidenziato

di aver sentito la persona di riferimento presso lo stabilimento di __________,

come pure il suo assistito e i di lui familiari. Ha altresì segnalato come RE 1

si sia lui stesso informato presso le autorità di __________ sulla portata del

suo trasferimento. Dopodiché il patrocinatore ha rilevato come RE 1 “a

compris l’opportunité que lui offrait la direction dudit Etablissement, et se

réjuit de la possibilité de pouvoir préparer utilement sa libération”. In

esito a tutto ciò il patrocinatore ha quindi comunicato al giudice dei

provvedimenti coercitivi che il suo mandante “accepte en conséquence la

proposition d’un transfert en milieu ouvert, à l’Etablissement __________. Il

vous remercie de bien vouloir y pourvoir” (lettera 17/22.01.2018 dell’avv. __________,

AI 90, inc. GPC __________).

q. Il

giudice dei provvedimenti coercitivi con decisione 22.01.2018, preso atto dei

preavvisi espressi dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e dalla Direzione

degli __________ (sfavorevoli, in buona sostanza, per l’assenza di un concreto

progetto di inserimento professionale e/o di volontà di formazione oltre al

rifiuto di sottomettersi ad una valutazione criminologica e/o ad una nuova perizia

psichiatrica, come pure per la mancanza di volontà di collaborare con i servizi

statali preposti, e per il sussitere dei motivi per cui era stato ordinato il

suo trasferimento in un carcere d’Oltralpe) e tenuto conto delle argomentazioni

esposte dal reclamante tramite il proprio patrocinatore, si è infine ritenuto propenso ad accordargli un’ultima

volta fiducia, concedendo a RE 1 il

trasferimento nella sezione aperta degli __________, a far tempo dalla crescita

in giudicato della propria sentenza.

Il

giudice, dopo aver ripercorso ancora una volta nel dettaglio tutte le decisioni

rese in esecuzione di pena evidenziando la situazione personale, famigliare, sociale

e professionale del reclamante, ha in particolare tenuto conto: di come il reclamante

abbia lui stesso proposto anziché (nuovamente) la liberazione condizionale il

trasferimento nella sezione aperta delle strutture carcerarie cantonali o

presso gli __________ nell’ottica di volersi così riavvicinare al mondo reale e

lavorativo allontanandosi da una struttura carceraria, quella attuale, al suo

interno problematica e conseguentemente non propositiva dal profilo del suo reinserimento

sociale e professionale; e di come egli, con osservazioni scritte 4.09.2017,

abbia manifestato l’intenzione di sottoporsi “ad assistenza riabilitativa e

ad ogni norma di condotta che fosse necessaria, e fra queste quindi (per

deduzione) anche la cura medico psicologica (cfr. art. 94 CP)” (decisione

22.01.2018 del GPC, p. 10).

Il

magistrato ha poi osservato come tale alleggerimento di pena fosse stato auspicato

anche da questa Corte nella sentenza 11.12.2017 (inc. CRP 60.2017.228).

Inoltre

ha evidenziato come lo stesso fosse a questo stadio particolarmente importante,

trovandosi ormai il qui reclamante in regime di fine pena. Infatti, ha rilevato,

come ciò permetterà a quest’ultimo “di dimostrare la reale volontà di dare

un taglio netto al passato, investendo per la prima volta nel proprio futuro personale

e professionale”, richiedendo lo stesso altresì “il sostegno dei servizi

preposti all’esecuzione della sua pena per l’elaborazione di un progetto alla

liberazione completo, efficace e che deve tener conto degli interessi e della

protezione della collettività”, oltre alla “buona volontà di

intraprendere un percorso di accompagnamento psicologico”.

Il

magistrato ha quindi reso attento il qui reclamante che se “quanto da egli

espresso dovessero rivelarsi delle mere esternazioni funzionali all’ottenimento

del trasferimento in Sezione aperta, senza concreti progressi nella

realizzazione di un progetto di vita futuro nonché in assenza di

un’implementazione costante ed efficace di un percorso medico-psicologico,

questo giudice provvederà al ripristino della detenzione in Sezione chiusa

presso gli attuali __________, riservandosi di verificare le condizioni di applicazione

di una misura terapeutica in sostituzione della pena detentiva ordinando dunque

l’esperimento di una relativa perizia che, se del caso, potrà avvenire anche

senza la collaborazione del condannato” (decisione 22.01.2018 del GPC, p.

10, inc. GPC __________).

In

tale prospettiva il giudice ha formulato una prognosi “perlomeno non sfavorevole”

circa il rischio di recidiva per quanto attiene al trasferimento in sezione

aperta. Ciò tuttavia presso la struttura carceraria __________, piuttosto che

quella ticinese, ritenendo al proposito sussistere i motivi posti alla base del

suo trasferimento oltralpe di cui alla decisione 2.07.2013, volto proprio a

contenere il pericolo di ricaduta nell’illecito agire.

Non

ha ritenuto essere concreto il pericolo di fuga, visto che RE 1 si trova in detenzione

chiusa da quasi 9 anni, mantenendo in generale un buon comportamento in carcere

malgrado le passate decisioni negative inerenti alle precedenti richieste di

alleggerimenti di pena, nonché vista la cittadinanza svizzera, i legami affettivi

presenti sul nostro territorio e il termine prossimo di fine pena (21.05.2020).

r. Con

esposto 2/5.02.2018 RE 1 si aggrava contro il suddetto giudizio postulando, in

via preliminare, la concessione dell’effetto sospensivo, e, nel merito, l’annullamento

parziale della decisione 22.01.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi

che dev’essere riformata nel senso che:

“- la decisione di trasferimento a __________, come le

esigenze del GPC sono respinte;

-

la richiesta di passaggio in sezione aperta presso lo Stampino è concessa allo

scrivente”.

In tale evenienza egli dichiara di impegnarsi a:

“-

rispettare tutte le norme di condotta in vigore presso lo Stampino;

-

contattare, nell’immediato, e su di un’effettiva base volontaria, un medico privato

al fine di iniziare un percorso medico-psicologico (lo scrivente è disposto a

levare il segreto professionale in favore del GPC);

-

iniziare ricerche di lavoro e/o eventuale progetto di formazione; - sottoporsi

a regolari controlli delle urine e/o dei capelli (se può rassicurare il GPC);

-

mettere tutto in atto in vista della prossima liberazione condizionale (ottobre

2018)” (reclamo 2/5.02.2018, p. V).

Nel

frattempo comunque il trasferimento disposto per il 30.01.2018 è stato annullato

dalla competente autorità (AI 95, inc. GPC __________), in attesa dell’esito

della procedura di reclamo.

s. Nello

scritto 5.02.2018 d’intimazione del reclamo alle parti interessate, questa

Corte non ha concesso il postulato effetto sospensivo alla decisione impugnata,

in assenza di un danno irreparabile.

t. In

data 6/7.02.2018 il procuratore pubblico Nicola Respini ha comunicato di non

avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa

Corte. Parimenti con scritto 9/12.02.2018 il giudice dei provvedimenti

coercitivi senza formulare particolari osservazioni ha rinviato ai considerandi

della propria decisione, rimettendosi al giudizio di questa Corte.

Considerandi

1.

1.1.

Il

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP,

RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare

le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di

stabilire la relativa procedura.

Il

Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull’esecuzione delle pene e

delle misure per gli adulti (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) − in

vigore dall’1.01.2011 − e, in applicazione di quest’ultima, il

Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del

6.03.2007

(RL 4.2.1.1.1., nel seguito citato REPM), in vigore dal 9.03.2007,

con successive modifiche.

Sulla

base di tali regolamentazioni è inoltre stato adottato il 15.12.2010 il Regolamento

delle strutture carcerarie del Cantone Ticino (RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC),

in vigore dall’1.01.2011.

1.2

L’art.

10.

cpv. 1 lit. h LEPM conferisce al giudice dell’applicazione della pena − in

Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l’art. 73 LOG − la

competenza a decidere, tra l’altro, il collocamento iniziale del condannato ex

art. 76 CP, come pure il trasferimento del condannato in sezione aperta.

Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero

pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte

dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Il

giudice dei provvedimenti coercitivi può inoltre, a norma dell’art. 28 cpv. 1

REPM (i.c.c. l’art. 73 LOG), ordinare l’espiazione di una pena o l’esecuzione

di una misura in uno stabilimento di un altro Cantone, quando ciò sia

giustificato dalla personalità del condannato, per il raggiungimento degli

obbiettivi previsti nel piano di esecuzione della sanzione penale, o da necessità

di cura medica; la Direzione delle strutture carcerarie può ordinarla quando

ciò sia giustificato da motivi di sicurezza o di ordine interno.

Contro

queste decisioni il REPM non precisa quali mezzi di ricorso siano possibili.

La Corte dei reclami penali, per l’art. 62 cpv. 3 LOG, è in maniera

generale l’autorità competente a statuire sui ricorsi contro le decisioni in

materia di esecuzione delle pene e delle misure nei casi previsti dalla legge.

L’art.

12.

cpv. 2 LEPM stabilisce inoltre che le altre decisioni in materia di esecuzione

delle pene e delle misure − ossia, tra l’altro, quelle rese in materia di esecuzione

delle pene e delle misure e non contemplate nei casi previsti dall’art. 10 LEPM

alle lettere da a) a l) − sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte

dei reclami penali del Tribunale di appello entro 10 giorni; è applicabile per

analogia la procedura prevista agli art. 379 ss. CPP.

Ora,

la decisione resa dal giudice dei provvedimenti coercitivi il 22.01.2018 e qui

impugnata (che ordina il trasferimento di RE 1 nella sezione aperta di un altro

penitenziario fuori Cantone), se considerata quale decisione analoga a quella

sul collocamento iniziale risp. se relativa al trasferimento in sezione aperta,

rientrando di conseguenza nelle competenze di cui all’art. 10 lit. h LEPM, è

impugnabile davanti a questa Corte ex art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM; se invece annoverata

fra le “altre decisioni” in materia di esecuzione delle pene e delle misure, è censurabile

davanti alla Corte dei reclami penali ex art. 12 cpv. 2 LEPM, posto che il

trasferimento in un’altra struttura carceraria fuori cantone, non riguarda la

mera esecuzione della pena, ma bensì influisce anche sui contatti del

condannato con l’esterno e segnatamente va a toccare il suo diritto di visita

disciplinato dall’art. 84 CP.

Sia

come sia il Tribunale federale, in una sentenza dell’8.10.2013 ha stabilito,

sulla base dell’art. 80 cpv. 2 LTF (Legge sul Tribunale federale, RS 173.110)

nel tenore in vigore dall’1.01.2011, che la LTF impone un doppio grado di

giurisdizione, in cui il giudizio di ultima istanza deve essere emanato da un

tribunale superiore. Non adempiono questo requisito né la Divisione della

giustizia né il giudice dell’applicazione della pena (sentenza TF 6B_581/2013

dell’8.10.2013 consid. 2.3).

Da

ciò discende la competenza della scrivente Corte − direttamente fondata

sulla legislazione federale e non solo sulle normative cantonali − a

dirimere l’impugnativa inoltrata da RE 1, quale autorità cantonale di ultima

istanza.

1.3

Con il reclamo si possono censurare le

violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),

l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e

l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma

scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o

l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende

impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova

auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente

dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il

diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391

CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF

6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.;6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;

6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid.

3.

;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid.

2.1

).

1.4

Il gravame, inoltrato il 2/5.02.2018 alla Corte dei

reclami penali (competente giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 22.01.2018

del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC 850.2012.1) – notificata al

reclamante il 23.01.2018 –, è tempestivo, oltre che proponibile.

Le

esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE

1, quale condannato in esecuzione di pena, toccato personalmente e attualmente

nei suoi diritti dalla decisione impugnata a lui diretta, è pacificamente legittimato

a reclamare giusta l’art. 381 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

In

tali circostanze, il reclamo è quindi ricevibile in ordine e proponibile.

2.

2.1.

Giusta l’art. 76 CP le pene detentive sono scontate in

un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un

penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è

pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi crimini

(cpv. 2).

L’art.

75a cpv. 2 CP stabilisce inoltre che per regime aperto si intende un’espiazione

della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il

trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi,

l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale

Interpretato

e contrario il testo dell’art. 76 cpv. 2 CP, si ha che di regola il

detenuto deve essere collocato in un penitenziario aperto (ove si intende uno

stabilimento “aperto” o “semiaperto”), a meno che sussita il pericolo che egli

si dia alla fuga oppure vi sia il rischio che egli commetta nuovi reati.

In

altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici

criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un

penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il

rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono essere realizzati

cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale

svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK

Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 8).

2.2

2.2.1

Censurato

in questa sede, non è il trasferimento in sezione aperta disposto dal giudice

dei provvedimenti coercitivi nella sentenza 22.01.2018, bensì − come ha

precisato lo stesso reclamante adducendo trattarsi di un reclamo parziale

focalizzato “più sulla forma e non sul fondo” − il

trasferimento presso le strutture carcerarie a __________ con le esigenze poste

dal magistrato anziché presso le strutture carcerarie ticinesi, alle condizioni

poste dallo stesso reclamante.

2.2.2

Riprendendo

quanto già più sopra cennato, il giudice

dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, in

forza all’art. 28 REPM può ordinare l’espiazione di una pena o l’esecuzione di

una misura in uno stabilimento di un altro Cantone, quando ciò sia giustificato

dalla personalità del condannato, per il raggiungimento degli obbiettivi

previsti nel piano di esecuzione della sanzione penale, o da necessità di cura

medica.

All’art.

86.

lit. b) RSC viene ancora precisato che la persona incarcerata può essere

trasferita in un altro Cantone: 1. a dipendenza delle fasi di carcerazione in applicazione

del PES, su decisione dell’autorità competente; 2. su sua richiesta motivata,

in accordo con l’autorità competente; 3. per motivi di inchiesta o di esecuzione

di pena, su decisione dell’autorità competente; 4. su decisione della Direzione,

per motivi di sicurezza o di ordine interno.

Nell’ambito di tali decisioni il giudice dei provvedimenti coercitivi gode

di un ampio margine di apprezzamento, che la giurisdizione di reclamo può

censurare solo in presenza di motivi pertinenti e prevalenti, come questa Corte

ha già avuto modo di rilevare nella decisione 27.02.2014 (p. 15, inc. CRP

60.2013

) inerente al trasferimento di RE 1 nella sezione chiusa del

penitenziario di __________.

2.2.3

Nella

decisione qui impugnata il giudice dei provvedimenti coercitivi ha evidenziato

che l’ubicazione di __________ era da preferire a quella presso le Strutture

carcerarie ticinesi “richiamata la valutazione contenuta nella decisione 2

luglio 2013 a fondamento del trasferimento oltralpe del detenuto ed inerente

proprio la riduzione del pericolo di recidiva” (decisione 22.01.2018, p.

11).

L’allora

trasferimento di RE 1 presso la sezione chiusa del penitenziario di __________)

ordinato dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione 2.07.2013

(inc. GPC __________) − confermata da questa Corte con sentenza 27.02.2014

(inc. CRP 60.2013.222) − era avvenuto nell’ottica di diminuire l’alto rischio

di recidiva presente nel reclamante provando la via di una sua riabilitazione

nel cantone d’origine, conformemente a quanto previsto nel PES e sulla base

delle valutazioni allora espresse dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa.

In modo particolare il PES, approvato il 10.05.2011 ma non condiviso dal

reclamante, contemplava il di lui trasferimento oltralpe nell’ottica di sradicarlo

totalmente dalla realtà criminogena ticinese che vi aveva instaurato. Infatti RE

1.

da quando giunto in Ticino nel 1999, per seguire la compagna dalla quale ha

avuto una figlia, aveva condotto una vita al margine, sregolata, caratterizzata

dalla commissione di reati, facendo del Ticino terreno fertile per il suo

illecito commercio di sostanze stupefacenti, da cui non aveva saputo uscire

nemmeno in occasione del suo collocamento presso la comunità di Villa

Argentina. L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, nel rapporto 30.12.2011, rilevava

altresì come le sue relazioni più solide e regolari le intratteva con la

famiglia d’origine (la madre e la sorellastra) residente nel canton Vaud, dove

egli era cresciuto e aveva frequentato le scuole dell’obbligo. Inoltre con riguardo

al suo rapporto con la figlia, allora quattordicenne, residente in Ticino, a

mente di detto Ufficio, ciò che dovevano essere salvaguardati erano la

continuità e la qualità degli incontri (compromessi nel passato dalle scelte

compiute da RE 1), piuttosto che un’intensità estemporanea di incontri, laddove

doveva essere stabilizzata la di lui situazione personale e sociale, alfine da

fungere lui eventualmente da sostegno per la figlia, e non viceversa.

Il

giudice dei provvedimenti coercitivi, nel luglio 2013, aveva inoltre propeso per

il trasferimento fuori Cantone, dopo aver constatato come negli oltre tre anni espiati

sino ad allora nel penitenziario cantonale non era stato intrapreso alcun progetto

atto a migliorare il comportamento sociale di RE 1 e a diminuire il rischio di

recidiva, mentre che nella prevista struttura carceraria __________ egli

sarebbe stato introdotto in un particolare progetto condotto da esperti

criminologi, non disponibile in Ticino.

2.2.4

L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, nel nuovo rapporto di data

8.11

, ha rilevato di condividere quanto segnalato dal reclamante ovvero “che

il termine della pena si avvicina sempre più e che un collocamento in sezione

aperta, per quanto di breve durata, sia necessario per preparare la liberazione”

(rapporto 8.11.2017, p. 1, AI 79, inc. GPC __________). Tuttavia esso ha evidenziato

come RE 1 manchi ancora di una concreta progettualità di reinserimento in

prospettiva di un alleggerimento dell’esecuzione della pena (egli non si

sarebbe iscritto, malgrado l’offerta presso il carcere __________, ad alcuna

formazione o progetto di qualifica o di riqualifica professionale), come pure perduri

in lui il rifiuto a sottomettersi ad una rivalutazione psichiatrica e/o

criminologica, non aprendosi egli nemmeno “alla possibilità di

rielaborazione del suo percorso di vita o sul reato commesso” (rapporto

8.11

, p. 2, AI 79, inc. GPC __________). Ha quindi ritenuto permanere in

concreto un alto rischio di recidiva, ed eventualmente di fuga, e di non avere

“elementi utili per indicare che vi siano i presupposti per un’apertura del

regime progressivo” (rapporto 8.11.2017, p. 2, AI 79, inc. GPC __________).

Ha rilevato che un eventuale rientro presso le strutture carcerarie ticinesi sarebbe

inadeguato, stante il sussistere degli elementi alla base del suo trasferimento

oltralpe ordinato nel luglio 2013. Per molti anni infatti “quello ticinese è

stato per il signor RE 1 il territorio di elezione per la commissione di reati,

mentre non ha mai funto da punto di riferimento per un serio progetto di

reinserimento sociale”, e ciò malgrado la presenza della figlia, la quale

ha da sempre vissuto una “relazione a distanza” con il padre più volte

condannato e carcerato (rapporto 8.11.2017, p. 2, AI 79, inc. GPC 850.2012.1). Infine

detto ufficio ha ipotizzato un eventuale trasferimento in un altro

penitenziario della Svizzera romanda, come ad esempio quello __________, nel

caso in cui il passaggio nella struttura della “colonie” presso l’attuale penitenziario

di __________ non fosse realizzabile.

Dal

canto suo la Direzione delle strutture carcerarie di __________, nel rapporto 10.11.2017,

pur dando atto dell’assiduità, puntualità e impegno del reclamante nello svolgere

il proprio lavoro nel reparto lavanderia, ha evidenziato come gli obiettivi

stabiliti nel PES non siano sino a quel momento ancora stati raggiunti. Ciò a

motivo, da un lato, del categorico rifiuto di RE 1 di intraprendere una qualsiasi

formazione sin dal suo arrivo in penitenziario nell’aprile 2014; e dall’altro lato,

per il di lui rifiuto di sottomettersi a una valutazione criminologica e a

nuova perizia psichiatrica.

Pertanto

essa si è espressa favorevolmente per un trasferimento del reclamante nelle

strutture carcerarie ticinesi “ce d’autant plus qu’il ne profite d’aucune

prestation mise à sa disposition pour aller de l’avant” (rapporto

10.11

, p. 2, AI 80, inc. 850.20121), ma non al passaggio in sezione

aperta, dovendo egli prima collaborare con i vari servizi interessati.

2.2.5

Da

tutto quanto in atti si ha che nei quasi cinque anni trascorsi dal

trasferimento di RE 1 presso un penitenziario oltralpe (luglio 2013), gli

obiettivi del PES sono rimasti immutati e non sono stati finora raggiunti.

Seppure

il qui reclamante abbia tenuto, nella sostanza, in detenzione un comportamento

corretto nei confronti del personale di custodia e dei codetenuti, svolgendo

con regolarità e attitudine positiva il proprio lavoro, egli − nell’arco

degli oltre otto anni di detenzione − è rimasto fermo nella progressione della pena fino alla

decisione qui impugnata, essendo sempre stato valutato alto dalle istanze interessate

il suo rischio di recidivare. In effetti −

come pure accertato recentemente da

questa Corte nella decisione 11.12.2017 (inerente alla richiesta di liberazione

condizionale, inc. CRP 60.2017.228) − egli non si è sottoposto ad alcuna presa a carico

psicologica e/o psichiatrica o da parte di un competente servizio sociale;

nemmeno è riuscito a concretizzare qualche progetto di formazione e/o di inserimento

professionale sia in Svizzera romanda e sia in Ticino (quantomeno agli inizi

della sua espiazione). Tutto ciò a discapito della sua pericolosità che non

può, e non poteva, che permanere alta, partendo egli da una perizia

psichiatrica, allestita ai fini del giudizio di merito, in cui gli è stato riscontrato

un disturbo di personalità antisociale, considerato in psichiatria quale forma

particolarmente grave della patologia narcisistica e che si colloca, tra i

disturbi di personalità, fra quelli di grado più grave, meno strutturati

(perizia psichiatrica 31.07.2009, p. 38, AI 19, inc. GPC 850.2012.1). Disturbo

questo che il perito giudiziario ha ritenuto non curabile né nel breve-medio

termine, né (con ogni probabilità) in tempi più lunghi, e che ha messo in

relazione con il reato contro la vita commesso da RE 1. Dato tale disturbo, il

rischio di ricaduta, secondo il perito giudiziario, è inoltre collegato all’uso

dannoso di sostanze psicotrope e alla sindrome da dipendenza da oppiacei.

Il giudice dei provvedimenti coercitivi, nel giudizio qui impugnato, constatato

come RE 1 si trovi ormai nell’importante fase di fine pena e dando altresì

seguito all’invito espresso da questa Corte nella decisione 11.12.2017 (di

vagliare un graduale alleggerimento del regime, cfr. consid. 3.4.6, inc. CRP

60.2017

), ha colto nei recenti propositi di emendamento del reclamante (formulati

in occasione della procedura di rivalutazione della liberazione condizionale), nella

di lui volontà di risarcire i famigliari della vittima e nella sua dichiarata disponibilità

a sottoporsi ad assistenza riabilitativa e alle necessarie norme di condotta, i

primi passi di un percorso di autocritica e di apertura verso un cambiamento

personale. Ciò che è andato a migliorare di qualche po’ la prognosi per tentare

(un ultima volta) un primo alleggerimento di pena quale il trasferimento in

sezione aperta. Alleggerimento questo che costituisce un ultimo banco di prova per

RE 1 di dimostrare tangibilmente di voler dare un taglio netto al passato e di

investire nel proprio futuro personale e professionale, elaborando un progetto interdisciplinare

completo e condiviso dai servizi interessati.

In

tale delicata situazione, stante che nel reclamante sono ancora presenti tutte

le sue fragilità di carattere, la possibilità di formulare una prognosi non

sfavorevole è certamente legata al fatto di rimanere lontano da un ambiente,

segnatamente quello ticinese, in cui egli in passato ha solo delinquito. In

effetti in Ticino non si è mai inserito professionalmente guadagnandosi di che

vivere con un lavoro onesto e regolare. Egli vi ha invece instaurato una rete

di contatti, che gli hanno permesso di svolgere i suoi commerci illeciti di

sostanze stupefacenti (per mantenersi e per finanziare i suoi consumi personali)

e che non ha interrotto malgrado le condanne e le carcerazioni subite e nemmeno

durante il periodo di collocamento terapeutico. Situazione pericolosa questa,

che unitamente al suo disturbo di personalità e alla sua politossicodipendenza è

infine sfociata nel grave fatto di sangue di cui egli si è macchiato nel 2009.

E

ciò, nonostante egli avesse la vicinanza e la responsabilità di una figlia,

allora ancora minorenne.

Su

questa base, essendo il suo rischio di recidiva (ancora) strettamente collegato

alla sua permanenza in territorio ticinese, la decisione qui impugnata risulta

senz’altro essere sostenibile e giustificata. La stessa merita quindi di essere

tutelata nella sua integralità, non avendo il giudice dei provvedimenti

coercitivi violato il proprio (ampio) margine di apprezzamento.

3.

Il

reclamante, nemmeno censurando un peggioramento dei suoi rapporti con la figlia − nel frattempo diventata

maggiorenne e autonoma, − per l’(eventuale) diradarsi delle di lei visite,

può sovvertire tale esito.

Il

Tribunale federale ha infatti stabilito che, dal profilo della protezione della

sfera privata e familiare, la CEDU (Convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4.11.1950, RS 0.101) non garantisce

ai detenuti il diritto di scegliere il loro luogo di detenzione. La separazione

e l’allontanamento del detenuto dalla sua famiglia costituiscono delle conseguenze

inevitabili della detenzione. È soltanto in condizioni eccezionali che il fatto

di detenere una persona in una prigione lontana dalla propria famiglia al punto

che qualunque visita si rivela molto difficile, e perfino impossibile, può

costituire un’ingerenza nella vita familiare del detenuto. L’art. 84 cpv. 1 CP,

che sancisce il diritto di ricevere visite e di mantenere contatti con il mondo

esterno al penitenziario, sotto questo profilo, non offre una protezione più

estesa del diritto convenzionale e costituzionale (decisione TF 6B_80/2014 del

20.03

, consid. 1.3.).

Nel

caso concreto, lo spostamento dal penitenziario __________ a quello __________ − quest’ultimo a poco più di un centinaio di km di distanza dal primo (per circa un

ora e mezzo di viaggio in automobile) e nel quale non è accertato, e nemmeno

sostenuto, che abbia delle condizioni di detenzione più severe −, non

rende in modo particolarmente più difficile, o financo impossibile, le visite

né della figlia né della famiglia d’origine di RE 1 da costituire, per la loro

intensità, un’ingerenza inammissibile nella di lui vita familiare ai sensi

della suddetta giurisprudenza.

4.

D’altronde,

a mero titolo abbondanziale, si rileva che nello scritto 17.01.2018 RE 1, per

il tramite dell’allora suo rappresentante legale, ha nondimeno manifestato il

suo accordo al trasferimento nel penitenziario __________, rallegrandosi

dell’opportunità offertagli (AI 89 e 90, inc. GPC 850.2012.1)

5.

Il

reclamo è respinto. La tassa di giustizia, ridotta al minimo per tener conto

delle sue condizioni economiche, e le spese sono poste a carico del reclamante,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 74 ss., 84, 372 CP, 379 ss., 393

ss., 439 cpv. 1 CPP, 62, 73 LOG, la CEDU, la LEPM, il REPM, il RSC, l’art. 25

LTG, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ri

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera