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Decisione

60.2018.37

Istanza del condannato intesa alla determinazione di un foro derogatorio per l'evasione dell'istanza di revisione

20 marzo 2018Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

a. Il

3.3.2014 il magistrato inquirente ha promosso l’accusa nei confronti di RE 1

davanti alla Corte delle assise criminali siccome ritenuto colpevole di tentata

coazione, di sfruttamento di atti sessuali - promovimento della prostituzione,

di ripetuta violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di

presa d’immagini, di registrazione clandestina di conversazioni, di tentata

truffa, di falsità in documenti, di concorso e complicità in frode fiscale

(sottrazione d’imposta) sub. tentativo di sottrazione d’imposta e di

impedimento di atti dell’autorità (ACC 29/2014).

Con

atto di accusa aggiuntivo 15.5.2014 il pubblico ministero ha promosso l’accusa a

carico dell’imputato per i reati di violenza o minaccia contro le autorità o i

funzionari (ipotesi sub. al reato di tentata coazione) e di violazione alla

LAVS (ACC 61/2014).

b. Con

sentenza 3.6.2014 (inc. TPC 72.2014.32/70) la Corte delle assise criminali ha

dichiarato RE 1 autore colpevole di violenza o minaccia contro le autorità o i

funzionari, di ripetuta violazione della sfera segreta o privata mediante

apparecchi di presa d’immagini, di tentata truffa, di impedimento di atti

dell’autorità e di violazione alla LAVS. Lo ha condannato alla pena detentiva

di ventiquattro mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente

per tre anni, e al pagamento della multa di CHF 1'000.--, di tassa di giustizia

e spese e di un importo allo Stato del Canton Ticino quale accusatore privato.

c. Con

giudizio 26.1.2016 (inc. CARP 17.2014.174/175) la Corte di appello e di revisione

penale (composta dai giudici Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani

e Giovanni Celio), in parziale accoglimento dei gravami dell’imputato e del

magistrato inquirente, ha dichiarato RE 1 autore colpevole di tentata violenza

o minaccia contro le autorità e i funzionari [“per avere, a __________ il 5

agosto 2013, usato minaccia nei confronti del defunto Consigliere di Stato __________

per tentare di costringerlo a compiere un atto che rientrava nelle sue

attribuzioni” (punto 1.1.1.)], di registrazione clandestina di conversazioni

[“per avere, clandestinamente ed illegalmente, registrato su un supporto del

suono la conversazione privata avuta con __________ presso il grotto __________

a __________ il 3 agosto 2011” (punto 1.1.2.)], di contravvenzione alla

LADI [“per avere, il 17 settembre 2013 a __________, prodotto alla Cassa disoccupazione

OCST dei certificati di salario inveritieri relativi al periodo agosto

2012-luglio 2013” (punto 1.1.3.)] e di impedimento di atti dell’autorità [“per

avere, a __________ il 29 luglio 2013 presso il “__________“, intralciato gli

agenti della Polizia cantonale nella posa dei sigilli ai locali” (punto

1.1.4.)]. Ha condannato RE 1 alla pena detentiva di ventun mesi, dedotto il carcere

preventivo sofferto, parzialmente sospesa in ragione di undici mesi per tre anni,

alla pena pecuniaria di CHF 500.-- (cinque aliquote a CHF 100.--/aliquota),

parzialmente sospesa in ragione di tre aliquote per tre anni, alla multa di CHF

500.-- e al pagamento di tassa di giustizia e spese e di una somma allo Stato

del Canton Ticino quale accusatore privato.

d. Il

Tribunale federale, con sentenza 6B_254/2016 emanata il 12.9.2016, ha respinto,

nella misura in cui era ammissibile, il gravame introdotto da RE 1 contro la

predetta decisione.

e. Il

19/20.6.2017 RE 1 ha presentato alla Corte di appello e di revisione penale

un’istanza di revisione del giudizio 26.1.2016, limitatamente al reato ex art.

285 CP, sostenendo che ci sarebbe stata una nuova prova che avrebbe comportato

l’assoluzione dal reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari.

Con

sentenza 24.7.2017 la Corte di appello e di revisione penale, pronunciandosi

nella medesima composizione del giudizio sull’appello, ha respinto l’istanza di

revisione in difetto di prova nuova ex art. 410 cpv. 1 lit. a CPP (inc. CARP 17.2017.160).

L’Alta

Corte, adita con ricorso 27/28.9.2017 da RE 1, che censurava l’omessa ricusazione

dei membri della Corte che avevano emanato la sentenza 26.1.2016, ha accolto il

gravame con giudizio 6B_1114/2017 del 7.12.2017 per violazione dell’art. 21

cpv. 3 CPP (secondo il quale i membri del tribunale d’appello non possono

essere giudici della revisione nella medesima causa). Ha annullato la decisione

24.7.2017 e ha rinviato la causa alla Corte di appello e di revisione penale

per nuovo giudizio.

f. Con

decreto 19.1.2018 il giudice Franco Lardelli, presidente della Sezione di diritto

civile del Tribunale d’appello, richiamati l’art. 21 cpv. 3 CPP e gli 45 e 63

cpv. 1 LOG, ha disposto che la Corte di appello e di revisione penale chiamata

ad esaminare l’istanza di revisione della sentenza 26.1.2016 fosse composta dai

giudici supplenti Chiarella Rei-Ferrari, presidente, Attilio Rampini, vicepresidente,

e Marco Frigerio, membro (inc. 21.2018.2).

g. Con

istanza 6/7.2.2018 RE 1 contesta la designazione 19.1.2018 operata dal

presidente della Sezione di diritto civile del Tribunale d’appello e chiede che

la nuova Corte di appello e di revisione penale che deve decidere la sua

istanza di revisione sia scelta fuori cantone e sia composta da magistrati

esenti da ogni sospetto, ovvero che non abbiano alcun contatto personale, politico

oppure istituzionale a livello delle istituzioni ticinesi.

L’istante

sostiene che la sua esperienza con diversi rappresentanti istituzionali

(consiglieri di stato, gran consiglieri, procuratori pubblici e giudici)

sarebbe all’origine del suo irriducibile convincimento che – in situazioni come

la sua – l’intreccio personale e politico che potrebbe esistere e che effettivamente

esisterebbe in un ristretto lembo di terra come il Canton Ticino potrebbe modificare

o persino falsare una corretta e neutra amministrazione della giustizia, a

prescindere dall’onestà intellettuale delle persone coinvolte in uno dei

diversi ruoli istituzionali. Si sarebbe accorto in ritardo che, dopo il coinvolgimento

del consigliere di stato __________ nel procedimento penale promosso nei suoi

confronti, la sua sorte sarebbe stata inesorabilmente segnata. Sarebbe convinto

che nel Canton Ticino non sarebbe possibile avere un processo equo quando,

anche soltanto indirettamente, sarebbero coinvolti un consigliere di stato, un

gran consigliere, un responsabile di partito, alcuni procuratori pubblici e,

anche, la polizia.

Richiama,

almeno in via analogica, l’art. 38 cpv. 2 CPP (che disciplina la determinazione

di un foro derogatorio) e domanda – per eliminare il legittimo sospetto che una

Corte di appello e di revisione penale, con membri scelti tra i giudici del

Canton Ticino, sia condizionata dal contesto ambientale in cui deve operare –

che la composizione di tale Corte sia designata fuori cantone.

RE

1 ritiene che il fatto che la Corte abbia già deciso nel merito la sua istanza

di revisione lascerebbe aleggiare il legittimo sospetto che i giudici supplenti

che compongono la nuova Corte siano in ogni modo condizionati dalla decisione

già emanata. Sarebbe impossibile fare tabula rasa perché i giudici supplenti sarebbero

gli avvocati che in futuro avranno bisogno di essere prescelti proprio dalla

stessa Corte di appello e di revisione penale che ha violato l’art. 21 cpv. 3

CPP. Sarebbe lecito supporre che i membri di qualsiasi nuova Corte di appello e

di revisione penale ad hoc, scelti tra giudici e supplenti del Canton

Ticino, sarebbero, volenti o nolenti, condizionati sia dalla pregressa

decisione sia dal contesto ambientale della vicenda: accogliere la sua istanza

di revisione significherebbe aprire un vaso di pandora e questo non potrebbe

essere accettato a livello politico e istituzionale.

Delle

ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.

Considerandi

1.

Al

fine di tutelare i diritti procedurali di una parte, dopo la promozione

dell’accusa la giurisdizione cantonale di reclamo può, ad istanza di parte o

d’ufficio, derogare alle norme sul foro di cui agli art. 31 ss. CPP deferendo

il giudizio ad un altro tribunale cantonale di primo grado competente per

materia (art. 38 cpv. 2 CPP).

2.

2.1.

L’istante invoca l’applicazione, almeno in via

analogica, dell’art. 38 cpv. 2 CPP chiedendo che a pronunciarsi sull’istanza di

revisione 19/20.6.2017 della sentenza 26.1.2016 della Corte di appello e di

revisione penale sia la Corte di un altro cantone. Postula quindi la designazione

di un foro derogatorio al foro ordinario.

2.2

La

giurisdizione di reclamo (ex art. 20 CPP) è l’autorità competente a pronunciarsi

secondo l’art. 38 cpv. 2 CPP (BSK StPO – S. MOSER / A. SCHLAPBACH, 2. ed., art.

38.

CPP n. 17; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 38

CPP n. 6; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,

3.

ed., n. 482; StPO Kommentar – F. RIKLIN, 2. ed., art. 38 CPP n. 65) nella

procedura giusta gli art. 393 ss. CPP (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO

Praxiskommentar, op. cit., art. 38 CPP n. 6; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch

des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 482).

La

determinazione del foro derogatorio avviene su istanza di parte o d’ufficio (ZK

StPO – T. FINGERHUTH / V. LIEBER, 2. ed., art. 38 CPP n. 12; messaggio 21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1050).

La

norma è applicabile dopo la promozione dell’accusa (BSK StPO – S. MOSER / A.

SCHLAPBACH, op. cit., art. 38 CPP n. 16; ZK StPO – T. FINGERHUTH / V. LIEBER, op.

cit., art. 38 CPP n. 10; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, n.

208; CR CPP – B. BERTOSSA, art. 38 CPP n. 5).

Questa

disposizione permette di derogare agli art. 31-37 CPP (che disciplinano il

foro) all’interno del cantone medesimo (BSK StPO – S. MOSER / A. SCHLAPBACH,

op. cit., art. 38 CPP n. 16; ZK StPO – T. FINGERHUTH / V. LIEBER, op. cit.,

art. 38 CPP n. 10; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit.,

art. 38 CPP n. 4; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,

op. cit., n. 482; StPO Kommentar – F. RIKLIN, op. cit., art. 38 CPP n. 4; CR

CPP – B. BERTOSSA, art. 38 CPP n. 5): il giudizio è deferito ad un altro tribunale

del cantone di primo grado, competente per materia ma non per territorio (BSK

StPO – S. MOSER / A. SCHLAPBACH, op. cit., art. 38 CPP n. 16; ZK StPO – T.

FINGERHUTH / V. LIEBER, op. cit., art. 38 CPP n. 10; N. SCHMID / D. JOSITSCH,

StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 38 CPP n. 4; N. SCHMID / D. JOSITSCH,

Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 482; StPO Kommentar

– F. RIKLIN, op. cit., art. 38 CPP n. 4; N. OBERHOLZER, Grundzüge des

Strafprozessrechts, n. 208; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del

diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1050).

Questa

disposizione non permette la costituzione di un tribunale ad hoc, ma unicamente

il trasferimento del caso da un tribunale ad un altro tribunale del medesimo

cantone (CPP Petit Commentaire – L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, art. 38 CPP

n. 9).

Non

è esplicitamente regolato il caso di deroga al tribunale di un altro cantone:

della dottrina sopra citata, soltanto L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND (in CPP

Petit Commentaire, art. 38 CPP n. 10), pur reputando esclusa la facoltà di trasferire

un incarto alle autorità di perseguimento di un altro cantone, ritengono che si

potrebbe ammettere eccezionalmente che, nel caso di parzialità generale, un

cantone debba – per opportunità allo stadio del giudizio – trasmettere

l’incarto ad altro cantone.

Il

deferimento ad un altro tribunale del cantone ha lo scopo di tutelare i diritti

procedurali di una parte (BSK StPO – S. MOSER / A. SCHLAPBACH, op. cit., art.

38.

CPP n. 16; ZK StPO – T. FINGERHUTH / V. LIEBER, op. cit., art. 38 CPP n. 10;

CR CPP – B. BERTOSSA, art. 38 CPP n. 5), segnatamente quando – in considerazione

della personalità dell’imputato (per es. un politico conosciuto), della natura

del caso (per es. un procedimento con un implicato di spicco), della gravità delle

accuse (per es. un reato capitale sempre presente sui mezzi di comunicazione) –

sussista l’impressione di una possibile parzialità del tribunale che sarebbe

competente, di modo che il diritto dell’imputato ad un giudice imparziale o il

principio di fair trial appaiono messi in pericolo (BSK StPO – S. MOSER

/ A. SCHLAPBACH, op. cit., art. 38 CPP n. 16; ZK StPO – T. FINGERHUTH / V.

LIEBER, op. cit., art. 38 CPP n. 10; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar,

op. cit., art. 38 CPP n. 4; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des

schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 482; StPO Kommentar – F.

RIKLIN, op. cit., art. 38 CPP n. 5; CR CPP – B. BERTOSSA, art. 38 CPP n. 5; CPP

Petit Commentaire – L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, art. 38 CPP n. 8; Y.

JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, n. 3026; messaggio 21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1050).

L’art. 38 cpv. 2 CPP permette dunque di tenere conto che nelle regioni più

piccole potrebbe non essere garantita l’imparzialità (ZK StPO – T. FINGERHUTH /

V. LIEBER, op. cit., art. 38 CPP n. 10; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO

Praxiskommentar, op. cit., art. 38 CPP n. 4; N. OBERHOLZER, Grundzüge des

Strafprozessrechts, n. 208). Si tratta materialmente di una disposizione di ricusazione

[“abgeschwächte Ausstandsbestimmung” (ZK StPO – T. FINGERHUTH / V.

LIEBER, op. cit., art. 38 CPP n. 10; GOG Kommentar – R. HAUSER / E. SCHWERI /

V. LIEBER, § 117 n. 1)].

La

legge non prevede altri motivi, oltre alla tutela dei diritti di parte, per un

tale deferimento (BSK StPO – S. MOSER / A. SCHLAPBACH, op. cit., art. 38 CPP n.

16): non sono ammesse ragioni materiali, per es. per la maggior esperienza di

un tribunale nel giudizio di reati economici (ZK StPO – T. FINGERHUTH / V.

LIEBER, op. cit., art. 38 CPP n. 11; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar,

op. cit., art. 38 CPP n. 5; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, n.

208).

2.3

Questa

Corte, giurisdizione cantonale di reclamo (art. 62 LOG), è competente ad

esprimersi a’ sensi dell’art. 38 cpv. 2 CPP.

2.4

2.4.1

Si

è detto che l’art. 38 cpv. 2 CPP trova applicazione dopo la promozione dell’accusa

(art. 324 CPP). Posto come la giurisdizione di reclamo determini il foro

derogatorio deferendo il caso ad un tribunale cantonale di primo grado (art. 19

CPP) non competente per territorio, si deve dedurre che l’istanza debba essere

necessariamente presentata prima del giudizio di prima istanza.

Il

lasso di tempo in cui l’istanza deve essere introdotta davanti alla

giurisdizione cantonale di reclamo deve perciò situarsi entro la promozione

dell’accusa e l’inizio del dibattimento di primo grado.

Eventuali

eccezioni a questo principio – nell’ipotesi in cui i motivi che giustificherebbero

una deroga di foro emergessero dopo che il tribunale di primo grado si sia già

pronunciato – troverebbero comunque il limite nel principio della buona fede e del

divieto dell’abuso di diritto [applicabile a tutte le parti al procedimento

(decisioni TF 6B_668/2014 del 22.12.2017 consid. 7.5.2.;6B_1097/2016 del

13.9.2017

consid. 3.1.)], secondo il quale le censure devono essere sollevate appena

possibile, sotto pena di perenzione (decisione TF 1C_483/2017 del 12.1.2018

consid. 3.2.). Il medesimo principio vale peraltro in materia di ricusazione,

istituto al quale come detto l’art. 38 cpv. 2 CPP si apparenta.

2.4.2

Nel

caso di specie sulle accuse dipendenti dagli ACC 29/2014 e 61/2014 nei

confronti di RE 1 si sono pronunciati la Corte delle assise criminali –

tribunale di primo grado – con giudizio 3.6.2014, la Corte di appello e di

revisione penale con sentenza 26.1.2016 e il Tribunale federale con decisione 12.9.2016:

il procedimento a carico dell’istante è quindi stato evaso con sentenze

cresciute in giudicato (art. 437 CPP). Si è dunque ben oltre la fase

procedurale precedente al giudizio del tribunale di primo grado.

Anche

nell’ipotesi in cui RE 1 si sia effettivamente “(…) reso conto in ritardo

che, dopo il coinvolgimento del defunto Consigliere di Stato __________ nel

procedimento penale aperto nei miei confronti su esplicito invito e

sollecitazione del Procuratore pubblico Antonio Perugini, (senza peraltro

permettermi di esercitare il diritto al contraddittorio), la mia sorte era

inesorabilmente segnata” (istanza 6/7.2.2018 p. 1), è certamente tardivo –

perché contrario al principio della buona fede e del divieto dell’abuso di

diritto – avere atteso le sentenze di tre gradi di giudizio a lui sfavorevoli

avendolo le Corti condannato, confermando parzialmente gli atti di accusa, e la

decisione sulla revisione a lui sfavorevole prima di invocare l’art. 38 cpv. 2

CPP.

Il

fatto che l’istanza in questione sia stata presentata il 6.2.2018, ovvero nel

termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP (norma che disciplina il

termine di ricorso nella procedura di reclamo) dall’intimazione del decreto

19.1.2018

del presidente della Sezione di diritto civile del Tribunale

d’appello, notificatogli il 2.2.2018, non può evidentemente mutare detta

conclusione: i motivi addotti da RE 1 non sono sorti in conseguenza della decisione

del giudice Franco Lardelli, ma – come si evince dal testo dell’istanza

6/7.2.2018 – sussistevano già da anni fondandosi, per suo medesimo dire, nel “(…)

contesto ambientale di questa vicenda che mi ha visto coinvolto” (istanza

6/7.2.2018 p. 3).

L’istanza

6/7.2.2018 è dunque irricevibile siccome tardiva.

2.5

Essa,

come si vedrà, è in ogni caso infondata anche nel merito.

2.5.1

Si

è detto che l’art. 38 cpv. 2 CPP permette di derogare al foro ordinario

all’interno del cantone: la disposizione non disciplina l’eventualità di deroga

ad un tribunale di un altro cantone. Anche la dottrina (esposta al consid. 2.2.)

ritiene sostanzialmente che l’art. 38 cpv. 2 CPP regolamenti soltanto il

deferimento ad un altro tribunale del cantone di primo grado non competente per

territorio.

Ora,

nel caso concreto, stante l’irricevibilità dell’istanza, non deve essere decisa

definitivamente la questione a sapere se l’art. 38 cpv. 2 CPP possa, per

analogia, consentire il deferimento di un imputato al tribunale di un altro

cantone competente per materia ma non per territorio. La finalità della

predetta norma – tutelare i diritti procedurali di una parte – sembra nondimeno

permettere tale possibilità qualora i diritti procedurali di una parte siano

messi in pericolo, ovvero quando non sia (più) garantito il diritto di comparire

davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale a’ sensi dell’art. 6 n. 1

CEDU (e dell’art. 30 cpv. 1 Cost.), principio fondamentale in uno stato di

diritto, che deve essere assicurato.

Il

diritto dell’imputato di essere giudicato da un giudice imparziale secondo

dette norme deve in effetti prevalere sul foro ordinario cantonale in

circostanze di apparenza di parzialità del giudice.

2.5.2

Nel

caso di specie non è tuttavia data una simile apparenza.

2.5.2.1

Considerato

che l’art. 38 cpv. 2 CPP è, materialmente, una disposizione di ricusazione

(consid. 2.2.), si possono anzitutto ricordare i principi in tema di ricusazione,

applicabili per analogia.

Giusta

gli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. nelle cause giudiziarie ognuno ha il

diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel

merito, indipendente e imparziale. Il principio dell’indipendenza è ripreso

dall’art. 4 CPP [secondo cui nell’applicazione del diritto le autorità penali

sono indipendenti e sottostanno soltanto al diritto (cpv. 1)] e concerne tutte

le autorità secondo gli art. 12 (autorità di perseguimento penale) e 13 (autorità

giudicanti, tra cui il tribunale di appello) CPP.

La

garanzia del diritto ad un giudice imparziale vieta l’influsso sulla decisione

di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria

oggettività a favore oppure a pregiudizio di una parte (decisione TF

1B_384/2017 del 10.1.2018 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor

art. 56 CPP n. 2; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 1): chiunque

sia sottoposto a queste influenze non può in effetti essere un “giusto

mediatore” (decisione TF 1B_27/2016 del 4.7.2016 consid. 4.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor

art. 56 CPP n. 2).

Secondo la giurisprudenza, sebbene la semplice

affermazione di parzialità basata su sentimenti soggettivi di una parte non sia

sufficiente a fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia

effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano infatti

circostanze concrete idonee a suscitare l’apparenza di una sua prevenzione e a

far sorgere il rischio di una sua parzialità nella causa (decisioni TF 1C_638/2017

del 20.2.2018 consid. 2.;6B_688/2017

dell’1.2.2018 consid. 3.2.1.;1B_512/2017

del 30.1.2018 consid. 4.2.;6B_823/2017 del 25.1.2018 consid. 2.2.;1B_384/2017

del 10.1.2018 consid. 4.1.;6B_816/2017 del 20.12.2017 consid. 2.2.1.;

1B_456/2017 del 6.12.2017 consid. 2.1.;1B_355/2017 del 22.11.2017 consid.

3.3.1

;6B_1047/2017 del 17.11.2017 consid. 1.1.; decisione TPF BB.2017.33-38 del 4.8.2017 consid. 3.2.;

DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor

art. 56 CPP n. 7/10; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 9).

Sotto il profilo oggettivo, serve ricercare se la

persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo

dubbio di parzialità; sono considerati in tale ambito anche aspetti di carattere

funzionale e organizzativo e viene posto l’accento sull’importanza che possono

rivestire le apparenze (decisioni TF 1C_638/2017 del 20.2.2018 consid. 2.;6B_823/2017

del 25.1.2018 consid. 2.2.;1C_483/2017 del 12.1.2018 consid. 4.2.;1B_434/2017

del 4.1.2018 consid. 2.;6B_799/2017 del 20.12.2017 consid. 3.3.1.; DTF 139 I

121.

consid. 5.1.; 133 I 1 consid. 6.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor

art. 56 CPP n. 8). Determinante è sapere se le apprensioni soggettive

dell’interessato siano oggettivamente giustificate dalle circostanze (decisione

TF 6B_1334/2016 dell’8.8.2017

consid. 3.1.).

La

ricusazione riveste un carattere eccezionale (decisione TF 6B_823/2017 del 25.1.2018 consid. 2.2.), per non intralciare l’ordinato e ordinario

funzionamento della giustizia: deve dunque essere ammessa unicamente in

presenza di motivi gravi ed oggettivi che permettano di dubitare

dell’imparzialità del giudice ricusando (decisione TF 1B_405/2014 del 12.5.2015 consid. 4.3.).

2.5.2.2

RE

1.

chiede che a pronunciarsi sulla sua istanza di revisione siano i giudici di

un altro cantone perché i giudici ticinesi sarebbero condizionati dal contesto

ambientale della vicenda.

a)

L’istante

si è trasferito, dall’__________, in Svizzera nel 2009, dove ha acquistato, per

il tramite di una società, il __________, che ha destinato a postribolo (sentenza

26.1.2016

della Corte di appello e di revisione penale, p. 10). Nel corso degli

anni – come risulta dalla ricostruzione esposta dalla Corte di appello e di revisione

penale nel giudizio 26.1.2016 (p. 42 ss.), alla quale si rinvia – si sono susseguite

procedure amministrative e si sono svolti incontri dello stesso RE 1 con,

anche, funzionari dirigenti del dipartimento del territorio, atti tutti

finalizzati al rilascio di permessi edilizi che avrebbero consentito l’esercizio

della prostituzione nei locali del __________. In particolare, in data 5.8.2013

ha avuto luogo un incontro, nell’ufficio dell’allora consigliere di stato __________,

direttore del dipartimento del territorio, tra questi e RE 1, presenti l’allora

gran consigliere __________, __________, collaboratore del consigliere di

stato, e i funzionari del citato dipartimento __________ e __________. Quando questi

ultimi sono usciti, RE 1 e __________ hanno mostrato un filmato che ritraeva __________

in intimità con una prostituta in una camera del postribolo.

Questo,

molto in sunto, è il contesto ambientale in cui si è sviluppato il caso che ha

interessato – direttamente e/o indirettamente – alti funzionari del

dipartimento del territorio e l’allora consigliere di stato __________,

chiamati in causa da RE 1 per l’ottenimento della licenza edilizia che avrebbe

permesso di continuare con l’attività del postribolo, non autorizzata.

b)

Ai

fatti sopra esposti hanno fatto seguito i procedimenti sfociati negli atti di

accusa 29/2014 e 61/2014 del pubblico ministero.

L’inchiesta

nei confronti dell’istante è stata promossa, come risulta dal giudizio

26.1.2016

della Corte di appello e di revisione penale (p. 11 ss.), in conseguenza

del rapporto informativo 15.2.2013 della polizia cantonale (TESEU) e del successivo

intervento della polizia finalizzato all’apposizione dei sigilli ai locali del

postribolo in esecuzione di una decisione municipale. Nel corso dell’istruzione

è emerso che l’istante aveva registrato, con iphone, alcune conversazioni, avute

anche con __________ (inc. MP 6832.2013). In seguito all’audizione di __________

(che ha riferito dell’incontro 5.8.2013), il 19.9.2013 il procuratore pubblico

Antonio Perugini ha aperto un ulteriore procedimento a carico di RE 1 per i

reati di tentata coazione, sub. tentata estorsione, di violazione della sfera

segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini e di registrazione

clandestina di conversazioni (inc. MP 2013.8476). Il 20.11.2013 il Consiglio di

Stato si è costituito accusatore privato in questo procedimento.

Il

procedimento è poi stato esteso ad altre ipotesi accusatorie.

c)

Il

fatto che la vicenda di cui RE 1 ha poi dovuto rispondere davanti alla

giustizia abbia coinvolto (anche) i vertici dell’amministrazione cantonale

rispettivamente concernesse un tema controverso come quello dell’esercizio

della prostituzione non giustifica di derogare al foro ordinario secondo la legge.

La

persona eletta in una funzione giudiziaria è infatti reputata essere capace di

avere la necessaria equidistanza con riferimento ai legami di tipo partitico e

di pronunciarsi oggettivamente sulla vertenza chiamata a giudicare (decisione

TF 1B_194/2016 del 22.6.2016 consid. 2.). L’appartenenza di un giudice ad un determinato

partito politico non è invero sufficiente, di per sé, per fondare un’apparenza

di parzialità del giudice (decisioni TF 1B_456/2017 del 6.12.2017 consid. 2.4.;

1B_326/2016 del 29.9.2016 consid. 5.3.;1B_194/2016 del 22.6.2016 consid. 2.;

cfr. anche BSK StPO – M. BOOG,

op. cit., art. 56 CPP n. 52).

Si

è peraltro già accennato che, nell’applicazione del diritto, le autorità penali

sono indipendenti e sottostanno soltanto al diritto (art. 4 cpv. 1 CPP),

principio che comporta – anche – che i giudici sono indipendenti dagli altri

poteri dello Stato, in particolare dalle autorità politiche (consiglio di

stato, gran consiglio) [BSK StPO – H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., art. 4 CPP n. 7;

ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 4 CPP n. 9]. E’ garantita la separazione

dei poteri (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 4 CPP n. 8).

Il

preteso “intreccio personale e politico” che esisterebbe in un

territorio ristretto come il Canton Ticino (istanza 6/7.2.2018 p. 1) – oltre

che non concretamente sostanziato – non è dunque sufficiente per riconoscere un

foro derogatorio: i giudici chiamati a pronunciarsi sull’istanza di revisione

sono ritenuti, in difetto di elementi che comprovino il contrario, imparziali

nel loro giudizio.

Inoltre,

secondo la giurisprudenza in tema di ricusazione sull’influsso dei mezzi di

informazione sui membri della corte giudicante, applicabile per analogia, la ricusazione

di un giudice deve avere carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4.). Sarebbe

assurdo considerare idonei a fondare il dubbio di parzialità tutti gli influssi

a cui quotidianamente è sottoposto un giudice: se qualsiasi influenza esterna

potesse portare alla ricusazione di un giudice, in periodi politicamente

movimentati lo Stato non sarebbe più in grado di garantire al cittadino il

regolare funzionamento delle istituzioni giudiziarie [DTF 116 Ia 14 consid. 4. / 7b); BSK StPO – M. BOOG, op. cit.,

art. 56 CPP n. 60]. In qualità di normali

cittadini, i giudici hanno il compito di tenersi informati sui problemi che

interessano la società e anche – nella misura in cui la loro attività lo

permette – quello di formarsi un’opinione politica: è sufficiente che la loro

imparzialità non sia compromessa [DTF 116 Ia 14 consid. 7b)]. Per ammettere la

ricusazione devono esserci elementi concreti che i mezzi di informazione – e,

più in generale, il contesto ambientale – abbiano influenzato i giudici al

punto che l’esito del procedimento non sia più aperto (BSK StPO – M. BOOG, op.

cit., art. 56 CPP n. 60; cfr. anche decisioni TF 1B_434/2017 del 4.1.2018

consid. 2.;1B_150/2017 del 4.10.2017 consid. 4.3.;1B_87/2017 del 6.4.2017

consid. 2.1.).

Nel

caso di specie dagli atti non emerge che i giudici supplenti designati a decidere

l’istanza di revisione si siano già fatti un’opinione definitiva sul caso in considerazione

del contesto ambientale in cui si è realizzata la vicenda interessante RE 1. Non

ci sono indizi, in altre parole, per dire che essi non saranno in grado di

oggettivamente esprimersi sull’istanza di revisione. Il fatto che un’altra

Corte di appello e di revisione penale già si sia pronunciata – giudizio poi

annullato dal Tribunale federale – non può evidentemente mutare detta conclusione.

Si

ricorda del resto che, secondo la giurisprudenza, quando l’autorità di ricorso

accoglie un gravame e rinvia la causa all’autorità inferiore, i membri del

tribunale che hanno partecipato alla decisione annullata possono prendere parte

al riesame della causa, senza che ciò costituisca, di per sé, un caso di

partecipazione inammissibile a più fasi di uno stesso procedimento (ZK StPO –

A. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 32). Il fatto, poi, che un giudice, in una

procedura precedente, abbia deciso [finanche sbagliando (decisione TF 6B_388/2015

del 22.6.2015 consid. 1.4.)] a sfavore della parte che lo ricusa non è invero

motivo di ricusazione (decisioni TF 1B_285/2017 del 12.7.2017 consid. 2.2.;1B_194/2016

del 22.6.2016 consid. 2.;6B_933/2015 del 22.6.2016 consid. 4.1.; DTF 143 IV 69

consid. 3.1.) e, per analogia, motivo per derogare secondo l’art. 38 cpv. 2 CPP

al foro ordinario. Principi che devono valere, a maggior ragione, qualora sia

un’altra Corte – pur di medesimo grado – a determinarsi.

E’

infine una mera supposizione, non sostanziata da elementi concreti, che i giudici

supplenti saranno parziali siccome, in futuro, saranno scelti dagli stessi

membri della Corte di appello e di revisione penale, che si è già pronunciata

sull’istanza di revisione, per comporre le future Corti di appello e di

revisione penale.

In

conclusione, dunque, la vicenda che ha visto protagonista RE 1 – pur toccando i

vertici dell’amministrazione cantonale e un tema dibattuto come quello

dell’esercizio della prostituzione – non è stata a tal punto significativa dal

profilo dell’importanza dell’imputato o della natura del caso per dire che

all’istante non sarà garantito un giudice imparziale o un processo equo, ossia

che i suoi diritti procedurali saranno messi in pericolo.

Non

si giustifica quindi derogare al foro ex art. 38 cpv. 2 CPP.

3.

L’istanza

è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di RE 1,

soccombente.

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 38 cpv. 2, 379 ss. e 393 ss. CPP,

1.

ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza

è irricevibile.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

1'050.-- (millecinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

3.

Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera