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Decisione

60.2018.42

Reclamo dell'imputato contro l’ordine di perquisizione e sequestro. Motivazione succinta ma sufficiente

25 aprile 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,

per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare

all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della

decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione

ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere

indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando

il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art.

391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;

6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.1.2014 consid.

3.1.).

1.2.

Il gravame, inoltrato il 07/13.02.2018 ed emendato

entro il termine impartito, alla Corte dei reclami penali, competente ex art.

62 cpv. 2 LOG, contro l'ordine di perquisizione e sequestro 26.01.2018, è

tempestivo e anche proponibile.

RE

1, imputato nel procedimento penale e proprietario (almeno di parte) dei beni

sequestrati, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo

un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

Le esigenze

di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

Il

reclamo è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

2. 2.1.

Giusta

l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti

e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi

di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene

pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure

confiscati (d).

Il

sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha perciò lo scopo di acquisire

e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le

necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato

requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – tra le altre

cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo

l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca, restituzione

oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio giusta

l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_198/2012 del 14.8.2012 consid.

2.].

Il

sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà ex

art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – solo se si fonda su una

base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (decisioni

TF 1B_212/2014 del 14.10.2014 consid. 3.2.;1B_193/2014 del 2.9.2014 consid.

2.1.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti

mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo

giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che

così occorre salvaguardare per gli incombenti di istruttoria e, poi, di

giudizio (decisione TF 1B_193/2014 del 2.9.2014 consid. 2.1.; BSK StPO II – F. BOMMER / P.

GOLDSCHMID, 2. ed., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).

La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori

patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267

CPP.

2.2.

Giusta

l’art. 69 cpv. 1 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data

persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a

commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti

compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico. Se

le condizioni sono adempiute, il giudice è tenuto a pronunciare la confisca del

bene: non ha alcun potere d’apprezzamento (PC CP – art. 69 CP n. 2; BSK StPO II

– R. GRAEDEL / M. HEINIGER, op. cit., art. 320 CPP n. 11).

Gli

strumenti adatti a commettere un reato vanno confiscati, indipendentemente dal

fatto che possano servire solo a fini illeciti o ad altro scopo; è sufficiente

che le circostanze concrete lascino seriamente supporre che essi potrebbero

servire a commettere il reato (sentenza TF 6B_733/2011 del 5.6.2012 consid. 3,

Considerandi

riferita a piantine di canapa; DTF 125 IV 185 consid. 2, riferita a semi di

canapa; DTF 124 IV 121 consid. 2;

BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 3. ed., art. 69 CP n. 10; PK StGB – S. TRECHSEL,

2.

ed., art. 69 CP n. 3). Determinante è

come l’autore ha utilizzato o ha inteso utilizzare lo strumento; in base

all’utilizzo va valutato se lo strumento in questione costituisca un pericolo

per la sicurezza di persone, per la moralità o per l’ordine pubblico (DTF 114

IV 98 consid. 4; BSK

Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., art. 69 CP n. 10; PK StGB – S. TRECHSEL,

op. cit., art. 69 CP n. 3).

La confisca è assicurata con il sequestro giusta

l’art. 263 CPP.

3.

3.1.

In data 26.01.2018 il

procuratore pubblico ha emanato l’ordine di perquisizione e sequestro qui

impugnato, nel quale ha indicato il nome

dell’imputato e le ipotesi di reati per le quali egli è perseguito (inc. MP __________, AI 3). Ha poi ordinato la perquisizione domiciliare (art. 244

CPP) dell’abitazione di RE 1 (compresi tutti i locali a lui accessibili),

rispettivamente la perquisizione di persone e oggetti (art. 249 CPP) per

procedere alla verifica delle generalità, nonché dei veicoli utilizzati dalla

persona perquisita.

Infine

ha indicato il sequestro di tutti gli oggetti rinvenuti che potessero avere importanza

per l’istruzione del processo, come mezzi di prova, quale garanzia dei costi

del procedimento, restituiti al danneggiato o perché soggetti a confisca (art.

263.

CPP), in particolare il sequestro di due armi da fuoco: un fucile __________

e un fucile __________.

Ha

aggiunto, quale “motivazione succinta” a fondamento del provvedimento

coercitivo, che nel corso dell’inchiesta “è emerso che lo stesso detiene

verosimilmente presso il suo domicilio due fucili con i quali avrebbe in più di

un’occasione sparato dei colpi per aria nei pressi del vicinato”.

La perquisizione del domicilio del

reclamante, della sua persona e dei veicoli da lui utilizzati è avvenuta il

30.01

, a seguito della quale la Polizia ha proceduto al sequestro di

diverse armi da fuoco e munizioni (cfr. elenco oggetti sequestrati e relative fotografie:

inc. MP __________, AI 5, allegati 8-10). In data 25.01.2018 il reclamante è

stato interrogato in veste di imputato e ha, fra altro, potuto prendere atto

dell’elenco degli oggetti a lui sequestrati (inc. MP __________, AI 5, allegato

4).

3.2

Come

detto, il primo presupposto per ordinare la perquisizione ed il sequestro – in

merito alle finalità di cui all’art. 263 cpv. 1 CPP – è l’esistenza di

sufficienti indizi di reato giusta l’art. 197 cpv. 1 lit. b CPP: il sospetto di

reato deve evincersi da fatti concreti, che permettano una provvisoria

sussunzione ad un determinato reato; mere supposizioni e congetture non fondano

sufficiente sospetto (decisione TF 1B_516/2011 del 17.11.2011 consid. 2.1.;

cfr. pure decisione TF 1B_713/2012 del 21.5.2013 consid. 3.1.).

La

decisione concernente la perquisizione ed il sequestro deve pertanto indicare

sufficienti indizi dei reati ipotizzati nell’ordine.

Il

procuratore pubblico ha precisato, come indicato più sopra, che RE 1 “avrebbe

in più di un’occasione sparato dei colpi per aria nei pressi del vicinato”.

Ha dunque indicato – con riferimento ai reati prospettati di uso di armi (e di altri oggetti pericolosi) su suolo

pubblico e di minaccia – le circostanze

che giustificavano l’ordine.

Nonostante

la motivazione sia succinta, non si può trascurare il fatto che l’ordine è

stato emanato all’inizio dell’inchiesta penale, quando i fatti dovevano ancora

essere istruiti. Essa è comunque chiara e comprensibile.

3.3

Sussiste

inoltre una connessione tra i reati ipotizzati e gli oggetti del sequestro. Il

magistrato inquirente ha definito precisamente sia l’oggetto delle

perquisizioni (e del successivo sequestro), sia le finalità. Una volta sul

posto, la Polizia ha provveduto al sequestro di ulteriori armi e munizioni in

aggiunta a quelle indicate nell’ordine impugnato. Nel caso di specie, lo scopo

era in primis evitare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo,

quali quelle alla base delle querele, tali da compromettere la sicurezza delle

persone, per poi procedere alla verifica della legittima, o meno, detenzione delle

armi da parte del reclamante. In mancanza di regolare permesso, gli oggetti dovranno

infatti essere sottoposti a confisca (art. 263 CPP).

L’ordine

di perquisizione e di sequestro è fondato anche nel merito. Dal Rapporto

d’inchiesta di Polizia giudiziaria 01.02.2018 (in particolare

dall’interrogatorio 30.12.2017 di un querelante) emergono sufficienti indizi

sul fatto che il reclamante avrebbe utilizzato delle armi da fuoco, sparando

dei colpi nei pressi del vicinato.

Sarà

poi compito del magistrato inquirente procedere con l’istruzione e approfondire

gli indizi di colpevolezza, per confermarli rispettivamente, se del caso,

smentirli.

4.

Visto

quanto precede, si deve concludere che l’ordine di perquisizione e di sequestro

emanato dal procuratore pubblico il 26.01.2018 merita tutela.

5.

Il

reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 241 ss., 263 ss., 393 CPP, 69 CP,

1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

- ;

-

(con inc. MP __________

di ritorno).

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera