60.2018.42
Reclamo dell'imputato contro l’ordine di perquisizione e sequestro. Motivazione succinta ma sufficiente
25 aprile 2018Italiano12 min
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Incarto n.
60.2018.42
Lugano
25 aprile 2018/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Giorgia
Peverelli, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 07/13.02.2018 presentato da
RE 1
contro
l’ordine di perquisizione e sequestro 26.01.2018
emesso dal procuratore pubblico Moreno Capella nell’ambito del procedimento penale
aperto nei suoi confronti per titolo di minaccia e uso di armi (e di altri
oggetti pericolosi) su suolo pubblico e spargimento (su suolo pubblico) di
veleni contro animali (inc. MP __________);
preso atto della lettera 16/19.02.2018 e dello scritto
di emendamento 27/28.02.2018 di RE 1;
richiamate le osservazioni 05.03.2018 del procuratore
pubblico con cui comunica di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi
al prudente giudizio della scrivente Corte;
letti
ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto
a. Con
esposto 07.10.2017 RE 1 è stato querelato per titolo di minaccia (art. 180 CP)
e infrazione alla Legge cantonale sull’ordine pubblico (LOrp), segnatamente per
uso di armi (e di altri oggetti
pericolosi) su suolo pubblico e spargimento (su suolo pubblico) di veleni
contro animali (art. 3 LOrp), in relazione al suo comportamento “irritante,
spaventoso e minaccioso”, sfociato sino all’utilizzo di un’arma da fuoco
nei pressi del vicinato. Questa sua aggressività e l’utilizzo di armi spaventerebbe
dei vicini, tanto da non sentirsi più
sicuri (inc. MP __________, AI 1).
b. In
data 16.10.2017 il procuratore pubblico ha conferito mandato alla Polizia di
procedere con le indagini del caso (inc. MP __________, AI 2) da effettuarsi in
parallelo al procedimento penale pendente sempre nei confronti di RE 1 per titolo
di minaccia e coazione a seguito della querela/denuncia sporta da altre persone
per suoi comportamenti poco consoni (inc. MP __________).
c. Con
scritto 26.01.2018 il magistrato inquirente ha ordinato la perquisizione domiciliare,
rispettivamente della persona e di oggetti (procedendo alla verifica delle
generalità della persona da perquisire e dei veicoli da lei utilizzati) ed il
successivo sequestro “di tutti gli oggetti rinvenuti che potessero avere
importanza per l’istruzione del processo, come mezzi di prova, quale garanzia
dei costi del procedimento, restituiti al danneggiato oppure perché soggetti a
confisca (art. 263 CPP), in particolare il sequestro di due fucili: un fucile
__________ e un __________”.
La
suddetta misura è stata motivata per il fatto che “nell’ambito
dell’inchiesta avviata a seguito di denuncia sporta nei confronti del qui
imputato, è emerso che lo stesso detiene verosimilmente presso il suo domicilio
due fucili con i quali avrebbe in più di un’occasione sparato dei colpi per
aria nei pressi del vicinato” (inc. MP __________, AI 3).
d. Con
gravame 07/13.02.2018, inizialmente presentato in lingua inglese ed in seguito
emendato, entro il termine impartito, in lingua italiana con scritto
27/28.02.2018, RE 1 impugna il suddetto ordine di perquisizione e sequestro.
Egli respinge le accuse mosse nei suoi confronti, ritenendole non veritiere, e ritiene
come suddetto ordine abbia avuto luogo “senza motivi giuridici sufficienti” e
quindi senza una ”giustificazione legale accettabile. Di conseguenza,
l’ordine di perquisizione e sequestro è illegale”. Il reclamante, oltre a
chiedere l’accesso agli atti, aggiunge che uno dei querelanti “mi informò
nel frattempo che aveva ritirato la sua denuncia. È solo la sua incriminazione,
su cui l’ordine di perquisizione e sequestro ha una base sostanziale. Ritraendo
le sue accuse” (…) “ha perso la sua esistenza nella totalità e dovrebbe
essere annullato” (inc. CRP __________, doc. 1).
1. 1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni
e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali
delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP
o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e
l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
Fatti
393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,
per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della
decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione
ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere
indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando
il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art.
391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;
6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.1.2014 consid.
3.1.).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 07/13.02.2018 ed emendato
entro il termine impartito, alla Corte dei reclami penali, competente ex art.
62 cpv. 2 LOG, contro l'ordine di perquisizione e sequestro 26.01.2018, è
tempestivo e anche proponibile.
RE
1, imputato nel procedimento penale e proprietario (almeno di parte) dei beni
sequestrati, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo
un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Le esigenze
di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
Il
reclamo è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
2. 2.1.
Giusta
l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti
e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi
di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene
pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure
confiscati (d).
Il
sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha perciò lo scopo di acquisire
e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le
necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato
requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – tra le altre
cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo
l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca, restituzione
oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio giusta
l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_198/2012 del 14.8.2012 consid.
2.].
Il
sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà ex
art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – solo se si fonda su una
base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (decisioni
TF 1B_212/2014 del 14.10.2014 consid. 3.2.;1B_193/2014 del 2.9.2014 consid.
2.1.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti
mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo
giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che
così occorre salvaguardare per gli incombenti di istruttoria e, poi, di
giudizio (decisione TF 1B_193/2014 del 2.9.2014 consid. 2.1.; BSK StPO II – F. BOMMER / P.
GOLDSCHMID, 2. ed., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).
La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori
patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267
CPP.
2.2.
Giusta
l’art. 69 cpv. 1 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data
persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a
commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti
compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico. Se
le condizioni sono adempiute, il giudice è tenuto a pronunciare la confisca del
bene: non ha alcun potere d’apprezzamento (PC CP – art. 69 CP n. 2; BSK StPO II
– R. GRAEDEL / M. HEINIGER, op. cit., art. 320 CPP n. 11).
Gli
strumenti adatti a commettere un reato vanno confiscati, indipendentemente dal
fatto che possano servire solo a fini illeciti o ad altro scopo; è sufficiente
che le circostanze concrete lascino seriamente supporre che essi potrebbero
servire a commettere il reato (sentenza TF 6B_733/2011 del 5.6.2012 consid. 3,
Considerandi
riferita a piantine di canapa; DTF 125 IV 185 consid. 2, riferita a semi di
canapa; DTF 124 IV 121 consid. 2;
BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 3. ed., art. 69 CP n. 10; PK StGB – S. TRECHSEL,
2.
ed., art. 69 CP n. 3). Determinante è
come l’autore ha utilizzato o ha inteso utilizzare lo strumento; in base
all’utilizzo va valutato se lo strumento in questione costituisca un pericolo
per la sicurezza di persone, per la moralità o per l’ordine pubblico (DTF 114
IV 98 consid. 4; BSK
Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., art. 69 CP n. 10; PK StGB – S. TRECHSEL,
op. cit., art. 69 CP n. 3).
La confisca è assicurata con il sequestro giusta
l’art. 263 CPP.
3.
3.1.
In data 26.01.2018 il
procuratore pubblico ha emanato l’ordine di perquisizione e sequestro qui
impugnato, nel quale ha indicato il nome
dell’imputato e le ipotesi di reati per le quali egli è perseguito (inc. MP __________, AI 3). Ha poi ordinato la perquisizione domiciliare (art. 244
CPP) dell’abitazione di RE 1 (compresi tutti i locali a lui accessibili),
rispettivamente la perquisizione di persone e oggetti (art. 249 CPP) per
procedere alla verifica delle generalità, nonché dei veicoli utilizzati dalla
persona perquisita.
Infine
ha indicato il sequestro di tutti gli oggetti rinvenuti che potessero avere importanza
per l’istruzione del processo, come mezzi di prova, quale garanzia dei costi
del procedimento, restituiti al danneggiato o perché soggetti a confisca (art.
263.
CPP), in particolare il sequestro di due armi da fuoco: un fucile __________
e un fucile __________.
Ha
aggiunto, quale “motivazione succinta” a fondamento del provvedimento
coercitivo, che nel corso dell’inchiesta “è emerso che lo stesso detiene
verosimilmente presso il suo domicilio due fucili con i quali avrebbe in più di
un’occasione sparato dei colpi per aria nei pressi del vicinato”.
La perquisizione del domicilio del
reclamante, della sua persona e dei veicoli da lui utilizzati è avvenuta il
30.01
, a seguito della quale la Polizia ha proceduto al sequestro di
diverse armi da fuoco e munizioni (cfr. elenco oggetti sequestrati e relative fotografie:
inc. MP __________, AI 5, allegati 8-10). In data 25.01.2018 il reclamante è
stato interrogato in veste di imputato e ha, fra altro, potuto prendere atto
dell’elenco degli oggetti a lui sequestrati (inc. MP __________, AI 5, allegato
4).
3.2
Come
detto, il primo presupposto per ordinare la perquisizione ed il sequestro – in
merito alle finalità di cui all’art. 263 cpv. 1 CPP – è l’esistenza di
sufficienti indizi di reato giusta l’art. 197 cpv. 1 lit. b CPP: il sospetto di
reato deve evincersi da fatti concreti, che permettano una provvisoria
sussunzione ad un determinato reato; mere supposizioni e congetture non fondano
sufficiente sospetto (decisione TF 1B_516/2011 del 17.11.2011 consid. 2.1.;
cfr. pure decisione TF 1B_713/2012 del 21.5.2013 consid. 3.1.).
La
decisione concernente la perquisizione ed il sequestro deve pertanto indicare
sufficienti indizi dei reati ipotizzati nell’ordine.
Il
procuratore pubblico ha precisato, come indicato più sopra, che RE 1 “avrebbe
in più di un’occasione sparato dei colpi per aria nei pressi del vicinato”.
Ha dunque indicato – con riferimento ai reati prospettati di uso di armi (e di altri oggetti pericolosi) su suolo
pubblico e di minaccia – le circostanze
che giustificavano l’ordine.
Nonostante
la motivazione sia succinta, non si può trascurare il fatto che l’ordine è
stato emanato all’inizio dell’inchiesta penale, quando i fatti dovevano ancora
essere istruiti. Essa è comunque chiara e comprensibile.
3.3
Sussiste
inoltre una connessione tra i reati ipotizzati e gli oggetti del sequestro. Il
magistrato inquirente ha definito precisamente sia l’oggetto delle
perquisizioni (e del successivo sequestro), sia le finalità. Una volta sul
posto, la Polizia ha provveduto al sequestro di ulteriori armi e munizioni in
aggiunta a quelle indicate nell’ordine impugnato. Nel caso di specie, lo scopo
era in primis evitare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo,
quali quelle alla base delle querele, tali da compromettere la sicurezza delle
persone, per poi procedere alla verifica della legittima, o meno, detenzione delle
armi da parte del reclamante. In mancanza di regolare permesso, gli oggetti dovranno
infatti essere sottoposti a confisca (art. 263 CPP).
L’ordine
di perquisizione e di sequestro è fondato anche nel merito. Dal Rapporto
d’inchiesta di Polizia giudiziaria 01.02.2018 (in particolare
dall’interrogatorio 30.12.2017 di un querelante) emergono sufficienti indizi
sul fatto che il reclamante avrebbe utilizzato delle armi da fuoco, sparando
dei colpi nei pressi del vicinato.
Sarà
poi compito del magistrato inquirente procedere con l’istruzione e approfondire
gli indizi di colpevolezza, per confermarli rispettivamente, se del caso,
smentirli.
4.
Visto
quanto precede, si deve concludere che l’ordine di perquisizione e di sequestro
emanato dal procuratore pubblico il 26.01.2018 merita tutela.
5.
Il
reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 241 ss., 263 ss., 393 CPP, 69 CP,
1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
- ;
-
(con inc. MP __________
di ritorno).
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera