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Decisione

60.2018.5

Reclamo contro la decisione del GPC in materia di liberazione condizionale. Pericolo di recidiva visti i precedenti penali e la situazione economica (gravosa) simile a quella precedente alla sua conda

28 febbraio 2018Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

sentenza 29.09.2016 RE 1 è stato condannato, unitamente ad altri sei coimputati,

dalla Corte delle assise criminali alla pena detentiva di 3 anni e 8 mesi,

dedotto il carcere preventivo sofferto, per titolo di tentata rapina aggravata,

infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni, nonché per furto d’uso, in

relazione alla tentata rapina di un furgone portavalori nell’ottobre 2015 (inc.

TPC __________).

b. Contro

il giudizio di primo grado RE 1 (come pure i suoi correi) è insorto davanti

alla Corte di appello e di revisione penale, che in data 15.09.2017, in

parziale accoglimento del gravame, dopo attenta ricommisurazione della pena ex

art. 47 e 49 CP, lo ha condannato alla pena detentiva di 3 anni e 4 mesi, dedotto

il carcere preventivo sofferto (inc. CARP __________).

c. In

data 24.11.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di

applicazione della pena, ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa,

avendo concluso per un concreto rischio di fuga oltre che di recidiva (AI 1,

inc. GPC __________).

Nel contempo il magistrato ha determinato i seguenti termini

d’esecuzione, ritenuto che quest’ultima ha formalmente preso avvio il

15.09.2017:

1/3 25.11.2016

1/2 15.06.2017

2/3 04.01.2018

Fine

pena 15.02.2019.

d. Avvicinatosi

il termine dei 2/3 dell’espiazione della pena, il giudice dei provvedimenti

coercitivi ha avviato d’ufficio la procedura inerente alla liberazione condizionale,

facendo richiesta alle autorità interessate dei necessari preavvisi (AI 2, inc.

GPC __________).

e. In

data 12.12.2017 la Sezione della popolazione di Bellinzona ha ordinato

l’allontanamento dal nostro territorio di RE 1 non appena scarcerato, con contestuale

segnalazione nel sistema SIMIC per l’emanazione di un divieto d’entrata.

f. Con

decisione 22.12.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia

di applicazione della pena, preso atto dei preavvisi della Direzione delle

strutture carcerarie (positivo), dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa

(favorevole) nonché dello scritto 1.12.2017 del Servizio di psichiatria delle

strutture carcerarie cantonali (in cui evidenzia che RE 1 non è seguito dallo

stesso) e dopo aver altresì sentito il qui reclamante il 12.12.2017, ha

rifiutato la concessione della liberazione condizionale.

In sintesi il magistrato, ha concluso per l’esistenza di un concreto

rischio di recidiva, a fronte dei diversi precedenti penali in Italia, di cui

uno specifico per rapina e detenzione di armi e munizioni. Inoltre ha evidenziato

come in Italia egli debba subire l’espiazione di una pena di 11 mesi nonché

abbia ancora pendente un procedimento per porto abusivo di armi per fatti

risalenti al 2011.

Il magistrato ha constatato la condizione d’indigenza del reclamante e

la sua situazione familiare complessa, determinata dalla malattia grave di cui

la moglie soffrirebbe e per cui essa avrebbe bisogno del suo pieno sostegno.

In

tali circostanze il giudice non ha ritenuto essere presenti sufficienti

elementi atti a consolidare una prognosi non negativa, pur tenendo conto della

dichiarazione presentata da RE 1, in cui un suo conoscente sarebbe disposto ad

assumerlo per lavorare in un chiosco a __________. In definitiva, a mente del

magistrato, il reclamante, allo stadio attuale, si ritroverebbe nella stessa

situazione familiare già presente prima dei fatti per cui si trova in carcere;

situazione che non è stata sufficiente a dissuaderlo dal delinquere così come

le precedenti carcerazioni e condanne non hanno avuto su di lui alcun effetto

deterrente.

Infine

il giudice ha evidenziato la possibilità per il qui reclamante di presentare

una domanda di rivaluzione della liberazione condizionale in caso di mutate circostanze.

g. Con

scritto 3/4.01.2018 RE 1 insorge contro il suddetto giudizio davanti a questa

Corte, postulando la concessione della liberazione condizionale.

Egli

contesta che la sua attuale situazione coinciderebbe con quella presente prima

del suo arresto in Svizzera. In primo luogo evidenzia l’esistenza di una

prospettiva lavorativa al contrario del passato; in secondo luogo sottolinea la

sua “maggior presa di coscienza sulle conseguenze dei miei comportamenti,

sui valori su cui basare la mia vita futura (affetti, lavoro, onestà, relazioni

adeguate)” e la sua volontà di cambiare vita. Infine pone in risalto che “durante

questa incarcerazione ho effettuato un percorso, supportato dai servizi

preposti, al fine di ridurre la recidiva”.

Con

riguardo all’inchiesta pendente in Italia (riferita a fatti del 2011) rileva

che “non è ancora conclusa e potrei essere assolto da ogni accusa”.

Inoltre “l’unica condanna specifica risale a un reato commesso nel 1998

(sentenza 2002)”, ciò che, a suo dire, dimostrerebbe come egli abbia saputo

vivere per un lungo periodo senza commettere reati.

Rileva

quindi come i preavvisi delle autorità interpellate, che tengono conto del suo

buon comportamento in carcere e del suo buon rendimento di lavoro, si esprimano

in modo favorevole circa la sua liberazione condizionale.

Considerandi

1.

1.1.

Il Codice di diritto processuale penale svizzero

(Codice di procedura penale, CPP, RL 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai

Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle

pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

L'art.

10.

cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

del 20.4.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) conferisce al giudice

dell'applicazione della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti

coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere

la liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).

Contro

tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre

reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali

(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Con il reclamo si possono censurare le

violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),

l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e

l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma

scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o

l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende

impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova

auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente

dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il

diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391

CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF

6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.;6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;

6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid.

3.

;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid.

2.1

).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 3.01.2018 (data d’invio agli sportelli dell’ufficio

postale ma comunque già consegnato il 31.12.2017 per la spedizione al personale

di custodia ex art. 91 cpv. 2 CPP) alla Corte dei reclami penali (competente

giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 22.12.2017 del giudice dei

provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________) – notificata al reclamante il 27.12.2017

– è tempestivo, oltre che proponibile.

Le

esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE 1, quale condannato, in espiazione di pena, è legittimato

a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto

all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Il

reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

In

generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i

due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo

libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena

lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.

L'autorità

competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.

Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto

deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione

condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta

all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).

2.2

La

concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni:

il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena

privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed

almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione

della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli

commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).

La liberazione condizionale è una

modalità d'esecuzione della pena detentiva.

Non costituisce né un diritto, né un

favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di

accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP

I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).

Si tratta della quarta ed ultima fase

del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione

definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid.

2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena

privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione

risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona

condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A.

KUHN, art. 86 CP n. 2).

La

concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo

rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si

contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove

infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono

importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del

31.03

, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3).

2.3

Dal

punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal

precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si

esprime il Messaggio del CF del 21.09.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss,

p. 1800-1802).

Con

l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica:

se prima la liberazione era concessa al detenuto “se si può presumere

ch'egli terrà buona condotta in libertà” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova

disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che

commetterà nuovi crimini o delitti” (art. 86 cpv. 1 CP).

Si

passa in altre parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento

futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF

6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid.

2.1

;6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_900/2010 del 20.12.2010,

consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi

in cui non si arriva a formulare una prognosi certa.

Per

il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente,

così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la

sua validità (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;

6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.;6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV

201, consid. 2.2.).

2.4

La

prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva,

che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del

suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della

commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del

suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le

condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua

liberazione (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;

6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid.

2.1

;6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_206/2011 del 5.07.2011,

consid. 1.4.;6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del

9.07.2009

consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK

Strafrecht I − C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6).

La

natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene

giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante

per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze

nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre

conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro

comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).

Infatti

per determinare se è possibile correre il rischio di recidiva, che implica qualunque

liberazione che sia condizionale o definitiva, bisogna non soltanto considerare

il grado di probabilità che un nuovo reato venga commesso, bensì anche

l’importanza del bene che verrebbe minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva

che si può ammettere nel caso in cui l’autore ha leso la vita o l’integrità

personale delle sue vittime, è minore rispetto al caso in cui egli ha

perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del

13.01

, consid. 3.1.).

Di

fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la

pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà

nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione

condizionale, eventualmente accompagnata dall’assistenza riabilitativa e da

regole di condotta, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non

l'esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015,

consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).

2.5

Per

quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo

comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che

denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per

escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece

essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà

(DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi

alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.01.2007, si

ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione

condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione,

circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr.

Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).

3.

3.1.

Nel

caso che qui ci occupa è pacifico, e incontestato, che RE 1 lo scorso 4.01.2018

ha raggiunto il termine dei 2/3 dell’espiazione della pena, così che il primo

presupposto richiesto dall’art. 86 cpv. 1 CP per la liberazione condizionale è

adempiuto.

3.2

Con

riferimento all’attuale detenzione, la Direzione delle Strutture carcerarie cantonali,

nel rapporto 30.11.2017, ha valutato buono il comportamento tenuto da RE 1 nei

confronti del personale di custodia e dei codetenuti, definendolo una persona

educata e rispettosa delle regole all’interno della struttura. Pure buono ha

valutato il di lui rendimento nell’attività lavorativa prestata nel laboratorio

di legatoria, ritenendolo volenteroso e rilevando la corretta esecuzione dei

compiti a lui assegnatigli. Ciomalgrado RE 1 ha fatto oggetto di tre sanzioni

disciplinari: il 6.11.2015 multa di CHF 50.-- per avere urinato in un angolo

(della cella); il 15.01.2016 cinque giorni di isolamento in cella di rigore per

possesso di materiale non autorizzato e per avere insultato gli agenti; il

25.07.2016

multa di CHF 200.-- per furto di alimenti dalla cucina (AI 3, inc.

GPC __________)

3.3

3.3.1

La

Direzione delle strutture carcerarie cantonali, nel suo rapporto 30.11.2017, ha

espresso un preavviso favorevole circa la liberazione condizionale, “considerato

il miglioramento comportamentale intervento dopo l’ultima sanzione”, rilevando

comunque che è “da considerare il rischio di recidiva e le modalità del

reinserimento sociale, lavorativo e di abbandono del territorio Nazionale”

(AI 3, inc. GPC __________)

3.3.2

L’Ufficio

dell’assistenza riabilitativa, nel proprio rapporto del 29.11.2017, ha pure espresso

un preavviso favorevole alla liberazione condizionale, avendo formulato una

prognosi non sfavorevole, “ritenuta la presa di coscienza sui propri errori

e i relativi rischi, l’elaborazione del reato, la prospettiva lavorativa in

Italia, la presenza di un luogo abitativo e di una rete familiare e, non da

ultimo, il desiderio di vivere rispettando le regole” (rapporto 29.11.2017,

p. 3, AI 5, inc. GPC __________).

3.3.3

RE

1, cittadino italiano residente a __________, è nato e cresciuto nella provincia

di __________. Primogenito di 4 figli, i genitori sono nel frattempo deceduti.

Dopo aver ottenuto la licenza di scuola elementare, ha iniziato a lavorare come

muratore e piastrellista. All’età di 15 anni si è trasferito a __________, svolgendo

(al nero) l’attività di piastrellista. Attività quest’ultima che al momento del

suo arresto in Svizzera esercitava sporadicamente conseguendo in media un

reddito mensile di Euro 400.--/500.-- con punte di Euro 700.--.

Coniugatosi

nel 1983, nel 1985 ha avuto una figlia, con cui attualmente mantiene buoni

rapporti e che lo ha reso nonno, dando alla luce in periodi recenti una bambina.

Separatosi nel 2000, al momento dei fatti viveva a __________ con una compagna,

priva di attività lucrativa in quanto affetta da una malattia degenerativa e

pertanto bisognosa di molto sostegno.

Come

accertato nelle sentenze di merito, al momento del suo arresto, egli si trovava

in una situazione economica precaria, con debiti per Euro 20'000.-- ed entrate

sporadiche che gli bastavano giusto per vivere. Di fatto in esecuzione di pena,

per evitare lo sfratto della compagna dall’appartamento di __________, egli ha

ottenuto dalle strutture carcerarie un prestito di CHF 1'300.-- – onde far

fronte ai canoni arretrati –, che egli si è impegnato a rimborsare in 7 mesi

pagando mensilmente CHF 185.-- (all. all’AI 5, inc. GPC __________ e AI 1f

allegato al reclamo 3/4.01.2018).

In

Italia, sull’arco di 11 anni, RE 1 è stato condannato penalmente 6 volte, e meglio:

l’11.07.2001 a 6 mesi di reclusione per lesione personale, condonata con

indulto; il 26.02.2002 a 2 anni e 4 mesi di reclusione per rapina, detenzione

illegale di armi e munizioni; il 9.09.2002 a 1 anno di reclusione per truffa e

falsità materiale in certificati; il 18.09.2008 a 1 anno e 1 mese di reclusione

per falsità materiale e falsità ideologica in certificati; il 16.06.2010

all’ammenda di Euro 900.-- per guida in stato di ebbrezza; il 21.09.2012 a 1

anno e 4 mesi di reclusione (oltre alla multa di Euro 367.--) per ricettazione

(in relazione a fatti risalenti al 2002). Sentenza quest’ultima divenuta

definitiva il 14.01.2014, ma per la quale egli ha beneficiato d’indulto, per

cui, al suo rilascio, egli dovrà espiare la pena residua di 11 mesi, da

scontare in carcere in Italia. Infatti con decisione 3.03.2017 il Tribunale di

Sorveglianza di __________ ha rigettato l’istanza del qui reclamante diretta ad

ottenere l’applicazione del beneficio dell’affidamento al servizio sociale e in

subordine della detenzione domiciliare, in quanto, preso atto dell’ulteriore

condanna da parte delle autorità elvetiche, “il condannato non sembra aver

abbandonato le logiche devianti che hanno caratterizzato in passato, e

continuano a caratterizzare la sua condotta” (decisione 3.03.2017 del

Tribunale di Sorveglianza di __________, all. all’AI 5, inc. GPC __________).

In

data 16.10.2015 RE 1 è stato arrestato dagli inquirenti svizzeri, allertati da

quelli italiani, unitamente ad altri sei correi/complici, poiché entrati sul

nostro territorio intenzionati a rapinare (a mano di armi cariche, e

dimostrando così di essere un gruppo pericoloso) un furgone portavalori in zona

di __________. Da qui è scaturita la condanna elvetica, per cui egli si trova

ora in carcere.

Infine

in Italia egli risulta avere ancora pendente un procedimento penale per il

reato di porto abusivo di arma (che davanti al giudice dei provvedimenti

coercitivi ha precisato essersi trattato di un “coltellino”, AI 9, inc.

GPC __________), per cui egli è già stato condannato in prima sede il

27.05.2015

ma, avendo interposto appello, il giudizio non è ancora passato in

giudicato.

Ora,

pur dando atto al qui reclamante dei suoi asseriti propositi di emendamento, di

assunzione di responsabilità per gli atti illeciti commessi come pure del buon

rendimento dimostrato in carcere, all’età di 52 anni, egli si ritrova con un

pesante trascorso penale, ove le precedenti condanne e carcerazioni subite (di

oltre due anni) non lo hanno dissuaso dal ricadere nell’attività criminale. La sua

situazione debitoria, che – come da lui riconosciuto al dibattimento di prime

cure e ancora confermato davanti alla delegata del giudice dei provvedimenti

coercitivi – lo ha spinto ad aderire alla progettata rapina, è a

tuttoggi gravosa, tant’è che egli ha dovuto ricorrere ad un prestito da parte

delle strutture carcerarie per evitare lo sfratto della propria compagna. Compagna

insieme alla quale egli, una volta saldati i suoi debiti con la giustizia

(elvetica e italiana), intende tornare a vivere ma per la quale egli deve

totalmente farsi carico. La ventilata prospettiva lavorativa (che, al

dibattimento di primo grado, sarebbe consistita nell’aprire e gestire un

chiosco unitamente al fratello, mentre in questa sede parrebbe trattarsi della

gestione di un chiosco di generi alimentari a __________ alle dipendenze di un terzo),

viene documentata da una semplice dichiarazione redatta da un suo amico, per

un’occupazione, sembrerebbe, a tempo pieno ma che non specifica alcuna remunerazione.

Non equiparabile ad ogni modo ad un effettivo e vincolante contratto di lavoro

con una ditta certa e solida, la prospettiva lavorativa auspicata dal

reclamante risulta troppo incerta e vaga, per ritenerla sin d’ora sufficiente

ad assicurargli i mezzi necessari con cui sostentare sé stesso e la sua compagna,

ed evitare così una sua ricaduta nell’attività criminale, visto il suo passato

penale.

Come

rettamente accertato dal giudice dei provvedimenti coercitivi, il reclamante − saldati

i debiti con la giustizia − verrebbe a trovarsi nella situazione abitativa e

lavorativa simile a quella precedente al suo arresto, che non gli ha impedito di

unirsi ad un pericoloso gruppo, entrato in Svizzera allo scopo di perpetrare con

la forza un atto criminoso onde ricavare del denaro, bensì addirittura lo ha

favorito.

In

tali circostanze il rischio di recidiva presente nel reclamante al momento del

giudizio di merito e valutato altresì dall’autorità d’esecuzione in sede di

collocamento iniziale, allo stadio attuale, permane alto e non viene mitigato

da una prognosi a lui non sfavorevole.

4.

In

esito a tutto quanto sopra, il reclamo deve essere respinto con tutela del giudizio

qui impugnato.

Vista la particolarità del caso in esame e la

pesante situazione economica del qui reclamante, si prescinde dal prelievo

della tassa di giustizia e delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 379 ss., 393 ss., 439 CPP,

la LEPM, il REPM, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera