60.2018.58
Reclamo contro decisione procuratore pubblico che accoglie istanza esame atti di una Banca per procedimento concluso
22 maggio 2018Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2018.58
Lugano
22 maggio 2018/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina
Item, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 26/27.2.2018 presentato da
RE 1 __________,
RE 2 __________,
entrambi patr. da: PR 1
contro
la decisione 14.2.2018 emanata dal procuratore
pubblico Andrea Pagani con cui ha accolto l’istanza 2.10.2017 della PI 1, __________
(patr. da: PR 2, __________), volta ad ottenere l’accesso agli atti del
procedimento penale di cui all’inc. MP __________, sfociato nel decreto di
abbandono 13.2.2017 (ABB __________) e nei decreti di accusa 27.2.2017 (DAC __________
e DAC __________), emanati nei loro confronti;
richiamate le osservazioni 2.3.2018 e 22.3.2018
(duplica) del procuratore pubblico e 8/12.3.2018 e 21/23.3.2018 (duplica) della
PI 1 (in seguito PI 1), tutte tendenti alla reiezione del gravame;
vista la replica 16/20.3.2018 di RE 1 e RE 2, con cui
si riconfermano nelle proprie allegazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Nel
corso del gennaio 2005 RE 2, in veste di
amministratrice unica (AU) della società, ha aperto la relazione no. __________
presso la __________, __________, ora __________,
intestata alla __________ (cfr. AI 41,
inc. MP __________).
b. Nel
corso dell’aprile del 2005, RE 2, in
veste di amministratrice unica (AU), ha aperto presso __________ la relazione no.
__________ intestata alla __________, __________. Il 27.3.2006 è stata
conferita procura individuale a RE 1.
I conti ed il
deposito titoli sono stati chiusi fra aprile e agosto 2007 (cfr. AI 41).
c.
In data 28.11.2006, RE 1, sulla
scorta di una delega sottoscritta il
27.11.2006 da RE 2, ha aperto la relazione bancaria no. __________ presso
la PI 1, intestata alla __________ (con un patrimonio valutato il 13.1.2017 in
Euro 21'408'574.75; in Al 28).
Tale relazione è stata esclusivamente alimentata dagli
averi patrimoniali che la società deteneva presso la __________.
d.
In
data 25.3.2008 la Guardia di Finanza di __________ ha effettuato un’ispezione
in relazione a rimesse di __________ per complessivi originari Euro 11'115’000.--,
effettuate su un conto presso la __________ nel corso dell'anno 2006 (cfr. in
AI 9).
e.
Nel mese di giugno del 2009 RE
2 ha aperto la relazione bancaria no. __________, a suo nome, sempre presso la __________,
trasferendovi successivamente i valori patrimoniali (valutati nel novembre 2009
in circa Euro 7.6 mio) della __________. RE
1 disponeva di procura amministrativa per la gestione degli averi depositati
sulla relazione.
f.
Nell’ottobre del 2009 è stata
aperta la relazione bancaria no. __________ intestata a RE 2, presso la PI 1 (AI
32 e AI 41).
g.
Sempre nell’ottobre del 2009
la __________, __________, ha aperto la relazione bancaria no. __________ presso
la PI 1. I documenti di apertura sono stati sottoscritti da RE 2 e RE 1, a
disposizione di poteri di firma individuale.
I fondi depositati in conto provengono dalla
relazione no. __________ intestata a RE 2 presso
PI 1.
h.
A fronte dei fatti contestati
dalla Guardia di Finanza di __________ (cfr. consid. d.), la Procura di __________
ha aperto un procedimento penale (no. __________) nei confronti, tra gli altri,
di RE 1 e RE 2, per una maxifrode fiscale da 13 milioni di Euro (cfr. in AI 9).
i.
Con sentenza 18.10.2013 il
Tribunale di __________, su istanza di __________, ha dichiarato il fallimento
di __________ in liquidazione. Contestualmente ha nominato un curatore ed un
giudice delegato (cfr. in AI 9).
j.
Sulla base della relazione del
curatore fallimentare, la Procura di __________ ha aperto un procedimento
penale (no. __________) nei confronti, tra gli altri, di RE 1 e RE 2 per bancarotta
fraudolenta in relazione al fallimento della __________, che risulterebbe
tuttora pendente (cfr. AI 14 e ABB __________).
Tale
procedimento sarebbe nato da un’istanza del curatore fallimentare che aveva
accertato due trasferimenti di averi patrimoniali di __________ dall’__________
alla Svizzera, in particolare con destinazione ad una relazione aperta presso
la __________ __________ (cfr. p. 3, in AI 29).
k. In
data 7.2.2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________ ha
inviato, in Svizzera, una commissione rogatoriale per bancarotta fraudolenta
aggravata concernente RE 1, RE 2 e la __________ (cfr. in AI 1, cfr. anche inc.
ROG __________).
l. Con
scritto 19.9.2014 il curatore fallimentare ha informato la PI 1 circa il
fallimento della __________. Il curatore si è rivolto alla suddetta banca al
fine di conoscere l’esistenza di eventuali averi detenuti a nome della fallita
con richiesta di trasferimento degli stessi presso una banca __________ (in AI 1).
m. La
PI 1 con scritto 25.9.2014 ha informato il curatore che prima di entrare nel merito
delle richieste necessitava di conoscere il riconoscimento in Svizzera della
sentenza di fallimento estera ex art. 166 ss. LDIP (cfr. in AI 1).
L’istituto
bancario svizzero veniva poi a conoscenza dell’indagine condotta dalla Procura
di __________, nei confronti di RE 1 e RE 2 (cfr. in AI 1).
n.
La sentenza di fallimento 18.10.2013
è stata impugnata avanti la Corte d'Appello di __________, che ne ha confermato
il contenuto. Avverso tale sentenza la __________, in data 23.12.2014, ha
inoltrato ricorso in Cassazione (cfr. in AI 9).
Tale giudizio, in data 31.1.2017, era ancora pendente (cfr.
p. 3 in AI 29).
o.
Con sentenza 10.6.2015 del
Tribunale di __________ RE 1 e RE 2 sono stati assolti dai reati di natura
fiscale per intervenuta prescrizione (cfr. in AI 9).
p.
In data 3.5.2016 la __________ ha depositato una proposta di concordato fallimentare
della società __________. Tale proposta è stata ammessa dal Tribunale di __________,
sulla base del parere 14.6.2016 favorevole del curatore. In tale parere è
riportato anche lo scritto 19.9.2014 (cfr. consid. l.) con cui il curatore chiedeva
alla PI 1, di trasmettere gli importi tutti inerenti a rapporti bancari accesi
o riferibili alla __________ fallita. Sempre dal suddetto parere risulta la
risposta del citato istituto bancario per cui non era possibile eseguire le
richieste della curatela ai sensi degli artt.166 ss. LDIP (cfr. consid. m.),
non essendo definitiva la sentenza di fallimento, alla luce della pendenza del
ricorso per Cassazione volto alla declaratoria di nullità e\o inefficacia o illegittimità
della sentenza di fallimento (cfr. in AI 9).
q. Con decreto 5/6.7.2016 del giudice delegato sono state
aperte le operazioni di voto dei creditori sulla proposta domanda di concordato.
In data
13.8.2016 il curatore ha certificato che il 100 % dei creditori aveva approvato
la proposta (cfr. in AI 9).
r. Durante
un incontro presso la PI 1, avvenuto in data 6.10.2016, RE 2 avrebbe segnalato
(a voce) che l’effettivo avente diritto economico della relazione bancaria (no.
__________) intestata alla __________ sarebbe RE 1 (cfr. in AI 1).
s. Con
decreto 25.10.2016 (definitivo e non
impugnabile), il Tribunale di __________ ha omologato definitivamente la
proposta di concordato della __________ concedendo un termine di giorni 30 per
il versamento dell'importo di Euro 6'800'00.-- . Tale decreto è cresciuto in
giudicato (cfr. in AI 9).
t. In
data 26.10.2016 l’intermediario finanziario PI 1 ha comunicato all’Ufficio federale
di polizia, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (in seguito
MROS) un sospetto (ex art. 9 LRD), in merito alla presenza di consistenti averi
patrimoniali detenuti su due relazioni, segnatamente la relazione no. __________
intestata alla __________ (cfr. consid. c.), e la no. __________ intestata alla
__________ (cfr. consid. g.), società entrambe facenti capo a RE 1 e RE 2 ossia
a due cittadini __________ inchiestati presso la Procura di __________ per una
“maxifrode fiscale” e presso la Procura di __________ per bancarotta
fraudolenta in relazione alla gestione della prima società menzionata (cfr. in
AI 1).
u. La
comunicazione MROS è stata trasmessa in data 14.11.2016 al Ministero pubblico,
che ha aperto il procedimento penale di cui all’inc. MP __________ nei
confronti di RE 1 e RE 2, per titolo di riciclaggio di denaro e falsità in
documenti (cfr. AI 1).
v. In
data 15.11.2016 il magistrato inquirente ha emanato un ordine di perquisizione
e sequestro nei confronti della PI 1, volto all’identificazione ed al sequestro
delle due relazioni indicate nella segnalazione MROS, nonché di altre relazioni
intestate/facenti capo agli imputati (AI 2). In medesima data ha ordinato la perquisizione
domiciliare presso gli uffici in uso alla __________, nonché il sequestro di
ogni documentazione utile all’istruzione del procedimento (AI 3).
w. In
data 18.11.2016 il procuratore pubblico ha acquisto agli atti dell’incarto
penale la documentazione bancaria di cui alla ROG __________ (AI 5a).
x. In
data 6.12.2016 il curatore del fallimento della __________ ha dato parere favorevole
all’istanza di svincolo e restituzione della fideiussione bancaria di 6,8 milioni
di Euro, a fronte dell’integrale pagamento degli oneri concordatari in capo
alla assuntrice __________, in forza della definitività del decreto di omologazione
del concordato (in AI 17).
y. Con
scritto 20.12.2016, l’avv. PR 1, in nome e per conto degli imputati, ha trasmesso
al procuratore pubblico il provvedimento di svincolo della fideiussione emesso dal
Giudice delegato (il 15.12.2016), nonché copia della garanzia ritirata dalla
cancelleria fallimentare del Tribunale di __________ il 16.12.2016 (AI 21).
z. In
data 9.2.2017, nell’ambito del procedimento penale inc. MP __________, il
procuratore pubblico ha interrogato __________ (funzionario della PI 1), in
veste di imputato, per titolo di istigazione alla falsità in documenti (AI 44).
aa. Con
decreto 13.2.2017 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale
nei confronti di RE 1 e RE 2 per il titolo di riciclaggio di denaro.
In merito alla loro attività in seno
alla __________, il magistrato inquirente ha ritenuto che l’ipotesi di reato di
riciclaggio ex art. 305bis cifra 1 CP sarebbe prescritta, rispettivamente, a
prescindere dal reato a monte, non risulterebbero adempiuti gli elementi
costitutivi del caso aggravato di cui alla cifra 2. In merito alla società __________,
ha ritenuto il reato di cui all’art. 305bis CP non adempiuto in quanto agli
atti non vi sarebbe alcun elemento che indichi la commissione da parte degli
imputati del crimine a monte (ABB __________, AI 48).
Al punto 2 del dispositivo il
procuratore pubblico ha disposto, a crescita in giudicato del suddetto decreto,
il dissequestro di determinate relazioni bancarie presso aperte presso la PI 1.
Tale decreto
è passato in giudicato.
bb. Con
decreto 27.2.2017 il procuratore pubblico ha posto in stato d’accusa dinanzi
alla Corte delle assise correzionali di __________, RE 1, siccome ritenuto colpevole
di ripetuta istigazione alla falsità in documenti (DAC __________, in AI 62).
In mancanza
di opposizione, tale decreto è passato in giudicato.
cc. Con
decreto di medesima data, il procuratore pubblico ha posto in stato d’accusa
dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________, RE 2, siccome ritenuta
colpevole di ripetuta falsità in documenti (DAC
__________, in AI 62).
In mancanza di opposizione, anche tale
decreto è passato in giudicato.
dd. Dopo
l’emanazione dell’ABB __________ il procedimento penale di cui all’inc. MP __________
è rimasto aperto nei confronti di __________.
ee. Con
decreto 3.8.2017 il Giudice delegato della Sezione fallimentare del Tribunale
di __________ ha dichiarato adempiuti gli obblighi del concordato fallimentare
proposto da __________, vista l’istanza del curatore diretta ad ottenere un provvedimento
che accertasse la chiusura del concordato e avendo rilevato che sono state
eseguite tutte le ripartizioni (cfr. doc. 6 allegato al reclamo 26/27.2.2018).
ff. Con
istanza 2.10.2017 la PI 1, per il tramite del suo legale, dopo aver chiesto al
procuratore pubblico conferma della circostanza che i sospetti oggetto della segnalazione
MROS siano stati tutti compiutamente vagliati e che “i fondi depositati
presso la mia mandante si sono rivelati essere (...) esenti da problematiche
che ne inibirebbero qualsiasi uso o destinazione”, gli ha altresì chiesto
di poter accedere alle decisioni di merito emanate nell’ambito dell’inc. MP __________,
a tutela degli interessi della banca (AI 74). Allo scritto è stata allegata la
comunicazione 16.9.2017 del legale __________ di RE 1 che farebbe valere diritti
per conto di terza società assuntrice degli attivi milionari rimasti
disponibili a seguito del fallimento di __________ e del relativo concordato.
gg. Con
scritto 12.10.2017 il magistrato inquirente ha inviato all’avvocato di RE 1 e RE
2 l’istanza di cui sopra, fissandogli un termine scadente il 27.10.2017 per
formulare eventuali osservazioni (AI 75).
hh. Nel
termine impartitogli, con scritto 27.10.2017, il suddetto legale ha chiesto al
magistrato inquirente di respingere la richiesta di accesso alle decisioni di
merito emanate, in quanto la PI 1 non espliciterebbe minimamente quali
interessi giuridici invocherebbe. Afferma che la PI 1 non deve neppure essere
considerata alla stregua di un terzo; nemmeno il fatto di aver inoltrato al
MROS una comunicazione ai sensi della LRD le conferirebbe la qualità di parte
nel procedimento secondo il CPP e nemmeno la qualità di denunciante. Alla luce
di ciò non avrebbe alcun interesse giuridico prevalente (AI 76).
ii. Con
replica 6/8.11.2017 la PI 1 ha ribadito il proprio interesse ad accedere alle
decisioni di merito che hanno concluso il procedimento penale nei confronti di RE
1 e RE 2 (AI 78).
jj. Con
scritto 9.11.2017 il magistrato inquirente ha inviato all’avv. PR 1 la replica
di cui sopra per eventualmente duplicare (AI 79).
kk. Nell’ambito
del suddetto scambio degli allegati, con scritto 17.11.2017 l’avv. PR 1 ha
spiegato al legale della PI 1 che il decreto di abbandono ABB __________ si
sarebbe fondato su diversi atti istruttori nonché che mediante il medesimo decreto
sarebbe stato ordinato il dissequestro delle relazioni presso PI 1, divenuto operativo
a seguito della crescita in giudicato del decreto. Riguardo ai procedimenti __________
ha rammentato che il Tribunale di __________ ha dichiarato di non procedere nei
confronti di RE 1 e RE 2 e che il Tribunale di __________ ha omologato il
concordato, per cui è stato dichiarato chiuso il fallimento della __________
(in AI 84).
ll. Mediante e-mail 20.11.2017 l’avv. PR 1 ha inviato
al legale della PI 1 copia del decreto di abbandono ABB __________ (cfr. doc. 2
allegato al reclamo 26/27.2.2018).
mm. Con
lettera 22.11.2017 il legale della banca istante, con riferimento al procedimento
penale pendente a __________, ha indicato all’avv. PR 1 la necessità per la
banca di essere compiutamente informata (anche) in merito a tale inchiesta, e in
particolare di capire se e come l’esistenza degli attivi societari in Svizzera
sia stata resa nota alle autorità penali, fallimentari e concordatarie __________
(in AI 84).
nn. In
data 27.11.2017 l’avv. PR 1 ha inviato al legale della banca istante una “lista
di documenti e avvenimenti dai quali risulta che le autorità coinvolte nella
procedura fallimentare __________ (...) sono state tempestivamente messe al
corrente, in modo completo, riguardo all’esistenza del patrimonio presso banche
svizzere” (in AI 84).
oo. Con
scritto 6.12.2017 l’avv. PR 2 ha chiesto all’avv. PR 1 la trasmissione
dell’eventuale decreto di archiviazione del procedimento penale pendente a __________,
nonché di poter esaminare i bilanci sottoposti al curatore e poi al giudice
fallimentare, “attestanti semmai l’esistenza del saldo attivo depositato
presso la banca” (AI 82).
pp. In
risposta a tale missiva, in data 21.12.2017 l’avv. PR 1 ha comunicato all’avv. PR
2 che tutte le informazioni riguardanti i rapporti tra i suoi mandanti ed il
giudice/curatore fallimentare risulterebbero chiaramente dalla documentazione inviata
il 27.11.2017. Ha inoltre riferito di non poter più cooperare con la strategia
posta in atto dalla banca. In medesima data ha inoltrato alla PI 1 un diffida e
messa in mora in relazione ai conti intestati alla __________, a RE 2 ed alla __________
affinché metta a disposizione il saldo attivo dei conti senza vincoli di nessun
genere, entro il 28.12.2017 (AI 83).
qq. Con scritto 2.1.2018 inviato al legale della banca,
l’avv. PR 1 ha constatato che il termine di cui sopra non è stato rispettato
dalla stessa (in AI 84).
rr. Con
ulteriore scritto 3.1.2018 l’avv. PR 2 ha indicato al legale di RE 1 e RE 2,
che anche la sua ultima comunicazione non avrebbe evaso le richieste della
banca (in AI 84).
ss. Con
scritto 24/26.1.2018 l’avv. PR 2, in nome per conto della PI 1, ha chiesto al
magistrato inquirente di determinarsi, “sia sul piano del richiesto accesso
agli atti, sia su quello della completezza dell’esame delle ragioni esposte con
segnalazione ex art. 9 Lrd”, allegando nel contempo copia dello scambio di
corrispondenza di cui sopra (AI 84).
tt. Con
decisione 14.2.2018 il magistrato inquirente ha accolto l’istanza della PI 1,
concedendole l’accesso agli atti del procedimento penale di cui all’inc. MP __________,
sfociato nel decreto di abbandono ABB __________ e nei decreti d’accusa DAC __________
e __________, nei confronti di RE 1 e RE 2 (AI 85).
Il procuratore pubblico ha innanzitutto
ritenuto che la banca istante può essere considerata quale terzo aggravato da
atti procedurali, considerato come abbia dovuto tollerare un sequestro di averi
patrimoniali detenuti per conto di terzi, di modo che nulla osta alla
trasmissione di una copia dell’ABB __________, in applicazione dell’art. 321
cpv. 1 lit. c CPP.
Richiamati gli art. 353 cpv. 3 e 354
cpv. 1 lit. b CPP, ha ritenuto che, nella sua veste di “altra diretta
interessata” in quanto ha dovuto tollerare un sequestro di averi di terzi, alla
banca istante vanno messi a disposizione anche i due DAC (__________ e __________).
Sostiene che si giungerebbe a medesima
conclusione anche richiamando gli obblighi a cui la PI 1 è sottoposta in virtù
della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD), nonché i vincoli della Convenzione
relativa all’obbligo di diligenza delle banche attualmente in vigore (CDB 16).
uu. Con
gravame 26/27.2.2018 RE 1 e RE 2 impugnano la suddetta decisione chiedendo, in
via preliminare, che gli venga messo a disposizione lo scritto 24.1.2018
dell’avv. PR 2 con facoltà di prendere posizione, nonché gli atti del
procedimento penale nei confronti di __________, quale impiegato della PI 1,
riguardo ai formulari A menzionati nei decreti di accusa in questione. In via
principale chiedono l’annullamento della decisione 14.2.2018 ed in via
subordinata che la PI 1 venga ammessa all’esame degli atti del suddetto
procedimento penale a determinate condizioni restrittive.
I reclamanti ritengono innanzitutto che
il decreto di abbandono ABB __________, richiesto dalla PI 1, è stato trasmesso
al legale della stessa mediante e-mail 20.11.2017.
Affermano inoltre che la decisione avversata
si fonderebbe sullo scritto 24.1.2018 dell’avv. PR 2 al procuratore pubblico,
che non sarebbe stato notificato ai reclamanti, ciò che comporterebbe una
violazione del diritto di essere sentito. Tale violazione potrebbe in caso
essere sanata mediante la messa a disposizione dei reclamanti del citato
scritto, circostanza che sarebbe indispensabile considerato come il magistrato
inquirente sarebbe andato “ultra petita”, deducendo che la PI 1 chiederebbe
(implicitamente) un più ampio accesso agli atti. Le istanze conosciute dai
reclamanti riguarderebbero infatti esclusivamente il decreto di abbandono e i
decreti di accusa in questione.
La motivazione delle istanze della PI 1
sarebbe poi generica e non prenderebbe in considerazione le condizioni previste
dall’art. 14b LEPM.
Non sussisterebbe alcun interesse
giuridico della PI 1 a prendere visione dei due decreti di accusa, in quanto
riguarderebbero il formulario A riferito ad una relazione bancaria aperta
presso lo stesso istituto: si tratterrebbe di un documento conosciuto
dall’istante. Riguardo il secondo formulario A, allestito presso un’altra banca,
non sarebbe di nessuna utilità per la PI 1.
Le motivazioni contenute nella decisione
avversata in punto all’accesso ai citati decreti d’accusa sarebbero infondate,
dal momento che i due decreti non avrebbero previsto alcuna misura di
sequestro, né altre misure che coinvolgerebbero la banca istante; inoltre il
sequestro di averi presso la PI 1 è stato motivato dalle ipotesi di reato
oggetto dell’ABB __________ e non dei decreti d’accusa. Anche la motivazione
relativa agli obblighi della banca previsti dalla LRD e dalla CDB 16 non
sarebbe idonea, in quanto non specificherebbe “minimamente (...) quali
sarebbero questi obblighi che potrebbero essere ossequiati esclusivamente prendendo
conoscenza del contenuto dei due decreti d’accusa suddetti” (reclamo
26/27.2.2018, p. 5).
La decisione andrebbe in ogni caso annullata
poiché il magistrato sarebbe andato ultra petita, non avendo la banca istante mai
chiesto l’accesso agli atti dell’intero procedimento.
La banca istante sarebbe stata
direttamente al corrente, grazie ad uno scritto datato 19.9.2014 dell’autorità
giudiziaria __________, del fatto che quest’ultima fosse a conoscenza
dell’esistenza dei conti correnti presso la banca stessa. Sarebbe inoltre lo
stesso procuratore pubblico “ad escludere l’esistenza di circostanze che
potrebbero esporre la Banca al rischio di vedersi rimproverare qualsiasi
comportamento riguardante gli averi patrimoniali in questione, essendo esclusa
‘l’ipotesi di una condotta astuta in territorio __________’” (reclamo
26/27.2.2018, p. 7).
Ritengono infine che l’interesse
giuridico della banca ex art. 14b LEPM non sarebbe mai sussistito, poiché la
stessa era già a conoscenza di tutte le circostanze di fatto e di diritto
necessarie per soddisfare gli obblighi previsti dalla LRD e dalla CDB 16. Interesse
che peraltro neppure sarebbe stato motivato dalla banca istante.
La decisione impugnata non soppeserebbe
nemmeno gli interessi in gioco, segnatamente gli interessi di tutte le parti
coinvolte.
La decisione avversata sarebbe anche
contraria ai principi che reggono la protezione dei dati personali, nonché al
principio di proporzionalità.
vv. Delle
ulteriori argomentazioni e della replica dei reclamanti, nonché delle osservazioni/dupliche
delle parti, si dirà laddove necessario in seguito.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto - entro il
termine di dieci giorni - contro le decisioni e gli atti procedurali della
polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni,
eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista
un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art.
385.
CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova auspicati (art.
385.
cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame, inoltrato il 26/27.2.2018 alla Corte dei
reclami penali, competente ai sensi dell’art. 14b cpv. 4 LEPM, contro la decisione
14.2.2017
del procuratore pubblico, con cui ha concesso alla PI 1 l’accesso
agli atti del procedimento penale di cui all’inc. MP __________, sfociato
nell’ABB __________ e nei DAC __________ e __________, tutti cresciuti in
giudicato (ex art. 14b cpv. 2 LEPM), è proponibile e tempestivo.
RE
1.
e RE 2, ex-imputati (quindi parti) nell’ambito del suddetto procedimento penale
concluso (nei loro confronti), ai quali è stata notificata la decisione impugnata,
sono pacificamente legittimati a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un
interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. Il reclamo è
ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Ai sensi dell’art. 14b cpv. 3 della Legge
sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie può essere permessa a chi giustifica
un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle
persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti (cfr. DTF 137 I 16).
Giusta l’art.
14.
b cpv. 2 LEPM il Ministero pubblico decide sulla consultazioni di atti di
procedure concluse.
2.2
In concreto, bisogna
quindi ponderare l’asserito interesse dell’istituto bancario con gli interessi
privati di RE 1 e RE 2 alla tutela del segreto.
3.
3.1.
Occorre
preliminarmente osservare che nel presente giudizio non verrà esaminata la
questione relativa all’accesso da parte della PI 1 al decreto di abbandono
13.2.2017
(ABB __________), considerato come l’avv. PR 1 ha inviato per e-mail
all’avv. PR 2 copia del suddetto decreto in data 20.11.2017 (cfr. doc. 2
allegato al reclamo 27/27.2.2018). Circostanza questa non contestata da alcuno
e che rende la richiesta del documento priva di oggetto.
Neppure verrà presa in considerazione la
questione secondo cui il magistrato inquirente, mediante la decisione
avversata, sarebbe andato ultra petita nella misura in cui avrebbe
concesso alla PI 1 l’accesso integrale agli atti del procedimento inc. MP __________,
quando invece la banca istante avrebbe richiesto l’accesso unicamente alle
decisioni di merito emanate. Questo in quanto gli stessi reclamanti hanno
chiesto, in via subordinata, che alla PI 1 sia concesso l’accesso integrale
agli atti a determinate condizioni restrittive.
Non si entra neppure nel merito
dell’asserita violazione del diritto d’essere sentiti dei reclamanti, in
conseguenza della mancata notifica dello scritto 24.1.2018 dell’avv. PR 2,
considerato come i reclamanti avevano e hanno pieno accesso agli atti del
procedimento penale in questione e quindi anche al citato scritto (osservazioni
procuratore pubblico 2.3.2018, p. 21). Inoltre hanno avuto in questa sede la
possibilità di sanare la situazione.
3.2
Irricevibile in questa procedura la
richiesta dei reclamanti di accesso agli atti “del procedimento penale
riguardante la condotta di __________, quale impiegato di PI 1, (...)”
[cfr. punto Ib del petitum del gravame, p. 11], in quanto non è oggetto della
presente procedura ricorsuale.
4.
4.1.
Come esposto in fatto, il procuratore pubblico
ha ritenuto che l’istituto bancario istante avesse un interesse ad accedere
agli atti relativi al procedimento penale di cui all’inc. MP __________, sia
nella sua veste di terzo aggravato da atti procedurali, avendo tollerato un
sequestro di averi patrimoniali detenuti per conto di terzi, sia alla luce degli
obblighi che gli incombono in veste di intermediario finanziario in virtù della
LRD e della CDB 16, e ciò (in sostanza) in veste di detentrice di averi
patrimoniali riconducibili ad una società oggetto di fallimento e relativo
concordato in __________, dell’entità del cui patrimonio in Svizzera le autorità
__________ non sembrerebbero essere state messe al corrente (AI 85).
I reclamanti contestano tale decisione,
in ragione di quanto riferito al consid. uu.
4.2
Nel presente caso, ingenti valori
patrimoniali sono accreditati su di una relazione bancaria presso la PI 1,
intestata a una società, prima fallita, poi al beneficio di un concordato.
Detti valori patrimoniali, unitamente ad
altri su una relazione riconducibile ai reclamanti, sono stati oggetto di un
sequestro in relazione ad un’ipotesi di riciclaggio, poi scartata con la decisione
di abbandono del 13.2.2017.
È pure pacifico che la banca è sollecitata,
affinché consenta atti di disposizione su questi valori patrimoniali.
Infine, dagli atti non risulta ancora in
modo chiaro l’eventuale esito del procedimento penale aperto a __________.
In simili circostanze, la banca, in
quanto intermediario finanziario, ha in base alla LRD un obbligo di diligenza,
accresciuta, di chiarimento da assolvere, in ragione delle possibili provenienze
eventualmente sospette dei valori patrimoniali con cui è in contatto.
Con
riferimento a tale obbligo di chiarimento, la banca deve dissipare i possibili
dubbi insorti, e a tal fine raccogliere il maggior numero di informazioni e
dati possibili, per poi incrociarli.
Per adempiere quest’indispensabile
opera di chiarimento, da effettuare con diligenza, la banca ha quindi un
interesse giuridico legittimo, ai sensi dell’art. 14b cpv. 3 LEPM, ad esaminare
gli atti del procedimento, fino all’emanazione dell’ABB __________ e dei due
DAC (__________ e __________).
Questo
interesse prevale su quello dei due reclamanti, nella loro veste d’imputati di
riciclaggio prosciolti, ma anche di titolari delle relazioni bancarie.
Considerata la
richiesta di operare sui conti, l’interesse della banca a poter diligentemente
agire prevale sugli interessi dei due titolari.
4.3
Alla luce di
tutto quanto sopra esposto, la decisione 14.2.2018 emanata dal magistrato
inquirente è meritevole di tutela, alle condizioni esposte in seguito.
In ragione
della ponderazione degli interessi contrapposti e del principio della
proporzionalità, l’istanza va ammessa solo parzialmente, con riferimento al petitum
del gravame. La PI 1, e per essa un suo rappresentante ed il suo patrocinatore,
è ammessa all’esame degli atti del procedimento penale (inc. MP __________) sfociato
nel decreto di abbandono ABB __________ e nei decreti di accusa __________ e __________,
sino a tali decisioni di merito e non oltre, senza possibilità di effettuare
fotocopie, ma con possibilità di prendere appunti.
5.
Il gravame, per quanto ricevibile, è parzialmente
accolto. È consentito l’accesso agli atti del procedimento di cui all’inc. MP __________,
sino alle decisioni di merito, da parte della PI 1, alle condizioni esposte nel
considerando precedente.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili, alla luce
della parziale soccombenza dei reclamanti.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 101 ss. e 393 ss. CPP, 14b LEPM, 1
ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.
Il reclamo, per quanto ricevibile,
è parzialmente accolto ai sensi dei
considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
.
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera