60.2018.6
Reclamo conto la decisione del GPC in materia di liberazione condizionale. Pericolo di recidiva visti i precedenti penali + la tossicodipendenza, la presa a carico dei servizi sociali, la situazione e
12 marzo 2018Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2018.6
Lugano
12 marzo 2018/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 4/5.01.2018 presentato
da
RE 1
contro
la decisione 27.12.2017 del giudice dei
provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi, sedente in materia di
applicazione della pena, mediante la quale non gli ha concesso la liberazione
condizionale (inc. GPC __________);
richiamato lo scritto 8/9.01.2018 del procuratore
pubblico Nicola Respini, mediante il quale comunica di non avere particolari
osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;
richiamato altresì lo scritto 9/10.01.2018 del giudice
dei provvedimenti coercitivi, con cui si riconferma nelle conclusioni e
motivazioni della decisione impugnata, rimettendosi nel contempo al giudizio di
questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con sentenza 29.09.2016 RE 1 è stato condannato,
unitamente ad altri sei coimputati, dalla Corte delle assise criminali alla pena
detentiva di 3 anni e 6 mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto, per
titolo di tentata rapina aggravata, infrazione alla LF sulle armi e sulle
munizioni, nonché per furto d’uso, in relazione alla tentata rapina di un
furgone portavalori nell’ottobre 2015 (inc. TPC __________).
b. Contro
il giudizio di primo grado RE 1 (al pari di altri suoi correi) è insorto
davanti alla Corte di appello e di revisione penale, la quale con sentenza
15.09.2017, in parziale accoglimento del gravame, dopo attenta ricommisurazione
della pena ex art. 47 e 49 CP, lo ha condannato alla pena detentiva di 3 anni e
4 mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto (inc. CARP __________).
c. Con
decisione 24.11.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia
di applicazione della pena, ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione
chiusa, avendo concluso per un concreto rischio di fuga oltre che di recidiva
(AI 1, inc. GPC __________).
Nel contempo il magistrato ha determinato i seguenti termini
d’esecuzione, ritenuto che quest’ultima ha formalmente preso avvio il 15.09.2017:
1/3 25.11.2016
1/2 15.06.2017
2/3 04.01.2018
Fine
pena 15.02.2019.
d. Avvicinatosi
il termine dei 2/3 dell’espiazione della pena, il giudice dei provvedimenti
coercitivi ha avviato d’ufficio la procedura inerente alla liberazione condizionale,
facendo richiesta alle autorità interessate dei necessari preavvisi (AI 2, inc.
GPC __________).
e. Il
12.12.2017 la Sezione della popolazione di Bellinzona ha emanato nei confronti
di RE 1 un ordine di allontanamento dal territorio svizzero, una volta scarcerato,
con segnalazione nel sistema SIMIC per l’emanazione di un divieto d’entrata.
f. In
data 27.12.2017 il giudice dei
provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, preso
atto dei preavvisi della Direzione delle strutture carcerarie (positivo), del
Servizio di psichiatria delle strutture carcerarie cantonali (favorevole) e
dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (favorevole), e dopo aver altresì
sentito il qui reclamante il 12.12.2017, ha rifiutato la concessione della liberazione
condizionale, avendo formulato una prognosi negativa quo al rischio di
recidiva.
In
particolare il giudice, pur considerando che il comportamento tenuto da RE 1 in
carcere e il suo rendimento quale scopino sono stati ritenuti buoni dalla Direzione
delle strutture carcerarie (nonostante la pronuncia nei suoi confronti di una
sanzione disciplinare), ha posto in rilievo l’esistenza di undici precedenti penali
in Italia, di cui tre specifici per rapina e detenzione illegale di armi e munizioni
(risalenti al 1998, al 1994 risp. al 2008), per i quali gli sono state inflitte
pene detentive tra i 5 e gli 8 anni. Inoltre, con riferimento ai fatti oggetto
della condanna del 29.09.2016 per cui il reclamante si trova attualmente in
carcere, il magistrato ha rilevato come RE 1, pur avendo aderito al piano
criminale solo in un secondo momento, sia stato lui a suggerire l’utilizzo
delle armi, mostrando lucidità e spregiudicatezza.
A
fronte di ciò il giudice non ha ritenuto sufficiente ai fini di una prognosi
non negativa, né la presentazione da parte di RE 1 di un progetto di presa a
carico in Italia per il trattamento della sua tossicodipendenza, e nemmeno il
sostegno garantito dalla sorella. Ciò anche perché in passato egli avrebbe già
seguito dei programmi per la disintossizazione presso comunità, come pure sarebbe
già stato seguito dal SERT, ma queste reti di sostegno non sarebbero state
sufficienti dal farlo desistere dal delinquere. Nemmeno le carcerazioni e le
condanne precedenti avrebbero avuto su di lui un qualche effetto deterrente.
Infine
il giudice ha comunque reso attento il qui reclamante sulla possibilità di
presentare una domanda di rivaluzione della liberazione condizionale in caso di
mutate circostanze.
g. Nel
(prolisso) scritto del 4/5.01.2018 RE 1 si aggrava contro la suddetta decisione
davanti a questa Corte, postulando la concessione della liberazione anticipata.
Egli
sostiene come il rifiuto a concedergli la liberazione anticipata cagioni un
peggioramento della sua salute, anche mentale, in quanto le cure di cui egli necessita
“solo una struttura riguardante Comunità mi può dare” (reclamo
4/5.01.2018, p. 1). Sottolinea come tale rifiuto vanifichi il prodigarsi dei
vari servizi italiani e svizzeri nell’aiutarlo a risolvere i suoi problemi di
tossicodipendenza, e sia d’ostacolo al suo percorso di recupero comunitario e
al riavvicinamento alla sua famiglia, segnatamente ai suoi due figli (di 15
risp. 13 anni). Evidenzia la sua ferma intenzione ad uscire dalla
tossicodipendenza e di voler abolire completamente l’assunzione di farmaci, che
comunque è già stato in grado di scalare. Pone in risalto di essere un’altra
persona, con una gran voglia di riscattarsi nella società, e di non
corrispondere più all’uomo descritto dalle autorità penali. Chiede che gli sia
data la possibilità di emendarsi e di non rovinare, con una decisione negativa,
tutto il lavoro positivamente svolto sinora con le varie strutture mediche e
sociali intervenute, che sono riuscite a farlo cambiare e a ristabilirlo;
strutture che sarebbero pronte a sostenerlo anche al suo rilascio. Rileva come
i preavvisi richiesti siano stati favorevoli alla sua liberazione anticipata. Promette
di non più delinquere, avendo compreso i suoi errori, e sostiene che il suo comportamento
illecito è stato conseguente al suo fabbisogno di sostanze stupefacenti.
Circa
i fatti oggetto della condanna per cui egli si trova attualmente in carcere,
contesta di aver voluto fare uso di armi, di non averle procurate lui e di non
averne mai fatto uso anche nei passati reati.
Evidenzia
che i precedenti penali in Italia sono ormai lontani nel tempo.
Considerandi
1.
1.1.
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP,
RL 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare
le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di
stabilire la relativa procedura.
L'art.
10.
cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
del 20.4.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) conferisce al giudice
dell'applicazione della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti
coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere
la liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).
Contro
tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre
reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali
(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Con il reclamo si possono censurare le
violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e
l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma
scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o
l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende
impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova
auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente
dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il
diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391
CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF
6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.;6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;
6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid.
3.
;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid.
2.1
).
1.2
Il
gravame, inoltrato il 4/5.01.2018 alla Corte dei reclami penali (competente giusta
l’art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 27.12.2017 del giudice dei provvedimenti
coercitivi (inc. GPC __________ – notificata al reclamante il 28.12.2017 –, è tempestivo,
oltre che proponibile.
Le
esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE
1, quale condannato, in espiazione di pena, è legittimato a reclamare ex art.
382.
cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o
alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
In
generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i
due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo
libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena
lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
L'autorità
competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.
Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto
deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione
condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta
all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).
2.2
La
concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni:
il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena
privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed
almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione
della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli
commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).
La liberazione condizionale è una
modalità d'esecuzione della pena detentiva.
Non costituisce né un diritto, né un
favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di
accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP
I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).
Si tratta della quarta ed ultima fase
del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione
definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid.
2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena
privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione
risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona
condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A.
KUHN, art. 86 CP n. 2).
La
concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo
rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si
contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove
infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono
importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del
31.03
, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3).
2.3
Dal
punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal
precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si
esprime il Messaggio del CF del 21.09.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss,
p. 1800-1802).
Con
l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica:
se prima la liberazione era concessa al detenuto “se si può presumere
ch'egli terrà buona condotta in libertà” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova
disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che
commetterà nuovi crimini o delitti” (art. 86 cpv. 1 CP).
Si
passa in altre parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento
futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF
6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid.
2.1
;6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_900/2010 del 20.12.2010,
consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi
in cui non si arriva a formulare una prognosi certa.
Per
il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente,
così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la
sua validità (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;
6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.;6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV
201, consid. 2.2.).
2.4
La
prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva,
che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del
suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della
commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del
suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le
condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua
liberazione (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;
6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid.
2.1
;6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_206/2011 del 5.07.2011,
consid. 1.4.;6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009
consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK Strafrecht
I − C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6).
La
natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene
giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante
per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze
nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre
conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro
comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).
Infatti
per determinare se è possibile correre il rischio di recidiva, che implica qualunque
liberazione che sia condizionale o definitiva, bisogna non soltanto considerare
il grado di probabilità che un nuovo reato venga commesso, bensì anche
l’importanza del bene che verrebbe minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva
che si può ammettere nel caso in cui l’autore ha leso la vita o l’integrità
personale delle sue vittime, è minore rispetto al caso in cui egli ha
perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del
13.01
, consid. 3.1.).
Di
fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la
pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà
nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione
condizionale, eventualmente accompagnata dall’assistenza riabilitativa e da
regole di condotta, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non
l'esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015,
consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).
2.5
Per
quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo
comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che
denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per
escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece
essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF
119.
IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi alla
revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.01.2007, si
ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione
condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione,
circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr.
Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).
3.
3.1.
Nel
caso in esame è pacifico, e incontestato, che RE 1 il 4.01.2018 ha raggiunto il
termine dei 2/3 dell’espiazione della pena, così che il primo presupposto richiesto
dall’art. 86 cpv. 1 CP per la liberazione condizionale è adempiuto.
3.2
Dal
rapporto del 30.11.2017 si evince che RE 1, in carcere dal 16.10.2015, è stato
sanzionato disciplinarmente un’unica volta, il 26.10.2015, con una multa di CHF
75.
-- per comportamento inadeguato. La Direzione delle strutture carcerarie ha
valutato buono il rapporto da lui tenuto nei confronti del personale di
custodia e dei codetenuti, definendolo altresì una persona tranquilla e rispettosa
delle regole. Pure buono è stato valutato il rendimento del suo lavoro svolto
in qualità di scopino, evidenziando come egli si sia dimostrato puntuale e volonteroso
(AI 3, inc. GPC __________).
3.3
3.3.1
Contestata
in questa sede è la prognosi circa il rischio di recidiva, che, in buona
sostanza, il giudice dei provvedimenti coercitivi ritiene sfavorevole, al
contrario del reclamante, il quale evoca la sua evoluzione positiva in carcere
e il sostegno di cui godrebbe al suo rilascio.
3.3.2
La
Direzione delle strutture carcerarie cantonali, nel suo rapporto del
30.11
, dal profilo comportamentale ha espresso preavviso non sfavorevole
quanto alla liberazione condizionale, evidenziando come siano da considerare le
modalità di abbandono del territorio nazionale (AI 3, inc. GPC __________).
3.3.3
Pure
l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, nel proprio rapporto di data
30.11.2017
ha espresso un preavviso favorevole “considerato che il signor RE
1.
è intenzionato a lasciare il territorio svizzero per poter tornare il (recte:
in) Italia, ricongiungersi con la propria famiglia e intraprendere un
percorso con il SERT di __________, rispettivamente con __________” (AI 5,
inc. GPC __________), ponendo quali condizioni particolari: l’abbandono del
territorio svizzero, la continuità terapeutica presso il SERT (Servizio per le
tossicodipendenze di __________, __________, l’accettazione del progetto di
collocamento semi-residenziale __________ a __________. Ente quest’ultimo che
avrebbe il compito “di scandire i tempi di vita quotidiana del signor RE 1,
inserendolo nei progetti occupazionali e terapeutici proposti dalla struttura”
(AI 5, p. 4, inc. GPC __________) −,
In
particolare l’Ufficio è giunto a tale positiva conclusione “visto il forte
legame che il Signor RE 1 ha con i propri famigliari, sempre risultati
disponibili a sostenerlo nel suo percorso di detenzione, considerato che potrà
abitare presso la sorella; visti i contatti con i servizi italiani disposti a
prenderlo a carico (dichiarazione allegata); considerato il comportamento in
esecuzione pena ed anche il fatto che l’interessato, già prima dell’arresto
aveva riconosciuto lo stato di deperimento personale e sociale prendendo i contatti
per un collocamento; vista la detenzione relativamente lunga e la presa di
coscienza che ne è scaturita” (AI 5, p. 4, inc. GPC __________).
3.3.4
Il
Servizio di psichiatria delle strutture carcerarie ha evidenziato, nel rapporto
1.12
, come il reclamante dall’inizio della sua carcerazione si è
sottoposto ad una terapia farmacologica e ad una psicoterapia delegata, a cui
egli avrebbe partecipato e aderito in modo positivo, così che il risultato “sembra
essere efficace”. A parere del Servizio egli sembrerebbe “aver acquisito
e consolidato maggiori strumenti per far fronte alle proprie fragilità emotive”.
Inoltre apparirebbe “consapevole delle sue difficoltà e fragilità, tanto da
esprimere il bisogno e la volontà di aiuto su più fronti (psicologico, sociale,
etc.) per il futuro, fattore che riteniamo positivo ed importante”. In
conclusione il Servizio ha espresso un preavviso favorevole per la liberazione
condizionale, a motivo che “il suo atteggiamento e l’adesione al trattamento
sono molto buoni e l’evoluzione positiva” (AI 4, inc. GPC __________).
3.3.5
RE
1, cittadino italiano, secondogenito di una fratria di tre, è nato a __________,
e all’età di tre anni si è trasferito con la famiglia a __________ (__________).
Al
momento del suo arresto viveva con la madre mentre che col padre aveva perso i
contatti da una ventina di anni.
Ha
iniziato ad avere problemi di tossicodipedenza dall’età di 13 anni, e di pari
passo con la giustizia, tant’è che egli ha ottenuto la licenza di terza media
nella maggiore età, mentre si trovava in carcere a __________.
Dal
profilo professionale egli ha seguito la formazione di meccanico, lavorando
qualche tempo in tale settore. Nel seguito ha lavorato quale venditore ambulante
indipendente nei mercati, percependo, a suo dire, fino a Euro 4'000.-- o
5'000.-- al mese. Qualche mese prima del suo arresto aveva deciso di smettere
con tale attività, dovendosi poi arrangiare, in quanto non aveva più un’entrata
fissa. Dalla vendita della sua attività avrebbe ricavato Euro 7'000.--, che
avrebbe speso tutti per acquistare droga. Per i suoi problemi di
tossicodipendenza nel corso del 2012 egli è stato collocato in una comunità
terapeutica, dove ha seguito un percorso fino all’ottobre 2014. Una volta
dimesso è stato seguito dai servizi SERT di __________, presso i quali egli si
sarebbe recato fino al gennaio 2015, quando poi è ricaduto nel consumo
importante di sostanze stupefacenti.
Ha
cumulato debiti di droga per ca. euro 15'000.--, venendosi così a trovare, al
momento del suo arresto, in una situazione economica disastrosa.
In
Italia RE 1 ha subito numerose condanne, segnatamente:
-
il 27.08.1986 alla reclusione di 4
mesi, sospesa condizionalmente (poi revocata nel 1991), per tentato furto;
-
il 14.04.1998 alla reclusione di 4
mesi e 20 giorni, condizionalmente sospesa, per diserzione;
-
il 16.06.1988 alla reclusione di 5
anni, per rapina commessa in due occasioni, e detenzione illegale di armi e
munizioni;
-
il 22.06.1993 all’arresto di 4
mesi per possesso ingiustificato di chiavi alterate;
-
28.06.1993
alla reclusione di 2
mesi e 20 giorni per resistenza a pubblico ufficiale;
-
l’1.07.1994 alla reclusione di 6
anni e 8 mesi per rapina, commessa in 5 occasioni, e ricettazione, oltre che
per porto d’armi, detenzione illegale di armi e munizioni;
-
il 19.03.2004 all’arresto di 3
mesi per violazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose;
-
il 26.05.2004 alla multa di Euro
40.
-- per minaccia;
-
il 17.04.2007 alla multa di Euro
333.
-- per guida in stato di ebbrezza;
-
il 10.12.2008 alla reclusione di 8
anni e 10 mesi per rapina, commessa in 2 occasioni, e porto d’armi.
A
ciò si è infine venuta ad aggiungere la (prima) condanna da parte delle
autorità elvetiche di oltre 3 anni di detenzione, per cui egli si trova oggi in
espiazione di pena.
Ora,
RE 1, all’età di 51 anni, deve farsi carico di un pesante passato, contraddistinto
da un lungo abuso di sostanze stupefacenti, iniziato nella minore età, e che si
è da subito ripercosso sulla sua capacità di vivere senza commettere reati, dovendo
finanziare tali suoi consumi. Consumi questi che sono perdurati negli anni
nonostante il collocamento in comunità terapeutiche e il sostegno dei competenti
servizi sociali, e che ancora sussistevano al momento del suo arresto, così
come in espiazione di pena, malgrado che, seguendo i suoi buoni propositi, sia
riuscito a scalare i medicamenti sostitutivi.
Lungo
è pure il suo trascorso penale, per il quale, come da lui stesso ammesso
davanti ai giudici di prime cure, egli ha trascorso in prigione gran parte
della sua vita, ma che in definitiva non ha avuto su di lui alcun effetto
deterrente, non essendosi trattenuto dal ricadere nel crimine, per procurarsi
illecitamente del denaro con cui vivere e per finanziare i suoi consumi di
droga. Se è pur vero che le precedenti condanne (italiane) specifiche per rapina
risalgono ad un decennio, e oltre, fa, ciò non toglie che il qui reclamante, in
un crescendo di pericolosità, non ha avuto remore ad unirsi ad un gruppo di
persone munito di armi cariche, per venire in un paese a lui estraneo per compiere
una rapina ai danni di un portavalori, per meri fini di lucro.
A
fronte di tutto, ciò i suoi propositi di emendamento, la buona evoluzione avuta
in carcere, gli attuali contatti in patria con i preposti servizi sociali − disposti
in generale a riaccoglierlo ma dai quali, peraltro, egli era già stato seguito
prima del suo arresto −, oltre alla
disponibilità della sorella ad andare ad abitare insieme a lui, non sono sufficienti a scongiurare il pericolo di recidiva
che in concreto permane alto, oltretutto in una prospettiva economica e
professionale ancora preoccupante.
In
tale pesante situazione personale, penale ed economica, caratterizzata da ricadute
sia nell’abuso di sostanze stupefacenti, sia in atti delittuosi, come rettamente
valutato dal giudice dei provvedimenti coercitivi, non può essere formulata per
RE 1 una prognosi non sfavorevole circa il pericolo di recidiva. Pertanto il
giudizio qui impugnato merita di essere tutelato.
4.
Il
reclamo è respinto. In considerazione della particolarità del caso e della
difficile situazione economica del qui reclamante, si prescinde dal prelievo
della tassa di giustizia e delle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 86 CP, 379 ss., 393 ss., 439 CPP,
la LEPM, il REPM, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera