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Decisione

60.2018.67

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 aprile 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i. In pendenza del gravame, il reclamante ha avuto

contatti con l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi in vista di

un’eventuale espiazione della pena mediante braccialetto elettronico.

j. Interpellato da questa Corte, il procuratore pubblico

ha chiesto la reiezione del reclamo, mentre che il giudice dei provvedimenti

coercitivi si è riconfermato nella decisione impugnata.

Considerandi

1.

1.1.

Il Codice di diritto processuale penale svizzero

(Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni

la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e

delle misure e di stabilire la relativa procedura.

L’art.

10.

cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli

adulti del 20.04.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito LEPM, entrata in vigore l'1.01.2011)

conferisce al giudice dell'applicazione della pena (in Ticino

dall'1.01.2011 al giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG) la

competenza a decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP.

Contro

tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di

interporre reclamo, ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP, alla Corte dei

reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

1.2

Con

il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e

l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma

scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i

punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.3

1.3.1

Il gravame, inoltrato il 5/8.2.2018, contro la decisione 26.1.2018 del

giudice dei provvedimenti coercitivi, notificata il 27/29.1.2018, è tempestivo.

RE

1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca

direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente

legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse

giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo non sono particolarmente rispettate.

A seguito della possibilità di emendamento, con lo scritto 9/11.4.2018 il

reclamante ha perlomeno indicato di chiedere un collocamento in sezione aperta.

Il

reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e

proponibile.

2.

2.1.

Preliminarmente

si evidenzia che questa Corte, chiamata ad esercitare la giurisdizione di

reclamo, non dispone di alcuna competenza sul merito delle condanne (art. 20 e

393.

segg. CPP).

Pertanto

le contestazioni del reclamante alle sanzioni ordinate dai due decreti d’accusa

emessi del Ministero pubblico (passati in giudicato) sono irricevibli, in quanto esulano dalle competenze della Corte qui

giudicante.

2.2

La

presente Corte è competente a dirimere (come visto in precedenza) i reclami

interposti contro le decisioni di collocamento iniziale rese dal giudice dei

provvedimenti coercitivi conformemente all’art. 76 CP (art. 10 cpv. 1 lit. h

LEPM e art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

2.2.1

Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in

un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un

penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il

pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati

(cpv. 2).

Per

regime aperto s’intende un’espiazione della pena tale da essere meno

restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario

aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio

esterni e la liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).

L’art. 377 cpv.

1.

CP prevede l’obbligo per i Cantoni di istituire e gestire i penitenziari e i reparti di penitenziario

per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia

e in lavoro esterno.

2.2.2

A

livello cantonale (oltre all’applicazione del Concordato sull’esecuzione

delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i

giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006, Concordato latino sulla

detenzione penale degli adulti, RL 4.2.1.1.3.), l'art. 19 del Regolamento

sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL

4.2.1.1.1

, nel seguito citato REPM, in vigore dal 9.03.2007) stabilisce che

l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento

in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria

quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in

grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello

stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale il reinserimento

sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione

progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione

della pena (cpv. 2).

Il cpv. 3 dell’art. 19 REPM prevede

inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della

libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto (ossia in una

struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne

l'organizzazione, il personale e la costruzione) se questa sua collocazione non

provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non

vi è rischio di fuga.

L'art.

3.

del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010

(RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC, in vigore dall'1.01.2011) precisa che il

carcere penale “La Stampa” è, tra l’altro, destinato all’incarcerazione di

persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento

(cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse “La Farera”

e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Navarazz” sono strutture

aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate all'incarcerazione

di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b)

persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in

esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in

esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi

è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6). La persona incarcerata viene ammessa al regime

ordinario qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima

frase RSC).

2.2.3

Interpretato e contrario il testo dell’art. 76

cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un

penitenziario aperto (ove s’intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”),

a meno che sussista il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il

rischio che egli commetta nuovi reati.

È

sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici criteri

determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un penitenziario

chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il rischio di fuga e

il rischio di recidiva non devono infatti essere realizzati cumulativamente (cfr.

Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, 3a.

ed., art. 76 CP n. 8).

2.2.4

Con

quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il

detenuto commetta nuovi reati non può essere espresso in generale e in astratto,

ma dipende dalle circostanze (cfr. Messaggio

concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998,

op. cit., p. 1793).

Per

ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre

certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è

sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I

− B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).

Conformemente

alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere valutato in considerazione

dell’insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per esempio le sue

condizioni di vita (“Lebensumstände”), i legami familiari (“familiäre

Bindungen”), la sua situazione professionale e finanziaria (“berufliche

und finanzielle Situation”), nonché le sue relazioni all’estero (“Kontakte

zum Ausland”). Non si può concludere sull’esistenza di questo rischio solo

sulla base di una possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia

una certa probabilità, fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in

libertà si sottragga all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF

6B_432/2012 del 26.10.2012, consid. 3.;6B_254/2012 del 18.6.2012 consid. 3.;

6B_577/2011 del 12.1.2012 consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena

che gli resta da espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga.

Può tuttavia essere considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio

di una possibile fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF

125.

I 60).

Un

rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando

l’interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia

quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio

viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”)

e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).

Ai

fini della decisione sul collocamento, accanto ai cosiddetti motivi di

prevenzione speciale (“sog. spezialpräventiven Überlegungen”), sono

sempre più rilevanti anche le cosiddette considerazioni di prevenzione generale

(“sog. generalpräventive Gesichtspunkte”) [BSK Strafrecht I − B.F.

BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 8].

2.3

2.3.1

Nel

presente caso il giudice dei provvedimenti coercitivi ha concluso per

l’esistenza di un pericolo di fuga, ordinando pertanto il collocamento iniziale

in carcere chiuso.

Il

reclamante, con il suo scritto di emendamento, ha chiesto di essere collocato

in un carcere aperto.

2.3.2

Il

resistente è cittadino croato: non risulta se abbia o meno un permesso per

risiedere in Svizzera.

Di

certo non ha un domicilio. Fermato due volte dalla polizia ticinese, in

entrambi i casi ha fornito inesatte indicazioni circa il suo domicilio in Svizzera,

a __________: questo benché (la seconda volta) si fosse impegnato a recarsi presso

l’amministrazione cittadina per regolarizzare il medesimo.

Dagli

accertamenti operati è risultato che era stato cancellato dall'Ufficio

controllo abitanti di Basilea già dal 7.10.2013.

Correttamente

il giudice ha stabilito che RE 1 al momento della decisione di collocamento

fosse d'ignota dimora.

Alla

polizia, in occasione della seconda procedura, ha fornito il recapito di un

legale che, al momento della notifica del decreto d’accusa, ha dichiarato di

non rappresentare il reclamante.

Non

è stato possibile notificare i decreti d’accusa, se non mediante pubblicazione

sul Foglio ufficiale: in altri termini, RE 1 si è sottratto alla continuazione delle

procedure, e alle conseguenti sanzioni.

Questo

benché dovesse aspettarsi la notificazione di decisioni e di sanzioni da parte

delle autorità penali ticinesi, dopo i due fermi ad opera della polizia del

gennaio e dell’aprile del 2017. Il reclamante non è credibile quando sostiene

che gli sarebbe stato riferito (e lui avrebbe creduto) che, con il versamento

in entrambe le circostanze, di CHF 1'400.-, avrebbe liquidato definitivamente

le due infrazioni.

Anzitutto

perché almeno in un verbale, era assolutamente chiaro che detto versamento era

unicamente un anticipo sulle spese.

Inoltre

i diversi precedenti penali elencati in fatto attestano una certa consuetudine

del reclamante con le autorità penali, in particolare per il reato di circolazione

senza permesso di guida. Con i suoi precedenti, non poteva pertanto attendersi

unicamente di esser sanzionato con una multa.

Infine,

seguendo la sua tesi, avrebbe dovuto perlomeno ricevere degli scritti relativi

l’ipotetica multa comminata e pagata: ciò che in concreto non è avvenuta. Men

che meno il reclamante si è attivato in tal senso presso le autorità penali

ticinesi.

Il

reclamante si è quindi sottratto alla continuazione della procedura, e quindi

anche alle relative sanzioni, ed è stato fermato solo a seguito di un mandato

di cattura per l’esecuzione delle sanzioni comminategli.

2.3.3

Nell’esame

del pericolo di fuga, non risultano informazioni o circostanze a sostegno di

eventuali particolari legami del reclamante con il territorio risp. con famigliari

stretti residenti nel nostro Paese.

Medesimo

discorso per l’attività professionale e la situazione finanziaria del medesimo.

Il

legame con __________, addotto con l’invio del contratto di locazione in

allegato all’emendamento, è tenue e poco sviluppato: non è tale da modificare,

nel caso presente, la conclusione circa l’esistenza del pericolo di fuga in

capo al reclamante ammessa dal magistrato e qui confermata.

2.3.4

Per

tutti questi motivi, al momento della decisione, il magistrato ha correttamente

concluso per l’esistenza di un pericolo di fuga, che ha giustificato il

collocamento del reclamante in carcere chiuso.

Questo

non esclude, qualora ne fossero date le condizioni, un possibile alleggerimento

del regime in corso di espiazione, decisione che però non spetta a questa Corte.

3.

Il

reclamo, in quanto ricevibile, è respinto. Data la particolare situazione, non

si prelevano tassa di giustizio a e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 segg., 393 segg., 439 CPP, 76

segg. CP, la LEPM, il REPM, il RSC, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo, in quanto ricevibile, è respinto.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente la cancelliera