60.2018.67
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25 aprile 2018Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2018.67
Lugano
25 aprile 2018/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena
Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 8.2/27.2/6.3.2018 presentato da
RE 1
contro
la decisione 26.1.2018 di collocamento iniziale (in
sezione chiusa) emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin,
sedente in materia di applicazione della pena (inc. GPC __________);
richiamato
il decreto 3.4.2018 del presidente di questa Corte mediante il quale invitava
il reclamante ad emendare il proprio gravame;
preso
atto dello scritto 9/11.4.2018 del reclamante mediante il quale chiede di esser
collocato in un carcere aperto;
richiamate le osservazioni 12/13.4.2018 del
procuratore pubblico Antonio Perugini mediante le quali chiede di respingere il
gravame;
richiamate le osservazioni 12/13.4.2018 del giudice
dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin, mediante le quali si riconferma
nella decisione di collocamento inziale impugnata;
letti
ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto
a.
RE 1 è un cittadino croato, imprenditore
edile indipendente: dichiara di essere celibe con prole. Ha diversi precedenti
con la giustizia in differenti Cantoni.
Il 14.11.2007 è stato condannato con decreto d’accusa
di Basilea Città alla pena di 30 aliquote giornaliere di CHF 90.- cadauna e ad una
multa di CHF 400.- per guida di un veicolo difettoso, per guida senza licenza
di condurre o nonostante revoca, guida senza l’assicurazione di responsabilità
civile, uso abusivo di licenza e/o di targhe di controllo.
Il 30.11.2007 è stato condannato dal Tribunale penale
di Basilea campagna a una pena detentiva di 18 mesi (dedotti 154 giorni di
detenzione preventiva) e a una multa di CHF 2'000.-, per appropriazione
indebita, ripetuta frode dello scotto, denuncia mendace, ripetuta infrazione
grave alle norme della circolazione, ripetuta guida senza licenza di condurre o
nonostante revoca, ripetuta guida senza assicurazione responsabilità civile, ripetuto
uso abusivo di licenza e/o targhe di controllo.
Il 28.10.2009 è stato condannato dal Bezirksamt di
Kreuzlingen a una pena detentiva di 2 mesi per guida senza licenza di condurre
o nonostante revoca.
Il 17.11.2016 è stato condannato mediante decreto
d’accusa dal Ministero pubblico del Canton Zugo a una pena di 60 aliquote
giornaliere di CHF 80.-, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4
anni, e ad una multa di CHF 960.-.
b.
In data 4.1.2017 RE 1 è stato
fermato a un posto di controllo a Rivera alla guida di una Mercedes Benz AMG
GTS. Non avendo la licenza di condurre, è stato immediatamente verbalizzato.
Sia nel verbale, sia nella dichiarazione di stato civile e patrimoniale, ha
indicato quale suo domicilio un indirizzo: __________.
In data 6.1.2017 RE 1 ha consegnato l’importo di CHF
1'400.-, a copertura delle spese.
Per i fatti del 4.1.2017, il Ministero pubblico ha emesso
a suo carico un decreto d’accusa in data 3.4.2017 per guida senza autorizzazione
con una proposta di pena di 90 aliquote giornaliere di 130.- CHF cadauna (DA __________).
Il decreto è stato intimato all’indirizzo di Basilea indicato dal reclamante:
l’invio è ritornato con l’indicazione “destinatario irreperibile all’indirizzo
indicato”. Il decreto è poi stato pubblicato sul Foglio ufficiale in data
1.6.2017. Avverso il decreto d’accusa non è stata presentata opposizione.
c.
In data 7.4.2017 RE 1 è stato
fermato a Locarno alla guida di un'Audi TTS di proprietà di una terza persona.
Interrogato il medesimo giorno, non ha sostanzialmente risposto alle domande.
Ha indicato quale domicilio (sia nel verbale, sia
nella dichiarazione di stato civile e patrimoniale) il medesimo indirizzo di __________
già fornito nel precedente procedimento. Nel verbale ha pure affermato che si
sarebbe recato al Comune di __________ “per rimettere” il suo domicilio in
Svizzera.
Ha pure indicato all’agente interrogante di contattare
il suo avvocato, fornendo il nominativo di un legale di Zurigo. Nel medesimo
verbale ha preso atto che doveva versare l’importo di CHF 1'400.- a copertura
delle spese, importo poi versato.
Per i fatti del 7.4.2017, il Ministero pubblico ha emesso
a suo carico un decreto d’accusa in data 14.9.2017 per guida senza autorizzazione
con una proposta di pena di 180 aliquote giornaliere di 90.- CHF cadauna (__________).
Il decreto è stato dapprima intimato all’indirizzo di Basilea
indicato dal reclamante: l’invio è ritornato con l’indicazione “destinatario
irreperibile all’indirizzo indicato”.
Il decreto è poi stato inviato all’indirizzo del
legale indicato dal reclamante nel suo verbale del 7.4.2017: il legale ha
contattato il Ministero pubblico indicando di non aver niente a che fare con il
qui reclamante.
Infine il decreto è stato pubblicato sul Foglio ufficiale
in data 4.12.2017. Avverso il decreto d’accusa non è stata presentata
opposizione
d.
In data 21.11.2017 l’Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative (UIPA) ha chiesto all’Ufficio del giudice
dei provvedimenti coercitivi l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva per
il primo decreto del 3.4.2017 (DA __________).
L’UIPA ha indicato che RE 1 non era reperibile
all’indirizzo di Basilea da lui fornito, e che il controllo abitanti di quella
città aveva ufficialmente cancellato il reclamante a partire dal 7.10.2013.
e. In data 25.1.2018 RE 1 è stato fermato ad __________ e
tradotto alle Strutture carcerarie cantonali, a seguito della pubblicazione su
RIPOL di un mandato di accompagnamento ordinato dal giudice dei provvedimenti
coercitivi l’11.1.2018.
f. Il 26.1.2018 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente
in materia di applicazione della pena, ha ordinato il collocamento in sezione
chiusa di RE 1 (inc. GPC __________).
Il magistrato ha considerato che egli è
cittadino straniero, d’ignota dimora, senza legami noti con il territorio
elvetico, fermato unicamente attraverso l’emanazione di un ordine di cattura
RIPOL. Di modo che ha ammesso l’esistenza di un pericolo di fuga, ciò che
giustifica il collocamento in sezione chiusa.
g. Con scritti 5/8.2.2018 e 23/27.2.2018 al giudice dei
provvedimenti coercitivi, RE 1 ha manifestato l’intenzione di ricorrere contro
la decisione di collocamento iniziale. Nelle sue brevi missive ha sostenuto che,
con il pagamento di CHF 1'400.- nei due casi, riteneva di aver risolto e
saldato le infrazioni che gli erano state contestate.
h. In data 5/6.3.2018 i due scritti (con il relativo
incarto) sono stati trasmessi, per competenza a questa Corte.
Con scritto 7.3.2018 questa Corte ha
richiamato gli incarti dal Ministero pubblico relativi ai due decreti d’accusa
da espiare: gli incarti sono pervenuti in data 28/29.3.2018.
Con scritto 3.4.2018 questa Corte ha
interpellato il reclamante per eventualmente emendare il proprio gravame.
Con scritto 9/11.4.2018 RE 1 ha chiesto
di essere collocato in un carcere aperto, producendo in allegato un contratto
di locazione di un appartamento a __________.
Fatti
i. In pendenza del gravame, il reclamante ha avuto
contatti con l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi in vista di
un’eventuale espiazione della pena mediante braccialetto elettronico.
j. Interpellato da questa Corte, il procuratore pubblico
ha chiesto la reiezione del reclamo, mentre che il giudice dei provvedimenti
coercitivi si è riconfermato nella decisione impugnata.
Considerandi
1.
1.1.
Il Codice di diritto processuale penale svizzero
(Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni
la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e
delle misure e di stabilire la relativa procedura.
L’art.
10.
cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli
adulti del 20.04.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito LEPM, entrata in vigore l'1.01.2011)
conferisce al giudice dell'applicazione della pena (in Ticino
dall'1.01.2011 al giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG) la
competenza a decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP.
Contro
tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di
interporre reclamo, ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP, alla Corte dei
reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
1.2
Con
il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e
l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma
scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i
punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3
1.3.1
Il gravame, inoltrato il 5/8.2.2018, contro la decisione 26.1.2018 del
giudice dei provvedimenti coercitivi, notificata il 27/29.1.2018, è tempestivo.
RE
1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca
direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente
legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse
giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo non sono particolarmente rispettate.
A seguito della possibilità di emendamento, con lo scritto 9/11.4.2018 il
reclamante ha perlomeno indicato di chiedere un collocamento in sezione aperta.
Il
reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e
proponibile.
2.
2.1.
Preliminarmente
si evidenzia che questa Corte, chiamata ad esercitare la giurisdizione di
reclamo, non dispone di alcuna competenza sul merito delle condanne (art. 20 e
393.
segg. CPP).
Pertanto
le contestazioni del reclamante alle sanzioni ordinate dai due decreti d’accusa
emessi del Ministero pubblico (passati in giudicato) sono irricevibli, in quanto esulano dalle competenze della Corte qui
giudicante.
2.2
La
presente Corte è competente a dirimere (come visto in precedenza) i reclami
interposti contro le decisioni di collocamento iniziale rese dal giudice dei
provvedimenti coercitivi conformemente all’art. 76 CP (art. 10 cpv. 1 lit. h
LEPM e art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
2.2.1
Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in
un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un
penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il
pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati
(cpv. 2).
Per
regime aperto s’intende un’espiazione della pena tale da essere meno
restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario
aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio
esterni e la liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).
L’art. 377 cpv.
1.
CP prevede l’obbligo per i Cantoni di istituire e gestire i penitenziari e i reparti di penitenziario
per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia
e in lavoro esterno.
2.2.2
A
livello cantonale (oltre all’applicazione del Concordato sull’esecuzione
delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i
giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006, Concordato latino sulla
detenzione penale degli adulti, RL 4.2.1.1.3.), l'art. 19 del Regolamento
sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL
4.2.1.1.1
, nel seguito citato REPM, in vigore dal 9.03.2007) stabilisce che
l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento
in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria
quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in
grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello
stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale il reinserimento
sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione
progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione
della pena (cpv. 2).
Il cpv. 3 dell’art. 19 REPM prevede
inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della
libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto (ossia in una
struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne
l'organizzazione, il personale e la costruzione) se questa sua collocazione non
provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non
vi è rischio di fuga.
L'art.
3.
del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010
(RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC, in vigore dall'1.01.2011) precisa che il
carcere penale “La Stampa” è, tra l’altro, destinato all’incarcerazione di
persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento
(cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse “La Farera”
e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Navarazz” sono strutture
aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate all'incarcerazione
di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b)
persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in
esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in
esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi
è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6). La persona incarcerata viene ammessa al regime
ordinario qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima
frase RSC).
2.2.3
Interpretato e contrario il testo dell’art. 76
cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un
penitenziario aperto (ove s’intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”),
a meno che sussista il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il
rischio che egli commetta nuovi reati.
È
sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici criteri
determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un penitenziario
chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il rischio di fuga e
il rischio di recidiva non devono infatti essere realizzati cumulativamente (cfr.
Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, 3a.
ed., art. 76 CP n. 8).
2.2.4
Con
quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il
detenuto commetta nuovi reati non può essere espresso in generale e in astratto,
ma dipende dalle circostanze (cfr. Messaggio
concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998,
op. cit., p. 1793).
Per
ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre
certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è
sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I
− B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).
Conformemente
alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere valutato in considerazione
dell’insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per esempio le sue
condizioni di vita (“Lebensumstände”), i legami familiari (“familiäre
Bindungen”), la sua situazione professionale e finanziaria (“berufliche
und finanzielle Situation”), nonché le sue relazioni all’estero (“Kontakte
zum Ausland”). Non si può concludere sull’esistenza di questo rischio solo
sulla base di una possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia
una certa probabilità, fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in
libertà si sottragga all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF
6B_432/2012 del 26.10.2012, consid. 3.;6B_254/2012 del 18.6.2012 consid. 3.;
6B_577/2011 del 12.1.2012 consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena
che gli resta da espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga.
Può tuttavia essere considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio
di una possibile fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF
125.
I 60).
Un
rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando
l’interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia
quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio
viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”)
e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).
Ai
fini della decisione sul collocamento, accanto ai cosiddetti motivi di
prevenzione speciale (“sog. spezialpräventiven Überlegungen”), sono
sempre più rilevanti anche le cosiddette considerazioni di prevenzione generale
(“sog. generalpräventive Gesichtspunkte”) [BSK Strafrecht I − B.F.
BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 8].
2.3
2.3.1
Nel
presente caso il giudice dei provvedimenti coercitivi ha concluso per
l’esistenza di un pericolo di fuga, ordinando pertanto il collocamento iniziale
in carcere chiuso.
Il
reclamante, con il suo scritto di emendamento, ha chiesto di essere collocato
in un carcere aperto.
2.3.2
Il
resistente è cittadino croato: non risulta se abbia o meno un permesso per
risiedere in Svizzera.
Di
certo non ha un domicilio. Fermato due volte dalla polizia ticinese, in
entrambi i casi ha fornito inesatte indicazioni circa il suo domicilio in Svizzera,
a __________: questo benché (la seconda volta) si fosse impegnato a recarsi presso
l’amministrazione cittadina per regolarizzare il medesimo.
Dagli
accertamenti operati è risultato che era stato cancellato dall'Ufficio
controllo abitanti di Basilea già dal 7.10.2013.
Correttamente
il giudice ha stabilito che RE 1 al momento della decisione di collocamento
fosse d'ignota dimora.
Alla
polizia, in occasione della seconda procedura, ha fornito il recapito di un
legale che, al momento della notifica del decreto d’accusa, ha dichiarato di
non rappresentare il reclamante.
Non
è stato possibile notificare i decreti d’accusa, se non mediante pubblicazione
sul Foglio ufficiale: in altri termini, RE 1 si è sottratto alla continuazione delle
procedure, e alle conseguenti sanzioni.
Questo
benché dovesse aspettarsi la notificazione di decisioni e di sanzioni da parte
delle autorità penali ticinesi, dopo i due fermi ad opera della polizia del
gennaio e dell’aprile del 2017. Il reclamante non è credibile quando sostiene
che gli sarebbe stato riferito (e lui avrebbe creduto) che, con il versamento
in entrambe le circostanze, di CHF 1'400.-, avrebbe liquidato definitivamente
le due infrazioni.
Anzitutto
perché almeno in un verbale, era assolutamente chiaro che detto versamento era
unicamente un anticipo sulle spese.
Inoltre
i diversi precedenti penali elencati in fatto attestano una certa consuetudine
del reclamante con le autorità penali, in particolare per il reato di circolazione
senza permesso di guida. Con i suoi precedenti, non poteva pertanto attendersi
unicamente di esser sanzionato con una multa.
Infine,
seguendo la sua tesi, avrebbe dovuto perlomeno ricevere degli scritti relativi
l’ipotetica multa comminata e pagata: ciò che in concreto non è avvenuta. Men
che meno il reclamante si è attivato in tal senso presso le autorità penali
ticinesi.
Il
reclamante si è quindi sottratto alla continuazione della procedura, e quindi
anche alle relative sanzioni, ed è stato fermato solo a seguito di un mandato
di cattura per l’esecuzione delle sanzioni comminategli.
2.3.3
Nell’esame
del pericolo di fuga, non risultano informazioni o circostanze a sostegno di
eventuali particolari legami del reclamante con il territorio risp. con famigliari
stretti residenti nel nostro Paese.
Medesimo
discorso per l’attività professionale e la situazione finanziaria del medesimo.
Il
legame con __________, addotto con l’invio del contratto di locazione in
allegato all’emendamento, è tenue e poco sviluppato: non è tale da modificare,
nel caso presente, la conclusione circa l’esistenza del pericolo di fuga in
capo al reclamante ammessa dal magistrato e qui confermata.
2.3.4
Per
tutti questi motivi, al momento della decisione, il magistrato ha correttamente
concluso per l’esistenza di un pericolo di fuga, che ha giustificato il
collocamento del reclamante in carcere chiuso.
Questo
non esclude, qualora ne fossero date le condizioni, un possibile alleggerimento
del regime in corso di espiazione, decisione che però non spetta a questa Corte.
3.
Il
reclamo, in quanto ricevibile, è respinto. Data la particolare situazione, non
si prelevano tassa di giustizio a e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 segg., 393 segg., 439 CPP, 76
segg. CP, la LEPM, il REPM, il RSC, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo, in quanto ricevibile, è respinto.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente la cancelliera