60.2018.79
Reclamo contro la decisione del GPC in materia di concessione della liberazione condizionale. negata per prognosi sfavorevole circa pericolo di recidiva: straniero con precedenti penali in vari paesi,
9 maggio 2018Italiano30 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2018.79
Lugano
9 maggio 2018/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena
Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 15/16.03.2018 presentato da
RE
1
patr.
da: PR 1
contro
la decisione 2.03.2018 del giudice dei provvedimenti
coercitivi Ursula Züblin, sedente in materia di applicazione della pena,
mediante la quale non gli ha concesso la liberazione condizionale (inc. GPC __________);
richiamato lo scritto 20.03.2018 del procuratore
pubblico Zaccaria Akbas, con cui comunica di non avere osservazioni particolari
da formulare, rinviando al contenuto della decisione impugnata e rimettendosi
comunque al giudizio di questa Corte;
richiamato altresì lo scritto 27/28.03.2018 del
giudice dei provvedimenti coercitivi, mediante il quale dichiara di rinunciare
a presentare osservazioni, rinviando ai considerandi della decisione impugnata;
letti
ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto
a. Con
sentenza 9.03.2016 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1, autore
colpevole di rapina e danneggiamento (commessi in correità con terzi ai danni
di una gioielleria di __________ il 12.11.2013). Lo ha quindi condannato alla
pena detentiva di 4 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto; pena totalmente
aggiuntiva alla multa di Euro 500.- di cui alla decisione di condanna della __________
(Austria) del 17.08.2015 (inc. TPC 72.2015.193).
b. Passata
in giudicato la condanna di cui sopra, il giudice dei provvedimenti coercitivi,
sedente in materia di applicazione della pena, con decisione 26.04.2016 (AI 2, inc.
GPC __________) ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa, avendo
concluso per l’esistenza di un concreto pericolo di fuga (oltre che di
recidiva), in quanto cittadino straniero senza alcun legame con il nostro
territorio e pregiudicato per reati analoghi.
Il magistrato ha altresì determinato i seguenti termini d’esecuzione, stante che
l’espiazione della pena ha preso formalmente avvio il 9.03.2016:
1/3 21.11.2016
1/2 21.07.2017
2/3 21.03.2018
Fine
pena 21.07.2019
c. In
data 9.06.2016 la Sezione della popolazione di Bellinzona ha emanato a carico
di RE 1 un ordine di allontanamento dal territorio svizzero, non appena scarcerato,
con segnalazione nel sistema SIMIC, per l’emanazione di un divieto d’entrata
(AI 4, inc. GPC __________).
Divieto
d’entrata che la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) di Berna ha emanato
nei suoi confronti in data 8.11.2016 con validità sino al 7.11.2036 (AI 5, inc.
GPC __________).
d. Nel
febbraio-marzo 2017, è stato adottato il Piano di esecuzione della pena (PES),
al quale anche il reclamante ha aderito (AI 6, inc. GPC __________).
e. Verso la fine del mese di dicembre 2017, avvicinandosi il termine dei 2/3
dell’espiazione della pena, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha avviato
d’ufficio la procedura tendente alla concessione o meno della liberazione condizionale,
richiedendo alle autorità interessate i necessari preavvisi (AI 2, inc. GPC __________).
f. In
data 2.03.2018 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione
della pena, preso atto dei preavvisi della Direzione delle strutture carcerarie
cantonali (positivo), dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (favorevole)
nonché dello scritto 29.01.2018 del Servizio di psichiatria delle strutture
carcerarie cantonali (in cui si rileva che RE 1 non è seguito da tale servizio)
e dopo aver altresì sentito il qui reclamante il 1.03.2018, ha rifiutato di
concedergli il beneficio della liberazione condizionale, avendo formulato una
prognosi negativa circa il pericolo di recidiva. (inc. GPC __________).
Il
magistrato ha evidenziato i vari precedenti in Francia e Germania (fra i quali
anche precedenti specifici per rapina ai danni di una gioielleria), oltre che il
sospetto di aver commesso un’altra rapina in Spagna, nonché il fermo avvenuto
in Austria nel contesto di sopralluoghi funzionali alla perpetrazione di reati.
Ha altresì rilevato che le precedenti condanne e incarcerazioni, unitamente al
fatto di essere padre di due figli piccoli, non avrebbero avuto su di lui alcun
effetto deterrente. Anche nel procedimento a suo carico per la rapina
perpetrata nel nostro paese egli non sarebbe stato collaborativo, bensì
negatorio ed oppositivo, dimostrando − a mente del magistrato − l’assenza di una
qualsivoglia presa di coscienza. A fronte di ciò il buon comportamento tenuto
in carcere e la disponibilità lavorativa al suo rilascio non sono stati ritenuti
dal giudice elementi sufficienti a consolidare una prognosi non negativa.
Nemmeno i buoni propositi espressi dal reclamante sarebbero in grado di
sovvertire tale conclusione. Infine la decisione di allontanamento e il divieto
d’entrata emanati a suo carico parrebbero, per il giudice, misure poco efficaci
per evitare una reiterazione dei reati anche in Svizzera.
g. Con
esposto 15/16.03.2018 RE 1, per il tramite del proprio patrocinatore −
avv. PR 1 −, si aggrava contro il suddetto giudizio, postulando la
concessione della liberazione condizionale, così come di essere messo al
beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, dati il suo
palese stato d’indigenza, la necessità di far capo all’ausilio di un legale (in
quanto cittadino serbo che non parla la lingua italiana e in carcere da quasi
tre anni) e l’alta probabilità di esito favorevole della presente procedura.
Nel
dettaglio il reclamante lamenta in primo luogo una disparità di trattamento, rapportandosi
alla situazione di un altro detenuto, cittadino straniero colpito da un ordine
di allontanamento e con pendente l’espiazione di una pena in patria, il quale
pur avendo numerosi precedenti penali avrebbe nondimeno ottenuto la liberazione
condizionale. Il giudice dei provvedimenti coercitivi avrebbe quindi commesso
un’ineguaglianza di trattamento vietata dall’art. 8 Cost.
Riconduce poi i propri precedenti penali ad una sola condanna avvenuta
nel 2006, ovvero 12 anni orsono, allorquando egli aveva 19 anni, evidenziando
per il resto come si sia trattato di soli sospetti di reato (avvenuti in
Germania e in Spagna) da cancellare “da tutti i registri e carte, in quanto
non possono essere considerati quali antecedenti in capo al ricorrente”
(reclamo 15/16.03.2018, p. 11).
Sostiene
che il giudice dei provvedimenti coercitivi sarebbe incorso in arbitrio ed
avrebbe abusato del proprio potere d’apprezzamento, laddove “non considera
per nulla il percorso in carcere del ricorrente e la sua presa di coscienza ed
assunzione di responsabilità del delitto compiuto, il suo pentimento sincero”
(reclamo 15/16.03.2018, p. 12), e non ha tenuto conto dei suoi concreti
progetti futuri di rientrare presso la propria (unita) famiglia pronta ad accoglierlo
e di riprendere a far tempo dall’1.04.2018 un’attività lavorativa (come
previsto dal contratto di lavoro versato agli atti). Nemmeno il giudice avrebbe
considerato i preavvisi positivi espressi dalle autorità interpellate, facendone
astrazione.
Assevera
altresì “che il rischio di reiterazione del reato è ridotto a zero”
(reclamo 15/16.03.2018, p. 12), se oltre a quanto sopra si considera come egli
sia “già colpito da un divieto di entrata nello spazio Schengen della durata
di 20 anni”, a cui viene ad aggiungersi la decisione di allontanamento e il
divieto di entrata in Svizzera valido sino al 2036 emessi a suo carico.
Infine
contesta in modo risoluto il rimprovero mossogli dal giudice dei provvedimenti
coercitivi di aver avuto un atteggiamento processuale non collaborativo,
negatorio ed oppositivo, dal quale si evincerebbe la sua assenza di presa di coscienza.
Da un lato infatti evidenzia che nessuno può essere costretto a collaborare
alla propria incriminazione e condanna; dall’altro lato pone in rilievo che il
non aver interposto appello contro la condanna di prime cure, equivarrebbe ad “una
forma di ammissione ed accettazione del reato e della sua sanzione” (reclamo
15/16.03.2018, p. 13).
1. 1.1.
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP,
RL 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare
le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di
stabilire la relativa procedura.
L'art.
10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
del 20.4.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) conferisce al giudice
dell'applicazione della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti
coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere
la liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).
Contro
tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre
reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali
(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Con il reclamo si possono censurare le
violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e
l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma
scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o
l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende
impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova
auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente
dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il
diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391
CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF
6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.;6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;
6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid.
3.1;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid.
2.1.).
1.2.
Il
gravame, inoltrato il 15.03.2018 alla Corte dei reclami penali (competente
giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 2.03.2018 del giudice dei
provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________ – notificata al reclamante il
5.03.2018 – è tempestivo, oltre che proponibile.
Le
esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, quale condannato in espiazione di pena, è
legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente
protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
2. 2.1.
In
generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i
due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo
libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena
lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
L'autorità
competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.
Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto
deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione
condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta
all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).
2.2.
La
concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni:
il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena
privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed
almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione
della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli
commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).
La liberazione condizionale è una
modalità d'esecuzione della pena detentiva.
Non costituisce né un diritto, né un
favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di
accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP
Fatti
I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).
Si tratta dell’ultima fase del regime
progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione definitiva (decisione
TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016; DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid.
4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente
subita della pena privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta
a condizione risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla
buona condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP
I – A. KUHN, art. 86 CP n. 2).
2.3.
La
concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo
rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si
contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove
infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono
importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del
31.03.2014, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3).
Dal
punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal
precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006). Dall'esigenza di
una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto a quella di
una prognosi non sfavorevole (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid.
3.1.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.;6B_451/2012 del 29.10.2012,
consid. 3.1.;6B_900/2010 del 20.12.2010, consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid.
2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare
una prognosi certa. In altre parole non è più necessario prevedere che il
condannato si comporterà bene una volta rimesso in libertà, ma è sufficiente
che non vi sia da temere che egli commetta nuovi crimini o delitti (decisioni
TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016, consid. 1.2.;6B_198/2016 del 25.08.2016,
consid. 2.2.).
Per
il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente,
così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la
sua validità (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;
6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.;6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV
201, consid. 2.2.).
2.4.
La
prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva,
che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del
suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della
commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del
suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le
condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua
liberazione (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;
6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid.
2.1.;6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_206/2011 del 5.07.2011,
consid. 1.4.;6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del
9.07.2009 consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK
Strafrecht I − C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6).
La
natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene
giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante
per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze
nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre
conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro
comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).
Infatti
per determinare se è possibile correre il rischio di recidiva, che implica qualunque
liberazione che sia condizionale o definitiva, bisogna non soltanto considerare
il grado di probabilità che un nuovo reato venga commesso, bensì anche
l’importanza del bene che verrebbe minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva
che si può ammettere nel caso in cui l’autore ha leso la vita o l’integrità
personale delle sue vittime, è minore rispetto al caso in cui egli ha
perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del
13.01.2015, consid. 3.1.).
Di
fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la
pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà
nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione
condizionale, eventualmente accompagnata dall’assistenza riabilitativa e da
regole di condotta, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non
l'esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015,
consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).
2.5.
Per
quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo
comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che
denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per
escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece
essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà
(DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi
alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.01.2007, si
ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione
condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione,
circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr.
Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).
3. 3.1.
Nel
caso che qui ci occupa RE 1 ha pacificamente raggiunto il termine dei 2/3
dell’espiazione della pena per la liberazione condizionale ex art. 86 cpv. 1 CP,
il 21.03.2018.
3.2.
Con
riguardo al comportamento tenuto da RE 1 durante l’attuale detenzione (materialmente
iniziata il 31.08.2015), la Direzione delle strutture carcerarie − nel
rapporto 12.01.2018 (AI 3, inc. GPC 400.2017.115) − l’ha
ritenuto buono nei confronti del personale di custodia così come verso i
codetenuti, senza incorrere in nessuna misura disciplinare. Essa ha inoltre descritto
il reclamante come persona educata, gentile e ordinata, ed ha valutato buono il
di lui rendimento sul lavoro, svolto in qualità di scopino dal 7.11.2015,
evidenziando altresì come egli esegua i compiti richiesti dai superiori e sia
sempre puntuale agli orari di lavoro.
3.3.
Contestata
è, nel caso concreto, la prognosi circa il pericolo di recidiva, che il giudice
dei provvedimenti coercitivi ritiene essere negativa, mentre che il reclamante
sostiene essere favorevole, sussistendo a suo parere elementi sufficienti ad
escludere il pericolo che egli ricada nel crimine, in caso di rilascio
anticipato e rientro in Patria, visto il suo serio ravvedimento, la prospettata
attività lavorativa, la vicinanza della propria famiglia − di cui
si sente pienamente responsabile −, come pure il buon percorso riabilitativo dimostrato
in carcere e attestato dai preavvisi positivi espressi dalle autorità
interpellate.
3.3.1.
Nel
rapporto 12.01.2018 la Direzione delle strutture carcerarie ha dichiarato che “dal
profilo comportamentale e relativo all’atteggiamento tenuto in carcere, la direzione
esprime un preavviso non sfavorevole quanto alla richiesta in oggetto. Da
considerare il rischio di recidiva, considerate le varie condanne precedenti, e
la tempistica/modalità dell’allontanamento e abbandono del territorio” (AI
3, inc. GPC __________).
3.3.2.
L’Ufficio
dell’assistenza riabilitativa, dal canto suo, ha evidenziato come RE 1, dai
colloqui da lui avuti con l’operatrice sociale, avrebbe progressivamente maturato
“un atteggiamento diverso, caratterizzato dal riconoscimento del reato commesso,
della sua gravità e l’assunzione delle proprie responsabilità” (rapporto
22.01.2018, p. 3, AI 4, inc. GPC __________), che attesterebbero un graduale
processo di elaborazione. Egli inoltre avrebbe avuto modo di assumere una
maggiore consapevolezza del proprio ruolo di sostegno rispetto ai figli e alla
compagna, e dell’importanza di esercitare un’attività lavorativa legale e regolare,
in modo da garantire oltre un sostegno, anche una presenza certa e continua nel
tempo. In quest’ottica egli avrebbe quindi seguito dei corsi specifici tenuti
in Penitenziario. L’Ufficio ha quindi concluso che “pur considerati gli
importanti elementi di recidiva penale, gli aspetti indicati sopra
(l’elaborazione del reato, l’assunzione di responsabilità rispetto alla
famiglia, il progetto lavorativo) inducono ad esprimere una prognosi
moderatamente favorevole” (rapporto 22.01.2018, p. 3, AI 4, inc. GPC __________),
alla condizione che egli venga allontanato dal nostro territorio.
3.3.3.
Da
quanto in atti si ha che RE 1 è nato e cresciuto in Serbia, in seno ad una famiglia
composta, oltre che dai genitori, da tre sorelle, di cui una deceduta nel 2014
per una grave malattia. Ciò avrebbe provato la famiglia sia sul piano affettivo,
che su quello economico.
Dopo
le scuole dell’obbligo, egli ha assolto a __________ l’apprendistato di montatore
di impianti di telecomunicazioni, conseguendo il relativo diploma nel 2003 o
2004. Ha quindi iniziato a lavorare saltuariamente in tale settore, a dipendenza
dell’andamento del mercato del lavoro, svolgendo nel seguito i lavori che gli
capitavano. La sua ultima occupazione sarebbe stata quella di gestire, da alcuni
mesi, un locale di scommesse per conto di un amico, conseguendo un introito mensile
di all’incirca Euro 500.-.
Egli
è padre di due bambini (attualmente di 6 e di 4 anni), avuti dalla compagna,
residente a __________, con cui egli conviveva da oltre 7 anni. In detenzione
egli ha ricevuto numerose visite da parte loro.
A
carico di RE 1 vi sono i seguenti precedenti penali:
-
il 10.12.2007 è stato condannato in
Francia alla pena detentiva complessiva di 5 anni e mezzo, per furto aggravato
(perpetrato a mano armata e, come da lui ammesso, ai danni di una gioielleria),
sequestro di persona e rapimento, nonché per falsa identità (essendosi
legittimato con un altro nome a mano di un documento falso);
-
il 16.05.2013 è stato condannato
in Germania alla pena detentiva di 7 mesi, sospesi condizionalmente per 2 anni,
per entrata e soggiorno illegali e falsità in documenti; egli sarebbe stato
fermato nel febbraio 2013 (e poi rilasciato nel giugno 2013), in quanto
sospettato di aver effettuato sopralluoghi nei pressi di una gioielleria. Fatti
questi ultimi tuttavia contestati dal qui reclamante. Ad ogni modo la Germania
ha fatto emettere nei suoi confronti un divieto d’entrata per i Paesi Schengen.
Dai
casellari giudiziari svizzero, italiano, austriaco e serbo non emergono
ulteriori condanne.
Tuttavia
da informazioni di Polizia ottenute tramite Interpol o distretti di polizia, risulta
che RE 1: in Serbia sarebbe conosciuto per furto, falsità in documenti e
Considerandi
comportamento violento (che il qui reclamante − nell’inchiesta effettuata
dagli inquirenti svizzeri −, pur evidenziando come tali procedure penali non
siano sfociate in alcuna condanna, non le ha negate); in Spagna egli sarebbe
sospettato di essere uno dei quattro autori di una rapina ai danni di una
gioielleria (dove sarebbero stati sottratti 35 orologi per un valore
complessivo di Euro 500'000.-) commessa il 22.05.2010 a __________ (ciò che il
qui reclamante ha assolutamente contestato); in Austria il 17.08.2015 è stato
emesso a suo carico un decreto penale, con cui è stato condannato alla multa di
Euro 500.-, per entrata e soggiorno illegali.
Per
i fatti (risalenti al 12.11.2013) per cui egli si trova ora in carcere, egli è
stato fermato per un controllo il 22.07.2015 dalla polizia austriaca, che da
alcuni giorni sorvegliava i movimenti di un gruppo di almeno sei uomini (tra
cui veniva poi identificato anche il qui reclamante, sul quale pendeva il
mandato di cattura internazionale emesso dalla Svizzera), che si aggiravano per
le valli austriache ed erano sospettati di essere un’associazione criminale. Al
momento del fermo RE 1 si è legittimato con false generalità. Con lui, in auto,
viaggiava un altro cittadino serbo sprovvisto dei documenti di legittimazione
ed a bordo del veicolo sono stati rinvenuti diversi oggetti sospetti (come
diversi paia di guanti, una pila frontale, un rotolo di nastro adesivo), mentre
che nelle mutande del reclamante è stato trovato un passamontagna nero. Le sue
impronte digitali sono poi state messe in relazione con l’autore condannato in
Francia per rapina e noto con un altro alias. Egli è stato estradato alla
Svizzera nell’agosto 2015.
In
esito ad un processo indiziario, laddove il qui reclamante − pur
essendo stato un suo diritto − non ha fornito alcuna collaborazione avvalendosi
della facoltà di non rispondere, e financo sostenendo di essersi trovato in
Austria quale turista per fare del trekking con due amici (di cui conosceva
comunque solo il nome ma non il cognome, come pure portava seco materiale sospetto),
il 9.03.2016 la Corte delle assise criminali lo ha condannato alla pena
detentiva di 4 anni, per la rapina commessa il 12.11.2013 ai danni della
gioielleria di __________.
La
Corte del merito ha in particolare dato peso preponderante − seppur
contestato dal qui reclamante −, alle tracce di DNA (compatibile con il suo profilo
DNA) rinvenute sulle manopole e sulle leve dei freni di una delle quattro
biciclette utilizzate per la fuga dai quattro autori della rapina, alla
corrispondenza della sua particolare mole e altezza (oltre i 190 cm) con le
immagini di uno dei rapinatori riprese dalle telecamere di videosorveglianza,
ai precedenti penali e sospetti a suo carico, all’uso in tre circostanze di
false generalità, alle circostanze del suo arresto, piuttosto che alle sue
dichiarazioni d’innocenza (considerato comunque che egli avrebbe assunto al
proposito un certo atteggiamento ambivalente). E segnatamente non ha prevalso l’alibi,
da lui sollevato a distanza di tre mesi dal suo arresto e senza avervi mai
fatto cenno prima, ovverossia di essersi trovato il giorno della rapina in
Serbia, al lavoro. Ciò ancorché le sue asserzioni siano state supportate da uno
scritto prodotto soltanto il 2.12.2015, in cui un ex datore di lavoro di RE 1 ha
confermato “che nel periodo di ottobre e novembre del 2013 (il qui reclamante,
ndr) è stato impiegato al montaggio degli infissi di alluminio del Centro commerciale
di __________” (sentenza 9.03.2016 della Corte delle assise criminali, p.
18, AI 1, inc. GPC __________). Scritto poi completato da un’ulteriore documento
datato 14.12.2015, in cui lo stesso ex datore di lavoro ha precisato che il
reclamante “in data 12.11.2013, martedì, stava lavorando fuori sede in un centro
commerciale di __________ facendo il montaggio” (sentenza 9.03.2016 della
Corte delle assise criminali, p. 19, AI 1, inc. GPC __________), così come da
un’altra dichiarazione di data 2.02.2016 ancora di tale ex datore di lavoro e avente,
in buona sostanza lo stesso tenore, ritenuto comunque che tra quest’ultimo e il
reclamante non esisterebbe alcun contratto di lavoro scritto.
In
esito a tutto ciò, l’asserita assunzione di responsabilità del reclamante e la
sua seria volontà di emendamento (espressa con l’intenzione di far rientro in
Patria, per vivere esercitando un lavoro onesto e regolare, onde mantenere sé e
la propria famiglia, a cui vuole ricongiungersi), ancorché rafforzate
dall’attività lavorativa prospettata in questa sede (risultante comunque da una
semplice dichiarazione scritta rilasciatagli da un suo conoscente, tanto generica
− infatti silente sul grado di occupazione e sulla remunerazione −, quanto
non vincolante, che si apparenta pertanto alle dichiarazioni relative al suo
alibi), così come dal buon comportamento tenuto in carcere, anche per questa
Corte, non sono elementi sufficienti a ridurre il pericolo che egli ricada nel
crimine, pericolo che in concreto permane molto alto.
In
effetti, da quanto in atti, forza è constatare che il qui reclamante, pur
considerate le difficoltà economiche del suo paese d’origine e il difficile
mercato del lavoro, mai ha esercitato una medesima occupazione per lungo tempo,
bensì solo saltuari lavori di diverso genere e non sufficientemente remunerativi.
Pertanto appena ventenne egli è incappato nella sua prima condanna per reati
gravi ai danni di una gioielleria all’estero e facendo uso di false generalità.
Malgrado l’importante pena detentiva inflittagli (5 anni e mezzo), a pochi anni
di distanza è stato collegato ad un’altra rapina commessa da un gruppo di
persone ai danni di una gioielleria in Spagna, mentre che in Germania per dei
movimenti sospetti nei pressi di una gioielleria è stato arrestato nel febbraio
2013.
È poi stato liberato nel giugno 2013 e condannato ad una pena detentiva di
soli 7 mesi, sospesa condizionalmente, in quanto conseguente alla sola commissione
di reati inerenti il suo illecito soggiornare in quel paese. Tornato a piede
libero, malgrado le citate esperienze con la giustizia e con la vita carceraria
e nonostante la presenza della compagna, senza attività lucrativa, così come la
responsabilità di un figlio in tenera età nonché di un altro appena nato
(ottobre 2013), già nel novembre 2013 ha ripreso la sua attività criminale, aggregandosi
ad un gruppo di persone armate, lasciando sola la sua famiglia, per venire nel
nostro paese a perpetrare una rapina ai danni di una gioielleria, alla ricerca
del guadagno facile. Datosi alla fuga e resosi irreperibile, facendo uso di
false generalità, è soltanto nel luglio 2015 che egli ha potuto essere
arrestato in Austria, nuovamente lontano dalla propria famiglia e dalle
responsabilità di padre, e anche questa volta, per dei movimenti in seno ad un
gruppo sospettato di essere un’associazione criminale nonché trovato in
possesso di materiale sospetto. Arresto, grazie al quale è stato posto un termine
alla sua attività criminale. Malgrado la sua età ancora giovane, egli ha
dimostrato, come accertato dai giudici di prime cure, “grande energia
criminale” (sentenza 9.03.2016 della Corte delle assise criminali, p. 31,
AI 1, inc. GPC __________).
La
facilità con cui egli ha varcato diversi confini europei, per compiere atti
illeciti in alcuni Stati europei, malgrado pesi su di lui un divieto di entrata
per i Paesi Schengen, facendo uso in almeno tre occasioni di una falsa identità
e/o di falsi documenti, allo scopo − come accertato dai primi giudici − “di
evitare la sua identificazione e la tracciabilità dei suoi spostamenti, impedendo
alle Autorità di poter risalire ai suoi percorsi e stabilire la sua presenza in
questo o quel Paese, dove si reca non certo per fare il turista” (sentenza
9.03.2016
della Corte delle assise criminali, p. 28, AI 1, inc. GPC __________),
appalesa come l’ordine di allontanamento e il divieto d’entrata emanati dalle autorità
elvetiche non risultino in concreto misure sufficienti a scongiurare il
pericolo che egli torni per delinquere.
Infine
dal profilo della sua risocializzazione, conformemente alla giurisprudenza
federale, nel caso in esame non risulta che una liberazione anticipata sarebbe
più favorevole che non l’esecuzione completa della pena. In effetti in caso di
liberazione condizionale non sarà praticamente più possibile sorvegliarlo e, se
del caso, ordinare il ripristino dell’esecuzione se ricadesse nell’illecito
agire, dal momento che su di lui pesano le decisioni di allontanamento e di
divieto d’entrata, oltre a voler egli stesso far rientro in Serbia (decisioni
TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016 consid. 1.5. e 6B_198/2016 del 25.08.2016
consid. 2.3.).
In
tali circostanze permanendo negativa la prognosi circa il pericolo di recidiva,
come rettamente valutato dal giudice dei provvedimenti coercitivi, la decisione
qui impugnata merita di essere tutelata e il gravame respinto.
4.
Invano
il reclamante, menzionando un preciso caso in cui un detenuto straniero pur
avendo avuto precedenti penali ha ottenuto la liberazione condizionale, invoca
la parità di trattamento e quindi una violazione dell’art. 8 Cost.
L’ivi sancito diritto all’uguaglianza giuridica implica
in particolare che il giudice tratti allo stesso modo situazioni simili e in
modo diverso situazioni dissimili (sentenza TF 6B_668/2017 del 22.12.2017
consid. 5.4.3.; DTF 138 I 225 consid. 3.6.1).
Di
conseguenza il diritto all’uguaglianza giuridica è violato, quando l’Autorità a
fattispecie comparabili applica il diritto in modo diverso, senza fondarsi su motivi
oggettivi (sentenza TFA F-6713/2016 del 19.05.2017 consid. 7.6).
Non
esiste di principio alcun diritto “all’uguaglianza nell’illegalità”. Infatti la
giurisprudenza federale ha sempre fatto prevalere il principio della legalità
sul principio dell’uguaglianza. Un’errata applicazione del diritto in un caso
specifico non fonda quindi di principio alcuna pretesa ad essere parimenti
trattati in modo derogatorio ad una norma (DTF 135 IV 191 consid. 3.3.).
Ora,
la decisione qui impugnata resiste alle censure del reclamante, siccome, come
valutato ai considerandi che precedono, sgorga dall’applicazione corretta e
giustificata (su un piano oggettivo) dei presupposti richiesti dall’art. 86 CP.
Nemmeno il giudice dei provvedimenti coercitivi ha dato prova di aver in concreto
abusato del proprio potere d’apprezzamento.
In
tali circostanze a nulla giova il raffronto con un’altra situazione, ancorché
simile ma nel risultato trattata in modo diverso, foss’anche perché scaturita
da un’errata valutazione dei presupposti dell’art. 86 CP.
Di
transenna si rileva che il paragone con altri casi costituisce sempre
un’operazione delicata, stante i numerosi parametri che entrano in linea di
conto nel singolo caso e su cui viene tratta la decisione finale.
5.
5.1.
Il
reclamante chiede in questa sede di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio, sostenendo il pacifico stato d’indigenza, la necessità in concreto di far capo
all’ausilio di un legale e l’alta probabilità di esito favorevole della
presente procedura.
5.2
A seguito dell’entrata in vigore del CPP l’1.01.2011, si è reso necessario adattare il
diritto cantonale al diritto federale.
In
materia di assistenza giudiziaria è stata abrogata la legge (cantonale) del 3.06.2002
sul patrocinio d'ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag), è stata modificata
la LEPM (con l'abolizione del cpv. 2 dell'art. 11 che lasciava al giudice
dell'applicazione della pena la competenza a decidere sull'istanza di
ammissione al patrocinio d'ufficio e al gratuito patrocinio) ed è stata emanata
una nuova legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG)
del 15.03.2011 (RL 3.1.1.7, in vigore retroattivamente all’1.01.2011), tendente
a disciplinare questi due istituti nelle materie in cui i cantoni hanno
mantenuto la loro competenza a legiferare; è il caso dell'esecuzione delle pene
e delle misure in base all'art. 439 cpv. 1 CPP, ed in particolare delle
procedure davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di
applicazione della pena (cfr. Messaggio n. 6407 del 12.10.2010 sulla LAG, p. 1).
Giusta
l'art. 10 LAG l'autorità competente a concedere l'assistenza giudiziaria e a
designare il patrocinatore d'ufficio è quella del merito. Ne discende la
competenza di questa Corte a decidere sull'istanza di assistenza giudiziaria e
di gratuito patrocinio formulata in questa sede dal qui reclamante, in base
alle nuove normative in vigore dall’1.01.2011.
Il
diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio discendono
dall’art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei
mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non
sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora la
presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
5.3
Come
accertato nel giudizio di prime cure, per il quale il reclamante ha beneficiato
della difesa d’ufficio, anche in questa sede, possono essere confermate le di
lui ristrette risorse economiche.
Il
presente gravame tuttavia si inserisce in una procedura, quella della liberazione
condizionale, condotta d’ufficio, che
pone delle condizioni precise nel rispetto dei diritti del detenuto, e con la
possibilità di ricorrere davanti ad una Corte tenuta, come visto ai
considerandi che precedono, ad applicare il diritto penale d’ufficio
indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti. Pertanto l’assistenza di un legale risulta necessaria solo
in casi particolari.
In concreto la presentazione del gravame non ha richiesto la conoscenza
di particolari nozioni giuridiche, bastando postulare una nuova e diversa valutazione
degli elementi, già agli atti, a fondamento della liberazione condizionale.
I
suoi precedenti penali e il suo importante coinvolgimento in indagini aperte su
scala europea, per atti specifici, rendevano d’acchito il presente reclamo
privo di possibilità di successo. Al rappresentante legale, in quanto cognito
di diritto, non poteva inoltre sfuggire che il gravame non avrebbe potuto avere
miglior successo anche sollevando la censura della parità di trattamento,
venendo infatti quest’ultima a scontrarsi con la giurisprudenza federale,
secondo cui non esiste un diritto all’uguaglianza nell’illegalità.
Pertanto
la postulata domanda di gratuito patrocinio non può trovare accoglimento.
Vista
la particolare situazione personale ed economica del reclamante, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e
delle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 86 CP, 379 ss., 393 ss., 439 CPP,
la LEPM, il REPM, gli art. 8, 29 cpv. 3 Cost., la LAG, ed ogni altra
disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto
2. La
domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
3. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
4. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale
al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera