Lexipedia

Decisione

60.2018.79

Reclamo contro la decisione del GPC in materia di concessione della liberazione condizionale. negata per prognosi sfavorevole circa pericolo di recidiva: straniero con precedenti penali in vari paesi,

9 maggio 2018Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).

Si tratta dell’ultima fase del regime

progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione definitiva (decisione

TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016; DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid.

4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente

subita della pena privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta

a condizione risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla

buona condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP

I – A. KUHN, art. 86 CP n. 2).

2.3.

La

concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo

rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si

contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove

infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono

importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del

31.03.2014, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3).

Dal

punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal

precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006). Dall'esigenza di

una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto a quella di

una prognosi non sfavorevole (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid.

3.1.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.;6B_451/2012 del 29.10.2012,

consid. 3.1.;6B_900/2010 del 20.12.2010, consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid.

2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare

una prognosi certa. In altre parole non è più necessario prevedere che il

condannato si comporterà bene una volta rimesso in libertà, ma è sufficiente

che non vi sia da temere che egli commetta nuovi crimini o delitti (decisioni

TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016, consid. 1.2.;6B_198/2016 del 25.08.2016,

consid. 2.2.).

Per

il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente,

così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la

sua validità (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;

6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.;6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV

201, consid. 2.2.).

2.4.

La

prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva,

che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del

suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della

commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del

suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le

condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua

liberazione (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;

6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid.

2.1.;6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_206/2011 del 5.07.2011,

consid. 1.4.;6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del

9.07.2009 consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK

Strafrecht I − C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6).

La

natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene

giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante

per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze

nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre

conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro

comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).

Infatti

per determinare se è possibile correre il rischio di recidiva, che implica qualunque

liberazione che sia condizionale o definitiva, bisogna non soltanto considerare

il grado di probabilità che un nuovo reato venga commesso, bensì anche

l’importanza del bene che verrebbe minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva

che si può ammettere nel caso in cui l’autore ha leso la vita o l’integrità

personale delle sue vittime, è minore rispetto al caso in cui egli ha

perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del

13.01.2015, consid. 3.1.).

Di

fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la

pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà

nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione

condizionale, eventualmente accompagnata dall’assistenza riabilitativa e da

regole di condotta, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non

l'esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015,

consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).

2.5.

Per

quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo

comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che

denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per

escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece

essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà

(DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi

alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.01.2007, si

ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione

condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione,

circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr.

Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).

3. 3.1.

Nel

caso che qui ci occupa RE 1 ha pacificamente raggiunto il termine dei 2/3

dell’espiazione della pena per la liberazione condizionale ex art. 86 cpv. 1 CP,

il 21.03.2018.

3.2.

Con

riguardo al comportamento tenuto da RE 1 durante l’attuale detenzione (materialmente

iniziata il 31.08.2015), la Direzione delle strutture carcerarie − nel

rapporto 12.01.2018 (AI 3, inc. GPC 400.2017.115) − l’ha

ritenuto buono nei confronti del personale di custodia così come verso i

codetenuti, senza incorrere in nessuna misura disciplinare. Essa ha inoltre descritto

il reclamante come persona educata, gentile e ordinata, ed ha valutato buono il

di lui rendimento sul lavoro, svolto in qualità di scopino dal 7.11.2015,

evidenziando altresì come egli esegua i compiti richiesti dai superiori e sia

sempre puntuale agli orari di lavoro.

3.3.

Contestata

è, nel caso concreto, la prognosi circa il pericolo di recidiva, che il giudice

dei provvedimenti coercitivi ritiene essere negativa, mentre che il reclamante

sostiene essere favorevole, sussistendo a suo parere elementi sufficienti ad

escludere il pericolo che egli ricada nel crimine, in caso di rilascio

anticipato e rientro in Patria, visto il suo serio ravvedimento, la prospettata

attività lavorativa, la vicinanza della propria famiglia − di cui

si sente pienamente responsabile −, come pure il buon percorso riabilitativo dimostrato

in carcere e attestato dai preavvisi positivi espressi dalle autorità

interpellate.

3.3.1.

Nel

rapporto 12.01.2018 la Direzione delle strutture carcerarie ha dichiarato che “dal

profilo comportamentale e relativo all’atteggiamento tenuto in carcere, la direzione

esprime un preavviso non sfavorevole quanto alla richiesta in oggetto. Da

considerare il rischio di recidiva, considerate le varie condanne precedenti, e

la tempistica/modalità dell’allontanamento e abbandono del territorio” (AI

3, inc. GPC __________).

3.3.2.

L’Ufficio

dell’assistenza riabilitativa, dal canto suo, ha evidenziato come RE 1, dai

colloqui da lui avuti con l’operatrice sociale, avrebbe progressivamente maturato

“un atteggiamento diverso, caratterizzato dal riconoscimento del reato commesso,

della sua gravità e l’assunzione delle proprie responsabilità” (rapporto

22.01.2018, p. 3, AI 4, inc. GPC __________), che attesterebbero un graduale

processo di elaborazione. Egli inoltre avrebbe avuto modo di assumere una

maggiore consapevolezza del proprio ruolo di sostegno rispetto ai figli e alla

compagna, e dell’importanza di esercitare un’attività lavorativa legale e regolare,

in modo da garantire oltre un sostegno, anche una presenza certa e continua nel

tempo. In quest’ottica egli avrebbe quindi seguito dei corsi specifici tenuti

in Penitenziario. L’Ufficio ha quindi concluso che “pur considerati gli

importanti elementi di recidiva penale, gli aspetti indicati sopra

(l’elaborazione del reato, l’assunzione di responsabilità rispetto alla

famiglia, il progetto lavorativo) inducono ad esprimere una prognosi

moderatamente favorevole” (rapporto 22.01.2018, p. 3, AI 4, inc. GPC __________),

alla condizione che egli venga allontanato dal nostro territorio.

3.3.3.

Da

quanto in atti si ha che RE 1 è nato e cresciuto in Serbia, in seno ad una famiglia

composta, oltre che dai genitori, da tre sorelle, di cui una deceduta nel 2014

per una grave malattia. Ciò avrebbe provato la famiglia sia sul piano affettivo,

che su quello economico.

Dopo

le scuole dell’obbligo, egli ha assolto a __________ l’apprendistato di montatore

di impianti di telecomunicazioni, conseguendo il relativo diploma nel 2003 o

2004. Ha quindi iniziato a lavorare saltuariamente in tale settore, a dipendenza

dell’andamento del mercato del lavoro, svolgendo nel seguito i lavori che gli

capitavano. La sua ultima occupazione sarebbe stata quella di gestire, da alcuni

mesi, un locale di scommesse per conto di un amico, conseguendo un introito mensile

di all’incirca Euro 500.-.

Egli

è padre di due bambini (attualmente di 6 e di 4 anni), avuti dalla compagna,

residente a __________, con cui egli conviveva da oltre 7 anni. In detenzione

egli ha ricevuto numerose visite da parte loro.

A

carico di RE 1 vi sono i seguenti precedenti penali:

-

il 10.12.2007 è stato condannato in

Francia alla pena detentiva complessiva di 5 anni e mezzo, per furto aggravato

(perpetrato a mano armata e, come da lui ammesso, ai danni di una gioielleria),

sequestro di persona e rapimento, nonché per falsa identità (essendosi

legittimato con un altro nome a mano di un documento falso);

-

il 16.05.2013 è stato condannato

in Germania alla pena detentiva di 7 mesi, sospesi condizionalmente per 2 anni,

per entrata e soggiorno illegali e falsità in documenti; egli sarebbe stato

fermato nel febbraio 2013 (e poi rilasciato nel giugno 2013), in quanto

sospettato di aver effettuato sopralluoghi nei pressi di una gioielleria. Fatti

questi ultimi tuttavia contestati dal qui reclamante. Ad ogni modo la Germania

ha fatto emettere nei suoi confronti un divieto d’entrata per i Paesi Schengen.

Dai

casellari giudiziari svizzero, italiano, austriaco e serbo non emergono

ulteriori condanne.

Tuttavia

da informazioni di Polizia ottenute tramite Interpol o distretti di polizia, risulta

che RE 1: in Serbia sarebbe conosciuto per furto, falsità in documenti e

Considerandi

comportamento violento (che il qui reclamante − nell’inchiesta effettuata

dagli inquirenti svizzeri −, pur evidenziando come tali procedure penali non

siano sfociate in alcuna condanna, non le ha negate); in Spagna egli sarebbe

sospettato di essere uno dei quattro autori di una rapina ai danni di una

gioielleria (dove sarebbero stati sottratti 35 orologi per un valore

complessivo di Euro 500'000.-) commessa il 22.05.2010 a __________ (ciò che il

qui reclamante ha assolutamente contestato); in Austria il 17.08.2015 è stato

emesso a suo carico un decreto penale, con cui è stato condannato alla multa di

Euro 500.-, per entrata e soggiorno illegali.

Per

i fatti (risalenti al 12.11.2013) per cui egli si trova ora in carcere, egli è

stato fermato per un controllo il 22.07.2015 dalla polizia austriaca, che da

alcuni giorni sorvegliava i movimenti di un gruppo di almeno sei uomini (tra

cui veniva poi identificato anche il qui reclamante, sul quale pendeva il

mandato di cattura internazionale emesso dalla Svizzera), che si aggiravano per

le valli austriache ed erano sospettati di essere un’associazione criminale. Al

momento del fermo RE 1 si è legittimato con false generalità. Con lui, in auto,

viaggiava un altro cittadino serbo sprovvisto dei documenti di legittimazione

ed a bordo del veicolo sono stati rinvenuti diversi oggetti sospetti (come

diversi paia di guanti, una pila frontale, un rotolo di nastro adesivo), mentre

che nelle mutande del reclamante è stato trovato un passamontagna nero. Le sue

impronte digitali sono poi state messe in relazione con l’autore condannato in

Francia per rapina e noto con un altro alias. Egli è stato estradato alla

Svizzera nell’agosto 2015.

In

esito ad un processo indiziario, laddove il qui reclamante − pur

essendo stato un suo diritto − non ha fornito alcuna collaborazione avvalendosi

della facoltà di non rispondere, e financo sostenendo di essersi trovato in

Austria quale turista per fare del trekking con due amici (di cui conosceva

comunque solo il nome ma non il cognome, come pure portava seco materiale sospetto),

il 9.03.2016 la Corte delle assise criminali lo ha condannato alla pena

detentiva di 4 anni, per la rapina commessa il 12.11.2013 ai danni della

gioielleria di __________.

La

Corte del merito ha in particolare dato peso preponderante − seppur

contestato dal qui reclamante −, alle tracce di DNA (compatibile con il suo profilo

DNA) rinvenute sulle manopole e sulle leve dei freni di una delle quattro

biciclette utilizzate per la fuga dai quattro autori della rapina, alla

corrispondenza della sua particolare mole e altezza (oltre i 190 cm) con le

immagini di uno dei rapinatori riprese dalle telecamere di videosorveglianza,

ai precedenti penali e sospetti a suo carico, all’uso in tre circostanze di

false generalità, alle circostanze del suo arresto, piuttosto che alle sue

dichiarazioni d’innocenza (considerato comunque che egli avrebbe assunto al

proposito un certo atteggiamento ambivalente). E segnatamente non ha prevalso l’alibi,

da lui sollevato a distanza di tre mesi dal suo arresto e senza avervi mai

fatto cenno prima, ovverossia di essersi trovato il giorno della rapina in

Serbia, al lavoro. Ciò ancorché le sue asserzioni siano state supportate da uno

scritto prodotto soltanto il 2.12.2015, in cui un ex datore di lavoro di RE 1 ha

confermato “che nel periodo di ottobre e novembre del 2013 (il qui reclamante,

ndr) è stato impiegato al montaggio degli infissi di alluminio del Centro commerciale

di __________” (sentenza 9.03.2016 della Corte delle assise criminali, p.

18, AI 1, inc. GPC __________). Scritto poi completato da un’ulteriore documento

datato 14.12.2015, in cui lo stesso ex datore di lavoro ha precisato che il

reclamante “in data 12.11.2013, martedì, stava lavorando fuori sede in un centro

commerciale di __________ facendo il montaggio” (sentenza 9.03.2016 della

Corte delle assise criminali, p. 19, AI 1, inc. GPC __________), così come da

un’altra dichiarazione di data 2.02.2016 ancora di tale ex datore di lavoro e avente,

in buona sostanza lo stesso tenore, ritenuto comunque che tra quest’ultimo e il

reclamante non esisterebbe alcun contratto di lavoro scritto.

In

esito a tutto ciò, l’asserita assunzione di responsabilità del reclamante e la

sua seria volontà di emendamento (espressa con l’intenzione di far rientro in

Patria, per vivere esercitando un lavoro onesto e regolare, onde mantenere sé e

la propria famiglia, a cui vuole ricongiungersi), ancorché rafforzate

dall’attività lavorativa prospettata in questa sede (risultante comunque da una

semplice dichiarazione scritta rilasciatagli da un suo conoscente, tanto generica

− infatti silente sul grado di occupazione e sulla remunerazione −, quanto

non vincolante, che si apparenta pertanto alle dichiarazioni relative al suo

alibi), così come dal buon comportamento tenuto in carcere, anche per questa

Corte, non sono elementi sufficienti a ridurre il pericolo che egli ricada nel

crimine, pericolo che in concreto permane molto alto.

In

effetti, da quanto in atti, forza è constatare che il qui reclamante, pur

considerate le difficoltà economiche del suo paese d’origine e il difficile

mercato del lavoro, mai ha esercitato una medesima occupazione per lungo tempo,

bensì solo saltuari lavori di diverso genere e non sufficientemente remunerativi.

Pertanto appena ventenne egli è incappato nella sua prima condanna per reati

gravi ai danni di una gioielleria all’estero e facendo uso di false generalità.

Malgrado l’importante pena detentiva inflittagli (5 anni e mezzo), a pochi anni

di distanza è stato collegato ad un’altra rapina commessa da un gruppo di

persone ai danni di una gioielleria in Spagna, mentre che in Germania per dei

movimenti sospetti nei pressi di una gioielleria è stato arrestato nel febbraio

2013.

È poi stato liberato nel giugno 2013 e condannato ad una pena detentiva di

soli 7 mesi, sospesa condizionalmente, in quanto conseguente alla sola commissione

di reati inerenti il suo illecito soggiornare in quel paese. Tornato a piede

libero, malgrado le citate esperienze con la giustizia e con la vita carceraria

e nonostante la presenza della compagna, senza attività lucrativa, così come la

responsabilità di un figlio in tenera età nonché di un altro appena nato

(ottobre 2013), già nel novembre 2013 ha ripreso la sua attività criminale, aggregandosi

ad un gruppo di persone armate, lasciando sola la sua famiglia, per venire nel

nostro paese a perpetrare una rapina ai danni di una gioielleria, alla ricerca

del guadagno facile. Datosi alla fuga e resosi irreperibile, facendo uso di

false generalità, è soltanto nel luglio 2015 che egli ha potuto essere

arrestato in Austria, nuovamente lontano dalla propria famiglia e dalle

responsabilità di padre, e anche questa volta, per dei movimenti in seno ad un

gruppo sospettato di essere un’associazione criminale nonché trovato in

possesso di materiale sospetto. Arresto, grazie al quale è stato posto un termine

alla sua attività criminale. Malgrado la sua età ancora giovane, egli ha

dimostrato, come accertato dai giudici di prime cure, “grande energia

criminale” (sentenza 9.03.2016 della Corte delle assise criminali, p. 31,

AI 1, inc. GPC __________).

La

facilità con cui egli ha varcato diversi confini europei, per compiere atti

illeciti in alcuni Stati europei, malgrado pesi su di lui un divieto di entrata

per i Paesi Schengen, facendo uso in almeno tre occasioni di una falsa identità

e/o di falsi documenti, allo scopo − come accertato dai primi giudici − “di

evitare la sua identificazione e la tracciabilità dei suoi spostamenti, impedendo

alle Autorità di poter risalire ai suoi percorsi e stabilire la sua presenza in

questo o quel Paese, dove si reca non certo per fare il turista” (sentenza

9.03.2016

della Corte delle assise criminali, p. 28, AI 1, inc. GPC __________),

appalesa come l’ordine di allontanamento e il divieto d’entrata emanati dalle autorità

elvetiche non risultino in concreto misure sufficienti a scongiurare il

pericolo che egli torni per delinquere.

Infine

dal profilo della sua risocializzazione, conformemente alla giurisprudenza

federale, nel caso in esame non risulta che una liberazione anticipata sarebbe

più favorevole che non l’esecuzione completa della pena. In effetti in caso di

liberazione condizionale non sarà praticamente più possibile sorvegliarlo e, se

del caso, ordinare il ripristino dell’esecuzione se ricadesse nell’illecito

agire, dal momento che su di lui pesano le decisioni di allontanamento e di

divieto d’entrata, oltre a voler egli stesso far rientro in Serbia (decisioni

TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016 consid. 1.5. e 6B_198/2016 del 25.08.2016

consid. 2.3.).

In

tali circostanze permanendo negativa la prognosi circa il pericolo di recidiva,

come rettamente valutato dal giudice dei provvedimenti coercitivi, la decisione

qui impugnata merita di essere tutelata e il gravame respinto.

4.

Invano

il reclamante, menzionando un preciso caso in cui un detenuto straniero pur

avendo avuto precedenti penali ha ottenuto la liberazione condizionale, invoca

la parità di trattamento e quindi una violazione dell’art. 8 Cost.

L’ivi sancito diritto all’uguaglianza giuridica implica

in particolare che il giudice tratti allo stesso modo situazioni simili e in

modo diverso situazioni dissimili (sentenza TF 6B_668/2017 del 22.12.2017

consid. 5.4.3.; DTF 138 I 225 consid. 3.6.1).

Di

conseguenza il diritto all’uguaglianza giuridica è violato, quando l’Autorità a

fattispecie comparabili applica il diritto in modo diverso, senza fondarsi su motivi

oggettivi (sentenza TFA F-6713/2016 del 19.05.2017 consid. 7.6).

Non

esiste di principio alcun diritto “all’uguaglianza nell’illegalità”. Infatti la

giurisprudenza federale ha sempre fatto prevalere il principio della legalità

sul principio dell’uguaglianza. Un’errata applicazione del diritto in un caso

specifico non fonda quindi di principio alcuna pretesa ad essere parimenti

trattati in modo derogatorio ad una norma (DTF 135 IV 191 consid. 3.3.).

Ora,

la decisione qui impugnata resiste alle censure del reclamante, siccome, come

valutato ai considerandi che precedono, sgorga dall’applicazione corretta e

giustificata (su un piano oggettivo) dei presupposti richiesti dall’art. 86 CP.

Nemmeno il giudice dei provvedimenti coercitivi ha dato prova di aver in concreto

abusato del proprio potere d’apprezzamento.

In

tali circostanze a nulla giova il raffronto con un’altra situazione, ancorché

simile ma nel risultato trattata in modo diverso, foss’anche perché scaturita

da un’errata valutazione dei presupposti dell’art. 86 CP.

Di

transenna si rileva che il paragone con altri casi costituisce sempre

un’operazione delicata, stante i numerosi parametri che entrano in linea di

conto nel singolo caso e su cui viene tratta la decisione finale.

5.

5.1.

Il

reclamante chiede in questa sede di essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio, sostenendo il pacifico stato d’indigenza, la necessità in concreto di far capo

all’ausilio di un legale e l’alta probabilità di esito favorevole della

presente procedura.

5.2

A seguito dell’entrata in vigore del CPP l’1.01.2011, si è reso necessario adattare il

diritto cantonale al diritto federale.

In

materia di assistenza giudiziaria è stata abrogata la legge (cantonale) del 3.06.2002

sul patrocinio d'ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag), è stata modificata

la LEPM (con l'abolizione del cpv. 2 dell'art. 11 che lasciava al giudice

dell'applicazione della pena la competenza a decidere sull'istanza di

ammissione al patrocinio d'ufficio e al gratuito patrocinio) ed è stata emanata

una nuova legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG)

del 15.03.2011 (RL 3.1.1.7, in vigore retroattivamente all’1.01.2011), tendente

a disciplinare questi due istituti nelle materie in cui i cantoni hanno

mantenuto la loro competenza a legiferare; è il caso dell'esecuzione delle pene

e delle misure in base all'art. 439 cpv. 1 CPP, ed in particolare delle

procedure davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di

applicazione della pena (cfr. Messaggio n. 6407 del 12.10.2010 sulla LAG, p. 1).

Giusta

l'art. 10 LAG l'autorità competente a concedere l'assistenza giudiziaria e a

designare il patrocinatore d'ufficio è quella del merito. Ne discende la

competenza di questa Corte a decidere sull'istanza di assistenza giudiziaria e

di gratuito patrocinio formulata in questa sede dal qui reclamante, in base

alle nuove normative in vigore dall’1.01.2011.

Il

diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio discendono

dall’art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei

mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non

sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora la

presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

5.3

Come

accertato nel giudizio di prime cure, per il quale il reclamante ha beneficiato

della difesa d’ufficio, anche in questa sede, possono essere confermate le di

lui ristrette risorse economiche.

Il

presente gravame tuttavia si inserisce in una procedura, quella della liberazione

condizionale, condotta d’ufficio, che

pone delle condizioni precise nel rispetto dei diritti del detenuto, e con la

possibilità di ricorrere davanti ad una Corte tenuta, come visto ai

considerandi che precedono, ad applicare il diritto penale d’ufficio

indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti. Pertanto l’assistenza di un legale risulta necessaria solo

in casi particolari.

In concreto la presentazione del gravame non ha richiesto la conoscenza

di particolari nozioni giuridiche, bastando postulare una nuova e diversa valutazione

degli elementi, già agli atti, a fondamento della liberazione condizionale.

I

suoi precedenti penali e il suo importante coinvolgimento in indagini aperte su

scala europea, per atti specifici, rendevano d’acchito il presente reclamo

privo di possibilità di successo. Al rappresentante legale, in quanto cognito

di diritto, non poteva inoltre sfuggire che il gravame non avrebbe potuto avere

miglior successo anche sollevando la censura della parità di trattamento,

venendo infatti quest’ultima a scontrarsi con la giurisprudenza federale,

secondo cui non esiste un diritto all’uguaglianza nell’illegalità.

Pertanto

la postulata domanda di gratuito patrocinio non può trovare accoglimento.

Vista

la particolare situazione personale ed economica del reclamante, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e

delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 379 ss., 393 ss., 439 CPP,

la LEPM, il REPM, gli art. 8, 29 cpv. 3 Cost., la LAG, ed ogni altra

disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto

2. La

domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

3. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

4. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale

al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera