60.2018.80
Reclamo contro la decisione del GPC in materia di concessione della liberazione condizionale. negata per prognosi sfavorevole circa il pericolo di recidiva: straniero con precedenti penali all'estero,
17 aprile 2018Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2018.80
Lugano
17 aprile 2018/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 15/20.03.2018 presentato
da
RE 1
contro
la decisione 2.03.2018 del giudice dei provvedimenti
coercitivi Ursula Züblin, sedente in materia di applicazione della pena, mediante
la quale non è stato posto al beneficio della liberazione condizionale (inc.
GPC __________);
richiamato lo scritto 22.03.2018 del procuratore
pubblico Chiara Borelli, con cui comunica di non avere osservazioni da
formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;
richiamato altresì lo scritto 27.03.2018 del giudice
dei provvedimenti coercitivi, mediante il quale dichiara di rinunciare a
presentare osservazioni, rinviando ai considerandi della decisione impugnata;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
sentenza 1.06.2017 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1, unitamente
ad altri coimputati, coautore di tentata rapina e infrazione alla LF sulle armi
(in relazione al tentativo di rapinare una gioielleria di __________ nel luglio
2016 facendo uso in particolare di una pistola soft-air e di alcune bombolette
di spray al pepe). Lo ha quindi condannato alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto (inc. TPC 72.2017.16).
b. Passato
in giudicato il suddetto giudizio, il giudice dei provvedimenti coercitivi,
sedente in materia di applicazione della pena, con decisione 22.09.2017 (AI 3,
inc. GPC __________) ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa,
avendo determinato un concreto pericolo di fuga, in quanto cittadino straniero,
residente all’estero e senza alcun legame con il nostro territorio.
Il magistrato ha altresì stabilito i seguenti termini d’esecuzione,
stante che l’espiazione della pena ha preso formalmente inizio il 1°.06.2017:
1/3 19.05.2017
1/2 19.10.2017
2/3 19.03.2018
Fine
pena 19.01.2019
c. Nel
dicembre 2017, avvicinandosi il termine dei 2/3 dell’espiazione della pena, il
giudice dei provvedimenti coercitivi ha avviato d’ufficio la procedura tendente
alla concessione o meno della liberazione condizionale, richiedendo alle
autorità interessate i necessari preavvisi (AI 2, inc. GPC __________).
d. Nel gennaio 2018 è stato adottato il piano di
esecuzione della sanzione penale breve (PES), elaborato nel dicembre 2017, e a
cui il qui reclamante ha aderito (AI 5, inc. GPC __________).
e. In
data 8.02.2018 la Sezione della popolazione di Bellinzona ha emanato nei
confronti di RE 1 un ordine di allontanamento, non appena scarcerato, con segnalazione
nel sistema SIMIC per l’emanazione di un divieto d’entrata (AI 6, inc. GPC __________).
f. In
data 2.03.2018 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione
della pena, preso atto dei preavvisi della Direzione delle strutture carcerarie
cantonali (positivo), dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (favorevole),
come pure dello scritto 29.01.2018 del Servizio di psichiatria delle strutture
carcerarie cantonali (in cui si evidenzia che RE 1 non è stato seguito dallo
stesso), e dopo aver altresì esperito l’audizione del qui reclamante il
1°.03.2018, ha rifiutato di concedergli il beneficio della liberazione
condizionale, avendo concluso per una prognosi negativa circa il pericolo di
recidiva.
In
particolare il magistrato non ha ritenuto i buoni propositi per il futuro
espressi dal reclamante, il buon comportamento da lui tenuto in carcere e
l’offerta lavorativa disponibile al suo rilascio, elementi sufficienti a
consolidare una prognosi non negativa, ritenuti i vari precedenti penali in
Lituania e in Svezia, fra i quali anche precedenti specifici per rapina e per
furto. Condanne per le quali il qui reclamante avrebbe trascorso lunghi periodi
in carcere (l’ultima risalirebbe al 2015), ma che ciononostante, e malgrado
fosse diventato da poco padre, non gli ha impedito di riprendere a delinquere,
non collaborando altresì con gli inquirenti, e dimostrando pertanto l’assenza
di una presa di coscienza. In tale situazione anche la decisione di
allontanamento emanata a suo carico sarebbe poco efficace per evitare una
reiterazione dei reati anche in Svizzera.
g. Mediante
scritto datato 13.03.2018 RE 1 si aggrava contro il suddetto giudizio,
postulando la concessione del beneficio della liberazione condizionale.
Lamenta
in primo luogo una disparità di trattamento, evidenziando che la maggioranza
della popolazione carceraria ha alle spalle precedenti penali e fra di essi,
alcuni detenuti pur essendo pregiudicati avrebbero nondimeno ottenuto la liberazione
condizionale.
Contesta
che il non aver collaborato in sede d’inchiesta possa essere interpretato come
una sua mancanza di presa di coscienza degli atti illeciti da lui compiuti,
costituendo a suo avviso “l’unico modo per non avere ripercussioni future
alla mia persona o peggio ancora alla mia compagna e mio figlio” (reclamo
13.03.2018, p. 3).
Sostiene
che debba essere dato maggior peso alla sua seria volontà di vivere onestamente
− rafforzatasi con la nascita di suo figlio −, al buon
percorso riabilitativo e al suo buon comportamento tenuto in carcere, così come
ai suoi legami familiari e alla concreta prospettiva lavorativa − presupposti
tutti questi sufficienti per la liberazione condizionale −, anziché
ai suoi precedenti penali, per i quali egli avrebbe preso coscienza degli errori
commessi.
Conclude
chiedendo “che venga data fiducia ad un padre di famiglia che non chiede
altro che tornare nel proprio Paese, per lavorare e crescere suo figlio con
l’amore che solo la presenza può effettivamente dare” (reclamo 13.03.2018,
p. 4).
Considerandi
1.
1.1.
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP,
RL 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare
le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di
stabilire la relativa procedura.
L'art.
10.
cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
del 20.4.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) conferisce al giudice
dell'applicazione della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti
coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere
la liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).
Contro
tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre
reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali
(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Con il reclamo si possono censurare le
violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e
l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma
scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o
l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende
impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova
auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente
dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il
diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391
CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF
6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.;6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;
6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid.
3.
;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid.
2.1
).
1.2
Il
gravame datato 13.03.2018, inoltrato il 15.03.2018 alla Corte dei reclami
penali (competente giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 2.03.2018
del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________) – notificata al
reclamante il 5.03.2018 – è tempestivo, oltre che proponibile.
Le
esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, quale condannato in espiazione di pena, è
legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente
protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
In
generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i
due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo
libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena
lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
L'autorità
competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.
Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto
deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione
condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta
all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).
2.2
La
concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni:
il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena
privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed
almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione
della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli
commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).
La liberazione condizionale è una
modalità d'esecuzione della pena detentiva.
Non costituisce né un diritto, né un
favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di
accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP
I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).
Si tratta dell’ultima fase del regime
progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione definitiva (decisione
TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016, consid. 1.2; DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV
193.
consid. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata
effettivamente subita della pena privativa di libertà pronunciata dal giudice
ed è sottoposta a condizione risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in
principio dalla buona condotta dell’interessato durante il periodo di prova
(art. 86 CP; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 2).
2.3
La
concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo
rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si
contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove
infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono
importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del
31.03
, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3).
Dal
punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal
precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006). Dall'esigenza di
una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto si è passati
a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF 6B_1003/2014 del
13.01
, consid. 3.1.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.;6B_451/2012
del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_900/2010 del 20.12.2010, consid. 1.; DTF 133
IV 201, consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si
arriva a formulare una prognosi certa. In altre parole non è più necessario
prevedere che il condannato si comporterà bene una volta rimesso in libertà, ma
è sufficiente che non vi sia da temere che egli commetta nuovi crimini o
delitti (decisioni TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016, consid. 1.2.;6B_198/2016
del 25.08.2016, consid. 2.2.).
Per
il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente,
così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la
sua validità (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;
6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.;6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV
201, consid. 2.2.).
2.4
La
prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva,
che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del
suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della
commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del
suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le
condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua
liberazione (decisioni TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016, consid. 1.2.;
6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;6B_842/2013 del 31.03.2014, consid.
2.
;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.;6B_451/2012 del 29.10.2012,
consid. 3.1.;6B_206/2011 del 5.07.2011, consid. 1.4.;6B_714/2010 del
4.01.2011
consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 consid. 1.1.; DTF 133 IV 201
consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK Strafrecht I − C. KOLLER, 3a.
ed., art. 86 CP n. 6).
La
natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene
giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante
per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze
nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre
conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro
comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).
Infatti
per determinare se è possibile correre il rischio di recidiva, che implica qualunque
liberazione che sia condizionale o definitiva, bisogna non soltanto considerare
il grado di probabilità che un nuovo reato venga commesso, bensì anche
l’importanza del bene che verrebbe minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva
che si può ammettere nel caso in cui l’autore ha leso la vita o l’integrità
personale delle sue vittime, è minore rispetto al caso in cui egli ha
perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisioni TF 6B_ 1134/2016
del 19.10.2016, consid. 1.2.;6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.).
Di
fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la
pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà
nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione
condizionale, eventualmente accompagnata dall’assistenza riabilitativa e da
regole di condotta, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non
l'esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015,
consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).
2.5
Per
quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo
comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che
denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per
escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece
essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà
(DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi
alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.01.2007, si
ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione
condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione,
circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr.
Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).
3.
3.1.
È
pacifico, e incontestato, che RE 1 lo scorso 19.03.2018 ha raggiunto il termine
dei 2/3 dell’espiazione della pena, realizzando quindi il primo presupposto richiesto
dall’art. 86 cpv. 1 CP per la liberazione condizionale.
3.2
Durante
l’attuale carcerazione, iniziata il 20.07.2016, la Direzione delle strutture
carcerarie − nel proprio rapporto del 12.01.2018 − ha
ritenuto buono il comportamento tenuto da RE 1 nei confronti del personale di
custodia e dei codetenuti, tranne per “qualche piccolo problema
d’inserimento iniziale ma col tempo è migliorato” (AI 3, inc. GPC __________).
Non è incorso in nessuna misura disciplinare. La Direzione lo ha altresì
descritto come persona ordinata e, nell’attività lavorativa prestata nel laboratorio
I della sezione chiusa (dal 14.12.2016), lo ha definito collaborativo con i
codetenuti, puntuale, con un buon rendimento e che esegue i lavori richiesti
dai superiori.
3.3
Nel
caso in esame è contestata, in buona sostanza, la prognosi circa il pericolo di
recidiva, che per il giudice dei provvedimenti coercitivi non sarebbe
favorevole, al contrario di quanto sostenuto dal reclamante, per il quale
sussisterebbero tutti i presupposti per la liberazione condizionale, visti i
suoi legami familiari, le prospettive lavorative, il buon percorso
riabilitativo tenuto in carcere e la necessità di stare vicino al proprio
figlio ancora in tenera età, così come alla propria compagna.
3.3.1
La
Direzione delle strutture carcerarie ha espresso un preavviso non sfavorevole “dal
profilo comportamentale e relativo all’atteggiamento tenuto in carcere”, evidenziando
nel contempo come sia “da considerare il rischio di recidiva, la tempistica/modalità
dell’allontanamento e abbandono del territorio” (rapporto 12.01.2018, AI 3,
inc. GPC __________).
3.3.2
Pure
favorevole è stato il preavviso formulato dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa,
stante che il qui reclamante si sarebbe trovato di fronte a due eventi forti e
significativi (la nascita, poco prima dell’incarcerazione, del figlio e il
decesso della propria nonna, alla quale sarebbe stato molto legato), che “l’hanno
fatto profondamente riflettere e prendere coscienza delle scelte compiute, su
cui il signor RE 1 si è mostrato molto autocritico”. Egli avrebbe avuto in
carcere un processo di elaborazione del reato, laddove all’inizio della detenzione
avrebbe ritenuto, siccome autista, di aver avuto un ruolo solo marginale mentre
che in corso di detenzione avrebbe avuto modo di riflettere e di “discutere
con l’operatrice sociale le importanti responsabilità che si è assunto durante
la rapina”. Egli avrebbe spesso ribadito “l’importanza, per il futuro,
di provvedere al sostentamento della famiglia (figlio e compagna, ndr) mediante
attività legali e regolari e di assicurare loro una presenza continua nel
tempo, anche per seguire la crescita e l’educazione del figlio” (rapporto
18.01
, p. 2-3, AI 4, inc. GPC __________), ed avrebbe evidenziato di non
volere che quest’ultimo venisse a trovarsi nella condizione di commettere a sua
volta dei reati. Il reclamante avrebbe in particolare espresso l’intenzione di
far rientro in Patria, tornando a vivere nell’appartamento (in case popolari) dove
risiedono la compagna e il figlio, e con l’intento di riprendere un’attività
lavorativa e legale. Al proposito ha infatti prodotto un contratto di lavoro
come manovale montatore a __________. Pertanto su questa base l’Ufficio
dell’assistenza riabilitativa ha concluso che “pur riconoscendo gli elementi
di recidiva penale, gli elementi sopra esposti inducono ad esprimere una
prognosi moderatamente favorevole” (rapporto 18.01.2018, p. 3, AI 4, inc.
GPC __________), alla condizione che egli faccia rientro al proprio paese
d’origine.
3.3.3
RE
1, oggi trentaduenne, è nato e cresciuto a __________), dove, dopo aver frequentato
le scuole dell’obbligo ha seguito l’apprendistato di imbianchino e di intonacatore,
conseguendo i rispettivi diplomi. Per circa 4 anni e mezzo ha svolto il
mestiere d’imbianchino, poi, per la crisi, avrebbe perso il lavoro e nel seguito
avrebbe lavorato per altri 4 anni come saldatore. Lavori in parte svolti anche
in Svezia. Nel 2006, poco più che ventenne, ha perso il padre mentre la madre
si sarebbe trasferita in Norvegia.
Incensurato
in Germania, nel suo paese d’origine − come accertato nella sentenza di merito − egli ha diversi
precedenti penali, e segnatamente: nel 2003 è stato condannato per rapina, nel
2005.
per furto e altri reati, nel 2006 nuovamente per rapina, nel 2010 per
estorsione di proprietà, rapina e altri reati. Condanne queste, che in sede
d’inchiesta, egli ha contestualizzato sminuendone l’importanza (sentenza 1.06.2017
della Corte delle assise criminali, p. 35, AI 1, inc. GPC __________) ma per le
quali, comunque, ha ammesso di aver scontato complessivamente circa 6 anni di
detenzione.
In
Svezia, a suo dire nel luglio 2015, egli sarebbe stato arrestato per furto.
Nel
luglio 2016 egli è poi stato fermato a __________, nel corso di un normale
controllo effettuato dalle Guardie di Confine, alla guida di una vettura con
targhe inglesi, con a bordo altri due cittadini lituani pregiudicati e sulla
quale sono stati rinvenuti una pistola soft-air, 3 bombolette di spray al pepe
e altro materiale atto a commettere una rapina. L’inchiesta è poi sfociata
nella condanna dell’1.06.2017 alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi (per
tentata rapina in correità con terzi ai danni di una gioielleria di __________),
che sta attualmente espiando.
Da
quanto in atti è preoccupante il fatto che, malgrado l’età giovane, su RE 1 pesino
già diverse condanne, e siano state aperte inchieste a suo carico financo in
altri paesi europei. Condanne, avvenute in tempi ravvicinati e perlopiù per
reati specifici, che lo hanno costretto in carcere complessivamente per 6 anni
ma che non hanno avuto in qualche modo su di lui un effetto deterrente. Se è
vero che egli si sia trovato in patria in una situazione disagiata, egli ha
nondimeno fatto del crimine il mezzo con cui sostentarsi, pur avendo concluso
una formazione professionale che gli ha permesso di trovare lavoro, come da lui
sostenuto, un po’ ovunque e pure − come in parte ha fatto − all’estero. L’ultimo
lavoro egli ha dichiarato di averlo svolto in Lituania fino all’estate del
2016.
Nemmeno la vicinanza della compagna e la prospettiva di diventare padre,
lo hanno distolto dall’agire illecito. A distanza di quattro mesi dalla nascita
del suo primogenito, egli non ha avuto remore ad unirsi, in qualità di autista,
ad un gruppo di pregiudicati (il cui agire − come accertato nella sentenza di merito − si
inserisce in un’organizzazione più ampia che invia sistematicamente persone sul
nostro territorio per colpire gioiellerie, secondo modalità ormai collaudate)
per compiere un viaggio di oltre 2000 km finalizzato a raggiungere il nostro
paese per perpetrare una rapina. Attraversando quindi i confini di diverse nazioni
con a bordo gli strumenti atti a compiere una rapina, assumendosi il rischio di
essere fermato ai controlli di frontiera. Agendo poi − come ancora
accertato nella sentenza di primo grado − dimostrando professionalità, per il loro modo di
pianificare il colpo e di organizzarsi, nonché spregiudicatezza, agendo in
pieno giorno e a viso scoperto, per perpetrare un reato ritenuto odioso e
perfido, in quanto non soltanto lesivo del patrimonio, bensì anche dell’integrità
fisica e psicologica delle vittime. Tutto ciò con un movente egoistico,
finalizzato alla ricerca del guadagno facile.
Pure
sangue freddo, determinazione e poco ravvedimento lo ha egli dimostrato in
inchiesta, dando delle versioni e delle giustificazioni poco credibili,
modificandole più volte, e arrivando financo ad addurre − ciò che
ha basito la Corte di prime cure − “che si sia detto pure stupito del fatto che in
Svizzera il suo agire possa essere punito” (sentenza 1.06.2017 della Corte
delle assise criminali, p. 90, AI 1, inc. GPC __________).
Ora,
a fronte di tutto ciò, il ravvedimento espresso dal reclamante, il buon comportamento
tenuto in carcere e la vantata prospettiva lavorativa − comunque
non vincolante e poco concreta (laddove non precisa nemmeno il grado
d’occupazione e l’ammontare della remunerazione e, all’apparenza, per una piccola
ditta sita ad oltre un centinaio di km dal luogo di residenza della compagna e
del figlio) − non sono elementi sufficienti a ridurre il concreto
rischio che egli ricada nel crimine. Rischio che permane molto alto, stante che
egli in patria (dove ha dichiarato di voler far rientro) verrebbe a ritrovarsi,
in buona sostanza, in una situazione comparabile a quella esistente prima del
suo arresto sul nostro territorio (vicinanza del figlio e della compagna al
beneficio di un modesto aiuto assistenziale, e attività lavorativa incerta). Pure
insufficiente − come rettamente ritenuto dal giudice dei
provvedimenti coercitivi nella decisione qui impugnata − appare
l’ordine di allontanamento emesso a suo carico, laddove solo si pensi al suo
illecito agire su un piano internazionale.
In
tali circostanze forza è concludere per l’assenza di un pronostico non sfavorevole
circa il rischio di recidiva, così che venendo a mancare i presupposti
richiesti dall’art. 86 cpv. 1 CP, la liberazione condizionale non può essere
concessa. La decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi trova pertanto
conferma e merita di essere tutelata.
Cade nel vuoto la ventilata violazione del principio dell’uguaglianza
giuridica sollevata dal reclamante, nella misura in cui il rifiuto della
liberazione condizionale, in concreto, si è fondato su una corretta valutazione
dei criteri imposti dall’art. 86 cpv. 1 CP, senza abuso del potere d'apprezzamento lasciato al
giudice. In ogni caso, per
giurisprudenza, in maniera generale non esiste nessun diritto alla parità di
trattamento nell’illegalità (DTF 135 IV 191; 124 IV 150).
4.
Il
reclamo è respinto. Vista la particolarità del caso e tenuto conto delle
difficili condizioni economiche del qui reclamante, che in sede del giudizio di
merito ha beneficiato della difesa d’ufficio, si prescinde dal prelievo della
tassa di giustizia e delle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 86 CP, art. 8 Cost., 379 ss., 393
ss., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazion
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera