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Decisione

60.2018.96

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 agosto 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

a. A

carico di RE 1 il Ministero pubblico ha emanato diversi decreti d’accusa, segnatamente:

-

il 14.12.2011 per infrazione grave

alle norme della circolazione, per la quale ha proposto la sua condanna ad una

pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da CHF 100.- ciascuna, sospesa

condizionalmente per 3 anni, e alla multa di CHF 500.-;

- il 31.03.2014 per infrazione alla LF sugli stupefacenti,

proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da

CHF 60.- ciascuna, sospesa condizionalmente per 2 anni, e alla multa di CHF

600.-;

- il 27.10.2014 per guida senza autorizzazione,

proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da

CHF 60.- ciascuna, e ha revocato la sospensione condizionale delle pene

pecuniarie di cui ai decreti d’accusa 14.12.2011 e 31.03.2014 (DA __________);

- il 9.03.2015 per infrazione alle norme della

circolazione, inosservanza dei doveri in caso di incidente, guida senza autorizzazione

e danneggiamento, proponendone la condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote

giornaliere da CHF 50.- ciascuna (per complessivi CHF 4'500.-), con l’avvertenza che in

caso di mancato pagamento la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva

di 90 giorni (DAC __________).

b. Il

25.05.2015 RE 1 ha chiesto al procuratore pubblico la riduzione dell’importo

dell’aliquota giornaliera di cui ai decreti d’accusa 27.10.2014 e 9.03.2015,

facendo valere che le sue condizioni finanziarie erano precarie e non più attuali

con quelle considerate per determinare l’ammontare dell’aliquota giornaliera nei

citati due decreti d’accusa.

Richiesta

questa che il procuratore pubblico, con decisione giudiziaria indipendente

successiva dell’11.11.2015 (DIS.__________) ha accolto, riducendo pertanto l’importo

delle aliquote giornaliere a CHF 30.-. Di conseguenza la pena pecuniaria

complessiva sia per il decreto d’accusa 27.10.2014 (DA __________) e sia per

quello del 9.03.2015 (DAC __________) si è ridotta a CHF 2'700.-. Considerato

l’acconto già versato di CHF 225.-, il reclamante, a quel momento, era tenuto a

pagare ancora complessivi CHF 5'175.- in 24 rate, con l’avvertenza che in caso

di mancato pagamento, le pene pecuniarie sarebbero state sostituite con una

pena detentiva (AI 1, inc. GPC __________).

c. Provvedendo

RE 1 al pagamento della pena pecuniaria di cui al decreto d’accusa 27.10.2014

(DA __________), ma non di quella di cui al decreto d’accusa 9.03.2015 (DAC __________),

per quest’ultima, l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (nel seguito

UIPA) ha avviato la procedura d’incasso, che è sfociata il 14.04.2017

nell’attestato di carenza beni di totali CHF 3'130.85 (AI 1, inc. GPC __________).

Conseguentemente,

con scritto 28.04.2017, l’UIPA ha chiesto all’Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi di procedere con l’esecuzione della pena detentiva

sostitutiva, salvo eventuale saldo dello scoperto da parte del qui reclamante

(AI 1, inc. GPC __________).

d. Siccome

già in detenzione a seguito di un altro procedimento penale a carico di RE 1, l’Ufficio

del giudice dei provvedimenti coercitivi, con scritto 29.09.2017, ha chiesto

alla Direzione delle strutture carcerarie di voler trattenere quest’ultimo in

carcere, al fine di fargli espiare la pena detentiva sostitutiva di 77 giorni,

conseguente alla commutazione della pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere

da CHF 30.- ciascuna (importo ridotto in base alla decisione 11.11.2015 del

Ministero pubblico), di cui al decreto d’accusa 9.03.2015 (DAC __________),

dedotto l’acconto di CHF 383.- pagato dal qui reclamante (AI 2, inc. GPC __________).

e. Con

sentenza 11.01.2018 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1 autore

colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e lo ha condannato,

unitamente ad un coimputato, alla pena detentiva di 36 mesi, di cui 26 mesi

sospesi condizionalemente con un periodo di prova di 4 anni, e il resto da

espiare. La Corte ha altresì ordinato la sua espulsione per la durata di 10

anni (inc. TPC 72.2017.217).

La sentenza è passata in giudicato, non essendo stata oggetto d’impugnativa.

f. In

data 30.03.2018 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di

applicazione della pena, ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa,

avendo valutato un pericolo di fuga, in quanto quest’utimo, siccome colpito da

un’espulsione dal territorio elvetico, non avrebbe avuto alcun interesse a terminare

la pena ancora lunga da espiare, e ciò ancor più per il fatto di avere egli la

possibilità di facilmente riparare all’estero, dove vivrebbe la fidanzata (segnatamente

in Spagna).

Nel medesimo giudizio il magistrato ha determinato i

seguenti termini di espiazione:

1/3 31.01.2018

1/2 06.04.2018

fine

pena 12.10.2018,

ritenuta

la pena inflitta dalla Corte delle assise criminali l’11.01.2018, dedotto il

carcere preventivo sofferto, e aggiunti 77 giorni di pena detentiva sostitutiva

(così come descritto al considerando d. in fatto).

g. Con

esposto datato 4.04.2018 (inoltrato il 6.04.2018 e ricevuto da questa Corte il

9.04.2018) RE 1 si aggrava contro il suddetto giudizio del 30.03.2018,

postulando il collocamento in sezione aperta.

Egli

nega l’esistenza di un pericolo di fuga, contestando in particolare di non

avere “alcun interesse a terminare la pena poiché potrei facilmente riparare

all’estero”, come sostenuto dal giudice. Pur riconoscendo che in Spagna

risiedono la sua fidanzata (e futura moglie) e la loro figlioletta (nata nel

2017), egli evidenzia di essere altresì padre di due bambini minorenni (avuti

da due diverse compagne), entrambi residenti nel nostro cantone e con i quali avrebbe

contatti regolari, essendo loro molto legato.

Sostiene

inoltre che, seppure colpito dalla misura dell’espulsione, il collocamento in

sezione aperta gli “permetterebbe un graduale ritorno alla normalità e poter

incontrare i miei figli in un ambiente meno istituzionalizzato” (reclamo

6/9.04.2018).

Considerandi

1.

1.1.

Il

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,

CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le

autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire

la relativa procedura.

L’art.

10.

cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli

adulti del 20.04.2010 (LEPM, RL 4.2.1.1., entrata in vigore l'1.01.2011) conferisce

al giudice dell'applicazione della pena (in Ticino dall'1.01.2011 al giudice dei provvedimenti coercitivi

giusta l'art. 73 LOG) la competenza, fra l’altro, a decidere il collocamento

iniziale del condannato ex art. 76 CP.

Contro

tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre

reclamo, ai sensi degli art. 393 segg. CPP, alla Corte dei reclami penali (art.

12.

cpv. 1 lit. b LEPM).

1.2

Con

il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e

l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma

scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i

punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.3

Il gravame datato 4.04.2018 e inoltrato il 6/9.04.2018,

contro la decisione 30.03.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi,

notificata al qui reclamante il 3.04.2018, è tempestivo, rispettando lo stesso

il termine di 10 giorni imposto dall’art. 396 cpv. 1 CPP.

RE

1, quale condannato, in esecuzione di

pena e destinatario della decisione, che

lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente

legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse

giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

Il

gravame è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e

proponibile.

2.

2.1.

Giusta

l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o

aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un

reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla

fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).

Per

regime aperto s’intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva

della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la

concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la

liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).

L’art. 377 cpv.

1.

CP prevede l’obbligo per i Cantoni di istituire e gestire i penitenziari e i reparti di penitenziario

per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia

e in lavoro esterno.

2.2

A

livello cantonale (oltre all’applicazione del Concordato sull’esecuzione

delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i

giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006, Concordato latino sulla

detenzione penale degli adulti, RL 4.2.1.1.3.), l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione

delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL 4.2.1.1.1., nel

seguito citato REPM, in vigore dal 9.03.2007) stabilisce che l'esecuzione della

pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di

sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto

non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in

particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello

stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale il reinserimento

sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione

progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione

della pena (cpv. 2).

Il cpv. 3 dell’art. 19 REPM prevede

inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della

libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto (ossia in una

struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne

l'organizzazione, il personale e la costruzione) se questa sua collocazione non

provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non

vi è rischio di fuga.

L'art.

3.

del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010

(RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC, in vigore dall'1.01.2011) precisa che il

carcere penale “La Stampa” è, tra l’altro, destinato all’incarcerazione di

persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento

(cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse “La Farera”

e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Navarazz” sono strutture

aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate all'incarcerazione

di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b)

persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in

esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in

esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi

è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6). La persona incarcerata viene ammessa al regime

ordinario qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima

frase RSC).

2.3

Interpretato e contrario il testo dell’art. 76

cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un

penitenziario aperto (ove s’intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”),

a meno che sussista il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il

rischio che egli commetta nuovi reati.

È

sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici criteri

determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un penitenziario

chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il rischio di fuga e

il rischio di recidiva non devono infatti essere realizzati cumulativamente (cfr.

Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 segg., p. 1793; BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, 3a.

ed., art. 76 CP n. 8).

2.4

Con

quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto

commetta nuovi reati non può essere espresso in generale e in astratto, ma dipende

dalle circostanze (cfr. Messaggio concernente

la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, op. cit., p. 1793).

Per

ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente

che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente

che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I − B. F.

BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).

Conformemente

alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere valutato in considerazione

dell’insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per esempio le sue

condizioni di vita (“Lebensumstände”), i legami familiari (“familiäre

Bindungen”), la sua situazione professionale e finanziaria (“berufliche

und finanzielle Situation”), nonché le sue relazioni all’estero (“Kontakte

zum Ausland”). Non si può concludere sull’esistenza di questo rischio solo

sulla base di una possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia

una certa probabilità, fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in

libertà si sottragga all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF

6B_432/2012 del 26.10.2012, consid. 3.;6B_254/2012 del 18.6.2012 consid. 3.;

6B_577/2011 del 12.1.2012 consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena

che gli resta da espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga.

Può tuttavia essere considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio

di una possibile fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF

125.

I 60).

Un

rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando

l’interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia

quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio

viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”)

e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).

Ai

fini della decisione sul collocamento, accanto ai cosiddetti motivi di prevenzione

speciale (“sog. spezialpräventiven Überlegungen”), sono sempre più rilevanti

anche le cosiddette considerazioni di prevenzione generale (“sog. generalpräventive

Gesichtspunkte”) [BSK Strafrecht I − B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 8].

3.

3.1.

Da

quanto in atti si ha che il resistente è cittadino dominicano. Nel suo paese

d’origine ha svolto tutte le scuole dell’obbligo “fino al liceo”

(sentenza 11.01.2018 della Corte delle assise criminali, p. 5, AI 4, inc. GPC __________).

All’età di 16 anni ha iniziato a giocare a baseball quale professionista,

dapprima a __________ e poi, per 7 anni, in Florida. Attività che ha dovuto interrompere

a causa di un infortunio. Ha quindi aperto una palestra a __________.

Dalla

relazione con una connazionale avrebbe avuto un figlio.

Nell’ambito

dell’esercizio della palestra, ha fatto la conoscenza di una cittadina

italiana, con cui ha allacciato una relazione sentimentale, così nel 2007 l’ha

raggiunta in Italia, convolando con lei a nozze. I coniugi avrebbero gestito

una gelateria. Il loro matrimonio è durato 4 anni, sfociando quindi nel

divorzio.

Egli

ha avuto una relazione con una donna della Vallemaggia, dalla quale, nel 2008, ha

avuto una figlia. Nel 2010 si è trasferito, dall’Italia, in Ticino, beneficiando

di un permesso “B”.

Da

una nuova compagna, pure residente nel nostro cantone, egli ha avuto un altro

figlio, nato nel 2013. Relazione poi pure terminata. All’incirca dal 2015 egli ha

una nuova compagna, residente in Spagna, che avrebbe conosciuto in Ticino mentre

la donna vi si trovava in visita a delle zie. Dalla stessa egli è diventato padre

di una bambina, nata nel dicembre 2017, che vive con la madre in Spagna.

In

Ticino, il reclamante ha svolto lavori saltuari, percependo altresì per la

durata di soli tre mesi delle indennità di disoccupazione.

Il

28.09.2017

RE 1 è stato arrestato. Il suo nominativo era emerso nell’ambito

dell’interrogatorio di un consumatore e spacciatore al dettaglio di cocaina,

che lo indicava quale suo fornitore di detta sostanza stupefacente.

Dall’inchiesta,

malgrado le contraddizioni e le reticenze del reclamante, gli inquirenti hanno

ricostruito vendite di cocaina da parte di quest’ultimo per complessivi 825

grammi nel periodo tra la primavera del 2015 e il 21.09.2017, incorrendo egli di

conseguenza nella condanna dell’11.01.2018 della Corte delle assise criminali,

per la quale si trova attualmente in carcere.

Ora,

nei sette anni in cui ha vissuto in Svizzera, RE 1 non è stato in grado di dare

alla sua vita stabilità, integrandosi dal profilo professionale e sociale nel

nostro paese. Come accertato dalla Corte del merito egli, pur avendo la possibilità

di mantenersi con un lavoro onesto, ha preferito ricorrere al guadagno facile

dandosi al commercio illecito di droga per puro scopo di lucro. Già oggetto di

una prima condanna nel 2014 per infrazione alla LF sugli stupefacenti, egli ha

nondimeno avviato nuovi e più importanti traffici illeciti di sostanza

stupefacente, sebbene conoscesse l’ambiente della droga e la sofferenza di

coloro di cui ne sono dipendenti.

Nemmeno

la responsabilità di padre − a quel momento di tre figli, di cui due ancora

piccoli avuti in Ticino da due diverse compagne − lo ha trattenuto

dall’illecito agire.

Colpito

dalla misura dell’espulsione per la durata di 10 anni, è preclusa per lui

qualsiasi possibilità di reinserimento sul nostro territorio. Col che senza la prospettiva

di stabilirsi lecitamente nel nostro paese − malgrado la presenza dei due figli che vivono con le

rispettive madri, dalle quali egli è comunque separato da tempo −, pesando

su di lui un debito con la giustizia, oltre al fatto di ritrovarsi in una

situazione economica non florida, ed essendo all’estero il suo nuovo e più

recente centro degli affetti più stretti, con la presenza, come da lui asserito,

della sua “fidanzata, futura moglie e madre“ della sua ultimogenita nata

nel dicembre 2017, è in concreto alto il pericolo che egli possa darsi alla fuga

e rendersi latitante al fine di sottrarsi all’attuale espiazione della pena.

D’altronde egli ha dimostrato in passato di sapersi muovere e di stabilirsi

senza difficoltà in paesi diversi, anche oltre oceano.

Pertanto

il giudizio qui impugnato merita di essere tutelato e viene confermato in

questa sede.

4.

Il

reclamo è respinto. Tenuto conto della particolarità del caso e e delle difficili condizioni economiche del

reclamante, oggetto di un attestato di carenza beni e ora al beneficio del solo

peculio, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 76 segg. CP, 379 segg., 393 segg.,

439 CPP, la LEPM, il REPM, il RSC, la LAG, ed ogni altra disposizione

applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione del

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera