60.2018.96
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13 agosto 2018Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2018.96
Lugano
13 agosto 2018/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 6/9.04.2018 presentato
da
RE 1
contro
la decisione 30.03.2018 di collocamento iniziale (in
sezione chiusa) emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula
Züblin, sedente in materia di applicazione della pena (inc. GPC __________);
preso atto degli scritti del 10/11.04.2018 del
procuratore pubblico Chiara Borelli, con cui comunica di non avere osservazioni
da formulare, e dell’11/12.04.2018 del procuratore pubblico Antonio Perugini,
mediante il quale dichiara di non avere alcuna particolare osservazione da
sollevare e propone la reiezione del reclamo, ritenendo l’impugnata decisione
perfettamente legittima e giuridicamente inattaccabile;
richiamato lo scritto 16/17.04.2018 del giudice dei
provvedimenti coercitivi, in cui riconferma le considerazioni espresse nella
propria decisione, rimettendosi comunque al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. A
carico di RE 1 il Ministero pubblico ha emanato diversi decreti d’accusa, segnatamente:
-
il 14.12.2011 per infrazione grave
alle norme della circolazione, per la quale ha proposto la sua condanna ad una
pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da CHF 100.- ciascuna, sospesa
condizionalmente per 3 anni, e alla multa di CHF 500.-;
- il 31.03.2014 per infrazione alla LF sugli stupefacenti,
proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da
CHF 60.- ciascuna, sospesa condizionalmente per 2 anni, e alla multa di CHF
600.-;
- il 27.10.2014 per guida senza autorizzazione,
proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da
CHF 60.- ciascuna, e ha revocato la sospensione condizionale delle pene
pecuniarie di cui ai decreti d’accusa 14.12.2011 e 31.03.2014 (DA __________);
- il 9.03.2015 per infrazione alle norme della
circolazione, inosservanza dei doveri in caso di incidente, guida senza autorizzazione
e danneggiamento, proponendone la condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote
giornaliere da CHF 50.- ciascuna (per complessivi CHF 4'500.-), con l’avvertenza che in
caso di mancato pagamento la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva
di 90 giorni (DAC __________).
b. Il
25.05.2015 RE 1 ha chiesto al procuratore pubblico la riduzione dell’importo
dell’aliquota giornaliera di cui ai decreti d’accusa 27.10.2014 e 9.03.2015,
facendo valere che le sue condizioni finanziarie erano precarie e non più attuali
con quelle considerate per determinare l’ammontare dell’aliquota giornaliera nei
citati due decreti d’accusa.
Richiesta
questa che il procuratore pubblico, con decisione giudiziaria indipendente
successiva dell’11.11.2015 (DIS.__________) ha accolto, riducendo pertanto l’importo
delle aliquote giornaliere a CHF 30.-. Di conseguenza la pena pecuniaria
complessiva sia per il decreto d’accusa 27.10.2014 (DA __________) e sia per
quello del 9.03.2015 (DAC __________) si è ridotta a CHF 2'700.-. Considerato
l’acconto già versato di CHF 225.-, il reclamante, a quel momento, era tenuto a
pagare ancora complessivi CHF 5'175.- in 24 rate, con l’avvertenza che in caso
di mancato pagamento, le pene pecuniarie sarebbero state sostituite con una
pena detentiva (AI 1, inc. GPC __________).
c. Provvedendo
RE 1 al pagamento della pena pecuniaria di cui al decreto d’accusa 27.10.2014
(DA __________), ma non di quella di cui al decreto d’accusa 9.03.2015 (DAC __________),
per quest’ultima, l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (nel seguito
UIPA) ha avviato la procedura d’incasso, che è sfociata il 14.04.2017
nell’attestato di carenza beni di totali CHF 3'130.85 (AI 1, inc. GPC __________).
Conseguentemente,
con scritto 28.04.2017, l’UIPA ha chiesto all’Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi di procedere con l’esecuzione della pena detentiva
sostitutiva, salvo eventuale saldo dello scoperto da parte del qui reclamante
(AI 1, inc. GPC __________).
d. Siccome
già in detenzione a seguito di un altro procedimento penale a carico di RE 1, l’Ufficio
del giudice dei provvedimenti coercitivi, con scritto 29.09.2017, ha chiesto
alla Direzione delle strutture carcerarie di voler trattenere quest’ultimo in
carcere, al fine di fargli espiare la pena detentiva sostitutiva di 77 giorni,
conseguente alla commutazione della pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere
da CHF 30.- ciascuna (importo ridotto in base alla decisione 11.11.2015 del
Ministero pubblico), di cui al decreto d’accusa 9.03.2015 (DAC __________),
dedotto l’acconto di CHF 383.- pagato dal qui reclamante (AI 2, inc. GPC __________).
e. Con
sentenza 11.01.2018 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1 autore
colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e lo ha condannato,
unitamente ad un coimputato, alla pena detentiva di 36 mesi, di cui 26 mesi
sospesi condizionalemente con un periodo di prova di 4 anni, e il resto da
espiare. La Corte ha altresì ordinato la sua espulsione per la durata di 10
anni (inc. TPC 72.2017.217).
La sentenza è passata in giudicato, non essendo stata oggetto d’impugnativa.
f. In
data 30.03.2018 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di
applicazione della pena, ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa,
avendo valutato un pericolo di fuga, in quanto quest’utimo, siccome colpito da
un’espulsione dal territorio elvetico, non avrebbe avuto alcun interesse a terminare
la pena ancora lunga da espiare, e ciò ancor più per il fatto di avere egli la
possibilità di facilmente riparare all’estero, dove vivrebbe la fidanzata (segnatamente
in Spagna).
Nel medesimo giudizio il magistrato ha determinato i
seguenti termini di espiazione:
1/3 31.01.2018
1/2 06.04.2018
fine
pena 12.10.2018,
ritenuta
la pena inflitta dalla Corte delle assise criminali l’11.01.2018, dedotto il
carcere preventivo sofferto, e aggiunti 77 giorni di pena detentiva sostitutiva
(così come descritto al considerando d. in fatto).
g. Con
esposto datato 4.04.2018 (inoltrato il 6.04.2018 e ricevuto da questa Corte il
9.04.2018) RE 1 si aggrava contro il suddetto giudizio del 30.03.2018,
postulando il collocamento in sezione aperta.
Egli
nega l’esistenza di un pericolo di fuga, contestando in particolare di non
avere “alcun interesse a terminare la pena poiché potrei facilmente riparare
all’estero”, come sostenuto dal giudice. Pur riconoscendo che in Spagna
risiedono la sua fidanzata (e futura moglie) e la loro figlioletta (nata nel
2017), egli evidenzia di essere altresì padre di due bambini minorenni (avuti
da due diverse compagne), entrambi residenti nel nostro cantone e con i quali avrebbe
contatti regolari, essendo loro molto legato.
Sostiene
inoltre che, seppure colpito dalla misura dell’espulsione, il collocamento in
sezione aperta gli “permetterebbe un graduale ritorno alla normalità e poter
incontrare i miei figli in un ambiente meno istituzionalizzato” (reclamo
6/9.04.2018).
Considerandi
1.
1.1.
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,
CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le
autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire
la relativa procedura.
L’art.
10.
cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli
adulti del 20.04.2010 (LEPM, RL 4.2.1.1., entrata in vigore l'1.01.2011) conferisce
al giudice dell'applicazione della pena (in Ticino dall'1.01.2011 al giudice dei provvedimenti coercitivi
giusta l'art. 73 LOG) la competenza, fra l’altro, a decidere il collocamento
iniziale del condannato ex art. 76 CP.
Contro
tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre
reclamo, ai sensi degli art. 393 segg. CPP, alla Corte dei reclami penali (art.
12.
cpv. 1 lit. b LEPM).
1.2
Con
il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e
l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma
scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i
punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3
Il gravame datato 4.04.2018 e inoltrato il 6/9.04.2018,
contro la decisione 30.03.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi,
notificata al qui reclamante il 3.04.2018, è tempestivo, rispettando lo stesso
il termine di 10 giorni imposto dall’art. 396 cpv. 1 CPP.
RE
1, quale condannato, in esecuzione di
pena e destinatario della decisione, che
lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente
legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse
giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
Il
gravame è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e
proponibile.
2.
2.1.
Giusta
l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o
aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un
reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla
fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).
Per
regime aperto s’intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva
della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la
concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la
liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).
L’art. 377 cpv.
1.
CP prevede l’obbligo per i Cantoni di istituire e gestire i penitenziari e i reparti di penitenziario
per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia
e in lavoro esterno.
2.2
A
livello cantonale (oltre all’applicazione del Concordato sull’esecuzione
delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i
giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006, Concordato latino sulla
detenzione penale degli adulti, RL 4.2.1.1.3.), l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione
delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL 4.2.1.1.1., nel
seguito citato REPM, in vigore dal 9.03.2007) stabilisce che l'esecuzione della
pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di
sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto
non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in
particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello
stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale il reinserimento
sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione
progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione
della pena (cpv. 2).
Il cpv. 3 dell’art. 19 REPM prevede
inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della
libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto (ossia in una
struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne
l'organizzazione, il personale e la costruzione) se questa sua collocazione non
provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non
vi è rischio di fuga.
L'art.
3.
del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010
(RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC, in vigore dall'1.01.2011) precisa che il
carcere penale “La Stampa” è, tra l’altro, destinato all’incarcerazione di
persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento
(cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse “La Farera”
e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Navarazz” sono strutture
aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate all'incarcerazione
di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b)
persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in
esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in
esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi
è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6). La persona incarcerata viene ammessa al regime
ordinario qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima
frase RSC).
2.3
Interpretato e contrario il testo dell’art. 76
cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un
penitenziario aperto (ove s’intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”),
a meno che sussista il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il
rischio che egli commetta nuovi reati.
È
sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici criteri
determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un penitenziario
chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il rischio di fuga e
il rischio di recidiva non devono infatti essere realizzati cumulativamente (cfr.
Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 segg., p. 1793; BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, 3a.
ed., art. 76 CP n. 8).
2.4
Con
quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto
commetta nuovi reati non può essere espresso in generale e in astratto, ma dipende
dalle circostanze (cfr. Messaggio concernente
la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, op. cit., p. 1793).
Per
ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente
che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente
che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I − B. F.
BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).
Conformemente
alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere valutato in considerazione
dell’insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per esempio le sue
condizioni di vita (“Lebensumstände”), i legami familiari (“familiäre
Bindungen”), la sua situazione professionale e finanziaria (“berufliche
und finanzielle Situation”), nonché le sue relazioni all’estero (“Kontakte
zum Ausland”). Non si può concludere sull’esistenza di questo rischio solo
sulla base di una possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia
una certa probabilità, fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in
libertà si sottragga all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF
6B_432/2012 del 26.10.2012, consid. 3.;6B_254/2012 del 18.6.2012 consid. 3.;
6B_577/2011 del 12.1.2012 consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena
che gli resta da espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga.
Può tuttavia essere considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio
di una possibile fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF
125.
I 60).
Un
rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando
l’interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia
quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio
viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”)
e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).
Ai
fini della decisione sul collocamento, accanto ai cosiddetti motivi di prevenzione
speciale (“sog. spezialpräventiven Überlegungen”), sono sempre più rilevanti
anche le cosiddette considerazioni di prevenzione generale (“sog. generalpräventive
Gesichtspunkte”) [BSK Strafrecht I − B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 8].
3.
3.1.
Da
quanto in atti si ha che il resistente è cittadino dominicano. Nel suo paese
d’origine ha svolto tutte le scuole dell’obbligo “fino al liceo”
(sentenza 11.01.2018 della Corte delle assise criminali, p. 5, AI 4, inc. GPC __________).
All’età di 16 anni ha iniziato a giocare a baseball quale professionista,
dapprima a __________ e poi, per 7 anni, in Florida. Attività che ha dovuto interrompere
a causa di un infortunio. Ha quindi aperto una palestra a __________.
Dalla
relazione con una connazionale avrebbe avuto un figlio.
Nell’ambito
dell’esercizio della palestra, ha fatto la conoscenza di una cittadina
italiana, con cui ha allacciato una relazione sentimentale, così nel 2007 l’ha
raggiunta in Italia, convolando con lei a nozze. I coniugi avrebbero gestito
una gelateria. Il loro matrimonio è durato 4 anni, sfociando quindi nel
divorzio.
Egli
ha avuto una relazione con una donna della Vallemaggia, dalla quale, nel 2008, ha
avuto una figlia. Nel 2010 si è trasferito, dall’Italia, in Ticino, beneficiando
di un permesso “B”.
Da
una nuova compagna, pure residente nel nostro cantone, egli ha avuto un altro
figlio, nato nel 2013. Relazione poi pure terminata. All’incirca dal 2015 egli ha
una nuova compagna, residente in Spagna, che avrebbe conosciuto in Ticino mentre
la donna vi si trovava in visita a delle zie. Dalla stessa egli è diventato padre
di una bambina, nata nel dicembre 2017, che vive con la madre in Spagna.
In
Ticino, il reclamante ha svolto lavori saltuari, percependo altresì per la
durata di soli tre mesi delle indennità di disoccupazione.
Il
28.09.2017
RE 1 è stato arrestato. Il suo nominativo era emerso nell’ambito
dell’interrogatorio di un consumatore e spacciatore al dettaglio di cocaina,
che lo indicava quale suo fornitore di detta sostanza stupefacente.
Dall’inchiesta,
malgrado le contraddizioni e le reticenze del reclamante, gli inquirenti hanno
ricostruito vendite di cocaina da parte di quest’ultimo per complessivi 825
grammi nel periodo tra la primavera del 2015 e il 21.09.2017, incorrendo egli di
conseguenza nella condanna dell’11.01.2018 della Corte delle assise criminali,
per la quale si trova attualmente in carcere.
Ora,
nei sette anni in cui ha vissuto in Svizzera, RE 1 non è stato in grado di dare
alla sua vita stabilità, integrandosi dal profilo professionale e sociale nel
nostro paese. Come accertato dalla Corte del merito egli, pur avendo la possibilità
di mantenersi con un lavoro onesto, ha preferito ricorrere al guadagno facile
dandosi al commercio illecito di droga per puro scopo di lucro. Già oggetto di
una prima condanna nel 2014 per infrazione alla LF sugli stupefacenti, egli ha
nondimeno avviato nuovi e più importanti traffici illeciti di sostanza
stupefacente, sebbene conoscesse l’ambiente della droga e la sofferenza di
coloro di cui ne sono dipendenti.
Nemmeno
la responsabilità di padre − a quel momento di tre figli, di cui due ancora
piccoli avuti in Ticino da due diverse compagne − lo ha trattenuto
dall’illecito agire.
Colpito
dalla misura dell’espulsione per la durata di 10 anni, è preclusa per lui
qualsiasi possibilità di reinserimento sul nostro territorio. Col che senza la prospettiva
di stabilirsi lecitamente nel nostro paese − malgrado la presenza dei due figli che vivono con le
rispettive madri, dalle quali egli è comunque separato da tempo −, pesando
su di lui un debito con la giustizia, oltre al fatto di ritrovarsi in una
situazione economica non florida, ed essendo all’estero il suo nuovo e più
recente centro degli affetti più stretti, con la presenza, come da lui asserito,
della sua “fidanzata, futura moglie e madre“ della sua ultimogenita nata
nel dicembre 2017, è in concreto alto il pericolo che egli possa darsi alla fuga
e rendersi latitante al fine di sottrarsi all’attuale espiazione della pena.
D’altronde egli ha dimostrato in passato di sapersi muovere e di stabilirsi
senza difficoltà in paesi diversi, anche oltre oceano.
Pertanto
il giudizio qui impugnato merita di essere tutelato e viene confermato in
questa sede.
4.
Il
reclamo è respinto. Tenuto conto della particolarità del caso e e delle difficili condizioni economiche del
reclamante, oggetto di un attestato di carenza beni e ora al beneficio del solo
peculio, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 76 segg. CP, 379 segg., 393 segg.,
439 CPP, la LEPM, il REPM, il RSC, la LAG, ed ogni altra disposizione
applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione del
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera