60.2021.226
Reclamo di alcuni accusatori privati contro la decisione di dissequestro emanata dal procuratore pubblico. obbligo di motivazione. cambio di direzione del procedimento dopo l'inoltro del presente reclamo, competenza della CRP
31 gennaio 2022Italiano21 min
e falsità in documenti, in relazione a fatti che coinvolgono la società __________
Source ti.ch
Incarto n.
60.2021.226
Lugano
31 gennaio 2022/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola
Respini, presidente,
Raffaele
Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliere:
Carlo
Besomi, vicecancelliere
sedente per statuire sul reclamo 26/27.7.2021 presentato da
RE
1
RE
2
RE
3
RE
4
RE
5
RE
6
RE
7
RE
8
RE
9
RE
10
RE
11
RE
12
RE
13
RE
14
tutti
patr. da: PR 5 PR 15 e PR 6
contro
la decisione 13.7.2021 emanata dal procuratore
pubblico Chiara Borelli mediante la quale ha accolto l'istanza di
dissequestro 29.1/1°.2.2021 presentata dalla RE 1 e dalla RE 2 (entrambe
patr. da: avv. PR 1, __________) nell'ambito del procedimento penale nei
confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________) e di PI 2, __________
(patr. da: avv. PR 3, __________), per titolo di appropriazione indebita, truffa,
amministrazione infedele e falsità in documenti (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 11.8.2021 e
27/29.9.2021 (duplica) di PI 2, 16/17.8.2021 e 1°/4.10.2021 (duplica) della PI
34 e della PI 35, tutte concludenti per la reiezione del gravame, nonché gli
scritti 3/4.8.2021 e 29/30.9.2021 di PI 1, 4/5.8.2021 di PI 8, PI 9, PI 3, PI 4,
PI 5, PI 6, PI 7, PI 10, PI 11, PI 12, PI 13, PI 14 e PI 15 (tutti patr. da:
avv. PR 4, __________), 5.8.2021 e 29.9.2021 del procuratore pubblico, mediante
i quali essi comunicano di non avere osservazioni da formulare e di rimettersi
al giudizio di questa Corte, ed inoltre la replica 23/24.9.2021 mediante la
quale gli insorgenti si riconfermano nelle loro allegazioni;
preso atto che PI 33, PI 34, PI 35, PI
36, PI 37, PI 38 (tutti patr. da: avv. PR 8, __________), PI 42 (patr. da: avv.
PR 11, __________), PI 43 (patr. da: avv. PR 12, __________), così come PI 32, __________
(patr. da: avv. PR 7, __________), PI 41, __________ (patr. da: avv. PR 10, __________),
PI 36 (patr. da: avv. PR 13, __________) e PI 37 (patr. da: avv. PR 14, __________),
interpellati, non hanno prodotto osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. A
carico (anche) di PI 2 e di PI 1 è aperto un procedimento penale per titolo di
appropriazione indebita, truffa (anche per mestiere), amministrazione infedele
e falsità in documenti, in relazione a fatti che coinvolgono la società __________
(di seguito: __________, oggi in liquidazione fallimentare) con sede a __________
e le due società di diritto __________ __________ (di seguito: __________) e __________
(di seguito: __________), tutte e tre riconducibili a PI 1. Le due società
avrebbero millantato sicuri ed ingenti investimenti immobiliari sia in __________,
sia all'estero, emettendo obbligazioni fruttifere sottoscritte dai denuncianti,
mai rimborsate: il denaro raccolto tramite l'emissione delle obbligazioni in
questione sarebbe stato impiegato in modo illecito e contrario al prospetto di
emissione (inc. MP __________).
PI
2 è stato presidente con firma individuale (dal 23.9.2011 al 13.2.2018) ed in
seguito amministratore unico (dal 13.2.2018 al 23.4.2021) della società __________
con sede a __________, attualmente priva di amministrazione e di domicilio
legale. Questa società è comproprietaria della __________ sita a __________, in
ragione di 293 millesimi (allegato a doc. CRP 1). PI 2 risulta comproprietario
della __________ sita a __________, in ragione di tre unità abitative su quattro
(cfr. AI 239).
b. Con
istanza 29.1/1°.2.2021 (AI 213A) ‒ sollecitata con invii 17/18.2.2021 (AI 239),
5/8.3.2021 (AI 266), 16/19.4.2021 (AI 319) ‒ la RE 1 e la RE 2 hanno richiesto al procuratore
pubblico il dissequestro dell'importo di CHF 41'846.50 dalle relazioni bancarie
intestate a PI 2 e di CHF 37'662.10 dalle relazioni bancarie intestate a __________
per far fronte “alle spese ed agli oneri degli immobili ed alle doverose
esigenze degli inquilini” (cfr. AI 239).
c. Con
invio 20.4.2021 (AI 327) il procuratore pubblico Chiara Borelli ha inviato alle
parti copia dell'istanza di dissequestro per presa di posizione.
Con
scritto 22/23.4.2021 (AI 339) PI 41 ha comunicato al magistrato inquirente di
opporsi all'istanza di dissequestro. Di medesimo avviso sia PI 42 con invio 23/
26.4.2021 (AI 346), sia le parti patrocinate dall'avv. PR 5, dall'abg. PR 6 e
dall'avv. PR 9 con scritto 23/26.4.2021 (AI 348). PI 1 (con invio 22/23.4.2021,
AI 341) e PI 2 (con scritto 23/26.4.2021, AI 347), dal canto loro, hanno
comunicato al procuratore pubblico di non avere osservazioni da formulare.
d. Con
decisione 10.5.2021 (AI 382) il magistrato inquirente ha respinto l'istanza
29.1/1°.2.2021. Ha rimandato alle prese di posizione delle parti, ricordando che
se da un canto gli importi versati a titolo di pigioni/affitti non sarebbero da
considerarsi provento diretto di reato, d'altro canto essi sarebbero comunque
entrati a tutti gli effetti nelle disponibilità di PI 2 e della sua società e
quindi potenziali per l'eventuale risarcimento agli accusatori privati (AI 382
p. 3). Inoltre, l'entità del danno non sarebbe ancora stata accertata in
maniera definitiva, seppur di “almeno Euro 6'845'048.79 complessivi” (AI
382 p. 3).
e. Con
reclamo 21/25.5.2021 (inc. __________) la RE 1 e la RE 2 hanno postulato
l'annullamento della decisione 10.5.2021 e, in via principale, il dissequestro
degli importi richiesti in sede d'istanza 29.1.2021, mentre in via subordinata
hanno chiesto che agli inquilini delle due residenze fosse fatto ordine di
versare l'integralità delle pigioni mensili nelle mani della società __________
con sede a __________ (di seguito: __________), amministratrice dei due
immobili, a decorrere dal mese di giugno 2021 sino a concorrenza dei due
importi richiesti in sede d'istanza 29.1.2021, allo scopo di provvedere al
pagamento delle spese ordinarie relative ai condomìni in questione per gli anni
2020 e 2021 (doc. CRP 1 p. 6 s., inc. __________).
f. Il
7.7.2021 ha avuto luogo, alla presenza delle parti e di un rappresentante di __________,
un'udienza per incombenti (AI 460) “finalizzata a verificare la possibilità
di trovare un accordo tra i presenti, in merito alla questione dell'uso dei
proventi delle pigioni derivanti dalle locazioni in essere degli appartamenti
della __________ presso la residenza __________, nonché le pigioni derivanti
dalla locazione degli appartamenti presso la residenza __________ a __________
e la residenza __________ a __________” (doc. CRP 1 p. 3 s.). I qui
insorgenti, tramite i loro patrocinatori, si sono opposti al dissequestro dei
proventi delle pigioni (AI 460 p. 2).
g. Con
decisione 13.7.2021 il procuratore pubblico, preso atto della discussione
avvenuta in occasione della predetta udienza per incombenti, ha accolto
l'istanza 29.1/1°.2.2021 che aveva precedentemente respinto, disponendo il
dissequestro della relazione bancaria n. __________ presso la Banca __________
e del conto BAN __________ presso Banca __________ “con contestuale
assegnazione degli importi depositati a __________”.
h. Con
reclamo 26/27.7.2021 in oggetto (doc. CRP 1) RE 1, RE 2, RE 13, RE 7, RE 3, RE
4, RE 10, RE 8, RE 9, RE 5, RE 6, RE 14, RE 11 e RE 12 postulano l'annullamento
della decisione 13.7.2021 ed il mantenimento del sequestro sui precitati conti
presso le banche __________ e __________ (doc. CRP 1 p. 9).
Contestano
che la somma di CHF 79'508.60 (CHF 41'846.50 + CHF 37'662.10, cfr. supra
consid. b.) possa essere utilizzata “per il pagamento di spese condominiali
ordinarie, seppur arretrate, in spregio dei diritti di tutte le parti civili
coinvolte nel procedimento penale. In buona sostanza, tale decisione privilegia
ingiustificatamente i condomini in questione e la società amministratrice, a
sfavore degli accusatori privati che vengono relegati inevitabilmente in
secondo piano”, mentre il diritto penale porrebbe “invece tutti i
danneggiati/creditori sullo stesso piano” (doc. CRP 1 p. 6).
Contestano
pure l'esistenza di spese straordinarie legate agli immobili in questione
situati a __________ e a __________ (doc. CRP 1 p. 7): esse “andrebbero
puntualmente giustificate. Cosa che, allo stato attuale, gli interessati non
hanno provveduto a fare” (doc. CRP 1 p. 8).
Il
dissequestro in discussione “consentirebbe alla società riconducibile a PI 2
- e di conseguenza a PI 2 stesso - di operare indistintamente e arbitrariamente
con le somme che sono, o saranno d'ora in poi, accreditate. Seguendo questa
modalità, dedotte le spese "documentate" e "urgenti", non
vi sarebbe alcun controllo su come effettivamente verrebbero impiegate tali
somme. Somme che dovrebbero viceversa andare a coprire almeno in parte il
risarcimento degli accusatori privati” (doc. CRP 1 p. 7).
Infine,
con istanza 6.7.2021 (AI 458) i qui reclamanti avrebbero postulato il sequestro
di un appartamento ubicato a __________ di esclusiva proprietà di PI 2 e libero
da vincoli “proprio al fine di accrescere la sostanza da porre in garanzia
del futuro risarcimento” (doc. CRP 1 p. 8). In occasione dell'udienza per
incombenti il procuratore pubblico avrebbe “espresso parere negativo (…). A
maggior ragione, allo stato attuale non essendo ancora stato dato seguito alla
richiesta di sequestro dell'immobile, i reclamanti ritengono che le succitate
somme sequestrate vadano trattenute a garanzia dei futuri risarcimenti, così
come gli introiti futuri derivanti dalle pigioni” (doc. CRP 1 p. 8).
i. Delle
osservazioni, della replica e delle dupliche si dirà, laddove necessario, in
seguito.
j. Con
invio 21.9.2021 il procuratore pubblico ha comunicato alle parti l'imminente
chiusura dell'istruzione prospettando, nei confronti di PI 2 e di PI 1, la
promozione dell'accusa, in particolare, per le ipotesi di appropriazione
indebita e di truffa per mestiere in relazione all'impiego del denaro dei
sottoscrittori di obbligazioni __________ e __________ negli anni 2014 -2019,
rispettivamente “in relazione alle procedure di "switch"
(2014/2015)”.
k. Con
atto d'accusa 18.10.2021 (ACC __________) il magistrato ha promosso l'accusa
dinanzi alla Corte delle assise criminali nei confronti di PI 2 e di PI 1 per titolo di ripetuta appropriazione indebita, ripetuta
truffa per mestiere (a carico di entrambi), danneggiamento, truffa, cattiva
gestione, ripetuta ingiuria, falsità in documenti e riciclaggio di denaro (a
carico del solo PI 2), mantenendo il sequestro (anche) dei due conti bancari di
cui alla decisione di dissequestro
13.7.2021 (ACC __________ p. 25 s.).
l. La
Corte delle assise Criminali ha indetto il dibattimento per i giorni
6-8.4.2022.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere
interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del
pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal
CPP o quando è prevista un'altra impugnativa.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del
diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393
cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,
per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della
decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione
ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere
indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, esprimendosi
sugli argomenti rilevanti per il giudizio conformemente all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando il diritto penale ‒ che deve
imporsi d'ufficio ‒ senza con ciò ledere il diritto delle parti di essere
sentite, ancorato all'art. 29 cpv. 2
Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art.
391.
CPP n. 2; sentenze TF 6B_383/2019 dell'8.11.2019 consid. 6.5.3.; 6B_226/2019
del 29.3.2019 consid. 2.1.).
1.2
Il gravame, inoltrato il 26/27.7.2021 alla Corte dei
reclami penali contro la decisione 13.7.2021 (inc. MP __________), notificata
il 14.7.2021, è tempestivo (art. 90 cpv. 2 CPP).
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
1.3
Sulla
competenza di questa Corte a decidere un reclamo, contro una decisione del
procuratore pubblico, se quest’ultimo, nel frattempo, ha emanato l’atto di
accusa depositandolo davanti al giudice, con trasferimento della litispendenza
della causa (art. 328 CPP), si osserva quanto segue.
1.3.1
Il
Tribunale federale, nel giudizio 1B_187/2015 del 6.10.2015 (consid. 2.1. ss.),
si è confrontato con la questione a sapere se, con l’emanazione dell’atto di
accusa, il reclamo – pendente – in materia di disgiunzione del procedimento
divenisse privo di oggetto. Ha ritenuto, con riferimento al giudizio TPF 2012
17.
(decisione BB.2011.74 del 21.12.2011), che esso, anche per ragioni di
economia processuale, fosse da evadere da parte della giurisdizione di reclamo.
Ha quindi riconosciuto – oltre alla facoltà del pubblico ministero di emanare
un atto di accusa quando è ancora sub iudice un gravame contro suoi atti
e/o sue omissioni – un interesse giuridicamente protetto all’evasione del
reclamo.
Ora,
pur avendo in questo giudizio l’Alta Corte esplicitamente lasciato aperta la
questione a sapere se – in materia di sequestro, di rifiuto di un difensore
d’ufficio o di esame degli atti – un reclamo, dopo l’emanazione dell’atto di
accusa, fosse da considerare privo di oggetto (decisione TF 1B_187/2015 del
6.10.2015
consid. 2.6.), si può ritenere che la predetta giurisprudenza possa
essere applicata per analogia anche al caso in cui il reclamo venga presentato
dopo l’emanazione dell’atto di accusa contro una decisione del magistrato
inquirente in tema di sequestro. A favore di questa soluzione vi è il principio
dell’economia processuale. Sarebbe in effetti contrario a detto postulato
trasmettere l’eventuale reclamo al giudice giusta l’art. 328 CPP, considerato
che la sua decisione, segnatamente in materia di sequestro, sarebbe impugnabile
nuovamente davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 393 cpv. 1 lit. b CPP)
[decisione 1B_187/2015 del 6.10.2015 consid. 2.5.; DTF 140 IV 202 consid.
2.1.]. Il procedimento si allungherebbe inutilmente, a detrimento delle parti,
con possibile violazione anche del principio di celerità (art. 5 CPP), che
impone alle autorità penali di avviare senza indugio i procedimenti e di
portarli a termine senza ritardi ingiustificati.
1.3.2
Questa
Corte, con decisione __________ dell'8.7.2016 in tema di non riconoscimento
della qualità di accusatore privato da parte del pubblico ministero, aveva
peraltro implicitamente ammesso la sua competenza a pronunciarsi sul gravame
introdotto dopo l'emanazione dell’atto di accusa. Il Tribunale federale, nel
giudizio 1B_299/2016 del 29.8.2016 su detta decisione, ha parimenti approvato,
sempre implicitamente, la competenza di questa Corte.
Nel
giudizio __________ del 20.1.2017 la CRP ha, poi, esplicitamente ammesso la
propria competenza a pronunciarsi sul reclamo in materia di sequestro,
inoltrato dopo l'emanazione dell'atto d'accusa da parte del procuratore
pubblico.
1.3.3
Si
può dunque senz'altro riconoscere la competenza della Corte dei reclami penali
a pronunciarsi sul presente gravame 26/ 27.7.2021 contro la decisione 13.7.2021
del procuratore pubblico. L'impugnativa è, di conseguenza, proponibile (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [BSK StPO II – F. BOMMER
/ P. GOLDSCHMID, 2. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO II – P. GUIDON, op. cit.,
art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 27; ZK
StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15].
1.4
I qui insorgenti, accusatori privati, sono pacificamente legittimati a
reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento
o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Giusta
l'art. 263 cpv. 1 CPP, all'imputato e a terzi possono essere sequestrati
oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come
mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene
pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure
confiscati (d).
Il
sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli
oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità
dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per
quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e
valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l'art. 263 cpv. 1 lit. a
CPP) [sentenza TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di
confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro
confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF
1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.;
ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.].
Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la
garanzia della proprietà giusta l'art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l'art.
197.
CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di
sufficienti indizi di reato (sentenza TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid.
4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti
mediante misure meno severe (proporzionalità), se l'importanza del reato lo
giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l'oggetto che
così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (sentenza TF 1B_343/2020
del 3.9.2020 consid. 3.1.; BSK
StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor
art. 263-268 CPP n. 11
ss.).
2.2
La
decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati
giusta l'art. 263 CPP è disciplinata dall'art. 267 CPP.
2.2.1
Per
l'art. 267 cpv. 1 CPP, se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico
ministero oppure il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o
i valori patrimoniali agli aventi diritto (BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3
ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,
art. 267 CPP n. 3).
2.2.2
L'art.
267.
cpv. 2 CPP prevede che se è incontestato che – mediante il reato – un oggetto
o un valore patrimoniale è stato direttamente sottratto a una data persona, l'autorità
penale lo restituisce all'avente diritto prima della chiusura del procedimento
penale [ovvero prima della decisione finale (secondo l'art. 267 cpv. 3 CPP)].
La
legge esige pertanto due condizioni per la restituzione anticipata: l'avente
diritto deve essere incontestato e l'oggetto oppure il valore patrimoniale deve
essere stato direttamente sottratto ad una data persona, fatto – anche
quest’ultimo – che deve essere incontestato [BSK StPO II – F. BOMMER / P.
GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 16/24/27; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op.
cit., art. 267 CPP n. 4; Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione
del diritto processuale penale (di seguito: Messaggio), in: FF 2006 p. 989 ss.,
p. 1150].
2.2.3
Per
quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l'utilizzo a
copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale in
applicazione dell'art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7
ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,
art. 267 CPP n. 5).
2.2.4
Giusta l'art. 267 cpv. 4 CPP, se più persone
avanzano pretese su oggetti o valori patrimoniali da dissequestrare, sulle medesime
può [non deve (sentenze TF 1B_298/2014
del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 6;
StPO PK – N. SCHMID / D. JOSITSCH,
3.
ed., art. 267 CPP n. 7; Messaggio, FF 2006 p. 1150)] decidere il giudice [non il procuratore pubblico,
che può procedere soltanto secondo l'art. 267 cpv. 5 CPP (sentenze TF 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.;
1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n.
16; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 6; StPO PK – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit.,
art. 267 CPP n. 7; Messaggio, FF 2006 p. 1150)] nella decisione finale (BSK
StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op.
cit., art. 267 CPP n. 16). La
norma è applicabile solo se la situazione fattuale e giuridica è chiara (sentenze TF
6B_247/2018 dell’11.6.2018 consid. 4.1.;
1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; ZK
StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 6; StPO PK – N. SCHMID / D.
JOSITSCH, op. cit., art. 267 CPP n. 7).
Se tale situazione non è chiara (sentenza TF 6B_666/2019 del 4.9.2019 consid. 3.1.) o
se il giudice non ritiene di procedere in tal modo, l'autorità penale [giudice
e procuratore pubblico (sentenze TF
1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid.
3.2.; BSK StPO II – F. BOMMER / P.
GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 21; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,
art. 267 CPP n. 8; StPO PK – N.
SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 267 CPP n. 9)] può
attribuire gli oggetti o i valori patrimoniali ad una persona ed impartire alle
altre persone che hanno avanzato pretese un termine per promuovere azione al
foro civile (art. 267 cpv. 5 CPP).
Soltanto
se il termine scade inutilizzato, è possibile consegnare l'oggetto o il valore
patrimoniale alla persona indicata nella decisione (sentenza TF 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.).
Nell'ambito
della decisione sull'attribuzione dell'oggetto oppure del valore patrimoniale, l'autorità
penale si deve orientare ai principi del
diritto civile (art. 930 CC) [sentenze TF 6B_666/2019 del 4.9.2019 consid. 3.1.; 6B_247/2018
dell'11.6.2018 consid. 4.1.; BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n.
18.
s.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 7; StPO PK – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit.,
art. 267 CPP n. 9; Messaggio, FF 2006 p. 1149 s.].
Entra
quindi anzitutto in considerazione l'attribuzione al possessore, che giusta l'art.
930.
CC è presunto proprietario (sentenze TF 6B_247/2018 dell'11.6.2018 consid. 4.1.; 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.;
1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.). Se tuttavia esistono chiare
indicazioni sull'inesistenza del diritto reale, l'assegnazione deve essere disposta a favore della persona maggiormente
legittimata (sentenze TF 6B_247/2018
dell'11.6.2018 consid. 4.1.;
1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.;
BSK StPO II – F. BOMMER / P.
GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 19).
Nella procedura secondo l'art. 267 cpv. 5 CPP si deve
effettuare unicamente un esame prima facie dei rapporti di diritto
civile (sentenza TF 1B_298/2014 del
21.11.2014
consid. 3.2.). Con l'attribuzione
provvisoria prevista da questa norma vengono infatti solo determinati i ruoli
delle parti in un eventuale successivo processo civile, senza pregiudicare la
decisione del giudice (sentenze TF 1B_418/2015 del 3.12.2015 consid. 2.; 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.). L'assegnazione del termine persegue lo scopo di
tutelare l'autorità penale da un'attribuzione dell'oggetto ad una persona non
avente diritto (sentenze TF 1B_298/2014
del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.).
3.
3.1.
3.1.1
Nella
precedente decisione 10.5.2021 (AI 382, cfr. supra consid. d.), il
procuratore pubblico aveva preso atto che buona parte degli altri accusatori
privati coinvolti nel procedimento penale inc. MP __________ si erano opposti
all'istanza di dissequestro della PI 34 e della PI 35. L'entità del danno, non
ancora accertata in maniera definitiva, sarebbe stata di “almeno Euro
6'845'048.79 complessivi”, di modo che gli attivi sotto sequestro sarebbero
serviti all'eventuale risarcimento agli accusatori privati (AI 382 p. 3).
3.1.2
Nella
successiva decisione 13.7.2021 (cfr. supra consid. d.) – con la quale
ha di fatto annullato la precedente, oggetto della procedura di reclamo inc.
CRP __________ – il procuratore pubblico, dopo aver “preso atto
della discussione avvenuta in occasione della predetta Udienza per incombenti”,
ha ordinato il dissequestro delle due relazioni, ma senza specificare se le
parti avessero raggiunto un'intesa unanime e senza indicare quale disposto di
legge sarebbe applicabile alla decisione di dissequestro.
3.2
Col
loro gravame (doc. CRP 1) gli insorgenti fanno valere che la decisione
impugnata favorirebbe ingiustificatamente i membri della PI 34 e della PI 35,
nonché la società amministratrice. Inoltre, il carattere d'urgenza delle spese
condominiali oggetto di discussione non risulterebbe documentato.
3.3
La
decisione 13.7.2021 non è fondata su alcuna disposizione del CPP relativa al
dissequestro di beni, con particolare riferimento all'art. 267 CPP. Il
magistrato inquirente, senza tener conto della propria precedente decisione
10.5.2021
(AI 382), di senso opposto, si è limitato a motivare il dissequestro
con l'aver preso atto della discussione avvenuta il 7.7.2021.
Tale
motivazione non risulta, in concreto sufficiente, sia sulla base dei requisiti
di cui all'art. 267 CPP, di cui si è detto sopra, sia alla luce della
precedente decisione 10.5.2021 mediante la quale l'istanza di dissequestro
29.1/1°.2.2021 (AI 213A) era stata respinta.
Si
ricorda, in proposito, che l'obbligo di motivazione (art. 80 cpv. 2 prima frase
CPP) impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l'autorità
a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato
nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle
eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve
poter esercitare il controllo (sentenza TF 6B_1001/2015 del 29.12.2015 consid. 13.2.;
BSK StPO I – N. STOHNER, op. cit., art. 80 CPP n. 15 e art. 81 CPP n. 9 ss.; ZK
StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 80 CPP n. 2).
3.4
Vista
la violazione dell'obbligo di motivazione, la decisione 13.7.2021 va annullata.
A questo stadio del procedimento, in considerazione di quanto esposto,
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente Il
cancelliere