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Decisione

60.2021.226

Reclamo di alcuni accusatori privati contro la decisione di dissequestro emanata dal procuratore pubblico. obbligo di motivazione. cambio di direzione del procedimento dopo l'inoltro del presente reclamo, competenza della CRP

31 gennaio 2022Italiano21 min

e falsità in documenti, in relazione a fatti che coinvolgono la società __________

Source ti.ch

Incarto n.

60.2021.226

Lugano

31 gennaio 2022/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Raffaele

Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliere:

Carlo

Besomi, vicecancelliere

sedente per statuire sul reclamo 26/27.7.2021 presentato da

RE

1

RE

2

RE

3

RE

4

RE

5

RE

6

RE

7

RE

8

RE

9

RE

10

RE

11

RE

12

RE

13

RE

14

tutti

patr. da: PR 5 PR 15 e PR 6

contro

la decisione 13.7.2021 emanata dal procuratore

pubblico Chiara Borelli mediante la quale ha accolto l'istanza di

dissequestro 29.1/1°.2.2021 presentata dalla RE 1 e dalla RE 2 (entrambe

patr. da: avv. PR 1, __________) nell'ambito del procedimento penale nei

confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________) e di PI 2, __________

(patr. da: avv. PR 3, __________), per titolo di appropriazione indebita, truffa,

amministrazione infedele e falsità in documenti (inc. MP __________);

richiamate le osservazioni 11.8.2021 e

27/29.9.2021 (duplica) di PI 2, 16/17.8.2021 e 1°/4.10.2021 (duplica) della PI

34 e della PI 35, tutte concludenti per la reiezione del gravame, nonché gli

scritti 3/4.8.2021 e 29/30.9.2021 di PI 1, 4/5.8.2021 di PI 8, PI 9, PI 3, PI 4,

PI 5, PI 6, PI 7, PI 10, PI 11, PI 12, PI 13, PI 14 e PI 15 (tutti patr. da:

avv. PR 4, __________), 5.8.2021 e 29.9.2021 del procuratore pubblico, mediante

i quali essi comunicano di non avere osservazioni da formulare e di rimettersi

al giudizio di questa Corte, ed inoltre la replica 23/24.9.2021 mediante la

quale gli insorgenti si riconfermano nelle loro allegazioni;

preso atto che PI 33, PI 34, PI 35, PI

36, PI 37, PI 38 (tutti patr. da: avv. PR 8, __________), PI 42 (patr. da: avv.

PR 11, __________), PI 43 (patr. da: avv. PR 12, __________), così come PI 32, __________

(patr. da: avv. PR 7, __________), PI 41, __________ (patr. da: avv. PR 10, __________),

PI 36 (patr. da: avv. PR 13, __________) e PI 37 (patr. da: avv. PR 14, __________),

interpellati, non hanno prodotto osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. A

carico (anche) di PI 2 e di PI 1 è aperto un procedimento penale per titolo di

appropriazione indebita, truffa (anche per mestiere), amministrazione infedele

e falsità in documenti, in relazione a fatti che coinvolgono la società __________

(di seguito: __________, oggi in liquidazione fallimentare) con sede a __________

e le due società di diritto __________ __________ (di seguito: __________) e __________

(di seguito: __________), tutte e tre riconducibili a PI 1. Le due società

avrebbero millantato sicuri ed ingenti investimenti immobiliari sia in __________,

sia all'estero, emettendo obbligazioni fruttifere sottoscritte dai denuncianti,

mai rimborsate: il denaro raccolto tramite l'emissione delle obbligazioni in

questione sarebbe stato impiegato in modo illecito e contrario al prospetto di

emissione (inc. MP __________).

PI

2 è stato presidente con firma individuale (dal 23.9.2011 al 13.2.2018) ed in

seguito amministratore unico (dal 13.2.2018 al 23.4.2021) della società __________

con sede a __________, attualmente priva di amministrazione e di domicilio

legale. Questa società è comproprietaria della __________ sita a __________, in

ragione di 293 millesimi (allegato a doc. CRP 1). PI 2 risulta comproprietario

della __________ sita a __________, in ragione di tre unità abitative su quattro

(cfr. AI 239).

b. Con

istanza 29.1/1°.2.2021 (AI 213A) ‒ sollecitata con invii 17/18.2.2021 (AI 239),

5/8.3.2021 (AI 266), 16/19.4.2021 (AI 319) ‒ la RE 1 e la RE 2 hanno richiesto al procuratore

pubblico il dissequestro dell'importo di CHF 41'846.50 dalle relazioni bancarie

intestate a PI 2 e di CHF 37'662.10 dalle relazioni bancarie intestate a __________

per far fronte “alle spese ed agli oneri degli immobili ed alle doverose

esigenze degli inquilini” (cfr. AI 239).

c. Con

invio 20.4.2021 (AI 327) il procuratore pubblico Chiara Borelli ha inviato alle

parti copia dell'istanza di dissequestro per presa di posizione.

Con

scritto 22/23.4.2021 (AI 339) PI 41 ha comunicato al magistrato inquirente di

opporsi all'istanza di dissequestro. Di medesimo avviso sia PI 42 con invio 23/

26.4.2021 (AI 346), sia le parti patrocinate dall'avv. PR 5, dall'abg. PR 6 e

dall'avv. PR 9 con scritto 23/26.4.2021 (AI 348). PI 1 (con invio 22/23.4.2021,

AI 341) e PI 2 (con scritto 23/26.4.2021, AI 347), dal canto loro, hanno

comunicato al procuratore pubblico di non avere osservazioni da formulare.

d. Con

decisione 10.5.2021 (AI 382) il magistrato inquirente ha respinto l'istanza

29.1/1°.2.2021. Ha rimandato alle prese di posizione delle parti, ricordando che

se da un canto gli importi versati a titolo di pigioni/affitti non sarebbero da

considerarsi provento diretto di reato, d'altro canto essi sarebbero comunque

entrati a tutti gli effetti nelle disponibilità di PI 2 e della sua società e

quindi potenziali per l'eventuale risarcimento agli accusatori privati (AI 382

p. 3). Inoltre, l'entità del danno non sarebbe ancora stata accertata in

maniera definitiva, seppur di “almeno Euro 6'845'048.79 complessivi” (AI

382 p. 3).

e. Con

reclamo 21/25.5.2021 (inc. __________) la RE 1 e la RE 2 hanno postulato

l'annullamento della decisione 10.5.2021 e, in via principale, il dissequestro

degli importi richiesti in sede d'istanza 29.1.2021, mentre in via subordinata

hanno chiesto che agli inquilini delle due residenze fosse fatto ordine di

versare l'integralità delle pigioni mensili nelle mani della società __________

con sede a __________ (di seguito: __________), amministratrice dei due

immobili, a decorrere dal mese di giugno 2021 sino a concorrenza dei due

importi richiesti in sede d'istanza 29.1.2021, allo scopo di provvedere al

pagamento delle spese ordinarie relative ai condomìni in questione per gli anni

2020 e 2021 (doc. CRP 1 p. 6 s., inc. __________).

f. Il

7.7.2021 ha avuto luogo, alla presenza delle parti e di un rappresentante di __________,

un'udienza per incombenti (AI 460) “finalizzata a verificare la possibilità

di trovare un accordo tra i presenti, in merito alla questione dell'uso dei

proventi delle pigioni derivanti dalle locazioni in essere degli appartamenti

della __________ presso la residenza __________, nonché le pigioni derivanti

dalla locazione degli appartamenti presso la residenza __________ a __________

e la residenza __________ a __________” (doc. CRP 1 p. 3 s.). I qui

insorgenti, tramite i loro patrocinatori, si sono opposti al dissequestro dei

proventi delle pigioni (AI 460 p. 2).

g. Con

decisione 13.7.2021 il procuratore pubblico, preso atto della discussione

avvenuta in occasione della predetta udienza per incombenti, ha accolto

l'istanza 29.1/1°.2.2021 che aveva precedentemente respinto, disponendo il

dissequestro della relazione bancaria n. __________ presso la Banca __________

e del conto BAN __________ presso Banca __________ “con contestuale

assegnazione degli importi depositati a __________”.

h. Con

reclamo 26/27.7.2021 in oggetto (doc. CRP 1) RE 1, RE 2, RE 13, RE 7, RE 3, RE

4, RE 10, RE 8, RE 9, RE 5, RE 6, RE 14, RE 11 e RE 12 postulano l'annullamento

della decisione 13.7.2021 ed il mantenimento del sequestro sui precitati conti

presso le banche __________ e __________ (doc. CRP 1 p. 9).

Contestano

che la somma di CHF 79'508.60 (CHF 41'846.50 + CHF 37'662.10, cfr. supra

consid. b.) possa essere utilizzata “per il pagamento di spese condominiali

ordinarie, seppur arretrate, in spregio dei diritti di tutte le parti civili

coinvolte nel procedimento penale. In buona sostanza, tale decisione privilegia

ingiustificatamente i condomini in questione e la società amministratrice, a

sfavore degli accusatori privati che vengono relegati inevitabilmente in

secondo piano”, mentre il diritto penale porrebbe “invece tutti i

danneggiati/creditori sullo stesso piano” (doc. CRP 1 p. 6).

Contestano

pure l'esistenza di spese straordinarie legate agli immobili in questione

situati a __________ e a __________ (doc. CRP 1 p. 7): esse “andrebbero

puntualmente giustificate. Cosa che, allo stato attuale, gli interessati non

hanno provveduto a fare” (doc. CRP 1 p. 8).

Il

dissequestro in discussione “consentirebbe alla società riconducibile a PI 2

- e di conseguenza a PI 2 stesso - di operare indistintamente e arbitrariamente

con le somme che sono, o saranno d'ora in poi, accreditate. Seguendo questa

modalità, dedotte le spese "documentate" e "urgenti", non

vi sarebbe alcun controllo su come effettivamente verrebbero impiegate tali

somme. Somme che dovrebbero viceversa andare a coprire almeno in parte il

risarcimento degli accusatori privati” (doc. CRP 1 p. 7).

Infine,

con istanza 6.7.2021 (AI 458) i qui reclamanti avrebbero postulato il sequestro

di un appartamento ubicato a __________ di esclusiva proprietà di PI 2 e libero

da vincoli “proprio al fine di accrescere la sostanza da porre in garanzia

del futuro risarcimento” (doc. CRP 1 p. 8). In occasione dell'udienza per

incombenti il procuratore pubblico avrebbe “espresso parere negativo (…). A

maggior ragione, allo stato attuale non essendo ancora stato dato seguito alla

richiesta di sequestro dell'immobile, i reclamanti ritengono che le succitate

somme sequestrate vadano trattenute a garanzia dei futuri risarcimenti, così

come gli introiti futuri derivanti dalle pigioni” (doc. CRP 1 p. 8).

i. Delle

osservazioni, della replica e delle dupliche si dirà, laddove necessario, in

seguito.

j. Con

invio 21.9.2021 il procuratore pubblico ha comunicato alle parti l'imminente

chiusura dell'istruzione prospettando, nei confronti di PI 2 e di PI 1, la

promozione dell'accusa, in particolare, per le ipotesi di appropriazione

indebita e di truffa per mestiere in relazione all'impiego del denaro dei

sottoscrittori di obbligazioni __________ e __________ negli anni 2014 -2019,

rispettivamente “in relazione alle procedure di "switch"

(2014/2015)”.

k. Con

atto d'accusa 18.10.2021 (ACC __________) il magistrato ha promosso l'accusa

dinanzi alla Corte delle assise criminali nei confronti di PI 2 e di PI 1 per titolo di ripetuta appropriazione indebita, ripetuta

truffa per mestiere (a carico di entrambi), danneggiamento, truffa, cattiva

gestione, ripetuta ingiuria, falsità in documenti e riciclaggio di denaro (a

carico del solo PI 2), mantenendo il sequestro (anche) dei due conti bancari di

cui alla decisione di dissequestro

13.7.2021 (ACC __________ p. 25 s.).

l. La

Corte delle assise Criminali ha indetto il dibattimento per i giorni

6-8.4.2022.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere

interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del

pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal

CPP o quando è prevista un'altra impugnativa.

Con il gravame si possono censurare le violazioni del

diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata

o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o

incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393

cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,

per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare

all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della

decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione

ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere

indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, esprimendosi

sugli argomenti rilevanti per il giudizio conformemente all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando il diritto penale ‒ che deve

imporsi d'ufficio ‒ senza con ciò ledere il diritto delle parti di essere

sentite, ancorato all'art. 29 cpv. 2

Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art.

391.

CPP n. 2; sentenze TF 6B_383/2019 dell'8.11.2019 consid. 6.5.3.; 6B_226/2019

del 29.3.2019 consid. 2.1.).

1.2

Il gravame, inoltrato il 26/27.7.2021 alla Corte dei

reclami penali contro la decisione 13.7.2021 (inc. MP __________), notificata

il 14.7.2021, è tempestivo (art. 90 cpv. 2 CPP).

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

1.3

Sulla

competenza di questa Corte a decidere un reclamo, contro una decisione del

procuratore pubblico, se quest’ultimo, nel frattempo, ha emanato l’atto di

accusa depositandolo davanti al giudice, con trasferimento della litispendenza

della causa (art. 328 CPP), si osserva quanto segue.

1.3.1

Il

Tribunale federale, nel giudizio 1B_187/2015 del 6.10.2015 (consid. 2.1. ss.),

si è confrontato con la questione a sapere se, con l’emanazione dell’atto di

accusa, il reclamo – pendente – in materia di disgiunzione del procedimento

divenisse privo di oggetto. Ha ritenuto, con riferimento al giudizio TPF 2012

17.

(decisione BB.2011.74 del 21.12.2011), che esso, anche per ragioni di

economia processuale, fosse da evadere da parte della giurisdizione di reclamo.

Ha quindi riconosciuto – oltre alla facoltà del pubblico ministero di emanare

un atto di accusa quando è ancora sub iudice un gravame contro suoi atti

e/o sue omissioni – un interesse giuridicamente protetto all’evasione del

reclamo.

Ora,

pur avendo in questo giudizio l’Alta Corte esplicitamente lasciato aperta la

questione a sapere se – in materia di sequestro, di rifiuto di un difensore

d’ufficio o di esame degli atti – un reclamo, dopo l’emanazione dell’atto di

accusa, fosse da considerare privo di oggetto (decisione TF 1B_187/2015 del

6.10.2015

consid. 2.6.), si può ritenere che la predetta giurisprudenza possa

essere applicata per analogia anche al caso in cui il reclamo venga presentato

dopo l’emanazione dell’atto di accusa contro una decisione del magistrato

inquirente in tema di sequestro. A favore di questa soluzione vi è il principio

dell’economia processuale. Sarebbe in effetti contrario a detto postulato

trasmettere l’eventuale reclamo al giudice giusta l’art. 328 CPP, considerato

che la sua decisione, segnatamente in materia di sequestro, sarebbe impugnabile

nuovamente davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 393 cpv. 1 lit. b CPP)

[decisione 1B_187/2015 del 6.10.2015 consid. 2.5.; DTF 140 IV 202 consid.

2.1.]. Il procedimento si allungherebbe inutilmente, a detrimento delle parti,

con possibile violazione anche del principio di celerità (art. 5 CPP), che

impone alle autorità penali di avviare senza indugio i procedimenti e di

portarli a termine senza ritardi ingiustificati.

1.3.2

Questa

Corte, con decisione __________ dell'8.7.2016 in tema di non riconoscimento

della qualità di accusatore privato da parte del pubblico ministero, aveva

peraltro implicitamente ammesso la sua competenza a pronunciarsi sul gravame

introdotto dopo l'emanazione dell’atto di accusa. Il Tribunale federale, nel

giudizio 1B_299/2016 del 29.8.2016 su detta decisione, ha parimenti approvato,

sempre implicitamente, la competenza di questa Corte.

Nel

giudizio __________ del 20.1.2017 la CRP ha, poi, esplicitamente ammesso la

propria competenza a pronunciarsi sul reclamo in materia di sequestro,

inoltrato dopo l'emanazione dell'atto d'accusa da parte del procuratore

pubblico.

1.3.3

Si

può dunque senz'altro riconoscere la competenza della Corte dei reclami penali

a pronunciarsi sul presente gravame 26/ 27.7.2021 contro la decisione 13.7.2021

del procuratore pubblico. L'impugnativa è, di conseguenza, proponibile (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [BSK StPO II – F. BOMMER

/ P. GOLDSCHMID, 2. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO II – P. GUIDON, op. cit.,

art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 27; ZK

StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15].

1.4

I qui insorgenti, accusatori privati, sono pacificamente legittimati a

reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento

o alla modifica del giudizio.

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Giusta

l'art. 263 cpv. 1 CPP, all'imputato e a terzi possono essere sequestrati

oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come

mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene

pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure

confiscati (d).

Il

sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli

oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità

dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per

quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e

valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l'art. 263 cpv. 1 lit. a

CPP) [sentenza TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di

confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro

confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF

1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.;

ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la

garanzia della proprietà giusta l'art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l'art.

197.

CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di

sufficienti indizi di reato (sentenza TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid.

4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti

mediante misure meno severe (proporzionalità), se l'importanza del reato lo

giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l'oggetto che

così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (sentenza TF 1B_343/2020

del 3.9.2020 consid. 3.1.; BSK

StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor

art. 263-268 CPP n. 11

ss.).

2.2

La

decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati

giusta l'art. 263 CPP è disciplinata dall'art. 267 CPP.

2.2.1

Per

l'art. 267 cpv. 1 CPP, se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico

ministero oppure il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o

i valori patrimoniali agli aventi diritto (BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3

ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,

art. 267 CPP n. 3).

2.2.2

L'art.

267.

cpv. 2 CPP prevede che se è incontestato che – mediante il reato – un oggetto

o un valore patrimoniale è stato direttamente sottratto a una data persona, l'autorità

penale lo restituisce all'avente diritto prima della chiusura del procedimento

penale [ovvero prima della decisione finale (secondo l'art. 267 cpv. 3 CPP)].

La

legge esige pertanto due condizioni per la restituzione anticipata: l'avente

diritto deve essere incontestato e l'oggetto oppure il valore patrimoniale deve

essere stato direttamente sottratto ad una data persona, fatto – anche

quest’ultimo – che deve essere incontestato [BSK StPO II – F. BOMMER / P.

GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 16/24/27; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op.

cit., art. 267 CPP n. 4; Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione

del diritto processuale penale (di seguito: Messaggio), in: FF 2006 p. 989 ss.,

p. 1150].

2.2.3

Per

quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l'utilizzo a

copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale in

applicazione dell'art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7

ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,

art. 267 CPP n. 5).

2.2.4

Giusta l'art. 267 cpv. 4 CPP, se più persone

avanzano pretese su oggetti o valori patrimoniali da dissequestrare, sulle medesime

può [non deve (sentenze TF 1B_298/2014

del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 6;

StPO PK – N. SCHMID / D. JOSITSCH,

3.

ed., art. 267 CPP n. 7; Messaggio, FF 2006 p. 1150)] decidere il giudice [non il procuratore pubblico,

che può procedere soltanto secondo l'art. 267 cpv. 5 CPP (sentenze TF 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.;

1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n.

16; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 6; StPO PK – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit.,

art. 267 CPP n. 7; Messaggio, FF 2006 p. 1150)] nella decisione finale (BSK

StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op.

cit., art. 267 CPP n. 16). La

norma è applicabile solo se la situazione fattuale e giuridica è chiara (sentenze TF

6B_247/2018 dell’11.6.2018 consid. 4.1.;

1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; ZK

StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 6; StPO PK – N. SCHMID / D.

JOSITSCH, op. cit., art. 267 CPP n. 7).

Se tale situazione non è chiara (sentenza TF 6B_666/2019 del 4.9.2019 consid. 3.1.) o

se il giudice non ritiene di procedere in tal modo, l'autorità penale [giudice

e procuratore pubblico (sentenze TF

1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid.

3.2.; BSK StPO II – F. BOMMER / P.

GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 21; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,

art. 267 CPP n. 8; StPO PK – N.

SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 267 CPP n. 9)] può

attribuire gli oggetti o i valori patrimoniali ad una persona ed impartire alle

altre persone che hanno avanzato pretese un termine per promuovere azione al

foro civile (art. 267 cpv. 5 CPP).

Soltanto

se il termine scade inutilizzato, è possibile consegnare l'oggetto o il valore

patrimoniale alla persona indicata nella decisione (sentenza TF 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.).

Nell'ambito

della decisione sull'attribuzione dell'oggetto oppure del valore patrimoniale, l'autorità

penale si deve orientare ai principi del

diritto civile (art. 930 CC) [sentenze TF 6B_666/2019 del 4.9.2019 consid. 3.1.; 6B_247/2018

dell'11.6.2018 consid. 4.1.; BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n.

18.

s.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 7; StPO PK – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit.,

art. 267 CPP n. 9; Messaggio, FF 2006 p. 1149 s.].

Entra

quindi anzitutto in considerazione l'attribuzione al possessore, che giusta l'art.

930.

CC è presunto proprietario (sentenze TF 6B_247/2018 dell'11.6.2018 consid. 4.1.; 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.;

1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.). Se tuttavia esistono chiare

indicazioni sull'inesistenza del diritto reale, l'assegnazione deve essere disposta a favore della persona maggiormente

legittimata (sentenze TF 6B_247/2018

dell'11.6.2018 consid. 4.1.;

1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.;

BSK StPO II – F. BOMMER / P.

GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 19).

Nella procedura secondo l'art. 267 cpv. 5 CPP si deve

effettuare unicamente un esame prima facie dei rapporti di diritto

civile (sentenza TF 1B_298/2014 del

21.11.2014

consid. 3.2.). Con l'attribuzione

provvisoria prevista da questa norma vengono infatti solo determinati i ruoli

delle parti in un eventuale successivo processo civile, senza pregiudicare la

decisione del giudice (sentenze TF 1B_418/2015 del 3.12.2015 consid. 2.; 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.). L'assegnazione del termine persegue lo scopo di

tutelare l'autorità penale da un'attribuzione dell'oggetto ad una persona non

avente diritto (sentenze TF 1B_298/2014

del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.).

3.

3.1.

3.1.1

Nella

precedente decisione 10.5.2021 (AI 382, cfr. supra consid. d.), il

procuratore pubblico aveva preso atto che buona parte degli altri accusatori

privati coinvolti nel procedimento penale inc. MP __________ si erano opposti

all'istanza di dissequestro della PI 34 e della PI 35. L'entità del danno, non

ancora accertata in maniera definitiva, sarebbe stata di “almeno Euro

6'845'048.79 complessivi”, di modo che gli attivi sotto sequestro sarebbero

serviti all'eventuale risarcimento agli accusatori privati (AI 382 p. 3).

3.1.2

Nella

successiva decisione 13.7.2021 (cfr. supra consid. d.) – con la quale

ha di fatto annullato la precedente, oggetto della procedura di reclamo inc.

CRP __________ – il procuratore pubblico, dopo aver “preso atto

della discussione avvenuta in occasione della predetta Udienza per incombenti”,

ha ordinato il dissequestro delle due relazioni, ma senza specificare se le

parti avessero raggiunto un'intesa unanime e senza indicare quale disposto di

legge sarebbe applicabile alla decisione di dissequestro.

3.2

Col

loro gravame (doc. CRP 1) gli insorgenti fanno valere che la decisione

impugnata favorirebbe ingiustificatamente i membri della PI 34 e della PI 35,

nonché la società amministratrice. Inoltre, il carattere d'urgenza delle spese

condominiali oggetto di discussione non risulterebbe documentato.

3.3

La

decisione 13.7.2021 non è fondata su alcuna disposizione del CPP relativa al

dissequestro di beni, con particolare riferimento all'art. 267 CPP. Il

magistrato inquirente, senza tener conto della propria precedente decisione

10.5.2021

(AI 382), di senso opposto, si è limitato a motivare il dissequestro

con l'aver preso atto della discussione avvenuta il 7.7.2021.

Tale

motivazione non risulta, in concreto sufficiente, sia sulla base dei requisiti

di cui all'art. 267 CPP, di cui si è detto sopra, sia alla luce della

precedente decisione 10.5.2021 mediante la quale l'istanza di dissequestro

29.1/1°.2.2021 (AI 213A) era stata respinta.

Si

ricorda, in proposito, che l'obbligo di motivazione (art. 80 cpv. 2 prima frase

CPP) impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l'autorità

a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato

nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle

eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve

poter esercitare il controllo (sentenza TF 6B_1001/2015 del 29.12.2015 consid. 13.2.;

BSK StPO I – N. STOHNER, op. cit., art. 80 CPP n. 15 e art. 81 CPP n. 9 ss.; ZK

StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 80 CPP n. 2).

3.4

Vista

la violazione dell'obbligo di motivazione, la decisione 13.7.2021 va annullata.

A questo stadio del procedimento, in considerazione di quanto esposto,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente Il

cancelliere