60.2021.271
Reclamo contro l'ordine di rilevamento segnaletico. sommossa. proporzionalità
30 agosto 2022Italiano16 min
1 è stato fermato sul piazzale della stazione ferroviaria di __________, identificato
Source ti.ch
Incarto n.
60.2021.271
Lugano
30 agosto 2022/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliere:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 9/10.9.2021 presentato da
RE 1
contro
l’ordine di rilevamento segnaletico 30.8.2021
emanato dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri nell’ambito del procedimento
penale inc. MP __________, per titolo di sommossa (art. 260 cpv. 1 CP);
richiamato lo scritto 28/29.9.2021 del
procuratore pubblico, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni
da formulare e di rimettersi al prudente giudizio di questa Corte;
preso atto che RE 1 interpellato il 29.9.2021
non ha replicato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. In data
8.3.2021, è avvenuta una manifestazione non autorizzata presso il sedime della
stazione ferroviaria di , nel corso della quale vi sono stati degli scontri tra
manifestanti e polizia. Ciò ha portato all’apertura di un procedimento penale
contro ignoti per titolo di sommossa e violenza o minaccia contro le autorità e
i funzionari.
La sera stessa, alle ore 19:30 circa, RE
1 è stato fermato sul piazzale della stazione ferroviaria di __________, identificato
e fotografato dalla polizia cantonale in quanto sospettato di aver partecipato
alla manifestazione e agli scontri con la polizia.
b. Con
ordine di perquisizione e sequestro 12.3.2021, il procuratore pubblico ha richiesto
la perquisizione del sistema di video sorveglianza presso le Ferrovie Federali
Svizzere (FFS) e il sequestro delle fotografie rilevate dal sistema di
videosorveglianza per la data della manifestazione.
c. In data
30.8.2021, RE 1 è stato interrogato, in qualità d’imputato, dalla polizia
cantonale di , per i reati di sommossa (art. 260 CP) e dissimulazione del volto
(art. 2 LDiss). Prima del verbale, egli si è rifiutato di compilare il
formulario di stato civile e patrimoniale e di declinare le proprie generalità limitandosi
ad annuire passivamente.
Egli non ha inoltre
risposto a nessuna delle domande degli agenti interroganti e si è rifiutato di
firmare sia il verbale d’interrogatorio sia l’ordine per i rilevamenti
segnaletici disposti dall’ufficiale di polizia (fotografie e dattiloscopia).
d. Il
procuratore pubblico, informato del rifiuto di RE 1 di sottoporsi ai
rilevamenti ordinati dall’ufficiale di polizia, ha subito emesso l’ordine denominato
(impropriamente) “di rilevamento, prelievo e analisi DNA”, indicando però
che le misure ordinate consistevano nei “rilevamenti segnaletici ai sensi
dell’art. 260 cpv. 1 CPP (caratteristiche fisiche, fotografie segnaletiche e
impronte papillari)”, senza alcun riferimento al prelievo del DNA per altro
regolato dagli artt. 255-259 CPP.
Il magistrato
inquirente ha motivato il proprio ordine indicando che: “Sussistono concreti
indizi a carico di RE 1 quale autore di fatti violenti, segnatamente uno o più
episodi di sommossa avvenuti presso la stazione FFS di __________ in data
08.03.2021, fatti questi parzialmente immortalati con immagini videoregistrate
le quali andranno, anche, comparate con quelle acquisite al fine di
determinarne la presenza sui luoghi stabilendo infine le singole responsabilità”.
Nell’ordine ha pure
indicato che in caso di rifiuto da parte dell’interessato “la misura
ordinata deve essere eseguita con l’uso proporzionale della forza (art. 260
cpv. 4 CPP)” (inc. CRP __________).
Come
risulta dal Rapporto d’esecuzione della polizia cantonale del 1.2.2022,
prodotto agli atti dal magistrato inquirente il 3/4.2.2022 (inc. CRP __________),
il 30.8.2021 oltre ai rilevamenti dattiloscopici a RE 1 sono state effettuate
le fotografie segnaletiche (ritratto frontale e di profilo a destra), una fotografia
della figura intera e una del tatuaggio presente sulla sua gamba destra.
e. Con esposto 9/10.9.2021, RE 1 impugna l’ordine di
rilevamento segnaletico emanato dal magistrato inquirente, chiedendo lo
stralcio delle fotografie segnaletiche e delle impronte papillari, sostenendo di
essere estraneo ai fatti avvenuti l’8.3.2021 presso la stazione ferroviaria di
.
Egli si è anzitutto lamentato delle modalità con
cui sarebbe stato effettuato il suo interrogatorio del 30.8.2021 presso gli uffici
della polizia cantonale di __________, avendo egli dovuto attendere fuori dalla
sala interrogatori ben quarantacinque minuti. Al termine del suo interrogatorio
RE 1 si sarebbe pacificamente opposto alla presa delle impronte papillari,
poiché, a suo dire, estraneo ai fatti a lui imputati. Gli agenti interroganti avrebbero
perciò richiesto al procuratore pubblico l’ordine per i rilevamenti segnaletici
(ex art. 260 CPP), che sarebbe giunto poco dopo. Malgrado ciò egli ha affermato
di essere stato preso con la forza e sottoposto ai rilevamenti menzionati (inc.
CRP __________). Il reclamante lamenta inoltre il fatto che durante il suo
interrogatorio sarebbe stato spogliato, deriso ed insultato dagli agenti
interroganti (inc. CRP __________).
f. Constatato che il reclamo 9/10.9.2021 non era stato
sottoscritto da RE 1, in data 13.9.2021 questa Corte lo ha invitato a
trasmettere una copia dello stesso da lui debitamente firmata; ciò che egli ha
fatto in data 16/17.9.2021.
Il 30.11./9.12.2021
RE 1 ha sporto denuncia penale nei confronti degli agenti della polizia
presenti al momento del suo interrogatorio per il reato di abuso di autorità
(inc. MP __________). Il procuratore generale ha emanato in data 8.3.2022 un
decreto di abbandono in merito ai fatti denunciati dal qui reclamante.
Quest’ultimo ha impugnato il predetto decreto davanti a questa Corte con
reclamo 22/23.3.2022 (inc. CRP 60.2022.87).
g. Delle ulteriori osservazioni del procuratore
pubblico si dirà, se necessario, nel corso della motivazione.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può
essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del
pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni.
Con
il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e
l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,
per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della
decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione
ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame, inoltrato il 9.9.2021 alla Corte dei reclami
penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro l’ordine di rilevamento
segnaletico (ex art. 260 CPP) del procuratore pubblico (inc. CRP 60.2021.271, AI 1a e 3a), notificato il 30.08.2021, è tempestivo e proponibile.
Il reclamante che
inizialmente aveva omesso di firmare il proprio gravame, il 16/19.9.2021 ha
sanato questo vizio formale, dando seguito al termine assegnatogli da questa
Corte il 13.9.2021, conformemente a quanto previsto dall’art. 385 cpv. 2 CPP, trasmettendo
un nuovo esemplare del proprio reclamo, debitamente firmato.
Le esigenze di forma e di motivazione sono quindi rispettate.
RE 1, quale imputato, è pacificamente legittimato a
reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto
all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
2.
Giusta
l’art. 397 cpv. 1 CPP, il reclamo è esaminato nell’ambito di una procedura
scritta. Se accoglie il reclamo, la giurisdizione di reclamo emana una nuova
decisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola alla giurisdizione
inferiore perché statuisca nuovamente (art. 397 cpv. 2 CPP).
3.
3.1.
Il reclamante,
così come emerge dal verbale d’interrogatorio del 30.8.2021 (inc. MP __________), si è rifiutato di sottoporsi
volontariamente ai rilevamenti segnaletici e dattiloscopici ordinati dall’ufficiale
di polizia, per cui gli agenti hanno chiesto al procuratore pubblico l’emanazione
dell’ordine scritto e l’autorizzazione a procedere giusta l’art. 260 cpv. 4
CPP. Preso atto dell’ordine del magistrato inquirente, il reclamante non lo ha
sottoscritto, rifiutandosi di sottoporsi alla misura, che è stata comunque eseguita
dalla polizia cantonale “(…) mediante uso proporzionale della forza” (giusta
l’art. 260 cpv. 4 CPP in combinazione con l’art. 200 CPP). Quest’ultimo si è poi lamentato della condotta e dei
modi utilizzati dagli agenti di polizia e del servizio gestione detenuti,
incaricati dell’esecuzione della misura.
3.2
3.2.1
Giusta l’art.
260.
CPP, il rilevamento segnaletico consiste nell’accertare le caratteristiche
fisiche di una persona, nonché nel prendere impronte di parti del suo corpo
(cpv. 1). Possono disporre il rilevamento segnaletico la polizia, il pubblico
ministero, il giudice e, nei casi urgenti, chi dirige il procedimento in
giudizio (cpv. 2). Il rilevamento segnaletico
è disposto con ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può
essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato e motivato
per scritto (cpv. 3). Se l’interessato rifiuta di sottomettersi all’ordine
della polizia, decide il pubblico ministero (cpv. 4).
3.2.2
Il rilevamento
segnaletico e il prelievo di dati d'identificazione in quanto tale (cioè
"senza tener conto della gravità della violazione rappresentata
dall'utilizzo e dalla conservazione dei risultati", secondo la nota 324
del Messaggio CPP) non costituisce una violazione significativa dei diritti
della persona oggetto di tale rilevamento (Code de procédure pénale suisse,
Commentaire à l'usage des praticiens, J. PITTELOUD, artt. 260-262; Messaggio
CPP, 2.5.6 p. 1225, art. 259 II; DTF 133 I 77 consid. 3.2; DTF 144 IV 127; DTF
145.
IV 263; sentenza TF 1B_242/2020 del 2.9.2020).
I rilevamenti
segnaletici di una persona riguardano le sue caratteristiche fisiche esterne
che possono essere riconosciute, come per esempio l’altezza, l’aspetto
generale, il peso, che si possono registrare mediante la fotografia o altre
modalità di misurazione, nonché l’assunzione di impronte delle dita delle mani,
delle orecchie, dei piedi, dei denti e di altre parti del corpo (Commentario
CPP, P. BERNASCONI / M. GALLIANI / L. MARCELLINI / E. MELI / M. MINI / J.
NOSEDA, ad art. 260 CPP, n. 1 ss.).
Il rilevamento
consiste, in sostanza, nel fotografare l’individuo e le caratteristiche
particolari del suo corpo, ad esempio: difetti fisici, cicatrici, tatuaggi,
occhiali, ecc. Mentre per quanto concerne le impronte papillari, esse vengono
prelevate dalle mani: dita, palmo e dorso (ZK StPO – D. K. GRAF / T. HANSJAKOB,
3.
ed., art. 260 CPP, n. 1).
Queste misure possono
perseguire diversi obiettivi: da un lato, servono per chiarire una fattispecie
penalmente rilevante e in particolare a stabilire l’identità di una persona e a
creare materiale comparativo per la valutazione delle prove raccolte; d'altra
parte, lo scopo della registrazione – come l'analisi del DNA – può anche essere
quello di permettere il riconoscimento di un individuo in caso di futuri reati;
in tal caso devono però sussistere indizi rilevanti e concreti sulla possibile
implicazione dell’imputato in altri reati, anche futuri, di una certa gravità
(ZK StPO – D. K. GRAF / T. HANSJAKOB, op. cit., art. 260 CPP, n. 1a).
3.3
Quando vengono
imposti uno o più provvedimenti coercitivi, devono essere soddisfatte le
condizioni cumulative elencate nell’art. 197 cpv. 1 CPP. Essi possono quindi
essere ordinati solo se sono previsti dalla legge (lit. a), vi sono sufficienti
indizi di reato (lit. b), gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere
raggiunti mediante misure meno severe (lit. c) e se l’importanza del reato li
giustifica (lit. d).
Giusta il
principio della proporzionalità (art. 197 cpv.1 lit. c e d CPP; art. 36 Cost.),
la limitazione di un diritto fondamentale deve essere idonea a raggiungere lo
scopo perseguito (regola di adeguatezza), che non può essere raggiunto con una
misura meno invasiva (regola di necessità). Inoltre, ci deve essere un rapporto
ragionevole tra gli effetti della misura sulla situazione della persona
interessata e il risultato atteso dal punto di vista dell'interesse pubblico
(la regola della proporzionalità in senso stretto) [DTF 137 I 167; DTF 124 I
107; sentenze TF 1B_171/2021 del 6.7.2021; TF 1B_214/2021 del 23.11.2021].
Affinché i criteri
di idoneità e proporzionalità in senso stretto siano soddisfatti, la misura
coercitiva prevista deve quindi essere appropriata e idonea a raggiungere lo
scopo previsto. Il fine deve quindi giustificare la restrizione imposta. In
altre parole, l’obiettivo deve essere sufficientemente importante e la
limitazione di un diritto fondamentale deve essere giustificata per essere
effettivamente raggiunta. Un rapporto ragionevole tra il fine e i mezzi è
quindi necessario (DTF 133 I 77). La gravità dei reati perseguiti deve, in
questo contesto, essere presa in considerazione nell'esame complessivo della
proporzionalità delle misure ordinate (DTF 141 IV 77), dovendo l'autorità
essere tanto più vigile nel caso di reati formalmente di minore gravità
(sentenze TF 1B_294/2014 del 19.3.2015; TF 1B_171/2021 del 6.7.2021; TF
1B_214/2021 del 23.11.2021).
Nell’ambito
della verifica della proporzionalità, eventuali reati precedenti dell’imputato
devono essere altresì tenuti in considerazione e confluiscono nella ponderazione
degli interessi come uno dei molti criteri (sentenza TF 1B_171/2021 del
6.7.2021).
Nell’ambito dell’esame della gravità del
reato richiesta non sono determinanti né la configurazione quale reato punibile
a querela di parte o d’ufficio, né la comminatoria astratta della pena, ma si
devono piuttosto includere il bene giuridico interessato e il contesto
concreto; devono essere seriamente minacciati beni giuridici fondamentali
(sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).
Per
quanto riguarda il criterio di necessità, esso incarna il principio secondo il
quale quando più mezzi sono suscettibili di raggiungere lo scopo desiderato, la
scelta deve essere fatta a favore di quello che incide meno gravemente sugli
interessi privati - sussidiarietà delle misure coercitive (DTF 124 I 107). Non
appena è possibile raggiungere lo scopo desiderato per mezzo di una restrizione
meno grave dei diritti fondamentali, la misura è sproporzionata.
3.4
Nel caso
concreto, le immagini estrapolate dai filmati della videosorveglianza della stazione
FFS di __________, hanno permesso agli inquirenti di stabilire che la sera
dell’8.3.2021, una persona vestita e con il volto coperto da un passamontagna come
lo era RE 1 al momento del fermo e controllo d’identità alle ore 21:30, aveva
partecipato agli scontri con gli agenti di polizia. Da qui l’accusa a suo
carico di sommossa (art. 260 CP) e di dissimulazione del volto (art. 2 LDiss).
Dalla
documentazione fotografica allegata al verbale d’interrogatorio 30.8.2021, emerge infatti che un individuo che indossa una
maschera e un passamontagna, una giacchetta di colore nero con cappuccio e
porta sulle spalle una sacca di colore nero, insieme ad altri manifestanti, ha
forzato il cordone della polizia (foto n. 4), provocando degli scontri contro
gli agenti antisommossa (foto n. 5). Grazie al fermo di polizia avvenuto la
stessa sera verso le 19:30, tale individuo mascherato è stato poi identificato
in RE 1.
Nel caso di specie dunque, in virtù delle prove
fornite dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sussistono nei
confronti del reclamante concreti indizi quale autore dei fatti a lui imputati.
3.5
Ora, se si può ammettere che sussistano
sufficienti e concreti indizi nei confronti di RE 1 in merito al reato di
sommossa, ci si può chiedere se la misura ordinata dal magistrato inquirente
rispetti il principio di proporzionalità.
Il procuratore pubblico, con scritto
30.8.2021
ha ordinato alla polizia cantonale di effettuare i seguenti rilevamenti
segnaletici: caratteristiche fisiche, fotografie segnaletiche e impronte
papillari.
Ora, da quanto risulta dal rapporto d’esecuzione
1.2.2022
della polizia cantonale, al reclamante sono state effettuate le
fotografie segnaletiche (ritratto frontale e di profilo a destra), una fotografia
della figura intera e una del tatuaggio presente sulla sua gamba destra.
Come ricordato in precedenza, RE 1 è
stato fermato ed identificato la sera dell’8.3.2021 dalle forze dell’ordine e
fotografato sul posto per documentare come era vestito in quel momento. Egli
indossava un passamontagna, un paio di pantaloni lunghi neri e una giacchetta
nera (AI 5) ed aveva con sé uno zainetto e un’altra giacca scura tipo k way.
Le foto segnaletiche e quella della
figura intera (che ne attesta l’altezza, la corporatura, l’aspetto, ecc.) effettuate
al reclamante in data 30.8.2021 su ordine del procuratore pubblico sono dunque
atte a raggiungere lo scopo desiderato e meglio per poterle confrontare con le
immagini e i filmati estrapolati dalla videosorveglianza della stazione FFS e stabilire
se il qui reclamante abbia effettivamente partecipato, e con quale ruolo, nelle
varie fasi degli scontri con la polizia.
In tal senso la misura risulta
proporzionata.
Al contrario, per quanto concerne la
fotografia del tatuaggio presente sulla gamba destra del reclamante, non appare
in alcun modo che questa sia atta a delucidare la fattispecie, indossando RE 1
al momento dei fatti imputatigli, come già sopraindicato, un paio di pantaloni
lunghi.
Per quanto attiene poi alle impronte
papillari, dagli atti non emerge in alcun modo e neppure il magistrato
inquirente lo sostiene nelle sue osservazioni al reclamo, che la polizia
cantonale abbia sequestrato degli oggetti utilizzati dai manifestanti durante
gli scontri con la polizia la sera dell’8.3.2021 e che gli stessi siano stati
analizzati alla ricerca di impronte papillari da sottoporre a confronto con
quelle del reclamante e/o di altri partecipanti.
La raccolta delle impronte papillari di RE
1.
non può dunque certamente servire a stabilire se quest’ultimo si trovasse
alla stazione FFS di __________ quella sera, in assenza di materiale per
effettuare una comparazione.
Come ricordato in precedenza, dottrina e
giurisprudenza consentono agli inquirenti la registrazione di rilevamenti
segnaletici per permettere il riconoscimento di un individuo in caso di futuri
reati, a condizione però che sussistano indizi rilevanti e concreti sulla
possibile implicazione dell’imputato in altri reati, anche futuri, di una certa
gravità (sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).
Su questi presupposti la decisione
impugnata è totalmente silente e neppure in sede di osservazioni il procuratore
pubblico si è espresso in merito. Il rilevamento mediante fotografia del
tatuaggio sulla gamba destra del reclamante e la presa delle sue impronte
papillari, non si giustificano quindi neppure per questo motivo.
4.
4.1.
RE 1 ha dichiarato
di essere stato maltrattato, deriso, umiliato e minacciato dagli agenti che
hanno provveduto all’esecuzione della misura ordinata dal magistrato inquirente,
ciò che gli avrebbe causato dei disagi nella propria vita privata.
4.2
A questo proposito occorre ricordare che
per questi fatti RE 1 in data 30.11/9.12.2021 ha denunciato/querelato tre
agenti di polizia per abuso di autorità (inc. MP __________, AI 1) e che
l’8.3.2022 il procuratore generale ha emanato un decreto d’abbandono (ABB __________).
Con reclamo 22/23.3.2022, RE 1 ha
impugnato il decreto sopraindicato davanti a questa Corte (inc. CRP
60.2022.87). Pertanto, nella presente decisione, ci si può esprimere unicamente
sulla correttezza dell’ordine di rilevamento segnaletico 30.8.2021 e non
sull’operato della polizia.
5.
Il gravame è parzialmente accolto. Di
conseguenza, il procuratore pubblico ordinerà la cancellazione/distruzione dei
rilevamenti segnaletici concernenti le impronte papillari e la fotografia
raffigurante il tatuaggio sulla gamba destra di RE 1 (foto-ID: 24464-1-TI-2).
Tassa di
giustizia e spese, ridotte, sono poste a carico dell’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 260 CP, 110, 260,
309 - 310, 322, 382, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra
disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è
parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le
spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a
carico di RE 1 .
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90
a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale,
per i motivi previsti dagli art. 9
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera