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Decisione

60.2021.271

Reclamo contro l'ordine di rilevamento segnaletico. sommossa. proporzionalità

30 agosto 2022Italiano16 min

1 è stato fermato sul piazzale della stazione ferroviaria di __________, identificato

Source ti.ch

Incarto n.

60.2021.271

Lugano

30 agosto 2022/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliere:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 9/10.9.2021 presentato da

RE 1

contro

l’ordine di rilevamento segnaletico 30.8.2021

emanato dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri nell’ambito del procedimento

penale inc. MP __________, per titolo di sommossa (art. 260 cpv. 1 CP);

richiamato lo scritto 28/29.9.2021 del

procuratore pubblico, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni

da formulare e di rimettersi al prudente giudizio di questa Corte;

preso atto che RE 1 interpellato il 29.9.2021

non ha replicato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. In data

8.3.2021, è avvenuta una manifestazione non autorizzata presso il sedime della

stazione ferroviaria di , nel corso della quale vi sono stati degli scontri tra

manifestanti e polizia. Ciò ha portato all’apertura di un procedimento penale

contro ignoti per titolo di sommossa e violenza o minaccia contro le autorità e

i funzionari.

La sera stessa, alle ore 19:30 circa, RE

1 è stato fermato sul piazzale della stazione ferroviaria di __________, identificato

e fotografato dalla polizia cantonale in quanto sospettato di aver partecipato

alla manifestazione e agli scontri con la polizia.

b. Con

ordine di perquisizione e sequestro 12.3.2021, il procuratore pubblico ha richiesto

la perquisizione del sistema di video sorveglianza presso le Ferrovie Federali

Svizzere (FFS) e il sequestro delle fotografie rilevate dal sistema di

videosorveglianza per la data della manifestazione.

c. In data

30.8.2021, RE 1 è stato interrogato, in qualità d’imputato, dalla polizia

cantonale di , per i reati di sommossa (art. 260 CP) e dissimulazione del volto

(art. 2 LDiss). Prima del verbale, egli si è rifiutato di compilare il

formulario di stato civile e patrimoniale e di declinare le proprie generalità limitandosi

ad annuire passivamente.

Egli non ha inoltre

risposto a nessuna delle domande degli agenti interroganti e si è rifiutato di

firmare sia il verbale d’interrogatorio sia l’ordine per i rilevamenti

segnaletici disposti dall’ufficiale di polizia (fotografie e dattiloscopia).

d. Il

procuratore pubblico, informato del rifiuto di RE 1 di sottoporsi ai

rilevamenti ordinati dall’ufficiale di polizia, ha subito emesso l’ordine denominato

(impropriamente) “di rilevamento, prelievo e analisi DNA”, indicando però

che le misure ordinate consistevano nei “rilevamenti segnaletici ai sensi

dell’art. 260 cpv. 1 CPP (caratteristiche fisiche, fotografie segnaletiche e

impronte papillari)”, senza alcun riferimento al prelievo del DNA per altro

regolato dagli artt. 255-259 CPP.

Il magistrato

inquirente ha motivato il proprio ordine indicando che: “Sussistono concreti

indizi a carico di RE 1 quale autore di fatti violenti, segnatamente uno o più

episodi di sommossa avvenuti presso la stazione FFS di __________ in data

08.03.2021, fatti questi parzialmente immortalati con immagini videoregistrate

le quali andranno, anche, comparate con quelle acquisite al fine di

determinarne la presenza sui luoghi stabilendo infine le singole responsabilità”.

Nell’ordine ha pure

indicato che in caso di rifiuto da parte dell’interessato “la misura

ordinata deve essere eseguita con l’uso proporzionale della forza (art. 260

cpv. 4 CPP)” (inc. CRP __________).

Come

risulta dal Rapporto d’esecuzione della polizia cantonale del 1.2.2022,

prodotto agli atti dal magistrato inquirente il 3/4.2.2022 (inc. CRP __________),

il 30.8.2021 oltre ai rilevamenti dattiloscopici a RE 1 sono state effettuate

le fotografie segnaletiche (ritratto frontale e di profilo a destra), una fotografia

della figura intera e una del tatuaggio presente sulla sua gamba destra.

e. Con esposto 9/10.9.2021, RE 1 impugna l’ordine di

rilevamento segnaletico emanato dal magistrato inquirente, chiedendo lo

stralcio delle fotografie segnaletiche e delle impronte papillari, sostenendo di

essere estraneo ai fatti avvenuti l’8.3.2021 presso la stazione ferroviaria di

.

Egli si è anzitutto lamentato delle modalità con

cui sarebbe stato effettuato il suo interrogatorio del 30.8.2021 presso gli uffici

della polizia cantonale di __________, avendo egli dovuto attendere fuori dalla

sala interrogatori ben quarantacinque minuti. Al termine del suo interrogatorio

RE 1 si sarebbe pacificamente opposto alla presa delle impronte papillari,

poiché, a suo dire, estraneo ai fatti a lui imputati. Gli agenti interroganti avrebbero

perciò richiesto al procuratore pubblico l’ordine per i rilevamenti segnaletici

(ex art. 260 CPP), che sarebbe giunto poco dopo. Malgrado ciò egli ha affermato

di essere stato preso con la forza e sottoposto ai rilevamenti menzionati (inc.

CRP __________). Il reclamante lamenta inoltre il fatto che durante il suo

interrogatorio sarebbe stato spogliato, deriso ed insultato dagli agenti

interroganti (inc. CRP __________).

f. Constatato che il reclamo 9/10.9.2021 non era stato

sottoscritto da RE 1, in data 13.9.2021 questa Corte lo ha invitato a

trasmettere una copia dello stesso da lui debitamente firmata; ciò che egli ha

fatto in data 16/17.9.2021.

Il 30.11./9.12.2021

RE 1 ha sporto denuncia penale nei confronti degli agenti della polizia

presenti al momento del suo interrogatorio per il reato di abuso di autorità

(inc. MP __________). Il procuratore generale ha emanato in data 8.3.2022 un

decreto di abbandono in merito ai fatti denunciati dal qui reclamante.

Quest’ultimo ha impugnato il predetto decreto davanti a questa Corte con

reclamo 22/23.3.2022 (inc. CRP 60.2022.87).

g. Delle ulteriori osservazioni del procuratore

pubblico si dirà, se necessario, nel corso della motivazione.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può

essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del

pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni.

Con

il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e

l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,

per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare

all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della

decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione

ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame, inoltrato il 9.9.2021 alla Corte dei reclami

penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro l’ordine di rilevamento

segnaletico (ex art. 260 CPP) del procuratore pubblico (inc. CRP 60.2021.271, AI 1a e 3a), notificato il 30.08.2021, è tempestivo e proponibile.

Il reclamante che

inizialmente aveva omesso di firmare il proprio gravame, il 16/19.9.2021 ha

sanato questo vizio formale, dando seguito al termine assegnatogli da questa

Corte il 13.9.2021, conformemente a quanto previsto dall’art. 385 cpv. 2 CPP, trasmettendo

un nuovo esemplare del proprio reclamo, debitamente firmato.

Le esigenze di forma e di motivazione sono quindi rispettate.

RE 1, quale imputato, è pacificamente legittimato a

reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto

all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

2.

Giusta

l’art. 397 cpv. 1 CPP, il reclamo è esaminato nell’ambito di una procedura

scritta. Se accoglie il reclamo, la giurisdizione di reclamo emana una nuova

decisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola alla giurisdizione

inferiore perché statuisca nuovamente (art. 397 cpv. 2 CPP).

3.

3.1.

Il reclamante,

così come emerge dal verbale d’interrogatorio del 30.8.2021 (inc. MP __________), si è rifiutato di sottoporsi

volontariamente ai rilevamenti segnaletici e dattiloscopici ordinati dall’ufficiale

di polizia, per cui gli agenti hanno chiesto al procuratore pubblico l’emanazione

dell’ordine scritto e l’autorizzazione a procedere giusta l’art. 260 cpv. 4

CPP. Preso atto dell’ordine del magistrato inquirente, il reclamante non lo ha

sottoscritto, rifiutandosi di sottoporsi alla misura, che è stata comunque eseguita

dalla polizia cantonale “(…) mediante uso proporzionale della forza” (giusta

l’art. 260 cpv. 4 CPP in combinazione con l’art. 200 CPP). Quest’ultimo si è poi lamentato della condotta e dei

modi utilizzati dagli agenti di polizia e del servizio gestione detenuti,

incaricati dell’esecuzione della misura.

3.2

3.2.1

Giusta l’art.

260.

CPP, il rilevamento segnaletico consiste nell’accertare le caratteristiche

fisiche di una persona, nonché nel prendere impronte di parti del suo corpo

(cpv. 1). Possono disporre il rilevamento segnaletico la polizia, il pubblico

ministero, il giudice e, nei casi urgenti, chi dirige il procedimento in

giudizio (cpv. 2). Il rilevamento segnaletico

è disposto con ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può

essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato e motivato

per scritto (cpv. 3). Se l’interessato rifiuta di sottomettersi all’ordine

della polizia, decide il pubblico ministero (cpv. 4).

3.2.2

Il rilevamento

segnaletico e il prelievo di dati d'identificazione in quanto tale (cioè

"senza tener conto della gravità della violazione rappresentata

dall'utilizzo e dalla conservazione dei risultati", secondo la nota 324

del Messaggio CPP) non costituisce una violazione significativa dei diritti

della persona oggetto di tale rilevamento (Code de procédure pénale suisse,

Commentaire à l'usage des praticiens, J. PITTELOUD, artt. 260-262; Messaggio

CPP, 2.5.6 p. 1225, art. 259 II; DTF 133 I 77 consid. 3.2; DTF 144 IV 127; DTF

145.

IV 263; sentenza TF 1B_242/2020 del 2.9.2020).

I rilevamenti

segnaletici di una persona riguardano le sue caratteristiche fisiche esterne

che possono essere riconosciute, come per esempio l’altezza, l’aspetto

generale, il peso, che si possono registrare mediante la fotografia o altre

modalità di misurazione, nonché l’assunzione di impronte delle dita delle mani,

delle orecchie, dei piedi, dei denti e di altre parti del corpo (Commentario

CPP, P. BERNASCONI / M. GALLIANI / L. MARCELLINI / E. MELI / M. MINI / J.

NOSEDA, ad art. 260 CPP, n. 1 ss.).

Il rilevamento

consiste, in sostanza, nel fotografare l’individuo e le caratteristiche

particolari del suo corpo, ad esempio: difetti fisici, cicatrici, tatuaggi,

occhiali, ecc. Mentre per quanto concerne le impronte papillari, esse vengono

prelevate dalle mani: dita, palmo e dorso (ZK StPO – D. K. GRAF / T. HANSJAKOB,

3.

ed., art. 260 CPP, n. 1).

Queste misure possono

perseguire diversi obiettivi: da un lato, servono per chiarire una fattispecie

penalmente rilevante e in particolare a stabilire l’identità di una persona e a

creare materiale comparativo per la valutazione delle prove raccolte; d'altra

parte, lo scopo della registrazione – come l'analisi del DNA – può anche essere

quello di permettere il riconoscimento di un individuo in caso di futuri reati;

in tal caso devono però sussistere indizi rilevanti e concreti sulla possibile

implicazione dell’imputato in altri reati, anche futuri, di una certa gravità

(ZK StPO – D. K. GRAF / T. HANSJAKOB, op. cit., art. 260 CPP, n. 1a).

3.3

Quando vengono

imposti uno o più provvedimenti coercitivi, devono essere soddisfatte le

condizioni cumulative elencate nell’art. 197 cpv. 1 CPP. Essi possono quindi

essere ordinati solo se sono previsti dalla legge (lit. a), vi sono sufficienti

indizi di reato (lit. b), gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere

raggiunti mediante misure meno severe (lit. c) e se l’importanza del reato li

giustifica (lit. d).

Giusta il

principio della proporzionalità (art. 197 cpv.1 lit. c e d CPP; art. 36 Cost.),

la limitazione di un diritto fondamentale deve essere idonea a raggiungere lo

scopo perseguito (regola di adeguatezza), che non può essere raggiunto con una

misura meno invasiva (regola di necessità). Inoltre, ci deve essere un rapporto

ragionevole tra gli effetti della misura sulla situazione della persona

interessata e il risultato atteso dal punto di vista dell'interesse pubblico

(la regola della proporzionalità in senso stretto) [DTF 137 I 167; DTF 124 I

107; sentenze TF 1B_171/2021 del 6.7.2021; TF 1B_214/2021 del 23.11.2021].

Affinché i criteri

di idoneità e proporzionalità in senso stretto siano soddisfatti, la misura

coercitiva prevista deve quindi essere appropriata e idonea a raggiungere lo

scopo previsto. Il fine deve quindi giustificare la restrizione imposta. In

altre parole, l’obiettivo deve essere sufficientemente importante e la

limitazione di un diritto fondamentale deve essere giustificata per essere

effettivamente raggiunta. Un rapporto ragionevole tra il fine e i mezzi è

quindi necessario (DTF 133 I 77). La gravità dei reati perseguiti deve, in

questo contesto, essere presa in considerazione nell'esame complessivo della

proporzionalità delle misure ordinate (DTF 141 IV 77), dovendo l'autorità

essere tanto più vigile nel caso di reati formalmente di minore gravità

(sentenze TF 1B_294/2014 del 19.3.2015; TF 1B_171/2021 del 6.7.2021; TF

1B_214/2021 del 23.11.2021).

Nell’ambito

della verifica della proporzionalità, eventuali reati precedenti dell’imputato

devono essere altresì tenuti in considerazione e confluiscono nella ponderazione

degli interessi come uno dei molti criteri (sentenza TF 1B_171/2021 del

6.7.2021).

Nell’ambito dell’esame della gravità del

reato richiesta non sono determinanti né la configurazione quale reato punibile

a querela di parte o d’ufficio, né la comminatoria astratta della pena, ma si

devono piuttosto includere il bene giuridico interessato e il contesto

concreto; devono essere seriamente minacciati beni giuridici fondamentali

(sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).

Per

quanto riguarda il criterio di necessità, esso incarna il principio secondo il

quale quando più mezzi sono suscettibili di raggiungere lo scopo desiderato, la

scelta deve essere fatta a favore di quello che incide meno gravemente sugli

interessi privati - sussidiarietà delle misure coercitive (DTF 124 I 107). Non

appena è possibile raggiungere lo scopo desiderato per mezzo di una restrizione

meno grave dei diritti fondamentali, la misura è sproporzionata.

3.4

Nel caso

concreto, le immagini estrapolate dai filmati della videosorveglianza della stazione

FFS di __________, hanno permesso agli inquirenti di stabilire che la sera

dell’8.3.2021, una persona vestita e con il volto coperto da un passamontagna come

lo era RE 1 al momento del fermo e controllo d’identità alle ore 21:30, aveva

partecipato agli scontri con gli agenti di polizia. Da qui l’accusa a suo

carico di sommossa (art. 260 CP) e di dissimulazione del volto (art. 2 LDiss).

Dalla

documentazione fotografica allegata al verbale d’interrogatorio 30.8.2021, emerge infatti che un individuo che indossa una

maschera e un passamontagna, una giacchetta di colore nero con cappuccio e

porta sulle spalle una sacca di colore nero, insieme ad altri manifestanti, ha

forzato il cordone della polizia (foto n. 4), provocando degli scontri contro

gli agenti antisommossa (foto n. 5). Grazie al fermo di polizia avvenuto la

stessa sera verso le 19:30, tale individuo mascherato è stato poi identificato

in RE 1.

Nel caso di specie dunque, in virtù delle prove

fornite dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sussistono nei

confronti del reclamante concreti indizi quale autore dei fatti a lui imputati.

3.5

Ora, se si può ammettere che sussistano

sufficienti e concreti indizi nei confronti di RE 1 in merito al reato di

sommossa, ci si può chiedere se la misura ordinata dal magistrato inquirente

rispetti il principio di proporzionalità.

Il procuratore pubblico, con scritto

30.8.2021

ha ordinato alla polizia cantonale di effettuare i seguenti rilevamenti

segnaletici: caratteristiche fisiche, fotografie segnaletiche e impronte

papillari.

Ora, da quanto risulta dal rapporto d’esecuzione

1.2.2022

della polizia cantonale, al reclamante sono state effettuate le

fotografie segnaletiche (ritratto frontale e di profilo a destra), una fotografia

della figura intera e una del tatuaggio presente sulla sua gamba destra.

Come ricordato in precedenza, RE 1 è

stato fermato ed identificato la sera dell’8.3.2021 dalle forze dell’ordine e

fotografato sul posto per documentare come era vestito in quel momento. Egli

indossava un passamontagna, un paio di pantaloni lunghi neri e una giacchetta

nera (AI 5) ed aveva con sé uno zainetto e un’altra giacca scura tipo k way.

Le foto segnaletiche e quella della

figura intera (che ne attesta l’altezza, la corporatura, l’aspetto, ecc.) effettuate

al reclamante in data 30.8.2021 su ordine del procuratore pubblico sono dunque

atte a raggiungere lo scopo desiderato e meglio per poterle confrontare con le

immagini e i filmati estrapolati dalla videosorveglianza della stazione FFS e stabilire

se il qui reclamante abbia effettivamente partecipato, e con quale ruolo, nelle

varie fasi degli scontri con la polizia.

In tal senso la misura risulta

proporzionata.

Al contrario, per quanto concerne la

fotografia del tatuaggio presente sulla gamba destra del reclamante, non appare

in alcun modo che questa sia atta a delucidare la fattispecie, indossando RE 1

al momento dei fatti imputatigli, come già sopraindicato, un paio di pantaloni

lunghi.

Per quanto attiene poi alle impronte

papillari, dagli atti non emerge in alcun modo e neppure il magistrato

inquirente lo sostiene nelle sue osservazioni al reclamo, che la polizia

cantonale abbia sequestrato degli oggetti utilizzati dai manifestanti durante

gli scontri con la polizia la sera dell’8.3.2021 e che gli stessi siano stati

analizzati alla ricerca di impronte papillari da sottoporre a confronto con

quelle del reclamante e/o di altri partecipanti.

La raccolta delle impronte papillari di RE

1.

non può dunque certamente servire a stabilire se quest’ultimo si trovasse

alla stazione FFS di __________ quella sera, in assenza di materiale per

effettuare una comparazione.

Come ricordato in precedenza, dottrina e

giurisprudenza consentono agli inquirenti la registrazione di rilevamenti

segnaletici per permettere il riconoscimento di un individuo in caso di futuri

reati, a condizione però che sussistano indizi rilevanti e concreti sulla

possibile implicazione dell’imputato in altri reati, anche futuri, di una certa

gravità (sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).

Su questi presupposti la decisione

impugnata è totalmente silente e neppure in sede di osservazioni il procuratore

pubblico si è espresso in merito. Il rilevamento mediante fotografia del

tatuaggio sulla gamba destra del reclamante e la presa delle sue impronte

papillari, non si giustificano quindi neppure per questo motivo.

4.

4.1.

RE 1 ha dichiarato

di essere stato maltrattato, deriso, umiliato e minacciato dagli agenti che

hanno provveduto all’esecuzione della misura ordinata dal magistrato inquirente,

ciò che gli avrebbe causato dei disagi nella propria vita privata.

4.2

A questo proposito occorre ricordare che

per questi fatti RE 1 in data 30.11/9.12.2021 ha denunciato/querelato tre

agenti di polizia per abuso di autorità (inc. MP __________, AI 1) e che

l’8.3.2022 il procuratore generale ha emanato un decreto d’abbandono (ABB __________).

Con reclamo 22/23.3.2022, RE 1 ha

impugnato il decreto sopraindicato davanti a questa Corte (inc. CRP

60.2022.87). Pertanto, nella presente decisione, ci si può esprimere unicamente

sulla correttezza dell’ordine di rilevamento segnaletico 30.8.2021 e non

sull’operato della polizia.

5.

Il gravame è parzialmente accolto. Di

conseguenza, il procuratore pubblico ordinerà la cancellazione/distruzione dei

rilevamenti segnaletici concernenti le impronte papillari e la fotografia

raffigurante il tatuaggio sulla gamba destra di RE 1 (foto-ID: 24464-1-TI-2).

Tassa di

giustizia e spese, ridotte, sono poste a carico dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 260 CP, 110, 260,

309 - 310, 322, 382, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra

disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il reclamo è

parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di

giustizia di CHF 100.-- e le

spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a

carico di RE 1 .

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90

a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale,

per i motivi previsti dagli art. 9

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera